Torna su

RUBRICA 5^
AGRICOLTURA

Art. 21

1. Per le iniziative relative alla divulgazione in agricoltura di cui all'art. 4, della legge regionale 31 luglio 1992, n. 11, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 2.500.000.000.

2. Al fine di garantire la maggiore spesa derivante dalla concessione dei benefici di cui all'art. 8, commi 4, 5 e 6 della legge regionale 15 aprile 1996, n. 5, così come modificata e integrata dalla legge 2 febbraio 1998, n. 4, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.500.000.000.

3. Al fine di garantire l’erogazione dell’indennità compensativa agli agricoltori che godono di pensione di vecchiaia o di anzianità, è autorizzata per l’esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 2.500.000.000, con allocazione al capitolo 5232101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

Art. 22

1. Per le iniziative di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 21 "Interventi a favore dell'agricoltura - Credito agrario e di esercizio " e successive modificazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 3.000.000.000.

2. Per gli interventi previsti al capo secondo della legge regionale 10 marzo 1988, n. 5 "Norme in materia di bonifica" e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 2.000.000.000.

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 14 "Contributi alle organizzazioni professionali agricole per lo svolgimento dei compiti di istituto" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 950.000.000.

Art. 23

1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 5 febbraio 1977, n. 7 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.500.000.000.

2. Ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi per mutui contratti sulla quota parte di spesa non coperta da contributo in conto capitale, relativi agli interventi di potenziamento delle strutture zootecniche - previsti dai punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 14 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 250.000.000.

3. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente comma è effettuato mediante attualizzazione degli interessi medesimi.

Art. 24

1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) - ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 64.500.000.000.

2. Sul contributo di cui al precedente comma grava la spesa inerente alla collocazione sul mercato e alla dismissione delle attività dell'ex ESAC-impresa, nonché alla gestione provvisoria delle medesime attività, di cui agli artt. 2 e 3, comma 1, della legge regionale 11 luglio 1994, n. 18.

3. La Giunta regionale è autorizzata a corrispondere all'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) il contributo ordinario per l'anno 1999, previsto al precedente comma 1, in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre. L'erogazione della quarta rata del contributo medesimo è subordinata alla presentazione del conto consuntivo relativo all'esercizio 1998.

Art. 25

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 54 "Riconoscimento giuridico dell'Associazione regionale allevatori della Calabria con sede in Catanzaro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 150.000.000.

2. Per gli interventi di cui all'art. 3 della legge regionale 25 maggio 1987, n. 16 "Interventi per lo sviluppo dell'acquacoltura e della pesca", è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 3.000.000.000.

3. Per le finalità di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 29 "Norme per lo sviluppo dell’apicoltura", è autorizzata per l’esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 300.000.000.

Art. 26

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 14 "Interventi urgenti per lo sviluppo delle colture protette" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 2.000.000.000.

2. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 novembre 1982, n. 13 "Norme per il riconoscimento e la regolamentazione delle associazioni dei produttori agricoli e loro unioni" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 150.000.000.

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 34 "Difesa paesaggistica ed ambientale incentivando la coltivazione della vite" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 500.000.000.

4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 maggio 1981, n. 8 "Benefici a favore delle cooperative agricole formate da giovani o a partecipazione di giovani" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.000.000.000.

Art. 27

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 "Interventi nel settore zootecnico" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 14.000.000.000.

(-n.d.w.- della somma prevista al comma precedente, 10.000.000.000 sono destinati all'adeguamento igienico-sanitario delle aziende e degli allevamenti ai sensi del DPR 14 gennaio 1977, n. 54)

2. Per le finalità di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 "Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica" e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 15.000.000.000.

3. Per le finalità di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 17 "Interventi nel settore delle colture erbacee irrigue" e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.100.000.000, con allocazione al capitolo 5223201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

4. Per le finalità di cui alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 13 "Interventi diretti alla salvaguardia, il sostegno e l’incremento della coltura del cedro (citrus medica)" è autorizzata per l’esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 200.000.000, con allocazione al capitolo 5223202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

Art. 28

1. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui di miglioramento fondiario - di cui all'art. 2, terzo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 8.000.000.000.

2. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui per lo sviluppo della cooperazione agricola - di cui all'art. 7, secondo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.000.000.000.

3. Per la realizzazione di progetti di sperimentazione nel settore agricolo, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 2.000.000.000, con allocazione al capitolo 5112102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

4. Per le finalità di cui all’articolo 8 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 "Sviluppo della cooperazione agricola" così come sostituito dall’articolo 29, comma 7, della legge regionale 30 luglio 1996, n. 16, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 2.000.000.000.

Art. 29

1. Per gli interventi previsti dall'art. 2, terzo comma, dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 "Miglioramenti fondiari in agricoltura" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 700.000.000.

2. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente comma è effettuato mediante attualizzazione degli interessi medesimi.

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32 "Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 400.000.000.

4. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi sui mutui massimo trentennali a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice - di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 7.300.000.000.

5. Al fine di accelerare la spesa inerente all’attuazione del Programma Leader II regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 82 del 14.3.1996, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare allo stesso le eventuali variazioni ed integrazioni, anche di natura organizzativa, in coerenza a quanto stabilito dal Comitato di sorveglianza e dalle relative decisioni comunitarie.

RUBRICA 6^
ATTIVITA' PRODUTTIVE EXTRAGRICOLE

Art. 30

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 4 aprile 1986, n. 13 "Costituzione Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 600.000.000.

2

 

Art. 31

1. Al fine di concedere sovvenzioni e contributi alle associazioni regionali degli artigiani - ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 500.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 25 "Interventi a favore dei Consorzi fidi fra le piccole e medie imprese operanti in Calabria" e successive modificazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.000.000.000.

3.

4.

5.

6.

7.

Art. 32

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 "Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.300.000.000.

Art. 32 Bis

1.

2. 

3.

Art. 33

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 5 "Associazioni turistiche pro-loco" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 500.000.000.

2. Per le attività di cui all'art. 23, lett. d), della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 "Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 2.000.000.000.

3. Per le iniziative previste dagli articoli 35, 52, 54 e 65 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 "Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217", è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 9.100.000.000.

(-n.d.r.- A valere sullo stanziamento di cui al comma precedente, la somma di L. 1.500.000.000 è destinata ad interventi promozionali da definire, su proposta del Presidente della Giunta regionale, con specifici atti della Giunta regionale)

4. Per le iniziative finalizzate alla promozione del turismo scolastico montano - di cui all'articolo 65, comma 3, lett. h), della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.300.000.000.

5. A valere sul finanziamento di cui al precedente comma 3 la somma di lire 2.600.000.000 è destinata alle attività promozionali inerenti all’organizzazione e svolgimento in Calabria dell’edizione 1999 di "Giochi Senza Frontiere", per lire 2.400.000.000, e all’organizzazione e svolgimento a Reggio Calabria dell’incontro di "Coppa Davis Femminile (Federation Cup) Italia-Spagna", per lire 200.000.000.

6. L’articolo 5 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 13 è soppresso.

Art. 34

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 35 "Sostegno all'attività dell'istituto superiore per il turismo - Corsi di formazione per lo svolgimento di attività turistica" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 100.000.000.

Art. 35

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 6 "Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.500.000.000.

Art. 36

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 agosto 1987, n. 26 "Interventi finanziari per favorire la ristrutturazione e l'ammodernamento attraverso l'associazionismo e la cooperazione del sistema distributivo e delle strutture mercantili degli enti locali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 3.900.000.000

2. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata alle seguenti iniziative:

a) lire 2.000.000.000 per contributi in conto capitale ai soggetti destinatari di cui alle lettere a), b), c), e) e f) dell'art. 2 per le finalità di cui all'art. 3, lettera b), e dell'art. 4 (capitolo 6211204 della spesa);

b) lire 350.000.000 per contributi in conto interessi o in conto rata di ammortamento ai soggetti destinatari di cui alla lettera a) dell'art. 2 per le finalità di cui all'art. 3, lettera a), e dell'art. 4 (capitolo 6211205 della spesa);

c) lire 550.000.000 per contributi in conto interessi ai soggetti di cui alle lettere b), c), e) e f) dell'art. 2 per finanziamenti di credito di esercizio di cui al quinto comma dell'art. 4 (capitolo 6211101 della spesa);

d) lire 250.000.000 per assicurare garanzie integrative per favorire l'accesso al credito ai soggetti beneficiari di cui alla legge 10 novembre 1975, n.517 e di quelli di cui al sesto comma dell'art. 4 (capitolo 6211207 della spesa);

e) lire 750.000.000 per contributi ai soggetti destinatari di cui all'art. 2, lett. d), per la costituzione del fondo rischi di garanzia di cui all'art. 6 (capitolo 6211206 della spesa).

3. All’articolo 2, comma 1, della legge regionale 25 agosto 1987, n. 26 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:

"f) le imprese turistiche come definite dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, ivi comprese le agenzie di viaggio.".

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 37

1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli 2141201 - 2211103 - 2211206 - 3312101 - 3313110 - 3313115 - 4241103 e 6133102 dello stato di previsione della spesa, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa indicata, rispettivamente nei limiti qualitativi e quantitativi, dalla descrizione e dallo stanziamento di competenza corrispondente ai capitoli medesimi.

2. L'attuazione della spesa di cui ai capitoli indicati al precedente comma, che per la sua natura richiede la formulazione di piani o programmi o la indicazione di criteri, avviene previo parere della competente Commissione. Qualora la Commissione non provveda entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della richiesta, il parere si intende favorevolmente acquisito.

3. In conseguenza del principio enunciato al precedente secondo comma, la spesa da sottoporre al parere della competente Commissione è quella prevista nel capitolo 3312101.

4. Al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria del costo relativo al servizio di gestione e manutenzione degli acquedotti regionali, gli impegni ed i pagamenti a carico del capitolo 2211103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999, sono subordinati all'accertamento e riscossione delle somme previste, in termini di competenza e residui attivi, al corrispondente capitolo 3601105 dello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio, anche in relazione a quanto stabilito dall'art. 37 bis della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12.

5. Gli impegni ed i pagamenti a carico dei capitoli 2131203, 2131204 e 3313120 dello stato di previsione della spesa, possono essere assunti entro i limiti degli accertamenti e delle riscossioni dei corrispondenti capitoli 1101108 e 1101109 dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 37 Bis

1. I termini entro i quali le Commissioni consiliari permanenti devono esprimere tutti i pareri previsti dalle leggi regionali sulle delibere della Giunta regionale, sono stabiliti in trenta giorni a decorrere dalla data di acquisizione delle richieste. Trascorso inutilmente tale termine, i pareri si intendono favorevolmente espressi.

“1 bis: Per i pareri vincolanti la giunta regionale può deliberare l’acquisizione del parere favorevole e ne sospende l’esecutività fino al pronunciamento della Commissione che comunque deve intervenire non oltre ulteriori 30 giorni”.

2. Per le delibere già acquisite, i termini decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono abrogate tutte le norme della legislazione regionale vigente in contrasto con il presente articolo.

(-n.d.w.- La previsione di cui al presente deve intendersi - ai sensi della legge regionale 13 novembre 2002, n. 42, nel senso che non trova applicazione per quei casi in cui è previsto il parere vincolante delle commissioni permanenti)

Art. 38

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali - di cui all'art. 32 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1999, restano determinati in complessive lire 500.000.000 per il fondo globale (capitolo 7001101) destinato alle spese correnti attinenti alle funzioni normali, secondo il dettaglio di cui all'allegato n. 1 della legge di bilancio.

Art. 39

1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, è consentito dar corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalle leggi che disciplinano gli interventi.

2. In tal caso - a norma degli artt. 53 e 54 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - possono essere adottate deliberazioni programmatiche con le modalità di cui al successivo art. 40, anche al fine di determinare l'ammontare delle quote degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale - parte spesa - da riservare al finanziamento dei progetti di intervento.

3. Le deliberazioni di cui al precedente comma si intendono propedeutiche rispetto a quelle di impegno contabile a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale relativo all'esercizio entro il cui termine venga a scadere l'obbligazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 53 della citata legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

Art. 40

1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti programmi di spesa o ripartizione di fondi nonché quelle riguardanti proposte di leggi o regolamenti regionali sono adottate su proposta dei competenti dipartimenti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 3.

Art. 41

1. In conformità degli artt. 11 ter e 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 le proposte di legge e di deliberazione programmatica sono sottoposte al visto dell'Assessore al Bilancio ed alla Programmazione prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale.

2. L'Assessore al Bilancio e alla Programmazione riferisce alla Giunta regionale sulle proposte di legge e di deliberazione programmatica con apposite relazioni nelle quali vengono evidenziate le condizioni di congruità e di compatibilità di ciascuna proposta con gli obiettivi e gli indirizzi del bilancio pluriennale e del documento programmatico.

Art. 42

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive lire 656.313.000.000 nel triennio 1999/2001, di cui lire 653.713.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 - si fa fronte, a norma del secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio pluriennale 1999/2001, nel rispetto delle destinazioni indicative definite nella parte spesa del medesimo bilancio pluriennale, in termini finanziari, e nel documento programmatico, in termini economico-descrittivi.

2. La tabella "A" allegata alla presente legge fornisce la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli e codici di bilancio, nonché ai programmi di spesa.

Art. 43

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.