XII^ LEGISLATURA
RESOCONTO INTEGRALE
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N. 50
SEDUTA Di MARTEDì 11 MARZO 2025
PRESIDENZA DEL
VICEPRESIDENTE PIERLUIGI CAPUTO
Inizio lavori h. 12,24
Fine lavori h. 15,41
Presidenza del vicepresidente Pierluigi Caputo
La
seduta inizia alle 12,24
Dà avvio ai lavori, invitando il Segretario
questore a dare lettura del verbale della seduta precedente.
Dà lettura del verbale della seduta precedente.
(È approvato senza
osservazioni)
Dà lettura delle comunicazioni.
Onorevole Presidente della
Giunta, assessori, colleghi consiglieri, prima di avviare i lavori della seduta
e interpretando i sentimenti di tutti voi, il Consiglio regionale esprime al
senatore Mario Occhiuto e alla sua famiglia, colpita da un grande dolore, il
più profondo cordoglio per la scomparsa del giovane Francesco.
Osserviamo un minuto di
raccoglimento.
(I consiglieri e i presenti in
Aula si levano in piedi e osservano un minuto di silenzio)
Ha chiesto di intervenire il consigliere Cirillo.
Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Dopo breve interlocuzione
informale con i capigruppo chiedo l'inserimento all'ordine del giorno di alcuni
provvedimenti: la proposta di legge numero 355/12^.
Poniamo in votazione l'inserimento della proposta.
La proposta di legge è inserita.
Chiedo anche l'inserimento della proposta di legge
numero 351/12^.
Poniamo in votazione anche questo inserimento.
Anche questa proposta è inserita all'ordine del giorno.
Chiedo anche l'inserimento della proposta di legge
numero 363/12^.
Votiamo anche questa richiesta. Anche questa
richiesta è inserita all'ordine del giorno.
Chiedo l’inserimento della proposta di
provvedimento amministrativo numero 201/12^.
Pongo ai voti la richiesta di inserimento della
proposta di provvedimento amministrativo 201/12^. La proposta di provvedimento
è inserita all'ordine del giorno.
Chiedo anche l'inserimento della proposta di legge
numero 365/12^.
Pongo ai voti la richiesta di inserimento. Anche
questa proposta è inserita all'ordine del giorno.
Chiedo anche l'inserimento della proposta di legge
numero 366/12^.
Pongo ai voti la richiesta di inserimento. Anche
questa proposta è inserita all'ordine del giorno.
E per finire chiedo l’inserimento della proposta di
legge numero 354/12^. Grazie.
Pongo ai voti la richiesta di inserimento. La
proposta è inserita all'ordine del giorno.
Avvieremo adesso i lavori con
la proposta di provvedimento amministrativo numero 207/12^ di iniziativa della
Giunta regionale, recante: “Bilancio di previsione 2025-2027 dell'Agenzia
regionale per le politiche attive del lavoro - Arpal”. Cedo la parola al
consigliere Montuoro a cui chiedo di illustrare anche il secondo punto
all'ordine del giorno, ovvero la proposta di provvedimento amministrativo
numero 208/12^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Bilancio di
previsione 2025-2027 dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente”.
Ci sarà un’unica relazione illustrativa e poi si procederà per votazioni
separate. Prego, consigliere Montuoro.
Grazie, Presidente. Chiedo scusa se non sono
riuscito a prenotarmi prima, ma il sistema non andava. Volevo chiedere,
Presidente, se fosse possibile l'inversione di alcuni punti; quindi, discutere
per primo il punto numero 4, la proposta di legge numero 286/12^, e
successivamente il punto numero 5, la proposta di legge numero 275/12^. Chiedo
scusa ancora se non sono riuscito ad anticiparla.
Grazie, consigliere Montuoro. Poniamo in votazione
la richiesta di inversione dei punti 4 e 5. La richiesta è approvata. Dunque,
diventa primo punto la proposta di legge numero 286/12^, d'iniziativa dei
consiglieri regionali Neri, Luciana De Francesco, Montuoro, Sabrina Mannarino,
recante “Istituzione del sistema informativo integrato regionale della Calabria
e Costituzione della società ReDigit S.p.A.”.
Ricordo all'Aula che, ai sensi dell'articolo 54,
comma 3, dello Statuto, l’istituzione di nuovi enti, aziende, società
regionali, anche a carattere consortile, deve avvenire con legge approvata a
maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio regionale. Cedo la parola
al consigliere Luciana De Francesco per illustrare il provvedimento.
Grazie, signor Presidente. Buongiorno a tutti,
colleghi consiglieri, Presidente della giunta, assessori, pubblico presente,
signori della stampa.
Oggi siamo chiamati a
discutere e approvare una proposta di legge di grande rilevanza per la
modernizzazione della nostra Regione. Si tratta di un intervento strategico che
mira a rendere più efficiente la gestione delle infrastrutture digitali e a
migliorare l'accesso ai servizi pubblici per cittadini, imprese ed enti locali.
La proposta di legge di legge
che oggi portiamo all'attenzione di questa Assemblea ha già seguito un iter
approfondito nelle Commissioni consiliari: in prima Commissione affari
istituzionali, che mi onoro di presiedere, il testo è stato esaminato e approvato
all'unanimità dei presenti e, a tal riguardo, desidero rivolgere un sentito
ringraziamento all'assessore Filippo Pietropaolo per aver partecipato
attivamente ai lavori della Commissione, offrendo un contributo fondamentale
alla discussione, un apporto decisivo per affinare il testo; in seconda
Commissione bilancio è stato espresso parere favorevole, verificando la
compatibilità finanziaria della misura e garantendo, quindi, che il progetto
sia sostenibile per il bilancio regionale.
Mi avvio ora a illustrare nel
dettaglio il contenuto della proposta di legge.
Come dicevo in apertura, si
tratta di un provvedimento di fondamentale importanza per il futuro della
nostra regione. La Calabria ha avviato ormai da qualche anno un percorso
ambizioso di crescita, basato sulla digitalizzazione e sull'innovazione tecnologica,
ma siamo tutti consapevoli che il divario con altre regioni italiane ed europee
è ancora significativo. Con la delibera di Giunta numero 413 del 1° settembre
2022, la Regione ha adottato le Linee guida per la crescita digitale della
Calabria 2022-2025 che mirano a rendere più efficaci e sostenibili gli
interventi per la digitalizzazione. Tuttavia, per raggiungere questo obiettivo,
è necessario fare un passo in più: dobbiamo migliorare il coordinamento fra gli
attori regionali del settore ICT e accelerare la realizzazione degli interventi
già programmati. Ed è proprio su questo che si basa la proposta di legge che
oggi portiamo all'attenzione del Consiglio.
Una proposta che si muove su
due direttrici principali: la prima che riguarda l'istituzione del sistema
informativo integrato regionale della Calabria, un sistema che permetterà di
mettere in rete e coordinare tutti i sistemi informativi, telematici e tecnologici
degli enti regionali e delle società a partecipazione pubblica - fino ad oggi
ogni ente ha sviluppato soluzioni digitali in modo indipendente, con il rischio
di frammentazione e inefficienze. Con il sistema informativo integrato
regionale, invece, avremo un ecosistema digitale più integrato, efficiente e
sinergico che consentirà alla Regione di migliorare l'erogazione dei servizi
digitali per cittadini, imprese e pubbliche Amministrazioni -; la seconda che
riguarda la creazione della società in house ReDigit
S.p.A. Questa società avrà il compito di fornire servizi informativi ed
informatici agli enti pubblici calabresi nel rispetto dei principi di
efficienza, efficacia ed economicità. Significa meno sprechi, maggiore
razionalizzazione della spesa pubblica e, soprattutto, una accelerazione nella
realizzazione degli interventi di trasformazione digitale. ReDigit
S.p.A. sarà quindi un punto di riferimento per la transizione digitale della
Regione, aiutando a sviluppare infrastrutture e servizi innovativi e
migliorando i rapporti fra cittadini, imprese e pubblica amministrazione,
rendendo i servizi digitali più accessibili, semplici ed integrati.
Il testo della proposta di
legge è articolato in 11 articoli che definiscono in
maniera chiara e dettagliata l'istituzione del sistema informativo integrato
regionale e la creazione di ReDigit S.p.A. In
sintesi: l'articolo 1 definisce le finalità della legge e il ruolo della Giunta
regionale nel promuovere la digitalizzazione del territorio; l'articolo 2
istituisce il sistema informativo integrato regionale, ne descrive la
composizione, le modalità di adesione e le prospettive di sviluppo; l'articolo
3 disciplina la costituzione della società in house ReDigit
S.p.A., specificando il capitale sociale, la sede e le quote azionarie;
l'articolo 4 definisce l'oggetto sociale, le funzioni della nuova società;
l'articolo 5 individua gli organi societari, le modalità di amministrazione, i
controlli della Regione sulla società; l'articolo 6 stabilisce criteri per il
reclutamento del personale di ReDigit S.p.A.;
l'articolo 7 disciplina l'affidamento delle attività alle società e i limiti di
fatturato per servizi erogati a soggetti terzi; l'articolo 8 attribuisce a ReDigit S.p.A. funzioni di stazione unica appaltante per
gli acquisti nel settore ICT; l'articolo 9 definisce il cronoprogramma di
costituzione della società e l'avvio operativo; l'articolo 10 reca le
disposizioni finanziarie e la copertura degli oneri e l'articolo 11 disciplina
l'entrata in vigore della legge.
Dunque, colleghi, questa legge
non è solo un atto normativo, ma è un vero e proprio investimento sul futuro
della Calabria, perché digitalizzazione significa efficienza, trasparenza,
accessibilità, significa servizi più rapidi e meno burocrazia per cittadini e
imprese, ma significa soprattutto dare alla Calabria quegli strumenti necessari
per colmare il divario digitale e riuscire quindi a competere ad armi pari con
altre Regioni italiane ed europee. Ed è proprio per queste ragioni, colleghi
consiglieri, che vi invito a sostenere questa iniziativa legislativa che
rappresenta un passo concreto verso una Calabria più moderna, digitale e
connessa. Grazie.
Grazie, consigliera De Francesco. Non ci sono
interventi. Ha chiesto di intervenire il consigliere Laghi. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Termini come informatizzazione
e digitalizzazione, che magari potrebbero evocare scene di film in cui i numeri
verdi scorrono vorticosamente su uno schermo nero, rappresentano in realtà un
balzo in avanti nella qualità dell'offerta dei servizi da parte della Pubblica
Amministrazione e nella fruizione di tali servizi da parte della popolazione.
La riforma della Pubblica Amministrazione deve perciò necessariamente passare
attraverso processi di informatizzazione, digitalizzazione, rispetto ai quali
la Calabria, purtroppo, è ancora indietro. Infatti, nel Digital Economy and
Society Index (DESI) nell'edizione del 2022, l'Italia si colloca al
diciottesimo posto tra i 27 Stati dell'Unione, con un punteggio di 49,3,
rispetto a una media europea di 52,3. La Calabria, secondo il DESI regionale,
elaborato dal Politecnico di Milano, è nelle posizioni di coda, purtroppo, tra
le Regioni italiane e il digital divide
che ne è alla base comporta un effetto fortemente negativo.
Digitalizzazione significa
rapidità nella fruizione dei servizi della Pubblica Amministrazione, riduzione
dei costi a vantaggio, soprattutto, delle fasce economicamente e socialmente
più deboli di utenti; quindi, maggiore rapidità, minori spese, maggiore
trasparenza, efficienza migliorata, in definitiva, a mio modo di vedere, più
democrazia. Alla politica, in questo caso all'Assemblea regionale, che ha il
compito di produrre leggi che avvicinino i cittadini alla Pubblica
Amministrazione, il compito di andare incontro a queste esigenze di migliore
fruizione e democrazia. Personalmente, credo che noi abbiamo grandi
responsabilità nella necessità di modernizzazione ed efficientamento della
Pubblica Amministrazione e di far sì che tali processi avvengano il più
rapidamente e meglio possibile.
Il fatto che la ReDigit S.p.A. sia poi una società in house è, dal mio
punto di vista, un elemento importante e positivo da considerare. Ci sono delle
situazioni che ho avuto modo di conoscere e verificare in qualità di medico
oltre che di consigliere regionale e che vi porterò ad esempio, riguardanti i
problemi informatici che mi sono apparsi, come in realtà credo siano, in
stretto rapporto con quanto oggi qui discutiamo e che richiedono un intervento
risolutivo che credo la legge in discussione possa essere in grado di fare. Il
caso, per esempio, del registro tumori. La Calabria, nelle pubblicazioni
dell'AIRTUM, il registro nazionale che unisce tutti i registri tumori italiani,
praticamente non esiste, nel senso che non fornisce dati attendibili sull'argomento.
Questo priva la nostra regione di una fonte di dati fondamentali, di analisi
prima e di intervento poi. Questo problema, da me sollevato con un'apposita
interrogazione, è poi stato trattato in Commissione sanità con le audizioni dei
responsabili dei registri delle singole province. È incredibilmente venuto
fuori che uno dei problemi maggiori era costituito dall'utilizzo di software
diversi nella raccolta e organizzazione dei dati, software che non
colloquiavano tra di loro né con AIRTUM. Verrebbe da dire: incredibile ma vero!
Questo ha portato
all'emanazione di una legge regionale di riforma complessiva nell'ambito del
registro tumori, che spero vivamente possa ovviare a quanto accaduto in
passato, fornendo uno strumento valido, anzi essenziale, per combattere queste
patologie.
Poi c'è un altro esempio che
vorrei sottoporre alla vostra attenzione: l’informatizzazione del laboratorio
analisi dell'Ospedale di Castrovillari. Anche in questo caso si tratta di un
esempio non commendevole per la verità. L'ospedale di Castrovillari è stato il
primo ospedale in Calabria, ed uno dei primi dell'Italia meridionale, il cui
laboratorio di analisi sia stato informatizzato grazie all'allora benemerita
iniziativa del primario, dottor Filippo Palmieri. Ciò ha comportato tutta una
serie di vantaggi nello sveltire le attività amministrative, con giovamento su
tempi e modalità degli esami diagnostici, sia per i pazienti esterni sia per
quelli ricoverati, nonché sui tempi di consegna e sulla qualità dei referti. Ma
se n'è giovata anche l'assistenza per i pazienti ricoverati, in quanto in
pronto soccorso, così come nei reparti di degenza, i risultati delle analisi
erano visualizzabili a monitor in tempo reale, man mano che esitavano dalle
apparecchiature, il tutto con evidente risparmio di tempo, di personale
impegnato in attività meramente amministrative, ma anche, e certo non da
ultimo, per la tempestività dell'assistenza ai pazienti.
La nuova informatizzazione,
implementata di recente dall'azienda sanitaria provinciale di Cosenza -
immagino con dispendio economico non trascurabile -, ha paradossalmente
riportato indietro di almeno 10 anni la qualità del servizio, vanificando tanto
del buono che era stato faticosamente realizzato e creando tutta una serie di
disservizi per operatori e pazienti, tuttora purtroppo ancora presenti, che,
tra gli altri effetti negativi, allontanano sempre più i cittadini dalla sanità
pubblica, spingendoli, peraltro comprensibilmente, verso quella privata, con
ulteriore danno economico per l'azienda sanitaria provinciale.
Per tutti questi motivi e per
quello che ho detto, voterò a favore convintamente della proposta di legge
sulla creazione della ReDigit S.p.A., ripromettendomi
di effettuare le dovute successive verifiche.
È una responsabilità
importante che l'amministrazione regionale prende in questo ambito, in quanto
l'argomento della informatizzazione e digitalizzazione è di fondamentale
importanza per lo sviluppo della Calabria e per i vantaggi che da essi tutti i
calabresi potranno trarne. Grazie.
Grazie, consigliere Laghi. Ha
chiesto di intervenire il consigliere Afflitto. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Buongiorno
a tutti, saluto il Presidente della Giunta e tutta l'Assemblea.
Votare a favore della proposta
di legge per l'istituzione del sistema informativo integrato regionale della
Calabria è importante per diversi motivi: innanzitutto, un sistema informativo
integrato può migliorare l'efficienza e la trasparenza della Pubblica
Amministrazione, facilitando l'accesso ai servizi per i cittadini; inoltre,
potrebbe favorire una migliore gestione delle risorse e una pianificazione più
efficace delle politiche regionali, contribuendo così allo sviluppo economico e
sociale della Calabria.
Un sistema del genere potrebbe
promuovere la collaborazione tra diversi Enti e Istituzioni, creando una rete
più coesa e reattiva alle esigenze della comunità.
Ancora, la creazione di questo
Ente in house, ReDigit S.p.A., potrebbe stimolare
l'occupazione, creando nuovi posti di lavoro nel settore tecnologico e
digitale.
Infine, una società dedicata
alla digitalizzazione potrebbe aiutare la Calabria a rimanere al passo con le
altre Regioni italiane ed europee, garantendo che i cittadini abbiano accesso a
servizi moderni e di qualità.
In sintesi, votare per questa
proposta significa investire nel futuro della Calabria, nel benessere dei suoi
cittadini. Grazie.
Grazie, consigliere Afflitto.
Non si registrano altre richieste di intervento.
Ha chiesto di intervenire
l'assessore Pietropaolo. L'assessore Pietropaolo interverrà dopo.
Votiamo prima gli articoli
della proposta di legge:
All’articolo 1, è pervenuto un
emendamento protocollo numero 16247/A01, a
firma del consigliere Montuoro, a cui cedo la parola per l'illustrazione.
Sì, grazie, Presidente. Do
lettura dell’emendamento: <<All'articolo 1, comma 2, dopo le parole
“Programma gli investimenti” si aggiungono le seguenti parole “senza ulteriori
oneri a carico del bilancio regionale.”>>.
Parere della Giunta?
Parere favorevole.
Parere del relatore?
Favorevole.
Pongo in votazione
l'emendamento. L'emendamento è approvato. Quindi adesso votiamo l'articolo 1,
così come emendato. L'articolo 1 è approvato, così come emendato.
Articolo 1
(È approvato così come
emendato)
Ha chiesto di intervenire il
consigliere Bevacqua. Ne ha facoltà.
Credo dal punto di vista
tecnico-giuridico stiate approvando articolo per articolo una legge che
richiede i due terzi dei presenti.
No, i due terzi servono per la
votazione della legge nel suo complesso, per la votazione finale.
Noi stiamo votando articolo
per articolo. Magari, nel frattempo, l'Aula si riempirà, arriverà qualche altro
collega e potremo votare il provvedimento.
Va be’.
Grazie.
All’articolo 2, è pervenuto
l'emendamento numero protocollo numero 16447/A02, a firma del consigliere
Montuoro, a cui cedo la parola per l'illustrazione.
Grazie, Presidente. Do lettura
dell’emendamento: <<all'art. 2 comma 5, si elimina la parola “regionali”
e si aggiungono alla fine del periodo le seguenti parole “senza ulteriori oneri
a carico del bilancio regionale.”>>. Grazie.
Parere della Giunta?
Favorevole.
Parere del relatore?
Favorevole.
Pongo in votazione
l'emendamento. L’emendamento è approvato.
Poniamo in votazione
l'articolo 2. L'articolo 2 è approvato così come emendato.
Articolo 2
(È
approvato così come emendato)
Articolo 3
(È
approvato)
Articolo 4
(È
approvato)
All’articolo 5, sono pervenuti
alcuni emendamenti. Iniziamo con l'emendamento protocollo numero 23290/A01, a firma del consigliere Gelardi, a cui
cedo la parola per l'illustrazione.
Presidente, insisto di nuovo:
ho fatto una verifica e non c'è scritto da nessuna parte che potete votare e
poi, alla fine, non….
Si possono votare gli articoli
prima del…
BEVACQUA
Domenico (Partito Democratico)
Mi dica, mi dica qual è
l'articolo che prevede questa possibilità.
Articolo 54 dello Statuto.
BEVACQUA
Domenico (Partito Democratico)
Adesso lo rileggo meglio.
Nel frattempo, noi andiamo
avanti, grazie.
Consigliere Gelardi, prego.
Sì, Presidente.
Con la presente proposta
emendativa si intende chiarire la portata del comma 1 dell'articolo 5 della
proposta di legge numero 286/12^, al fine di specificare che un membro
dell'organo di amministrazione della società è scelto dall'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale.
Do lettura del testo:
<<Nel comma 1 dell'articolo 5 della proposta di legge 286/12^ le parole
“, nel quale è garantito il principio di equilibrio di genere almeno nella
misura di un terzo dei suoi componenti” sono sostituite dalle seguenti parole “,
nel quale un membro è nominato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale ed è garantito il principio di equilibrio di genere nella misura
della metà degli altri componenti”>>.
Parere della Giunta?
Favorevole.
Parere del relatore?
DE FRANCESCO Luciana (Fratelli d’Italia), relatrice
Favorevole.
Votiamo l'emendamento.
L'emendamento è approvato.
Passiamo all'emendamento
protocollo numero 23290/A02, sempre a firma del consigliere Gelardi, a cui cedo
la parola.
Si, Presidente.
Con la presente proposta
emendativa si intende chiarire la portata del comma 2 dell'articolo 5,
prevedendo che tra i componenti del Collegio sindacale un membro effettivo e
uno supplente sono scelti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Do lettura del testo:
<<Il comma 2 dell'articolo 5 della proposta di legge regionale 286/12^,
recante “Istituzione del sistema informativo integrato regionale della Calabria
e costituzione della società ReDigit S.p.A.” è
sostituito dal seguente: “2. Il Collegio sindacale è composto da tre membri
effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo e un supplente nominati
dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e due effettivi e un
supplente nominato dal Presidente della Giunta regionale con decreto. Questi
ultimi membri, nominati ai sensi dell'articolo 2449 del Codice civile, sono
scelti per un terzo dei componenti nel rispetto del principio di equilibrio di
genere.”>>.
Grazie. Parere della Giunta?
Favorevole.
Parere del relatore?
DE FRANCESCO Luciana (Fratelli d’Italia), relatrice
Favorevole.
Pongo in votazione
l'emendamento. L’emendamento è approvato.
Passiamo al terzo emendamento,
protocollo numero 23290/A03, a firma del consigliere Gelardi, a cui cedo la
parola.
Con la presente proposta
emendativa si intende modificare l'inizio del comma 7 dell'articolo 5 della
proposta di legge 286/12^, al fine di specificarne il contenuto ivi previsto.
Do lettura del testo:
<<All'inizio del comma 7 dell'articolo 5 della proposta di legge
regionale numero 286/12^ recante “Istituzione del sistema informativo integrato
regionale della Calabria e costituzione della società ReDigit
S.p.A.”, dopo le parole “L'organo di amministrazione della società”, sono
inserite le seguenti “, qualora costituito in forma collegiale”>>.
Parere della Giunta?
Favorevole.
Parere del relatore?
DE FRANCESCO Luciana (Fratelli d’Italia), relatrice
Favorevole.
Pongo in votazione
l'emendamento. L'emendamento è approvato.
Pongo in votazione l'articolo
5, per come emendato. L'articolo 5 è approvato così come emendato.
Articolo 5
(È approvato così come
emendato)
All’articolo 6, è pervenuto
l'emendamento protocollo numero 22671 a firma del consigliere Comito, a cui
cedo la parola per l'illustrazione.
Prego, consigliere Comito.
BEVACQUA
Domenico (Partito Democratico)
State modificando la legge.
Non stiamo modificando nessuna
legge.
BEVACQUA
Domenico (Partito Democratico)
Mi scusi, con questi
emendamenti….
Stiamo procedendo secondo
norma. Consigliere Bevacqua, si tranquillizzi.
Mi scusi, ho chiesto
delucidazioni agli Uffici della Segreteria Assemblea per capire dove c'è
scritto “articolo per articolo”. Il voto è unitario, cioè quando lei approva un
articolo sono necessari sempre i due terzi.
Approvare l'articolo non
significa approvare la legge. Se noi approviamo un articolo non vuol dire che
approviamo la legge. È semplice.
La legge alla fine è unitaria,
quindi non può approvare emendamenti e poi rinviate la legge. Pongo un problema
procedurale.
Consigliere Bevacqua, se ci fa
continuare con la votazione, forse, ci fa una cortesia. Grazie.
Consigliere Comito, prego.
Grazie. Intanto, consigliere
Caputo, volevo complimentarmi per il garbo e la pacatezza con le quali sta
dirigendo i lavori di oggi. Complimenti ancora.
Il presente emendamento mira
ad integrare l'articolo 6 della proposta di legge in oggetto. Do lettura
dell’emendamento: <<Nel rispetto degli articoli 19 e 25 del D.Lgs. n. 175 del 2016, il personale dipendente a tempo
indeterminato della Vibo Sviluppo Spa in liquidazione è trasferito alla
costituenda ReDigit S.p.A., con l'inquadramento che è
ritenuto maggiormente adeguato rispetto all'esperienza curriculare acquisita
dagli stessi.”>> Grazie, Presidente.
Parere della Giunta?
Favorevole.
Parere del relatore?
DE FRANCESCO Luciana (Fratelli d’Italia), relatrice
Favorevole.
Pongo in votazione
l'emendamento. L'emendamento è approvato.
Pongo in votazione l’articolo
6, per come emendato. L’articolo 6 è approvato per come emendato.
Articolo 6
(È
approvato così come emendato)
Articolo 7
(È
approvato)
Articolo 8
(È
approvato)
Articolo 9
(È
approvato)
Articolo 10
(È
approvato)
Articolo 11
(È
approvato)
Ha chiesto di intervenire
l'assessore Pietropaolo. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Signor
Presidente della Giunta, signori assessori, colleghi, signori consiglieri
regionali, oggi, stiamo riparando a un vuoto prodotto negli anni nel sistema
calabrese dell'innovazione tecnologica e del digitale. Trent'anni fa la Regione
Calabria fu coinvolta in un programma di sviluppo di queste tematiche, con un
progetto molto importante del Governo di allora che si chiamava TELCAL - non so
se lo ricordate - era stato sviluppato insieme all'allora finanziaria dello
Stato IRI-FINSIEL; è un programma realizzato in varie Regioni d'Italia. Orbene,
quel programma, che allora aveva una dimensione di fondi molto importante, di
fatto non ha lasciato traccia.
Oggi, il sistema
dell'innovazione tecnologica in Calabria è molto avanzato dal punto di vista
delle imprese che sviluppano e fanno innovazione autonomamente, è molto
avanzato dal punto di vista della ricerca grazie alle Università, in primis
l'Università di Cosenza, ma anche le altre Università che effettuano programmi
di ricerca e che sono, ormai, a livello delle principali Università italiane ed
europee. La Pubblica Amministrazione, però, è fuori da tutto ciò. La Pubblica
Amministrazione, la Regione, non ha mai dato una mano, un contributo, non si è
in nessun modo espressa nell'avanzamento e nello sviluppo di questo settore.
Per non parlare poi dei
problemi dell’innovazione e della digitalizzazione della stessa Pubblica
Amministrazione, cosa a cui faceva riferimento il consigliere Laghi, che
ringrazio per le parole importanti che ha detto, così come il consigliere
Afflitto, perché danno la sensazione di quanto sia delicato e importante questo
argomento.
Noi dobbiamo, oggi, con questa
legge, recuperare il gap di circa trent'anni. La
Regione, dal punto di vista dell’informatizzazione del digitale nella Pubblica
Amministrazione, è sicuramente molto indietro, cosa che non sono invece le
imprese. Dobbiamo decidere di far parte di questa partita e per deciderlo, prendendo
le mosse anche dall'esperienza delle altre Regioni Italiane - ho avuto la
fortuna di incontrarle e approfondire con loro queste tematiche - dobbiamo
avere uno strumento che abbia le caratteristiche dell'elasticità, della
flessibilità che sono proprie di questo settore, della velocità di adattamento
ai cambiamenti che sono proprie di questo settore.
Tutte le Regioni italiane
hanno una società in house che si occupa del digitale.
Certamente, una società in
house che funziona diventa uno strumento importante in mano alla sanità
digitale. La sanità digitale è sempre gestita da chi si occupa di sanità, ma la
società in house, così come in tante altre Regioni, diventa lo strumento per
far sì che le scelte, le iniziative per trovare le soluzioni nel campo della
sanità digitale siano messe in piedi con velocità, efficienza ed efficacia.
Lo scopo di questa società è
anche quello di diventare il perno - questo è importante - di una rete che
dobbiamo comporre tra le società private, le aziende che operano autonomamente
in questo ambito, le Università che fanno ricerca in questo ambito e la
Pubblica Amministrazione. C'è bisogno di un centro promotore che funga da
gestore di questa rete e che, anzi, non crei mai regole e vincoli a danno di
queste aziende che oggi operano molto bene nell'ambito dell'innovazione, ma ne
supporti la crescita.
Il sistema delle piccole e
medie imprese dell'innovazione oggi in Calabria dà già lavoro a migliaia di
ragazzi che hanno scelto di rimanere in regione per fare questo mestiere. Uno
dei primi compiti che avrà la società in house della Regione Calabria sarà
quella di formare un collegamento stabile tra il mondo del lavoro, i profili
professionali richiesti e il mondo della formazione: l'Università, ma anche la
formazione scolastica. Quindi, chi esce da un percorso di scuola media
superiore o chi esce da un percorso di università, deve essere indirizzato, nel
miglior modo possibile, a percorrere e raggiungere delle certificazioni e
profili professionali richiesti dal mercato. Come si può fare, se non nel
miglior modo? Quindi, attraverso una società che opera e che agisce in maniera
tranquilla e diretta con altre imprese - multinazionali, magari che hanno sede
anche in Calabria - che favorisce il dialogo diretto e, quindi, la libera
scelta da parte dei nostri ragazzi di rimanere in Calabria a svolgere questo compito.
Per questo motivo, questa non
può essere una legge di una parte, ma di tutta la regione.
La società e il sistema
informativo integrato, per come è descritto, devono diventare patrimonio
dell'intera società, dell'intera regione.
Quindi, io auspico che tutto
il Consiglio regionale favorisca la nascita e la crescita, in maniera solida
sin dai primi passi, di questa nuova struttura, con il sostegno di tutti. Ora,
Presidente del Consiglio, io registro, però, che abbiamo delle assenze in
maggioranza, dovute a motivi di salute che sono state, purtroppo, comunicate
negli ultimi momenti, per cui le chiedo la possibilità di rinviare alla
prossima seduta di Consiglio regionale la votazione della legge nel suo
complesso che richiede, come lei ha ben detto, i due terzi dei componenti del
Consiglio. Grazie.
Grazie, assessore Pietropaolo.
Non essendoci la maggioranza qualificata richiesta dallo Statuto, rinviamo il
punto 4, la proposta di legge numero 286/12^ per la sola votazione complessiva
alla prossima seduta di Consiglio regionale.
(Il Consiglio rinvia)
Passiamo al punto 5, che nel
frattempo è diventato punto 2: proposta di legge numero 275/12^ di iniziativa
dei consiglieri F. Mancuso, F. De Nisi, G. Graziano, A. Lo Schiavo, recante:
“Agenzia regionale per l'energia della Calabria”.
Ricordo all'Aula che ai sensi
articolo 54, comma 3, dello Statuto, l'istituzione di nuovi enti, aziende,
società regionali, anche a carattere consortile, deve avvenire approvata a
maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale. Cedo la parola
al consigliere De Nisi per illustrare il provvedimento.
Buongiorno, grazie signor
Presidente, signori colleghi, signor Presidente della Giunta. Questa è una
proposta di legge che mira a istituire l'Agenzia regionale per l'energia della
Calabria. La finalità di questa legge è di fare avere un'utilità al contribuente
calabrese dall’attività industriale, che ricopre un’elevata percentuale del PIL
regionale, inerente agli impianti per la produzione di tutte le forme di
energia, che siano di energia rinnovabile o di energia tradizionale.
Praticamente, viene istituita
un’Agenzia per programmare una forma di controllo su queste aziende che vengono
realizzate all'interno del territorio calabrese.
Qualche giorno fa ho letto una
classifica in cui la Calabria veniva posta agli ultimi posti in materia di
energie rinnovabili rispetto al panorama nazionale. Penso che non sia così, che
non risponda a verità questa classifica. Le persone che hanno redatto questa
classifica avranno avuto una carenza di dati, perché ci sono numerosi impianti
per la produzione di energia da fonti rinnovabili all'interno del territorio
calabrese.
In pratica, questa Agenzia,
oltre a seguire l'iter dei procedimenti in essere nel territorio calabrese per
quanto riguarda le diverse fonti di energia, mira ad apportare dei vantaggi al
cittadino calabrese. Sin ora, difatti, questo settore è stato completamente
abbandonato, anche se, in termini di PIL, forse è il più grande in Calabria.
Viene prodotto PIL per centinaia di milioni di euro in Calabria con la
produzione di energia, eppure alla Regione Calabria di questo prodotto interno
lordo regionale non rimane nulla. Queste aziende, difatti, molte volte non
assumono personale residente nella regione Calabria e non pagano le tasse
all'interno della regione Calabria. Per cui, da questi impianti, il cittadino
calabrese, molte volte, ha soltanto il disagio dell'impatto ambientale che ne
deriva sul territorio regionale.
Faccio un esempio. La legge
nazionale per la ripartizione dell'IRAP relativa alle aziende che producono nei
vari territori, assegna la percentuale regionale in proporzione al personale
assunto dall'azienda. In questi casi, ci sono aziende che producono all'interno
del territorio regionale, grazie agli impianti installati nel territorio
regionale, milioni, decine, centinaia di milioni di euro, che, però, in termini
di corresponsione del contributo regionale per l'attività produttiva (IRAP) non
corrispondono alla Regione Calabria quasi nulla.
Per fare un esempio: se
un’azienda dovesse pagare il contributo regionale alla Regione Calabria, per
una sola pala eolica si supererebbero i 50.000 euro l'anno. Quindi, da questo,
potrebbero derivare decine e centinaia di milioni di euro per la Regione Calabria
che potrebbero essere utilizzati per le più svariate attività, per la sanità e
per altri servizi.
Colgo anche l'occasione per
dire che la nostra deputazione regionale deve farsi carico di queste
problematiche e proporre un emendamento alla legge nazionale numero 446 del
1997 che dispone la distribuzione dell'IRAP in funzione del personale. In
particolare, penso che vada emendata per quanto riguarda gli impianti di
produzione di energia e che il pagamento delle tasse debba essere commisurato
alla presenza degli impianti sul territorio.
C'è anche un'apertura in più.
Questa Agenzia potrebbe seguire l'iter di autorizzazione degli impianti e
intervenire per far stipulare, in favore del bilancio della Regione Calabria,
delle convenzioni mirate alla compensazione del danno che questi impianti
potrebbero produrre all'interno del territorio regionale.
Queste sono delle opportunità
che avremmo istituendo un'Agenzia per l'energia della Regione Calabria e
avremmo, anche, la possibilità di seguire questi procedimenti senza che,
magari, ci sia discontinuità all'interno degli uffici. Potremmo seguire questi
processi e far entrare nelle casse della Regione Calabria centinaia di milioni
di euro in modo tale da poter consentire che il bilancio della Regione sia meno
asfittico e possa garantire servizi migliori per i cittadini, in primis
nella sanità.
Andando nel dettaglio, le
funzioni che vengono attribuite a questa Agenzia sono tra le più svariate,
possono essere: esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti
termici sul territorio regionale; la gestione della domanda di energia, mediante
la promozione dell'efficienza energetica; il sostegno della ricerca finalizzato
allo sfruttamento delle condizioni ottimali di approvvigionamento energetico;
proposte mirate al miglioramento dell'ambiente e al controllo dell'inquinamento
atmosferico; il supporto tecnico per la programmazione e la pianificazione
energetica di competenza regionale; ricezione, registrazione e deposito
dell'attestazione di prestazione energetica; supporto alla costituzione di
comunità energetiche rinnovabili, ai sensi della legge regionale 19 novembre
2020, numero 25; la promozione dell'applicazione della certificazione di
sostenibilità ambientale; il supporto agli Enti locali per la pianificazione
dell'azione e coordinamento delle iniziative materia di energia, nonché per la
certificazione del sistema di gestione dell'energia anche in sinergia con gli
altri soggetti che operano nel settore a livello regionale. E così tante altre
funzioni che permetterebbero alla Regione Calabria di entrare in questo mondo,
sempre guardando all'interesse collettivo, in modo tale da non farsi sfuggire -
è avvenuto negli anni precedenti - le opportunità di miglioramento della vita
dei cittadini derivanti dall'incremento delle entrate della Regione. Ecco
perché si rende sempre più importante l’istituzione di questa Agenzia.
Passando alla descrizione
degli articoli: l'articolo 1 prevede l’istituzione dell'Agenzia regionale per
l'energia della Calabria; l'articolo 2 norma le funzioni dell'Agenzia regionale
per l’energia; l'articolo 3 prevede gli organi dell'Agenzia regionale per
l'energia; l'articolo 4 norma la figura del direttore generale; l'articolo 5
norma l'organo di revisione; l'articolo 6 regolamenta la vigilanza e il
controllo sull'Agenzia regionale per l'energia; l'articolo 7 enuclea le
disposizioni relative al personale; l'articolo 8 dispone sulla clausola
valutativa e l'articolo 9 sulla norma finanziaria.
Propongo, come fatto per la
precedente proposta di legge, di votare gli articoli singolarmente e poi votare
nel complesso la norma in una prossima seduta, quando ci sarà il numero
regolamentare.
Grazie, consigliere De Nisi,
non ci sono altri interventi.
Passiamo all'esame e alla
votazione dell'articolato.
(È approvato)
All'articolo 2 è pervenuto
l'emendamento protocollo numero 4383/A01 a firma dei consiglieri Graziano, De
Nisi, Mancuso. Cedo la parola al consigliere De Nisi, per illustrare
l'emendamento. prego.
L'articolo 2 riformulato è:
“1. L’AREC, con sede a Catanzaro, è un ente
tecnico- operativo e strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica
di diritto pubblico con autonomia organizzativa, contabile e
gestionale.”>>.
Ne propongo l'approvazione.
PRESIDENTE
Parere della Giunta?
PIETROPAOLO
Filippo, Vicepresidente della Giunta regionale con delega
all’organizzazione, risorse umane e transizione digitale, sicurezza e legalità
e valorizzazione ai fini sociali dei beni confiscati alla criminalità
organizzata
Favorevole.
Il relatore è uguale al
proponente dell'emendamento, pongo in votazione l'emendamento: è approvato.
Pongo in votazione l’articolo
2, per come emendato. L’articolo 2 è approvato così come emendato.
(È approvato così come emendato)
Dopo l'articolo 2, è pervenuto
l'emendamento protocollo numero 4384/A01, aggiuntivo dell'articolo 2-bis,
a firma dei consiglieri Graziano, De Nisi, Mancuso. Cedo la parola al
consigliere De Nisi per l'illustrazione.
Do lettura dell’emendamento:
“Art. 2-bis Tipologie di entrate
1. Le entrate di AREC sono
costituite da:
a) finanziamenti assegnati
dalla Regione, dalle Province e dagli altri Enti Locali, nei limiti da essi
stabiliti, per le attività assegnate all'AREC dagli Enti stessi;
b) finanziamenti per la
realizzazione di specifici progetti commissionati dagli Enti locali;
c) proventi derivanti da
specifici progetti statali e comunitari;
d) introiti derivanti da
prestazioni erogate a favore di terzi;
e) contributi previsti da
normativa statale e assegnazioni comunitarie.”>>
Ne propongo l'approvazione.
PRESIDENTE
Parere della Giunta?
PIETROPAOLO
Filippo, Vicepresidente della Giunta regionale con delega
all’organizzazione, risorse umane e transizione digitale, sicurezza e legalità
e valorizzazione ai fini sociali dei beni confiscati alla criminalità
organizzata
Favorevole.
Pongo in votazione
l'emendamento. L’emendamento è approvato.
Articolo 3
(È
approvato)
All’articolo 4, sono pervenuti
alcuni emendamenti. Iniziamo con l'emendamento protocollo numero 4381/A01 a
firma dei consiglieri Graziano, De Nisi, Mancuso. Cedo la parola al consigliere
De Nisi per l'illustrazione.
Do lettura dell’emendamento:
<<L’Articolo 4, comma 6, lettera f) è modificato dal seguente testo: “f)
l’adozione del rendiconto generale annuale, di una relazione sulla gestione e
sui risultati economici e finanziari conseguiti;”>>.
Ne propongo l'approvazione.
PRESIDENTE
Parere della Giunta?
PIETROPAOLO
Filippo, Vicepresidente della Giunta regionale con delega
all’organizzazione, risorse umane e transizione digitale, sicurezza e legalità
e valorizzazione ai fini sociali dei beni confiscati alla criminalità
organizzata
Favorevole.
Pongo in votazione
l'emendamento: è approvato.
Proseguiamo con l'emendamento
protocollo numero 4382/A01 a firma dei consiglieri Graziano, De Nisi, Mancuso.
Cedo la parola al consigliere De Nisi per l'illustrazione, prego.
Do lettura dell’emendamento:
<<L’articolo 4, comma 6, lettera e) è modificato dal seguente testo: “e)
l’adozione del bilancio di previsione annuale e pluriennale dell’AREC;”>>
Ne propongo l'approvazione.
PRESIDENTE
Parere della Giunta?
PIETROPAOLO
Filippo, Vicepresidente della Giunta regionale con delega
all’organizzazione, risorse umane e transizione digitale, sicurezza e legalità
e valorizzazione ai fini sociali dei beni confiscati alla criminalità
organizzata
Favorevole.
Pongo in votazione
l'emendamento: è approvato. Pongo in votazione l’articolo 4, come emendato.
L’articolo 4 è approvato come emendato.
Articolo 4
(È
approvato così come emendato)
All'articolo 5, è pervenuto
l'emendamento protocollo numero 4391/A01, a firma dei consiglieri Graziano, De
Nisi, Mancuso. Cedo la parola al consigliere De Nisi per l'illustrazione.
Do lettura
dell’emendamento:<<L’articolo 5, comma 1, viene sostituito dal seguente
testo: “L’organo di revisione è costituito dal revisore unico dei conti e da un
supplente, i quali, designati dal Consiglio Regionale, sono scelti da un elenco
predisposto a seguito di avviso pubblico, i cui iscritti devono possedere i
requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di
revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.”>>.
Ne propongo l'approvazione.
PRESIDENTE
Parere della Giunta?
PIETROPAOLO
Filippo, Vicepresidente della Giunta regionale con delega
all’organizzazione, risorse umane e transizione digitale, sicurezza e legalità
e valorizzazione ai fini sociali dei beni confiscati alla criminalità
organizzata
Favorevole.
Pongo in votazione
l'emendamento. L’emendamento è approvato. Pongo in votazione l’articolo 5 come
emendato.
Articolo 5
(È
approvato così come emendato)
All’articolo 6 è pervenuto
l'emendamento numero protocollo numero 4379/A01 a firma dei consiglieri
Graziano, De Nisi, Mancuso.
Cedo la parola al
consigliere De Nisi per l'illustrazione. Prego.
Presidente, leggo
l’emendamento, che recita: <<L’articolo
6, comma 2, lettera g) è modificato dal seguente testo: “g) rendiconto generale
annuale”>>.
Ne propongo l'approvazione.
Parere della Giunta?
PIETROPAOLO Filippo, Vicepresidente della Giunta regionale con
delega all’organizzazione, risorse umane e transizione digitale, sicurezza e
legalità e valorizzazione ai fini sociali dei beni confiscati alla criminalità
organizzata
Esprimo parere favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento che è approvato.
Pongo in votazione l’articolo
6, per come emendato. L’articolo 6 è approvato così come emendato.
Articolo 6
(È
approvato così come emendato)
All’articolo 7 è pervenuto
l’emendamento protocollo numero 4388/A01, a firma dei consiglieri Graziano, De
Nisi, Mancuso. Cedo la parola al consigliere De Nisi per l’illustrazione.
Prego.
L’emendamento recita:
<<L'articolo 7 comma 3, lettera b) viene sostituito dal seguente testo:
“personale assunto, tramite selezione pubblica, a tempo indeterminato o
determinato o con altre forme contrattuali flessibili di assunzione e di
impiego, per come previsto dalla normativa vigente, nell'ambito del piano
triennale del fabbisogno del personale”>>.
Parere della Giunta?
PIETROPAOLO Filippo, Vicepresidente della Giunta regionale con
delega all’organizzazione, risorse umane e transizione digitale, sicurezza e
legalità e valorizzazione ai fini sociali dei beni confiscati alla criminalità
organizzata
Esprimo parere favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento che è approvato.
Pongo in votazione l’articolo
7, per come emendato.
Articolo 7
(È
approvato così come emendato)
Articolo 8
(È
approvato)
All’articolo 9 è pervenuto
l'emendamento protocollo numero 4387/A01, a firma dei consiglieri Graziano, De
Nisi, Mancuso. Cedo la parola al consigliere De Nisi per l’illustrazione.
L’emendamento recita:
<<L’articolo 9 è sostituito integralmente dal seguente testo:
“Art. 9 (Norma Finanziaria)
1. Gli
oneri di funzionamento dell’Agenzia sono posti, a regime, a carico del bilancio
della stessa e trovano copertura nelle entrate derivanti dalle attività
elencate all’art. 2 comma 3 della presente legge.
2. Al
solo fine di garantirne l’avvio, la Regione riconosce all’Agenzia regionale per
l’energia della Calabria, un contributo omnicomprensivo nel limite massimo di
euro € 400.000 per ciascuno degli
esercizi dal 2025 al 2027, con allocazione alla Missione 17 – Programma 01
(U.17.01) del bilancio di previsione 2025-2027.
3. Alla
copertura degli oneri di cui al precedente comma si provvede con la contestuale
riduzione degli stanziamenti della Missione 20, programma 03 (U 20.03) del
bilancio di previsione 2025-2027.
4. La
Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato
di previsione 2025-2027.
5. A
decorrere dall’esercizio 2028, la Giunta regionale è autorizzata a trasferire
il 90% dei maggiori proventi incassati nell’anno, in relazione alle attività di
cui all’art. 2 comma 2 lettera a) in materia di impianti termici, rispetto alle
somme stanziate sul capitolo E3402003101 dello stato previsionale dell’entrata
2025 di cui al bilancio regionale 2025/2027.”>>.
Ne propongo l’approvazione.
Parere della Giunta?
PIETROPAOLO Filippo, Vicepresidente della Giunta regionale con
delega all’organizzazione, risorse umane e transizione digitale, sicurezza e
legalità e valorizzazione ai fini sociali dei beni confiscati alla criminalità
organizzata
Esprimo parere favorevole.
Pongo in votazione
l’emendamento che è approvato.
Pongo in votazione l’articolo
9, per come emendato. L’articolo 9 è approvato così come emendato.
Articolo 9
(È
approvato così come emendato)
All’articolo 10 è pervenuto
l'emendamento protocollo numero 4385/A01 a firma dei consiglieri Graziani, De
Nisi, Mancuso.
Cedo la parola al
consigliere De Nisi per l'illustrazione.
L’emendamento recita:
<<L'articolo 10 è sostituito dal seguente testo:
“Art. 10 (Entrata in vigore)
La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale telematico della Regione”>>.
Parere della Giunta?
PIETROPAOLO Filippo, Vicepresidente della Giunta regionale con
delega all’organizzazione, risorse umane e transizione digitale, sicurezza e
legalità e valorizzazione ai fini sociali dei beni confiscati alla criminalità
organizzata
Esprimo parere favorevole.
Pongo in votazione
l'emendamento sostitutivo dell’articolo 10 che è approvato.
Non
essendoci la maggioranza qualificata richiesta dallo Statuto, rinviamo, anche,
il punto 5, relativo alla proposta di legge numero 286/12^ per la sola
votazione complessiva alla prossima seduta di Consiglio regionale.
(Il Consiglio rinvia)
Passiamo al terzo punto,
precedentemente punto 1 all’ordine del giorno, la proposta di provvedimento
amministrativo numero 207/12^ di iniziativa della Giunta regionale, recante:
“Bilancio di previsione 2025-2027 dell'Agenzia regionale per le politiche attive
del lavoro (ARPAL Calabria)”.
Chiedo al consigliere
Montuoro di illustrare, anche, il provvedimento successivo numero 208/12^,
precedentemente punto 2 all’ordine del giorno, di iniziativa della Giunta
regionale, recante: “Bilancio di previsione 2025-2027 dell’Agenzia regionale
per la protezione dell'ambiente (ARPACal)”.
Cedo la parola al
consigliere Montuoro. Prego.
Grazie, Presidente. La
proposta di provvedimento amministrativo posta oggi all'approvazione di questa
Assemblea è stata licenziata dalla seconda Commissione nella seduta del 6
febbraio scorso. Il documento in esame riguarda il Bilancio di previsione 2025-2027
dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL Calabria).
Il Revisore unico dei conti
dell'Agenzia, nel prendere atto che il Bilancio di previsione 2025-2027
rispetta gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica, rileva che
l'equilibrio corrente di bilancio nel 2025 è assicurato dallo stanziamento, in
entrata e in spesa, dei fondi destinati dalla Regione al funzionamento di
Agenzia, alla copertura delle spese relative al personale, nonché dagli
affidamenti progettuali vincolati in entrata e in spesa.
L’organo di controllo ha
espresso parere favorevole alla certificazione del limite di spesa relativo ai
costi di funzionamento, per l'anno 2025, così come quantificato con decreto del
Commissario numero 29 del 27/09/2024. Inoltre, il Revisore prende atto: che
sono previsti maggiori stanziamenti in entrata derivanti da trasferimenti
regionali derivanti dal nuovo assetto organizzativo dell'Ente; che lo stesso
Ente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, non ha stanziato
l'apposita posta contabile “Accantonamento al fondo di crediti di dubbia
esigibilità”, poiché le entrate si riferiscono esclusivamente a crediti verso
amministrazione pubbliche.
Conclusivamente, l'organo di
controllo, nel ritenere congrue e attendibili le previsioni di bilancio
previste e coerenti con gli obiettivi programmatici dell'Ente, esprime parere
favorevole sulla proposta di Bilancio di previsione 2025-2027 presentata dall'Agenzia
regionale per le politiche attive del lavoro.
Dal contenuto del Piano
delle attività allegato al Bilancio di previsione 2025-2027, il Dipartimento
del lavoro rileva la sostanziale conformità delle attività previste per l'anno
2025 rispetto al mandato istituzionale dell'ente strumentale.
Relativamente alle norme di
contenimento della spesa, il Dipartimento vigilante evidenzia che l'ente
strumentale nel complessivo ha rispettato il limite di spesa previsto
dall'articolo 1, lettera c) della legge regionale numero 62 del 2023.
A conclusione
dell'istruttoria effettuata, il Dipartimento esprime parere favorevole
all'approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027 dell'Agenzia regionale
per le politiche attive del lavoro.
Il Dipartimento economia e
finanza, nell'istruttoria di competenza, per quanto concerne il Fondo garanzia
per i debiti commerciali (FGDC) raccomanda all'Ente, a seguito delle previste
verifiche sulla piattaforma dei debiti commerciali, di provvedere se necessario
ai dovuti accantonamenti di legge apportando le conseguenti variazioni alle
previsioni di spesa di cui al bilancio in oggetto.
La proposta di Bilancio di
previsione 2025-2027 non prevede l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate
del risultato di amministrazione. L'equilibrio complessivo della gestione
2025-2027 è stato conseguito senza applicare il risultato di amministrazione
presunto.
Relativamente alla
formazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), non risulta alcun
appostamento del suddetto fondo, poiché non rilevando entrate oggetto di
possibili svalutazioni, essendo le stesse interamente riconducibili a crediti
verso amministrazioni pubbliche, non si necessita di alcun accantonamento,
avendo così un importo dello stesso pari a zero.
Per quanto concerne il Fondo
pluriennale vincolato, la cui determinazione risulta anch'essa pari a zero,
nella proposta di bilancio in esame, il Dipartimento raccomanda all’Ente, a
seguito del completamento della procedura di riaccertamento ordinario dei
residui per l'esercizio 2024, di provvedere, se necessario, alle dovute
variazioni al bilancio di previsione 2025-2027, apportando i conseguenti
correttivi al suddetto Fondo sia per la parte corrente sia per quella riferita
alle spese in conto capitale, nel rispetto del principio contabile applicato
della competenza finanziaria potenziata.
A conclusione dell'attività
istruttoria, il Dipartimento economia e finanze, non rileva motivi ostativi
alla trasmissione, da parte della Giunta regionale, della proposta di bilancio
di previsione 2025-2027 dell'Agenzia regionale per le politiche attive del
lavoro (ARPAL Calabria), al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 57,
comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2002, numero 8.
Passo al quarto punto, la
proposta di provvedimento amministrativo numero 208/12^
di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Bilancio di previsione
2025-2027 dell’Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPACal)”.
La proposta di provvedimento
posta oggi all'approvazione di questa Assemblea è stata licenziata dalla
seconda Commissione nella seduta del 6 febbraio scorso.
La proposta di provvedimento
amministrativo in oggetto riguarda il Bilancio di previsione 2025-2027 dell’ARPACal
Calabria.
Il Revisione unico dei conti
dell'ente rileva che il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio
finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in
conto capitale.
L’organo di revisione,
verificata la congruità dello stanziamento del Fondo rischi contenzioso,
suggerisce di valutare con attenzione la possibilità di ridurre lo stanziamento
del suddetto Fondo, considerato che dalla documentazione esibita non emergono soccombenze
particolari. L'organo di revisione, con verbale numero 14 dell'8/11/2024,
attesta la corrispondenza delle previsioni finanziarie del bilancio 2025-2027
alle norme di leggi nazionali e regionali vigenti in materia, rileva la
coerenza interna, la congruità e l'attendibilità delle previsioni ed esprime
parere favorevole all'approvazione del Bilancio di previsione dell’ARPACal e ai
relativi allegati.
Relativamente alla normativa
sulla spending review, il Revisore unico dei conti evidenzia il rispetto
dei limiti di spesa previsti dalla suddetta normativa.
Il Dipartimento ambiente,
paesaggio e qualità urbana evidenzia il rispetto delle misure di contenimento
della spesa.
A conclusione
dell'istruttoria effettuata, il Dipartimento esprime parere favorevole alla
proposta di Bilancio di previsione 2025-2027 dell’ARPACal e al Piano delle attività 2025 dell’Agenzia
che rappresenta lo strumento programmatico attuativo attraverso il quale
l’Agenzia propone obiettivi e programmi da perseguire nel periodo di
riferimento, in coerenza con i principi e le funzioni istituzionali posti dalla
Legge numero 132 del 2016 e dalla legge regionale 20 del 1999, con gli
indirizzi regionali e con le convenzioni e gli accordi di programma
sottoscritti.
Il Comitato di indirizzo,
con verbale del 23/12/2024, ha espresso parere favorevole per l'approvazione
del Bilancio di previsione finanziaria 2025-2027 e il Piano delle attività
dell'anno 2025.
Il Dipartimento economia e
finanze raccomanda all'ente, in fase di stesura del Rendiconto di gestione
2024, di procedere alla corretta redazione della tabella A/2 afferente alla
dimostrazione delle risorse vincolate di cui al risultato di amministrazione,
in continuità con i risultati riportati dal precedente esercizio 2023,
apportando i necessari correttivi riportati nell'apposita tabella.
Per quanto riguarda il Fondo
crediti di dubbia esigibilità, il Dipartimento raccomanda all'Ente, nel corso
dell'esercizio 2025, di aggiornare le previsioni di spesa di cui al suddetto
fondo verificandone, a seguito dell'attività di gestione, la congruità, in
ragione di eventuali variazioni apportate agli stanziamenti di competenza dei
relativi capitoli di entrata, nonché con riferimento all’affettivo andamento
degli incassi.
Per quanto concerne il Fondo
pluriennale vincolato, il Dipartimento evidenzia che lo stesso risulta
correttamente appostato, tuttavia raccomanda all'Agenzia, a seguito
dell'approvazione della procedura di riaccertamento dei residui 2024, di
apportare i necessari correttivi al predetto Fondo,
sia per la parte corrente sia per quella in conto capitale, nel rispetto al
principio contabile applicato dalla competenza finanziaria potenziata.
A conclusione
dell'istruttoria, il Dipartimento economia e finanza, ritiene possibile
procedere, da parte della Giunta regionale, alla trasmissione della proposta di
bilancio di previsione 2025-2027 dell’ARPACal al Consiglio regionale, ai sensi
dell'articolo 57, comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2002, numero 8.
Grazie.
Grazie, consigliere
Montuoro.
Ha chiesto di intervenire il
consigliere Mammoliti. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Intanto,
preliminarmente, vorrei esprimere - non l'ho fatto prima, perché purtroppo sono
arrivato un po’ tardi - qualche seria perplessità sulle modalità con le quali
avete discusso e approvato gli emendamenti delle due proposte di legge
precedenti, perché, secondo me, i due terzi bisogna rispettarli, emendamento
per emendamento, con votazione per appello nominale, però questo lo vedremo
quando, poi, lo riporterete in Aula.
In merito a questi due
provvedimenti, vorrei sottolineare ancora una volta - abbiamo sviluppato, nelle
Commissioni competenti, gli approfondimenti e le riflessioni di merito –
l’approccio scoordinato e scollegato a tutti gli enti intermedi, che vengono affrontati
sempre, quasi in maniera reiterata, con un approccio di natura esclusivamente
burocratica e senza nemmeno valorizzare, per esempio, l'ARPAL che aveva
introdotto un elemento di grande novità e una funzione rilevante dal punto di
vista delle politiche attive del lavoro.
Quindi, secondo me, sarebbe
giusto e utile avviare su tutti gli enti strumentali della Regione un
ragionamento organico di valutazione appropriata, per valorizzare e rilanciare
le missioni strategiche di alcuni enti fondamentali ed importanti, naturalmente,
implementando le risorse necessarie e magari portando a conclusione o a
razionalizzazione alcuni enti che, invece, ormai di fatto sono superati, e
quindi sono lì, fermi su un binario morto. Però questa è, come tutte le cose,
una scelta politica.
Prendo atto che la
maggioranza da questo versante non intende ascoltare queste sollecitazioni che
sono solo di natura propositiva e non certo di natura polemica. Ritornando sui
due provvedimenti, per quanto riguarda l’ARPACal, pur prendendo atto
dell'approvazione dei bilanci nel tempo previsto, mi preme - in parte è stato
detto - anche sottolineare questo aspetto critico dell'eccessiva consistenza di
cassa. Questo denota e dimostra che, a volte, un indice di scarsa capacità di
spesa, non è solo un espediente di natura tecnico-amministrativa, ma, invece,
esprime e rappresenta la performance della qualità dell'azione di
attività e di declinazione della missione che l'Ente stesso è chiamato ad
assolvere, che è una funzione strategica importante.
Poi, anche qui, sul
finanziamento è da anni che stiamo chiedendo di riportare gradualmente il
finanziamento, come sarebbe giusto, all'1 per cento del Fondo sanitario
regionale; invece, nonostante alcuni miglioramenti di risorse che potrebbero
determinare un maggiore finanziamento, si modificano le percentuali, ma alla
fine la somma rimane sempre la stessa: 15 milioni di euro all’anno.
Non lo dice il solito
consigliere di minoranza che vuole fare il rilievo critico, ma vorrei riportare
quanto detto nel 2024 dallo stesso Commissario straordinario dell'Agenzia in
sede di Comitato regionale di indirizzo dell’ARPACal in cui aveva fatto
rilevare la criticità legata allo stanziamento regionale, appunto, storicizzato
in questi 15 milioni di euro all'anno.
Quindi, sarebbe utile e
giusto ragionare e guardare la prospettiva dell'evoluzione del rafforzamento di
questa missione strategica, provando con gradualità ad aumentare il
finanziamento, proprio in previsione del raggiungimento graduale negli anni, in
più anni, dell'obiettivo dell'1 per cento del Fondo sanitario regionale.
Anche in questo senso –
credo - queste maggiori risorse potrebbero consentire un rafforzamento
amministrativo per evitare criticità di spesa e per consentire all'Ente di
poter assolvere a questa funzione che, nella nostra Regione, per me, è
fondamentale ed indispensabile.
Per quanto mi riguarda, le
stesse riflessioni, con qualche aggiunta di elemento, valgono per il bilancio
di previsione dell'ARPAL.
Vorrei sottolineare e
ricordare all’Aula che la legge che ha istituito la nuova Agenzia, molto
importante, che ha consentito alla nostra Regione di recuperare dei ritardi
storici, è stata approvata, anche, con il voto favorevole del gruppo del
Partito Democratico e con alcuni emendamenti che noi abbiamo all'epoca
presentato e che sono stati proficuamente in maniera responsabile anche
accettati ed approvati.
Però non basta modificare la
targhetta Calabria Lavoro in ARPAL per modificare in maniera sostanziale la
missione fondamentale e strategica di questa Agenzia. Debbo dire la verità,
benché con i rilievi e con alcune riflessioni che ho avuto modo di fare - lo sa
il presidente Montuoro–: è vero che una parte dei lavoratori si sta avviando a
processi di stabile occupazione. Di questo va dato atto perché, quando ci sono
processi di stabile occupazione, è giusto sempre apprezzare e prenderne atto,
però è chiaro che noi abbiamo spogliato un Santo per vestirne un altro, perché
questa operazione è stata fatta sottraendo da un accordo sottoscritto
con le organizzazioni sindacali, di quattro milioni di euro, relativi alle
risorse che sarebbero state recuperate da quel bacino di lavoratori per le
persone che andavano in pensione. L'accordo prevedeva che le maggiori risorse
risparmiate per le persone che andavano in pensione sarebbero state destinate
all'implementazione delle ore e per il passaggio al full time di quei lavoratori;
quindi, in pratica, compiamo un'operazione positiva per i lavoratori
dell'ARPAL, ma è chiaro che lo facciamo spogliando un altro Santo.
Ho cercato di approfondire,
ma, sostanzialmente, le norme per il mercato del lavoro e per le politiche
attive non sono sufficientemente corroborate da azioni e da risorse economiche
finanziarie adeguate. Questo aspetto, secondo me, è un po’ sottovalutato,
invece, l'aspetto riformatore ed essenziale dell'ARPAL erano le politiche
attive del lavoro.
Ahimè, nel passato,
centrodestra e centrosinistra, per la stragrande maggioranza - chi c’era,
perché io non c'ero - hanno utilizzato le risorse quasi sempre per politiche
passive.
Avevamo salutato, finalmente,
l'istituzione di questa nuova agenzia con questa caratteristica, con questa
novità legislativa politica fondamentale ed importante, ma non è sufficiente
solo descriverla nella legge, dovremmo provare ad implementarla, attraverso un
riconoscimento di adeguate risorse, per assolvere al meglio questa
importantissima funzione.
Ho guardato il bilancio: è lo
stesso di quello di Azienda Calabria lavoro; quindi, bilancio Calabria lavoro,
bilancio Arpal. Penso, invece, che l’introduzione di questa più innovativa,
avanzata e importante missione avrebbe richiesto una maggiore disponibilità e
quantità di risorse.
Mi auguro che, almeno per il
futuro, si possa valutare attentamente questa possibilità, perché questo
elemento positivo, innovativo della legge, che, ripeto, noi abbiamo votato
favorevolmente, abbia riconosciuto il necessario finanziamento economico per poter
assolvere al meglio a queste funzioni.
Per queste ragioni, come
abbiamo fatto nella Commissione bilancio, il gruppo del Partito Democratico su
questi due bilanci si astiene. Grazie, Presidente.
Grazie, consigliere Mammoliti.
Ha chiesto di intervenire il consigliere Talerico. Ne
ha facoltà.
Intervengo solo per rispondere brevemente ai
consiglieri Mammoliti e Bevacqua. Credo che le osservazioni che sono che sono
state mosse con riferimento alla procedura utilizzata per l'approvazione dei
singoli articoli di una proposta di legge lascino il tempo che trovano; è
chiaro che noi non veniamo in Aula a fare pratica di politica amministrativa o
di chirurgia legislativa, né di estetica legislativa. Con questo cosa voglio
dire? Nel richiamare l'articolo 54 dello Statuto della Regione Calabria e il Regolamento
interno del Consiglio, articoli da 101 a 104, è chiaro, naturalmente, che
l'iter seguito è assolutamente legittimo. Diversamente, non ho ben compreso,
perché non ricaviamo da nessuna fonte normativa quale sarebbe la pecca formale
o formalistica che viene eccepita. È una pecca o abbiamo seguito una forma
irrituale? No! È prevista una nullità? No! È prevista una illegittimità? No!
Una irregolarità? No! Quindi, per l'ennesima volta, siamo dinnanzi, dicevano
gli antichi, all'acqua κάδος,
all'acqua del secchio.
Abbiamo aperto un dibattito su
una questione e su una procedura del tutto defaticante, per mero sforzo di
pratica; esiste la pratica forense, esiste anche la pratica politica. Quindi è
chiaro che questa illustrazione consentirà, in ragione naturalmente del non
numero qualificato che sarebbe stato richiesto, di trovarci avvantaggiati alla
prossima seduta per l'approvazione delle proposte di legge che sono state
illustrate e votate per singolo articolo. Lo Statuto e il Regolamento
consentono l'approvazione dei singoli articoli secondo questa procedura, ma non
consentono l'approvazione del testo definitivo che viene licenziato dall'Aula.
Tutte le altre osservazioni
non colgono segno né da un punto di vista della previsione finanziaria né dal
punto di vista, come dicevamo prima, della tecnica legislativa.
Credo che le componenti di
centro sinistra dovrebbero iniziare a fare un'opposizione un po’ più impegnata,
diversamente fanno le figure che hanno già fatto anche sull'interpretazione in
settimana del commissariamento, con previsione della spesa, rispetto a risorse
del PNRR. Grazie.
Grazie, consigliere Talerico.
Pongo in votazione il provvedimento nel suo
complesso, unitamente relativi allegati con l'autorizzazione del coordinamento
formale. Il provvedimento, unitamente ai relativi allegati, è approvato con
autorizzazione al coordinamento formale.
(Il
Consiglio approva)
(È
riportata in Allegati)
Pongo in votazione anche la proposta di
provvedimento amministrativo numero 208/12^, unitamente ai relativi allegati,
con autorizzazione al coordinamento formale.
Abbiamo svolto una discussione
unica.
LAGHI Ferdinando (De
Magistris Presidente)
Però la votazione ha detto che
era...
Votazione separata.
LAGHI Ferdinando (De
Magistris Presidente)
Ecco, quindi adesso per cosa
si vota?
Per ARPACal.
LAGHI Ferdinando (De Magistris
Presidente)
Allora vorrei intervenire.
Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Volevo intervenire proprio per
quanto riguarda il bilancio di previsione di ARPACal perché volevo sottolineare
come l’ARPACal sia un'agenzia assolutamente nodale nella vita dei cittadini,
con ricadute nella loro quotidianità. Il problema di fondo delle Arpa a livello
nazionale è quella di essere agganciate, comunque, al governo politico della
Regione. Questo, a nostro modo di vedere - parlo anche come ISDE Italia medici
per l'ambiente - non è una buona prassi, perché un’agenzia regionale per la
protezione ambientale dovrebbe essere ente terzo e non vincolato da riferimenti
o scelte politiche. Quindi, in attesa che si arrivi a questo banale intervento
per ridare alle Arpa regionali un'autonomia che concettualmente le Arpa
dovrebbero avere, l’ARPACal, così come tutte le altre Arpa regionali, svolge
comunque la sua funzione estremamente delicata e importante. Mi piace rilevare
come ARPACal, che, col passare degli anni, è stata, di volta in volta,
supportata oppure criticata per scelte e per valutazioni non condivisibili o
condivisibili, adesso da qualche tempo sia - obiettivamente mi sembra di
rilevare - in un percorso di ristrutturazione che ne sta progressivamente
aumentando l'autorevolezza e il livello reputazionale, che è fondamentale per
un'agenzia di questa natura. E, certamente, il ruolo svolto dal Commissario,
prima, attualmente direttore generale, non è ovviamente estraneo alla cosa.
Pertanto, anche il rispetto dei tempi e delle necessità aziendali, come questo
bilancio previsionale a mio modo di vedere dimostra, indicano come questa
strada, che non è ovviamente né breve né facile, stia comunque andando avanti.
Per questo motivo annuncio il mio voto favorevole su questa proposta di legge.
Grazie.
Grazie, consigliere Laghi. Poniamo in votazione il
provvedimento nel suo complesso, unitamente ai relativi allegati, con
autorizzazione al coordinamento formale. Il provvedimento, unitamente ai
relativi allegati, è approvato con autorizzazione al coordinamento formale.
(Il
Consiglio approva)
(È
riportata in Allegati)
Passiamo al punto tre, la proposta di legge numero
317/12^, di iniziativa dei consiglieri regionali Mancuso e Gentile, recante:
“Integrazioni alla legge regionale 21 agosto 2007, numero 18 (Norme in materia
di usi civici)”. Cedo la parola al consigliere Mattiani per illustrare il
provvedimento. Prego.
Grazie, Presidente. Un saluto al Presidente del
Consiglio, al presidente Occhiuto, a tutti i membri della Giunta, a tutti i
consiglieri.
Presidente, oggi siamo
chiamati ad esprimerci sulla proposta di legge recante le “Integrazioni alla
legge regionale 21 agosto 2007, numero 18 (Norme in materia di usi civici)”.
Diciamo subito che la materia degli usi civici è una materia particolarmente delicata
e complessa. L'uso civico è un diritto perpetuo che spetta a coloro che
compongono una determinata collettività, delimitata territorialmente, di godere
di terreni o beni immobili appartenenti alla collettività medesima. Un diritto
che si esplica tramite l'esercizio di usi finalizzati a soddisfare i bisogni
essenziali della collettività e costituiscono diritto inalienabile,
imprescrittibile, inusucapibile della comunità locale alla quale appartengono.
La Regione Calabria ha attuato
la normativa statale con la legge regionale del 21 agosto 2007, numero 18,
rubricata “Norme in materia di usi civici”. Con Regolamento regionale numero 15
del 30/12/24, pubblicato sul BURC numero 270, la Regione Calabria, poi, ha
attuato la legge regionale numero 18 del 2007 e ha disciplinato l'elenco
regionale degli istruttori e dei periti demaniali previsti all'articolo 13
della stessa legge.
La legge regionale numero 18
del 2007, e successive modifiche e integrazioni, ha riservato alla competenza
della Regione le funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e
di controllo, nonché i compiti espressamente riservati dalla legislazione
vigente, mentre l'articolo 14 della legge regionale numero 18 del 2007 prevede
che le funzioni amministrative in materia di usi civici sono delegate ai Comuni
nel rispetto della normativa statale vigente. Indi, secondo l'articolo 15 della
legge regionale numero 18 del 2007, ai commi 1 e 2, le amministrazioni
comunali, ove non sia espressamente prevista la competenza di altro organo,
adottano l'atto finale nel procedimento con deliberazione della Giunta
comunale, in esito all'istruttoria affidata al perito istruttore demaniale, nel
rispetto delle vigenti disposizioni legislative. Il provvedimento finale
diviene efficace a seguito di controllo del Dipartimento competente che
esercita l'esame di legittimità sul provvedimento. L'articolo 15 della legge regionale
numero 18 del 2007 al comma 8 prevede che le spese per l'istruttoria dei
procedimenti relativamente ai compensi di perito e di istruttori demaniali sono
a carico delle parti private interessate e sono determinati in misura non
superiore a quella prevista dalla normativa vigente in materia. La parcella
professionale è validata dal Comune, a conclusione delle operazioni demaniali
affidate, previo parere di congruità del Comune, ai sensi della normativa
vigente, e successivamente al controllo di cui al comma 3. Mentre l'articolo 15
del Regolamento regionale disciplina le modalità per il conferimento
dell'incarico ai periti e agli istruttori.
Con specifico riferimento alla
presente proposta di legge, va detto che la sua ratio è proprio quella
di snellire l’iter amministrativo che disciplina la materia degli usi civici in
Calabria e nasce dalla necessità di trovare una soluzione condivisa alle tante
problematiche evidenziate dai Comuni e dai soggetti privati. Le modifiche che
si vogliono introdurre mirano, pertanto, a disciplinare meglio, per gli enti
locali e i cittadini privati, proprio il ricorso alla figura dei periti
istruttori, iscritti nell'elenco regionale di cui alla legge regionale del 2007
numero 18, in materia di usi civici. Infine, si interviene per regolamentare
l'uso dei boschi ricadenti tra quelli soggetti a uso civico e,
consequenzialmente, si individuano dei paletti fermi per l'assegnazione dei
lotti di terreno ai soggetti privati.
L'articolato nel suo complesso
è composto da tre articoli e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio regionale.
L'articolo 1 reca delle
modifiche all'articolo 13 della legge regionale numero 18 del 2007 e, dopo il
comma 5 dell'articolo 13, sono aggiunti i commi 6, 7 e 8: al comma 6, per
essere iscritto nell'elenco regionale degli istruttori e dei periti demaniali,
occorre possedere, alla data di presentazione della domanda di iscrizione al
detto elenco, una anzianità di iscrizione di almeno 10 anni presso gli ordini
professionali degli ingegneri, architetti, agronomi e forestali o presso i
collegi professionali dei periti agrari, agrotecnici e geometri, o una
comprovata esperienza professionale in materia di usi civici; il comma 7
prevede che la Regione, i Comuni, i privati interessati all'avvio delle
pratiche in materia di usi civici, accertamenti e verifiche, ricognizioni,
legittimazione, occupazioni, permute previste dalla normativa vigente,
conferiscono incarico a un istruttore o perito demaniale iscritto nell'elenco
regionale. Le spese relative al disbrigo delle pratiche sono poste a carico del
soggetto richiedente la prestazione professionale; il comma 8, invece, indica
che, nel caso in cui i Comuni non abbiano completato la ricognizione e il
censimento di tutti i beni sottoposti a usi civici nel territorio di loro
competenza, i soggetti privati possono richiedere ai periti o istruttori
demaniali, incaricati dall'ente comunale, di eseguire l'accertamento dei beni
di loro interesse e, in tal caso, i compensi per le verifiche richieste dei
soggetti privati sono decurtati di una percentuale pari al 30% di quella prevista
dalla normativa vigente.
L'articolo 2, invece,
inserisce gli articoli 14-bis e gli articoli 14-ter dopo
l'articolo 14 della legge numero 18 del 2007.
Prevede l'articolo 14-bis:
al comma 1: “1. Nel rispetto della normativa di settore vigente, i lotti di
bosco individuati tra i beni soggetti ad uso civico possono essere assegnati
dai Comuni, previo espletamento di procedure pubbliche, ai cittadini privati
per la raccolta della legna, per le attività di pascolo e di manutenzione
ordinaria”; al comma 2: “2. In caso di mancata partecipazione dei cittadini
privati alle procedure pubbliche di cui al comma 1, il Comune prevede, ai fini
della manutenzione dei lotti non assegnati, la gestione attraverso il
coinvolgimento di associazioni e società onlus, cooperative e aziende agricole
con sede nel Comune nel cui territorio è situato il bene gravato da un uso
civico e in via residuale all'associazione e società onlus, cooperative e
aziende agricole con sede del Comune diverso da quello nel cui il territorio è
situato il bene gravato da uso civico. Il ricavato dell'eventuale assegnazione
dei lotti è destinato esclusivamente alla manutenzione o realizzazione di strade
al servizio di beni gravati da usi civici o alla realizzazione di opere a
difesa degli incendi.”; il comma 3, infine, prevede: “3. L'assegnazione dei
lotti di cui al comma 1 deve avvenire nei criteri definiti dall'amministrazione
comunale e con la collaborazione tecnica di un istruttore o di un perito
demaniale.”.
L'articolo 14-ter,
invece, introduce dei limiti all'uso di beni gravati dagli usi civici,
prevedendo al comma 1 che “Coloro che hanno ricevuto una condanna in via
definitiva per reati di criminalità organizzata o contro il patrimonio pubblico
o la pubblica amministrazione o, ancora, che sono stati sottoposti a confisca
dei beni, non possono condurre, occupare e legittimare i beni gravati da usi
civici.”.
Infine, la proposta di legge
all'articolo 3 contempla la norma finanziaria che prevede: “Dall'attuazione
della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico
del bilancio regionale.”.
Pertanto, alla luce di quanto
appena esposto, chiedo al Consiglio un voto favorevole sulla proposta di legge.
Grazie.
Grazie, consigliere Mattiani. Passiamo all'esame e
votazione del provvedimento.
Articolo 1
(È
approvato)
All’articolo 2 è pervenuto
l'emendamento protocollo numero 5586, a firma del consigliere Molinaro a cui
cedo la parola per l'illustrazione, prego.
Grazie, Presidente. Do lettura dell’emendamento:
<<Al comma 2 dell'articolo 14-bis, dopo le parole “ai fini della
manutenzione”, è aggiunta la locuzione “ordinaria, per la raccolta della legna
e per le attività di pascolo”. Grazie.
Parere della Giunta?
Favorevole.
Parere del relatore?
MATTIANI Giuseppe (Lega
Salvini), relatore
Favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento. L'emendamento è
approvato. Pongo in votazione l'articolo 2 per come emendato. L'articolo 2 è
approvato, così come è emendato.
Articolo 2
(È
approvato così come emendato)
Articolo 3
(È
approvato)
Passiamo alla votazione del
provvedimento nel suo complesso, così come emendato, con autorizzazione al
coordinamento formale. Il provvedimento è approvato per come è emendato con
autorizzazione al coordinamento formale.
(Il
Consiglio approva)
(È
riportata in Allegati)
Passiamo
al punto 6 dell’ordine del giorno relativo alla proposta di legge numero
357/12^ di iniziativa dei consigli regionali Mancuso, Caputo, Comito, Luciana
De Francesco, Gelardi, Crinò, Graziano, De Nisi, recante: “Disposizioni
normative in materia di politiche sociali e accreditamenti istituzionali”.
Cedo
la parola al consigliere Comito per l’illustrazione del provvedimento.
Grazie,
Presidente. La proposta è composta da quattro articoli: articolo 1: <<Nel
comma 1 dell'articolo 14-bis della legge regionale 18 luglio 2008,
numero 24, “Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi
contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e
private”, le parole “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti “28
febbraio 2025”; articolo 2: “1. La spesa prevista per il sostegno delle
attività del Banco Alimentare della Calabria di cui all'articolo 5, comma 11,
della legge regionale 13 giugno 2008, numero 15 (Collegato alla manovra di
finanza regionale per l'anno 2008), è incrementata per l'esercizio finanziario
2025 di euro 50.000,00, allocati alla Missione 12 Programma 04 (U 12.04) dello
stato di previsione della spesa di bilancio 2025-2027. 2. Alla copertura degli
oneri indicati al comma 1 si provvede con la riduzione dello stanziamento
dell'annualità 2025 del Fondo speciale di parte corrente per far fronte agli
oneri derivanti da provvedimenti legislativi, allocato alla Missione 20,
Programma 03, dello stato di previsione della spesa del bilancio ‘25-‘27”;
articolo 3: “1. Dall'attuazione della disposizione di cui all’articolo 1 della
presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
regionale; 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 della
presente legge, quantificati per l'esercizio 2025 in euro 50.000,00, si
provvede con le risorse allocate alla Missione 20, Programma 03, dello stato di
previsione della spesa bilancio ‘25-‘27; 3. La Giunta regionale è autorizzata
ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del
bilancio ‘25-‘27”; articolo 4: “La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico
della Regione Calabria”. Grazie, Presidente.
Grazie.
Ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto il consigliere Molinaro. Ne
ha facoltà.
Grazie,
Presidente. Annuncio, ovviamente, il mio voto favorevole alla proposta di
legge, ma svolgo alcune considerazioni.
Gli
enti assistenziali senza scopo di lucro, che operano nella nostra regione e
sono protagonisti di un impegno quotidiano nel supporto alimentare a tante
famiglie calabresi, sono sette: il Banco Alimentare della Calabria, il Banco
delle Opere di Carità della Calabria, il Banco delle Opere di Carità di Reggio
Calabria, la Caritas diocesana di Lamezia Terme, la Caritas diocesana di
Locri-Gerace, la Caritas diocesana di Oppido Mamertina e la Croce Rossa
Italiana di Crotone. Distribuiscono, complessivamente, a persone indigenti
oltre 230.000 pacchi alimentari, dei quali il Banco Alimentare della Calabria
ne fornisce circa 111.000, sulla base dei dati aggiornati del Ministero.
È
evidente che con il bilancio regionale facciamo troppo poco; destiniamo,
infatti, alle persone indigenti meno di un caffè all'anno.
Voto
a favore di questo provvedimento con la consapevolezza che serve una nuova
normativa con maggiori risorse. Grazie.
Grazie,
consigliere Molinaro. Ha chiesto di intervenire il consigliere Bevacqua. Ne ha
facoltà.
Grazie,
Presidente. Intervengo per esprimere il voto favorevole del gruppo del Partito
Democratico su questa tematica che ha un duplice effetto: il primo è quello di
prorogare i termini per l'accreditamento, che è un tema molto sentito e che
potrebbe anche bloccare le attività socio-sanitarie sul territorio da parte di
molte associazioni del settore, considerato che l’accreditamento è l'elemento
fondamentale per poter svolgere questo ruolo e questa funzione, il secondo è
perché c’è un provvedimento che riguarda il Banco Alimentare. Come diceva poco
fa il collega Molinaro, è un tema che anche noi avevamo spesso sollecitato nei
mesi passati dopo la procedura di sfratto del Banco Alimentare regionale dalla
sede ex Comac di Montalto.
È
un tema, quindi, che dovrebbe interessare di più il Consiglio regionale perché
condivido le considerazioni che faceva poco fa il collega Molinaro
relativamente al fatto che facciamo troppo poco verso questo settore. Credo che
dovremmo prevedere un Piano finanziario pluriennale per dare certezza a chi
opera e fa volontariato in questa fragilità del sistema economico calabrese:
vanno lodati, sostenuti, supportati e aiutati. Ritengo che sia, quindi,
importante che anche il Consiglio regionale oggi segni un punto che per noi è
un punto di partenza e non d’arrivo.
Invitiamo,
pertanto, la Giunta regionale e il Presidente della Giunta ad attivarsi presso
l’Assessorato competente, al fine di reperire ulteriori risorse perché in
Calabria c'è tanta povertà e tanta fragilità economica e credo che sia compito
del Consiglio regionale attivarsi per trovare le risorse necessarie per dare
tranquillità a chi svolge questo servizio di volontariato, ma soprattutto per
dare risposte ai tanti calabresi che hanno bisogno di sostegno, di supporto
economico e anche di derrate alimentari.
Grazie,
consigliere Bevacqua.
Passiamo
all'esame e votazione del provvedimento.
All’articolo
1, è pervenuto l'emendamento protocollo numero 5611/A02, a firma del
consigliere Comito, al quale cedo la parola per l'illustrazione.
Grazie,
Presidente. All'articolo 1 della proposta di legge recante: “Disposizioni
normative in materia di politiche sociali e accreditamenti istituzionali”, le
parole “28 febbraio 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2025”.
Parere
della Giunta?
Favorevole.
Pongo
in votazione l'emendamento protocollo numero 5611/A02. L’emendamento è
approvato. Pongo in votazione l’articolo 1 per come emendato. L’articolo 1 è
approvato per come emendato.
Articolo
1
(È approvato così come emendato)
Articolo 2
(È approvato)
Dopo
l'articolo 2, sono pervenuti alcuni emendamenti. Iniziamo con l'emendamento
protocollo numero 5611/A04 aggiuntivo dell'articolo 2-bis a firma del
consigliere Comito, al quale cedo la parola per l’illustrazione.
Il
presente emendamento mira a modificare la legge regionale numero 23 del 2003
che disciplina la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali nella Regione Calabria, in attuazione della normativa quadro a livello
nazionale costituita dalla legge numero 328 del 2000. L’articolo 8, comma 3,
della citata legge, nel disciplinare le funzioni delle Regioni in merito alla
determinazione degli ambiti territoriali per l'esercizio associato delle
funzioni sociali, dispone che esse siano di norma coincidenti con i distretti
sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie.
A
fronte della previsione normativa statale, la legge regionale numero 23 del
2003 ha disposto una netta riconduzione degli ambiti territoriali e sociali ai
distretti sanitari. La modifica dei territori afferenti ai distretti sanitari,
intervenuta nel corso degli anni, ha evidenziato, tuttavia, che la rigida
coincidenza tra le due tipologie di distretto (sanitario e sociosanitario)
potrebbe creare criticità ai fini dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza delle prestazioni sociali, richiedendosi, a volte, un'organizzazione
limitata da una parte soltanto del territorio per superiori esigenze di
sussidiarietà e immediatezza di intervento. Per tale ragione, appunto, si vuole
modificare la legge numero 23 del 2003, riprendendo la formulazione della legge
quadro, affinché ciascuna esigenza territoriale possa essere gestita nel modo
maggiormente atto a garantire la tutela delle fasce deboli della popolazione e,
eventualmente, condurre all'individuazione di distretti sociosanitari
parzialmente coincidenti con i distretti sanitari.
Per
esigenze di coordinamento normativo, in ciascuna delle disposizioni normative
recanti la rigida corrispondenza tra i distretti sanitari e quelli sociosanitari
è inserita, pertanto, la locuzione “di norma” (mutuata dalla legislazione
nazionale di settore), per raggiungere la già menzionata finalità.
La
disposizione ha carattere ordinamentale e non produce nuovi o magioni oneri a
carico del bilancio. Grazie, Presidente.
Grazie.
Parere della Giunta?
Favorevole.
Pongo
in votazione l’emendamento protocollo numero 5611/A04 aggiuntivo dell'articolo
2-bis. L’emendamento è approvato, pertanto è inserito l’articolo
2-bis.
Procediamo
con l'emendamento protocollo numero 5612 aggiuntivo dell'articolo 2-ter, a
firma del consigliere Crinò, al quale cedo la parola per l'illustrazione.
Grazie,
Presidente. Il presente emendamento mira a modificare la legge regionale numero
42 del 2017 che disciplina i termini di conclusione delle procedure di
liquidazione di Enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali.
Atteso
che manca poco per considerarsi definita la procedura di liquidazione della
Fondazione regionale in house Calabria etica, essendo residuate solo le ultime
attività occorrenti alla realizzazione dell'attivo da ripartire tra i
creditori, si propone di differire il termine di conclusione della procedura di
liquidazione al 30 dicembre 2025 e prevedere, per esigenze di contenimento
della spesa, che il Commissario liquidatore per l'espletamento delle ultime
attività non percepisca, per il futuro, retribuzioni o compensi aggiuntivi.
La
disposizione a carattere ordinamentale e non produce nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio regionale. Grazie.
Parere
della Giunta?
CARACCIOLO Maria Stefania, Assessora
ai lavori pubblici, istruzione, edilizia scolastica, area dello Stretto e Città
Metropolitana di Reggio Calabria, fenomeni migratori, urbanistica
Favorevole.
Parere
del relatore?
Favorevole.
Pongo
in votazione l'emendamento protocollo numero 5612 aggiuntivo dell'articolo 2-ter.
L’emendamento è approvato, pertanto è inserito l’articolo 2-ter.
Articolo 3
(È approvato)
Articolo 4
(È approvato)
Passiamo
alla votazione del provvedimento nel suo complesso, per come emendato, con
richiesta di autorizzazione del coordinamento formale.
Il
provvedimento è approvato, per come è emendato, con autorizzazione al
coordinamento formale.
(Il Consiglio approva)
(È riportata in Allegati)
Passiamo
al punto 7 dell’ordine del giorno relativo allo svolgimento delle
interrogazioni ex articolo 122 del Regolamento interno del Consiglio regionale.
Ricordo
all'Aula che l'interrogante dispone di due minuti per illustrare
l'interrogazione. La Giunta regionale dispone di tre minuti per la risposta.
L'interrogante ha diritto di replica per non più di un minuto.
Passiamo
alla prima interrogazione a risposta immediata, la numero 276/12^ a firma il
consigliere Tavernise “Assolvimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni della Fondazione Calabria Film Commission”.
L’ordine
dei lavori prevede questa interrogazione sulla Film Commissione e dopo a
seguire ci sono interrogazioni in materia sanitaria.
Ha
chiesto di intervenire il Presidente della Giunta regionale. Ne ha facoltà.
In
ogni seduta di Consiglio regionale sono previste interrogazioni alle quali non
mi sottraggo mai e cerco sempre di rispondere per il dovuto rispetto che si
deve avere nei confronti del Consiglio regionale e del sindacato ispettivo.
Tuttavia, in diverse sedute di Consiglio sono state inserite all’ordine del
giorno alcune interrogazioni – per la verità, molte proposte dal consigliere
Mammoliti – che riguardano la materia sanitaria.
Non
ho difficoltà a rispondere, come ho sempre fatto, però, già in occasione di una
delle precedenti sedute, ho dichiarato la mia disponibilità a fare un dibattito
complessivo sulla materia della sanità in Calabria, anche in ragione del fatto
che ci sono delle novità oggettive che ho comunicato, purtroppo, non al
Consiglio regionale, ma in qualche intervista – per esempio, al Quotidiano
qualche tempo fa – nella quale sostenni che avrei chiesto al Governo poteri
straordinari per fare i grandi ospedali e per l’uscita dal commissariamento.
Quindi, sono questioni di grande rilevanza, per cui chiederei al Consiglio come
vuole procedere: alternativamente, possiamo in ogni seduta di Consiglio
regionale inserire le interrogazioni alle quali rispondo oppure si può decidere
di fare una seduta apposita entro fine mese, se la Conferenza dei capigruppo lo
decide, e io potrei assumere impegno di essere presente per parlare più in
generale e nello specifico della materia dell’organizzazione sanitaria della
nostra regione.
Quindi,
chiedo a lei, signor Presidente, ma anche ai proponenti, di stabilire come
vogliono procedere. Sono, invece, chiaramente disponibile a rispondere in ogni
caso alle altre interrogazioni.
Grazie,
Presidente. Ha chiesto di intervenire il consigliere Mammoliti. Ne ha facoltà.
Grazie,
Presidente, devo dire la verità, avendo interloquito con il presidente
Occhiuto, sono assolutamente d'accordo e favorevole, però vorrei fare due
precisazioni molto veloci perché, secondo me, chi dirige i lavori del Consiglio
fa confusione e non dimostra di avere un’incline capacità a discutere e a
dialogare così come i Regolamenti richiederebbero.
Consigliere
Mammoliti, dobbiamo procedere con l'interrogazione oppure raccogliamo l'invito
del presidente Occhiuto di fare una seduta apposita sulla sanità?
Presidente
Caputo, mi consenta di parlare così arrivo a rispondere alla dichiarazione
molto sensata e responsabile del Presidente, se mi dà il tempo.
Avevo
avanzato la richiesta di fare inserire oggi, attraverso il capogruppo, alcune
interrogazioni.
L'abbiamo
fatto.
Mi
faccia parlare, Presidente.
Intanto,
il Regolamento interno disciplina i termini di inserimento delle interrogazioni
all’ordine del giorno del Consiglio e prevede l’obbligo, trascorsi un certo
numero di giorni, di inserire le interrogazioni all’ordine del giorno della
seduta di Consiglio.
Avete
fatto una scelta discrezionale di inserire quelle che avete ritenuto magari
valide per la discussione, e altre, invece, no, ma non voglio fare polemica.
Avete, però, inserito alcune interrogazioni che sono superate dai fatti e alle
quali ho già ricevuto risposta. Ecco perché dico che fate confusione.
Quindi,
concordo con il presidente Occhiuto e vi chiedo di prestare più attenzione nel
rispetto del Regolamento. Poi, Presidente, le interrogazioni non sono previste
in tutte le sedute, anzi quasi mai. Spesso, però, sono inserite all’ordine del
giorno e devo darle atto, Presidente, che alle interrogazioni sulla sanità ha
sempre risposto in prima persona.
Accolgo,
pertanto, favorevolmente questa proposta di responsabilità del Presidente.
Sospendiamo queste interrogazioni sulla sanità e, naturalmente, attendo la
convocazione di una seduta apposita di Consiglio per discutere con un approccio
più complessivo sui temi di discussione. Grazie, Presidente.
Quindi,
sono ritirate tutte le interrogazioni a firma del consigliere Mammoliti.
Rimane
in piedi quella del consigliere Tavernise. Prego.
Grazie,
presidente Caputo. Anche per me va bene, presidente Occhiuto, e anche io
accolgo favorevolmente la sua richiesta a patto che, presidente Caputo, questa
seduta apposita sulla sanità sia convocata entro il mese di marzo. Ne stiamo
parlando da diversi mesi, però la stiamo rimandando di mese in mese.
Per
quanto riguarda, soprattutto, la mia interrogazione sul presunto caso di
malasanità di San Giovanni in fiore, non ci sono state risposte da parte della
Giunta regionale pubblicamente né tramite, ovviamente, l’interrogazione, né
tantomeno sugli organi di stampa.
Quindi,
è necessaria la calendarizzazione di questa seduta entro la fine di questo
mese, – magari, la concordiamo, poi, insieme nella Conferenza dei capigruppo –,
mentre sono qui per discutere le altre interrogazioni che non riguardano i temi
sanitari e, soprattutto, quella sulla Fondazione Calabria Film Commission.
Grazie,
consigliere Tavernise. Ripeto: rimane la sua interrogazione, la numero 276/12^,
mentre le altre vengono ritirate.
(Così
resta stabilito)
Cedo
la parola al consigliere Tavernise per l’illustrazione dell’interrogazione-
Ho
depositato il 28 ottobre del 2024 un'interrogazione, la numero 276/12^,
appunto, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni della Fondazione Calabria Film Commission,
considerato che tutte le Film Commission regionali, compresa quella calabrese,
sono soggette alla disciplina prevista dalla legge numero 241 del 1990 in
materia di procedimenti amministrativi e di accesso agli atti.
Qualora
esse rivestano forme privatistiche (come quelle della Fondazione), nel momento
in cui vengono loro attribuite dallo stesso legislatore regionale funzioni
pubbliche, si può ritenere appieno applicabile la clausola di estensione di cui
all'articolo 1, comma 1- bis, della legge numero 241 del ‘90, per cui i
soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano
il rispetto dei criteri e dei principi di economicità, di efficacia, di
imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste
dalla stessa legge numero 241 del ’90 nonché delle altre disposizioni che
disciplinano singoli procedimenti e dai principi dell'ordinamento comunitario
con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le Pubbliche
Amministrazioni, in forza delle disposizioni di cui alla presente legge.
Ora,
alla base del provvedimento c'è la considerazione che la trasparenza sia uno
strumento per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon
andamento della Pubblica Amministrazione, così come sanciti dall'articolo 97
della nostra Costituzione. Tutti i dati formati o trattati dalla PA devono
essere integri e cioè pubblicati in modalità tali da garantire che il documento
sia conservato senza manipolazioni o contraffazioni. Il principale strumento
attraverso cui il legislatore intende conseguire maggiori livelli di
trasparenza rispetto all'azione della Pubblica Amministrazione è, quindi, la
pubblicazione sui siti Istituzionali; e ciò costituisce un vincolo obbligatorio
anche per le Regioni e per gli enti subregionali, gli istituti, le agenzie, le
aziende, le fondazioni, come nel caso di Calabria Film Commission. D'altronde,
a tutte le Film Commission regionali, compresa quella calabrese, è applicabile
il D.lgs. 33 del 2013, concernente gli stringenti obblighi di trasparenza e di
pubblicazione delle informazioni e dei dati dell'ente, ivi compresi quelli
organizzativi, gli incarichi, nonché i bilanci e il patrimonio.
Preso
atto che la Fondazione Calabria Film Commission ha registrato un numero
impressionante di atti deliberativi, con oltre 600 deliberazioni solo nel 2023
e 167 già nel primo trimestre del 2024, nonostante tale produttività di atti
della Fondazione, il portale web presenta informazioni scarne e non
trasparenti, limitandosi a pubblicare solo i titoli degli atti deliberativi.
Questa mancanza di trasparenza riguarda varie tipologie di deliberazione,
incluse liquidazioni per beni e servizi, incarichi a consulenti e project
manager, spese di soggiorno, partecipazione a fiere, premi cinematografici,
commissioni valutatrici, incarichi per la comunicazione e finanziamento di
vario genere. È necessario, quindi, al contrario, assicurare che i cittadini
possano accedere a informazioni complete e dettagliate sull'utilizzo delle
risorse pubbliche della Fondazione Calabria Film Commission, in linea con i
dettami della trasparenza amministrativa. Bisogna garantire la pubblicazione
dettagliata dei contenuti delle deliberazioni, l'identificazione dei consulenti
e dei fornitori coinvolti, con particolare riguardo alle informazioni relative
agli atti di spesa, per prevenire eventuali irregolarità nella gestione delle
risorse pubbliche della Fondazione e assicurare la conformità alle leggi e ai
regolamenti vigenti.
Tutto
ciò, premesso e considerato, si interroga il Presidente della Giunta regionale
per sapere quali iniziative urgenti intenda adottare la Regione Calabria per
garantire una maggiore trasparenza nella gestione della Fondazione Calabria
Film Commission. Questa mattina, addirittura, in relazione a diversi incarichi
e consulenze affidate, è andata a finire sul giornale nazionale “il Fatto
Quotidiano” che ha pubblicato informazioni riguardanti alcuni consulenti
incaricati dalla Fondazione Calabria Film Commission. Presidente, non hanno
proprio questo gran curriculum: c'è gente che ha partecipato all'isola dei
famosi, ci sono skipper, ci sono persone che non hanno un curriculum adatto per
valorizzare e sviluppare una Fondazione così importante per l'immagine della
nostra Regione, quale è Calabria Film Commission. Grazie.
Cedo
la parola al presidente Occhiuto per la risposta all’interrogazione.
Rispondo
volentieri a questa interrogazione e non soltanto al testo in essa contenuto,
ma anche alle dichiarazioni finali che ha fatto il proponente, il consigliere
Tavernise, e che, per la verità, sono contenute anche in una dichiarazione
rilasciata alla stampa dai capigruppo di opposizione. Non ho voglia di far
polemica, soprattutto in questo periodo della mia vita, e, rispetto alle
questioni che pone l'interrogante sulla trasparenza, potrei rimandare
all'elenco dettagliato di tutte le questioni utili a rispondere a questi
rilievi che gli uffici hanno preparato e che io ho sottoscritto; gliele darò,
gliele darò fra poco, gliele darà la Presidenza del Consiglio. Vorrei, in
sintesi, evidenziare, però, che la Fondazione Film Commission ha pubblicato nel
proprio sito web tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente, tra cui:
l'elenco dei consulenti, l'elenco di tutti i contributi versati e il link di
collegamento alla banca dati nazionale dei contratti pubblici, grazie alla
quale è possibile visionare tutte le procedure di affidamento di beni e
servizi. Peraltro, le risorse che Film Commission impegna sono risorse della
programmazione europea che – dovreste saperlo - sono tutte risorse che devono
essere rendicontate; e le regole della Commissione europea sono molto più
stringenti, anche in ordine alle procedure che si attivano. Film Commission non
ha mai avuto problemi di rendicontazione di queste risorse, perché
evidentemente in questi anni, negli anni della mia gestione alla Regione, le
cose sono sempre state fatte nel massimo rispetto delle leggi e della
regolarità. Negli anni della mia gestione con rispetto e regolarità e trovo
singolare che alcuni consiglieri di opposizione non si siano occupati di quello
che è accaduto negli anni in Film Commission quando invece rivestivano altre
funzioni. Sono agli atti della Procura della Repubblica, per esempio, alcuni
incarichi che Film Commission ha affidato ad un unico avvocato fino al 2020,
per un valore di 500.000 euro. Sono atti che sono stati inviati, giustamente,
come era doveroso, alla Procura della Repubblica.
Sotto
la gestione del centrosinistra Film Commission ha stipulato contratti
assicurativi, addirittura, per diverse centinaia di migliaia di euro per
stipulare assicurazione sulla vita ai consulenti, non ai dipendenti, ai
consulenti.
E
oggi, voi, capigruppo di minoranza, fate delle dichiarazioni - vorrei leggerle
– di questo tenore: “A preoccupare l’opposizione regionale è l'entità dei
compensi previsti, che appaiono sproporzionati rispetto ai profili. Il
capogruppo di minoranza Tavernise, Mimmo Bevacqua, Antonio Lo Schiavo,
esprimono forti preoccupazioni per la gestione della Calabria Film Commission.
Le recenti informazioni riguardo ai contratti all'interno dell'Ente pubblicati,
evidenziano un sistema che premia la fedeltà politica a scapito delle
competenze e della meritocrazia. La gestione attuale ha portato all'assunzione
senza un adeguato processo di selezione di uno skipper, di una…” Sono cose che,
peraltro, ha detto anche lei prima.
Ma
non è così!
Non
dovete pensare che gli altri siano come voi, lo dico anche all'onorevole
Tavernise che sta dicendo “ma io non c’ero ai tempi del centrosinistra”. Sì, ma
io ho visto altre trasmissioni televisive, a proposito di media nazionali, che
per esempio contestavano anche a lei, onorevole Tavernise, il fatto che avesse
scelto consulenti, fra i suoi collaboratori… che ne so, parrucchieri, non so
cosa fossero.
Se
lei viene nella mia segreteria non c'è un consigliere comunale, non c'è un
sindaco; sono tutte persone che hanno delle grandi capacità.
Io
non mi occupo di gestione del personale, ma do le stesse indicazioni a chi si
occupa, per esempio, della gestione delle fondazioni regionali come Film
Commission: non devono fare marchette e non devono accettare segnalazioni da
parte di chi vorrebbe che si facessero marchette! Lo skipper a cui lei si
riferisce, onorevole Tavernise, non è uno skipper, è un ragazzo che io non
avevo mai conosciuto, è un videomaker di altissimo livello, si chiama Polimeni,
credo sia della provincia di Vibo, di altissimo livello che fa milioni di
visualizzazioni e ha fatto vincere alla Calabria il premio per la spiaggia
migliore d'Europa. Una persona che io non conosco, un ragazzo che è stato in
America, è tornato, è stato selezionato, evidentemente per meriti. Siccome ho
visto che era così bravo, gli ho detto: “Perché non vieni nella mia segreteria
e mi dai una mano”. Un altro consulente a cui si fa
riferimento è una persona che è stata chiamata ad occuparsi di Calabria
Straordinaria, dei Social di Calabria Straordinaria, nel periodo in cui la mia
assistente era in coma. Peraltro, anche questo ragazzo non è calabrese, quindi
non potrebbe nemmeno votarmi.
Non
dovete pensare che gli altri siano come voi! Non dovete pensare che tutti siano
come voi! Chi fa il Presidente della Regione oggi ha scelto tre anni e mezzo fa
di fare un cambio di passo completo rispetto al passato, perché non si prendono
i voti facendo clientele o sulla base delle scelte sull'appartenenza politica,
si prendono i voti se si riesce, per esempio, attraverso Film Commission, a
rendere orgogliosi i calabresi, anche quelli che stanno fuori dalla Calabria,
perché c'è un Ente che si occupa della promozione della Calabria e che
finalmente fa parlare della Calabria per le sue bellezze.
Questo
skipper è un videomaker di straordinarie capacità. Onorevole Tavernise, le
immagini di questo skipper lei le ha condivise più volte sui suoi social. Si
tratta di un ragazzo che è stato in America e che è tornato e si è detto
contento di essere stato selezionato per immagini apprezzate da tutti;
apprezzate, onorevole Tavernise, anche da lei considerate le condivisioni che
ha fatto del lavoro di questo ragazzo sui suoi social. Quindi, onorevole
Tavernise, non si preoccupi.
Per
quanto riguarda questo governo regionale le scelte che si fanno, le scelte che
si faranno, saranno sempre scelte improntate soltanto al merito e alla qualità.
Noi non scegliamo i nostri consulenti come lei ha scelto i suoi.
Cedo
la parola al consigliere Tavernise per la replica. Ne ha facoltà.
Grazie,
Presidente. La sua esperienza politica trentennale nel cambiare ovviamente lo
stato delle cose oggi fa di lei un grande esperto, ancora una volta.
Lei
ha fatto riferimento a delle fotografie della mia regione, della Calabria, che
ho condiviso in cui non c’era né nome, né cognome. Se questo è un reato o se
questo fa di me l’oggetto di una contestazione politica…se pubblicare le foto
del mare o della montagna della mia regione, prese dal profilo ufficiale da
Calabria straordinaria, è motivo di polemica….
Per
quanto riguarda invece i consulenti, allora deve decidersi, Presidente: se un
consigliere regionale di opposizione dà poche centinaia di euro ad una
tiktoker, come ho fatto io, in questo caso anni fa, vengo pubblicamente
attaccato in maniera, secondo me, strumentale, perché io nella mia
interrogazione non ho attaccato lei personalmente, e diventiamo noi quelli del
passato - io, tra l'altro, non ho mai governato in questa Regione, né io né il
mio movimento - quando lo fa lei, va bene. Allora, decidiamoci: o diamo o non
diamo opportunità a ragazzi diplomati che in passato hanno fatto gli skipper o
hanno fatto i tiktoker o hanno delle scuole di ballo, come è successo con la
mia collaboratrice che lei cita e che ha milioni di follower su Tik tok; per un periodo l'ho
messa in prova, ha lavorato con me, tra l'altro per poche centinaia di euro,
poi ha finito di lavorare.
Qui
stiamo parlando della Fondazione Calabria Film Commission.
Io
non ho detto che uno skipper non possa pubblicare delle immagini o dei video
della mia Regione, sto semplicemente dicendo che, rispetto a quello che dice la
normativa nazionale e la normativa europea, come dice lei, c'è stata fino ad
oggi una scarsa trasparenza e condivisione rispetto a centinaia di incarichi e
di consulenze; e la cifra di 500.000 euro che lei ha citato, se lei fa il
cumulo degli incarichi che ha dato Calabria Film Commission, anche la sua
Giunta, presidente Occhiuto, è arrivata a quella cifra.
Però,
non era un attacco da parte mia nei suoi confronti, non ho scritto io
l'articolo di “Il Fatto Quotidiano”; mi ha risposto in una maniera che
francamente non mi aspettavo.
Visto
che lei parla di trasparenza e di un cambio di passo rispetto al passato, mi
auguro che da qui in poi su questo lo faccia non solo a parole durante le
sedute di Consiglio regionale, ma anche nei fatti, perché abbiamo capito che
tra il dire e il fare nella sua azione esecutiva c'è una bella differenza, c'è
il mare di mezzo, come ha fatto vedere lei nelle sue foto.
Le
altre interrogazioni sono rinviate; quelle inerenti alla sanità, per l'impegno
a svolgere una seduta di Consiglio dedicata, e le altre perché è assente
l'assessore Calabrese.
Passiamo
al punto numero 8, la proposta di legge numero 355/12^, di iniziativa del
consigliere regionale Caputo, recante: “Disposizioni normative per il
contenimento della spesa in materia di personale”. Cedo la parola al
consigliere Crinò per illustrare il provvedimento, prego.
Grazie,
Presidente. La presente proposta di legge reca disposizioni di carattere
ordinamentale, finalizzate, da un lato, ad intervenire sul contenimento della
spesa, e, dall'altro, ad incidere in materia di reclutamento del personale.
Nello specifico, con gli articoli 1 e 2, si dispone l'avvalimento da parte
degli enti strumentali di ARTCAL e dell'OIV della Regione Calabria con finalità
di contenimento della spesa.
L'articolo
3 dispone modifiche all'articolo 29 della legge regionale numero 7 del 1996,
prevedendo, in particolare, la possibilità di bandire concorsi per soli esami
ai fini dell'accesso alla qualifica dirigenziale e la riduzione, per esigenze
di riduzione della spesa, a 3 mesi, in luogo degli attuali 8, del ciclo di
attività formativa da parte dei vincitori del concorso.
Infine,
si dispone l'abrogazione della norma che impone di prevedere nel piano dei
fabbisogni, il reclutamento del personale di qualifica dirigenziale nella
percentuale massima del 50% dei posti disponibili, mediante corso o concorso.
Con
l'articolo 4, in esito all'individuazione di SORICAL quale gestore del servizio
idrico integrato, si intende dare attuazione alla normativa statale di
riferimento, in ordine al personale appartenente ad imprese private operanti
nel settore dei servizi idrici.
L'articolo
5 contiene la norma finanziaria e l'articolo 6 dispone l'entrata in vigore.
Grazie,
Presidente.
Grazie,
consigliere Crinò. Non ci sono richieste di parola.
Passiamo
all'esame e votazione del provvedimento.
Articolo 1
(È approvato)
Articolo 2
(È approvato)
Articolo 3
(È approvato)
Articolo 4
(È approvato)
Articolo 5
(È approvato)
Articolo 6
(È approvato)
Passiamo
alla votazione del provvedimento nel suo complesso con l'autorizzazione al
coordinamento formale. Il provvedimento è approvato con autorizzazione al
coordinamento formale.
(Il Consiglio approva)
(È riportata in Allegati)
Passiamo
alla proposta di legge numero 351/12^ di iniziativa dei consiglieri regionali Talerico, Luciana De Francesco, De Nisi, Tavernise,
Graziano, Caputo, Mattiani, Katya Gentile, Alecci, recante: “Disciplina dei
complessi turistico ricettivi all'aria aperta”.
La
parola al relatore, consigliere Talerico, per
illustrare il provvedimento, prego.
Diversamente
da come facciamo solitamente, non leggerò la relazione, anche perché parliamo
sostanzialmente di una proposta che storicamente va a intervenire
legislativamente dopo 38 anni. Oggi, potremmo abrogare, attraverso
l'approvazione della proposta, una legge che risale a 38 anni fa, al 1986, con
una normativa che stravolge il turismo all'aria aperta; quando parliamo del
turismo all'aria aperta parliamo dei camping, dei villaggi turistici, parliamo
del turismo di lusso, delle case rimovibili, di nuove strutture che fino ad
oggi non era possibile regolarizzare. La Regione Calabria è una delle poche
Regioni rimasta con un assetto normativo difforme dal Testo Unico intervenuto
già nel lontano 2011 e modificato e integrato con le ulteriori normative del 2018,
del 2021 e del 2022. Con questo testo normativo creiamo una nuova norma che
consente – attenzione! – agli imprenditori di investire accedendo ai fondi del
PNRR, cosa non possibile agli imprenditori Calabresi in ragione di una
normativa non uniforme al dato normativo nazionale.
Non
si tratta soltanto di aprire la strada a nuovi investitori che possono
provenire da fuori regione, ma si tratta anche di regolarizzare molti
imprenditori calabresi che, a causa di irregolarità dettate dal vulnus
normativo, sono stati costretti a subire non soltanto sanzioni amministrative,
molte delle quali ancora in essere, ma addirittura li hanno condotti a subire
dei procedimenti penali in ragione di un'applicazione distorta del dato
normativo della speciale, non solo delle norme penali nazionali, ma in
combinato disposto col dato normativo locale. Immaginate voi, questa legge,
rimasta ai tempi del 1986, non ha recepito i principi, i concetti, e non si
tratta soltanto di un linguaggio, di un'appropriatezza rispetto al dato
normativo del Testo Unico del 2011, ma di tutte le norme che sono state dettate
nella cosiddetta categoria del “turismo all'aria aperta”.
Introduciamo
delle rivoluzioni anche su quelli che sono i criteri che non determinano –
attenzione! - alcun tipo di intervento sotto il profilo edilizio; consentiamo
sostanzialmente di costruire delle soluzioni abitative ecosostenibili con le
deroghe che il Testo Unico consente in questa materia, ma, cosa importante,
interveniamo anche sui nuovi criteri di classificazione, le cosiddette “stelle”
che vengono spesso attribuite senza parametri aggiornati; infatti, con questa
nuova normativa siamo intervenuti anche sulle Tabelle che erano allegate alla
vecchia normativa del 1986.
Questo
intervento legislativo è sicuramente storico perché, a parte l'accesso ai fondi
del PNRR, consentirà di poter accedere non soltanto ai fondi regionali, non
soltanto a quelli della programmazione o a quelli statali, ma a tutti quei
fondi per cui oggi vi era un enorme sbarramento in ragione di una irregolarità
formale e sostanziale, frutto praticamente di un legislatore regionale che era
stato fermo per quasi quarant'anni.
Il
dato normativo che caratterizza, naturalmente, e che ha caratterizzato il gap tra gli
imprenditori calabresi e quelli del resto d'Italia, oggi viene colmato.
Grazie
ad un intervento e ad un iter
legislativo accelerato potremo consentire, già dalla prossima estate, di vedere
delle nuove soluzioni abitative. Voglio ringraziare la FAITA nazionale che per
l'occasione organizzerà un importante evento in Calabria per presentare quelli
che oggi possono essere non soltanto degli investimenti lato sensu, ma delle nuove opportunità
per sviluppare un settore, quello turistico all'aria aperta, che in Calabria,
sino ad oggi, era impossibile. Grazie.
Grazie,
consigliere Talerico.
Passiamo
all'esame e votazione del provvedimento.
Articolo 1
(È approvato)
Articolo 2
(È approvato)
Articolo 3
(È approvato)
Articolo 4
(È approvato)
Articolo 5
(È approvato)
Articolo 6
(È approvato)
Articolo 7
(È approvato)
Articolo 8
(È approvato)
Articolo 9
(È approvato)
Articolo 10
(È approvato)
Articolo 11
(È approvato)
Articolo 12
(È approvato)
Articolo 13
(È approvato)
Articolo 14
(È approvato)
Articolo 15
(È approvato)
Articolo 16
(È approvato)
Articolo 17
(È approvato)
Articolo 18
(È approvato)
Articolo 19
(È approvato)
Articolo 20
(È approvato)
Passiamo
alla votazione del provvedimento nel suo complesso, unitamente ai relativi
allegati, con autorizzazione al coordinamento formale. Il provvedimento,
unitamente ai relativi allegati, è approvato con autorizzazione al
coordinamento formale.
(Il Consiglio approva)
(È riportata in Allegati)
Ha
chiesto di intervenire il consigliere Molinaro. Ne ha facoltà.
Grazie,
Presidente. Mi scuso perché all'inizio forse, per motivi tecnici, lei non mi ha
dato la parola, ma volevo chiedere l'inserimento all'ordine del giorno della
mozione numero 113/12^ del 20 febbraio 2025 sul “Riconoscimento e rimborso
delle spese per il trattamento riabilitativo A.B.A. per persone con condizioni
di autismo”. Grazie.
Grazie,
consigliere Molinaro. Votiamo l'inserimento della mozione numero 113/12^. La
mozione è inserita.
Passiamo
alla proposta di legge numero 363/12^ di iniziativa del consigliere regionale
Crinò, recante: “Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 3, della
legge regionale 20 aprile 2022, numero 10 (Organizzazione dei servizi pubblici
locali dell'ambiente)”.
Cedo
la parola al relatore, consigliere Crinò, per illustrare il provvedimento.
Prego.
Grazie,
Presidente.
La
presente proposta di legge mira a fornire l'interpretazione autentica
dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale numero 10 del 2022
(Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente), per il quale:
“L'Autorità subentra negli impianti e nei rapporti giuridici attivi e passivi
facenti capo alle Comunità d’Ambito, di cui alla legge regionale numero
14/2014, entro sei mesi decorrenti dalla data in cui al comma 2. All'esito
dell’integrale subentro di cui al primo periodo del presente comma, le predette Comunità d'Ambito territoriale ottimale in
qualunque forma costituite, si intendono sciolte di diritto e i relativi organi
decadono”.
Siffatta
formulazione è foriera di incertezze e dubbi interpretativi, risultando
identificato in maniera incerta e generica l'oggetto del “subentro”
dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (nel prosieguo, soltanto
“ARRICAL”) nei “rapporti giuridici attivi e passivi” di cui le Comunità
d'Ambito istituite con legge regionale numero 14 del 2014 erano precedentemente
titolari.
In
tale contesto, la presente norma offrirà l'interpretazione autentica del citato
articolo 17, comma 3, della legge regionale numero 10 del 2022 conforme alla ratio legis sottesa alla proposta di
legge regionale numero 49/12^ di iniziativa della Giunta regionale, poi
divenuta legge regionale numero 10 del 2022, da un lato, ribadendo i soggetti
ai quali ARRICAL è subentrata, dall'altro, specificando l'oggetto del subentro
stesso.
La
legge regionale numero 14 del 2014 ha delineato il subentro degli Enti locali,
soltanto per il tramite delle Comunità d'Ambito, nei rapporti contrattuali con
i gestori degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, nei
confronti dei quali i Comuni stessi (e non già le Comunità d’Ambito degli ATO)
hanno assunto obbligazioni pro quota. Alcune obbligazioni solidali, invece,
gravano direttamente sulle Comunità d'Ambito, le quali, concretizzando
l'esercizio associato delle funzioni amministrative degli Enti locali che le
componevano, erano tenute unicamente a corrispondere al gestore le somme
effettivamente versate dai Comuni, senza assumere responsabilità per i Comuni
morosi.
Su
tale premessa, il citato articolo 17, comma 3, delle legge regionale numero 10
del 2022 - nella parte in cui afferma che “L'Autorità subentra negli impianti e
nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Comunità d'Ambito” -
è da interpretarsi, nel senso che l'ARRICAL subentra negli impianti, nei
diritti e negli obblighi, nonché nello svolgimento di compiti e funzioni in
precedenza spettanti alle Comunità d'Ambito di cui alla legge regionale numero
14 del 2014, senza assumere le obbligazioni gravanti sui Comuni componenti le
stesse Comunità d'Ambito, obbligazioni rimaste sempre estranee a queste ultime.
Del resto, siffatta interpretazione autentica è sostenuta dalla lettura
sistemica della legge regionale numero 10/2022, il cui articolo 4 così recita:
“1. Per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio
idrico intrigato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal
decreto legislativo numero 152/2006 e già esercitate, rispettivamente,
dall'Autorità Idrica della Calabria di cui alla legge regionale 18 maggio 2017,
numero 18, e dalla Comunità d'Ambito territoriale ottimale di cui alla legge
regionale 11 agosto 2014, numero 14…”; precisando al comma 4 che “4. L'Autorità
svolge la funzione di cui all'articolo 3-bis,
comma 1-bis, del decreto-legge
138/2011, convertito dalla legge 148/2011, relativa all'organizzazione del
servizio pubblico locale in materia di acque e rifiuti, alla scelta delle
rispettive forme di gestione e al loro affidamento e controllo, alla determinazione
delle tariffe all'utenza per quanto di competenza e nel rispetto delle
determinazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(ARERA)”.
In
virtù del perimetro normativo sin qui descritto, l’ARRICAL è subentrata nei
diritti e negli obblighi, nei compiti e nelle funzioni spettanti alle Comunità
d'Ambito, ma non già nei rapporti obbligatori gravanti sui Comuni morosi nei
confronti dei gestori degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti
urbani.
La
proposta si compone, dunque, di 3 articoli, di seguito descritti: l'articolo 1
prevede l'interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 3, della legge
regionale numero 10/2022, disponendo che l'espressione riferita al subentro
dell'ARRICAL nei “rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle
Comunità d'Ambito” si interpreta nel senso che l'Autorità Rifiuti e Risorse
Idriche della Calabria subentra nei diritti e negli obblighi, nonché nello
svolgimento di compiti e funzioni spettanti alle Comunità d'Ambito di cui alla
legge regionale 14/2014, e non già nelle obbligazioni gravanti in capo ai
Comuni che componevano le medesime Comunità d'Ambito; l'articolo 2 prevede la
clausola di invarianza finanziaria, in quanto dall'attuazione della presente legge
non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale;
l'articolo 3 prevede l'entrata in vigore della presente legge dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico
della Regione Calabria, avendo comunque efficacia ab origine dall'entrata in
vigore della norma oggetto di interpretazione autentica.
Grazie,
Presidente.
Grazie,
consigliere Crinò. Ha chiesto di intervenire il consigliere Mammoliti. Ne ha
facoltà.
Grazie,
Presidente. So che anche l'inserimento di questa proposta è stato effettuato
attraverso un'interlocuzione con i diversi Capigruppo, però è chiaro che
l'approccio di questa scelta ci lascia molto perplessi; è un approccio che può
essere benissimo, secondo il mio modesto punto di vista, annoverato in una
scelta di espediente tecnico-amministrativo per introdurre delle modifiche
sostanziali che, invece, richiederebbero un approfondimento attraverso il
coinvolgimento dei protagonisti, che in questo caso sono i Comuni.
E,
quindi, se si fosse realizzata una proposta di modifica, la decorrenza sarebbe
partita dall'approvazione della legge di modifica, invece con l'interpretazione
autentica parte dalla data dell'approvazione della legge precedente, quindi tre
anni fa. Ecco perché mi permetto di parlare di espediente, che non è affatto di
poco conto.
Portate
questo provvedimento, tra l'altro, senza aver fatto un approfondimento e un
passaggio nella Commissione competente e per questa ragione nasce la
perplessità di poter effettuare una interpretazione autentica dopo tre anni
dell'approvazione della legge. I Comuni potrebbero dire: “Ce lo potevate dire
prima che era questa l'interpretazione in merito alle fattispecie che vengono
elencate nel provvedimento amministrativo".
Secondo
me, - questa è la riflessione e la valutazione che noi facciamo - il
provvedimento poteva essere benissimo un provvedimento del governo regionale
che, in questo caso, invece, vedo, tenta di scaricare la decisione sul
Consiglio. Queste, però, sono valutazioni politiche che attengono a voi nella
maggioranza, tra il Governo regionale e il Consiglio regionale. Per queste
perplessità e per queste valutazioni, vi chiediamo, per evitare il nostro voto
contrario, di restituire il provvedimento in Commissione per fare un
approfondimento anche con i Comuni interessati che sono comunque i protagonisti
di questo provvedimento.
Per
questa ragione, se non procederete al rinvio di questo punto ad una successiva
seduta di Consiglio o lo trasmetterete nella Commissione competente per un
approfondimento con i Comuni coinvolti, per quanto ci riguarda noi, gruppo del
Partito Democratico, esprimiamo voto contrario. Grazie, Presidente.
Grazie,
consigliere Mammoliti. Non ci sono altre richieste di parola.
Passiamo
all'esame e votazione del provvedimento.
Articolo1
(È approvato)
Articolo 2
(È approvato)
Articolo 3
(È approvato)
Passiamo
alla votazione del provvedimento nel suo complesso, con autorizzazione al
coordinamento formale. Il provvedimento è approvato con autorizzazione al
coordinamento formale.
(Il Consiglio approva)
(È riportata in Allegati)
Passiamo
alla proposta di provvedimento amministrativo numero 201/12^ di iniziativa dei
consiglieri regionali Molinaro, Neri, Luciana De Francesco, Sabrina Mannarino,
Montuoro, recante: <<Proposta di legge al Parlamento, recante:
“Estensione del riconoscimento dei contributi figurativi - previsto dalla legge
10 marzo 1955, numero 96, in favore dei perseguitati politici antifascisti o
razziali - agli imprenditori, ai liberi professionisti e ai lavoratori autonomi
resistenti alla criminalità organizzata”>>.
Cedo
la parola al consigliere Molinaro per illustrare il provvedimento. Prego.
Grazie,
Presidente. La situazione in cui si trovano ad operare spesso le imprese sane,
che hanno avuto il coraggio di resistere a episodi estorsivi o a tentativi di
condizionamento dell'attività, è di forte difficoltà imprenditoriale. Spesso,
gli imprenditori che fanno quotidianamente “resistenza” all'economia illegale e
denunciano sono costretti a interrompere l’attività lavorativa.
In
base alla normativa statale vigente (la Legge 466/1980; la Legge 302 del 1990;
la Legge 388 del 2000, articolo 82; la Legge 206 del 2004) le vittime di
criminalità organizzata di tipo mafioso e del terrorismo e i loro familiari,
deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente, hanno diritto a
determinate prestazioni, sia di natura pensionistica sia assistenziale.
Nulla
invece è previsto per gli imprenditori che, sia pure non invalidi, sono stati
vittime di atti della criminalità organizzata e, per avere resistito a minacce
e atti intimidatori, sono vittime incolpevoli di una persecuzione mafiosa che
impedisce loro di svolgere regolarmente l'attività imprenditoriale o
professionale.
Spesso
tutto questo si trasforma in un'interruzione dell'attività imprenditoriale o
professionale con effetti devastanti non solo a livello psicologico ma anche a
livello economico; infatti, per gli anni in cui si è stati costretti a non
poter liberamente lavorare, non si può contare su un trattamento pensionistico
minimo.
Con
il presente intervento legislativo, si propone di estendere il riconoscimento
dei contributi figurativi previsti dalla Legge 96 del 1995 agli imprenditori e
professionisti che non hanno potuto continuare, loro malgrado, l'attività.
Questo
Consiglio regionale ha già adottato misure per contrastare la paura di
denunciare i poteri criminali. In particolare, l'ha fatto con la recente legge
regionale numero 51 del 2023 (Premialità nelle procedure di aggiudicazione di
contratti pubblici per le imprese resistenti alla criminalità organizzata)
introducendo una premialità per le imprese vittime, e con la legge regionale
numero 14 del 2024, articolo 12, comma 1, lettera b), che ha interamente
sostituito l'articolo 15, della legge regionale numero 9 del 2018 (Premialità
per le vittime della criminalità nei bandi o selezione di personale nella
Regione e negli enti strumentali, società controllate o partecipate).
Il
fenomeno non è solo tipicamente calabrese, ma rappresenta un problema diffuso
ormai in tutto il Paese.
Ritengo
significativo che questa proposta parta dal Consiglio regionale della Calabria.
Il
resistente va messo nelle condizioni di vivere e prosperare al meglio nel
proprio territorio. La denuncia non è un fatto privato. Chi ha il coraggio di
denunciare è portatore di un interesse collettivo e il denunciante non è
soggetto da marginalizzare ma una risorsa, un soggetto che cerca con le proprie
azioni di ripristinare la democrazia e i diritti primari come la libertà di
poter lavorare.
La
proposta si compone di 5 articoli.
Spero
che ci sia un voto favorevole dell'intero Consiglio regionale. Ringrazio i
tanti imprenditori e professionisti che hanno detto “no”, denunciando la
criminalità organizzata, ed ancora ringrazio i testimoni di giustizia che sono
venuti in audizione presso la Commissione anti ‘ndrangheta a raccontare le loro
testimonianze di legalità. Grazie.
Grazie,
consigliere Molinaro. Non ci sono richieste di parola.
Pongo
in votazione il provvedimento nel suo complesso con autorizzazione al
coordinamento formale. Il provvedimento è approvato con autorizzazione al
coordinamento formale.
(Il Consiglio approva)
(È riportata in Allegati)
Passiamo
alla proposta di legge numero 365/12^ di iniziativa dei consiglieri regionali
Pasqualina Straface, Sabrina Mannarino, Raso, Talerico,
Gallo, recante: “Modifiche alla legge regionale numero 6/2025 (Disposizioni per
la proroga delle validità delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di
enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria)”.
Cedo
la parola alla relatrice, consigliera Straface, per illustrare il
provvedimento. Prego.
Grazie,
Presidente. La proposta di legge, che porta la mia firma e dei colleghi
Mannarino, Raso, Talerico e Gallo, riguarda la
modifica alla legge regionale numero 6 del 2025 recante: “Disposizioni per la
proroga della validità delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di enti
e aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria”, un testo di legge che
è stato discusso e approvato all'unanimità in terza Commissione.
Tale
iniziativa legislativa è una misura necessaria che contribuirà a garantire la
continuità del Servizio sanitario regionale e, al contempo, evitare la
dispersione di risorse umane qualificate, assicurando naturalmente una maggiore
efficienza nell'organizzazione del personale.
La
legge regionale numero 6 del 2025 ha introdotto, all'inizio di quest'anno,
disposizioni fondamentali in materia di proroga della validità delle
graduatorie dei concorsi pubblici relative agli enti e alle aziende del
Servizio sanitario regionale.
Tale
misura si era resa necessaria per ridurre il rischio della carenza del
personale sanitario in un contesto caratterizzato dalla difficoltà di
reclutamento di professionalità specifiche e, naturalmente, da una crescente
domanda di servizi sanitari.
Tuttavia,
tale norma oggi in vigore dispone la proroga della validità ed efficacia delle
sole graduatorie approvate all'esito delle procedure concorsuali di enti ed
aziende sanitarie nell'anno 2023 e in scadenza nel 2025.
Questa
previsione, così come formulata, ancor più se letta in combinato con la
relativa relazione illustrativa, va integrata e modificata in quanto fa
riferimento alle sole graduatorie approvate nell'anno senza ricomprendere tutte
le graduatorie vigenti, comprese quelle che sono state approvate negli anni
precedenti.
La
legge, inoltre, deve chiarire la portata della proroga che voleva riferirsi non
solo alle assunzioni a tempo indeterminato di personale del comparto sanitario,
ma anche a quelle a tempo determinato.
Tali
espressioni non perfettamente chiare, realizzano delle limitazioni
nell'applicazione della norma che rischiano di lasciare scoperta una parte
essenziale di professionalità già risultate idonee nelle procedure.
Naturalmente,
parliamo degli avvisi e delle selezioni di reclutamento di contratto a tempo
determinato.
La
presente proposta di legge ha l'obiettivo di integrare e rendere più chiara la
normativa esistente, prevedendo espressamente la proroga delle graduatorie in
essere derivante da avvisi o selezioni per reclutamento anche a tempo
determinato.
Si
tratta, così come dicevo, di un intervento necessario per superare la
perdurante mancanza di personale in ambito sanitario regionale e per garantire
naturalmente la continuità e l'efficienza delle prestazioni sanitarie, nel
rispetto naturalmente dei principi essenziali del buon andamento,
dell'economicità e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
La
misura prevista consentirà agli enti e alle aziende del Servizio sanitario
regionale di attingere a graduatorie già in essere, evitando ulteriori e
costose procedure di reclutamento, e disporre della flessibilità necessaria per
rispondere in modo tempestivo alle esigenze sia organizzative sia
assistenziali.
La
proposta di legge si compone di tre articoli: l'articolo 1 stabilisce la
finalità della legge; l'articolo 2 introduce la norma di invarianza
finanziaria; l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno
successivo alla pubblicazione sul BURC.
Questa
previsione, in deroga alla vacatio legis, è motivata dall'urgenza di
dare una risposta concreta e tempestiva alle criticità, attraverso una
iniziativa che ben si inserisce nel quadro degli interventi volti a garantire
innanzitutto la continuità dell'erogazione delle prestazioni sanitarie essenziali
ai cittadini nonché l'efficienza amministrativa, il buon andamento e il
contenimento della spesa regionale. Grazie.
Grazie,
consigliera Straface. Ha chiesto di intervenire la consigliera Bruni. Ne ha
facoltà.
Grazie,
Presidente. Intervengo anche per dichiarazione di voto.
Ho
già votato positivamente in Commissione questa proposta legislativa che
risponde, come del resto la collega Straface sottolineava, alle necessità
urgenti e impellenti che questa Regione continua ad avere in tema della sanità;
quindi, annuncio il voto positivo anche da parte dei consiglieri del gruppo del
Partito democratico.
Grazie,
consigliera Bruni. Passiamo all'esame e votazione del provvedimento.
All’articolo
1, è pervenuto l'emendamento protocollo numero 5534/A02, a firma dei
consiglieri Pasqualina Straface e Caputo.
Cedo
la parola alla consigliera Straface per l'illustrazione dell’emendamento.
Prego,
consigliera Straface.
Con
la presente proposta emendativa si intende modificare e integrare l'articolo 1
della proposta di legge numero 365/12^, al fine di meglio chiarire la finalità
della norma, assicurando che la proroga dell'efficacia riguarda tutte le
graduatorie, dunque, a tempo indeterminato e anche a tempo determinato in
essere dall'anno 2021.
La
modifica ha la finalità di garantire uniformità nell'applicazione della
disposizione.
Dalla
presente proposta emendativa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio regionale.
Do
lettura dell’emendamento: <<Al comma 1 dell'articolo 1 della proposta di
legge numero 365/12^, dopo le parole “in essere” sono inserite le seguenti “dal
2021”; dopo il comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge numero 365/12^ è
inserito il seguente “al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28
gennaio 2025, numero 6: “Disposizioni per la proroga della validità delle
graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di enti e aziende del Servizio
sanitario della Regione Calabria”, le parole “nell'anno 2023 e in scadenza
nell'anno 2025” sono soppresse.>>.
Parere
della Giunta regionale?
Favorevole.
Pongo
in votazione l'emendamento. L’emendamento è approvato.
Articolo
1
(É approvato così come emendato)
Articolo
2
Articolo
3
(É approvato)
Passiamo
alla votazione del provvedimento nel suo complesso, per come emendato, con
autorizzazione al coordinamento formale. Il provvedimento è approvato, per come
emendato, con autorizzazione al coordinamento formale.
(Il
Consiglio approva)
(È
riportata in Allegati)
Passiamo
alla proposta di legge numero 366/12^ di iniziativa del consigliere regionale
Comito, recante: “Modifiche ed integrazioni all'articolo 13 della legge
regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano Regionale per la Salute 2004/2006)”.
Cedo
la parola al consigliere Comito per l’illustrazione.
Grazie,
Presidente. La proposta di legge mira a adeguare le disposizioni dell'articolo
13 della legge regionale 19 marzo 2004, numero 11 (Piano regionale per la
salute 2004/2006) alle previsioni della legge statale di riferimento.
In
particolare, l'articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, numero 118,
riguardante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio della Regione, degli enti locali e dei loro
organismi”, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, numero 42,
fissa i termini di approvazione, ad opera della Giunta regionale, dei bilanci
degli enti del servizio sanitario e, rispetto a siffatti termini, emerge
l'incompatibilità dei differenti riferimenti temporali precedentemente previsti
dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale numero 11 del 2004.
In
particolare, si osserva che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, ultimo
capoverso del decreto legislativo numero 118 del 2011, “a decorrere dal 1°
gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali
incompatibili con il presente decreto”.
Pertanto,
al fine di espungere anche formalmente la previsione di legge regionale
incompatibile con la normativa statale sopravvenuta con l'articolo 1, si
propone di espungere dall'ambito di applicazione del comma 2 i bilanci di cui
si discute, oltre che introdurre una norma specifica per i bilanci che demandi
alla normativa nazionale l’individuazione dei termini di approvazione.
La
modifica normativa ha mero carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale per come indicato
all'articolo 2; l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore delle modifiche
legislative per le quali, stante la natura della stessa, si rende necessaria
una procedura temporale abbreviata.
Grazie,
consigliere Comito.
Non
ci sono interventi. Passiamo all'esame e votazione del provvedimento.
Articolo
1
(É approvato)
Articolo
2
(É approvato)
Articolo
3
(É approvato)
Passiamo
alla votazione del provvedimento nel suo complesso con autorizzazione al
coordinamento formale. Il provvedimento è approvato con autorizzazione al
coordinamento formale.
(Il
Consiglio approva)
(È
riportata in Allegati)
Passiamo
alla proposta di legge numero 354/12^ di iniziativa del consigliere regionale
Crinò, recante: "Integrazioni all'articolo 14 della legge regionale 21
dicembre 2018, n. 47 Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale
e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno
2019)"
Cedo
la parola consigliere Crinò per illustrare il provvedimento.
Prego,
consigliere Crinò.
Grazie,
Presidente. La presente proposta di legge reca disposizioni di carattere
ordinamentale, finalizzate a prorogare al 31 dicembre 2026 il termine ultimo
per la liquidazione definitiva delle Comunità montane, oltre che assegnare al
Commissario liquidatore il compito di presentare una relazione periodica sullo
stato delle procedure di liquidazione.
Nello
specifico, l'articolo 14, comma 3, della legge regionale 21 dicembre 2018,
numero 47, ha fissato al 31 dicembre 2024 il termine della procedura di
liquidazione delle Comunità montane soppresse, ai sensi dell'articolo 2 della
legge regionale numero 25 del 2013.
La
liquidazione delle Comunità montane, attraverso la disciplina prevista dalla
normativa regionale succedutasi nel tempo, si è rivelata più complessa di
quanto il legislatore avesse previsto.
L'attività
del Commissario unico, come emerge da una relazione dallo stesso recentemente
presentata, ha incontrato una serie di problematiche legate anche al
moltiplicarsi delle azioni esecutive che hanno rallentato le procedure di
dismissione del patrimonio e l'acquisizione di risorse per soddisfare i
creditori.
Ciò
nonostante, tante attività sono state definite, ma in realtà numerose sono le
problematiche ancora da affrontare, come l’enorme contenzioso pendente, le
difficoltà di quantificare le posizioni INPS relative agli ex dipendenti,
l'esistenza di numerosi mutui, le procedure di vendita all'asta, avviate o in
corso di pubblicazione.
Tale
ultima attività, con l'acquisizione di nuove risorse da destinare al pagamento
dei debiti e dei mutui, costituirà un importante fattore per la definizione
delle partite debitorie e dei giudizi di ottemperanza pendenti.
Pertanto,
considerato che il termine stabilito per la liquidazione è già scaduto e ancora
sussistono varie problematiche da affrontare, si rende necessaria una proroga
del suddetto termine che appare congruo stabilire al 31 dicembre 2026.
Al
fine di consentire alla Giunta regionale di seguire l'attività di liquidazione,
si prevede l'invio da parte del Commissario alla competente struttura regionale
di una relazione periodica e si attribuiscono funzioni di monitoraggio, di
intervento e di proposta alla detta struttura e a quella di coordinamento del
Dipartimento transizione digitale e attività strategiche.
L'articolo
2 contiene la norma finanziaria e l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore.
Grazie,
Presidente.
Grazie,
consigliere Crinò. Ha chiesto di intervenire la consigliera Bruni. Ne ha
facoltà.
Grazie,
Presidente. Sono un po’ perplessa per questa situazione e voglio esprimere
tutto il mio disappunto perché da anni ormai la Regione Calabria non fa altro
che far slittare la risoluzione di questa tematica e, anche dalla relazione
illustrativa del consigliere Crinò, emergono aspetti poco chiari.
Intanto,
sarebbe stato opportuno che il Dirigente generale fosse stato presente in
Commissione, ma così non è stato. Inoltre, sarebbe opportuno avere ben chiaro
lo stato dell'arte della liquidazione di cui stiamo parlando e sarebbe
estremamente importante che anche il Commissario fosse audito.
Del
resto, la relazione illustrativa prevede che il Commissario presenti delle
relazioni puntuali, che poi però non ci sono comunque fornite e non c'è
un'informativa.
L'altra
perplessità riguarda la difficoltà a quantificare le posizioni INPS dei
dipendenti pubblici. Per cui chiederei che la proposta fosse ritrasmessa alla
Commissione competente, al fine di audire sia il
Dipartimento regionale competente, ma soprattutto il Commissario.
Se
così non sarà, annuncio sin da ora il nostro voto contrario.
Grazie,
consigliera Bruni. Passiamo all'esame e votazione del provvedimento.
Articolo
1
(É approvato)
Articolo
2
(É approvato)
Articolo
3
(É
approvato)
Passiamo
alla votazione del provvedimento nel suo complesso, con autorizzazione al
formale. Il provvedimento è approvato con autorizzazione al coordinamento
formale.
(Il
Consiglio approva)
(È
riportata in Allegati)
Passiamo
all'ultimo punto all'ordine del giorno, la mozione numero 113/12^ di iniziativa
dei consiglieri regionali Molinaro, Luciana De Francesco, Sabrina Mannarino e
Montuoro, recante: “Riconoscimento e rimborso delle spese per il trattamento
riabilitativo A.B.A per persone in condizione di autismo”.
Cedo
la parola al consigliere Molinaro per illustrare il provvedimento. Prego,
consigliere Molinaro.
Grazie,
Presidente. Premesso che l’analisi del comportamento applicata ha lo scopo di
ridurre i comportamenti disfunzionali e promuoverne altri appropriati,
consentendo un miglioramento della qualità della vita del minore, questo tipo
di trattamento ha il maggior numero di evidenze scientifiche riconosciute a
livello internazionale che dimostrano l'efficacia della terapia, in quanto
l'A.B.A è correlata al miglioramento del quoziente intellettivo, al
miglioramento dell'abilità del linguaggio e all’acquisizione di comportamenti
funzionali e adattivi.
Il
trattamento in questione rientra, a norma dell'articolo 60 del DPCM 12 gennaio
2017 delle linee di indirizzo dell'Istituto superiore di sanità, in attuazione
della legge numero 134 del 18 agosto 2015, tra i Livelli essenziali di
assistenza ovvero tra le prestazioni che devono essere assicurate dal Sistema
sanitario nazionale.
Il
minore ha diritto alla definizione di un piano individualizzato
costituzionalmente garantito dal diritto alla salute che tenga conto del
diverso livello di gravità del disturbo dello spettro autistico e che tale
inalienabile diritto non debba essere sacrificato o compromesso dalla
discrezionalità amministrativa dell'ente sanitario.
Tante
famiglie calabresi hanno riscontrato innumerevoli difficoltà ad accedere a una
tutela adeguata per i propri figli, trovandosi costretti a rivolgersi al
Giudice amministrativo che soventemente riconosceva sul piano giuridico
l'ammissibilità dei diversi punti inerenti al trattamento per l’autismo
Considerato
che il trattamento riabilitativo A.B.A. produce enormi benefici per il minore
in condizioni di autismo, ma risulta essere molto oneroso per la maggior parte
delle famiglie interessate, il suddetto trattamento non è fornito da tutti i
distretti sanitari calabresi e molti genitori sono stati e sono costretti a
rivolgersi a strutture o a singoli professionisti che erogano tale trattamento;
la maggior parte delle famiglie ha avviato azioni giuridiche, citando in causa
le Asp calabresi, e la Giurisprudenza è unanimemente d'accordo nel riconoscere
che il servizio sanitario nazionale debba farsi carico direttamente del
trattamento, ovvero indirettamente, prevedendo specifiche procedure di rimborso
delle spese sostenute dalle famiglie.
Ne
cito alcune: Tribunale di Cosenza, sentenza numero 272 del 2021; Tribunale di
Catanzaro, sentenza numero 125 del 2022; Corte di Appello di Roma, sentenza
numero 4150 del 2021; Consiglio di Stato, sentenza numero 8708 del 2023;
recentemente si è aggiunta la sentenza numero 116 del 2025 del Tar Calabria,
che condanna l'Asp di Cosenza, che, con delibera numero 1855 del 21 agosto
2024, ha ritenuto di riconoscere il rimborso delle spese per il trattamento
A.B.A. a favore di una famiglia residente nel territorio del citato distretto.
Tutto
ciò premesso e considerato, la mozione impegna la Giunta regionale e il
Presidente, anche nella qualità dei Commissario ad acta della sanità
calabrese, ad adottare ogni provvedimento necessario affinché i Direttori
generali e i Commissari delle Aziende sanitarie provinciali calabresi procedano
alla ricognizione delle prestazioni del trattamento A.B.A. non ancora
rimborsate a far data dall'inserimento tra i Livelli essenziali di assistenza e
successivamente procedere al pagamento alle famiglie aventi diritto. Grazie.
Grazie,
consigliere Molinaro. Pongo in votazione la mozione con autorizzazione al
coordinamento formale. La mozione è approvata con autorizzazione al
coordinamento formale.
(Il Consiglio approva)
(È riportata in Allegati)
Avendo
esaurito i punti all’ordine del giorno, dichiaro tolta la seduta e vi ringrazio
per la presenza.
Hanno chiesto congedo: Alecci, Giannetta, Gentile,
Lo Schiavo, Mancuso, Calabrese.
(È concesso)
È
stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge di iniziativa
della Giunta regionale:
“Norme
per il contrasto alla violenza di genere - (Deliberazione della Giunta
regionale n. 59 del 17.02.2025)” (PL n. 362/12^).
È
stata assegnata alla terza Commissione - Sanità, Attività sociali, culturali e
formative per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio,
programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e
relazioni con l'estero per il parere finanziario.
Sono
state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa
dei consiglieri regionali:
Talerico, De Francesco, De Nisi,
Tavernise, Graziano, Caputo “Disciplina dei complessi turistico ricettivi
all’aria aperta” (PL n. 351/12^).
È
stata assegnata alla sesta Commissione - Agricoltura e foreste, Consorzi di
bonifica, Turismo, Commercio, Risorse naturali, Sport e Politiche giovanili per
l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione
economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con
l'estero per il parere finanziario.
Straface,
Mannarino e Raso “Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale
delle malattie reumatologiche e per l'attuazione della Rete reumatologica
regionale” (PL n. 352/12^).
È
stata assegnata alla terza Commissione - Sanità, Attività sociali, culturali e
formative per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio,
programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e
relazioni con l'estero per il parere finanziario.
Straface,
Raso, De Nisi, De Francesco “Modifiche alla legge regionale 15 maggio 2024, n.
23” (PL n. 353/12^).
È
stata assegnata alla quarta Commissione - Assetto e utilizzazione del
territorio e protezione dell’ambiente per l’esame di merito e alla seconda
Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari
dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per il parere finanziario.
Crinò
“Integrazioni all’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 47
-Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2019)” (PL n. 354/12^).
È
stata assegnata alla prima Commissione - Affari istituzionali, affari generali
e normativa elettorale per l’esame di merito e alla seconda Commissione -
Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione
Europea e relazioni con l'estero per il parere finanziario.
Caputo
“Disposizioni normative per il contenimento della spesa ed in materia di
personale” (PL n. 355/12^).
È
stata assegnata alla prima Commissione - Affari istituzionali, affari generali
e normativa elettorale per l’esame di merito e alla seconda Commissione -
Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione
Europea e relazioni con l'estero per il parere finanziario.
Cirillo
“Integrazioni all’articolo 18 della legge regionale 25 ottobre 2023, n. 47
(Interventi normativi sulle leggi regionali n. 12/2023, n. 14/2023, n. 25/2020,
n. 28/2018, n. 22/2023, n. 22/2010, n. 5/2021, n. 8/2023, n. 19/2002, n.
45/2012, n. 25/2023, n. 36/2023, n. 37/2023, n. 39/2023, n. 19/2009, n. 42/2017
e disposizioni normative)” (PL n. 356/12^).
È
stata assegnata alla prima Commissione - Affari istituzionali, affari generali
e normativa elettorale per l’esame di merito e alla seconda Commissione -
Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione
Europea e relazioni con l'estero per il parere finanziario.
(Ritirata
dal proponente in data 4 febbraio 2025).
Mancuso, Caputo, Comito, De Francesco,
Gelardi, Crinò, Graziano, De Nisi “Disposizioni normative in materia di
politiche sociali e accreditamenti istituzionali” (PL n. 357/12^).
È
stata assegnata alla terza Commissione - Sanità, Attività sociali, culturali e
formative per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio,
programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e
relazioni con l'estero per il parere finanziario.
Bevacqua,
Alecci, Bruni, Iacucci, Mammoliti, Muraca “Norme in materia di istituzione
delle unioni dei comuni montani e delle fusioni dei comuni montani e
disposizioni urgenti per l’attuazione della Strategia Nazionale per le Aree
Interne” (PL n. 358/12^).
È
stata assegnata alla prima Commissione - Affari istituzionali, affari generali
e normativa elettorale per l’esame di merito e alla seconda Commissione -
Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione
Europea e relazioni con l'estero per il parere finanziario.
Molinaro,
De Francesco, Mannarino, Montuoro “Servizio di sociologia della Calabria” (PL
n. 359/12^).
È
stata assegnata alla terza Commissione - Sanità, Attività sociali, culturali e
formative per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio,
programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e
relazioni con l'estero per il parere finanziario.
Giannetta
e Gallo “Norme per la gestione igienico-sanitaria delle carni di selvaggina
selvatica cacciata nella Regione Calabria” (PL n. 360/12^).
È
stata assegnata alla terza Commissione - Sanità, Attività sociali, culturali e
formative per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio,
programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e
relazioni con l'estero per il parere finanziario.
Molinaro, De Francesco, Mannarino, Montuoro
“Riconoscimento e promozione delle Confraternite enogastronomiche della
Calabria” (PL n. 361/12^).
È
stata assegnata alla sesta Commissione - Agricoltura e foreste, Consorzi di
bonifica, Turismo, Commercio, Risorse naturali, Sport e Politiche giovanili per
l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione
economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con
l'estero per il parere finanziario.
Crinò
“Interpretazione autentica dell’art. 17, comma 3, legge regionale 20 aprile
2022, n. 10 (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell’ambiente)” (PL n.
363/12^).
È
stata assegnata alla quarta Commissione - Assetto e utilizzazione del
territorio e protezione dell’ambiente per l’esame di merito e alla seconda
Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari
dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per il parere finanziario.
Straface
“Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2025, n. 6 (Disposizioni per la
proroga della validità delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di enti
ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria)” (PL n. 364/12^).
È
stata assegnata alla terza Commissione - Sanità, Attività sociali, culturali e
formative per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio,
programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e
relazioni con l'estero per il parere finanziario.
(Ritirata
dal proponente in data 25 febbraio 2025).
Straface “Modifiche alla legge regionale 28
gennaio 2025, n. 6 (Disposizioni per la proroga della validità delle
graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di enti ed aziende del Servizio
sanitario della Regione Calabria)” (PL n. 365/12^).
È
stata assegnata alla terza Commissione - Sanità, Attività sociali, culturali e
formative per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio,
programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e
relazioni con l'estero per il parere finanziario.
Comito
“Modifiche ed integrazioni all’articolo 13 della legge regionale 19 marzo 2004,
n. 11 (Piano Regionale per la Salute 2004/2006)” (PL n. 366/12^).
È
stata assegnata alla terza Commissione - Sanità, Attività sociali, culturali e
formative per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio,
programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e
relazioni con l'estero per il parere finanziario.
Molinaro,
De Francesco, Mannarino, Montuoro “Istituzione della riserva naturale regionale
Scogli di Isca - Fiume Veri - Monte Cocuzzo” (PL n. 367/12^).
È
stata assegnata alla quarta Commissione - Assetto e utilizzazione del
territorio e protezione dell’ambiente per l’esame di merito e alla seconda
Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari
dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per il parere finanziario.
Mattiani
“Integrazione dello Statuto della Regione Calabria (legge regionale 19 ottobre
2004, n. 25 ss.mm.ii.)” (PLS n. 3/12^).
È
stata assegnata alla quinta Commissione - Riforme per l’esame di merito e alla
seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive,
affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per il parere finanziario.
Sono state presentate alla Presidenza le seguenti
proposte di provvedimento amministrativo di iniziativa della Giunta regionale:
“Bilancio
di previsione 2025-2027 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
(ARPACAL) - (Deliberazione della Giunta regionale n. 5 del 21.01.2025)” (PPA n.
208/12^).
“Bilancio
di previsione 2025-2027 dell’Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in
Agricoltura (ARCEA) - (Deliberazione della Giunta regionale n. 34 del
10.02.2025)” (PPA n. 209/12^).
È
stata assegnata alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica,
attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per
l’esame di merito.
“Approvazione
Programma Regionale per le attività di sviluppo nel settore della Forestazione
e per la gestione delle Foreste regionali anni 2025–2026 - (Deliberazione della
Giunta regionale n. 45 del 10.02.2025)” (PPA n. 210/12^).
È
stata assegnata alla sesta Commissione - Agricoltura e foreste, Consorzi di
bonifica, Turismo, Commercio, Risorse naturali, Sport e Politiche giovanili per
l’esame di merito.
È
stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di provvedimento
amministrativo di iniziativa del consigliere regionale Tavernise:
“Proposta
di legge al Parlamento recante: “Disposizioni in materia di impiego di
dispositivi digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenza e di videogiochi
da parte di minori di anni dodici”” (PPA n. 211/12^).
È
stata assegnata alla terza Commissione - Sanità, Attività sociali, culturali e
formative per l’esame di merito.
La
Giunta regionale ha trasmesso, per il parere della competente Commissione
consiliare, la deliberazione n. 66 del 28 febbraio 2025, recante:
“L.R.
8/2008 - art. 4 - Adozione del Piano Esecutivo Annuale di Promozione Turistica
2025”.
(Parere
numero 47/12^).
È
stata assegnata alla sesta Commissione consiliare permanente.
La
Giunta regionale ha trasmesso, per il parere della competente Commissione
consiliare, la deliberazione n. 68 del 28 febbraio 2025, recante:
“Fondo
Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027. Presa d’atto modifica dell’Accordo per lo
Sviluppo e la Coesione della Regione Calabria, sottoscritto in data 16 febbraio
2024 - Modifiche DGR n. 83/2024”.
(Parere
numero 48/12^).
È
stata assegnata alla seconda Commissione consiliare permanente.
La
proposta di legge n. 325/12^ di iniziativa del consigliere regionale Tavernise,
recante: “Istituzione della rete dei Borghi della Calabria” è stata
sottoscritta anche dai consiglieri regionali Gentile, Talerico
e Muraca.
La
proposta di legge n. 351/12^ di iniziativa dei consiglieri Talerico,
De Francesco, De Nisi, Tavernise, Graziano, Caputo, recante: “Disciplina dei
complessi turistico ricettivi all’aria aperta” è stata sottoscritta anche dai
consiglieri Mattiani, Gentile e Alecci.
La
proposta di legge n. 335/12^ di iniziativa dei consiglieri regionali De Nisi,
Graziano, Comito, Raso, recante: “Modifiche all’art. 25 della legge regionale
21 dicembre 2005, n.17 (Norme per l’esercizio della delega di funzioni
amministrative sulle aree del demanio marittimo)” è stata sottoscritta anche
dai consiglieri Straface, Caputo e De Francesco.
La
proposta di legge n. 237/12 di iniziativa dei consiglieri regionali De
Francesco e Cirillo, recante: “Politiche di prevenzione e di contrasto allo
sfruttamento e agli abusi in danno di minori” è stata sottoscritta anche dal
consigliere Montuoro.
La
proposta di legge n. 311/12^ di iniziativa della consigliera regionale Gentile,
recante: “La Calabria per i giovani” è stata sottoscritta anche dai consiglieri
Cirillo, Tavernise e Talerico.
La
proposta di legge n. 326/12^ di iniziativa dei consiglieri regionali Straface,
Raso e Mannarino, recante: “Strategie di intervento educativo e inclusione
scolastica degli alunni con alto potenziale cognitivo (APC) e con altri bisogni
educativi speciali (BES)” è stata sottoscritta anche dal consigliere Talerico.
La
proposta di legge n. 365/12^ di iniziativa della consigliera regionale
Straface, recante: “Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2025, n. 6
(Disposizioni per la proroga della validità delle graduatorie vigenti dei
concorsi pubblici di enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione
Calabria)” è stata sottoscritta anche dai consiglieri Mannarino e Raso.
La
proposta di legge n. 348/12^ di iniziativa dei consiglieri regionali Cirillo e Talerico, recante: “Istituzione del Forum dei giovani della
Calabria” è stata ritirata dai proponenti, in data 11 febbraio 2025.
La
Giunta regionale ha trasmesso la deliberazione n. 4 del 21 gennaio 2025,
recante:
“Autorizzazione
all’esercizio provvisorio 2025 per gli Enti strumentali regionali privi del
bilancio di previsione 2025-2027 definitivamente approvato dal Consiglio
regionale della Calabria”.
La
Giunta regionale ha trasmesso la deliberazione n. 6 del 21 gennaio 2025,
recante:
“Approvazione
piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio riferito al bilancio
di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 - 2027 (art.
18 bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)”.
In
data 24 gennaio 2025, il Presidente della Giunta regionale ha promulgato le
sottoindicate leggi regionali e che le stesse sono state pubblicate
telematicamente sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 16 del 24
gennaio 2025:
1)
legge regionale n. 1 del 24 gennaio 2025, recante: “Valorizzazione delle
professioni non organizzate in ordini o collegi sul territorio della regione
Calabria”;
2)
legge regionale n. 2 del 24 gennaio 2025, recante: “Promozione e valorizzazione
della filiera agroalimentare della birra artigianale e agricola calabrese”;
3)
legge regionale n. 3 del 24 gennaio 2025, recante: “Disposizioni per la proroga
della validità delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per le
assunzioni a tempo indeterminato della Regione Calabria”.
In
data 28 gennaio 2025, il Presidente della Giunta regionale ha promulgato le
sottoindicate leggi regionali e che le stesse sono state pubblicate
telematicamente sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 18 del 28
gennaio 2025:
1)
legge regionale n. 4 del 28 gennaio 2025, recante: “Modifiche della legge
regionale 26 agosto 1992, n. 15 (Disciplina dei beni di proprietà della
Regione)”;
2)
legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2025, recante: “Modifiche e integrazioni
all’articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Collegato alla
manovra di finanza regionale per l'anno 2012)”;
3)
legge regionale n. 6 del 28 gennaio 2025, recante: “Disposizioni per la proroga
della validità delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di enti ed
aziende del servizio sanitario della Regione Calabria”;
4)
legge regionale n. 7 del 28 gennaio 2025, recante: “Disciplina dell’agricoltura
sociale”;
5)
legge regionale n. 8 del 28 gennaio 2025, recante: “Integrazione della legge
regionale 7 agosto 2023, n. 37”.
La
Giunta regionale ha trasmesso copia delle seguenti deliberazioni di variazione
al bilancio di previsione finanziario 2025-2027:
1.)
deliberazioni della Giunta regionale dalla numero 7 alla numero 13 del 21
gennaio 2025
2.)
deliberazioni della Giunta regionale numero 15, dalla numero 17 alla numero 28
e numero 30 del 27 gennaio 2025
3.)
deliberazioni della Giunta regionale dalla numero 35 alla numero 40 e numero 42
del 10 febbraio 2025
4.)
deliberazioni della Giunta regionale numeri 56, 57 e 58 del 17 febbraio 2025
5.)
deliberazione della Giunta regionale numero 61 del 19 febbraio 2025
6.)
deliberazioni della Giunta regionale dalla numero 69 alla numero 79 del 28
febbraio 2025
Mammoliti.
Al Presidente della Giunta regionale.
Premesso
che:
-
con decreto del 06.08.2020, il Direttore Generale della Pesca Marittima e
dell'Acquacoltura – Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità
Agroalimentare, della Pesca e dell'Ippica (afferente al Ministero delle
Politiche Agricole, alimentari e forestali), al fine di dare attuazione
all'art. 6, comma 1, del D.M. n. 13128 del 31.12.2019, vietava la pesca
professionale esercitata con gli attrezzi “rete a strascico a divergenti”, “
sfogliara rapido”, “reti gemelle a divergenti”, “reti da traino pelagiche a
coppia”, “reti da traino pelagiche a divergenti”, e “draghe tirate da natanti
(ex traino per molluschi)”, in tutta una serie di aree marittime nazionali fra
le quali risultava anche quella indicata come “Area prospiciente Amantea”. In
particolare, il decreto precisava che l'anzidetta area marittima era quella
delimitata, a terra, dalla linea di costa, e, a mare, dalla congiungente i
punti individuati da determinate coordinate che venivano riportate ed indicate
nel dettaglio. Ebbene, subito dopo l'emanazione del decreto dirigenziale,
alcune associazioni di categoria della pesca si accorgevano che, riportando su
Google Earth le precitate coordinate, l'area sottoposta al divieto di pesca non
era quella prospiciente Amantea, bensì quasi tutto il Golfo di Sant'Eufemia.
L'anzidetta circostanza veniva, nell'immediatezza, fatta notare dalle
associazioni di categoria della pesca, alla competente Direzione Ministeriale
alla quale veniva chiesto di risolvere l'incongruenza rilevata, correggendo le
coordinate e confermando che l'area marittima che s'intendeva sottoporre a
divieto di pesca non era il Golfo di Sant'Eufemia, bensì il mare prospiciente
Amantea. Tuttavia, ad oggi, non solo non vi è stato alcun riscontro da parte
della Direzione Ministeriale, ma la Capitaneria di porto di Vibo Valentia, in
qualità di Autorità di Vigilanza sulla pesca, ha ritenuto opportuno applicare,
in via cautelativa, il divieto di pesca a tutto il Golfo di Sant'Eufemia, con
ciò facendo prevalere, nel dubbio, il dato tecnico-numerico delle coordinate
indicate nel decreto su quello letterale (anch'esso contenuto nel decreto) che,
invece, parla, espressamente, di divieto di pesca limitato all'area
prospiciente Amantea. È evidente che, sottoponendo a divieto quasi tutto il
Golfo di Sant'Eufemia anziché la ben più piccola area prospiciente Amantea, si
arreca un gravissimo danno all'attività di pesca, attività che, già da tempo,
soffre una profonda crisi per ragioni legate, in gran parte, alla progressiva
diminuzione, qualitativa e quantitativa, delle specie ittiche pescabili.
Infine, è utile ricordare che la questione della incongruenza, contenuta nel
decreto dirigenziale del 06.08.2020, fra l'indicazione dell'area marittima
calabrese sottoposta a divieto di pesca e le relative coordinate che dovrebbero
concretamente individuare detta area, è stata, prontamente, resa nota, al
(tuttora) Assessore Gianluca Gallo, dal Consigliere regionale (oggi
Vicepresidente della Giunta regionale) Pietro Molinaro con missiva del
30.09.2020. Tutto ciò premesso, si interroga l'Assessore regionale Gianluca
Gallo, competente in materia di pesca e di risorse ittiche,
per
sapere:
-
quali utili ed urgenti iniziative intende adottare, nell'immediatezza, presso
il competente Ministero, al fine di eliminare la sopra descritta incongruenza
esistente nel decreto del 06.08.2020 emesso dal Direttore Generale della Pesca
Marittima e dell'Acquacoltura, con conseguente corretta applicazione del
divieto di pesca, di cui al medesimo decreto, alla sola Area marittima
prospiciente Amantea e non anche al Golfo di Sant'Eufemia.
(308;
27/01/2025)
Tavernise.
Al Presidente della Giunta regionale.
Premesso
che:
-
il 27 gennaio 2025, a Trebisacce, un uomo di 62 anni è deceduto a seguito di un
infarto mentre si trovava al lavoro. Colpito da un malore, è stato trasportato
al Pronto Soccorso dell'ospedale “Guido Chidichimo”,
dove i sanitari hanno allertato la Centrale Operativa del 118 e hanno avviato
il protocollo per il trasferimento d'urgenza all'ospedale di Castrovillari.
Tuttavia, l'elisoccorso, già impegnato in un altro intervento, sempre nell’alto
Jonio cosentino, ad Alessandria del Carretto, è arrivato con circa due ore di
ritardo. Durante il tragitto in ambulanza verso l'eliporto di Trebisacce,
l'uomo è andato in arresto cardiaco e, nonostante i tentativi di rianimazione,
è deceduto prima di poter essere trasferito dall'elicottero;
l’uomo,
sposato e con due figlie, poteva essere salvato se solo fosse giunto in tempo
all’ospedale di Castrovillari dove l’equipe medica dell’Emodinamica era già
stata allertata sull’arrivo del paziente. Considerato che: l'ospedale “Chidichimo” di Trebisacce rappresenta un presidio sanitario
fondamentale per l'alto Jonio cosentino, ma episodi come quello descritto
evidenziano criticità nell'organizzazione dei soccorsi e nella disponibilità di
mezzi adeguati;
la
tempestività dei soccorsi è cruciale per la gestione delle emergenze
cardiologiche, e ritardi significativi possono compromettere le possibilità di
sopravvivenza dei pazienti. Il concetto di “golden hour” nella gestione degli
infarti miocardici sottolinea l'importanza di un trattamento tempestivo entro i
primi 60 minuti dall'insorgenza dei sintomi per massimizzare le possibilità di
sopravvivenza e ridurre le complicanze;
la
mancanza di un'Unità di Terapia Intensiva Cardiologica (UTIC) sul territorio e
i ritardi nei soccorsi hanno compromesso il rispetto di questa finestra
temporale critica. La presenza di un'UTIC presso l'ospedale “Chidichimo”, infatti, avrebbe potuto garantire un
intervento immediato e altamente specializzato, riducendo la necessità di
trasferimento e migliorando le prospettive di sopravvivenza del paziente;
il
reparto di Cardiologia dell’ospedale “Guido Chidichimo”
di Trebisacce era dotato, in passato, di UTIC, chiusa quando, con il Decreto n.
18 del 22 ottobre 2010, l’ospedale è stato trasformato in Capt
(Centro di assistenza primaria territoriale) mentre il Pronto soccorso è stato
trasformato in PPIr (Punto di Primo Intervento
rafforzato) e ne è stata sospesa l’attività di cardiologia. La comunità di
Trebisacce, ritenendo ingiusta la chiusura dell'ospedale, intraprese un'azione
legale per ottenerne la riapertura. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n.
... del ..., accolse il ricorso del Comune, annullando il decreto di chiusura e
ordinando la riattivazione del “Chidichimo” con la
configurazione di Ospedale Generale di Base. Nonostante questa decisione, la
riapertura effettiva non si concretizzò. Successivamente, il Consiglio di Stato
emise ulteriori pronunce per sollecitare l'attuazione della sentenza del ... e
arrivare ad uno standard minimo di efficienza che garantisca almeno un
accettabile livello dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) nel territorio
di interesse, i quali con riferimento alla tempestività e prossimità dei
ricoveri fissano in 60 minuti i tempi di percorrenza per raggiungere il più
vicino presidio ospedaliero (HUB, Spoke o ospedale generale). In particolare,
la sentenza n. ... del ... ribadì l'obbligo di riaprire l'ospedale “Chidichimo” come ospedale di base, con l'obiettivo di
ripristinare i servizi sanitari essenziali per la popolazione dell'alto Jonio
cosentino, e sottolineò che il Commissario ad acta disponeva di tutti i poteri
necessari per reperire le risorse finanziarie e adottare i provvedimenti
necessari per l'esecuzione del giudicato. Solo recentemente, però, sono stati
compiuti passi significativi verso la riapertura dell'ospedale di Trebisacce,
riconoscendone l’importanza come presidio “di frontiera” che serve un'area
vasta e con collegamenti difficili e che può fermare l’emorragia di risorse
economiche causata dalla mobilità passiva. Tenuto conto che: il Decreto
Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 stabilisce gli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera,
prevedendo che negli ospedali di area disagiata siano garantite specifiche
funzioni di emergenza, tra cui reparti adeguati per la
gestione delle emergenze cardiologiche;
la
mancata attivazione dell'UTIC presso il "Chidichimo"
penalizza gravemente la popolazione dell'alto Jonio cosentino, costringendo i
pazienti cardiologici a trasferimenti spesso critici per la loro sopravvivenza.
È fondamentale, invece, assicurare una copertura sanitaria efficiente nelle
aree periferiche della Calabria, soprattutto in ospedali “di frontiera” come
quello di Trebisacce, garantendo la disponibilità di personale medico, mezzi di
soccorso e strutture adeguate per fronteggiare le
emergenze. Preso atto che: la rapida presa in carico dei pazienti con patologie
acute, come l’infarto, è determinante per la sopravvivenza e il successo delle
cure ed eventi come quello accaduto a Trebisacce sollevano preoccupazioni sulla
capacità del sistema sanitario regionale di rispondere efficacemente alle
emergenze nelle aree più disagiate della Calabria, mettendo a rischio il
diritto alla salute dei cittadini;
l'attivazione
di un'UTIC presso l'ospedale “Chidichimo” e
l’istituzione di una U.O. di Cardiologia, annessa al Reparto di Medicina
Generale recentemente riattivato, dopo 14 anni, consentirebbe una gestione più
rapida e qualificata delle emergenze cardiologiche, riducendo la necessità di
trasferimenti rischiosi. Tutto ciò premesso e considerato interroga il
Presidente della Giunta regionale
per
sapere:
se
intende assumere ogni utile, urgente e necessaria iniziativa nei riguardi del
Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del
settore sanitario della Regione Calabria per potenziare la rete di
emergenza-urgenza nell'area dell'alto Jonio cosentino, con particolare
riferimento all'ospedale "Chidichimo" di
Trebisacce, al fine di evitare il ripetersi di simili tragedie.
(310;
29/01/2025)
Tavernise.
Al Presidente della Giunta regionale.
Premesso
che:
-
l'Ospedale di Praia a Mare, situato nell'alto Tirreno cosentino, rappresenta un
presidio sanitario indispensabile per la popolazione locale, offrendo servizi
essenziali ad una vasta area caratterizzata da collegamenti difficili e
risultando fondamentale, per la Calabria, per fermare l’emorragia di risorse
economiche causata dalla mobilità passiva;
-
con decreto n. 18 del 22 ottobre 2010, recante l’approvazione del Piano di
riordino della rete ospedaliera, della rete emergenza-urgenza e della rete
territoriale, il Presidente della Giunta Regionale della Calabria, nella
qualità di Commissario ad acta per il piano di rientro dai disavanzi del
settore sanitario della Regione Calabria, ha previsto, tra l’altro, la
riconversione entro il 30 marzo 2012 di dodici Ospedali, tra cui quello di
Praia a Mare. Considerato che: - nonostante la chiusura dell'ospedale, la
comunità locale ha intrapreso azioni legali per ottenerne la riapertura;
-
con la sentenza n. ------- il Consiglio di Stato ha annullato il decreto del
Commissario SSR Calabria n. 18/2014 nella parte in cui disponeva che il P.O. di
Praia a Mare fosse trasformato in Ospedale di distretto (successivamente
definito CAPT);
con
la successiva sentenza n. -----------, il Consiglio di Stato si è pronunciato,
in senso ugualmente favorevole ai Comuni ricorrenti di Praia a Mare e Tortora,
sul ricorso dagli stessi proposto al fine di ottenere l’ottemperanza della
sentenza n. ----------, ordinando la riattivazione del presidio con la
configurazione di Ospedale Generale di Base;
con
la sentenza n. -----------, il Consiglio di Stato ha disposto la nomina di un
nuovo Commissario ad acta per attuare le statuizioni contenute nella sentenza
di ottemperanza n. -------- e, nel contempo, la Terza Sezione ha dichiarato la
nullità del DCA n. 30/2016 (modificato dal DCA 5 luglio 2016, n. 64), con il
quale il commissario del SSR, nell’adottare il nuovo Piano di riordino della
rete ospedaliera e dell’emergenza, aveva inserito l’ex P.O. di Praia a Mare, in
quanto divenuto CAPT, nella categoria delle “Case della Salute”;
-
il Commissario ad acta nominato dal Consiglio di Stato, in persona del dott.
-------, ha adottato, in esecuzione del mandato, l’atto n. 2678-P-18/09/2017,
cosiddetto “Decreto Sciabica”, avente ad oggetto “esecuzione sentenza del
Consiglio di Stato n. ------” con il quale ha disposto la riconversione della
struttura di Praia a Mare in Presidio Ospedaliero di Base, di cui al Decreto
del Ministro della Salute n. 70 del 2015, a norma dell’allegato 1, paragrafo
2.2, altrimenti denominata “Ospedale di Pronto Soccorso” di cui allo stesso
allegato, paragrafo 9.2;
-
con la sentenza n. ------ il Consiglio di Stato ha fissato “un termine di 90
giorni al Commissario Straordinario per l’Attuazione del Piano di Rientro della
Regione Calabria, affinché dia completa esecuzione alle suddette sentenze della
Sezione, conformemente alle prescrizioni organizzative formulate con il decreto
del Commissario ad acta n. 2678-P-18/09/2017, tenuto conto del recepimento
fattone dalla ASP di Cosenza con la delibera commissariale n. 1030 del 4 agosto
2021”. Nella Sentenza è riconosciuto un “atteggiamento inottemperante” da parte
della struttura commissariale. I commissari che si sono succeduti, insomma, non
hanno applicato né le sentenze che hanno dichiarato illegittima la conversione
dell’ospedale di Praia a Mare in Capt né quanto
fissato nel Decreto Sciabica;
-
con ordinanza del 7 novembre 2024, il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Terza, ha nominato un nuovo Commissario ad acta con il
compito di eseguire le sentenze precedenti entro 60 giorni, verificando se le
scelte esecutive prese dal Commissario Occhiuto con il DCA n. 198 del 12 luglio
2023, impugnato dai comuni di Praia a Mare e Tortora, siano conformi a quanto
stabilito dal Consiglio di Stato nelle citate sentenze e nel Decreto Sciabica.
Stante l’inerzia da parte dei soggetti volta per volta individuate ad eseguire
le sentenze del 2014, del 2015, del 2017 e del 2022, tra i quali il commissario
della sanità calabrese, Roberto Occhiuto, il Consiglio di Stato, ha ritenuto di
sostituirli, procedendo alla nomina del direttore generale della Direzione
della Salute del Ministero della Salute o di altro funzionario da lui delegato.
Tenuto conto che: - il Decreto Sciabica prevede quali debbano essere i
contenuti del presidio ospedaliero di Praia a mare regolarmente inserito in una
rete ospedaliera. In esso sono previsti 62 posti letto tra Chirurgia, Medicina
Generale, Emodialisi e Lungodegenza, servizi in area di Emergenza-Urgenza,
Medicina interna, Ortopedia con relativi posti letto, servizi di Anestesia e
rianimazione, Radiologia, Laboratorio analisi, Farmacia ospedaliera e
Ambulatori specialistici ospedalieri, oltre a una direzione sanitaria autonoma
e otto incarichi dirigenziali;
-
al momento risulta una gestione inadeguata delle risorse umane e delle
attrezzature mediche dell’Ospedale di Praia a Mare. Solo due radiologi sono
assegnati alla struttura, uno dei quali in aspettativa, quando ne
occorrerebbero almeno quattro per garantire il pieno funzionamento della
risonanza magnetica, un macchinario acquistato cinque anni fa ma
sottoutilizzato proprio per mancanza di medici. Allo stato attuale si eseguono
appena 12-13 esami a settimana, una cifra insoddisfacente rispetto al potenziale.
Anche il Pronto Soccorso versa in condizioni critiche, con un solo medico
strutturato, due medici cubani e un medico a contratto, mentre la chirurgia
resta inattiva. Sebbene un anestesista sia sempre presente, persistono gravi
carenze nei servizi ambulatoriali per codici verdi e bianchi, aggravate dalla
mancanza di specialisti come otorinolaringoiatra e pediatria. I turni sono
gestiti da un medico, due infermieri e un OSS, per un totale di quattro posti
OBI e due letti visita. Il reparto di Medicina dispone di 20 posti letto, ma è
carente di attrezzature essenziali: manca un ecocardiografo, il carrello delle
emergenze e un elettrobisturi. Anche le strumentazioni disponibili sono
inadeguate: lo spirometro è fornito in comodato d’uso, l’ecografo è privo di
sonda e il mammografo richiede una sostituzione urgente. Preso atto che: - la
mancata riapertura del presidio di Praia a Mare come Ospedale di Base penalizza
gravemente la popolazione dell'alto tirreno cosentino. È fondamentale, invece,
assicurare una copertura sanitaria efficiente nelle aree periferiche della
Calabria, soprattutto in ospedali “di frontiera” come quello di Praia a Mare,
garantendo la disponibilità di personale medico, attrezzature, mezzi di
soccorso e strutture adeguate a fronteggiare le emergenze;
-
la situazione in cui versa l’ospedale di Praia a Mare è resa ancor più grave
dalla circostanza che molti macchinari, acquistati per rendere funzionale detto
presidio ospedaliero, sono inutilizzati o scarsamente utilizzati per carenza di
personale, con conseguenti gravissime perdite economiche e con gravissime
ripercussioni sui cittadini, che sono costretti a spostarsi in altre Regioni
per ricevere le cure mediche;
-
questa situazione è il risultato di anni di errori strategici e di visioni
miopi che stanno colpendo duramente un intero territorio, privando la comunità
locale di un diritto fondamentale come quello alla salute. È tempo di invertire
la rotta con interventi concreti che possano rimediare ai danni causati,
ottemperare alle sentenze del Consiglio di Stato e garantire ai cittadini
dell’alto Tirreno cosentino la cura e l’assistenza che meritano. Tutto ciò
premesso e considerato interroga il Presidente della Giunta regionale
per
sapere:
se
intende assumere ogni utile, urgente e necessaria iniziativa nei riguardi del
Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del
settore sanitario della Regione Calabria per garantire l'effettivo e pieno
funzionamento dell'Ospedale di Praia a Mare in conformità con le disposizioni
normative e le sentenze del Consiglio di Stato.
(316;
10/02/2025)
Muraca.
Al Presidente della Giunta regionale.
Premesso
che:
-
Scilla e il litorale della Costa Viola è uno dei principali attrattori
turistici della regione Calabria, meta balneare d'eccellenza, presenta uno
straordinario patrimonio storico, naturale, paesaggistico e gastronomico ambito
da turisti provenienti dall’Italia e dall’estero. Considerato che: - a seguito
delle avverse condizioni meteorologiche del 19 ottobre 2024 nel Comune di
Scilla si sono registrati ingenti danni con la compromissione del pubblico
transito. Le intense precipitazioni e il forte vento hanno provocato anche il
distacco di frammenti di massi della rocca del Castello Ruffo. - le eccezionali
condizioni metereologiche e le mareggiate, che hanno colpito il territorio dal
21 al 24 dicembre 2024, hanno devastato il lungomare, riversando sabbia e
pietre sulle strade e sui marciapiedi, che in lunghi tratti è stato divorato
dalla violenza delle onde del mare, scalzando la strada e determinando rischi
per l’incolumità pubblica, causando smottamenti in alcune aree e compromettendo
la viabilità. A causa delle ultime precipitazioni si sono staccati ulteriori
pezzi di massi dal costone del Castello che si sono riversati sul manto
stradale. Il maltempo ha danneggiato reti infrastrutturali vitali. Tenuto conto
che: - in risposta ai pericoli imminenti, il Comune aveva già emesso ordinanze
per la chiusura del traffico pedonale e veicolare nelle zone colpite. - L’8
gennaio 2025 la Commissione Straordinaria del Comune di Scilla ha deliberato la
dichiarazione dello stato di calamità naturale comunale. La gravità degli
eventi, testimoniata dal verbale redatto dal Centro Operativo Comunale (COC),
ha evidenziato l’urgenza di misure straordinarie per far fronte alle
conseguenze delle calamità. - La Commissione ha sottolineato come le risorse
locali siano insufficienti per fronteggiare l’emergenza. La delibera del
provvedimento è stata inviata agli organi regionali e nazionali competenti, tra
cui la Presidenza della Regione Calabria, il Dipartimento di Protezione Civile,
il Dipartimento Lavori Pubblici e il Dipartimento Ambiente e Territorio. Preso
atto che: - i cittadini residenti, i commercianti e gli imprenditori locali
stanno affrontando enormi disagi;
-
le istituzioni locali confidano in una rapida risposta delle autorità preposte
per affrontare le conseguenze di un evento atmosferico eccezionale, che ha
segnato duramente il territorio di Scilla. Tutto ciò premesso e considerato
interroga il Presidente della Giunta regionale
per
sapere:
quali
provvedimenti urgenti intende intraprendere per far fronte allo stato di
calamità naturale del Comune di Scilla.
(321;
12/02/2025)
Mammoliti
e Lo Schiavo. Al Presidente della Giunta regionale.
Premesso
che:
-
da notizie di stampa, si apprende che, nel pomeriggio del 23 febbraio u.s., una
situazione di vero e proprio “caos da congestione dei flussi dei pazienti in
condizioni di emergenza-urgenza” si è venuta a creare all'Ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. Infatti, diverse ambulanze,
giunte al Pronto Soccorso con a bordo i rispettivi pazienti, sono rimaste
bloccate nel piazzale del nosocomio in attesa che si riuscisse a trovare un
posto letto per ogni paziente. Ad un certo punto, i mezzi di soccorso in attesa
erano, addirittura, sette. Alcune delle ambulanze provenivano dalle postazioni
di Pizzo e Soriano, mentre altre erano intervenute nell'ambito del perimetro
cittadino. Tra i pazienti in attesa di ricovero, due presentavano gravi
fratture. Il tutto sarebbe stato determinato dalla mancanza di posti letto nei
Reparti di Medicina Generale e di Ortopedia nonché dalla mancanza di barelle
per trasportare i pazienti all'interno del Pronto Soccorso. E, a quanto pare,
non sarebbe la prima volta che si viene a creare una siffatta situazione di
“affanno” nella gestione dei flussi di emergenza-urgenza. È veramente
vergognoso, oltre che moralmente e civilmente inaccettabile ed inconcepibile,
che, a Vibo Valentia, si continui ad assistere a vicende di questo tipo che
richiamano alla mente scenari, a dir poco, da Terzo Mondo. E lo è, ancor più,
alla luce dei ripetuti “proclami” con i quali chi governa la Sanità calabrese
continua ad ostentare il raggiungimento, a Vibo Valentia, di risultati che
avrebbero sostanzialmente migliorato il sistema sanitario rendendolo più
efficiente. La verità è che la Sanità vibonese è, purtroppo, ormai da tempo,
“collassata”, e l'attuale Governo regionale poco o nulla ha fatto per cercare
di garantire, quanto meno, l'erogazione dei livelli minimi ed essenziali di
assistenza. E vicende come quella che si è verificata lo scorso 23 febbraio
sono, in tutto e per tutto, emblematiche del totale fallimento della politica
di Centro-Destra nella gestione del Sistema Sanitario vibonese e regionale.
Tutto ciò premesso, si interroga il Presidente della Giunta Regionale Dott.
Roberto Occhiuto, anche nella sua qualità di Commissario ad acta per
l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della
Regione Calabria,
per
sapere:
-
quali utili ed urgenti iniziative intende adottare, nell'immediatezza, al fine
di scongiurare il ripetersi, presso il nosocomio di Vibo Valentia, delle
gravissime disfunzioni descritte in premessa.
(323;
24/02/2025)
Laghi.
Al Presidente della Giunta regionale.
Premesso
che:
-
appreso: - a seguito delle numerose e ripetute segnalazioni ricevute, di un
mancato funzionamento ovvero malfunzionamento di ben tre dei cinque ascensori
utilizzati dagli utenti presso l’Ospedale di Castrovillari;
-
che il conseguente disservizio perdura da oltre due anni e che gli ascensori
servono sia gli utenti in visita che i pazienti per accedere ai reparti e agli
ambulatori situati ai piani superiori;
-
che in data 25/02/2025 è stata trasmessa una nota in tal senso alla Direzione
Generale dell’ASP di Cosenza. Poiché - Nessuna risolutiva azione ad oggi è
stata intrapresa al fine di sanare tale grave carenza strutturale Interroga il
Presidente della Giunta regionale
per
sapere:
quali
misure, per superare tali gravi carenze, si intendano adottare, con urgenza,
per garantire il diritto alla salute degli utenti del nosocomio.
(324;
25/02/2025)
(Ritirata
dal proponente con nota protocollo n. 4613 del 25/02/2025)
Mammoliti.
Al Presidente della Giunta regionale.
Premesso
che:
-
la Regione Calabria, attraverso il Dipartimento Turismo, Marketing
Territoriale, Trasporto Pubblico Locale e Mobilità Sostenibile, designato come
competente per la materia dalla DGR n. 415/2023, ha inteso promuovere la
creazione di nuove iniziative ricettive e l’incremento della ricettività di
qualità;
-
con decreto n. 1648 del 07/02/2025, il Dipartimento Turismo, Marketing
Territoriale, Trasporto Pubblico Locale e Mobilità Sostenibile ha approvato
l’Avviso Pubblico “Per il Sostegno all’accoglienza turistica di qualità in
Calabria” a valere sulle risorse del PR CALABRIA FESR FSE+ 2021/2027, Priorità
1. Azione 1.3.1. “Competitività del sistema produttivo regionale” ed i relativi
allegati;
-
nel richiamato Avviso veniva stabilito che le domande di partecipazione
dovevano essere presentate, esclusivamente a mezzo piattaforma telematica
dedicata, a partire dalle ore 10:00 del 5 marzo 2025 fino ad esaurimento delle
risorse, precisando che le domande inviate al di fuori dei termini previsti o
mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti dall’Avviso e/o non
correttamente compilate e/o difformi da quanto indicato, sarebbero state
considerate irricevibili;
-
Fincalabra SpA veniva incaricata di effettuare
l’istruttoria documentale, amministrativa ed economico-finanziaria delle
domande validamente presentate e complete di tutta la documentazione necessaria
e prevista nell’Avviso, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle
domande e nei limiti delle risorse disponibili;
-
le singole istanze di contributo, che a conclusione dell’esame istruttorio
effettuato, in ordine cronologico, risultate ricevibili (complete di tutta la
documentazione richiesta) e in possesso dei requisiti di ammissibilità
dell’Avviso, saranno sottoposte a valutazione attraverso l’applicazione dei
punteggi e dei criteri riportati nell’Avviso sopra richiamato;
considerato
- che lo scorso 5 marzo 2025, giorno indicato per il click day, la piattaforma
telematica di ricezione delle istanze relative al bando in questione,
predisposta da Fincalabra S.p.a., probabilmente per le molte domande arrivate,
a distanza di poco tempo dall’apertura è andata in tilt impedendo la
presentazione di altre istanze.
Tenuto
conto - che nelle procedure a sportello, seppur seguita da una valutazione di
merito come nel caso di specie, la tempestività della presentazione delle
istanze rappresenta un elemento importante per il buon esito delle domande
presentate;
-
che il blocco della piattaforma o il suo malfunzionamento potrebbe comportare
la presentazione di ricorsi e, conseguentemente il rallentamento dell’iter
procedurale del bando se non, addirittura, comprometterlo del tutto. Tutto
quanto sopra premesso, il sottoscritto Consigliere regionale interroga il
Presidente della Giunta regionale ed il competente Assessore
per
sapere:
se
e quali utili e tempestivi provvedimenti si intendano adottare al fine di
consentire l’accesso al bando ai soggetti ancora interessati.
(329;
07/03/2025)
Bruni.
Al Presidente della Giunta regionale.
Premesso
che:
-
il diritto alla salute è sancito dall’articolo 32 della Costituzione italiana,
che garantisce l’accesso universale a cure e servizi sanitari adeguati per tutti i cittadini;
-
come specificato dal Ministero della Salute con il termine ‘telemedicina’ si
indica tutto l’insieme di prestazioni sanitarie in cui, grazie all’utilizzo di
tecnologie innovative, il professionista della salute e il paziente non si
trovano nello stesso luogo. - la telemedicina rappresenta una risorsa
fondamentale per il sistema sanitario calabrese, capace di affrontare in modo
efficace le criticità legate alle liste d’attesa e di garantire un’assistenza
sanitaria più accessibile e tempestiva. Il Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), attraverso la Missione 6 “Salute”, intende rendere le
strutture italiane più moderne, digitali e inclusive, favorendo equità di
accesso ai migliori servizi sanitari del nostro Paese per tutti i cittadini. -
La componente 1 della M6 del PNNR, denominata «Reti di prossimità, strutture e
telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale», comprende l’investimento
1.2, intitolato «Casa come primo luogo di cura e telemedicina», dando
centralità alla telemedicina nella prospettiva della ripresa e della resilienza
post pandemica;
- A
tale sub-investimento è destinato un miliardo di euro per il finanziamento di
progetti che consentano interazioni medico-paziente a distanza e di iniziative
di ricerca ad hoc sulle tecnologie digitali in materia di telemedicina. - In
data 24.1.2024 presso la Terza Commissione consiliare “Sanità, Attività
sociali, Culturali e Formative” si sono svolte delle audizioni volte a
rappresentare lo “stato dell’arte della telemedicina in Calabria” con i massimi
esperti regionali sulla tematica;
-
Nella predetta occasione la Presidente ha annunciato
una road map per fare della telemedicina un valido
supporto per il superamento delle criticità in ambito sanitario affermando che
saranno introdotti nuovi strumenti e misure di intervento per delineare una
nuova assistenza sanitaria territoriale, anche domiciliare, rendendola più
vicina agli utenti anche attraverso una forte integrazione tra SSR -servizi
sociali. Gli interventi intendono, infatti, a incrementare le prestazioni
erogate sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di Case della
comunità e di Ospedali di comunità, al rafforzamento dell’assistenza
domiciliare attraverso l’attivazione delle Centrali operative territoriali,
allo sviluppo della telemedicina e ad una più efficace integrazione con tutti i
servizi sociosanitari. VISTO: - il DCA n. 132 del 18 maggio 2023, con il quale
il Commissario Straordinario per l’attuazione del Piano di rientro dai
disavanzi del SSR calabrese ha approvato il “Piano Operativo servizi di
telemedicina”;
-
il DCA n. 140 del 31 maggio 2023, con il quale il Commissario Straordinario per
l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese ha approvato
il Piano Operativo Regionale degli interventi relativi alla “Missione 6 Salute
Componente 1 - Investimento 1.2. Casa come primo luogo di cura e telemedicina
Sub-investimento 1.2.1 – Assistenza domiciliare”;
-
il DCA n. 286 del 27 novembre 2023, con il quale il Commissario Straordinario
per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese ha
approvato, ai sensi del decreto interministeriale del 30 settembre 2022, il
modello organizzativo per l’implementazione dei servizi di Telemedicina della
Regione Calabria;
-
il Decreto Dirigenziale n. 15262 del 28/10/2024 avente ad oggetto “Azienda per
il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero. Servizi di
telemedicina (M6C1, sub-investimento 1.2.3.2). Erogazione risorse finanziarie”,
con il quale il Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria - Settore
05 Assistenza Ospedaliera e Sistemi Alternativi al Ricovero ha disposto il
trasferimento, in conto capitale, in favore di Azienda Zero - Azienda per il
Governo della Sanità della Regione Calabria, delle risorse necessarie
indispensabili per svolgere i compiti previsti ai sensi del DCA n. 202 del
07/08/2024, in qualità di Amministrazione contraente, tra cui l’emissione degli
ordinativi di fornitura e la predisposizione della documentazione tecnica
amministrativa concernenti i “Servizi di Telemedicina” - PNRR Missione 6,
Componente 1, sub-investimento 1.2.3.2, quantificate in euro 8.813.391,00;
-
la Deliberazione del Commissario Straordinario di Azienda Zero n. 45 del
31/10/2024 di presa d’atto del Decreto Dirigenziale n. 15262 del 28/10/2024.
RILEVATO che −
la
Regione Calabria, nonostante abbia ricevuto parte delle somme stanziate per la
realizzazione degli interventi previsti nel piano degli investimenti della
telemedicina in quota pro capite, è adesso gravemente in ritardo nei servizi
stessi, difettando della struttura regionale prevista dai piani del Ministro
per gli Affari regionali e le Autonomie;
- è
assente, infatti, in Calabria una Infrastruttura Regionale di Telemedicina,
unica, integrata e centralizzata a livello regionale per supportare
l’erogazione strutturata e la diffusione dei servizi di “televisita”,
“teleconsulto”, “teleassistenza” e “telemonitoraggio” tramite un processo di
integrazione e collaborazione tra l’ospedale e una nuova organizzazione del
territorio.
-
presso alcune ASP è stato nominato un ‘referente’ per la telemedicina (in
assenza di una procedura comparativa dei curricula o di una procedura
selettiva) per prendere parte al tavolo regionale. Tutto ciò premesso e
considerato interroga il Presidente della Giunta regionale
per
sapere:
a.
lo stato di attuazione generale in Calabria della Telemedicina in termini di
infrastruttura regionale, servizi attivati e da attivare, localizzazione nei
diversi territori, raccordo con la rete nazionale;
b.
i programmi di Telemedicina regionale per gli anni 2025 e 2026 e le relative
risorse da impiegare;
c.
quali iniziative intenda assumere in merito ai gravi ritardi sull’utilizzo dei
fondi PNRR sulla telemedicina;
d.
quali sono i criteri adottati per la nomina dei referenti per la telemedicina
presso le singole ASP e come intende applicare i principi di trasparenza e
competenza nelle procedure di nomina.
(309;
27/01/2025)
Tavernise.
Al Presidente della Giunta regionale.
Premesso
che:
-
in data 21 gennaio 2025, una neonata è stata rapita dalla clinica Sacro Cuore
di Cosenza, un gravissimo fatto di cronaca che ha lasciato tutta Italia col
fiato sospeso e che ha evidenziato importanti lacune nei sistemi di sicurezza
delle strutture sanitarie regionali. Considerato che: - l’attuale quadro
normativo regionale sui “Requisiti specifici delle strutture territoriali
extraospedaliere sanitarie e socio-sanitarie residenziali, semiresidenziali,
ambulatoriali, domiciliari, riabilitative, per le dipendenze patologiche e
della salute mentale”, stabilito dall’Allegato 4 del Regolamento Regionale n.
13 del 1° settembre 2009, risulta insufficiente a garantire la sicurezza di
pazienti, operatori e visitatori;
-
misure come il controllo degli accessi, i sistemi di sorveglianza e
videosorveglianza, la formazione del personale sui protocolli di sicurezza e
verifiche periodiche sono ormai imprescindibili per prevenire situazioni di
rischio. Tenuto conto che: - il Garante regionale per la tutela delle vittime
di reato e la Garante regionale della Salute della Calabria hanno sollecitato
la definizione di un protocollo di sicurezza per la sorveglianza e il controllo
delle strutture sanitarie regionali. I Garanti hanno sottolineato l’importanza
di adottare misure concrete per rendere le strutture sanitarie luoghi protetti,
capaci di prevenire qualsiasi evento che metta a rischio l’incolumità di
pazienti e operatori. Quanto accaduto a Cosenza ha indicato la necessità di
aggiornare le misure di sicurezza delle strutture sanitarie;
- è
necessario intervenire con celerità rispetto alle criticità e ai punti deboli
emersi nella vicenda della neonata rapita a Cosenza, attraverso una revisione
normativa che imponga requisiti di sicurezza più stringenti per
l’accreditamento e il funzionamento delle strutture sanitarie pubbliche e
private. I sistemi di videosorveglianza, poi, si sono rivelati indispensabili
per tutti gli ambienti dedicati alla salute e all’assistenza. Preso atto che: -
il quadro normativo regionale attualmente in vigore non garantisce il rispetto
di standard di sicurezza elevati e non risulta più adeguato in merito
all’adozione di misure ormai fondamentali per ospedali e cliniche, con
particolare riferimento alle responsabilità della direzione medica e alle
procedure codificate per il controllo degli accessi e la gestione delle
emergenze. Diventa necessario implementare soluzioni come l’utilizzo di
videocamere, la regolamentazione degli ingressi tramite personale di portineria
o vigilanza oppure l’uso di metal detector, la consegna e registrazione dei
documenti all’accettazione, il rilascio di pass identificativi per i
visitatori, l’impiego di braccialetti identificativi per i pazienti e
l’introduzione di braccialetti elettronici o badge per una piena
riconoscibilità del personale sanitario. Tutto ci premesso e considerato
interroga il Presidente della Giunta regionale
per
sapere:
1.
se intende assumere ogni utile e necessaria iniziativa nei riguardi del
Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del
settore sanitario della Regione Calabria per garantire che episodi come quello
occorso alla clinica Sacro Cuore di Cosenza non si ripetano;
2.
se si intenda procedere a una revisione e modifica dei requisiti specifici
delle strutture territoriali extraospedaliere sanitarie e sociosanitarie,
previsti dall’Allegato 4 del Regolamento Regionale n. 13 del 1° settembre 2009;
3.
se si intenda istituire un tavolo permanente di confronto e lavoro,
coinvolgendo rappresentanti delle Prefetture, delle Aziende Sanitarie
Provinciali e delle Aziende Ospedaliere, delle strutture sanitarie pubbliche e
private, nonchè esperti in sicurezza, al fine di
analizzare i sistemi di sicurezza attualmente in uso, evidenziare criticità e
punti deboli ed elaborare protocolli di sicurezza con standard chiari,
vincolanti e verificabili.
(311;
03/02/2025)
Lo
Schiavo e Mammoliti. Al Presidente della Giunta regionale.
Premesso
che:
-
il presidio ospedaliero Jazzolino, ospedale Spoke
provinciale di Vibo Valentia, sarà interessato da lavori di adeguamento sismico
ed efficientamento energetico;
- i
suddetti lavori, facenti parte del progetto PNRR M6C2 1.2 “Verso un ospedale
sicuro e sostenibile”, prevedono un cofinanziamento della Regione Calabria ed
ammontano complessivamente a 21.609.215,00 euro (di cui 10.804.608,00 euro
finanziati dal PNRR e 10.804.608,00 euro finanziati con fondi regionali);
-
il DCA n. 59, avente ad oggetto “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
- Missione 6 - Componenti 1 e 2 Approvazione del Piano Operativo Regionale –
PNRR”, risale al 24/05/2022;
Considerato
che: -il PNRR e il PNC sono programmi “performance-based”
e non di spesa, incentrati sul raggiungimento di milestone e target (M&T)
entro una tempistica prefissata e inderogabile e che, pertanto, il ministero
della Salute, quale amministrazione centrale titolare, ha la piena ed esclusiva
responsabilità dell’attuazione delle riforme e degli investimenti previsti
nella Missione 6 - ivi inclusi gli interventi a regia per i quali le Regioni e
le Province autonome sono soggetti attuatori - da dimostrarsi attraverso il
raggiungimento dei M&T quali indicatori di performance entro i tempi
prefissati, in mancanza dei quali può intervenire l’interruzione dei pagamenti
da parte della Commissione Europea. Tutto ciò premesso e considerato, si
interroga il presidente della Giunta regionale, anche nella sua qualità di
commissario ad acta per il piano di rientro dal debito della sanità,
per
sapere:
1)
se esiste un preciso e dettagliato cronoprogramma di ciascuno dei singoli
interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico da eseguire
nell’ospedale Jazzolino, suddivisi per tipologia e
per settore interessato, e se si ritiene di essere in grado di rispettare
puntualmente le prescrizioni previste in merito dal PNRR;
2)
per quale ragione, pur essendo le risorse disponibili già dal 2022, si arriva
oggi alla necessità urgente di aprire i cantieri entro fine febbraio 2025 con
notevole e preoccupante ritardo;
3)
quali si ritiene potranno concretamente e dettagliatamente essere le ricadute
sulla regolare e puntuale erogazione dei servizi e delle prestazioni ai
cittadini;
4)
se corrisponde al vero che dovranno essere immediatamente trasferiti in altra
sede il Blocco operatorio ed i reparti di Chirurgia, Ortopedia ed Oculistica e
per quanto tempo si prevede di mantenere i servizi e le prestazioni erogati dai
suddetti reparti in altra sede;
5)
quali altri reparti dell’ospedale Jazzolino dovranno
essere trasferiti in altra sede, se è interessato dalla necessità di
trasferimento anche il Pronto soccorso e con quale tempistica ed ordine di
priorità si intenderà procedere;
6)
se esiste un piano dettagliato di allocazione dei reparti e del blocco
operatorio da trasferire e cosa prevede il medesimo piano;
7)
se il trasferimento dei reparti e del blocco operatorio necessita di procedure
di affidamento, di gare d’appalto e di risorse economiche aggiuntive, e se si è
proceduto alla quantificazione delle medesime ed alla precisa individuazione
delle ulteriori fonti di finanziamento.
(312;
03/02/2025)
Mammoliti
e Loschiavo. Al Presidente della Giunta regionale.
Premesso
che:
-
con legge regionale 10 agosto 2023, n. 39 recante “Disciplina in materia di
ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio
rurale” è stato istituito il Consorzio di bonifica della Calabria, quale ente
pubblico economico a struttura associativa, ai sensi dell'articolo 862 del
Codice civile, con sede in Catanzaro;
-
l’Art. 36 rubricato “Liquidazione dei consorzi di bonifica” della richiamata
legge, con riferimento agli undici consorzi di bonifica allora esistenti,
dispone ai commi 1, 2, 3 e 4 che 1. gli undici consorzi di bonifica esistenti
alla data di entrata in vigore della legge sono soppressi e posti in
liquidazione a far data dall'approvazione dello statuto del Consorzio di
bonifica della Calabria, fatta salva la sottoposizione a liquidazione coatta
amministrativa laddove ricorrano i presupposti previsti dalla vigente
normativa;
da
tale momento, senza soluzione di continuità nell'esercizio della funzione
consortile, il Consorzio di bonifica della Calabria assume i compiti di
servizio pubblico di bonifica già affidati ai consorzi soppressi, in tutti i
comprensori di bonifica, secondo le disposizioni di seguito indicate 2. Al
verificarsi della condizione di cui sopra, il Presidente della Giunta
regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura,
nomina un commissario liquidatore per ogni consorzio di bonifica, determinando
la durata degli incarichi, non superiore a dodici mesi, prorogabili per
motivate ragioni massimo per altri dodici mesi, nonché il compenso a carico dei
rispettivi consorzi, che non può comunque superare quello annualmente previsto
per il Presidente dei consorzi stessi, salvo quanto previsto al comma 4. Le
procedure di liquidazione non concluse anche all'esito della disposta proroga
sono definite dal Consorzio di bonifica della Calabria con gestione separata.
Gli oneri delle liquidazioni dei consorzi soppressi con la presente legge
rimangono esclusivamente a totale carico delle stesse. 3. Ciascun commissario
liquidatore espleta la procedura liquidatoria del consorzio di bonifica di
competenza. In particolare:
a)
entro sessanta giorni dalla nomina, rileva lo stato patrimoniale, provvedendo,
con riferimento ai beni immobili, ad aggiornarne la valutazione, previa
acquisizione di apposita relazione di stima effettuata dall'Agenzia del
demanio;
b)
entro centoventi giorni dalla nomina, individua le attività e le passività,
compresi i contenziosi in corso, rinegoziando eventualmente i rapporti con i
creditori;
c)
entro duecentosettanta giorni dalla nomina, approva un piano di liquidazione,
trasmettendolo all’articolazione amministrativa competente in materia di
forestazione, e rende noto l'avvio del relativo procedimento di definizione
concordata dell'esposizione debitoria, con riferimento ai crediti certi ed
esigibili dei quali sia stata preventivamente verificata la regolarità
amministrativa e contabile, con mezzi idonei e comunque con un avviso sul BURC,
indicando un termine a decorrere dal quale è possibile inoltrare le relative
istanze da parte dei creditori;
d)
entro trecentosessanta giorni dalla nomina, redige il bilancio finale e la
relazione conclusiva, che trasmette all’articolazione amministrativa competente
in materia di forestazione per la relativa approvazione. 4. Le disposizioni di
cui ai commi 2, 3 e 4 non trovano applicazione laddove ricorrano i presupposti
di legge per la sottoposizione dei consorzi di bonifica di cui al comma 1 al
regime della liquidazione coatta amministrativa;
-
la Giunta regionale con deliberazione n. 803 del 29 dicembre 202 recante “Legge
Regionale n. 39 del 10 agosto 2023 ‘Disciplina in materia di ordinamento dei
consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale’.
Liquidazione dei Consorzi di Bonifica” su proposta congiunta del Presidente
della Giunta Regionale e dell’Assessore all’Agricoltura, Risorse Agroalimentari
Forestazione a voti unanimi, ha deliberato - di disporre la soppressione e la
conseguente liquidazione degli undici Consorzi di bonifica esistenti alla data
di entrata in vigore della legge regionale n. 39/2023 a far data
dall’approvazione dello statuto del Consorzio di Bonifica della Calabria
secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 1, della stessa legge regionale;
-
di demandare al Presidente della Giunta regionale la nomina di un commissario
liquidatore per ciascuno dei Consorzi di Bonifica di cui al punto 1. secondo le
previsioni di cui all’art. 36, comma 2 della L.R. n. 39/2023;
-
il Presidente della Giunta regionale, con decreto n. 5 del 23/01/2024 recante
“Nomina Commissari Liquidatori per i Consorzi di Bonifica soppressi e posti in
liquidazione, ai sensi dell’art. 36, della Legge regionale n. 39 del 10 agosto
2023”, su proposta dell’Assessore competente in materia di agricoltura e
forestazione, ha nominato i Commissari Liquidatori degli undici consorzi di
bonifica posti in liquidazione con la richiamata D.G.R. n. 803 del 29.12.2023,
per le finalità di cui all’art. 36 della Legge Regionale n. 39 del 10 agosto
2023. - l’affidamento degli incarichi che precedono decorre dalla notifica
dell’atto di nomina con una durata di dodici mesi, prorogabili per motivate
ragioni massimo per altri dodici mesi. Considerato: - che il termine di dodici
mesi assegnato ai Commissari Liquidatori è scaduto lo scorso 23 gennaio e che,
da quanto è dato conoscere, la situazione finanziaria dei disciolti Consorzi di
Bonifica presenterebbe molteplici criticità;
-
che, le richiamate criticità stanno determinando notevoli e gravi ritardi
nell’erogazione del Trattamento di fine rapporto dei lavoratori posti in
quiescenza. Tutto quanto sopra premesso e considerato, i sottoscritti
consiglieri regionali interrogano l’Assessore competente in materia di
agricoltura e forestazione
per
sapere:
con
riferimento a ciascuna gestione liquidatoria degli 11
Consorzi di Bonifica, - se è stato definito lo stato patrimoniale e se, con
riferimento ai beni immobili, sia stata aggiornata la valutazione con la
preventiva acquisizione di apposita relazione di stima effettuata dall'Agenzia
del demanio;
-
se sono state individuate le attività e le passività, compresi i contenziosi in
corso e, se nel caso, siano stati rinegoziati i rapporti con i creditori;
-
se è stato approvato un piano di liquidazione;
-
se sono stati redatti i bilanci finali e le relazioni conclusive;
-
se ricorrano i presupposti di legge per la sottoposizione dei consorzi di
bonifica al regime della liquidazione coatta amministrativa. - se e quali
provvedimenti si intendano adottare per consentire agli undici Consorzi di
Bonifica in liquidazione di erogare in tempi rapidi il TFR ai lavoratori
collocati in quiescenza.
(313;
05/02/2025)
Lo
Schiavo. Al Presidente della Giunta regionale.
Premesso
che:
-
il 18 aprile 2023, alla Cittadella regionale, l’allora commissario di Arrical ... ha presentato ai sindaci il cosiddetto Piano
d’ambito per la gestione dei rifiuti dell’Area centrale della Calabria (PAAC),
relativo ai territori delle provincie di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;
-
il PAAC, è stato annunciato in quella circostanza, si sarebbe avvalso di un
gestore unico che avrebbe provveduto all’intero ciclo dei rifiuti: raccolta,
trasporto, conferimento, trattamento, valorizzazione, discarica per la frazione
di scarto, e bollettazione con l’adozione di una tariffa puntuale (TARIP) per
ogni nucleo familiare, individuando inoltre tre impianti aerobici di
riferimento: Catanzaro Alli, Crotone, provincia di Vibo Valentia;
-
nella stessa occasione, l’assessore Marcello Minenna, in collegamento da
remoto, ha espresso particolare soddisfazione per una soluzione che, a regime,
avrebbe reso la gestione dei rifiuti in Calabria efficiente, economicamente
vantaggiosa per i cittadini, qualitativamente elevata e particolarmente attenta
alle tematiche ambientali. Considerato che - a quasi due anni dalla
presentazione del PAAC in Cittadella, le previsioni e gli obiettivi tracciati
non registrano, allo stato, significativi sviluppi;
-
relativamente all’impianto di Alli, a due anni dall’adozione del programma di
ristrutturazione tecnologica e del conseguente e sostanzioso esborso di denaro
pubblico, lo stesso non svolge più alcun servizio di trattamento dei rifiuti,
se non quello residuale di trattamento del “secco residuo” (Rsu) da avviare a
discarica, mentre precedentemente all’avvio del revamping tecnologico, venivano
trattati tutti i rifiuti (sia pure con procedure semiautomatiche e macchinari
obsoleti) ed i Comuni conferenti incassavano anche i relativi corrispettivi di
valorizzazione. Tutto ciò premesso e considerato si interroga l’assessore
all’Ambiente della Regione Calabria,
per
sapere:
1)
relativamente all’impianto pubblico di Alli, a che punto è la procedura di
risoluzione contrattuale anticipata a danno della società Alli Scarl, sia per
la gestione dell’impianto sia per l’esecuzione e completamento dei lavori di
revamping, o “ammodernamento e ristrutturazione” dello stesso;
2)
quali sono le determinazioni di Arrical per il
prossimo futuro dell’impianto di Alli;
3)
se esiste un cronoprogramma dei lavori di revamping di tale impianto,
attualmente già in gravissimo ritardo o se, al contrario, essi debbano
considerarsi definitivamente sospesi;
4)
in quali impianti viene attualmente svolta la valorizzazione dei rifiuti e a
chi vengono accreditati i relativi corrispettivi;
5)
qual è, attualmente, la posizione contrattuale dei lavoratori in forza
all’impianto di Alli a seguito delle ultime, note e turbolenti vicende e se
esistono concrete garanzie rispetto ai diritti contrattuali e alla puntuale
corresponsione delle retribuzioni;
6)
qual è lo stato dell’arte nell’individuazione e realizzazione degli impianti
aerobici di riferimento nelle province di Crotone e Vibo Valentia;
7)
quali sono le tempistiche per la realizzazione e dei Piani d’ambito Area Sud e
Area Nord della Calabria di cui allo stato non vi è traccia.
(314;
06/02/2025)
Lo
Schiavo. Al Presidente della Giunta regionale.
Premesso
che:
-
le recenti mareggiate che hanno colpito larga parte del litorale tirrenico
vibonese hanno letteralmente distrutto il lungomare di Tropea;
-
puntualmente, ogni anno, in modo particolarmente intenso nel periodo invernale,
il suddetto litorale, notevolmente esposto ad eventi erosivi, fragile e privo
di efficace protezione, viene totalmente devastato da inondazioni, e
conseguenti danni alle proprietà e alle infrastrutture costiere;
-
la diretta conseguenza di questo progressivo fenomeno, oltre al grave ed
inesorabile decremento della spiaggia, è costituita dalla puntuale necessità di
ripetuti, dispendiosi e sempre meno risolutori, interventi di ripristino a
carico dei privati e della Pubblica amministrazione;
considerato
che: - visto l’approssimarsi della stagione estiva, è urgente intervenire con
lavori di risistemazione del lungomare di Tropea;
- è
altrettanto necessario programmare opere di difesa della costa realmente
efficaci, facendo precedere le medesime da una più efficace e puntuale attività
di studio, di progettazione, di adeguamento degli interventi già effettuati ed
evidentemente del tutto insufficienti;
considerato
altresì che: - con risposta a precedente interrogazione n.267/12 datata
20.11.2024 era stata prospettata, in merito al necessario aggiornamento del
Masterplan degli interventi di mitigazione del rischio di erosione costiera,
risalente ormai al 2014, un accordo con l’Università Mediterranea e con l’Unical al fine di procedere all’aggiornamento ed alla
rivisitazione del medesimo Masterplan con “criteri e approcci innovativi”.
Tutto ciò premesso e considerato, si interroga il presidente della Giunta
regionale,
per
sapere:
1)
quali risorse si intendono mettere immediatamente a disposizione del Comune di
Tropea al fine di procedere ai lavori urgenti di ripristino del lungomare;
2)
quali opere di mitigazione del rischio erosivo sono state realizzate nel Comune
di Tropea e quali, allo stato, pur programmate e finanziate non sono state
ancora realizzate;
3)
se è stato concluso l’accordo con l’Università Mediterranea e con l’Unical per l’aggiornamento e la rivisitazione del
Masterplan;
4)
se è stato già programmato ed è iniziato un nuovo ed approfondito studio sul
fenomeno erosivo nel litorale vibonese, ed in particolare sul tratto di costa
di Tropea.
(315;
06/02/2025)
Iacucci.
Al Presidente della Giunta regionale.
Premesso
che:
-
numerosi lavoratori forestali pensionati attendono da anni la corresponsione
del proprio Trattamento di Fine Rapporto (TFR);
-
la situazione sta causando gravi difficoltà economiche a centinaia di famiglie
calabresi;
-
recenti articoli di stampa hanno documentato casi drammatici di pensionati
costretti a vendere beni personali per sopravvivere. Considerato che: -
l’Azienda Calabria Verde risulta debitrice di circa € 37.380.370,02 di TFR per
i lavoratori collocati in quiescenza fino al 31 maggio 2024;
-
persistono ritardi nel trasferimento da parte dei Consorzi di Bonifica e della
gestione liquidatoria di AFOR;
- i
tempi di liquidazione del TFR superano ampiamente i termini ragionevoli
previsti dalle normative. Tutto ciò premesso e considerato interroga il
Presidente della Giunta regionale
per
sapere:
-
quali immediate iniziative intende assumere per sbloccare i pagamenti del TFR
arretrato;
-
come intende garantire la rapida corresponsione delle somme dovute ai
lavoratori forestali pensionati;
-
quali azioni di controllo e intervento straordinario verranno messe in campo per risolvere questa grave situazione che sta
causando sofferenze economiche a centinaia di famiglie calabresi.
(317;
10/02/2025)
Bruni.
Al Presidente della Giunta regionale.
Premesso
che:
-
con DCA n. 84 del 5.4.2024, il Commissario ad Acta al ‘Piano di rientro dal
debito sanitario’ ha definito con atto di indirizzo la programmazione delle
risorse residue di cui all'art.20 della legge n.67/1988 destinandole ai nuovi
fabbisogni finanziari per i nuovi ospedali di Vibo Valenzia e della piana di
Gioia Tauro;
-
le somme residue sono state quantificate in euro 171.518.700,77;
-
il nuovo fabbisogno finanziario necessario per le varianti progettuali agli
interventi per la realizzazione dei Nuovi Ospedali di Vibo Valentia e della
Piana di Gioia Tauro sono stati quantificati in euro 30.000.000 per
l'approvazione del progetto esecutivo del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia ed in
euro 141.518.700,77 per l'approvazione del progetto definitivo del Nuovo
ospedale della Piana di Gioia Tauro;
Considerato
che: - le risorse rinvenienti all'art 20 legge 67/1988 per la loro effettiva
utilizzazione sono soggette ad Accordo di Programma Quadro (APQ);
- a
distanza di ormai circa un anno dalla approvazione dell'atto di indirizzo (DCA
84/2024) non sono stati approvati né il progetto esecutivo del Nuovo Ospedale
di Vibo Valentia né il progetto definitivo del Nuovo Ospedale della Piana di
Gioia Tauro;
tutto
ciò premesso e considerato interroga il Presidente della Giunta regionale
per
sapere:
- a
che punto è l’approvazione dell'Accordo di programma quadro per l'utilizzo dei
fondi di cui all'art.20 della legge 67/1988 per l'importo di euro
171.518.700,77, destinati alla approvazione del progetto esecutivo del Nuovo
ospedale di Vibo Valentia e per l'approvazione del progetto definitivo del
Nuovo Ospedale della Piana di Gioia Tauro.
(318;
11/02/2025)
Bruni.
Al Presidente della Giunta regionale.
Premesso
che:
•
il Centro antiviolenza ‘Roberta Lanzino’ di Cosenza è
attivo da oltre 35 anni e rappresenta un presidio fondamentale nella
prevenzione e contrasto alla violenza di genere, fornendo sostegno e protezione
alle donne vittime di violenza e ai loro figli;
•
la sede del Centro si trova in Via Ernesto Fagiani, 17 (Cosenza) presso i
locali assegnati dalla Regione Calabria;
•
recentemente, il Centro è stato costretto a sospendere le attività a causa
dell’interruzione improvvisa della fornitura di energia elettrica da parte
della Regione Calabria, senza alcun preavviso e senza fornire alcuna soluzione
alternativa;
•
tale situazione ha determinato l’impossibilità per le operatrici e le
volontarie del centro di proseguire il loro lavoro, privando il territorio di
un servizio essenziale per la sicurezza e la tutela delle donne;
•
il Centro, nonostante si sia prontamente attivato inviando una richiesta
formale in data 07 dicembre 2024 all’Ufficio Economato e del Patrimonio della
Regione Calabria al fine di avere un riscontro rispetto a ciò che stava
accadendo, non ha ricevuto alcuna risposta in merito a dimostrazione non
soltanto dell’inefficienza burocratica da parte delle Istituzioni, ma anche di
una grave negligenza che può causare conseguenze negative, gravi, immediate e a
lungo termine nella lotta contro la violenza di genere;
•
in data 08 febbraio 2025 un’altra nota è stata inviata a mezzo pec evidenziando ancora una volta l’impossibilità di
continuare il servizio svolto quotidianamente a sostegno delle donne che vivono
una situazione di disagio, nonché di proseguire con le attività progettuali in
essere, oltre a determinare l’impossibilità dell’attività di ascolto telefonico
collegato al numero di pubblica utilità 1522 del Dipartimento Pari opportunità
della Presidenza del Consiglio dei ministri. Rilevato che: • in data 2 gennaio
2025 è stata depositata, a firma della scrivente consigliera regionale, una
proposta di legge recante: “Prevenzione e contrasto alla violenza di genere
sulle donne e loro figli”, che prevede una pianificazione chiara, la
costituzione di un fondo unico regionale per la gestione dei servizi e il
sostegno economico stabile alle strutture che operano in questo ambito.
•
Tuttavia, la proposta di legge non è stata ancora discussa, e ciò ha impedito
l’adozione di quegli strumenti che avrebbero potuto evitare situazioni di
questo tipo, grazie a una programmazione strutturale e una pianificazione
adeguata.
Considerato
che: • il Centro Lanzino è collegato al numero di
pubblica utilità 1522 (Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per
le Pari Opportunità) e rappresenta un punto di riferimento strategico per il
territorio nella lotta alla violenza di genere;
•
la sospensione delle attività non solo priva le donne di un supporto
fondamentale, ma espone il territorio al rischio di impoverimento del sistema
di protezione sociale;
•
non è stata fornita alcuna indicazione ufficiale sul futuro della struttura e
sulle misure necessarie per garantire la continuità delle attività del Centro.
Tutto ciò premesso e considerato interroga il Presidente della Giunta regionale
per
sapere:
1.
quali misure intende adottare per garantire la continuità delle attività del
Centro ‘Roberta Lanzino’ essendo un punto di
riferimento strategico e collegato al numero di pubblica utilità 1522;
2.
in quale sede saranno trasferite le operatrici e le volontarie in attesa della
ristrutturazione di quella attuale;
3.
il motivo per il quale non è stata individuata una sede alternativa prima della
sospensione delle attività e quali sono le tempistiche previste per la messa a
norma della struttura di via Ernesto Fagiani, 17;
4.
quali risorse saranno messe a disposizione per assicurare la riapertura del
Centro e la continuità delle sue attività al fine di non lasciare le donne del
territorio prive di un presidio così fondamentale.
(319;
11/02/2025)
Bruni.
Al Presidente della Giunta regionale.
Premesso
che:
-
nel 2005 l'Amministrazione Comunale di Nocera Terinese ha bandito un appalto
concorso per la realizzazione di un lungomare;
-
nel 2006 sono stati consegnati alla ditta appaltante l'inizio dei lavori del
Lungomare;
-
nel mese di luglio del 2007 è stato inaugurato il lungomare intitolato a San
Francesco da Paola;
-
nel 2013 è iniziata l'erosione della spiaggia con conseguenti danni al
lungomare;
-
nel 2016 è stato disposto un finanziamento regionale (andato perduto) per la
prima bonifica e messa in sicurezza del primo tratto a nord del lungomare ormai
distrutto;
-
nel 2018 una devastante mareggiata ha quasi distrutto l'intera infrastruttura;
-
nel 2023 resta solo la strada lato sud del lungomare.
-
La Regione Calabria ha erogato un finanziamento di 300 mila euro per la
bonifica e la messa in sicurezza dell'area. La bonifica effettuata a giugno
consisteva nella eliminazione di tutti i blocchi di cemento e ferro residui e
la completa demolizione delle opere ancora presenti che costituivano pericolo
per l'utilizzo della spiaggia, con relativo conferimento a discarica. -
tuttavia, le mareggiate di fine agosto hanno riportato in superfice i detriti
che erano stati inspiegabilmente sotterrati eludendo di fatto la bonifica;
considerato
che: - ad oggi l'area è in totale stato di abbandono per via della mancata
manutenzione e l’assenza di barriere protettive decisive per la scomparsa
dell'opera, a causa di un utilizzo alquanto approssimativo delle risorse
pubbliche. Tenuto conto che: - nel 2023 è stato istituito un tavolo tecnico
regionale nel quale è stato stabilito di affidare un incarico tecnico per la
progettazione esecutiva di interventi di bonifica e messa in sicurezza tramite
barriere soffolte riguardanti il tratto di costa tra i comuni di Lamezia Terme
e Nocera Terinese. Preso atto che: - nonostante le continue denunce da parte
dei cittadini residenti fino ad oggi non stati fatti passi significativi da
parte della Regione per la messa in sicurezza dell'area costiera. Tutto ciò
premesso e considerato interroga il Presidente della Giunta regionale
per
sapere:
-
se è stata predisposta una progettazione esecutiva adeguata per
far fronte alla messa in sicurezza dell'intero tratto costiero;
-
se sono state attivate procedure di gara in merito;
-
lo stato dell’arte degli interventi sino adesso predisposti.
(320;
11/02/2025)
Alecci.
Al Presidente della Giunta regionale.
Premesso
che:
-
con la legge regionale 12 aprile 1990, n. 21 “Norme in materia di edilizia di
culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi” si prevede la concessione
di contributi a favore degli edifici di culto;
-
con la D.G.R. n. 83 del 4 marzo 2024 si è preso atto dell’Accordo per lo
sviluppo e coesione della Regione Calabria;
-
con la D.G.R. n. 494 del 13 settembre 2024 è stato emanato un atto di indirizzo
relativo agli interventi di manutenzione e/o restauro di edifici di culto che
prevedeva l’esame delle istanze presentate tra il 22 dicembre 2021 (data della
delibera CIPESS n. 79/2021) e il 14 marzo 2024 (data della pubblicazione della
D.G.R. n. 83/2024) e le priorità secondo la tipologia di progettazione
allegata;
-
con D.D.G. n. 844 del 23 gennaio 2025 il Dipartimento Infrastrutture e Lavori
pubblici ha approvato l’elenco delle istanze ammesse, suddivise in 3 tipologie:
dotate di progettazione esecutiva, dotate di progettazione definitiva e dotate
di progettazione preliminare, stabilendo che le immediatamente finanziate siano
quelle accompagnate da progettazione esecutiva. Considerato che: - i criteri di
concessione sono stati emanati dalla Giunta regionale in prossimità della
scadenza del procedimento e non a monte dello stesso, non consentendo così ai
richiedenti di conoscere se e quale tipologia di elaborati progettuali allegare
alle istanze. Tutto ciò premesso e considerato interroga il Presidente della
Giunta Regionale e l’Assessore con delega alle Infrastrutture ai Lavori
Pubblici
per
sapere:
per
conoscere i motivi per cui i criteri di assegnazione dei finanziamenti per la
manutenzione straordinaria degli edifici di culto non siano stati
predeterminati bensì emanati in prossimità della scadenza del procedimento.
(322; 20/02/2025)
Mammoliti.
Al Presidente della Giunta regionale.
Premesso
che:
-
con l’Accordo di Programma stipulato nel maggio 2024 tra Ministero
dell’Ambiente, Regione Calabria e ARRICAL, sono state previste iniziative
ammesse a finanziamento nell’ambito del PNRR, tra le quali il progetto “VV01 -
Adeguamento funzionale e relativo potenziamento delle piattaforme depurative
site in loc. Portosalvo e Piscopio di Vibo Valentia
(scheda intervento ID DEP440000344)”. I 2 impianti di Portosalvo e Piscopio
sono tuttora in capo al CORAP in L.C.A., in virtù della legislazione previgente
all’entrata in vigore del Codice dell’Ambiente e sebbene lo stesso Codice (art.
172) ne preveda il trasferimento al gestore ordinario, ciò non è stato fatto;
nell’Accordo
di programma, è previsto che ARRICAL, quale Ente di governo dell’Ambito unico
regionale, rivesta il ruolo di “Soggetto attuatore”, mentre SORICAL, quale Ente
gestore, sarà il “Soggetto attuatore Esterno”, il tutto sotto la vigilanza
dell’Amministrazione regionale;
l’Accordo
stesso contiene un preciso cronoprogramma delle relative azioni tecniche e
amministrative, in base al quale i nuovi impianti dovranno essere realizzati,
collaudati e posti in esercizio entro il 2026;
con
deliberazione n. 431 del 7.8.2024, la Giunta regionale ha, fra l’altro, deciso
di dare indirizzo all’Organo liquidatore di CORAP, al Dirigente Generale del
Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente, al legale rappresentante di
ARRICAL e a SORICAL S.p.A., di stipulare apposita convenzione per gestire gli
interventi del PNRR nelle more delle attività successive. Considerato che le
opere di adeguamento e potenziamento delle 2 piattaforme depurative in
questione rivestono interesse assolutamente strategico per la Comunità vibonese
e per l’intera costa tirrenica, anche alla luce delle vicende relative gli
interventi d’emergenza sugli impianti di depurazione, resisi necessari nel
corso dell’estate 2024, ai fini della salvaguardia del mare. Tutto quanto sopra
premesso e considerato, il sottoscritto Consigliere regionale interroga il
Presidente della Giunta,
per
sapere:
1)
Quale sia il livello progettuale attuale degli elaborati redatti dai soggetti
competenti, ai fini della procedura di evidenza pubblica per l’affidamento dei
lavori;
2)
Per quale ragione non sia stato pubblicato il bando di gara europeo, dato che i
tempi per l’aggiudicazione dell’appalto e per la realizzazione delle opere sono
ormai strettissimi (meno di 24 mesi);
3)
Per quale ragione, gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti
dal CORAP in LCA non sono stati ancora trasferiti al gestore del servizio
idrico integrato;
4)
Se e quali opportuni ed urgenti provvedimenti si intendano adottare al fine di
realizzare gli interventi narrati in premessa ed evitare il disimpegno dei
finanziamenti.
(325;
26/02/2025)
Bevacqua
e Iacucci. Al Presidente della Giunta regionale.
Premesso
che:
-
il MIT, di concerto con il MEF, ha stipulato con Trenitalia S.p.A. il contratto
relativo ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale
sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico per il periodo 2017/2026;
-
per effetto di tale contratto, Trenitalia eroga un’offerta di servizi di
trasporto classificata nella categoria Intercity (IC), soggetta ad obblighi di
servizio pubblico e compensazione economica, la cui definizione dell’offerta
programmata e l’eventuale variazione della medesima sono approvate dal MIT;
-
nel concetto di mobilità sostenibile rientra anche quello di mobilità
integrata, che permette all’utente la fruizione dei vari mezzi di trasporto per
completare il percorso agevolmente ed in modo conveniente e, tra questi,
rientra sicuramente il trasporto pubblico ed extraurbano e di mobilità
integrate come quello fornito da RFI;
-
il Gruppo Ferrovie dello Stato ha previsto il rinnovo della flotta dei treni al
fine di renderli più comodi, più sostenibili e più accessibili, garantendo
qualità ed eccellenza anche nel trasporto ferroviario regionale e
metropolitano;
considerato
che: - il Comune di Belvedere Marittimo conta 9.000 residenti
oltre a tanti proprietari di seconde case, per di più è un centro a forte
vocazione turistico ricettiva (nel 2021 l’ISTAT ha attestato la disponibilità
di 2.096 posti letto, con presenze ufficiali pari a 18.116 unità);
oltre
a ciò, polo attrattivo e d’interesse per i luoghi storico culturali presenti,
per le aree di pregio naturalistico e per i numerosi eventi che si susseguono
durante l’anno;
-
la stazione ferroviaria, dotata di un ampio parcheggio, è situata in posizione
centrale tra quelle di Paola e Scalea, potendo rappresentare un ottimo snodo di
collegamento con i servizi di transito e fermata a vantaggio delle strutture
ricettive e non solo dell’intera Valle dell’Esaro (in passato era attivo un
servizio bus che arrivava a Castrovillari, collegando Sant’Agata d’Esaro, San
Sosti, Mottafollone, San Donato di Ninea, ecc.);
-
il 13 maggio 2024 il gruppo consiliare del Comune di Belvedere Marittimo,
IMPEGNO COMUNE #perBelvedereMarittimo ha sottoposto la proposta di
deliberazione avente ad oggetto :“Proposta di riqualificazione dei collegamenti
ferroviari della città di Belvedere Marittimo, mediante istanza da inoltrare al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Calabria ed agli
operatori ferroviari, finalizzata alla richiesta di fermata di treni a lunga
percorrenza e l’incremento dei servizi di collegamento locale, al fine di
migliorare il collegamento della città con le strutture inter comprensoriali e
rendere la stessa più attrattiva” e con delibera consiliare n. 20 del 10 luglio
2024 il Consiglio Comunale di Belvedere Marittimo ha adottato all’unanimità
detta la proposta. Tutto ciò premesso e considerato, interroga il Presidente
della Giunta Regionale e l’Assessore con delega ai Trasporti
per
sapere:
-se
sono a conoscenza di quanto sopra esposto;
-se
intendano chiedere al MIT che la stazione ferroviaria di Belvedere Marittimo
possa essere destinataria di più fermate nell’offerta programmata dei servizi
Intercity (IC);
-
se intendono potenziare i servizi regionali, con ulteriori fermate presso la
stazione di Belvedere Marittimo;
-se
intendano chiedere agli operatori ferroviari Trenitalia S.p.A. e Italo – Nuovo
Trasporto Viaggiatori S.p.A. di riconsiderare l’offerta ferroviaria dei propri
servizi a libero mercato tenendo in considerazione la stazione di Belvedere
Marittimo.
(326;
27/02/2025)
Lo
Schiavo. Al Presidente della Giunta regionale.
Premesso
che:
-
con delibera di Giunta regionale n. 699 del 23 dicembre 2022 è stato approvato
un piano finanziario che prevede un trasferimento di somme per 129.875.000 euro
a favore del Contratto istituzionale di sviluppo (Cis) denominato “Volare –
Calabria”;
- i
suddetti fondi sono stati prelevati da stanziamenti registrati in diversi
capitoli del Piano di sviluppo e coesione (PSC) della Regione Calabria che,
alla data del 30 giugno 2022, risultavano privi di obbligazioni giuridicamente
vincolanti, e anche da stanziamenti per i quali, secondo il Dipartimento
programmazione unitaria della Regione Calabria, non si sarebbe arrivati a
stipulare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022;
-
pertanto, tutta una serie di interventi destinati a infrastrutture e/o
contributi agli investimenti sono stati de-finanziati e i relativi fondi
trasferiti per realizzare 21 progetti infrastrutturali negli aeroporti di
Crotone, Lamezia Terme e Reggio Calabria nell’ambito del Cis Volare-Calabria.
Considerato che: - fra i gli interventi de-finanziati
nell’allegato alla suddetta delibera di GR n. 699 del 23.12.2022 (v. pag. 15 di
19) risultano i “lavori di risanamento delle banchine Papandrea e Buccarelli nel porto di Vibo Valentia Marina”, che era
stato finanziato con il Patto per la Calabria per la somma 11.500.000 euro;
-
l’intervento per lavori di risanamento delle banchine del porto di Vibo
Valentia Marina è stato de-finanziato prima ancora dello spirare del termine
per la stipula di un’obbligazione giuridicamente vincolante (31.12.2022);
-
le banchine in questione sono parte del cosiddetto “molo verde” del Porto di
Vibo Valentia Marina, che necessita di interventi atti alla messa in sicurezza;
-
nessun nuovo finanziamento, né nell’ambito del Psc
Calabria né attraverso altra programmazione, è attualmente previsto per le
banchine Papandrea e Buccarelli. Tutto ciò premesso e
considerato, si interroga la Giunta regionale
per
sapere:
1.
se prima di de-finanziare le somme destinate alla riqualificazione delle
banchine Papandrea e Buccarelli del porto di Vibo
Valentia Marina, la Giunta regionale o il dipartimento Turismo, marketing e
mobilità della Regione Calabria abbia avuto interlocuzioni in merito con
l’Amministrazione comunale di Vibo Valentia, con l’autorità Portuale di Gioia
Tauro;
2.
se, al momento del de-finanziamento delle somme destinate alla riqualificazione
delle banchine Papandrea e Buccarelli site nel porto
di Vibo Valentia Marina, esisteva un progetto definitivo e/o esecutivo
dell’opera ed erano state indette una o più gare d’appalto andate deserte;
3.
quali fondi di immediata reperibilità la Regione Calabria ha individuato o sta
per individuare al fine di intervenire per gli improcrastinabili lavori di
risanamento e/o consolidamento delle banchine Buccarelli
e Papandrea site nel porto di Vibo Valentia Marina.
(327;
03/03/2025)
Bruni.
Al Presidente della Giunta regionale.
Premesso
che:
-
con D.P.C.M. del 12 settembre 1997, veniva dichiarato lo stato di emergenza
nella regione Calabria in ordine alla situazione di crisi
socioeconomico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei
rifiuti solidi-urbani a seguito dell’accertata inadeguatezza strutturale delle
discariche e del relativo rischio ambientale potenziale;
-
per far fronte all’emergenza la gestione Commissariale ha licenziato due
iniziative funzionalmente collegate e la redazione di due progetti, Calabria
Sud e Calabria Nord per la realizzazione del ciclo integrato per lo smaltimento
dei rifiuti. Considerato che:
•
le opere realizzate per il sistema integrato raccolta rifiuti “Calabria Sud”
risultavano inidonee e inefficienti, restando la realizzazione degli impianti
parzialmente incompleta determinando l’esborso di rilevantissime somme di
denaro pubblico;
•
il termovalorizzatore di Gioia Tauro, realizzato solo parzialmente, ha
continuato a lavorare in totale assenza di una pianificazione per la
manutenzione straordinaria da cui sono derivate disfunzioni, danneggiamenti,
avarie e successivi rattoppi che ne hanno rallentato le prestazioni e, al
contempo, ridotto la capacità di incamerare rifiuti.
•
La progettazione, costruzione e gestione del sistema integrato dei rifiuti
solidi urbani denominato “Calabria Nord” non ha portato alla costruzione di
nessuna opera, determinando la spesa di circa € 40.000.000,00 per pagamento di
somme a titolo risarcitorio a favore di privati. • Con Legge Regionale 20
aprile 2022, n. 10, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative
al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani,
veniva istituita l’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria.
• I
prezzi da convenzione Ato (validi fino al 30 giugno
2023) prevedevano per il conferimento in impianti regionali, per il Ford
euro/ton 118,80, per il Rur euro/ton 160,96;
mentre
per il conferimento in impianti fuori regione, per il Ford euro/ton 170,92, per
il Rur euro/ton 295,54;
•
subentrata la gestione Arrical risultano applicati i
seguenti prezzi: Ford euro/ton 186,18 mentre per il Rur
euro/ton 340,53 dal 1 luglio 2023 al 31 dicembre 2023.
Per l’anno 2024 gli aumenti proseguono, per il Ford euro/ton 203,65 mentre per
il Rur euro/ton 372,49;
tenuto
conto che: - dalla relazione della Corte dei conti Calabria si evidenzia il
mancato raggiungimento dell’obiettivo della costruzione di un ciclo integrato
dei rifiuti adeguato alla domanda ed autosufficiente in termini di costi con
uno sperpero di risorse pubbliche per oltre 100.000.000,00 di euro, la mancata
realizzazione del sistema di raccolta rifiuti Calabria Nord, e la parziale
realizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti Calabria sud. - A
distanza di due anni dall’istituzione dell’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche
Calabria non è stato raggiunto nessun risultato in termini dl investimenti
strutturali diretti alla risoluzione delle criticità e che, a seguito di tale
gestione, sono intervenuti solo continui aumenti dei costi (per l’anno 2024 per
il Ford euro/ton 203,65 mentre per il Rur euro/ton
372,49). Tutto ciò premesso e considerato, interroga il Presidente della Giunta
regionale
per
sapere:
1.
quali sono i provvedimenti, strutturali ed economici, che la Regione Calabria
intende adottare per fronteggiare lo stato inefficienza strutturale in ambito
del Sistema Integrato Raccolta Rifiuti? 2. Quali misure intende adottare la
Regione Calabria per ridurre il notevole rincaro dei costi delle bollette per
le famiglie calabresi?
(328;
06/03/2025)
Muraca.
Al Presidente della Giunta regionale.
Premesso
che:
-
l’articolo 3, co. 1, DPCM del 17 dicembre 2020 ha introdotto un contributo
denominato “Reddito di Libertà”, destinato alle donne vittime di violenza,
senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti
dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza,
al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia. La misura consiste in un
contributo economico concesso in un’unica soluzione per massimo 12 mesi,
finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia
abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso
scolastico e formativo dei figli o delle figlie minori. Per il suddetto
contributo, Il Governo ha previsto un Fondo che viene distribuito tra le
Regioni;
mentre
l’INPS è l’ente responsabile della gestione e dell’erogazione dei contributi,
che con la circolare n. 166 dell’8 novembre 2021 ha definito i criteri di
ripartizione dello stesso. Considerato che: L’art. 1 co. 187 della L.
30/12/2023 n. 213 (legge di Bilancio 2024) ha incrementato la misura del
Reddito di Libertà in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e
2026 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027. In questo modo la
misura è stata elevata da 400 a 500 euro pro capite mensili, per un massimo di
12 mensilità, così per un totale annuo per ciascuna donna da euro 4.800,00 ad
euro 6.000,00. La somma erogata dal Governo è stata ripartita tra le Regioni
sulla scorta del numero di donne, comprese tra i 18 anni e 67 anni, presenti in
ciascun territorio. In Calabria su un numero di 595.614 donne, è stata disposta
l’erogazione della somma annuale di euro 319.963,00, che risulta insufficiente
per soddisfare tutte le richieste avanzate dalle donne vittime di violenza. Il
motivo dell’incremento operato dal Governo è stato determinato dal numero
considerevole di domande che non sono state accolte per assenza di budget.
Basti pensare che nel 2023 e 2024 il (solo) Comune di Reggio Calabria ha
presentato 19 domande che sono state tutte respinte per insufficienza di
budget. In virtù di ciò, con decreto n. 52 del 04/03/2025 è stata data la
facoltà di ripresentare le domande a tutte coloro le cui domande erano state
rigettate per incapienza, a partire dal 5 marzo 2025 fino al 18 aprile 2025. Ciò,
tuttavia, non risolve il problema dell’insufficienza delle risorse economiche
necessarie a garantire a tutte le donne vittime di violenza il beneficio del
“Reddito di Libertà”. Tenuto conto che: Ai sensi dell’art. 2 commi 2 e 3 del
decreto n. 52 del 4 marzo 2025 è stato ribadito che le risorse attribuite a
ciascuna delle regioni o province autonome possono essere incrementate dalle
regioni/province autonome stesse con ulteriori risorse proprie, trasferite
direttamente all’INPS, previa presentazione di richiesta di incremento del
budget. Lo scopo è quello di consentire all’INPS di utilizzare queste ulteriori
risorse per la gestione delle domande presentate nella stessa regione/provincia
autonoma e non accolte per insufficienza della quota statale assegnata. Preso
atto che molte regioni tra le quali l’Emilia-Romagna, il Molise e il Lazio
hanno contribuito con proprie risorse (contabilità regionale) ad incrementare
tale contributo statale al fine di prevenire e contrastare ogni forma e grado
di violenza morale, fisica, piscologica, psichica, sessuale, sociale ed
economica nei confronti delle donne, sia nella vita pubblica sia in quella
privata. In particolare, la Regione Emilia-Romagna ha confermato il proprio
impegno a sostegno del Reddito di Libertà, stanziando nel 2022 e nel 2023, 1,3
milioni di euro per ciascun anno, con risorse del bilancio regionale che
permettono di integrare in modo significativo quelle nazionali e dare una
risposta alle domande non accolte per mancanza di fondi. La regione Lazio con Determinazione
n. G17989 del 26/12/2024 ha assegnato la somma di euro 1.000.000,00 per il
“Reddito di Libertà”;
il
Molise ha avanzato una proposta di legge, volta a stipulare un accordo tra la
Regione e la donna vittima di violenza, con o senza figli, che si impegna a
partecipare a un progetto personalizzato finalizzato all’acquisizione o
riacquisizione della propria autonomia e indipendenza personale, sociale ed
economica. Tutto ciò premesso e considerato, non essendo a conoscenza di
iniziative della Regione Calabria volte a sostenere tale beneficio si interroga
il Presidente della Giunta regionale
per
sapere:
se
la Regione Calabria ha intenzione di contribuire ad aumentare il budget messo a
disposizione dal Governo a sostegno del Reddito di Libertà per le donne vittime
di violenza per gli anni 2025-2026 e 2027.
(330;
10/03/2025)
Laghi.
Al Presidente della Giunta regionale.
Premesso
che:
-nonostante
sia entrata in vigore, da oltre un anno, la legge regionale 7 febbraio 2024, n.
7 “Norme in materia di valorizzazione delle aree verdi e delle formazioni
vegetali in ambito urbano” approvata dal Consiglio regionale proprio al fine di
“migliorare la qualità della vita nelle città e realizzare le condizioni che
garantiscono la vita delle alberature e del verde così da implementare i
servizi ecosistemici, contribuire alla mitigazione e all’adattamento ai
cambiamenti climatici, aumentare la resilienza degli ecosistemi e limitare i
rischi legati al dissesto idrogeologico” (comma 1 articolo 1 legge regionale
7/2024), - l’articolo 2 della stessa legge introduce tre azioni di intervento
(censimento comunale del verde urbano;
regolamento
comunale del verde urbano;
piano
comunale del verde urbano) attraverso i quali ogni Comune è chiamato ad
implementare le aree verdi ed evitare interventi che possano danneggiare il
verde urbano;
-
peraltro, anche laddove tali strumenti non siano stati ancora adottati
dall’ente comunale, l’articolo 6 impone agli enti locali di osservare
specifiche e puntuali prescrizioni, in particolare il divieto di capitozzare,
abbattere, eradicare, danneggiare alberi e siepi;
-
numerose sono le segnalazioni da parte di associazioni e cittadinanza attiva di
diversi comuni che denunciano interventi e lavori che, non rispettando le
prescrizioni indicate dalla normativa sopra descritta, danneggiano gravemente
il verde urbano del proprio territorio comunale con grave nocumento per le
condizioni ambientali e di benessere degli stessi cittadini.
Per
sapere:
1.
se il governo regionale sia a conoscenza dei numerosi casi di deturpazione e
danni che i Comuni producono a causa dei lavori di manutenzione ordinari e
straordinari che vengono effettuati in violazione della legge regionale n.
7/2024 e, più in generale, della normativa regionale e statale vigente in
materia di tutela e valorizzazione dell’ambiente, 2. quali azioni intenda
intraprendere per garantire la piena funzionalità e il corretto uso del verde
urbano, al fine della effettiva valorizzazione dello stesso e per godere dei
benefici erogati ai cittadini dai servizi ecosistemici nel breve, medio e lungo
periodo, così come previsto dall’articolo 2 della lr.
7/2024, 3. se ritenga opportuno, in attuazione degli obiettivi indicati nel
programma di governo in materia ambientale, avviare delle campagne di
informazione e sensibilizzazione a favore degli enti locali, al fine di
garantire l’applicazione delle norme in materia di verde urbano, e, di
conseguenza, far rispettare, valorizzare e proteggere i territori.
(4;
27/02/2025)
Il
Consiglio regionale, premesso che:
-
l’evoluzione dei sistemi sanitari moderni richiede un costante aggiornamento
delle figure professionali coinvolte nell'assistenza ai pazienti;
-
l'infermiere di processo è una figura professionale innovativa introdotta per
migliorare l'efficienza e la gestione dei pronto soccorso, in particolare per
affrontare il sovraffollamento e ridurre i tempi di attesa nei pronto soccorso,
ottimizzando il flusso operativo e migliorando la qualità dell'assistenza ai
pazienti;
-
la Regione Calabria si trova ad affrontare criticità significative nelle unità
di pronto soccorso e necessita di soluzioni strutturate per garantire un
miglioramento dell'efficienza e della qualità assistenziale;
-
la figura dell'infermiere di processo è stata già introdotta in alcune regioni
italiane per migliorare la gestione dei percorsi clinico-assistenziali.
Considerato che: - l'introduzione della figura dell'infermiere di processo
nelle unità di pronto soccorso migliorerebbe il coordinamento delle attività
cliniche, faciliterebbe la comunicazione tra i professionisti sanitari e
consentirebbe un monitoraggio efficace degli indicatori di performance;
-
tale ruolo può contribuire a migliorare la qualità della presa in carico del
paziente, garantendo un accesso più rapido ed efficiente ai percorsi
assistenziali;
-
la regolamentazione della figura dell'infermiere di processo dovrebbe prevedere
criteri specifici di selezione, formazione e aggiornamento professionale;
-
il riconoscimento di questa figura garantirebbe un sistema sanitario regionale
più efficiente, in grado di rispondere meglio alle esigenze della popolazione.
Impegna
la Giunta regionale
- a
introdurre formalmente la figura dell'infermiere di processo nelle unità di
pronto soccorso della Regione Calabria e nelle strutture sanitarie territoriali
per il successivo indirizzamento dei pazienti;
- a
monitorare l'impatto dell'introduzione di questa figura attraverso un sistema
di valutazione basato su indicatori di performance, riduzione dei tempi di
attesa e miglioramento della qualità assistenziale;
- a
favorire la collaborazione tra gli ospedali della regione e le istituzioni
sanitarie territoriali per garantire un'integrazione efficace dell'infermiere
di processo all'interno del sistema sanitario calabrese.
(112;
06/02/2025) Alecci
Il
Consiglio regionale, premesso che:
-
l’analisi del Comportamento Applicata (A.B.A.) ha lo scopo di ridurre i
comportamenti disfunzionali e promuoverne altri appropriati, consentendo un
miglioramento della qualità della vita del minore;
-
questo tipo di trattamento ha il maggior numero di evidenze scientifiche (evidence-based), riconosciute a livello internazionale, che
dimostrano l’efficacia della terapia, in quanto l’A.B.A. è correlata al
miglioramento del quoziente intellettivo, al miglioramento dell’abilità di
linguaggio ed all’acquisizione di comportamenti funzionali e adattivi;
-
il trattamento in questione rientra a norma dell’articolo 60 del D.P.C.M. 12
gennaio 2017 e delle linee di indirizzo dell’Istituto Superiore di Sanità in
attuazione della legge n. 134 del 18 agosto 2015 tra i Livelli Essenziali di
Assistenza (LEA), ovvero, tra le prestazioni che devono essere assicurate dal
Sistema Sanitario Nazionale;
-
il minore ha diritto alla definizione di un Piano Individualizzato,
costituzionalmente garantito dal diritto alla salute, che tenga conto del
diverso livello di gravità del Disturbo dello Spettro Autistico e che tale
inalienabile diritto non debba essere sacrificato o compromesso dalla
discrezionalità amministrativa dell’Ente Sanitario;
-
tante famiglie calabresi hanno riscontrato innumerevoli difficoltà ad accedere
ad una tutela adeguata per i propri figli, trovandosi costrette a rivolgersi al
Giudice Amministrativo che soventemente riconosceva sul piano giuridico
l’ammissibilità dei diversi punti inerenti il
trattamento per l’Autismo;
considerato
che: - il trattamento riabilitativo A.B.A. produce enormi benefici per il
minore in condizione di Autismo ma risulta essere molto oneroso per la maggior
parte delle famiglie interessate;
-
il suddetto trattamento non è fornito da tutti i Distretti Sanitari Calabresi e
molti genitori sono stati e sono costretti a rivolgersi a strutture e/o a
singoli professionisti che erogano tale trattamento;
-
la maggior parte delle famiglie ha avviato azioni giuridiche citando in causa
le ASP calabresi;
-
la giurisprudenza è unanimemente d’accordo nel riconoscere che il Servizio
Sanitario Nazionale debba farsi carico direttamente del trattamento, ovvero,
indirettamente prevedendo specifiche procedure di rimborso delle spese
sostenute dalle famiglie (Tribunale di Cosenza, Sent. N.272/2021;
Tribunale
di Catanzaro, Sent. N.125/2022;
Corte
di Appello Roma, Sent. N.4150/2021;
Consiglio
di Stato, Sent. N.8708/2023);
-
l’ASP di Cosenza con delibera n.1855 del 21 agosto 2024 ha ritenuto di
riconoscere il rimborso delle spese per il trattamento A.B.A. a favore di una
famiglia residente nel territorio del citato Distretto;
tutto
ciò premesso e considerato
impegna
la Giunta regionale
e
il Presidente, anche nella qualità di Commissario ad Acta della Sanità
calabrese, ad adottare ogni provvedimento necessario,
affinché i Direttori Generali e i Commissari delle Aziende Sanitarie
Provinciali calabresi procedano alla ricognizione delle prestazioni del
trattamento A.B.A. non ancora rimborsate, a far data dell’inserimento tra i
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), e successivamente procedere al
pagamento alle famiglie aventi diritto.
(113;
20/02/2025) Molinaro, De Francesco, Mannarino, Montuoro
È pervenuta risposta scritta alle seguenti
interrogazioni:
Lo
Schiavo e Mammoliti. Al Presidente della Giunta regionale.
Premesso
che:
-
secondo gli ultimi dati disponibili del ministero della Salute (2022), la
Calabria si posiziona all’ultimo posto delle regioni italiane nei Livelli
essenziali di assistenza (Lea) in tutti e tre gli ambiti (prevenzione,
distrettuale e ospedaliera). In particolare, secondo l’Istituto superiore
sanità è all’ultimo posto in Italia per screening oncologici;
-
uno degli strumenti individuati dal sistema sanitario per colmare questo gap consiste nella realizzazione di Ospedali di comunità e
Case di comunità, attraverso cui si dovrebbe potenziare la medicina
territoriale e, con essa, l’area della prevenzione e quella distrettuale;
-
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza risulta che la Calabria dovrà
realizzare 61 Case di comunità e 20 Ospedali di comunità;
-
secondo il target del PNRR le suddette strutture dovrebbero essere completate
entro il 30 giugno 2026;
-
la Regione Calabria, nel 2022, ha deliberato di affidare a Invitalia Spa
l’attuazione degli interventi ricadenti nella Missione M6 - Salute del PNRR e
quindi a stipulare i contratti afferenti le Case e gli
Ospedali di comunità. - dai dati messi a disposizione dalla Regione Calabria,
risulta che per 14 Case di comunità e 1 Ospedale di comunità non sia stato
ancora stipulato il contratto. Per tutti gli altri presidi risulta che siano
stati stipulati i contratti, approvati i progetti esecutivi e avviati i lavori
di ristrutturazione o edificazione, ma che nessuno sia stato ancora ultimato;
-
nel cronoprogramma della Regione Calabria, pubblicato sul sito alla sezione
“Focus M6”, non si ricavano gli step relativi all’anno 2024 e 2025, notandosi
uno stacco temporale tra il 2023 e il 2026;
considerato
che, se le opere non verranno realizzate o comunque non si avvicineranno al
target fissato nel giugno 2026, la Commissione Europea, in caso di ritardi
significativi o di mancato raggiungimento degli obiettivi, può decidere di
sospendere o revocare i fondi del PNRR. Tutto ciò premesso e considerato, si
interroga il presidente della Giunta regionale, anche nella sua qualità di
Commissario ad acta per il piano di rientro
per
sapere:
1.
quante gare (nell’ordine: per la stipula della progettazione, della verifica
della progettazione e dei contratti di concessione o appalto) per la
realizzazione delle Case di comunità e Ospedali di comunità calabresi siano
andate finora deserte;
2.
se le gare per la realizzazione delle opere siano state effettivamente tutte
concluse mediante la consegna dei lavori agli aggiudicatari o se con avvio dei
lavori s’intende la mera approvazione dei progetti esecutivi;
3.
se la Regione Calabria non ritenga di mettere in atto sistemi di monitoraggio
più efficaci per verificare costantemente l'avanzamento dei lavori e
individuare tempestivamente eventuali criticità;
4.
se la Regione Calabria non ritenga di indire tavoli tecnici con Invitalia e con
le Asp territoriali allo scopo di un costante controllo del cronoprogramma per
l’anno 2025, nonché allo scopo di individuare le ragioni della mancata stipula
dei contratti per 15 opere.
(304;
10/01/2025).
Bruni.
Al Presidente della Giunta regionale.
Premesso
che:
-
il diritto alla salute è sancito dall’articolo 32 della Costituzione italiana,
che garantisce l’accesso universale a cure e servizi sanitari adeguati per tutti i cittadini;
-
come specificato dal Ministero della Salute con il termine ‘telemedicina’ si
indica tutto l’insieme di prestazioni sanitarie in cui, grazie all’utilizzo di
tecnologie innovative, il professionista della salute e il paziente non si
trovano nello stesso luogo. - la telemedicina rappresenta una risorsa
fondamentale per il sistema sanitario calabrese, capace di affrontare in modo
efficace le criticità legate alle liste d’attesa e di garantire un’assistenza
sanitaria più accessibile e tempestiva. Il Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), attraverso la Missione 6 “Salute”, intende rendere le
strutture italiane più moderne, digitali e inclusive, favorendo equità di
accesso ai migliori servizi sanitari del nostro Paese per tutti i cittadini. -
La componente 1 della M6 del PNNR, denominata «Reti di prossimità, strutture e
telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale», comprende l’investimento
1.2, intitolato «Casa come primo luogo di cura e telemedicina», dando
centralità alla telemedicina nella prospettiva della ripresa e della resilienza
post pandemica;
- A
tale sub-investimento è destinato un miliardo di euro per il finanziamento di
progetti che consentano interazioni medico-paziente a distanza e di iniziative
di ricerca ad hoc sulle tecnologie digitali in materia di telemedicina. - In
data 24.1.2024 presso la Terza Commissione consiliare “Sanità, Attività
sociali, Culturali e Formative” si sono svolte delle audizioni volte a
rappresentare lo “stato dell’arte della telemedicina in Calabria” con i massimi
esperti regionali sulla tematica;
-
Nella predetta occasione la Presidente ha annunciato
una road map per fare della telemedicina un valido
supporto per il superamento delle criticità in ambito sanitario affermando che
saranno introdotti nuovi strumenti e misure di intervento per delineare una
nuova assistenza sanitaria territoriale, anche domiciliare, rendendola più
vicina agli utenti anche attraverso una forte integrazione tra Ssr -servizi sociali. Gli interventi intendono, infatti, a
incrementare le prestazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento e
alla creazione di Case della comunità e di Ospedali di comunità, al
rafforzamento dell’assistenza domiciliare attraverso l’attivazione delle
Centrali operative territoriali, allo sviluppo della telemedicina e ad una più
efficace integrazione con tutti i servizi sociosanitari.
Visto:
- il DCA n. 132 del 18 maggio 2023, con il quale il Commissario Straordinario
per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese ha
approvato il “Piano Operativo servizi di telemedicina”;
-
il DCA n. 140 del 31 maggio 2023, con il quale il Commissario Straordinario per
l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese ha approvato
il Piano Operativo Regionale degli interventi relativi alla “Missione 6 Salute
Componente 1 - Investimento 1.2. Casa come primo luogo di cura e telemedicina
Sub-investimento 1.2.1 – Assistenza domiciliare”;
-
il DCA n. 286 del 27 novembre 2023, con il quale il Commissario Straordinario
per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese ha
approvato, ai sensi del decreto interministeriale del 30 settembre 2022, il
modello organizzativo per l’implementazione dei servizi di Telemedicina della
Regione Calabria;
-
il Decreto Dirigenziale n. 15262 del 28/10/2024 avente ad oggetto “Azienda per
il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero. Servizi di
telemedicina (M6C1, sub-investimento 1.2.3.2). Erogazione risorse finanziarie”,
con il quale il Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria - Settore
05 Assistenza Ospedaliera e Sistemi Alternativi al Ricovero ha disposto il
trasferimento, in conto capitale, in favore di Azienda Zero - Azienda per il
Governo della Sanità della Regione Calabria, delle risorse necessarie
indispensabili per svolgere i compiti previsti ai sensi del DCA n. 202 del
07/08/2024, in qualità di Amministrazione contraente, tra cui l’emissione degli
ordinativi di fornitura e la predisposizione della documentazione tecnica amministrativa
concernenti i “Servizi di Telemedicina” - PNRR Missione 6, Componente 1,
sub-investimento 1.2.3.2, quantificate in euro 8.813.391,00;
-
la Deliberazione del Commissario Straordinario di Azienda Zero n. 45 del
31/10/2024 di presa d’atto del Decreto Dirigenziale n. 15262 del 28/10/2024.
Rilevato
che
−
la Regione Calabria, nonostante abbia ricevuto parte delle somme stanziate per
la realizzazione degli interventi previsti nel piano degli investimenti della
telemedicina in quota pro capite, è adesso gravemente in ritardo nei servizi
stessi, difettando della struttura regionale prevista dai piani del Ministro
per gli Affari regionali e le Autonomie;
- è
assente, infatti, in Calabria una Infrastruttura Regionale di Telemedicina,
unica, integrata e centralizzata a livello regionale per supportare
l’erogazione strutturata e la diffusione dei servizi di “televisita”,
“teleconsulto”, “teleassistenza” e “telemonitoraggio” tramite un processo di
integrazione e collaborazione tra l’ospedale e una nuova organizzazione del
territorio. −
presso
alcune ASP è stato nominato un ‘referente’ per la telemedicina (in assenza di
una procedura comparativa dei curricula o di una procedura selettiva) per
prendere parte al tavolo regionale. Tutto ciò premesso e considerato interroga
il Presidente della Giunta regionale
per
sapere:
a.
lo stato di attuazione generale in Calabria della Telemedicina in termini di
infrastruttura regionale, servizi attivati e da attivare, localizzazione nei
diversi territori, raccordo con la rete nazionale;
b.
i programmi di Telemedicina regionale per gli anni 2025 e 2026 e le relative
risorse da impiegare;
c.
quali iniziative intenda assumere in merito ai gravi ritardi sull’utilizzo dei
fondi PNRR sulla telemedicina;
d.
quali sono i criteri adottati per la nomina dei referenti per la telemedicina
presso le singole ASP e come intende applicare i principi di trasparenza e
competenza nelle procedure di nomina.
(309;
27/01/2025)
Bruni.
Al Presidente della Giunta regionale.
Premesso
che:
•
il Centro antiviolenza ‘Roberta Lanzino’ di Cosenza è
attivo da oltre 35 anni e rappresenta un presidio fondamentale nella
prevenzione e contrasto alla violenza di genere, fornendo sostegno e protezione
alle donne vittime di violenza e ai loro figli;
•
la sede del Centro si trova in Via Ernesto Fagiani, 17 (Cosenza) presso i
locali assegnati dalla Regione Calabria;
•
recentemente, il Centro è stato costretto a sospendere le attività a causa
dell’interruzione improvvisa della fornitura di energia elettrica da parte
della Regione Calabria, senza alcun preavviso e senza fornire alcuna soluzione
alternativa;
•
tale situazione ha determinato l’impossibilità per le operatrici e le
volontarie del centro di proseguire il loro lavoro, privando il territorio di
un servizio essenziale per la sicurezza e la tutela delle donne;
•
il Centro, nonostante si sia prontamente attivato inviando una richiesta
formale in data 07 dicembre 2024 all’Ufficio Economato e del Patrimonio della
Regione Calabria al fine di avere un riscontro rispetto a ciò che stava
accadendo, non ha ricevuto alcuna risposta in merito a dimostrazione non
soltanto dell’inefficienza burocratica da parte delle Istituzioni, ma anche di
una grave negligenza che può causare conseguenze negative, gravi, immediate e a
lungo termine nella lotta contro la violenza di genere;
•
in data 08 febbraio 2025 un’altra nota è stata inviata a mezzo pec evidenziando ancora una volta l’impossibilità di
continuare il servizio svolto quotidianamente a sostegno delle donne che vivono
una situazione di disagio, nonché di proseguire con le attività progettuali in
essere, oltre a determinare l’impossibilità dell’attività di ascolto telefonico
collegato al numero di pubblica utilità 1522 del Dipartimento Pari opportunità
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Rilevato
che: • in data 2 gennaio 2025 è stata depositata, a firma della scrivente
consigliera regionale, una proposta di legge recante: “Prevenzione e contrasto
alla violenza di genere sulle donne e loro figli”, che prevede una
pianificazione chiara, la costituzione di un fondo unico regionale per la
gestione dei servizi e il sostegno economico stabile alle strutture che operano
in questo ambito. • tuttavia, la proposta di legge non è stata ancora discussa,
e ciò ha impedito l’adozione di quegli strumenti che avrebbero potuto evitare
situazioni di questo tipo, grazie a una programmazione strutturale e una
pianificazione adeguata.
Considerato
che: • il Centro Lanzino è collegato al numero di
pubblica utilità 1522 (Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per
le Pari Opportunità) e rappresenta un punto di riferimento strategico per il
territorio nella lotta alla violenza di genere;
•
la sospensione delle attività non solo priva le donne di un supporto
fondamentale, ma espone il territorio al rischio di impoverimento del sistema
di protezione sociale;
•
non è stata fornita alcuna indicazione ufficiale sul futuro della struttura e
sulle misure necessarie per garantire la continuità delle attività del Centro.
Tutto ciò premesso e considerato interroga il Presidente della Giunta regionale
per
sapere:
1.
quali misure intende adottare per garantire la continuità delle attività del
Centro ‘Roberta “Lanzino” essendo un punto di
riferimento strategico e collegato al numero di pubblica utilità 1522;
2.
in quale sede saranno trasferite le operatrici e le volontarie in attesa della
ristrutturazione di quella attuale;
3.
il motivo per il quale non è stata individuata una sede alternativa prima della
sospensione delle attività e quali sono le tempistiche previste per la messa a
norma della struttura di via Ernesto Fagiani, 17;
4.
quali risorse saranno messe a disposizione per assicurare la riapertura del
Centro e la continuità delle sue attività al fine di non lasciare le donne del
territorio prive di un presidio così fondamentale.
(319;
11/02/2025).
Il
Consiglio regionale
premesso
che:
·
l’articolo 57, comma 3 della
legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della
contabilità della Regione Calabria) dispone che i bilanci degli Enti, delle
Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati ogni anno ai rispettivi Dipartimenti
della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa
con parere favorevole, li inviano al Dipartimento
Bilancio, Patrimonio e Finanze (oggi Economia e Finanze) per la definitiva
istruttoria di propria competenza;
·
la Giunta regionale trasmette
i bilanci al Consiglio regionale per la successiva approvazione, a norma
dell’articolo 54, comma 5, lettera b), dello Statuto regionale;
visti:
·
la legge regionale 28 giugno
2023, n. 25, con la quale l’Azienda Calabria Lavoro è stata trasformata in
Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Calabria);
·
la legge regionale n. 8/2002;
·
l'articolo 54, comma 5,
lettera b), della legge regionale 19 ottobre 2004, n.25 (Statuto della regione
Calabria);
·
il decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi);
vista
la deliberazione della Giunta regionale n. 753 del 27 dicembre 2024, recante:
“Bilancio di previsione 2025-2027 dell'Agenzia Regionale per le Politiche
Attive del Lavoro (ARPAL Calabria)” – Trasmissione proposta al Consiglio
Regionale per gli atti di competenza”, rubricata come proposta di provvedimento
amministrativo n. 207/12^;
visto
il decreto n. 53 del 20 dicembre 2024 con cui il Direttore Generale
dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro ha approvato la
proposta di bilancio di previsione 2025-2027 dell’Ente, ex Allegato n.9 del
D.lgs. 118/2011, allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 753 del
27 dicembre 2024 e al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
atteso
che il Revisore unico dei conti di ARPAL Calabria, con verbale del 20 dicembre
2024, allegato alla deliberazione della Giunta
regionale n. 753 del 27 dicembre 2024 e alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale,
·
ha preso atto che il bilancio
di previsione 2025-2027 rispetta gli equilibri di bilancio e i vincoli di
finanza pubblica;
·
ha evidenziato che
“l’equilibrio corrente di bilancio nel 2025 è assicurato dallo stanziamento, in
entrata e in spesa, dei fondi destinati dalla Regione al funzionamento di
Azienda, alla copertura delle spese relative al personale, nonché dagli
affidamenti progettuali vincolati in entrata e in spesa”;
·
ha dato atto che “la
previsione finanziaria è basata sui dati relativi all’esercizio 2024”, e ha
dichiarato che “Il controllo relativo al rispetto dei limiti di spesa
prescritti è stato effettuato con proprio verbale n. 154 del 19/12/2024”;
·
ha tenuto conto “della
coerenza delle previsioni con gli obiettivi programmatici dell’Ente”, “della
completezza e della trasparenza della documentazione”, e “della congruità e
attendibilità contabile delle previsioni di bilancio”;
·
ha espresso “parere favorevole
sulla proposta di bilancio di previsione 2025- 2027 presentata da ARPAL
Calabria e sulla sua approvazione”;
considerato
che il dipartimento regionale “Lavoro”, che esercita la vigilanza sulle
attività dell’Ente, nell’ambito dell’istruttoria di competenza (prot. n. 801453
del 21 dicembre 2024), allegata alla deliberazione della Giunta regionale n.
753 del 27 dicembre 2024 e alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale, ha rilevato
·
che il documento contabile
“pur essendo redatto, secondo lo schema di bilancio di cui al D.lgs. 118/2011,
non è stato presentato nei termini previsti”, dando atto che “in caso di
mancata approvazione da parte del Consiglio Regionale entro il 31 dicembre, la
gestione finanziaria dello stesso si svolgerà nel rispetto di quanto stabilito
al punto numero 8 del principio contabile applicato della contabilità
finanziaria, riguardante l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria”,
·
che “non risulta rispettato il
termine di cui all’art. 1 comma 3 della L.R. n. 62/2023”, e pertanto “è
consequenziale che l’ente strumentale applichi, a carico degli organi di
vertice, una riduzione del 20% dei benefici economici spettanti, ai sensi della
vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali e
di darne conto al Dipartimento Vigilante.”;
considerato
che il dipartimento regionale vigilante “Lavoro”,
· relativamente
al contenuto del piano delle attività dell’Ente, allegato al bilancio di
previsione 2025-2027, ha rilevato che “emerge la sostanziale conformità delle
attività previste per l’anno 2025 rispetto al mandato istituzionale dell’ente
strumentale.”;
·
relativamente all’applicazione
della normativa regionale in materia di contenimento della spesa “l’ente
strumentale nel complessivo, ha rispettato il limite di spesa previsto
dall’art. 1 lett. c) della L.R. n. 62/2023.”;
·
“…visto il bilancio di
previsione 2025_2027 di ARPAL Calabria, per come approvato con decreto del
direttore generale n. 53 del 20.12.2024, preso atto di quanto asseverato dal
revisore, il Settore scrivente, per quanto di propria competenza, esprime parere
favorevole ai sensi dell’art. 57 l.r. 8/2002.”;
tenuto
conto che il dipartimento regionale “Economia e Finanze”, nell’istruttoria di
competenza, allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 753 del 27
dicembre 2024 e alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale,
·
ha verificato la sussistenza
degli equilibri di bilancio per come definiti dal decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118;
·
ha raccomandato all’Ente,
avendo rilevato che non ha previsto alcuno stanziamento nella parte spesa con
riferimento al Fondo Garanzia per i debiti commerciali (FGDC), ex L.
30/12/20218, n. 145, «…a seguito delle previste verifiche sulla Piattaforma dei
Crediti Commerciali (PCC), di provvedere, se necessario, al dovuto
accantonamento di legge, apportando le conseguenti variazioni alle previsioni
di spesa di cui al bilancio in oggetto.»;
·
ha raccomandato all’Ente, con
riferimento al Fondo crediti Dubbia Esigibilità, “«…di verificare la congruità
del FCDE, provvedendo alla congrua valorizzazione dello stesso qualora, nel
corso della gestione, dovessero sorgere eventuali posizioni di credito nei
confronti di soggetti diversi dalla P.A., tali per cui si renda necessario
provvedere ad accantonare parte delle relative entrate nel fondo di che
trattasi»;
·
ha raccomandato all’Ente, con
riferimento al Fondo Pluriennale Vincolato, «…a seguito dell’approvazione della
predetta procedura di riaccertamento dei residui 2024 di provvedere, se
necessario, alle dovute variazioni al presente bilancio di previsione 2025/2027,
apportando i conseguenti correttivi al FPV sia per la parte corrente sia per
quella riferita alle spese in conto capitale, nel rispetto del principio
contabile applicato della competenza finanziaria potenziata.»;
·
ha preso atto del parere del
Revisore Unico dei Conti e dell’istruttoria conclusa con parere favorevole del
Dipartimento Lavoro, che esercita la vigilanza sulle attività dell’Ente, ai
sensi dell’articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8, sulla
proposta di bilancio di previsione 2025-2027 dell'Agenzia Regionale per le
Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Calabria), e, fermi restando, i rilievi e le
raccomandazioni espressi dal Dipartimento Economia e Finanze e dal Dipartimento
Lavoro, per come riportate nelle istruttorie di rispettiva competenza, ha
stabilito che “non si rilevano motivi ostativi alla trasmissione al Consiglio
Regionale, da parte della Giunta Regionale, della Proposta di Bilancio di
Previsione 2025-2027 dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro
(ARPAL Calabria), ai sensi dell’articolo 57, comma 3, della legge regionale 4
febbraio 2002, n. 8.”.
preso
atto che la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 6 febbraio 2025,
si è determinata favorevolmente sull’approvazione del Bilancio di Previsione
2025-2027 dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL
Calabria), e dei documenti ad esso allegati;
udito
il consigliere Montuoro, che ha illustrato il provvedimento;
delibera
per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in
premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
-
di approvare, ai sensi dell’articolo 57, comma 3, della legge
regionale n.8/2002, il Bilancio di Previsione 2025-2027 dell’Agenzia
Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Calabria) e i documenti ad esso allegati richiamati in premessa,
che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.
Il
Consiglio regionale
premesso
che:
·
l’articolo 57, comma 3, della
legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della
contabilità della Regione Calabria) dispone che i bilanci degli Enti, delle
Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati ogni anno ai rispettivi Dipartimenti
della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa
con parere favorevole, li inviano al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e
Finanze (oggi Economia e Finanze) per la definitiva istruttoria di propria
competenza;
·
la Giunta regionale trasmette
i bilanci al Consiglio regionale per la successiva approvazione, a norma
dell’art. 54, comma 5, lettera b), della legge regionale 19 ottobre 2004, n.25
(Statuto della regione Calabria);
visti:
·
la legge regionale 3 agosto
1999, n. 20 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
della Calabria - A.R.P.A.CAL.);
·
la legge regionale n. 8/2002;
·
il decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi);
vista
la deliberazione della Giunta regionale n. 5 del 21 gennaio 2025, recante:
“Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (ARPACAL) -
Approvazione Piano delle attività anno 2025 e trasmissione del Bilancio di
previsione 2025-2027 al Consiglio regionale per gli atti di competenza”,
rubricata come proposta di provvedimento amministrativo n. 208/12^;
vista
la deliberazione n. 670 del 25 novembre 2024, con la quale il Commissario
Straordinario dell’ARPACAL ha approvato il bilancio previsionale 2025-2027 e il
Piano annuale delle attività 2025 dell’Ente, allegati alla deliberazione della
Giunta regionale n. 5 del 21 gennaio 2025 e alla presente deliberazione quali
parti integranti e sostanziali;
rilevato
che il Revisore unico dei conti dell’Agenzia, con verbale n. 14 del 08 novembre
2024, allegato alla deliberazione della Giunta
regionale n. 5 del 21 gennaio 2025 e alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale,
·
ha dato atto che “il bilancio
di previsione finanziario per il triennio 2025/2027 è impostato sulla base
degli schemi previsti dall’allegato 9, dei relativi riepiloghi, dei prospetti
riguardanti il quadro generale riassuntivo e degli equilibri di bilancio, degli
allegati indicati dall’art.11 co.3 D.lgs. 118/2011;
·
ha dato atto, inoltre, che
“gli stanziamenti di bilancio sono stati effettuati tenendo conto degli
indirizzi di contenimento della spesa pubblica e riduzione dei costi della
pubblica amministrazione per come dettati dal contesto normativo ed in
particolare dall’art. 6 della L.R. 43/2016”;
·
con riferimento al fondo
pluriennale vincolato (FPV), ha verificato che il “bilancio di previsione 2025
- 2027 soddisfa i parametri di equilibrio di bilancio, così come previsto dal
d.lgs. 118/2011” e “che la previsione di cassa relativa a relativa all’entrata
sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto
accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di
rendiconto.”;
·
con riferimento al fondo
rischi contenzioso, ha verificato “sicuramente la congruità dello stanziamento
del fondo rischi contenzioso”, e ha suggerito di “valutare con attenzione la
possibilità di ridurre lo stanziamento considerato che dalla documentazione
esibita non emergono soccombenze particolari.”;
·
con riferimento al fondo
crediti dubbia esigibilità (FCDE), ha verificato “la regolarità del calcolo del
fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto dell’accantonamento per
l’intero importo.”;
·
si è espresso favorevolmente
in ordine all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto;
·
ha attestato la corrispondenza
delle previsioni finanziarie del bilancio 2025 - 2027 alle norme di legge
nazionali e regionali vigenti in materia, rilevando “la coerenza interna, la
congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni;
·
ha espresso “parere favorevole
all’approvazione del bilancio di previsione finanziario dell’ARPACAL riferito
al triennio 2025/2027 ed ai relativi allegati”, pur in presenza delle
osservazioni richiamate nel proprio verbale n. 14 dell’8 novembre 2024;
considerato
che il dipartimento regionale “Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, che
esercita la vigilanza sull’Ente, nell’istruttoria di propria competenza (prot.
n.n796550 del 19 dicembre 2024), resa ai sensi dell’articolo 57, comma 3, della
legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, allegata alla deliberazione della Giunta
regionale n. 5 del 21 gennaio 2025 e alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale,
·
ha evidenziato il rispetto
delle misure di contenimento della spesa;
·
a conclusione dell’istruttoria
di propria competenza, ha espresso “parere favorevole al bilancio di previsione
2025-2027 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Regione
Calabria adottato con delibera del Commissario straordinario n. 670 del
25/11/2024 e al Piano delle Attività 2025.”;
dato
atto che il Comitato regionale di indirizzo di ARPACAL, con verbale del 23
dicembre 2024 (prot. 806478 del 27/12/2024), allegato alla deliberazione della
Giunta regionale n. 5 del 21 gennaio 2025 e alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale, ha espresso parere favorevole per
l’approvazione del “Bilancio previsionale 2025/2027 e Piano delle attività 2025
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente”, ai sensi dell’articolo
10 della legge regionale 20/1999;
tenuto
conto che il dipartimento “Economia e Finanze”, nell’istruttoria di competenza
(prot. n. 560209 del 15 dicembre 2023), allegata alla deliberazione della
Giunta regionale n. 5 del 21 gennaio 2025 e alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale,
·
ha verificato, con esito
positivo, la corretta applicazione da parte dell’Ente della quota vincolata
dell’avanzo di amministrazione presunto ai fini del raggiungimento degli
equilibri di bilancio, in ossequio al principio contabile applicato alla
contabilità finanziaria punto 9.2 dell’allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011, e nel
rispetto dei limiti di cui alle disposizioni introdotte dall’articolo 1, comma
897 della Legge n. 145/2018;
·
ha formulato all’Ente le
seguenti raccomandazioni:
-
in fase di stesura del
Rendiconto di Gestione 2024, “di procedere alla corretta redazione della
tabella a/2, afferente alla dimostrazione delle risorse vincolate di cui al
risultato di amministrazione, in continuità con i risultati riportati dal
precedente esercizio 2023, apportando i necessari correttivi rispetto ai dati
riportati” nell’apposita tabella;
-
con riferimento al Fondo
Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), nel corso dell’esercizio 2025, “di
aggiornare le previsioni di spesa di cui al FCDE, verificandone, a seguito
dell’attività di gestione, la congruità, in ragione di eventuali variazioni
apportate agli stanziamenti di competenza dei relativi capitoli di entrata,
nonché con riferimento all’effettivo andamento degli incassi”;
-
con riferimento al Fondo
Pluriennale Vincolato, ha raccomandato all’Ente “a seguito dell’approvazione
della procedura di riaccertamento dei residui 2024, di apportare i necessari
correttivi al predetto FPV, sia per la parte corrente sia per quella in conto
capitale, nel rispetto del principio contabile applicato della competenza
finanziaria potenziata.”;
·
preso atto dei pareri
favorevoli del Revisore unico dei conti e del dipartimento vigilante “Ambiente,
Paesaggio e Qualità Urbana”, che esercita la vigilanza sull’Ente ai sensi
dell’articolo 57, comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, richiamate
le raccomandazioni dello stesso dipartimento “Economia e Finanze”, in merito
all’aggiornamento, alla verifica ed alla gestione sia Fondo Crediti Dubbia
Esigibilità (FCDE) sia del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), nonché ai
necessari correttivi da apportare in sede di Rendiconto 2024 con riferimento
alla corretta redazione del prospetto a/2 inerente alla dimostrazione delle
quote vincolate del risultato di amministrazione, ha ritenuto “possibile
procedere, da parte della Giunta regionale, alla trasmissione della proposta di
bilancio di previsione 2025 – 2027 dell’Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente (ARPACAL) al Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 57,
comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8”;
rilevato
che la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 6 febbraio 2025, si è
determinata favorevolmente sull’approvazione del bilancio di previsione 2025 -
2027 dell’ARPACAL, con i documenti ad esso allegati, e sul Piano delle attività
per l’anno 2025;
udito
il relatore, consigliere Montuoro, che ha illustrato il provvedimento;
delibera
per
le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si
intendono integralmente riportate:
· di
approvare, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della legge regionale 4 febbraio
2002, n.8, il Bilancio di previsione 2025 – 2027 dell’Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL), e i documenti ad esso
allegati richiamati in premessa, e il Piano delle attività per l’anno 2025, che
costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.
Art.
1
(Modifiche dell’articolo 13 della l.r. 18/2007)
1.
Dopo il comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18
(Norme in materia di usi civici) sono aggiunti i seguenti:
“6.
Per essere iscritto nell’elenco regionale degli istruttori e periti demaniali
occorre possedere, alla data di presentazione della domanda di iscrizione al
detto elenco, una anzianità di iscrizione di almeno dieci anni presso gli
ordini professionali degli ingegneri, architetti, agronomi e forestali o presso
i collegi professionali dei periti agrari, agrotecnici e geometri, o una
comprovata esperienza professionale in materia di usi civici.
7.
La Regione, i Comuni e i privati, interessati all’avvio delle pratiche in
materia di usi civici, accertamenti, verifiche, ricognizioni, legittimazione,
occupazioni, permute previsti dalla normativa vigente, conferiscono incarico a
un istruttore o perito demaniale iscritto nell’elenco regionale. Le spese
relative al disbrigo delle pratiche sono poste a carico del soggetto
richiedente la prestazione professionale.
8.
Nel caso in cui i Comuni non abbiano completato la ricognizione e il censimento
di tutti i beni sottoposti a usi civici nel territorio di loro competenza, i
soggetti privati possono richiedere ai periti o istruttori demaniali incaricati
dall’ente comunale di eseguire l’accertamento dei beni di loro interesse. In
tal caso, i compensi per le verifiche richieste dai soggetti privati sono
decurtati di una percentuale pari al trenta per cento di quella prevista dalla
normativa vigente.”.
Art.
2
(Inserimento degli articoli 14-bis e 14-ter
nella l.r. 18/2007)
1.
Dopo l’articolo 14 della l.r. 18/2007, sono inseriti
i seguenti:
“Art.
14-bis
(Gestione dei boschi gravati da usi civici)
1.
Nel rispetto della normativa di settore vigente, i lotti di bosco individuati
tra i beni soggetti a uso civico possono essere assegnati dai Comuni, previo
espletamento di procedure pubbliche, ai cittadini privati per la raccolta della
legna, per le attività di pascolo e di manutenzione ordinaria.
2.
In caso di mancata partecipazione dei cittadini privati alle procedure
pubbliche di cui al comma 1, il Comune prevede, ai fini della manutenzione
ordinaria, per la raccolta della legna e per le attività di pascolo dei lotti
non assegnati, la gestione attraverso il coinvolgimento di associazioni e
società onlus, cooperative e aziende agricole con sede nel Comune nel cui
territorio è situato il bene gravato da uso civico e in via residuale alle
associazioni e società onlus, cooperative e aziende agricole con sede in Comune
diverso da quello nel cui territorio è situato il bene gravato da uso civico.
Il ricavato dell’eventuale assegnazione dei lotti è destinato esclusivamente
alla manutenzione o realizzazione di strade al servizio di beni gravati da usi
civici o alla realizzazione di opere a difesa degli incendi.
3.
L’assegnazione dei lotti di cui al comma 1 avviene con criteri definiti
dall’amministrazione comunale e con la collaborazione tecnica di un istruttore
o perito demaniale.
Art.
14-ter
(Limiti all’uso di beni gravati da usi civici)
1.
Coloro che hanno ricevuto una condanna in via definitiva per reati di
criminalità organizzata o contro il patrimonio pubblico o la pubblica
amministrazione o che sono stati sottoposti a confisca dei beni non possono
condurre, occupare e legittimare i beni gravati da usi civici.”.
Art.
3
(Norma finanziaria)
1.Dall’attuazione della
presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del
bilancio regionale.
Art.
1
(Modifica dell’articolo 14-bis della l.r. 24/2008)
1.
Nel comma 1 dell’articolo 14-bis della legge regionale 18 luglio 2008, n. 24
(Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e
controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie
pubbliche e private), le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle
seguenti: “31 marzo 2025”.
Art.
2
(Sostegno al Banco Alimentare della Calabria
ODV)
1.
La spesa prevista per il sostegno delle attività del Banco Alimentare della
Calabria ODV di cui all’articolo 5, comma 11, della legge regionale 13 giugno
2008, n. 15 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2008), è
incrementata, per l’esercizio finanziario 2025, di 50.000,00 euro allocati alla
Missione 12, Programma 04 (U.12.04), dello stato di previsione della spesa del
bilancio 2025-2027.
2.
Alla copertura degli oneri indicati al comma 1 si provvede con la riduzione
dello stanziamento dell’annualità 2025 del fondo speciale di parte corrente per
far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi, allocato alla
Missione 20, Programma 03 (U.20.03), dello stato di previsione della spesa del
bilancio 2025-2027.
Art.
3
(Modifiche della legge regionale 26 novembre
2003, n. 23)
1.
La legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della
legge n. 328/2000) è modificata come segue:
a)
nel comma 1 dell’articolo 9, dopo la parola: “coincidono” sono inserite le
seguenti: “di norma”;
b)
nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 11, dopo la parola: “territoriali”
sono inserite le seguenti: “di norma”;
c)
nel comma 4 dell’articolo 16, dopo la parola: “ASL” sono inserite le seguenti:
“di norma”;
d)
nel comma 1 dell’articolo 17, dopo la parola: “coincidono” sono inserite le
seguenti: “di norma”.
Art.
4
(Modifiche dell’articolo 1 della legge
regionale 7 novembre 2017, n. 42)
1.
Nel comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2017, n. 42
(Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di
enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali), la parola: “2024” è
sostituita dalle seguenti: “2025. Il Commissario liquidatore espleta le
attività senza percepire alcuna retribuzione o compenso aggiuntivo.”.
Art.
5
(Norma finanziaria)
1.
Dall’attuazione della disposizione di cui all’articolo 1 della presente legge
non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2.
Agli oneri derivanti dall'attuazione dell’articolo 2 della presente legge,
quantificati per l’esercizio finanziario 2025, in 50.000,00 euro, si provvede
con le risorse allocate alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03), dello stato
di previsione della spesa del bilancio 2025-2027.
3.
La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo
stato di previsione della spesa del bilancio 2025-2027.
Art.
6
(Entrata in vigore)
1.
La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale telematico della Regione Calabria.
Art.
1
(Modifica dell’articolo 8 della l. r. n.
42/2022)
1.
Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 1
dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema dei controlli interni e
istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità), è inserito
il seguente:
“3-bis.
Ai fini della verifica e della rendicontazione delle attività di controllo
nonché della valutazione della performance, gli Enti strumentali si avvalgono
dell’Organismo regionale Indipendente di Valutazione (OIV) della Regione
Calabria.”.
Art.
2
(Modifica dell’articolo 13 della l.r. n. 35/2015)
1. Il comma 18-bis dell’articolo 13 della
legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 (Norme per i servizi di trasporto
pubblico locale) è sostituito dal seguente:
“18-bis.
A partire dal primo rinnovo successivo all’entrata in vigore della presente
disposizione, l’Organismo indipendente di Valutazione (OIV) costituito presso
l’ART-CAL è sciolto e le relative competenze sono trasferite all’OIV della
Regione Calabria.”.
Art.
3
(Modifiche dell’articolo 29 della l.r. n. 7/1996)
1.
L’articolo 29 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme
sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale) è modificato come segue:
a)
nell’alinea del comma 1, dopo la parola: “esami” sono inserite le seguenti “o
per esami,”;
b)
nel comma 2, la parola: “otto” è sostituita dalla seguente: “tre”;
c) il comma 2-ter è abrogato.
Art. 4
(Personale del settore del servizio idrico)
1.
In esecuzione del protocollo d’intesa sottoscritto il 22 luglio 2003 tra la
Regione Calabria, le Organizzazioni sindacali e SORICAL S.p.A., quest’ultima è
autorizzata a procedere, nel rispetto del dimensionamento e delle esigenze
previste dal Piano d’Ambito approvato dall’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche
della Calabria (ARRICAL), all’assunzione del personale che, alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, presta in continuità attività
lavorativa presso imprese private operanti nel settore del servizio idrico ed è
ricompreso nelle tabelle trasmesse, da SORICAL S.p.A. alle Organizzazioni
sindacali, il 23 marzo 2005.
2.
Ai sensi dell’articolo 173 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale), il personale di cui al comma 1 è soggetto, ferma
restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto e
immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia
delle condizioni contrattuali, collettive e individuali in atto.
Art.
5
(Clausola di invarianza degli oneri
finanziari)
1.
Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio regionale.
Art.
6
(Entrata in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
Art.
1
(Oggetto e finalità)
1.
La presente legge, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione e dello
Statuto regionale, disciplina la valorizzazione e l’organizzazione regionale
del turismo all’aria aperta nella Regione Calabria.
2.
La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, promuove e
disciplina i complessi turistico ricettivi all’aria aperta al fine di:
a)
riconoscere il ruolo strategico del turismo all’aria aperta per lo sviluppo
economico, sociale e occupazionale della Regione nelle aree costiere e nelle
aree interne;
b)
favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico regionale,
anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale dei flussi
turistici e in relazione all'opportunità di indirizzare le presenze verso le
aree meno congestionate e i piccoli borghi rappresentativi del territorio
calabrese;
c)
incentivare l’innovazione e la qualificazione dell’offerta turistica all’aria
aperta, anche attraverso lo sviluppo della qualità e dell’innovazione di
processo e di prodotto;
d)
valorizzare le risorse ambientali, i beni culturali, i beni e i valori
paesaggistici e le tradizioni locali per uno sviluppo turistico sostenibile,
con l'obiettivo di ampliare l'offerta integrata di servizi riguardanti arte,
natura, ambiente, paesaggio, cultura ed enogastronomia;
e)
sostenere il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico ricettivo
all’aria aperta, con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese e
migliorarne la qualità dell’organizzazione e dei relativi servizi;
f)
promuovere processi di riqualificazione urbanistica, paesaggistica e
territoriale dei centri che rivestono una particolare rilevanza sotto il
profilo turistico-ricettivo;
g)
proporre azioni condivise per agevolare la fruizione dei servizi turistici, con
particolare riguardo ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie e
sensoriali, in linea con i principi di diritto interno e internazionale in
materia di accessibilità, con specifico riferimento alla Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, sottoscritta a New York
il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n.18
(Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13
dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle
persone con disabilità).
Art.
2
(Ambito di disciplina e applicazione)
1.
La presente legge disciplina le strutture turistiche all’aria aperta quali i
campeggi e i villaggi turistici.
2.
Sono campeggi i complessi turistico ricettivi aperti al pubblico, a gestione
unitaria, su aree recintate attrezzate per la sosta e il soggiorno di turisti
prevalentemente provvisti di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento, e
dei relativi mezzi di trasporto e, in minor misura purché non eccedente il 30
per cento della superficie complessiva della struttura, di turisti sprovvisti
di mezzi autonomi di pernottamento.
3.
Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione
unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti
prevalentemente sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento e, in minor
misura, purché non eccedente il 30 per cento della superficie complessiva della
struttura, di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento.
4.
Assumono la denominazione di villaggio-campeggio o villaggio-camping le
strutture che possiedono congiuntamente, senza alcun limite di prevalenza, le
caratteristiche proprie del campeggio e del villaggio turistico.
5.
I campeggi e i villaggi turistici possono disporre, ai fini dell’offerta di
ricettività, delle seguenti:
a)
unità abitative quali tende, roulotte, caravan, maxi-caravan, case mobili e
simili in qualità di strutture non permanentemente infisse al suolo. Tali
strutture, anche se autorizzate alla collocazione continuativa, mantengono i
sistemi di rotazione in funzione e hanno tutti gli allacciamenti alle reti
tecnologiche, effettuati nel rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza, nonché gli accessori e le pertinenze rimovibili in ogni momento;
b)
installazioni quali pertinenze e accessori, come preingressi e cucinotti
complementari alle unità abitative di cui alla lettera a), non permanentemente
infissi al suolo e costituiti anche da verande o coperture con mera funzione di
protezione e soggiorno diurno per le persone. Dette installazioni sono
realizzate con materiali leggeri e smontabili. I cucinotti possono essere
installati all’interno del preingresso o in posizione limitrofa all’unità
abitativa o in altro spazio della piazzola, purché costituiti da materiale
leggero e removibile. In assenza di preingresso o di cucinotto è consentita,
nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, l’installazione
di punti cottura nelle piazzole. È facoltà del titolare o gestore della
struttura consentire o meno l’installazione di preingressi, cucinotti e punti
cottura, da parte degli ospiti e garantire il decoro e le omogeneità degli
stessi.
6.
Nelle strutture ricettive all’aria aperta di carattere stagionale, durante il
periodo di chiusura delle medesime, è consentita la custodia di mezzi mobili di
pernottamento e di strutture destinate all’accoglienza dei turisti nonché di
loro pertinenze e accessori, installate a cura della gestione o proprie dei
residenti stagionali, purché siano mantenute nelle medesime piazzole o
collocate in apposite piazzole attraverso una superfice massima pari al 30 per
cento della superficie complessiva della struttura turistico ricettiva
autorizzata.
7.
È consentita nei campeggi, villaggi turistici e nei villaggi camping, l’affitto
delle piazzole o delle unità abitative mobili che insistono sulle medesime come
case mobili, roulotte, maxi-caravan, tende o carrelli tenda, per periodi
contrattualmente determinati da parte dei clienti stagionali che ne sono
provvisti oppure sprovvisti.
8.
I complessi turistici di cui al presente articolo possono o devono, a seconda
della categoria, disporre di servizio di ristoro, bar, spaccio di generi
alimentari e generi vari, giornali, tabacchi, bazar, attrezzature sportive e
ricreative e altri servizi accessori, in proporzione alla loro capacità
ricettiva, sia per le persone alloggiate che al pubblico.
9.
È consentita l’attività di centro benessere, sia alle persone alloggiate, sia
al pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del
corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali e organizzativi
previsti dalle normative di settore.
Art.
3
(Divieto di campeggio in aree non autorizzate)
1.
Salvo quanto previsto dalla legge regionale 7 agosto 2024, n. 32 (Turismo
itinerante e norme in materia di aree di sosta per caravan e autocaravan e
garden sharing), è vietato campeggiare o soggiornare a scopo turistico in tende
o altri mezzi di soggiorno mobili o in allestimenti immobili fuori dai
complessi ricettivi turistici autorizzati ai sensi della presente legge.
2.
È altresì vietato campeggiare o soggiornare, nonché consentire di campeggiare o
soggiornare in aree di pertinenza o in immobili di esercizi pubblici, comunque
autorizzati ad altra destinazione, nonché sugli arenili.
Art.
4
(Requisiti minimi strutturali e funzionali)
1.
I complessi turistico ricettivi di cui all’articolo 2 possiedono i requisiti
indicati negli Allegati 1, 2, 3, 4, che fanno parte integrante della presente
legge.
Art.
5
(Norme urbanistiche, concessione edilizia e
titolo abilitativo edilizio)
1.
I complessi ricettivi di cui all'articolo 2 sono realizzati nelle aree
appositamente individuate negli strumenti urbanistici comunali.
2.
Nel caso in cui gli insediamenti ricettivi, già autorizzati e in attività, ai
sensi della precedente legge regionale 11 luglio 1986, n. 28 (Ricezione
turistica all’aria aperta), insistono in aree destinate dallo strumento
urbanistico a uso diverso dalla ricettività turistica ricettiva all’aria
aperta, i Comuni, entro duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, adottano, con delibera del Consiglio comunale, qualora ritenuto
opportuno in base alle esigenze di sviluppo del proprio territorio, una
variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell’articolo 14 della
legge regionale 6 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del
territorio - Legge Urbanistica della Calabria) e degli articoli 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nel
rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, ambientale,
paesaggistica, di tutela del patrimonio culturale e delle altre normative di
settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, per destinare
le aree già in uso di detti insediamenti a zone di produttività turistica per
complessi ricettivi all'aria aperta.
3.
In sede di formazione della variante di cui al comma 2, alle aree già in uso e
autorizzate nella licenza di esercizio dei complessi già funzionanti, possono
altresì essere aggiunte aree a esse adiacenti, nella misura massima del 20 per
cento della superficie attuale del complesso, unicamente allo scopo di
consentire l'adeguamento dei complessi ai requisiti minimi previsti dalla
classificazione di cui alla presente legge o al passaggio alla categoria
superiore, con il mantenimento dei posti equipaggio e delle unità abitative già
in esercizio, al fine di non sopprimere la capacità produttiva dell'azienda già
autorizzata e in attività o incentivarne la riqualificazione qualitativa.
4.
L’allestimento dei complessi ricettivi di cui alla presente legge è subordinato
al rilascio del relativo titolo abilitativo edilizio secondo la disciplina
prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia) e al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e
dei costi di costruzione. Tali oneri sono determinati anche per l’eventuale
urbanizzazione delle piazzole attrezzate per il posizionamento dei mezzi mobili
di pernottamento di cui all’articolo 2; tali mezzi e loro pertinenze e
accessori, ai sensi del d.p.r. 380/2001, articolo 3 comma 1, lettera e.5), non
si considerano come interventi di nuova costruzione e non sono oggetto di determinazione
di oneri concessori.
5.
Ai fini della determinazione del contributo di concessione, l'indice di
fabbricabilità fondiaria, fatto salvo quanto specificatamente previsto dagli
strumenti urbanistici già approvati all'atto dell'entrata in vigore della
presente legge, è determinato secondo i principi sanciti dall'articolo 16 del
d.p.r. 380/2001, determinati i criteri di valutazione dei costi di costruzione.
6.
L'ampliamento dei complessi ricettivi di cui alla presente legge, già
autorizzati e funzionanti all'atto della sua entrata in vigore, è subordinato
al rilascio del relativo titolo abilitativo edilizio dell'avvenuto e relativo
pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché dei costi
di costruzione.
7.
Nelle strutture turistiche ricettive all’aria aperta, le tende, ancorché
attrezzate, e le unità abitative mobili, anche abbinate, con meccanismi di
rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, installati dal gestore o
da terzi, che sono collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive
all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate
sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, e che
non posseggono alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino
le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative
regionali di settore ove esistenti, rientrano nell’ambito dell’edilizia libera
per come previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione
di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio
di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei
regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti),
Tabella A, Sezione II – Edilizia - e non costituiscono attività rilevanti ai
fini urbanistici ed edilizi, in quanto strutture mobili e caratterizzate:
a)
dal loro posizionamento, da parte dell’ospite che ne è provvisto, nelle aree
autorizzate;
b)
dal loro posizionamento, da parte del titolare o gestore per gli ospiti che ne
sono sprovvisti, nelle aree autorizzate per l’intero periodo di permanenza del
complesso ricettivo sul territorio.
8.
I mezzi mobili di pernottamento di cui al comma 7 possono comunque essere
liberamente installati, dislocati e variati di posizione anche all’interno
delle medesime piazzole e destinati a essere rimossi alla cessazione definitiva
dell’azienda turistico ricettiva.
9.
L’installazione delle reti tecnologiche e di manufatti interni alle strutture
ricettive a servizio delle piazzole non è soggetta ad alcun titolo abilitativo
edilizio, purché connessi alle reti comunali o a un depuratore della struttura
stessa e realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e
sicurezza.
10.
La trasformazione da una tipologia di struttura ricettiva all’aria aperta a
un’altra (campeggio, villaggio turistico) ovvero il passaggio da una
determinata classificazione della struttura a un’altra (stelle), non assume
rilevanza urbanistica ed edilizia purché, sotto
quest’ultimo aspetto, non si tratti di interventi soggetti a titolo abilitativo
edilizio.
Art.
6
(Realizzazione di nuovi complessi turistico
ricettivi all'aria aperta)
1.
Le domande intese a ottenere il nulla-osta per la costruzione dei complessi
ricettivi di cui all’articolo 2 sono presentate al Comune competente per
territorio e all' assessorato regionale sul turismo.
2.
Nel caso in cui un costruendo complesso debba sorgere su terreno ricadente in
territorio di Comuni limitrofi, la domanda è inoltrata al Comune nel cui
territorio ricade la maggiore superficie del complesso.
3.
I complessi ricettivi di cui alla presente legge sorgono in località salubri e,
in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, distanti da
opifici, ospedali, case di cura, aeroporti, cimiteri, scuole e centri abitati,
da valutarsi già in sede di istruttoria della domanda di cui al comma 1; le
recinzioni sono realizzate con idonee schermature atte a creare una barriera
ottica in corrispondenza di strade, piazze e spazi abitati in genere e tali da
non consentire l'intrusione di estranei all'interno del complesso.
4.
La domanda è corredata da:
a)
una relazione illustrativa contenente:
1)
le complete generalità del richiedente proprietario o di chi, a titolo diverso
da quello di proprietà, possa provare di avere la disponibilità del suolo;
2)
la massima capacità ricettiva prevista per l'impianto;
3)
ogni altra notizia utile a illustrare le caratteristiche del complesso;
4)
la prova della libera e assoluta disponibilità del suolo interessato
all'allestimento, la cui superficie non può essere, comunque, inferiore a
quanto previsto per i diversi livelli di tipologia e classificazione di cui
agli allegati tecnici della presente legge;
5)
la richiesta di titolo abilitativo edilizio, di eventuale nulla-osta agli
effetti paesaggistici, nonché di parere favorevole della Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, competente per territorio;
b)
la seguente documentazione tecnica:
1)
fotocopia dello stralcio dello strumento urbanistico vigente, vidimato
dall'ufficio tecnico comunale, con indicazione delle particelle fondiarie
interessate;
2)
planimetria generale in scala idonea, e comunque non inferiore a 1:500, a
individuare la localizzazione di tutti i servizi e allestimenti di varia
natura, ivi compresi i settori nei quali ricadono le piazzole e le unità
abitative fisse, la viabilità interna, i parcheggi, le recinzioni, le
attrezzature sportive, i centri commerciali ed altre dotazioni di varia natura;
3)
elaborati esecutivi degli impianti fissi, completi di progetto dell'impianto di
sedimentazione e smaltimento dei rifiuti liquidi in base alla normativa in
vigore, nonché degli impianti antincendio ai sensi della vigente normativa in
materia, di erogazione dell'acqua potabile e non potabile, dell'impianto
elettrico;
4)
indicazione della categoria di classificazione a stelle che il complesso può
conseguire, tenuto conto dei requisiti previsti e risultanti dalla domanda e
dagli elaborati tecnici.
5.
Il provvedimento del Comune, in relazione al nulla-osta per la costruzione di
un nuovo complesso ricettivo, è adottato entro e non oltre novanta giorni dalla
data di presentazione della domanda e notificato all'interessato mediante
raccomandata o PEC con avviso di ricevimento.
6.
L'inizio dei lavori è subordinato al rilascio del titolo abilitativo edilizio e
al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui
all'articolo 5.
Art.
7
(Entrata in esercizio e gestione dei nuovi
complessi ricettivi all'aria aperta)
1.
L’esercizio delle attività turistico ricettive di cui all’articolo 2 è
subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio
attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi) e prevista dall'Allegato A del d.lgs. 222/2016,
presso lo sportello unico per le attività ricettive/produttive (SUAR/SUAP), ove
costituito, del Comune competente in cui la struttura è situata.
2.
Se la struttura ricettiva è situata in un Comune presso cui il SUAR/SUAP non è
costituito, la SCIA è presentata all’ufficio comunale competente in materia di
attività produttive.
3.
La SCIA contiene le indicazioni relative alla denominazione, alla tipologia e
classificazione di appartenenza sulla base dei requisiti previsti dagli
allegati tecnici della presente legge, alla capacità ricettiva, al periodo di
apertura e all’ubicazione della struttura.
4.
La modulistica predisposta dal Comune è conforme al modello di Segnalazione
certificata di inizio attività per strutture ricettive all’aria aperta (Sez. I,
Tabella A, d.lgs. n.222/2016) adottato ai sensi dell’articolo 1 (Modulistica
unificata e standardizzata e relative specifiche tecniche) dell’accordo tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome, l’Associazione nazionale Comuni
italiani (ANCI) e l’Unione delle Province italiane (UPI) del 17 aprile 2019.
5.
La SCIA abilita a effettuare, unitamente al servizio ricettivo e nel rispetto
della normativa vigente in materia, la somministrazione di alimenti e bevande
alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella
struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La
SCIA abilita, altresì, a effettuare, nei confronti dei medesimi soggetti, la
vendita di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione
audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli, nonché la
gestione, a uso esclusivo di detti soggetti, di attrezzature e strutture a
carattere ricreativo e sportivo, di attività commerciali e di somministrazione,
per le quali è fatto salvo il rispetto della disciplina vigente in materia di
sicurezza, di igiene e sanità.
6.
Nel rispetto della normativa vigente in materia, e dagli allegati tecnici della
presente legge, la presentazione della SCIA abilita, qualora il titolare o il
gestore lo richieda, le strutture ricettive a esercitare la somministrazione di
alimenti e bevande anche nei confronti delle persone non alloggiate nelle
strutture, compreso l’esercizio delle attività legate al benessere della
persona o all’organizzazione congressuale.
7.
Nel caso in cui sia necessario acquisire il titolo abilitativo edilizio di cui
all'articolo 5, la SCIA è integrata con la relativa richiesta, accompagnata
dalla documentazione prevista dalle disposizioni vigenti in materia
urbanistica, edilizia, ambientale, paesaggistica, di tutela del patrimonio
culturale e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell'attività edilizia, nonché dalla planimetria che individua la
localizzazione dei servizi, delle unità abitative fisse aventi titolo edilizio,
e degli allestimenti di varia natura, comprensiva dell’indicazione delle
piazzole.
8.
Per le attività turistico ricettive a carattere stagionale di cui all’articolo
12, non è necessario ripresentare la SCIA a seguito della chiusura e riapertura
stagionale delle attività, a eccezione del caso in cui siano intervenute
variazioni societarie, strutturali, funzionali o di classificazione.
Art.
8
(Classificazione dei complessi turistico
ricettivi all'aria aperta)
1.
I complessi ricettivi all'aria aperta di cui all'articolo 2, in base ai
requisiti complessivamente richiesti dagli Allegati 1, 2, 3 e 4, sono
classificati, nell'interesse pubblico e ai fini di una corretta informazione,
nelle seguenti categorie per ciascun tipo di struttura ricettiva:
a)
con cinque, quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella, i campeggi;
b)
con cinque, quattro stelle, tre stelle, due stelle i villaggi turistici e i
villaggi - camping.
2.
La classificazione è obbligatoria, eccezion fatta per quanto indicato
all'articolo 3 per i Comuni non rivieraschi e privi di complessi turistici
all'aria aperta.
3.
La classificazione delle strutture e la conseguente attribuzione delle stelle
sono effettuate dalla Regione ovvero dalla Città metropolitana di Reggio
Calabria se l’esercizio ricettivo ricade nell’area geografica di competenza di
quest’ultima, ai sensi della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 (Riordino
delle funzioni amministrative regionali e locali) e della legge regionale 22
giugno 2015, n. 14 (Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di
riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56), previa
richiesta di classificazione, per il tramite della SCIA presentata al SUAP del
Comune di competenza, valutata secondo gli standard relativi alle differenti
tipologie e classificazione definite negli Allegati della presente legge.
4.
La Regione, ovvero la Città metropolitana di Reggio Calabria se l’esercizio
ricettivo ricade nell’area geografica di competenza di quest’ultima, provvede
alla verifica dei requisiti di classificazione dichiarati, a seguito della
ricezione della SCIA da parte del SUAP comunale, previa istruttoria
amministrativa ed eventuale sopralluogo effettuato presso la struttura
ricettiva.
5.
La Regione, ovvero la Città metropolitana di Reggio Calabria se l’esercizio
ricettivo ricade nell’area geografica di competenza di quest’ultima, provvede
alla verifica dei requisiti di classificazione dichiarati, a seguito della
ricezione della SCIA da parte del SUAP comunale, previa istruttoria
amministrativa ed eventuale sopralluogo effettuato presso la struttura
ricettiva.
6.
La Regione esercita la funzione di vigilanza sulla permanenza dei requisiti di
classificazione, effettuando sopralluoghi periodici. La Regione può chiedere,
previa motivazione, al SUAP comunale competente di attivare specifici controlli
presso altre autorità.
7.
La Regione effettua verifiche e sopralluoghi su propria iniziativa o a seguito
di segnalazioni da parte della Città metropolitana di Reggio di Calabria, di
enti pubblici ovvero di associazioni per la tutela dei diritti del consumatore.
8.
È fatto obbligo di esporre visibilmente all'ingresso di ciascun complesso e
nell'ufficio di direzione, sui cartelli stradali pubblicitari, in manifesti e
locandine, la tipologia di attività e il segno distintivo corrispondente al
numero delle stelle assegnate e di segnarlo nelle guide turistiche
specializzate italiane ed estere, nel sito internet della struttura ricettiva,
nei portali Internet di promozione e commercializzazione, nei profili social.
Art.
9
(Classificazione dei complessi turistico
ricettivi all’aria aperta esistenti ed autorizzati all'entrata in vigore della
legge regionale)
1.
Entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, i
titolari dei complessi di cui all' articolo 2, già autorizzati e in attività,
presentano presso lo sportello unico per le attività ricettive/produttive
(SUAR/SUAP), ove costituito, del Comune competente in cui la struttura è
situata, o se la struttura ricettiva è situata in un Comune presso cui il
SUAR/SUAP non è costituito, all’ufficio comunale competente in materia di
attività produttive, la SCIA di cui all’articolo 7, nei tempi e nei modi
indicati dall’articolo 18 della presente legge.
2.
Nel caso in cui complessi già autorizzati e in attività all'entrata in vigore
della presente legge non raggiungono il 75 per cento dei requisiti obbligatori
previsti per la categoria richiesta, la struttura ricettiva mantiene la
classificazione precedentemente assegnata, procedendo altresì con quanto
previsto dall’articolo 18 limitatamente all'anno successivo e per altri due
anni entro i quali sono conclusi gli interventi necessari a ottenere
l'adeguamento dei complessi ai requisiti minimi per la categoria richiesta,
pena la decadenza e la revoca dell'autorizzazione o l'attribuzione di categoria
inferiore.
Art.
10
(Classificazione periodica dei complessi
ricettivi all'aria aperta)
1.
La classificazione periodica dei complessi avviene, di norma, ogni cinque anni,
a partire dall'anno di entrata in vigore della presente legge.
2.
A tale scopo, il titolare o gestore fa pervenire al Comune e alla Regione
ovvero alla Città metropolitana di Reggio Calabria se l’esercizio ricettivo
ricade nell’area geografica di competenza di quest’ultima, entro il semestre
precedente quello di scadenza, la documentazione dei requisiti posseduti ai
fini della classificazione.
3.
La revisione anticipata della classificazione per singoli complessi è adottata,
per iniziativa di parte, quando si verifica un mutamento dei requisiti
posseduti, tali da legittimare la richiesta di passaggio a una superiore
categoria di classifica.
4.
La nuova categoria di classificazione opera dall'anno solare successivo a
quello di adozione del provvedimento.
5.
La revisione anticipata della classificazione per singoli complessi può essere
adottata, d'ufficio, quando si verifica un mutamento dei requisiti posseduti,
tali da legittimare l'assegnazione di una categoria di classifica inferiore a
quella precedentemente posseduta.
6.
Nel caso in cui il titolare di un'azienda di cui all'articolo 2, per conseguire
una classifica superiore abbia necessità di acquisire nuove aree, ferma
restando la capacità ricettiva massima del complesso, può chiedere al Comune
l'inclusione delle aree necessarie nella misura massima del 20 per cento della
superficie complessiva già in uso.
7.
Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle aree individuate negli
strumenti urbanistici già approvati all'atto dell'entrata in vigore della
presente legge e destinate a zone di produttività turistica.
8.
Ove invece tali aree insistono su zone con diversa destinazione d'uso da quella
turistico - ricettiva, i Comuni provvedono mediante adozione di variante, ai
sensi di quanto stabilito all'articolo 5.
Art.
11
(Gestione dei complessi turistico ricettivi
all'aria aperta)
1.
Per l'esercizio di un complesso ricettivo all'aria aperta di cui al presente
articolo, è nominato un gestore, che può essere il titolare o persona diversa.
Quando è persona diversa, il gestore agisce in nome e per conto del titolare.
2.
Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che fa
capo a un unico soggetto per la fornitura sia dei servizi principali, quelli
relativi all’alloggio, sia degli ulteriori servizi forniti. La gestione si
considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di
alloggio è affidata ad altro gestore, purché lo stesso sia in possesso di
regolare titolo abilitativo, ove previsto, e sia stipulata un’apposita
convenzione che regoli i rapporti con il fornitore del servizio di alloggio, in
capo al quale resta la responsabilità in solido di garantire agli addetti
l’applicazione organica delle normative di legge e contrattuali del settore del
turismo nonché la coerenza della gestione dell’attività complessiva e dei servizi
con il livello di classificazione ottenuto dalla struttura ricettiva.
3.
Il gestore è responsabile, relativamente al complesso ricettivo,
dell'osservanza della presente legge e di ogni altra norma prescritta dalla
legislazione vigente, della buona conduzione del complesso, della esatta
compilazione e trasmissione agli organi interessati di tutti i dati statistici
richiesti o, comunque, previsti dalle leggi vigenti.
4.
Il titolare dell'autorizzazione all’esercizio è assicurato per il rischio della
responsabilità civile nei confronti di terzi, ivi compresi i clienti e loro
familiari e ospiti con essi soggiornanti, sia per i danni alle persone sia per
i danni alle cose secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Copia della
polizza assicurativa è allegata alla SCIA di cui all’articolo 7. La polizza
assicurativa è esibita dal titolare della autorizzazione su richiesta degli
organi preposti al controllo e alla vigilanza sui complessi o degli ospiti.
5.
Il titolare dell'autorizzazione all’esercizio, a sua cura e giudizio, compila
il regolamento con il quale viene organizzata e disciplinata la vita interna
del complesso, in relazione anche alle modalità di accesso per i visitatori,
ove ammessi.
6.
Il titolare dell'autorizzazione, per tutto il periodo di apertura, assicura la
custodia del complesso, curandone la continuità.
Art.
12
(Periodi di apertura dei complessi ricettivi
all'aria aperta)
1.
I periodi di apertura delle strutture turistico ricettive sono distinti in
annuali e stagionali. Per apertura annuale si intende un periodo di apertura di
almeno otto mesi complessivi nell’arco dell’anno solare. Per apertura
stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi
consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell’arco dell’anno
solare.
2.
È consentita, comunque, a scelta del gestore, la chiusura temporanea
dell'esercizio per un periodo complessivo non superiore a quattro mesi
all'anno, purché opportunamente segnalata nelle insegne del complesso e nelle
guide specializzate italiane ed estere, nonché nel sito internet della
struttura ricettiva e negli eventuali profili web e social.
3.
La sospensione dell'esercizio per un periodo superiore, fino ad un massimo di
sei mesi è ammessa per fondate ragioni, è soggetta ad autorizzazione del Comune
ed è comunque prorogabile una sola volta per i restanti sei mesi successivi e
sempre per fondati motivi di forza maggiore.
4.
Il periodo di apertura dei complessi stagionali non può essere inferiore a tre
mesi durante i quali tutti i servizi e gli esercizi interni sono efficienti e
funzionanti in tutte le loro parti.
5.
Le date di apertura e di chiusura sono dichiarate attraverso la SCIA di cui
all’articolo 7, nonché indicate nel sito internet della struttura ricettiva e
negli eventuali profili web e social.
Art.
13
(Registrazione delle persone alloggiate per
finalità statistiche e comunicazioni di pubblica sicurezza)
1.
I titolari o i gestori delle strutture ricettive all’aria aperta di cui alla
presente legge hanno l’obbligo di comunicare, attraverso la piattaforma
telematica del Sistema informativo regionale, di cui all’articolo 10 della
legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 (Riordino dell’organizzazione turistica
regionale), a fini statistici, il movimento degli ospiti, in arrivo o in
partenza, registrato il mese precedente.
2.
I gestori forniscono all’autorità di pubblica sicurezza ogni comunicazione
relativa alle persone alloggiate nei modi e nei tempi previsti dalla normativa
vigente in materia.
3.
In attuazione dell’articolo 13-ter, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023,
n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti
territoriali a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili) convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, la Regione ricodifica come
Codice Identificativo Nazionale (CIN) il Codice Identificativo Regionale (CIR)
di cui alle delibere di Giunta regionale n. 629/2022 e n. 674/2022
“Approvazione Linee guida di definizione dei criteri e delle modalità di
rilascio e di utilizzo del Codice Identificativo Regionale (CIR)” assegnato
alle strutture ricettive di cui all’articolo 2.
4.
I titolari degli esercizi ricettivi di cui all’articolo 2 espongono in maniera
visibile all’esterno della struttura la tipologia, l’esatta denominazione e il
numero delle stelle corrispondenti alla classificazione attribuita e il CIN di
cui al comma 3.
5.
Il titolare dell’esercizio ricettivo che pubblicizza con qualunque mezzo la
propria attività evidenzia le proprie generalità, le informazioni
sull’accessibilità, la partita IVA, ove prevista, e il CIN.
Art.
14
(Tariffe nei complessi ricettivi all’aria
aperta)
1.
Nel rispetto del principio di pubblicità e di trasparenza dei prezzi dei
servizi, i titolari o i gestori delle strutture ricettive di cui all’articolo
2, espongono, in modo ben visibile al pubblico all'ingresso della struttura e
nelle unità abitative, i prezzi praticati nell'anno di riferimento al fine
della loro verificabilità da parte degli utenti, nonché i relativi periodi di
apertura previsti dall'articolo 12.
2.
I prezzi di cui al comma 1 sono riportati sulle guide specializzate italiane ed
estere nonché nel sito internet della struttura ricettiva e nei portali internet di promozione e commercializzazione.
3.
La Regione predispone la modulistica per la compilazione da parte del gestore
della struttura dell’indicazione dei prezzi su base annua eventualmente
contraddistinti in base al periodo.
4.
Alle tipologie ricettive definite nella presente legge si applicano il regime
di pubblicità dei prezzi e l’obbligo di comunicazione alla Regione, ovvero alla
Città metropolitana di Reggio Calabria, entro il 1° ottobre di ogni anno, per
via telematica, dei prezzi massimi e minimi, dei relativi servizi offerti,
comprensivi di IVA, e delle condizioni applicate, praticati dal 1° gennaio
dell’anno successivo. Eventuali modifiche sono comunicate almeno sessanta
giorni prima della loro entrata in vigore.
5.
I prezzi di cui al comma 1, riepilogati in una apposita tabella fornita dai
Comuni, sulla base di un modello adottato dalla Regione da esporre all’ingresso
della struttura ricettiva, sono comprensivi:
a)
del prezzo dell'alloggio praticato nell'anno di riferimento;
b)
dei servizi necessari alla classificazione della struttura;
c)
degli oneri e delle imposte evidenziati separatamente.
6.
I prezzi di cui al comma 5 non comprendono quello degli ulteriori servizi
disponibili a richiesta del cliente.
7.
I titolari o i gestori delle strutture ricettive non possono praticare prezzi
superiori ai massimi dichiarati.
8.
I costi di energia elettrica prelevata dal singolo equipaggio possono essere
conteggiati sotto la voce "contributo giornaliero per rimborso servizi
accessori" e sono commisurati alla potenza impegnata.
Art.
15
(Controllo e vigilanza sui complessi
ricettivi all'aria aperta)
1.
Fatte salve le specifiche competenze delle autorità sanitarie, dell’ispettorato
del lavoro e di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo
sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal
Comune territorialmente competente.
2.
La Regione svolge i controlli relativi alla verifica del mantenimento dei
requisiti riguardanti la classificazione, di cui all’articolo 8, trasmettendone
le risultanze al Comune competente per gli adempimenti consequenziali.
Art.
16
(Sanzioni)
1.
Il Comune, per le inadempienze accertate, commina le seguenti sanzioni:
a)
da 150,00 euro a 450,00 euro, per omessa esposizione delle tabelle delle
tariffe;
b)
da 250,00 euro a 850,00 euro, per applicazioni di prezzi difformi rispetto a
quelli esposti;
c) da 500,00 euro a 1.000,00 euro, per
accoglimento degli ospiti in numero eccedente rispetto alla capacità ricettiva
massima autorizzata;
d)
da 500,00 euro a 1.000,00 euro, per apertura abusiva o omessa SCIA;
e)
da 500,00 euro a 1.000,00 euro per il mancato rispetto della percentuale di
prevalenza del 70 per cento, riferita alla tipologia di struttura ricettiva di
cui all’articolo 2.
2.
In caso di recidiva il Comune può disporre la chiusura dell’attività.
3.
Chiunque allestisce dopo l'entrata in vigore della presente legge uno dei
complessi indicati all'articolo 2 sprovvisto della relativa autorizzazione, è
soggetto, in solido con il proprietario del terreno, qualora sia persona
diversa, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 10.000,00
euro e alla immediata chiusura del complesso ricettivo.
4.
Nell'ipotesi di superamento della prevista capacità ricettiva massima, oltre a
quanto previsto dal comma 1, lettera c), si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 5,00 euro fino a 25,00 euro per ogni persona
ospitata in eccedenza per ogni giorno di permanenza.
5.
Il titolare dell'autorizzazione che non stipula contratto di assicurazione per
i rischi da responsabilità civile nei confronti dei clienti, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento della somma da 500,00 euro a 2.000,00
euro.
6.
Chiunque consente l'utilizzazione di un proprio complesso immobiliare,
attribuendogli la qualificazione di azienda ricettiva di cui alla presente
legge e pubblicizzandolo in qualsiasi forma come tale, in violazione alle norme
della presente legge, è soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria
amministrativa di 5.000,00 euro.
7.
Le somme dovute per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal
presente articolo sono riscosse e introitate dalle Amministrazioni comunali
competenti per territorio.
Art.
17
(Disposizioni transitorie)
1.
Le variazioni e le modifiche delle strutture ricettive all’aria aperta già
esistenti, ivi incluse le variazioni dell’assetto organizzativo delle stesse,
sono soggette a SCIA.
2.
Le strutture ricettive di cui all’articolo 2 già esistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge si adeguano, entro i limiti temporali di seguito
indicati, a:
a)
norme generali e requisiti minimi funzionali e strutturali previsti dagli
Allegati 1 e 2, entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge;
b)
requisiti di classificazione previsti per le diverse tipologie di attività e
livello di classificazione, di cui agli Allegati 3 e 4, entro e non oltre
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3.
Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, i titolari
dei complessi di cui all'articolo 2, già esistenti, presentano presso lo
sportello unico per le attività ricettive/produttive (SUAR/SUAP), ove
costituito, del Comune competente in cui la struttura è situata, o se la
struttura ricettiva è situata in un Comune presso cui il SUAR/SUAP non è
costituito, all’ufficio comunale competente in materia di attività produttive,
la SCIA di cui all’articolo 7.
4.
Le strutture ricettive già autorizzate, nelle more degli adeguamenti alle
prescrizioni del comma 2, mantengono il livello di classificazione
precedentemente assegnato, rimanendo altresì efficace l’autorizzazione
all’esercizio precedentemente rilasciata.
5.
Limitatamente alle strutture ricettive già autorizzate e in attività alla data
di entrata in vigore della presente legge, gli adeguamenti strutturali e
funzionali prescritti dalla presente legge e dai relativi Allegati, che
necessitano della modifica o adeguamento delle superfici attualmente utilizzate
o della realizzazione di interventi che richiedono ulteriori autorizzazione e
titoli abilitativi, la scadenza temporale di cui al comma 2, lettera a), può
essere, su richiesta dell’interessato e con specifiche motivazioni, prorogata
di ulteriori centottanta giorni.
6.
Le varianti urbanistiche previste nella presente legge sono ammesse,
limitatamente ai Comuni dotati di Piano strutturale comunale approvato. Sono
fatte salve, altresì, le tipologie di varianti urbanistiche previste
dall’articolo 65, comma 2, lettera b), della l.r.
19/2002.
7.
Le indicazioni sulla data e le prescrizioni sulla durata dei periodi di
apertura dei complessi ricettivi all’aria aperta non annuali, di cui
all'articolo 12, entrano in vigore a partire dalla data dello stabilito termine
di apertura, successivamente alla entrata in vigore della presente legge.
Art.
18
(Abrogazione della l.r.
28/1986)
1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge
regionale 11 luglio 1986, n. 28 (Ricezione turistica all'aria aperta).
Art.
19
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 20
(Entrata in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
Art.
1
(Interpretazione autentica dell’articolo 17,
comma 3, della l. r. 10/2022)
1.
Al comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale 20 aprile 2022, n. 10
(Organizzazione dei servizi pubblici locali dell’ambiente), l’espressione
riferita al subentro dell’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria
(ARRICAL) nei “rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Comunità
d’Ambito” si interpreta nel senso che l’ARRICAL subentra nei diritti e negli
obblighi, nonché nello svolgimento di compiti e funzioni spettanti alle
Comunità d’Ambito di cui alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 (Riordino
del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria), e non già nelle
obbligazioni gravanti in capo ai Comuni morosi che componevano le medesime
Comunità d’Ambito, unici soggetti responsabili pro quota nei confronti dei
gestori degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti.
Art.
2
(Clausola di invarianza finanziaria)
1.
Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio regionale.
Art.
3
(Entrata in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria
(BURC).
Il
Consiglio regionale
visto
l’articolo 121, comma 2, della Costituzione italiana, che prevede la
possibilità per i Consigli regionali di presentare proposte di legge alle
Camere;
visto
l’articolo 16, comma 2, lettera t) della legge regionale 19 ottobre 2004, n.25
(Statuto della Regione Calabria);
visto
il proprio Regolamento interno;
vista
la proposta di provvedimento amministrativo n. 201/12^ di iniziativa dei
consiglieri regionali Molinaro, Neri, De Francesco, Mannarino, Montuoro,
recante «Proposta di legge al Parlamento recante “Estensione del riconoscimento
dei contributi figurativi, previsto dalla legge 10 marzo 1955, n. 96 in favore
dei perseguitati politici antifascisti o razziali, agli imprenditori, ai liberi
professionisti e ai lavoratori autonomi resistenti alla criminalità
organizzata»;
preso
atto che la Prima Commissione consiliare, nella seduta del 5 febbraio 2025, si
è determinata favorevolmente sul provvedimento in oggetto;
udito
il relatore, Consigliere Molinaro, che ha illustrato il provvedimento;
delibera
per
le considerazioni, motivazioni e finalità esposte in premessa, che qui si
intendono integralmente riportate:
-
di approvare la proposta di
legge al Parlamento, recante: "Estensione del riconoscimento dei
contributi figurativi, previsto dalla legge 10 marzo 1955, n. 96 in favore dei
perseguitati politici antifascisti o razziali, agli imprenditori, ai liberi professionisti
e ai lavoratori autonomi resistenti alla criminalità organizzata», allegata
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
-
di dare mandato al Presidente
del Consiglio regionale di inoltrare al Parlamento la proposta di legge
approvata.
Segue
testo della suddetta legge:
Art.
1
(Riconoscimento dei contributi figurativi
agli imprenditori, ai liberi professionisti e ai lavoratori autonomi resistenti
alla criminalità organizzata)
1.
Al fine di promuovere la piena attuazione dei diritti e degli interessi dei
titolari di imprese e loro coadiuvanti, dei liberi professionisti e dei
lavoratori autonomi resistenti alla criminalità organizzata, sono riconosciuti
ed estesi ai soggetti di cui all’articolo 2 della presente legge i benefici di
cui all’articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei
perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti)
per gli anni nei quali le stesse vittime di atti di criminalità organizzata
sono state costrette a non poter lavorare.
2.
I benefici di cui al comma 1, a carico dello Stato, consistono nell’accredito
dei contributi figurativi per il conseguimento delle prestazioni inerenti
all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti,
relativamente ai periodi scoperti da contribuzione a causa di inattività
lavorativa derivata dall’essere stati vittime di atti di criminalità
organizzata, fino a un massimo di cinque anni.
Art.
2
(Beneficiari dell’accredito dei contributi
figurativi)
1.
Sono beneficiari dell’accredito dei contributi figurativi di cui all’articolo
1:
a)
gli imprenditori iscritti alla gestione speciale dell’INPS e i loro
coadiuvanti;
b)
i liberi professionisti e i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata
dell’INPS;
c)
i liberi professionisti iscritti alle rispettive casse previdenziali.
2.
I soggetti di cui al comma 1, per il riconoscimento dei benefici di cui alla
presente legge, devono attestare la cessazione dell’attività lavorativa,
derivata dall’essere stati vittime di atti di criminalità organizzata, fatti
usurari ed estorsivi, nonché il nesso di causalità tra la suddetta inattività e
le azioni criminose subite.
Art.
3
(Istruttoria ed esame delle domande)
1.
Spetta a ciascuna Prefettura svolgere l’istruttoria sull’accertamento della
fondatezza delle attestazioni di cui all’articolo 2, comma 2.
2.
Spetta alla commissione di cui all’articolo 8 della legge 96/1955, previo esame
delle domande, il riconoscimento dei periodi di inattività lavorativa
considerati utili a pensione nell’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
3.
Della commissione di cui al comma 2 non fanno parte i tre rappresentanti
dell’Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti di cui
all’articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 96/1955.
Art.
4
(Norma di rinvio)
1.
Per gli aspetti procedurali, non disciplinati dalla presente legge, si rinvia
alla legge 96/1955.
Art.
5
(Norma finanziaria)
1.
All’attuazione della presente legge, dalla quale non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio statale, si fa fronte con le risorse di cui
all’articolo 9 della legge 96/1955.
Art.
1
(Modifiche dell’articolo 1 della l.r. 6/2025)
1.
Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 28 gennaio 2025, n. 6
(Disposizioni per la proroga della validità delle graduatorie vigenti dei
concorsi pubblici di enti e aziende del Servizio sanitario della Regione
Calabria) le parole: “approvate, all’esito delle procedure concorsuali” sono
sostituite dalle seguenti: “in essere dal 2021 derivanti da avvisi o selezioni
per reclutamenti anche a tempo determinato” e le parole: “, nell’anno 2023 e in
scadenza nell’anno 2025” sono soppresse.
Art.
2
(Norma finanziaria)
1.
Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio regionale.
Art.
3
(Entrata in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
Art.
1
(Modifiche dell’articolo 13 della l. r.
11/2004)
1.
L’articolo 13 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano regionale per
la Salute 2004/2006), è così modificato:
a)
la lettera a) del comma 1 è soppressa;
b)
dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Il bilancio preventivo
economico, il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato sono approvati
dalla Giunta regionale nel rispetto dei termini previsti dalla normativa
statale vigente in materia.”.
Art.
2
(Clausola di invarianza finanziaria)
1.
Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio regionale.
Art.
3
(Entrata in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
Art.
1
(Modifiche e integrazioni dell’articolo 14
della l.r. 47/2018)
1.
All’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 47 (Collegato alla
manovra di finanza regionale per l’anno 2019), sono apportate le seguenti
modifiche e integrazioni:
a)
al comma 3, la parola “2024” è sostituita dalla seguente “2026”;
b)
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“4.
Il Commissario unico presenta, con cadenza quadrimestrale, una relazione
sull’attività svolta e sulle criticità riscontrate, all’articolazione
amministrativa regionale competente in materia di liquidazione delle soppresse
comunità montane che, unitamente all’articolazione amministrativa preposta al
coordinamento degli enti sub-regionali, per quanto di rispettiva competenza,
monitorano l’andamento delle attività di liquidazione.”.
Art.
2
(Clausola di invarianza degli oneri
finanziari)
1. Dall’attuazione della presente legge non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art.
3
(Entrata in vigore)
1.
La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino
ufficiale telematico della Regione Calabria
Il Consiglio regionale della Calabria
premesso che:
- l’analisi del Comportamento Applicata (A.B.A.) ha
lo scopo di ridurre i comportamenti disfunzionali e promuoverne altri
appropriati, consentendo un miglioramento della qualità della vita del minore;
- questo tipo di trattamento ha il maggior numero di
evidenze scientifiche (evidence-based), riconosciute
a livello internazionale, che dimostrano l’efficacia della terapia, in quanto
l’A.B.A. è correlata al miglioramento del quoziente intellettivo, al
miglioramento dell’abilità di linguaggio ed all’acquisizione di comportamenti
funzionali e adattivi;
- il trattamento in questione rientra a norma
dell’articolo 60 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle linee di indirizzo
dell’Istituto Superiore di Sanità in attuazione della legge n. 134 del 18
agosto 2015 tra i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), ovvero, tra le
prestazioni che devono essere assicurate dal Sistema Sanitario Nazionale;
- il minore ha diritto alla definizione di un Piano
Individualizzato, costituzionalmente garantito dal diritto alla salute, che
tenga conto del diverso livello di gravità del Disturbo dello Spettro Autistico
e che tale inalienabile diritto non debba essere sacrificato o compromesso
dalla discrezionalità amministrativa dell’Ente Sanitario;
- tante famiglie calabresi hanno riscontrato
innumerevoli difficoltà ad accedere ad una tutela adeguata per i propri figli,
trovandosi costrette a rivolgersi al Giudice Amministrativo che soventemente
riconosceva sul piano giuridico l’ammissibilità dei diversi punti inerenti il trattamento per l’Autismo;
considerato che:
- il trattamento riabilitativo A.B.A. produce enormi
benefici per il minore in condizione di Autismo ma risulta essere molto oneroso
per la maggior parte delle famiglie interessate;
- il suddetto trattamento non è fornito da tutti i
Distretti Sanitari Calabresi e molti genitori sono stati e sono costretti a
rivolgersi a strutture e/o a singoli professionisti che erogano tale
trattamento;
- la maggior
parte delle famiglie ha avviato azioni giuridiche citando in causa le ASP
calabresi;
- la Giurisprudenza è unanimemente d’accordo nel
riconoscere che il Servizio Sanitario Nazionale debba farsi carico direttamente
del trattamento, ovvero, indirettamente prevedendo specifiche procedure di
rimborso delle spese sostenute dalle famiglie (Tribunale di Cosenza, Sent.
N.272/2021; Tribunale di Catanzaro, Sent. N.125/2022; Corte di Appello Roma,
Sent. N.4150/2021; Consiglio di Stato, Sent. N.8708/2023);
- l’ASP di Cosenza con delibera n.1855 del 21 agosto
2024 ha ritenuto di riconoscere il rimborso delle spese per il trattamento
A.B.A. a favore di una famiglia residente nel territorio del citato Distretto;
tutto ciò premesso e considerato
impegna la Giunta regionale ed il Presidente, anche
nella qualità di Commissario ad Acta della Sanità calabrese, ad
adottare ogni provvedimento necessario, affinché i Direttori Generali e i
Commissari delle Aziende Sanitarie Provinciali calabresi procedano alla
ricognizione delle prestazioni del trattamento A.B.A. non ancora rimborsate, a
far data dell’inserimento tra i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), e
successivamente procedere al pagamento alle famiglie aventi diritto.