XII^ LEGISLATURA

 

RESOCONTO INTEGRALE

_________

 

N. 50

 

SEDUTA Di MARTEDì 11 MARZO 2025

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PIERLUIGI CAPUTO

 

Inizio lavori h. 12,24

Fine  lavori h. 15,41

 

 

Presidenza del vicepresidente Pierluigi Caputo

La seduta inizia alle 12,24

PRESIDENTE

Dà avvio ai lavori, invitando il Segretario questore a dare lettura del verbale della seduta precedente.

CIRILLO Salvatore, Segretario questore

Dà lettura del verbale della seduta precedente.

(È approvato senza osservazioni)

Comunicazioni

PRESIDENTE

Dà lettura delle comunicazioni.

In memoria di Francesco, figlio del senatore Mario Occhiuto

PRESIDENTE

Onorevole Presidente della Giunta, assessori, colleghi consiglieri, prima di avviare i lavori della seduta e interpretando i sentimenti di tutti voi, il Consiglio regionale esprime al senatore Mario Occhiuto e alla sua famiglia, colpita da un grande dolore, il più profondo cordoglio per la scomparsa del giovane Francesco.

Osserviamo un minuto di raccoglimento.

 

(I consiglieri e i presenti in Aula si levano in piedi e osservano un minuto di silenzio)

Sull’ordine dei lavori

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il consigliere Cirillo. Ne ha facoltà.

CIRILLO Salvatore (Forza Italia)

Grazie, Presidente. Dopo breve interlocuzione informale con i capigruppo chiedo l'inserimento all'ordine del giorno di alcuni provvedimenti: la proposta di legge numero 355/12^.

PRESIDENTE

Poniamo in votazione l'inserimento della proposta. La proposta di legge è inserita.

CIRILLO Salvatore (Forza Italia)

Chiedo anche l'inserimento della proposta di legge numero 351/12^.

PRESIDENTE

Poniamo in votazione anche questo inserimento. Anche questa proposta è inserita all'ordine del giorno.

CIRILLO Salvatore (Forza Italia)

Chiedo anche l'inserimento della proposta di legge numero 363/12^.

PRESIDENTE

Votiamo anche questa richiesta. Anche questa richiesta è inserita all'ordine del giorno.

CIRILLO Salvatore (Forza Italia)

Chiedo l’inserimento della proposta di provvedimento amministrativo numero 201/12^.

PRESIDENTE

Pongo ai voti la richiesta di inserimento della proposta di provvedimento amministrativo 201/12^. La proposta di provvedimento è inserita all'ordine del giorno.

CIRILLO Salvatore (Forza Italia)

Chiedo anche l'inserimento della proposta di legge numero 365/12^.

PRESIDENTE

Pongo ai voti la richiesta di inserimento. Anche questa proposta è inserita all'ordine del giorno.

CIRILLO Salvatore (Forza Italia)

Chiedo anche l'inserimento della proposta di legge numero 366/12^.

PRESIDENTE

Pongo ai voti la richiesta di inserimento. Anche questa proposta è inserita all'ordine del giorno.

CIRILLO Salvatore (Forza Italia)

E per finire chiedo l’inserimento della proposta di legge numero 354/12^. Grazie.

PRESIDENTE

Pongo ai voti la richiesta di inserimento. La proposta è inserita all'ordine del giorno.

Avvieremo adesso i lavori con la proposta di provvedimento amministrativo numero 207/12^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Bilancio di previsione 2025-2027 dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro - Arpal”. Cedo la parola al consigliere Montuoro a cui chiedo di illustrare anche il secondo punto all'ordine del giorno, ovvero la proposta di provvedimento amministrativo numero 208/12^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Bilancio di previsione 2025-2027 dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente”. Ci sarà un’unica relazione illustrativa e poi si procederà per votazioni separate. Prego, consigliere Montuoro.

MONTUORO Antonio (Fratelli d’Italia)

Grazie, Presidente. Chiedo scusa se non sono riuscito a prenotarmi prima, ma il sistema non andava. Volevo chiedere, Presidente, se fosse possibile l'inversione di alcuni punti; quindi, discutere per primo il punto numero 4, la proposta di legge numero 286/12^, e successivamente il punto numero 5, la proposta di legge numero 275/12^. Chiedo scusa ancora se non sono riuscito ad anticiparla.

PRESIDENTE

Grazie, consigliere Montuoro. Poniamo in votazione la richiesta di inversione dei punti 4 e 5. La richiesta è approvata. Dunque, diventa primo punto la proposta di legge numero 286/12^, d'iniziativa dei consiglieri regionali Neri, Luciana De Francesco, Montuoro, Sabrina Mannarino, recante “Istituzione del sistema informativo integrato regionale della Calabria e Costituzione della società ReDigit S.p.A.”.

Proposta di legge numero 286/12^ di iniziativa dei consiglieri G. Neri, Luciana De Francesco, A. Montuoro, Sabrina Mannarino, recante: “Istituzione del Sistema Informativo Integrato Regionale della Calabria e costituzione della società ‘ReDigit S.p.A.’”

PRESIDENTE

Ricordo all'Aula che, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, dello Statuto, l’istituzione di nuovi enti, aziende, società regionali, anche a carattere consortile, deve avvenire con legge approvata a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio regionale. Cedo la parola al consigliere Luciana De Francesco per illustrare il provvedimento.

DE FRANCESCO Luciana (Fratelli d’Italia)

Grazie, signor Presidente. Buongiorno a tutti, colleghi consiglieri, Presidente della giunta, assessori, pubblico presente, signori della stampa.

Oggi siamo chiamati a discutere e approvare una proposta di legge di grande rilevanza per la modernizzazione della nostra Regione. Si tratta di un intervento strategico che mira a rendere più efficiente la gestione delle infrastrutture digitali e a migliorare l'accesso ai servizi pubblici per cittadini, imprese ed enti locali.

La proposta di legge di legge che oggi portiamo all'attenzione di questa Assemblea ha già seguito un iter approfondito nelle Commissioni consiliari: in prima Commissione affari istituzionali, che mi onoro di presiedere, il testo è stato esaminato e approvato all'unanimità dei presenti e, a tal riguardo, desidero rivolgere un sentito ringraziamento all'assessore Filippo Pietropaolo per aver partecipato attivamente ai lavori della Commissione, offrendo un contributo fondamentale alla discussione, un apporto decisivo per affinare il testo; in seconda Commissione bilancio è stato espresso parere favorevole, verificando la compatibilità finanziaria della misura e garantendo, quindi, che il progetto sia sostenibile per il bilancio regionale.

Mi avvio ora a illustrare nel dettaglio il contenuto della proposta di legge.

Come dicevo in apertura, si tratta di un provvedimento di fondamentale importanza per il futuro della nostra regione. La Calabria ha avviato ormai da qualche anno un percorso ambizioso di crescita, basato sulla digitalizzazione e sull'innovazione tecnologica, ma siamo tutti consapevoli che il divario con altre regioni italiane ed europee è ancora significativo. Con la delibera di Giunta numero 413 del 1° settembre 2022, la Regione ha adottato le Linee guida per la crescita digitale della Calabria 2022-2025 che mirano a rendere più efficaci e sostenibili gli interventi per la digitalizzazione. Tuttavia, per raggiungere questo obiettivo, è necessario fare un passo in più: dobbiamo migliorare il coordinamento fra gli attori regionali del settore ICT e accelerare la realizzazione degli interventi già programmati. Ed è proprio su questo che si basa la proposta di legge che oggi portiamo all'attenzione del Consiglio.

Una proposta che si muove su due direttrici principali: la prima che riguarda l'istituzione del sistema informativo integrato regionale della Calabria, un sistema che permetterà di mettere in rete e coordinare tutti i sistemi informativi, telematici e tecnologici degli enti regionali e delle società a partecipazione pubblica - fino ad oggi ogni ente ha sviluppato soluzioni digitali in modo indipendente, con il rischio di frammentazione e inefficienze. Con il sistema informativo integrato regionale, invece, avremo un ecosistema digitale più integrato, efficiente e sinergico che consentirà alla Regione di migliorare l'erogazione dei servizi digitali per cittadini, imprese e pubbliche Amministrazioni -; la seconda che riguarda la creazione della società in house ReDigit S.p.A. Questa società avrà il compito di fornire servizi informativi ed informatici agli enti pubblici calabresi nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità. Significa meno sprechi, maggiore razionalizzazione della spesa pubblica e, soprattutto, una accelerazione nella realizzazione degli interventi di trasformazione digitale. ReDigit S.p.A. sarà quindi un punto di riferimento per la transizione digitale della Regione, aiutando a sviluppare infrastrutture e servizi innovativi e migliorando i rapporti fra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, rendendo i servizi digitali più accessibili, semplici ed integrati.

Il testo della proposta di legge è articolato in 11 articoli che definiscono in maniera chiara e dettagliata l'istituzione del sistema informativo integrato regionale e la creazione di ReDigit S.p.A. In sintesi: l'articolo 1 definisce le finalità della legge e il ruolo della Giunta regionale nel promuovere la digitalizzazione del territorio; l'articolo 2 istituisce il sistema informativo integrato regionale, ne descrive la composizione, le modalità di adesione e le prospettive di sviluppo; l'articolo 3 disciplina la costituzione della società in house ReDigit S.p.A., specificando il capitale sociale, la sede e le quote azionarie; l'articolo 4 definisce l'oggetto sociale, le funzioni della nuova società; l'articolo 5 individua gli organi societari, le modalità di amministrazione, i controlli della Regione sulla società; l'articolo 6 stabilisce criteri per il reclutamento del personale di ReDigit S.p.A.; l'articolo 7 disciplina l'affidamento delle attività alle società e i limiti di fatturato per servizi erogati a soggetti terzi; l'articolo 8 attribuisce a ReDigit S.p.A. funzioni di stazione unica appaltante per gli acquisti nel settore ICT; l'articolo 9 definisce il cronoprogramma di costituzione della società e l'avvio operativo; l'articolo 10 reca le disposizioni finanziarie e la copertura degli oneri e l'articolo 11 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Dunque, colleghi, questa legge non è solo un atto normativo, ma è un vero e proprio investimento sul futuro della Calabria, perché digitalizzazione significa efficienza, trasparenza, accessibilità, significa servizi più rapidi e meno burocrazia per cittadini e imprese, ma significa soprattutto dare alla Calabria quegli strumenti necessari per colmare il divario digitale e riuscire quindi a competere ad armi pari con altre Regioni italiane ed europee. Ed è proprio per queste ragioni, colleghi consiglieri, che vi invito a sostenere questa iniziativa legislativa che rappresenta un passo concreto verso una Calabria più moderna, digitale e connessa. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, consigliera De Francesco. Non ci sono interventi. Ha chiesto di intervenire il consigliere Laghi. Ne ha facoltà.

LAGHI Ferdinando (De Magistris Presidente)

Grazie, Presidente. Termini come informatizzazione e digitalizzazione, che magari potrebbero evocare scene di film in cui i numeri verdi scorrono vorticosamente su uno schermo nero, rappresentano in realtà un balzo in avanti nella qualità dell'offerta dei servizi da parte della Pubblica Amministrazione e nella fruizione di tali servizi da parte della popolazione. La riforma della Pubblica Amministrazione deve perciò necessariamente passare attraverso processi di informatizzazione, digitalizzazione, rispetto ai quali la Calabria, purtroppo, è ancora indietro. Infatti, nel Digital Economy and Society Index (DESI) nell'edizione del 2022, l'Italia si colloca al diciottesimo posto tra i 27 Stati dell'Unione, con un punteggio di 49,3, rispetto a una media europea di 52,3. La Calabria, secondo il DESI regionale, elaborato dal Politecnico di Milano, è nelle posizioni di coda, purtroppo, tra le Regioni italiane e il digital divide che ne è alla base comporta un effetto fortemente negativo.

Digitalizzazione significa rapidità nella fruizione dei servizi della Pubblica Amministrazione, riduzione dei costi a vantaggio, soprattutto, delle fasce economicamente e socialmente più deboli di utenti; quindi, maggiore rapidità, minori spese, maggiore trasparenza, efficienza migliorata, in definitiva, a mio modo di vedere, più democrazia. Alla politica, in questo caso all'Assemblea regionale, che ha il compito di produrre leggi che avvicinino i cittadini alla Pubblica Amministrazione, il compito di andare incontro a queste esigenze di migliore fruizione e democrazia. Personalmente, credo che noi abbiamo grandi responsabilità nella necessità di modernizzazione ed efficientamento della Pubblica Amministrazione e di far sì che tali processi avvengano il più rapidamente e meglio possibile.

Il fatto che la ReDigit S.p.A. sia poi una società in house è, dal mio punto di vista, un elemento importante e positivo da considerare. Ci sono delle situazioni che ho avuto modo di conoscere e verificare in qualità di medico oltre che di consigliere regionale e che vi porterò ad esempio, riguardanti i problemi informatici che mi sono apparsi, come in realtà credo siano, in stretto rapporto con quanto oggi qui discutiamo e che richiedono un intervento risolutivo che credo la legge in discussione possa essere in grado di fare. Il caso, per esempio, del registro tumori. La Calabria, nelle pubblicazioni dell'AIRTUM, il registro nazionale che unisce tutti i registri tumori italiani, praticamente non esiste, nel senso che non fornisce dati attendibili sull'argomento. Questo priva la nostra regione di una fonte di dati fondamentali, di analisi prima e di intervento poi. Questo problema, da me sollevato con un'apposita interrogazione, è poi stato trattato in Commissione sanità con le audizioni dei responsabili dei registri delle singole province. È incredibilmente venuto fuori che uno dei problemi maggiori era costituito dall'utilizzo di software diversi nella raccolta e organizzazione dei dati, software che non colloquiavano tra di loro né con AIRTUM. Verrebbe da dire: incredibile ma vero!

Questo ha portato all'emanazione di una legge regionale di riforma complessiva nell'ambito del registro tumori, che spero vivamente possa ovviare a quanto accaduto in passato, fornendo uno strumento valido, anzi essenziale, per combattere queste patologie.

Poi c'è un altro esempio che vorrei sottoporre alla vostra attenzione: l’informatizzazione del laboratorio analisi dell'Ospedale di Castrovillari. Anche in questo caso si tratta di un esempio non commendevole per la verità. L'ospedale di Castrovillari è stato il primo ospedale in Calabria, ed uno dei primi dell'Italia meridionale, il cui laboratorio di analisi sia stato informatizzato grazie all'allora benemerita iniziativa del primario, dottor Filippo Palmieri. Ciò ha comportato tutta una serie di vantaggi nello sveltire le attività amministrative, con giovamento su tempi e modalità degli esami diagnostici, sia per i pazienti esterni sia per quelli ricoverati, nonché sui tempi di consegna e sulla qualità dei referti. Ma se n'è giovata anche l'assistenza per i pazienti ricoverati, in quanto in pronto soccorso, così come nei reparti di degenza, i risultati delle analisi erano visualizzabili a monitor in tempo reale, man mano che esitavano dalle apparecchiature, il tutto con evidente risparmio di tempo, di personale impegnato in attività meramente amministrative, ma anche, e certo non da ultimo, per la tempestività dell'assistenza ai pazienti.

La nuova informatizzazione, implementata di recente dall'azienda sanitaria provinciale di Cosenza - immagino con dispendio economico non trascurabile -, ha paradossalmente riportato indietro di almeno 10 anni la qualità del servizio, vanificando tanto del buono che era stato faticosamente realizzato e creando tutta una serie di disservizi per operatori e pazienti, tuttora purtroppo ancora presenti, che, tra gli altri effetti negativi, allontanano sempre più i cittadini dalla sanità pubblica, spingendoli, peraltro comprensibilmente, verso quella privata, con ulteriore danno economico per l'azienda sanitaria provinciale.

Per tutti questi motivi e per quello che ho detto, voterò a favore convintamente della proposta di legge sulla creazione della ReDigit S.p.A., ripromettendomi di effettuare le dovute successive verifiche.

È una responsabilità importante che l'amministrazione regionale prende in questo ambito, in quanto l'argomento della informatizzazione e digitalizzazione è di fondamentale importanza per lo sviluppo della Calabria e per i vantaggi che da essi tutti i calabresi potranno trarne. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, consigliere Laghi. Ha chiesto di intervenire il consigliere Afflitto. Ne ha facoltà.

AFFLITTO Francesco (Movimento Cinque Stelle)

Grazie, Presidente. Buongiorno a tutti, saluto il Presidente della Giunta e tutta l'Assemblea.

Votare a favore della proposta di legge per l'istituzione del sistema informativo integrato regionale della Calabria è importante per diversi motivi: innanzitutto, un sistema informativo integrato può migliorare l'efficienza e la trasparenza della Pubblica Amministrazione, facilitando l'accesso ai servizi per i cittadini; inoltre, potrebbe favorire una migliore gestione delle risorse e una pianificazione più efficace delle politiche regionali, contribuendo così allo sviluppo economico e sociale della Calabria.

Un sistema del genere potrebbe promuovere la collaborazione tra diversi Enti e Istituzioni, creando una rete più coesa e reattiva alle esigenze della comunità.

Ancora, la creazione di questo Ente in house, ReDigit S.p.A., potrebbe stimolare l'occupazione, creando nuovi posti di lavoro nel settore tecnologico e digitale.

Infine, una società dedicata alla digitalizzazione potrebbe aiutare la Calabria a rimanere al passo con le altre Regioni italiane ed europee, garantendo che i cittadini abbiano accesso a servizi moderni e di qualità.

In sintesi, votare per questa proposta significa investire nel futuro della Calabria, nel benessere dei suoi cittadini. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, consigliere Afflitto. Non si registrano altre richieste di intervento.

Ha chiesto di intervenire l'assessore Pietropaolo. L'assessore Pietropaolo interverrà dopo.

Votiamo prima gli articoli della proposta di legge:

All’articolo 1, è pervenuto un emendamento protocollo numero 16247/A01, a firma del consigliere Montuoro, a cui cedo la parola per l'illustrazione.

MONTUORO Antonio (Fratelli d’Italia)

Sì, grazie, Presidente. Do lettura dell’emendamento: <<All'articolo 1, comma 2, dopo le parole “Programma gli investimenti” si aggiungono le seguenti parole “senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.”>>.

PRESIDENTE

Parere della Giunta?

PIETROPAOLO Filippo, Vicepresidente della Giunta regionale con delega all’organizzazione, risorse umane e transizione digitale, sicurezza e legalità e valorizzazione ai fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata

Parere favorevole.

PRESIDENTE

Parere del relatore?

DE FRANCESCO Luciana (Fratelli d’Italia), relatrice

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento. L'emendamento è approvato. Quindi adesso votiamo l'articolo 1, così come emendato. L'articolo 1 è approvato, così come emendato.

Articolo 1

(È approvato così come emendato)

 

Ha chiesto di intervenire il consigliere Bevacqua. Ne ha facoltà.

BEVACQUA Domenico (Partito Democratico)

Credo dal punto di vista tecnico-giuridico stiate approvando articolo per articolo una legge che richiede i due terzi dei presenti.

PRESIDENTE

No, i due terzi servono per la votazione della legge nel suo complesso, per la votazione finale.

Noi stiamo votando articolo per articolo. Magari, nel frattempo, l'Aula si riempirà, arriverà qualche altro collega e potremo votare il provvedimento.

BEVACQUA Domenico (Partito Democratico)

Va be’.

PRESIDENTE

Grazie.

All’articolo 2, è pervenuto l'emendamento numero protocollo numero 16447/A02, a firma del consigliere Montuoro, a cui cedo la parola per l'illustrazione.

MONTUORO Antonio (Fratelli d’Italia)

Grazie, Presidente. Do lettura dell’emendamento: <<all'art. 2 comma 5, si elimina la parola “regionali” e si aggiungono alla fine del periodo le seguenti parole “senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.”>>. Grazie.

PRESIDENTE

Parere della Giunta?

PIETROPAOLO Filippo, Vicepresidente della Giunta regionale con delega all’organizzazione, risorse umane e transizione digitale, sicurezza e legalità e valorizzazione ai fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata

Favorevole.

PRESIDENTE

Parere del relatore?

DE FRANCESCO Luciana (Fratelli d’Italia), relatrice

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento. L’emendamento è approvato.

Poniamo in votazione l'articolo 2. L'articolo 2 è approvato così come emendato.

Articolo 2

(È approvato così come emendato)

Articolo 3

(È approvato)

Articolo 4

(È approvato)

All’articolo 5, sono pervenuti alcuni emendamenti. Iniziamo con l'emendamento protocollo numero 23290/A01, a firma del consigliere Gelardi, a cui cedo la parola per l'illustrazione.

BEVACQUA Domenico (Partito Democratico)

Presidente, insisto di nuovo: ho fatto una verifica e non c'è scritto da nessuna parte che potete votare e poi, alla fine, non….

PRESIDENTE

Si possono votare gli articoli prima del…

BEVACQUA Domenico (Partito Democratico)

Mi dica, mi dica qual è l'articolo che prevede questa possibilità.

PRESIDENTE

Articolo 54 dello Statuto.

BEVACQUA Domenico (Partito Democratico)

Adesso lo rileggo meglio.

PRESIDENTE

Nel frattempo, noi andiamo avanti, grazie.

Consigliere Gelardi, prego.

GELARDI Giuseppe (Lega Salvini)

Sì, Presidente.

Con la presente proposta emendativa si intende chiarire la portata del comma 1 dell'articolo 5 della proposta di legge numero 286/12^, al fine di specificare che un membro dell'organo di amministrazione della società è scelto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Do lettura del testo: <<Nel comma 1 dell'articolo 5 della proposta di legge 286/12^ le parole “, nel quale è garantito il principio di equilibrio di genere almeno nella misura di un terzo dei suoi componenti” sono sostituite dalle seguenti parole “, nel quale un membro è nominato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed è garantito il principio di equilibrio di genere nella misura della metà degli altri componenti”>>.

PRESIDENTE

Parere della Giunta?

PIETROPAOLO Filippo, Vicepresidente della Giunta regionale con delega all’organizzazione, risorse umane e transizione digitale, sicurezza e legalità e valorizzazione ai fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata

Favorevole.

PRESIDENTE

Parere del relatore?

DE FRANCESCO Luciana (Fratelli d’Italia), relatrice

Favorevole.

PRESIDENTE

Votiamo l'emendamento. L'emendamento è approvato.

Passiamo all'emendamento protocollo numero 23290/A02, sempre a firma del consigliere Gelardi, a cui cedo la parola.

GELARDI Giuseppe (Lega Salvini)

Si, Presidente.

Con la presente proposta emendativa si intende chiarire la portata del comma 2 dell'articolo 5, prevedendo che tra i componenti del Collegio sindacale un membro effettivo e uno supplente sono scelti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Do lettura del testo: <<Il comma 2 dell'articolo 5 della proposta di legge regionale 286/12^, recante “Istituzione del sistema informativo integrato regionale della Calabria e costituzione della società ReDigit S.p.A.” è sostituito dal seguente: “2. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo e un supplente nominati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e due effettivi e un supplente nominato dal Presidente della Giunta regionale con decreto. Questi ultimi membri, nominati ai sensi dell'articolo 2449 del Codice civile, sono scelti per un terzo dei componenti nel rispetto del principio di equilibrio di genere.”>>.

PRESIDENTE

Grazie. Parere della Giunta?

PIETROPAOLO Filippo, Vicepresidente della Giunta regionale con delega all’organizzazione, risorse umane e transizione digitale, sicurezza e legalità e valorizzazione ai fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata

Favorevole.

PRESIDENTE

Parere del relatore?

DE FRANCESCO Luciana (Fratelli d’Italia), relatrice

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento. L’emendamento è approvato.

Passiamo al terzo emendamento, protocollo numero 23290/A03, a firma del consigliere Gelardi, a cui cedo la parola.

GELARDI Giuseppe (Lega Salvini)

Con la presente proposta emendativa si intende modificare l'inizio del comma 7 dell'articolo 5 della proposta di legge 286/12^, al fine di specificarne il contenuto ivi previsto.

Do lettura del testo: <<All'inizio del comma 7 dell'articolo 5 della proposta di legge regionale numero 286/12^ recante “Istituzione del sistema informativo integrato regionale della Calabria e costituzione della società ReDigit S.p.A.”, dopo le parole “L'organo di amministrazione della società”, sono inserite le seguenti “, qualora costituito in forma collegiale”>>.

PRESIDENTE

Parere della Giunta?

PIETROPAOLO Filippo, Vicepresidente della Giunta regionale con delega all’organizzazione, risorse umane e transizione digitale, sicurezza e legalità e valorizzazione ai fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata

Favorevole.

PRESIDENTE

Parere del relatore?

DE FRANCESCO Luciana (Fratelli d’Italia), relatrice

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento. L'emendamento è approvato.

Pongo in votazione l'articolo 5, per come emendato. L'articolo 5 è approvato così come emendato.

Articolo 5

(È approvato così come emendato)

 

All’articolo 6, è pervenuto l'emendamento protocollo numero 22671 a firma del consigliere Comito, a cui cedo la parola per l'illustrazione.

Prego, consigliere Comito.

BEVACQUA Domenico (Partito Democratico)

State modificando la legge.

PRESIDENTE

Non stiamo modificando nessuna legge.

BEVACQUA Domenico (Partito Democratico)

Mi scusi, con questi emendamenti….

PRESIDENTE

Stiamo procedendo secondo norma. Consigliere Bevacqua, si tranquillizzi.

BEVACQUA Domenico (Partito Democratico)

Mi scusi, ho chiesto delucidazioni agli Uffici della Segreteria Assemblea per capire dove c'è scritto “articolo per articolo”. Il voto è unitario, cioè quando lei approva un articolo sono necessari sempre i due terzi.

PRESIDENTE

Approvare l'articolo non significa approvare la legge. Se noi approviamo un articolo non vuol dire che approviamo la legge. È semplice.

BEVACQUA Domenico (Partito Democratico)

La legge alla fine è unitaria, quindi non può approvare emendamenti e poi rinviate la legge. Pongo un problema procedurale.

PRESIDENTE

Consigliere Bevacqua, se ci fa continuare con la votazione, forse, ci fa una cortesia. Grazie.

Consigliere Comito, prego.

COMITO Michele (Forza Italia)

Grazie. Intanto, consigliere Caputo, volevo complimentarmi per il garbo e la pacatezza con le quali sta dirigendo i lavori di oggi. Complimenti ancora.

Il presente emendamento mira ad integrare l'articolo 6 della proposta di legge in oggetto. Do lettura dell’emendamento: <<Nel rispetto degli articoli 19 e 25 del D.Lgs. n. 175 del 2016, il personale dipendente a tempo indeterminato della Vibo Sviluppo Spa in liquidazione è trasferito alla costituenda ReDigit S.p.A., con l'inquadramento che è ritenuto maggiormente adeguato rispetto all'esperienza curriculare acquisita dagli stessi.”>> Grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Parere della Giunta?

PIETROPAOLO Filippo, Vicepresidente della Giunta regionale con delega all’organizzazione, risorse umane e transizione digitale, sicurezza e legalità e valorizzazione ai fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata

Favorevole.

PRESIDENTE

Parere del relatore?

DE FRANCESCO Luciana (Fratelli d’Italia), relatrice

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento. L'emendamento è approvato.

Pongo in votazione l’articolo 6, per come emendato. L’articolo 6 è approvato per come emendato.

Articolo 6

(È approvato così come emendato)

Articolo 7

(È approvato)

Articolo 8

(È approvato)

Articolo 9

(È approvato)

Articolo 10

(È approvato)

Articolo 11

(È approvato)

Ha chiesto di intervenire l'assessore Pietropaolo. Ne ha facoltà.

PIETROPAOLO Filippo, Vicepresidente della Giunta regionale con delega all’organizzazione, risorse umane e transizione digitale, sicurezza e legalità e valorizzazione ai fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata

Grazie, Presidente. Signor Presidente della Giunta, signori assessori, colleghi, signori consiglieri regionali, oggi, stiamo riparando a un vuoto prodotto negli anni nel sistema calabrese dell'innovazione tecnologica e del digitale. Trent'anni fa la Regione Calabria fu coinvolta in un programma di sviluppo di queste tematiche, con un progetto molto importante del Governo di allora che si chiamava TELCAL - non so se lo ricordate - era stato sviluppato insieme all'allora finanziaria dello Stato IRI-FINSIEL; è un programma realizzato in varie Regioni d'Italia. Orbene, quel programma, che allora aveva una dimensione di fondi molto importante, di fatto non ha lasciato traccia.

Oggi, il sistema dell'innovazione tecnologica in Calabria è molto avanzato dal punto di vista delle imprese che sviluppano e fanno innovazione autonomamente, è molto avanzato dal punto di vista della ricerca grazie alle Università, in primis l'Università di Cosenza, ma anche le altre Università che effettuano programmi di ricerca e che sono, ormai, a livello delle principali Università italiane ed europee. La Pubblica Amministrazione, però, è fuori da tutto ciò. La Pubblica Amministrazione, la Regione, non ha mai dato una mano, un contributo, non si è in nessun modo espressa nell'avanzamento e nello sviluppo di questo settore.

Per non parlare poi dei problemi dell’innovazione e della digitalizzazione della stessa Pubblica Amministrazione, cosa a cui faceva riferimento il consigliere Laghi, che ringrazio per le parole importanti che ha detto, così come il consigliere Afflitto, perché danno la sensazione di quanto sia delicato e importante questo argomento.

Noi dobbiamo, oggi, con questa legge, recuperare il gap di circa trent'anni. La Regione, dal punto di vista dell’informatizzazione del digitale nella Pubblica Amministrazione, è sicuramente molto indietro, cosa che non sono invece le imprese. Dobbiamo decidere di far parte di questa partita e per deciderlo, prendendo le mosse anche dall'esperienza delle altre Regioni Italiane - ho avuto la fortuna di incontrarle e approfondire con loro queste tematiche - dobbiamo avere uno strumento che abbia le caratteristiche dell'elasticità, della flessibilità che sono proprie di questo settore, della velocità di adattamento ai cambiamenti che sono proprie di questo settore.

Tutte le Regioni italiane hanno una società in house che si occupa del digitale.

Certamente, una società in house che funziona diventa uno strumento importante in mano alla sanità digitale. La sanità digitale è sempre gestita da chi si occupa di sanità, ma la società in house, così come in tante altre Regioni, diventa lo strumento per far sì che le scelte, le iniziative per trovare le soluzioni nel campo della sanità digitale siano messe in piedi con velocità, efficienza ed efficacia.

Lo scopo di questa società è anche quello di diventare il perno - questo è importante - di una rete che dobbiamo comporre tra le società private, le aziende che operano autonomamente in questo ambito, le Università che fanno ricerca in questo ambito e la Pubblica Amministrazione. C'è bisogno di un centro promotore che funga da gestore di questa rete e che, anzi, non crei mai regole e vincoli a danno di queste aziende che oggi operano molto bene nell'ambito dell'innovazione, ma ne supporti la crescita.

Il sistema delle piccole e medie imprese dell'innovazione oggi in Calabria dà già lavoro a migliaia di ragazzi che hanno scelto di rimanere in regione per fare questo mestiere. Uno dei primi compiti che avrà la società in house della Regione Calabria sarà quella di formare un collegamento stabile tra il mondo del lavoro, i profili professionali richiesti e il mondo della formazione: l'Università, ma anche la formazione scolastica. Quindi, chi esce da un percorso di scuola media superiore o chi esce da un percorso di università, deve essere indirizzato, nel miglior modo possibile, a percorrere e raggiungere delle certificazioni e profili professionali richiesti dal mercato. Come si può fare, se non nel miglior modo? Quindi, attraverso una società che opera e che agisce in maniera tranquilla e diretta con altre imprese - multinazionali, magari che hanno sede anche in Calabria - che favorisce il dialogo diretto e, quindi, la libera scelta da parte dei nostri ragazzi di rimanere in Calabria a svolgere questo compito.

Per questo motivo, questa non può essere una legge di una parte, ma di tutta la regione.

La società e il sistema informativo integrato, per come è descritto, devono diventare patrimonio dell'intera società, dell'intera regione.

Quindi, io auspico che tutto il Consiglio regionale favorisca la nascita e la crescita, in maniera solida sin dai primi passi, di questa nuova struttura, con il sostegno di tutti. Ora, Presidente del Consiglio, io registro, però, che abbiamo delle assenze in maggioranza, dovute a motivi di salute che sono state, purtroppo, comunicate negli ultimi momenti, per cui le chiedo la possibilità di rinviare alla prossima seduta di Consiglio regionale la votazione della legge nel suo complesso che richiede, come lei ha ben detto, i due terzi dei componenti del Consiglio. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, assessore Pietropaolo. Non essendoci la maggioranza qualificata richiesta dallo Statuto, rinviamo il punto 4, la proposta di legge numero 286/12^ per la sola votazione complessiva alla prossima seduta di Consiglio regionale.

 

(Il Consiglio rinvia)

Proposta di legge numero 275/12^ di iniziativa dei consiglieri F. Mancuso, F. De Nisi, G. Graziano, A. Lo Schiavo, recante: “Agenzia regionale per l'energia della Calabria”

PRESIDENTE

Passiamo al punto 5, che nel frattempo è diventato punto 2: proposta di legge numero 275/12^ di iniziativa dei consiglieri F. Mancuso, F. De Nisi, G. Graziano, A. Lo Schiavo, recante: “Agenzia regionale per l'energia della Calabria”.

Ricordo all'Aula che ai sensi articolo 54, comma 3, dello Statuto, l'istituzione di nuovi enti, aziende, società regionali, anche a carattere consortile, deve avvenire approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale. Cedo la parola al consigliere De Nisi per illustrare il provvedimento.

DE NISI Francesco (Coraggio Italia), relatore

Buongiorno, grazie signor Presidente, signori colleghi, signor Presidente della Giunta. Questa è una proposta di legge che mira a istituire l'Agenzia regionale per l'energia della Calabria. La finalità di questa legge è di fare avere un'utilità al contribuente calabrese dall’attività industriale, che ricopre un’elevata percentuale del PIL regionale, inerente agli impianti per la produzione di tutte le forme di energia, che siano di energia rinnovabile o di energia tradizionale.

Praticamente, viene istituita un’Agenzia per programmare una forma di controllo su queste aziende che vengono realizzate all'interno del territorio calabrese.

Qualche giorno fa ho letto una classifica in cui la Calabria veniva posta agli ultimi posti in materia di energie rinnovabili rispetto al panorama nazionale. Penso che non sia così, che non risponda a verità questa classifica. Le persone che hanno redatto questa classifica avranno avuto una carenza di dati, perché ci sono numerosi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili all'interno del territorio calabrese.

In pratica, questa Agenzia, oltre a seguire l'iter dei procedimenti in essere nel territorio calabrese per quanto riguarda le diverse fonti di energia, mira ad apportare dei vantaggi al cittadino calabrese. Sin ora, difatti, questo settore è stato completamente abbandonato, anche se, in termini di PIL, forse è il più grande in Calabria. Viene prodotto PIL per centinaia di milioni di euro in Calabria con la produzione di energia, eppure alla Regione Calabria di questo prodotto interno lordo regionale non rimane nulla. Queste aziende, difatti, molte volte non assumono personale residente nella regione Calabria e non pagano le tasse all'interno della regione Calabria. Per cui, da questi impianti, il cittadino calabrese, molte volte, ha soltanto il disagio dell'impatto ambientale che ne deriva sul territorio regionale.

Faccio un esempio. La legge nazionale per la ripartizione dell'IRAP relativa alle aziende che producono nei vari territori, assegna la percentuale regionale in proporzione al personale assunto dall'azienda. In questi casi, ci sono aziende che producono all'interno del territorio regionale, grazie agli impianti installati nel territorio regionale, milioni, decine, centinaia di milioni di euro, che, però, in termini di corresponsione del contributo regionale per l'attività produttiva (IRAP) non corrispondono alla Regione Calabria quasi nulla.

Per fare un esempio: se un’azienda dovesse pagare il contributo regionale alla Regione Calabria, per una sola pala eolica si supererebbero i 50.000 euro l'anno. Quindi, da questo, potrebbero derivare decine e centinaia di milioni di euro per la Regione Calabria che potrebbero essere utilizzati per le più svariate attività, per la sanità e per altri servizi.

Colgo anche l'occasione per dire che la nostra deputazione regionale deve farsi carico di queste problematiche e proporre un emendamento alla legge nazionale numero 446 del 1997 che dispone la distribuzione dell'IRAP in funzione del personale. In particolare, penso che vada emendata per quanto riguarda gli impianti di produzione di energia e che il pagamento delle tasse debba essere commisurato alla presenza degli impianti sul territorio.

C'è anche un'apertura in più. Questa Agenzia potrebbe seguire l'iter di autorizzazione degli impianti e intervenire per far stipulare, in favore del bilancio della Regione Calabria, delle convenzioni mirate alla compensazione del danno che questi impianti potrebbero produrre all'interno del territorio regionale.

Queste sono delle opportunità che avremmo istituendo un'Agenzia per l'energia della Regione Calabria e avremmo, anche, la possibilità di seguire questi procedimenti senza che, magari, ci sia discontinuità all'interno degli uffici. Potremmo seguire questi processi e far entrare nelle casse della Regione Calabria centinaia di milioni di euro in modo tale da poter consentire che il bilancio della Regione sia meno asfittico e possa garantire servizi migliori per i cittadini, in primis nella sanità.

Andando nel dettaglio, le funzioni che vengono attribuite a questa Agenzia sono tra le più svariate, possono essere: esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici sul territorio regionale; la gestione della domanda di energia, mediante la promozione dell'efficienza energetica; il sostegno della ricerca finalizzato allo sfruttamento delle condizioni ottimali di approvvigionamento energetico; proposte mirate al miglioramento dell'ambiente e al controllo dell'inquinamento atmosferico; il supporto tecnico per la programmazione e la pianificazione energetica di competenza regionale; ricezione, registrazione e deposito dell'attestazione di prestazione energetica; supporto alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili, ai sensi della legge regionale 19 novembre 2020, numero 25; la promozione dell'applicazione della certificazione di sostenibilità ambientale; il supporto agli Enti locali per la pianificazione dell'azione e coordinamento delle iniziative materia di energia, nonché per la certificazione del sistema di gestione dell'energia anche in sinergia con gli altri soggetti che operano nel settore a livello regionale. E così tante altre funzioni che permetterebbero alla Regione Calabria di entrare in questo mondo, sempre guardando all'interesse collettivo, in modo tale da non farsi sfuggire - è avvenuto negli anni precedenti - le opportunità di miglioramento della vita dei cittadini derivanti dall'incremento delle entrate della Regione. Ecco perché si rende sempre più importante l’istituzione di questa Agenzia.

Passando alla descrizione degli articoli: l'articolo 1 prevede l’istituzione dell'Agenzia regionale per l'energia della Calabria; l'articolo 2 norma le funzioni dell'Agenzia regionale per l’energia; l'articolo 3 prevede gli organi dell'Agenzia regionale per l'energia; l'articolo 4 norma la figura del direttore generale; l'articolo 5 norma l'organo di revisione; l'articolo 6 regolamenta la vigilanza e il controllo sull'Agenzia regionale per l'energia; l'articolo 7 enuclea le disposizioni relative al personale; l'articolo 8 dispone sulla clausola valutativa e l'articolo 9 sulla norma finanziaria.

Propongo, come fatto per la precedente proposta di legge, di votare gli articoli singolarmente e poi votare nel complesso la norma in una prossima seduta, quando ci sarà il numero regolamentare.

PRESIDENTE

Grazie, consigliere De Nisi, non ci sono altri interventi.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolato.

Articolo 1

(È approvato)

All'articolo 2 è pervenuto l'emendamento protocollo numero 4383/A01 a firma dei consiglieri Graziano, De Nisi, Mancuso. Cedo la parola al consigliere De Nisi, per illustrare l'emendamento. prego.

DE NISI Francesco (Coraggio Italia), relatore

L'articolo 2 riformulato è:

 “1. L’AREC, con sede a Catanzaro, è un ente tecnico- operativo e strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia organizzativa, contabile e gestionale.”>>.

Ne propongo l'approvazione.

PRESIDENTE

Parere della Giunta?

PIETROPAOLO Filippo, Vicepresidente della Giunta regionale con delega all’organizzazione, risorse umane e transizione digitale, sicurezza e legalità e valorizzazione ai fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata

Favorevole.

PRESIDENTE

Il relatore è uguale al proponente dell'emendamento, pongo in votazione l'emendamento: è approvato.

Pongo in votazione l’articolo 2, per come emendato. L’articolo 2 è approvato così come emendato.

Articolo 2

(È approvato così come emendato)

Dopo l'articolo 2, è pervenuto l'emendamento protocollo numero 4384/A01, aggiuntivo dell'articolo 2-bis, a firma dei consiglieri Graziano, De Nisi, Mancuso. Cedo la parola al consigliere De Nisi per l'illustrazione.

DE NISI Francesco (Coraggio Italia), relatore

Do lettura dell’emendamento: “Art. 2-bis Tipologie di entrate

1. Le entrate di AREC sono costituite da:

a) finanziamenti assegnati dalla Regione, dalle Province e dagli altri Enti Locali, nei limiti da essi stabiliti, per le attività assegnate all'AREC dagli Enti stessi;

b) finanziamenti per la realizzazione di specifici progetti commissionati dagli Enti locali;

c) proventi derivanti da specifici progetti statali e comunitari;

d) introiti derivanti da prestazioni erogate a favore di terzi;

e) contributi previsti da normativa statale e assegnazioni comunitarie.”>>

Ne propongo l'approvazione.

PRESIDENTE

Parere della Giunta?

PIETROPAOLO Filippo, Vicepresidente della Giunta regionale con delega all’organizzazione, risorse umane e transizione digitale, sicurezza e legalità e valorizzazione ai fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento. L’emendamento è approvato.

Articolo 3

(È approvato)

All’articolo 4, sono pervenuti alcuni emendamenti. Iniziamo con l'emendamento protocollo numero 4381/A01 a firma dei consiglieri Graziano, De Nisi, Mancuso. Cedo la parola al consigliere De Nisi per l'illustrazione.

DE NISI Francesco (Coraggio Italia), relatore

Do lettura dell’emendamento: <<L’Articolo 4, comma 6, lettera f) è modificato dal seguente testo: “f) l’adozione del rendiconto generale annuale, di una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari conseguiti;”>>.

Ne propongo l'approvazione.

PRESIDENTE

Parere della Giunta?

PIETROPAOLO Filippo, Vicepresidente della Giunta regionale con delega all’organizzazione, risorse umane e transizione digitale, sicurezza e legalità e valorizzazione ai fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento: è approvato.

Proseguiamo con l'emendamento protocollo numero 4382/A01 a firma dei consiglieri Graziano, De Nisi, Mancuso. Cedo la parola al consigliere De Nisi per l'illustrazione, prego.

DE NISI Francesco (Coraggio Italia), relatore

Do lettura dell’emendamento: <<L’articolo 4, comma 6, lettera e) è modificato dal seguente testo: “e) l’adozione del bilancio di previsione annuale e pluriennale dell’AREC;”>>

Ne propongo l'approvazione.

PRESIDENTE

Parere della Giunta?

PIETROPAOLO Filippo, Vicepresidente della Giunta regionale con delega all’organizzazione, risorse umane e transizione digitale, sicurezza e legalità e valorizzazione ai fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento: è approvato. Pongo in votazione l’articolo 4, come emendato. L’articolo 4 è approvato come emendato.

Articolo 4

(È approvato così come emendato)

All'articolo 5, è pervenuto l'emendamento protocollo numero 4391/A01, a firma dei consiglieri Graziano, De Nisi, Mancuso. Cedo la parola al consigliere De Nisi per l'illustrazione.

DE NISI Francesco (Coraggio Italia), relatore

Do lettura dell’emendamento:<<L’articolo 5, comma 1, viene sostituito dal seguente testo: “L’organo di revisione è costituito dal revisore unico dei conti e da un supplente, i quali, designati dal Consiglio Regionale, sono scelti da un elenco predisposto a seguito di avviso pubblico, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.”>>.

Ne propongo l'approvazione.

PRESIDENTE

Parere della Giunta?

PIETROPAOLO Filippo, Vicepresidente della Giunta regionale con delega all’organizzazione, risorse umane e transizione digitale, sicurezza e legalità e valorizzazione ai fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento. L’emendamento è approvato. Pongo in votazione l’articolo 5 come emendato.

Articolo 5

(È approvato così come emendato)

All’articolo 6 è pervenuto l'emendamento numero protocollo numero 4379/A01 a firma dei consiglieri Graziano, De Nisi, Mancuso.

Cedo la parola al consigliere De Nisi per l'illustrazione. Prego.

DE NISI Francesco (Coraggio Italia), relatore

Presidente, leggo l’emendamento, che recita: <<L’articolo 6, comma 2, lettera g) è modificato dal seguente testo: “g) rendiconto generale annuale”>>.

Ne propongo l'approvazione.

PRESIDENTE

Parere della Giunta?

PIETROPAOLO Filippo, Vicepresidente della Giunta regionale con delega all’organizzazione, risorse umane e transizione digitale, sicurezza e legalità e valorizzazione ai fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata

Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento che è approvato.

Pongo in votazione l’articolo 6, per come emendato. L’articolo 6 è approvato così come emendato.

Articolo 6

(È approvato così come emendato)

All’articolo 7 è pervenuto l’emendamento protocollo numero 4388/A01, a firma dei consiglieri Graziano, De Nisi, Mancuso. Cedo la parola al consigliere De Nisi per l’illustrazione. Prego.

DE NISI Francesco (Coraggio Italia), relatore

L’emendamento recita: <<L'articolo 7 comma 3, lettera b) viene sostituito dal seguente testo: “personale assunto, tramite selezione pubblica, a tempo indeterminato o determinato o con altre forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego, per come previsto dalla normativa vigente, nell'ambito del piano triennale del fabbisogno del personale”>>.

PRESIDENTE

Parere della Giunta?

PIETROPAOLO Filippo, Vicepresidente della Giunta regionale con delega all’organizzazione, risorse umane e transizione digitale, sicurezza e legalità e valorizzazione ai fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata

Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento che è approvato.

Pongo in votazione l’articolo 7, per come emendato.

Articolo 7

(È approvato così come emendato)

Articolo 8

(È approvato)

All’articolo 9 è pervenuto l'emendamento protocollo numero 4387/A01, a firma dei consiglieri Graziano, De Nisi, Mancuso. Cedo la parola al consigliere De Nisi per l’illustrazione.

DE NISI Francesco (Coraggio Italia), relatore

L’emendamento recita: <<L’articolo 9 è sostituito integralmente dal seguente testo:

“Art. 9 (Norma Finanziaria)

1.           Gli oneri di funzionamento dell’Agenzia sono posti, a regime, a carico del bilancio della stessa e trovano copertura nelle entrate derivanti dalle attività elencate all’art. 2 comma 3 della presente legge.

2.           Al solo fine di garantirne l’avvio, la Regione riconosce all’Agenzia regionale per l’energia della Calabria, un contributo omnicomprensivo nel limite massimo di euro € 400.000 per ciascuno degli esercizi dal 2025 al 2027, con allocazione alla Missione 17 – Programma 01 (U.17.01) del bilancio di previsione 2025-2027.

3.           Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma si provvede con la contestuale riduzione degli stanziamenti della Missione 20, programma 03 (U 20.03) del bilancio di previsione 2025-2027.

4.           La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione 2025-2027.

5.           A decorrere dall’esercizio 2028, la Giunta regionale è autorizzata a trasferire il 90% dei maggiori proventi incassati nell’anno, in relazione alle attività di cui all’art. 2 comma 2 lettera a) in materia di impianti termici, rispetto alle somme stanziate sul capitolo E3402003101 dello stato previsionale dell’entrata 2025 di cui al bilancio regionale 2025/2027.”>>.

Ne propongo l’approvazione.

PRESIDENTE

Parere della Giunta?

PIETROPAOLO Filippo, Vicepresidente della Giunta regionale con delega all’organizzazione, risorse umane e transizione digitale, sicurezza e legalità e valorizzazione ai fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata

Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l’emendamento che è approvato.

Pongo in votazione l’articolo 9, per come emendato. L’articolo 9 è approvato così come emendato.

Articolo 9

(È approvato così come emendato)

All’articolo 10 è pervenuto l'emendamento protocollo numero 4385/A01 a firma dei consiglieri Graziani, De Nisi, Mancuso.

Cedo la parola al consigliere De Nisi per l'illustrazione.

DE NISI Francesco (Coraggio Italia), relatore

L’emendamento recita: <<L'articolo 10 è sostituito dal seguente testo:

“Art. 10 (Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione”>>.

PRESIDENTE

Parere della Giunta?

PIETROPAOLO Filippo, Vicepresidente della Giunta regionale con delega all’organizzazione, risorse umane e transizione digitale, sicurezza e legalità e valorizzazione ai fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata

Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell’articolo 10 che è approvato.

Non essendoci la maggioranza qualificata richiesta dallo Statuto, rinviamo, anche, il punto 5, relativo alla proposta di legge numero 286/12^ per la sola votazione complessiva alla prossima seduta di Consiglio regionale.

 

(Il Consiglio rinvia)

Relazione unificata:
Proposta di provvedimento amministrativo numero 207/12^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Bilancio di previsione 2025-2027 dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Calabria)”
Proposta di provvedimento amministrativo numero 208/12^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Bilancio di previsione 2025-2027 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPACal) – (deliberazione G.R. n. 5 del 21.1.2025)”

PRESIDENTE

Passiamo al terzo punto, precedentemente punto 1 all’ordine del giorno, la proposta di provvedimento amministrativo numero 207/12^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Bilancio di previsione 2025-2027 dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL Calabria)”.

Chiedo al consigliere Montuoro di illustrare, anche, il provvedimento successivo numero 208/12^, precedentemente punto 2 all’ordine del giorno, di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Bilancio di previsione 2025-2027 dell’Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPACal)”.

Cedo la parola al consigliere Montuoro. Prego.

MONTUORO Antonio (Fratelli d’Italia), relatore

Grazie, Presidente. La proposta di provvedimento amministrativo posta oggi all'approvazione di questa Assemblea è stata licenziata dalla seconda Commissione nella seduta del 6 febbraio scorso. Il documento in esame riguarda il Bilancio di previsione 2025-2027 dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL Calabria).

Il Revisore unico dei conti dell'Agenzia, nel prendere atto che il Bilancio di previsione 2025-2027 rispetta gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica, rileva che l'equilibrio corrente di bilancio nel 2025 è assicurato dallo stanziamento, in entrata e in spesa, dei fondi destinati dalla Regione al funzionamento di Agenzia, alla copertura delle spese relative al personale, nonché dagli affidamenti progettuali vincolati in entrata e in spesa.

L’organo di controllo ha espresso parere favorevole alla certificazione del limite di spesa relativo ai costi di funzionamento, per l'anno 2025, così come quantificato con decreto del Commissario numero 29 del 27/09/2024. Inoltre, il Revisore prende atto: che sono previsti maggiori stanziamenti in entrata derivanti da trasferimenti regionali derivanti dal nuovo assetto organizzativo dell'Ente; che lo stesso Ente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, non ha stanziato l'apposita posta contabile “Accantonamento al fondo di crediti di dubbia esigibilità”, poiché le entrate si riferiscono esclusivamente a crediti verso amministrazione pubbliche.

Conclusivamente, l'organo di controllo, nel ritenere congrue e attendibili le previsioni di bilancio previste e coerenti con gli obiettivi programmatici dell'Ente, esprime parere favorevole sulla proposta di Bilancio di previsione 2025-2027 presentata dall'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro.

Dal contenuto del Piano delle attività allegato al Bilancio di previsione 2025-2027, il Dipartimento del lavoro rileva la sostanziale conformità delle attività previste per l'anno 2025 rispetto al mandato istituzionale dell'ente strumentale.

Relativamente alle norme di contenimento della spesa, il Dipartimento vigilante evidenzia che l'ente strumentale nel complessivo ha rispettato il limite di spesa previsto dall'articolo 1, lettera c) della legge regionale numero 62 del 2023.

A conclusione dell'istruttoria effettuata, il Dipartimento esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027 dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro.

Il Dipartimento economia e finanza, nell'istruttoria di competenza, per quanto concerne il Fondo garanzia per i debiti commerciali (FGDC) raccomanda all'Ente, a seguito delle previste verifiche sulla piattaforma dei debiti commerciali, di provvedere se necessario ai dovuti accantonamenti di legge apportando le conseguenti variazioni alle previsioni di spesa di cui al bilancio in oggetto.

La proposta di Bilancio di previsione 2025-2027 non prevede l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione. L'equilibrio complessivo della gestione 2025-2027 è stato conseguito senza applicare il risultato di amministrazione presunto.

Relativamente alla formazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), non risulta alcun appostamento del suddetto fondo, poiché non rilevando entrate oggetto di possibili svalutazioni, essendo le stesse interamente riconducibili a crediti verso amministrazioni pubbliche, non si necessita di alcun accantonamento, avendo così un importo dello stesso pari a zero.

Per quanto concerne il Fondo pluriennale vincolato, la cui determinazione risulta anch'essa pari a zero, nella proposta di bilancio in esame, il Dipartimento raccomanda all’Ente, a seguito del completamento della procedura di riaccertamento ordinario dei residui per l'esercizio 2024, di provvedere, se necessario, alle dovute variazioni al bilancio di previsione 2025-2027, apportando i conseguenti correttivi al suddetto Fondo sia per la parte corrente sia per quella riferita alle spese in conto capitale, nel rispetto del principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata.

A conclusione dell'attività istruttoria, il Dipartimento economia e finanze, non rileva motivi ostativi alla trasmissione, da parte della Giunta regionale, della proposta di bilancio di previsione 2025-2027 dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL Calabria), al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2002, numero 8.

Passo al quarto punto, la proposta di provvedimento amministrativo numero 208/12^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Bilancio di previsione 2025-2027 dell’Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPACal)”.

La proposta di provvedimento posta oggi all'approvazione di questa Assemblea è stata licenziata dalla seconda Commissione nella seduta del 6 febbraio scorso.

La proposta di provvedimento amministrativo in oggetto riguarda il Bilancio di previsione 2025-2027 dell’ARPACal Calabria.

Il Revisione unico dei conti dell'ente rileva che il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale.

L’organo di revisione, verificata la congruità dello stanziamento del Fondo rischi contenzioso, suggerisce di valutare con attenzione la possibilità di ridurre lo stanziamento del suddetto Fondo, considerato che dalla documentazione esibita non emergono soccombenze particolari. L'organo di revisione, con verbale numero 14 dell'8/11/2024, attesta la corrispondenza delle previsioni finanziarie del bilancio 2025-2027 alle norme di leggi nazionali e regionali vigenti in materia, rileva la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità delle previsioni ed esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio di previsione dell’ARPACal e ai relativi allegati.

Relativamente alla normativa sulla spending review, il Revisore unico dei conti evidenzia il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla suddetta normativa.

Il Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana evidenzia il rispetto delle misure di contenimento della spesa.

A conclusione dell'istruttoria effettuata, il Dipartimento esprime parere favorevole alla proposta di Bilancio di previsione 2025-2027 dell’ARPACal  e al Piano delle attività 2025 dell’Agenzia che rappresenta lo strumento programmatico attuativo attraverso il quale l’Agenzia propone obiettivi e programmi da perseguire nel periodo di riferimento, in coerenza con i principi e le funzioni istituzionali posti dalla Legge numero 132 del 2016 e dalla legge regionale 20 del 1999, con gli indirizzi regionali e con le convenzioni e gli accordi di programma sottoscritti.

Il Comitato di indirizzo, con verbale del 23/12/2024, ha espresso parere favorevole per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziaria 2025-2027 e il Piano delle attività dell'anno 2025.

Il Dipartimento economia e finanze raccomanda all'ente, in fase di stesura del Rendiconto di gestione 2024, di procedere alla corretta redazione della tabella A/2 afferente alla dimostrazione delle risorse vincolate di cui al risultato di amministrazione, in continuità con i risultati riportati dal precedente esercizio 2023, apportando i necessari correttivi riportati nell'apposita tabella.

Per quanto riguarda il Fondo crediti di dubbia esigibilità, il Dipartimento raccomanda all'Ente, nel corso dell'esercizio 2025, di aggiornare le previsioni di spesa di cui al suddetto fondo verificandone, a seguito dell'attività di gestione, la congruità, in ragione di eventuali variazioni apportate agli stanziamenti di competenza dei relativi capitoli di entrata, nonché con riferimento all’affettivo andamento degli incassi.

Per quanto concerne il Fondo pluriennale vincolato, il Dipartimento evidenzia che lo stesso risulta correttamente appostato, tuttavia raccomanda all'Agenzia, a seguito dell'approvazione della procedura di riaccertamento dei residui 2024, di apportare i necessari correttivi al predetto Fondo, sia per la parte corrente sia per quella in conto capitale, nel rispetto al principio contabile applicato dalla competenza finanziaria potenziata.

A conclusione dell'istruttoria, il Dipartimento economia e finanza, ritiene possibile procedere, da parte della Giunta regionale, alla trasmissione della proposta di bilancio di previsione 2025-2027 dell’ARPACal al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2002, numero 8. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, consigliere Montuoro.

Ha chiesto di intervenire il consigliere Mammoliti. Ne ha facoltà.

MAMMOLITI Raffaele (Partito Democratico)

Grazie, Presidente. Intanto, preliminarmente, vorrei esprimere - non l'ho fatto prima, perché purtroppo sono arrivato un po’ tardi - qualche seria perplessità sulle modalità con le quali avete discusso e approvato gli emendamenti delle due proposte di legge precedenti, perché, secondo me, i due terzi bisogna rispettarli, emendamento per emendamento, con votazione per appello nominale, però questo lo vedremo quando, poi, lo riporterete in Aula.

In merito a questi due provvedimenti, vorrei sottolineare ancora una volta - abbiamo sviluppato, nelle Commissioni competenti, gli approfondimenti e le riflessioni di merito – l’approccio scoordinato e scollegato a tutti gli enti intermedi, che vengono affrontati sempre, quasi in maniera reiterata, con un approccio di natura esclusivamente burocratica e senza nemmeno valorizzare, per esempio, l'ARPAL che aveva introdotto un elemento di grande novità e una funzione rilevante dal punto di vista delle politiche attive del lavoro.

Quindi, secondo me, sarebbe giusto e utile avviare su tutti gli enti strumentali della Regione un ragionamento organico di valutazione appropriata, per valorizzare e rilanciare le missioni strategiche di alcuni enti fondamentali ed importanti, naturalmente, implementando le risorse necessarie e magari portando a conclusione o a razionalizzazione alcuni enti che, invece, ormai di fatto sono superati, e quindi sono lì, fermi su un binario morto. Però questa è, come tutte le cose, una scelta politica.

Prendo atto che la maggioranza da questo versante non intende ascoltare queste sollecitazioni che sono solo di natura propositiva e non certo di natura polemica. Ritornando sui due provvedimenti, per quanto riguarda l’ARPACal, pur prendendo atto dell'approvazione dei bilanci nel tempo previsto, mi preme - in parte è stato detto - anche sottolineare questo aspetto critico dell'eccessiva consistenza di cassa. Questo denota e dimostra che, a volte, un indice di scarsa capacità di spesa, non è solo un espediente di natura tecnico-amministrativa, ma, invece, esprime e rappresenta la performance della qualità dell'azione di attività e di declinazione della missione che l'Ente stesso è chiamato ad assolvere, che è una funzione strategica importante.

Poi, anche qui, sul finanziamento è da anni che stiamo chiedendo di riportare gradualmente il finanziamento, come sarebbe giusto, all'1 per cento del Fondo sanitario regionale; invece, nonostante alcuni miglioramenti di risorse che potrebbero determinare un maggiore finanziamento, si modificano le percentuali, ma alla fine la somma rimane sempre la stessa: 15 milioni di euro all’anno.

Non lo dice il solito consigliere di minoranza che vuole fare il rilievo critico, ma vorrei riportare quanto detto nel 2024 dallo stesso Commissario straordinario dell'Agenzia in sede di Comitato regionale di indirizzo dell’ARPACal in cui aveva fatto rilevare la criticità legata allo stanziamento regionale, appunto, storicizzato in questi 15 milioni di euro all'anno.

Quindi, sarebbe utile e giusto ragionare e guardare la prospettiva dell'evoluzione del rafforzamento di questa missione strategica, provando con gradualità ad aumentare il finanziamento, proprio in previsione del raggiungimento graduale negli anni, in più anni, dell'obiettivo dell'1 per cento del Fondo sanitario regionale.

Anche in questo senso – credo - queste maggiori risorse potrebbero consentire un rafforzamento amministrativo per evitare criticità di spesa e per consentire all'Ente di poter assolvere a questa funzione che, nella nostra Regione, per me, è fondamentale ed indispensabile.

Per quanto mi riguarda, le stesse riflessioni, con qualche aggiunta di elemento, valgono per il bilancio di previsione dell'ARPAL.

Vorrei sottolineare e ricordare all’Aula che la legge che ha istituito la nuova Agenzia, molto importante, che ha consentito alla nostra Regione di recuperare dei ritardi storici, è stata approvata, anche, con il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico e con alcuni emendamenti che noi abbiamo all'epoca presentato e che sono stati proficuamente in maniera responsabile anche accettati ed approvati.

Però non basta modificare la targhetta Calabria Lavoro in ARPAL per modificare in maniera sostanziale la missione fondamentale e strategica di questa Agenzia. Debbo dire la verità, benché con i rilievi e con alcune riflessioni che ho avuto modo di fare - lo sa il presidente Montuoro–: è vero che una parte dei lavoratori si sta avviando a processi di stabile occupazione. Di questo va dato atto perché, quando ci sono processi di stabile occupazione, è giusto sempre apprezzare e prenderne atto, però è chiaro che noi abbiamo spogliato un Santo per vestirne un altro, perché questa operazione è stata fatta sottraendo da un accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali, di quattro milioni di euro, relativi alle risorse che sarebbero state recuperate da quel bacino di lavoratori per le persone che andavano in pensione. L'accordo prevedeva che le maggiori risorse risparmiate per le persone che andavano in pensione sarebbero state destinate all'implementazione delle ore e per il passaggio al full time di quei lavoratori; quindi, in pratica, compiamo un'operazione positiva per i lavoratori dell'ARPAL, ma è chiaro che lo facciamo spogliando un altro Santo.

Ho cercato di approfondire, ma, sostanzialmente, le norme per il mercato del lavoro e per le politiche attive non sono sufficientemente corroborate da azioni e da risorse economiche finanziarie adeguate. Questo aspetto, secondo me, è un po’ sottovalutato, invece, l'aspetto riformatore ed essenziale dell'ARPAL erano le politiche attive del lavoro.

Ahimè, nel passato, centrodestra e centrosinistra, per la stragrande maggioranza - chi c’era, perché io non c'ero - hanno utilizzato le risorse quasi sempre per politiche passive.

Avevamo salutato, finalmente, l'istituzione di questa nuova agenzia con questa caratteristica, con questa novità legislativa politica fondamentale ed importante, ma non è sufficiente solo descriverla nella legge, dovremmo provare ad implementarla, attraverso un riconoscimento di adeguate risorse, per assolvere al meglio questa importantissima funzione.

Ho guardato il bilancio: è lo stesso di quello di Azienda Calabria lavoro; quindi, bilancio Calabria lavoro, bilancio Arpal. Penso, invece, che l’introduzione di questa più innovativa, avanzata e importante missione avrebbe richiesto una maggiore disponibilità e quantità di risorse.

Mi auguro che, almeno per il futuro, si possa valutare attentamente questa possibilità, perché questo elemento positivo, innovativo della legge, che, ripeto, noi abbiamo votato favorevolmente, abbia riconosciuto il necessario finanziamento economico per poter assolvere al meglio a queste funzioni.

Per queste ragioni, come abbiamo fatto nella Commissione bilancio, il gruppo del Partito Democratico su questi due bilanci si astiene. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Grazie, consigliere Mammoliti. Ha chiesto di intervenire il consigliere Talerico. Ne ha facoltà.

TALERICO Antonello (Forza Italia)

Intervengo solo per rispondere brevemente ai consiglieri Mammoliti e Bevacqua. Credo che le osservazioni che sono che sono state mosse con riferimento alla procedura utilizzata per l'approvazione dei singoli articoli di una proposta di legge lascino il tempo che trovano; è chiaro che noi non veniamo in Aula a fare pratica di politica amministrativa o di chirurgia legislativa, né di estetica legislativa. Con questo cosa voglio dire? Nel richiamare l'articolo 54 dello Statuto della Regione Calabria e il Regolamento interno del Consiglio, articoli da 101 a 104, è chiaro, naturalmente, che l'iter seguito è assolutamente legittimo. Diversamente, non ho ben compreso, perché non ricaviamo da nessuna fonte normativa quale sarebbe la pecca formale o formalistica che viene eccepita. È una pecca o abbiamo seguito una forma irrituale? No! È prevista una nullità? No! È prevista una illegittimità? No! Una irregolarità? No! Quindi, per l'ennesima volta, siamo dinnanzi, dicevano gli antichi, all'acqua κάδος, all'acqua del secchio.

Abbiamo aperto un dibattito su una questione e su una procedura del tutto defaticante, per mero sforzo di pratica; esiste la pratica forense, esiste anche la pratica politica. Quindi è chiaro che questa illustrazione consentirà, in ragione naturalmente del non numero qualificato che sarebbe stato richiesto, di trovarci avvantaggiati alla prossima seduta per l'approvazione delle proposte di legge che sono state illustrate e votate per singolo articolo. Lo Statuto e il Regolamento consentono l'approvazione dei singoli articoli secondo questa procedura, ma non consentono l'approvazione del testo definitivo che viene licenziato dall'Aula.

Tutte le altre osservazioni non colgono segno né da un punto di vista della previsione finanziaria né dal punto di vista, come dicevamo prima, della tecnica legislativa.

Credo che le componenti di centro sinistra dovrebbero iniziare a fare un'opposizione un po’ più impegnata, diversamente fanno le figure che hanno già fatto anche sull'interpretazione in settimana del commissariamento, con previsione della spesa, rispetto a risorse del PNRR. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, consigliere Talerico.

Proposta di provvedimento amministrativo numero 207/12^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Bilancio di previsione 2025-2027 dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Calabria)”

PRESIDENTE

Pongo in votazione il provvedimento nel suo complesso, unitamente relativi allegati con l'autorizzazione del coordinamento formale. Il provvedimento, unitamente ai relativi allegati, è approvato con autorizzazione al coordinamento formale.

(Il Consiglio approva)

(È riportata in Allegati)

Proposta di provvedimento amministrativo numero 208/12^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Bilancio di previsione 2025-2027 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPACAL) – (deliberazione G.R. n. 5 del 21.1.2025)”

PRESIDENTE

Pongo in votazione anche la proposta di provvedimento amministrativo numero 208/12^, unitamente ai relativi allegati, con autorizzazione al coordinamento formale.

Abbiamo svolto una discussione unica.

LAGHI Ferdinando (De Magistris Presidente)

Però la votazione ha detto che era...

PRESIDENTE

Votazione separata.

LAGHI Ferdinando (De Magistris Presidente)

Ecco, quindi adesso per cosa si vota?

PRESIDENTE

Per ARPACal.

LAGHI Ferdinando (De Magistris Presidente)

Allora vorrei intervenire.

PRESIDENTE

Ne ha facoltà.

LAGHI Ferdinando (De Magistris Presidente)

Grazie, Presidente. Volevo intervenire proprio per quanto riguarda il bilancio di previsione di ARPACal perché volevo sottolineare come l’ARPACal sia un'agenzia assolutamente nodale nella vita dei cittadini, con ricadute nella loro quotidianità. Il problema di fondo delle Arpa a livello nazionale è quella di essere agganciate, comunque, al governo politico della Regione. Questo, a nostro modo di vedere - parlo anche come ISDE Italia medici per l'ambiente - non è una buona prassi, perché un’agenzia regionale per la protezione ambientale dovrebbe essere ente terzo e non vincolato da riferimenti o scelte politiche. Quindi, in attesa che si arrivi a questo banale intervento per ridare alle Arpa regionali un'autonomia che concettualmente le Arpa dovrebbero avere, l’ARPACal, così come tutte le altre Arpa regionali, svolge comunque la sua funzione estremamente delicata e importante. Mi piace rilevare come ARPACal, che, col passare degli anni, è stata, di volta in volta, supportata oppure criticata per scelte e per valutazioni non condivisibili o condivisibili, adesso da qualche tempo sia - obiettivamente mi sembra di rilevare - in un percorso di ristrutturazione che ne sta progressivamente aumentando l'autorevolezza e il livello reputazionale, che è fondamentale per un'agenzia di questa natura. E, certamente, il ruolo svolto dal Commissario, prima, attualmente direttore generale, non è ovviamente estraneo alla cosa. Pertanto, anche il rispetto dei tempi e delle necessità aziendali, come questo bilancio previsionale a mio modo di vedere dimostra, indicano come questa strada, che non è ovviamente né breve né facile, stia comunque andando avanti. Per questo motivo annuncio il mio voto favorevole su questa proposta di legge. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, consigliere Laghi. Poniamo in votazione il provvedimento nel suo complesso, unitamente ai relativi allegati, con autorizzazione al coordinamento formale. Il provvedimento, unitamente ai relativi allegati, è approvato con autorizzazione al coordinamento formale.

(Il Consiglio approva)

(È riportata in Allegati)

Proposta di legge numero 317/12^ di iniziativa dei consiglieri F. Mancuso, Katya Gentile, recante: “Integrazioni alla legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici)”

PRESIDENTE

Passiamo al punto tre, la proposta di legge numero 317/12^, di iniziativa dei consiglieri regionali Mancuso e Gentile, recante: “Integrazioni alla legge regionale 21 agosto 2007, numero 18 (Norme in materia di usi civici)”. Cedo la parola al consigliere Mattiani per illustrare il provvedimento. Prego.

MATTIANI Giuseppe (Lega Salvini), relatore

Grazie, Presidente. Un saluto al Presidente del Consiglio, al presidente Occhiuto, a tutti i membri della Giunta, a tutti i consiglieri.

Presidente, oggi siamo chiamati ad esprimerci sulla proposta di legge recante le “Integrazioni alla legge regionale 21 agosto 2007, numero 18 (Norme in materia di usi civici)”. Diciamo subito che la materia degli usi civici è una materia particolarmente delicata e complessa. L'uso civico è un diritto perpetuo che spetta a coloro che compongono una determinata collettività, delimitata territorialmente, di godere di terreni o beni immobili appartenenti alla collettività medesima. Un diritto che si esplica tramite l'esercizio di usi finalizzati a soddisfare i bisogni essenziali della collettività e costituiscono diritto inalienabile, imprescrittibile, inusucapibile della comunità locale alla quale appartengono.

La Regione Calabria ha attuato la normativa statale con la legge regionale del 21 agosto 2007, numero 18, rubricata “Norme in materia di usi civici”. Con Regolamento regionale numero 15 del 30/12/24, pubblicato sul BURC numero 270, la Regione Calabria, poi, ha attuato la legge regionale numero 18 del 2007 e ha disciplinato l'elenco regionale degli istruttori e dei periti demaniali previsti all'articolo 13 della stessa legge.

La legge regionale numero 18 del 2007, e successive modifiche e integrazioni, ha riservato alla competenza della Regione le funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo, nonché i compiti espressamente riservati dalla legislazione vigente, mentre l'articolo 14 della legge regionale numero 18 del 2007 prevede che le funzioni amministrative in materia di usi civici sono delegate ai Comuni nel rispetto della normativa statale vigente. Indi, secondo l'articolo 15 della legge regionale numero 18 del 2007, ai commi 1 e 2, le amministrazioni comunali, ove non sia espressamente prevista la competenza di altro organo, adottano l'atto finale nel procedimento con deliberazione della Giunta comunale, in esito all'istruttoria affidata al perito istruttore demaniale, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative. Il provvedimento finale diviene efficace a seguito di controllo del Dipartimento competente che esercita l'esame di legittimità sul provvedimento. L'articolo 15 della legge regionale numero 18 del 2007 al comma 8 prevede che le spese per l'istruttoria dei procedimenti relativamente ai compensi di perito e di istruttori demaniali sono a carico delle parti private interessate e sono determinati in misura non superiore a quella prevista dalla normativa vigente in materia. La parcella professionale è validata dal Comune, a conclusione delle operazioni demaniali affidate, previo parere di congruità del Comune, ai sensi della normativa vigente, e successivamente al controllo di cui al comma 3. Mentre l'articolo 15 del Regolamento regionale disciplina le modalità per il conferimento dell'incarico ai periti e agli istruttori.

Con specifico riferimento alla presente proposta di legge, va detto che la sua ratio è proprio quella di snellire l’iter amministrativo che disciplina la materia degli usi civici in Calabria e nasce dalla necessità di trovare una soluzione condivisa alle tante problematiche evidenziate dai Comuni e dai soggetti privati. Le modifiche che si vogliono introdurre mirano, pertanto, a disciplinare meglio, per gli enti locali e i cittadini privati, proprio il ricorso alla figura dei periti istruttori, iscritti nell'elenco regionale di cui alla legge regionale del 2007 numero 18, in materia di usi civici. Infine, si interviene per regolamentare l'uso dei boschi ricadenti tra quelli soggetti a uso civico e, consequenzialmente, si individuano dei paletti fermi per l'assegnazione dei lotti di terreno ai soggetti privati.

L'articolato nel suo complesso è composto da tre articoli e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 1 reca delle modifiche all'articolo 13 della legge regionale numero 18 del 2007 e, dopo il comma 5 dell'articolo 13, sono aggiunti i commi 6, 7 e 8: al comma 6, per essere iscritto nell'elenco regionale degli istruttori e dei periti demaniali, occorre possedere, alla data di presentazione della domanda di iscrizione al detto elenco, una anzianità di iscrizione di almeno 10 anni presso gli ordini professionali degli ingegneri, architetti, agronomi e forestali o presso i collegi professionali dei periti agrari, agrotecnici e geometri, o una comprovata esperienza professionale in materia di usi civici; il comma 7 prevede che la Regione, i Comuni, i privati interessati all'avvio delle pratiche in materia di usi civici, accertamenti e verifiche, ricognizioni, legittimazione, occupazioni, permute previste dalla normativa vigente, conferiscono incarico a un istruttore o perito demaniale iscritto nell'elenco regionale. Le spese relative al disbrigo delle pratiche sono poste a carico del soggetto richiedente la prestazione professionale; il comma 8, invece, indica che, nel caso in cui i Comuni non abbiano completato la ricognizione e il censimento di tutti i beni sottoposti a usi civici nel territorio di loro competenza, i soggetti privati possono richiedere ai periti o istruttori demaniali, incaricati dall'ente comunale, di eseguire l'accertamento dei beni di loro interesse e, in tal caso, i compensi per le verifiche richieste dei soggetti privati sono decurtati di una percentuale pari al 30% di quella prevista dalla normativa vigente.

L'articolo 2, invece, inserisce gli articoli 14-bis e gli articoli 14-ter dopo l'articolo 14 della legge numero 18 del 2007.

Prevede l'articolo 14-bis: al comma 1: “1. Nel rispetto della normativa di settore vigente, i lotti di bosco individuati tra i beni soggetti ad uso civico possono essere assegnati dai Comuni, previo espletamento di procedure pubbliche, ai cittadini privati per la raccolta della legna, per le attività di pascolo e di manutenzione ordinaria”; al comma 2: “2. In caso di mancata partecipazione dei cittadini privati alle procedure pubbliche di cui al comma 1, il Comune prevede, ai fini della manutenzione dei lotti non assegnati, la gestione attraverso il coinvolgimento di associazioni e società onlus, cooperative e aziende agricole con sede nel Comune nel cui territorio è situato il bene gravato da un uso civico e in via residuale all'associazione e società onlus, cooperative e aziende agricole con sede del Comune diverso da quello nel cui il territorio è situato il bene gravato da uso civico. Il ricavato dell'eventuale assegnazione dei lotti è destinato esclusivamente alla manutenzione o realizzazione di strade al servizio di beni gravati da usi civici o alla realizzazione di opere a difesa degli incendi.”; il comma 3, infine, prevede: “3. L'assegnazione dei lotti di cui al comma 1 deve avvenire nei criteri definiti dall'amministrazione comunale e con la collaborazione tecnica di un istruttore o di un perito demaniale.”.

L'articolo 14-ter, invece, introduce dei limiti all'uso di beni gravati dagli usi civici, prevedendo al comma 1 che “Coloro che hanno ricevuto una condanna in via definitiva per reati di criminalità organizzata o contro il patrimonio pubblico o la pubblica amministrazione o, ancora, che sono stati sottoposti a confisca dei beni, non possono condurre, occupare e legittimare i beni gravati da usi civici.”.

Infine, la proposta di legge all'articolo 3 contempla la norma finanziaria che prevede: “Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.”.

Pertanto, alla luce di quanto appena esposto, chiedo al Consiglio un voto favorevole sulla proposta di legge. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, consigliere Mattiani. Passiamo all'esame e votazione del provvedimento.

Articolo 1

(È approvato)

All’articolo 2 è pervenuto l'emendamento protocollo numero 5586, a firma del consigliere Molinaro a cui cedo la parola per l'illustrazione, prego.

MOLINARO Pietro Santo (Fratelli d’Italia)

Grazie, Presidente. Do lettura dell’emendamento: <<Al comma 2 dell'articolo 14-bis, dopo le parole “ai fini della manutenzione”, è aggiunta la locuzione “ordinaria, per la raccolta della legna e per le attività di pascolo”. Grazie.

PRESIDENTE

Parere della Giunta?

CARACCIOLO Maria Stefania, Assessore ai lavori pubblici, istruzione, edilizia scolastica, area dello Stretto e Città Metropolitana di Reggio Calabria, fenomeni migratori, urbanistica

Favorevole.

PRESIDENTE

Parere del relatore?

MATTIANI Giuseppe (Lega Salvini), relatore

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento. L'emendamento è approvato. Pongo in votazione l'articolo 2 per come emendato. L'articolo 2 è approvato, così come è emendato.

Articolo 2

(È approvato così come emendato)

Articolo 3

(È approvato)

Passiamo alla votazione del provvedimento nel suo complesso, così come emendato, con autorizzazione al coordinamento formale. Il provvedimento è approvato per come è emendato con autorizzazione al coordinamento formale.

 

(Il Consiglio approva)

(È riportata in Allegati)

Proposta di legge numero 357/12^ di iniziativa dei consiglieri regionali F. Mancuso, P. Caputo, M. Comito, Luciana De Francesco, G. Gelardi, G.P. Crinò, G. Graziano, F. De Nisi, recante: “Disposizioni normative in materia di politiche sociali e accreditamenti istituzionali”

PRESIDENTE

Passiamo al punto 6 dell’ordine del giorno relativo alla proposta di legge numero 357/12^ di iniziativa dei consigli regionali Mancuso, Caputo, Comito, Luciana De Francesco, Gelardi, Crinò, Graziano, De Nisi, recante: “Disposizioni normative in materia di politiche sociali e accreditamenti istituzionali”.

Cedo la parola al consigliere Comito per l’illustrazione del provvedimento.

COMITO Michele (Forza Italia), relatore

Grazie, Presidente. La proposta è composta da quattro articoli: articolo 1: <<Nel comma 1 dell'articolo 14-bis della legge regionale 18 luglio 2008, numero 24, “Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private”, le parole “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti “28 febbraio 2025”; articolo 2: “1. La spesa prevista per il sostegno delle attività del Banco Alimentare della Calabria di cui all'articolo 5, comma 11, della legge regionale 13 giugno 2008, numero 15 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008), è incrementata per l'esercizio finanziario 2025 di euro 50.000,00, allocati alla Missione 12 Programma 04 (U 12.04) dello stato di previsione della spesa di bilancio 2025-2027. 2. Alla copertura degli oneri indicati al comma 1 si provvede con la riduzione dello stanziamento dell'annualità 2025 del Fondo speciale di parte corrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi, allocato alla Missione 20, Programma 03, dello stato di previsione della spesa del bilancio ‘25-‘27”; articolo 3: “1. Dall'attuazione della disposizione di cui all’articolo 1 della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale; 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge, quantificati per l'esercizio 2025 in euro 50.000,00, si provvede con le risorse allocate alla Missione 20, Programma 03, dello stato di previsione della spesa bilancio ‘25-‘27; 3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio ‘25-‘27”; articolo 4: “La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria”. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Grazie. Ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto il consigliere Molinaro. Ne ha facoltà.

MOLINARO Pietro Santo (Fratelli d’Italia)

Grazie, Presidente. Annuncio, ovviamente, il mio voto favorevole alla proposta di legge, ma svolgo alcune considerazioni.

Gli enti assistenziali senza scopo di lucro, che operano nella nostra regione e sono protagonisti di un impegno quotidiano nel supporto alimentare a tante famiglie calabresi, sono sette: il Banco Alimentare della Calabria, il Banco delle Opere di Carità della Calabria, il Banco delle Opere di Carità di Reggio Calabria, la Caritas diocesana di Lamezia Terme, la Caritas diocesana di Locri-Gerace, la Caritas diocesana di Oppido Mamertina e la Croce Rossa Italiana di Crotone. Distribuiscono, complessivamente, a persone indigenti oltre 230.000 pacchi alimentari, dei quali il Banco Alimentare della Calabria ne fornisce circa 111.000, sulla base dei dati aggiornati del Ministero.

È evidente che con il bilancio regionale facciamo troppo poco; destiniamo, infatti, alle persone indigenti meno di un caffè all'anno.

Voto a favore di questo provvedimento con la consapevolezza che serve una nuova normativa con maggiori risorse. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, consigliere Molinaro. Ha chiesto di intervenire il consigliere Bevacqua. Ne ha facoltà.

BEVACQUA Domenico (Partito Democratico)

Grazie, Presidente. Intervengo per esprimere il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico su questa tematica che ha un duplice effetto: il primo è quello di prorogare i termini per l'accreditamento, che è un tema molto sentito e che potrebbe anche bloccare le attività socio-sanitarie sul territorio da parte di molte associazioni del settore, considerato che l’accreditamento è l'elemento fondamentale per poter svolgere questo ruolo e questa funzione, il secondo è perché c’è un provvedimento che riguarda il Banco Alimentare. Come diceva poco fa il collega Molinaro, è un tema che anche noi avevamo spesso sollecitato nei mesi passati dopo la procedura di sfratto del Banco Alimentare regionale dalla sede ex Comac di Montalto.

È un tema, quindi, che dovrebbe interessare di più il Consiglio regionale perché condivido le considerazioni che faceva poco fa il collega Molinaro relativamente al fatto che facciamo troppo poco verso questo settore. Credo che dovremmo prevedere un Piano finanziario pluriennale per dare certezza a chi opera e fa volontariato in questa fragilità del sistema economico calabrese: vanno lodati, sostenuti, supportati e aiutati. Ritengo che sia, quindi, importante che anche il Consiglio regionale oggi segni un punto che per noi è un punto di partenza e non d’arrivo.

Invitiamo, pertanto, la Giunta regionale e il Presidente della Giunta ad attivarsi presso l’Assessorato competente, al fine di reperire ulteriori risorse perché in Calabria c'è tanta povertà e tanta fragilità economica e credo che sia compito del Consiglio regionale attivarsi per trovare le risorse necessarie per dare tranquillità a chi svolge questo servizio di volontariato, ma soprattutto per dare risposte ai tanti calabresi che hanno bisogno di sostegno, di supporto economico e anche di derrate alimentari.

PRESIDENTE

Grazie, consigliere Bevacqua.

Passiamo all'esame e votazione del provvedimento.

All’articolo 1, è pervenuto l'emendamento protocollo numero 5611/A02, a firma del consigliere Comito, al quale cedo la parola per l'illustrazione.

COMITO Michele (Forza Italia), relatore

Grazie, Presidente. All'articolo 1 della proposta di legge recante: “Disposizioni normative in materia di politiche sociali e accreditamenti istituzionali”, le parole “28 febbraio 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2025”.

PRESIDENTE

Parere della Giunta?

CARACCIOLO Maria Stefania, Assessora ai lavori pubblici, istruzione, edilizia scolastica, area dello Stretto e Città Metropolitana di Reggio Calabria, fenomeni migratori, urbanistica

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento protocollo numero 5611/A02. L’emendamento è approvato. Pongo in votazione l’articolo 1 per come emendato. L’articolo 1 è approvato per come emendato.

Articolo 1

(È approvato così come emendato)

Articolo 2

(È approvato)

Dopo l'articolo 2, sono pervenuti alcuni emendamenti. Iniziamo con l'emendamento protocollo numero 5611/A04 aggiuntivo dell'articolo 2-bis a firma del consigliere Comito, al quale cedo la parola per l’illustrazione.

COMITO Michele (Forza Italia), relatore

Il presente emendamento mira a modificare la legge regionale numero 23 del 2003 che disciplina la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria, in attuazione della normativa quadro a livello nazionale costituita dalla legge numero 328 del 2000. L’articolo 8, comma 3, della citata legge, nel disciplinare le funzioni delle Regioni in merito alla determinazione degli ambiti territoriali per l'esercizio associato delle funzioni sociali, dispone che esse siano di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie.

A fronte della previsione normativa statale, la legge regionale numero 23 del 2003 ha disposto una netta riconduzione degli ambiti territoriali e sociali ai distretti sanitari. La modifica dei territori afferenti ai distretti sanitari, intervenuta nel corso degli anni, ha evidenziato, tuttavia, che la rigida coincidenza tra le due tipologie di distretto (sanitario e sociosanitario) potrebbe creare criticità ai fini dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza delle prestazioni sociali, richiedendosi, a volte, un'organizzazione limitata da una parte soltanto del territorio per superiori esigenze di sussidiarietà e immediatezza di intervento. Per tale ragione, appunto, si vuole modificare la legge numero 23 del 2003, riprendendo la formulazione della legge quadro, affinché ciascuna esigenza territoriale possa essere gestita nel modo maggiormente atto a garantire la tutela delle fasce deboli della popolazione e, eventualmente, condurre all'individuazione di distretti sociosanitari parzialmente coincidenti con i distretti sanitari.

Per esigenze di coordinamento normativo, in ciascuna delle disposizioni normative recanti la rigida corrispondenza tra i distretti sanitari e quelli sociosanitari è inserita, pertanto, la locuzione “di norma” (mutuata dalla legislazione nazionale di settore), per raggiungere la già menzionata finalità.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non produce nuovi o magioni oneri a carico del bilancio. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Grazie. Parere della Giunta?

CARACCIOLO Maria Stefania, Assessora ai lavori pubblici, istruzione, edilizia scolastica, area dello Stretto e Città Metropolitana di Reggio Calabria, fenomeni migratori, urbanistica

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 5611/A04 aggiuntivo dell'articolo 2-bis. L’emendamento è approvato, pertanto è inserito l’articolo 2-bis.

Procediamo con l'emendamento protocollo numero 5612 aggiuntivo dell'articolo 2-ter, a firma del consigliere Crinò, al quale cedo la parola per l'illustrazione.

CRINÒ Giacomo Pietro (Forza Azzurri)

Grazie, Presidente. Il presente emendamento mira a modificare la legge regionale numero 42 del 2017 che disciplina i termini di conclusione delle procedure di liquidazione di Enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali.

Atteso che manca poco per considerarsi definita la procedura di liquidazione della Fondazione regionale in house Calabria etica, essendo residuate solo le ultime attività occorrenti alla realizzazione dell'attivo da ripartire tra i creditori, si propone di differire il termine di conclusione della procedura di liquidazione al 30 dicembre 2025 e prevedere, per esigenze di contenimento della spesa, che il Commissario liquidatore per l'espletamento delle ultime attività non percepisca, per il futuro, retribuzioni o compensi aggiuntivi.

La disposizione a carattere ordinamentale e non produce nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Grazie.

PRESIDENTE

Parere della Giunta?

CARACCIOLO Maria Stefania, Assessora ai lavori pubblici, istruzione, edilizia scolastica, area dello Stretto e Città Metropolitana di Reggio Calabria, fenomeni migratori, urbanistica

Favorevole.

PRESIDENTE

Parere del relatore?

COMITO Michele (Forza Italia), relatore

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento protocollo numero 5612 aggiuntivo dell'articolo 2-ter. L’emendamento è approvato, pertanto è inserito l’articolo 2-ter.

Articolo 3

(È approvato)

Articolo 4

(È approvato)

Passiamo alla votazione del provvedimento nel suo complesso, per come emendato, con richiesta di autorizzazione del coordinamento formale.

Il provvedimento è approvato, per come è emendato, con autorizzazione al coordinamento formale.

 

(Il Consiglio approva)

(È riportata in Allegati)

Svolgimento interrogazioni ex art. 122 del Regolamento interno del Consiglio regionale

Interrogazioni a risposta immediata

PRESIDENTE

Passiamo al punto 7 dell’ordine del giorno relativo allo svolgimento delle interrogazioni ex articolo 122 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Ricordo all'Aula che l'interrogante dispone di due minuti per illustrare l'interrogazione. La Giunta regionale dispone di tre minuti per la risposta. L'interrogante ha diritto di replica per non più di un minuto.

Passiamo alla prima interrogazione a risposta immediata, la numero 276/12^ a firma il consigliere Tavernise “Assolvimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della Fondazione Calabria Film Commission”.

L’ordine dei lavori prevede questa interrogazione sulla Film Commissione e dopo a seguire ci sono interrogazioni in materia sanitaria.

Ha chiesto di intervenire il Presidente della Giunta regionale. Ne ha facoltà.

OCCHIUTO Roberto, Presidente della Giunta regionale

In ogni seduta di Consiglio regionale sono previste interrogazioni alle quali non mi sottraggo mai e cerco sempre di rispondere per il dovuto rispetto che si deve avere nei confronti del Consiglio regionale e del sindacato ispettivo. Tuttavia, in diverse sedute di Consiglio sono state inserite all’ordine del giorno alcune interrogazioni – per la verità, molte proposte dal consigliere Mammoliti – che riguardano la materia sanitaria.

Non ho difficoltà a rispondere, come ho sempre fatto, però, già in occasione di una delle precedenti sedute, ho dichiarato la mia disponibilità a fare un dibattito complessivo sulla materia della sanità in Calabria, anche in ragione del fatto che ci sono delle novità oggettive che ho comunicato, purtroppo, non al Consiglio regionale, ma in qualche intervista – per esempio, al Quotidiano qualche tempo fa – nella quale sostenni che avrei chiesto al Governo poteri straordinari per fare i grandi ospedali e per l’uscita dal commissariamento. Quindi, sono questioni di grande rilevanza, per cui chiederei al Consiglio come vuole procedere: alternativamente, possiamo in ogni seduta di Consiglio regionale inserire le interrogazioni alle quali rispondo oppure si può decidere di fare una seduta apposita entro fine mese, se la Conferenza dei capigruppo lo decide, e io potrei assumere impegno di essere presente per parlare più in generale e nello specifico della materia dell’organizzazione sanitaria della nostra regione.

Quindi, chiedo a lei, signor Presidente, ma anche ai proponenti, di stabilire come vogliono procedere. Sono, invece, chiaramente disponibile a rispondere in ogni caso alle altre interrogazioni.

PRESIDENTE

Grazie, Presidente. Ha chiesto di intervenire il consigliere Mammoliti. Ne ha facoltà.

MAMMOLITI Raffaele (Partito Democratico)

Grazie, Presidente, devo dire la verità, avendo interloquito con il presidente Occhiuto, sono assolutamente d'accordo e favorevole, però vorrei fare due precisazioni molto veloci perché, secondo me, chi dirige i lavori del Consiglio fa confusione e non dimostra di avere un’incline capacità a discutere e a dialogare così come i Regolamenti richiederebbero.

PRESIDENTE

Consigliere Mammoliti, dobbiamo procedere con l'interrogazione oppure raccogliamo l'invito del presidente Occhiuto di fare una seduta apposita sulla sanità?

MAMMOLITI Raffaele (Partito Democratico)

Presidente Caputo, mi consenta di parlare così arrivo a rispondere alla dichiarazione molto sensata e responsabile del Presidente, se mi dà il tempo.

Avevo avanzato la richiesta di fare inserire oggi, attraverso il capogruppo, alcune interrogazioni.

PRESIDENTE

L'abbiamo fatto.

MAMMOLITI Raffaele (Partito Democratico)

Mi faccia parlare, Presidente.

Intanto, il Regolamento interno disciplina i termini di inserimento delle interrogazioni all’ordine del giorno del Consiglio e prevede l’obbligo, trascorsi un certo numero di giorni, di inserire le interrogazioni all’ordine del giorno della seduta di Consiglio.

Avete fatto una scelta discrezionale di inserire quelle che avete ritenuto magari valide per la discussione, e altre, invece, no, ma non voglio fare polemica. Avete, però, inserito alcune interrogazioni che sono superate dai fatti e alle quali ho già ricevuto risposta. Ecco perché dico che fate confusione.

Quindi, concordo con il presidente Occhiuto e vi chiedo di prestare più attenzione nel rispetto del Regolamento. Poi, Presidente, le interrogazioni non sono previste in tutte le sedute, anzi quasi mai. Spesso, però, sono inserite all’ordine del giorno e devo darle atto, Presidente, che alle interrogazioni sulla sanità ha sempre risposto in prima persona.

Accolgo, pertanto, favorevolmente questa proposta di responsabilità del Presidente. Sospendiamo queste interrogazioni sulla sanità e, naturalmente, attendo la convocazione di una seduta apposita di Consiglio per discutere con un approccio più complessivo sui temi di discussione. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Quindi, sono ritirate tutte le interrogazioni a firma del consigliere Mammoliti.

Rimane in piedi quella del consigliere Tavernise. Prego.

TAVERNISE Davide (Movimento Cinque Stelle)

Grazie, presidente Caputo. Anche per me va bene, presidente Occhiuto, e anche io accolgo favorevolmente la sua richiesta a patto che, presidente Caputo, questa seduta apposita sulla sanità sia convocata entro il mese di marzo. Ne stiamo parlando da diversi mesi, però la stiamo rimandando di mese in mese.

Per quanto riguarda, soprattutto, la mia interrogazione sul presunto caso di malasanità di San Giovanni in fiore, non ci sono state risposte da parte della Giunta regionale pubblicamente né tramite, ovviamente, l’interrogazione, né tantomeno sugli organi di stampa.

Quindi, è necessaria la calendarizzazione di questa seduta entro la fine di questo mese, – magari, la concordiamo, poi, insieme nella Conferenza dei capigruppo –, mentre sono qui per discutere le altre interrogazioni che non riguardano i temi sanitari e, soprattutto, quella sulla Fondazione Calabria Film Commission.

PRESIDENTE

Grazie, consigliere Tavernise. Ripeto: rimane la sua interrogazione, la numero 276/12^, mentre le altre vengono ritirate.

 

(Così resta stabilito)

Interrogazione a risposta immediata numero 276/12^ di iniziativa del consigliere D. Tavernise: “Assolvimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della Fondazione Calabria Film Commission”

PRESIDENTE

Cedo la parola al consigliere Tavernise per l’illustrazione dell’interrogazione-

TAVERNISE Davide (Movimento Cinque Stelle)

Ho depositato il 28 ottobre del 2024 un'interrogazione, la numero 276/12^, appunto, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della Fondazione Calabria Film Commission, considerato che tutte le Film Commission regionali, compresa quella calabrese, sono soggette alla disciplina prevista dalla legge numero 241 del 1990 in materia di procedimenti amministrativi e di accesso agli atti.

Qualora esse rivestano forme privatistiche (come quelle della Fondazione), nel momento in cui vengono loro attribuite dallo stesso legislatore regionale funzioni pubbliche, si può ritenere appieno applicabile la clausola di estensione di cui all'articolo 1, comma 1- bis, della legge numero 241 del ‘90, per cui i soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla stessa legge numero 241 del ’90 nonché delle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti e dai principi dell'ordinamento comunitario con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le Pubbliche Amministrazioni, in forza delle disposizioni di cui alla presente legge.

Ora, alla base del provvedimento c'è la considerazione che la trasparenza sia uno strumento per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, così come sanciti dall'articolo 97 della nostra Costituzione. Tutti i dati formati o trattati dalla PA devono essere integri e cioè pubblicati in modalità tali da garantire che il documento sia conservato senza manipolazioni o contraffazioni. Il principale strumento attraverso cui il legislatore intende conseguire maggiori livelli di trasparenza rispetto all'azione della Pubblica Amministrazione è, quindi, la pubblicazione sui siti Istituzionali; e ciò costituisce un vincolo obbligatorio anche per le Regioni e per gli enti subregionali, gli istituti, le agenzie, le aziende, le fondazioni, come nel caso di Calabria Film Commission. D'altronde, a tutte le Film Commission regionali, compresa quella calabrese, è applicabile il D.lgs. 33 del 2013, concernente gli stringenti obblighi di trasparenza e di pubblicazione delle informazioni e dei dati dell'ente, ivi compresi quelli organizzativi, gli incarichi, nonché i bilanci e il patrimonio.

Preso atto che la Fondazione Calabria Film Commission ha registrato un numero impressionante di atti deliberativi, con oltre 600 deliberazioni solo nel 2023 e 167 già nel primo trimestre del 2024, nonostante tale produttività di atti della Fondazione, il portale web presenta informazioni scarne e non trasparenti, limitandosi a pubblicare solo i titoli degli atti deliberativi. Questa mancanza di trasparenza riguarda varie tipologie di deliberazione, incluse liquidazioni per beni e servizi, incarichi a consulenti e project manager, spese di soggiorno, partecipazione a fiere, premi cinematografici, commissioni valutatrici, incarichi per la comunicazione e finanziamento di vario genere. È necessario, quindi, al contrario, assicurare che i cittadini possano accedere a informazioni complete e dettagliate sull'utilizzo delle risorse pubbliche della Fondazione Calabria Film Commission, in linea con i dettami della trasparenza amministrativa. Bisogna garantire la pubblicazione dettagliata dei contenuti delle deliberazioni, l'identificazione dei consulenti e dei fornitori coinvolti, con particolare riguardo alle informazioni relative agli atti di spesa, per prevenire eventuali irregolarità nella gestione delle risorse pubbliche della Fondazione e assicurare la conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti.

Tutto ciò, premesso e considerato, si interroga il Presidente della Giunta regionale per sapere quali iniziative urgenti intenda adottare la Regione Calabria per garantire una maggiore trasparenza nella gestione della Fondazione Calabria Film Commission. Questa mattina, addirittura, in relazione a diversi incarichi e consulenze affidate, è andata a finire sul giornale nazionale “il Fatto Quotidiano” che ha pubblicato informazioni riguardanti alcuni consulenti incaricati dalla Fondazione Calabria Film Commission. Presidente, non hanno proprio questo gran curriculum: c'è gente che ha partecipato all'isola dei famosi, ci sono skipper, ci sono persone che non hanno un curriculum adatto per valorizzare e sviluppare una Fondazione così importante per l'immagine della nostra Regione, quale è Calabria Film Commission. Grazie.

PRESIDENTE

Cedo la parola al presidente Occhiuto per la risposta all’interrogazione.

OCCHIUTO Roberto, Presidente della Giunta regionale

Rispondo volentieri a questa interrogazione e non soltanto al testo in essa contenuto, ma anche alle dichiarazioni finali che ha fatto il proponente, il consigliere Tavernise, e che, per la verità, sono contenute anche in una dichiarazione rilasciata alla stampa dai capigruppo di opposizione. Non ho voglia di far polemica, soprattutto in questo periodo della mia vita, e, rispetto alle questioni che pone l'interrogante sulla trasparenza, potrei rimandare all'elenco dettagliato di tutte le questioni utili a rispondere a questi rilievi che gli uffici hanno preparato e che io ho sottoscritto; gliele darò, gliele darò fra poco, gliele darà la Presidenza del Consiglio. Vorrei, in sintesi, evidenziare, però, che la Fondazione Film Commission ha pubblicato nel proprio sito web tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente, tra cui: l'elenco dei consulenti, l'elenco di tutti i contributi versati e il link di collegamento alla banca dati nazionale dei contratti pubblici, grazie alla quale è possibile visionare tutte le procedure di affidamento di beni e servizi. Peraltro, le risorse che Film Commission impegna sono risorse della programmazione europea che – dovreste saperlo - sono tutte risorse che devono essere rendicontate; e le regole della Commissione europea sono molto più stringenti, anche in ordine alle procedure che si attivano. Film Commission non ha mai avuto problemi di rendicontazione di queste risorse, perché evidentemente in questi anni, negli anni della mia gestione alla Regione, le cose sono sempre state fatte nel massimo rispetto delle leggi e della regolarità. Negli anni della mia gestione con rispetto e regolarità e trovo singolare che alcuni consiglieri di opposizione non si siano occupati di quello che è accaduto negli anni in Film Commission quando invece rivestivano altre funzioni. Sono agli atti della Procura della Repubblica, per esempio, alcuni incarichi che Film Commission ha affidato ad un unico avvocato fino al 2020, per un valore di 500.000 euro. Sono atti che sono stati inviati, giustamente, come era doveroso, alla Procura della Repubblica.

Sotto la gestione del centrosinistra Film Commission ha stipulato contratti assicurativi, addirittura, per diverse centinaia di migliaia di euro per stipulare assicurazione sulla vita ai consulenti, non ai dipendenti, ai consulenti.

E oggi, voi, capigruppo di minoranza, fate delle dichiarazioni - vorrei leggerle – di questo tenore: “A preoccupare l’opposizione regionale è l'entità dei compensi previsti, che appaiono sproporzionati rispetto ai profili. Il capogruppo di minoranza Tavernise, Mimmo Bevacqua, Antonio Lo Schiavo, esprimono forti preoccupazioni per la gestione della Calabria Film Commission. Le recenti informazioni riguardo ai contratti all'interno dell'Ente pubblicati, evidenziano un sistema che premia la fedeltà politica a scapito delle competenze e della meritocrazia. La gestione attuale ha portato all'assunzione senza un adeguato processo di selezione di uno skipper, di una…” Sono cose che, peraltro, ha detto anche lei prima.

Ma non è così!

Non dovete pensare che gli altri siano come voi, lo dico anche all'onorevole Tavernise che sta dicendo “ma io non c’ero ai tempi del centrosinistra”. Sì, ma io ho visto altre trasmissioni televisive, a proposito di media nazionali, che per esempio contestavano anche a lei, onorevole Tavernise, il fatto che avesse scelto consulenti, fra i suoi collaboratori… che ne so, parrucchieri, non so cosa fossero.

Se lei viene nella mia segreteria non c'è un consigliere comunale, non c'è un sindaco; sono tutte persone che hanno delle grandi capacità.

Io non mi occupo di gestione del personale, ma do le stesse indicazioni a chi si occupa, per esempio, della gestione delle fondazioni regionali come Film Commission: non devono fare marchette e non devono accettare segnalazioni da parte di chi vorrebbe che si facessero marchette! Lo skipper a cui lei si riferisce, onorevole Tavernise, non è uno skipper, è un ragazzo che io non avevo mai conosciuto, è un videomaker di altissimo livello, si chiama Polimeni, credo sia della provincia di Vibo, di altissimo livello che fa milioni di visualizzazioni e ha fatto vincere alla Calabria il premio per la spiaggia migliore d'Europa. Una persona che io non conosco, un ragazzo che è stato in America, è tornato, è stato selezionato, evidentemente per meriti. Siccome ho visto che era così bravo, gli ho detto: “Perché non vieni nella mia segreteria e mi dai una mano”. Un altro consulente a cui si fa riferimento è una persona che è stata chiamata ad occuparsi di Calabria Straordinaria, dei Social di Calabria Straordinaria, nel periodo in cui la mia assistente era in coma. Peraltro, anche questo ragazzo non è calabrese, quindi non potrebbe nemmeno votarmi.

Non dovete pensare che gli altri siano come voi! Non dovete pensare che tutti siano come voi! Chi fa il Presidente della Regione oggi ha scelto tre anni e mezzo fa di fare un cambio di passo completo rispetto al passato, perché non si prendono i voti facendo clientele o sulla base delle scelte sull'appartenenza politica, si prendono i voti se si riesce, per esempio, attraverso Film Commission, a rendere orgogliosi i calabresi, anche quelli che stanno fuori dalla Calabria, perché c'è un Ente che si occupa della promozione della Calabria e che finalmente fa parlare della Calabria per le sue bellezze.

Questo skipper è un videomaker di straordinarie capacità. Onorevole Tavernise, le immagini di questo skipper lei le ha condivise più volte sui suoi social. Si tratta di un ragazzo che è stato in America e che è tornato e si è detto contento di essere stato selezionato per immagini apprezzate da tutti; apprezzate, onorevole Tavernise, anche da lei considerate le condivisioni che ha fatto del lavoro di questo ragazzo sui suoi social. Quindi, onorevole Tavernise, non si preoccupi.

Per quanto riguarda questo governo regionale le scelte che si fanno, le scelte che si faranno, saranno sempre scelte improntate soltanto al merito e alla qualità. Noi non scegliamo i nostri consulenti come lei ha scelto i suoi.

PRESIDENTE

Cedo la parola al consigliere Tavernise per la replica. Ne ha facoltà.

TAVERNISE Davide (Movimento Cinque Stelle)

Grazie, Presidente. La sua esperienza politica trentennale nel cambiare ovviamente lo stato delle cose oggi fa di lei un grande esperto, ancora una volta.

Lei ha fatto riferimento a delle fotografie della mia regione, della Calabria, che ho condiviso in cui non c’era né nome, né cognome. Se questo è un reato o se questo fa di me l’oggetto di una contestazione politica…se pubblicare le foto del mare o della montagna della mia regione, prese dal profilo ufficiale da Calabria straordinaria, è motivo di polemica….

Per quanto riguarda invece i consulenti, allora deve decidersi, Presidente: se un consigliere regionale di opposizione dà poche centinaia di euro ad una tiktoker, come ho fatto io, in questo caso anni fa, vengo pubblicamente attaccato in maniera, secondo me, strumentale, perché io nella mia interrogazione non ho attaccato lei personalmente, e diventiamo noi quelli del passato - io, tra l'altro, non ho mai governato in questa Regione, né io né il mio movimento - quando lo fa lei, va bene. Allora, decidiamoci: o diamo o non diamo opportunità a ragazzi diplomati che in passato hanno fatto gli skipper o hanno fatto i tiktoker o hanno delle scuole di ballo, come è successo con la mia collaboratrice che lei cita e che ha milioni di follower su Tik tok; per un periodo l'ho messa in prova, ha lavorato con me, tra l'altro per poche centinaia di euro, poi ha finito di lavorare.

Qui stiamo parlando della Fondazione Calabria Film Commission.

Io non ho detto che uno skipper non possa pubblicare delle immagini o dei video della mia Regione, sto semplicemente dicendo che, rispetto a quello che dice la normativa nazionale e la normativa europea, come dice lei, c'è stata fino ad oggi una scarsa trasparenza e condivisione rispetto a centinaia di incarichi e di consulenze; e la cifra di 500.000 euro che lei ha citato, se lei fa il cumulo degli incarichi che ha dato Calabria Film Commission, anche la sua Giunta, presidente Occhiuto, è arrivata a quella cifra.

Però, non era un attacco da parte mia nei suoi confronti, non ho scritto io l'articolo di “Il Fatto Quotidiano”; mi ha risposto in una maniera che francamente non mi aspettavo.

Visto che lei parla di trasparenza e di un cambio di passo rispetto al passato, mi auguro che da qui in poi su questo lo faccia non solo a parole durante le sedute di Consiglio regionale, ma anche nei fatti, perché abbiamo capito che tra il dire e il fare nella sua azione esecutiva c'è una bella differenza, c'è il mare di mezzo, come ha fatto vedere lei nelle sue foto.

PRESIDENTE

Le altre interrogazioni sono rinviate; quelle inerenti alla sanità, per l'impegno a svolgere una seduta di Consiglio dedicata, e le altre perché è assente l'assessore Calabrese.

Proposta di legge numero. 355/12^, di iniziativa del consigliere regionale Caputo, recante: "Disposizioni normative per il contenimento della spesa ed in materia di personale"

PRESIDENTE

Passiamo al punto numero 8, la proposta di legge numero 355/12^, di iniziativa del consigliere regionale Caputo, recante: “Disposizioni normative per il contenimento della spesa in materia di personale”. Cedo la parola al consigliere Crinò per illustrare il provvedimento, prego.

CRINÒ Giacomo Pietro (Forza Azzurri)

Grazie, Presidente. La presente proposta di legge reca disposizioni di carattere ordinamentale, finalizzate, da un lato, ad intervenire sul contenimento della spesa, e, dall'altro, ad incidere in materia di reclutamento del personale. Nello specifico, con gli articoli 1 e 2, si dispone l'avvalimento da parte degli enti strumentali di ARTCAL e dell'OIV della Regione Calabria con finalità di contenimento della spesa.

L'articolo 3 dispone modifiche all'articolo 29 della legge regionale numero 7 del 1996, prevedendo, in particolare, la possibilità di bandire concorsi per soli esami ai fini dell'accesso alla qualifica dirigenziale e la riduzione, per esigenze di riduzione della spesa, a 3 mesi, in luogo degli attuali 8, del ciclo di attività formativa da parte dei vincitori del concorso.

Infine, si dispone l'abrogazione della norma che impone di prevedere nel piano dei fabbisogni, il reclutamento del personale di qualifica dirigenziale nella percentuale massima del 50% dei posti disponibili, mediante corso o concorso.

Con l'articolo 4, in esito all'individuazione di SORICAL quale gestore del servizio idrico integrato, si intende dare attuazione alla normativa statale di riferimento, in ordine al personale appartenente ad imprese private operanti nel settore dei servizi idrici.

L'articolo 5 contiene la norma finanziaria e l'articolo 6 dispone l'entrata in vigore.

Grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Grazie, consigliere Crinò. Non ci sono richieste di parola.

Passiamo all'esame e votazione del provvedimento.

Articolo 1

(È approvato)

Articolo 2

(È approvato)

Articolo 3

(È approvato)

Articolo 4

(È approvato)

Articolo 5

(È approvato)

Articolo 6

(È approvato)

Passiamo alla votazione del provvedimento nel suo complesso con l'autorizzazione al coordinamento formale. Il provvedimento è approvato con autorizzazione al coordinamento formale.

 

(Il Consiglio approva)

(È riportata in Allegati)

Proposta di legge numero 351/12^, di iniziativa dei consiglieri Talerico, Luciana De Francesco, De Nisi, Tavernise, Graziano, Caputo, Mattiani, Katya Gentile, Alecci, recante: “Disciplina dei complessi turistico ricettivi all'aria aperta”

PRESIDENTE

Passiamo alla proposta di legge numero 351/12^ di iniziativa dei consiglieri regionali Talerico, Luciana De Francesco, De Nisi, Tavernise, Graziano, Caputo, Mattiani, Katya Gentile, Alecci, recante: “Disciplina dei complessi turistico ricettivi all'aria aperta”.

La parola al relatore, consigliere Talerico, per illustrare il provvedimento, prego.

TALERICO Antonello (Forza Italia), relatore

Diversamente da come facciamo solitamente, non leggerò la relazione, anche perché parliamo sostanzialmente di una proposta che storicamente va a intervenire legislativamente dopo 38 anni. Oggi, potremmo abrogare, attraverso l'approvazione della proposta, una legge che risale a 38 anni fa, al 1986, con una normativa che stravolge il turismo all'aria aperta; quando parliamo del turismo all'aria aperta parliamo dei camping, dei villaggi turistici, parliamo del turismo di lusso, delle case rimovibili, di nuove strutture che fino ad oggi non era possibile regolarizzare. La Regione Calabria è una delle poche Regioni rimasta con un assetto normativo difforme dal Testo Unico intervenuto già nel lontano 2011 e modificato e integrato con le ulteriori normative del 2018, del 2021 e del 2022. Con questo testo normativo creiamo una nuova norma che consente – attenzione! – agli imprenditori di investire accedendo ai fondi del PNRR, cosa non possibile agli imprenditori Calabresi in ragione di una normativa non uniforme al dato normativo nazionale.

Non si tratta soltanto di aprire la strada a nuovi investitori che possono provenire da fuori regione, ma si tratta anche di regolarizzare molti imprenditori calabresi che, a causa di irregolarità dettate dal vulnus normativo, sono stati costretti a subire non soltanto sanzioni amministrative, molte delle quali ancora in essere, ma addirittura li hanno condotti a subire dei procedimenti penali in ragione di un'applicazione distorta del dato normativo della speciale, non solo delle norme penali nazionali, ma in combinato disposto col dato normativo locale. Immaginate voi, questa legge, rimasta ai tempi del 1986, non ha recepito i principi, i concetti, e non si tratta soltanto di un linguaggio, di un'appropriatezza rispetto al dato normativo del Testo Unico del 2011, ma di tutte le norme che sono state dettate nella cosiddetta categoria del “turismo all'aria aperta”.

Introduciamo delle rivoluzioni anche su quelli che sono i criteri che non determinano – attenzione! - alcun tipo di intervento sotto il profilo edilizio; consentiamo sostanzialmente di costruire delle soluzioni abitative ecosostenibili con le deroghe che il Testo Unico consente in questa materia, ma, cosa importante, interveniamo anche sui nuovi criteri di classificazione, le cosiddette “stelle” che vengono spesso attribuite senza parametri aggiornati; infatti, con questa nuova normativa siamo intervenuti anche sulle Tabelle che erano allegate alla vecchia normativa del 1986.

Questo intervento legislativo è sicuramente storico perché, a parte l'accesso ai fondi del PNRR, consentirà di poter accedere non soltanto ai fondi regionali, non soltanto a quelli della programmazione o a quelli statali, ma a tutti quei fondi per cui oggi vi era un enorme sbarramento in ragione di una irregolarità formale e sostanziale, frutto praticamente di un legislatore regionale che era stato fermo per quasi quarant'anni.

Il dato normativo che caratterizza, naturalmente, e che ha caratterizzato il gap tra gli imprenditori calabresi e quelli del resto d'Italia, oggi viene colmato.

Grazie ad un intervento e ad un iter legislativo accelerato potremo consentire, già dalla prossima estate, di vedere delle nuove soluzioni abitative. Voglio ringraziare la FAITA nazionale che per l'occasione organizzerà un importante evento in Calabria per presentare quelli che oggi possono essere non soltanto degli investimenti lato sensu, ma delle nuove opportunità per sviluppare un settore, quello turistico all'aria aperta, che in Calabria, sino ad oggi, era impossibile. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, consigliere Talerico.

Passiamo all'esame e votazione del provvedimento.

Articolo 1

(È approvato)

Articolo 2

(È approvato)

Articolo 3

(È approvato)

Articolo 4

(È approvato)

Articolo 5

(È approvato)

Articolo 6

(È approvato)

Articolo 7

(È approvato)

Articolo 8

(È approvato)

Articolo 9

(È approvato)

Articolo 10

(È approvato)

Articolo 11

(È approvato)

Articolo 12

(È approvato)

Articolo 13

(È approvato)

Articolo 14

(È approvato)

Articolo 15

(È approvato)

Articolo 16

(È approvato)

Articolo 17

(È approvato)

Articolo 18

(È approvato)

Articolo 19

(È approvato)

Articolo 20

(È approvato)

Passiamo alla votazione del provvedimento nel suo complesso, unitamente ai relativi allegati, con autorizzazione al coordinamento formale. Il provvedimento, unitamente ai relativi allegati, è approvato con autorizzazione al coordinamento formale.

(Il Consiglio approva)

(È riportata in Allegati)

Sull’ordine dei lavori

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il consigliere Molinaro. Ne ha facoltà.

MOLINARO Pietro (Lega Salvini)

Grazie, Presidente. Mi scuso perché all'inizio forse, per motivi tecnici, lei non mi ha dato la parola, ma volevo chiedere l'inserimento all'ordine del giorno della mozione numero 113/12^ del 20 febbraio 2025 sul “Riconoscimento e rimborso delle spese per il trattamento riabilitativo A.B.A. per persone con condizioni di autismo”. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, consigliere Molinaro. Votiamo l'inserimento della mozione numero 113/12^. La mozione è inserita.

Proposta di legge numero 363/12^ di iniziativa del consigliere Crinò, recante: “Interpretazione autentica dell’articolo 17, comma 3, legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell’ambiente)”

PRESIDENTE

Passiamo alla proposta di legge numero 363/12^ di iniziativa del consigliere regionale Crinò, recante: “Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale 20 aprile 2022, numero 10 (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente)”.

Cedo la parola al relatore, consigliere Crinò, per illustrare il provvedimento. Prego.

CRINÒ Giacomo Pietro (Forza Azzurri), relatore

Grazie, Presidente.

La presente proposta di legge mira a fornire l'interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale numero 10 del 2022 (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente), per il quale: “L'Autorità subentra negli impianti e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Comunità d’Ambito, di cui alla legge regionale numero 14/2014, entro sei mesi decorrenti dalla data in cui al comma 2. All'esito dell’integrale subentro di cui al primo periodo del presente comma, le predette Comunità d'Ambito territoriale ottimale in qualunque forma costituite, si intendono sciolte di diritto e i relativi organi decadono”.

Siffatta formulazione è foriera di incertezze e dubbi interpretativi, risultando identificato in maniera incerta e generica l'oggetto del “subentro” dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (nel prosieguo, soltanto “ARRICAL”) nei “rapporti giuridici attivi e passivi” di cui le Comunità d'Ambito istituite con legge regionale numero 14 del 2014 erano precedentemente titolari.

In tale contesto, la presente norma offrirà l'interpretazione autentica del citato articolo 17, comma 3, della legge regionale numero 10 del 2022 conforme alla ratio legis sottesa alla proposta di legge regionale numero 49/12^ di iniziativa della Giunta regionale, poi divenuta legge regionale numero 10 del 2022, da un lato, ribadendo i soggetti ai quali ARRICAL è subentrata, dall'altro, specificando l'oggetto del subentro stesso.

La legge regionale numero 14 del 2014 ha delineato il subentro degli Enti locali, soltanto per il tramite delle Comunità d'Ambito, nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, nei confronti dei quali i Comuni stessi (e non già le Comunità d’Ambito degli ATO) hanno assunto obbligazioni pro quota. Alcune obbligazioni solidali, invece, gravano direttamente sulle Comunità d'Ambito, le quali, concretizzando l'esercizio associato delle funzioni amministrative degli Enti locali che le componevano, erano tenute unicamente a corrispondere al gestore le somme effettivamente versate dai Comuni, senza assumere responsabilità per i Comuni morosi.

Su tale premessa, il citato articolo 17, comma 3, delle legge regionale numero 10 del 2022 - nella parte in cui afferma che “L'Autorità subentra negli impianti e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Comunità d'Ambito” - è da interpretarsi, nel senso che l'ARRICAL subentra negli impianti, nei diritti e negli obblighi, nonché nello svolgimento di compiti e funzioni in precedenza spettanti alle Comunità d'Ambito di cui alla legge regionale numero 14 del 2014, senza assumere le obbligazioni gravanti sui Comuni componenti le stesse Comunità d'Ambito, obbligazioni rimaste sempre estranee a queste ultime. Del resto, siffatta interpretazione autentica è sostenuta dalla lettura sistemica della legge regionale numero 10/2022, il cui articolo 4 così recita: “1. Per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico intrigato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo numero 152/2006 e già esercitate, rispettivamente, dall'Autorità Idrica della Calabria di cui alla legge regionale 18 maggio 2017, numero 18, e dalla Comunità d'Ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale 11 agosto 2014, numero 14…”; precisando al comma 4 che “4. L'Autorità svolge la funzione di cui all'articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 138/2011, convertito dalla legge 148/2011, relativa all'organizzazione del servizio pubblico locale in materia di acque e rifiuti, alla scelta delle rispettive forme di gestione e al loro affidamento e controllo, alla determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza e nel rispetto delle determinazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)”.

In virtù del perimetro normativo sin qui descritto, l’ARRICAL è subentrata nei diritti e negli obblighi, nei compiti e nelle funzioni spettanti alle Comunità d'Ambito, ma non già nei rapporti obbligatori gravanti sui Comuni morosi nei confronti dei gestori degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

La proposta si compone, dunque, di 3 articoli, di seguito descritti: l'articolo 1 prevede l'interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale numero 10/2022, disponendo che l'espressione riferita al subentro dell'ARRICAL nei “rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Comunità d'Ambito” si interpreta nel senso che l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria subentra nei diritti e negli obblighi, nonché nello svolgimento di compiti e funzioni spettanti alle Comunità d'Ambito di cui alla legge regionale 14/2014, e non già nelle obbligazioni gravanti in capo ai Comuni che componevano le medesime Comunità d'Ambito; l'articolo 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria, in quanto dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale; l'articolo 3 prevede l'entrata in vigore della presente legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria, avendo comunque efficacia ab origine dall'entrata in vigore della norma oggetto di interpretazione autentica.

Grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Grazie, consigliere Crinò. Ha chiesto di intervenire il consigliere Mammoliti. Ne ha facoltà.

MAMMOLITI Raffaele (Partito Democratico)

Grazie, Presidente. So che anche l'inserimento di questa proposta è stato effettuato attraverso un'interlocuzione con i diversi Capigruppo, però è chiaro che l'approccio di questa scelta ci lascia molto perplessi; è un approccio che può essere benissimo, secondo il mio modesto punto di vista, annoverato in una scelta di espediente tecnico-amministrativo per introdurre delle modifiche sostanziali che, invece, richiederebbero un approfondimento attraverso il coinvolgimento dei protagonisti, che in questo caso sono i Comuni.

E, quindi, se si fosse realizzata una proposta di modifica, la decorrenza sarebbe partita dall'approvazione della legge di modifica, invece con l'interpretazione autentica parte dalla data dell'approvazione della legge precedente, quindi tre anni fa. Ecco perché mi permetto di parlare di espediente, che non è affatto di poco conto.

Portate questo provvedimento, tra l'altro, senza aver fatto un approfondimento e un passaggio nella Commissione competente e per questa ragione nasce la perplessità di poter effettuare una interpretazione autentica dopo tre anni dell'approvazione della legge. I Comuni potrebbero dire: “Ce lo potevate dire prima che era questa l'interpretazione in merito alle fattispecie che vengono elencate nel provvedimento amministrativo".

Secondo me, - questa è la riflessione e la valutazione che noi facciamo - il provvedimento poteva essere benissimo un provvedimento del governo regionale che, in questo caso, invece, vedo, tenta di scaricare la decisione sul Consiglio. Queste, però, sono valutazioni politiche che attengono a voi nella maggioranza, tra il Governo regionale e il Consiglio regionale. Per queste perplessità e per queste valutazioni, vi chiediamo, per evitare il nostro voto contrario, di restituire il provvedimento in Commissione per fare un approfondimento anche con i Comuni interessati che sono comunque i protagonisti di questo provvedimento.

Per questa ragione, se non procederete al rinvio di questo punto ad una successiva seduta di Consiglio o lo trasmetterete nella Commissione competente per un approfondimento con i Comuni coinvolti, per quanto ci riguarda noi, gruppo del Partito Democratico, esprimiamo voto contrario. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Grazie, consigliere Mammoliti. Non ci sono altre richieste di parola.

Passiamo all'esame e votazione del provvedimento.

Articolo1

(È approvato)

Articolo 2

(È approvato)

Articolo 3

(È approvato)

Passiamo alla votazione del provvedimento nel suo complesso, con autorizzazione al coordinamento formale. Il provvedimento è approvato con autorizzazione al coordinamento formale.

(Il Consiglio approva)

(È riportata in Allegati)

Proposta di provvedimento amministrativo numero 201/12^ di iniziativa dei consiglieri regionali P. Molinaro, G. Neri, Luciana De Francesco, Sabrina Mannarino, A. Montuoro, recante: <<Proposta di legge al Parlamento, recante: “Estensione del riconoscimento dei contributi figurativi - previsto dalla legge 10 marzo 1955, n. 96, in favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali - agli imprenditori, ai liberi professionisti e ai lavoratori autonomi resistenti alla criminalità organizzata”>>

PRESIDENTE

Passiamo alla proposta di provvedimento amministrativo numero 201/12^ di iniziativa dei consiglieri regionali Molinaro, Neri, Luciana De Francesco, Sabrina Mannarino, Montuoro, recante: <<Proposta di legge al Parlamento, recante: “Estensione del riconoscimento dei contributi figurativi - previsto dalla legge 10 marzo 1955, numero 96, in favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali - agli imprenditori, ai liberi professionisti e ai lavoratori autonomi resistenti alla criminalità organizzata”>>.

Cedo la parola al consigliere Molinaro per illustrare il provvedimento. Prego.

MOLINARO Pietro (Lega Salvini)

Grazie, Presidente. La situazione in cui si trovano ad operare spesso le imprese sane, che hanno avuto il coraggio di resistere a episodi estorsivi o a tentativi di condizionamento dell'attività, è di forte difficoltà imprenditoriale. Spesso, gli imprenditori che fanno quotidianamente “resistenza” all'economia illegale e denunciano sono costretti a interrompere l’attività lavorativa.

In base alla normativa statale vigente (la Legge 466/1980; la Legge 302 del 1990; la Legge 388 del 2000, articolo 82; la Legge 206 del 2004) le vittime di criminalità organizzata di tipo mafioso e del terrorismo e i loro familiari, deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente, hanno diritto a determinate prestazioni, sia di natura pensionistica sia assistenziale.

Nulla invece è previsto per gli imprenditori che, sia pure non invalidi, sono stati vittime di atti della criminalità organizzata e, per avere resistito a minacce e atti intimidatori, sono vittime incolpevoli di una persecuzione mafiosa che impedisce loro di svolgere regolarmente l'attività imprenditoriale o professionale.

Spesso tutto questo si trasforma in un'interruzione dell'attività imprenditoriale o professionale con effetti devastanti non solo a livello psicologico ma anche a livello economico; infatti, per gli anni in cui si è stati costretti a non poter liberamente lavorare, non si può contare su un trattamento pensionistico minimo.

Con il presente intervento legislativo, si propone di estendere il riconoscimento dei contributi figurativi previsti dalla Legge 96 del 1995 agli imprenditori e professionisti che non hanno potuto continuare, loro malgrado, l'attività.

Questo Consiglio regionale ha già adottato misure per contrastare la paura di denunciare i poteri criminali. In particolare, l'ha fatto con la recente legge regionale numero 51 del 2023 (Premialità nelle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici per le imprese resistenti alla criminalità organizzata) introducendo una premialità per le imprese vittime, e con la legge regionale numero 14 del 2024, articolo 12, comma 1, lettera b), che ha interamente sostituito l'articolo 15, della legge regionale numero 9 del 2018 (Premialità per le vittime della criminalità nei bandi o selezione di personale nella Regione e negli enti strumentali, società controllate o partecipate).

Il fenomeno non è solo tipicamente calabrese, ma rappresenta un problema diffuso ormai in tutto il Paese.

Ritengo significativo che questa proposta parta dal Consiglio regionale della Calabria.

Il resistente va messo nelle condizioni di vivere e prosperare al meglio nel proprio territorio. La denuncia non è un fatto privato. Chi ha il coraggio di denunciare è portatore di un interesse collettivo e il denunciante non è soggetto da marginalizzare ma una risorsa, un soggetto che cerca con le proprie azioni di ripristinare la democrazia e i diritti primari come la libertà di poter lavorare.

La proposta si compone di 5 articoli.

Spero che ci sia un voto favorevole dell'intero Consiglio regionale. Ringrazio i tanti imprenditori e professionisti che hanno detto “no”, denunciando la criminalità organizzata, ed ancora ringrazio i testimoni di giustizia che sono venuti in audizione presso la Commissione anti ‘ndrangheta a raccontare le loro testimonianze di legalità. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, consigliere Molinaro. Non ci sono richieste di parola.

Pongo in votazione il provvedimento nel suo complesso con autorizzazione al coordinamento formale. Il provvedimento è approvato con autorizzazione al coordinamento formale.

(Il Consiglio approva)

(È riportata in Allegati)

Proposta di legge numero 365/12^ di iniziativa della consigliera Pasqualina Straface, recante: “Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2025, n. 6 (Disposizioni per la proroga della validità delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria)”

PRESIDENTE

Passiamo alla proposta di legge numero 365/12^ di iniziativa dei consiglieri regionali Pasqualina Straface, Sabrina Mannarino, Raso, Talerico, Gallo, recante: “Modifiche alla legge regionale numero 6/2025 (Disposizioni per la proroga delle validità delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria)”.

Cedo la parola alla relatrice, consigliera Straface, per illustrare il provvedimento. Prego.

STRAFACE Pasqualina (Forza Italia), relatrice

Grazie, Presidente. La proposta di legge, che porta la mia firma e dei colleghi Mannarino, Raso, Talerico e Gallo, riguarda la modifica alla legge regionale numero 6 del 2025 recante: “Disposizioni per la proroga della validità delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di enti e aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria”, un testo di legge che è stato discusso e approvato all'unanimità in terza Commissione.

Tale iniziativa legislativa è una misura necessaria che contribuirà a garantire la continuità del Servizio sanitario regionale e, al contempo, evitare la dispersione di risorse umane qualificate, assicurando naturalmente una maggiore efficienza nell'organizzazione del personale.

La legge regionale numero 6 del 2025 ha introdotto, all'inizio di quest'anno, disposizioni fondamentali in materia di proroga della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici relative agli enti e alle aziende del Servizio sanitario regionale.

Tale misura si era resa necessaria per ridurre il rischio della carenza del personale sanitario in un contesto caratterizzato dalla difficoltà di reclutamento di professionalità specifiche e, naturalmente, da una crescente domanda di servizi sanitari.

Tuttavia, tale norma oggi in vigore dispone la proroga della validità ed efficacia delle sole graduatorie approvate all'esito delle procedure concorsuali di enti ed aziende sanitarie nell'anno 2023 e in scadenza nel 2025.

Questa previsione, così come formulata, ancor più se letta in combinato con la relativa relazione illustrativa, va integrata e modificata in quanto fa riferimento alle sole graduatorie approvate nell'anno senza ricomprendere tutte le graduatorie vigenti, comprese quelle che sono state approvate negli anni precedenti.

La legge, inoltre, deve chiarire la portata della proroga che voleva riferirsi non solo alle assunzioni a tempo indeterminato di personale del comparto sanitario, ma anche a quelle a tempo determinato.

Tali espressioni non perfettamente chiare, realizzano delle limitazioni nell'applicazione della norma che rischiano di lasciare scoperta una parte essenziale di professionalità già risultate idonee nelle procedure.

Naturalmente, parliamo degli avvisi e delle selezioni di reclutamento di contratto a tempo determinato.

La presente proposta di legge ha l'obiettivo di integrare e rendere più chiara la normativa esistente, prevedendo espressamente la proroga delle graduatorie in essere derivante da avvisi o selezioni per reclutamento anche a tempo determinato.

Si tratta, così come dicevo, di un intervento necessario per superare la perdurante mancanza di personale in ambito sanitario regionale e per garantire naturalmente la continuità e l'efficienza delle prestazioni sanitarie, nel rispetto naturalmente dei principi essenziali del buon andamento, dell'economicità e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

La misura prevista consentirà agli enti e alle aziende del Servizio sanitario regionale di attingere a graduatorie già in essere, evitando ulteriori e costose procedure di reclutamento, e disporre della flessibilità necessaria per rispondere in modo tempestivo alle esigenze sia organizzative sia assistenziali.

La proposta di legge si compone di tre articoli: l'articolo 1 stabilisce la finalità della legge; l'articolo 2 introduce la norma di invarianza finanziaria; l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione sul BURC.

Questa previsione, in deroga alla vacatio legis, è motivata dall'urgenza di dare una risposta concreta e tempestiva alle criticità, attraverso una iniziativa che ben si inserisce nel quadro degli interventi volti a garantire innanzitutto la continuità dell'erogazione delle prestazioni sanitarie essenziali ai cittadini nonché l'efficienza amministrativa, il buon andamento e il contenimento della spesa regionale. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, consigliera Straface. Ha chiesto di intervenire la consigliera Bruni. Ne ha facoltà.

BRUNI Amalia (Partito Democratico)

Grazie, Presidente. Intervengo anche per dichiarazione di voto.

Ho già votato positivamente in Commissione questa proposta legislativa che risponde, come del resto la collega Straface sottolineava, alle necessità urgenti e impellenti che questa Regione continua ad avere in tema della sanità; quindi, annuncio il voto positivo anche da parte dei consiglieri del gruppo del Partito democratico.

PRESIDENTE

Grazie, consigliera Bruni. Passiamo all'esame e votazione del provvedimento.

All’articolo 1, è pervenuto l'emendamento protocollo numero 5534/A02, a firma dei consiglieri Pasqualina Straface e Caputo.

Cedo la parola alla consigliera Straface per l'illustrazione dell’emendamento.

Prego, consigliera Straface.

STRAFACE Pasqualina (Forza Italia)

Con la presente proposta emendativa si intende modificare e integrare l'articolo 1 della proposta di legge numero 365/12^, al fine di meglio chiarire la finalità della norma, assicurando che la proroga dell'efficacia riguarda tutte le graduatorie, dunque, a tempo indeterminato e anche a tempo determinato in essere dall'anno 2021.

La modifica ha la finalità di garantire uniformità nell'applicazione della disposizione.

Dalla presente proposta emendativa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Do lettura dell’emendamento: <<Al comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge numero 365/12^, dopo le parole “in essere” sono inserite le seguenti “dal 2021”; dopo il comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge numero 365/12^ è inserito il seguente “al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 gennaio 2025, numero 6: “Disposizioni per la proroga della validità delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di enti e aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria”, le parole “nell'anno 2023 e in scadenza nell'anno 2025” sono soppresse.>>.

PRESIDENTE

Parere della Giunta regionale?

CARACCIOLO Maria Stefania, Assessore ai lavori pubblici, istruzione, edilizia scolastica, area dello Stretto e Città Metropolitana di Reggio Calabria, fenomeni migratori, urbanistica

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento. L’emendamento è approvato.

Articolo 1

(É approvato così come emendato)

Articolo 2

(É approvato)

Articolo 3

(É approvato)

Passiamo alla votazione del provvedimento nel suo complesso, per come emendato, con autorizzazione al coordinamento formale. Il provvedimento è approvato, per come emendato, con autorizzazione al coordinamento formale.

 

(Il Consiglio approva)

(È riportata in Allegati)

Proposta di legge numero 366/12^ di iniziativa del consigliere Comito recante: “Modifiche ed integrazioni all'articolo 13 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano Regionale per la Salute 2004/2006)”

PRESIDENTE

Passiamo alla proposta di legge numero 366/12^ di iniziativa del consigliere regionale Comito, recante: “Modifiche ed integrazioni all'articolo 13 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano Regionale per la Salute 2004/2006)”.

Cedo la parola al consigliere Comito per l’illustrazione.

COMITO Michele (Forza Italia)

Grazie, Presidente. La proposta di legge mira a adeguare le disposizioni dell'articolo 13 della legge regionale 19 marzo 2004, numero 11 (Piano regionale per la salute 2004/2006) alle previsioni della legge statale di riferimento.

In particolare, l'articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, numero 118, riguardante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio della Regione, degli enti locali e dei loro organismi”, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, numero 42, fissa i termini di approvazione, ad opera della Giunta regionale, dei bilanci degli enti del servizio sanitario e, rispetto a siffatti termini, emerge l'incompatibilità dei differenti riferimenti temporali precedentemente previsti dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale numero 11 del 2004.

In particolare, si osserva che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, ultimo capoverso del decreto legislativo numero 118 del 2011, “a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente decreto”.

Pertanto, al fine di espungere anche formalmente la previsione di legge regionale incompatibile con la normativa statale sopravvenuta con l'articolo 1, si propone di espungere dall'ambito di applicazione del comma 2 i bilanci di cui si discute, oltre che introdurre una norma specifica per i bilanci che demandi alla normativa nazionale l’individuazione dei termini di approvazione.

La modifica normativa ha mero carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale per come indicato all'articolo 2; l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore delle modifiche legislative per le quali, stante la natura della stessa, si rende necessaria una procedura temporale abbreviata.

PRESIDENTE

Grazie, consigliere Comito.

Non ci sono interventi. Passiamo all'esame e votazione del provvedimento.

Articolo 1

(É approvato)

Articolo 2

(É approvato)

Articolo 3

(É approvato)

Passiamo alla votazione del provvedimento nel suo complesso con autorizzazione al coordinamento formale. Il provvedimento è approvato con autorizzazione al coordinamento formale.

 

(Il Consiglio approva)

(È riportata in Allegati)

Proposta di legge numero 354/12^ di iniziativa del consigliere Crinò recante: " Integrazioni all'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 47 Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019) "

PRESIDENTE

Passiamo alla proposta di legge numero 354/12^ di iniziativa del consigliere regionale Crinò, recante: "Integrazioni all'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 47 Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)"

Cedo la parola consigliere Crinò per illustrare il provvedimento.

Prego, consigliere Crinò.

CRINÒ Giacomo Pietro (Forza Azzurri)

Grazie, Presidente. La presente proposta di legge reca disposizioni di carattere ordinamentale, finalizzate a prorogare al 31 dicembre 2026 il termine ultimo per la liquidazione definitiva delle Comunità montane, oltre che assegnare al Commissario liquidatore il compito di presentare una relazione periodica sullo stato delle procedure di liquidazione.

Nello specifico, l'articolo 14, comma 3, della legge regionale 21 dicembre 2018, numero 47, ha fissato al 31 dicembre 2024 il termine della procedura di liquidazione delle Comunità montane soppresse, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale numero 25 del 2013.

La liquidazione delle Comunità montane, attraverso la disciplina prevista dalla normativa regionale succedutasi nel tempo, si è rivelata più complessa di quanto il legislatore avesse previsto.

L'attività del Commissario unico, come emerge da una relazione dallo stesso recentemente presentata, ha incontrato una serie di problematiche legate anche al moltiplicarsi delle azioni esecutive che hanno rallentato le procedure di dismissione del patrimonio e l'acquisizione di risorse per soddisfare i creditori.

Ciò nonostante, tante attività sono state definite, ma in realtà numerose sono le problematiche ancora da affrontare, come l’enorme contenzioso pendente, le difficoltà di quantificare le posizioni INPS relative agli ex dipendenti, l'esistenza di numerosi mutui, le procedure di vendita all'asta, avviate o in corso di pubblicazione.

Tale ultima attività, con l'acquisizione di nuove risorse da destinare al pagamento dei debiti e dei mutui, costituirà un importante fattore per la definizione delle partite debitorie e dei giudizi di ottemperanza pendenti.

Pertanto, considerato che il termine stabilito per la liquidazione è già scaduto e ancora sussistono varie problematiche da affrontare, si rende necessaria una proroga del suddetto termine che appare congruo stabilire al 31 dicembre 2026.

Al fine di consentire alla Giunta regionale di seguire l'attività di liquidazione, si prevede l'invio da parte del Commissario alla competente struttura regionale di una relazione periodica e si attribuiscono funzioni di monitoraggio, di intervento e di proposta alla detta struttura e a quella di coordinamento del Dipartimento transizione digitale e attività strategiche.

L'articolo 2 contiene la norma finanziaria e l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore.

Grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Grazie, consigliere Crinò. Ha chiesto di intervenire la consigliera Bruni. Ne ha facoltà.

BRUNI Amalia (Partito Democratico)

Grazie, Presidente. Sono un po’ perplessa per questa situazione e voglio esprimere tutto il mio disappunto perché da anni ormai la Regione Calabria non fa altro che far slittare la risoluzione di questa tematica e, anche dalla relazione illustrativa del consigliere Crinò, emergono aspetti poco chiari.

Intanto, sarebbe stato opportuno che il Dirigente generale fosse stato presente in Commissione, ma così non è stato. Inoltre, sarebbe opportuno avere ben chiaro lo stato dell'arte della liquidazione di cui stiamo parlando e sarebbe estremamente importante che anche il Commissario fosse audito.

Del resto, la relazione illustrativa prevede che il Commissario presenti delle relazioni puntuali, che poi però non ci sono comunque fornite e non c'è un'informativa.

L'altra perplessità riguarda la difficoltà a quantificare le posizioni INPS dei dipendenti pubblici. Per cui chiederei che la proposta fosse ritrasmessa alla Commissione competente, al fine di audire sia il Dipartimento regionale competente, ma soprattutto il Commissario.

Se così non sarà, annuncio sin da ora il nostro voto contrario.

PRESIDENTE

Grazie, consigliera Bruni. Passiamo all'esame e votazione del provvedimento.

Articolo 1

(É approvato)

Articolo 2

(É approvato)

Articolo 3

(É approvato)

Passiamo alla votazione del provvedimento nel suo complesso, con autorizzazione al formale. Il provvedimento è approvato con autorizzazione al coordinamento formale.

 

(Il Consiglio approva)

(È riportata in Allegati)

Mozione numero 113/12^ di iniziativa dei consiglieri P. Molinaro, Luciana De Francesco, Sabrina Mannarino, A. Montuoro recante: “Riconoscimento e rimborso delle spese per il trattamento riabilitativo A.B.A. per persone in condizione di autismo”

PRESIDENTE

Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, la mozione numero 113/12^ di iniziativa dei consiglieri regionali Molinaro, Luciana De Francesco, Sabrina Mannarino e Montuoro, recante: “Riconoscimento e rimborso delle spese per il trattamento riabilitativo A.B.A per persone in condizione di autismo”.

Cedo la parola al consigliere Molinaro per illustrare il provvedimento. Prego, consigliere Molinaro.

MOLINARO Pietro Santo (Fratelli d’Italia)

Grazie, Presidente. Premesso che l’analisi del comportamento applicata ha lo scopo di ridurre i comportamenti disfunzionali e promuoverne altri appropriati, consentendo un miglioramento della qualità della vita del minore, questo tipo di trattamento ha il maggior numero di evidenze scientifiche riconosciute a livello internazionale che dimostrano l'efficacia della terapia, in quanto l'A.B.A è correlata al miglioramento del quoziente intellettivo, al miglioramento dell'abilità del linguaggio e all’acquisizione di comportamenti funzionali e adattivi.

Il trattamento in questione rientra, a norma dell'articolo 60 del DPCM 12 gennaio 2017 delle linee di indirizzo dell'Istituto superiore di sanità, in attuazione della legge numero 134 del 18 agosto 2015, tra i Livelli essenziali di assistenza ovvero tra le prestazioni che devono essere assicurate dal Sistema sanitario nazionale.

Il minore ha diritto alla definizione di un piano individualizzato costituzionalmente garantito dal diritto alla salute che tenga conto del diverso livello di gravità del disturbo dello spettro autistico e che tale inalienabile diritto non debba essere sacrificato o compromesso dalla discrezionalità amministrativa dell'ente sanitario.

Tante famiglie calabresi hanno riscontrato innumerevoli difficoltà ad accedere a una tutela adeguata per i propri figli, trovandosi costretti a rivolgersi al Giudice amministrativo che soventemente riconosceva sul piano giuridico l'ammissibilità dei diversi punti inerenti al trattamento per l’autismo

Considerato che il trattamento riabilitativo A.B.A. produce enormi benefici per il minore in condizioni di autismo, ma risulta essere molto oneroso per la maggior parte delle famiglie interessate, il suddetto trattamento non è fornito da tutti i distretti sanitari calabresi e molti genitori sono stati e sono costretti a rivolgersi a strutture o a singoli professionisti che erogano tale trattamento; la maggior parte delle famiglie ha avviato azioni giuridiche, citando in causa le Asp calabresi, e la Giurisprudenza è unanimemente d'accordo nel riconoscere che il servizio sanitario nazionale debba farsi carico direttamente del trattamento, ovvero indirettamente, prevedendo specifiche procedure di rimborso delle spese sostenute dalle famiglie.

Ne cito alcune: Tribunale di Cosenza, sentenza numero 272 del 2021; Tribunale di Catanzaro, sentenza numero 125 del 2022; Corte di Appello di Roma, sentenza numero 4150 del 2021; Consiglio di Stato, sentenza numero 8708 del 2023; recentemente si è aggiunta la sentenza numero 116 del 2025 del Tar Calabria, che condanna l'Asp di Cosenza, che, con delibera numero 1855 del 21 agosto 2024, ha ritenuto di riconoscere il rimborso delle spese per il trattamento A.B.A. a favore di una famiglia residente nel territorio del citato distretto.

Tutto ciò premesso e considerato, la mozione impegna la Giunta regionale e il Presidente, anche nella qualità dei Commissario ad acta della sanità calabrese, ad adottare ogni provvedimento necessario affinché i Direttori generali e i Commissari delle Aziende sanitarie provinciali calabresi procedano alla ricognizione delle prestazioni del trattamento A.B.A. non ancora rimborsate a far data dall'inserimento tra i Livelli essenziali di assistenza e successivamente procedere al pagamento alle famiglie aventi diritto. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, consigliere Molinaro. Pongo in votazione la mozione con autorizzazione al coordinamento formale. La mozione è approvata con autorizzazione al coordinamento formale.

 

(Il Consiglio approva)

(È riportata in Allegati)

 

Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, dichiaro tolta la seduta e vi ringrazio per la presenza.

La seduta termina alle 15.41

 

Allegati

Congedi

Hanno chiesto congedo: Alecci, Giannetta, Gentile, Lo Schiavo, Mancuso, Calabrese.

(È concesso)

Annunzio di proposte di legge e loro assegnazione a Commissioni

È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale:

“Norme per il contrasto alla violenza di genere - (Deliberazione della Giunta regionale n. 59 del 17.02.2025)” (PL n. 362/12^).

È stata assegnata alla terza Commissione - Sanità, Attività sociali, culturali e formative per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per il parere finanziario.

Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa dei consiglieri regionali:

Talerico, De Francesco, De Nisi, Tavernise, Graziano, Caputo “Disciplina dei complessi turistico ricettivi all’aria aperta” (PL n. 351/12^).

È stata assegnata alla sesta Commissione - Agricoltura e foreste, Consorzi di bonifica, Turismo, Commercio, Risorse naturali, Sport e Politiche giovanili per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per il parere finanziario.

Straface, Mannarino e Raso “Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale delle malattie reumatologiche e per l'attuazione della Rete reumatologica regionale” (PL n. 352/12^).

È stata assegnata alla terza Commissione - Sanità, Attività sociali, culturali e formative per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per il parere finanziario.

Straface, Raso, De Nisi, De Francesco “Modifiche alla legge regionale 15 maggio 2024, n. 23” (PL n. 353/12^).

È stata assegnata alla quarta Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell’ambiente per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per il parere finanziario.

Crinò “Integrazioni all’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 47 -Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2019)” (PL n. 354/12^).

È stata assegnata alla prima Commissione - Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per il parere finanziario.

Caputo “Disposizioni normative per il contenimento della spesa ed in materia di personale” (PL n. 355/12^).

È stata assegnata alla prima Commissione - Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per il parere finanziario.

Cirillo “Integrazioni all’articolo 18 della legge regionale 25 ottobre 2023, n. 47 (Interventi normativi sulle leggi regionali n. 12/2023, n. 14/2023, n. 25/2020, n. 28/2018, n. 22/2023, n. 22/2010, n. 5/2021, n. 8/2023, n. 19/2002, n. 45/2012, n. 25/2023, n. 36/2023, n. 37/2023, n. 39/2023, n. 19/2009, n. 42/2017 e disposizioni normative)” (PL n. 356/12^).

È stata assegnata alla prima Commissione - Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per il parere finanziario.

(Ritirata dal proponente in data 4 febbraio 2025).

 Mancuso, Caputo, Comito, De Francesco, Gelardi, Crinò, Graziano, De Nisi “Disposizioni normative in materia di politiche sociali e accreditamenti istituzionali” (PL n. 357/12^).

È stata assegnata alla terza Commissione - Sanità, Attività sociali, culturali e formative per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per il parere finanziario.

Bevacqua, Alecci, Bruni, Iacucci, Mammoliti, Muraca “Norme in materia di istituzione delle unioni dei comuni montani e delle fusioni dei comuni montani e disposizioni urgenti per l’attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne” (PL n. 358/12^).

È stata assegnata alla prima Commissione - Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per il parere finanziario.

Molinaro, De Francesco, Mannarino, Montuoro “Servizio di sociologia della Calabria” (PL n. 359/12^).

È stata assegnata alla terza Commissione - Sanità, Attività sociali, culturali e formative per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per il parere finanziario.

Giannetta e Gallo “Norme per la gestione igienico-sanitaria delle carni di selvaggina selvatica cacciata nella Regione Calabria” (PL n. 360/12^).

È stata assegnata alla terza Commissione - Sanità, Attività sociali, culturali e formative per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per il parere finanziario.

 Molinaro, De Francesco, Mannarino, Montuoro “Riconoscimento e promozione delle Confraternite enogastronomiche della Calabria” (PL n. 361/12^).

È stata assegnata alla sesta Commissione - Agricoltura e foreste, Consorzi di bonifica, Turismo, Commercio, Risorse naturali, Sport e Politiche giovanili per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per il parere finanziario.

Crinò “Interpretazione autentica dell’art. 17, comma 3, legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell’ambiente)” (PL n. 363/12^).

È stata assegnata alla quarta Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell’ambiente per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per il parere finanziario.

Straface “Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2025, n. 6 (Disposizioni per la proroga della validità delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria)” (PL n. 364/12^).

È stata assegnata alla terza Commissione - Sanità, Attività sociali, culturali e formative per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per il parere finanziario.

(Ritirata dal proponente in data 25 febbraio 2025).

 Straface “Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2025, n. 6 (Disposizioni per la proroga della validità delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria)” (PL n. 365/12^).

È stata assegnata alla terza Commissione - Sanità, Attività sociali, culturali e formative per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per il parere finanziario.

Comito “Modifiche ed integrazioni all’articolo 13 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano Regionale per la Salute 2004/2006)” (PL n. 366/12^).

È stata assegnata alla terza Commissione - Sanità, Attività sociali, culturali e formative per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per il parere finanziario.

Molinaro, De Francesco, Mannarino, Montuoro “Istituzione della riserva naturale regionale Scogli di Isca - Fiume Veri - Monte Cocuzzo” (PL n. 367/12^).

È stata assegnata alla quarta Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell’ambiente per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per il parere finanziario.

Annunzio di proposta di legge statutaria

Mattiani “Integrazione dello Statuto della Regione Calabria (legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 ss.mm.ii.)” (PLS n. 3/12^).

È stata assegnata alla quinta Commissione - Riforme per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per il parere finanziario.

Annunzio di proposte di provvedimento amministrativo e loro assegnazione a Commissioni

Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di provvedimento amministrativo di iniziativa della Giunta regionale:

“Bilancio di previsione 2025-2027 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPACAL) - (Deliberazione della Giunta regionale n. 5 del 21.01.2025)” (PPA n. 208/12^).

È stata assegnata alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per l’esame di merito.

“Bilancio di previsione 2025-2027 dell’Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA) - (Deliberazione della Giunta regionale n. 34 del 10.02.2025)” (PPA n. 209/12^).

È stata assegnata alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per l’esame di merito.

“Approvazione Programma Regionale per le attività di sviluppo nel settore della Forestazione e per la gestione delle Foreste regionali anni 2025–2026 - (Deliberazione della Giunta regionale n. 45 del 10.02.2025)” (PPA n. 210/12^).

È stata assegnata alla sesta Commissione - Agricoltura e foreste, Consorzi di bonifica, Turismo, Commercio, Risorse naturali, Sport e Politiche giovanili per l’esame di merito.

È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di provvedimento amministrativo di iniziativa del consigliere regionale Tavernise:

“Proposta di legge al Parlamento recante: “Disposizioni in materia di impiego di dispositivi digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenza e di videogiochi da parte di minori di anni dodici”” (PPA n. 211/12^).

È stata assegnata alla terza Commissione - Sanità, Attività sociali, culturali e formative per l’esame di merito.

Richiesta parere su deliberazione della Commissione consiliare competente

La Giunta regionale ha trasmesso, per il parere della competente Commissione consiliare, la deliberazione n. 66 del 28 febbraio 2025, recante:

“L.R. 8/2008 - art. 4 - Adozione del Piano Esecutivo Annuale di Promozione Turistica 2025”.

(Parere numero 47/12^).

È stata assegnata alla sesta Commissione consiliare permanente.

La Giunta regionale ha trasmesso, per il parere della competente Commissione consiliare, la deliberazione n. 68 del 28 febbraio 2025, recante:

“Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027. Presa d’atto modifica dell’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Calabria, sottoscritto in data 16 febbraio 2024 - Modifiche DGR n. 83/2024”.

(Parere numero 48/12^).

È stata assegnata alla seconda Commissione consiliare permanente.

Sottoscrizione proposte di legge regionale

La proposta di legge n. 325/12^ di iniziativa del consigliere regionale Tavernise, recante: “Istituzione della rete dei Borghi della Calabria” è stata sottoscritta anche dai consiglieri regionali Gentile, Talerico e Muraca.

La proposta di legge n. 351/12^ di iniziativa dei consiglieri Talerico, De Francesco, De Nisi, Tavernise, Graziano, Caputo, recante: “Disciplina dei complessi turistico ricettivi all’aria aperta” è stata sottoscritta anche dai consiglieri Mattiani, Gentile e Alecci.

La proposta di legge n. 335/12^ di iniziativa dei consiglieri regionali De Nisi, Graziano, Comito, Raso, recante: “Modifiche all’art. 25 della legge regionale 21 dicembre 2005, n.17 (Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)” è stata sottoscritta anche dai consiglieri Straface, Caputo e De Francesco.

La proposta di legge n. 237/12 di iniziativa dei consiglieri regionali De Francesco e Cirillo, recante: “Politiche di prevenzione e di contrasto allo sfruttamento e agli abusi in danno di minori” è stata sottoscritta anche dal consigliere Montuoro.

La proposta di legge n. 311/12^ di iniziativa della consigliera regionale Gentile, recante: “La Calabria per i giovani” è stata sottoscritta anche dai consiglieri Cirillo, Tavernise e Talerico.

La proposta di legge n. 326/12^ di iniziativa dei consiglieri regionali Straface, Raso e Mannarino, recante: “Strategie di intervento educativo e inclusione scolastica degli alunni con alto potenziale cognitivo (APC) e con altri bisogni educativi speciali (BES)” è stata sottoscritta anche dal consigliere Talerico.

La proposta di legge n. 365/12^ di iniziativa della consigliera regionale Straface, recante: “Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2025, n. 6 (Disposizioni per la proroga della validità delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria)” è stata sottoscritta anche dai consiglieri Mannarino e Raso.

Ritiro proposta di legge da parte dei proponenti

La proposta di legge n. 348/12^ di iniziativa dei consiglieri regionali Cirillo e Talerico, recante: “Istituzione del Forum dei giovani della Calabria” è stata ritirata dai proponenti, in data 11 febbraio 2025.

Deliberazioni della Giunta regionale

La Giunta regionale ha trasmesso la deliberazione n. 4 del 21 gennaio 2025, recante:

“Autorizzazione all’esercizio provvisorio 2025 per gli Enti strumentali regionali privi del bilancio di previsione 2025-2027 definitivamente approvato dal Consiglio regionale della Calabria”.

La Giunta regionale ha trasmesso la deliberazione n. 6 del 21 gennaio 2025, recante:

“Approvazione piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio riferito al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 - 2027 (art. 18 bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)”.

Promulgazione di legge regionale

In data 24 gennaio 2025, il Presidente della Giunta regionale ha promulgato le sottoindicate leggi regionali e che le stesse sono state pubblicate telematicamente sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 16 del 24 gennaio 2025:

1) legge regionale n. 1 del 24 gennaio 2025, recante: “Valorizzazione delle professioni non organizzate in ordini o collegi sul territorio della regione Calabria”;

2) legge regionale n. 2 del 24 gennaio 2025, recante: “Promozione e valorizzazione della filiera agroalimentare della birra artigianale e agricola calabrese”;

3) legge regionale n. 3 del 24 gennaio 2025, recante: “Disposizioni per la proroga della validità delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato della Regione Calabria”.

In data 28 gennaio 2025, il Presidente della Giunta regionale ha promulgato le sottoindicate leggi regionali e che le stesse sono state pubblicate telematicamente sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 18 del 28 gennaio 2025:

1) legge regionale n. 4 del 28 gennaio 2025, recante: “Modifiche della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 (Disciplina dei beni di proprietà della Regione)”;

2) legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2025, recante: “Modifiche e integrazioni all’articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012)”;

3) legge regionale n. 6 del 28 gennaio 2025, recante: “Disposizioni per la proroga della validità delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di enti ed aziende del servizio sanitario della Regione Calabria”;

4) legge regionale n. 7 del 28 gennaio 2025, recante: “Disciplina dell’agricoltura sociale”;

5) legge regionale n. 8 del 28 gennaio 2025, recante: “Integrazione della legge regionale 7 agosto 2023, n. 37”.

Trasmissione di deliberazioni

La Giunta regionale ha trasmesso copia delle seguenti deliberazioni di variazione al bilancio di previsione finanziario 2025-2027:

1.) deliberazioni della Giunta regionale dalla numero 7 alla numero 13 del 21 gennaio 2025

2.) deliberazioni della Giunta regionale numero 15, dalla numero 17 alla numero 28 e numero 30 del 27 gennaio 2025

3.) deliberazioni della Giunta regionale dalla numero 35 alla numero 40 e numero 42 del 10 febbraio 2025

4.) deliberazioni della Giunta regionale numeri 56, 57 e 58 del 17 febbraio 2025

5.) deliberazione della Giunta regionale numero 61 del 19 febbraio 2025

6.) deliberazioni della Giunta regionale dalla numero 69 alla numero 79 del 28 febbraio 2025

Interrogazioni a risposta immediata

Mammoliti. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- con decreto del 06.08.2020, il Direttore Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura – Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, della Pesca e dell'Ippica (afferente al Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali), al fine di dare attuazione all'art. 6, comma 1, del D.M. n. 13128 del 31.12.2019, vietava la pesca professionale esercitata con gli attrezzi “rete a strascico a divergenti”, “ sfogliara rapido”, “reti gemelle a divergenti”, “reti da traino pelagiche a coppia”, “reti da traino pelagiche a divergenti”, e “draghe tirate da natanti (ex traino per molluschi)”, in tutta una serie di aree marittime nazionali fra le quali risultava anche quella indicata come “Area prospiciente Amantea”. In particolare, il decreto precisava che l'anzidetta area marittima era quella delimitata, a terra, dalla linea di costa, e, a mare, dalla congiungente i punti individuati da determinate coordinate che venivano riportate ed indicate nel dettaglio. Ebbene, subito dopo l'emanazione del decreto dirigenziale, alcune associazioni di categoria della pesca si accorgevano che, riportando su Google Earth le precitate coordinate, l'area sottoposta al divieto di pesca non era quella prospiciente Amantea, bensì quasi tutto il Golfo di Sant'Eufemia. L'anzidetta circostanza veniva, nell'immediatezza, fatta notare dalle associazioni di categoria della pesca, alla competente Direzione Ministeriale alla quale veniva chiesto di risolvere l'incongruenza rilevata, correggendo le coordinate e confermando che l'area marittima che s'intendeva sottoporre a divieto di pesca non era il Golfo di Sant'Eufemia, bensì il mare prospiciente Amantea. Tuttavia, ad oggi, non solo non vi è stato alcun riscontro da parte della Direzione Ministeriale, ma la Capitaneria di porto di Vibo Valentia, in qualità di Autorità di Vigilanza sulla pesca, ha ritenuto opportuno applicare, in via cautelativa, il divieto di pesca a tutto il Golfo di Sant'Eufemia, con ciò facendo prevalere, nel dubbio, il dato tecnico-numerico delle coordinate indicate nel decreto su quello letterale (anch'esso contenuto nel decreto) che, invece, parla, espressamente, di divieto di pesca limitato all'area prospiciente Amantea. È evidente che, sottoponendo a divieto quasi tutto il Golfo di Sant'Eufemia anziché la ben più piccola area prospiciente Amantea, si arreca un gravissimo danno all'attività di pesca, attività che, già da tempo, soffre una profonda crisi per ragioni legate, in gran parte, alla progressiva diminuzione, qualitativa e quantitativa, delle specie ittiche pescabili. Infine, è utile ricordare che la questione della incongruenza, contenuta nel decreto dirigenziale del 06.08.2020, fra l'indicazione dell'area marittima calabrese sottoposta a divieto di pesca e le relative coordinate che dovrebbero concretamente individuare detta area, è stata, prontamente, resa nota, al (tuttora) Assessore Gianluca Gallo, dal Consigliere regionale (oggi Vicepresidente della Giunta regionale) Pietro Molinaro con missiva del 30.09.2020. Tutto ciò premesso, si interroga l'Assessore regionale Gianluca Gallo, competente in materia di pesca e di risorse ittiche,

per sapere:

- quali utili ed urgenti iniziative intende adottare, nell'immediatezza, presso il competente Ministero, al fine di eliminare la sopra descritta incongruenza esistente nel decreto del 06.08.2020 emesso dal Direttore Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, con conseguente corretta applicazione del divieto di pesca, di cui al medesimo decreto, alla sola Area marittima prospiciente Amantea e non anche al Golfo di Sant'Eufemia.

(308; 27/01/2025)

 

Tavernise. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- il 27 gennaio 2025, a Trebisacce, un uomo di 62 anni è deceduto a seguito di un infarto mentre si trovava al lavoro. Colpito da un malore, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale “Guido Chidichimo”, dove i sanitari hanno allertato la Centrale Operativa del 118 e hanno avviato il protocollo per il trasferimento d'urgenza all'ospedale di Castrovillari. Tuttavia, l'elisoccorso, già impegnato in un altro intervento, sempre nell’alto Jonio cosentino, ad Alessandria del Carretto, è arrivato con circa due ore di ritardo. Durante il tragitto in ambulanza verso l'eliporto di Trebisacce, l'uomo è andato in arresto cardiaco e, nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduto prima di poter essere trasferito dall'elicottero;

l’uomo, sposato e con due figlie, poteva essere salvato se solo fosse giunto in tempo all’ospedale di Castrovillari dove l’equipe medica dell’Emodinamica era già stata allertata sull’arrivo del paziente. Considerato che: l'ospedale “Chidichimo” di Trebisacce rappresenta un presidio sanitario fondamentale per l'alto Jonio cosentino, ma episodi come quello descritto evidenziano criticità nell'organizzazione dei soccorsi e nella disponibilità di mezzi adeguati;

la tempestività dei soccorsi è cruciale per la gestione delle emergenze cardiologiche, e ritardi significativi possono compromettere le possibilità di sopravvivenza dei pazienti. Il concetto di “golden hour” nella gestione degli infarti miocardici sottolinea l'importanza di un trattamento tempestivo entro i primi 60 minuti dall'insorgenza dei sintomi per massimizzare le possibilità di sopravvivenza e ridurre le complicanze;

la mancanza di un'Unità di Terapia Intensiva Cardiologica (UTIC) sul territorio e i ritardi nei soccorsi hanno compromesso il rispetto di questa finestra temporale critica. La presenza di un'UTIC presso l'ospedale “Chidichimo”, infatti, avrebbe potuto garantire un intervento immediato e altamente specializzato, riducendo la necessità di trasferimento e migliorando le prospettive di sopravvivenza del paziente;

il reparto di Cardiologia dell’ospedale “Guido Chidichimo” di Trebisacce era dotato, in passato, di UTIC, chiusa quando, con il Decreto n. 18 del 22 ottobre 2010, l’ospedale è stato trasformato in Capt (Centro di assistenza primaria territoriale) mentre il Pronto soccorso è stato trasformato in PPIr (Punto di Primo Intervento rafforzato) e ne è stata sospesa l’attività di cardiologia. La comunità di Trebisacce, ritenendo ingiusta la chiusura dell'ospedale, intraprese un'azione legale per ottenerne la riapertura. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. ... del ..., accolse il ricorso del Comune, annullando il decreto di chiusura e ordinando la riattivazione del “Chidichimo” con la configurazione di Ospedale Generale di Base. Nonostante questa decisione, la riapertura effettiva non si concretizzò. Successivamente, il Consiglio di Stato emise ulteriori pronunce per sollecitare l'attuazione della sentenza del ... e arrivare ad uno standard minimo di efficienza che garantisca almeno un accettabile livello dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) nel territorio di interesse, i quali con riferimento alla tempestività e prossimità dei ricoveri fissano in 60 minuti i tempi di percorrenza per raggiungere il più vicino presidio ospedaliero (HUB, Spoke o ospedale generale). In particolare, la sentenza n. ... del ... ribadì l'obbligo di riaprire l'ospedale “Chidichimo” come ospedale di base, con l'obiettivo di ripristinare i servizi sanitari essenziali per la popolazione dell'alto Jonio cosentino, e sottolineò che il Commissario ad acta disponeva di tutti i poteri necessari per reperire le risorse finanziarie e adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione del giudicato. Solo recentemente, però, sono stati compiuti passi significativi verso la riapertura dell'ospedale di Trebisacce, riconoscendone l’importanza come presidio “di frontiera” che serve un'area vasta e con collegamenti difficili e che può fermare l’emorragia di risorse economiche causata dalla mobilità passiva. Tenuto conto che: il Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 stabilisce gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, prevedendo che negli ospedali di area disagiata siano garantite specifiche funzioni di emergenza, tra cui reparti adeguati per la gestione delle emergenze cardiologiche;

la mancata attivazione dell'UTIC presso il "Chidichimo" penalizza gravemente la popolazione dell'alto Jonio cosentino, costringendo i pazienti cardiologici a trasferimenti spesso critici per la loro sopravvivenza. È fondamentale, invece, assicurare una copertura sanitaria efficiente nelle aree periferiche della Calabria, soprattutto in ospedali “di frontiera” come quello di Trebisacce, garantendo la disponibilità di personale medico, mezzi di soccorso e strutture adeguate per fronteggiare le emergenze. Preso atto che: la rapida presa in carico dei pazienti con patologie acute, come l’infarto, è determinante per la sopravvivenza e il successo delle cure ed eventi come quello accaduto a Trebisacce sollevano preoccupazioni sulla capacità del sistema sanitario regionale di rispondere efficacemente alle emergenze nelle aree più disagiate della Calabria, mettendo a rischio il diritto alla salute dei cittadini;

l'attivazione di un'UTIC presso l'ospedale “Chidichimo” e l’istituzione di una U.O. di Cardiologia, annessa al Reparto di Medicina Generale recentemente riattivato, dopo 14 anni, consentirebbe una gestione più rapida e qualificata delle emergenze cardiologiche, riducendo la necessità di trasferimenti rischiosi. Tutto ciò premesso e considerato interroga il Presidente della Giunta regionale

per sapere:

se intende assumere ogni utile, urgente e necessaria iniziativa nei riguardi del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria per potenziare la rete di emergenza-urgenza nell'area dell'alto Jonio cosentino, con particolare riferimento all'ospedale "Chidichimo" di Trebisacce, al fine di evitare il ripetersi di simili tragedie.

(310; 29/01/2025)

 

Tavernise. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- l'Ospedale di Praia a Mare, situato nell'alto Tirreno cosentino, rappresenta un presidio sanitario indispensabile per la popolazione locale, offrendo servizi essenziali ad una vasta area caratterizzata da collegamenti difficili e risultando fondamentale, per la Calabria, per fermare l’emorragia di risorse economiche causata dalla mobilità passiva;

- con decreto n. 18 del 22 ottobre 2010, recante l’approvazione del Piano di riordino della rete ospedaliera, della rete emergenza-urgenza e della rete territoriale, il Presidente della Giunta Regionale della Calabria, nella qualità di Commissario ad acta per il piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, ha previsto, tra l’altro, la riconversione entro il 30 marzo 2012 di dodici Ospedali, tra cui quello di Praia a Mare. Considerato che: - nonostante la chiusura dell'ospedale, la comunità locale ha intrapreso azioni legali per ottenerne la riapertura;

- con la sentenza n. ------- il Consiglio di Stato ha annullato il decreto del Commissario SSR Calabria n. 18/2014 nella parte in cui disponeva che il P.O. di Praia a Mare fosse trasformato in Ospedale di distretto (successivamente definito CAPT);

con la successiva sentenza n. -----------, il Consiglio di Stato si è pronunciato, in senso ugualmente favorevole ai Comuni ricorrenti di Praia a Mare e Tortora, sul ricorso dagli stessi proposto al fine di ottenere l’ottemperanza della sentenza n. ----------, ordinando la riattivazione del presidio con la configurazione di Ospedale Generale di Base;

con la sentenza n. -----------, il Consiglio di Stato ha disposto la nomina di un nuovo Commissario ad acta per attuare le statuizioni contenute nella sentenza di ottemperanza n. -------- e, nel contempo, la Terza Sezione ha dichiarato la nullità del DCA n. 30/2016 (modificato dal DCA 5 luglio 2016, n. 64), con il quale il commissario del SSR, nell’adottare il nuovo Piano di riordino della rete ospedaliera e dell’emergenza, aveva inserito l’ex P.O. di Praia a Mare, in quanto divenuto CAPT, nella categoria delle “Case della Salute”;

- il Commissario ad acta nominato dal Consiglio di Stato, in persona del dott. -------, ha adottato, in esecuzione del mandato, l’atto n. 2678-P-18/09/2017, cosiddetto “Decreto Sciabica”, avente ad oggetto “esecuzione sentenza del Consiglio di Stato n. ------” con il quale ha disposto la riconversione della struttura di Praia a Mare in Presidio Ospedaliero di Base, di cui al Decreto del Ministro della Salute n. 70 del 2015, a norma dell’allegato 1, paragrafo 2.2, altrimenti denominata “Ospedale di Pronto Soccorso” di cui allo stesso allegato, paragrafo 9.2;

- con la sentenza n. ------ il Consiglio di Stato ha fissato “un termine di 90 giorni al Commissario Straordinario per l’Attuazione del Piano di Rientro della Regione Calabria, affinché dia completa esecuzione alle suddette sentenze della Sezione, conformemente alle prescrizioni organizzative formulate con il decreto del Commissario ad acta n. 2678-P-18/09/2017, tenuto conto del recepimento fattone dalla ASP di Cosenza con la delibera commissariale n. 1030 del 4 agosto 2021”. Nella Sentenza è riconosciuto un “atteggiamento inottemperante” da parte della struttura commissariale. I commissari che si sono succeduti, insomma, non hanno applicato né le sentenze che hanno dichiarato illegittima la conversione dell’ospedale di Praia a Mare in Capt né quanto fissato nel Decreto Sciabica;

- con ordinanza del 7 novembre 2024, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, ha nominato un nuovo Commissario ad acta con il compito di eseguire le sentenze precedenti entro 60 giorni, verificando se le scelte esecutive prese dal Commissario Occhiuto con il DCA n. 198 del 12 luglio 2023, impugnato dai comuni di Praia a Mare e Tortora, siano conformi a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle citate sentenze e nel Decreto Sciabica. Stante l’inerzia da parte dei soggetti volta per volta individuate ad eseguire le sentenze del 2014, del 2015, del 2017 e del 2022, tra i quali il commissario della sanità calabrese, Roberto Occhiuto, il Consiglio di Stato, ha ritenuto di sostituirli, procedendo alla nomina del direttore generale della Direzione della Salute del Ministero della Salute o di altro funzionario da lui delegato. Tenuto conto che: - il Decreto Sciabica prevede quali debbano essere i contenuti del presidio ospedaliero di Praia a mare regolarmente inserito in una rete ospedaliera. In esso sono previsti 62 posti letto tra Chirurgia, Medicina Generale, Emodialisi e Lungodegenza, servizi in area di Emergenza-Urgenza, Medicina interna, Ortopedia con relativi posti letto, servizi di Anestesia e rianimazione, Radiologia, Laboratorio analisi, Farmacia ospedaliera e Ambulatori specialistici ospedalieri, oltre a una direzione sanitaria autonoma e otto incarichi dirigenziali;

- al momento risulta una gestione inadeguata delle risorse umane e delle attrezzature mediche dell’Ospedale di Praia a Mare. Solo due radiologi sono assegnati alla struttura, uno dei quali in aspettativa, quando ne occorrerebbero almeno quattro per garantire il pieno funzionamento della risonanza magnetica, un macchinario acquistato cinque anni fa ma sottoutilizzato proprio per mancanza di medici. Allo stato attuale si eseguono appena 12-13 esami a settimana, una cifra insoddisfacente rispetto al potenziale. Anche il Pronto Soccorso versa in condizioni critiche, con un solo medico strutturato, due medici cubani e un medico a contratto, mentre la chirurgia resta inattiva. Sebbene un anestesista sia sempre presente, persistono gravi carenze nei servizi ambulatoriali per codici verdi e bianchi, aggravate dalla mancanza di specialisti come otorinolaringoiatra e pediatria. I turni sono gestiti da un medico, due infermieri e un OSS, per un totale di quattro posti OBI e due letti visita. Il reparto di Medicina dispone di 20 posti letto, ma è carente di attrezzature essenziali: manca un ecocardiografo, il carrello delle emergenze e un elettrobisturi. Anche le strumentazioni disponibili sono inadeguate: lo spirometro è fornito in comodato d’uso, l’ecografo è privo di sonda e il mammografo richiede una sostituzione urgente. Preso atto che: - la mancata riapertura del presidio di Praia a Mare come Ospedale di Base penalizza gravemente la popolazione dell'alto tirreno cosentino. È fondamentale, invece, assicurare una copertura sanitaria efficiente nelle aree periferiche della Calabria, soprattutto in ospedali “di frontiera” come quello di Praia a Mare, garantendo la disponibilità di personale medico, attrezzature, mezzi di soccorso e strutture adeguate a fronteggiare le emergenze;

- la situazione in cui versa l’ospedale di Praia a Mare è resa ancor più grave dalla circostanza che molti macchinari, acquistati per rendere funzionale detto presidio ospedaliero, sono inutilizzati o scarsamente utilizzati per carenza di personale, con conseguenti gravissime perdite economiche e con gravissime ripercussioni sui cittadini, che sono costretti a spostarsi in altre Regioni per ricevere le cure mediche;

- questa situazione è il risultato di anni di errori strategici e di visioni miopi che stanno colpendo duramente un intero territorio, privando la comunità locale di un diritto fondamentale come quello alla salute. È tempo di invertire la rotta con interventi concreti che possano rimediare ai danni causati, ottemperare alle sentenze del Consiglio di Stato e garantire ai cittadini dell’alto Tirreno cosentino la cura e l’assistenza che meritano. Tutto ciò premesso e considerato interroga il Presidente della Giunta regionale

per sapere:

se intende assumere ogni utile, urgente e necessaria iniziativa nei riguardi del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria per garantire l'effettivo e pieno funzionamento dell'Ospedale di Praia a Mare in conformità con le disposizioni normative e le sentenze del Consiglio di Stato.

(316; 10/02/2025)

 

Muraca. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- Scilla e il litorale della Costa Viola è uno dei principali attrattori turistici della regione Calabria, meta balneare d'eccellenza, presenta uno straordinario patrimonio storico, naturale, paesaggistico e gastronomico ambito da turisti provenienti dall’Italia e dall’estero. Considerato che: - a seguito delle avverse condizioni meteorologiche del 19 ottobre 2024 nel Comune di Scilla si sono registrati ingenti danni con la compromissione del pubblico transito. Le intense precipitazioni e il forte vento hanno provocato anche il distacco di frammenti di massi della rocca del Castello Ruffo. - le eccezionali condizioni metereologiche e le mareggiate, che hanno colpito il territorio dal 21 al 24 dicembre 2024, hanno devastato il lungomare, riversando sabbia e pietre sulle strade e sui marciapiedi, che in lunghi tratti è stato divorato dalla violenza delle onde del mare, scalzando la strada e determinando rischi per l’incolumità pubblica, causando smottamenti in alcune aree e compromettendo la viabilità. A causa delle ultime precipitazioni si sono staccati ulteriori pezzi di massi dal costone del Castello che si sono riversati sul manto stradale. Il maltempo ha danneggiato reti infrastrutturali vitali. Tenuto conto che: - in risposta ai pericoli imminenti, il Comune aveva già emesso ordinanze per la chiusura del traffico pedonale e veicolare nelle zone colpite. - L’8 gennaio 2025 la Commissione Straordinaria del Comune di Scilla ha deliberato la dichiarazione dello stato di calamità naturale comunale. La gravità degli eventi, testimoniata dal verbale redatto dal Centro Operativo Comunale (COC), ha evidenziato l’urgenza di misure straordinarie per far fronte alle conseguenze delle calamità. - La Commissione ha sottolineato come le risorse locali siano insufficienti per fronteggiare l’emergenza. La delibera del provvedimento è stata inviata agli organi regionali e nazionali competenti, tra cui la Presidenza della Regione Calabria, il Dipartimento di Protezione Civile, il Dipartimento Lavori Pubblici e il Dipartimento Ambiente e Territorio. Preso atto che: - i cittadini residenti, i commercianti e gli imprenditori locali stanno affrontando enormi disagi;

- le istituzioni locali confidano in una rapida risposta delle autorità preposte per affrontare le conseguenze di un evento atmosferico eccezionale, che ha segnato duramente il territorio di Scilla. Tutto ciò premesso e considerato interroga il Presidente della Giunta regionale

per sapere:

quali provvedimenti urgenti intende intraprendere per far fronte allo stato di calamità naturale del Comune di Scilla.

(321; 12/02/2025)

 

Mammoliti e Lo Schiavo. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- da notizie di stampa, si apprende che, nel pomeriggio del 23 febbraio u.s., una situazione di vero e proprio “caos da congestione dei flussi dei pazienti in condizioni di emergenza-urgenza” si è venuta a creare all'Ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. Infatti, diverse ambulanze, giunte al Pronto Soccorso con a bordo i rispettivi pazienti, sono rimaste bloccate nel piazzale del nosocomio in attesa che si riuscisse a trovare un posto letto per ogni paziente. Ad un certo punto, i mezzi di soccorso in attesa erano, addirittura, sette. Alcune delle ambulanze provenivano dalle postazioni di Pizzo e Soriano, mentre altre erano intervenute nell'ambito del perimetro cittadino. Tra i pazienti in attesa di ricovero, due presentavano gravi fratture. Il tutto sarebbe stato determinato dalla mancanza di posti letto nei Reparti di Medicina Generale e di Ortopedia nonché dalla mancanza di barelle per trasportare i pazienti all'interno del Pronto Soccorso. E, a quanto pare, non sarebbe la prima volta che si viene a creare una siffatta situazione di “affanno” nella gestione dei flussi di emergenza-urgenza. È veramente vergognoso, oltre che moralmente e civilmente inaccettabile ed inconcepibile, che, a Vibo Valentia, si continui ad assistere a vicende di questo tipo che richiamano alla mente scenari, a dir poco, da Terzo Mondo. E lo è, ancor più, alla luce dei ripetuti “proclami” con i quali chi governa la Sanità calabrese continua ad ostentare il raggiungimento, a Vibo Valentia, di risultati che avrebbero sostanzialmente migliorato il sistema sanitario rendendolo più efficiente. La verità è che la Sanità vibonese è, purtroppo, ormai da tempo, “collassata”, e l'attuale Governo regionale poco o nulla ha fatto per cercare di garantire, quanto meno, l'erogazione dei livelli minimi ed essenziali di assistenza. E vicende come quella che si è verificata lo scorso 23 febbraio sono, in tutto e per tutto, emblematiche del totale fallimento della politica di Centro-Destra nella gestione del Sistema Sanitario vibonese e regionale. Tutto ciò premesso, si interroga il Presidente della Giunta Regionale Dott. Roberto Occhiuto, anche nella sua qualità di Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria,

per sapere:

- quali utili ed urgenti iniziative intende adottare, nell'immediatezza, al fine di scongiurare il ripetersi, presso il nosocomio di Vibo Valentia, delle gravissime disfunzioni descritte in premessa.

(323; 24/02/2025)

 

Laghi. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- appreso: - a seguito delle numerose e ripetute segnalazioni ricevute, di un mancato funzionamento ovvero malfunzionamento di ben tre dei cinque ascensori utilizzati dagli utenti presso l’Ospedale di Castrovillari;

- che il conseguente disservizio perdura da oltre due anni e che gli ascensori servono sia gli utenti in visita che i pazienti per accedere ai reparti e agli ambulatori situati ai piani superiori;

- che in data 25/02/2025 è stata trasmessa una nota in tal senso alla Direzione Generale dell’ASP di Cosenza. Poiché - Nessuna risolutiva azione ad oggi è stata intrapresa al fine di sanare tale grave carenza strutturale Interroga il Presidente della Giunta regionale

per sapere:

quali misure, per superare tali gravi carenze, si intendano adottare, con urgenza, per garantire il diritto alla salute degli utenti del nosocomio.

(324; 25/02/2025)

(Ritirata dal proponente con nota protocollo n. 4613 del 25/02/2025)

 

Mammoliti. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- la Regione Calabria, attraverso il Dipartimento Turismo, Marketing Territoriale, Trasporto Pubblico Locale e Mobilità Sostenibile, designato come competente per la materia dalla DGR n. 415/2023, ha inteso promuovere la creazione di nuove iniziative ricettive e l’incremento della ricettività di qualità;

- con decreto n. 1648 del 07/02/2025, il Dipartimento Turismo, Marketing Territoriale, Trasporto Pubblico Locale e Mobilità Sostenibile ha approvato l’Avviso Pubblico “Per il Sostegno all’accoglienza turistica di qualità in Calabria” a valere sulle risorse del PR CALABRIA FESR FSE+ 2021/2027, Priorità 1. Azione 1.3.1. “Competitività del sistema produttivo regionale” ed i relativi allegati;

- nel richiamato Avviso veniva stabilito che le domande di partecipazione dovevano essere presentate, esclusivamente a mezzo piattaforma telematica dedicata, a partire dalle ore 10:00 del 5 marzo 2025 fino ad esaurimento delle risorse, precisando che le domande inviate al di fuori dei termini previsti o mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti dall’Avviso e/o non correttamente compilate e/o difformi da quanto indicato, sarebbero state considerate irricevibili;

- Fincalabra SpA veniva incaricata di effettuare l’istruttoria documentale, amministrativa ed economico-finanziaria delle domande validamente presentate e complete di tutta la documentazione necessaria e prevista nell’Avviso, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili;

- le singole istanze di contributo, che a conclusione dell’esame istruttorio effettuato, in ordine cronologico, risultate ricevibili (complete di tutta la documentazione richiesta) e in possesso dei requisiti di ammissibilità dell’Avviso, saranno sottoposte a valutazione attraverso l’applicazione dei punteggi e dei criteri riportati nell’Avviso sopra richiamato;

considerato - che lo scorso 5 marzo 2025, giorno indicato per il click day, la piattaforma telematica di ricezione delle istanze relative al bando in questione, predisposta da Fincalabra S.p.a., probabilmente per le molte domande arrivate, a distanza di poco tempo dall’apertura è andata in tilt impedendo la presentazione di altre istanze.

Tenuto conto - che nelle procedure a sportello, seppur seguita da una valutazione di merito come nel caso di specie, la tempestività della presentazione delle istanze rappresenta un elemento importante per il buon esito delle domande presentate;

- che il blocco della piattaforma o il suo malfunzionamento potrebbe comportare la presentazione di ricorsi e, conseguentemente il rallentamento dell’iter procedurale del bando se non, addirittura, comprometterlo del tutto. Tutto quanto sopra premesso, il sottoscritto Consigliere regionale interroga il Presidente della Giunta regionale ed il competente Assessore

per sapere:

se e quali utili e tempestivi provvedimenti si intendano adottare al fine di consentire l’accesso al bando ai soggetti ancora interessati.

(329; 07/03/2025)

Interrogazioni a risposta scritta

Bruni. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- il diritto alla salute è sancito dall’articolo 32 della Costituzione italiana, che garantisce l’accesso universale a cure e servizi sanitari adeguati per tutti i cittadini;

- come specificato dal Ministero della Salute con il termine ‘telemedicina’ si indica tutto l’insieme di prestazioni sanitarie in cui, grazie all’utilizzo di tecnologie innovative, il professionista della salute e il paziente non si trovano nello stesso luogo. - la telemedicina rappresenta una risorsa fondamentale per il sistema sanitario calabrese, capace di affrontare in modo efficace le criticità legate alle liste d’attesa e di garantire un’assistenza sanitaria più accessibile e tempestiva. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), attraverso la Missione 6 “Salute”, intende rendere le strutture italiane più moderne, digitali e inclusive, favorendo equità di accesso ai migliori servizi sanitari del nostro Paese per tutti i cittadini. - La componente 1 della M6 del PNNR, denominata «Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale», comprende l’investimento 1.2, intitolato «Casa come primo luogo di cura e telemedicina», dando centralità alla telemedicina nella prospettiva della ripresa e della resilienza post pandemica;

- A tale sub-investimento è destinato un miliardo di euro per il finanziamento di progetti che consentano interazioni medico-paziente a distanza e di iniziative di ricerca ad hoc sulle tecnologie digitali in materia di telemedicina. - In data 24.1.2024 presso la Terza Commissione consiliare “Sanità, Attività sociali, Culturali e Formative” si sono svolte delle audizioni volte a rappresentare lo “stato dell’arte della telemedicina in Calabria” con i massimi esperti regionali sulla tematica;

- Nella predetta occasione la Presidente ha annunciato una road map per fare della telemedicina un valido supporto per il superamento delle criticità in ambito sanitario affermando che saranno introdotti nuovi strumenti e misure di intervento per delineare una nuova assistenza sanitaria territoriale, anche domiciliare, rendendola più vicina agli utenti anche attraverso una forte integrazione tra SSR -servizi sociali. Gli interventi intendono, infatti, a incrementare le prestazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di Case della comunità e di Ospedali di comunità, al rafforzamento dell’assistenza domiciliare attraverso l’attivazione delle Centrali operative territoriali, allo sviluppo della telemedicina e ad una più efficace integrazione con tutti i servizi sociosanitari. VISTO: - il DCA n. 132 del 18 maggio 2023, con il quale il Commissario Straordinario per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese ha approvato il “Piano Operativo servizi di telemedicina”;

- il DCA n. 140 del 31 maggio 2023, con il quale il Commissario Straordinario per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese ha approvato il Piano Operativo Regionale degli interventi relativi alla “Missione 6 Salute Componente 1 - Investimento 1.2. Casa come primo luogo di cura e telemedicina Sub-investimento 1.2.1 – Assistenza domiciliare”;

- il DCA n. 286 del 27 novembre 2023, con il quale il Commissario Straordinario per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese ha approvato, ai sensi del decreto interministeriale del 30 settembre 2022, il modello organizzativo per l’implementazione dei servizi di Telemedicina della Regione Calabria;

- il Decreto Dirigenziale n. 15262 del 28/10/2024 avente ad oggetto “Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero. Servizi di telemedicina (M6C1, sub-investimento 1.2.3.2). Erogazione risorse finanziarie”, con il quale il Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria - Settore 05 Assistenza Ospedaliera e Sistemi Alternativi al Ricovero ha disposto il trasferimento, in conto capitale, in favore di Azienda Zero - Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria, delle risorse necessarie indispensabili per svolgere i compiti previsti ai sensi del DCA n. 202 del 07/08/2024, in qualità di Amministrazione contraente, tra cui l’emissione degli ordinativi di fornitura e la predisposizione della documentazione tecnica amministrativa concernenti i “Servizi di Telemedicina” - PNRR Missione 6, Componente 1, sub-investimento 1.2.3.2, quantificate in euro 8.813.391,00;

- la Deliberazione del Commissario Straordinario di Azienda Zero n. 45 del 31/10/2024 di presa d’atto del Decreto Dirigenziale n. 15262 del 28/10/2024. RILEVATO che −

la Regione Calabria, nonostante abbia ricevuto parte delle somme stanziate per la realizzazione degli interventi previsti nel piano degli investimenti della telemedicina in quota pro capite, è adesso gravemente in ritardo nei servizi stessi, difettando della struttura regionale prevista dai piani del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie;

- è assente, infatti, in Calabria una Infrastruttura Regionale di Telemedicina, unica, integrata e centralizzata a livello regionale per supportare l’erogazione strutturata e la diffusione dei servizi di “televisita”, “teleconsulto”, “teleassistenza” e “telemonitoraggio” tramite un processo di integrazione e collaborazione tra l’ospedale e una nuova organizzazione del territorio.

- presso alcune ASP è stato nominato un ‘referente’ per la telemedicina (in assenza di una procedura comparativa dei curricula o di una procedura selettiva) per prendere parte al tavolo regionale. Tutto ciò premesso e considerato interroga il Presidente della Giunta regionale

per sapere:

a. lo stato di attuazione generale in Calabria della Telemedicina in termini di infrastruttura regionale, servizi attivati e da attivare, localizzazione nei diversi territori, raccordo con la rete nazionale;

b. i programmi di Telemedicina regionale per gli anni 2025 e 2026 e le relative risorse da impiegare;

c. quali iniziative intenda assumere in merito ai gravi ritardi sull’utilizzo dei fondi PNRR sulla telemedicina;

d. quali sono i criteri adottati per la nomina dei referenti per la telemedicina presso le singole ASP e come intende applicare i principi di trasparenza e competenza nelle procedure di nomina.

(309; 27/01/2025)

 

Tavernise. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- in data 21 gennaio 2025, una neonata è stata rapita dalla clinica Sacro Cuore di Cosenza, un gravissimo fatto di cronaca che ha lasciato tutta Italia col fiato sospeso e che ha evidenziato importanti lacune nei sistemi di sicurezza delle strutture sanitarie regionali. Considerato che: - l’attuale quadro normativo regionale sui “Requisiti specifici delle strutture territoriali extraospedaliere sanitarie e socio-sanitarie residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali, domiciliari, riabilitative, per le dipendenze patologiche e della salute mentale”, stabilito dall’Allegato 4 del Regolamento Regionale n. 13 del 1° settembre 2009, risulta insufficiente a garantire la sicurezza di pazienti, operatori e visitatori;

- misure come il controllo degli accessi, i sistemi di sorveglianza e videosorveglianza, la formazione del personale sui protocolli di sicurezza e verifiche periodiche sono ormai imprescindibili per prevenire situazioni di rischio. Tenuto conto che: - il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato e la Garante regionale della Salute della Calabria hanno sollecitato la definizione di un protocollo di sicurezza per la sorveglianza e il controllo delle strutture sanitarie regionali. I Garanti hanno sottolineato l’importanza di adottare misure concrete per rendere le strutture sanitarie luoghi protetti, capaci di prevenire qualsiasi evento che metta a rischio l’incolumità di pazienti e operatori. Quanto accaduto a Cosenza ha indicato la necessità di aggiornare le misure di sicurezza delle strutture sanitarie;

- è necessario intervenire con celerità rispetto alle criticità e ai punti deboli emersi nella vicenda della neonata rapita a Cosenza, attraverso una revisione normativa che imponga requisiti di sicurezza più stringenti per l’accreditamento e il funzionamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. I sistemi di videosorveglianza, poi, si sono rivelati indispensabili per tutti gli ambienti dedicati alla salute e all’assistenza. Preso atto che: - il quadro normativo regionale attualmente in vigore non garantisce il rispetto di standard di sicurezza elevati e non risulta più adeguato in merito all’adozione di misure ormai fondamentali per ospedali e cliniche, con particolare riferimento alle responsabilità della direzione medica e alle procedure codificate per il controllo degli accessi e la gestione delle emergenze. Diventa necessario implementare soluzioni come l’utilizzo di videocamere, la regolamentazione degli ingressi tramite personale di portineria o vigilanza oppure l’uso di metal detector, la consegna e registrazione dei documenti all’accettazione, il rilascio di pass identificativi per i visitatori, l’impiego di braccialetti identificativi per i pazienti e l’introduzione di braccialetti elettronici o badge per una piena riconoscibilità del personale sanitario. Tutto ci premesso e considerato interroga il Presidente della Giunta regionale

per sapere:

1. se intende assumere ogni utile e necessaria iniziativa nei riguardi del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria per garantire che episodi come quello occorso alla clinica Sacro Cuore di Cosenza non si ripetano;

2. se si intenda procedere a una revisione e modifica dei requisiti specifici delle strutture territoriali extraospedaliere sanitarie e sociosanitarie, previsti dall’Allegato 4 del Regolamento Regionale n. 13 del 1° settembre 2009;

3. se si intenda istituire un tavolo permanente di confronto e lavoro, coinvolgendo rappresentanti delle Prefetture, delle Aziende Sanitarie Provinciali e delle Aziende Ospedaliere, delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonchè esperti in sicurezza, al fine di analizzare i sistemi di sicurezza attualmente in uso, evidenziare criticità e punti deboli ed elaborare protocolli di sicurezza con standard chiari, vincolanti e verificabili.

(311; 03/02/2025)

 

Lo Schiavo e Mammoliti. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- il presidio ospedaliero Jazzolino, ospedale Spoke provinciale di Vibo Valentia, sarà interessato da lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico;

- i suddetti lavori, facenti parte del progetto PNRR M6C2 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, prevedono un cofinanziamento della Regione Calabria ed ammontano complessivamente a 21.609.215,00 euro (di cui 10.804.608,00 euro finanziati dal PNRR e 10.804.608,00 euro finanziati con fondi regionali);

- il DCA n. 59, avente ad oggetto “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 6 - Componenti 1 e 2 Approvazione del Piano Operativo Regionale – PNRR”, risale al 24/05/2022;

Considerato che: -il PNRR e il PNC sono programmi “performance-based” e non di spesa, incentrati sul raggiungimento di milestone e target (M&T) entro una tempistica prefissata e inderogabile e che, pertanto, il ministero della Salute, quale amministrazione centrale titolare, ha la piena ed esclusiva responsabilità dell’attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nella Missione 6 - ivi inclusi gli interventi a regia per i quali le Regioni e le Province autonome sono soggetti attuatori - da dimostrarsi attraverso il raggiungimento dei M&T quali indicatori di performance entro i tempi prefissati, in mancanza dei quali può intervenire l’interruzione dei pagamenti da parte della Commissione Europea. Tutto ciò premesso e considerato, si interroga il presidente della Giunta regionale, anche nella sua qualità di commissario ad acta per il piano di rientro dal debito della sanità,

per sapere:

1) se esiste un preciso e dettagliato cronoprogramma di ciascuno dei singoli interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico da eseguire nell’ospedale Jazzolino, suddivisi per tipologia e per settore interessato, e se si ritiene di essere in grado di rispettare puntualmente le prescrizioni previste in merito dal PNRR;

2) per quale ragione, pur essendo le risorse disponibili già dal 2022, si arriva oggi alla necessità urgente di aprire i cantieri entro fine febbraio 2025 con notevole e preoccupante ritardo;

3) quali si ritiene potranno concretamente e dettagliatamente essere le ricadute sulla regolare e puntuale erogazione dei servizi e delle prestazioni ai cittadini;

4) se corrisponde al vero che dovranno essere immediatamente trasferiti in altra sede il Blocco operatorio ed i reparti di Chirurgia, Ortopedia ed Oculistica e per quanto tempo si prevede di mantenere i servizi e le prestazioni erogati dai suddetti reparti in altra sede;

5) quali altri reparti dell’ospedale Jazzolino dovranno essere trasferiti in altra sede, se è interessato dalla necessità di trasferimento anche il Pronto soccorso e con quale tempistica ed ordine di priorità si intenderà procedere;

6) se esiste un piano dettagliato di allocazione dei reparti e del blocco operatorio da trasferire e cosa prevede il medesimo piano;

7) se il trasferimento dei reparti e del blocco operatorio necessita di procedure di affidamento, di gare d’appalto e di risorse economiche aggiuntive, e se si è proceduto alla quantificazione delle medesime ed alla precisa individuazione delle ulteriori fonti di finanziamento.

(312; 03/02/2025)

 

Mammoliti e Loschiavo. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- con legge regionale 10 agosto 2023, n. 39 recante “Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale” è stato istituito il Consorzio di bonifica della Calabria, quale ente pubblico economico a struttura associativa, ai sensi dell'articolo 862 del Codice civile, con sede in Catanzaro;

- l’Art. 36 rubricato “Liquidazione dei consorzi di bonifica” della richiamata legge, con riferimento agli undici consorzi di bonifica allora esistenti, dispone ai commi 1, 2, 3 e 4 che 1. gli undici consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della legge sono soppressi e posti in liquidazione a far data dall'approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica della Calabria, fatta salva la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa laddove ricorrano i presupposti previsti dalla vigente normativa;

da tale momento, senza soluzione di continuità nell'esercizio della funzione consortile, il Consorzio di bonifica della Calabria assume i compiti di servizio pubblico di bonifica già affidati ai consorzi soppressi, in tutti i comprensori di bonifica, secondo le disposizioni di seguito indicate 2. Al verificarsi della condizione di cui sopra, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, nomina un commissario liquidatore per ogni consorzio di bonifica, determinando la durata degli incarichi, non superiore a dodici mesi, prorogabili per motivate ragioni massimo per altri dodici mesi, nonché il compenso a carico dei rispettivi consorzi, che non può comunque superare quello annualmente previsto per il Presidente dei consorzi stessi, salvo quanto previsto al comma 4. Le procedure di liquidazione non concluse anche all'esito della disposta proroga sono definite dal Consorzio di bonifica della Calabria con gestione separata. Gli oneri delle liquidazioni dei consorzi soppressi con la presente legge rimangono esclusivamente a totale carico delle stesse. 3. Ciascun commissario liquidatore espleta la procedura liquidatoria del consorzio di bonifica di competenza. In particolare:

a) entro sessanta giorni dalla nomina, rileva lo stato patrimoniale, provvedendo, con riferimento ai beni immobili, ad aggiornarne la valutazione, previa acquisizione di apposita relazione di stima effettuata dall'Agenzia del demanio;

b) entro centoventi giorni dalla nomina, individua le attività e le passività, compresi i contenziosi in corso, rinegoziando eventualmente i rapporti con i creditori;

c) entro duecentosettanta giorni dalla nomina, approva un piano di liquidazione, trasmettendolo all’articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, e rende noto l'avvio del relativo procedimento di definizione concordata dell'esposizione debitoria, con riferimento ai crediti certi ed esigibili dei quali sia stata preventivamente verificata la regolarità amministrativa e contabile, con mezzi idonei e comunque con un avviso sul BURC, indicando un termine a decorrere dal quale è possibile inoltrare le relative istanze da parte dei creditori;

d) entro trecentosessanta giorni dalla nomina, redige il bilancio finale e la relazione conclusiva, che trasmette all’articolazione amministrativa competente in materia di forestazione per la relativa approvazione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non trovano applicazione laddove ricorrano i presupposti di legge per la sottoposizione dei consorzi di bonifica di cui al comma 1 al regime della liquidazione coatta amministrativa;

- la Giunta regionale con deliberazione n. 803 del 29 dicembre 202 recante “Legge Regionale n. 39 del 10 agosto 2023 ‘Disciplina in materia di ordinamento dei consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale’. Liquidazione dei Consorzi di Bonifica” su proposta congiunta del Presidente della Giunta Regionale e dell’Assessore all’Agricoltura, Risorse Agroalimentari Forestazione a voti unanimi, ha deliberato - di disporre la soppressione e la conseguente liquidazione degli undici Consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 39/2023 a far data dall’approvazione dello statuto del Consorzio di Bonifica della Calabria secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 1, della stessa legge regionale;

- di demandare al Presidente della Giunta regionale la nomina di un commissario liquidatore per ciascuno dei Consorzi di Bonifica di cui al punto 1. secondo le previsioni di cui all’art. 36, comma 2 della L.R. n. 39/2023;

- il Presidente della Giunta regionale, con decreto n. 5 del 23/01/2024 recante “Nomina Commissari Liquidatori per i Consorzi di Bonifica soppressi e posti in liquidazione, ai sensi dell’art. 36, della Legge regionale n. 39 del 10 agosto 2023”, su proposta dell’Assessore competente in materia di agricoltura e forestazione, ha nominato i Commissari Liquidatori degli undici consorzi di bonifica posti in liquidazione con la richiamata D.G.R. n. 803 del 29.12.2023, per le finalità di cui all’art. 36 della Legge Regionale n. 39 del 10 agosto 2023. - l’affidamento degli incarichi che precedono decorre dalla notifica dell’atto di nomina con una durata di dodici mesi, prorogabili per motivate ragioni massimo per altri dodici mesi. Considerato: - che il termine di dodici mesi assegnato ai Commissari Liquidatori è scaduto lo scorso 23 gennaio e che, da quanto è dato conoscere, la situazione finanziaria dei disciolti Consorzi di Bonifica presenterebbe molteplici criticità;

- che, le richiamate criticità stanno determinando notevoli e gravi ritardi nell’erogazione del Trattamento di fine rapporto dei lavoratori posti in quiescenza. Tutto quanto sopra premesso e considerato, i sottoscritti consiglieri regionali interrogano l’Assessore competente in materia di agricoltura e forestazione

per sapere:

con riferimento a ciascuna gestione liquidatoria degli 11 Consorzi di Bonifica, - se è stato definito lo stato patrimoniale e se, con riferimento ai beni immobili, sia stata aggiornata la valutazione con la preventiva acquisizione di apposita relazione di stima effettuata dall'Agenzia del demanio;

- se sono state individuate le attività e le passività, compresi i contenziosi in corso e, se nel caso, siano stati rinegoziati i rapporti con i creditori;

- se è stato approvato un piano di liquidazione;

- se sono stati redatti i bilanci finali e le relazioni conclusive;

- se ricorrano i presupposti di legge per la sottoposizione dei consorzi di bonifica al regime della liquidazione coatta amministrativa. - se e quali provvedimenti si intendano adottare per consentire agli undici Consorzi di Bonifica in liquidazione di erogare in tempi rapidi il TFR ai lavoratori collocati in quiescenza.

(313; 05/02/2025)

 

Lo Schiavo. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- il 18 aprile 2023, alla Cittadella regionale, l’allora commissario di Arrical ... ha presentato ai sindaci il cosiddetto Piano d’ambito per la gestione dei rifiuti dell’Area centrale della Calabria (PAAC), relativo ai territori delle provincie di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;

- il PAAC, è stato annunciato in quella circostanza, si sarebbe avvalso di un gestore unico che avrebbe provveduto all’intero ciclo dei rifiuti: raccolta, trasporto, conferimento, trattamento, valorizzazione, discarica per la frazione di scarto, e bollettazione con l’adozione di una tariffa puntuale (TARIP) per ogni nucleo familiare, individuando inoltre tre impianti aerobici di riferimento: Catanzaro Alli, Crotone, provincia di Vibo Valentia;

- nella stessa occasione, l’assessore Marcello Minenna, in collegamento da remoto, ha espresso particolare soddisfazione per una soluzione che, a regime, avrebbe reso la gestione dei rifiuti in Calabria efficiente, economicamente vantaggiosa per i cittadini, qualitativamente elevata e particolarmente attenta alle tematiche ambientali. Considerato che - a quasi due anni dalla presentazione del PAAC in Cittadella, le previsioni e gli obiettivi tracciati non registrano, allo stato, significativi sviluppi;

- relativamente all’impianto di Alli, a due anni dall’adozione del programma di ristrutturazione tecnologica e del conseguente e sostanzioso esborso di denaro pubblico, lo stesso non svolge più alcun servizio di trattamento dei rifiuti, se non quello residuale di trattamento del “secco residuo” (Rsu) da avviare a discarica, mentre precedentemente all’avvio del revamping tecnologico, venivano trattati tutti i rifiuti (sia pure con procedure semiautomatiche e macchinari obsoleti) ed i Comuni conferenti incassavano anche i relativi corrispettivi di valorizzazione. Tutto ciò premesso e considerato si interroga l’assessore all’Ambiente della Regione Calabria,

per sapere:

1) relativamente all’impianto pubblico di Alli, a che punto è la procedura di risoluzione contrattuale anticipata a danno della società Alli Scarl, sia per la gestione dell’impianto sia per l’esecuzione e completamento dei lavori di revamping, o “ammodernamento e ristrutturazione” dello stesso;

2) quali sono le determinazioni di Arrical per il prossimo futuro dell’impianto di Alli;

3) se esiste un cronoprogramma dei lavori di revamping di tale impianto, attualmente già in gravissimo ritardo o se, al contrario, essi debbano considerarsi definitivamente sospesi;

4) in quali impianti viene attualmente svolta la valorizzazione dei rifiuti e a chi vengono accreditati i relativi corrispettivi;

5) qual è, attualmente, la posizione contrattuale dei lavoratori in forza all’impianto di Alli a seguito delle ultime, note e turbolenti vicende e se esistono concrete garanzie rispetto ai diritti contrattuali e alla puntuale corresponsione delle retribuzioni;

6) qual è lo stato dell’arte nell’individuazione e realizzazione degli impianti aerobici di riferimento nelle province di Crotone e Vibo Valentia;

7) quali sono le tempistiche per la realizzazione e dei Piani d’ambito Area Sud e Area Nord della Calabria di cui allo stato non vi è traccia.

(314; 06/02/2025)

 

Lo Schiavo. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- le recenti mareggiate che hanno colpito larga parte del litorale tirrenico vibonese hanno letteralmente distrutto il lungomare di Tropea;

- puntualmente, ogni anno, in modo particolarmente intenso nel periodo invernale, il suddetto litorale, notevolmente esposto ad eventi erosivi, fragile e privo di efficace protezione, viene totalmente devastato da inondazioni, e conseguenti danni alle proprietà e alle infrastrutture costiere;

- la diretta conseguenza di questo progressivo fenomeno, oltre al grave ed inesorabile decremento della spiaggia, è costituita dalla puntuale necessità di ripetuti, dispendiosi e sempre meno risolutori, interventi di ripristino a carico dei privati e della Pubblica amministrazione;

considerato che: - visto l’approssimarsi della stagione estiva, è urgente intervenire con lavori di risistemazione del lungomare di Tropea;

- è altrettanto necessario programmare opere di difesa della costa realmente efficaci, facendo precedere le medesime da una più efficace e puntuale attività di studio, di progettazione, di adeguamento degli interventi già effettuati ed evidentemente del tutto insufficienti;

considerato altresì che: - con risposta a precedente interrogazione n.267/12 datata 20.11.2024 era stata prospettata, in merito al necessario aggiornamento del Masterplan degli interventi di mitigazione del rischio di erosione costiera, risalente ormai al 2014, un accordo con l’Università Mediterranea e con l’Unical al fine di procedere all’aggiornamento ed alla rivisitazione del medesimo Masterplan con “criteri e approcci innovativi”. Tutto ciò premesso e considerato, si interroga il presidente della Giunta regionale,

per sapere:

1) quali risorse si intendono mettere immediatamente a disposizione del Comune di Tropea al fine di procedere ai lavori urgenti di ripristino del lungomare;

2) quali opere di mitigazione del rischio erosivo sono state realizzate nel Comune di Tropea e quali, allo stato, pur programmate e finanziate non sono state ancora realizzate;

3) se è stato concluso l’accordo con l’Università Mediterranea e con l’Unical per l’aggiornamento e la rivisitazione del Masterplan;

4) se è stato già programmato ed è iniziato un nuovo ed approfondito studio sul fenomeno erosivo nel litorale vibonese, ed in particolare sul tratto di costa di Tropea.

(315; 06/02/2025)

 

Iacucci. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- numerosi lavoratori forestali pensionati attendono da anni la corresponsione del proprio Trattamento di Fine Rapporto (TFR);

- la situazione sta causando gravi difficoltà economiche a centinaia di famiglie calabresi;

- recenti articoli di stampa hanno documentato casi drammatici di pensionati costretti a vendere beni personali per sopravvivere. Considerato che: - l’Azienda Calabria Verde risulta debitrice di circa € 37.380.370,02 di TFR per i lavoratori collocati in quiescenza fino al 31 maggio 2024;

- persistono ritardi nel trasferimento da parte dei Consorzi di Bonifica e della gestione liquidatoria di AFOR;

- i tempi di liquidazione del TFR superano ampiamente i termini ragionevoli previsti dalle normative. Tutto ciò premesso e considerato interroga il Presidente della Giunta regionale

per sapere:

- quali immediate iniziative intende assumere per sbloccare i pagamenti del TFR arretrato;

- come intende garantire la rapida corresponsione delle somme dovute ai lavoratori forestali pensionati;

- quali azioni di controllo e intervento straordinario verranno messe in campo per risolvere questa grave situazione che sta causando sofferenze economiche a centinaia di famiglie calabresi.

(317; 10/02/2025)

 

Bruni. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- con DCA n. 84 del 5.4.2024, il Commissario ad Acta al ‘Piano di rientro dal debito sanitario’ ha definito con atto di indirizzo la programmazione delle risorse residue di cui all'art.20 della legge n.67/1988 destinandole ai nuovi fabbisogni finanziari per i nuovi ospedali di Vibo Valenzia e della piana di Gioia Tauro;

- le somme residue sono state quantificate in euro 171.518.700,77;

- il nuovo fabbisogno finanziario necessario per le varianti progettuali agli interventi per la realizzazione dei Nuovi Ospedali di Vibo Valentia e della Piana di Gioia Tauro sono stati quantificati in euro 30.000.000 per l'approvazione del progetto esecutivo del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia ed in euro 141.518.700,77 per l'approvazione del progetto definitivo del Nuovo ospedale della Piana di Gioia Tauro;

Considerato che: - le risorse rinvenienti all'art 20 legge 67/1988 per la loro effettiva utilizzazione sono soggette ad Accordo di Programma Quadro (APQ);

- a distanza di ormai circa un anno dalla approvazione dell'atto di indirizzo (DCA 84/2024) non sono stati approvati né il progetto esecutivo del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia né il progetto definitivo del Nuovo Ospedale della Piana di Gioia Tauro;

tutto ciò premesso e considerato interroga il Presidente della Giunta regionale

per sapere:

- a che punto è l’approvazione dell'Accordo di programma quadro per l'utilizzo dei fondi di cui all'art.20 della legge 67/1988 per l'importo di euro 171.518.700,77, destinati alla approvazione del progetto esecutivo del Nuovo ospedale di Vibo Valentia e per l'approvazione del progetto definitivo del Nuovo Ospedale della Piana di Gioia Tauro.

(318; 11/02/2025)

 

Bruni. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

• il Centro antiviolenza ‘Roberta Lanzino’ di Cosenza è attivo da oltre 35 anni e rappresenta un presidio fondamentale nella prevenzione e contrasto alla violenza di genere, fornendo sostegno e protezione alle donne vittime di violenza e ai loro figli;

• la sede del Centro si trova in Via Ernesto Fagiani, 17 (Cosenza) presso i locali assegnati dalla Regione Calabria;

• recentemente, il Centro è stato costretto a sospendere le attività a causa dell’interruzione improvvisa della fornitura di energia elettrica da parte della Regione Calabria, senza alcun preavviso e senza fornire alcuna soluzione alternativa;

• tale situazione ha determinato l’impossibilità per le operatrici e le volontarie del centro di proseguire il loro lavoro, privando il territorio di un servizio essenziale per la sicurezza e la tutela delle donne;

• il Centro, nonostante si sia prontamente attivato inviando una richiesta formale in data 07 dicembre 2024 all’Ufficio Economato e del Patrimonio della Regione Calabria al fine di avere un riscontro rispetto a ciò che stava accadendo, non ha ricevuto alcuna risposta in merito a dimostrazione non soltanto dell’inefficienza burocratica da parte delle Istituzioni, ma anche di una grave negligenza che può causare conseguenze negative, gravi, immediate e a lungo termine nella lotta contro la violenza di genere;

• in data 08 febbraio 2025 un’altra nota è stata inviata a mezzo pec evidenziando ancora una volta l’impossibilità di continuare il servizio svolto quotidianamente a sostegno delle donne che vivono una situazione di disagio, nonché di proseguire con le attività progettuali in essere, oltre a determinare l’impossibilità dell’attività di ascolto telefonico collegato al numero di pubblica utilità 1522 del Dipartimento Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. Rilevato che: • in data 2 gennaio 2025 è stata depositata, a firma della scrivente consigliera regionale, una proposta di legge recante: “Prevenzione e contrasto alla violenza di genere sulle donne e loro figli”, che prevede una pianificazione chiara, la costituzione di un fondo unico regionale per la gestione dei servizi e il sostegno economico stabile alle strutture che operano in questo ambito.

• Tuttavia, la proposta di legge non è stata ancora discussa, e ciò ha impedito l’adozione di quegli strumenti che avrebbero potuto evitare situazioni di questo tipo, grazie a una programmazione strutturale e una pianificazione adeguata.

Considerato che: • il Centro Lanzino è collegato al numero di pubblica utilità 1522 (Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità) e rappresenta un punto di riferimento strategico per il territorio nella lotta alla violenza di genere;

• la sospensione delle attività non solo priva le donne di un supporto fondamentale, ma espone il territorio al rischio di impoverimento del sistema di protezione sociale;

• non è stata fornita alcuna indicazione ufficiale sul futuro della struttura e sulle misure necessarie per garantire la continuità delle attività del Centro. Tutto ciò premesso e considerato interroga il Presidente della Giunta regionale

per sapere:

1. quali misure intende adottare per garantire la continuità delle attività del Centro ‘Roberta Lanzino’ essendo un punto di riferimento strategico e collegato al numero di pubblica utilità 1522;

2. in quale sede saranno trasferite le operatrici e le volontarie in attesa della ristrutturazione di quella attuale;

3. il motivo per il quale non è stata individuata una sede alternativa prima della sospensione delle attività e quali sono le tempistiche previste per la messa a norma della struttura di via Ernesto Fagiani, 17;

4. quali risorse saranno messe a disposizione per assicurare la riapertura del Centro e la continuità delle sue attività al fine di non lasciare le donne del territorio prive di un presidio così fondamentale.

(319; 11/02/2025)

 

Bruni. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- nel 2005 l'Amministrazione Comunale di Nocera Terinese ha bandito un appalto concorso per la realizzazione di un lungomare;

- nel 2006 sono stati consegnati alla ditta appaltante l'inizio dei lavori del Lungomare;

- nel mese di luglio del 2007 è stato inaugurato il lungomare intitolato a San Francesco da Paola;

- nel 2013 è iniziata l'erosione della spiaggia con conseguenti danni al lungomare;

- nel 2016 è stato disposto un finanziamento regionale (andato perduto) per la prima bonifica e messa in sicurezza del primo tratto a nord del lungomare ormai distrutto;

- nel 2018 una devastante mareggiata ha quasi distrutto l'intera infrastruttura;

- nel 2023 resta solo la strada lato sud del lungomare.

- La Regione Calabria ha erogato un finanziamento di 300 mila euro per la bonifica e la messa in sicurezza dell'area. La bonifica effettuata a giugno consisteva nella eliminazione di tutti i blocchi di cemento e ferro residui e la completa demolizione delle opere ancora presenti che costituivano pericolo per l'utilizzo della spiaggia, con relativo conferimento a discarica. - tuttavia, le mareggiate di fine agosto hanno riportato in superfice i detriti che erano stati inspiegabilmente sotterrati eludendo di fatto la bonifica;

considerato che: - ad oggi l'area è in totale stato di abbandono per via della mancata manutenzione e l’assenza di barriere protettive decisive per la scomparsa dell'opera, a causa di un utilizzo alquanto approssimativo delle risorse pubbliche. Tenuto conto che: - nel 2023 è stato istituito un tavolo tecnico regionale nel quale è stato stabilito di affidare un incarico tecnico per la progettazione esecutiva di interventi di bonifica e messa in sicurezza tramite barriere soffolte riguardanti il tratto di costa tra i comuni di Lamezia Terme e Nocera Terinese. Preso atto che: - nonostante le continue denunce da parte dei cittadini residenti fino ad oggi non stati fatti passi significativi da parte della Regione per la messa in sicurezza dell'area costiera. Tutto ciò premesso e considerato interroga il Presidente della Giunta regionale

per sapere:

- se è stata predisposta una progettazione esecutiva adeguata per far fronte alla messa in sicurezza dell'intero tratto costiero;

- se sono state attivate procedure di gara in merito;

- lo stato dell’arte degli interventi sino adesso predisposti.

(320; 11/02/2025)

 

Alecci. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- con la legge regionale 12 aprile 1990, n. 21 “Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi” si prevede la concessione di contributi a favore degli edifici di culto;

- con la D.G.R. n. 83 del 4 marzo 2024 si è preso atto dell’Accordo per lo sviluppo e coesione della Regione Calabria;

- con la D.G.R. n. 494 del 13 settembre 2024 è stato emanato un atto di indirizzo relativo agli interventi di manutenzione e/o restauro di edifici di culto che prevedeva l’esame delle istanze presentate tra il 22 dicembre 2021 (data della delibera CIPESS n. 79/2021) e il 14 marzo 2024 (data della pubblicazione della D.G.R. n. 83/2024) e le priorità secondo la tipologia di progettazione allegata;

- con D.D.G. n. 844 del 23 gennaio 2025 il Dipartimento Infrastrutture e Lavori pubblici ha approvato l’elenco delle istanze ammesse, suddivise in 3 tipologie: dotate di progettazione esecutiva, dotate di progettazione definitiva e dotate di progettazione preliminare, stabilendo che le immediatamente finanziate siano quelle accompagnate da progettazione esecutiva. Considerato che: - i criteri di concessione sono stati emanati dalla Giunta regionale in prossimità della scadenza del procedimento e non a monte dello stesso, non consentendo così ai richiedenti di conoscere se e quale tipologia di elaborati progettuali allegare alle istanze. Tutto ciò premesso e considerato interroga il Presidente della Giunta Regionale e l’Assessore con delega alle Infrastrutture ai Lavori Pubblici

per sapere:

per conoscere i motivi per cui i criteri di assegnazione dei finanziamenti per la manutenzione straordinaria degli edifici di culto non siano stati predeterminati bensì emanati in prossimità della scadenza del procedimento.

(322; 20/02/2025)

 

Mammoliti. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- con l’Accordo di Programma stipulato nel maggio 2024 tra Ministero dell’Ambiente, Regione Calabria e ARRICAL, sono state previste iniziative ammesse a finanziamento nell’ambito del PNRR, tra le quali il progetto “VV01 - Adeguamento funzionale e relativo potenziamento delle piattaforme depurative site in loc. Portosalvo e Piscopio di Vibo Valentia (scheda intervento ID DEP440000344)”. I 2 impianti di Portosalvo e Piscopio sono tuttora in capo al CORAP in L.C.A., in virtù della legislazione previgente all’entrata in vigore del Codice dell’Ambiente e sebbene lo stesso Codice (art. 172) ne preveda il trasferimento al gestore ordinario, ciò non è stato fatto;

nell’Accordo di programma, è previsto che ARRICAL, quale Ente di governo dell’Ambito unico regionale, rivesta il ruolo di “Soggetto attuatore”, mentre SORICAL, quale Ente gestore, sarà il “Soggetto attuatore Esterno”, il tutto sotto la vigilanza dell’Amministrazione regionale;

l’Accordo stesso contiene un preciso cronoprogramma delle relative azioni tecniche e amministrative, in base al quale i nuovi impianti dovranno essere realizzati, collaudati e posti in esercizio entro il 2026;

con deliberazione n. 431 del 7.8.2024, la Giunta regionale ha, fra l’altro, deciso di dare indirizzo all’Organo liquidatore di CORAP, al Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente, al legale rappresentante di ARRICAL e a SORICAL S.p.A., di stipulare apposita convenzione per gestire gli interventi del PNRR nelle more delle attività successive. Considerato che le opere di adeguamento e potenziamento delle 2 piattaforme depurative in questione rivestono interesse assolutamente strategico per la Comunità vibonese e per l’intera costa tirrenica, anche alla luce delle vicende relative gli interventi d’emergenza sugli impianti di depurazione, resisi necessari nel corso dell’estate 2024, ai fini della salvaguardia del mare. Tutto quanto sopra premesso e considerato, il sottoscritto Consigliere regionale interroga il Presidente della Giunta,

per sapere:

1) Quale sia il livello progettuale attuale degli elaborati redatti dai soggetti competenti, ai fini della procedura di evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori;

2) Per quale ragione non sia stato pubblicato il bando di gara europeo, dato che i tempi per l’aggiudicazione dell’appalto e per la realizzazione delle opere sono ormai strettissimi (meno di 24 mesi);

3) Per quale ragione, gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dal CORAP in LCA non sono stati ancora trasferiti al gestore del servizio idrico integrato;

4) Se e quali opportuni ed urgenti provvedimenti si intendano adottare al fine di realizzare gli interventi narrati in premessa ed evitare il disimpegno dei finanziamenti.

(325; 26/02/2025)

 

Bevacqua e Iacucci. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- il MIT, di concerto con il MEF, ha stipulato con Trenitalia S.p.A. il contratto relativo ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico per il periodo 2017/2026;

- per effetto di tale contratto, Trenitalia eroga un’offerta di servizi di trasporto classificata nella categoria Intercity (IC), soggetta ad obblighi di servizio pubblico e compensazione economica, la cui definizione dell’offerta programmata e l’eventuale variazione della medesima sono approvate dal MIT;

- nel concetto di mobilità sostenibile rientra anche quello di mobilità integrata, che permette all’utente la fruizione dei vari mezzi di trasporto per completare il percorso agevolmente ed in modo conveniente e, tra questi, rientra sicuramente il trasporto pubblico ed extraurbano e di mobilità integrate come quello fornito da RFI;

- il Gruppo Ferrovie dello Stato ha previsto il rinnovo della flotta dei treni al fine di renderli più comodi, più sostenibili e più accessibili, garantendo qualità ed eccellenza anche nel trasporto ferroviario regionale e metropolitano;

considerato che: - il Comune di Belvedere Marittimo conta 9.000 residenti oltre a tanti proprietari di seconde case, per di più è un centro a forte vocazione turistico ricettiva (nel 2021 l’ISTAT ha attestato la disponibilità di 2.096 posti letto, con presenze ufficiali pari a 18.116 unità);

oltre a ciò, polo attrattivo e d’interesse per i luoghi storico culturali presenti, per le aree di pregio naturalistico e per i numerosi eventi che si susseguono durante l’anno;

- la stazione ferroviaria, dotata di un ampio parcheggio, è situata in posizione centrale tra quelle di Paola e Scalea, potendo rappresentare un ottimo snodo di collegamento con i servizi di transito e fermata a vantaggio delle strutture ricettive e non solo dell’intera Valle dell’Esaro (in passato era attivo un servizio bus che arrivava a Castrovillari, collegando Sant’Agata d’Esaro, San Sosti, Mottafollone, San Donato di Ninea, ecc.);

- il 13 maggio 2024 il gruppo consiliare del Comune di Belvedere Marittimo, IMPEGNO COMUNE #perBelvedereMarittimo ha sottoposto la proposta di deliberazione avente ad oggetto :“Proposta di riqualificazione dei collegamenti ferroviari della città di Belvedere Marittimo, mediante istanza da inoltrare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Calabria ed agli operatori ferroviari, finalizzata alla richiesta di fermata di treni a lunga percorrenza e l’incremento dei servizi di collegamento locale, al fine di migliorare il collegamento della città con le strutture inter comprensoriali e rendere la stessa più attrattiva” e con delibera consiliare n. 20 del 10 luglio 2024 il Consiglio Comunale di Belvedere Marittimo ha adottato all’unanimità detta la proposta. Tutto ciò premesso e considerato, interroga il Presidente della Giunta Regionale e l’Assessore con delega ai Trasporti

per sapere:

-se sono a conoscenza di quanto sopra esposto;

-se intendano chiedere al MIT che la stazione ferroviaria di Belvedere Marittimo possa essere destinataria di più fermate nell’offerta programmata dei servizi Intercity (IC);

- se intendono potenziare i servizi regionali, con ulteriori fermate presso la stazione di Belvedere Marittimo;

-se intendano chiedere agli operatori ferroviari Trenitalia S.p.A. e Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. di riconsiderare l’offerta ferroviaria dei propri servizi a libero mercato tenendo in considerazione la stazione di Belvedere Marittimo.

(326; 27/02/2025)

 

Lo Schiavo. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- con delibera di Giunta regionale n. 699 del 23 dicembre 2022 è stato approvato un piano finanziario che prevede un trasferimento di somme per 129.875.000 euro a favore del Contratto istituzionale di sviluppo (Cis) denominato “Volare – Calabria”;

- i suddetti fondi sono stati prelevati da stanziamenti registrati in diversi capitoli del Piano di sviluppo e coesione (PSC) della Regione Calabria che, alla data del 30 giugno 2022, risultavano privi di obbligazioni giuridicamente vincolanti, e anche da stanziamenti per i quali, secondo il Dipartimento programmazione unitaria della Regione Calabria, non si sarebbe arrivati a stipulare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022;

- pertanto, tutta una serie di interventi destinati a infrastrutture e/o contributi agli investimenti sono stati de-finanziati e i relativi fondi trasferiti per realizzare 21 progetti infrastrutturali negli aeroporti di Crotone, Lamezia Terme e Reggio Calabria nell’ambito del Cis Volare-Calabria. Considerato che: - fra i gli interventi de-finanziati nell’allegato alla suddetta delibera di GR n. 699 del 23.12.2022 (v. pag. 15 di 19) risultano i “lavori di risanamento delle banchine Papandrea e Buccarelli nel porto di Vibo Valentia Marina”, che era stato finanziato con il Patto per la Calabria per la somma 11.500.000 euro;

- l’intervento per lavori di risanamento delle banchine del porto di Vibo Valentia Marina è stato de-finanziato prima ancora dello spirare del termine per la stipula di un’obbligazione giuridicamente vincolante (31.12.2022);

- le banchine in questione sono parte del cosiddetto “molo verde” del Porto di Vibo Valentia Marina, che necessita di interventi atti alla messa in sicurezza;

- nessun nuovo finanziamento, né nell’ambito del Psc Calabria né attraverso altra programmazione, è attualmente previsto per le banchine Papandrea e Buccarelli. Tutto ciò premesso e considerato, si interroga la Giunta regionale

per sapere:

1. se prima di de-finanziare le somme destinate alla riqualificazione delle banchine Papandrea e Buccarelli del porto di Vibo Valentia Marina, la Giunta regionale o il dipartimento Turismo, marketing e mobilità della Regione Calabria abbia avuto interlocuzioni in merito con l’Amministrazione comunale di Vibo Valentia, con l’autorità Portuale di Gioia Tauro;

2. se, al momento del de-finanziamento delle somme destinate alla riqualificazione delle banchine Papandrea e Buccarelli site nel porto di Vibo Valentia Marina, esisteva un progetto definitivo e/o esecutivo dell’opera ed erano state indette una o più gare d’appalto andate deserte;

3. quali fondi di immediata reperibilità la Regione Calabria ha individuato o sta per individuare al fine di intervenire per gli improcrastinabili lavori di risanamento e/o consolidamento delle banchine Buccarelli e Papandrea site nel porto di Vibo Valentia Marina.

(327; 03/03/2025)

 

Bruni. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- con D.P.C.M. del 12 settembre 1997, veniva dichiarato lo stato di emergenza nella regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socioeconomico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi-urbani a seguito dell’accertata inadeguatezza strutturale delle discariche e del relativo rischio ambientale potenziale;

- per far fronte all’emergenza la gestione Commissariale ha licenziato due iniziative funzionalmente collegate e la redazione di due progetti, Calabria Sud e Calabria Nord per la realizzazione del ciclo integrato per lo smaltimento dei rifiuti. Considerato che:

• le opere realizzate per il sistema integrato raccolta rifiuti “Calabria Sud” risultavano inidonee e inefficienti, restando la realizzazione degli impianti parzialmente incompleta determinando l’esborso di rilevantissime somme di denaro pubblico;

• il termovalorizzatore di Gioia Tauro, realizzato solo parzialmente, ha continuato a lavorare in totale assenza di una pianificazione per la manutenzione straordinaria da cui sono derivate disfunzioni, danneggiamenti, avarie e successivi rattoppi che ne hanno rallentato le prestazioni e, al contempo, ridotto la capacità di incamerare rifiuti.

• La progettazione, costruzione e gestione del sistema integrato dei rifiuti solidi urbani denominato “Calabria Nord” non ha portato alla costruzione di nessuna opera, determinando la spesa di circa € 40.000.000,00 per pagamento di somme a titolo risarcitorio a favore di privati. • Con Legge Regionale 20 aprile 2022, n. 10, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, veniva istituita l’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria.

• I prezzi da convenzione Ato (validi fino al 30 giugno 2023) prevedevano per il conferimento in impianti regionali, per il Ford euro/ton 118,80, per il Rur euro/ton 160,96;

mentre per il conferimento in impianti fuori regione, per il Ford euro/ton 170,92, per il Rur euro/ton 295,54;

• subentrata la gestione Arrical risultano applicati i seguenti prezzi: Ford euro/ton 186,18 mentre per il Rur euro/ton 340,53 dal 1 luglio 2023 al 31 dicembre 2023. Per l’anno 2024 gli aumenti proseguono, per il Ford euro/ton 203,65 mentre per il Rur euro/ton 372,49;

tenuto conto che: - dalla relazione della Corte dei conti Calabria si evidenzia il mancato raggiungimento dell’obiettivo della costruzione di un ciclo integrato dei rifiuti adeguato alla domanda ed autosufficiente in termini di costi con uno sperpero di risorse pubbliche per oltre 100.000.000,00 di euro, la mancata realizzazione del sistema di raccolta rifiuti Calabria Nord, e la parziale realizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti Calabria sud. - A distanza di due anni dall’istituzione dell’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria non è stato raggiunto nessun risultato in termini dl investimenti strutturali diretti alla risoluzione delle criticità e che, a seguito di tale gestione, sono intervenuti solo continui aumenti dei costi (per l’anno 2024 per il Ford euro/ton 203,65 mentre per il Rur euro/ton 372,49). Tutto ciò premesso e considerato, interroga il Presidente della Giunta regionale

per sapere:

1. quali sono i provvedimenti, strutturali ed economici, che la Regione Calabria intende adottare per fronteggiare lo stato inefficienza strutturale in ambito del Sistema Integrato Raccolta Rifiuti? 2. Quali misure intende adottare la Regione Calabria per ridurre il notevole rincaro dei costi delle bollette per le famiglie calabresi?

(328; 06/03/2025)

 

Muraca. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- l’articolo 3, co. 1, DPCM del 17 dicembre 2020 ha introdotto un contributo denominato “Reddito di Libertà”, destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia. La misura consiste in un contributo economico concesso in un’unica soluzione per massimo 12 mesi, finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli o delle figlie minori. Per il suddetto contributo, Il Governo ha previsto un Fondo che viene distribuito tra le Regioni;

mentre l’INPS è l’ente responsabile della gestione e dell’erogazione dei contributi, che con la circolare n. 166 dell’8 novembre 2021 ha definito i criteri di ripartizione dello stesso. Considerato che: L’art. 1 co. 187 della L. 30/12/2023 n. 213 (legge di Bilancio 2024) ha incrementato la misura del Reddito di Libertà in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027. In questo modo la misura è stata elevata da 400 a 500 euro pro capite mensili, per un massimo di 12 mensilità, così per un totale annuo per ciascuna donna da euro 4.800,00 ad euro 6.000,00. La somma erogata dal Governo è stata ripartita tra le Regioni sulla scorta del numero di donne, comprese tra i 18 anni e 67 anni, presenti in ciascun territorio. In Calabria su un numero di 595.614 donne, è stata disposta l’erogazione della somma annuale di euro 319.963,00, che risulta insufficiente per soddisfare tutte le richieste avanzate dalle donne vittime di violenza. Il motivo dell’incremento operato dal Governo è stato determinato dal numero considerevole di domande che non sono state accolte per assenza di budget. Basti pensare che nel 2023 e 2024 il (solo) Comune di Reggio Calabria ha presentato 19 domande che sono state tutte respinte per insufficienza di budget. In virtù di ciò, con decreto n. 52 del 04/03/2025 è stata data la facoltà di ripresentare le domande a tutte coloro le cui domande erano state rigettate per incapienza, a partire dal 5 marzo 2025 fino al 18 aprile 2025. Ciò, tuttavia, non risolve il problema dell’insufficienza delle risorse economiche necessarie a garantire a tutte le donne vittime di violenza il beneficio del “Reddito di Libertà”. Tenuto conto che: Ai sensi dell’art. 2 commi 2 e 3 del decreto n. 52 del 4 marzo 2025 è stato ribadito che le risorse attribuite a ciascuna delle regioni o province autonome possono essere incrementate dalle regioni/province autonome stesse con ulteriori risorse proprie, trasferite direttamente all’INPS, previa presentazione di richiesta di incremento del budget. Lo scopo è quello di consentire all’INPS di utilizzare queste ulteriori risorse per la gestione delle domande presentate nella stessa regione/provincia autonoma e non accolte per insufficienza della quota statale assegnata. Preso atto che molte regioni tra le quali l’Emilia-Romagna, il Molise e il Lazio hanno contribuito con proprie risorse (contabilità regionale) ad incrementare tale contributo statale al fine di prevenire e contrastare ogni forma e grado di violenza morale, fisica, piscologica, psichica, sessuale, sociale ed economica nei confronti delle donne, sia nella vita pubblica sia in quella privata. In particolare, la Regione Emilia-Romagna ha confermato il proprio impegno a sostegno del Reddito di Libertà, stanziando nel 2022 e nel 2023, 1,3 milioni di euro per ciascun anno, con risorse del bilancio regionale che permettono di integrare in modo significativo quelle nazionali e dare una risposta alle domande non accolte per mancanza di fondi. La regione Lazio con Determinazione n. G17989 del 26/12/2024 ha assegnato la somma di euro 1.000.000,00 per il “Reddito di Libertà”;

il Molise ha avanzato una proposta di legge, volta a stipulare un accordo tra la Regione e la donna vittima di violenza, con o senza figli, che si impegna a partecipare a un progetto personalizzato finalizzato all’acquisizione o riacquisizione della propria autonomia e indipendenza personale, sociale ed economica. Tutto ciò premesso e considerato, non essendo a conoscenza di iniziative della Regione Calabria volte a sostenere tale beneficio si interroga il Presidente della Giunta regionale

per sapere:

se la Regione Calabria ha intenzione di contribuire ad aumentare il budget messo a disposizione dal Governo a sostegno del Reddito di Libertà per le donne vittime di violenza per gli anni 2025-2026 e 2027.

(330; 10/03/2025)

Interpellanza

Laghi. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

-nonostante sia entrata in vigore, da oltre un anno, la legge regionale 7 febbraio 2024, n. 7 “Norme in materia di valorizzazione delle aree verdi e delle formazioni vegetali in ambito urbano” approvata dal Consiglio regionale proprio al fine di “migliorare la qualità della vita nelle città e realizzare le condizioni che garantiscono la vita delle alberature e del verde così da implementare i servizi ecosistemici, contribuire alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici, aumentare la resilienza degli ecosistemi e limitare i rischi legati al dissesto idrogeologico” (comma 1 articolo 1 legge regionale 7/2024), - l’articolo 2 della stessa legge introduce tre azioni di intervento (censimento comunale del verde urbano;

regolamento comunale del verde urbano;

piano comunale del verde urbano) attraverso i quali ogni Comune è chiamato ad implementare le aree verdi ed evitare interventi che possano danneggiare il verde urbano;

- peraltro, anche laddove tali strumenti non siano stati ancora adottati dall’ente comunale, l’articolo 6 impone agli enti locali di osservare specifiche e puntuali prescrizioni, in particolare il divieto di capitozzare, abbattere, eradicare, danneggiare alberi e siepi;

- numerose sono le segnalazioni da parte di associazioni e cittadinanza attiva di diversi comuni che denunciano interventi e lavori che, non rispettando le prescrizioni indicate dalla normativa sopra descritta, danneggiano gravemente il verde urbano del proprio territorio comunale con grave nocumento per le condizioni ambientali e di benessere degli stessi cittadini.

Per sapere:

1. se il governo regionale sia a conoscenza dei numerosi casi di deturpazione e danni che i Comuni producono a causa dei lavori di manutenzione ordinari e straordinari che vengono effettuati in violazione della legge regionale n. 7/2024 e, più in generale, della normativa regionale e statale vigente in materia di tutela e valorizzazione dell’ambiente, 2. quali azioni intenda intraprendere per garantire la piena funzionalità e il corretto uso del verde urbano, al fine della effettiva valorizzazione dello stesso e per godere dei benefici erogati ai cittadini dai servizi ecosistemici nel breve, medio e lungo periodo, così come previsto dall’articolo 2 della lr. 7/2024, 3. se ritenga opportuno, in attuazione degli obiettivi indicati nel programma di governo in materia ambientale, avviare delle campagne di informazione e sensibilizzazione a favore degli enti locali, al fine di garantire l’applicazione delle norme in materia di verde urbano, e, di conseguenza, far rispettare, valorizzare e proteggere i territori.

(4; 27/02/2025)

Mozioni

Il Consiglio regionale, premesso che:

- l’evoluzione dei sistemi sanitari moderni richiede un costante aggiornamento delle figure professionali coinvolte nell'assistenza ai pazienti;

- l'infermiere di processo è una figura professionale innovativa introdotta per migliorare l'efficienza e la gestione dei pronto soccorso, in particolare per affrontare il sovraffollamento e ridurre i tempi di attesa nei pronto soccorso, ottimizzando il flusso operativo e migliorando la qualità dell'assistenza ai pazienti;

- la Regione Calabria si trova ad affrontare criticità significative nelle unità di pronto soccorso e necessita di soluzioni strutturate per garantire un miglioramento dell'efficienza e della qualità assistenziale;

- la figura dell'infermiere di processo è stata già introdotta in alcune regioni italiane per migliorare la gestione dei percorsi clinico-assistenziali. Considerato che: - l'introduzione della figura dell'infermiere di processo nelle unità di pronto soccorso migliorerebbe il coordinamento delle attività cliniche, faciliterebbe la comunicazione tra i professionisti sanitari e consentirebbe un monitoraggio efficace degli indicatori di performance;

- tale ruolo può contribuire a migliorare la qualità della presa in carico del paziente, garantendo un accesso più rapido ed efficiente ai percorsi assistenziali;

- la regolamentazione della figura dell'infermiere di processo dovrebbe prevedere criteri specifici di selezione, formazione e aggiornamento professionale;

- il riconoscimento di questa figura garantirebbe un sistema sanitario regionale più efficiente, in grado di rispondere meglio alle esigenze della popolazione.

Impegna la Giunta regionale

- a introdurre formalmente la figura dell'infermiere di processo nelle unità di pronto soccorso della Regione Calabria e nelle strutture sanitarie territoriali per il successivo indirizzamento dei pazienti;

- a monitorare l'impatto dell'introduzione di questa figura attraverso un sistema di valutazione basato su indicatori di performance, riduzione dei tempi di attesa e miglioramento della qualità assistenziale;

- a favorire la collaborazione tra gli ospedali della regione e le istituzioni sanitarie territoriali per garantire un'integrazione efficace dell'infermiere di processo all'interno del sistema sanitario calabrese.

(112; 06/02/2025) Alecci

 

Il Consiglio regionale, premesso che:

- l’analisi del Comportamento Applicata (A.B.A.) ha lo scopo di ridurre i comportamenti disfunzionali e promuoverne altri appropriati, consentendo un miglioramento della qualità della vita del minore;

- questo tipo di trattamento ha il maggior numero di evidenze scientifiche (evidence-based), riconosciute a livello internazionale, che dimostrano l’efficacia della terapia, in quanto l’A.B.A. è correlata al miglioramento del quoziente intellettivo, al miglioramento dell’abilità di linguaggio ed all’acquisizione di comportamenti funzionali e adattivi;

- il trattamento in questione rientra a norma dell’articolo 60 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle linee di indirizzo dell’Istituto Superiore di Sanità in attuazione della legge n. 134 del 18 agosto 2015 tra i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), ovvero, tra le prestazioni che devono essere assicurate dal Sistema Sanitario Nazionale;

- il minore ha diritto alla definizione di un Piano Individualizzato, costituzionalmente garantito dal diritto alla salute, che tenga conto del diverso livello di gravità del Disturbo dello Spettro Autistico e che tale inalienabile diritto non debba essere sacrificato o compromesso dalla discrezionalità amministrativa dell’Ente Sanitario;

- tante famiglie calabresi hanno riscontrato innumerevoli difficoltà ad accedere ad una tutela adeguata per i propri figli, trovandosi costrette a rivolgersi al Giudice Amministrativo che soventemente riconosceva sul piano giuridico l’ammissibilità dei diversi punti inerenti il trattamento per l’Autismo;

considerato che: - il trattamento riabilitativo A.B.A. produce enormi benefici per il minore in condizione di Autismo ma risulta essere molto oneroso per la maggior parte delle famiglie interessate;

- il suddetto trattamento non è fornito da tutti i Distretti Sanitari Calabresi e molti genitori sono stati e sono costretti a rivolgersi a strutture e/o a singoli professionisti che erogano tale trattamento;

- la maggior parte delle famiglie ha avviato azioni giuridiche citando in causa le ASP calabresi;

- la giurisprudenza è unanimemente d’accordo nel riconoscere che il Servizio Sanitario Nazionale debba farsi carico direttamente del trattamento, ovvero, indirettamente prevedendo specifiche procedure di rimborso delle spese sostenute dalle famiglie (Tribunale di Cosenza, Sent. N.272/2021;

Tribunale di Catanzaro, Sent. N.125/2022;

Corte di Appello Roma, Sent. N.4150/2021;

Consiglio di Stato, Sent. N.8708/2023);

- l’ASP di Cosenza con delibera n.1855 del 21 agosto 2024 ha ritenuto di riconoscere il rimborso delle spese per il trattamento A.B.A. a favore di una famiglia residente nel territorio del citato Distretto;

tutto ciò premesso e considerato

impegna la Giunta regionale

e il Presidente, anche nella qualità di Commissario ad Acta della Sanità calabrese, ad adottare ogni provvedimento necessario, affinché i Direttori Generali e i Commissari delle Aziende Sanitarie Provinciali calabresi procedano alla ricognizione delle prestazioni del trattamento A.B.A. non ancora rimborsate, a far data dell’inserimento tra i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), e successivamente procedere al pagamento alle famiglie aventi diritto.

(113; 20/02/2025) Molinaro, De Francesco, Mannarino, Montuoro

Risposta scritta a interrogazione

È pervenuta risposta scritta alle seguenti interrogazioni:

 

Lo Schiavo e Mammoliti. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- secondo gli ultimi dati disponibili del ministero della Salute (2022), la Calabria si posiziona all’ultimo posto delle regioni italiane nei Livelli essenziali di assistenza (Lea) in tutti e tre gli ambiti (prevenzione, distrettuale e ospedaliera). In particolare, secondo l’Istituto superiore sanità è all’ultimo posto in Italia per screening oncologici;

- uno degli strumenti individuati dal sistema sanitario per colmare questo gap consiste nella realizzazione di Ospedali di comunità e Case di comunità, attraverso cui si dovrebbe potenziare la medicina territoriale e, con essa, l’area della prevenzione e quella distrettuale;

- dal Piano nazionale di ripresa e resilienza risulta che la Calabria dovrà realizzare 61 Case di comunità e 20 Ospedali di comunità;

- secondo il target del PNRR le suddette strutture dovrebbero essere completate entro il 30 giugno 2026;

- la Regione Calabria, nel 2022, ha deliberato di affidare a Invitalia Spa l’attuazione degli interventi ricadenti nella Missione M6 - Salute del PNRR e quindi a stipulare i contratti afferenti le Case e gli Ospedali di comunità. - dai dati messi a disposizione dalla Regione Calabria, risulta che per 14 Case di comunità e 1 Ospedale di comunità non sia stato ancora stipulato il contratto. Per tutti gli altri presidi risulta che siano stati stipulati i contratti, approvati i progetti esecutivi e avviati i lavori di ristrutturazione o edificazione, ma che nessuno sia stato ancora ultimato;

- nel cronoprogramma della Regione Calabria, pubblicato sul sito alla sezione “Focus M6”, non si ricavano gli step relativi all’anno 2024 e 2025, notandosi uno stacco temporale tra il 2023 e il 2026;

considerato che, se le opere non verranno realizzate o comunque non si avvicineranno al target fissato nel giugno 2026, la Commissione Europea, in caso di ritardi significativi o di mancato raggiungimento degli obiettivi, può decidere di sospendere o revocare i fondi del PNRR. Tutto ciò premesso e considerato, si interroga il presidente della Giunta regionale, anche nella sua qualità di Commissario ad acta per il piano di rientro

per sapere:

1. quante gare (nell’ordine: per la stipula della progettazione, della verifica della progettazione e dei contratti di concessione o appalto) per la realizzazione delle Case di comunità e Ospedali di comunità calabresi siano andate finora deserte;

2. se le gare per la realizzazione delle opere siano state effettivamente tutte concluse mediante la consegna dei lavori agli aggiudicatari o se con avvio dei lavori s’intende la mera approvazione dei progetti esecutivi;

3. se la Regione Calabria non ritenga di mettere in atto sistemi di monitoraggio più efficaci per verificare costantemente l'avanzamento dei lavori e individuare tempestivamente eventuali criticità;

4. se la Regione Calabria non ritenga di indire tavoli tecnici con Invitalia e con le Asp territoriali allo scopo di un costante controllo del cronoprogramma per l’anno 2025, nonché allo scopo di individuare le ragioni della mancata stipula dei contratti per 15 opere.

(304; 10/01/2025).

(Risposta)

 

Bruni. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- il diritto alla salute è sancito dall’articolo 32 della Costituzione italiana, che garantisce l’accesso universale a cure e servizi sanitari adeguati per tutti i cittadini;

- come specificato dal Ministero della Salute con il termine ‘telemedicina’ si indica tutto l’insieme di prestazioni sanitarie in cui, grazie all’utilizzo di tecnologie innovative, il professionista della salute e il paziente non si trovano nello stesso luogo. - la telemedicina rappresenta una risorsa fondamentale per il sistema sanitario calabrese, capace di affrontare in modo efficace le criticità legate alle liste d’attesa e di garantire un’assistenza sanitaria più accessibile e tempestiva. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), attraverso la Missione 6 “Salute”, intende rendere le strutture italiane più moderne, digitali e inclusive, favorendo equità di accesso ai migliori servizi sanitari del nostro Paese per tutti i cittadini. - La componente 1 della M6 del PNNR, denominata «Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale», comprende l’investimento 1.2, intitolato «Casa come primo luogo di cura e telemedicina», dando centralità alla telemedicina nella prospettiva della ripresa e della resilienza post pandemica;

- A tale sub-investimento è destinato un miliardo di euro per il finanziamento di progetti che consentano interazioni medico-paziente a distanza e di iniziative di ricerca ad hoc sulle tecnologie digitali in materia di telemedicina. - In data 24.1.2024 presso la Terza Commissione consiliare “Sanità, Attività sociali, Culturali e Formative” si sono svolte delle audizioni volte a rappresentare lo “stato dell’arte della telemedicina in Calabria” con i massimi esperti regionali sulla tematica;

- Nella predetta occasione la Presidente ha annunciato una road map per fare della telemedicina un valido supporto per il superamento delle criticità in ambito sanitario affermando che saranno introdotti nuovi strumenti e misure di intervento per delineare una nuova assistenza sanitaria territoriale, anche domiciliare, rendendola più vicina agli utenti anche attraverso una forte integrazione tra Ssr -servizi sociali. Gli interventi intendono, infatti, a incrementare le prestazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di Case della comunità e di Ospedali di comunità, al rafforzamento dell’assistenza domiciliare attraverso l’attivazione delle Centrali operative territoriali, allo sviluppo della telemedicina e ad una più efficace integrazione con tutti i servizi sociosanitari.

Visto: - il DCA n. 132 del 18 maggio 2023, con il quale il Commissario Straordinario per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese ha approvato il “Piano Operativo servizi di telemedicina”;

- il DCA n. 140 del 31 maggio 2023, con il quale il Commissario Straordinario per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese ha approvato il Piano Operativo Regionale degli interventi relativi alla “Missione 6 Salute Componente 1 - Investimento 1.2. Casa come primo luogo di cura e telemedicina Sub-investimento 1.2.1 – Assistenza domiciliare”;

- il DCA n. 286 del 27 novembre 2023, con il quale il Commissario Straordinario per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese ha approvato, ai sensi del decreto interministeriale del 30 settembre 2022, il modello organizzativo per l’implementazione dei servizi di Telemedicina della Regione Calabria;

- il Decreto Dirigenziale n. 15262 del 28/10/2024 avente ad oggetto “Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero. Servizi di telemedicina (M6C1, sub-investimento 1.2.3.2). Erogazione risorse finanziarie”, con il quale il Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria - Settore 05 Assistenza Ospedaliera e Sistemi Alternativi al Ricovero ha disposto il trasferimento, in conto capitale, in favore di Azienda Zero - Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria, delle risorse necessarie indispensabili per svolgere i compiti previsti ai sensi del DCA n. 202 del 07/08/2024, in qualità di Amministrazione contraente, tra cui l’emissione degli ordinativi di fornitura e la predisposizione della documentazione tecnica amministrativa concernenti i “Servizi di Telemedicina” - PNRR Missione 6, Componente 1, sub-investimento 1.2.3.2, quantificate in euro 8.813.391,00;

- la Deliberazione del Commissario Straordinario di Azienda Zero n. 45 del 31/10/2024 di presa d’atto del Decreto Dirigenziale n. 15262 del 28/10/2024.

Rilevato che

− la Regione Calabria, nonostante abbia ricevuto parte delle somme stanziate per la realizzazione degli interventi previsti nel piano degli investimenti della telemedicina in quota pro capite, è adesso gravemente in ritardo nei servizi stessi, difettando della struttura regionale prevista dai piani del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie;

- è assente, infatti, in Calabria una Infrastruttura Regionale di Telemedicina, unica, integrata e centralizzata a livello regionale per supportare l’erogazione strutturata e la diffusione dei servizi di “televisita”, “teleconsulto”, “teleassistenza” e “telemonitoraggio” tramite un processo di integrazione e collaborazione tra l’ospedale e una nuova organizzazione del territorio. −

presso alcune ASP è stato nominato un ‘referente’ per la telemedicina (in assenza di una procedura comparativa dei curricula o di una procedura selettiva) per prendere parte al tavolo regionale. Tutto ciò premesso e considerato interroga il Presidente della Giunta regionale

per sapere:

a. lo stato di attuazione generale in Calabria della Telemedicina in termini di infrastruttura regionale, servizi attivati e da attivare, localizzazione nei diversi territori, raccordo con la rete nazionale;

b. i programmi di Telemedicina regionale per gli anni 2025 e 2026 e le relative risorse da impiegare;

c. quali iniziative intenda assumere in merito ai gravi ritardi sull’utilizzo dei fondi PNRR sulla telemedicina;

d. quali sono i criteri adottati per la nomina dei referenti per la telemedicina presso le singole ASP e come intende applicare i principi di trasparenza e competenza nelle procedure di nomina.

(309; 27/01/2025)

(Risposta)

 

Bruni. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

• il Centro antiviolenza ‘Roberta Lanzino’ di Cosenza è attivo da oltre 35 anni e rappresenta un presidio fondamentale nella prevenzione e contrasto alla violenza di genere, fornendo sostegno e protezione alle donne vittime di violenza e ai loro figli;

• la sede del Centro si trova in Via Ernesto Fagiani, 17 (Cosenza) presso i locali assegnati dalla Regione Calabria;

• recentemente, il Centro è stato costretto a sospendere le attività a causa dell’interruzione improvvisa della fornitura di energia elettrica da parte della Regione Calabria, senza alcun preavviso e senza fornire alcuna soluzione alternativa;

• tale situazione ha determinato l’impossibilità per le operatrici e le volontarie del centro di proseguire il loro lavoro, privando il territorio di un servizio essenziale per la sicurezza e la tutela delle donne;

• il Centro, nonostante si sia prontamente attivato inviando una richiesta formale in data 07 dicembre 2024 all’Ufficio Economato e del Patrimonio della Regione Calabria al fine di avere un riscontro rispetto a ciò che stava accadendo, non ha ricevuto alcuna risposta in merito a dimostrazione non soltanto dell’inefficienza burocratica da parte delle Istituzioni, ma anche di una grave negligenza che può causare conseguenze negative, gravi, immediate e a lungo termine nella lotta contro la violenza di genere;

• in data 08 febbraio 2025 un’altra nota è stata inviata a mezzo pec evidenziando ancora una volta l’impossibilità di continuare il servizio svolto quotidianamente a sostegno delle donne che vivono una situazione di disagio, nonché di proseguire con le attività progettuali in essere, oltre a determinare l’impossibilità dell’attività di ascolto telefonico collegato al numero di pubblica utilità 1522 del Dipartimento Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Rilevato che: • in data 2 gennaio 2025 è stata depositata, a firma della scrivente consigliera regionale, una proposta di legge recante: “Prevenzione e contrasto alla violenza di genere sulle donne e loro figli”, che prevede una pianificazione chiara, la costituzione di un fondo unico regionale per la gestione dei servizi e il sostegno economico stabile alle strutture che operano in questo ambito. • tuttavia, la proposta di legge non è stata ancora discussa, e ciò ha impedito l’adozione di quegli strumenti che avrebbero potuto evitare situazioni di questo tipo, grazie a una programmazione strutturale e una pianificazione adeguata.

Considerato che: • il Centro Lanzino è collegato al numero di pubblica utilità 1522 (Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità) e rappresenta un punto di riferimento strategico per il territorio nella lotta alla violenza di genere;

• la sospensione delle attività non solo priva le donne di un supporto fondamentale, ma espone il territorio al rischio di impoverimento del sistema di protezione sociale;

• non è stata fornita alcuna indicazione ufficiale sul futuro della struttura e sulle misure necessarie per garantire la continuità delle attività del Centro. Tutto ciò premesso e considerato interroga il Presidente della Giunta regionale

per sapere:

1. quali misure intende adottare per garantire la continuità delle attività del Centro ‘Roberta “Lanzino” essendo un punto di riferimento strategico e collegato al numero di pubblica utilità 1522;

2. in quale sede saranno trasferite le operatrici e le volontarie in attesa della ristrutturazione di quella attuale;

3. il motivo per il quale non è stata individuata una sede alternativa prima della sospensione delle attività e quali sono le tempistiche previste per la messa a norma della struttura di via Ernesto Fagiani, 17;

4. quali risorse saranno messe a disposizione per assicurare la riapertura del Centro e la continuità delle sue attività al fine di non lasciare le donne del territorio prive di un presidio così fondamentale.

(319; 11/02/2025).

(Risposta)

Proposta di provvedimento amministrativo n. 207/12^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Bilancio di previsione 2025-2027 dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Calabria) - Deliberazione di Giunta regionale n. 753 del 27/12/2024” (deliberazione consiliare n. 354)

Il Consiglio regionale

premesso che:

·         l’articolo 57, comma 3 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria) dispone che i bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze (oggi Economia e Finanze) per la definitiva istruttoria di propria competenza;

·         la Giunta regionale trasmette i bilanci al Consiglio regionale per la successiva approvazione, a norma dell’articolo 54, comma 5, lettera b), dello Statuto regionale;

visti:

·         la legge regionale 28 giugno 2023, n. 25, con la quale l’Azienda Calabria Lavoro è stata trasformata in Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Calabria);

·         la legge regionale n. 8/2002;

·         l'articolo 54, comma 5, lettera b), della legge regionale 19 ottobre 2004, n.25 (Statuto della regione Calabria);

·         il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi);

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 753 del 27 dicembre 2024, recante: “Bilancio di previsione 2025-2027 dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Calabria)” – Trasmissione proposta al Consiglio Regionale per gli atti di competenza”, rubricata come proposta di provvedimento amministrativo n. 207/12^;

visto il decreto n. 53 del 20 dicembre 2024 con cui il Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro ha approvato la proposta di bilancio di previsione 2025-2027 dell’Ente, ex Allegato n.9 del D.lgs. 118/2011, allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 753 del 27 dicembre 2024 e al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

atteso che il Revisore unico dei conti di ARPAL Calabria, con verbale del 20 dicembre 2024, allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 753 del 27 dicembre 2024 e alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale,

·         ha preso atto che il bilancio di previsione 2025-2027 rispetta gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica;

·         ha evidenziato che “l’equilibrio corrente di bilancio nel 2025 è assicurato dallo stanziamento, in entrata e in spesa, dei fondi destinati dalla Regione al funzionamento di Azienda, alla copertura delle spese relative al personale, nonché dagli affidamenti progettuali vincolati in entrata e in spesa”;

·         ha dato atto che “la previsione finanziaria è basata sui dati relativi all’esercizio 2024”, e ha dichiarato che “Il controllo relativo al rispetto dei limiti di spesa prescritti è stato effettuato con proprio verbale n. 154 del 19/12/2024”;

·         ha tenuto conto “della coerenza delle previsioni con gli obiettivi programmatici dell’Ente”, “della completezza e della trasparenza della documentazione”, e “della congruità e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio”;

·         ha espresso “parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2025- 2027 presentata da ARPAL Calabria e sulla sua approvazione”;

considerato che il dipartimento regionale “Lavoro”, che esercita la vigilanza sulle attività dell’Ente, nell’ambito dell’istruttoria di competenza (prot. n. 801453 del 21 dicembre 2024), allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 753 del 27 dicembre 2024 e alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, ha rilevato

·         che il documento contabile “pur essendo redatto, secondo lo schema di bilancio di cui al D.lgs. 118/2011, non è stato presentato nei termini previsti”, dando atto che “in caso di mancata approvazione da parte del Consiglio Regionale entro il 31 dicembre, la gestione finanziaria dello stesso si svolgerà nel rispetto di quanto stabilito al punto numero 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, riguardante l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria”,

·         che “non risulta rispettato il termine di cui all’art. 1 comma 3 della L.R. n. 62/2023”, e pertanto “è consequenziale che l’ente strumentale applichi, a carico degli organi di vertice, una riduzione del 20% dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali e di darne conto al Dipartimento Vigilante.”;

considerato che il dipartimento regionale vigilante “Lavoro”,

·      relativamente al contenuto del piano delle attività dell’Ente, allegato al bilancio di previsione 2025-2027, ha rilevato che “emerge la sostanziale conformità delle attività previste per l’anno 2025 rispetto al mandato istituzionale dell’ente strumentale.”;

·         relativamente all’applicazione della normativa regionale in materia di contenimento della spesa “l’ente strumentale nel complessivo, ha rispettato il limite di spesa previsto dall’art. 1 lett. c) della L.R. n. 62/2023.”;

·         “…visto il bilancio di previsione 2025_2027 di ARPAL Calabria, per come approvato con decreto del direttore generale n. 53 del 20.12.2024, preso atto di quanto asseverato dal revisore, il Settore scrivente, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 57 l.r. 8/2002.”;

tenuto conto che il dipartimento regionale “Economia e Finanze”, nell’istruttoria di competenza, allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 753 del 27 dicembre 2024 e alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale,

·         ha verificato la sussistenza degli equilibri di bilancio per come definiti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

·         ha raccomandato all’Ente, avendo rilevato che non ha previsto alcuno stanziamento nella parte spesa con riferimento al Fondo Garanzia per i debiti commerciali (FGDC), ex L. 30/12/20218, n. 145, «…a seguito delle previste verifiche sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC), di provvedere, se necessario, al dovuto accantonamento di legge, apportando le conseguenti variazioni alle previsioni di spesa di cui al bilancio in oggetto.»;

·         ha raccomandato all’Ente, con riferimento al Fondo crediti Dubbia Esigibilità, “«…di verificare la congruità del FCDE, provvedendo alla congrua valorizzazione dello stesso qualora, nel corso della gestione, dovessero sorgere eventuali posizioni di credito nei confronti di soggetti diversi dalla P.A., tali per cui si renda necessario provvedere ad accantonare parte delle relative entrate nel fondo di che trattasi»;

·         ha raccomandato all’Ente, con riferimento al Fondo Pluriennale Vincolato, «…a seguito dell’approvazione della predetta procedura di riaccertamento dei residui 2024 di provvedere, se necessario, alle dovute variazioni al presente bilancio di previsione 2025/2027, apportando i conseguenti correttivi al FPV sia per la parte corrente sia per quella riferita alle spese in conto capitale, nel rispetto del principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata.»;

·         ha preso atto del parere del Revisore Unico dei Conti e dell’istruttoria conclusa con parere favorevole del Dipartimento Lavoro, che esercita la vigilanza sulle attività dell’Ente, ai sensi dell’articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8, sulla proposta di bilancio di previsione 2025-2027 dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Calabria), e, fermi restando, i rilievi e le raccomandazioni espressi dal Dipartimento Economia e Finanze e dal Dipartimento Lavoro, per come riportate nelle istruttorie di rispettiva competenza, ha stabilito che “non si rilevano motivi ostativi alla trasmissione al Consiglio Regionale, da parte della Giunta Regionale, della Proposta di Bilancio di Previsione 2025-2027 dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Calabria), ai sensi dell’articolo 57, comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.”.

preso atto che la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 6 febbraio 2025, si è determinata favorevolmente sull’approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Calabria), e dei documenti ad esso allegati;

udito il consigliere Montuoro, che ha illustrato il provvedimento;

delibera

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

-     di approvare, ai sensi dell’articolo 57, comma 3, della legge regionale n.8/2002, il Bilancio di Previsione 2025-2027 dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Calabria) e i documenti ad esso allegati richiamati in premessa, che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

(Allegati)

Proposta di provvedimento amministrativo n. 208/12^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Bilancio di previsione 2025-2027 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPACAL) - Deliberazione di Giunta regionale n. 5 del 21/01/2025” (deliberazione consiliare n. 355)

Il Consiglio regionale

premesso che:

·         l’articolo 57, comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria) dispone che i bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze (oggi Economia e Finanze) per la definitiva istruttoria di propria competenza;

·         la Giunta regionale trasmette i bilanci al Consiglio regionale per la successiva approvazione, a norma dell’art. 54, comma 5, lettera b), della legge regionale 19 ottobre 2004, n.25 (Statuto della regione Calabria);

visti:

·         la legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria - A.R.P.A.CAL.);

·         la legge regionale n. 8/2002;

·         il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi);

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 5 del 21 gennaio 2025, recante: “Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (ARPACAL) - Approvazione Piano delle attività anno 2025 e trasmissione del Bilancio di previsione 2025-2027 al Consiglio regionale per gli atti di competenza”, rubricata come proposta di provvedimento amministrativo n. 208/12^;

vista la deliberazione n. 670 del 25 novembre 2024, con la quale il Commissario Straordinario dell’ARPACAL ha approvato il bilancio previsionale 2025-2027 e il Piano annuale delle attività 2025 dell’Ente, allegati alla deliberazione della Giunta regionale n. 5 del 21 gennaio 2025 e alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;

rilevato che il Revisore unico dei conti dell’Agenzia, con verbale n. 14 del 08 novembre 2024, allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 5 del 21 gennaio 2025 e alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale,

·         ha dato atto che “il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027 è impostato sulla base degli schemi previsti dall’allegato 9, dei relativi riepiloghi, dei prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e degli equilibri di bilancio, degli allegati indicati dall’art.11 co.3 D.lgs. 118/2011;

·         ha dato atto, inoltre, che “gli stanziamenti di bilancio sono stati effettuati tenendo conto degli indirizzi di contenimento della spesa pubblica e riduzione dei costi della pubblica amministrazione per come dettati dal contesto normativo ed in particolare dall’art. 6 della L.R. 43/2016”;

·         con riferimento al fondo pluriennale vincolato (FPV), ha verificato che il “bilancio di previsione 2025 - 2027 soddisfa i parametri di equilibrio di bilancio, così come previsto dal d.lgs. 118/2011” e “che la previsione di cassa relativa a relativa all’entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.”;

·         con riferimento al fondo rischi contenzioso, ha verificato “sicuramente la congruità dello stanziamento del fondo rischi contenzioso”, e ha suggerito di “valutare con attenzione la possibilità di ridurre lo stanziamento considerato che dalla documentazione esibita non emergono soccombenze particolari.”;

·         con riferimento al fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE), ha verificato “la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto dell’accantonamento per l’intero importo.”;

·         si è espresso favorevolmente in ordine all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto;

·         ha attestato la corrispondenza delle previsioni finanziarie del bilancio 2025 - 2027 alle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia, rilevando “la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni;

·         ha espresso “parere favorevole all’approvazione del bilancio di previsione finanziario dell’ARPACAL riferito al triennio 2025/2027 ed ai relativi allegati”, pur in presenza delle osservazioni richiamate nel proprio verbale n. 14 dell’8 novembre 2024;

considerato che il dipartimento regionale “Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, che esercita la vigilanza sull’Ente, nell’istruttoria di propria competenza (prot. n.n796550 del 19 dicembre 2024), resa ai sensi dell’articolo 57, comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 5 del 21 gennaio 2025 e alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale,

·         ha evidenziato il rispetto delle misure di contenimento della spesa;

·         a conclusione dell’istruttoria di propria competenza, ha espresso “parere favorevole al bilancio di previsione 2025-2027 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Regione Calabria adottato con delibera del Commissario straordinario n. 670 del 25/11/2024 e al Piano delle Attività 2025.”;

dato atto che il Comitato regionale di indirizzo di ARPACAL, con verbale del 23 dicembre 2024 (prot. 806478 del 27/12/2024), allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 5 del 21 gennaio 2025 e alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, ha espresso parere favorevole per l’approvazione del “Bilancio previsionale 2025/2027 e Piano delle attività 2025 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente”, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 20/1999;

tenuto conto che il dipartimento “Economia e Finanze”, nell’istruttoria di competenza (prot. n. 560209 del 15 dicembre 2023), allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 5 del 21 gennaio 2025 e alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale,

·         ha verificato, con esito positivo, la corretta applicazione da parte dell’Ente della quota vincolata dell’avanzo di amministrazione presunto ai fini del raggiungimento degli equilibri di bilancio, in ossequio al principio contabile applicato alla contabilità finanziaria punto 9.2 dell’allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011, e nel rispetto dei limiti di cui alle disposizioni introdotte dall’articolo 1, comma 897 della Legge n. 145/2018;

·         ha formulato all’Ente le seguenti raccomandazioni:

-     in fase di stesura del Rendiconto di Gestione 2024, “di procedere alla corretta redazione della tabella a/2, afferente alla dimostrazione delle risorse vincolate di cui al risultato di amministrazione, in continuità con i risultati riportati dal precedente esercizio 2023, apportando i necessari correttivi rispetto ai dati riportati” nell’apposita tabella;

-     con riferimento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), nel corso dell’esercizio 2025, “di aggiornare le previsioni di spesa di cui al FCDE, verificandone, a seguito dell’attività di gestione, la congruità, in ragione di eventuali variazioni apportate agli stanziamenti di competenza dei relativi capitoli di entrata, nonché con riferimento all’effettivo andamento degli incassi”;

-     con riferimento al Fondo Pluriennale Vincolato, ha raccomandato all’Ente “a seguito dell’approvazione della procedura di riaccertamento dei residui 2024, di apportare i necessari correttivi al predetto FPV, sia per la parte corrente sia per quella in conto capitale, nel rispetto del principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata.”;

·         preso atto dei pareri favorevoli del Revisore unico dei conti e del dipartimento vigilante “Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, che esercita la vigilanza sull’Ente ai sensi dell’articolo 57, comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, richiamate le raccomandazioni dello stesso dipartimento “Economia e Finanze”, in merito all’aggiornamento, alla verifica ed alla gestione sia Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) sia del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), nonché ai necessari correttivi da apportare in sede di Rendiconto 2024 con riferimento alla corretta redazione del prospetto a/2 inerente alla dimostrazione delle quote vincolate del risultato di amministrazione, ha ritenuto “possibile procedere, da parte della Giunta regionale, alla trasmissione della proposta di bilancio di previsione 2025 – 2027 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPACAL) al Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 57, comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8”;

rilevato che la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 6 febbraio 2025, si è determinata favorevolmente sull’approvazione del bilancio di previsione 2025 - 2027 dell’ARPACAL, con i documenti ad esso allegati, e sul Piano delle attività per l’anno 2025;

udito il relatore, consigliere Montuoro, che ha illustrato il provvedimento;

delibera

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

·       di approvare, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8, il Bilancio di previsione 2025 – 2027 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL), e i documenti ad esso allegati richiamati in premessa, e il Piano delle attività per l’anno 2025, che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

(Allegati)

Proposta di legge n. 317/12^ di iniziativa dei consiglieri regionali Mancuso e Gentile, recante: “Integrazioni alla legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici)” (deliberazione consiliare n. 356)

Art. 1

(Modifiche dell’articolo 13 della l.r. 18/2007)

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici) sono aggiunti i seguenti:

“6. Per essere iscritto nell’elenco regionale degli istruttori e periti demaniali occorre possedere, alla data di presentazione della domanda di iscrizione al detto elenco, una anzianità di iscrizione di almeno dieci anni presso gli ordini professionali degli ingegneri, architetti, agronomi e forestali o presso i collegi professionali dei periti agrari, agrotecnici e geometri, o una comprovata esperienza professionale in materia di usi civici.

7. La Regione, i Comuni e i privati, interessati all’avvio delle pratiche in materia di usi civici, accertamenti, verifiche, ricognizioni, legittimazione, occupazioni, permute previsti dalla normativa vigente, conferiscono incarico a un istruttore o perito demaniale iscritto nell’elenco regionale. Le spese relative al disbrigo delle pratiche sono poste a carico del soggetto richiedente la prestazione professionale.

8. Nel caso in cui i Comuni non abbiano completato la ricognizione e il censimento di tutti i beni sottoposti a usi civici nel territorio di loro competenza, i soggetti privati possono richiedere ai periti o istruttori demaniali incaricati dall’ente comunale di eseguire l’accertamento dei beni di loro interesse. In tal caso, i compensi per le verifiche richieste dai soggetti privati sono decurtati di una percentuale pari al trenta per cento di quella prevista dalla normativa vigente.”.

Art. 2

(Inserimento degli articoli 14-bis e 14-ter nella l.r. 18/2007)

1. Dopo l’articolo 14 della l.r. 18/2007, sono inseriti i seguenti:

“Art. 14-bis

(Gestione dei boschi gravati da usi civici)

1. Nel rispetto della normativa di settore vigente, i lotti di bosco individuati tra i beni soggetti a uso civico possono essere assegnati dai Comuni, previo espletamento di procedure pubbliche, ai cittadini privati per la raccolta della legna, per le attività di pascolo e di manutenzione ordinaria.

2. In caso di mancata partecipazione dei cittadini privati alle procedure pubbliche di cui al comma 1, il Comune prevede, ai fini della manutenzione ordinaria, per la raccolta della legna e per le attività di pascolo dei lotti non assegnati, la gestione attraverso il coinvolgimento di associazioni e società onlus, cooperative e aziende agricole con sede nel Comune nel cui territorio è situato il bene gravato da uso civico e in via residuale alle associazioni e società onlus, cooperative e aziende agricole con sede in Comune diverso da quello nel cui territorio è situato il bene gravato da uso civico. Il ricavato dell’eventuale assegnazione dei lotti è destinato esclusivamente alla manutenzione o realizzazione di strade al servizio di beni gravati da usi civici o alla realizzazione di opere a difesa degli incendi.

3. L’assegnazione dei lotti di cui al comma 1 avviene con criteri definiti dall’amministrazione comunale e con la collaborazione tecnica di un istruttore o perito demaniale.

Art. 14-ter

(Limiti all’uso di beni gravati da usi civici)

1. Coloro che hanno ricevuto una condanna in via definitiva per reati di criminalità organizzata o contro il patrimonio pubblico o la pubblica amministrazione o che sono stati sottoposti a confisca dei beni non possono condurre, occupare e legittimare i beni gravati da usi civici.”.

Art. 3

(Norma finanziaria)

1.Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

(Allegato)

Proposta di legge n. 357/12^ di iniziativa dei consiglieri regionali Mancuso, Caputo, Comito, De Francesco, Gelardi, Crinò, Graziano, De Nisi, recante: “Disposizioni normative in materia di politiche sociali e accreditamenti istituzionali” (deliberazione consiliare n. 357)

Art. 1

(Modifica dell’articolo 14-bis della l.r. 24/2008)

1. Nel comma 1 dell’articolo 14-bis della legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 (Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2025”.

Art. 2

(Sostegno al Banco Alimentare della Calabria ODV)

1. La spesa prevista per il sostegno delle attività del Banco Alimentare della Calabria ODV di cui all’articolo 5, comma 11, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2008), è incrementata, per l’esercizio finanziario 2025, di 50.000,00 euro allocati alla Missione 12, Programma 04 (U.12.04), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025-2027.

2. Alla copertura degli oneri indicati al comma 1 si provvede con la riduzione dello stanziamento dell’annualità 2025 del fondo speciale di parte corrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi, allocato alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025-2027.

Art. 3

(Modifiche della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23)

1. La legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000) è modificata come segue:

a) nel comma 1 dell’articolo 9, dopo la parola: “coincidono” sono inserite le seguenti: “di norma”;

b) nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 11, dopo la parola: “territoriali” sono inserite le seguenti: “di norma”;

c) nel comma 4 dell’articolo 16, dopo la parola: “ASL” sono inserite le seguenti: “di norma”;

d) nel comma 1 dell’articolo 17, dopo la parola: “coincidono” sono inserite le seguenti: “di norma”.

Art. 4

(Modifiche dell’articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2017, n. 42)

1. Nel comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2017, n. 42 (Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali), la parola: “2024” è sostituita dalle seguenti: “2025. Il Commissario liquidatore espleta le attività senza percepire alcuna retribuzione o compenso aggiuntivo.”.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Dall’attuazione della disposizione di cui all’articolo 1 della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell’articolo 2 della presente legge, quantificati per l’esercizio finanziario 2025, in 50.000,00 euro, si provvede con le risorse allocate alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025-2027.

3. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio 2025-2027.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1.    La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

(Allegato)

Proposta di legge n. 355/12^ di iniziativa del consigliere regionale Caputo, recante: “Disposizioni normative per il contenimento della spesa ed in materia di personale” (deliberazione consiliare n. 358)

Art. 1

(Modifica dell’articolo 8 della l. r. n. 42/2022)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità), è inserito il seguente:

“3-bis. Ai fini della verifica e della rendicontazione delle attività di controllo nonché della valutazione della performance, gli Enti strumentali si avvalgono dell’Organismo regionale Indipendente di Valutazione (OIV) della Regione Calabria.”.

Art. 2

(Modifica dell’articolo 13 della l.r. n. 35/2015)

 1. Il comma 18-bis dell’articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale) è sostituito dal seguente:

“18-bis. A partire dal primo rinnovo successivo all’entrata in vigore della presente disposizione, l’Organismo indipendente di Valutazione (OIV) costituito presso l’ART-CAL è sciolto e le relative competenze sono trasferite all’OIV della Regione Calabria.”.

Art. 3

(Modifiche dell’articolo 29 della l.r. n. 7/1996)

1. L’articolo 29 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) è modificato come segue:

a) nell’alinea del comma 1, dopo la parola: “esami” sono inserite le seguenti “o per esami,”;

b) nel comma 2, la parola: “otto” è sostituita dalla seguente: “tre”;

c) il comma 2-ter è abrogato.

Art. 4

(Personale del settore del servizio idrico)

1. In esecuzione del protocollo d’intesa sottoscritto il 22 luglio 2003 tra la Regione Calabria, le Organizzazioni sindacali e SORICAL S.p.A., quest’ultima è autorizzata a procedere, nel rispetto del dimensionamento e delle esigenze previste dal Piano d’Ambito approvato dall’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (ARRICAL), all’assunzione del personale che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presta in continuità attività lavorativa presso imprese private operanti nel settore del servizio idrico ed è ricompreso nelle tabelle trasmesse, da SORICAL S.p.A. alle Organizzazioni sindacali, il 23 marzo 2005.

2. Ai sensi dell’articolo 173 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il personale di cui al comma 1 è soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto e immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali in atto.

Art. 5

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

(Allegato)

Proposta di legge n. 351/12^ di iniziativa dei consiglieri regionali Talerico, De Francesco, De Nisi, Tavernise, Graziano, Caputo, Mattiani, Gentile, Alecci, recante: “Disciplina dei complessi turistico ricettivi all'aria aperta” (deliberazione consiliare n. 359)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione e dello Statuto regionale, disciplina la valorizzazione e l’organizzazione regionale del turismo all’aria aperta nella Regione Calabria.

2. La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, promuove e disciplina i complessi turistico ricettivi all’aria aperta al fine di:

a) riconoscere il ruolo strategico del turismo all’aria aperta per lo sviluppo economico, sociale e occupazionale della Regione nelle aree costiere e nelle aree interne;

b) favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico regionale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale dei flussi turistici e in relazione all'opportunità di indirizzare le presenze verso le aree meno congestionate e i piccoli borghi rappresentativi del territorio calabrese;

c) incentivare l’innovazione e la qualificazione dell’offerta turistica all’aria aperta, anche attraverso lo sviluppo della qualità e dell’innovazione di processo e di prodotto;

d) valorizzare le risorse ambientali, i beni culturali, i beni e i valori paesaggistici e le tradizioni locali per uno sviluppo turistico sostenibile, con l'obiettivo di ampliare l'offerta integrata di servizi riguardanti arte, natura, ambiente, paesaggio, cultura ed enogastronomia;

e) sostenere il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico ricettivo all’aria aperta, con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese e migliorarne la qualità dell’organizzazione e dei relativi servizi;

f) promuovere processi di riqualificazione urbanistica, paesaggistica e territoriale dei centri che rivestono una particolare rilevanza sotto il profilo turistico-ricettivo;

g) proporre azioni condivise per agevolare la fruizione dei servizi turistici, con particolare riguardo ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie e sensoriali, in linea con i principi di diritto interno e internazionale in materia di accessibilità, con specifico riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, sottoscritta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n.18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità).

Art. 2

(Ambito di disciplina e applicazione)

1. La presente legge disciplina le strutture turistiche all’aria aperta quali i campeggi e i villaggi turistici.

2. Sono campeggi i complessi turistico ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, su aree recintate attrezzate per la sosta e il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento, e dei relativi mezzi di trasporto e, in minor misura purché non eccedente il 30 per cento della superficie complessiva della struttura, di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento.

3. Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti prevalentemente sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento e, in minor misura, purché non eccedente il 30 per cento della superficie complessiva della struttura, di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento.

4. Assumono la denominazione di villaggio-campeggio o villaggio-camping le strutture che possiedono congiuntamente, senza alcun limite di prevalenza, le caratteristiche proprie del campeggio e del villaggio turistico.

5. I campeggi e i villaggi turistici possono disporre, ai fini dell’offerta di ricettività, delle seguenti:

a) unità abitative quali tende, roulotte, caravan, maxi-caravan, case mobili e simili in qualità di strutture non permanentemente infisse al suolo. Tali strutture, anche se autorizzate alla collocazione continuativa, mantengono i sistemi di rotazione in funzione e hanno tutti gli allacciamenti alle reti tecnologiche, effettuati nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, nonché gli accessori e le pertinenze rimovibili in ogni momento;

b) installazioni quali pertinenze e accessori, come preingressi e cucinotti complementari alle unità abitative di cui alla lettera a), non permanentemente infissi al suolo e costituiti anche da verande o coperture con mera funzione di protezione e soggiorno diurno per le persone. Dette installazioni sono realizzate con materiali leggeri e smontabili. I cucinotti possono essere installati all’interno del preingresso o in posizione limitrofa all’unità abitativa o in altro spazio della piazzola, purché costituiti da materiale leggero e removibile. In assenza di preingresso o di cucinotto è consentita, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, l’installazione di punti cottura nelle piazzole. È facoltà del titolare o gestore della struttura consentire o meno l’installazione di preingressi, cucinotti e punti cottura, da parte degli ospiti e garantire il decoro e le omogeneità degli stessi.

6. Nelle strutture ricettive all’aria aperta di carattere stagionale, durante il periodo di chiusura delle medesime, è consentita la custodia di mezzi mobili di pernottamento e di strutture destinate all’accoglienza dei turisti nonché di loro pertinenze e accessori, installate a cura della gestione o proprie dei residenti stagionali, purché siano mantenute nelle medesime piazzole o collocate in apposite piazzole attraverso una superfice massima pari al 30 per cento della superficie complessiva della struttura turistico ricettiva autorizzata.

7. È consentita nei campeggi, villaggi turistici e nei villaggi camping, l’affitto delle piazzole o delle unità abitative mobili che insistono sulle medesime come case mobili, roulotte, maxi-caravan, tende o carrelli tenda, per periodi contrattualmente determinati da parte dei clienti stagionali che ne sono provvisti oppure sprovvisti.

8. I complessi turistici di cui al presente articolo possono o devono, a seconda della categoria, disporre di servizio di ristoro, bar, spaccio di generi alimentari e generi vari, giornali, tabacchi, bazar, attrezzature sportive e ricreative e altri servizi accessori, in proporzione alla loro capacità ricettiva, sia per le persone alloggiate che al pubblico.

9. È consentita l’attività di centro benessere, sia alle persone alloggiate, sia al pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali e organizzativi previsti dalle normative di settore.

Art. 3

(Divieto di campeggio in aree non autorizzate)

1. Salvo quanto previsto dalla legge regionale 7 agosto 2024, n. 32 (Turismo itinerante e norme in materia di aree di sosta per caravan e autocaravan e garden sharing), è vietato campeggiare o soggiornare a scopo turistico in tende o altri mezzi di soggiorno mobili o in allestimenti immobili fuori dai complessi ricettivi turistici autorizzati ai sensi della presente legge.

2. È altresì vietato campeggiare o soggiornare, nonché consentire di campeggiare o soggiornare in aree di pertinenza o in immobili di esercizi pubblici, comunque autorizzati ad altra destinazione, nonché sugli arenili.

Art. 4

(Requisiti minimi strutturali e funzionali)

1. I complessi turistico ricettivi di cui all’articolo 2 possiedono i requisiti indicati negli Allegati 1, 2, 3, 4, che fanno parte integrante della presente legge.

Art. 5

(Norme urbanistiche, concessione edilizia e titolo abilitativo edilizio)

1. I complessi ricettivi di cui all'articolo 2 sono realizzati nelle aree appositamente individuate negli strumenti urbanistici comunali.

2. Nel caso in cui gli insediamenti ricettivi, già autorizzati e in attività, ai sensi della precedente legge regionale 11 luglio 1986, n. 28 (Ricezione turistica all’aria aperta), insistono in aree destinate dallo strumento urbanistico a uso diverso dalla ricettività turistica ricettiva all’aria aperta, i Comuni, entro duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adottano, con delibera del Consiglio comunale, qualora ritenuto opportuno in base alle esigenze di sviluppo del proprio territorio, una variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 6 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria) e degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nel rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, ambientale, paesaggistica, di tutela del patrimonio culturale e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, per destinare le aree già in uso di detti insediamenti a zone di produttività turistica per complessi ricettivi all'aria aperta.

3. In sede di formazione della variante di cui al comma 2, alle aree già in uso e autorizzate nella licenza di esercizio dei complessi già funzionanti, possono altresì essere aggiunte aree a esse adiacenti, nella misura massima del 20 per cento della superficie attuale del complesso, unicamente allo scopo di consentire l'adeguamento dei complessi ai requisiti minimi previsti dalla classificazione di cui alla presente legge o al passaggio alla categoria superiore, con il mantenimento dei posti equipaggio e delle unità abitative già in esercizio, al fine di non sopprimere la capacità produttiva dell'azienda già autorizzata e in attività o incentivarne la riqualificazione qualitativa.

4. L’allestimento dei complessi ricettivi di cui alla presente legge è subordinato al rilascio del relativo titolo abilitativo edilizio secondo la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e dei costi di costruzione. Tali oneri sono determinati anche per l’eventuale urbanizzazione delle piazzole attrezzate per il posizionamento dei mezzi mobili di pernottamento di cui all’articolo 2; tali mezzi e loro pertinenze e accessori, ai sensi del d.p.r. 380/2001, articolo 3 comma 1, lettera e.5), non si considerano come interventi di nuova costruzione e non sono oggetto di determinazione di oneri concessori.

5. Ai fini della determinazione del contributo di concessione, l'indice di fabbricabilità fondiaria, fatto salvo quanto specificatamente previsto dagli strumenti urbanistici già approvati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, è determinato secondo i principi sanciti dall'articolo 16 del d.p.r. 380/2001, determinati i criteri di valutazione dei costi di costruzione.

6. L'ampliamento dei complessi ricettivi di cui alla presente legge, già autorizzati e funzionanti all'atto della sua entrata in vigore, è subordinato al rilascio del relativo titolo abilitativo edilizio dell'avvenuto e relativo pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché dei costi di costruzione.

7. Nelle strutture turistiche ricettive all’aria aperta, le tende, ancorché attrezzate, e le unità abitative mobili, anche abbinate, con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, installati dal gestore o da terzi, che sono collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, e che non posseggono alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti, rientrano nell’ambito dell’edilizia libera per come previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti), Tabella A, Sezione II – Edilizia - e non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici ed edilizi, in quanto strutture mobili e caratterizzate:

a) dal loro posizionamento, da parte dell’ospite che ne è provvisto, nelle aree autorizzate;

b) dal loro posizionamento, da parte del titolare o gestore per gli ospiti che ne sono sprovvisti, nelle aree autorizzate per l’intero periodo di permanenza del complesso ricettivo sul territorio.

8. I mezzi mobili di pernottamento di cui al comma 7 possono comunque essere liberamente installati, dislocati e variati di posizione anche all’interno delle medesime piazzole e destinati a essere rimossi alla cessazione definitiva dell’azienda turistico ricettiva.

9. L’installazione delle reti tecnologiche e di manufatti interni alle strutture ricettive a servizio delle piazzole non è soggetta ad alcun titolo abilitativo edilizio, purché connessi alle reti comunali o a un depuratore della struttura stessa e realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza.

10. La trasformazione da una tipologia di struttura ricettiva all’aria aperta a un’altra (campeggio, villaggio turistico) ovvero il passaggio da una determinata classificazione della struttura a un’altra (stelle), non assume rilevanza urbanistica ed edilizia purché, sotto quest’ultimo aspetto, non si tratti di interventi soggetti a titolo abilitativo edilizio.

Art. 6

(Realizzazione di nuovi complessi turistico ricettivi all'aria aperta)

1. Le domande intese a ottenere il nulla-osta per la costruzione dei complessi ricettivi di cui all’articolo 2 sono presentate al Comune competente per territorio e all' assessorato regionale sul turismo.

2. Nel caso in cui un costruendo complesso debba sorgere su terreno ricadente in territorio di Comuni limitrofi, la domanda è inoltrata al Comune nel cui territorio ricade la maggiore superficie del complesso.

3. I complessi ricettivi di cui alla presente legge sorgono in località salubri e, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, distanti da opifici, ospedali, case di cura, aeroporti, cimiteri, scuole e centri abitati, da valutarsi già in sede di istruttoria della domanda di cui al comma 1; le recinzioni sono realizzate con idonee schermature atte a creare una barriera ottica in corrispondenza di strade, piazze e spazi abitati in genere e tali da non consentire l'intrusione di estranei all'interno del complesso.

4. La domanda è corredata da:

a) una relazione illustrativa contenente:

1) le complete generalità del richiedente proprietario o di chi, a titolo diverso da quello di proprietà, possa provare di avere la disponibilità del suolo;

2) la massima capacità ricettiva prevista per l'impianto;

3) ogni altra notizia utile a illustrare le caratteristiche del complesso;

4) la prova della libera e assoluta disponibilità del suolo interessato all'allestimento, la cui superficie non può essere, comunque, inferiore a quanto previsto per i diversi livelli di tipologia e classificazione di cui agli allegati tecnici della presente legge;

5) la richiesta di titolo abilitativo edilizio, di eventuale nulla-osta agli effetti paesaggistici, nonché di parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, competente per territorio;

b) la seguente documentazione tecnica:

1) fotocopia dello stralcio dello strumento urbanistico vigente, vidimato dall'ufficio tecnico comunale, con indicazione delle particelle fondiarie interessate;

2) planimetria generale in scala idonea, e comunque non inferiore a 1:500, a individuare la localizzazione di tutti i servizi e allestimenti di varia natura, ivi compresi i settori nei quali ricadono le piazzole e le unità abitative fisse, la viabilità interna, i parcheggi, le recinzioni, le attrezzature sportive, i centri commerciali ed altre dotazioni di varia natura;

3) elaborati esecutivi degli impianti fissi, completi di progetto dell'impianto di sedimentazione e smaltimento dei rifiuti liquidi in base alla normativa in vigore, nonché degli impianti antincendio ai sensi della vigente normativa in materia, di erogazione dell'acqua potabile e non potabile, dell'impianto elettrico;

4) indicazione della categoria di classificazione a stelle che il complesso può conseguire, tenuto conto dei requisiti previsti e risultanti dalla domanda e dagli elaborati tecnici.

5. Il provvedimento del Comune, in relazione al nulla-osta per la costruzione di un nuovo complesso ricettivo, è adottato entro e non oltre novanta giorni dalla data di presentazione della domanda e notificato all'interessato mediante raccomandata o PEC con avviso di ricevimento.

6. L'inizio dei lavori è subordinato al rilascio del titolo abilitativo edilizio e al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 5.

Art. 7

(Entrata in esercizio e gestione dei nuovi complessi ricettivi all'aria aperta)

1. L’esercizio delle attività turistico ricettive di cui all’articolo 2 è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e prevista dall'Allegato A del d.lgs. 222/2016, presso lo sportello unico per le attività ricettive/produttive (SUAR/SUAP), ove costituito, del Comune competente in cui la struttura è situata.

2. Se la struttura ricettiva è situata in un Comune presso cui il SUAR/SUAP non è costituito, la SCIA è presentata all’ufficio comunale competente in materia di attività produttive.

3. La SCIA contiene le indicazioni relative alla denominazione, alla tipologia e classificazione di appartenenza sulla base dei requisiti previsti dagli allegati tecnici della presente legge, alla capacità ricettiva, al periodo di apertura e all’ubicazione della struttura.

4. La modulistica predisposta dal Comune è conforme al modello di Segnalazione certificata di inizio attività per strutture ricettive all’aria aperta (Sez. I, Tabella A, d.lgs. n.222/2016) adottato ai sensi dell’articolo 1 (Modulistica unificata e standardizzata e relative specifiche tecniche) dell’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, l’Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e l’Unione delle Province italiane (UPI) del 17 aprile 2019.

5. La SCIA abilita a effettuare, unitamente al servizio ricettivo e nel rispetto della normativa vigente in materia, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La SCIA abilita, altresì, a effettuare, nei confronti dei medesimi soggetti, la vendita di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli, nonché la gestione, a uso esclusivo di detti soggetti, di attrezzature e strutture a carattere ricreativo e sportivo, di attività commerciali e di somministrazione, per le quali è fatto salvo il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, di igiene e sanità.

6. Nel rispetto della normativa vigente in materia, e dagli allegati tecnici della presente legge, la presentazione della SCIA abilita, qualora il titolare o il gestore lo richieda, le strutture ricettive a esercitare la somministrazione di alimenti e bevande anche nei confronti delle persone non alloggiate nelle strutture, compreso l’esercizio delle attività legate al benessere della persona o all’organizzazione congressuale.

7. Nel caso in cui sia necessario acquisire il titolo abilitativo edilizio di cui all'articolo 5, la SCIA è integrata con la relativa richiesta, accompagnata dalla documentazione prevista dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, edilizia, ambientale, paesaggistica, di tutela del patrimonio culturale e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, nonché dalla planimetria che individua la localizzazione dei servizi, delle unità abitative fisse aventi titolo edilizio, e degli allestimenti di varia natura, comprensiva dell’indicazione delle piazzole.

8. Per le attività turistico ricettive a carattere stagionale di cui all’articolo 12, non è necessario ripresentare la SCIA a seguito della chiusura e riapertura stagionale delle attività, a eccezione del caso in cui siano intervenute variazioni societarie, strutturali, funzionali o di classificazione.

Art. 8

(Classificazione dei complessi turistico ricettivi all'aria aperta)

1. I complessi ricettivi all'aria aperta di cui all'articolo 2, in base ai requisiti complessivamente richiesti dagli Allegati 1, 2, 3 e 4, sono classificati, nell'interesse pubblico e ai fini di una corretta informazione, nelle seguenti categorie per ciascun tipo di struttura ricettiva:

a) con cinque, quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella, i campeggi;

b) con cinque, quattro stelle, tre stelle, due stelle i villaggi turistici e i villaggi - camping.

2. La classificazione è obbligatoria, eccezion fatta per quanto indicato all'articolo 3 per i Comuni non rivieraschi e privi di complessi turistici all'aria aperta.

3. La classificazione delle strutture e la conseguente attribuzione delle stelle sono effettuate dalla Regione ovvero dalla Città metropolitana di Reggio Calabria se l’esercizio ricettivo ricade nell’area geografica di competenza di quest’ultima, ai sensi della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali) e della legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56), previa richiesta di classificazione, per il tramite della SCIA presentata al SUAP del Comune di competenza, valutata secondo gli standard relativi alle differenti tipologie e classificazione definite negli Allegati della presente legge.

4. La Regione, ovvero la Città metropolitana di Reggio Calabria se l’esercizio ricettivo ricade nell’area geografica di competenza di quest’ultima, provvede alla verifica dei requisiti di classificazione dichiarati, a seguito della ricezione della SCIA da parte del SUAP comunale, previa istruttoria amministrativa ed eventuale sopralluogo effettuato presso la struttura ricettiva.

5. La Regione, ovvero la Città metropolitana di Reggio Calabria se l’esercizio ricettivo ricade nell’area geografica di competenza di quest’ultima, provvede alla verifica dei requisiti di classificazione dichiarati, a seguito della ricezione della SCIA da parte del SUAP comunale, previa istruttoria amministrativa ed eventuale sopralluogo effettuato presso la struttura ricettiva.

6. La Regione esercita la funzione di vigilanza sulla permanenza dei requisiti di classificazione, effettuando sopralluoghi periodici. La Regione può chiedere, previa motivazione, al SUAP comunale competente di attivare specifici controlli presso altre autorità.

7. La Regione effettua verifiche e sopralluoghi su propria iniziativa o a seguito di segnalazioni da parte della Città metropolitana di Reggio di Calabria, di enti pubblici ovvero di associazioni per la tutela dei diritti del consumatore.

8. È fatto obbligo di esporre visibilmente all'ingresso di ciascun complesso e nell'ufficio di direzione, sui cartelli stradali pubblicitari, in manifesti e locandine, la tipologia di attività e il segno distintivo corrispondente al numero delle stelle assegnate e di segnarlo nelle guide turistiche specializzate italiane ed estere, nel sito internet della struttura ricettiva, nei portali Internet di promozione e commercializzazione, nei profili social.

Art. 9

(Classificazione dei complessi turistico ricettivi all’aria aperta esistenti ed autorizzati all'entrata in vigore della legge regionale)

1. Entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, i titolari dei complessi di cui all' articolo 2, già autorizzati e in attività, presentano presso lo sportello unico per le attività ricettive/produttive (SUAR/SUAP), ove costituito, del Comune competente in cui la struttura è situata, o se la struttura ricettiva è situata in un Comune presso cui il SUAR/SUAP non è costituito, all’ufficio comunale competente in materia di attività produttive, la SCIA di cui all’articolo 7, nei tempi e nei modi indicati dall’articolo 18 della presente legge.

2. Nel caso in cui complessi già autorizzati e in attività all'entrata in vigore della presente legge non raggiungono il 75 per cento dei requisiti obbligatori previsti per la categoria richiesta, la struttura ricettiva mantiene la classificazione precedentemente assegnata, procedendo altresì con quanto previsto dall’articolo 18 limitatamente all'anno successivo e per altri due anni entro i quali sono conclusi gli interventi necessari a ottenere l'adeguamento dei complessi ai requisiti minimi per la categoria richiesta, pena la decadenza e la revoca dell'autorizzazione o l'attribuzione di categoria inferiore.

Art. 10

(Classificazione periodica dei complessi ricettivi all'aria aperta)

1. La classificazione periodica dei complessi avviene, di norma, ogni cinque anni, a partire dall'anno di entrata in vigore della presente legge.

2. A tale scopo, il titolare o gestore fa pervenire al Comune e alla Regione ovvero alla Città metropolitana di Reggio Calabria se l’esercizio ricettivo ricade nell’area geografica di competenza di quest’ultima, entro il semestre precedente quello di scadenza, la documentazione dei requisiti posseduti ai fini della classificazione.

3. La revisione anticipata della classificazione per singoli complessi è adottata, per iniziativa di parte, quando si verifica un mutamento dei requisiti posseduti, tali da legittimare la richiesta di passaggio a una superiore categoria di classifica.

4. La nuova categoria di classificazione opera dall'anno solare successivo a quello di adozione del provvedimento.

5. La revisione anticipata della classificazione per singoli complessi può essere adottata, d'ufficio, quando si verifica un mutamento dei requisiti posseduti, tali da legittimare l'assegnazione di una categoria di classifica inferiore a quella precedentemente posseduta.

6. Nel caso in cui il titolare di un'azienda di cui all'articolo 2, per conseguire una classifica superiore abbia necessità di acquisire nuove aree, ferma restando la capacità ricettiva massima del complesso, può chiedere al Comune l'inclusione delle aree necessarie nella misura massima del 20 per cento della superficie complessiva già in uso.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle aree individuate negli strumenti urbanistici già approvati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e destinate a zone di produttività turistica.

8. Ove invece tali aree insistono su zone con diversa destinazione d'uso da quella turistico - ricettiva, i Comuni provvedono mediante adozione di variante, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 5.

Art. 11

(Gestione dei complessi turistico ricettivi all'aria aperta)

1. Per l'esercizio di un complesso ricettivo all'aria aperta di cui al presente articolo, è nominato un gestore, che può essere il titolare o persona diversa. Quando è persona diversa, il gestore agisce in nome e per conto del titolare.

2. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che fa capo a un unico soggetto per la fornitura sia dei servizi principali, quelli relativi all’alloggio, sia degli ulteriori servizi forniti. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di alloggio è affidata ad altro gestore, purché lo stesso sia in possesso di regolare titolo abilitativo, ove previsto, e sia stipulata un’apposita convenzione che regoli i rapporti con il fornitore del servizio di alloggio, in capo al quale resta la responsabilità in solido di garantire agli addetti l’applicazione organica delle normative di legge e contrattuali del settore del turismo nonché la coerenza della gestione dell’attività complessiva e dei servizi con il livello di classificazione ottenuto dalla struttura ricettiva.

3. Il gestore è responsabile, relativamente al complesso ricettivo, dell'osservanza della presente legge e di ogni altra norma prescritta dalla legislazione vigente, della buona conduzione del complesso, della esatta compilazione e trasmissione agli organi interessati di tutti i dati statistici richiesti o, comunque, previsti dalle leggi vigenti.

4. Il titolare dell'autorizzazione all’esercizio è assicurato per il rischio della responsabilità civile nei confronti di terzi, ivi compresi i clienti e loro familiari e ospiti con essi soggiornanti, sia per i danni alle persone sia per i danni alle cose secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Copia della polizza assicurativa è allegata alla SCIA di cui all’articolo 7. La polizza assicurativa è esibita dal titolare della autorizzazione su richiesta degli organi preposti al controllo e alla vigilanza sui complessi o degli ospiti.

5. Il titolare dell'autorizzazione all’esercizio, a sua cura e giudizio, compila il regolamento con il quale viene organizzata e disciplinata la vita interna del complesso, in relazione anche alle modalità di accesso per i visitatori, ove ammessi.

6. Il titolare dell'autorizzazione, per tutto il periodo di apertura, assicura la custodia del complesso, curandone la continuità.

Art. 12

(Periodi di apertura dei complessi ricettivi all'aria aperta)

1. I periodi di apertura delle strutture turistico ricettive sono distinti in annuali e stagionali. Per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno otto mesi complessivi nell’arco dell’anno solare. Per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell’arco dell’anno solare.

2. È consentita, comunque, a scelta del gestore, la chiusura temporanea dell'esercizio per un periodo complessivo non superiore a quattro mesi all'anno, purché opportunamente segnalata nelle insegne del complesso e nelle guide specializzate italiane ed estere, nonché nel sito internet della struttura ricettiva e negli eventuali profili web e social.

3. La sospensione dell'esercizio per un periodo superiore, fino ad un massimo di sei mesi è ammessa per fondate ragioni, è soggetta ad autorizzazione del Comune ed è comunque prorogabile una sola volta per i restanti sei mesi successivi e sempre per fondati motivi di forza maggiore.

4. Il periodo di apertura dei complessi stagionali non può essere inferiore a tre mesi durante i quali tutti i servizi e gli esercizi interni sono efficienti e funzionanti in tutte le loro parti.

5. Le date di apertura e di chiusura sono dichiarate attraverso la SCIA di cui all’articolo 7, nonché indicate nel sito internet della struttura ricettiva e negli eventuali profili web e social.

Art. 13

(Registrazione delle persone alloggiate per finalità statistiche e comunicazioni di pubblica sicurezza)

1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive all’aria aperta di cui alla presente legge hanno l’obbligo di comunicare, attraverso la piattaforma telematica del Sistema informativo regionale, di cui all’articolo 10 della legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 (Riordino dell’organizzazione turistica regionale), a fini statistici, il movimento degli ospiti, in arrivo o in partenza, registrato il mese precedente.

2. I gestori forniscono all’autorità di pubblica sicurezza ogni comunicazione relativa alle persone alloggiate nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia.

3. In attuazione dell’articolo 13-ter, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, la Regione ricodifica come Codice Identificativo Nazionale (CIN) il Codice Identificativo Regionale (CIR) di cui alle delibere di Giunta regionale n. 629/2022 e n. 674/2022 “Approvazione Linee guida di definizione dei criteri e delle modalità di rilascio e di utilizzo del Codice Identificativo Regionale (CIR)” assegnato alle strutture ricettive di cui all’articolo 2.

4. I titolari degli esercizi ricettivi di cui all’articolo 2 espongono in maniera visibile all’esterno della struttura la tipologia, l’esatta denominazione e il numero delle stelle corrispondenti alla classificazione attribuita e il CIN di cui al comma 3.

5. Il titolare dell’esercizio ricettivo che pubblicizza con qualunque mezzo la propria attività evidenzia le proprie generalità, le informazioni sull’accessibilità, la partita IVA, ove prevista, e il CIN.

Art. 14

(Tariffe nei complessi ricettivi all’aria aperta)

1. Nel rispetto del principio di pubblicità e di trasparenza dei prezzi dei servizi, i titolari o i gestori delle strutture ricettive di cui all’articolo 2, espongono, in modo ben visibile al pubblico all'ingresso della struttura e nelle unità abitative, i prezzi praticati nell'anno di riferimento al fine della loro verificabilità da parte degli utenti, nonché i relativi periodi di apertura previsti dall'articolo 12.

2. I prezzi di cui al comma 1 sono riportati sulle guide specializzate italiane ed estere nonché nel sito internet della struttura ricettiva e nei portali internet di promozione e commercializzazione.

3. La Regione predispone la modulistica per la compilazione da parte del gestore della struttura dell’indicazione dei prezzi su base annua eventualmente contraddistinti in base al periodo.

4. Alle tipologie ricettive definite nella presente legge si applicano il regime di pubblicità dei prezzi e l’obbligo di comunicazione alla Regione, ovvero alla Città metropolitana di Reggio Calabria, entro il 1° ottobre di ogni anno, per via telematica, dei prezzi massimi e minimi, dei relativi servizi offerti, comprensivi di IVA, e delle condizioni applicate, praticati dal 1° gennaio dell’anno successivo. Eventuali modifiche sono comunicate almeno sessanta giorni prima della loro entrata in vigore.

5. I prezzi di cui al comma 1, riepilogati in una apposita tabella fornita dai Comuni, sulla base di un modello adottato dalla Regione da esporre all’ingresso della struttura ricettiva, sono comprensivi:

a) del prezzo dell'alloggio praticato nell'anno di riferimento;

b) dei servizi necessari alla classificazione della struttura;

c) degli oneri e delle imposte evidenziati separatamente.

6. I prezzi di cui al comma 5 non comprendono quello degli ulteriori servizi disponibili a richiesta del cliente.

7. I titolari o i gestori delle strutture ricettive non possono praticare prezzi superiori ai massimi dichiarati.

8. I costi di energia elettrica prelevata dal singolo equipaggio possono essere conteggiati sotto la voce "contributo giornaliero per rimborso servizi accessori" e sono commisurati alla potenza impegnata.

Art. 15

(Controllo e vigilanza sui complessi ricettivi all'aria aperta)

1. Fatte salve le specifiche competenze delle autorità sanitarie, dell’ispettorato del lavoro e di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune territorialmente competente.

2. La Regione svolge i controlli relativi alla verifica del mantenimento dei requisiti riguardanti la classificazione, di cui all’articolo 8, trasmettendone le risultanze al Comune competente per gli adempimenti consequenziali.

Art. 16

(Sanzioni)

1. Il Comune, per le inadempienze accertate, commina le seguenti sanzioni:

a) da 150,00 euro a 450,00 euro, per omessa esposizione delle tabelle delle tariffe;

b) da 250,00 euro a 850,00 euro, per applicazioni di prezzi difformi rispetto a quelli esposti;

c)  da 500,00 euro a 1.000,00 euro, per accoglimento degli ospiti in numero eccedente rispetto alla capacità ricettiva massima autorizzata;

d) da 500,00 euro a 1.000,00 euro, per apertura abusiva o omessa SCIA;

e) da 500,00 euro a 1.000,00 euro per il mancato rispetto della percentuale di prevalenza del 70 per cento, riferita alla tipologia di struttura ricettiva di cui all’articolo 2.

2. In caso di recidiva il Comune può disporre la chiusura dell’attività.

3. Chiunque allestisce dopo l'entrata in vigore della presente legge uno dei complessi indicati all'articolo 2 sprovvisto della relativa autorizzazione, è soggetto, in solido con il proprietario del terreno, qualora sia persona diversa, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 10.000,00 euro e alla immediata chiusura del complesso ricettivo.

4. Nell'ipotesi di superamento della prevista capacità ricettiva massima, oltre a quanto previsto dal comma 1, lettera c), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5,00 euro fino a 25,00 euro per ogni persona ospitata in eccedenza per ogni giorno di permanenza.

5. Il titolare dell'autorizzazione che non stipula contratto di assicurazione per i rischi da responsabilità civile nei confronti dei clienti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da 500,00 euro a 2.000,00 euro.

6. Chiunque consente l'utilizzazione di un proprio complesso immobiliare, attribuendogli la qualificazione di azienda ricettiva di cui alla presente legge e pubblicizzandolo in qualsiasi forma come tale, in violazione alle norme della presente legge, è soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa di 5.000,00 euro.

7. Le somme dovute per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono riscosse e introitate dalle Amministrazioni comunali competenti per territorio.

Art. 17

(Disposizioni transitorie)

1. Le variazioni e le modifiche delle strutture ricettive all’aria aperta già esistenti, ivi incluse le variazioni dell’assetto organizzativo delle stesse, sono soggette a SCIA.

2. Le strutture ricettive di cui all’articolo 2 già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano, entro i limiti temporali di seguito indicati, a:

a) norme generali e requisiti minimi funzionali e strutturali previsti dagli Allegati 1 e 2, entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) requisiti di classificazione previsti per le diverse tipologie di attività e livello di classificazione, di cui agli Allegati 3 e 4, entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, i titolari dei complessi di cui all'articolo 2, già esistenti, presentano presso lo sportello unico per le attività ricettive/produttive (SUAR/SUAP), ove costituito, del Comune competente in cui la struttura è situata, o se la struttura ricettiva è situata in un Comune presso cui il SUAR/SUAP non è costituito, all’ufficio comunale competente in materia di attività produttive, la SCIA di cui all’articolo 7.

4. Le strutture ricettive già autorizzate, nelle more degli adeguamenti alle prescrizioni del comma 2, mantengono il livello di classificazione precedentemente assegnato, rimanendo altresì efficace l’autorizzazione all’esercizio precedentemente rilasciata.

5. Limitatamente alle strutture ricettive già autorizzate e in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, gli adeguamenti strutturali e funzionali prescritti dalla presente legge e dai relativi Allegati, che necessitano della modifica o adeguamento delle superfici attualmente utilizzate o della realizzazione di interventi che richiedono ulteriori autorizzazione e titoli abilitativi, la scadenza temporale di cui al comma 2, lettera a), può essere, su richiesta dell’interessato e con specifiche motivazioni, prorogata di ulteriori centottanta giorni.

6. Le varianti urbanistiche previste nella presente legge sono ammesse, limitatamente ai Comuni dotati di Piano strutturale comunale approvato. Sono fatte salve, altresì, le tipologie di varianti urbanistiche previste dall’articolo 65, comma 2, lettera b), della l.r. 19/2002.

7. Le indicazioni sulla data e le prescrizioni sulla durata dei periodi di apertura dei complessi ricettivi all’aria aperta non annuali, di cui all'articolo 12, entrano in vigore a partire dalla data dello stabilito termine di apertura, successivamente alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 18

(Abrogazione della l.r. 28/1986)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 11 luglio 1986, n. 28 (Ricezione turistica all'aria aperta).

Art. 19

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 20

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

(Allegato)

Proposta di legge n. 363/12^ di iniziativa del consigliere regionale Crinò, recante: “Interpretazione autentica dell'art. 17, comma 3, legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente)” (deliberazione consiliare n. 360)

Art. 1

(Interpretazione autentica dell’articolo 17, comma 3, della l. r. 10/2022)

1. Al comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell’ambiente), l’espressione riferita al subentro dell’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (ARRICAL) nei “rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Comunità d’Ambito” si interpreta nel senso che l’ARRICAL subentra nei diritti e negli obblighi, nonché nello svolgimento di compiti e funzioni spettanti alle Comunità d’Ambito di cui alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria), e non già nelle obbligazioni gravanti in capo ai Comuni morosi che componevano le medesime Comunità d’Ambito, unici soggetti responsabili pro quota nei confronti dei gestori degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).

(Allegato)

Proposta di provvedimento amministrativo n. 201/12^ di iniziativa dei consiglieri regionali Molinaro, Neri, De Francesco, Mannarino, Montuoro, recante: “Proposta di legge al Parlamento recante “Estensione del riconoscimento dei contributi figurativi, previsto dalla legge 10 marzo 1955, n. 96 in favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, agli imprenditori, ai liberi professionisti e ai lavoratori autonomi resistenti alla criminalità organizzata” (deliberazione consiliare n. 361)

Il Consiglio regionale

visto l’articolo 121, comma 2, della Costituzione italiana, che prevede la possibilità per i Consigli regionali di presentare proposte di legge alle Camere;

visto l’articolo 16, comma 2, lettera t) della legge regionale 19 ottobre 2004, n.25 (Statuto della Regione Calabria);

visto il proprio Regolamento interno;

vista la proposta di provvedimento amministrativo n. 201/12^ di iniziativa dei consiglieri regionali Molinaro, Neri, De Francesco, Mannarino, Montuoro, recante «Proposta di legge al Parlamento recante “Estensione del riconoscimento dei contributi figurativi, previsto dalla legge 10 marzo 1955, n. 96 in favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, agli imprenditori, ai liberi professionisti e ai lavoratori autonomi resistenti alla criminalità organizzata»;

preso atto che la Prima Commissione consiliare, nella seduta del 5 febbraio 2025, si è determinata favorevolmente sul provvedimento in oggetto;

udito il relatore, Consigliere Molinaro, che ha illustrato il provvedimento;

delibera

per le considerazioni, motivazioni e finalità esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

-       di approvare la proposta di legge al Parlamento, recante: "Estensione del riconoscimento dei contributi figurativi, previsto dalla legge 10 marzo 1955, n. 96 in favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, agli imprenditori, ai liberi professionisti e ai lavoratori autonomi resistenti alla criminalità organizzata», allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

-       di dare mandato al Presidente del Consiglio regionale di inoltrare al Parlamento la proposta di legge approvata.

Segue testo della suddetta legge:

Art. 1

(Riconoscimento dei contributi figurativi agli imprenditori, ai liberi professionisti e ai lavoratori autonomi resistenti alla criminalità organizzata)

1. Al fine di promuovere la piena attuazione dei diritti e degli interessi dei titolari di imprese e loro coadiuvanti, dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi resistenti alla criminalità organizzata, sono riconosciuti ed estesi ai soggetti di cui all’articolo 2 della presente legge i benefici di cui all’articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti) per gli anni nei quali le stesse vittime di atti di criminalità organizzata sono state costrette a non poter lavorare.

2. I benefici di cui al comma 1, a carico dello Stato, consistono nell’accredito dei contributi figurativi per il conseguimento delle prestazioni inerenti all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, relativamente ai periodi scoperti da contribuzione a causa di inattività lavorativa derivata dall’essere stati vittime di atti di criminalità organizzata, fino a un massimo di cinque anni.

Art. 2

(Beneficiari dell’accredito dei contributi figurativi)

1. Sono beneficiari dell’accredito dei contributi figurativi di cui all’articolo 1:

a) gli imprenditori iscritti alla gestione speciale dell’INPS e i loro coadiuvanti;

b) i liberi professionisti e i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell’INPS;

c) i liberi professionisti iscritti alle rispettive casse previdenziali.

2. I soggetti di cui al comma 1, per il riconoscimento dei benefici di cui alla presente legge, devono attestare la cessazione dell’attività lavorativa, derivata dall’essere stati vittime di atti di criminalità organizzata, fatti usurari ed estorsivi, nonché il nesso di causalità tra la suddetta inattività e le azioni criminose subite.

Art. 3

(Istruttoria ed esame delle domande)

1. Spetta a ciascuna Prefettura svolgere l’istruttoria sull’accertamento della fondatezza delle attestazioni di cui all’articolo 2, comma 2.

2. Spetta alla commissione di cui all’articolo 8 della legge 96/1955, previo esame delle domande, il riconoscimento dei periodi di inattività lavorativa considerati utili a pensione nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

3. Della commissione di cui al comma 2 non fanno parte i tre rappresentanti dell’Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 96/1955.

Art. 4

(Norma di rinvio)

1. Per gli aspetti procedurali, non disciplinati dalla presente legge, si rinvia alla legge 96/1955.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. All’attuazione della presente legge, dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, si fa fronte con le risorse di cui all’articolo 9 della legge 96/1955.

(Allegati)

Proposta di legge n. 365/12^ di iniziativa dei consiglieri regionali Straface, Raso, Mannarino, Talerico, Gallo, recante: “Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2025, n. 6 (Disposizioni per la proroga della validità delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria)” (deliberazione consiliare n. 362)

Art. 1

(Modifiche dell’articolo 1 della l.r. 6/2025)

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 28 gennaio 2025, n. 6 (Disposizioni per la proroga della validità delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di enti e aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria) le parole: “approvate, all’esito delle procedure concorsuali” sono sostituite dalle seguenti: “in essere dal 2021 derivanti da avvisi o selezioni per reclutamenti anche a tempo determinato” e le parole: “, nell’anno 2023 e in scadenza nell’anno 2025” sono soppresse.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

(Allegato)

Proposta di legge n. 366/12^ di iniziativa del consigliere regionale Comito, recante: “Modifiche ed integrazioni all'articolo 13 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano Regionale per la Salute 2004/2006)” (deliberazione consiliare n. 363)

Art. 1

(Modifiche dell’articolo 13 della l. r. 11/2004)

1. L’articolo 13 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano regionale per la Salute 2004/2006), è così modificato:

a) la lettera a) del comma 1 è soppressa;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Il bilancio preventivo economico, il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato sono approvati dalla Giunta regionale nel rispetto dei termini previsti dalla normativa statale vigente in materia.”.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

(Allegato)

Proposta di legge n. 354/12^ di iniziativa del consigliere regionale Crinò, recante: “Integrazioni all'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 47 Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)” (deliberazione consiliare n. 364)

Art. 1

(Modifiche e integrazioni dell’articolo 14 della l.r. 47/2018)

1. All’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2019), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 3, la parola “2024” è sostituita dalla seguente “2026”;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“4. Il Commissario unico presenta, con cadenza quadrimestrale, una relazione sull’attività svolta e sulle criticità riscontrate, all’articolazione amministrativa regionale competente in materia di liquidazione delle soppresse comunità montane che, unitamente all’articolazione amministrativa preposta al coordinamento degli enti sub-regionali, per quanto di rispettiva competenza, monitorano l’andamento delle attività di liquidazione.”.

Art. 2

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

 1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1.    La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria

(Allegato)

Mozione numero 113/12^ di iniziativa dei consiglieri regionali Molinaro, De Francesco, Mannarino, Montuoro, recante: “Riconoscimento e rimborso delle spese per il trattamento riabilitativo A.B.A. per persone in condizione di autismo”

Il Consiglio regionale della Calabria

premesso che:

- l’analisi del Comportamento Applicata (A.B.A.) ha lo scopo di ridurre i comportamenti disfunzionali e promuoverne altri appropriati, consentendo un miglioramento della qualità della vita del minore;

- questo tipo di trattamento ha il maggior numero di evidenze scientifiche (evidence-based), riconosciute a livello internazionale, che dimostrano l’efficacia della terapia, in quanto l’A.B.A. è correlata al miglioramento del quoziente intellettivo, al miglioramento dell’abilità di linguaggio ed all’acquisizione di comportamenti funzionali e adattivi;

- il trattamento in questione rientra a norma dell’articolo 60 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle linee di indirizzo dell’Istituto Superiore di Sanità in attuazione della legge n. 134 del 18 agosto 2015 tra i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), ovvero, tra le prestazioni che devono essere assicurate dal Sistema Sanitario Nazionale;

- il minore ha diritto alla definizione di un Piano Individualizzato, costituzionalmente garantito dal diritto alla salute, che tenga conto del diverso livello di gravità del Disturbo dello Spettro Autistico e che tale inalienabile diritto non debba essere sacrificato o compromesso dalla discrezionalità amministrativa dell’Ente Sanitario;

- tante famiglie calabresi hanno riscontrato innumerevoli difficoltà ad accedere ad una tutela adeguata per i propri figli, trovandosi costrette a rivolgersi al Giudice Amministrativo che soventemente riconosceva sul piano giuridico l’ammissibilità dei diversi punti inerenti il trattamento per l’Autismo;

considerato che:

- il trattamento riabilitativo A.B.A. produce enormi benefici per il minore in condizione di Autismo ma risulta essere molto oneroso per la maggior parte delle famiglie interessate;

- il suddetto trattamento non è fornito da tutti i Distretti Sanitari Calabresi e molti genitori sono stati e sono costretti a rivolgersi a strutture e/o a singoli professionisti che erogano tale trattamento;

-  la maggior parte delle famiglie ha avviato azioni giuridiche citando in causa le ASP calabresi;

- la Giurisprudenza è unanimemente d’accordo nel riconoscere che il Servizio Sanitario Nazionale debba farsi carico direttamente del trattamento, ovvero, indirettamente prevedendo specifiche procedure di rimborso delle spese sostenute dalle famiglie (Tribunale di Cosenza, Sent. N.272/2021; Tribunale di Catanzaro, Sent. N.125/2022; Corte di Appello Roma, Sent. N.4150/2021; Consiglio di Stato, Sent. N.8708/2023);

- l’ASP di Cosenza con delibera n.1855 del 21 agosto 2024 ha ritenuto di riconoscere il rimborso delle spese per il trattamento A.B.A. a favore di una famiglia residente nel territorio del citato Distretto;

tutto ciò premesso e considerato

impegna la Giunta regionale ed il Presidente, anche nella qualità di Commissario ad Acta della Sanità calabrese, ad adottare ogni provvedimento necessario, affinché i Direttori Generali e i Commissari delle Aziende Sanitarie Provinciali calabresi procedano alla ricognizione delle prestazioni del trattamento A.B.A. non ancora rimborsate, a far data dell’inserimento tra i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), e successivamente procedere al pagamento alle famiglie aventi diritto.

(Allegato)