RUBRICA 5^
AGRICOLTURA
Art. 21
1. Per le iniziative relative alla divulgazione in
agricoltura di cui all'art. 4, della legge regionale 31 luglio 1992, n. 11, è autorizzata
per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 2.500.000.000.
2. Al fine di garantire la maggiore spesa derivante dalla
concessione dei benefici di cui all'art. 8, commi 4, 5 e 6 della legge regionale 15 aprile
1996, n. 5, così come modificata e integrata dalla legge 2 febbraio 1998, n. 4, è
autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.500.000.000.
3. Al fine di garantire lerogazione dellindennità
compensativa agli agricoltori che godono di pensione di vecchiaia o di anzianità, è
autorizzata per lesercizio finanziario 1999 la spesa di lire 2.500.000.000, con
allocazione al capitolo 5232101 dello stato di previsione della
spesa del bilancio 1999.
Art. 22
1. Per le iniziative di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge
regionale 2 giugno 1980, n. 21 "Interventi a favore dell'agricoltura - Credito
agrario e di esercizio " e successive modificazioni, è autorizzata per l'esercizio
finanziario 1999 la spesa di lire
3.000.000.000.
2. Per gli interventi previsti al capo secondo della legge
regionale 10 marzo 1988, n. 5 "Norme in materia di bonifica" e successive
modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di
lire 2.000.000.000.
3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 dicembre
1989, n. 14 "Contributi alle organizzazioni professionali agricole per lo svolgimento
dei compiti di istituto" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di
lire 950.000.000.
Art. 23
1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della
Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'art. 34
della legge regionale 5 febbraio 1977, n. 7 - è autorizzata per l'esercizio finanziario
1999 la spesa di lire 1.500.000.000.
2. Ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli
interessi per mutui contratti sulla quota parte di spesa non coperta da contributo in
conto capitale, relativi agli interventi di potenziamento delle strutture zootecniche -
previsti dai punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 14 della legge regionale 24 giugno
1986, n. 26 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
250.000.000.
3. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al
precedente comma è effettuato mediante attualizzazione degli interessi medesimi.
Art. 24
1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della
Regione a favore dell'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in
Agricoltura) - ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), della legge regionale 14 dicembre
1993, n. 15 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
64.500.000.000.
2. Sul contributo di cui al precedente comma grava la spesa
inerente alla collocazione sul mercato e alla dismissione delle attività dell'ex
ESAC-impresa, nonché alla gestione provvisoria delle medesime attività, di cui agli
artt. 2 e 3, comma 1, della legge regionale 11 luglio 1994, n. 18.
3. La Giunta regionale è autorizzata a corrispondere all'ARSSA
(Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) il contributo ordinario
per l'anno 1999, previsto al precedente comma 1, in quattro rate uguali entro il primo
mese di ciascun trimestre. L'erogazione della quarta rata del contributo medesimo è
subordinata alla presentazione del conto consuntivo relativo all'esercizio 1998.
Art. 25
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio
1990, n. 54 "Riconoscimento giuridico dell'Associazione regionale allevatori della
Calabria con sede in Catanzaro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la
spesa di lire 150.000.000.
2. Per gli interventi di cui all'art. 3 della legge regionale
25 maggio 1987, n. 16 "Interventi per lo sviluppo dell'acquacoltura e della
pesca", è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
3.000.000.000.
3. Per le finalità di cui alla legge regionale 3 settembre
1984, n. 29 "Norme per lo sviluppo dellapicoltura", è autorizzata per
lesercizio finanziario 1999 la spesa di lire 300.000.000.
Art. 26
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 maggio
1987, n. 14 "Interventi urgenti per lo sviluppo delle colture protette" è
autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 2.000.000.000.
2. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 novembre
1982, n. 13 "Norme per il riconoscimento e la regolamentazione delle associazioni dei
produttori agricoli e loro unioni" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la
spesa di lire 150.000.000.
3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto
1986, n. 34 "Difesa paesaggistica ed ambientale incentivando la coltivazione della
vite" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 500.000.000.
4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 maggio
1981, n. 8 "Benefici a favore delle cooperative agricole formate da giovani o a
partecipazione di giovani" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa
di lire 1.000.000.000.
Art. 27
1. Per le finalità di cui alla legge regionale 24 giugno 1986,
n. 26 "Interventi nel settore zootecnico" è autorizzata per
l'esercizio
finanziario 1999 la spesa di lire
14.000.000.000.
(-n.d.w.- della somma
prevista al comma precedente, 10.000.000.000 sono destinati
all'adeguamento igienico-sanitario delle aziende e degli allevamenti ai
sensi del DPR 14 gennaio 1977, n. 54)
2. Per le finalità di cui alla legge regionale 3 giugno 1975,
n. 26 "Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di
bonifica" e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio
finanziario 1999 la spesa di lire
15.000.000.000.
3. Per le finalità di cui alla legge regionale 17 settembre
1974, n. 17 "Interventi nel settore delle colture erbacee irrigue" e successive
modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di
lire 1.100.000.000, con allocazione al capitolo 5223201 dello stato di previsione della
spesa del bilancio 1999.
4. Per le finalità di cui alla legge regionale 22 dicembre
1989, n. 13 "Interventi diretti alla salvaguardia, il sostegno e lincremento
della coltura del cedro (citrus medica)" è autorizzata per lesercizio
finanziario 1999 la spesa di lire 200.000.000, con allocazione al capitolo 5223202 dello
stato di previsione della spesa del bilancio 1999.
Art. 28
1. Per le successive annualità concernenti il concorso negli
interessi della durata massima di venti anni sui mutui di miglioramento fondiario - di cui
all'art. 2, terzo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 - è autorizzata per
l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 8.000.000.000.
2. Per le successive annualità concernenti il concorso negli
interessi della durata massima di venti anni sui mutui per lo sviluppo della cooperazione
agricola - di cui all'art. 7, secondo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 -
è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.000.000.000.
3. Per la realizzazione di progetti di sperimentazione nel
settore agricolo, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
2.000.000.000, con allocazione al capitolo 5112102 dello stato di previsione della spesa
del bilancio 1999.
4. Per le finalità di cui allarticolo 8 della legge
regionale 3 giugno 1975, n. 23 "Sviluppo della cooperazione agricola" così come
sostituito dallarticolo 29, comma 7, della legge regionale 30 luglio 1996, n. 16, è
autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 2.000.000.000.
Art. 29
1. Per gli interventi previsti dall'art. 2, terzo comma, dalla
legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 "Miglioramenti fondiari in agricoltura" è
autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 700.000.000.
2. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al
precedente comma è effettuato mediante attualizzazione degli interessi medesimi.
3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 giugno
1980, n. 32 "Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà
diretto-coltivatrice" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di
lire 400.000.000.
4. Per le successive annualità concernenti il concorso negli
interessi sui mutui massimo trentennali a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà
diretto-coltivatrice - di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32 - è autorizzata
per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 7.300.000.000.
5. Al fine di accelerare la spesa inerente allattuazione
del Programma Leader II regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.
82 del 14.3.1996, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare allo stesso le eventuali
variazioni ed integrazioni, anche di natura organizzativa, in coerenza a quanto stabilito
dal Comitato di sorveglianza e dalle relative decisioni comunitarie.
RUBRICA 6^
ATTIVITA' PRODUTTIVE EXTRAGRICOLE
Art. 30
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 4 aprile
1986, n. 13 "Costituzione Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria" è autorizzata
per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
600.000.000.
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