Aggiornata alla L.R. 39/02

 

 

(Vedi testo storico)

LEGGE REGIONALE 17 OTTOBRE 1997, n. 12
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1997 e pluriennale 1997/1999 della Regione Calabria (Legge finanziaria).
(Pubbl. in Boll. Uff. n.107 del 25 ottobre 1997)

 

RUBRICA I
SERVIZI GENERALI

Art. 1

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 "Norme per l'attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per il referendum" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 50.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1988, n. 20 "Istituzione del garante dei diritti del cittadino" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 50.000.000.

3. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 3, della legge regionale 8 giugno 1996, n. 13 "Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 500.000.000.

4. A decorrere dall'01/01/1997 la Giunta regionale è autorizzata a gestire, per il tramite di associazioni del personale, una quota non superiore al 10 per cento dello stanziamento autorizzato ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 31/7/1987, n. 23 e successive modificazioni, ed allocato al capitolo 1003106 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1997.

5. Le associazioni del personale di cui al precedente comma devono essere regolarmente riconosciute dalla Regione e devono espressamente prevedere nei propri statuti le attività di natura assistenziale per come previsto dall'art. 10, comma 1, del decreto legge 8/8/1996, n.437, convertito dalla legge 24/10/1996, n.556.

Art. 2

1. La spesa da porre a carico del programma straordinario di formazione professionale obiettivi 3 e 4, a titolo di rimborso stipendi, retribuzioni ed altri assegni per il personale regionale di cui alla legge regionale 16 marzo 1990, n. 15 impiegato nella realizzazione del programma medesimo, è prevista, per l'anno 1997, salvo variazioni, in lire 2.000.000.000 da versare sul capitolo 3601106 dell'entrata.

2. La spesa da porre a carico dei fondi destinati alla gestione delle opere di cui all'art. 139 del T.U. approvato con DPR 6 marzo 1978, n. 218 (capitolo 2211103 della spesa), a titolo di rimborso stipendi, retribuzioni ed altri assegni per il personale regionale di cui alla legge regionale 5 agosto 1991, n.13 impiegato nella gestione medesima è prevista, per l'anno 1997, salvo variazioni, in lire 13.000.000.000 da versare sul capitolo 3601107 dell'entrata.

RUBRICA II
TERRITORIO

Art. 3

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 48 "Istituzione del Parco regionale delle Serre" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 150.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni "Creazione di riserve naturali presso il bacino di Tarsia e presso la foce del fiume Crati in provincia di Cosenza" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 60.000.000.

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 aprile 1990, n. 24 "Norme sull'ordinamento della Polizia municipale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 500.000.000.

4. La somma di lire 61.794.000.000 destinata - ai sensi dell'art. 42, comma 3, della legge regionale 09/11/1989, n. 2 - al cofinanziamento del PIM (Programma Integrato Mediterraneo) Calabria è ridotta di lire 20.188.030.811 a seguito della conclusione del programma medesimo alla data del 31/10/1995 e della conseguente rideterminazione dei finanziamenti effettivamente erogati.

5. La somma di lire 20.188.030.811 è riprogrammata e destinata alla realizzazione dei progetti strategici, con allocazione al capitolo 2134210 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 1997.

6. La somma di lire 3.000.000.000, destinata - ai sensi della legge regionale 30 luglio 1996, n. 16 - ad interventi urgenti per la manutenzione delle opere ed apparecchiature inerenti alla diga Angitola, non utilizzata nel corso dell'esercizio finanziario 1996, è riprodotta nel bilancio di competenza 1997, con allocazione al capitolo 2112216 dello stato di previsione della spesa. La Giunta regionale è tenuta ad attivare, entro e non oltre il 30 novembre 1997, tutte le procedure amministrative necessarie per la realizzazione degli interventi stessi, anche utilizzando i poteri sostitutivi.

7. Per favorire l'accesso degli enti locali e delle loro associazioni alla concessione di mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento di opere di interesse regionale, ai sensi degli art. 1 e 4 della legge regionale 31 luglio 1987, n. 24 è autorizzato per l'esercizio finanziario 1997 l'ulteriore limite di impegno di lire 9.500.000.000. Per i comuni in stato di dissesto finanziario e fino alla durata della procedura di risanamento, ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è garantita la totale copertura dell'onere di ammortamento dei mutui.

8. Al fine di concorrere alle spese inerenti alla sistemazione abitativa dei nomadi, la Giunta regionale è autorizzata a concedere ai comuni di Reggio Calabria e Crotone contributi, per l'anno 1997, rispettivamente di lire 1.000.000.000 e di lire 500.000.000, con allocazione al capitolo 2321204 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1997.

Art. 4

1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'A.FO.R. "Azienda forestale della Regione Calabria" - ai sensi dell'art. 35, secondo comma, lett. b ), della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 2.500.000.000.

2. Per l'iniziativa di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n.32 "Costituzione del Consorzio di ricerca forestale per la produzione e la trasformazione del legno e per l'ambiente" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 50.000.000.

3. La somma di lire 5.000.000.000, destinata- ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1996, n. 41 alle "Provvidenze in favore delle popolazione di Crotone colpite dalle calamità naturali nel mese di ottobre 1996", non utilizzata nel corso dell'esercizio finanziario 1996, è riprodotta nel bilancio di competenza 1997, con allocazione al medesimo capitolo 2141222 dello stato di previsione della spesa.

4. Per l'attuazione degli interventi e delle iniziative in materia di protezione civile di cui alla legge regionale 10 febbraio 1997, n. 4 "Legge organica di protezione civile della Regione Calabria (art. 12 Legge 14 febbraio 1992, n. 225)",è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 3.000.000.000.

5. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento del capitale sociale della società di gestione per l'Aeroporto S. Anna SpA", nella misura massima del 25 per cento - ai sensi dell'art. 16, lett. q), dello Statuto - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 250.000.000 allocata al capitolo 2222208 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1997.

6. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al precedente comma 5.

7. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento del capitale sociale della "Società Aeroportuale Calabrese SPA" (S.A.CAL. SPA), per la gestione dei servizi relativi all'aeroporto di Lamezia Terme, nella misura massima del 10 per cento - ai sensi dell'art. 16, lett. q), dello statuto - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 300.000.000 allocata al capitolo 2222204 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1997.

8. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al precedente comma 7.

Art. 5

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 marzo 1982, n. 7 "Fondo per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle Aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di trasporto locali", e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 205.231.772.617, di cui lire 49.286.006.617 provenienti da stanziamenti relativi a danni precedenti, non utilizzati nel corso dell'esercizio finanziario 1996e riprodotti nella competenza del bilancio 1997.

2. Per i contributi di cui alla legge regionale 28 marzo 1985, n.14 "Diritto di libera circolazione sugli autoservizi di linea regionali a particolari categorie di cittadini" e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 2.000.000.000.

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 38 "Interventi urgenti e straordinari contro l'inquinamento da rifiuti" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 300.000.000.

4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 luglio 1983, n. 23 "Coordinamento tariffe autolinee extraurbane con le tariffe FF.SS. e norme in materia di abbonamenti" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 250.000.000.

5. Per i contributi di cui alla legge regionale 30 agosto 1996, n. 28 "Nuova disciplina delle procedure perla concessione alle province del contributo chilometrico annuo per la manutenzione della rete viaria di competenza" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 5.500.000.000.

6. Al fine di contribuire al risanamento dei trasporti pubblici locali di competenza regionale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi alle aziende concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale - nei limiti delle disponibilità finanziarie autorizzate dal bilancio regionale e nel rispetto della vigente normativa statale - per la copertura dei disavanzi di esercizio effettivi, riferiti al periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1996, accertati e riclassificati secondo la vigente normativa, da erogarsi previa verifica da parte della Commissione tecnica costituita con deliberazione della Giunta regionale n. 4471 del 23/7/1996 e sulla base di apposito piano di riparto da approvarsi da parte del Consiglio regionale.

7.

8. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede con lo stanziamento di cui al capitolo 1013101 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1997.

9.

10. Nell'ambito delle finalità previste dalla celebrazione del Grande Giubileo del 2000, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per l'anno 1997, per l'ammontare complessivo di lire 2.000.000.000, da destinare ai comuni calabresi e agli enti di cui all'art. 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222 - individuati ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 270- per la progettazione degli interventi relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali, con allocazione al capitolo 2233215 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1997. La erogazione dei contributi è effettuata sulla base di schede progettuali da presentare all'Assessorato ai lavori pubblici da parte degli enti, come sopra individuati, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

11. Al fine di provvedere alla maggiore spesa inerente al ripiano dei disavanzi di esercizio - per il periodo 1987/1996 - delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 14.000.000.000, con allocazione al capitolo 2222113 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1997.

Art. 6

1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, n.4, nonché per il finanziamento delle spese generali di funzionamento - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 1.500.000.000, da erogare secondo le modalità di cui alla legge regionale 31 maggio 1978, n. 7 e sulla base del territorio e della popolazione residente.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 10 marzo 1988, n. 5 "Norme in materia di bonifica" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 2.000.000.000.

3. I fondi stanziati nel capitolo 2323201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1997 sono destinati con deliberazione della Giunta regionale ad assicurare ai Comuni di Acri e San Giovanni in Fiore e alla Comunità Montana Alto Tirreno (Verbicaro) un contributo pari a quello dell'anno 1996 per il finanziamento di progetti a sostegno dell'occupazione. I fondi stanziati nel capitolo 2323203 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, destinati al sostegno dell'occupazione, sono disciplinati con apposita legge regionale da approvarsi dal Consiglio regionale entro il 30 novembre 1997.

4. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 3, della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21 "Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 2.000.000.000.

5. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21 "Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 4.000.000.000.

6. Per le finalità di cui al titolo I della legge regionale 30 luglio 1996, n. 18 "Interventi per l'attivazione di progetti socialmente utili" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 18.000.000.000, da destinare ai seguenti interventi:
- lire 16.000.000.000 perla realizzazione di interventi per l'attivazione di progetti socialmente utili, con allocazione al capitolo 2323217 della spesa del bilancio 1997;
- lire 1.500.000.000 per contributi alle cooperative e società miste costituite tra i lavoratori utilizzati nei progetti socialmente utili che intraprendono attività imprenditoriali, con allocazione al capitolo 2323218 della spesa del bilancio 1997;
- lire 500.000.000 per la realizzazione di attività formative specifiche nonché per la concessione di borse di studio finalizzate alla acquisizione di ulteriori qualificazioni professionali, con allocazione al capitolo 2323219 della spesa del bilancio 1997.

7. La somma di lire 1.200.000.000, destinata - ai sensi dell'art.1, comma 4, della legge regionale 23/12/1996, n. 39 - al finanziamento parziale del progetto socialmente utile gestito dall'Ente Parco del Pollino, non utilizzata nel corso dell'esercizio finanziario 1996, è riprodotta nel bilancio di competenza 1997, con allocazione al medesimo capitolo 2323220 dello stato di previsione della spesa.

8. Nell'ambito delle finalità della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21, ed in deroga alle procedure della legge medesima, la Giunta regionale è autorizzata a concedere per l'anno 1997 contributi "una tantum" direttamente ai comuni o ai titolari delle parrocchie interessate, nei limiti dell'ammontare complessivo di lire 2.000.000.000, con allocazione al capitolo 2323206 della spesa del bilancio 1997.

9.

Art. 7

1. In attuazione del disposto di cui all'art. 7 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 e per gli interventi che ricadono nei comprensori di bonifica, da eseguirsi in economia o in affidamento, i fondi destinati agli interventi stessi dal piano annuale di attuazione 1997, previsto dall'articolo 6 della stessa normativa, sono trasferiti direttamente dalla Giunta regionale agli enti interessati, di cui alla legge regionale 10 marzo 1988, n. 5, ponendone gli oneri a carico degli stanziamenti di cui ai capitoli 2233202 e2233211 della spesa del bilancio 1997.

2. Per le finalità di cui alla legge regionale 9 novembre 1989, n. 4 "Contributi sugli interessi per mutui agevolati a favore di cooperative, associazioni e società" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 500.000.000.

3. Per gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 "Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 200.000.000.000.

4. In attuazione dell'art. 2, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, per il "Fondo regionale perla montagna" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 1.500.000.000, da utilizzare con le procedure e le modalità di cui all'art. 7, commi 5 e 6, della legge regionale 30 luglio 1996, n. 16.

5. È istituito un fondo di rotazione destinato al finanziamento in anticipazione delle spese per l'attività di progettazione di opere pubbliche di interesse regionale da eseguirsi a cura delle amministrazioni aggiudicatrici regionali o locali. La Giunta regionale, con propria deliberazione, fissa i criteri di assegnazione e di alimentazione del fondo. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sull'utilizzazione del fondo con i dati specifici dei progetti e delle spese anticipate.

6. La dotazione del fondo di rotazione di cui al precedente comma, è stabilita per l'anno 1997 in lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 2112203 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997.

RUBRICA III
ISTRUZIONE, CULTURA E TEMPO LIBERO

Art. 8

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n.15 "Interventi nel settore della promozione degli scambi socio-culturali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 150.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 17 "Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 1.900.000.000.

3. A valere sullo stanziamento per l'esercizio finanziario 1997 di cui al precedente comma 2, la somma di lire 36.000.000 è destinata alla "Comunità dei Padri Passionisti del Santuario di San Francesco di Paola" di Fuscaldo per la ristampa del libro "La vita del Santo", da destinare alle biblioteche di enti locali o di interesse locale.

4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n.16 "Norme per interventi in materia di promozione culturale" è autorizzata
per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 3.000.000.000.

5. Ai fini dello scioglimento del Consorzio Teatrale Calabrese di cui alla legge regionale 27 agosto 1986, n. 39, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo per l'anno 1997, entro il limite massimo di lire 500.000.000, finalizzato esclusivamente alla liquidazione delle competenze residue dovute al personale fino alla data di effettivo trasferimento dello stesso agli Enti consorziati.

6. Per le finalità di cui all'art. 2 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 26 "Interventi in favore di istituti bibliotecari regionali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 a favore della Biblioteca Civica di Cosenza la spesa di lire 300.000.000.

7. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 26 aprile 1995, n. 31 recante "Norme in materia di musei degli Enti locali e di interesse locale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 300.000.000.

8. Per l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 11 "Istituzione del Centro di Ricerca e di Documentazione Melissa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 15.000.000.

9. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 16 la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per l'anno 1997, per l'ammontare complessivo di lire 3.000.000.000, per gli interventi previsti dall'art. 2 della medesima legge, con allocazione al capitolo 3132157 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1997.

10. I contributi di cui al precedente comma 9 sono erogati sulla base di un programma predisposto dalla Giunta regionale e secondo le sole modalità di cui all'art. 5 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 16 ed in deroga a quelle previste dagli altri articoli della stessa legge regionale.

11. Il programma di cui al precedente comma 10 è sottoposto al parere della competente Commissione consiliare. Qualora la Commissione non provveda entro trenta giorni dalla data di acquisizione della richiesta, il parere si intende favorevolmente acquisito.

12. A valere sul finanziamento di cui al precedente comma 9, la somma di lire 200.000.000 è destinata alla pubblicazione delle opere di Vincenzo Padula e la somma di lire 100.000.000 è destinata al funzionamento dell' " Istituto Gramsci " di Reggio Calabria.

13. A valere sullo stanziamento per l'esercizio finanziario 1997 di cui al precedente comma 4, la somma di lire 300.000.000 è destinata all'attività delle Associazioni, Circoli e Movimenti impegnati nella lotta per la difesa della legalità e contro la mafia e le organizzazioni criminali, anche in deroga alle procedure di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 16. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla cultura, provvederà, con propria deliberazione, a definire le modalità ed i criteri di riparto del contributo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2 "Provvedimenti a favore delle scuole e delle Università calabresi per contribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica nella lotta contro la criminalità mafiosa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 170.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 22 "Istituzione Progetto Donna" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 800.000.000.

3. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 4 "Istituzione della Commissione per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 100.000.000.

4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1988, n. 21 "Partecipazione della Regione Calabria all'Istituto di studi su Cassiodoro e sul Medioevo in Calabria con sede in Squillace" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 75.000.000.

5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 1 dicembre 1988, n. 31 "Erogazione di un contributo annuo all'Istituto Calabrese per la Storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea per attività di ricerca storica e promozione culturale ed educativa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 20.000.000.

6. Per il contributo di cui alla legge regionale 25 novembre 1989, n. 11 "Erogazione di un contributo annuo al Centro internazionale di Studi Gioachimiti di S. Giovanni in Fiore" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 180.000.000.

7. Per le finalità di cui alla legge regionale 9 novembre 1989, n. 6 "Norme per la costituzione dell'Istituto regionale per le antichità calabresi e bizantine (IRACEB)" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 80.000.000.

8. Per l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale 8 gennaio 1990, n. 4 "Erogazione contributo al Centro ricerche, documentazioni e comunicazione su pace, disarmo, cooperazione e sviluppo con sede in Crotone" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 30.000.000.

9. Per le iniziative di cui alla legge regionale 4 gennaio 1990, n. 3 "Contributo annuale per la diffusione della cultura scientifica all'Istituto di Epistemologia La Magna Grecia" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 100.000.000.

10. Per la realizzazione delle attività di cui alla legge regionale 8 gennaio 1990, n. 5 "Sostegno all'Accademia d'Arte Drammatica della Calabria- Scuola di teatro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 500.000.000.

11. Per le iniziative di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 49 "Contributo annuale alla Accademia Hipponiana Scuola Superiore di Musica di Vibo Valentia" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 100.000.000.

12. Per le iniziative di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 24 "Contributo all'Associazione Teatro Calabria di Reggio Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 80.000.000.

13. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 "Quota regionale di partecipazione e destinazione annuale di fondi per la costituzione di fondazioni di rilevante interesse regionale: Corrado Alvaro di S. Luca d'Aspromonte, Vincenzo Padula di Acri, Gaetano Morelli di Crotone, Imes di Catanzaro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 400.000.000.

14. Per le finalità di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 "Riconoscimento del Centro RAT - ricerche audiovisive e teatrali di Cosenza" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 300.000.000.

15. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 36 "Contributi alla fondazione Piccolo museo S. Paolo con sede in Reggio Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 50.000.000.

16. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 29 "Contributo annuale all'associazione calabrese per l'archeologia industriale, Centro studi di ricerca e di documentazione per la Calabria, con sede in Bivongi (RC)" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 50.000.000.

17. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 34 "Riconoscimento e sostegno dei premi di cultura Rhegium Julii" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 50.000.000.

18. Per le finalità di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 30 "Contributo all'Associazione culturale AM International Pinacoteca arte contemporanea con sede in Bivongi (RC)" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 50.000.000.

19. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 35 "Contributo al Centro Romanistico Internazionale Copanello con sede in Catanzaro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 150.000.000.

20. Per le finalità di cui alla legge regionale 3 maggio 1995, n. 38 "Erogazione di un contributo annuo a favore della Compagnia di Balletti Alfonso Rendano di Cosenza" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 50.000.000.

21. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 19 "Partecipazione della Regione all'Istituto della Biblioteca Calabrese" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 150.000.000.

22. Per le finalità di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 28 "Costituzione della fondazione 'Rumori Mediterranei' -Festival internazionale del Jazz" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 500.000.000.

23. All'art. 1, comma 2, della legge regionale 26 aprile 1995, n. 28, le parole "promossa ed organizzata" sono sostituite dalle seguenti: "nonché delle altre attività nel campo della cultura e dello spettacolo promosse ed organizzate". Dopo l'art.2 della medesima legge regionale 26 aprile 1995, n. 28 è inserito il seguente articolo 2 bis: "1. In attesa della costituzione della fondazione di cui al precedente art. 1, tutte le attività sono assicurate dall'Associazione culturale ionica, con sede in Roccella Jonica".

Art. 9 bis

1. Al fine di promuovere la programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica di competenza dei comuni, la Regione concede contributi costanti poliennali, in misura non inferiore al 5 per cento dell'investimento, a parziale o totale copertura dell'onere di ammortamento dei relativi mutui da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti o altri Istituti di Credito di durata pari al tempo di ammortamento dei mutui stessi. Per i comuni in stato di dissesto finanziario e fino alla durata della procedura di risanamento, ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è garantita la totale copertura dell'onere di ammortamento dei mutui.

2. Il finanziamento è finalizzato prioritariamente al completamento, alla ristrutturazione, all'adeguamento secondo la vigente normativa ed alla costruzione di edifici scolastici con annesse palestre, fruibili anche dalle Associazioni Sportive operanti sul territorio purché in orari diversi da quelli interessati dalle attività scolastiche.

3. Per usufruire dei benefici di cui ai precedenti commi i comuni interessati devono far pervenire all'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici, entro il 30 novembre di ogni anno, regolare istanza corredata di apposito atto deliberativo che deve contenere:
a) attestazione di proprietà dell'immobile oggetto dell'intervento;
b) impegno di destinazione ad uso scolastico almeno per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo;
c)dichiarazione, rilasciata dall'autorità scolastica competente, attestante il numero degli alunni relativamente all'ultimo quinquennio e distinto per anno;
d) scheda progettuale dei lavori e relativo preventivo di spesa.

4. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il programma degli interventi entro i 60 giorni successivi alla data di cui al precedente comma 3.

5. I fondi non utilizzati nello esercizio di competenza sono aggiunti alla dotazione finanziaria dell'esercizio successivo.

6. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al presente articolo si fa fronte con lo stanziamento di lire 3.000.000.000,  allocato al capitolo 3312202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1997.

7. La legge regionale 30 giugno 1975, n. 30 è abrogata.

Art. 10

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 12 aprile 1990, n.22 "Criteri per l'esercizio da parte dei comuni della Calabria delle funzioni amministrative in materia di rivendita di quotidiani e periodici" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 500.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 33.400.000.000.

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 1 dicembre 1988, n. 32 "Sostegno all'Università per gli stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 300.000.000.

4. Per le finalità di cui agli art. 36 e 37 della legge regionale 9 aprile 1985, n. 18 "Ordinamento della formazione professionale in Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 200.000.000.

5. Per garantire la gestione ed il funzionamento degli asili nido di competenza dei comuni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per l'anno 1997 - ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 27 agosto 1973, n. 12 - per l'ammontare complessivo di lire 500.000.000, con allocazione al capitolo 4311201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1997.

Art. 11

1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1977, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 4.000.000.000.

2. Al fine di assicurare il funzionamento e le attività dell'Istituto di Servizio e Assistenza Sociale (ISAS) di Cosenza e della scuola Superiore di Servizio Sociale della Locride di Locri, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa complessiva di lire 120.000.000, di cui lire 70.000.000 a favore dell'Istituto di Servizio e Assistenza Sociale (ISAS) di Cosenza.

Art. 12

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 32 "Diritto allo studio universitario" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 5.000.000.000.

Art. 13

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 "Interventi regionali perla formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 2.500.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 23 marzo 1988, n. 8 "Istituzione dei centri polivalenti per i giovani" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 250.000.000.

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 17 "Interventi a sostegno degli aeroclubs calabresi" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 70.000.000.

RUBRICA IV
SICUREZZA SOCIALE

Art. 14

1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale perla Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 500.000.000, di cui lire 200.000.000 da destinare alle istituende sezioni di Vibo Valentia e di Crotone, nella misura di 100.000.000 ciascuna.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 "Istituzione anagrafe canina, prevenzione del randagismo e protezione degli animali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 150.000.000.

3. Al fine di concorrere alle spese gestionali ed organizzative dell'Istituto di Medicina Sperimentale e Biotecnologie (IMSEB), istituito dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) con decreto del 17/12/1993, ed avente sede a Cosenza, la Giunta regionale è autorizzata a concedere allo stesso Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) un contributo di lire 300.000.000, a decorrere dall'anno 1997 e secondo le modalità previste dalla specifica convenzione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 8530 del 16/12/1996, con allocazione al capitolo 4241104 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1997.

4. Al fine di consentire il funzionamento della scuola autonoma di Ostetricia di Catanzaro è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 100.000.000 allocata al capitolo 4111101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1997.

Art. 15

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n.35 "Istituzione di un centro regionale per l'autonomia del non vedente" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 140.000.000.

2. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 dicembre 1995, n.40 "Provvidenza in favore dell'ADMO Associazione Donatori di Midollo Osseo" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 100.000.000.

Art. 16

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 dicembre 1974, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 300.000.000.

2. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi previsti dall'art. 5 della legge 4/3/1987, n. 88, a favore di cittadini colpiti da tubercolosi, non assicurati presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) oppure non assistiti per difetto assicurativo, il cui reddito sia inferiore al minimo imponibile ai fini dell'IRPEF, è autorizzato per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 1.800.000.000 allocata al capitolo 4231114 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1997.

Art. 17

1. Per gli interventi di cui all'art. 43 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 "Riordino e programmazione delle funzioni socio-assistenziali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 52.000.000.000 da destinare alla gestione dei servizi socio-assistenziali.

2. La Giunta regionale è tenuta ad assicurare il finanziamento delle attività di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 entro i limiti della autorizzazione di spesa stabilita al precedente comma 1, con conseguente adeguamento delle misure contributive unitarie, da stabilirsi con atto amministrativo, ove necessario. Nessuna spesa puo' essere comunque riconosciuta oltre tale limite.

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 57 "Norme per l'istituzione del servizio socio-psico-pedagogico in Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 22.000.000.000.

4. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n.,18 recante "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 500.000.000.

5. A valere sullo stanziamento per l'esercizio finanziario 1997, di cui al comma 1, la somma di lire 5.300.000.000 è destinata al servizio delle strutture socio-assistenziali in favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, sulla base delle convenzioni regolarmente stipulate con la Regione, ai sensi della legge regionale 8 agosto 1996, n.21.

6. Entro il 31 dicembre 1997, il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, adotta apposito atto d'indirizzo per l'affidamento e la gestione delle strutture per disabili e persone non autosufficienti, di proprietà delle Aziende Sanitarie Locali. Al fine di garantire la continuita' assistenziale e comunque fino alla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo, le strutture attualmente operanti rimangono affidate ai soggetti titolari di apposita convenzione.

Art. 18

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 giugno 1984, n.14 "Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 350.000.000.

Art. 19

1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 36 "Interventi a favore degli uremici" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 1.300.000.000.

Art. 20

1. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1 - lettere c), d), e), f),g), h), i), l), m), n), o), p), q) - della legge regionale 9 aprile 1990, n.17 "Interventi regionali nel settore della emigrazione e della immigrazione" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 4.000.000.000.

2. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1 - lettere a ) e b ) della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 "Interventi regionali nel settore della emigrazione e della immigrazione" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 1.000.000.000.

3. Per le finalità di cui alla legge regionale 4 gennaio 1990, n. 1 "Provvidenze a favore degli Hanseniani e loro familiari" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 646.000.000.

4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 maggio 1995, n. 37 "Provvidenze in favore dell'Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli e Adulti Subnormali e Associazione Nazionale Privi della Vista" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 75.000.000.

5. Per gli interventi di cui all'art. 49 della legge regionale 25/11/1996, n. 32 "Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 1.000.000.000.

6. In ottemperanza all'art. 20 del decreto legge 3/2/1970, n. 7 convertito dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, sono revocati i contributi concessi alle aziende che non hanno rispettato i contratti collettivi di lavoro o le norme a tutela dei lavoratori in materia previdenziale e assistenziale.

RUBRICA V
AGRICOLTURA

Art. 21

1. Per le iniziative relative alla divulgazione in agricoltura di cui all'art. 4, della legge regionale 31 luglio 1992, n. 11, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 1.500.000.000.

2. Per le iniziative previste dal piano di settore olivicolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 2.000.000.000, allocata al capitolo 5223210 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1997.

3. Per le iniziative relative agli interventi speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 5.000.000.000, allocata al capitolo 5223205 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1997.

Art. 22

1. Per le iniziative di cui agli art. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 2 giugno 1980, n.21 "Interventi a favore dell'agricoltura -Credito agrario e di esercizio" e successive modificazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 16.000.000.000.

2. Per gli interventi previsti al capo secondo della legge regionale 10 marzo 1988, n. 5 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 4.500.000.000.

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 14 "Contributi alle organizzazioni professionali agricole per lo svolgimento dei compiti di istituto" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 1.800.000.000, di cui lire 900.000.000 per competenze relative all'anno 1996.

Art. 23

1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'art.34 della legge regionale 5 febbraio 1977, n. 7 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 2.500.000.000, di cui lire 1.000.000.000 per competenze relative all'anno 1996.

2. Ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi per mutui contratti sulla quota parte di spesa non coperta da contributo in conto capitale, relativi agli interventi di potenziamento delle strutture zootecniche - previsti dai punti 1)e 2) del primo comma dell'art. 14 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 250.000.000.

3. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente comma è effettuato mediante attualizzazione degli interessi medesimi.

Art. 24

1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) - ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a ), della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 64.500.000.000.

2. Sul contributo di cui al precedente comma grava la spesa inerente alla collocazione sul mercato e alla dismissione delle attività dell'exESAC-Impresa, nonché alla gestione provvisoria delle medesime attività, di cui agli art. 2 e 3, comma 1, della legge regionale 11 luglio 1994, n. 18.

3. La Giunta regionale è autorizzata a corrispondere all'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) il contributo ordinario per l'anno 1997, previsto al precedente comma 1, in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre. L'erogazione della quarta rata del contributo medesimo è subordinata alla presentazione del conto consuntivo relativo all'esercizio 1996.

4. Al fine di assicurare per l'anno 1997 l'occupazione delle 41 unita' lavorative, gia' occupate presso lo zuccherificio di Strongoli, l'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e peri Servizi in Agricoltura) e autorizzata ad utilizzare le stesse unità nelle attività imprenditoriali dell'ex ESAC-impresa di cui alla Legge regionale 11 luglio 1924, n. 18.

5. L'ARSSA l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e i Servizi in Agricoltura e l'A.FO.R. (Azienda Forestale della Regione Calabria) sono autorizzate a partecipare al capitale sociale della società "Centro di Ricerca, Formazione e Sviluppo Agroalimentare della Calabria-SPA" previsto in lire 1.000.000.000, rispettivamente nella misura del 50 e 30 per cento, la cui copertura è assicurata a carico dei propri bilanci di previsione annuali per l'esercizio 1997, allegati a quello della Regione.

6. Gli organi degli Enti regionali di cui al precedente comma sono autorizzati a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al medesimo precedente comma, con l'osservanza dell'obbligo che le attività della società devono essere coordinate con gli indirizzi della programmazione regionale.

Art. 25

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 54 "Riconoscimento giuridico dell'Associazione regionale allevatori della Calabria con sede in Catanzaro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 2.149.000.000, di cui lire 2.000.000.000 da destinare al finanziamento del progetto inerente al comparto "carne".

2. Per gli interventi di cui all'art. 3 della legge regionale 25 maggio 1987, n. 16 "Interventi per lo sviluppo dell'acquacoltura e della pesca", è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 1.500.000.000.

3. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma 2 è destinata al finanziamento delle domande di contributo inerenti agli anni precedenti.

Art. 26

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 14 "Interventi urgenti per lo sviluppo delle colture protette", è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 1.200.000.000.

2. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 novembre 1982, n. 13 "Norme per il riconoscimento e la regolamentazione delle associazioni dei produttori agricoli e loro unioni" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 200.000.000.

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 20 "Istituzione Fondo regionale per le calamita' naturali", è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 8.000.000.000.

4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 "Miglioramenti fondiari in agricoltura" e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 2.000.000.000.

Art. 27

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 settembre 1988, n. 22 "Promozione e sviluppo dell'agriturismo in Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 3.000.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 "Interventi nel settore zootecnico" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 2.000.000.000.

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 "Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica" e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 4.000.000.000.

Art. 28

1. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui di miglioramento fondiario - di cui all'art. 2, terzo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 8.000.000.000.

2. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui per lo sviluppo della cooperazione agricola - di cui all'art. 7, secondo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 1.000.000.000.

Art. 29

1. Per gli interventi previsti dall'art. 2, terzo comma, dalla legge regionale 3 giugno 1975, n.25 "Miglioramenti fondiari in agricoltura" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 1.000.000.000.

2. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente comma è effettuato mediante attualizzazione degli interessi medesimi.

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32 "Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 400.000.000.

4. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi sui mutui massimo trentennali a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 6.800.000.000.

RUBRICA VI
ATTIVITÀ PRODUTTIVE EXTRAGRICOLE

Art. 30

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 4 aprile 1986, n. 14 "Costituzione Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 1.400.000.000, di cui lire 1.000.000.000 da destinare al pagamento di debiti pregressi.

Art. 31

1. Al fine di concedere sovvenzioni e contributi alle associazioni regionali degli artigiani - ai sensi degli art. 17 e 18 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 500.000.000.

2. Al fine di garantire l'avvio e l'utilizzazione degli incubatori di imprese e dei centri di servizi di Settingiano (Catanzaro) e di Montalto Uffugo (Cosenza) e per assicurare l'apertura ed il funzionamento di uno sportello BIC presso l'Ente Autonomo Fiera Internazionale di Reggio Calabria, gestiti dalla Società Consortile BIC Calabria, partecipata dalla Regione Calabria, è autorizzata la spesa di lire 1.500.000.000 per l'esercizio finanziario 1997, e di lire 3.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1998 e 1999 - con allocazione al capitolo 6122217 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1997 - - da destinare alle azioni rivolte a facilitare l'ingresso delle imprese negli incubatori stessi, quali attività promozionali, contributi all'avviamento, formazione, redazione di Business plan e sostegno alla domanda di servizi reali.
L'eventuale regime di aiuto da destinare a ciascun impresa deve, comunque, essere contenuto entro i limiti del "de minimis". La Giunta regionale è tenuta a precisare i criteri e le modalità di attuazione delle azioni previste dalla presente norma attraverso apposita convenzione con il soggetto attuatore Soc.
Consortile BIC Calabria, nel rispetto della normativa comunitaria nazionale e regionale in materia di PMI e del principio del coordinamento con gli altri programmi ed iniziative previste in favore delle PMI stesse.

"3. Gli immobilizzi già avviati dal soggetto attuatore, in attuazione dell’art. 1 della Legge regionale del 17 ottobre 1997, n. 12, restano attribuiti nella disponibilità dello stesso per conferimenti nella società di cui all’art. 12, 1° comma, lettera u) della Legge regionale del 24 dicembre 2001, n. 38. La Giunta regionale, adotterà, successivamente all’entrata in vigore della presente legge, direttive di coordinamento degli interventi di cui alle Leggi regionali del 17 ottobre 1997, n. 12 e sue modifiche e integrazioni, 3 maggio 2001, n. 17 e sue modifiche e integrazioni e 10 dicembre 2001, n. 36, procedendo conseguentemente alla rimodulazione e specificazione delle attività."

4. All'onere derivante dal precedente comma 3, valutato per l'anno 1997 in lire 3.000.000.000, si provvede con lo stanziamento previsto al capitolo 2134210 della spesa del bilancio 1997. Per gli anni successivi la corrispondente spesa è determinata con la legge di bilancio e con la legge finanziaria collegata.

Art. 32

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 "Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 1.600.000.000.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare la somma di lire 6.000.000.000 - versata dalla Cassa per il credito alle Imprese Artigiane (Artigiancassa) SPA sul c/c n.22702/442 intrattenuto dalla Regione Calabria presso la Tesoreria Centrale dello Stato ed accertata sul capitolo 3401202 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 1997 - per la costituzione di un fondo rischi per la prestazione di garanzie fidejussorie al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese artigiane, con allocazione al capitolo 6122216 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1997.

3. La gestione del fondo di cui al precedente comma è affidata al Consorzio fra le cooperative di garanzia denominato FIDART Calabria Società Cooperativa a responsabilità limitata che opererà secondo le modalità ed i criteri da definirsi con apposita Convenzione.

Art. 33

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 5 "Associazioni turistiche pro-loco" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 700.000.000.

2. Per le attività di cui all'art. 23, lett. d ), della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 "Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 2.500.000.000, di cui lire 1.000.000.000 da destinare al ripianamento dei debiti pregressi dell'Azienda di Promozione Turistica di Cosenza, previo accertamento della Giunta regionale e verifica da parte della competente Commissione consiliare.

3. Per le iniziative previste dagli articoli 35, 52, 54 e 65 della legge regionale 28 marzo 1985, n.13 "Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria" in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 7.500.000.000.

4. A valere sullo stanziamento per l'esercizio finanziario 1997 di cui al precedente comma 3, la somma di lire 1.000.000.000è destinata alla riproduzione dei Bronzi di Riace, per consentirne la circolazione nel mondo a fini culturali e promozionali.

5. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 e segnatamente di quelle previste all'art. 65 della stessa legge regionale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per l'anno 1997, per l'ammontare complessivo di lire 4.500.000.000, a valere sullo stanziamento di cui al precedente comma 3, da destinare alle attività promozionali da realizzare attraverso enti, associazioni e società che, operando nei campi dello sport, della cultura e del turismo, creano anche condizioni ed occasioni atte a favorire la commercializzazione del prodotto turistico della Calabria.

6. I contributi di cui al precedente comma 5 sono erogati sulla base di uno o più programmi predisposti dalla Giunta regionale e sottoposti al parere della competente Commissione Consiliare. Qualora la Commissione non provveda entro trenta giorni dalla data di acquisizione della richiesta, il parere si intende favorevolmente acquisito.

7. Per la realizzazione delle attività promozionali e culturali inerenti alla manifestazione denominata "Spettacolo inerente Calabria in Tour", la Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Associazione culturale "Kabuki" un contributo - a valere sul finanziamento di cui al precedente comma 5 - di lire 360.000.000, in deroga a quanto stabilito dal precedente comma 6.

8. A valere sul finanziamento di cui al precedente comma 5, la somma di lire 1.800.000.000 è destinata alle attività promozionali da svolgere attraverso società sportive impegnate in campionati nazionali di serie A (basket maschile e pallavolo femminile), serie B (calcio, calcio a cinque, basket maschile e femminile) e serie C (calcio).

Art. 34

1. Per gli interventi previsti dalla legge 5 maggio 1990, n. 35 "Sostegno all'attività dell'istituto superiore per il turismo - Corsi di formazione per lo svolgimento di attività turistica" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 150.000.000.

Art. 35

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 6 "Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 1.000.000.000.

Art. 36

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 agosto 1987, n. 26 "Interventi finanziari per favorire la ristrutturazione e l'ammodernamento attraverso l'associazionismo e la cooperazione del sistema distributivo e delle strutture mercantili degli enti locali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 9.600.000.000.

2. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata alle seguenti iniziative:
a) lire 6.000.000.000 per contributi in conto capitale ai soggetti destinatari di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 2 per le finalità di cui all'art. 3, lettera b), e dell'art. 4 (capitolo 6211204 della spesa);
b) lire 600.000.000 per contributi in conto interessi o in conto rata di ammortamento ai soggetti destinatari di cui alla lettera a) dell'art. 2 per le finalità di cui all'art. 3, lettera a), e dell'art. 4 (capitolo 6211205 della spesa);
c) lire 1.000.000.000 per contributi in conto interessi ai soggetti di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 2 per finanziamenti di credito di esercizio di cui al quinto comma dell'art. 4(capitolo 6211101 della spesa);
d) lire 500.000.000 per assicurare garanzie integrative per favorire l'accesso al credito ai soggetti beneficiari di cui alla legge 10 novembre 1975, n. 517 e di quelli di cui al sesto comma dell'art. 4 (capitolo 6211207 della spesa);
e) lire 1.500.000.000 per contributi ai soggetti destinatari di cui all'art.2, lett. d ), per a costituzione del fondo rischi di garanzia di cui all'art. 6 (capitolo 6211206 della spesa).

3.

4.

5.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 37

1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli 2141201 - 2211103 - 2211206 - 3312101 - 3313102 - 3313110 - 3313115 - 4241103 - 6133102 - dello stato di previsione della spesa, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa indicata, rispettivamente nei limiti qualitativi e quantitativi, dalla descrizione e dallo stanziamento di competenza corrispondente ai capitoli medesimi.

2. L'attuazione della spesa di cui ai capitoli indicati al precedente comma, che per la sua natura richiede la formulazione di piani o programmi o la indicazione di criteri, avviene previo parere della competente Commissione. Qualora la Commissione non provveda entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della richiesta, il parere si intende favorevolmente acquisito.

3. In conseguenza del principio enunciato al precedente secondo comma, la spesa da sottoporre al parere della competente Commissione è quella prevista nel capitolo 3312101.

4. Al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria del costo relativo al servizio di gestione e manutenzione degli acquedotti regionali, gli impegni ed i pagamenti a carico del capitolo 2211103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1997, sono subordinati all'accertamento e riscossione delle somme previste, in termini di competenza e residui attivi, al corrispondente capitolo 3601105 dello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio.

5. Gli impegni ed i pagamenti a carico dei capitoli 2131203, 2131204 e 3313120 dello stato di previsione della spesa, possono essere assunti entro i limiti degli accertamenti e delle riscossioni dei corrispondenti capitoli 1101108 e 1101109 dello stato di previsione dell'entrata.

6. Al fine di accelerare l'attuazione dei Programmi Operativi comunitari della Calabria 1994/1999 - anche in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 109, della legge 23/12/1996, n. 662 - la Giunta regionale, per gli impegni ed i pagamenti afferenti alle annualità 1997, 1998 e 1999 dei programmi medesimi, può utilizzare per scorrimento le graduatorie regolarmente pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inerenti ai bandi delle misure attuate per le annualità 1996 e successive, qualora sussistono interventi progettuali valutati positivamente, inseriti nella relativa graduatoria e non potuti finanziare per carenza della necessaria copertura a carico delle stesse annualità 1996 e successive, cui i bandi si riferiscono.

7. Al fine di garantire il funzionamento del "Nucleo operativo" per l'acquisizione, presso i soggetti attuatori, degli elementi informativi, riguardanti gli aspetti finanziari, procedurali e fisici - inerenti all'attuazione dei progetti, finanziati a carico dei programmi operativi comunitari, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 300.000.000 da vincolare a carico del capitolo 1003104 della spesa, il cui stanziamento viene aumentato di pari importo.

8. Al fine di consentire la realizzazione del protocollo d'intesa tra la Regione Calabria e lo Stato di New York - sottoscritto in data 16/5/1997, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7/5/1997 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 500.000.000, allocata al capitolo 1002112 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1997.

9.

10. Il pagamento delle spese inerenti ad opere finanziate dalla Regione e realizzate in concessione dal Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati puo' essere effettuato dalla Regione direttamente alla impresa beneficiaria previa liquidazione da parte del Consorzio medesimo ed accertamento da parte delle strutture regionali dell'esistenza delle obbligazioni e del collaudo inerenti alle opere realizzate.

Art. 37 bis

1. Al fine di consentire la riscossione dei crediti vantati dalla Regione nei confronti dei comuni a titolo di spese anticipate perla gestione delle attività inerenti alla somministrazione di acqua per uso idropotabile, relativamente al periodo 1981-1997,i comuni interessati possono chiedere, entro e non oltre il  31 dicembre 1998, la rateizzazione del proprio debito complessivo in massimo dieci annualità di pari importo, mediante la proposta di un apposito piano di estinzione del debito stesso da approvarsi con deliberazione della Giunta comunale, la quale deve contenere, tra l'altro, l'autorizzazione al legale rappresentante dell'Ente di rilascio al Tesoriere di delegazione di pagamento pro-solvendo con effetto dall'esecutività del bilancio di previsione annuale 1998, nonché l'impegno a regolarizzare puntualmente i pagamenti relativi alle annualità successive a quelle comprese nel piano. La Giunta regionale valuta la proposta di piano e l'approva con proprio atto deliberativo, dandone comunicazione al comune interessato che rimane obbligato secondo le scadenze indicate nel piano proposto. Restano valide le convenzioni gia' regolarmente stipulate ai sensi dell'art. 45, commi 3 e 4, della legge regionale 7 luglio 1988, n. 15.

2. Qualora il comune debitore non faccia domanda di rateizzazione entro il 31 dicembre 1998, ovvero non rispetti le scadenze dei pagamenti delle rate annuali indicate nel piano di estinzione del debito di cui al precedente comma, ovvero non provveda ai pagamenti delle annualità successive a quelle comprese nel piano medesimo, la Giunta regionale è tenuta, mediante preavviso con raccomandata, ad attivare i poteri sostitutivi nei confronti del comune moroso, qualora lo stesso non provveda entro 30 giorni dal preavviso, ai sensi dell'art.34 della legge regionale 5/8/1992, n. 12.

3. Le sezioni di controllo di cui alla legge regionale 5/8/1992, n. 12 sono tenute, in sede di esame del bilancio di previsione annuale dei comuni, a verificare la previsione dello stanziamento di competenza inerente al rimborso delle spese anticipate per lo stesso anno dalla Regione per la gestione delle attività relative alla somministrazione di acqua per uso idropotabile.

4. La Giunta regionale è tenuta a provvedere entro il 30 giugno 1998 alla sostituzione degli eventuali contatori difettosi destinati alla misurazione delle quantità di acqua per uso idropotabile erogate ai comuni.

Art. 37 ter

1. La somma di lire 14.959.207.306 - già iscritta al capitolo 2134201 del bilancio regionale ed impegnata con deliberazione della Giunta regionale n. 7368 del 29/12/1994 (impegno n. 5951 del 27/12/1994) - è destinata, nei limiti dell'importo occorrente, alla copertura dei finanziamenti aggiuntivi necessari per il completamento funzionale del progetto FIO 86 n. 97 "Disinquinamento costa Cutro-Simeri", nonché degli altri progetti inerenti al settore della difesa dell'ambiente, per come indicato dalla deliberazione CIPE 18 dicembre 1996.

2.

3.

4. Al fine di definire e liquidare, previo accertamento da parte della Giunta regionale, le residue richieste di contributo per i danni subiti dalle popolazioni del comune di Crotone a seguito delle calamita' atmosferiche del novembre 1984 gennaio 1985,è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 120.000.000 allocata al capitolo 2141108 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1997.

5. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire la somma di lire 24.000.000.000, allocata al capitolo 2112205 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1997, alla Provincia di Vibo Valentia per lire 9.000.000.000 e all'Ente Parco Nazionale del Pollino per lire 15.000.000.000 per provvedere rispettivamente agli interventi nelle aree aventi valore di bene ambientale del Poro e delle Serre e del Pollino, ai sensi dell'art. 29 della legge 24/4/1980, n. 146 e della relativa deliberazione CIPE 8/8/1980.

6. In attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legge 12/11/1996, n. 576 convertito dalla legge 31/12/1996, n. 667 e del decreto dirigenziale 23/12/1996 del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, la somma di lire 25.000.000.000è destinata agli interventi urgenti in favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi di cui all'art. 1, comma 2, del richiamato decreto legge - con allocazione ai capitoli 2314212 e 2141223 rispettivamente dell'entrata e della spesa del bilancio 1997 - intendendosi ridotta dello stesso importo la finalizzazione di spesa indicata nella deliberazione CIPE del 21/12/1995.

7. In conseguenza di quanto disposto al precedente comma la finalizzazione di spesa indicata nella deliberazione CIPE del 26/1/1996 e all'art. 4 della legge regionale 23/12/1996, n. 39, è ridotta di lire 24.928.624.030, intendendosi ridotto dello stesso importo lo stanziamento di cui al capitolo 4231204 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1997 ed il corrispondente residuo attivo di cui al capitolo 2314210 dell'entrata del medesimo bilancio, alle cui operazioni contabili si provvederà in sede di chiusura dei conti inerenti all'esercizio 1997.

Art. 37 quater

1. Al fine del completamento del programma regionale degli impianti sportivi approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 382 del 7 febbraio 1994, ai sensi della legge 7 agosto 1988, n. 289, eventualmente da rimodulare, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 400.000.000, al quale limite di impegno per garantire la copertura finanziaria della quota, a carico degli enti locali interessati, degli oneri di ammortamento dei mutui ancora da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti, con allocazione al capitolo 3314205 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1997.

2. Entro il termine perentorio del 30 giugno 1998 la Giunta regionale è tenuta ad adottare i necessari provvedimenti per la formazione ed aggiornamento dell'inventario dei beni patrimoniali della Regione e degli enti strumentali dalla stessa dipendenti, nonché dell'inventario dei beni demaniali della Regione medesima.

3. Al fine di agevolare l'avvio delle attività delle ATERP (Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica) - ai sensi della legge regionale 30 agosto 1996, n. 27 di nuova istituzione nelle province di Vibo Valentia e Crotone, la Giunta regionale è autorizzata alla erogazione in via del tutto eccezionale di un contributo "una tantum" di lire 200.000.000 per spese di impianto e funzionamento, da ripartirsi tra le province stesse in egual misura e da rendicontarsi entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 38

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali - di cui all'art. 32 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1997, restano determinati in complessive lire 4.750.000.000 per il fondo globale (capitolo 7001101) destinato alle spese correnti attinenti alle funzioni normali e in complessive lire 6.500.000.000 per il fondo globale (capitolo 7001201) destinato alle spese di investimento attinenti alle funzioni normali, secondo il dettaglio di cui all'allegato n. 1 della legge di bilancio.

2. A decorrere dall'1/1/1998 l'importo annuo della tassa automobilistica regionale, di cui all'art. 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovuta per il possesso di motocicli con potenza fiscale superiore a 6 cv, è determinato ai sensi dell'art. 24, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nella misura del 90 per cento dell'ammontare complessivo della tassa automobilistica perdetti motocicli vigente alla data del 31 dicembre 1997.

Art. 39

1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restandola normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, è consentito dar corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalle leggi che disciplinano gli interventi.

2. In tal caso - a norma degli art. 53 e 54 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - possono essere adottate deliberazioni programmatiche con le modalità di cui al successivo art. 40, anche al fine di determinare l'ammontare delle quote degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale - parte spesa -da riservare al finanziamento dei progetti di intervento.

3. Le deliberazioni di cui al precedente comma si intendono propedeutiche rispetto a quelle di impegno contabile a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale relativo all'esercizio entro il cui termine venga a scadere l'obbligazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 53 della citata legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

Art. 40

1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti programmi di spesa o ripartizione di fondi nonché quelle riguardanti proposte di leggi o regolamenti regionali sono adottate su proposta dei competenti dipartimenti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 3.

Art. 41

1. In conformità dell'art. 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 le proposte di legge e di deliberazione programmatica nonché ogni altro atto che possa comportare oneri finanziari diretti o indiretti per la Regione, sono sottoposti al visto dell'Assessore al Bilancio ed alla Programmazione prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale.

2. L'Assessore al Bilancio e alla Programmazione riferisce alla Giunta regionale sulle proposte di legge e di deliberazione programmatica con apposite relazioni nelle quali vengono evidenziatele condizioni di congruità e di compatibilità di ciascuna proposta con gli obiettivi e gli indirizzi del bilancio pluriennale e del documento programmatico.

Art. 42

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive lire 831.099.803.428 nel triennio 1997/1999, di cui lire 825.099.803.428 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 - si fa fronte, a norma del secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio pluriennale 1997/1999, nel rispetto delle destinazioni indicative definite nella parte spesa del medesimo bilancio pluriennale, in termini finanziari, e nel documento programmatico, in termini economico-descrittivi.

2. La tabella "A"(Omissis) allegata alla presente legge fornisce la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli e codici di bilancio, nonché ai programmi di spesa.

Art. 43

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.