(Vedi testo storico)

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1974, n. 4
Costituzione Comunità montane
(Pubbl. in Boll. Uff. 4 febbraio 1974, n. 8)

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I
COSTITUZIONE, MODIFICAZIONE ED ESTINZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA

Art. 1
(Ripartizione dei territori montani in zone omogenee)

1. I territori montani della Regione, determinati in applicazione degli artt. 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e dell'art. unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, sono ripartiti, d'intesa con i comuni interessati, sulla base dei criteri di unità territoriale economica e sociale, nelle seguenti zone omogenee:

PROVINCIA DI CATANZARO

1 - Zona dell'Alto Crotonese e del Marchesato - (Comuni 13).

Comuni di: Belvedere di Spinello (parte), Caccuri, Carfizzi, Casabona (parte), Castel Silano, Cerenzia, Melissa, Pallagorio (parte), San Nicola dell'Alto (parte), Savelli, Strongoli (parte), Umbriatico, Verzino.

2 - Zona della Piccola Sila e della fascia Presilana - (Comuni 18).

Comuni di: Andali (parte), Albi, Belcastro (parte), Cerva, Cotronei, Cropani (parte), Fossato Serralta, Magisano, Mesoraca, Pentone, Petronà, Petilia Policastro, Sellia (parte), Sersale, Sorbo San Basile, Soveria Simeri, Taverna, Zagarise.

3 - Zona dei Monti Tiriolo, Reventino, Mancuso - (Comuni 18).

Comuni di: Carlopoli, Cicala, Conflenti, Decollatura, Falerna, Gimigliano, Gizzeria (parte), Lamezia Terme (parte), Martirano, Martirano Lombardo, Miglierina, Motta Santa Lucia, Nocera Tirinese (parte), Platania, San Pietro Apostolo, Serrastretta, Soveria Mannelli, Tiriolo (parte).

4 - Zona Fossa del Lupo - (Comuni 15)

Comuni di: Amaroni (parte), Cenadi, Centrache (parte), Cortale (parte), Filadelfia, Girifalco, Jacurso (parte), Olivadi (parte), Palermiti (parte), Polia, San Vito sullo Jonio (parte), Vallefiorita (parte), Chiaravalle Centrale (parte), Capistrano, Monterosso Calabro.

5 - Zona del Versante Jonico - (Comuni 9).

Comuni di: Badolato, Davoli (parte), Guardavalle, Isca sullo Ionio, Sant'Andrea Apostolo dello Jonio (parte), Santa Caterina dello Jonio, San Sostene, Satriano (parte), Cardinale.

6 - Zona delle Serre - (Comuni 10).

Comuni di: Brognaturo, Fabrizia, Mongiana, Nardonipace, San Nicola da Crissa, Serra San Bruno, Simbario, Spadola, Torre di Ruggiero,Vallelonga.

7 - Zona dell'Alto Mesima - (Comuni 10).

Comuni di: Acquaro, Arena, Dasà (parte), Dinami, Gerocarne, Joppolo, Pizzoni, Sorianello, Soriano Calabro, Vazzano.

PROVINCIA DI COSENZA

1 - Zona del Ferro e dello Sparviero (Comuni 15).

Comuni di: Amendolara, Albidona, Alessandria del Carretto, Canna, Castroregio, Cerchiara di Calabria, Montegiordano, Nocara, Oriolo, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, San Lorenzo Bellizzi, Trebisacce, Francavilla Marittima.

2 - Zona del Pollino - (Comuni 11).

Comuni di: Castrovillari, Morano Calabro, Laino Castello, Mormanno, Laino Borgo, Saracena, San Basile, Lungro, Frascineto, Civita, Acquaformosa.

3 - Zona Dorsale Appenninica - Alto Tirreno - (Comuni 11).

Comuni di: Papasidero, Tortora, Aieta, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Orsomarso, Verbicaro, Santa Domenica Talao, Grisolia, Maierà, Buonvicino.

4 - Zona Dorsale Appenninica - Medio Tirreno e Pollino - (Comuni 13).

Comuni di: Belvedere Marittimo, Sangineto, Bonifati, Cetraro, Acquappesa, Guardia Piemontese, Fuscaldo, Paola, San Lucido, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Longobardi, Belmonte Calabro.

5 - Zona del Savuto - (Comuni 17).

Comuni di: Grimaldi, Malito, Belsito, Lago, Aiello Calabro, Scigliano, Pedivigliano, Carpanzano, Bianchi, Colosimi, Panettieri, Parenti, Rogliano, Marzi, Santo Stefano di Rogliano, Mangone, Cellara.

6 - Zona Silana - (Comuni 12).

Comuni di: San Giovanni in Fiore, Aprigliano, Celico, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Spezzano della Sila, San Pietro in Guarano, Rovito, Lappano (parte), Pietrafitta, Bocchigliero.

7 - Zona della Sila Greca Cosentina - (Comuni 12).

Comuni di: Campana, Scala Coeli, Longobucco, Terravecchia (parte), Mandatoriccio, Pietrapaola, Caloveto (parte), Calopezzati (parte), Cropalati, Paludi, Rossano (parte), Cariati (parte).

8 - Zona Destra del Crati - (Comuni 11)

Comuni di: Corigliano Calabro (parte), Vaccarizzo Albanese, San Giorgio Albanese, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, Santa Sofia di Epiro, Acri, Bisignano, Luzzi, Rose Tarsia (parte).

9 - Zona Busento - (Comuni 9).

Comuni di: Mongrassano, Cerzeto, San Martino di Finita, Rota Greca, San Benedetto Ullano, Lattarico (parte), Montalto Uffugo (parte), San Vincenzo la Costa, San Fili.

10 - Zona delle Serre Cosentine - (Comuni 9).

Comuni di: Rende (parte), Marano Marchesato (parte), Marano Principato (parte), Cerisano, Mendicino, Carolei (parte), Domanico, Dipignano, Paterno Calabro.

11 - Zona Unione delle Valli - (Comuni 7).

Comuni di: Fagnano Castello, Malvito, San Donato di Ninea, San Sosti, Santa Caterina Albanese (parte), Mottafollone, Sant'Agata di Esaro.

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

1 - Zona dello Stilaro e dell'Allaro (Comuni 6).

Comuni di: Bivongi, Caulonia (parte), Pazzano, Placanica (parte),Stilo, Roccella Jonica (parte).

2 - Zona della Limina - (Comuni 7).

Comuni di: Martone, San Giovanni di Gerace, Grotteria (parte), Mammola, Canolo, Gerace (parte), Gioiosa Ionica (parte).

3 - Zona del Medio Jonio Reggino - (Comuni 15).

Comuni di: Africo, Antonimina, Ciminà, Plati', Careri, San Luca, Sant'Agata del Bianco, Samo, Benestare (parte), Casignana (parte), Bovalino (parte), Ardore (parte), Sant'Ilario dello Jonio (parte), Bruzzano Zeffirio (parte), Ferruzzano(parte)

4 - Zona di Versante Jonico Meridionale - (Comuni 9).

Comuni di: Staiti, Palizzi, Bova, Roghudi, Roccaforte del Greco, Condofuri, San Lorenzo, Bagaladi, Melito di Porto Salvo (parte).

5 - Zona del Versante dello Stretto (Comuni 11).

Comuni di: Cardeto, Santo Stefano d'Aspromonte, San Roberto, Motta San Giovanni (parte), Montebello Jonico (parte), Sant'Alessio d'Aspromonte (parte), Laganadi (parte), Calanna (parte), Reggio Calabria (parte), Scilla, Villa S.Giovanni(parte)

6 - Zona del Versante Tirrenico Meridionale - (Comuni 9).

Comuni di: Sant'Eufemia D'Aspromonte, Sinopoli, Cosoleto, Delianuova, Scido, Santa Cristina d'Aspromonte, Oppido Mamertina (parte), Molochio (parte), Varapodio (parte)

7 - Zona del Versante Tirrenico Settentrionale - (Comuni 7).

Comuni di: Cittanova (parte), San Giorgio Morgeto, Cinquefrondi (parte), Giffone, Galatro, San Pietro di Caridà, Serrata (parte).

Art. 2
(Costituzione delle Comunità Montane)

1. Tra i comuni compresi, in tutto o in parte, in ciascuna delle zone omogenee determinate dal precedente articolo è costituita la comunità montana, ente di diritto pubblico.

Art. 3
(Variazioni territoriali concernenti le comunità)

1. Ogni variazione concernente la delimitazione di una zona omogenea è adottata con legge regionale intesi le comunità  montane interessate e i comuni che ne fanno parte.

2. Con la stessa legge sono stabilite le conseguenti modificazioni nelle circoscrizioni della comunità e sono regolati i rapporti giuridici e patrimoniali dipendenti.

3. Le leggi regionali che istituiscono nuovi comuni o modificano la circoscrizione dei comuni esistenti, debbono, ove riguardino territori montani, provvedere alle necessarie variazioni e modificazioni di cui ai precedenti commi e regolare i rapporti giuridici e patrimoniali fra le comunità e i comuni che ne fanno parte.

Art. 4
(Estinzione della comunità montana)

1. La comunità montana si estingue quando la legge regionale, intesi le comunità e i comuni che ne fanno parte, modificando la ripartizione dei territori montani, sopprime la relativa zona omogenea.

2. La stessa legge regola i conseguenti rapporti giuridici e patrimoniali.

Art. 5
(Disposizioni generali concernenti lo statuto)

1. Ciascuna comunità montana, nel rispetto dei principi contenuti nello Statuto della Regione, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e nella presente legge, delibera lo statuto entro 4 mesi dalla Costituzione.

2. Lo statuto e le eventuali modificazioni sono deliberati a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio della comunità e sono approvati dal Consiglio regionale.

3. Lo statuto deve stabilire tra l'altro:
a) la denominazione e la sede della comunità;
b) le finalità, i compiti e le funzioni;
c) il numero dei componenti la Giunta;
d) le attribuzioni degli organi;
e) i casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei componenti gli organi e i modi di sostituzione;
f) le modalità per il funzionamento del consiglio e della Giunta;
g) le modalità per l'elezione della Giunta, del Presidente e dei vicepresidenti e dei componenti il collegio dei revisori dei conti, per quanto non previsto dalla presente legge;
h) la durata in carica del collegio dei revisori dei conti;
i) i casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei componenti il collegio dei revisori dei conti e modi di sostituzione;
l) le modalità per la nomina dei rappresentanti presso gli altri enti, organizzazioni o commissioni; m) l'eventuale istituzione dei comitati tecnici;
n) i modi di finanziamento;
o) le modalità per l'assunzione di oneri finanziari;
p) le norme relative al demanio ed al patrimonio;
q) le modalità per regolare i rapporti con altri enti operanti nel territorio;
r) le modalità per l'adozione del bilancio preventivo, e per l'approvazione del conto consuntivo;
s) i criteri per la determinazione degli eventuali oneri a carico dei comuni
t) l'organizzazione e la strutturazione degli uffici;
u) le modalità per la nomina del tesoriere.

Titolo II
STRUTTURA DELLE COMUNITà MONTANE

Capo I
ARTICOLAZIONE DEGLI ORGANI

Art. 6
(Organi della comunità)

1. Sono organi della comunità montana:
a) il consiglio;
b) la giunta;
c) il presidente.

Capo II
IL CONSIGLIO

Art. 7
(Composizione e durata in carica del Consiglio)

1. Il Consiglio della comunità montana è composto dai rappresentanti dei comuni partecipanti e dura in carica 5 anni.

2. Ciascun Comune è rappresentato da due rappresentanti designati dalla maggioranza e da uno designato dalla minoranza del Consiglio comunale eletti con il sistema previsto dall'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 93.

3. Possono essere eletti anche cittadini non consiglieri comunali, purché iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4. Ogni Consiglio comunale provvede ad eleggere i propri rappresentanti presso il Consiglio della Comunità nella seduta immediatamente successiva alla nomina del Sindaco e della Giunta municipale a seguito delle elezioni amministrative.

5. I rappresentanti dei Comuni nel Consiglio della Comunità durano in carica per il periodo corrispondente alla durata del Consiglio comunale da cui sono stati eletti ed esercitano le proprie funzioni fino all'insediamento dei rappresentanti del Consiglio comunale rinnovato.

6. In caso di decadenza, di morte, di dimissioni o di altre cause di cessazione da componente del Consiglio della Comunità, i Consigli comunali provvedono alle relative sostituzioni nella seduta immediatamente successiva alla conoscenza della vacanza".

Art. 8
(Attribuzioni del Consiglio)

1. Il Consiglio è il massimo organo deliberante della comunità montana.

2. Lo statuto determina le attribuzioni del consiglio.

3. Spetta in ogni caso al consiglio:
a) deliberare lo statuto e le sue eventuali modifiche;
b) eleggere la giunta, il presidente, i vice presidenti ed il collegio dei revisori dei conti;
c) nominare i rappresentanti della comunità presso altri enti, organizzazioni e commissioni;
d) pronunciare la decadenza dei componenti di organi;
e) esprimere i pareri;
f) esercitare la potestà regolamentare;
g) deliberare lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale;
h) deliberare la nomina, la sospensione ed il licenziamento del personale;
i)"deliberare i piani pluriennali per lo sviluppo economico e sociale della zona e le eventuali modifiche, i programmi stralcio, il piano urbanistico, ed i programmi organici e funzionali di opere nei settori dei servizi civili di cui all'ultimo comma del successivo art.23"
l) approvare entro il 15 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione ed entro il 31 maggio successivo alla scadenza dell'esercizio il conto consuntivo relativo alla gestione e la relazione sullo stato di attuazione del programma stralcio;
m) deliberare le variazioni di bilancio e lo storno di fondi da un capitolo all'altro;
n) eliminare i crediti inesigibili;
o) deliberare i mutui e gli investimenti fruttiferi;
p) fissare l'eventuale contributo finanziario facente carico ai comuni;
q) deliberare le azioni da promuovere e sostenere in giudizio e le transazioni;
r) deliberare ogni altro provvedimento per il quale le leggi, i regolamenti e lo statuto non prevedono l'espressa attribuzione ad ogni altro organo.

Capo III
LA GIUNTA

Art. 9
(Composizione ed attribuzione della Giunta)

1. La Giunta è l'organo esecutivo della comunità montana.

2. è eletta dal consiglio della comunità ed è formata da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 13 e comunque inferiore alla metà dei componenti il consiglio, da determinarsi statutariamente, un terzo dei quali in rappresentanza della minoranza consiliare.

3. Tra i componenti la giunta, il consiglio elegge il presidente e due vice presidenti di cui uno in rappresentanza della minoranza.

4. Spetta alla Giunta:
a) deliberare la convocazione del consiglio;
b) predisporre i regolamenti, le norme per il funzionamento dei servizi, il regolamento organico disciplinare dei dipendenti da sottoporre all'approvazione del consiglio;
c) formare il progetto di bilancio;
d) deliberare intorno ai progetti di lavori, alle forniture, agli appalti, ai contratti.

5. La giunta esercita ancora ogni altra funzione espressamente conferitale dalle leggi e dallo statuto della comunità ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei comuni partecipanti ed al raggiungimento dei fini di cui all'art. 6.

6. La giunta può assumere, sotto la propria responsabilità, le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al consiglio.

7. In tal caso le deliberazioni dovranno essere sottoposte all'esame del consigli a pena di decadenza entro trenta giorni dalla data dell'adozione al fine di ottenerne la ratifica.

8. La giunta esecutiva delibera con l'intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza di voti.

Capo IV
IL PRESIDENTE

Art. 10
(Attribuzioni del Presidente)

1. Il Presidente rappresenta la comunità, presiede il consiglio e la giunta: convoca la giunta e ne stabilisce l'ordine del giorno; stipula i contratti deliberati dal consiglio o dalla giunta, rappresenta la comunità in giudizio e promuove le azioni possessorie riferendone al consiglio nella sua prima seduta; esercita ogni altra funzione affidatagli dalle leggi e dallo statuto.

Art. 11
(I Vice Presidenti)

1. Il Presidente è sostituito in caso di assenza o impedimento dal vice presidente eletto dalla maggioranza ed in caso di assenza od impedimento di questi da quello eletto dalla minoranza.

Art. 12
(Elezione della Giunta, del Presidente e dei Vice Presidenti)

1. L'elezione dei membri della Giunta avviene con voto limitato a non più dei due terzi dei componenti da eleggere.

2. Tra i componenti la Giunta il consiglio elegge il Presidente.

3. L'elezione ha luogo in prima e seconda votazione a maggioranza dei consiglieri assegnati.

4. Se nella seconda votazione nessuno abbia riportato la maggioranza assoluta, si procede, sempre nella stessa seduta, al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato nella seconda votazione il maggior numero di voti e si proclama eletto quello che abbia conseguito la maggioranza relativa.

5. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

6. Eletto il Presidente, il consiglio procede quindi alla elezione tra i componenti la giunta dei due vice presidenti, di cui uno in rappresentanza della minoranza.

7. Ciascun consigliere vota un solo nome

8. Sono eletti il componente di maggioranza della giunta e quello di minoranza che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

9. Il caso di elezioni suppletive si procede con le modalità di cui ai commi precedenti.

Capo V
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 13
(Composizione del collegio)

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri, di cui uno in rappresentanza della minoranza, eletti dal consiglio della comunità fra i consiglieri non facenti parte della giunta.

Capo VI
PERSONALE ED UFFICI

Art. 14
(Organizzazione degli uffici - Personale comandato)

1. L'organizzazione del personale e degli uffici è prevista dallo statuto.

2. Le comunità montane possono provvedere alla costituzione dei propri uffici con personale comandato dal la Regione, dalle province, dai comuni, dall'ente regionale di sviluppo in agricoltura e dai consorzi di bonifica montani, con l'osservanza delle norme che regolano l'istituto del comando e ai sensi dell'art. 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Art. 15
(Personale assorbito)

1. Il personale che occupa posti previsti dalla pianta organica delle comunità montane e dei consigli di valle e delle aziende speciali consorziali sciolte a norma del successivo art. 26 e quello straordinario che abbia svolto presso i medesimi servizio continuativo alla data di entrata in vigore della presente legge, passa alle dipendenze della comunità montana costituita nel territorio, in tutto, o in parte, del disciolto ente, conservando se migliore, lo stato giuridico ed il trattamento economico già acquisito.

Capo VII
CONTROLLI

Art. 16
(Controllo sugli atti - vigilanza e tute la sulle comunità)

1. Il controllo sugli atti della comunità è esercitato dalla sezione del comitato regionale di controllo competente sul territorio ove ha sede la comunità, nei modi, nella forma e nei tempi stabiliti dalle leggi per gli atti dei comuni.

2. Il potere di controllo sostitutivo è esercitato dalla sezione di cui al comma precedente.

3. La vigilanza e la tutela sulla comunità è esercitata dalla Regione ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11.

Titolo III
ATTIVITA' DELLA COMUNITà

Capo I
PARTECIPAZIONE POPOLARE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 17
(Determinazioni dello statuto)

1. Lo statuto della comunità montana stabilisce le forme della partecipazione popolare ed in particolare delle organizzazioni sindacali, delle forze politiche e delle associazioni portatrici di istanze sociali, culturali ed economiche, operanti nel territorio, alle attività della comunità.

Art. 18
(Rapporti con gli altri Enti operanti nel territorio)

1. Lo statuto deve prevedere i rapporti intercorrenti tra la comunità   montana e gli altri enti operanti nel territorio.

2. Tali rapporti saranno stabiliti attraverso la costituzione da parte delle comunità di comitati tecnici consultivi nei quali saranno rappresentati i suddetti enti.

3. A norma dell'art. 5, quinto comma,del la legge 3 dicembre 1971, n. 1102, i programmi ed i piani elaborati degli altri enti operanti nel territorio della comunità, devono essere coordinati ed adeguati al piano di sviluppo zonale della comunità stessa.

Capo II
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI ANNUALI

Art. 19
(Piano di sviluppo)

1. La comunità montana programma i propri interventi mediante l'adozione di un piano quinquennale di sviluppo economico sociale della propria zona ai sensi dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

2. Il piano di sviluppo deve contenere almeno i seguenti elementi:
a) l'esame conoscitivo della realtà della zona, con riferimento anche agli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale e intercomunale e all'eventuale piano generale di bonifica montana;
b) la previsione delle concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi, sociali e dei servizi;
c) l'indicazione del tipo, della localizzazione e del presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona nonché' della misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali.

3. Il piano deve essere corredato almeno dei seguenti elaborati:
1) relazione generale;
2) planimetria in scala di 1:10.000:
a) delle localizzazioni degli interventi in programma;
b) dei bacini e dei corsi d'acqua dei boschi e degli insediamenti agricoli;
c) dei collettori, scolmanatori ed impianti di depurazione;
d) della rete dei servizi canalizzati (elettrodotti, gasdotti, acquedotti)
e) delle reti delle principali linee di comunicazione;
f) della rete ospedaliera e di quella scolastica;
g) degli insediamenti abitativi e produttivi;

3) stralcio della carta geologica regionale e delle tabelle regionali, riferite agli ultimi 30 anni, degli indici di piovosità e delle portate medie dei corsi d'acqua;

4) tavole riassuntive dell'attività agricola (struttura fondiaria, coltivazioni erbacee, coltivazioni legnose, serre, patrimonio zootecnico, patrimonio forestale, bonifica montana, cooperazione agricola) industriale, artigianale (consistenza delle imprese, localizzazione forze di lavoro), turistica (consistenza degli esercizi e movimento turistico nell'ultimo quinquennio) e commerciale (per licenze all'ingrosso e al dettaglio);

5) tavole riassuntive delle unità scolastiche e degli alunni iscritti e dei presidi sanitari.

4. Il piano di sviluppo contiene eventualmente il piano urbanistico formato dalla comunità a norma dell'art. 7 del la legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Art. 20
(Formazione ed approvazione del piano)

1. Il piano di sviluppo è predisposto a cura della giunta della comunità sulla base delle indicazioni del piano regionale, o, in difetto, delle direttive deliberate dal Consiglio regionale e delle ulteriori direttive del Consiglio delle comunità e sentiti gli enti operanti nel territorio.

2. Il piano è adottato dal consiglio della comunità con apposita deliberazione ed è quindi, entro dieci giorni, pubblicato mediante affissione nell'albo della comunità e di ogni comune associato per la durata di trenta giorni consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.

3. Di quanto sopra è data immediatamente pubblica informazione mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e in uno o più giornali di larga diffusione con la espressa menzione che "enti e privati entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione possono presentare ricorsi nonché, ai fini di un apporto collaborativo dei cittadini al perfezionamento del piano, osservazioni e proposte".

4. Eguale avviso deve essere affisso nei luoghi di pubblica frequenza di ogni comune associato.

5. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma, il consiglio della comunità, adottate le proprie specifiche determinazioni in ordine ai ricorsi, alle osservazioni e proposte presentate in termine ed eventualmente rielaborato il piano, lo trasmette per l'esame e l'approvazione alla Regione unitamente ai ricorsi, alle osservazioni e proposte e alle proprie determinazioni.

6. Il piano è approvato entro 60 giorni dal ricevimento, con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione del Consiglio regionale, che decide anche sui ricorsi.

Art. 21
(Misure di salvaguardia)

1. Dalla data di adozione dei piani di cui agli artt. 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 da parte del consiglio della comunità e fino all'adozione degli strumenti urbanistici comunali o delle loro varianti in conformità al lo stesso piano approvato, e comunque per non oltre cinque anni dall'adozione del piano medesimo, il sindaco di ogni comune è tenuto a sospendere, con provvedimento motivato e da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione in contrasto con le localizzazioni contenute nel piano.

2. Per lo stesso periodo, il Presidente della Giunta regionale, con provvedimento motivato e da notificare all'interessato ordina la sospensione dei lavori edilizi e di trasformazione fondiaria che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione del piano.

Art. 22
(Programma stralcio)

1. Sulla base del piano quinquennale di sviluppo la comunità montana definisce ogni anno un programma stralcio contenente l'indicazione,in ordine di priorità, delle opere e degli interventi da realizzare e delle spese relative.

2. Il programma stralcio è predisposto a cura della giunta ed è trasmesso alla provincia, ai comuni associati nella comunità, agli enti operanti nel territorio e alle associazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative almeno 20 giorni prima della riunione del consiglio della comunità per la sua adozione.

. Il programma stralcio, adottato dal consiglio della comumutà, è trasmesso entro il 30 settembre alla Giunta regionale unitamente alle osservazioni e proposte pervenute e alle relative determinazioni.

4. Il programma è approvato entro 30 giorni dal ricevimento con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa.

Art. 23
(Prima applicazione della legge)

1. Il primo piano di sviluppo quinquennale è approvato dalla comunità entro un anno dalla sua costituzione e, al fine di consentire la più sollecita attuazione degli interventi, può contenere il primo programma stralcio.
"nelle more della definizione del primo piano di sviluppo, al fine di consentire l'utilizzazione dei fondi disponibili, sono finanziati programmi organici e funzionali di opere nei settori dei servizi civili".

Titolo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 24
(Ripartizione dei fondi e finanziamento dei programmi)

1. La Giunta regionale ripartisce tra le comunità i fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, o altrimenti disponibili:
a) per 4/10 in proporzione alla superficie territoriale della comunità;
b) per 2/10 in proporzione della popolazione residente nel territorio della comunità, quale risulta dagli ultimi dati dell'ISTAT;
c) per 4/10 in relazione ai tassi di emigrazione e di occupazione relativi al territorio della comunità e allo stato di dissesto idrogeologico

2. Sulla base della ripartizione dei fondi di cui al comma precedente, la Giunta provvede a finanziare i programmi stralcio; il finanziamento è disposto contestualmente all'approvazione dei programmi.

Art. 25
(Attuazione dei piani)

1. Per l'attuazione dei piani la comunità montana, di intesa con gli enti interessati, può avvalersi degli uffici di altri enti.
2. La comunità montana può conferire deleghe agli altri enti operanti nel territorio, ai sensi dell'art. 6 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, per la realizzazione di singole opere di volta in volta indicate.

Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 26
(Scioglimento dei consigli di valle e delle comunità montane
istituite a norma del D.P.R. 10 giugno1955, n. 987 e delle aziende speciali consorziate istituite a norma del R.D. 30-12-1923, n. 3267).

1. I consigli di valle e le comunità montane istituite a norma del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987 nonché, di intesa con i relativi enti, le aziende speciali istituite a norma del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e di cui alle seguenti lettere, sono sciolte ed assorbite dalle comunità montane costituite a norma della presente legge, dalla data di costituzione delle medesime:
a) Comunità montana del Ferro e dello Sparviero" Cosenza - costituita con decreto prefettizio n. 12037 del 6 marzo 1958;
b) Comunità montana del "Pollino" Cosenza - costituita con decreto prefettizio n. 1740 del 2 marzo 1964;
c) Comunità montana "Silana" - Cosenza" - costituita con decreto prefettizio n. 3167 del 29 luglio 1961;
d) Comunità montana "Consiglio dell'Unione delle Valli e delle zone omogenee del Cocchiato, Esaro, Fullone e Occido" - Cosenza - costituita con decreto prefettizio n. 1019 del 12 febbraio 1970; e) Comunità montana "Presilana-Catanzarese" - costituita con decreto prefettizio n. 1206 del 2 agosto 1971;
f) Comunità montana "del Reventino e territori contermini" - Catanzaro - costituita con decreto prefettizio n.11168 /3 del 9 gennaio 1967;
g) Azienda speciale consorziale "Gruppo Aspromonte" - costituita con decreto prefettizio n. 17535 del 10 aprile 1957, comprendente i comuni di Reggio Calabria, Scilla, Sinopoli;
h) Azienda speciale consorziale "Gruppo Jonico" - costituita con decreto pre fettizio n.14352/3 del 21 dicembre 1957 comprendente i comuni di Canolo, Platì, Bova, Palizzi, Casignana, Careri, San Giovanni di Gerace, Placanica, Sant'Aga ta del Bianco, Samo, Africo;
i) Azienda speciale consorziale "Gruppo Tirrenico" - costituita con decreto prefettizio n. 17230/3 del 13 giugno 1957, comprendente i comuni di Galatro, Cittanova, Molochio, Oppido Mamertina, Varapodio, Scido, Santa Cristina d'Aspromonte.

2. Il patrimonio di tali enti è trasferito alle nuove comunità che subentrano nelle attività e passività in proporzione al numero dei comuni acquisiti per effetto della presente legge.

Art. 27
(Finanziamento straordinario)

1. Per le necessità finanziarie di primo impianto e per l'avvio della formazione del piano di sviluppo delle comunità montane la Regione stanzia la somma di lire 500 milioni da erogarsi allo atto dell'insediamento del presidente provvisorio nella misura di lire 20 milioni per ogni comunità.

(Omissis)

Art. 28
(Prima riunione del Consiglio)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i consigli comunali provvedono alla nomina dei loro rappresentanti con le modalità di cui all'art. 7.

2. I comuni a gestione commissariale sono rappresentati dal Commissario.

3. Il consiglio della comunità si riunisce entro i successivi trenta giorni su convocazione del Presidente della Giunta regionale che dovrà contenere la data, l'ordine del giorno e l'indicazione della sede di riunione e, come primo atto, dopo la nomina del Presidente e dei vice presidenti provvisori, redige e delibera lo statuto.

4. Fino alla nomina del Presidente e dei vice presidenti provvisori di cui al precedente comma, le funzioni di presidente sono esercitate dal sindaco del comune indicato come sede della prima riunione, assistito dal segretario comunale.

5. Entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto da parte del Consiglio regionale il consiglio delle comunità si riunisce, su convocazione del presidente provvisorio, nel comune dove è stabilita la sede, per l'elezione dei propri organi.

Art. 29
(Elezione del presidente e dei due vice presidenti)

1. L'elezione del presidente provvisorio di cui al terzo comma dell'art. precedente ha luogo in prima e seconda votazione a maggioranza dei consiglieri assegnati.

2. Se nella seconda votazione nessun consigliere abbia riportato la maggioranza assoluta, si procede, sempre nella stessa seduta, al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato nella seconda votazione il maggior numero di voti e si proclama eletto quello che abbia conseguito la maggioranza relativa. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

3. Eletto il presidente provvisorio, il consiglio procede quindi all'elezione dei due vice presidenti provvisori, di cui uno in rappresentanza della minoranza.

4. Ciascun consigliere vota un solo nome.

5. Sono eletti il consigliere di maggioranza e quello di minoranza che, al primo scrutinio, hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

6. Lo spoglio delle schede è compiuto in seduta pubblica dall'ufficio provvisorio di presidenza, costituito dal 4 comma del precedente articolo.