1 L'amministrazione regionale, d'intesa con la competente autorità religiosa, che
per la Chiesa cattolica è l'Ordinario Diocesano e per le confessioni non cattoliche è
quella riconosciuta a norma di legge, è autorizzata a concedere contributi pluriennali ed
"una tantum" per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la
straordinaria manutenzione di opere di culto e di ministero pastorale,
(parole soppresse) con priorità per i completamenti, i consolidamenti e gli adeguamenti
strutturali e antisismici e per le esigenze delle comunità insediate in zone di recente
urbanizzazione.
2 "I contributi regionali costanti pluriennali vengono concessi a totale
copertura dell'onere di ammortamento dei relativi mutui e per il tempo di ammortamento,
non superiore a venti anni, dei mutui stessi contratti dagli Ordinari Diocesani o dagli
Enti Locali o dagli Enti o istituti proprietari con la Cassa Depositi e Prestiti, gli
Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro, gli Istituti diversi compresi
quelli di credito fondiario e simili".
3 I contributi "una tantum" sono concessi alle Autorità di cui
al comma 1 in aggiunta o in alternativa ai contributi pluriennali, sino alla copertura
della parte di spesa ammissibile non assistita dai predetti contributi, e comunque nella
misura massima del 50% della spesa ammissibile, elevabile al 90% per i lavori attinenti
alle chiese.
4 La spesa ammissibile, ai fini di cui ai precedenti commi, comprende, oltre al costo
delle opere o dei lavori, il prezzo di acquisto dell'area necessaria ed eventualmente
degli edifici preesistenti da demolire o da sistemare, nonché una quota, per spese
generali o di collaudo, non superiori al 7% di tale costo.
5 Le domande di concessione dei contributi di cui al precedente II comma, corredate da
un progetto di massima dei lavori da realizzare o da un preventivo sommario della spesa
occorrente, devono essere presentate dalle Autorità religiose indicate nel precedente I
comma, dagli Enti locali o dagli Enti o Istituti proprietari, entro il 31 marzo di ogni
anno e nella prima applicazione della presente legge entro 90 giorni dall'entrata in
vigore della stessa.
6. Entro gli stessi termini l'ordinario diocesano o l'Autorità religiosa competente
inoltra le domande per la concessione dei contributi di cui al precedente terzo comma,
accompagnata da una relazione tecnica di massima che quantifichi la spesa ammissibile.
7 Per l'ottenimento della concessione formale dei contributi pluriennali, nei limiti
della spesa ammessa in via di massima dalla Giunta regionale, dovrà essere presentato,
nei termini che saranno stabiliti
' dagli Assessori regionali delegati a trattare rispettivamente la
materia dei lavori pubblici e quella dei beni culturali, ognuno per la
parte di propria competenza,' il progetto esecutivo con l'indicazione dei mezzi di finanzia mento
dei lavori.
8 All'erogazione dei contributi "una tantum" provvede l'Assessore regionale ai
Lavori Pubblici,
' dintesa con lAssessore
regionale ai Beni Culturali '
sulla base di un programma annuale approvato dalla Giunta regionale,
previo parere della competente Commissione consiliare, direttamente ai soggetti attuatori
del programma che rendicontano alla Regione secondo le modalità di cui al comma quarto
dell'articolo 3 della presente legge.
' 9.
Per quanto non previsto dalla presente legge si applica la normativa del
Testo Unico sui Beni Culturali di cui al decreto legislativo 29.10.1999,
n. 490. '
Art. 2
(Contributi per opere di culto)
(Procedura per l'erogazione dei contributi in caso di accensione di mutui)
1 Nel caso che gli Ordinari Diocesani contraggono mutui per l'esecuzione dei lavori
previsti nel II comma del precedente art., il contributo viene corrisposto direttamente
all'istituto mutuante.
2 La Cassa depositi e prestiti e gli istituti di cui al comma 2 dell'art.1 sono
autorizzati a compiere le operazioni di mutuo assistito dai contributi pluriennali
costanti previsti dalla presente legge
3 Per i mutui contratti con gli istituti e gli enti di cui al precedente comma la
garanzia è prestata, oltre che dalla Regione, dai Comuni o dalle Province ovvero dalle
Diocesi, recando le disposizioni vigenti presso l'istituto mutuante e sulla base di
apposita convenzione predisposta dall'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici
' dintesa con lAssessore
regionale ai Beni Culturali ' ed
approvata dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
4. L'approvazione dei progetti delle
opere ammesse a contributo da parte degli Enti locali (Comuni,
Province, Regione) equivale a dichiarazioni di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza a norma delle disposizioni di legge
vigenti in materia di opere pubbliche
Art. 3
(Disciplina urbanistica dei servizi religiosi)
1. Con la presente legge regionale vengono disciplinati i rapporti intercorrenti tra
insediamenti residenziali e servizi religiosi ad essi pertinenti, nel quadro delle
attribuzioni spettanti rispettivamente ai Comuni ed agli Enti Istituzionalmente competenti
in materia di culto della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose, i cui
rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell'art. 8, III comma, della
Costituzione e che abbiano una presenza organizzata nell'ambito dei Comuni interessati
dalle previsioni urbanistiche di cui al successivo art. 5.
Art. 4
(Definizione)
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3
secondo comma, lettera B, del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 apri le 1968 e ai
fini dell'applicazione del la presente legge sono attrezzature di interesse comune per
servizi religiosi:
a) gli immobili destinati al culto, anche se articolati in più
edifici;
b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri di culto, del personale di
servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa e del clero;
c)
gli immobili adibiti, nell'esercizio del
ministero pastorale, ad attività educative, culturali, sociali, ricreative, di
accoglienza e di ristoro che non abbiano fini di lucro. Gli interventi previsti
nell'articolo 1 possono essere realizzati sugli immobili indicati nel precedente comma.
2 In relazione al disposto dell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847
e successive modificazioni, le attrezzature di cui al precedente primo comma costituiscono
opere di urbanizzazione secondaria.
Art. 5
(Dimensionamento e localizzazione)
1. In sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici generali, i Comuni
ove possibile assicurano una dotazione minima ed inderogabile di aree per abitante pari al
30% di quelle obbligatoriamente previste per attrezzature di interesse comune
specificatamente riservate ai servizi religiosi come definiti dal precedente art. 2.
2 Nelle zone omogenee di tipo A e B, di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2
aprile 1968, le aree destinate ad attrezzature di tipo religioso sono computabili, ai fini
della determinazione delle quantità minime prescritte in misura doppia di quella
effettiva.
3 Le previsioni di nuovi servizi religiosi nell'ambito delle zone omogenee di tipo C di
cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, dovranno assicurare una
superficie minima di mq. 2.000 per ogni insediamento ferme restando le entità minime di
rapporti previsti per gli altri servizi di interesse comune.
4 Le localizzazioni delle aree riservate alle attrezzature di tipo religioso sono
effettuate sentiti i pareri delle competenti autorità religiose ove ricorrano i requisiti
di cui al precedente art. 3.
5 In sede di attuazione dello strumento urbanistico generale le aree destinate
all'attività di cui ai precedenti commi sono ripartite tra le varie confessioni
religiose, che abbiano i requisiti indicati all'art. 1, proporzionalmente alla loro
consistenza nel Comune.
Art. 6
(Adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti)
1 Qualora gli strumenti urbanistici generali vigenti non risultino conformi
alle prescrizioni della presente legge, il Comune, di propria iniziativa od ovvero entro
sei mesi dalle eventuali richieste delle competenti autorità religiose, ne adegua le
previsioni secondo le procedure ed i criteri di cui al precedente art. 5.
2 La relativa variante allo strumento urbanistico generale, ove vengano prescelte aree
già destinate da questo a servizi pubblici è definitivamente approvata con deliberazione
del Consiglio comunale non soggetta al visto di legittimità di cui all'art. 59 della
legge 10 febbraio 1953. La deliberazione diviene efficace trascorsi 30 giorni dalla data
di trasmissione della stessa all'Assessorato regionale all'Urbanistica;
negli altri
casi la variante segue l'ordinario procedimento di formazione previsto da tale legge.
Art.7
(Devoluzione contributi urbanizzazione secondaria)
1 I Comuni della Calabria, al fine di favorire gli interventi di cui al
comma primo dell'art. 1, istituiscono nei propri bilanci, a far tempo dall'esercizio 1995
e nei successivi, un apposito capitolo mediante prelievo dal fondo previsto dall'art. 12
della legge 28 gennaio 1977, n. 10, di una quota non inferiore al 10% e non superiore al
30% dei contributi loro spettanti per oneri di urbanizzazione.
2 La quota effettiva, determinata con riguardo a tutte le concessioni edilizie onerose
rilasciate nell'anno precedente anche per l'edilizia convenzionata e senza tenere conto
degli scomputi operati per l'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione e per le
cessioni di aree e all'interno del limite massimo del 30%, viene stabilita in relazione
alle necessità accertate dagli uffici tecnici comunali sulla base di documentata
richiesta prodotta entro il 30 giugno di ciascun anno dalle competenti Autorità
religiose.
3 La somma come sopra determinata viene corrisposta alle Autorità religiose entro
trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del bilancio
di previsione.
4 Le Autorità religiose utilizzano le somme loro corrisposte per l'esecuzione di opere
ricadenti nel Comune conferente entro il termine di tre anni dall'accreditamento e
trasmettono entro tre me si dall'esecuzione dei lavori una analitica relazione sulla
utilizzazione delle somme percepite.
5 Le somme non utilizzate sono recuperate dal Comune conferente maggiorate degli
interessi.
6 In mancanza della richiesta di cui al precedente secondo comma è accantonato un
apposito fondo, mediante istituzione di corrispondente capitolo nel bilancio di
previsione, costituito da una quota pari al 10% dei contributi di cui al precedente primo
comma.
7 È in facoltà delle competenti Autorità religiose stipulare con i Comuni
apposite convenzioni nel caso in cui il Comune stesso o i soggetti attuatori di piani
urbanistici provvedano alla diretta realizzazione dei lavori di cui al precedente articolo
4.
8 Nel caso di inosservanza da parte dei Comuni della presente legge, l'organo di
controllo, su impulso del Presidente della Regione e/o dei soggetti indicati nell'articolo
1, provvede a mente dello art. 34 della legge 5 agosto 1992, n.12
9 La Giunta regionale è autorizzata a concedere in comodato e per un tempo non
inferiore ad anni trenta ai soggetti indicati nell'articolo 1 gli immobili dell'ex GIL -
Gioventù Italiana del Littorio - con obbligo per i comodatari di utilizzare gli stessi
esclusivamente per attività educative, culturali, sociali, ricreative, di accoglienza e
di ristoro e che non abbiano fini di lucro
Art. 8
(Norma finanziaria)
1 All'onere derivante dalla presente legge, valutato in L.
3.040.000.000 miliardi per lo
esercizio finanziario 1990, si fa fronte con lo stanziamento previsto al cap. 2323204
dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'esercizio finanziario
2001.
(-n.d.r.- i 40.000.000 in aumento previsti al comma precedente
2 Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi
assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà
determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione e con
l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.
Art. 9
1 La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.