XII^ LEGISLATURA
RESOCONTO INTEGRALE
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N. 38
SEDUTA Di MARTEDì 12 MARZO 2024
PRESIDENZA
DEL PRESIDENTE FILIPPO MANCUSO
Inizio lavori h. 15,35
Fine
lavori h. 19,48
Presidenza del presidente Filippo Mancuso
La seduta inizia alle 15.35
Dà avvio ai lavori, invitando il Segretario questore a dare lettura del verbale della seduta precedente.
Dà lettura del verbale della seduta precedente.
(È approvato senza osservazioni)
Dà lettura delle comunicazioni.
(Sono riportate in Allegati)
Avviamo i lavori. Ha chiesto di intervenire la consigliera Bruni. Ne ha facoltà.
Grazie, signor Presidente. Intervengo per chiedere l’inserimento di un ordine del giorno specifico sulla fibromialgia.
Noi oggi andremo ad approvare la proposta legislativa già esaminata in Commissione. È una patologia invalidante, cronica, colpisce milioni di persone, ed è un dovere, sicuramente morale e politico, garantire a coloro che soffrono di questa patologia un supporto adeguato e un riconoscimento. La proposta di legge che noi portiamo all’esame dell’Aula, purtroppo, non ha un sostegno economico e, quindi, questa promozione sociale è ridotta; ovviamente è necessario che ci siano delle azioni concrete e delle misure specifiche. Tuttavia, a livello nazionale, alla Camera dei deputati sono state approvate ben sei mozioni per riconoscere la fibromialgia come patologia invalidante e cronica.
Attraverso questo ordine del giorno che chiedo di votare l'idea è, quindi, quella di spingere il nostro Presidente a sostenere in ogni sede, iniziando dalla Conferenza delle Regioni, la richiesta di inserimento nei LEA della sindrome fibromialgica. Quindi, chiedo che si possa procedere in tal senso.
Votiamo per l'inserimento dell'ordine del giorno della collega Bruni.
L'ordine del giorno è inserito.
Ha chiesto di intervenire il collega Molinaro. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Chiedo di inserire all’ordine del giorno la mozione numero 80 del 12 marzo 2024, a mia firma e dei colleghi del gruppo della Lega, al fine di procedere all'individuazione delle superfici e aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, nonché per il conseguimento del Fondo incentivante, per quanto riguarda la Regione, la cui scadenza è prevista il 31 dicembre 2024. Grazie.
Votiamo per l'inserimento della mozione del collega Molinaro. La mozione è inserita all'ordine del giorno.
Ha chiesto di intervenire il collega Lo Schiavo. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Chiedo l'inserimento della mozione numero 81, che reca la mia firma e del consigliere Mammoliti, ma sottoscritta da tutti i gruppi consiliari dell'Aula, relativa al Sistema bibliotecario vibonese.
Votiamo per l'inserimento della mozione del collega Lo Schiavo. La mozione è inserita.
Ha chiesto di intervenire il consigliere Cirillo. Ne ha facoltà.
Salve, Presidente. Chiedo l'inserimento della mozione numero 79, ex articolo 119 del Regolamento interno del Consiglio regionale, recante: “Misure a sostegno delle attività in regime di concessione demaniale marittima, fluviale e lacuale ad uso turistico-ricreativo”. Grazie.
Votiamo l'inserimento della mozione del collega Cirillo sulle concessioni demaniali. La mozione è inserita.
Ha chiesto di intervenire la collega Straface. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Chiedo l'inserimento della mozione numero 78, recante: “La salute delle donne affette da tumore alla mammella nella Regione Calabria.”
Votiamo per l’inserimento all’ordine dei lavori della mozione della collega Straface. La mozione è inserita.
Ha chiesto di intervenire il collega Alecci. ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Dulcis in fundo, chiedo l'inserimento della mozione numero 77 del 29 febbraio relativa al Fondo per la non autosufficienza.
Votiamo per l'inserimento della mozione del collega Alecci. La mozione è inserita.
Avviamo i lavori, con la proposta di provvedimento amministrativo numero 150/12^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Rendiconto esercizio 2022 dell'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica Calabria (ATERP CALABRIA)”
Cedo la parola al collega Montuoro per illustrare il provvedimento. Prego.
Grazie, Presidente, buon pomeriggio a tutti.
La proposta di provvedimento, posta oggi all'approvazione di questa Assemblea, è stata licenziata dalla seconda Commissione consiliare nella seduta del 5 marzo scorso.
La proposta è relativa al Rendiconto esercizio 2022 dell'Agenzia Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Regione Calabria.
Alla seduta di Commissione hanno partecipato la Commissaria straordinaria, la quale ha illustrato le misure di intervento finora avviate e ha fornito i chiarimenti richiesti, ed un rappresentante del Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici. Il Dipartimento economia e finanze ha, invece, inviato una nota con la quale ribadisce le raccomandazioni riportate nell'istruttoria di competenza e ritiene che il Rendiconto esercizio 2022 dell'ATERP possa essere sottoposto all'approvazione da parte del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 57, comma 7, della legge regionale 4 febbraio 2002, numero 8.
Il provvedimento si compone della delibera di Giunta regionale, delle relazioni istruttorie del Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici, del Dipartimento economia e finanze e del parere del Revisore unico dei conti dell'Azienda.
Il Revisore unico dei conti non ha rilevato irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente, suscettibili di particolari rilievi. L'Organo di controllo ha verificato il sostanziale rispetto dei limiti di spesa previsti dall'articolo 6 della legge regionale 43/2016 in materia di spese del personale e spese per il funzionamento.
Con verbale numero 13 del 19/09/2023, l’Organo di controllo, con riferimento ai crediti e al Fondo crediti dubbia esigibilità, invita l'Ente alla verifica delle ragioni del mantenimento dei propri crediti, in particolare per quelli risalenti, in base alla loro effettiva esigibilità. Inoltre, il Revisore chiede una relazione con cadenza semestrale, dalla quale si possa evincere l'ammontare complessivo dei crediti, distinti per anno di formazione, l'attività di recupero e di interruzione dei termini prescrizionali dei crediti. Relativamente al contenzioso e all'adeguatezza del Fondo, è emersa l'esistenza di cause legali in corso, ereditate soprattutto dalle ex ATERP provinciali. Dunque, il Revisore ha richiesto dettagliate informazioni che permettano di verificare la corrispondenza del valore del Fondo accantonamento, rispetto alla copertura delle relative potenziali soccombenze e, quindi, passività.
A conclusione del verbale, il Revisore unico dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione ed esprime giudizio positivo per l'approvazione del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2022.
Il Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici, con l'istruttoria di competenza, rileva il sostanziale rispetto dei limiti di spesa previsti dall'articolo 6 della legge regionale numero 43/2016 in materia di spese del personale e spese per il funzionamento.
A conclusione dell'attività istruttoria, il Dipartimento vigilante esprime parere favorevole all'approvazione del Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2022 dell'Agenzia Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Regione Calabria.
Il Dipartimento economia e finanze raccomanda all'Ente, al fine di salvaguardare i propri equilibri di bilancio nonché di evitare l'insorgere di possibili danni di natura erariale, di promuovere le attività necessarie atte a garantire una incisiva azione di recupero delle posizioni di credito, stante il perdurare di alcune difficoltà nella riscossione dei proventi relative ai canoni di locazione.
Appurata la correttezza formale del risultato di amministrazione, il Dipartimento, sulla base delle risultanze contabili di cui al Rendiconto di gestione 2022, evidenzia che l’ATERP Calabria ha recuperato la quota annuale prevista per il ripiano del disavanzo determinato dal riaccertamento straordinario pari euro 2.354.291,27, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale del 2 aprile 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze.
A conclusione dell'istruttoria di competenza, il Dipartimento rileva che:
- sussiste la piena corrispondenza tra il saldo di cassa al 31/12/2022, per come risultante dal conto del bilancio, e il corrispondente valore del conto del tesoriere;
- sussiste la continuità tra i residui finali dell'esercizio 2021 rispetto a quelli iniziali dell'esercizio 2022;
- sussiste la quadratura delle poste contabili iscritte nelle cosiddette “partite di giro”;
- sussiste corrispondenza tra i valori a residuo e quelli riportati nel conto del patrimonio, posto che è stata verificata la piena coincidenza tra residui attivi finali e crediti e tra residui passivi finali e debiti, nonché, con riferimento al conto economico, la corrispondenza tra impegni in conto competenza e costi e tra accertamenti e ricavi, stante quanto attestato dall’ATERP Calabria nella nota integrativa di cui al presente Rendiconto di gestione 2022;
- sussiste la quadratura tra il saldo di tesoreria, in ragione del totale dei pagamenti e degli incassi effettuati nel corso dell'esercizio 2022, e il valore registrato alla voce “Disponibilità liquide” dell'attivo dello Stato patrimoniale;
- risulta formalmente corretta la determinazione del Fondo pluriennale vincolato, del Fondo crediti dubbia esigibilità e del risultato di amministrazione al 31/12/2022.
Il Dipartimento economia e finanze, dunque, ritiene possibile procedere, da parte della Giunta regionale, alla trasmissione del Rendiconto per l'esercizio 2022 dell'ATERP Calabria al Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 57, comma 7, della legge regionale 4 febbraio 2002, numero 8.
Grazie, Presidente.
Ha chiesto di intervenire il consigliere Alecci. Ne ha facoltà.
Grazie, signor Presidente. Purtroppo, i dati sulla gestione degli alloggi di edilizia pubblica riferiti al 2023 non sono buoni.
In una giornata come questa, di forte pioggia, credo che in tutte le province della nostra Regione, all'interno degli edifici residenziali pubblici, ci siano parecchie abitazioni nelle quali all'interno finanche dal soffitto cade acqua.
In questo Consiglio, circa due anni fa, avevo chiesto uno sforzo in più anche da parte degli Assessorati e della Giunta, affinché la nostra Regione, come altre Regioni hanno fatto, potesse utilizzare le agevolazioni fiscali destinate al Superbonus 110 per poter intervenire sugli alloggi di edilizia pubblica; alloggi per i quali oggi sono pochissime le risorse finanziarie a disposizione della nostra Regione e che, come tutti quanti noi possiamo vedere nelle nostre province, versano in pessime condizioni.
Questa è una partita che altre Regioni, come ad esempio la Lombardia, hanno giocato in maniera puntuale: una importante parte del patrimonio residenziale pubblico è stata messa a nuovo ed efficientata dal punto di vista energetico grazie al Superbonus 110, senza gravare sul bilancio regionale.
La Calabria, purtroppo anche in questo, è maglia nera: sono pochissimi gli interventi che sono stati effettuati nella nostra Regione.
Abbiamo un patrimonio edilizio pubblico che versa in situazioni drammatiche se non pietose.
Da questo punto di vista, bisogna fare uno sforzo in più e cercare di trovare le risorse, quantomeno per mettere in sicurezza gli edifici che ormai non sono più neanche in sicurezza.
Nelle prossime settimane, pertanto, proporrò, all'interno sempre di questo Consesso, una mozione affinché si possa mettere in piedi un gruppo di lavoro che valuti come utilizzare gli sgravi fiscali attualmente disponibili per poter mettere mano al patrimonio edilizio pubblico. Grazie.
Grazie, collega Alecci. Ha chiesto di intervenire la collega Bruni. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Preliminarmente, vorrei riscontrare positivamente il protocollo interistituzionale che è stato sottoscritto l'8 marzo tra il Presidente del Consiglio regionale e l'ATERP, oggi guidata dalla commissaria, avvocata Iannini, sul tema della prevenzione e il contrasto al fenomeno della violenza di genere e per la protezione ed emancipazione delle donne attraverso l'autonomia abitativa. La Calabria questa volta si pone in prima linea. Ci piacerebbe che venissero anche avviate le procedure per attivare e dare seguito alle Direzioni generali e che venisse abbandonata la stagione dei commissariamenti.
Oggi noi siamo qui per approvare questo Rendiconto di esercizio che, pur avendo ottenuto il parere favorevole del Revisore a fronte della correttezza delle risultanze contabili, presenta - lo abbiamo sentito - delle criticità, e cioè la costante difficoltà nella riscossione dei canoni di locazione degli immobili, probabilmente anche a causa della crisi economica della pandemia Covid, posto che la percentuale di potenziale inesigibilità degli stessi si attesta al valore del 96,81 per cento, cioè la quasi totalità.
A tal proposito la Procura contabile, in sede di parificazione di bilancio per l'esercizio finanziario, ha rilevato non solo le evidenti inefficienze del sistema di riscossione ma anche una quota importante di residuo attivo (crediti esigibili e non incassati) per 85 milioni di euro, che forse potrebbero anche essere riconducibili alla gravissima scelta operata dal Governo Meloni di cancellare il Fondo sostegno affitti e di morosità incolpevole.
Va, comunque, ricordato in proposito che la mancata interruzione dei termini prescrizionali determina la perdita del diritto all’esazione e l'insorgere di profili di responsabilità erariale. E noi non sappiamo se gli Uffici preposti si siano attivati in tal senso.
Ulteriore criticità è rappresentata, soprattutto, dagli effetti dannosi correlati all'occupazione abusiva e alla detenzione sine titulo degli alloggi che impedisce anche la legittima riassegnazione e penalizza i titolari dell'aspettativa ad essere nuovi assegnatari. Ma la cosa fondamentale che voglio sottolineare oggi è che ci si trovi di fronte - lo sottolineava il collega Alecci - ad una sfida urgente, imperativa che è quella dell'emergenza abitativa, acuita dalla crisi economica che affligge le fasce più deboli della nostra comunità.
Giusto qualche dato: 836 mila alloggi di edilizia popolare per un totale di 2 milioni e mezzo di famiglie, ma 650 mila famiglie hanno fatto domanda e ci sono 90 mila case vuote non assegnate.
È, quindi, un dovere morale e politico garantire a ogni individuo il diritto fondamentale ad un'abitazione dignitosa e sicura. E per farlo, bisogna agire con determinazione, sì, ma anche con compassione.
Il nostro partito ha fatto un piano abitativo e l'ha chiamato “Nuovo Piano Nazionale per il Diritto alla Casa” e il punto di partenza è quello di investire nuovamente sull'edilizia residenziale pubblica e sociale passando dalla scelta della rigenerazione urbana e di un ambiente sostenibile. Dobbiamo certamente assicurarci che le nuove abitazioni siano accessibili, inclusive e rispettose dell’ambiente.
La creazione di nuove abitazioni non è solo una necessità, ma è anche un investimento sul futuro di questa comunità.
La mancanza di alloggi adeguati mina la dignità umana, ma anche perpetua il ciclo della povertà e dell'emarginazione sociale. Questo ciclo va rotto, vanno offerte alle persone l'opportunità di vivere in condizioni dignitose e sicure, in cui poter prosperare e contribuire positivamente alla crescita della nostra società.
La costruzione di nuove abitazioni deve essere progettata in modo da affrontare le diverse esigenze delle fasce più deboli della nostra comunità: anziani, famiglie monoparentali, persone con disabilità, giovani coppie, gli studenti, le persone senza fissa dimora e tutti coloro che vivono in situazioni di precarietà economica. E vi ricordo che in molte parti del mondo si sono attuati cohousing proprio a partire dalle abitazioni di residenza pubblica.
Questo programma deve essere supportato da risorse finanziarie adeguate e da un impegno politico concreto. E ci auguriamo che il Governo vada ben oltre le cifre inadeguate messe di recente.
L'emergenza abitativa è una crisi umanitaria che richiede una risposta urgente e solidale da parte di tutti noi. Dobbiamo unire le nostre forze, lavorare insieme per costruire un futuro in cui ogni individuo abbia un tetto sopra la testa e una speranza nel cuore. Ricordiamoci che il vero progresso di una società si misura sempre dalla capacità di prendersi cura dei più vulnerabili tra di noi. Oggi, più che mai, è giunto il momento di dimostrare il nostro impegno, la nostra solidarietà verso coloro che hanno bisogno di aiuto. È nostro dovere assicurare che il sistema di locazione residenziale pubblica funzioni in modo efficace, equo e trasparente, garantendo nel contempo il diritto fondamentale all'abitazione per tutti i cittadini.
Siamo dunque disponibili ad un discorso serio, non solo numeri e approvazione di bilanci, ma presenza attiva su un tema che riguarda moltissimo la nostra terra di Calabria.
Grazie, collega Bruni. Ha chiesto di intervenire il collega Mammoliti. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Il Rendiconto dell'ATERP del 2022 è stato affrontato e discusso in maniera anche approfondita nella Commissione bilancio, nella quale ho avuto modo di conoscere e di ascoltare con grande interesse e anche con tanta attenzione le indicazioni, anche programmatiche di lavoro e di impegno, che la neo Commissaria, nominata ad ottobre del 2023, ha espresso.
La situazione, purtroppo, rappresenta delle criticità, che conosciamo e che sono state in maniera appropriata, anche, riportate dagli interventi precedenti, per le quali la Regione, a mio avviso, dovrebbe sempre prestare attenzione, con determinazione e con una visione di sistema rispetto alle problematiche che i diversi Enti hanno. Tuttavia, si continuano ad affrontare in maniera settoriale i singoli aspetti, le singole questioni e le problematiche delle criticità storiche che, purtroppo, c'erano, rischiano di restare e – questa è la mia preoccupazione - rischiano anche di aggravarsi.
Mi permetto di fare alcune valutazioni, anche di apprezzamento del lavoro che la Commissaria ha detto di voler fare e che ha, in qualche modo, già incanalato in questi mesi - bisogna darne atto - quando si parla della necessità di mettere in piedi un'azione poderosa per quanto riguarda la capacità di recuperare i crediti, che il Revisore purtroppo definisce abnorme, che credo sia una scelta da condividere, da sostenere e anche da apprezzare.
Così come diceva la collega Bruni, anche io ho apprezzato favorevolmente, in maniera positiva - poi di fatto è stata realizzata - la necessità di favorire l’autonomia abitativa alle donne vittime di violenze e ci sono altri aspetti importanti come l'abusivismo, il coinvolgimento dei Comuni, della Prefettura.
Tuttavia, accanto a questi elementi di dinamicità, di impegno, di lavoro che la neo Commissaria vuole mettere in campo, ci ha anche espresso delle preoccupazioni molto serie che vanno ponderate e valutate con grande attenzione, secondo me, dal versante sia legislativo sia politico. Mi riferisco, ad esempio, alla carenza di risorse umane, elemento importante nella capacità non solo della governance ma anche di realizzare gli obiettivi di missione di questo Ente importante; poi, non sottovaluterei le considerazioni che il Revisore unico fa sia in merito ai crediti, che considera abnormi e per i quali chiede di effettuare una verifica per capire quali siano effettivamente quelli esigibili, sia in merito al problema del contenzioso, relativo anche all'adeguatezza del Fondo.
Attenzione! È vero che si esprime sostanzialmente parere favorevole e si dice che a breve questa criticità non turba gli equilibri di bilancio, ma è anche esplicitato in maniera, secondo me, importante che questa situazione, se procrastinata nel tempo, potrà generare gravi squilibri finanziari.
Credo che qui debbano entrare la politica e l'azione del Governo per affrontare e approcciare questa problematica con una visione disponibile a realizzare non solo un supporto nel merito dei provvedimenti, con attenzione per quanto riguarda un Piano casa che deve rimettere al centro l'edilizia residenziale pubblica, ma anche l'ausilio e l'attenzione per poter implementare le risorse umane e le risorse economiche-finanziarie. Le problematiche che ruotano attorno al Rendiconto del 2022, per quanto riguarda l'ATERP, sono importanti, serie e possono essere ulteriormente aggravate - lo voglio dire come elemento di ulteriore messaggio e di sprone al Governo regionale - il gravissimo e importante contenzioso che si sta aprendo con i Comuni per quanto riguarda il pagamento dell’IMU da parte dell'ATERP.
Quindi, prestiamo l'attenzione necessaria e cerchiamo di approcciare a questo Ente con la disponibilità ad offrire risorse umane ed economico-finanziarie che gli consentano di assolvere al meglio alla sua importante funzione sociale.
Grazie, Presidente.
Grazie. Pongo in votazione il provvedimento nel suo complesso. Il provvedimento è approvato.
(Il Consiglio
approva)
(È riportata in
Allegati)
Passiamo al punto 2, la proposta di provvedimento amministrativo numero 151/12^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti agli obiettivi delle direttive UE “Economia circolare” - Adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - Sezione Rifiuti Urbani, del Rapporto ambientale di VAS e relativi allegati e della Sintesi non Tecnica”.
Cedo la parola al collega Raso per illustrare il provvedimento. Prego, a lei la parola.
Grazie, Presidente. Il presente provvedimento amministrativo è stato adottato con delibera di Giunta numero 5 del 23 gennaio 2024 ed ha per oggetto l’Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti agli obiettivi della Direttiva UE - Economia Circolare - Adozione del Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani, del Rapporto Ambientale di VAS e relativi allegati e della Sintesi non tecnica.
Il vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti è stato approvato con la deliberazione di Consiglio regionale numero 156 del 19 dicembre 2016, successivamente modificato con la deliberazione del Consiglio regionale numero 474 del 19 dicembre 2019 e, in ultimo, con la deliberazione del Consiglio regionale numero 104 del 29 luglio 2022.
Dal 4 luglio 2018 sono in vigore le quattro direttive del pacchetto “Economia circolare” che modificano sei direttive: su rifiuti, imballaggi, discariche, rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) e veicoli fuori uso e pile.
Il percorso di recepimento delle citate direttive nell'ordinamento nazionale si è concluso nel settembre 2020 con l'emanazione di una serie di decreti legislativi in data 3 settembre 2020.
Con delibera di Giunta regionale, numero 93 del 21 marzo 2022, è stato approvato il “Documento tecnico di indirizzo di Gestione dei rifiuti urbani” per l'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti, contenente gli indirizzi in materia di programmazione della gestione dei rifiuti urbani per l'aggiornamento della pianificazione regionale e adeguamento alla disciplina nazionale di recepimento delle Direttive europee, relative al pacchetto “Economia circolare”.
Si è stabilito che, da un punto di vista procedurale, l'attività di aggiornamento deve rispettare gli obblighi stabiliti dal decreto legislativo 152 del 2006 in tema di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione d’Incidenza Ambientale (VINCA).
Con deliberazione della Giunta regionale numero 181 del 20 aprile 2023: è stata adottata la proposta di “Aggiornamento del Piano regionale di gestione rifiuti agli obiettivi conseguenti al recepimento delle Direttive UE Economia Circolare - Sezione rifiuti urbani”, corredata dalla Sintesi non Tecnica, dal Rapporto Ambientale e dai relativi allegati; sono state avviate la procedura VAS, Valutazione Ambientale Strategica, e la fase di consultazione pubblica. Con determina dirigenziale numero 19315 del 18/12/2023 del Settore valutazioni autorizzazioni ambientali - Sviluppo sostenibile si è preso atto del parere motivato favorevole ai fini VAS della Struttura tecnica di valutazione nella seduta del 14/12/2023.
Il Piano oggetto di approvazione, denominato “Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani”, è costituito dai seguenti documenti: relazioni di Piano - Sezione rifiuti urbani; Rapporto Ambientale e allegati; Sintesi non Tecnica; parere motivato di VAS; dichiarazione di sintesi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 152/2006.
Si aggiorna e sostituisce la sezione dedicata ai rifiuti urbani degli elaborati del Piano regionale dei rifiuti del 2016, ossia Parte I - Quadro conoscitivo (i capitoli da 1 a 8), la Parte II - la nuova Pianificazione (i capitoli da 9 a 21) unitamente ai relativi allegati.
I criteri localizzativi del capitolo 32 del presente aggiornamento aggiornano e sostituiscono i criteri localizzativi del capitolo 23, paragrafo 23.6 della Parte III - Rifiuti speciali del Piano del 2016. Essi, pertanto, si applicano a tutte le tipologie impiantistiche e a tutte le operazioni di trattamento, ai rifiuti urbani e ai rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi.
Inoltre, nel presente aggiornamento, il programma regionale di previsione del capitolo 29, il programma regionale di prevenzione dei rifiuti dispersi del capitolo 30 e il programma regionale di prevenzione dei rifiuti alimentari del capitolo 31, individuano azioni e attività ascrivibili ai rifiuti urbani e ai rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi.
Oltre al mutato quadro normativo, occorre aggiornare lo scenario di pianificazione prefigurando un nuovo orizzonte temporale per traguardare gli obiettivi al 2025, imposti dalla nuova normativa, con uno scenario di pianificazione proiettato sino al 2030.
Il presente aggiornamento tiene conto anche delle indicazioni del Programma nazionale di gestione dei rifiuti approvato con DM 24 giugno 2022, numero 257 del Ministero della transazione ecologica, ed è coerente con le previsioni ivi riportate.
I punti chiave dell'aggiornamento sono:
- adeguare i contenuti del Piano 2016 al nuovo quadro normativo comunitario di riferimento; - aggiornare il quadro conoscitivo del Piano 2016, risalente al 2014, acquisendo dati di monitoraggio per una rappresentazione dettagliata ed attuale dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti urbani, dalla produzione sino al trattamento finale, con particolare riferimento all'analisi degli indicatori rilevanti e alle ragioni che hanno determinato i ritardi nell'attuazione del Piano 2016;
- migliorare le performance della gestione dei rifiuti in ambito regionale, nel rispetto dell'ordine di priorità comunitaria della gestione dei rifiuti, privilegiando iniziative volte al sostegno dell'allungamento di vita dei beni e alla riduzione della produzione dei rifiuti, contrastando le diverse forme di abbandono (prevenzione);
- migliorare la qualità e quantità della raccolta differenziata sul territorio regionale e incentrare l'adozione di sistemi puntuali per la tariffazione del servizio secondo il principio “paghi per quanto produci”;
- raggiungere i nuovi obiettivi per la preparazione per il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti urbani fissati dalla nuova normativa;
- gestire in modo sostenibile la frazione umida del rifiuto urbano, privilegiando, laddove è possibile l'auto-compostaggio e il compostaggio di comunità;
- realizzare una rete impiantistica a servizio dei flussi della raccolta differenziata per massimizzare il recupero di materia di rifiuto da inviare alle filiere di riciclaggio e in particolare: valorizzare la frazione organica del rifiuto urbano della raccolta differenziata in idonei impianti producendo compost di qualità e energia; realizzare impianti di compostaggio di piccola taglia - impianti di prossimità - laddove, in relazione a particolari contesti territoriali, risulta antieconomico il trasporto negli impianti di taglia industriale di cui al precedente alinea; valorizzare le frazioni secche della raccolta differenziata con recupero spinto di materie di rifiuto per massimizzare i quantitativi da inviare alle filiere di riciclaggio.
- ridurre i rifiuti urbani biodegradabili da conferire in discarica, attraverso la raccolta differenziata delle frazioni biodegradabili del rifiuto urbano e il loro invio alle operazioni di recupero di materia in idonei impianti;
- vietare lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo;
- in accordo con gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile di Agenda 2030 e con i nuovi principi introdotti nella direttiva rifiuti del 2018, introdurre misure per: la riduzione della produzione dei rifiuti; la riduzione dei rifiuti alimentari; il contrasto alla dispersione dei rifiuti in ambiente terrestre e acquatico; l'obbligatorietà della raccolta differenziata dei rifiuti tessili; rafforzare la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti domestici pericolosi.
- adottare le misure necessarie per assicurare che la quantità di rifiuti urbani da collocare in discarica sia ridotta al 10 per cento o a una percentuale inferiore, del totale in peso dei rifiuti prodotti, assicurandosi che sia applicata la gerarchia comunitaria che predilige il recupero energetico allo smaltimento in discarica;
- chiudere il ciclo di gestione dei rifiuti urbani nell’ATO regionale, così come individuato dalla legge regionale di riforme del settore del 20 aprile 2022, numero 20, attraverso il recupero energetico nell'impianto di Gioia Tauro, considerato di interesse strategico regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge regionale 10 del 2022 del rifiuto urbano residuo e dei rifiuti secondari decadenti dal trattamento dei flussi della raccolta differenziata.
Grazie, Presidente.
Grazie, collega Raso. Ha chiesto di intervenire il collega Tavernise. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. In premessa, le
volevo chiedere una cortesia, presidente Mancuso, se fosse possibile, visto che
il presidente Occhiuto ha anche la delega all'ambiente, che, al termine della
discussione, il Presidente potesse fare un intervento, visto che è un argomento
molto importante l’aggiornamento del Piano dei rifiuti regionale,
con tutto il rispetto ovviamente della relazione del collega Raso, penso sia
necessario da parte del Presidente, che ha anche la delega all'ambiente,
spiegare come intende realizzare quello che c'è scritto nel Piano, da qui ai
prossimi due-tre anni.
Ho
letto attentamente la relazione e ho anche assistito alla discussione nella
quarta Commissione presieduta dal consigliere Raso.
Attesa
la spiegazione tecnica e meritoria di Bruno Gualtieri che – bisogna essere
oggettivi, onesti e sinceri – in questi ultimi mesi ha portato delle migliorie
per quanto riguarda la situazione dei rifiuti in Calabria, anche in virtù degli
aspetti positivi scaturiti dall’abbassamento della tariffa e dal mancato invio
dei rifiuti all'estero, non basta scrivere in un Piano che si vuole raggiungere
il 65 per cento di differenziata entro il 2023, il 75 per cento entro il 2025 e
l'80 per cento entro il 2027, solo ed esclusivamente utilizzando e
modernizzando il termovalorizzatore di Gioia Tauro.
Vorrei
sapere qualcosa in più, collega Raso, e, quindi, mi aspetto su questo un
intervento del presidente Occhiuto sugli eco-distretti.
Se
non riusciamo a far partire gli eco-distretti, nonostante i fondi a
disposizione e nonostante ancora in alcune province come Cosenza ci sia un solo
impianto di trattamento pubblico, quello di Bucita - nello specifico,
l’impianto di Bucita è saturo e non riesce a smaltire i rifiuti che arrivano
dai Comuni - e facciamo, quindi, continuo riferimento a discariche addirittura
private, si rende conto, presidente Mancuso, che ho bisogno, da consigliare
regionale, se non da parte del presidente Occhiuto, ma almeno da parte del
Presidente della quarta Commissione, al di là della lettura della relazione, di
capire come realmente si vuole agire da qui ai prossimi anni.
La
ringrazio di questo e spero che accoglierà la mia richiesta.
Grazie, consigliere
Tavernise. Ha chiesto di intervenire il consigliere Muraca. Ne ha facoltà.
Grazie
Presidente. Il mio intervento è di natura critica rispetto a questo Piano di
gestione, visto che reputiamo difficile la programmazione estremamente
ambiziosa di realizzare le infrastrutture entro il 2025; questo indirettamente
ci provoca una grossa preoccupazione rispetto alla fase transitoria che
prevederà la definizione di una discarica di servizio per portare gli scarti di
lavorazione.
Pur
essendo favorevoli al forno a griglia e alla realizzazione della seconda linea
del termovalorizzatore di Gioia Tauro, ci sembra veramente difficile poter
realizzare questa infrastruttura entro i termini previsti da questo Piano e,
dunque, carente l'idea sulla fase che precede la realizzazione.
Contestualmente,
rileviamo una inadeguata progettualità rispetto alla gestione della frazione
umida.
Sembrerebbe
ci sia l'idea di indirizzare verso i privati la gestione di questa frazione che
incide moltissimo sulla tariffa.
Questo,
a nostro avviso è un grosso errore; anzi, riteniamo si debba puntare sulla
gestione pubblica, come inizialmente si era fatto su Sambatello, Siderno e su
altre infrastrutture che si stavano realizzando.
Ci
sembra impossibile poter realizzare entro il 2025 infrastrutture che ancora
oggi non vedono nemmeno l'assegnazione del luogo in cui realizzarle.
Noi
che conosciamo la macchina amministrativa, sappiamo che ci sono dei tempi da
realizzare; perciò, contestualmente, riteniamo sia doveroso incentivare anche
una premialità rispetto alle royalties, che è estremamente carente anche in
questo Piano di gestione, motivo per cui ci asterremo dal voto.
Grazie,
consigliere Muraca. Ha chiesto di intervenire il consigliere Laghi. Ne ha
facoltà.
Grazie,
Presidente. Vorrei dare al mio intervento un taglio un po’ più tecnico rispetto
a quello che hanno fatto i colleghi che mi hanno preceduto e con cui non mi
trovo completamente d'accordo, per usare una terminologia anglo-sassone.
Pertanto,
vorrei focalizzare il mio intervento su tre aspetti fondamentali: smaltimento
dei rifiuti solidi urbani – per motivi anche di tempo non potrò trattare anche
gli speciali –, l'impatto ambientale e la tutela della salute.
L'aggiornamento
odierno, che ha un orizzonte temporale – questo è importante stabilirlo – al
2030, è necessario per poter usufruire dei Fondi comunitari ma, a mio modo di
vedere, è anche un’opportunità per rendere concreto il concetto di “Economia
circolare” che è richiesto esplicitamente dall’Unione europea.
Purtroppo,
si rimane nel solco del Piano di gestione del 2016 della Giunta Oliverio, che
pure tante polemiche e resistenze ha sollevato sui territori e che certamente,
mi permetto di dire, non ha conseguito buoni risultati.
Bisogna
riconoscere che, seppur accompagnata da perplessità, la nascita di ARRICAL ha
dato buoni risultati, come è emerso anche nell'audizione in quarta Commissione
del Commissario Bruno Gualtieri, una persona estremamente competente e
motivata, per la verità.
Due
gli aspetti, tra i tanti che il Commissario ha fatto rilevare, che,
personalmente, credo siano meritevoli di sottolineatura: la Calabria non
esporta più i propri rifiuti al di fuori del perimetro regionale e,
addirittura, potrebbe accoglierne altri.
L'altro
aspetto importante è che questo contenimento fisico-logistico si è accompagnato
a un risparmio in danaro che è passato da una spesa di 120 milioni di euro a
100 milioni di euro, con una riduzione di circa il 17 per cento del carico
economico.
Ora,
tra le informazioni contenute nelle oltre mille pagine del provvedimento, che è
poderoso e ponderoso, vorrei soffermarmi esplicitamente, per i motivi che ho
detto, sul problema del raddoppio dell'inceneritore di Gioia Tauro da 120 mila
a 240 mila tonnellate.
Vorrei
far rilevare come, in realtà, questo inceneritore, pur potenzialmente tarato a
120 mila tonnellate, in realtà ha funzionato, come si legge nel poderoso e
ponderoso allegato, incenerendo 60 mila tonnellate annue per motivi tecnici del
forno che brucia i rifiuti, e ciò non ha comunque ostacolato i positivi
riscontri a cui prima ho fatto cenno, sia per il contenimento logistico sia per
il risparmio economico.
Un
altro elemento tecnico che è meritevole anch'esso, secondo me, di
sottolineatura è il problema degli eco-distretti a cui viene demandato lo
smaltimento di diverse frazioni tra cui la frazione umida, i cosiddetti scarti
di cucina che si prevede siano smaltiti attraverso una metodica denominata
“digestione anaerobica”, che ha tra le sue caratteristiche quella di produrre
metano, che poi va ovviamente bruciato e utilizzato, e compost; questa seconda
parte, non riesce quasi mai a farla, perché l'aumento e la grandezza degli
ambiti di riferimento determinano la produzione non di ammendante agricolo, che
ha delle specifiche, ma di una materia che si chiama FOS, frazione organica
stabilizzata, che, in realtà, serve unicamente per la copertura degli scarti.
Dunque,
il principio o, almeno, uno degli obiettivi cardine di questo Piano
assolutamente lodevole è l’eliminazione delle discariche che, comunque, si
prevede siano schiacciate e compresse come accoglimento di rifiuti a una
percentuale inferiore al 10 per cento.
Personalmente,
anche in qualità di rappresentante dell'Associazione internazionale ISDE -
Medici per l'ambiente, volevo sottolineare alcuni aspetti della regione che
contribuiscono a rendere difficile, se non impossibile, il conseguimento
dell’obiettivo di riduzione del ricorso alle discariche.
La
Calabria ha una popolazione di circa 1 milione 800 mila abitanti, una densità
abitativa di circa – questo è importante nella programmazione – 130 abitanti
per chilometro quadrato che abitano in 404 Comuni, l'80 per cento dei quali è
al di sotto dei 5 mila abitanti.
Un
altro aspetto della Calabria è l'importanza delle pratiche agricole,
dell'agricoltura che, tra l'altro, i cambiamenti climatici e i processi di
desertificazione hanno messo e stanno mettendo sempre più in crisi.
Un
altro aspetto che mi permetto di sottoporre alla vostra attenzione è il fatto
che l'Economia circolare, così fortemente raccomandata e supportata dall'Unione
europea, ovviamente è antitetica ai processi di incenerimento.
L'incenerimento
distrugge le cose, l'Economia circolare le riutilizza.
Infine,
da medico, dico che i determinanti ambientali di salute, ovvero l'ambiente in
cui viviamo, sono per la nostra salute più importanti – questo lo dice l'OMS
(Organizzazione mondiale della sanità), non certo io – dell'accesso ai servizi
sanitari; quindi, vivere in un ambiente non inquinato ci consente una
prevenzione primaria, cioè ci consente di aumentare la possibilità di non
ammalarci, non di ammalarci poco oppure di poter recuperare, ma di non
ammalarci in maniera cospicua, più importante, addirittura, del ricorso ai
servizi sanitari.
Con
queste premesse, a mio parere, il problema dell'inceneritore di Gioia Tauro,
che quindi dovrebbe essere raddoppiato ma, in realtà, rispetto a come ha
funzionato a 60 mila tonnellate l’anno – dovrebbe essere quadruplicato per
arrivare a 240 mila tonnellate – non solo non è necessario, ma è del tutto
inutile con un risparmio di spesa importantissima.
Tra
l'altro, la presenza di un inceneritore è dicotomica rispetto alla possibilità
di annullare le discariche perché il 25/30 per cento di ciò che viene
incenerito, ovvero le ceneri degli inceneritori, debbono essere collocati in
discariche, tra l'altro particolari, costose e delicate per rifiuti pericolosi
e, quindi, è impossibile.
L'incenerimento
è il modo migliore per strutturare, all'interno del ciclo di smaltimento dei
rifiuti, proprio quelle discariche che si vogliono eliminare.
Una
parola, poi, sui processi di combustione con riferimento anche ai cambiamenti
climatici, in agricoltura e tutto quanto. I processi di combustione, le
combustioni di origine antropica, quindi, gli incenerimenti sono riconosciuti
dagli Organismi internazionali come la prima causa dei cambiamenti climatici.
Sto
seguendo con grande attenzione il problema delle Comunità energetiche
rinnovabili, rispetto a cui l'assessore Varì e il Presidente si stanno tanto
spendendo: è quella la strada della produzione energetica del futuro, non le
combustioni!
In
conclusione, dunque, da un lato sono lieto degli obiettivi raggiunti, anche
senza ricorrere all'incenerimento, da ARRICal
che dimostra che le idee camminano sulle gambe delle persone, quindi, se si
mettono persone capaci e competenti al posto giusto, allora le cose possono
funzionare.
Ritengo
che il ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani possa prescindere da
pratiche di incenerimento a livello degli eco-distretti, ma soprattutto a
livello dell'inceneritore e, dato che questo Piano ha un orizzonte temporale
che va al 2030, auspico che ci sia una prossima e rapida rivisitazione sulla
base delle cose che ho detto, non perché le ho dette io, ma perché sono dei
rilievi oggettivi che ci possono dare delle soddisfazioni nelle modalità di
smaltimento con delle ricadute positive per i conti pubblici, per la salute e
per l'ambiente.
Grazie,
Presidente.
Grazie, consigliere Laghi.
Ha chiesto di intervenire il consigliere Raso. Ne ha facoltà.
Vorrei
soltanto mettere in evidenza a tutti i colleghi ciò che è previsto nel Piano.
Praticamente, i risultati di questo Piano si vedranno a fine 2024; infatti, si
passerà da una quantità di 229 mila tonnellate di rifiuti che vanno in
discarica a una quantità di 185 mila tonnellate.
Questa
attività è già stata svolta nell’ambito dei lavori di implementazione e
miglioramento degli impianti di trattamento meccanico biologico che si
riverseranno anche nelle tasche dei cittadini calabresi che vedranno una
diminuzione della TARI.
Per
quanto riguarda l'inceneritore, il termovalorizzatore di Gioia Tauro, si tratta
di una grande opera per la Calabria; infatti, permetterà che meno del 10 per
cento dei rifiuti vadano in discarica, evitando il ciclo del trattamento
meccanico biologico.
Ad
oggi, i rifiuti per essere portati in discarica devono essere prima trattati;
poi, gran parte dei rifiuti non differenziati andrà direttamente nel
termovalorizzatore, sempre con un recupero di soldi per la Regione Calabria e
per i cittadini calabresi, eliminando le discariche che in Calabria sono il
problema principale della crisi dei rifiuti che si verifica nell'estate.
Grazie.
Grazie,
consigliere Raso. Passiamo all'esame di votazione del provvedimento. Pongo in
votazione il provvedimento nel suo complesso. Il provvedimento è approvato.
(Il
Consiglio approva)
(È
riportato in Allegati)
Passiamo
al terzo punto all’ordine del giorno, la proposta di provvedimento
amministrativo numero 157/12^ di iniziativa d'Ufficio, recante
<Effettuazione del Referendum consultivo obbligatorio sulla proposta di
legge numero 230/12^ di iniziativa dei consiglieri regionali De Nisi e
Graziano, recante: “Modifiche dei confini territoriali dei Comuni di
Filadelfia, Francavilla Angitola e Polia della provincia di Vibo Valentia”>.
Cedo
la parola al consigliere De Nisi per illustrare il provvedimento. Prego, ne ha
facoltà.
Grazie,
Presidente. Illustro brevemente questa proposta discussa in prima Commissione e
che riguarda la modifica dei confini di tre Comuni della provincia di Vibo
Valentia: Filadelfia, Francavilla Angitola e Polia.
In
breve, si tratta di una piccola modifica tendente a regolarizzare una
situazione che, di fatto, questo territorio vive.
Alcune
contrade del Comune di Francavilla Angitola, in particolare, la Contrada Fria come le contrade Pianbosco,
Pantani e Fellà del Comune di Polia sono, di fatto, conurbate con il Comune di Filadelfia dal quale godono i
servizi scolastici, cimiteriali, sociali, sanitari, di rete idrica e pubblica
illuminazione, quindi, di fatto, sono cittadini del Comune di Filadelfia e,
pertanto, hanno formato un Comitato per chiedere, avendo appreso la possibilità
di poter variare i confini, di regolarizzare lo loro posizione.
Tale
cambiamento non comporta un grosso spostamento di abitanti, ma per questi
cittadini che devono compiere tragitti importanti – 5 chilometri in un caso,
10-12 chilometri nell’altro per raggiungere l'altro centro – rappresenta un
miglioramento della condizione di vita, oltre che una diversa condizione
sociale, perché diventerebbero cittadini del Centro urbano dove vivono.
Questo
è il senso della proposta.
Adesso
andrò a leggere la proposta che la prima Commissione sottopone al Consiglio
regionale per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 5
aprile 1983, numero 13, della deliberazione per l’effettuazione del Referendum
consultivo obbligatorio sulla proposta di legge numero 230/12^, limitato ai
soli elettori residenti nelle Contrade Fria del
Comune di Francavilla Angitola e ai cittadini residenti nelle contrade Pianbosco, Pantani e Fellà del
Comune di Polìa, formulando nei seguenti termini il
quesito da sottoporre alla consultazione popolare, con riferimento alla
proposta di legge numero 230/12^: “Volete voi cittadini delle Contrade Fria, del Comune di Francavilla Angitola e delle contrade
di Pianbosco, Pantani, Fellà
del Comune di Polia che sia approvata la proposta di legge 230/12^, la quale
prevede l'accorpamento al territorio del Comune di Filadelfia e la conseguente
modifica dei confini territoriali, secondo la planimetria allegata alla
suddetta proposta di legge 230/12^?” Per poi proseguire l'iter procedurale
avviato ai sensi della legge regionale numero 13 del 1983.
Questa
è brevemente la proposta di risoluzione che sarà sottoposta al Referendum
consultivo da effettuarsi tra i cittadini residenti in queste contrade; per
cui, se saranno favorevoli, ritengo che la democrazia sia qualcosa di
importante e, quindi, ci vuole prioritariamente il loro consenso, anche se la
richiesta è stata effettuata dall'unanimità dei residenti.
Se
questo Referendum consultivo sarà approvato, potrà continuare l'iter di
variazione dei confini territoriali di questi tre Comuni, per cui propongo
l'approvazione di questa proposta di legge.
Grazie,
consigliere De Nisi. Ha chiesto di intervenire il consigliere Mammoliti. Ne ha
facoltà.
Grazie,
Presidente. Ho avuto la possibilità di intervenire in Commissione, dove ho
espresso delle preoccupazioni soprattutto in merito all'obiettivo che i
consiglieri proponenti si prefiggono di realizzare.
Quando
si parla di comunità, di identità, di storie, di confini bisogna avere sempre
la massima cautela, il massimo rispetto anche di possibili associazioni che
potrebbero avanzare legittimamente delle richieste di modifica anche dei propri
confini e di far parte di un'altra comunità.
Sarebbe
utile, secondo il mio modesto punto di vista, che a governare questi processi
fosse più accentuata la possibilità e la capacità di ascolto e confronto anche
con le comunità che non condividono lo stesso pensiero e non fanno le stesse
valutazioni dei proponenti.
Poi
c'è un elemento politico di fondo sul quale mi permetto di ragionare nel pieno
rispetto del coinvolgimento democratico e del giudizio finale che questa
consultazione democratica realizzerà.
Siamo
in una fase nella quale si va verso l'unione dei servizi dei Comuni? Si va
verso l'unione dei Comuni, se non addirittura la fusione dei Comuni? Stiamo
parlando di strappare delle frazioni, delle contrade a delle comunità.
Per
l'amore di Dio, tutto legittimo, ma dovremmo valutare che lo spirito, il
contenuto, l'obiettivo strategico di questo provvedimento, probabilmente, non è
del tutto in linea con quella che è la situazione attuale e con quelli che sono
gli orientamenti anche della stessa politica regionale.
Se
prendiamo alcuni provvedimenti di legge che esistono già nelle Commissioni
consiliari regionali di fusione di Comuni, di aree urbane di grandissima
dimensione abitativa, con questo provvedimento invece…
Ecco,
erano queste le perplessità che avevo espresso nel dibattito in Commissione e
che mi sembra sinceramente in grande contraddizione rispetto alla fase attuale.
Infine,
non è del tutto irrilevante che questo Consiglio regionale tenga anche conto di
alcune posizioni espresse da chi legittimamente rappresenta quelle comunità.
Il
Sindaco di Francavilla Angitola ha inviato non solo documentazione, ma prese di
posizione molto precise nell'esprimere un parere assolutamente contrario,
ovviamente a nome di tutto il Consiglio comunale e della cittadinanza.
Sinceramente,
insistere su un provvedimento di questa natura, solo perché potrebbe
rappresentare un espediente per consentire a quella comunità, che è scesa sotto
i 5 mila abitanti, di mantenere quella dimensione demografica… ma per quanto lo
risolverà questo problema?
La
Calabria, si sta spopolando, i Comuni si stanno spopolando.
Lo
risolveremmo per un anno, due anni, ma tra due, tre, quattro anni avremo lo
stesso problema.
Consigliere
De Nisi, così come lei giustamente ha detto anche in Commissione e ho
apprezzato molto la sua disponibilità, parliamo di una fusione di quei Comuni!
Provate
ad aprire un'interlocuzione con quella comunità per realizzare una fusione di
quei Comuni.
Lei
ha detto: “Consigliere Mammoliti, se fa questa proposta io sono il primo a
firmarla”, ma io dico “vivaddio!” Invece di sottrarre delle contrade, provate a
fare una proposta di legge per cercare di fondere questi Comuni. Forse
offriremo alle nostre comunità dei servizi di qualità, dei servizi migliori e
potremo dare veramente la garanzia della prospettiva di permanenza dei giovani
e dei cittadini.
Per
questa ragione, nel merito di questo provvedimento per nulla togliere alle
associazioni che hanno avanzato questa indicazione o questa richiesta, a nome
del gruppo del Partito democratico, naturalmente, annuncio che ci asterremo.
Ha chiesto di intervenire
il consigliere De Nisi. Ne ha facoltà.
Intervengo
soltanto per una breve replica. Pur apprezzando l'enfasi del consigliere
Mammoliti, mi preme rispondere in modo molto semplice e con il senso che
dobbiamo avere delle Istituzioni e del rispetto anche dei territori e delle
persone: dei territori interessati non c'è un solo bambino che va a scuola
negli altri due Comuni, cioè i bambini che sono di queste contrade vanno tutti
a scuola a Filadelfia, hanno la loro vita sociale a Filadelfia. Perché una
parte di comunità non può avere gli stessi diritti, la residenza dove di fatto
vive? Perché devono avere la residenza in un altro Comune?
Solo
questo mi domando. Se ci fosse un solo bambino a frequentare le scuole di Polia
o di Francavilla, in quelle contrade, mi guarderei bene dal proporre di
strappare un territorio, ma queste persone non incidono neppure sulla questione
demografica o sul numero di abitanti, come sta sostenendo lei, consigliere
Mammoliti, o come qualcuno vuole strumentalmente dire. Molti di questi
abitanti, di questi cittadini già risiedono a Filadelfia; è una questione
amministrativa e di regolarizzazione della situazione di queste persone che di
fatto vivono a Filadelfia, ma si trovano per una questione meramente geografica
e di morfologia del territorio, di confini proprio amministrativi, a risiedere
in un altro Comune. Per cui, questi cittadini non possono godere degli stessi
diritti. Se non frequentano e non vivono la società e la vita sociale degli
altri Comuni, perché devono essere costretti a risiedervi? Pensiamo soltanto ai
diritti politici e civili: una persona di questa contrada non si può candidare
negli altri paesi perché non vive quella società, solo questo.
Per cui, la richiesta non è
stata fatta per una questione politica o per chissà quale motivo. Hanno fatto
questa richiesta perché proprio hanno l'esigenza di regolarizzare una
posizione. Molti sono già residenti a Filadelfia però vivono in seconde case, utilizzano
dei sotterfugi per risiedere nel posto dove di fatto concretamente vivono.
Questa, quindi, è una regolarizzazione, non è uno strappare popolazione a un
Comune o prevedere chi sa quale cambiamento, perché poi si tratta di poche
decine di abitanti, non stiamo parlando di numeri eccezionali, stiamo parlando
di poche decine di persone che hanno richiesto questa regolarizzazione.
Poi - è anche nell'indirizzo di questo Consiglio,
come diceva lei - laddove c'è la possibilità di unire e fondere più Comuni per
dare maggiori opportunità ai territori, sia in termini sociali sia economici,
così come sta avvenendo con la proposta di fusione di importanti Comuni della
Regione Calabria, io sono favorevole perché, secondo me, questa è la direzione
a cui devono tendere un po’ tutti i Comuni se vogliono avere una gestione
politica amministrativa, una vita sociale ed economica migliore rispetto a
quella che hanno adesso.
Grazie, collega De Nisi.
Passiamo alla votazione. Pongo in votazione il provvedimento nel suo complesso.
Il provvedimento è approvato.
(Il Consiglio approva)
(È riportata in Allegati)
Passiamo al quarto punto all'ordine
del giorno, la proposta di legge numero 266/12^ di iniziativa dei consiglieri
Mancuso e Caputo, recante: “Disciplina del sistema statistico Calabria (Siscal)”.
Cedo la parola al collega
Caputo per illustrare il provvedimento, prego.
Grazie, Presidente.
Il 20 ottobre 2010, in
occasione della prima Giornata mondiale della statistica, l'Istat lanciò su
Twitter, odierno X, il concorso “La statistica è…” con l'obiettivo dichiarato
di premiare creatività, passione per la scrittura e capacità di sintesi. Tra i
tweet dei partecipanti mi piace ricordarne tre che ci aiutano a capire cosa
rappresenti al giorno d'oggi la statistica: “Ci sono cose imprevedibili, per
tutto il resto c'è la statistica”; “La statistica è quella scienza che mette i
dati in prigione per trovare la conoscenza e liberare l'informazione”; “La
statistica è una bussola, dovrebbe orientare le scelte del nostro Paese, o
almeno quelle che ci interessano, che interessano famiglie, istituzioni e
imprese”.
Andiamo al merito della
presente proposta di legge in cui, prendendo spunto dal decreto legislativo
numero 322 del 1989, che appunto stabilisce che spetta a ciascuna Regione
istituire con propria legge uffici di statistica, si prevede l'opportunità che
racchiude l'organizzazione di un sistema statistico regionale negli elementi di
innovazione che la proposta di legge si prospetta di conseguire.
Proprio in termini di
opportunità, l'organizzazione del sistema statistico regionale garantisce la
disponibilità delle informazioni statistiche necessarie al processo di
programmazione, nonché a quello di monitoraggio, controllo e valutazione delle
politiche regionali, e consente di promuovere e realizzare rilevazioni,
elaborazioni e ricerche statistiche di particolare interesse per
l'amministrazione regionale, anche in collaborazione con altri enti o istituti
universitari.
In particolare,
relativamente alla seconda delle opportunità, per come sopra rappresentata, è
bene evidenziare come la Regione Calabria non abbia mai immaginato di
implementare un proprio programma statistico in grado di rispondere
all'esigenza già evidenziata e, dunque, sia soggetto passivo delle rilevazioni
inserite nel programma statistico nazionale; tant'è che la proposta di legge
opera nel senso di rendere disponibile a tutti gli stakeholder del territorio
un'indispensabile patrimonio culturale, trasformando l'informazione in
conoscenza, contribuendo sia alla crescita economica delle imprese del settore
privato che al miglioramento della qualità della vita dei cittadini.
Un progetto da strutturarsi
non in maniera autoreferenziale, ma coinvolgendo nel processo di programmazione
delle attività il Consiglio regionale, l'Unione delle province, l'Associazione
dei Comuni, l'Unione delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, le Prefetture, l'Istat e il mondo dell'istruzione calabrese, per
il tramite di una commissione statistica regionale a tale scopo costituita.
La previsione, poi,
contenuta nella proposta di legge, innovativa rispetto a quella delle altre
leggi regionali di istituzione degli uffici di statistica, di garantire la
fruizione dei dati statistici privilegiandone la disponibilità nell'ambito del
portale Calabria Open Data, consente all'amministrazione regionale di
promuovere la partecipazione alle attività amministrative e favorire il
controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Grazie a questa proposta
viene infatti istituzionalizzata la facoltà per il legislatore regionale di
disporre della conoscenza dello stato di fatto sia nella fase di formazione
della legge sia nella fase in cui si debba valutarne l'efficacia.
La proposta di legge opera,
dunque, nel senso di consentire una migliore efficacia della produzione
legislativa, attraverso azioni di monitoraggio e di manutenzione normativa che
prevedono il coinvolgimento di Consiglio e Giunta regionale, dimostrando come
una maggiore sinergia tra le rispettive strutture organizzative possa
rappresentare una prassi ordinaria di buona amministrazione della quale si
potrà giovare la Calabria intera. Perché, tornando al punto di partenza, alla
differenza tra mero adempimento e opportunità, il punto di svolta risiede
proprio nel passaggio dalla logica del “si deve fare” a quella del “si vuole
fare”.
Grazie, collega Caputo. Ha
chiesto di intervenire la collega Bruni. Prego, ne ha facoltà.
Grazie, Presidente.
È con grande piacere che
appoggiamo in maniera totale questa proposta legislativa, perché i dati sono -
l'ha detto il consigliere Caputo in maniera abbastanza precisa - indispensabili
per qualsiasi attività di natura politica.
È ovvio che la nostra
Regione, che è così messa male, ha una grande necessità di sviluppare questo
sistema statistico; è un sistema, infatti, non un semplice programma, perché
quello che, tra l'altro, traspare all'esterno, cioè una Calabria che non ha dati,
che è bianca in qualsiasi tipo di statistica nazionale, avviene perché questo
sistema non è mai stato creato. E pensare che la legge nazionale è del 1989,
sono passati troppi anni perché si decidesse di metterla in pratica; quindi,
rileviamo con grande favore questo aspetto che è estremamente importante.
Credo di essere stata,
forse, l'unica consigliera regionale ad essersi avvalsa dell'ingegnere Iorfida, che è il papà di Open Data Calabria, avendolo
utilizzato e avendogli chiesto dei dati proprio per la costruzione di una
proposta legislativa sulle persone senza fissa dimora e sulla necessità che
abbiano il medico di medicina generale.
Ritengo che qualsiasi
proposta legislativa possa averne un grandissimo beneficio, proprio perché
l'osservazione generale e i dati ci aiutano a costruire, poi, quello che serve
alla nostra collettività. Avendone già discusso con i miei colleghi del gruppo
del Partito Democratico, per dichiarazione di voto, annuncio che voteremo
favorevolmente questa proposta.
Grazie, collega Bruni. Ha chiesto
di intervenire il collega Laghi. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Ho
chiesto di intervenire proprio per sottolineare la valenza di questa proposta
legislativa, perché uno degli handicap fondamentali che la nostra Regione ha è
la carenza nella gestione e nella trasmissione dei dati; fra poco parleremo,
per esempio, del registro tumori e uno dei motivi di arretratezza, anche in
questo campo, è proprio la mancanza, ancora attualmente, di un sistema
informativo che supporti e organizzi i rilievi che vengono fatti. Fra l'altro,
mi piace rilevare come questo sistema informativo abbia una universalità di
possibili utenti. Anche questo è un dato fondamentale: la trasparenza e la
fruibilità dei dati consentiranno a privati e pubblici che facciano domanda per
scopi di ricerca, di analisi, di studio e quant'altro di accedere a questi
dati.
Sono, quindi, assolutamente
favorevole a questo progetto di legge e mi compiaccio che sia stato presentato.
Grazie.
Grazie, collega Laghi.
Passiamo all'esame e votazione del provvedimento.
Articolo
1
(È
approvato)
Articolo
2
(È
approvato)
Articolo
3
(È
approvato)
All’articolo 4 è stato
presentato l'emendamento protocollo numero 5843/A02 a mia firma e del
consigliere Caputo a cui cedo la parola per l'illustrazione. Prego.
Grazie, Presidente. Nel
comma 1 dell'articolo 4 della proposta di legge regionale 266 c’è una
sostituzione: le parole da “in” a “Giunta” sono soppresse.
Parere della Giunta?
Favorevole.
Pongo in votazione
l'emendamento. L'emendamento è approvato.
Passiamo all'emendamento
protocollo numero 5843/A04, a mia firma e del consigliere Caputo a cui cedo la
parola per l'illustrazione. Prego.
Anche qui all'articolo 4,
comma 2 della proposta di legge, si prevede la soppressione dalle parole
“facendo” ad “attuazione”.
Parere della Giunta?
Favorevole.
Pongo in votazione
l'emendamento. L'emendamento è approvato.
Articolo
4
(È
approvato per come emendato)
Articolo
5
(È
approvato)
Articolo
6
(È
approvato)
All’articolo 7 è stato
presentato l'emendamento protocollo numero 5843/A06 a mia firma e del
consigliere Caputo, a cui cedo la parola per l'illustrazione. Prego.
Il comma 3 dell'articolo 7
è soppresso.
Parere della Giunta?
Favorevole.
Pongo in votazione
l'emendamento. L'emendamento è approvato.
Articolo
7
(È
approvato per come emendato)
Articolo
8
(È
approvato)
All’articolo 9 è stato
presentato l'emendamento protocollo numero 5843/A08 a mia firma e del
consigliere Caputo, a cui cedo la parola per l'illustrazione, prego.
Il comma 3 dell'articolo 9
della proposta di legge è soppresso.
Parere della Giunta?
Favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento.
L'emendamento è approvato.
Articolo
9
(È
approvato per come emendato)
Articolo
10
(È
approvato)
All’articolo 11 è stato
presentato l'emendamento protocollo numero 5843/A010 a mia firma e del
consigliere Caputo, a cui cedo la parola per l'illustrazione, prego.
L'articolo 11 è sostituito
dal seguente: “(Utilizzo dati statistici nella formazione e nel monitoraggio e
l'attuazione delle leggi regionali) L'ufficio di statistica rende disponibili i
dati statistici utili per la predisposizione e il monitoraggio dell'attuazione
delle leggi regionali”.
Parere della Giunta?
Favorevole.
Pongo in votazione
l'emendamento. L'emendamento è approvato.
Articolo
11
(È
approvato per come emendato)
Articolo
12
(È
approvato)
Articolo
13
(È
approvato)
Passiamo alla votazione della
proposta di legge nel suo complesso, come emendata, con richiesta di
autorizzazione al coordinamento formale. La proposta di legge è approvata, come
emendata, con autorizzazione al coordinamento formale.
(Il Consiglio approva)
(È riportata in Allegati)
Passiamo all’esame abbinato
delle proposte di legge numero 267/12^, di iniziativa della Giunta regionale, e
numero 224/12^, di iniziativa del consigliere Mammoliti, recanti: Istituzione
dell'Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l'attrazione di
investimenti produttivi”. Cedo la parola alla consigliera De Francesco per
illustrare il provvedimento. Prego.
Grazie, signor Presidente,
colleghi consiglieri, assessori, signori della stampa, pubblico presente.
Il punto all'ordine del
giorno che sto per illustrarvi è inerente all'esame abbinato delle due proposte
di legge, rispettivamente 224/12^ e 267/12^, e ha ad oggetto il riordino di un
importante strumento operativo per la politica industriale calabrese.
È stato dato avvio alla
discussione in prima Commissione consiliare il 14 febbraio scorso e sono state
illustrate entrambe le proposte di legge; la Commissione si è determinata
scegliendo il progetto di legge 267/12^ quale testo base dell'esame abbinato e,
durante la seduta di Commissione del 20 febbraio, si sono svolte le audizioni,
dando ampio spazio alle organizzazioni sindacali che ne hanno fatto esplicita
richiesta. Non sono stati presentati emendamenti, pertanto è stata disposta la
votazione del testo, ricevendo approvazione unanime dalla Commissione.
Infine, la seconda
Commissione consiliare, presieduta dal consigliere Antonio Montuoro, in data 5
marzo ha espresso il parere sulla compatibilità finanziaria.
Consentitemi di ringraziare
l'assessore regionale Varì e tutti i colleghi che hanno preso parte ai lavori
della Commissione e gli uffici del Consiglio regionale per la sempre preziosa
assistenza fornita.
Mi avvio all'illustrazione
della proposta di legge regionale sull'istituzione dell'Agenzia per lo sviluppo
delle aree industriali e l'attrazione di produzioni e investimenti.
La competizione globale sta
imponendo un ripensamento dei precedenti modelli di sviluppo economico verso
una nuova forma economica, basata sulla promozione dell'eccellenza e sulla
sostenibilità sociale ed ambientale. Ciò significa attivare sinergicamente la
competitività dei sistemi regionali, migliorando la loro capacità di
accogliere, semplificare e sostenere l'attività economica.
Questo modello di sviluppo
multisettoriale inclusivo ribalta decisamente l'idea che la sostenibilità sia
solo una questione ambientale e conferma una visione che integra i diversi
aspetti dello sviluppo.
Il progetto di legge
sull'istituzione di un'Agenzia regionale per lo sviluppo delle zone industriali
e l'attrazione degli investimenti produttivi mira a promuovere il contesto
economico della Regione e a rafforzare le opportunità di insediamento per le imprese
che intendono realizzare progetti qualificati e innovativi. In particolare,
tiene conto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza predisposto dal Governo
italiano in accordo con la Commissione europea, che prevede specifiche misure
di investimento finalizzate alla rivoluzione verde e alla trasformazione
ecologica delle aree industriali.
La funzione dell'Agenzia,
quale organo della Regione Calabria, è quella di: promuovere gli investimenti
nel territorio regionale, in linea con gli indirizzi programmatici predisposti
dalla Giunta regionale, in particolare attraverso la garanzia di un'implementazione
continua relativa alle aree di sviluppo industriale e ai relativi servizi alle
imprese e, a tal fine, l'adozione di piani ed impianti ambientali da inserire
nell'area; l'adozione di attività industriali e la promozione di attività
produttive; esercitare le funzioni amministrative relative all'esproprio dei
terreni riservati ai servizi alle imprese.
In particolare, ciò include
il sostegno ai servizi di internazionalizzazione di azioni coordinate per
fornire incentivi a sostegno del processo di innovazione e di azioni di
orientamento e accompagnamento individuale delle imprese per l'attrazione di
investimenti produttivi, come centralizzare e controllare la proliferazione di
edifici industriali al di fuori delle aree produttive e garantire maggiori
servizi e una maggiore e migliore logistica alle imprese ivi insediate;
semplificare e stabilire un legame più stretto fra l'Agenzia e le autorità
regionali, in particolare con la Regione, attraverso la creazione di una
struttura efficace ed efficiente; sostenere l'efficienza energetica,
ottimizzando la gestione delle infrastrutture e i servizi esistenti, dando
priorità alle aree disegnate come APEA (Aree produttive ecologicamente ben
sviluppate).
Le APEA devono: garantire
economie di scala, gestione ambientale condivisa e partecipata e riduzione dei costi
di approvvigionamento idrico ed energetico, ottime opportunità di insediamento
per le imprese; incoraggiare l'insediamento di giovani imprese e startup
innovative, attraverso il trasferimento di edifici dismessi e l'applicazione di
condizioni di sovvenzione al fine di rinnovare la base produttiva della
Regione; promuovere l'internazionalizzazione delle imprese situate nelle
regioni industriali e, attraverso le attività territoriali, facilitare la
cooperazione fra le istituzioni che sostengono i progetti imprenditoriali e il
loro accesso a nuovi mercati, con l'obiettivo di ampliare e promuovere i
servizi offerti dalle aree produttive calabresi.
A seguito della
liquidazione del CoRAP, la creazione dell'Agenzia è
per tutelare anche le funzioni, le operazioni e il personale del CoRAP in liquidazione, in conformità alle normative
nazionali e statali vigenti.
L'Agenzia sarà, infatti,
responsabile della gestione e della manutenzione delle ex zona industriale CoRAP, dello sviluppo delle sue infrastrutture e dei suoi
servizi e, a seconda degli accordi con i Comuni interessati, della gestione di
altre aree comunali riservate alle attività produttive.
Secondo la normativa, gli
organi dell'Agenzia saranno un direttore generale e un revisore generale. Il
primo si occuperà di attrazione per l'insediamento di impianti produttivi da
parte di aziende non ancora presenti nella regione, per il reinsediamento nella
regione di aziende precedentemente delocalizzate altrove o all'estero e di un
ulteriore insediamento da parte di aziende già presenti in Calabria, con
l'intento di effettuare nuovi investimenti per diversificare, in modo
funzionale, la produzione esistente. Il direttore è responsabile della
fidelizzazione delle imprese, è il rappresentante legale ed esercita le
funzioni di gestione dell'ente.
Grazie per l'attenzione.
Grazie, collega De
Francesco. Ha chiesto di intervenire il collega Mammoliti. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Con
questo provvedimento che la maggioranza si appresta ad approvare di fatto si
affievolisce l'azione riformatrice che il Presidente e la sua maggioranza hanno
provato ad imprimere nei primi 2 anni, con una serie
di provvedimenti che, comunque, al di là dei risultati, contenevano e avevano
degli elementi innovativi.
Con questo provvedimento si
ripristina un'azione conservatrice e, soprattutto, per quanto mi riguarda, cade
la maschera sulla narrazione del Presidente - ha surclassato anche gli organi
di stampa quando ospitavano le nostre prese di posizione - nel sostenere che il
Partito Democratico in questi anni ha saputo solo dissentire dai provvedimenti
e non è stato mai capace, invece, di offrire proposte di riforma utili e
coerenti.
La domanda che sorge
spontanea è: se voi riproponete un modello che oggi chiamate agenzia nei
termini organizzativi, funzionali ed esecutivi che replicano il modello
fallimentare dei consorzi industriali e del CoRAP,
perché oggi questa agenzia dovrebbe funzionare?
Allora è caduta questa
maschera che descriveva un Partito Democratico sempre pronto a dissentire, ad
essere bastian contrario rispetto ai provvedimenti e
alle grandi riforme che non hanno portato ancora a nessun risultato in questa
nostra regione.
E non è così!
Non è così perché i fatti
sono incontrovertibili. La storia si può narrare come si vuole, ma i dati di
fatto, gli atti, i provvedimenti, le posizioni sono lì a testimoniare e a
dimostrare che quella narrazione era sbagliata.
Intanto, non è stato così
per i Consorzi di bonifica.
Sui Consorzi di bonifica,
il Partito Democratico aveva avanzato un'apposita proposta di riforma, avendo
ascoltato e coinvolto le organizzazioni sociali e le categorie produttive.
Quella proposta, incanalata
nelle apposite Commissioni, non è stata nemmeno presa in considerazione e non è
stato disposto nemmeno l'esame abbinato, addirittura il Presidente ha posto la
fiducia.
Parliamo dell'ANPAL, vedo
l'assessore al lavoro. Sull’ANPAL c'è stata una positiva interlocuzione,
abbiamo ragionato e presentato anche degli emendamenti e, poi, votato a favore
perché ci convinceva il merito e; la capacità di interlocuzione e di ascolto
che abbiamo realizzato. Anche se, anche qui, un nostro emendamento era stato
bocciato e oggi il Governo nazionale vi impone di ripresentarlo e voi l'avete
inserito nell'omnibus.
Ecco dov'è la vostra poca
inclinazione al confronto democratico.
E poi sul CoRAP, parliamoci chiaramente, Presidente - è vero, ci
mancherebbe - rispetto alla legge sui consorzi non è stato disposto nemmeno
l'esame abbinato, almeno su questa in Commissione mi avete convocato, la
discussione c'è stata; però, parliamoci chiaramente, non ve la prendete, perché ognuno di noi ha
un approccio alla politica e al rispetto delle istituzioni democratiche di
questa nostra Regione, però vedo un atteggiamento, un comportamento che non è
favorevole al dialogo, che non è favorevole all'approfondimento, che non è
favorevole al confronto. Avete ordini di scuderia che vi portano ad approvare i
provvedimenti nelle Commissioni senza nemmeno ascoltare le ragioni delle altre
proposte. Ma, vivaddio, dopo 50 anni di confronto democratico, di autorevolezza
delle istituzioni, provate ogni tanto ad ascoltare anche le ragioni, i
contenuti degli altri provvedimenti che vengono avanzati, non pensate e non
potete credere che le vostre proposte siano sempre le migliori in assoluto.
Ascoltare è anche sintomo di capacità e di intelligenza.
E poi, anche qui,
Presidente, è vero: abbiamo fatto la valutazione dell'esame abbinato e c’è
stata una mia apertura totale. Avevo detto: “Valutate quali sono i punti di
convergenza sui quali possiamo trovare delle soluzioni comuni e mettiamo da
parte quelli che sono i contenuti su cui invece ci sono delle divaricazioni
sostanziali e magari le approfondiamo e ci ragioniamo”. Voi, invece, non avete
avuto nemmeno l'accortezza di proporre formalmente di aspettare di audire le organizzazioni sociali, le categorie produttive
per assumere il testo base dopo qualche Commissione. Nella stessa seduta di
Commissione, con un ordine di scuderia, avete assunto come testo base quello
licenziato dal governo regionale. Ma quale democrazia? Quale confronto? Che
cosa contiene questo provvedimento di riforme? Abbiate pazienza! Dov'è la
riforma? Ci spiegaste dov'è sta riforma! Non c'è la riforma in questo
provvedimento, è lo stesso ente! È lo stesso ente, sostanzialmente, con le
medesime funzioni gestorie delle aree industriali che non hanno funzionato né
nei rapporti con le imprese insediate né con la Regione. Poi, addirittura,
ancora si rimanda a dei generici riferimenti di Piani di investimenti
straordinari volti a riqualificare la rotazione infrastrutturale, come è stato
pure detto nelle sedute di Commissione e qui riportato, ma non viene allegato
nessun Piano. Non l'ho visto! Non l'abbiamo visto!
Nella delibera non c'è
questo Piano, non viene descritto e non viene neanche allegato alla proposta di
legge. Sempre nella stessa delibera – attenzione! - è riportato che il
Dipartimento dello sviluppo economico intende sostenere azioni di sistema volte
a rafforzare l'attrattività del sistema regionale, grazie all'utilizzo di parte
delle risorse rinvenienti dal Fondo Jeremie Calabria, anche qui, senza
specificare in quali termini si sostanzia. Diciamo, quindi, cose evanescenti,
senza sostanziare realmente quali sono e quali siano.
Allora, la domanda che ci
dobbiamo porre è: dopo due riforme, ha senso riproporre il modello agenzia nei
termini organizzativi, funzionali ed esecutivi che replicano il modello
fallimentare del CoRAP? Secondo noi, no! Secondo noi,
assolutamente no! E poi ancora non c'è la garanzia delle risorse economiche e
finanziarie che voi destinate solo per due anni, che servirebbero forse solo
per coprire i costi, e non c'è addirittura nemmeno la garanzia occupazionale e
ve lo hanno detto anche in Commissione bilancio sia alcune organizzazioni
sindacali sia la Federmanager, mi pare.
Vi siete impegnati a
presentare degli emendamenti per la garanzia occupazionale?
E allora, per queste
ragioni, noi dissentiamo profondamente da questa impostazione che, ripeto,
sancisce la fine di una narrazione sbagliata di questa nostra regione.
Siamo di fronte alla
transizione energetica e digitale e la Calabria non si occupa del sistema
produttivo e delle realtà industriali. Voi indicate il content
creator! Assessore, Presidente, vi siete mai recati nella più grande area
industriale della Calabria, che è quella di Lamezia Terme? Lì c'è stato
l'attentato all’azienda di Pippo Callipo e la videosorveglianza non funziona.
Così volete fare le riforme? A tavolino? Con questa metodologia digitale e
tecnologica? Penso che su questi aspetti e su questi temi il governo regionale
debba scendere dal proprio piedistallo, allontanarsi da questa narrazione
sbagliata che ha fatto in questi due anni e misurarsi con i problemi reali.
Questo è un provvedimento che non ha nulla di azione riformatrice e di corto
respiro e per questa ragione non ci asteniamo, ma votiamo contro perché
sancisce, per davvero, la fine di una narrazione sbagliata di questi anni di
governo di centrodestra in Calabria. Grazie, Presidente.
Grazie a lei. Ha chiesto di
intervenire il collega Lo Schiavo. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Quando ho
approfondito il testo di questa proposta di legge ero stato attratto dal titolo
della legge stessa che, prevedendo l’istituzione di un'agenzia regionale per lo
sviluppo delle aree industriali e soprattutto per l'attrazione degli
investimenti produttivi, faceva presagire una riforma importante per questa
regione, una riforma che andava nel senso indicato nel testo della legge.
Condivido in pieno
l'intervento che mi ha preceduto: davvero la montagna ha partorito il topolino.
Si ripete sempre lo stesso copione nella nostra attività istituzionale, quando
ci troviamo di fronte a degli enti decotti, che hanno una grande massa debitoria
e la strada che prendiamo è quella della scorciatoia: mandiamo in liquidazione
coatta amministrativa i precedenti enti, li mandiamo poi a pagare i creditori
con le somme che residuano dalla liquidazione e creiamo automaticamente un
nuovo ente.
Ora questo meccanismo della bad company e della nuova società può
funzionare se il nuovo ente, appunto, riesce a intervenire sulle cause dei
precedenti dissesti, se riesce a portare qualcosa di nuovo e di diverso
rispetto agli enti che vanno a sostituire. Noi abbiamo avuto AFOR, Calabria
verde, i vari Consorzi di bonifica, il Consorzio unico. Ora provvediamo a
sostituire il vecchio ente, il CoRAP, con un nuovo
ente strumentale per la regione. Ma la novità e il contenuto di questa riforma
dove sta? In realtà mi sembra di ritornare e di riportare gli orologi di questa
regione agli anni Settanta. L'idea dei consorzi industriali, nata con il testo
unico del Mezzogiorno e quindi con l'idea di creare infrastrutture industriali
in aree che avevano la necessità in quel momento storico di creare le
condizioni per lo sviluppo di aree arretrate, con dei piani regolatori che
erano anche sovraordinati a quelli comunali - in quel periodo, alla fine degli
anni Settanta, non erano neanche esistenti – se avevano una ragione d'essere
alla fine degli anni Settanta, ovviamente non la hanno più nel 2024.
E mi meraviglio molto della
scelta del presidente Occhiuto di riprendere anche una forma di idea dirigista
dello Stato e della Regione, in questo caso, nell'economia, ma non perché io
contesti la presenza e la funzione dello Stato e delle Regioni nel mercato e
nell'economia, ma questo deve avvenire nei settori in cui è necessaria e ha
funzionato la presenza del pubblico rispetto alle esigenze della collettività.
In questo caso i consorzi
industriali hanno fallito la loro missione e, oggi, ricreare un duplicato,
rispetto a un modello ormai superato dalla storia, e riapplicarlo e
riapprovarlo, significa sostanzialmente rinviare gli stessi problemi di qualche
anno.
Sono pronto a sfidare
chiunque a dire che per i primi due anni noi avremo la sostenibilità economica
grazie allo stanziamento che noi facciamo. Noi stanziamo, nel biennio
2024/2025, 5,6 milioni. Ovvio, noi partiamo con uno stanziamento, ma nei
prossimi anni come si sosterrà economicamente la nuova agenzia che andiamo a
costituire? Nel momento in cui sarà privata e depurata dai servizi ambientali,
in gergo tecnico dalla depurazione, che era il core business dei nuclei
industriali, nel momento in cui non ci saranno più queste entrate, come si
sosterrà economicamente questa nuova agenzia? Ma voi pensate che possa essere
attrattiva di investimenti la partecipazione in un'area in cui c'è una
duplicazione di costi per le imprese che non solo devono pagare le imposte e le
tasse locali, ma dovranno pagare anche i servizi consortili che molto
probabilmente neanche saranno erogati?
Dov'è l'utilità? Dov'è
l'attrazione degli investimenti? Con un'impostazione nettamente dirigista, di
impostazioni di economia calata dall'alto.
Non voglio riprendere altre
idee, che pure nel dibattito industriale erano state avanzate negli ultimi anni
anche in questa regione, ma ne ricordo una: i condomini industriali che
prevedono di lasciare a enti privati la possibilità di co-gestire, a proprio
rischio e con i propri costi, le aree industriali. Non voglio dire che quella
idea dei condomini industriali dovesse essere l'unica idea percorribile, ma non
possiamo neanche pensare di ricreare un istituto degli anni Settanta e che, fra
qualche anno, non sia nuovamente in dissesto economico e di bilancio.
Per non parlare poi della
tecnica legislativa. Noi abbiamo inventato una nuova figura in Calabria,
l'abbiamo fatto anche per l'agenzia sull'ambiente: abbiamo inventato il
Presidente onorifico. Ci siamo inventati una carica che prende, in questo caso,
50 mila euro annui. Lo chiameranno Presidente, gli diranno: “Buongiorno,
Presidente!”, però poi, al di là di questo, non avrà alcuna funzione specifica,
perché c'è il Direttore generale che ha la legale rappresentanza. Noi abbiamo
un Presidente senza legale rappresentanza. È la seconda volta che accade!
Abbiamo il Direttore
generale che assolve alle funzioni vere, quelle amministrative, e poi abbiamo
la carica onorifica del Presidente. A cosa serve? Che serve nominare un
Presidente che non ha alcuna funzione?
Non voglio entrare troppo
nella tecnica legislativa, ma anche qui alcune cose vanno sottolineate.
L'articolo 11 parla della possibilità dell'Agenzia di riprendere le aree cedute
allo stesso prezzo quando l'assegnatario non realizza lo stabilimento nel termine
di tre anni, senza possibilità di opposizione degli assegnatari. Che vuol dire
questo? Vuol dire che da un punto di vista privatistico, uno che si sente leso
di un diritto non può fare opposizione a un giudice o a qualunque autorità
giudiziaria. A questo punto ancora potremmo essere dirigisti, ma forse questa
cosa dovremmo un attimo ragionarla, perché senza opposizione mi pare che non
sia possibile farlo.
Detto questo e concludo, non
è un'opposizione strumentale, non c’è la volontà di dire no a tutti i costi.
Significa, però, ripercorrere un un'idea industriale che ha già fallito nel
tempo, riproporre lo stesso modello che è anacronistico per l'economia moderna,
riproporre oggi la possibilità di creare e di inserire un ente pubblico pesante
nella gestione, anche nei rapporti con privati, in aree che molto probabilmente
hanno già le infrastrutture. Non siamo più negli anni Settanta, nelle paludi,
non dobbiamo ricostruire strade. Forse l'economia digitale ha bisogno di
un’altra visione e forse davvero il titolo “Attrazione di investimenti
produttivi” richiedeva ben altra innovazione.
Grazie, Presidente.
Grazie. Assessore Varì,
contro questo pessimismo, a lei la parola.
La ringrazio, Presidente,
onorevoli consiglieri, colleghi assessori, signor Presidente della Giunta.
Oggi è oggetto di
discussione in quest'Aula l'istituzione di questa Agenzia regionale per lo
sviluppo delle aree industriali e per l'attrazione degli investimenti.
Iniziamo a dire qual è la
finalità: rafforzare il sistema produttivo calabrese per attrarre nuovi
investimenti per la competitività delle imprese.
A questa agenzia affidiamo
un duplice compito: il primo è quello della gestione delle aree. Dagli
interventi che mi hanno preceduto sembra che questa funzione non serva nelle
aree industriali calabresi.
Ritengo che sia esattamente
il contrario. Gestione delle aree significa manutenzione delle aree; significa
infrastrutturazione delle aree; significa dotare le aree di tutti i servizi
necessari affinché le imprese insediate o che si insedieranno possano avere dei
vantaggi competitivi da quelle che sono attrezzate. La prima cosa che mi viene
in mente di chiedere a chi contrasta l'istituzione di questa Agenzia è se
finora questa attività sia stata svolta. Ritenete forse che abbiamo delle aree
manutenute? Abbiamo delle aree attrezzate? Abbiamo aree con servizi? Abbiamo
aree attrattive? Abbiamo aree che possono davvero convincere nuovi investitori
a venire in Calabria a insediarsi?
Sinceramente, ritengo di no!
Mi verrebbe da fare un'altra
domanda: vi ha convinto la gestione di queste aree svolta dal CoRAP prima che fosse posto in liquidazione? Sono state
spese delle risorse in queste aree per poterle dotare di servizi. A me
sinceramente pare di no, però oggi, nel momento in cui c'è l'opportunità di
andare a dotare queste aree di infrastrutture e servizi, si dice che non è il
caso di prevedere questa nuova governance e di istituire questa nuova agenzia
in grado di sfruttare queste opportunità.
Delle due l'una! Se si
continua con il CoRAP in liquidazione, in questo
momento non possono essere sfruttate le misure incentivanti a disposizione; se
si prevede l'istituzione di un'agenzia, queste opportunità possono essere
colte.
Abbiamo avuto un esempio di
quelle che sono le opportunità che vengono offerte alle aree industriali nel
momento in cui, grazie alla presenza del Commissario ZES, in Calabria abbiamo
avviato, in sinergia con il Ministero dell'Interno, il progetto per la sicurezza
delle aree industriali. Poco fa il consigliere Mammoliti faceva riferimento
agli attentati subiti e quindi alla poca sicurezza delle aree. Grazie al
progetto per la sicurezza – redatto, realizzato e appaltato – avremo, caro
consigliere Mammoliti, delle aree più sicure. Quell'intervento siamo riusciti a
realizzarlo perché c'era il Commissario ZES.
Nelle altre aree come
sfruttiamo le opportunità se non esiste un'agenzia o un ente che possa svolgere
queste funzioni? Come facciamo se non possiamo cedere, vendere, locare le aree?
Come facciamo se non possiamo provvedere agli espropri e poi assegnarle? E come
facciamo, consigliere Lo Schiavo, a dire che un ente pubblico economico che
andiamo a istituire si può mantenere da solo, se non offriamo servizi per i
quali poi dobbiamo chiedere corrispettivi?
E allora è fallimentare il
modello o è stata fallimentare forse la governance o chi ha governato? Certo,
di questo fallimento non ce ne siamo accorti noi, non se n'è accorto il governo
Occhiuto, perché noi andiamo oggi a istituire questa Agenzia non in ragione di
una nostra norma, ma in ragione, consigliere Mammoliti, di una norma approvata
nel 2019, la numero 47, che ha esplicitamente previsto – e chissà perché!? –
che in ipotesi in cui ci fosse stata la liquidazione coatta amministrativa del CoRAP, si sarebbe istituita un'Agenzia, che è quella che
noi oggi, in ragione di quella norma, stiamo andando a istituire.
Qual è il secondo compito
svolto da parte dell’agenzia istituenda? L'attrazione degli investimenti, per
il quale è previsto, consigliere Lo Schiavo, un apposito organo denominato
Presidente - sì, denominato Presidente - che si andrà a occupare proprio dell'attrazione
degli investimenti, con una strategia indicata dalla Giunta regionale, portata
avanti da questo organo, grazie al quale tenteremo di attrarre nuovi
investimenti, di fare attività di reshoring e,
quindi, di riportare in Calabria le imprese che hanno delocalizzato, perché
probabilmente le nostre aree non erano attrezzate e servite, e di fare retention e, quindi, di andare a trattenere le
imprese che ci sono, con possibilità magari di espansione.
Le risorse. Dicevamo prima e
sottolineavo e continuo a evidenziare il fatto che non mi pare che negli anni
precedenti siano state destinate e spese risorse per le aree industriali.
Questo governo regionale con
il Fondo di sviluppo e coesione, che è l'unico strumento che prevede di
intervenire in questo caso, ha stanziato svariate decine di milioni di euro, 45
per la riqualificazione delle aree, per la infrastrutturazione.
Vogliamo agire attraverso
queste leve per attrarre investimenti su questo territorio. Ci sarà,
naturalmente, accanto al Presidente che avrà la funzione di attrarre
investimenti, consigliere Mammoliti, un direttore generale che avrà la
rappresentanza legale dell'ente. Abbiamo previsto questa tipologia di
governance, questo modello.
Consigliere Mammoliti, però
lei non deve rimproverarci perché non abbiamo preso in considerazione la sua
proposta di legge.
La sua proposta l'ho letta,
l'ho studiata, ne ho discusso con lei in Commissione consiliare e le ho
esplicitato quelli che sono i motivi per i quali la sua proposta non solo non
mi convince, ma ritengo questa, sì, voglia portare indietro la Calabria di anni.
Consigliere Mammoliti, se dobbiamo esaminare congiuntamente queste due
proposte, dobbiamo capire che cosa propone la sua, alla quale lei non ha fatto
riferimento. Lo faccio io il riferimento! Gli obiettivi, sia chiaro, con onestà
intellettuale, consigliere Mammoliti, sono gli stessi: gestione e attrazione!
Con una differenza però: lei ritiene che la gestione delle aree industriali
possa essere delegata ai Comuni, cioè lei ritiene che a quegli enti che in
questo Consiglio regionale, in più occasioni, abbiamo indicato come deboli,
meritevoli di supporto, poveri di capacità amministrativa, poveri di risorse
umane, poveri di risorse finanziarie, possa essere delegato un altro compito,
un'altra funzione importante, ovvero quella di gestione delle aree industriali.
Quindi i Comuni andrebbero a occuparsi degli atti ablativi, degli espropri,
delle assegnazioni, delle vendite, delle infrastrutturazioni.
Ma come?! Se noi diciamo
ogni volta che i Comuni hanno necessità di supporto, adesso sono diventati così
bravi da poter avere addirittura in delega le funzioni amministrative in capo
alla Regione? Forse, però, nel momento in cui questa norma veniva scritta, lei
stesso si rendeva conto che su questo c'era un problema, un difetto. E allora
dopo la delega di funzioni, prevedeva la riallocazione delle medesime presso
l'Agenzia. E che senso ha? Ha senso andare in ottica semplificatoria e, quindi,
avere un'agenzia snella che si occupi delle problematiche presenti nelle aree e
che possa attrarre investimenti e supportare le imprese oppure ha senso che la
Regione deleghi le proprie funzioni ai comuni che a loro volta le delegano
all'Agenzia? È per questo che non siamo d’accordo, perché noi vogliamo un ente
snello, che semplifichi, non che appesantisca tutte le procedure necessarie per
attrarre investimenti e per creare competitività e supportare così le nostre
imprese.
Perché è importante l'opera
di attrazione investimenti, i cui obiettivi sono previsti anche nella sua
proposta di legge? Perché noi dobbiamo indicare le opportunità che sono
presenti sul nostro territorio e vogliamo farlo tramite professionisti del
settore. Finora non siamo stati in grado di indicare agli investitori esterni
quali sono le opportunità di questo territorio; non siamo stati in grado di
indicare le opportunità, ad esempio, nell'ambito della logistica che questo
territorio offre, grazie a un porto straordinario che è cresciuto
nell'indifferenza e, anzi, nonostante alcune azioni di una vecchia politica.
Dobbiamo, però, cercare
adesso di promuoverlo, di promuovere queste opportunità. Perché non dovremmo
promuovere le opportunità che l'ecosistema dell'innovazione offre su questo
territorio o le opportunità delle zone economiche speciali? Dobbiamo farlo, dobbiamo
promuoverle, dobbiamo attrarre investimenti e risorse.
C’è poi tutta la parte,
consigliere Mammoliti, relativa al trasferimento del personale, sul quale lei
ha inteso accendere una polemica.
Qual è la polemica? La
polemica è perché in questa proposta di legge non ci siamo occupati di tutti i
dipendenti del CoRAP? Sì? Beh, consigliere Mammoliti,
questa è una proposta di legge che istituisce un'Agenzia e lo fa in ragione di
una legge regionale che non ho approvato io e che esplicitamente, a volerla
leggere e a saperla leggere, dice che nell'agenzia sarà trasferito il personale
del CoRAP che svolge funzioni attinenti allo sviluppo
delle aree industriali.
Non l'ha letto?
(Voce fuori microfono)
Siccome lei mi dice di non
averlo letto, gliela leggo. Articolo 2, comma 8: “Nell’ambito della procedura
di liquidazione coatta amministrativa del CoRAP o
anche al termine dell'eventuale esercizio provvisorio, compatibilmente con la
disciplina di legge di tale procedura di rigore e con le sue finalità, con i
vincoli di bilancio e nel rispetto della normativa vigente, ove sostenibile
economicamente e coerentemente con il piano economico finanziario di cui al
comma 1, le attività del CoRAP e il relativo personale,
coerenti con le finalità dell'Agenzia, sono trasferiti”.
Non è questo il momento per
occuparsi degli altri dipendenti del CoRAP, che
svolgono la funzione che oggi spetta a Sorical: la depurazione.
Consigliere Mammoliti, anche
in questo caso il Piano operativo di Sorical, che prevede il
trasferimento di funzioni, è stato approvato con decreto del Commissario di ARRICal poco più di un mese e
mezzo fa e prevede - le do questa notizia – che, entro il primo semestre del
2024, queste funzioni siano trasferite e con esse anche il personale.
Però, noi dobbiamo fare polemica in questa sede!
Non vogliamo andare a vedere quelle che sono le utilità che l'istituzione di
questa Agenzia offre a questo territorio, non vogliamo andare a dire che solo
grazie all'istituzione di questa legge potremmo andare a sfruttare le
opportunità che il PNRR ci offre! Questo non lo diciamo, vero consigliere
Mammoliti? Non ci conviene dirlo! Ci conviene strumentalizzare alcune posizioni
per innescare delle micce che non hanno ragione di essere e di esistere.
Concludo il mio intervento e vi invito a valutare
attentamente e in maniera compiuta quelle che sono le novità dell'istituzione
di questa Agenzia e le opportunità che può offrire a questa regione. Ciò,
naturalmente, anche in ragione dei finanziamenti che potranno essere sfruttati,
alcuni dei quali sono presenti, come dicevo prima, nell'ambito dei Fondi di
sviluppo e coesione.
La sostenibilità: si diceva che andiamo a sostenere
i primi due anni di questa Agenzia, beh, non potrebbe essere altrimenti. Si
tratta di un ente pubblico economico che poi dovrà sostenersi da solo, grazie
alla cessione, alla locazione delle aree, ai corrispettivi sui servizi. Certo,
chi non è stato abituato e ha visto mal gestire delle aree, sicuramente, non
poteva aspettarsi dei corrispettivi, non ci potevano essere! Contrariamente a
quella che è la convinzione di alcuni che mi hanno preceduto, sono convinto
che, se si inizia a gestire in maniera opportuna, questa Agenzia andrà invece a
sostenersi.
Vi invito, pertanto, a votare favorevolmente e a
dotare la Regione Calabria di un nuovo ente che possa sostenere il suo sviluppo
e la sua crescita. Grazie.
Grazie, assessore Varì. Ha chiesto di intervenire
il collega Graziano Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente, saluto lei e tutti i colleghi,
il Presidente della giunta e la Giunta presente in Aula. Ringrazio l'assessore
Varì. Ho appena ascoltato una relazione molto attenta, puntuale ed esauriente
che poche volte ho ascoltato in quest'Aula. Credo che sia stato chiarito ogni
dubbio sollevato dai banchi dell'opposizione. Allo stesso tempo le chiedo,
Presidente, se è possibile rinviare il voto di questo provvedimento. Grazie,
Presidente.
Votiamo per il rinvio della votazione alla prossima
seduta di Consiglio. La votazione del punto 5 è rinviata alla prossima seduta
di Consiglio regionale.
(Il Consiglio rinvia)
Passiamo al punto 6, la proposta di legge numero
193/12^ di iniziativa dei consiglieri P. Straface, P. Caputo, S. Mannarino, G.
Crinò, E. Alecci, recante: "Disposizioni per il riconoscimento della
rilevanza sociale della fibromialgia e della elettrosensibilità e istituzione
dei relativi registri regionali". Cedo la parola consigliera Straface per
illustrare il provvedimento. Prego.
Grazie, Presidente. Ho il dovere, prima di
illustrare la proposta di legge, di ringraziare l’intera Commissione sanità per
aver voluto dare il proprio contributo nella stesura di questa proposta di
legge e ringrazio, in particolar modo, i consiglieri regionali che l’hanno
voluta sottoscrivere.
La fibromialgia è una patologia complessa e
debilitante che colpisce approssimativamente due milioni di italiani e,
nonostante dati statistici allarmanti, non è ad oggi riconosciuta dal Sistema
sanitario nazionale e, di conseguenza, non è compresa nei Livelli Essenziali di
Assistenza.
Qualcosa tuttavia si sta muovendo. È. Infatti.
proprio di questi giorni la notizia dell’approvazione alla unanimità, da parte
della Camera dei deputati, di ben sei mozioni sulla sindrome fibromialgica, per il riconoscimento della fibromialgia
come malattia “cronica e invalidante” e per l’inserimento all’interno dei LEA.
Un primo passo importantissimo che sottolinea la
necessità non solo di maggiore comprensione della patologia, ma anche di azioni
e interventi che possano garantire adeguati sostegni alle persone che ne
soffrono; passo al quale non potrà che seguire, quanto prima, una iniziativa
legislativa per il riconoscimento del diritto alla salute ai pazienti
fibromialgici: la Calabria, con la proposta di legge oggi in discussione,
ancora una volta si è dimostrata precorritrice.
Questo, alla luce anche dell'ordine del giorno che è stato proposto
dalla collega Amalia Bruni
La presente proposta di legge vuole intervenire non
solo per il riconoscimento della rilevanza sociale della fibromialgia, ma anche
della “elettrosensibilità” (EHS), altrimenti conosciuta come “intolleranza
idiopatica ambientale con attribuzione ai campi elettromagnetici”, che è un
disturbo patologico neurologico, caratterizzato clinicamente da un quadro
sintomatico simile alla
fibromialgia, analogamente alla quale non è riconosciuta dal SSN né ricompresa
nei LEA.
Intervenire su queste diffuse patologie con una
iniziativa legislativa appare cruciale tanto più perché l’alto grado di
disabilità e il numero di disfunzioni a esse associato ha un notevole impatto
su molteplici aspetti non legati solo e direttamente alla vita dei malati e
sulle possibilità di cura, ma anche sui costi del Sistema sanitario: i
pazienti, in assenza di un percorso diagnostico terapeutico assistenziale a
livello regionale, si sottopongono infatti spesso a esami non necessari, così
incrementando anche il carico di lavoro, oltre ai costi, senza la certezza di
ricevere un trattamento adeguato alla propria patologia.
Con la presente proposta di legge si vuole fornire
un contributo attraverso un percorso che si è reso il più possibile ampio e
condiviso grazie al coinvolgimento, in terza Commissione, di associazioni e
comitati di volontariato che hanno concorso al confezionamento di un testo il
più possibile incisivo nell’affrontare e gestire questa particolare
problematica.
Certo, l’approccio diagnostico e la gestione
clinica si evolveranno nel tempo e vi sarà certamente la necessità di
intervenire ancora sulla materia, ma, nelle more, si è voluto intervenire con
un primo progetto di legge mirato:
- ad offrire un servizio di supporto, in attesa del
riconoscimento della fibromialgia e della elettrosensibilità a livello
nazionale, promuovendo l’istituzione di ambulatori multidisciplinari dedicati
alla patologia, con la collaborazione di figure specialistiche;
- a sviluppare, attraverso un Centro di
coordinamento regionale, una rete di ambulatori e un percorso
diagnostico-terapeutico assistenziale (PDTA), anche per garantire
standardizzazione ed equità d’accesso alle prestazioni, con il coinvolgimento
di figure specialistiche, distribuite su tutto il territorio regionale;
- a riconoscere la valenza sociale e il rilevante
apporto delle associazioni e del volontariato che si occupano della
fibromialgia e della elettrosensibilità sul territorio regionale, le quali
possono contribuire a coadiuvare gli ambulatori multidisciplinari e valorizzare
e diffondere le proprie attività aventi come obiettivo il perseguimento di
finalità di solidarietà, diretta ad aiutare persone sofferenti, affette da
fibromialgia e da elettrosensibilità.
Per incrementare la sensibilizzazione nei confronti
della suddetta patologia, è prevista inoltre, all’articolo 4, l’istituzione,
senza oneri a carico del bilancio regionale, della giornata regionale per la
lotta alla fibromialgia e alla elettrosensibilità che si celebrerà annualmente,
in corrispondenza con la giornata nazionale, il 12 maggio, al fine di
sensibilizzare, nonché diffondere le conoscenze in merito, la popolazione in
generale e tutti i professionisti della salute.
Per monitorare l'incidenza epidemiologica a livello
regionale, è apparso necessario istituire il registro regionale per la
fibromialgia e il registro regionale per la elettrosensibilità, i cui preziosi
dati saranno finalizzati all’aggiornamento delle linee guida riguardanti i
trattamenti medico-sanitari più efficaci e per la realizzazione di studi
clinici e farmacologici, come specificato dall'articolo 5 della proposta di
legge.
La proposta di legge si compone di 8 articoli e ha neutralità finanziaria.
Alla Regione Calabria, nell’ambito della
ripartizione dei contributi di cui al decreto del Ministero della salute 8
luglio 2022, è stato, infatti, assegnato un importo pari a 160.034,00 euro
finalizzato:
- all’organizzazione
di percorsi terapeutici e riabilitativi di cura e diagnosi per le persone
affette da fibromialgia, anche mediante interventi formativi specifici;
- all’attività di
studio della stessa patologia;
- all’individuazione
di uno o più centri specializzati idonei alla diagnosi e alla cura della
fibromialgia e in grado di assicurare una presa in carico multidisciplinare dei
pazienti.
Tali risorse, la cui presenza in bilancio è
accertata con decreto dirigenziale numero 17278/2022, allo stato attuale non
risultano assegnate a favore di alcun beneficiario da parte del Settore
competente e potranno essere utilizzate per progetti coerenti con il decreto
ministeriale di assegnazione.
Invito all'intero Consiglio a promuovere ed
approvare questo progetto di legge molto atteso soprattutto dalle persone che,
purtroppo, non hanno avuto punti di riferimento per quanto riguarda il Sistema
sanitario calabrese. Grazie.
Grazie. Ha chiesto di intervenire il collega Laghi.
Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Ho sempre votato favorevolmente
proposte di legge di natura sanitaria che, ovviamente, non hanno colore. E,
personalmente, ho particolare attenzione al problema dei fibromialgici e dei
pazienti con elettrosensibilità, perché, fra l'altro, sono collegati alle
esposizioni a campi elettromagnetici che sono un mio campo di interesse
specifico.
Ho sollevato però, durante la discussione in
Commissione, alcune perplessità. Alcune francamente di contorno come, per
esempio, l'idea di fare la giornata della fibromialgia regionale concomitante
con quella nazionale, mi sembra un doppione, forse, inutile.
Però non è questo, comunque, il principale motivo
del contendere.
Il problema di fondo è che i pazienti fibromialgici
e che hanno problemi di elettrosensibilità sono pazienti a cui bisogna dare
delle risposte. Ora, queste risposte, che sono peraltro anche indicate nella
proposta di legge, però, a mio modo di vedere - l’ho detto all'epoca in
Commissione - non sono gratuite. Cioè, se si fanno degli ambulatori
multidisciplinari o si organizza sostanzialmente un lavoro finalizzato e
focalizzato a questa tipologia di pazienti, a mio parere, è difficile pensare
che questa cosa sia senza oneri aggiuntivi. Devo dire che, poi, queste
perplessità hanno trovato riscontro nella seduta della Commissione bilancio,
nel senso che ho letto che c'è stato l'impegno da parte dei proponenti a
proporre in Aula, prima dell'approvazione, degli emendamenti volti a superare
queste perplessità.
Adesso, il problema che mi pongo e che chiedo
proprio di sapere è se quei 160.000 euro siano, in realtà, dedicati alla
terapia e al sostegno delle singole persone oppure siano utilizzabili - e in
questo caso il mio voto è certamente favorevole - alla strutturazione dei
servizi che debbono supportare i pazienti elettrosensibili e fibromialgici,
senza i quali, purtroppo, io temo che non si vada da nessuna parte.
Quindi, il rischio - e concludo - è che
comunichiamo a questa tipologia di pazienti di essere intervenuti a loro
vantaggio, ma che poi, quando andranno a esigere il servizio collegato, non
trovino niente perché non si può creare un servizio se non ci sono i fondi.
Grazie.
Grazie, collega Laghi. Ha chiesto di intervenire la
collega Bruni. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente, grazie a tutti anche per avere
votato questo ordine del giorno. Abbiamo molto discusso in Commissione questa
proposta legislativa, perché è una proposta che parte dal quadro del problema
sanitario per arrivare poi al sociale. Secondo me, c'erano tutta una serie di
problematiche e, del resto, il consigliere Laghi ne ha già sollevate alcune.
Il tema fondamentale di questa patologia, di questa
sindrome molto indefinita, molto indistinta e molto difficile da diagnosticare
- tant'è che ancora la diagnosi avviene per negativo, non è questo, non è A,
non è B, non è C, allora è fibromialgia - è che è complessa; ovviamente, il primum movens è sicuramente
un DCA del commissario Occhiuto, che dovrebbe normare - così poi a scendere
nelle varie Aziende sanitarie provinciali
- l'esistenza di ambulatori dedicati che noi ci auguriamo possano
nascere.
L'altro tema in discussione è l’aspetto economico.
Il Ministero, nel 2022, ha dato 5 milioni di euro distribuiti alle varie
Regioni, come al solito su quota capitaria, e i soldi assegnati alla Calabria
sono 160.000 euro. Nell'ultima seduta di Commissione abbiamo chiesto se questi
soldi fossero stati spesi - era stata già condotta una survey da Cittadinanza
attiva - e la Regione Calabria non li aveva spesi. Apprendiamo oggi, appunto,
che questi fondi sono ancora intonsi, quindi, dal 2022 non sono stati spesi.
Ferma restando l'importanza e il voto positivo che
ho già dato in Commissione e che, tutt’oggi, come gruppo del Partito
Democratico, confermiamo, però, credo che sia necessario entrare nel merito e
mi auguro che questo voto positivo - penso sarà all'unanimità - arrivi a
innescare un processo virtuoso per cui i fondi saranno organizzati dal
Dipartimento e trasferiti alle varie Aziende sanitarie provinciali che
dovranno, ovviamente, ribaltarli poi sull'assistenza.
Resta fuori però la parte sociale, cioè, le
associazioni di volontariato che esistono e sono state il motore della nascita
di questa proposta legislativa, ma che rischiano di non avere - e non avranno -
degli emolumenti per poter sostenere le battaglie sociali. Per cui, potrebbe
anche essere utile - mi rivolgo anche alla Presidente della Commissione sanità
– discutere, in futuro, relativamente a un sostegno per queste associazioni di
volontariato, che si spendono su tutto il territorio regionale in maniera indefessa,
attraverso il fondo del welfare, quindi distinto dal fondo del Ministero della
salute.
Penso che, comunque, sia un atto importante quello
che abbiamo condotto e sviluppato, soprattutto perché creerà, in un modo o
nell'altro, una maggiore consapevolezza da un punto di vista medico e –
speriamo - una diagnosi precoce per i pazienti.
Grazie, collega Bruni. Ha chiesto di intervenire la
collega Straface. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Intanto, ringrazio i colleghi
consiglieri che sono intervenuti riconoscendo l'importanza di questa proposta
di legge e, in particolar modo, la rilevanza sociale, considerato che,
purtroppo, ancora non è riconosciuta dal Sistema sanitario nazionale nei LEA.
Andiamo, nel frattempo, a creare le basi per poter strutturare una rete
clinico-assistenziale regionale su diversi livelli sia per quanto riguarda la
rete ospedaliera sia per quanto riguarda la rete territoriale.
Vorrei rispondere al collega Laghi: ho citato il
decreto dirigenziale numero 17278 del 27 dicembre 2022 che attribuisce 160.000
euro alla Calabria, queste risorse sono destinate allo studio, alla diagnosi e
alla cura della fibromialgia. Certo, non sono grandi risorse, ma intanto si
parte.
Soprattutto, ripeto, ho il dovere anche di
ringraziare tutte le associazioni di volontariato che sono state punto di
riferimento per tutte quelle persone che, purtroppo, hanno questa malattia e
non sanno a chi rivolgersi.
Questa proposta di legge creerà la struttura
necessaria dal punto di vista del servizio territoriale, ospedaliero e - mi
auguro - anche in termini di studio e di formazione, perché, ad oggi, i
professionisti che si occupano di questa malattia, qui in Calabria, sono
veramente pochi, perché la conoscenza è ancora molto limitata.
Vi ringrazio e spero che il mio intervento possa
essere stato esaustivo rispetto alle osservazioni fatte sia dal consigliere
Laghi sia dalla consigliera Bruni. Grazie.
Grazie, collega Straface. Passiamo all'esame di
votazione del provvedimento.
All’articolo 1 è stato presentato l'emendamento
protocollo numero 5595 a firma del consigliere Neri, a cui cedo la parola per
l'illustrazione, prego.
Grazie, Presidente.
Al fine di garantire pari tutela ai malati affetti
da elettrosensibilità (EHS), ai malati affetti da sensibilità chimica multipla
(MCS) e/o da fibromialgia si rende necessario proporre il presente emendamento.
L'articolo 1, comma 3, è così sostituito: “Gli
ambulatori multidisciplinari, di cui al comma 2, possono essere coadiuvati da
sportelli delle associazioni di volontariato che si occupano di fibromialgia e
di elettrosensibilità sul territorio regionale, le quali, con proprio personale
volontario, possono fornire supporto e contribuire a dare conforto al paziente
affetto da fibromialgia e da elettrosensibilità”.
Parere della Giunta? Parere del relatore? Pongo in
votazione l'emendamento. L'emendamento è approvato.
Articolo 1
(È approvato così come
emendato)
(È
approvato)
Articolo 3
(È approvato)
Articolo 4
(È approvato)
Articolo 5
(È approvato)
Articolo 6
(È approvato)
Articolo 7
(È approvato)
Articolo 8
(È approvato)
Passiamo alla votazione della proposta di legge nel
suo complesso, come emendata, con richiesta di autorizzazione al coordinamento
formale: la proposta di legge è approvata, così come emendata, con
autorizzazione al coordinamento formale.
(Il Consiglio approva)
(È riportata in Allegati)
Passiamo ora al punto 7, la proposta di legge
numero 202/12^ di iniziativa dei consiglieri P. Straface, S. Mannarino, P.
Raso, F. Laghi, P. Caputo, recante: "Modifica ed integrazione alla legge
regionale 12 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione del Registro tumori di
popolazione della Regione Calabria)". Cedo la parola alla collega Straface
per illustrare il provvedimento. Prego.
Grazie, Presidente. Anche questa proposta di legge
è stata discussa in terza Commissione e sottoscritta dai consiglieri colleghi
che, naturalmente, ringrazio per il contributo dato.
La proposta di legge oggi in discussione mira a
modificare e integrare la legge regionale numero 2 del 2016 con la quale si
istituivano i Registri tumori di popolazione della Regione Calabria, al fine di
rendere più operativi ed efficaci questi importantissimi strumenti, superando
alcune criticità e carenze che hanno limitato e reso incerta nel tempo la piena
attuazione della legge in vigore.
I Registri tumori sono infatti uno strumento
essenziale, il cui funzionamento deve essere garantito non solo al fine di
censire correttamente i tumori e disporre e gestire nel tempo un archivio ricco
di informazioni il più possibile corrispondenti alla realtà e di dati
statistici validi, ma anche, attraverso lo studio di tali dati, al fine della
ricerca, valutazione e progettazione delle più efficaci politiche di
prevenzione.
Ciò può essere reso possibile attraverso una
riorganizzazione a livello provinciale dei Registri e una registrazione
puntuale e con carattere di continuità delle informazioni, superando
disomogeneità e disallineamenti della raccolta dati oggi esistente tra i vari
Registri territoriali.
Dati che non devono restare circoscritti, ma che,
attraverso la migrazione al Ministero, devono poter essere rapportati a quelli
nazionali e lavorati dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero stesso,
in studi da cui anche la politica possa trarre indirizzo e comprendere come
comportarsi rispetto ad alcune statistiche, rendendo possibile,
conseguentemente, la valutazione delle azioni da intraprendere e delle
politiche da adottare anche in un’ottica di programmazione sanitaria.
Richiamata anche la vigente normativa europea di riferimento in materia di protezione dei dati personali, cui la proposta è allineata, si intendono, dunque, apportare alcune modifiche di natura organizzativa a partire dall’individuazione dei Registri all'interno delle singole ASP, che si rendono in tal modo autonome, ponendo la gestione del sistema in capo al Dipartimento competente, che avrà, tra l’altro, il compito di fissare e aggiornare i criteri e le procedure per il corretto funzionamento dei Registri tumorali provinciali.
La proposta di legge mira a ridurre le carenze della rete oncologica regionale, oltre che in termini di tracciamento dei flussi, anche superando il vulnus legato all’assegnazione originaria, decisamente impropria, all’ASP di Catanzaro delle attività di coordinamento e controllo, che adesso si intende affidare ad un Centro di coordinamento e di controllo regionale dei Registri tumori, vero fulcro della rete oncologica regionale, che avrà la sua più naturale sede presso il Dipartimento regionale competente in materia di tutela della salute.
Il Dipartimento avrà, inoltre, il compito di provvedere a selezionare e fornire a ciascun Registro tumori le risorse informative di base necessarie per il suo funzionamento nonché di monitorare e valutare l’operato di ogni Registro provinciale, anche proponendo soluzioni alle eventuali problematiche e azioni finalizzate al miglioramento della prevenzione, della diagnosi e della terapia della patologia oncologica nella Regione Calabria.
Il Centro di coordinamento, come stabilisce l’articolo 6, dovrà, inoltre, produrre periodicamente una relazione dell’attività che fissi dei piani di azione e definisca in sintesi e al meglio le soluzioni alle eventuali criticità, specificando, in particolare:
a) il livello raggiunto relativo alla mappatura di tutte le patologie tumorali nel territorio regionale, al fine di avere una tracciabilità precisa e puntuale non solo dell’incidenza, ma anche in merito alle tempistiche di estensione degli sviluppi tumorali;
b) gli interventi da parte della Giunta regionale nella programmazione sanitaria e nella rimodulazione dell’offerta sanitaria territoriale e ospedaliera, anche in termini di campagne di prevenzione per aree geografiche o tipologia di screening, che tengano conto delle analisi e delle ricerche elaborate grazie ai dati raccolti dal Registro tumori della Regione Calabria;
c) le criticità riscontrate nella gestione del Registro tumori della Regione Calabria, in particolare le anomalie nella corretta e completa ricezione dei flussi di dati, che non sono meri numeri o elencazioni di casi, ma autentiche cartelle cliniche permanenti di casi specifici di cancro dunque preziosi per la produzione di statistiche e la generazione delle casistiche. In riferimento ai flussi di dati, la relazione dovrà indicare, inoltre, gli interventi posti in essere per ridurre al minimo le eventuali interruzioni nelle trasmissioni di tali informazioni;
d) la relazione dovrà, ancora, indicare delle valutazioni di merito dell’impatto dell’ambiente sulla salute dei cittadini;
e) criticità verificatesi nell’applicazione della presente legge.
Con l’allocazione dei Registri tumori in ciascuna Provincia, comprese Crotone e Vibo Valentia, che cessano in tal modo di essere sub-articolazioni accorpate ad altre, si copre e si riorganizza l’intero territorio regionale, dettando il termine del 30 giugno 2024 affinché ciascuna ASP territorialmente competente si adoperi per rendere efficiente lo strumento del Registro dei tumori, individuandone il responsabile nonché il personale da dedicare e le procedure necessarie per il relativo corretto funzionamento.
La proposta di legge è strutturata in sette articoli e reca la clausola di invarianza finanziaria, giustificata dal fatto che le norme presenti hanno carattere squisitamente ordinamentale.
Con questa proposta di legge, che appare quanto mai urgente poiché vuole riorganizzare e rendere efficiente, efficace e pienamente operativo il sistema regionale dei Registri tumori, aggiungiamo un altro tassello alla riforma complessiva della sanità calabrese, che il presidente Occhiuto e l’intero governo regionale stanno mettendo in atto per superare le criticità legate ai tanti anni di commissariamento, procedendo ancora in avanti nel garantire ai nostri cittadini il diritto alla Salute e una qualità della vita migliore rispetto al passato. Grazie.
Grazie. Ha chiesto di intervenire la consigliera Bruni. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Credo che questa proposta legislativa, che è
modificativa della precedente, sia molto importante perché, intanto, riesce,
finalmente, a mettere sotto lo stesso cappello organizzativo, che è quello poi
del Dipartimento della salute, tutti i vari Registri delle varie aziende, che
sono nati da molti anni, in realtà, ma hanno avuto vicende alterne, perché,
anche con la grande preparazione del personale che li ha seguiti, molti
Registri si sono anche interrotti quando si sono verificati, poi, i
pensionamenti.
Ci sono state problematiche anche di tipologia del Registro da
implementare e, quindi, con questa proposta, oggi, si vuole dire: “Ripartiamo,
finalmente, in una maniera corretta, tutti allo stesso livello e, soprattutto,
rimettiamo gli operatori all'interno di questi gruppi che, azienda per azienda,
vanno a incrociare i dati”.
Come giustamente richiamava la presidente Straface, il problema non è
quello di mettere il numerino della persona col tumore, ma è l'incrocio tra la
diagnosi e l'anatomia patologica, i ricoveri e, quindi, le SDO (Schede di
Dimissione Ospedaliera), le caratteristiche biografiche delle persone e i
luoghi. La geografia non è indifferente rispetto a queste numerosità, anzi, è
importantissima. Perché? Perché quello che la scienza, lo studio e la ricerca
ci hanno consegnato in questi anni è che, praticamente, la maggior quota di
questi tumori è presente, comunque, in aree in cui esistono delle discariche,
spesso e volentieri, di materiali radioattivi.
Vi ricordo che abbiamo votato tutti una mozione relativa al SIN di
Crotone, Cassano, Cerchiara, perché i dati che ci ha fornito l'ultimo rapporto
Sentieri continuano ad essere gravemente preoccupanti rispetto all’associazione
strettissima tra queste aree contaminate di radioattività e altri materiali
pesanti e, chiaramente, la presenza di tumori e di tantissime altre patologie
anche in fase molto giovanile.
La Regione Calabria, in realtà, ha avuto un passato estremamente
glorioso da questo punto di vista, perché ha lavorato negli anni – sto parlando
del 2015, 2016 e in seguito – con l'Istituto Superiore di Sanità, monitorando
non solo il SIN di Crotone, Cassano, Cerchiara, ma facendo propri degli studi
molto più approfonditi su altre aree contaminate che ARPACal stessa aveva
censito in un numero di 56 – sto parlando sempre dei dati del 2016 – ben 38 dei
quali presentavano, forse, una radioattività.
Ritengo, quindi, che il tema è importante ed è fondamentale e, forse, da
questo potremmo anche arrivare a chiedere ad ARPACal
di riscrivere il Piano regionale della bonifica dei siti inquinati perché è
veramente molto vecchio ed è necessario, sicuramente, un aggiornamento. Ho
cercato tra le fonti, non l'ho trovato, per cui penso che, comunque, questo
vada assolutamente fatto.
Quindi, camminare insieme – Agenzie regionali come l'ARPACal, l'Istituto
Superiore di Sanità, i nostri dati realizzati e sviscerati dai vari Registri
tumori con il coordinamento – ci mette nelle condizioni di avere un censimento
dei pazienti con malattie neoplastiche per cercare, soprattutto, di capire se è
possibile e se lo sarà un domani – noi ci auguriamo che lo sia – contrarre la
pericolosità ambientale nei luoghi nei quali si ha la maggiore concentrazione,
per ridurre almeno quello che possiamo limitare e cioè i gravi danni che
l'ambiente conferisce nel rischio di sviluppo tumorale.
Grazie, consigliera Bruni. Passiamo all'esame e votazione del
provvedimento.
Articolo 1
Articolo 2.
(È approvato)
All’articolo 3 è stato presentato l'emendamento protocollo numero
5654/A02, a firma della consigliera Straface, alla quale cedo la parola per
l'illustrazione. Prego.
Grazie, Presidente.
Con la presente proposta emendativa si intende modificare il comma 2
dell'articolo 3 (Modifica dell'articolo 3 della legge regionale numero 2/2016)
della modificanda proposta di legge regionale numero
202/12^, al fine di indicare un termine temporale ben definito per
l'individuazione, da parte delle AA.SS.PP., dei responsabili dei rispettivi
Registri tumori.
Al comma 2 del sostituendo articolo 3: 'Articolo 3 (Modifica
dell'articolo 3 della legge regionale 2/2016) della proposta di legge regionale
numero 202/12^, le parole: "novanta giorni dall'approvazione della
presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 giugno
2024"'.
Parere della Giunta favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento protocollo
numero 5654/A02.
(È approvato)
Pongo in votazione l’articolo 3 per come
emendato.
Articolo 3
(È approvato per come emendato)
Dopo l'articolo 3 è stato presentato l'emendamento protocollo numero
5654/A04, sempre a firma della consigliera Straface, alla quale cedo la parola
per l'illustrazione. Prego.
Con la presente proposta emendativa si intende modificare il comma 2 dell'articolo 3-bis (Regolamento regionale) della legge regionale 2/2016, oggetto di modifica ad opera dell'articolo 4 della modificanda proposta di legge regionale numero 202/12^, al fine di sostituire, ove ricorrenti, la parola "sensibili" con la parola "personali", così adeguando la legge regionale al Regolamento Unione Europea sulla protezione dei dati personali.
Al comma 2 dell'articolo 3-bis (Regolamento regionale) della legge regionale 2/2016, dopo le parole: "con riferimento al trattamento dei dati", la parola "sensibili" è sostituita dalla seguente: "personali"; dopo le parole: "le tipologie di dati", la parola "sensibili" è sostituita dalla seguente: "personali".
Parere della Giunta?
Favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento protocollo numero 5654/A04. L’emendamento è
approvato.
Articolo 4
(È approvato)
Articolo 5
(È approvato)
Articolo 6
(È approvato)
Articolo 7
(È approvato)
Passiamo alla votazione della proposta di legge nel suo complesso così come emendata con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale.
La proposta è approvata così come emendata con autorizzazione al coordinamento formale.
(Il Consiglio approva)
(È riportata in Allegati)
Passiamo al punto otto dell’ordine del giorno relativo alla proposta di
legge numero 216/12^ d’iniziativa dei consiglieri Mannarino, Caputo, Graziano e
Molinaro recante: “Modifiche e integrazione della legge regionale 21 aprile
2008, numero 9 (Istituzione del Parco Marino regionale “Riviera dei cedri”)”.
Cedo la parola al consigliere Graziano per l’illustrazione del
provvedimento.
Grazie, Presidente. Questa proposta di legge si pone in continuità con ciò
che è stato fatto in questa legislatura, che è molto sensibile alla protezione,
alla tutela naturalistica e all'ambiente della Regione Calabria, sia terrestre
sia marino.
In questa legislatura sono stati ampliati anche i Parchi marini, portati
da cinque a sei, e sono state ampliate anche le Riserve naturali regionali.
Come abbiamo visto, c'è anche un programma di tolleranza “zero” avviato sul
territorio dal Presidente e dalla Giunta regionale proprio per la protezione
della costa e delle acque marine, attraverso una lotta senza quartiere agli
inquinamenti che provengono dalle acque reflue non depurate, che ha avuto anche
risvolti recenti da parte della Direzione investigativa antimafia, ma anche
delle Procure regionali che si occupano di tutela dell'ambiente.
Ora, con questa legge andiamo a intervenire e ad ampliare uno dei sei
Parchi marini esistenti in Calabria, che è quello della Riviera dei Cedri, che
attualmente protegge: l'isola di Dino, l'isola di Cirella e lo Scoglio della
Regina, più l'area marina costiera antistante, le ZSC che costeggiano Diamante
e Scalea, dove ci sono vaste praterie di posidonia oceanica, ma ci sono
endemismi geologici, vegetazionali e faunistici, anche rari, come per esempio
la pteris vittata, che è una specie scomparsa sul
territorio nazionale e che è presente, per l'appunto, in questa zona.
Con questa legge, Presidente, – mi avvio a concludere – ampliamo
quest'area includendo la Grotta dell'Arcomagno, lo
Scoglio dello Scorzone e l’area marino costiera antistante la baia di Carpino-Ainella. andando a inglobare anche la ZSC, ampliando la ZSC
dell’isola di Dino a Scalea.
Presidente, la mia relazione è conclusa.
Grazie, consigliere Graziano. Passiamo all'esame e votazione del
provvedimento.
Ha chiesto di intervenire il consigliere Laghi. Ne ha facoltà.
Intervengo per dichiarazione di voto, nel senso che voterò convintamente
favorevole a questa proposta, ma volevo evidenziare un aspetto a cui tengo.
Vincolare l’Arcomagno, che è un elemento
assolutamente importante come attrattore turistico, in un Parco marino non
significa privare le persone della sua fruibilità, ma significa, invece,
garantirlo anche per le prossime generazioni.
Questo è assiomatico: la tutela ambientale si abbina sempre al
miglioramento delle condizioni ambientali, quindi anche della salute, ma anche
a un durevole sviluppo economico. Ove l'Arcomagno non
fosse stato inserito in questo Parco marino, avrebbe potuto, invece, avere una
vita media a breve termine e, quindi, alla fine comportare anche un danno
economico oltre che ambientale. Grazie.
Grazie, consigliere Laghi.
Torniamo all'esame e votazione del provvedimento.
Articolo 1
(È approvato)
Articolo 2
(È approvato)
Articolo 3
(È approvato)
Prendiamo atto della modifica della relazione illustrativa, di cui alla
nota dei consiglieri Straface, Caputo e De Francesco, acquisita al protocollo
con il numero 5945.
Passiamo alla votazione della proposta di legge nel suo complesso,
unitamente al relativo allegato, con richiesta di autorizzazione al
coordinamento formale.
La proposta di legge nel suo complesso, unitamente al relativo allegato, è approvata con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale.
(Il Consiglio approva)
(È riportata in Allegati)
Passiamo al punto nove dell’ordine del giorno relativo alla proposta di
legge numero 250/12^ di iniziativa dei consiglieri Mancuso, Gentile, Gallo,
recante: “Disciplina per il pascolo e la tutela del territorio”.
Cedo la parola alla consigliera Gentile per l’illustrazione del
provvedimento. Prego.
Grazie, signor Presidente. Intanto, un buon pomeriggio a tutti.
La presente proposta di legge, che è stata trattata, naturalmente, nella
Commissione che ho l'onore di presiedere, nasce dall'esigenza di regolamentare,
con maggiore puntualità, il settore afferente al pascolo, a causa della sempre
maggiore presenza di animali che vagano liberamente nei terreni pubblici e
privati, senza alcuna identificazione, tutelare il benessere animale e
rafforzare, quindi, la tutela delle proprietà e dei fondi pubblici e privati
che, a seguito dello spopolamento dei territori, sono oggetto di continue
occupazioni abusive. Inoltre, si pensa a salvaguardare anche l'incolumità delle
persone da possibili incontri o scontri spiacevoli con animali vaganti e
incustoditi.
Il sopracitato obiettivo viene perseguito regolamentando la
delimitazione dei terreni a scopo di pascolo, con una semplice gratuita
comunicazione, dichiarazione da parte di chi usa o vorrebbe usare i terreni per
pascolo di animali, evitando che questi possano essere abbandonati in modo
incontrollato e abusivo.
Nel testo normativo sono fissate, inoltre, disposizioni chiare in
materia di trasporti di animali con automezzi e regole per l'installazione o
segnalazioni della presenza di un recinto a uso di pascolo.
Il testo si compone di undici articoli e non comporta oneri a carico del
bilancio regionale. Nello specifico:
- l’articolo 1 reca l’oggetto e finalità della proposta di legge regionale;
- l’articolo 2 reca disposizioni in merito all’identificazione degli
animali interessati al pascolo;
- l’articolo 3 reca disposizioni in merito alla documentazione di
accompagnamento che devono avere i capi trasportati per ragioni di pascolo con
gli automezzi;
- l’articolo 4 reca disposizioni in materia di delimitazioni di terreni
per scopi di pascolo;
- l’articolo 5 reca disposizioni afferenti all’uso di fabbricati per
stalla o ricovero di animali;
- l’articolo 6 fissa i divieti e limiti al pascolo;
- l’articolo 7 reca disposizioni in materia di controlli;
- l’articolo 8 stabilisce le sanzioni per l’inosservanza delle norme
contenute nella presente proposta di legge;
- l’articolo 9 disciplina le norme
transitorie;
- l’articolo 10 demanda alla Giunta regionale l’onere di approvazione del
Regolamento applicativo nel dettaglio delle norme contenute nella presente
proposta di legge;
- l’articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria. Grazie.
Grazie, consigliera Gentile. Passiamo all'esame e votazione del
provvedimento.
Ha chiesto di intervenire il consigliere Lo Schiavo. Ne ha facoltà.
Presidente, sarò lapidario perché volevo sottolineare non soltanto il
voto favorevole alla proposta di legge, ma anche richiamare, brevemente,
l'attenzione sull'articolo 6 che, a mio avviso, è estremamente importante.
L'articolo 6, al comma 1, stabilisce che nel territorio boscato della
Regione Calabria il pascolo, il transito o l'immissione sono vietati. Il punto
a) è di rilievo, secondo me, perché stabilisce un divieto per dieci anni del
pascolo di animali di ogni genere nei boschi distrutti o gravemente danneggiati
dagli incendi.
Questa, secondo me, è una norma molto importante che va al di là della
valenza della legge stessa. Si intreccia con l'esigenza del catasto degli
incendi boschivi, perché abbiamo la necessità di avere una legislazione molto
stringente su questo fenomeno e, quindi, voglio richiamare l’attenzione
dell'Aula proprio sull'importanza di questo articolo e di questa norma.
Pertanto, annuncio, ovviamente, il voto favorevole.
Grazie, consigliere Lo Schiavo. Torniamo all'esame e votazione del
provvedimento.
Articolo 1
(È approvato)
Articolo 2
(È approvato)
Articolo 3
(È approvato)
Articolo 4
(È approvato)
Articolo 5
(È approvato)
Articolo 6
(È approvato)
All’articolo 7 è stato presentato l’emendamento protocollo numero 5579,
a firma del consigliere Molinaro, al quale cedo la parola per l'illustrazione.
Prego.
Grazie, Presidente. Con la presente proposta emendativa si intende
modificare l’articolo 7, specificando che l’attività di controllo sarà svolta
dagli Enti stessi secondo i relativi ordinamenti e nei limiti delle risorse
finanziarie dei rispettivi bilanci.
Il comma 1 dell’articolo 7 è così riformulato: “I controlli finalizzati
a verificare il rispetto delle norme contenute dalla presente legge sono
effettuati dai vigili urbani, dagli altri agenti e dipendenti comunali, dal
personale preposto dalle aziende sanitarie, nonché dalle altre forze
dell’ordine competenti, secondo i rispettivi ordinamenti e nei limiti delle
risorse finanziarie dei rispettivi bilanci”. Grazie.
Grazie. Parere della Giunta?
Favorevole.
Parere del relatore favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento protocollo numero 5579. L’emendamento è
approvato.
Pongo in votazione l’articolo 7 per come
emendato.
Articolo 7
(È approvato per come emendato)
Articolo 8
(È approvato)
Articolo 9
(È approvato)
Articolo 10
(È approvato)
Articolo 11
(È approvato)
Passiamo alla votazione della proposta di legge nel suo complesso, come
emendata, unitamente al relativo allegato, con la richiesta di autorizzazione
al coordinamento formale.
La proposta di legge, unitamente al relativo allegato, è approvata per
come emendata con autorizzazione al coordinamento formale.
(Il Consiglio approva)
(È riportata in Allegati)
Passiamo ora al punto dieci dell'ordine del giorno relativo alla
proposta di legge numero 264/12^, d’iniziativa dei consiglieri regionali
Comito, Gelardi, Neri, Crinò, De Nisi e Graziano, recante: Modifiche e
integrazioni alla legge regionali 28/1986, 9/1996, 29/2001, 11/2011, 39/2012,
48/2019, 09/2023, 22/2023, 25/2023, 39/2023, 45/2023, 62/2023”
Cedo la parola alla consigliera De Francesco per l’illustrazione del
provvedimento. Prego.
Grazie, signor Presidente. La proposta di legge numero 264/12^ è stata
assegnata alla prima Commissione consiliare in sede referente per l'esame di
merito e licenziata dalla Commissione in data 29 gennaio 2024 ricevendo parere
favorevole all'unanimità.
Il presente intervento normativo, al fine di garantire il pieno
funzionamento della gestione regionale, tiene conto della sua importanza
strategica come servizio di interesse generale, in considerazione delle
distorsioni che possono influire negativamente sul rispetto delle disposizioni
normative. Pertanto, sono stati individuati e analizzati i principali effetti
delle sovrapposizioni e delle incongruenze che regolano i vari settori, nonché
il raggiungimento degli obiettivi attraverso l’armonizzazione e l'attuazione di
tutte le iniziative.
La proposta risponde anche all'adempimento degli impegni istituzionali
assunti dal Presidente della Giunta regionale, di concerto con i Ministri
competenti, per l'attuazione del principio di leale collaborazione.
L'articolo 1 modifica la legge regionale numero 28 dell'11 luglio 1986,
stabilendo norme volte a chiarire che la custodia dei veicoli e delle strutture
ricettive mobili destinati all'accoglienza dei turisti durante la chiusura
stagionale delle strutture all'aperto si estende agli accessori e ai
completamenti dei suddetti veicoli. Questa disposizione sottolinea anche che i
veicoli in questione possono essere conservati all'interno della stessa
struttura ricettiva per evitare i disagi causati dalla necessità di spostarsi
in altre strutture ricettive specifiche all'interno della stessa struttura.
L'articolo 2 prevede la sostituzione dell'articolo 13, comma 6-bis,
della legge regionale del 13 settembre 1996 e prevede l'accesso di diversi
rappresentanti all'interno del Consiglio di amministrazione per quanto riguarda
gli ATC situati nella Regione Calabria. Il comma 6-bis, per la sua
formulazione, esclude di fatto tutte le associazioni venatorie autorizzate
dalla partecipazione al Consiglio di gestione, ledendo così il principio di
rappresentanza previsto e costituzionalmente garantito dalla legge nazionale
numero 157 del 1992, articolo 14, comma 10. Inoltre, l'articolo 14, comma 10,
della legge numero 157 del 1992 esprime chiaramente il principio della presenza
paritaria dei rappresentanti delle organizzazioni professionali
agricole più rappresentative a livello nazionale, legalmente riconosciute, e
delle organizzazioni venatorie, riconosciute a livello nazionale ed esistenti
in forma organizzata sul territorio. L'applicazione dell'articolo 6-bis
modificherebbe di fatto la corretta ed equilibrata composizione dei consigli di
gestione, voluta dal legislatore come elemento essenziale del pluralismo
partecipativo.
Infine, come riportato
nell’ordinanza del Tribunale Amministrativo di Reggio Calabria, in assenza di
un accordo, l'amministrazione è tenuta ad effettuare, per quanto riguarda la
rappresentanza espressa delle organizzazioni venatorie operanti nell'area di
riferimento della zona, una valutazione di valore e non meramente aritmetica.
Si propone pertanto di
modificare l'articolo 13, comma 6, della legge regionale numero 9 del 1996 al
fine di evitare eventuali interpretazioni errate di tale norma.
L'articolo 3 aggiunge
un'integrazione alla legge regionale 26 novembre del 2001, numero 29 (sulla
tutela e l'incremento della pesca e della fauna nell'interno della Calabria).
In particolare, regolamenta la pesca della carpa (Carpfishing)
nelle acque interne della Calabria.
L'articolo 4 modifica la
legge regionale numero 11 del 6 aprile del 2011, il cui scopo è specificare
che, poiché l'attività è svolta come esercizio di funzioni in autorità
pubblica, il diritto dei cittadini di ottenere informazioni deve essere
rispettato e i costi di pubblicazione devono essere sostenuti dalla Regione
Calabria. Tenendo conto di quanto sopra, l'emendamento specifica, anche, che la
pubblicazione degli atti delle aziende sanitarie locali, delle associazioni e
delle società appartenenti al GAP, nonché dei provvedimenti giudiziari emessi
dalla Corte costituzionale, è gratuita. Inoltre, stabilisce che, tranne nei
casi sopra citati, è previsto il pagamento di una tassa preliminare, ovvero una
tassa di inserzione determinata dalla Giunta regionale. Di conseguenza,
l'articolo 18, paragrafo 3, è abrogato.
L'articolo 5 prevede
modifiche alla legge regionale del 3 settembre 2012, numero 39. In particolare,
è abrogato l'articolo 1, comma 2, relativo alle spese per il trattamento
accessorio dei componenti del Meccanismo tecnico di valutazione.
L'articolo 6 è modificato
dalla legge regionale del 29 novembre 2019, numero 48 (Regolamento di polizia
funebre e mortuaria) che prevede la definizione e la regolamentazione delle
imprese funebri. Introduce, inoltre, articoli specifici volti a snellire le
procedure relative alle condizioni strutturali e operative del settore dei
servizi funebri e a prescrivere i requisiti tecnici e strutturali delle imprese
funebri.
L'articolo 7 stabilisce le
norme di legge che regolano la modifica dell'articolo 16 della legge locale
numero 9 del 24 febbraio 2023. In particolare, stabilisce che le spese
sostenute dai Comuni in relazione a situazioni di emergenza siano comunque
effettuate nel rispetto dei criteri e delle procedure stabilite dalla
competente autorità locale di protezione civile. Stabilisce inoltre che le
spese sostenute dai Comuni in relazione alle situazioni di emergenza di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), devono essere sostenute senza alcuna
variazione di spesa.
L'articolo 8 modifica le
disposizioni della legge regionale numero 22 del 24 maggio 2023 chiarendo
l'ambito di applicazione ai sensi dell'articolo 14 della suddetta legge
regionale.
L'articolo 9 stabilisce le
norme di modifica della legge regionale del 28 giugno 2023, numero 25, per
adeguare le disposizioni della legge regionale ai cambiamenti organizzativi
intervenuti a livello di Legge statale e prevede una partecipazione più attiva
e concreta delle parti sociali ai tavoli regionali dei servizi e delle
politiche del lavoro.
L'articolo 10 modifica la
legge regionale del 10 agosto 2023, numero 39, con l'obiettivo di rendere più
agevole l'attuazione delle disposizioni relative alle procedure di selezione
degli organi del Consorzio di bonifica della Calabria e di chiarire meglio la
distribuzione delle competenze fra gli organi.
L'articolo 11 modifica la
legge regionale numero 45 del 3 ottobre 2023 (Promozione del benessere degli
animali d'affezione e prevenzione del randagismo), principalmente a seguito
degli impegni istituzionali assunti dal Presidente della Giunta regionale con i
Ministeri competenti in sede di contraddittorio preventivo e che hanno evitato
l'impugnazione della legge dinanzi alla Corte costituzionale. Sono state
apportate le seguenti ulteriori modifiche: sulla sterilizzazione dei gatti che
vivono in colonie feline e allo stato brado, invece di utilizzare il collare
giallo fluorescente, deve essere effettuata una apicectomia. Questo perché i
precedenti contrassegni di identificazione comportavano il rischio di soffocare
i gatti. È probabile che la riforma porti anche a un risparmio sui costi:
l'acquisto di collari viene evitato e l’apicectomia è effettuata
contemporaneamente alla sterilizzazione.
Per quanto riguarda la
normativa sulla registrazione regionale delle organizzazioni per la protezione
degli animali, le disposizioni del decreto di registrazione, adottato dalla
Giunta regionale, sono state modificate in quanto il decreto nell'amministrazione
regionale è di competenza dirigenziale. È stato, inoltre, inserito un
regolamento che prevede un periodo di transizione tra il registro tradizionale
e il registro istituito dalla legge di modifica.
L'articolo 12 recepisce la
legge regionale numero 62 del 22 dicembre 2023 (Regolamento di revisione della
spesa), che prevede l'abrogazione di quelle che dovrebbero essere le basi di
spesa del personale ARPACal e di disposizioni
normative ormai superate.
L'articolo 13 stabilisce la
clausola di invarianza finanziaria della legge. Infatti, essendo le modifiche
proposte di natura puramente normativa, il testo integrale non comporterà nuovi
o significativi oneri per il bilancio regionale.
L'articolo 14 prevede che
la legge entri in vigore prima del normale periodo di 15 giorni (vacatio
legis). Questo perché alcune norme contenute nella legge sono impegni
assunti nei confronti del Governo e devono entrare in vigore il prima
possibile, in conformità al principio di leale collaborazione. Grazie.
Grazie, collega De
Francesco.
Passiamo all'esame e
votazione del provvedimento. Comunico che è pervenuto un emendamento
interamente sostitutivo della proposta di legge, protocollo numero 5944, a
firma del consigliere Cirillo, a cui cedo la parola per l'illustrazione. Prego.
Grazie, Presidente.
L'articolo 1 detta norme di
modifica della legge regionale 11 luglio 1986, numero 28, al fine di chiarire
che la custodia dei mezzi mobili di pernottamento e di strutture destinate
all'accoglienza dei turisti, durante il periodo di chiusura delle strutture
stagionali all'aria aperta, si estende anche alle pertinenze ed accessorie dei
mezzi predetti.
L'articolo 2 reca
integrazioni alla legge regionale 26 novembre 2001, numero 29.
L'articolo 3 modifica la
legge regionale 6 aprile 2011, numero 11.
L'articolo 4 introduce
l'articolo 1-bis alla legge regionale 3 settembre 2012, numero 39.
L'articolo 5 detta norme di
carattere ordinamentale che prevedono la modifica dell'articolo 16 della legge
regionale 24 febbraio 2023, numero 9.
L'articolo 6 definisce
l'ambito di applicazione della legge regionale 24 maggio 2023, numero 22.
L'articolo 7 detta norme di
modifica della legge regionale 28 giugno 2023, numero 25, al fine di adottare
le previsioni di legge regionale alle modifiche organizzative intervenute a
livello di legislazione statale.
L'articolo 8 apporta
modifiche alla legge regionale 10 agosto 2023, numero 39, tendenti a
disciplinare l'ammontare delle indennità spettanti al Commissario
straordinario.
L'articolo 9 modifica la legge
regionale 3 ottobre 2023, numero 45, in prevalenza per effetto degli impegni
istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale con i
competenti ministeri.
L'articolo 10 integra la
legge regionale 22 dicembre 2023, numero 62 (Norme in materia di spending
review).
L'articolo 11 mira a
chiarire la portata interpretativa del comma 7 dell'articolo 4 della legge
regionale 26 agosto 1992, numero 15.
L'articolo 12 opera un
adeguamento della legge regionale numero 9 del 2018 recante: “Interventi
regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e
per la promozione della legalità.
L'articolo 13 mira a
specificare il significato dell'espressione “intende” nell'ambito del comma 1
dell'articolo 8 della legge regionale numero 8 del 2023.
L'articolo 14 chiarisce i
criteri di individuazione del Presidente delle Commissioni di esami e materie
per la abilitazione venatoria di cui alla legge regionale numero 9 del 1996.
L'articolo 15 autorizza la
stipula di un Protocollo d'intesta tra la Regione e il Comune di Catanzaro per
il completamento e la gestione di un parcheggio nell'area sud del terreno ove
ha sede la Cittadella regionale “Jole Santelli”.
L'articolo 16 detta la
clausola di invarianza finanziaria della presente legge. Tutto l’articolato,
infatti, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale,
poiché le modifiche proposte hanno carattere esclusivamente ordinamentale.
L'articolo 17 dispone
l'entrata in vigore anticipata della legge rispetto al termine ordinario di 15
giorni, atteso che alcune delle norme ivi contenute costituiscono impegni
assunti con il Governo e, nel rispetto del principio di leale collaborazione, necessitano
di entrare in vigore nel più breve tempo possibile. Grazie, Presidente.
Grazie, collega Cirillo.
Parere della Giunta?
Parere favorevole.
Parere del relatore?
Parere favorevole.
Pongo in votazione
l'emendamento interamente sostitutivo della proposta di legge 264/12^.
L'emendamento è approvato.
Per prassi parlamentare,
atteso che l'emendamento interamente sostitutivo è stato accolto, procediamo
alla votazione per parti separate, in quanto il testo normativo contiene più
disposizioni suscettibili di essere distinte per parte separate avente ciascuna
un proprio significato logico e valore normativo.
Passiamo alla votazione.
Articolo
1
Articolo
2
(È
approvato)
Articolo
3
(È
approvato)
Articolo
4
(È
approvato)
Articolo
5
(È
approvato)
Articolo
6
(È
approvato)
Articolo
7
(È
approvato)
Articolo
8
(È
approvato)
Articolo
9
(È
approvato)
Articolo
10
(È
approvato)
Articolo
11
(È
approvato)
Articolo
12
(È
approvato)
Articolo
13
(È
approvato)
Articolo
14
(È
approvato)
Articolo
15
(È
approvato)
Articolo
16
(È
approvato)
Articolo
17
(È
approvato)
Pongo in votazione il provvedimento
nel suo complesso, come emendato, con autorizzazione al coordinamento formale.
Il provvedimento è
approvato, come emendato, con l'autorizzazione al coordinamento formale.
(Il Consiglio approva)
(È
riportata in Allegati)
Ha chiesto di intervenire
il consigliere Caputo. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Chiedo
l’inserimento all’ordine dei lavori - non l'ho chiesto ad inizio seduta - della
proposta di legge numero 277/12^, recante: “Modifica della legge regionale 47
del 2011”, in merito alla proroga dei termini afferenti all'edilizia sociale.
Pongo in votazione la
richiesta di inserimento della proposta di legge chiesta dal collega Caputo. La
proposta di legge è inserita e sarà trattata dopo le mozioni.
Passiamo adesso all'ordine
del giorno sull’inserimento nei LEA della sindrome fibromialgica.
Cedo la parola alla collega Bruni anche se di fatto ha già relazionato.
Grazie, Presidente. In
estrema sintesi: l’ordine del giorno è finalizzato a dare maggiore forza alla
proposta legislativa, poiché, come dicevamo, la patologia non è inserita nei
LEA. Considerando che ci sono sei mozioni approvate alla Camera dei deputati,
nel momento in cui tale patologia sarà discussa nella Conferenza Stato-Regioni,
la nostra idea e la ratio dell’ordine del giorno è quella di impegnare
il Presidente della Regione a sostenere in ogni sede, iniziando dalla
Conferenza delle Regioni, la richiesta di inserimento nei LEA della sindrome fibromialgica; quindi, tutti noi, come Consiglio regionale,
chiediamo al presidente Occhiuto di dare forza a tale inserimento.
Pongo in votazione l'ordine
il giorno sull’inserimento nei LEA della sindrome fibromialgica.
L'ordine del giorno è approvato.
(Il Consiglio approva)
(È
riportata in Allegati)
Passiamo alla mozione
numero 80/12^ di iniziativa dei consiglieri Molinaro, Gelardi, Mancuso,
Mattiani e Raso, recante: “Al fine di procedere all'individuazione di superfici
e aree idonee e non idonee all'installazione di impianti e fonti rinnovabili di
cui all'articolo 20. del decreto legislativo 199 del 2021 e per il
conseguimento del fondo incentivante di cui all'articolo 4 il decreto-legge 9
dicembre 2023, numero 181, coordinato con la legge di conversione 2 febbraio
24, numero 11”.
Cedo la parola al collega
Molinaro per l'illustrazione. Prego.
Do lettura della mozione:
“Il Consiglio regionale -
premesso che:
la politica energetica europea
ha introdotto, in considerazione dell'attuale contesto geopolitico e della
situazione energetica eccezionale, misure urgenti per accelerare la diffusione delle
fonti energetiche rinnovabili al fine di contribuire in maniera significativa a
mitigare gli effetti della emergenza energetica;
che la transizione
all'energia pulita, già centrale per l'attuazione del Green Deal e per il
conseguimento degli obiettivi climatici, è divenuta peraltro fondamentale per
realizzare l'autosufficienza energetica dell’Unione Europea, per contrastare i
cambiamenti climatici, diminuire i prezzi dell'energia, ridurre la dipendenza
dai combustibili fossili e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento;
che i suddetti obiettivi
presuppongono la piena attuazione del quadro legislativo nazionale
disciplinanti l'installazione delle energie rinnovabili, comprese le
disposizioni volte a razionalizzare le procedure autorizzative applicabili ai
relativi progetti;
che tra le misure
introdotte assume particolare importanza la disciplina per l'individuazione,
demandata alle Regioni, delle superfici idonee e non idonee all’insediamento di
impianti a fonti
rinnovabili di cui all'articolo 20 del decreto legislativo numero 199 del 2021;
che l'articolo 4 del
decreto legge numero 9 dicembre 2023, numero 181 coordinato con la legge di
conversione 2 febbraio 2024, numero 11, dispone un apposito fondo incentivante
nel limite di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032 da destinare alla regioni per l'adozione di
misure di decarbonizzazione, la promozione dello sviluppo sostenibile del
territorio, l’accelerazione e la
digitalizzazione degli iter autorizzativi degli impianti e delle
infrastrutture di rete;
che l'attuale accelerazione
della produzione di energia da fonti rinnovabili richiedendo un forte impegno
territoriale della Calabria interessata da numerosi impianti spesso di grandi
dimensione, non può prescindere, sin da ora, da una regolamentazione atta a
garantire una proporzionata localizzazione dei progetti su scala regionale tutelando adeguatamente i diritti e le
legittime aspettative di tutte le parti interessate laddove l'individuazione
delle superfici e delle aree idonee e non idonee mira non già a rallentare la
realizzazione degli impianti, bensì ad
offrire agli operatori un quadro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei progetti, certo e
chiaro;
che tra l'altro, vista la
crescente accelerazione delle domande autorizzative, al fine di eliminare le
strozzature nelle procedure autorizzative degli impianti di produzione di
energia rinnovabile, è opportuno garantire, nel breve termine, nell'ambito della
procedura di pianificazione, una misurata ponderazione delle scelte
localizzative sul territorio regionale connesse all'impatto ambientale e agli
usi concernenti degli spazi;
che in relazione al già
citato perseguimento
della transizione energetica del sistema socio-economico
regionale, diventa improcrastinabile provvedere - auspicabilmente in stretta
collaborazione con le misure di promozione delle Comunità energetiche da fonti
rinnovabili introdotte con legge regionale 19 novembre 2020, numero 25, e
successive modifiche e integrazioni - all'individuazione delle citate superfici
e aree idonee e non idonee.-
impegna la Giunta regionale
ad adottare ogni procedura utile, entro il 31 dicembre 2024, alla
individuazione delle superfici, aree
idonee e non idonee, per la localizzazione degli impianti destinati alla
produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 20 del
citato decreto legislativo numero 199 del 2021 e per il contestuale
conseguimento del fondo incentivante di cui all'articolo 4 del citato decreto
legge del 2023, numero 181, coordinato con la legge di conversione 2 febbraio
2024, numero 11”.
Ringrazio i colleghi
Gelardi, Mancuso, Mattiani, e Raso che hanno sottoscritto la presente mozione.
Invito, ovviamente, l'Aula all'approvazione della mozione. Grazie.
Pongo in votazione la
mozione del collega Molinaro. La mozione è approvata.
(Il Consiglio approva)
(È
riportata in Allegati)
Passiamo adesso alla
mozione numero 81/12^ di iniziativa dei consiglieri Lo Schiavo, Mammoliti,
Graziano, Alecci, Bevacqua, De Nisi, Talerico,
Comito, Laghi, Tavernise, Gelardi, recante: “Sul
Centro Sistema Bibliotecario Vibonese”.
Cedo la parola al
proponente per l'illustrazione. Prego.
Grazie, Presidente. La
mozione è particolarmente importante per noi consiglieri regionali vibonesi e
abbiamo pensato, assieme al consigliere Mammoliti, di investire la massima
Assemblea legislativa calabrese sulla vicenda del Sistema Bibliotecario Vibonese
che è una vicenda che non riguarda solo la città di Vibo, ma che ha una
rilevanza regionale. Ringrazio, anche, tutti i consiglieri di maggioranza e di
opposizione che hanno sottoscritto la mozione.
Il Sistema Bibliotecario
Vibonese, che è stato istituito con una delibera della Giunta regionale ai
sensi della legge regionale del 1985, numero 17, è una primaria istituzione
nell'ambito vibonese che ha prodotto cultura; un Sistema Bibliotecario che per
molti anni è stato un punto di riferimento per la cultura regionale e oggi
versa in una crisi finanziaria strutturale molto importante che mina dalle
fondamenta il suo stesso funzionamento.
Quando abbiamo pensato a
questa mozione abbiamo pensato di portare in quest'Aula la discussione e siamo
partiti da un presupposto: dalla considerazione che le biblioteche non sono un
mero deposito di libri, ma sono dei luoghi di democrazia, di incontro, di
scambio, di attività culturali. Sono i granai dello spirito, qualcuno dice che
con la cultura non si mangia, in realtà con la cultura si produce qualcosa di
più importante. Si produce l'intelligenza, la competenza, i valori, cosa che in
questa regione vi è assolutamente bisogno.
L’abbiamo presentata in
quest'Aula con la massima forza possibile perché la vicenda del Sistema
Bibliotecario ha anche una valenza simbolica molto grave e devastante e cioè,
per molto tempo, la città di Vibo è stata associata a fenomeni negativi di
criminalità organizzata,
quando in realtà la stessa
città produceva, in quegli stessi anni e in quegli stessi momenti, un'altra
idea di Vibo, un'altra città che era quella della cultura, del “Festival
leggere e scrivere”, di manifestazioni di rilevanza nazionale, di un sistema bibliotecario
importante, forse col patrimonio librario più importante della regione.
Ora ci sono delle
difficoltà finanziarie che, ovviamente, non è mio compito affrontare nel
merito, ma è compito della politica.
In realtà il Sistema
Bibliotecario è stato finanziato con un contributo di 0,40 centesimi ad
abitante dai 21 Comuni ad esso aderente. La difficoltà dei Comuni nel
versamento, l’impossibilità della Regione di versare il contributo annuo
stabilito di 50 mila euro - anche a fronte di contenziosi stessi con il sistema
Bibliotecario - tutto questo, in sostanza, ha portato a una paralisi del
Sistema stesso.
La cosa che però noi
dobbiamo impedire è che queste difficoltà finanziarie facciano venire meno
l'importanza dell'istituzione in sé, perché la Regione Calabria è già
intervenuta in casi simili, in casi di enti in forte dissesto e non può essere
una difficoltà finanziaria, seppur importante, a impedire lo sviluppo e la
prosecuzione dell'attività di questa importante Istituzione.
Noi abbiamo lanciato
un'idea che è una delle possibili: di fronte alla difficoltà di prosecuzione
dei rapporti giuridici attivi e passivi del Sistema si può pensare di mutarne
la natura giuridica. Si possono anche individuare strumenti giuridici diversi.
Noi abbiamo lanciato l'idea
di una Fondazione paritaria tra pubblico e privato, con la Regione capofila,
che abbia il compito di rilanciare lo stesso Sistema Bibliotecario.
Altri soggetti e Sindaci
del territorio, invece, chiedono il rifinanziamento del Sistema Bibliotecario
sulla base della legge già esistente.
Il nostro compito non è in
questo momento entrare nel merito di soluzioni che spettano alla politica. Il
mio compito da consigliere regionale del territorio vibonese e da consigliere
regionale della Calabria è tentare di impedire la chiusura del più grosso
sistema Bibliotecario regionale. Il mio compito è di investire la Giunta
regionale ad affrontare di petto subito, senza tentennamenti, questa grave
vertenza.
Spetterà al Presidente
della Regione individuare qual è la strada concreta da seguire. La cosa più
sbagliata, però, è fare cadere nel silenzio la vicenda, pensare che sia una
vicenda puramente locale che riguarda solo la città di Vibo e i Comuni della provincia
di Vibo. L'errore è pensare che questa vicenda si possa esaurire solo in un
rapporto tra debiti e crediti o in problemi gestionali. Qui viene, in realtà,
in gioco la qualità di vita dei nostri territori; territori che si stanno
spopolando, che stanno perdendo spazi di partecipazione, di socialità, di
cultura, di democrazia e che per poche centinaia di migliaia di euro - mi sia
consentito - non possono permettersi di perdere un'istituzione così importante.
Quindi, la mozione va in
questo senso e chiede un impegno alla Giunta regionale a individuare la
soluzione giuridica amministrativa che sia maggiormente idonea a rilanciare il
Sistema Bibliotecario, predisponendo atti necessari o per la trasformazione della
veste giuridica più adeguata all’ente o, più semplicemente, ripartendo
dall'attuazione dalla legge che già esiste e che lo ha istituito.
Grazie, consiglieri, di
avere dato la possibilità di discutere di questo argomento, davvero importante
per la nostra Comunità in questa Assise regionale.
Ha chiesto di intervenire la
Vicepresidente Princi. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente.
Buonasera ai consiglieri tutti, al consigliere Lo Schiavo e ai firmatari della
mozione in questione.
Condivido quello che lei ha
appena detto: l'importanza non solo del Sistema Bibliotecario Vibonese, ma di
tutti i Sistemi bibliotecari della nostra regione, istituiti con la legge a cui
faceva riferimento lei, la legge numero 17 del 1985. Però, proprio per non
alimentare delle aspettative che potrebbero apparire, poi, non concretizzabili,
è giusto fare chiarezza in tale contesto. Non è così semplice. Lei dovrebbe
sapere - sono disponibile attraverso il Dipartimento che rappresento a fornirle
tutta quanta la documentazione di riferimento - che in merito al Sistema
Bibliotecario Vibonese ci sono stati dei decreti di revoca e delle ingiunzioni
di pagamento. Siamo creditori come Regione Calabria di oltre 150.000 euro e la
Regione non è il solo ente creditore in Calabria.
Come lei ben sa, anche
rispetto al ruolo professionale che ricopre, la Regione non può intervenire ad
erogare nuove risorse perché sarebbero in questo caso pignorate non soltanto
dallo Stato ma dai tanti altri creditori del Sistema Bibliotecario Vibonese.
Come tutti quanti voi
sapete, noi abbiamo lo scudo della Corte dei conti a cui abbiamo l'obbligo di
rendicontare, puntualmente, i finanziamenti erogati e, in questo caso, proprio
rispetto il Sistema Bibliotecario Vibonese i bilanci non sono stati rendicontati
e, laddove sono stati rendicontati, noi non abbiamo contezza se le risorse sono
state utilizzate per i fini preposti.
Non lo sto dicendo io, ma
ci sono gli Organi inquirenti che stanno facendo chiarezza. Siamo, però,
fiduciosi e speriamo che la situazione possa evolversi positivamente.
Certamente, non potremo intervenire prima del momento in cui sarà fatta
chiarezza.
Rispetto all’importanza dei
Sistemi bibliotecari in generale, non solo di quello Vibonese, tengo a chiarire
che la legge alla quale faceva riferimento è definanziata
dalla Regione Calabria dal 2008 e, pertanto, sono 16 anni che non è previsto
alcun tipo di contributo.
Proprio perché crediamo che
la Biblioteca e i Sistemi bibliotecari, che ne rappresentano al meglio
l'impulso culturale di riferimento, siano una realtà importante – con la
cultura si mangia eccome e la cultura è il volano della crescita sociale ed
economica del territorio –insieme al presidente Occhiuto e a tutta la Giunta,
abbiamo preventivato 10 milioni di euro nell'ambito
delle nuove schede del PSC.
Come ha visto, è andato
molto bene il bando di 4.500.000 euro che ha finanziato le Biblioteche e gli
Archivi, per cui c'è da parte nostra massima disponibilità a sostenere tutti
gli Enti così come abbiamo fatto anche con il Sistema Bibliotecario, riconoscendo
l’importante contributo che ha dato non soltanto al territorio vibonese, ma a
tutta la Regione.
Infatti, nel 2021 lo
abbiamo individuato per coordinare la partecipazione della Calabria al Salone
del libro di Torino ed è stato anche determinante per l'individuazione di Vibo
quale Capitale del libro, però lei comprende che dobbiamo prima verificare –
più che noi gli Organi preposti che lo stanno facendo – ma, non appena avremo
questa chiarezza e potremo utilizzare le risorse in maniera trasparente come
abbiamo, assolutamente, sempre fatto, il nostro principale obiettivo rimane
quello di dare nuova linfa al Sistema Bibliotecario.
Lo faremo insieme e,
intanto, la invito a verificare tutta la documentazione amministrativa di
riferimento per rendersi conto della grave crisi in cui versa, purtroppo, il
Sistema, nonostante la Regione abbia in tutti i modi cercato di supportare
quello Vibonese al pari, ovviamente, di tutti quanti gli altri Sistemi
bibliotecari.
Speriamo, comunque, che la
situazione si evolva positivamente e saremo disponibili a cercare di
sostenerlo, come abbiamo sempre fatto, con una maggiore linfa e con le nuove
risorse, perché, come le dicevo, abbiamo stanziato, complessivamente, 40
milioni di euro nel capitolo della cultura.
È la prima volta – ci tengo
ad evidenziarlo perché, come tutti quanti sapete, le risorse della cultura non
sono coerenti con il PNRR – che, grazie al nuovo governo regionale, abbiamo
potuto stanziare queste risorse, preventivandole proprio nel nuovo POC. Grazie.
Proprio per l'importanza
delle dichiarazioni fatte dall'assessore, mi siano consentiti pochi secondi di
replica perché ho ascoltato con attenzione la posizione della vicepresidente
Princi – tra l'altro, era già stata esplicitata – che è, ovviamente, legittima
perché fa riferimento ad alcune vicende di crediti e di accertamenti anche
giudiziari rispetto alla gestione del Sistema bibliotecario, ma qui stiamo
parlando di altro.
Si tratta di capire se vi è
la volontà politica di salvare questo Ente che non ha più le risorse neanche
per pagare l'energia elettrica e non può permettersi di aspettare i tempi
necessari per chiarire i rapporti di dare/avere delle precedenti Amministrazioni.
Premesso che si potrebbe
entrare nel merito dei bilanci perché il Presidente del Sistema Bibliotecario
sostiene di avere compiuto il suo Rendiconto, ma non è questa la sede, parlo di
volontà politica: l’Ente non ha più le risorse per poter proseguire neanche un
mese e, quindi, come abbiamo fatto per altri Enti, in altre situazioni e in
altri luoghi della regione, bisogna capire se c'è la volontà politica di
salvare subito il Sistema bibliotecario Vibonese, senza andare contro la Corte
dei conti.
È la volontà politica che
serve, perché senza considerare le responsabilità di nessuno, si possono
trovare soluzioni alternative come sono state individuate – ripeto – in
situazioni ben più gravi e con posizioni debitorie ben più pesanti.
Questo è il senso della
mozione poiché sottopongo all’Aula il disagio di un Ente che non ha più le
risorse per pagare l'energia elettrica.
Il Sistema, Presidente, è,
di fatto, già chiuso.
Mi pare che la volontà
politica ci sia eccome, in quanto sono espressione politica e sto
rappresentando il volere della Giunta, però lei comprende che la volontà
politica deve andare di pari passo con la fattibilità amministrativa perché, se
la Regione si trova in questa situazione, è perché, evidentemente, negli anni,
c'è stata una superficialità politica che ne ha, poi, determinato le
conseguenze amministrative che tutti conosciamo.
Il Sistema Bibliotecario
Vibonese, consigliere Lo Schiavo, ha anche sofferto negli anni perché la legge
che lo ha istituito è del 1985 e per ben 16 anni è stata definanziata.
Se la politica si fosse mossa prima e avesse avuto l'intenzione di tutelarlo al
pari di tutti gli altri Sistemi bibliotecari non ci troveremmo in questa
situazione.
Le sto confermando che c'è
l'intenzione politica – anche il direttore Signoretta
può riferire quante interlocuzioni abbiamo avuto – però, al momento, laddove
andassimo a stanziare delle risorse, verrebbero pignorate perché non è soltanto
la Regione ad essere il massimo creditore, ma ci sono tantissimi altri Enti
creditori per cui le somme verrebbero pignorate o dallo Stato o da questi Enti
privati.
Stiamo aspettando che gli
Organi inquirenti facciano le dovute indagini, dopodiché troveremo la strada
amministrativa, perché – ripeto – c’è l'intenzione politica; sarebbe stato
diverso laddove ci fossimo trovati in una situazione più lineare, però, comunque,
lo sosterremo.
Il mio intervento è doveroso,
perché non voglio alimentare inutili aspettative. La politica deve essere
concretezza e legata a fatti che dobbiamo garantire, per cui sia fiducioso
perché ci stiamo lavorando, però, in questa fase, occorre aspettare, fare
chiarezza e, quindi, intervenire di conseguenza. Grazie.
Passiamo alla votazione
della mozione, che è approvata.
(Il
Consiglio approva)
(È
riportata in Allegati)
Passiamo adesso alla
mozione numero 79/12^ di iniziativa del consigliere Cirillo, recante: “Misure a
sostegno delle attività in regime di concessione demaniale marittima, fluviale
e lacuale ad uso turistico-ricreativo”.
Cedo la parola al
consigliere Cirillo per l’illustrazione.
Grazie, Presidente. Con la
presente mozione si impegna il Presidente della Giunta e la Giunta regionale a
supportare le attività operanti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale con
finalità turistico-ricreativa, esprimendo nettamente la posizione della Regione
nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, nei seguenti termini:
1) richiesta urgente alla
Presidenza del Consiglio dei ministri di ultimazione dei lavori del Tavolo
tecnico istituito ai sensi dell'articolo 10 quater del decreto
legislativo numero 198 del 2022;
2) traduzione in norma
degli esiti del Tavolo tecnico, in particolare della cosiddetta mappatura,
mediante la immediata fissazione di un limite oltre il quale la risorsa può
ritenersi scarsa;
3) al fine di evitare
disarmonie di mercato, nonché di natura giuridica che la stessa normativa di
riferimento vuole evitare, adozione di un criterio unico nazionale;
4) verifica periodica
ventennale in senso al Tavolo tecnico permanente istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri sulle concessioni demaniali marittime, lacuali e
fluviali, ex articolo 10, dell'eventuale superamento della scarsità delle risorse
naturali;
5) obbligo di induzione
delle evidenze pubbliche, da parte delle Autorità concedenti, anche su istanze
di parte, solo previa verifica del superamento del limite, oltre il quale la
risorsa è ritenuta scarsa;
6) conferma della durata
delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali in essere, sino
all'eventuale superamento della scarsità della risorsa naturale da verificarsi
con periodicità ventennale, come sopra meglio specificato;
7) conferma della piena
validità dei titoli concessori sorti prima della scadenza del termine di
recepimento delle direttive numero 2006/123/CE ovvero del 28 dicembre 2009;
8) nelle more dell’adozione
degli atti normativi di cui in precedenza e del riordino complessivo della
materia, promuovere con funzione di armonizzazione e con ogni possibile
sollecitudine, la diramazione di atti di indirizzo agli Enti concedenti in piena
osservanza dell’intervento del Governo e del Parlamento nell’ambito “dei poteri
normativi loro spettanti”;
9) nel solo caso di
superamento della scarsità della risorsa naturale su base nazionale, prevedere,
nella procedura di evidenza pubblica, il riconoscimento del valore di mercato
dell’azienda creata dal concessionario uscente, che tenga conto pure di avviamento,
investimenti effettuati, beni materiali ed immateriali, remunerazione del
capitale investito, etc. da porre a carico del concessionario entrante e in
favore di quello uscente;
10) abrogazione o
adeguamento dell’articolo 49 del codice della navigazione a quanto espresso al
precedente sub 9). Grazie.
Grazie. Pongo in votazione
la mozione che è approvata.
(Il
Consiglio approva)
(È
riportata in Allegati)
Passiamo alla mozione
numero 78/12^ di iniziativa della consigliera Straface recante: “La salute
della donna affetta da tumore alla mammella nella Regione Calabria”.
Cedo la parola alla
consigliera Straface per l’illustrazione e le chiedo di limitare a tre minuti
la durata dell’intervento.
Grazie, Presidente. Do
lettura della mozione:
“Il Consiglio regionale - premesso che:
- l'incidenza del tumore
della mammella è in costante aumento e che le pazienti affette da questa
patologia necessitano di supporto fisioterapeutico e di tutori per prevenire e
trattare il linfedema dell'arto superiore post-chirurgico;
- solo nella Regione
Calabria l'incidenza del tumore della mammella è di circa 1250 casi stimati e
che, pertanto, diventa imperativo adottare misure volte a migliorare la qualità
della vita delle donne affette da questa patologia;
- il linfedema è una
complicanza comune i pazienti sottoposte a interventi chirurgici per il tumore
della mammella e che il trattamento con supporti fisioterapici e tutori a
pressione decrescente può migliorare la qualità di vita delle pazienti affette
da questa condizione;
- tali supporti non sono
garantiti a carico del Servizio sanitario regionale.
Ritenuto:
- che il supporto
fisioterapico e i tutori siano fondamentali per prevenire e trattare il
linfedema dell’arto superiore post-chirurgico nelle pazienti affette da tumore
della mammella;
- opportuno che il Servizio
sanitario regionale si adoperi affinché vengano garantiti il supporto
fisioterapico e i tutori a carico del Servizio sanitario regionale per le
pazienti affette da tumore della mammella, al fine di prevenire e trattare il
linfedema dell'arto superiore post-chirurgico;
- vi sia la necessità che il Servizio sanitario
nazionale si attivi affinché supporti fisioterapici e i tutori a pressione
decrescente, utilizzati per il trattamento del linfedema dell’arto superiore
post-chirurgico, siano inseriti nel nomenclatore dei presìdi terapeutici a
totale carico del Servizio sanitario nazionale. -
impegna la Giunta
regionale, per quanto di competenza, ad adottare tutte
le misure necessarie per garantire che le pazienti affette da tumore della
mammella ricevano il supporto fisioterapico e i tutori necessari per prevenire
e trattare il linfedema dell'arto superiore post-chirurgico a carico del
Servizio sanitario regionale;
- a farsi portavoce presso
le Autorità competenti affinché vengano garantiti il supporto fisioterapico e i
tutori a carico del Servizio sanitario regionale per le pazienti affette da
tumore della mammella, al fine di prevenire e trattare il linfedema dell'arto
superiore post-chirurgico;
- ad esprimersi formalmente
nei confronti degli Organismi competenti affinché il Servizio sanitario
nazionale si adoperi al fine di inserire i supporti fisioterapici e i tutori a
pressione decrescente, utilizzati per il trattamento del linfedema dell'arto
superiore post-chirurgico, nel nomenclatore dei presìdi terapeutici a totale
carico del Servizio sanitario nazionale.”
Questa mozione è stata
preparata insieme alla Commissione regionale per le pari opportunità, che
ringrazio per la predisposizione e, soprattutto, per il valore che può avere
per le donne affette dal tumore alla mammella. Grazie.
Grazie, consigliera
Straface.
Pongo in votazione
la mozione numero 78/12^ che è approvata.
(Il
Consiglio approva)
(È
riportata in Allegati)
Passiamo alla mozione
numero 77/12^ di iniziativa del consigliere Alecci, recante: “Fondo per la non
autosufficienza”.
Cedo la parola al
consigliere Alecci per l'illustrazione.
Grazie, signor Presidente,
sarò anch'io brevissimo.
È, purtroppo, abbastanza
grave quello che sta accadendo in queste ultime settimane all'interno del
territorio regionale, in seguito alla pubblicazione, nelle Asp provinciali,
delle graduatorie per i fondi per le disabilità gravissime in quanto, purtroppo,
in tutte le Province rimangono esclusi gli utenti con redditi ISEE anche poco
superiori ai 6.000,00 euro.
Se pensiamo che, in questo
momento, il Governo ha stabilito, a livello nazionale, come soglia di reddito
ISEE, ad esempio, per l'assegno di inclusione, che è una manovra di questo
Governo, 9.360,00 euro, per il bonus bollette 9.500,00 euro e per l’assegno
unico per i figli a carico 17.000,00 euro, considerando fragili le famiglie
sotto questa soglia, immaginiamo cosa significa avere un reddito ISEE di poco
superiore ai 6.000,00 euro per chi ha, all'interno del proprio nucleo,
familiari con disabilità gravissime, quindi, persone incapaci di assolvere
anche alle normali attività quotidiane come lavarsi e alimentarsi. Già è
complicato arrivare a fine mese per una famiglia con un reddito di 6, 7 o 8
mila euro, consideriamo – ripeto – cosa questo comporta per chi ha all'interno
del proprio nucleo familiare persone con disabilità gravissime.
La richiesta che c'è
all'interno della mozione è quella di far sì che la Giunta regionale, ove ci
siano le risorse finanziarie – che credo si possano trovare – possa integrarle
per consentire l’inclusione nelle graduatorie di famiglie con un reddito ISEE
fino ai 9.000,00 euro.
Vorrei ricordare che si
tratta di fondi statali che sono trasferiti al Fondo per la non autosufficienza
(FNA), che viene utilizzato in parte per materie sanitarie, in parte
socioassistenziali. C'è anche da dire, però, che, praticamente, tutte le
Regioni italiane hanno integrato questo fondo con risorse proprie, perché è
chiaro che quelle trasferire dallo Stato non sono sufficienti.
Non chiedo di arrivare allo
scorrimento delle graduatorie fino alla fine, dove ci sono famiglie anche un
po’ più abbienti, ma, quantomeno, di riconoscere le Linee guida ministeriali e
coinvolgere le famiglie con un reddito ISEE intorno ai 9.000,00 euro. Grazie.
Grazie. Ha chiesto di
intervenire la vicepresidente della Giunta regionale. Ne ha facoltà.
Voglio rassicurarla,
consigliere Alecci, in quanto condividiamo in toto quello che lei ha appena
detto. Ci stiamo lavorando nel Tavolo sociosanitario che, come lei sa, è stato
istituito nel marzo del 2022 con DCA del presidente Occhiuto, e per la prima volta
abbiamo dato seguito in Calabria, in ritardo rispetto a tutte quante le altre
Regioni italiani, all'ambito socio sanitario; tant'è
che, recentemente, il Dipartimento welfare e politiche sociali è stato
incardinato nella sanità, proprio per dare seguito alla materia di riferimento,
per cui procederemo ad incrementare questo fondo.
Intervengo brevemente per
dire che sono molto soddisfatto dell'intervento della vicepresidente Princi
perché dimostra che questa Giunta regionale ha attenzione verso le fasce più
deboli della popolazione – parlavamo prima delle abitazioni dell’ATERP,
parliamo ora di disabilità gravissime – perché mi sembra che, in questi primi
due anni, c'è stato un momento di distrazione.
Mi avrebbe fatto piacere,
insomma, che rimanesse in Aula anche l'assessore alle politiche sociali perché
i temi sono tra loro collegati – questo è sanitario ma è collegato al sistema
sociosanitario – però, aspettiamo fiduciosi che queste graduatorie possano
scorrere. Grazie.
Quanto appena detto lo
avevo precedentemente condiviso con l'assessore Staine
che è dovuta andare via, però, ovviamente – ripeto – era già stato condiviso
con lei.
Pongo in votazione
la mozione del consigliere Alecci, che è approvata.
(Il
Consiglio approva)
(È
riportata in Allegati)
Passiamo alla proposta di
legge numero 277/12^ di iniziativa dei consiglieri F. Mancuso, P. Caputo, F. De
Nisi e P. Raso, recante: “Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 23
dicembre 2011, numero 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per
l'anno 2012)”.
Cedo la parola al
consigliere De Nisi per l’illustrazione del provvedimento.
Grazie, Presidente.
Intervengo brevemente per precisare che si tratta di una modifica della legge
regionale numero 47 del 2011 e, nello specifico, dell'articolo 39.
La legge è stata
modificata, da ultimo, con la legge regionale numero 42 del 2023: era stato
fissato il termine del 30 aprile 2024 per gli interventi di edilizia sociale
ammessi a finanziamento, per il raggiungimento della percentuale del 35
percento, così come per gli interventi di cui alla lettera b) era stato fissato
il termine del 30 aprile 2025.
Ad oggi, abbiamo avuto
notizia dagli uffici che non sono riusciti a completare l’iter per
l'accertamento delle percentuali raggiunte, per cui proponiamo questa modifica
che consente di dare un termine fino al 31 dicembre 2024 per quanto riguarda
gli interventi di cui alla lettera a) e fino al 31 dicembre 2025 per gli
interventi di cui alla lettera b).
Si tratta di interventi
ancora in fase di valutazione sul rendiconto dei lavori realizzati, non per
mancanza degli uffici, ma perché sono interventi complessi che necessitano di
lunghe istruttorie. La modifica proposta consente di valutare gli interventi
con maggiore serenità e di mantenere in vita questi finanziamenti per gli
interventi di edilizia sociale, che già sono in atto e in fase di
realizzazione, e non incorrere, appunto, nel definanziamento, che costituirebbe
un peccato.
Passiamo all'esame e
votazione del provvedimento.
Articolo
1
(È
approvato)
Articolo
2
(È
approvato)
Articolo
3
(È
approvato)
Pongo in votazione la
proposta di legge nel suo complesso con autorizzazione al coordinamento
formale. La proposta è approvata con autorizzazione al coordinamento formale.
(Il
Consiglio approva)
(È
riportata in Allegati)
Avendo esaurito, esaurito
gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta, grazie.
La seduta termina alle
19.48
Hanno
chiesto congedo: Mannarino.
(È
concesso)
È
stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge di iniziativa
della Giunta regionale:
“Disposizioni per il
sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni
- (Deliberazione G.R. n. 49 del 27.02.2024)” (PL n. 273/12^).
È stata assegnata alla
terza Commissione - Sanità, Attività sociali, culturali e formative per l’esame
di merito e alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica,
attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per il
parere finanziario.
Sono state presentate alla
Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa dei Consiglieri
regionali:
Giannetta “Istituzione del
Registro regionale dei pazienti diabetici in Calabria (RRDC)” (PL n. 268/12^).
È stata assegnata alla
terza Commissione - Sanità, Attività sociali, culturali e formative per l’esame
di merito e alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica,
attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per il
parere finanziario.
Molinaro, Gelardi, Mancuso,
Mattiani, Raso “Cultura musicale: la Calabria
bandistica” (PL n. 269/12^).
È stata assegnata alla
terza Commissione - Sanità, Attività sociali, culturali e formative per l’esame
di merito e alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica,
attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per il
parere finanziario.
Molinaro, Gelardi, Mancuso,
Mattiani, Raso “Politiche giovanili per la Calabria”
(PL n. 270/12^).
È stata assegnata alla
sesta Commissione - Agricoltura e foreste, Consorzi di bonifica, Turismo,
Commercio, Risorse naturali, Sport e Politiche giovanili per l’esame di merito
e alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive,
affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per il parere finanziario.
Alecci “Riconoscimento
dell’albergo nautico diffuso. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7
agosto 2018, n. 34 (Norme sulla classificazione delle strutture ricettive
extralberghiere)” (PL n. 271/12^).
È stata assegnata alla
sesta Commissione - Agricoltura e foreste, Consorzi di bonifica, Turismo, Commercio,
Risorse naturali, Sport e Politiche giovanili per l’esame di merito e alla
seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive,
affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per il parere finanziario.
Raso “Integrazione della
legge regionale 2 agosto 2023, n. 33 (Norme sul funzionamento della Commissione
provinciale per le espropriazioni di cui all’articolo 41 del d.p.r. 327/2001)”
(PL n. 272/12^).
È stata assegnata alla
quarta Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio e protezione
dell’ambiente per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio,
programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e
relazioni con l'estero per il parere finanziario.
Molinaro, Gelardi, Mancuso,
Mattiani, Raso “Integrazione alla legge regionale 6
dicembre 1979, n. 13, per l’introduzione della disciplina delle cooperative di
comunità” (PL n. 274/12^).
È stata assegnata alla
terza Commissione - Sanità, Attività sociali, culturali e formative per l’esame
di merito e alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica,
attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per il
parere finanziario.
Mancuso, De Nisi, Graziano,
Lo Schiavo “Agenzia regionale per l’energia della Calabria” (PL n. 275/12^).
È stata assegnata alla
sesta Commissione - Agricoltura e foreste, Consorzi di bonifica, Turismo,
Commercio, Risorse naturali, Sport e Politiche giovanili per l’esame di merito,
alla quarta Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio e protezione
dell’ambiente per il parere di cui all’articolo n. 66, comma 2 del Regolamento
interno del Consiglio regionale della Calabria e alla seconda Commissione -
Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione
Europea e relazioni con l'estero per il parere finanziario.
Mancuso e Cirillo “Modifiche alla legge
regionale 7 agosto 2002, n. 30 (Provvedimenti tributari in materia addizionale
all’IRPEF e di tasse automobilistiche)” (PL n. 276/12^).
È stata assegnata alla
seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive,
affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per l’esame di merito.
Mancuso, Caputo, De Nisi,
Raso “Modifiche all’articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012)” (PL n. 277/12^).
È stata assegnata alla
quarta Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio e protezione
dell’ambiente per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio,
programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e
relazioni con l'estero per il parere finanziario.
Tavernise
“Contributi per il pagamento della tassa automobilistica dei veicoli ibridi”
(PL n. 278/12^).
È stata assegnata alla
seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive,
affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per l’esame di merito.
È stata presentata alla
Presidenza la seguente proposta di provvedimento amministrativo di iniziativa
della Giunta regionale:
“Approvazione Programma
Regionale ponte per le attività di sviluppo nel settore della Forestazione e
per la gestione delle foreste regionali anno 2024 - (Deliberazione G.R. n. 53
del 27.02.2024)” (PPA n. 156/12^).
È stata assegnata alla
sesta Commissione - Agricoltura e foreste, Consorzi di bonifica, Turismo,
Commercio, Risorse naturali, Sport e Politiche giovanili per l’esame di merito.
È stata presentata alla
Presidenza la seguente proposta di provvedimento amministrativo di iniziativa
d’Ufficio:
“Effettuazione del
referendum consultivo obbligatorio sulla proposta di legge n.230/12^ di
iniziativa dei Consiglieri regionali De Nisi e Graziano, recante:
“Modifica dei confini
territoriali dei Comuni di Filadelfia, Francavilla Angitola e Polia della
provincia di Vibo Valentia”” (PPA n. 157/12^).
La Giunta regionale ha
trasmesso, per il parere della Commissione consiliare competente, la
deliberazione n. 83 del 4 marzo 2024, recante:
“Fondo Sviluppo e Coesione
(FSC) 2021-2027. Presa d'atto dell'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione della
Regione Calabria sottoscritto in data 16 febbraio 2024”.
(parere numero 35/12^).
È stata assegnata alla
seconda Commissione consiliare permanente.
La sesta Commissione
consiliare, nella Seduta del 21 febbraio 2024, ha espresso parere favorevole
alla deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 23 gennaio 2024, recante:
“Adozione Piano Esecutivo
Annuale di Promozione Turistica 2024”.
(Parere numero 34/12^).
La proposta di legge n.
244/12^, di iniziativa dei consiglieri regionali Tavernise,
Alecci e Gentile, recante:
“Turismo itinerante e norma
in materia di aree di sosta per caravan e autocaravan e garden sharing” è stata
sottoscritta anche dai Consiglieri regionali Molinaro, Talerico
e Cirillo.
La proposta di legge n.
178/12^, di iniziativa del consigliere regionale Alecci, recante:
“Disposizioni per il
riconoscimento, la valorizzazione e la promozione del mototurismo” è stata
sottoscritta anche dai Consiglieri regionali Tavernise,
Gentile e Molinaro.
La proposta di legge n.
185/12^, di iniziativa dei consiglieri regionali Mancuso e Gallo, recante:
“Disciplina
dell’agricoltura sociale” è stata sottoscritta anche dal consigliere regionale
Gentile.
La proposta di legge n.
186/12^, di iniziativa dei consiglieri regionali Mancuso e Gallo, recante:
“Norme in materia di unione
di comuni montani” è stata sottoscritta anche dal Consigliere regionale Talerico.
La proposta di legge n.
202/12^, di iniziativa dei consiglieri regionali Straface, Mannarino, Raso,
Laghi, recante:
“Modifica e integrazione
della legge regionale 12 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione del Registro tumori
di popolazione della Regione Calabria)” è stata sottoscritta anche dal
Consigliere regionale Caputo.
La proposta di legge n.
193/12^, di iniziativa dei Consiglieri regionali Straface, Caputo, Mannarino, Crinò, recante:
“Disposizioni per il
riconoscimento della rilevanza sociale della fibromialgia e istituzione del
Registro regionale” è stata sottoscritta anche dal Consigliere regionale
Alecci.
In data 7 febbraio 2024, il
Presidente della Giunta regionale ha promulgato la sottoindicata Legge
regionale e che la stessa è stata pubblicata telematicamente sul Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria n. 30 del 7 febbraio 2024:
1) Legge regionale n. 5 del
7 febbraio 2024, recante: “Integrazioni della legge regionale 21 ottobre 2022,
n. 37 (Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di
assistenza nel sistema sanitario regionale)”.
In data 7 febbraio 2024, il
Presidente della Giunta regionale ha promulgato le sottoindicate Leggi
regionali e che le stesse sono state pubblicate telematicamente sul Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria n. 31 dell’8 febbraio 2024:
1) Legge regionale n. 6 del
7 febbraio 2024, recante: “Norme per il riconoscimento e il sostegno del
caregiver familiare”;
2) Legge regionale n. 7 del
7 febbraio 2024, recante: “Norme in materia di valorizzazione delle aree verdi
e delle formazioni vegetali in ambito urbano”.
La Prima commissione
consiliare ha trasmesso, ai sensi dell’articolo n. 86 del Regolamento interno,
la proposta di risoluzione, finalizzata a chiedere al Consiglio regionale
l’approvazione della deliberazione di effettuazione del referendum consultivo
obbligatorio sulla proposta di legge n. 230/12^ di iniziativa dei consiglieri
regionali De Nisi e Graziano, recante:
“Modifica dei confini
territoriali dei Comuni di Filadelfia, Francavilla Angitola e Polia della
provincia di Vibo Valentia”.
La Giunta regionale ha
trasmesso la deliberazione n. 73 del 4 marzo 2024, recante:
“Aggiornamento ai sensi
dell'art. 42 del d. lgs 118/2011, del prospetto esplicativo del risultato di
amministrazione presunto dell'anno 2023, approvato con la legge regionale 27
dicembre 2023, n. 57, concernente bilancio di previsione finanziario della Regione
Calabria per gli anni 2024 - 2026”.
La Corte costituzionale,
con ordinanza n. 35/2024, nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art.
1 della legge della Regione Calabria 24 aprile 2023, n. 16, recante:
«Autorizzazione per
l’esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC)», ha sollevato,
disponendone la trattazione innanzi a sé, questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 10-bis, comma 6, del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per
le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni,
nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, in riferimento agli artt. 3, 41, primo e
secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in
relazione all’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
La Corte costituzionale,
con sentenza n. 36/2024, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge della Regione Calabria 7
agosto 2023, n. 37, recante:
«Disposizioni per
l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo
dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea».
In data 4 marzo 2024, il
Presidente della Giunta regionale ha emanato il sottoindicato regolamento regionale
e che lo stesso è stato pubblicato telematicamente sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria n. 49 del 4 marzo 2024:
- Regolamento regionale n.
2 del 4 marzo 2024 concernente:
“Modifiche al regolamento
regionale 5 novembre 2013, n. 10 (Regolamento regionale di attuazione della l.r. 3 settembre 2012, n. 39 recante «Istituzione della
struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI».
La Giunta regionale ha
trasmesso copia delle seguenti deliberazioni di variazione al bilancio di
previsione finanziario 2024-2026:
1.)
deliberazioni della Giunta
regionale dalla numero 33 alla numero 39 del 6 febbraio 2024
2.)
deliberazione della Giunta
regionale n. 46 del 27 febbraio 2024
3.)
deliberazioni della Giunta
regionale dalla numero 55 alla numero 62 del 27 febbraio 2024
4.)
deliberazioni della Giunta
regionale dalla numero 74 alla numero 79 del 4 marzo 2024
Alecci e Iacucci. Al Presidente della Giunta regionale.
Premesso che:
- da recenti notizie di
stampa si apprende di continui distacchi di roccia dalla falesia nel Parco
archeologico di Capo Colonna;
- le stesse fonti
denunciano un ritardo di due anni relativo al progetto con cui la regione
Calabria ha finanziato la messa in sicurezza dell’area;
- al largo del promontorio
crotonese l’Eni conduce un’attività estrattiva di metano ed è noto che tali
prelievi determinano i fenomeni della subsidenza e della microsismicità;
- in particolare, nel
periodo invernale, l’azione dei venti e le frequenti mareggiate causano nella
zona un preoccupante fenomeno di erosione costiera.
Considerato che: - è
necessario tutelare in ogni modo questo sito archeologico, uno dei più
importanti della Magna Grecia con resti di luoghi di culto risalenti al VI
secolo a.C. . Tutto ciò premesso e considerato
interrogano il Presidente della Giunta Regionale
per sapere:
- se quanto riportato dalla
stampa corrisponde al vero;
- quali iniziative sono state
prese nei confronti di Eni affinché l’area sia preservata dai fenomeni di
subsidenza indotti dalle perforazioni per l’estrazione degli idrocarburi;
- qual è lo stato attuale
del progetto finanziato dalla Regione per la messa in sicurezza del promontorio
di Capo Colonna.
(207;
14/02/2024)
Tavernise
e Bevacqua. Al Presidente della Giunta regionale.
Premesso che:
la Ferrovia Silana, che
collega Cosenza a San Giovanni in Fiore, è una linea ferroviaria a scartamento
ridotto di 950mm che attraversa borghi ricchissimi di storia e tradizioni. Si
sviluppa nel cuore del Parco Nazionale della Sila e rappresenta uno dei massimi
esempi ancora esistenti di ingegneria ferroviaria in Italia. La linea raggiunge
il suo picco a San Nicola Silvana Mansio, tetto ferroviario d’Italia, la più
alta stazione del nostro Paese in esercizio, con i suoi 1.406 metri di altezza;
la Ferrovia Silana è
rimasta interrotta nel 2011 ed è stata riaperta al traffico turistico, anche
grazie all’impegno dell’Associazione Ferrovie della Calabria, solo nel 2016 e
limitatamente alla tratta da Moccone a San Nicola Silvana Mansio con il “Treno
della Sila”, iniziativa turistica di grande successo che circola praticamente
tutto l’anno;
il Treno della Sila è
composto da una locomotiva a vapore FCL 353, costruita nel 1925 dalla società
August Borsig di Berlino e da una serie di carrozze
completamente in legno perfettamente restaurate, che fanno parte di un lotto di
veicoli costruiti a inizio Novecento dalla società milanese Carminati &
Toselli. Nei primi anni del servizio, prima dell'immissione in servizio della
locomotiva a vapore FCL 353, è stato utilizzato il locomotore diesel FC LM4,
che ha continuato occasionalmente a garantire le corse quando la locomotiva a
vapore ha avuto bisogno di manutenzione.
Considerato che: la legge 9
agosto 2017, n. 128 recante: “Disposizioni per l'istituzione di ferrovie
turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione
situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico”, ha classificato,
all’articolo 2, comma 2, la linea ferroviaria Cosenza - San Giovanni in Fiore
come tratta ferroviaria ad uso turistico, riconoscendone, per tale via, il
rilevante pregio culturale, paesaggistico e turistico. Tale classificazione è
stata poi ribadita dal Decreto interministeriale del 17 maggio 2022, che, in
attuazione della Legge 128/2017, tutela 26 linee ferroviarie locali, e tra
queste la Ferrovia Silana, a scopo turistico. Queste tratte ferroviarie
potranno tornare in servizio o essere maggiormente utilizzate valorizzando i
relativi territori, anche grazie ai fondi del Piano complementare al PNRR.
Tenuto conto che: nel 2017 è stato previsto un finanziamento per il ripristino
dell’intera ferrovia storica della Sila, attraverso i fondi Por, nell’ottica di
un rilancio turistico della Sila;
con delibera n. 148 del 4
aprile 2023, la Giunta regionale, rideterminando le destinazioni nell’ambito
della dotazione finanziaria dell’Asse 6 Programma “Tutela e valorizzazione del
patrimonio ambientale e culturale” ha rimodulato la cifra di 685.000 euro
destinata ad iniziative relative al ripristino della funzionalità della Linea
Pedace - San Giovanni in Fiore di cui all’Azione 6.8.3 "Sostegno alla
fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle
destinazioni turistiche” del POC 2014/2020, spostandola sul potenziamento della
Seggiovia Puntone Scirocco del comprensorio sciistico di Gambarie, su proposta
del Comune di Santo Stefano in Aspromonte;
il 20 ottobre 2023 il
dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture e lavori pubblici,
rispondendo alla interrogazione n. 174 presentata dall’interrogante in data 29
marzo 2023, nella quale si chiedevano chiarimenti sui finanziamenti e sui tempi
di ripristino e completamento dell’intera tratta della Ferrovia Silana, da
Pedace a San Giovanni in Fiore, specificava che la Giunta regionale il 13
ottobre 2023 “ha deliberato le originarie dotazioni finanziarie, ma ha anche
incrementato l’importo, assegnando uno stanziamento complessivo di €
2.545.000,00. La tempistica di esecuzioni dei lavori, attualmente in corso,
vede il completamento dell’intervento entro l’anno 2024”;
le ferrovie turistiche e i
treni storici rappresentano un’offerta di turismo che permette di immergersi
nella storia, una nuova forma di turismo con effetti positivi sull’indotto dei
territori da esse attraversate, in termini di promozione dei centri di interesse
culturale, naturalistico ed enogastronomico e di opportunità di promozione e
vendita di prodotti tipici;
preso atto che: dal 4
febbraio 2024, data di effettuazione dell'ultima corsa, il servizio del Treno
della Sila risulta sospeso, senza alcuna specifica sulla motivazione alla base
di questo provvedimento;
solo il 13 febbraio
Ferrovie della Calabria, in una nota, ha spiegato che la sospensione è
temporanea, a causa della manutenzione ordinaria del locomotore a vapore FCL
353. Manutenzione che si è già resa necessaria anche a novembre 2023, senza
però che questo abbia comportato la sospensione del servizio, avendo usato come
sostituto il locomotore Diesel FC LM4. Tutto ciò premesso e considerato
interroga il Presidente della Giunta regionale
per sapere:
1. che iniziative intende
assumere la Regione Calabria per riattivare il servizio del Treno della Sila
attualmente sospeso;
2. un cronoprogramma dei
lavori di ripristino dell’infrastruttura della Ferrovia Silana da Pedace a San
Giovanni in Fiore, considerato che la fine degli stessi è prevista dal
Dipartimento Infrastrutture e lavori pubblici entro il 2024.
(208; 14/02/2024)
Bevacqua e Iacucci. Al Presidente della Giunta regionale.
Premesso che:
- nello scorso mese di
novembre 2023, il tribunale collegiale di Cosenza, sezione fallimentare, ha
rigettato il concordato preventivo proposto dall’Azienda di trasporto pubblico
urbano “...” di Cosenza, disponendo l’apertura della liquidazione giudiziale,
in ragione della rilevante esposizione debitoria dell’azienda;
- il Comune di Cosenza ha
presentato reclamo in Corte d’Appello a firma dell’ex amministratore... ;
per effetto del ricorso,
l’udienza fissata per il 5 marzo 2024 nella quale si sarebbe dovuto procedere
all’esame dello stato passivo, è stata rinviata al 16 luglio 2024;
- al giudice fallimentare,
inoltre, è stata chiesta l’autorizzazione alla proroga dell’esercizio delle
attività oltre la scadenza fissata del 31 gennaio 2024, con l’obiettivo di
mantenere lo status quo almeno fino alla pronuncia della Corte d’Appello. Considerato
che: - la gravissima crisi che attraversa l’azienda municipale... di Cosenza
determina gravi disservizi e disagio in tutta la popolazione del capoluogo e
dell’hinterland cosentino, ponendo altresì a rischio le capacità reddituali dei
dipendenti e delle rispettive famiglie, stanti anche le mancate liquidazioni di
diverse spettanze stipendiali. Tutto ciò premesso e considerato interrogano il
Presidente della Giunta regionale e l’Assessore con delega ai Trasporti
per sapere:
se la Regione Calabria abbia
intenzione di attivarsi al fine di istituire, con celerità e senza indugio, un
tavolo tecnico permanente per l’individuazione di ogni soluzione tecnico
finanziaria utile e necessaria a salvaguardare la qualità del servizio
lasciando immutati i livelli occupazionali.
(209; 14/02/2024)
Alecci. Al Presidente della
Giunta regionale.
Premesso che:
- l’art. 2 della legge
regionale 6 aprile 2017, n.8 recante “Disposizioni per la liquidazione della
Fondazione F.I.E.L.D. e il trasferimento delle funzioni ad Azienda Calabria
Lavoro” trasferisce le funzioni della Fondazione posta in liquidazione ad Azienda
Calabria Lavoro;
- il successivo art. 3
della medesima legge regionale, prevede che il Presidente della Giunta
Regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di lavoro, nomini
con decreto il commissario liquidatore, per le funzioni connesse alla
liquidazione della Fondazione, individuandolo tra i dipendenti di ruolo della
Giunta Regionale inquadrati nella qualifica dirigenziale, ovvero nella
categoria D del personale non dirigenziale;
- con D.P.G.R. n. 35 del
12/05/2021, è stato conferito l’incarico di Commissario Liquidatore
all’Avvocato... ;
- lo stesso risulta
collocato in quiescenza a decorre dal 30 novembre 2022 e che da tale data non
risulta essere stato sostituito. Considerato che: - allo stato non risulta
conclusa la procedura di liquidazione della Fondazione e che dopo il
collocamento in quiescenza dell’avvocato..., ultimo commissario liquidatore
nominato, non è stato individuato un nuovo Commissario Liquidatore;
- ad oggi sussiste un
cospicuo contenzioso derivante dalle continue azioni legali per il recupero dei
crediti esperite dai terzi nei confronti della Fondazione F.I.E.L.D. e della
Regione Calabria in qualità di terzo pignorato, che deve essere adeguatamente
gestito e che ogni ritardo nella nomina del Commissario Liquidatore può
provocare un aggravio di spese a carico del bilancio regionale. Tutto ciò
premesso e considerato interroga il Presidente della Regione Calabria e
l’Assessore con delega al lavoro
per sapere:
- per quali motivi non si è
provveduto alla sostituzione del Commissario Liquidatore avvocato... collocato
in quiescenza in data 30 novembre 2022.
(210; 14/02/2024)
Bruni. Al Presidente della
Giunta regionale.
Premesso che:
- nel Rapporto annuale
"Mal'Aria di Città", redatto nell'ambito
della Clean Cities Campaign
da Legambiente è stato evidenziato la totale assenza dei dati relativi al
monitoraggio della qualità dell'aria in Calabria nel periodo giugno 2022 -
dicembre 2023;
considerato che: - lo
scorso anno la stessa Legambiente aveva sottolineato la necessità di garantire
da parte di Arpacal notizie circa il funzionamento
delle centraline di monitoraggio per come previsto dalla normativa vigente
(d.lgs. n. 155/2010, in attuazione della Direttiva 2008/50/Ce);
- tale situazione determina
un vulnus grave per la tutela della salute dei cittadini calabresi;
tenuto conto che: - ad oggi
risulta che la prevista rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria,
per incomprensibili ragioni, non funziona;
preso atto che: -
nonostante le diverse sollecitazioni da parte di Legambiente, ad oggi nessun
dato aggiornato è stato fornito da Arpacal
relativamente al monitoraggio dell'inquinamento atmosferico in Calabria. Tutto
ciò premesso e considerato interroga il Presidente della Giunta regionale
per sapere:
quando si intende
ripristinare il funzionamento di tutti gli strumenti di analisi e salubrità
dell'ambiente anche al fine di tutelare la salute dei cittadini calabresi e di
evitare infrazioni comunitarie.
(211; 15/02/2024)
Alecci. Al Presidente della
Giunta regionale.
Premesso che:
- a seguito di segnalazioni
da parte di agricoltori e allevatori del crotonese, nella giornata del 15
febbraio u.s. ho effettuato un sopralluogo verificando personalmente il grave
rischio di inquinamento ambientale derivante dalla continua perdita di olio
industriale dal sistema rotante di varie pale eoliche;
- tale sversamento è
visibile non solo sul tronco delle pale eoliche ma anche a molti metri di
distanza da esse;
- la zona, è caratterizzata
da agricoltura fiorente, pascoli per varie specie animali e presenza di
numerose arnie con migliaia di api da miele;
- si sta determinando una
situazione molto seria di inquinamento ambientale con evidenti ripercussioni
sulla salute di uomini e animali e sull’economia del territorio. Tutto ciò
premesso interroga il Presidente della Regione Calabria
per sapere:
se è conoscenza di quanto
esposto e quali urgenti iniziative intende adottare per scongiurare il danno
grave e irreparabile che si prospetta.
(212; 19/02/2024)
Tavernise.
Al Presidente della Giunta regionale.
Premesso che:
- a settembre 2019 è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea (n. 2019-124629) e sulla Gazzetta
Ufficiale Italiana (n. 106) l’avviso pubblico per un bando unico finalizzato
all’affidamento della progettazione di sei strade di interesse regionale per un
valore complessivo di 98 milioni di euro. Tra queste c’è il progetto di
collegamento dello svincolo autostradale di Montalto Uffugo alla SS 660 ex SS
106 Jonica per 30 milioni di euro, finanziati nell’ambito dell’Accordo di
Programma con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Fondi di
sviluppo e Coesione della Calabria e che individua la Regione come soggetto
attuatore dell’intervento;
- in data 07 giugno 2022
sul Portale della Regione Calabria Dipartimento Territorio e Tutela
dell'Ambiente è stata pubblicata l’istanza per l’avvio del procedimento di
Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell’Art. 19 del D.lgs. 152/2006 e smi relativamente al suddetto progetto: “Collegamento della
SS 660 allo svincolo di Montalto Uffugo della A2 Autostrada del Mediterraneo e
completamento dei lavori di variante alla SP 177 di collegamento della SS 660
alla ex SS 106 Ionica” nei comuni di Montalto Uffugo, Luzzi e Rose, in
provincia di Cosenza. Considerato che: -il Progetto prevede il collegamento tra
l’autostrada e la SS 660. L’intervento parte da quest’ultima Strada Statale con
una rotatoria, per poi spostarsi mediante un adeguamento della sede stradale
esistente sulla SP234. Nell’abitato di Cavoni-Ginestreto
nel comune di Luzzi viene sfruttata la rotatoria esistente per allacciarsi alla
SP 248. Dopo l’allargamento del ponte sul fiume Crati, sempre mediante una
rotatoria ci si appoggia alla SP110 adeguandone la geometria e la sezione. È
quindi previsto un allacciamento alla SP 241 che comprende la realizzazione di
una cavalcaferrovia della linea Cosenza - Sibari e l’adeguamento del cavalcavia
sull’autostrada A2 del Mediterraneo. È inoltre previsto l’adeguamento della
sede stradale fino alla SP247. Infine, al fine di ricollegarsi nuovamente alla
SP234, viene adeguato anche un tratto della SP247, che comprende anche la
demolizione e ricostruzione di un secondo ponte sul fiume sul Crati. Un secondo
insieme di proposte progettuali è invece legato al nuovo svincolo
dell’autostrada A2 previsto sempre a Montalto Uffugo. Da questo, si prevede di
collegare direttamente l’autostrada alla SP234 mediante una strada di nuova
realizzazione che prevede l’inserimento di un sottovia ferroviario e di un
ponte sul fiume Crati;
-il progetto è inserito
Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, allegato alla Delibera CIPE n.
54/2016 e nel successivo addendum, allegato alla delibera CIPE n. 98/2017.
Tenuto conto che: - obiettivo di questo di questo progetto è quello di deviare
parte del traffico che interessa la SP 247 su strade alternative e che
interessano meno i centri abitati. A maggior ragione oggi reso più che mai
necessario considerato che l’area è diventata di interesse industriale;
- proprio in località
Coretto di Montalto Uffugo con posizione adiacente la strada di collegamento in
oggetto, è prossima l’apertura di un centro logistico per lo stoccaggio delle
merci per le società del gruppo Pac 2000, la più grande cooperativa di Conad
per dimensioni e fatturato che ha scelto Montalto Uffugo per l’installazione di
un nuovo grande deposito. Si prevede un grosso afflusso di autoarticolati che
in mancanza di adeguate vie di collegamento intaseranno il traffico in tutta la
zona;
- uno dei ponti sul fiume
Crati per il quale è prevista la demolizione e la realizzazione di nuovo ponte,
allo stato attuale presenta evidenti problemi legati alla sicurezza, in quanto
subisce una parzializzazione del traffico con percorrenza a senso alternato per
motivi legati alla consistenza strutturale dell’opera;
- le strade oggetto di
adeguamento nei Comuni di Montalto Uffugo, Luzzi e Rose hanno una
sovrastruttura gravemente ammalorata e una disposizione e tipologia di barriere
stradali gravemente carente rispetto alle prescrizioni delle norme vigenti.
Risultano scarsamente adeguate rispetto al traffico transitante. Preso atto
che: - i lavori del progetto di collegamento dello svincolo autostradale di
Montalto Uffugo alla SS 660 ex SS 106 Jonica non sono mai iniziati e che
l'intervento, nel suo complesso, è in grado di produrre, oltre che un
miglioramento funzionale della circolazione, anche un innalzamento del livello
di sicurezza. Tutto ciò premesso e considerato interroga il Presidente della
Giunta regionale
per sapere:
1. che iniziative intende
assumere la Regione Calabria, soggetto attuatore dell’intervento, al fine di
garantire l’avvio e il completamento dei lavori della strada di interesse
regionale di collegamento dello svincolo autostradale di Montalto Uffugo alla
SS 660 nei comuni di Montalto Uffugo, Luzzi e Rose;
2. un cronoprogramma con i
tempi di realizzazione del progetto.
(213; 19/02/2024)
Bruni, Bevacqua, Alecci, Iacucci, Mammoliti, Muraca. Al Presidente della Giunta
regionale.
Premesso che:
- ad esito della
programmazione 2014-2020, delle leggi di Stabilità 2013 e seguenti, D.E.F.
2014, sono state costituite in Calabria n. 4 Aree per l’attuazione della
Strategia Nazionale Aree Interne (S.N.A.I.);
- nel corso degli anni 2020
e 2021, sono stati sottoscritti gli Accordi di Programma Quadro (A.P.Q.)
interessanti le 4 Aree individuate ovvero: Reventino
Savuto, Area Grecanica, Versante Jonico – Serre, Presila-
Sila Crotone e Cosenza che ricomprendono complessivamente n. 58 Comuni ed una
popolazione (dati ISTAT 2020) pari a 93.700 abitanti;
- attraverso le Leggi di
Bilancio, alle 4 Aree individuate sono state assegnati oltre 3,7 milioni di
euro di finanziamento statale per ciascuna di esse e, successivamente, il
cofinanziamento regionale nella misura del doppio delle somme assegnate dallo Stato;
- tra gli obiettivi
previsti negli A.P.Q. di n. 3 Aree (esclusa Area Versante Jonio-Serre)
risultano la realizzazione di interventi per l’avvio dei servizi di
Telemedicina per come di seguito individuati: • Per l’Area Reventino
- Savuto: tutti i Comuni dell’Area;
• per l’Area Grecanica:
Bova, Bagaladi, Bruzzano, Cardeto, Ferruzzano, Roghudi, San Lorenzo, Montebello
Ionico (Frazione Fossato Ionico), Palizzi (Centro Storico), Roccaforte del
Greco, Staiti, Brancaleone;
• per l’Area pre-Sila e Sila Crotone e Cosenza: Longobucco, n.1 Comune
nell’Alto Crotonese da individuare, Bocchigliero, Caloveto, Campana, Cropalati,
Mandatoriciio, Paludi, Scala Coeli, Terravecchia,
Caccuri, Carfizzi, Castelsilano, Cerenzia, Pallagorio, San Nicola dell’Alto,
Santa Severina, Savelli, Umbriatico, Verzino;
- l’impegno di spesa
presunto per la realizzazione degli interventi di accesso ai servizi di
Telemedicina nei Comuni delle Aree interessate e per quelli che ne consentono
l’avvio, per come previsti dalle relative schede di intervento, è di oltre
2.000.000,00 Euro a valere sui fondi assicurati dalle Leggi di Bilancio dello
Stato e sui fondi rinvenienti dal cofinanziamento regionale attraverso gli
stanziamenti del F.S.C. • tutti gli interventi sopra descritti dovevano essere
già completati per l’Area Grecanica e per l’Area Reventino-Savuto
entro il 2023 e che per quanto previsto nell’Area Pre-Sila
e Sila Cosenza e Crotone gli interventi devono essere conclusi entro il
corrente anno 2024 anche se non risultano essere state avviate, per come
previsto dal cronoprogramma apposito, nessuna delle procedure per le attività
di realizzazione;
• la Giunta regionale con
propria deliberazione n. 662 del 10 dicembre 2022 ha ridefinito la “governance”
complessiva riguardante l’attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in
Calabria, in adesione alla delibera CIPESS n. 41/2022, ed ha individuato nel
Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione “il
coordinamento e il presidio per l’attuazione della S.N.A.I:” e dando mandato al
Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e
Forestazione a “procedere e ottemperare a tutti gli atti necessari
all’attuazione della S.N.A.I. nel suo complesso, nonché a compiere gli atti
conseguenti finalizzati, comprese le variazioni da sottoporre al Tavolo dei
sottoscrittori degli stessi Accordi”;
• la realizzazione di tali
interventi, oltre a determinare un significativo innalzamento dei livelli di
assistenza nelle aree interne, nei casi di emergenza/urgenza, concorre ad un
significativo avanzamento della spesa, attualmente irrilevante, per l’attuazione
della S.N.A.I. nella nostra Regione;
tutto ciò premesso e
considerato interroga il Presidente della Giunta regionale
per sapere:
1. quale sia lo stato
dell’arte dei lavori volti a realizzare gli interventi in premessa;
2. quali iniziative intenda
assumere per pervenire al raggiungimento di tale risultato di grande rilevanza
per le aree interne della Calabria e per lo stesso Sistema Sanitario Regionale.
(214; 28/02/2024)
Tavernise.
Al Presidente della Giunta regionale.
Premesso che:
- l'Azienda regionale per
la forestazione e le politiche della montagna - Azienda Calabria Verde nasce
con la Legge regionale 16 maggio 2013, n. 25, come Ente strumentale della
Regione Calabria, munita di personalità giuridica di diritto pubblico non economico,
per assolvere in modo unitario a tutti gli interventi sul territorio nel campo
della forestazione e della difesa del suolo, compito assolto sino ad allora
dall'Azienda Forestale della Regione Calabria (A.Fo.R.)
e dalle Comunità Montane soppresse e poste in liquidazione;
- a seguito dell’entrata in
vigore della legge regionale 30 novembre 2023, n. 55 (Modifica delle leggi
regionali n. 20/1992 e n. 25/2013. Disposizioni in materia di forestazione), è
stato trasferito e contrattualizzato presso l’Azienda Calabria Verde, a far
data dal 1° dicembre 2023, il personale a tempo indeterminato proveniente dagli
undici Consorzi di Bonifica commissariati, ai sensi della Legge regionale 10
agosto 2023, n. 39 (Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di
bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale), mantenendo
l’inquadramento previdenziale e il trattamento economico fondamentale e
accessorio del CCNL Comparto Idraulico-Forestale. È stato anche trasferito e
assunto da Azienda Calabria Verde, con contratto di lavoro a tempo determinato
e inquadramento nel livello degli operai qualificati ai sensi del CCNL ed
integrativo regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione
idraulico-forestale e idraulico-agraria, il personale di cui alle leggi
regionali 2 agosto 2013, n. 40 (Norme per l’utilizzo dei lavoratori socialmente
utili e di pubblica utilità nel bacino regionale e non ancora utilizzati) e 13
giugno 2008, n. 15 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno
2008), che non sia stato contrattualizzato o stabilizzato ai sensi
dell’articolo 1 della legge regionale 25 giugno 2019, n. 29.
Considerato che: -a più
riprese i sindacati e i dipendenti di Azienda Calabria Verde hanno posto e
stanno ponendo il problema dell’eccessivo ritardo nell’erogazione del
trattamento di fine rapporto per i lavoratori già in pensione, come la
definizione della situazione del TFR dei dipendenti trasferiti da un Ente ad un
altro. A tal proposito si specifica che i Consorzi di Bonifica hanno l’obbligo
di dare attuazione del dettato normativo di cui alla L.R. 55/2023, assicurando
i trasferimenti dei TFR maturati ed accantonati di ciascun lavoratore;
- a maggio 2022 un articolo
di stampa, rimarcando il forte ritardo del pagamento del TFR per i lavoratori
forestali posti in quiescenza nel 2020, ha segnalato un debito accumulato da
Azienda Calabria Verde per 25 milioni di euro di arretrati per gli anni 2020 e
2021 sul fondo dedicato;
- a settembre 2022 la
Regione Calabria ha stanziato 10 milioni di euro per il pagamento del
trattamento di fine rapporto vantato dai lavoratori forestali posti in
quiescenza dall’Azienda Calabria Verde, dai Consorzi di bonifica e dal Parco
regionale delle Serre. “È una risposta importante per centinaia di lavoratori
oggi pensionati ma ancora in attesa del loro TFR non erogato dai loro enti di
appartenenza. Riteniamo doveroso contribuire a sanare una grave ingiustizia, a
tutela dei loro diritti e rispetto degli impegni assunti con loro e con i
sindacati di categoria” è stato il commento dell’Assessore regionale
all’agricoltura Gianluca Gallo;
- a novembre 2022 la
Seconda sezione d’Appello della Corte dei conti ha confermato la condanna nei
confronti del commissario liquidatore dell’Afor e del dirigente dell’Ufficio
legale. L’accusa ha riguardato la stipula di un contratto di investimento a breve-medio
termine con un operatore finanziario di dubbia affidabilità e solidità per la
gestione di un’ingente somma, circa un milione e mezzo di euro, prelevata dal
fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
Tenuto conto che: in un
incontro del 12 febbraio 2024 nella sede della direzione generale di Azienda
Calabria Verde a Catanzaro con i rappresentanti delle sigle sindacali Fai Cisl,
Flai Cgil e Uila Uil, il Direttore Generale, dott. _________, rispondendo alla
diretta richiesta di chiarimenti da parte delle Organizzazioni sindacali sulle
liquidazioni del TFR per gli operai idraulico-forestali di Calabria Verde posti
in quiescenza, per il personale transitato dai Consorzi di bonifica e per
quello relativo alla L.R. 15/2008, ha informato che l'Ente, con le risorse
attualmente disponibili, sta per chiudere il pagamento dei TFR relativi ai
lavoratori posti in quiescenza nel 2021.
Preso atto che: l’Azienda
Calabria Verde non rientra nel novero della pubblica amministrazione e per
l'istituto del TFR vale, quindi, quanto previsto per il settore privato.
Trattasi di credito che sorge con la costituzione del rapporto, matura nel
corso del suo svolgimento, diventa esigibile alla cessazione e deve essere
erogato dalla data di messa in quiescenza, nei tempi tecnici necessari. Questi
tempi possono assimilarsi ragionevolmente in tre mesi, considerando che, in
caso di assenza di problemi di liquidità, il TFR viene corrisposto in
concomitanza con l’ultima busta paga o al massimo entro i successivi 30-45
giorni. Ricordando che per i dipendenti pubblici il termine ordinario per la
liquidazione del TFR varia da 90 giorni (per le pensioni di inabilità o per
decesso del lavoratore) a 12 mesi (per raggiungimento dei limiti di età e di
servizio) e a 24 mesi (per tutti gli altri casi di cessazione, come per esempio
le dimissioni e il licenziamento), la tempistica che sta attuando Azienda
Calabria Verde risulta in ogni caso inadeguata e rappresenta una violazione del
diritto dei lavoratori posti in quiescenza. Tutto ciò premesso e considerato
interroga il Presidente della Giunta regionale
per sapere:
quali iniziative si
intendono assumere, per quanto di competenza della Regione, per garantire i
diritti dei lavoratori idraulici forestali andati in pensione, assicurando che
da parte di Azienda Calabria Verde ci sia nei confronti dei medesimi la corresponsione
del trattamento di fine rapporto in tempi ragionevoli e giusti, per come la
legge prevede.
(215; 28/02/2024)
Alecci. Al Presidente della
Giunta regionale.
Premesso che:
-l’art.13, c. 1 della legge
regionale 26 aprile 2018, n. 8 (Legge organica in materia di relazioni tra la
Regione Calabria i calabresi nel mondo e le loro comunità) prevede che “Il
Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dal suo insediamento,
costituisce, con decreto, la Consulta, che dura in carica fino alla nomina
della nuova Consulta”;
-il presidente Occhiuto si
è insediato il 29/10/2021 e, solamente dopo un anno dall’assunzione della
carica, con D.P.G.R. n. 93 del 20/10/2022 provvedeva a costituire formalmente
la Consulta dei calabresi nel mondo;
-la stessa veniva insediata
il 07/02/2023 e, a tutt’oggi, non risultano eletti il Vicepresidente e il
Comitato direttivo di cui all’art. 16 della stessa legge;
-lo stanziamento di
bilancio per il corrente anno ammonta a € 50.000,00, notevolmente in
diminuzione rispetto alla somma già deficitaria di € 300.000,00,
originariamente prevista per il finanziamento delle molteplici finalità di cui
alla legge. Considerato che: -il rapporto tra la Regione e le centinaia di
migliaia di calabresi sparsi per il mondo è sempre stato caratterizzato da luci
e ombre, basti pensare all’annosa vicenda della liquidazione della “Fondazione
Calabresi nel mondo”;
coinvolta anche in
inchieste della magistratura;
-nel corso degli ultimi
anni i fondi sono stati spesi male a causa del deficit di visione e dalla
mancata operatività della Consulta, organo deputato ad esprimersi, tra l’altro,
sul piano annuale degli interventi;
-non sembrano essersi colti
risultati rilevanti nemmeno dalla realizzazione del tanto propagandato progetto
“Calabria terra dei padri”, conclusosi lo scorso 31 dicembre così come è
tangibile lo stallo rispetto al progetto “Turismo delle radici” previsto per
l’anno in corso;
- è evidente il distacco
creatosi tra l’ente regione e i rappresentanti dei nostri corregionali
all’estero con il rischio concreto di perdita della fiducia nell’istituzione.
Tutto ciò premesso e considerato interroga il Presidente della Regione Calabria
per sapere:
-le ragioni della mancata
attuazione della l.r. n. 8/2018;
-quali iniziative si
intendono assumere per programmare una politica organica in un settore che,
oltre a rinsaldare i legami tra i calabresi residenti e quelli emigrati,
rappresenta un importante volano economico per la nostra regione.
(216; 01/03/2024)
Tavernise.
Al Presidente della Giunta regionale.
Premesso che:
la sentenza n. 2151 del 27
aprile 2015 del Consiglio di Stato (III Sezione Giurisdizionale) ha annullato
il decreto 22 ottobre 2010 n. 18 del Presidente della Giunta regionale della
Calabria in qualità di Commissario ad acta per l’attuazione del piano di
rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, nella parte
in cui è stata disposta la riconversione dell’Ospedale Generale di Base “Guido Chidichimo” di Trebisacce in ospedale distrettuale, si è
disposta la trasformazione del predetto ospedale in CAPT (Centro di Assistenza
Primaria Territoriale) o “casa della salute” e la mancata attribuzione di 50
posti letto, mentre il Pronto soccorso è stato trasformato in PPIr (Punto di Primo Intervento rafforzato) e ne è stata
sospesa l’attività di cardiologia;
la successiva sentenza n.
5763 del 18 dicembre 2015 del Consiglio di Stato, preso atto dell’inerzia delle
Amministrazioni intimate, e, comunque, del contenuto sostanzialmente elusivo
degli atti successivamente adottati, ha dichiarato l’obbligo del Commissario ad
acta per il piano di rientro, con l’ausilio eventuale dell’ASP di Cosenza,
ciascuno per quanto di propria competenza, di dare esecuzione alla sentenza n.
2151, adottando le consequenziali misure idonee a ripristinare la piena tutela
del diritto alla salute degli abitanti del Comune di Trebisacce e del relativo
distretto, nel rispetto degli standard sanitari a tutela dei LEA (Livelli
Essenziali di Assistenza), i quali con riferimento alla tempestività e
prossimità dei ricoveri fissano in 60 minuti i tempi di percorrenza per
raggiungere il più vicino presidio ospedaliero (Hub, Spoke
o Ospedale generale);
la sentenza n. 3277 del 31
maggio 2018 del Consiglio di Stato ha assegnato, stante l’affermata protratta
inerzia, al Commissario ad acta per il piano di rientro e all’Azienda Sanitaria
Provinciale un termine ultimo e inderogabile per completare il processo inteso
a riattivare l’ospedale di Trebisacce secondo uno standard minimo di efficienza
che garantisca almeno un accettabile livello dei LEA nel territorio di
interesse;
la sentenza n. 87 del 7
gennaio 2020 del Consiglio di Stato, visto che il Commissario ad acta per
l’attuazione del Piano e l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza non avevano
dato ancora attuazione ai tre giudicati precedenti, ha nominato un commissario
ad acta per dare integrale attuazione ai citati provvedimenti giurisdizionali;
nella relazione del 17
aprile 2019 il Responsabile dell’attuazione della riorganizzazione della
struttura di Trebisacce ha elencato le attività già espletate e quelle da
espletare per ripristinare la funzionalità del presidio ospedaliero di
Trebisacce. Con successivi provvedimenti il Commissario ad acta designato in
forza della sentenza n. 87/2020 del Consiglio di Stato ha comunicato al
Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi
sanitari e all’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza gli importi necessari
per fare in modo che il presidio ospedaliero di Trebisacce acquisisca tutti i
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti dalla vigente
normativa nazionale e regionale per il conseguimento dell’autorizzazione
all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale, tramite interventi
riguardanti l'adeguamento statico funzionale architettonico, l’impiantistica e
l’acquisizione delle risorse umane e materiali per riattivare l’ospedale, con
priorità per quelle destinate a fronteggiare gli interventi sanitari di primo
soccorso ed emergenza;
l’ordinanza n. 1369 del 15
febbraio 2021 del Consiglio di Stato, emessa a chiarimenti chiesti dal
Commissario ad acta designato in forza della sentenza n. 87/2020 del Consiglio
di Stato, ha ribadito che l’Ospedale Guido Chidichimo
deve essere urgentemente riattivato e, con riferimento ai poteri del
Commissario ad acta, che “egli è investito di tutti i poteri necessari ad
assicurare il materiale reperimento delle somme necessarie, anche mediante
apposite variazioni nei capitoli del bilancio, ove ritenute coerenti con
l'espletamento dell'incarico, ed a provvedere alla adozione di tutti i
provvedimenti conseguenti, anche in deroga alle norme che disciplinano la
competenza alla loro emanazione”, che “egli deve provvedere sia all'allocazione
della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, sia
all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento
della spesa, sia al reperimento materiale della somma, con la precisazione che
l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non
costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato,
dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative
necessarie per rendere possibile l’esecuzione” e che “pertanto, in caso di insufficienza
della provvista sul pertinente capitolo di bilancio, il Commissario ad acta può
prelevare le somme da qualsiasi altro capitolo di spesa regionale o statale,
scelto a sua discrezione secondo il criterio di buona amministrazione, anche
modificando le priorità di spesa precedentemente stabilite”.
Considerato che: il decreto
del Commissario ad acta n. 64 del 5 luglio 2016 “P.O. 2016-2018 - Intervento
2.1.1. - Riorganizzazione delle reti assistenziali - Modifica ed integrazione
DCA n. 30 del 3 marzo 2016”, insieme alle successive delibere n. 2 e 3/2021, ha
disposto la riapertura dell’ospedale di Trebisacce per dare attuazione alla
Sentenza del Consiglio di Stato n. 2151/2015;
il decreto del Commissario
ad acta n. 198 del 12 luglio 2023 “Modifica e integrazione DCA n.64/2016 -
Riorganizzazione della Rete ospedaliera, della rete dell'emergenza urgenza e
delle reti tempo-dipendenti” ha riconosciuto il diritto alla riapertura dell’ospedale
Guido Chidichimo, rimodulando la configurazione
definita con il DCA 64/2016 sulla base della deliberazione n.3/2021 del
Commissario ad acta e specificando che “il set assistenziale previsto per la
parte concorrente ospedaliera (Presidio) è destinato a focalizzarsi su
specialità chirurgiche caratterizzate da elevati tassi di mobilità passiva
anche attraverso adozione di modelli gestionali innovativi”.
Tenuto conto che: per come
emerso dall’ultimo rapporto della Fondazione Gimbe, riferito all’anno 2021, la
Calabria ha speso 289 milioni per la mobilità sanitaria, registrando il dato
peggiore di tutta Italia assieme alla Campania. Questo dato è confermato dal
riparto del fondo sanitario 2023, riferito alle dinamiche registrate nel 2022,
che per la nostra regione sottrae risorse per ben 252 milioni di euro quale
saldo della mobilità interregionale. I calabresi sono costretti a curarsi al di
fuori dei propri confini regionali e questa migrazione continua a pesare come
un macigno sui conti sanitari. Una parte consistente delle risorse assegnate
alla Calabria con il riparto del fondo sanitario servono a pagare i debiti che
la Calabria ha contratto verso ospedali e cliniche private di altre regioni;
il Guido Chidichimo di Trebisacce è un ospedale “di frontiera”,
essenziale per dare risposte ai residenti dell’alto Ionio cosentino e fermare
l’emorragia di risorse economiche causata dalla mobilità passiva. I calabresi
di questa vasta area preferiscono recarsi all’ospedale di Policoro, considerato
che il nuovo Ospedale della Sibaritide è ancora lontano dall’apertura e gli
ospedali di Corigliano e Rossano hanno gravi carenze di personale. Preso atto
che: l’ospedale Guido Chidichimo continua ad avere,
tutt’oggi, una persistente situazione di radicale carenza dei servizi di
emergenza sanitaria e, pertanto, si protrae una sostanziale e gravissima non
attuazione di un giudicato risalente a nove anni orsono, che ha previsto per
questo presidio la configurazione di Ospedale generale di base di cui al D.M.
70/2015;
nell’ottica programmatoria
regionale, come anche specificato nel DCA 198/2023, il presidio ospedaliero di
Trebisacce va considerato come sede privilegiata per fornire prestazioni
nell’area delle patologie a più elevata mobilità passiva;
l’inerzia che finora ha caratterizzato gli organi statali e regionali che
dovevano agire e non l’hanno fatto, ha creato e continua a creare gravi
danni a tutti i calabresi dell’alto Ionio cosentino, privi di punto di
riferimento sanitario ed esposti ad un rilevante vulnus dei propri diritti
costituzionalmente protetti, nonché all’economia regionale, costretta a pagare
il conto salatissimo dell’emigrazione sanitaria. Tutto ciò premesso e
considerato interroga il Presidente della Giunta regionale
per sapere:
se e come intende assumere
ogni utile e necessaria iniziativa nei riguardi del Commissario ad acta per
l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della
Regione Calabria per riaprire definitivamente l’ospedale Guido Chidichimo di Trebisacce con la configurazione di Ospedale
Generale di Base e le rispettive collocazioni giuridiche, organizzative e
funzionali, in linea con le sentenze e le ordinanze del Consiglio di Stato.
(217; 01/03/2024)
Alecci. Al Presidente della
Giunta regionale.
Premesso che:
- RFI S.p.a. ha indetto una
gara di appalto per affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei
lavori relativi alla linea ferroviaria Lamezia Terme - Catanzaro Lido. Nello
specifico, gli interventi hanno lo scopo di velocizzazione la tratta attraverso
una modifica al tracciato tra Lamezia Terme e Settingiano e mediante
l’elettrificazione della tratta Lamezia Terme - Catanzaro Lido;
- l’importo complessivo
posto a base di gara per la realizzazione dei lavori ferroviari, come da
progetto definitivo, ammonta a 165.529.794,73 euro;
- l’appalto è finanziato
con i fondi del PNRR a valere sulla Missione 3 “Infrastrutture per una mobilità
sostenibile”, Componente 2 “Investimenti sulla rete ferroviaria”, per la quale
sono stati stanziati complessivamente 24,77 miliardi di euro;
- sembrerebbe che le
condizioni infrastrutturali che verranno definite con la progettazione
esecutiva non consentiranno il transito di alcuni treni “performanti”, in
quanto la scelta di utilizzare l’attuale tracciato, in particolare le gallerie
esistenti sullo stesso, limiterebbe in maniera significativa la circolazione di
alcuni convogli ferroviari;
- si tratterebbe di una
scelta che avrebbe ricadute macroscopiche sul servizio che verrà erogato,
pregiudicando una possibilità di sviluppo della linea Jonica e limitando
un’offerta ferroviaria per i cittadini che ricadono nel bacino Crotone/Roccella
Jonica;
considerato che: - la Corte
dei conti calabrese ha espresso un severo giudizio in merito alla gestione e,
soprattutto, sulla verifica dei rapporti costi/ricavi delle grandi opere e la
successiva incidenza sul territorio;
- la trasversale Lamezia
Terme – Catanzaro Lido riveste un’importanza strategica per i collegamenti con
la linea Jonica, attraverso la quale può essere dirottato il traffico merci
proveniente da Gioia Tauro, direzione dorsale adriatica;
tutto ciò premesso e
considerato interroga il Presidente della Regione Calabria e l’Assessore con
delega ai trasporti
per sapere:
- se quanto premesso
corrisponde al vero;
- in caso di risposta
positiva, se intendono intraprendere ogni iniziativa utile a superare le
criticità del progetto.
(218; 06/03/2024)
Cirillo. Al Presidente
della Giunta regionale.
Premesso che:
- il decreto del Ministero
dell’agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) del 30
gennaio 2024 (“Misure tecniche per la pesca sportiva e ricreativa con il
palangaro”) ha stabilito che:
1. Il numero complessivo
degli ami dei palangari presenti a bordo e/o calati da ciascuna unità da
diporto non deve essere superiore a 50, qualunque sia il numero delle persone
presenti a bordo;
2. È vietato l’uso di
verricelli salpa-reti elettrici o collegati a motori termici.
3. A bordo delle unità da
diporto, è vietata la detenzione contemporanea di palangari e salpa-reti
elettrici o collegati a motori termici.
Premesso altresì che: - la
pesca sportiva e ricreativa coinvolge in Italia milioni di persone e migliaia
di associazioni dilettantistiche che costituiscono un presidio sociale da
tutelare. Ritenuto che: - la drastica riduzione del numero di ami consentiti
per la pesca con il palamito (da 200 a 50) e il divieto di utilizzo di
verricelli elettrici per salparli rappresentino misure fortemente penalizzanti
nei confronti degli appassionati che praticano questo tipo di pesca a livello
amatoriale e ricreativo;
- le misure contenute nel
Decreto ministeriale in oggetto sottendano un approccio non corretto nei
confronti della pesca sportiva e ricreativa, sottovalutandone il valore
culturale, sociale ed economico.
Preso atto che: - il
Decreto ministeriale in oggetto va a colpire in modo particolare la Calabria,
dove la pesca con il palamito rappresenta una tradizione consolidata e molto
praticata.
Valutato l’opportunità di:
- introdurre, presso le sedi istituzionali competenti e presso i soggetti
coinvolti nel processo legislativo, un’incisiva azione finalizzata a
salvaguardare la pesca sportiva e ricreativa quale importante risorsa sociale
per l’Italia e a scongiurare l’approvazione di norme che ne mettano a rischio
l’effettivo esercizio;
Considerato che: - che i
palamiti rappresentano attrezzi della cultura e della tradizione italiana e
che, pertanto, proibirne l’uso provocherebbe l’abbandono della pesca
dilettantistica da parte di un gran numero di pescatori, con significative
ricadute sul ciclo economico del movimento della pesca ricreativa;
- la pesca ricreativa con
il palamito è di tipo selettivo e poco impattante sul prelievo della risorsa ittica
nel nostro mare. Interroga il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore
competente
per sapere:
- quali iniziative di
propria competenza intendano porre in essere, in sede
di Conferenza delle Regioni e di Conferenza Stato-Regioni, al fine di tutelare
la tradizione della pesca con il palamito e le associazioni di pesca sportiva e
ricreativa che la promuovono e praticano.
(219; 07/03/2024)
Alecci. Al Presidente della
Giunta regionale.
Premesso che:
-nel 2021 veniva presentata
al MIPAF la domanda di riconoscimento della Indicazione Geografica Protetta
(IGP) del bergamotto di Reggio Calabria, che acquisiva il parere favorevole del
Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria;
-al termine di un lungo
iter amministrativo burocratico si era giunti all’ultima tappa del
procedimento, quella dell’“audizione pubblica”;
- pare che, recentemente,
il Presidente Occhiuto, nel corso di una riunione, abbia comunicato
l’intenzione di revocare il parere positivo precedentemente espresso,
propendendo per il sostegno all’iter per il riconoscimento della Denominazione
di Origine Protetta (DOP) in luogo dell’IGP. Considerato che: - la coltura del
bergamotto è tipica della fascia costiera della Città metropolitana di Reggio
Calabria e si estende su 1.500 ettari ricadenti in circa 50 comuni da Villa San
Giovanni a Monasterace;
- il bergamotto rappresenta
un’importante risorsa economica per tutto il territorio e va sostenuto e
incentivato. Tutto ciò premesso e considerato interroga il Presidente della
Regione Calabria e l’Assessore all’agricoltura
per sapere:
- le ragioni alla base
della decisione di interrompere la procedura di riconoscimento del marchio IGP
per il bergamotto di Reggio Calabria.
(220; 12/03/2024)
Alecci. Al Presidente della
Giunta regionale.
Premesso che:
- entro il 2023, infatti,
Ferrovie dello Stato avrebbe dovuto portare a termine i lavori di
elettrificazione delle tratte Sibari-Catanzaro Lido e Catanzaro Lido-Lamezia;
- ad oggi, però, questi
lavori sono in grande ritardo e per la loro conclusione verranno utilizzate le
ingenti somme del PNRR;
- somme che avrebbero
dovuto essere usate, invece, per l’elettrificazione del tratto ionico Catanzaro
Lido --Melito Porto Salvo e poi Reggio Calabria, che, dunque, ad oggi è
condannato a rimanere privo di elettrificazione.
Considerato che: - questo
significherà impossibilità del transito in quel tratto dei treni moderni a
lunga percorrenza, estrema difficoltà nella veicolazione delle merci, per
esempio da Gioia Tauro, ma soprattutto impossibilità di pianificare un vero e proprio
sviluppo turistico di una tra le più attrattive zone della Calabria,
caratterizzata da un mare straordinario e da borghi storici di rara bellezza;
- una soluzione temporanea
per migliorare la situazione potrebbe essere quella di acquistare dei treni
ibridi capaci di percorrere questo tratto di ferrovia con l’utilizzo del
combustibile per poi agganciarsi più a nord al tratto elettrificato;
- si tratta certamente di
una soluzione tampone che potrebbe ridurre un po’ i disagi durante il processo
di trasformazione della linea, ma non certo la soluzione definitiva.
Tutto ciò premesso e
considerato interroga il Presidente della Regione Calabria e l’Assessore ai
Trasporti
per sapere:
- se hanno preso in
considerazione la possibilità di dotarsi di treni ibridi, da destinare alla
tratta ferroviaria Catanzaro Lido – Melito Porto Salvo, per attenuare i disagi
durante il processo di trasformazione della linea.
(221; 12/03/2024)
Il Consiglio regionale,
premesso che:
- la condizione di
disabilità gravissima è strettamente associata alla non autosufficienza, in
quanto un disabile considerato gravissimo è colui che ha necessità di avere
l’accompagnamento e che non è in grado di deambulare da solo o di compiere gli
atti normali della vita quotidiana senza assistenza continua;
- le suddette condizioni
sono disciplinate dal D.M. 26 settembre 2016, con riferimento in particolare
all’art. 3 (disabilità gravissime) allegati 1 (scale di valutazione della
condizione di disabilità gravissima) e 2 (altre persone in condizione di dipendenza
vitale);
- la legge 27 dicembre
2006, n. 296 ha istituito a livello nazionale il “Fondo per la Non
Autosufficienza” (F.N.A.), al fine di garantire l’attuazione dei livelli
essenziali delle prestazioni assistenziali su tutto il territorio nazionale con
riguardo alle persone non autosufficienti affette da disabilità gravissima;
- la delibera di Giunta
Regionale n. 377 dell’11 agosto 2021 recante “D.P.C.M. del 12 dicembre 2018 –
Riparto Fondo per la Non Autosufficienza per l’anno 2018 – Approvazione Riparto
Somme F.N.A. 2018”, ha approvato i criteri di riparto delle risorse economiche
a carico della Regione Calabria in relazione all’assegnazione del F.N.A.
annualità 2018, nella quale, per la parte che riguarda le disabilità
gravissime, ha destinato il 50% dei fondi a favore delle Aziende Sanitarie
Provinciali, per la realizzazione di interventi nel campo della disabilità
gravissima;
- con il decreto
dirigenziale del Dipartimento lavoro e welfare della Regione Calabria n. 11916
del 07/10/2022 sono state approvate le “Linee guida per l’assegnazione del
Fondo per le Non Autosufficienze (FNA) annualità̀ 2018”;
- con il decreto
dirigenziale del Dipartimento lavoro e welfare della Regione Calabria n. 13409
del 02/11/2022 sono state liquidate le somme in favore delle Aziende Sanitarie
Provinciali della Regione Calabria relative al Fondo per le Non Autosufficienze.
Considerato che: - dalle graduatorie finali delle singole ASP risulta che molti
soggetti che rispettano i requisiti per beneficiare dei contributi del fondo e
con un ISEE poco superiore ai € 6.000,00 sono rimaste escluse dall’elenco dei
beneficiari.
Impegna la Giunta regionale
ad attivarsi per integrare
e implementare con risorse della Regione Calabria la dotazione finanziaria del
“Fondo per la Non Autosufficienza”, al fine di permettere alle persone con
reddito ISEE fino a € 9.000,00 e disabilità gravissime rimaste escluse nelle
graduatorie finali delle relative ASP di poter usufruire dei contributi del
suddetto fondo.
(77; 29/02/2024) Alecci
Il Consiglio regionale,
premesso che:
- l'incidenza del tumore
della mammella è in costante aumento e che le pazienti affette da questa
patologia necessitano di supporto fisio-terapico e di
tutori per prevenire e trattare il linfedema dell'arto superiore
post-chirurgico;
- solo nella Regione
Calabria l'incidenza del tumore della mammella è di circa 1.250 casi stimati, e
che pertanto diventa imperativo adottare misure volte a migliorare la qualità
della vita delle donne affette da questa patologia;
- il linfedema è una
complicanza comune in pazienti sottoposte a interventi chirurgici per il tumore
della mammella e che il trattamento con supporti fisio-terapici
e tutori a pressione decrescente può migliorare la qualità di vita delle
pazienti affette da questa condizione. Ritenuto: - che il supporto fisio-terapico e i tutori siano fondamentali per prevenire
e trattare il linfedema dell'arto superiore post-chirurgico nelle pazienti
affette da tumore della mammella;
- opportuno che il Servizio
sanitario regionale si adoperi affinché vengano garantiti il supporto fisio-terapico e i tutori a carico del Servizio sanitario
regionale per le pazienti affette da tumore della mammella, al fine di
prevenire e trattare il linfedema dell'arto superiore post-chirurgico.
Constatato che: - attualmente tali supporti non sono garantiti a carico del
Servizio sanitario regionale. Ritenuto per tutto quanto sopra che: vi sia la
necessità che il Servizio sanitario nazionale si attivi affinché i supporti fisio-terapici e i tutori a pressione decrescente,
utilizzati per il trattamento del linfedema dell'arto superiore
post-chirurgico, siano inseriti nel nomenclatore dei presidi terapeutici a
totale carico del Servizio sanitario nazionale.
Tutto ciò premesso e
considerato,
impegna la Giunta regionale
per quanto di competenza: -
ad adottare tutte le misure necessarie per garantire
che le pazienti affette da tumore della mammella ricevano il supporto fisio-terapico e i tutori necessari per prevenire e
trattare il linfedema dell'arto superiore post-chirurgico, a carico del
Servizio sanitario regionale;
- a farsi portavoce presso
le autorità competenti affinché vengano garantiti il supporto fisio-terapico e i tutori a carico del Servizio sanitario
regionale per le pazienti affette da tumore della mammella al fine di prevenire
e trattare il linfedema dell'arto superiore post-chirurgico;
- ad esprimersi formalmente
nei confronti degli organismi competenti affinché il Servizio sanitario
nazionale si adoperi al fine di inserire i supporti fisio-terapici
e i tutori a pressione decrescente, utilizzati per il trattamento del linfedema
dell'arto superiore post-chirurgico, nel nomenclatore dei presidi terapeutici a
totale carico del Servizio sanitario nazionale.
(78; 05/03/2024) Straface
Il Consiglio regionale,
premesso che:
- il sistema balneare
italiano è in costante evoluzione, ed è un sistema complesso e dalla forte
eterogeneità, composto per lo più da aziende piccole e piccolissime, quasi
sempre a conduzione familiare, che costituiscono il motore vitale della nostra
economia turistica;
- i nostri imprenditori
balneari si sono sempre più impegnati, negli anni, in un’attività di
miglioramento dei servizi per meglio poter competere a livello europeo e
globale con le altre destinazioni turistiche;
- questo è un momento di
grande incertezza per i gestori che sono in attesa di norme chiare in linea con
la corretta applicazione della normativa europea ed italiana;
rilevato che - la direttiva
n. 2006/123/CE, c.d. Direttiva Bolkestein (o Direttiva servizi), malamente
applicata, ha colpito e danneggiato in maniera incontrovertibile le attività
economiche insistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale operanti all’interno
del nostro territorio;
- a ben vedere la sentenza
della Corte di Giustizia 14 luglio 2016 resa nelle cause riunite C-458/14 (Promoimpresa) e C-67/15 (Melis + altri) al paragrafo n. 41
ha ritenuto che le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali,
“possono quindi essere qualificate come «autorizzazioni», ai sensi delle
disposizioni della direttiva 2006/123, in quanto costituiscono atti formali,
qualunque sia la loro qualificazione nel diritto nazionale, che i prestatori
devono ottenere dalle autorità nazionali al fine di poter esercitare la loro
attività economica” e ferma, in ogni caso, la rilevantissima riserva contenuta
ai successivi paragrafi n. 44 e 45 secondo cui spetta al giudice nazionale
stabilire se tali atti possano costituire concessioni di servizi in quanto “(ne)
risulta che le disposizioni relative ai regimi di autorizzazione della
direttiva 2006/123 non sono applicabili a concessioni di servizi pubblici..”,
dovendosi invece preferire la impostazione che propende per il loro
inquadramento quali concessioni di beni-. “È quindi con questa riserva che la
Corte risponde alle questioni sollevate (cfr. paragrafo n.62)”;
- in ogni caso, il regime
ordinario delle “autorizzazioni” è riportato all’art. 11 della Direttiva,
rubricato “Durata e validità della autorizzazione” e prevede al paragrafo 1:
“L’autorizzazione rilasciata al prestatore non ha durata limitata, ad eccezione
dei casi seguenti:
a) l’autorizzazione prevede
il rinnovo automatico o è esclusivamente soggetta al costante rispetto dei
requisiti;
b) il numero di
autorizzazioni disponibili è limitato da un motivo imperativo di interesse
generale;
c) una durata limitata è
giustificata da un motivo imperativo di interesse generale”, sicché deve
ritenersi che il rinnovo automatico è compatibile con la Direttiva laddove, in
ipotesi, l’autorizzazione abbia una durata limitata nel tempo;
- quale eccezione al regime
ordinario di durata delle autorizzazioni precedentemente riportato, l’art. 12
della Direttiva rubricato “Selezione tra diversi candidati” prevede che
“Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività
sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità
tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione
tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di
trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della
procedura e del suo svolgimento e completamento”;
- il paragrafo n. 2
dell’art. 12 contempla il divieto del rinnovo automatico SOLO ove ricorrano i
presupposti del citato paragrafo 1, ovvero allorquando “il numero di
autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via
della scarsità delle risorse naturali.” - del tutto coerentemente la Corte di
Giustizia nella causa C-348/22 ha ribadito il divieto di proroghe automatiche e
generalizzate (già contemplato nella sentenza Promoimpresa)
senza il previo accertamento della scarsità della risorsa naturale come
agevolmente può evincersi dalla lettura del paragrafo n. 71 della citata
sentenza del 20 aprile 2023;
- altrettanto
opportunamente la CGUE ha ritenuto inapplicabili le norme della Direttiva ai
rapporti concessori sorti prima della scadenza del termine del suo recepimento
che notoriamente veniva a scadere il 28 dicembre 2009 (cfr. paragrafo n.73). -
in ogni caso ove ritenuta non scarsa la risorsa naturale non sarebbe
applicabile neppure l’art. 49 del Trattato poiché - come chiarito dalla CGUE
sentenza C-348/2022 - non è necessario applicare direttamente le norme dei
Trattati ove una materia sia disciplinata da norme di armonizzazione. In tal
caso, infatti, si ricadrebbe sotto l’egida dell’art. 11 della Direttiva
Bolkestein (assenza del limite di durata, e ove contemplato tale limite,
possibilità del rinnovo automatico alla scadenza) ritenuta dalla CGUE Direttiva
di armonizzazione immediatamente applicabile;
- contestualmente, la CGUE,
rimeditando le conclusioni a cui giunse la sentenza Promoimpresa
ha demandato allo Stato membro ovvero allo Stato Amministrazione e non al
giudice nazionale -sul punto si veda la illuminante sentenza del Tar Puglia,
Lecce Sezione prima, 2 novembre 2023 n. 1223 – Presidente estensore Dott.
Antonio Pasca_________- l’individuazione dei criteri per la determinazione
della scarsità della risorsa naturale;
- più precisamente la CGUE
ha affermato che “Infatti, alla luce del suo tenore letterale, l'articolo 12,
paragrafo 1, della direttiva 2006/123 conferisce agli Stati membri un certo
margine di discrezionalità nella scelta dei criteri applicabili alla valutazione
della scarsità delle risorse naturali. Tale margine di discrezionalità può
condurli a preferire una valutazione generale e astratta, valida per tutto il
territorio nazionale, ma anche, al contrario, a privilegiare un approccio caso
per caso, che ponga l'accento sulla situazione esistente nel territorio
costiero di un comune o dell'autorità amministrativa competente, o addirittura
a combinare tali due approcci” (cfr. paragrafo n. 41). - la CGUE ha
ulteriormente statuito che “In ogni caso, è necessario che i criteri adottati
da uno Stato membro per valutare la scarsità delle risorse naturali
utilizzabili si basino su criteri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e
proporzionati”;
- invero il legislatore
italiano con la legge 5 agosto 2022 n.118 (e già prima con la legge 30 dicembre
2018 n.145) aveva affermato la necessità di eseguire una mappatura dei titoli
concessori. E tale accertamento, quale presupposto applicativo dell’art. 12
della Direttiva, è stato ulteriormente ribadito ed integrato con l’art 10
quater del D.L n.198/2022 recante la previsione a mente della quale “È
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico con
compiti consultivi e di indirizzo in materia di concessioni demaniali
marittime, lacuali e fluviali (.) Il tavolo tecnico di cui al comma 1,
acquisiti i dati relativi a tutti i rapporti concessori in essere delle aree
demaniali marittime, lacuali e fluviali, elaborati ai sensi all'articolo 2
della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce i criteri tecnici per la
determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale
disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello
disaggregato a livello regionale, e della rilevanza economica
transfrontaliera”;
- con la medesima legge n.
118/2022 veniva recepita la giurisprudenza del Consiglio di Stato resa in
Adunanza Plenaria (sentenza n. 18 del 2021) successivamente cassata dalle
Sezioni Unite delle Suprema Corte con sentenza del 23.11.2023, n. 32559 ed in base
alla quale la scadenza dei titoli concessori veniva (precipitosamente) fissata
al 31 dicembre 2023, e si precludeva al legislatore finanche di intervenire
normativamente sulla scadenza dei titoli nelle forme già mutuate (per
completezza, la sentenza dell’AP n.17/2021 è sub iudice
e ragionevolmente seguirà la stessa sorte della n.18);
- il parere motivato
elaborato dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione
n. (2020)4118 indirizzato alla Repubblica italiana il 16.11.2023, basato quasi
integralmente sulla predetta giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria, merita di
essere rimeditato e giustamente contrastato alla luce della corretta
interpretazione della Direttiva offerta dalla CGUE con la pronuncia Comune di
Ginosa, C-348/2022, e della suddetta statuizione delle SSUU, la quale, sebbene
abbia inciso il profilo dell’ammissibilità dell’intervento dei terzi in
giudizio –con assorbimento degli altri motivi-, nondimeno ha integralmente
cassato le statuizioni dell’AP rimuovendola dall’ordinamento giuridico;
- le Sezioni Unite nel
rimettere la questione nuovamente al Consiglio di Stato per la decisione, hanno
formulato espresso invito a prendere atto “…delle sopravvenienze legislative,
avendo il Parlamento e il Governo esercitato, successivamente alla sentenza
impugnata, i poteri normativi loro spettanti” -con ciò decretandone,
definitivamente, la piena legittimità contrariamente a quanto ritenuto dall’AP.
Fra le sopravvenienze si segnala quanto segue:
a) Le concessioni e i
rapporti di cui al comma 1, lettere a) e b), che con atto dell'ente concedente
sono individuati come affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con
adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata
pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento,
continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e
comunque fino al 31 dicembre 2024 se il termine previsto è anteriore a tale
data (art. 3, comma 2, legge n.118/2022). Sull’adeguatezza della pubblicità, in
tema di procedura selettiva per l’assegnazione delle concessioni demaniali,
specie quando non vi siano state istanze concorrenti è costante l’indirizzo
giurisprudenziale che esclude il riferimento al codice dei contratti pubblici
ma ritiene soddisfatto il requisito di legge mediante ricorso alla procedura
selettiva già prevista nella legislazione speciale del codice della navigazione
(art. 37) e del relativo regolamento di esecuzione (art. 18) che prevede la
pubblicazione delle istanze all’albo pretorio (c.d. rende noto) come può
evincersi, ex multis, dalla lettura della
recentissima lettura della sentenza del Consiglio di Stato, 30 novembre 2023 n.
10378/2023 (la quale richiama sia l’AP che la sentenza della CGUE C-348/22),
nel solco di Consiglio di Stato, sezione V, 9 dicembre 2020, n. 7837; T.A.R.
Sicilia Catania, sezione III, sent. n. 82 del 14
gennaio 2021; Consiglio di Stato, sezione V, 16 febbraio 2017, n. 688;
Consiglio di Stato, VI Sezione, 26 giugno 2009, n. 5765; etc.;
b) ove non vi sia stata
adeguata pubblicità dell’avvio della procedura di assegnazione secondo la
procedura del codice della navigazione (ovvero sia mancata la pubblicazione
dell’istanza), i titoli concessori, nelle more del riordino della materia che
tenga conto dell’art.11 della Direttiva, continuano ad avere efficacia sino il
31 dicembre 2024 (art.3, comma 1, legge n.118/2022) in base al D.L 198/2023,
dovendosi concordare con le SSUU della Suprema Corte n. 32559/23 che
ricomprendono l’intervento normativo del Governo e del Parlamento, nell’ambito
dei “poteri spettatigli”;
c) tuttavia, in presenza di
ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva
entro il 31 dicembre 2024, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di
un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura
stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di
scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla
conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025 Fino a
tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente
è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della
navigazione (art.3, comma 3, legge n.118/2022);
d) l’art. 10 quater del DL
198/2022, come illustrato in precedenza, ha istituito un Tavolo tecnico presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni consultive e di indirizzo
per definire “i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della
scarsità della risorsa naturale disponibile” in linea con le previsioni
dell’art. 12 della Direttiva come meglio interpretate con carattere vincolante
da CGUE C-348/22.
e) Il Tavolo tecnico ha
parzialmente svolto il suo compito, mancando allo stato, l’acquisizione
analitica del dato relativo alle concessioni lacuali e fluviali e risultando
occupato il 33% della superficie del demanio marittimo, al netto delle
aviosuperfici, delle aree naturali protette, dei porti commerciali, etc. (cfr.
relazione tecnica del Tavolo tecnico in data 8.9.2023). Tale dato deve essere
convertito in una norma statale.
Considerato che - se
Governo e Parlamento, nel rispetto delle norme eurounitarie,
hanno esercitato nei sensi appena illustrati “i poteri loro spettanti”, come
affermano le Sezioni unite della Suprema Corte di cassazione adite per eccesso
di potere giurisdizionale, è allora doveroso, nelle more della scadenza legale
dei titoli, attendere quantomeno che il legislatore statale, cui unicamente
compete in base all’art 117 comma 2, lett e) Cost. la
tutela della concorrenza (fra le tante Corte Cost. n.202/2020), fissi il
criterio su base nazionale per la determinazione della scarsità della risorsa
naturale e ridisegni il quadro normativo della materia non essendo consentito
alle Amministrazioni concedenti, a diritto positivo vigente, procedere del
tutto arbitrariamente e in maniera disordinata con l’indizione delle gare e men
che meno interferire con l’esercizio dei poteri spettanti al Governo nella
definizione dei criteri per la determinazione della scarsità della risorsa
naturale come qualche Comune del tutto arbitrariamente ritiene di poter fare;
tutto ciò premesso e
considerato
impegna la Giunta regionale
e il Presidente della
Regione - a supportare le attività operanti sul demanio marittimo, lacuale e
fluviale con finalità turistico-ricreativa, esprimendo nettamente la posizione
della Regione nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano, in conformità alle previsioni di
cui agli articoli 2, comma 1, e 4, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118,
nonché in ogni sede istituzionale, nei seguenti termini:
1) richiesta urgente alla
Presidenza del Consiglio dei ministri di ultimazione dei lavori del Tavolo
tecnico istituito ai sensi dell’art. 10 quater del d.l.
198/2022 mediante l’acquisizione del dato, allo stato mancante, relativo ai
titoli concessori rilasciati su laghi e fiumi;
2) traduzione in norma
degli esiti del Tavolo tecnico, in particolare della c.d. mappatura, mediante
la immediata fissazione di un limite oltre il quale la risorsa può ritenersi
scarsa;
3) al fine di evitare
disarmonie di mercato nonché di natura giuridica che la stessa normativa di
riferimento vuole evitare, adozione di un criterio unico nazionale (il criterio
nazionale è fra quelli ritenuti possibili dalla CGUE nella causa C-348/22 la
cui scelta viene rimessa alla discrezionalità del legislatore statale) per la
scarsità della risorsa naturale, anche in ragione della competenza esclusiva
statale in materia di tutela della concorrenza ai sensi dell’art 117 Cost.,
comma 2, lett e), come anche ribadito ripetutamente
dalla Consulta (fra le tante, Corte Cost. n. 202/2020; Corte Cost. n. 1/2019;
Corte Cost. n.94/2019; Corte Cost. n. 221/2018; Corte Cost. 40/2017; Corte
Cost. n. 171/2013; Corte Cost. n.46/2022) che la Regione intende condividere ed
affermare;
4) verifica periodica -ventennale-
in seno al Tavolo tecnico permanente istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri sulle concessioni demaniali marittime, lacuali e
fluviali, ex art. 10 quater della legge n.118/2022, dell’eventuale superamento
della scarsità della risorsa naturale;
5) obbligo di indizione
delle evidenze pubbliche da parte delle autorità concedenti, anche su istanza
di parte, solo previa verifica del superamento del limite oltre il quale la
risorsa è ritenuta scarsa secondo i criteri fissati sin da subito dal legislatore
nazionale, in linea con quanto richiesto dall’art. 12 della Direttiva servizi e
dalla sentenza del 20 aprile 2023 della CGUE al paragrafo n. 71;
6) conferma della durata
delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali in essere sino
all’eventuale superamento della scarsità della risorsa naturale da verificarsi
con periodicità ventennale come sopra meglio specificato;
7) conferma della piena
validità dei titoli concessori sorti prima della scadenza del termine di
recepimento della Direttiva n. 2006/123/CE ovvero del 28 dicembre 2009 (cfr.
paragrafo n CGUE in causa C-348/2022; Corte di Giustizia, Sez. VI, 24.9.1998, Togel, C76/97; Corte di Giustizia, 5.10.2000,
Commissione/Francia, C-337/98; Consiglio di Stato, sezione VI, 13 gennaio 2022
n.229);
8) nelle more dell’adozione
degli atti normativi di cui in precedenza, e del riordino complessivo della
materia, promuovere con funzione di armonizzazione e con ogni possibile
sollecitudine, la diramazione di atti di indirizzo agli enti concedenti in piena
osservanza dell’intervento del Governo e del Parlamento nell’ambito “dei poteri
normativi loro spettanti” (Cass. SS.UU nn.
32559/2023, paragrafo n.17) che con il d.l. 198/2022,
convertito con modificazioni nella legge provvedimento n. 14/2024 ha confermato
l’efficacia dei titoli esistenti al 31.12.2024 con possibilità di estensione al
2025, esclusa ogni possibilità per le amministrazioni concedenti di indire
evidenze pubbliche con riferimento ai titoli esistenti in attesa
dell’intervento normativo e dei criteri di cui sopra, e fatte salve le
estensioni già rilasciate, anche ai sensi dell’art. 1, commi 682 e ss. della
legge n.145/2018, per le istanze pubblicate secondo le vigenti regole del
codice della navigazione (art.37) e del relativo regolamento di esecuzione
(art.18);
9) Nel solo caso di
superamento della scarsità della risorsa naturale su base nazionale, prevedere
nella procedura di evidenza pubblica il riconoscimento del valore di mercato
dell’azienda creata dal concessionario uscente, che tenga conto pure di avviamento,
investimenti effettuati, beni materiali ed immateriali, remunerazione del
capitale investito, etc. da porre a carico del concessionario entrante e in
favore di quello uscente (cfr. paragrafo n. 44 della sentenza Laezza - Corte di
Giustizia europea, terza sezione, 28 gennaio 2016, C-375/14). 10) Abrogazione o
adeguamento dell’art. 49 del codice della navigazione a quanto espresso al
precedente sub) 9.
(79; 06/03/2024) Cirillo
Il Consiglio regionale,
premesso che:
- la politica energetica
europea ha introdotto, in considerazione dell’attuale contesto geopolitico e
della situazione energetica eccezionale, misure urgenti per accelerare la
diffusione delle fonti energetiche rinnovabili al fine di contribuire in maniera
significativa a mitigare gli effetti della emergenza energetica;
- la transizione
all’energia pulita, già centrale per l’attuazione del Green Deal e per il
conseguimento degli obiettivi climatici, è divenuta peraltro fondamentale per
realizzare l’autosufficienza energetica dell’UE, per contrare i cambiamenti
climatici, diminuire i prezzi dell’energia, ridurre la dipendenza dai
combustibili fossili e garantire la sicurezza dell’approvvigionamento;
- i suddetti obiettivi
presuppongono la piena attuazione del quadro legislativo nazionale
disciplinanti l’installazione delle energie rinnovabili, comprese le
disposizioni volte a razionalizzare le procedure autorizzative applicabili ai
relativi progetti;
- tra le misure introdotte
assume particolare importanza la disciplina per l’individuazione, demandata
alle Regioni, delle superfici e aree idonee e non idonee all’installazione di
impianti a fonti rinnovabili di cui all’art. 20 del decreto legislativo n. 199
del 2021;
- l’art. 4 del
decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 coordinato con la legge di conversione 2
febbraio 2024, n. 11, dispone un apposito fondo incentivante – nel limite di
200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032 - da
destinare alle regioni per l’adozione di misure di decarbonizzazione, la
promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, l’accelerazione e la
digitalizzazione degli iter autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture
di rete;
- pur non essendo stati ad
oggi stabiliti, attraverso i decreti ministeriali di cui al comma 1 del citato
art. 20, i principi ed i criteri omogenei da adottare per l’individuazione
delle suddette aree, il suddetto art. 4 anticipa le modalità di riparto del
fondo incentivante per l’anno 2024 privilegiando difatti le regioni che abbiano
provveduto all’individuazione delle superfici e aree idonee e non idonee,
comunque, non oltre il termine del 31 dicembre di questo anno;
- l’attuale accelerazione
della produzione di energia da fonti rinnovabili richiedendo un forte impegno
territoriale della Calabria interessata da numerosi impianti spesso di grande
dimensione, non può prescindere, sin da ora, da una regolamentazione atta a
garantire una proporzionata localizzazione dei progetti su scala regionale
tutelando adeguatamente i diritti e le legittime aspettative di tutte le parte
interessate laddove l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non
idonee mira non già a rallentare la realizzazione degli impianti, bensì ad
offrire agli operatori un quadro di riferimento e orientamento per la
localizzazione dei progetti, certo e chiaro;
- stante il ruolo rilevante
che assume la Regione Calabria nella definizione degli iter decisionali ed
autorizzativi, l’introduzione delle superfici e aree idonee e non idonee, così
come già avvenuto in altre regioni (p.es. Piemonte, Veneto, Emilia Romagna,
Umbria, Sicilia), oltre a costituire un elemento essenziale per la
razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative e valutative
ambientali contestualmente applicabili ai progetti di energia rinnovabile,
introduce l’opportunità di poter compensare sotto il lato finanziario gli
impatti ambientali e territoriali causati dall’installazione degli impianti
rinnovabili;
- tra l’altro, vista la
crescente accelerazione delle domande autorizzative, al fine di eliminare le
strozzature nelle procedure autorizzative degli impianti di produzione di
energia rinnovabile, è opportuno garantire, nel breve termine, nell’ambito della
procedura di pianificazione, una misurata ponderazione delle scelte
localizzative sul territorio regionale connesse all’impatto ambientale ed agli
usi concorrenti degli spazi;
- in relazione al già
citato perseguimento della transizione energetica del sistema socioeconomico
regionale, diventa improcrastinabile provvedere – auspicabilmente in stretta
correlazione con le misure di promozione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili
introdotte con legge regionale 19 novembre 2020, n. 25 e ss.mm. e ii. – alla
individuazione delle citate superfici e aree idonee e non idonee;
tutto ciò premesso e
considerato
impegna la Giunta regionale
- ad
adottare ogni procedura utile, entro il 31 dicembre 2024, alla individuazione
delle superfici, aree idonee e non idonee, per la localizzazione degli impianti
destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione
dell’art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e per il contestuale
conseguimento del fondo incentivante di cui all’art. 4 del decreto-legge 9
dicembre 2023, n. 181 coordinato con la legge di conversione 2 febbraio 2024,
n. 11.
(80; 12/03/2024) Molinaro,
Gelardi, Mancuso, Mattiani, Raso
Il Consiglio regionale,
premesso che:
- da diversi anni, il
Centro Sistema Bibliotecario Vibonese (ente intercomunale associativo
costituito con delibera della Giunta Regionale n° 5470 del 13.12.1988, ai sensi
della legge regionale 19.4.1985, n° 17 "Norme in materia di biblioteche di
ente locale e d'interesse locale") versa in una crisi finanziaria
strutturale, avendo una situazione debitoria al 31.12.2023 di € 686.206,11, a
fronte di crediti per € 148.604,20;
- il CSBV è finanziato da
un contributo di € 0,40 ad abitante dai 21 Comuni ad esso aderenti. Tuttavia,
pochi Comuni sono puntuali nel versamento delle quote annuali, né il CSBV ha le
risorse necessarie per procedere coattivamente a riscuoterle. Inoltre, il
contributo fisso da parte della Regione Calabria di 5Omila euro annue è cessato
nel 2008;
- tale situazione mette a
rischio resistenza del CSBV, che ad oggi ha soltanto una dipendente e zero
fondi in cassa a fronte di alcuni atti ingiuntivi e/o esecutivi di rilevante
importo;
- attualmente il CSBV è una
delle più grandi biblioteche pubbliche della Calabria poiché custodisce al suo interno
90mila volumi e gestisce oltre due milioni di schede bibliografiche on line.
Nei suoi 30 anni di attività è stato il fulcro del Servizio bibliotecario
regionale ed ha posto in collegamento telematico circa 160 biblioteche statali
regionali, comunali, universitarie (comprese la "Magna Grecia" e la
"Mediterranea") nonché il Polo culturale Mattia Preti del Consiglio
regionale e la biblioteca del Museo archeologico di Reggio Calabria. Il CSBV è
stato inoltre promotore di iniziative di rilevanza nazionale, come il
"Tropea Festival leggere e scrivere", poi "Festival leggere e
scrivere", e ha curato, per conto della Regione Calabria la partecipazione
ai Saloni del Libro di Torino e di Napoli. Nella sua vita, insomma, è stato un
Ente al servizio della cultura calabrese e anche della Regione Calabria;
- di fronte a tali
rilevanti elementi la Regione Calabria deve riconsiderare il ruolo del Sistema
bibliotecario vibonese nel quadro delle sue politiche culturali e fare in modo
che questo non sparisca, travolto da una condizione economica che, aggettivamente,
allo stato, non ne garantisce la sopravvivenza. Nel passato, anche più recente,
il Consiglio regionale è stato chiamato a soccorrere e salvare dal collasso,
rifondandoli sotto nuova veste giuridico/amministrativa, numerosi enti
strumentali o comunque partecipati dalla Regione. A maggior ragione può essere
soccorso il CSBV, il quale non presenta, allo stato, una massa debitoria
particolarmente grave;
- tra le diverse opzioni
possibili, vi è anche quella di promuovere una Fondazione partecipata dalla
Regione Calabria (socio promotore) ed aperta all'adesione degli Enti locali del
territorio (come soci fondatori) oltre altri Enti pubblici territoriali, quali
la Camera di commercio, le istituzioni scolastiche, la Curia Vescovile, nonché
organismi di rappresentanza delle forze imprenditoriali territoriali ed Enti
del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore. La
Fondazione avrebbe personalità giuridica mista;
ciò premesso, il Consiglio
regionale
impegna la Giunta regionale
a individuare la soluzione
giuridico-amministrativa maggiormente idonea a rifondare il Centro Sistema
Bibliotecario Vibonese, predisponendo gli atti necessari per la sua
trasformazione nella veste giuridica più confacente al rilancio dell'Ente.
(81; 12/03/2024) Lo
Schiavo, Mammoliti, Graziano, Alecci, Bevacqua, De Nisi, Talerico,
Comito, Laghi, Tavernise, Gelardi
È
pervenuta risposta scritta alle seguenti interrogazioni:
Tavernise.
Al Presidente della Giunta regionale.
Premesso che:
il POR Programma Operativo
Regionale Calabria FESR FSE 2014-2020 termina il 31 dicembre 2023. La dotazione
complessivamente assegnata, come da ultimo piano finanziario riprogrammato a
seguito dell’iniziativa SAFE, approvato dai competenti servizi della Commissione
europea con la decisione finale C(2023) 7321 del 23
ottobre 2023, è pari a 2.223.159.324 €, con una dotazione per gli Assi FESR di
1.839.390.414 € e per gli Assi FSE di 383.768.909 €. Si registra, con questa
riprogrammazione finale del Programma, una rimodulazione di segno negativo per
37,37 milioni di euro rispetto alla precedente dotazione finanziaria di €
2.260.531.679 (comprendente 1.860,7 mln di euro in favore dei dieci Assi
cofinanziati dal FESR e 339,8 mln di euro in favore dei quattro Assi
cofinanziati dal FSE);
il decimo Comitato di
sorveglianza sullo stato di attuazione del Por Calabria tenuto il 6 luglio
2023, ha fissato la percentuale di completamento ad un complessivo 61,9% della
spesa certificata con 1.400.806.086 € spesi rispetto ai 2 miliardi e 260 milioni
di euro precedentemente previsti. Il Comitato di sorveglianza ha certificato
che nel resto dei mesi mancanti fino al 31 dicembre 2023, per evitare il
disimpegno automatico delle risorse, sarebbe stato necessario spendere 397
milioni di euro, al netto del programma Safe sui ristori energetici già
contabilizzati e previsti. Considerato che: al 30 settembre 2023 secondo i dati
del portale della Commissione Europea Cohesion Data,
la Regione Calabria risulta attestarsi ad una percentuale di completamento pari
a 71% con 1.596.986.092 € spesi, un dato ampiamente inferiore ad altre regioni
italiane come la Puglia che raggiunge il 106% di spesa. Secondo Bruxelles, a
tre mesi dalla chiusura del programma, in Calabria rimangono da spendere 626
milioni di euro;
nella risposta del 19
ottobre 2023 della Commissione UE alla interrogazione prioritaria con richiesta
di risposta scritta P-002895/2023 formulata dalla europarlamentare Laura
Ferrara si riporta che alla data del 2 ottobre 2023, l'importo della spesa certificata
del programma operativo regionale POR Calabria 2014-2020, in base alle
informazioni fatte pervenite dall'autorità di gestione, ammontava a 1.619,5
milioni di euro. Ciò equivale al 72,8% delle risorse disponibili a valere sul
Programma Operativo Regionale. La Commissione sottolinea che non è possibile
escludere che le risorse inutilizzate possano essere disimpegnate in sede di
chiusura della programmazione;
secondo i dati del
Monitoraggio delle Politiche di Coesione, effettuato dal Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, al 31 ottobre 2023 l’impegno di spesa del POR
Calabria 2014-2020 risulta essere del 80,76% pari a 1.795,34 milioni di euro.
Questo dato risulta essere il peggiore tra le regioni della stessa categoria
“meno sviluppate”, ben al di sotto degli impegni di spesa della Puglia, che con
uno stato di attuazione del 151,35% occupa il primo posto, della Sicilia con
101,26%, della Campania con 97,42% e della Basilicata con 97,87%. Il dato della
Calabria risulta essere il più basso anche considerando le altre regioni del
Sud della categoria “in transizione”: Abruzzo (83,77%), Molise (101,47%) e
Sardegna (95,47%).
Tenuto conto che: nel
Giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Calabria per
l’esercizio finanziario 2022, pubblicato dalla Corte dei Conti, sezione
regionale di controllo per la Calabria, nell’udienza del 14 novembre 2023, si
sottolineano i ritardi nella fase di attuazione del POR Calabria 2014-2020,
segnalando le criticità in ordine agli interventi ricadenti negli Assi
afferenti il FESR, maggiormente per quanto concerne i progetti di investimento,
che non permettono il completamento di taluni interventi entro il 31 dicembre
2023 o ne compromettono le possibilità di realizzazione. Nell’Asse 4
(efficienza energetica), ad esempio, a valere sull’azione 4.1.3 (adozione di
soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di
illuminazione pubblica), è stato registrato un significativo ritardo in fase di
avvio lavori, per cui 120 interventi, con un costo ammesso di 24 milioni di
euro (il 50% del complessivo costo ammesso), molto probabilmente non possono
essere stati completati entro la data di eleggibilità del programma. Ancora
nell’Asse 4, azioni 4.1.1 e 4.1.2 (realizzazione efficientamento energetico
negli edifici), poiché la durata dei lavori è stata prevista entro i 18 mesi
dalla stipula delle convenzioni (sottoscritte maggiormente con i comuni
rientranti nelle strategie aree interne), la maggior parte delle operazioni
sono a rischio chiusura entro il 31 dicembre 2023, in virtù dei ritardi
registrati (il costo complessivo ammesso è pari a 21,7 milioni di euro). Nell’asse
5 (prevenzione dei rischi), per gli specifici interventi in tema di difesa del
suolo ed erosione costiera, a valere sull’azione 5.1.1 (programma difesa
suolo), per 21 operazioni delle 25 ammesse (costo complessivo ammesso di € 76
milioni.), si registrano ritardi di carattere attuativo (secondo i
cronoprogrammi trasmessi dal settore competente), per cui l’ultimazione dei
lavori è prevista ben al di là del 31.12.2023. Il costo ammesso delle 21
operazioni che non saranno ultimate entro la data prevista è di €
73.000.000,00. In tema di protezione civile, sempre nell’asse 5, a valere su
azione 5.1.4 (centro funzionale multirischi 2.0), al
ritardo registrato in fase di attuazione del relativo progetto, di
rafforzamento del centro funzionale, conseguirà che lo stesso non può essere
stato completato entro dicembre 2023 (costo ammesso 11 milioni di euro;spese certificate € 3,3
milioni). Nell’Asse 6 (tutela e valorizzazione patrimonio ambientale e
culturale), a valere su azione 6.1.2, in tema di rifiuti, sono state registrate
criticità per il piano di azione “interventi per il miglioramento del servizio
di raccolta differenziata”. Per l’Avviso pubblico rivolto ai Comuni con
popolazione superiore ai 5.000 abitanti, sono stati registrati ritardi
generalizzati di carattere attuativo in virtù dei quali per 21 operazioni
(costo ammesso 21 milioni di euro) è alto il rischio di mancato completamento
entro la data di eleggibilità del Programma. Inoltre, 7 operazioni (costo
complessivo 5 milioni di euro) non saranno completate entro il 31.12.2023.
Anche per l’Avviso pubblico rivolto ai Comuni con popolazione inferiore ai
5.000 ab. (152 operazioni complessive ammesse a finanziamento) i ritardi di
attuazione potrebbero far slittare i tempi di conclusione al di là della data prevista.
In tema di beni culturali e turismo, Asse 6, azioni 6.7.1 e 6.7.2, i ritardi
generalizzati, di carattere procedurale, sulle 32 operazioni ammesse (il cui
valore è di € 22,9 milioni di euro) potrebbero averne pregiudicato la regolare
conclusione entro dicembre 2023: i beneficiari, titolari delle operazioni, non
hanno finalizzato la progettazione esecutiva e/o espletato le procedure di gara
propedeutiche all'aggiudicazione e alla successiva consegna dei lavori. Per 7
operazioni, considerata la natura e il corrispondente importo, superiore ad 1
milione di euro, è quasi certo che non si possa essere arrivati al
completamento entro dicembre 2023. Analoghe problematiche le si rinvengono con
riguardo all’Asse 7, all’Asse 9 (inclusione sociale) ed all’Asse 11 (istruzione
e formazione). Preso atto che: in data 27 settembre 2023 è stata presentata, a
firma dell’interrogante, l’interrogazione a risposta scritta n. 173 “Rischio
disimpegno automatico delle risorse UE non utilizzate della Programmazione
2014-2020”. Nella risposta del 31 ottobre 2023 il Dipartimento Programmazione
Unitaria ha reso noto che, in riferimento alla spese certificate al 31 agosto
2023, la spesa totale da realizzare per il raggiungimento del target
comunitario al 31 dicembre 2023, con il contributo delle spese attese sugli
assi SAFE, è di 333.480.962 euro;
i risultati del programma
Safe sui ristori energetici sono stati pubblicati il 23 novembre 2023. Le
graduatorie riportano agevolazioni per circa 45 milioni di euro a 2.131 imprese
calabresi. A settembre 2023 però, il programma è stato lanciato annunciando
risorse del POR 2014-2020 per complessivi 60 milioni;
i dati riportati non
scongiurano l’eventualità di incorrere nel disimpegno automatico delle risorse
eventualmente non utilizzate entro il 31 dicembre 2023. I dati dei diversi
portali e delle Commissioni, al contrario, considerando che a causa dei tempi tecnici
delle procedure di rendicontazione e controllo vi è quasi sempre uno scarto tra
spese certificate e spese effettivamente sostenute, sommati alle criticità
segnalate dalla Corte dei conti, confermano la gravità della situazione e
mettono a rischio concreto la perdita di risorse importanti per la Calabria.
Tutto ciò premesso e considerato interroga il Presidente della Giunta regionale
per sapere:
qual è il dato reale di
spesa del POR Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014-2020 al 31
dicembre 2023, a conclusione del programma, con l’indicazione della esatta
percentuale di completamento e, nel caso, della quantità di risorse che incorrerà
nel disimpegno automatico.
(195; 03/01/2024)
Mammoliti. Al Presidente
della Giunta regionale.
Premesso che:
nella serata del 05 gennaio
u.s. si è verificata una nuova aggressione, l'ennesima, ai danni di personale
sanitario impiegato presso l'ASP di Vibo Valentia. Questa volta ad essere
coinvolti sono stati un medico ed un infermiere. Il fatto si è verificato nei
locali dell'ex Ospedale San Domenico di Soriano Calabro adibiti a Guardia
medica e ulteriori momenti di tensione si sono anche registrati presso il
Pronto Soccorso dell’Ospedale Jazzolino di Vibo
Valentia. Nelle mie funzioni di Consigliere regionale, ho ripetutamente
evidenziato e denunciato le condizioni in cui versa l'Azienda Sanitaria
Provinciale di Vibo Valentia, condizioni caratterizzate da gravissime
disfunzioni e carenze sotto molteplici profili, che si traducono,
quotidianamente, nell'erogazione di un servizio che, in quanto ad efficienza,
risulta essere molto al di sotto del livello minimo necessario a soddisfare le
esigenze sanitarie essenziali della Provincia Vibonese. In un siffatto quadro,
a dir poco, drammatico, in cui non si riesce a garantire neppure i Livelli
Essenziali di Assistenza (LEA), le esplosioni di violenza, ingiustificabili ed
assolutamente inaccettabili, si ripetono con sempre maggiore frequenza e
denotano l'esistenza di un malessere che pervade in profondità il mondo della
sanità vibonese. Non c'è dubbio che per eliminare le precitate disfunzioni e
carenze, ormai croniche, il punto di partenza imprescindibile consiste nel
predisporre provvedimenti atti a prevenire queste azioni di violenza e
garantire l’incolumità e la sicurezza di tutti gli operatori della sanità nei
loro luoghi di lavoro;
ritengo inoltre necessario
affidare la guida dell'ASP di Vibo Valentia ad una figura che sia messa in condizioni
di concentrare tutte le sue attenzioni e tutto il suo sforzo lavorativo
unicamente sulla medesima ASP e non anche su altre Aziende Sanitarie. Pertanto,
appare oltremodo inopportuna la decisione del Commissario ad acta Dott. Roberto
Occhiuto, di affidare l'amministrazione dell'ASP di Vibo Valentia a persona che
è già impegnata nell'amministrazione della grande e più complessa Azienda
Sanitaria Provinciale di Catanzaro. Parimenti, appare discutibile l'eventuale
scelta di proseguire l'affidamento dell'ASP di Vibo Valentia ad una
amministrazione commissariale, i cui risultati ancora non garantiscono il
raggiungimento dei LEA invece di preferire l'affidamento all'amministrazione di
un Direttore Generale. Tutto ciò premesso, si interroga il Presidente della
Giunta Regionale dott. Roberto Occhiuto, nella sua qualità di Commissario ad
acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario
della Regione Calabria,
per sapere:
- lo stato di avanzamento e
i prevedibili tempi di conclusione della procedura diretta ad affidare
l'amministrazione dell'ASP di Vibo Valentia ad un direttore generale;
- se, qualora si prevedano
tempi lunghi per la conclusione dell'anzidetta procedura, sia stata, quanto
meno, vagliata l'opportunità di affidare, medio tempore, l'ASP di Vibo Valentia
all'amministrazione di un commissario che ivi svolga la sua attività “a tempo
pieno” e non “a tempo parziale”.
(197; 09/01/2024)
Bruni, Bevacqua, Alecci, Iacucci, Mammoliti, Muraca. Al Presidente della Giunta
regionale.
Premesso che:
- a esito della
programmazione 2014-2020, delle leggi di stabilità 2013 e seguenti, D.E.F.
2014, sono state costituite in Calabria n. 4 Aree per l’attuazione della
Strategia Nazionale Aree Interne (S.N.A.I.);
- nel corso degli anni 2020
e 2021, sono stati sottoscritti gli Accordi di Programma Quadro (A.P.Q.)
interessanti le 4 Aree individuate ovvero: Reventino
Savuto, Area Grecanica, Versante Jonico – Serre, Presila-
Sila Crotone e Cosenza che ricomprendono complessivamente n. 58 Comuni ed una
popolazione (dati ISTAT 2020) pari a 93.700 abitanti;
- attraverso le Leggi di
Bilancio, alle 4 Aree individuate sono state assegnati oltre 3,7 milioni di
euro di finanziamento statale per ciascuna di esse e, successivamente, il
cofinanziamento regionale nella misura del doppio delle somme assegnate dallo Stato;
- tra gli interventi
previsti in ogni A.P.Q. delle 4 Aree risulta la realizzazione di n. 17
piattaforme per le attività di emergenza assicurate da elisoccorso nelle aree
maggiormente distanti dai presidi ospedalieri;
- nelle 4 aree S.N.A.I. per
le attività di elisoccorso risultano individuati i Comuni che seguono per: •
l’Area Reventino Savuto :
Scigliano, Cicala, Soveria Mannelli. • l’Area Versante Jonico – Serre: Serra
San Bruno, Bivongi, Monasterace, Isca sullo Ionio;
• l’Area Grecanica:
Cardeto, Montebello Ionico – frazione Fossato Ionio, Bagaladi, San Lorenzo –
Frazione Chorio – Roccaforte del Greco, Bova, Palizzi Marina, Ferruzzano;
• l’Area PreSila e Sila Crotone e Cosenza: Bocchigliero, Umbriatico;
- l’impegno di spesa
presunto per la realizzazione delle n. 17 piattaforme per l’elisoccorso nelle 4
Aree è di circa 1.100.000,00 euro a valere esclusivamente sui fondi assicurati
dalle Leggi di Bilancio dello Stato e che con D.G.R. n. 217/2023 sono state
destinate ulteriori somme, pari ad euro 56.000,00, rivenienti dalla delibera
CIPESS n. 41/2022, per l’elisoccorso nell’Area Sila-PreSila
Cosentina e Crotonese;
- risultano già individuate
le aree pubbliche destinate alla realizzazione degli interventi di che
trattasi;
considerato che: - tutte le
caratteristiche tecniche delle piattaforme/elisuperfici, per come evidenziate
negli A.P.Q., aderiscono pienamente alla normativa vigente in materia
(normativa I.C.A.O. – adottata da ENAC- , Circolare
Ministeriale n. 41/400 anno 1973;
- tutte le piattaforme per
l’elisoccorso dovevano essere realizzate entro la fine dell’anno 2023 per come
rinvenibile dai cronoprogrammi degli A.P.Q.;
- la Giunta regionale con
propria deliberazione n. 662 del 10 dicembre 2022 ha ridefinito la “governance”
complessiva riguardante l’attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in
Calabria, in adesione alla delibera CIPESS n. 41/2022, ed ha individuato nel
Dipartimento agricoltura, risorse agroalimentari e forestazione “il
coordinamento e il presidio per l’attuazione della S.N.A.I:” e dando mandato al
Direttore Generale del Dipartimento agricoltura, risorse agroalimentari e
forestazione a “procedere e ottemperare a tutti gli atti necessari
all’attuazione della S.N.A.I. nel suo complesso, nonché a compiere gli atti
conseguenti finalizzati, comprese le variazioni da sottoporre al Tavolo dei
sottoscrittori degli stessi Accordi”;
- la realizzazione di tale
intervento oltre a determinare un significativo innalzamento dei livelli di
assistenza nelle aree interne per l’abbattimento, nei casi di
emergenza/urgenza, degli attuali tempi di percorrenza ( in alcune Aree S.N.A.I.
fino a 45 minuti dalla prima chiamata) verso i presidi ospedalieri più vicini
rispetto alla media nazionale (21 minuti dalla chiamata), concorre ad un
significativo avanzamento della spesa, attualmente irrilevante, per
l’attuazione della S.N.A.I. nella nostra Regione in considerazione anche che
sono in corso di definizione gli A.P.Q. delle altre 3 Aree già individuate
dall’attuale Governo regionale ed approvate dal “Comitato Tecnico Aree Interne”
presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Tutto ciò premesso e
considerato interroga il Presidente della Giunta regionale
per sapere:
1. quale sia lo stato
dell’arte dei lavori volti a realizzare le piattaforme di cui in premessa;
2. quali iniziative intenda
assumere per pervenire al raggiungimento di tale risultato di grande rilevanza
per le aree interne della Calabria e per lo stesso Sistema Sanitario Regionale.
(205; 05/02/2024)
Mammoliti. Al Presidente
della Giunta regionale.
Premesso che:
- la fibrosi polmonare
idiopatica (IPF) è una malattia rara polmonare. Una malattia cronica al momento
irreversibile, invalidante e con esito talvolta fatale, caratterizzata da un
progressivo declino della funzionalità polmonare che costringe, chi ne è affetto,
a vivere costantemente attaccato all’ossigeno (anche 24 ore al giorno). Nella
speranza che un giorno possa essere trovata una cura o, perlomeno, un farmaco
che ne blocchi definitivamente l’evoluzione, oggi l’unica possibilità di
sopravvivere è rappresentata dal trapianto polmonare, a cui non tutti,
purtroppo, possono o potranno essere sottoposti;
oggi esistono solo due
farmaci che hanno lo scopo di rallentare l’evoluzione della malattia,
dispensati dal SSN e prescritti solo da Centri Specializzati dislocati negli
ospedali ricadenti nei comuni capoluogo di provincia, esclusa Vibo Valentia,
oltre che a quelli di Lamezia Terme e Castrovillari. I pazienti al momento sono
circa un migliaio in tutta la regione, ma il numero è in continuo aumento;
da quanto sostenuto da un
gruppo di pazienti, caregivers e trapiantati che sta tentando di dare vita ad
un'associazione specifica, in Calabria risulterebbe evidente l’inadeguatezza
dei Centri specializzati sia dal punto di vista organizzativo che strutturale,
nonché assai marcata sarebbe l’assenza di una rete pneumologica che possa
prendere in carico i pazienti, a partire dalla diagnosi per finire alle cure in
caso di esacerbazioni e peggioramenti a cui, purtroppo, le persone colpite sono
destinati, a volte in tempi molto brevi;
come assai spesso accade
all’interno del nostro sistema sanitario regionale, l’impegno e lo spirito di
abnegazione di molti medici e infermieri, se non supportato da una adeguata
struttura organizzativa (tanto con riferimento al personale che alla strumentazione
necessaria al livello sia diagnostico che di monitoraggio della patologia e di
supporto al paziente) e da un valido coordinamento, ben poco possono fare per
garantire il buon esito delle cure nel rispetto della dignità dei pazienti e
dei loro caregivers;
i pazienti, pertanto, sono
costretti a girovagare per i vari Ospedali d’Italia con un enorme aggravio di
spese per gli stessi pazienti e i loro familiari che, in molti casi, non
possono permettersi viaggi e soggiorni dai costi esorbitanti;
a quanto sopra va, poi,
aggiunto il grandissimo stress psico-fisico a cui i pazienti sono sottoposti
nei loro viaggi. La patologia, infatti, costringe, spesso, all’ossigenoterapia
e le apparecchiature fornite dal SSN sulla base di un protocollo regionale che,
per come diremo successivamente, si ritiene non aderente alle necessità di chi
quotidianamente combatte la malattia in quanto hanno un’autonomia non in grado
di garantire il viaggio in serenità e sicurezza;
evidente risulta, inoltre,
l’aggravio dei costi in termini di mobilità passiva che contribuiscono ad
assottigliare sempre di più le risorse regionali che potrebbero essere, invece,
indirizzate a migliorare il trattamento dei pazienti presso luoghi di cura più
prossimi alla propria residenza.
Considerato che: - nel
maggio 2023, il gruppo di pazienti, caregivers e trapiantati sopra richiamato,
ha scritto, senza che ci fosse un riscontro alla loro richieste, al Garante
regionale della Salute chiedendo il suo intervento per far sì che il sistema
sanitario regionale si facesse carico, in modo organico, di questa grave
patologia (spesso paragonata alle malattie oncologiche) e di chi ne è affetto,
organizzando una rete regionale che se ne occupi e che sia realmente di
supporto a pazienti e familiari. Nello specifico, nella lettera sopra
richiamata, veniva chiesto: - una maggiore attenzione alla prevenzione e la
riduzione dei tempi di diagnosi, ritenendo, infatti, fondamentale un’adeguata
formazione anche dei medici di base e di pronto soccorso;
- un miglioramento degli
aspetti che riguardano le questioni di “gestione amministrativa” della
malattia, facilitando l’espletamento delle pratiche burocratiche, come
richieste di esenzioni, fornitura di supporti per l’ossigenoterapia,
prenotazioni di visite ed esami, esami necessari per la diagnosi ed il
controllo dell’evoluzione della malattia e che a volte non vengono effettuati
presso gli stessi Centri di cura;
- un miglioramento dei vari
aspetti sanitari come la presenza di psicologi, fisioterapisti respiratori,
nutrizionisti e, soprattutto, la presa in carico del paziente nella struttura
ospedaliera con una impostazione multidisciplinare;
l’ammalato di fibrosi
polmonare idiopatica, infatti, spesso sviluppa complicazioni a livello cardiaco
o di altra natura, per cui si è costretti, quando tutto va bene, a girovagare
per le strutture pubbliche o private regionali e fuori regione, per le indagini
e le consulenze del caso;
- la possibilità di poter
accedere, anche nella propria Regione, ai programmi di sperimentazione di nuovi
medicinali, coinvolgendo le strutture di ricerca e le case farmaceutiche: la
Calabria è una delle poche regioni d’Italia dove non si effettuano sperimentazioni
di nuovi farmaci, seppur in presenza di un consistente numero di ammalati.
Tenuto conto che: - il
Commissario ad Acta per il piano di rientro di rientro dal debito sanitario ha
approvato, con DCA n. 28 del 30/01/2024, il “Piano regionale delle malattie
rare 2024-2026 e riordino della reta regionale delle malattie rare” che seppur
riferito a tutte le malattie rare in applicazione del Piano Nazionale sulle
malattie rare, affronta, per ora solo sulla carta, alcune questioni che
riguardano anche la Fibrosi Polmonare idiopatica;
nelle more della completa
attuazione del piano di cui sopra, si potrebbe porre in
essere una gestione multidisciplinare della Fibrosi Polmonare
idiopatica, sull’esempio di quanto fatto presso l’Azienda Ospedaliera di
Cosenza con l’approvazione di Percorsi Diagnostici Terapeutici ed Assistenziali
(PDTA) che, se applicati in maniera puntuale, potrebbero dare risposta alle
esigenze di quanti sono colpititi dalla malattia;
nello specifico, il gruppo
di pazienti, caregivers e trapiantati di cui sopra, in più occasioni ed a
diversi interlocutori non ultimo il Garante regionale della Salute con la
citata lettera, stanno sollecitando l’introduzione di percorsi e protocolli che
prevedano:
1. una presa in carico
totale del paziente sin dal momento della diagnosi, con un rafforzamento dei
vari aspetti sanitari con la presenza, oltre che degli specialisti, di
psicologi, fisioterapisti respiratori, nutrizionisti, tutti concentrati nella
stessa struttura ospedaliera in forma multidisciplinare;
2. la previsione,
nell’ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, di un
ambulatorio presso ogni Ospedale, hub e spoke, al
servizio dei pazienti con fibrosi polmonare idiopatica prevedendo che al suo
interno possano essere effettuati i controlli periodici per i pazienti IPF,
nonché la prescrizione dei medicinali (si rileva, solo a titolo di esempio, che
presso l’Ospedale di Vibo Valentia, non esiste alcuna unità di pneumologia né
tantomeno un ambulatorio);
3. una maggiore e costante
formazione e coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale ed i Medici di
Pronto Soccorso;
4. una semplificazione
degli adempimenti burocratici per i malati e i loro caregivers fornendo ai
pazienti sin dal momento della diagnosi un vademecum sulle tutele e le
prestazioni sanitarie di cui hanno diritto e, utilizzando le moderne tecnologie
informatiche e la digitalizzazione, al fine di semplificare le procedure per
l’ottenimento di esenzioni, rinnovi piani terapeutici e ritiro farmaci e
presidi;
5. l’estensione anche alla
Fibrosi polmonare idiopatica della telemedicina e delle convenzioni con i
Centri di Eccellenza Nazionali;
6. la verifica della
possibilità per i pazienti calabresi di poter essere reclutati per la
sperimentazione di nuovi farmaci presso le strutture Ospedaliere Calabresi;
7. la revisione dei criteri
di prescrizione delle apparecchiature per l’ossigenoterapia a cui i pazienti
sono costretti a sottoporsi anche per 24 ore giornaliere. Le attuali linee
guida regionali, a differenza di altre regioni italiane, prevedono la fornitura
di ossigeno liquido in bombole da utilizzare a casa e di una bombola più
piccola (stroller), del peso di circa 5 kg, da
utilizzare per l’esterno. Tale fornitura, preclude la possibilità di poter
usufruire per l’esterno di un concentratore di ossigeno a batteria e ricarica
elettrica di minor peso (circa 2,5 kg) e con un’autonomia di gran lunga
superiore. Questo consentirebbe a chi ne deve fare uso una maggiore serenità e
sicurezza nei movimenti, nonché, poter continuare a vivere una, quanto più
possibile, normale vita di relazione, dignitosa e più autonoma possibile. Tutto
quanto sopra premesso e considerato, il sottoscritto Consigliere regionale
interroga il Presidente della Giunta regionale, anche nella sua funzione di
Commissario ad acta per il piano di rientro dai disavanzi del servizio
sanitario,
per sapere:
- se, nelle more della
completa attuazione del “Piano regionale delle malattie rare 2024-2026 e
riordino della reta regionale delle malattie rare”, non ritenga urgente dare
risposte alle richieste di cui sopra e promuovere presso ogni Unità di
Pneumologia degli Ospedali Calabresi, un percorso per come previsto dal PDTA
(Percorso Diagnostico, Terapeutico e Assistenziale) dell’Ospedale Annunzia di
Cosenza del novembre 2017 - se non ritenga opportuno, al fine di una completa
intelligenza della problematica, la convocazione di un tavolo tecnico presso il
competente Dipartimento per la Tutela della Salute, allargato al gruppo di
pazienti, caregivers e trapiantati più volte richiamato nella presente
interrogazione.
(206; 05/02/2024)
Bevacqua e Iacucci. Al
Presidente della Giunta regionale.
Premesso che:
- nello scorso mese di
novembre 2023, il tribunale collegiale di Cosenza, sezione fallimentare, ha
rigettato il concordato preventivo proposto dall’Azienda di trasporto pubblico
urbano “...” di Cosenza, disponendo l’apertura della liquidazione giudiziale,
in ragione della rilevante esposizione debitoria dell’azienda;
- il Comune di Cosenza ha
presentato reclamo in Corte d’Appello a firma dell’ex amministratore...;
per effetto del ricorso,
l’udienza fissata per il 5 marzo 2024 nella quale si sarebbe dovuto procedere
all’esame dello stato passivo, è stata rinviata al 16 luglio 2024;
- al giudice fallimentare,
inoltre, è stata chiesta l’autorizzazione alla proroga dell’esercizio delle
attività oltre la scadenza fissata del 31 gennaio 2024, con l’obiettivo di
mantenere lo status quo almeno fino alla pronuncia della Corte d’Appello. Considerato
che: - la gravissima crisi che attraversa l’azienda municipale... di Cosenza
determina gravi disservizi e disagio in tutta la popolazione del capoluogo e
dell’hinterland cosentino, ponendo altresì a rischio le capacità reddituali dei
dipendenti e delle rispettive famiglie, stanti anche le mancate liquidazioni di
diverse spettanze stipendiali. Tutto ciò premesso e considerato interrogano il
Presidente della Giunta regionale e l’Assessore con delega ai trasporti
per sapere:
se la Regione Calabria
abbia intenzione di attivarsi al fine di istituire, con celerità e senza
indugio, un tavolo tecnico permanente per l’individuazione di ogni soluzione
tecnico finanziaria utile e necessaria a salvaguardare la qualità del servizio
lasciando immutati i livelli occupazionali.
(209; 14/02/2024)
Alecci. Al Presidente della
Giunta regionale.
Premesso che:
- l’art. 2 della legge
regionale 6 aprile 2017, n.8 recante “Disposizioni per la liquidazione della
Fondazione F.I.E.L.D. e il trasferimento delle funzioni ad Azienda Calabria
Lavoro” trasferisce le funzioni della Fondazione posta in liquidazione ad Azienda
Calabria Lavoro;
- il successivo art. 3
della medesima legge regionale, prevede che il Presidente della Giunta
Regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di lavoro, nomini
con decreto il commissario liquidatore, per le funzioni connesse alla
liquidazione della Fondazione, individuandolo tra i dipendenti di ruolo della
Giunta Regionale inquadrati nella qualifica dirigenziale, ovvero nella
categoria D del personale non dirigenziale;
- con D.P.G.R. n. 35 del
12/05/2021, è stato conferito l’incarico di Commissario Liquidatore
all’Avvocato... ;
- lo stesso risulta
collocato in quiescenza a decorre dal 30 novembre 2022 e che da tale data non
risulta essere stato sostituito. Considerato che: - allo stato non risulta
conclusa la procedura di liquidazione della Fondazione e che dopo il
collocamento in quiescenza dell’avvocato ..., ultimo Commissario liquidatore
nominato, non è stato individuato un nuovo Commissario liquidatore;
- ad oggi sussiste un
cospicuo contenzioso derivante dalle continue azioni legali per il recupero dei
crediti esperite dai terzi nei confronti della Fondazione F.I.E.L.D. e della
Regione Calabria in qualità di terzo pignorato, che deve essere adeguatamente
gestito e che ogni ritardo nella nomina del Commissario Liquidatore può
provocare un aggravio di spese a carico del bilancio regionale. Tutto ciò
premesso e considerato interroga il Presidente della Regione Calabria e
l’Assessore con delega al lavoro
Per sapere:
- per quali motivi non si è
provveduto alla sostituzione del Commissario Liquidatore avvocato ...,
collocato in quiescenza in data 30 novembre 2022.
(210; 14/0 2/2024).
Il Consiglio regionale
premesso che:
·
l’articolo 57, comma 7, della
legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità
della Regione Calabria) dispone che i rendiconti degli Enti, delle Aziende e
delle Agenzie regionali sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai
rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che,
previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il
successivo 15 aprile al Dipartimento “Bilancio e Patrimonio” per la definitiva
istruttoria di propria competenza;
·
la Giunta regionale entro il 15
maggio trasmette i rendiconti al Consiglio regionale per la successiva
approvazione entro il 30 giugno;
visti:
·
l’articolo 7 della legge regionale
16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie
regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore
sanità), che ha istituito l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
Pubblica regionale, quale ente ausiliario della regione in materia di edilizia
residenziale pubblica, con l'accorpamento delle Aziende regionali per edilizia
residenziale;
·
la legge regionale n. 8/2002;
·
l'articolo 54, comma 5, lettera
b), della legge regionale 19 ottobre 2004, n.25 (Statuto della regione
Calabria);
·
il decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi);
vista la deliberazione della Giunta regionale
n. 6 del 23 gennaio 2024, recante: “Rendiconto esercizio 2022 dell'Azienda
Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica Calabria (ATERP Calabria).
Trasmissione al Consiglio regionale per gli atti di competenza”;
vista la deliberazione n. 347 del 20 settembre
2023, con cui il Commissario straordinario dell’ATERP ha approvato il conto
consuntivo dell’Ente per l’esercizio finanziario 2022 dell’Ente, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
tenuto conto che il
Revisore unico dei conti dell’ATERP, con verbale n. 13 del 19 settembre 2023,
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale,
sulla base delle verifiche di regolarità amministrativa e contabile effettuate,
·
con riferimento ai crediti e al
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, ha invitato l’Ente alla verifica delle
ragioni del mantenimento dei propri crediti, in particolare per quelli
risalenti, in base ad una loro effettiva esigibilità, chiedendo altresì una
dettagliata relazione con cadenza semestrale, dalla quale si possa evincere con
estrema chiarezza l’ammontare complessivo dei crediti, distinti per anno di
formazione, l’attività di recupero e di interruzione dei termini prescrizionali
dei crediti vetusti ed eventuali motivi di rinuncia alla riscossione;
·
relativamente al contenzioso e
alla adeguatezza del Fondo, ha richiesto dettagliate informazioni che
permettano di verificare la corrispondenza del valore del Fondo accantonamento,
rispetto alla copertura delle relative potenziali soccombenze e quindi, passività,
in quanto è emersa l’esistenza di numerose cause legali in corso, anche
ereditate dalle ex ATERP provinciali;
·
ha attestato la corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione e ha espresso “giudizio positivo per
l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2022”;
considerato che il
Dipartimento regionale “Infrastrutture e Lavori Pubblici”, che esercita la
vigilanza sulle attività dell’Ente, nell’ambito dell’istruttoria di competenza
(prot. n. 587984 del 29 dicembre 2023), allegata alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale,
·
ha evidenziato il sostanziale
rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 43/2016, in materia
di contenimento della spesa del personale e di spese per il funzionamento;
·
prendendo atto delle risultanze
dell’analisi condotta dall’Organo di revisione e facendo proprie le
osservazioni rimesse dallo stesso, ha espresso “parere favorevole
all’approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2022
dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica Regionale”;
tenuto conto che il
Dipartimento regionale “Economia e Finanze”, nell’istruttoria di competenza
(prot. n. 9980 dell’8 gennaio 2024), allegata alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale,
·
ha rilevato che:
-
sussiste la piena corrispondenza
tra il saldo di cassa al 31.12.2022, per come risultante dal conto del
bilancio, e il corrispondente valore del conto del tesoriere;
-
sussiste la continuità tra i
residui finali dell’esercizio 2021 rispetto a quelli iniziali dell’esercizio
2022;
-
sussiste la quadratura delle poste
contabili iscritte nelle cosiddette “partite di giro”;
-
sussiste (a seguito delle
scritture di rettifica e di giroconto effettuate dall’Ente) corrispondenza tra
i valori a residuo e quelli riportati nel conto del patrimonio, posto che è
stata verificata la piena coincidenza tra residui attivi finali e crediti e tra
residui passivi finali e debiti, nonché, con riferimento al conto economico, la
corrispondenza tra impegni in conto competenza e costi e tra accertamenti e
ricavi, stante quanto attestato dall’ATERP Calabria nella nota integrativa
allegata al rendiconto 2022;
-
sussiste la quadratura tra il
saldo di tesoreria, in ragione del totale dei pagamenti e degli incassi
effettuati nel corso dell'esercizio 2022, e il valore registrato alla voce
“Disponibilità liquide” dell’attivo dello Stato Patrimoniale;
-
risulta formalmente corretta la
determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato, del Fondo Crediti Dubbia
Esigibilità e del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022;
·
evidenziando che anche nel 2022
continua ad emergere la difficoltà, da parte dell’ATERP Calabria, nella
riscossione dei canoni di locazione, posto che la percentuale di potenziale
inesigibilità degli stessi continua ad assumere valori elevati, ha ribadito
che, come già raccomandato in precedenza, è necessario che il Dipartimento
“Infrastrutture e Lavori Pubblici”, che esercita la vigilanza sulle attività
dell’Ente, provveda ad effettuare più stringenti azioni di controllo e
monitoraggio in tal senso;
·
ha raccomandato all’Ente, al fine
di salvaguardare i propri equilibri di bilancio nonché di evitare l’insorgere
di possibili danni di natura erariale, di promuovere le attività necessarie
atte a garantire una più incisiva azione di recupero delle posizioni di
credito, stante il perdurare di evidenti difficoltà nella riscossione dei
proventi relativi ai canoni di locazione;
·
preso atto dei pareri favorevoli
del Revisore unico dei conti dell’Azienda e del Dipartimento regionale
“Infrastrutture e Lavori Pubblici”, fermi restando i rilievi, le riserve e le
raccomandazioni espresse nelle rispettive istruttorie dal dipartimento vigilante
e dallo stesso dipartimento “Economia e Finanze”, ha ritenuto “possibile
procedere, da parte della Giunta regionale, alla trasmissione del rendiconto
per l’esercizio 2022 dell’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica
Regionale (ATERP Calabria) al Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 57,
comma 7, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8”;
tenuto conto che il Consiglio regionale ha
approvato il bilancio di previsione 2022-2024 dell’ATERP Calabria con
deliberazione n. 64 del 13 aprile 2022;
preso atto che la seconda Commissione
consiliare, nella seduta del 5 marzo 2024, si è determinata favorevolmente
sull’approvazione del rendiconto per l’esercizio 2022 dell'Azienda Territoriale
per l’Edilizia Residenziale Pubblica Regionale (ATERP Calabria), con i
documenti ad esso allegati;
udito il relatore, consigliere Montuoro, che
ha illustrato il provvedimento;
delibera
per le considerazioni,
motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente
riportate,
·
di approvare, ai sensi
dell’articolo 57, comma 7, della legge regionale n.8/2002, il rendiconto per
l’esercizio 2022 dell'Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica
Regionale (ATERP Calabria) e i documenti ad esso allegati richiamati in premessa,
che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.
Il Consiglio regionale
visto il decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e in particolare
l’articolo 196, che attribuisce alle Regioni la competenza relativa alla
predisposizione, adozione e aggiornamento dei piani regionali di gestione dei
rifiuti, e l’articolo 199, che disciplina il contenuto dei piani regionali di
gestione dei rifiuti;
viste le quattro direttive
del pacchetto “Economia circolare” in vigore dal 4 luglio 2018 (direttiva (UE)
2018/849/UE, direttiva (UE) 2018/850/UE, direttiva (UE) 2018/851/UE, direttiva
(UE) 2018/852/UE), che sono state recepite nell’ordinamento nazionale
rispettivamente con i decreti legislativi nn.
118/2020, 119/2020, 121/2020, 116/2020;
viste:
· la
legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 (Riordino del servizio di gestione dei
rifiuti urbani in Calabria);
· la
legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 (Organizzazione dei servizi pubblici
locali dell’ambiente);
visto il Piano Regionale di
Gestione dei Rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.
156 del 19 dicembre 2016 e successivamente modificato con deliberazioni del
Consiglio regionale n. 474 del 19 dicembre 2019 e n. 104 del 29 luglio 2022;
rilevato che è necessario
procedere ad un aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti per
adeguarlo alle indicazioni delle direttive europee del pacchetto “Economia
circolare”, con la finalità della chiusura del ciclo dei rifiuti urbani nel
territorio regionale;
tenuto conto che:
· l’aggiornamento
del Piano è accompagnato dal processo di VAS con la finalità di consentire alle
amministrazioni preposte alla cura degli interessi ambientali e al pubblico di
partecipare attivamente al processo decisionale per modificarne il percorso logico
e procedimentale;
· il
Piano è uno strumento fondamentale per la strategia che persegue la Giunta
regionale e il suo aggiornamento consentirà di soddisfare le condizioni
abilitanti per l’utilizzo dei Fondi comunitari;
considerato che, a seguito della procedura di
consultazione prevista dalla normativa vigente, la Giunta regionale ha adottato
la deliberazione n. 5 del 23 gennaio 2024, recante: “Aggiornamento del Piano
Regionale di Gestione dei Rifiuti agli obiettivi delle Direttive UE ‘Economia
Circolare’. Adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Sezione
Rifiuti Urbani, del Rapporto Ambientale di VAS e relativi allegati e della
Sintesi non Tecnica”;
visto il Piano regionale di
gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani, costituito dalla seguente
documentazione, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale:
· Relazione
di Piano – Sezione rifiuti urbani;
· Rapporto
Ambientale e allegati (Allegato 1 “Studio di incidenza ambientale”; Allegato 2
“Contributo dei soggetti competenti in materia ambientale”; Allegato 3 “Quadro
ambientale iniziale”; Allegato 4 “Verifica di coerenza esterna”; Allegato 5
“Osservazioni fase di consultazione pubblica”; Allegato 6 “Relazione Tecnica”);
· Sintesi
non Tecnica;
· Parere
motivato di VAS (Allegato al decreto dirigenziale n. 19315 del 18 dicembre
2023);
· Dichiarazione
di sintesi ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n.152/2006;
ritenuto di approvare
l’aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Sezione Rifiuti
Urbani, costituito dalla documentazione sopra citata, che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
preso atto che la Quarta
Commissione consiliare, nella seduta del 21 febbraio 2024, si è determinata
favorevolmente sull’approvazione dell’aggiornamento del Piano Regionale di
Gestione dei Rifiuti – Sezione Rifiuti Urbani, unitamente ai documenti ad esso
allegati;
udito il relatore, consigliere Raso, che ha
illustrato il provvedimento;
delibera
per le considerazioni, motivazioni
e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,
·
di approvare l’aggiornamento del
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Sezione Rifiuti Urbani, unitamente ai
relativi allegati richiamati in premessa, che formano parti integranti e
sostanziali della presente deliberazione.
Il
Consiglio regionale
vista la proposta di legge
n. 230/12^ di iniziativa dei consiglieri regionali F. De Nisi e G.
Graziano, recante: "Modifica dei confini territoriali dei Comuni di
Filadelfia , Francavilla Angitola e Polia della Provincia di Vibo
Valentia" (assegnata con nota del Settore Segreteria Assemblea e Affari
Generali in data 25 settembre 2023), che si compone di quattro articoli: art. 1
(Modifica dei confini territoriali dei Comuni di Filadelfia, Francavilla
Angitola e Polia della Provincia di Vibo Valentia), art. 2 (Rapporti
conseguenti alla modifica dei confini territoriali dei Comuni di Filadelfia,
Francavilla Angitola e Polia), art. 3 (Clausola di invarianza finanziaria),
art. 4 (Entrata in vigore della legge);
visto l’Allegato A
(Planimetrie di inquadramento generale) alla proposta di legge n. 230/12^,
costituito dalle planimetrie e dalla relazione descrittiva della rettifica di
confine che individua i fogli di mappa catastali dei Comuni di Francavilla
Angitola e Polia da aggregare al territorio del Comune di Filadelfia, allo
stato attuale così censiti:
· Comune
di Francavilla Angitola foglio 17 limitatamente alle particelle: 4 – 5 – 10 –
11 – 15 – 18 – 25 – 45 – 52 – 53 – 65 – 66 – 69 – 75 – 81 – 97 – 143 – 144 –
145 – 152 – 153 – 164 – 196 – 240 – 241 – 242 – 257 – 258 – 266 – 312 – 313 –
314 – 315 – 316 – 317 – 318 – 319 – 320 – 321 – 322 – 322 – 323 – 324 – 325 –
326 – 327 – 328 – 415 – 419 – 420 – 421 – 430 – 432 – 433 – 439 – 440 – 455 –
456 – 463 – 464 – 473 – 474 – 482 – 483 – 500 – 532 – 533 – 534 – 535 – 536 –
537 – 541 – 542 – 543 – 544 – 545 – 546 – 547 – 587 – 550 – 551 – 553 – 554 –
555 – 558 – 560 – 561 – 562 – 563 – 564 – 565 – 566 – 567 – 569 – 572 – 573 –
574 – 575 – 576 – 577 – 578;
· Comune
di Polia foglio 11 particelle : 3 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15
– 16 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25 – 26 – 28 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36
-37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53
– 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69
– 70 – 71 – 73 – 74 – 75 – 76 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87
– 88 – 89 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99 – 100 – 101 – 102 –
103 – 104 – 107 – 108 – 109 – 110 – 111 – 112 – 113 – 114 – 115 – 116 – 117 –
118 – 119 – 120 – 121 – 122 – 123 – 124 – 125 – 126 – 127 – 128 – 130 – 131 –
132 – 133 – 134 – 135 – 136 – 138 – 139 – 140 – 141 – 142 – 144 – 145 – 146 –
147 – 148 – 149 – 150 – 151 – 153 – 154 – 155 – 156 – 157 – 159 – 160 – 163 –
164 – 165 – 166 – 167 – 168 – 169 – 170 – 171 – 172 – 173 – 174 – 175 – 176 –
177 – 178 – 181 – 182 – 183 – 184 – 185 – 186 – 187 – 188 – 189 – 190 –191 –
192 – 193 – 194 – 195 – 196 – 197 – 198 – 199 – 200 – 201 – 202 – 203 – 204 –
205 – 206 – 207 – 213 – 214 – 215 – 216 – 217 – 218 – 219 – 220 – 221 – 222 –
223 – 224 – 225 – 226 – 227 – 228 – 229 – 230 – 231 – 232 – 233 – 242 – 246 –
247 – 248 – 249 – 250 – 251 – 252 – 253 – 254 – 257 – 258 – 259 – 260 – 263 –
264 – 267 – 268 – 270 – 271 – 272 – 273 – 274 – 275 – 276 – 277 – 278 – 279 –
281 – 282 – 283 – 285 – 287 – 288 – 289 – 290 – 291;
· Comune
di Polia foglio 7 particelle : 1 – 3 – 4 – 5 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 –
14 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25 – 26 - 27 – 28 – 29 – 30 – 31 –
32 – 33 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 –
51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 66 –
67 -68 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 78 – 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 85 – 86 –
87 – 88 – 89 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99 – 100 – 101 –
102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 – 111 – 114 – 116 – 117 –
118 – 123 – 124 – 125 – 126 – 127 – 128 – 129 – 130 – 131 – 132 – 133 – 134 –
135 – 136 – 137 – 138 – 140 – 141 – 142 – 143 – 144 – 145 – 146 – 147 – 152 –
154 – 155 – 156 – 157 – 159 –160 – 161 – 162 – 165 – 166 – 167 – 168 – 169 –
170 – 171 – 175 – 176 – 178 – 181 - 182 – 183 – 184 – 185 – 186 – 187 – 188 –
189 – 190 – 191 – 192 – 193 – 194 – 195 – 196 – 197 – 206 – 207 – 209 – 210 –
211 – 212 – 214 – 215 – 216 – 217 – 218 – 219 – 220 – 221 – 222 – 223 – 224 –
225 – 227 – 228 – 229 – 230 – 233 – 234 – 235 – 236;
· Comune
di Polia foglio 2 particelle : 1 – 3 – 4 – 5 – 7 – 9 – 10 – 12 – 16 – 17 – 18 –
19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 33 – 37 - 38 – 39 –
40 – 41 – 44 – 46 – 48 – 49 – 56 – 58 – 59 – 60 – 62 – 63 – 64 – 73 – 74 – 75 –
76 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 – 84 – 86 – 87 – 88 – 89 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 –
95 – 96 – 99 – 100 – 101 – 102 – 104 – 105 – 106 – 108 – 110 – 112 – 113 – 115
– 116 – 118 – 119 – 120 – 124 – 132 – 133 – 134 – 135 – 137 – 138 – 139 – 140 –
143 – 147 – 149 – 151 – 152 – 153 – 154 – 155 – 156 –157 – 158 – 161 – 162 –
163 – 164 – 165 – 166 – 169 – 170 – 171 – 172 – 178 – 179 – 180 – 182 – 183 –
184 – 185 – 187 – 188 – 189 – 190 – 191 – 193 – 194 – 196 – 197 – 199 – 200 –
202 – 203 – 204 – 205 – 206 – 207 – 208 – 209 – 210 – 211 – 214 – 218 – 219 –
222 – 227 – 228 – 229 – 230 – 231 – 232 – 233 – 234 – 235 – 236 – 237 – 241 –
242 – 243 – 244 – 245 – 246 – 247 – 248 – 249 – 250 – 251 – 252 – 253 – 254 –
290 – 291 – 294 – 298 – 299 – 301 – 302 – 303 – 304 – 310 – 313 – 314 – 315 –
316 – 317 – 318 – 319 – 320 – 323 – 324 – 325 – 326 – 327 – 328 – 329 – 330 –
331 – 332 – 333 – 334 – 335 – 336 – 337 – 338 – 339 – 340 – 341 – 342 – 343 –
344 – 345 – 346 – 347 – 348 – 349 – 350 -351 – 352 – 353 – 356 – 357 – 358 –
359 – 360 – 361 -362 – 363 -364 – 367 – 371 – 373 – 374 – 375 – 377 – 378 – 379
– 380 – 381 – 382 – 383 – 384 – 385 – 386 – 387 – 388 - 389 – 390 – 391 – 392 –
393 – 394 – 395 – 396 – 399 – 400 – 401 – 404 – 405 – 406 – 407 – 408 – 409 –
410 – 411 – 412 – 414 – 416 – 418 – 419 – 420 – 421 – 422 – 423 – 424 – 425 –
426 – 427 – 428 – 429 – 430 – 431 – 432 – 433 – 434 – 435 – 436 – 437 – 438 –
440 – 441 – 442 – 443 – 444 – 445 – 446 – 449 – 450 – 451 – 452 – 453 – 454 –
455 – 459 – 460 – 461 – 464 – 465 – 466 – 467 – 468 – 469 – 474 – 476 – 477 –
478 – 479 – 480 – 481 – 482 – 483 – 484 – 485 – 486 – 487 – 488 - 489 – 490 –
491 – 494 – 495 – 498 – 499 – 500 – 501 – 502 – 503 – 504 – 505 – 506 – 507 –
508 – 510 – 511 – 513 – 514 – 515 – 516 – 517 – 519 – 521 – 522 – 523 – 524 – 525
– 526 – 527 – 528 – 529 – 530 – 531 – 532 – 533 – 534 – 535 – 536 – 537 – 538 –
539 – 540 – 541 – 555 – 556 – 557 – 558 – 559 – 560 – 561 – 562 – 563 – 564 –
568 – 569 – 570 – 571 – 572 –574 – 575 – 577 – 578 – 579 – 580 – 581 – 582 -583
– 584 – 585 – 586 – 587 – 588 – 589 – 590 – 593 – 596 – 597 – 600 – 614 – 617 –
618 – 620 – 621 – 624 – 625 – 626 – 627 – 628 – 630 – 632 – 640 – 641 – 644 –
645 – 646 – 647 – 648 – 649 – 651 – 652 – 653 – 654 – 655 – 656 – 657 – 658 –
660 – 661 – 664 – 668 – 671 – 673 – 674 – 676 – 677 – 678 – 684 – 687 – 688 –
689 – 690 – 691 – 692 – 695 – 700 – 702 – 703 – 705 – 706 – 707 – 708 – 710 –
712 – 713 – 714 – 715 – 717 – 718 – 719 – 720 – 721 – 722 – 723 – 724 – 725 –
726 – 727 – 728 – 729 – 732 – 733 – 734 – 735 – 736 – 744 – 745 – 746 – 747 –
748 – 750 – 751 – 752 – 753 – 754 – 755 – 756 – 757 – 758 – 759 – 760 – 761 –
762 – 763 –765 – 766 – 767 – 771 – 772 – 773 – 774 – 775 – 776 -777 – 778 – 781
– 782 – 784 – 787 – 788 – 789 – 805 – 806 – 810 – 811 – 812 – 814 – 815 – 816 –
817 – 818 – 820 – 821 – 822 – 823 – 825 – 826 – 827 – 828 – 830 – 831 – 832 –
833 – 835 – 837 – 841 – 842 – 843 – 844 – 846 – 847 – 848 – 849 – 850 – 851 –
853 – 854 – 855 – 856 – 860 – 861 – 862 – 863 – 864 – 865 – 866 – 867 – 869 –
871 – 873 – 874 – 875 – 877 – 881 – 888 – 889 – 891 – 892 – 893 – 894 – 895 –
896 – 897 – 898 – 899 – 900 – 901 – 902 – 903 – 904 – 905 – 906 – 907 – 908 –
909 – 910 –911 – 912 – 913 – 914 – 915 – 916 – 917 – 919 – 921 – 922 – 923 –
924 – 925 – 926 – 927 – 928 – 929 – 930 – 931 – 932 – 934 – 935 – 936 – 938 –
939 – 940 – 941 – 942 – 943 – 944 – 945 – 947 – 948 – 949 – 950 – 952 – 953 –
954 – 955 – 956 – 957 – 958 – 959 – 960 – 961 – 963 – 982 – 983 – 984 – 985 –
1003 – 1004 – 1005 – 1006 – 1007 – 1008 – 1013 – 1015 – 1017 – 1020 – 1021 –
1022 – 1024;
visto l’articolo 133, comma
2, della Costituzione, che testualmente recita: “La Regione, sentite le
popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio
nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni”;
vista la legge regionale 5
aprile 1983, n. 13 (Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa
legislativa popolare e per i referendum) e, in particolare:
· l’articolo
32 (Spese per adempimenti dei Comuni o relative alle competenze dei componenti
i seggi elettorali), che prevede che “Le spese relative agli adempimenti
spettanti ai Comuni, nonché quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali
sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione (…)” e che “La Regione
può anticipare, ai Comuni su loro richiesta, un importo pari al 75%
dell'ammontare delle spese occorrenti (…)”;
· l’articolo
40 (Referendum consultivo obbligatorio sulla istituzione di nuovi Comuni e sui
mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali), che:
- al
comma 1 prevede che: “Prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di
legge che comporti l'istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle
circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale delibera
l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio”;
- al
comma 3 statuisce che “La deliberazione del Consiglio regionale indica il
quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa
proposta di legge”;
- al
comma 4 dispone che: “Al referendum consultivo sono chiamati: (…); b) nel caso
di modificazione della denominazione del comune, tutti gli elettori residenti
nel comune interessato; c) nel caso di modificazione delle circoscrizioni
comunali, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla
modificazione territoriale. Il Consiglio regionale, nella delibera di cui al
comma 1, può, con decisione motivata, escludere dalla consultazione
referendaria le popolazioni che non presentano un interesse qualificato alla
variazione territoriale: per le caratteristiche dei gruppi residenti sul
territorio dei Comuni interessati, della dotazione infrastrutturale e delle
funzioni territoriali, nonché per i casi di eccentricità dei luoghi rispetto al
capoluogo e, quindi, di caratterizzazione distintiva dei relativi gruppi”.
Valutata la dettagliata
relazione illustrativa della proposta di legge n. 230/12^ dalla
quale si evincono le motivazioni sottese alla proposta, di seguito
sinteticamente riportate, e relative al contesto socioeconomico, culturale e
urbanistico-orografico:
“Il percorso finalizzato a rivedere i confini dei Comuni di Filadelfia,
Francavilla Angitola e Polia, viene perseguito nell'ottica di favorire una
migliore gestione sia dei servizi offerti ai cittadini residenti, in quanto gli
abitanti delle località interessate e ricadenti nel territorio di Polia e
Francavilla Angitola, storicamente, hanno visto i loro interessi individuali e
collettivi, trovare diretta tutela nei servizi resi dal Comune di Filadelfia;
sia per la conformità orografica del territorio, molto più vicino e collegato a
quello di Filadelfia e sia per ragioni affettive e di legame con i cittadini
dello stesso comune, oltre che per ragioni sociali, culturali e religiose.
Occorre
ricordare, in effetti, che la circoscrizione è una unità territoriale nata per
svolgere alcune funzioni di governo e per gestire i servizi di base, in modo il
più possibile vicino alla gente. In tali porzioni di terreno, di modeste
estensioni, sia quelle inerenti al Comune di Polia che quelle di Francavilla
Angitola, risultano insediati stabilmente nuclei di famiglie che dimorano a
notevole distanza dai Comuni originari e di fatto integrate nel Comune di
Filadelfia, usufruiscono, già oggi, dei servizi erogati da parte di
quest'ultimo. Inoltre, i residenti hanno maggiore difficoltà a recarsi agli
uffici comunali di Polia e Francavilla Angitola, piuttosto che a quelli di
Filadelfia. I servizi sanitari si trovano in Filadelfia e gli abitanti di
queste zone sono tutti seguiti dai medici di base di Filadelfia e si rivolgono
ai servizi dell'unità sociosanitaria – assistenziale dell'ASP, sita in
Filadelfia.
Dal
punto di vista orografico e urbanistico, il territorio del Comune di
Francavilla Angitola, soprattutto, nella località indicata di C. da Fria, si incunea nel centro abitato di Filadelfia, con una
striscia di terreno, così come risultante dal foglio di mappa n.17 con le
particelle indicate nell’allegato al presente progetto di legge. Tale porzione
di terreno è stata oggetto, in questi ultimi anni, di un consistente incremento
di insediamenti abitativi, per effetto anche del trasferimento di numerosi cittadini
dal comune di Filadelfia; per cui si è creata una comunità sociale che pur
dipendendo amministrativamente dal comune di Francavilla Angitola, nello
specifico, dal quale dista parecchi chilometri non coperti da servizi pubblici
e di trasporto, è socialmente ed economicamente omogenea al tessuto urbano e
sociale del comune di Filadelfia.
Le
aree interessate dalle modifiche di confine sono conurbate
con il territorio di Filadelfia, con un dislivello di 400 metri con il nucleo
periferico di Francavilla Angitola, che per essere raggiunta deve essere
coperta una distanza di oltre 5 km, percorrendo la strada provinciale o delle
stradette minori di campagna.
Le contrade di
Piano Bosco, Fellà e Pantani, nel comune di Polia,
distano parecchi chilometri da questo ultimo, e per questo motivo usufruiscono
della maggior parte dei servizi resi dal Comune di Filadelfia come scuolabus
per recarsi agli istituti di Filadelfia; servizio idrico, ecc. I ragazzi/e
frequentano le scuole di Filadelfia ed hanno i loro contatti sociali, civili e
culturali con le strutture pubbliche e private di questo territorio;
frequentano le Chiese e le parrocchie di Filadelfia e tutte le attività ad esse
collegate. I residenti in detti territori fruiscono delle attività economiche
di Filadelfia ed hanno i loro domicili per motivi di lavoro e di attività
economica, sempre nello stesso comune di Filadelfia. Infine, è da evidenziare
come nelle aree limitrofe alle residenze interessate dalle variazioni di
confini non insistono altri nuclei abitativi”;
valutata altresì, la relazione descrittiva
della rettifica di confine, di cui all’Allegato A – Planimetrie di
inquadramento generale, dalla quale si evince che la contrada Fria di Francavilla Angitola è distante circa 5 Km dal
centro abitato di detto Comune, mentre risulta essere contiguo al centro urbano
di Filadelfia. Le contrade Piano Bosco, Pantani e Fella’ distano circa 10 km
dal centro di Polia e circa 2 km dal centro di Filadelfia;
rilevato che:
· la
contrada Fria di Francavilla Angitola e le contrade
Paino Bosco, Pantani e Fellà del Comune di Polia
presentano di fatto una conurbazione con il Comune di Filadelfia per dotazione
infrastrutturale e funzioni territoriali;
· le
suddette contrade sono popolate da un gruppo di abitanti che per
caratteristiche storico- culturali, di costume e tradizione è integrata con la
comunità di Filadelfia, tanto da poterli collocare territorialmente ad una
comune appartenenza e in un comune territorio;
considerato che la Corte costituzionale ha
affermato che la perimetrazione delle “popolazioni interessate” deve poggiare
su “elementi idonei a fondare ragionevolmente una valutazione di sussistenza o
insussistenza di un interesse qualificato a essere consultati sulla variazione
territoriale” (sent. n. 47 del 2003), con
l’avvertenza che tale binomio evoca comunque “un dato variabile, che può
prescindere dal diretto coinvolgimento nella modifica, ricomprendendo anche
gruppi di residenti interessati ad essa in via mediata e indiretta (sentenze n.
278 del 2011 e n. 334 del 2004)”;
ritenuto, per quanto precedentemente espresso
e concordemente con quanto indicato nella relazione illustrativa della proposta
di legge n. 230/12^, che la consultazione referendaria possa essere
limitata ai soli cittadini residenti nella contrada Fria
del Comune di Francavilla Angitola e ai cittadini residenti nelle contrade
Piano Bosco, Pantani e Fella’ del Comune di Polia, quali popolazioni
interessate dalla modifica dei confini territoriali. I cittadini interessati
dovranno esprimere la propria preferenza sull’inclusione della contrada Fria del Comune di Francavilla Angitola e delle contrade
Piano Bosco, Pantani e Fella’ del Comune di Polia nel Comune di Filadelfia;
rilevato, infine, che la
relazione tecnico-finanziaria della proposta di legge n.230/12^
· individua
gli elettori potenzialmente interessati alla consultazione referendaria così
suddivisi: Comune di Francavilla Angitola, 50 elettori e 1 sezione elettorale;
Comune di Polia 180 elettori e 1 sezione elettorale;
· quantifica,
inoltre, le spese connesse alla indizione e all’organizzazione del referendum
consultivo obbligatorio di cui all’articolo 40 della legge regionale 13/1983
alla quale integralmente si rinvia;
considerato che la prima
Commissione consiliare permanente ha esaminato in sede referente la proposta di
legge n. 230/12^ e ha adottato la risoluzione n.1 del 14 febbraio
2024, con la quale ha proposto al Consiglio regionale di deliberare per
l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio sulla proposta di legge
n. 230/12^ limitato ai soli elettori residenti nelle contrade Fria del Comune di Francavilla Angitola e ai cittadini
residenti nelle contrade Piano Bosco, Pantani e Fella’ del Comune di Polia,
proponendo altresì all’Assemblea di proseguire nell'iter procedurale avviato ai
sensi della legge regionale n.13/1983;
ritenuto di accogliere la
proposta della prima Commissione consiliare di proseguire nell'iter procedurale
e di procedere all'effettuazione del referendum consultivo delle popolazioni
interessate;
rilevato, infine, che ai
sensi dell’articolo 40, comma 3, della legge regionale n.13/1983 la
deliberazione consiliare di effettuazione del referendum consultivo deve
indicare, in quanto mero atto di indirizzo, il quesito da sottoporre a
votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge;
vista la deliberazione del
Consiglio comunale di Filadelfia n. 10 del 22 maggio 2023, allegata alla
proposta di legge n. 230/12^;
visto l’articolo 86 del
Regolamento interno;
udito il relatore,
consigliere De Nisi, che ha illustrato il provvedimento;
delibera
per le
considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono
integralmente riportate:
-
di approvare, ai
sensi dell’articolo 40 della legge regionale 5 aprile 1983, n.13, la
deliberazione di effettuazione del previsto referendum consultivo obbligatorio
sulla proposta di legge n. 230/12^ limitato ai soli elettori residenti nelle contrade
Fria del Comune di Francavilla Angitola e ai cittadini residenti nelle contrade
Piano Bosco, Pantani e Fella’ del Comune di Polia;
-
di formulare nei
seguenti termini il quesito da sottoporre alla consultazione popolare con
riferimento alla proposta di legge n. 230/12^: «Volete voi cittadini delle contrade Fria del Comune
di Francavilla Angitola e delle contrade di Piano Bosco, Pantani, Fellà del
Comune di Polia che sia approvata la proposta di legge n. 230/12˄ la quale
prevede l’accorpamento al territorio del Comune di Filadelfia e la conseguente
modifica dei confini territoriali secondo la planimetria allegata alla suddetta
proposta di legge 230/12˄?»;
-
di proseguire
nell’iter procedurale avviato ai sensi della legge regionale n.13/1983;
-
di dare atto che,
ai sensi dell'articolo 133, comma 2 della Costituzione e dell'articolo 40,
comma 4, lettere b) e c) della legge regionale n. 13/1983, la consultazione
referendaria è limitata ai soli elettori residenti nelle contrade Fria del
Comune di Francavilla Angitola e ai cittadini residenti nelle contrade Piano
Bosco, Pantani e Fella’ del Comune di Polia;
-
di chiedere ai
sindaci dei Comuni interessati di disporre l'anticipazione, ai sensi
dell'articolo 32 della l.r. 13/1983, delle spese strettamente occorrenti per lo
svolgimento del referendum consultivo, che la Regione provvederà, a consuntivo,
a rimborsare dietro presentazione debitamente documentata delle stesse;
-
di trasmettere
copia della presente deliberazione al Presidente della Giunta regionale per
l’indizione del referendum;
-
di trasmettere,
per conoscenza, la presente deliberazione ai sindaci dei Comuni interessati;
-
di pubblicare la
presente deliberazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione
Calabria.
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1.
Nel rispetto dell’articolo 117, comma 2, lettera r), della Costituzione e in
attuazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di
statistica), la presente legge disciplina le attività di rilevazione,
elaborazione, analisi, diffusione e archiviazione dei dati statistici di
interesse regionale, per le seguenti finalità:
a)
coordinare i processi di produzione statistica nel territorio regionale;
b)
realizzare, nell’ambito del territorio regionale, la connessione delle fonti
informative, la razionalizzazione dei relativi flussi e la migliore
condivisione dei dati finalizzati all’informazione statistica;
c)
assicurare la rispondenza delle attività di competenza in materia statistica ai
fabbisogni conoscitivi del territorio garantendone l’orientamento alle
specificità regionali;
d)
individuare gli strumenti di miglioramento della qualità dell’informazione
statistica prodotta dalle strutture regionali competenti con particolare
riferimento ai profili di pertinenza, accuratezza, tempestività e fruibilità;
e)
concorrere alle attività del Sistema statistico nazionale di cui al d.lgs.
322/1989, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), e del regolamento (CE) n.
223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo
alle statistiche europee;
f)
garantire all’amministrazione regionale la disponibilità delle informazioni
statistiche necessarie al processo di programmazione, nonché a quello di
monitoraggio e di valutazione delle politiche regionali;
g)
promuovere l'informazione statistica;
h) promuovere la fruizione
dei dati statistici, privilegiandone la disponibilità nell’ambito del portale
Calabria Open Data, nel rispetto della normativa vigente in materia di
“apertura dei dati” e delle Linee guida regionali approvate con deliberazione della
Giunta regionale n. 86 del 5 marzo 2022.
Art.
2
(Sistema Statistico Calabria - SiSCal )
1.
Lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 1 è demandato al Sistema
statistico Calabria (SiSCal), costituito nel modo
seguente:
a)
dalla struttura organizzativa regionale di cui all’articolo 4, alla quale è
demandato il coordinamento dei procedimenti di natura statistica di competenza,
e che svolge le funzioni di Ufficio di statistica regionale;
b)
dalla commissione statistica regionale di cui all’articolo 5;
c)
previa intesa, dagli uffici di statistica facenti parte del Sistema statistico
nazionale (SISTAN), istituiti presso:
1)
la Città metropolitana di Reggio Calabria;
2)
le amministrazioni provinciali di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia;
3)
i Comuni in forma singola o associata o consortile;
4)
le Camere di Commercio industria, artigianato, agricoltura;
5)
le Prefetture – Uffici territoriali del Governo della regione Calabria;
d)
previa intesa, dall’Università della Calabria di Rende (CS), dall’Università
Magna Graecia di Catanzaro, dall’Università
Mediterranea di Reggio di Calabria e dagli istituti del sistema dell’Alta
Formazione Artistica e Musicale (AFAM) presenti nel territorio regionale.
2.
Per la formalizzazione della richiesta di adesione al SiSCal,
il rappresentante legale dei soggetti di cui al comma 1, lettere c) e d),
inoltra specifica richiesta alla amministrazione regionale.
3. L’amministrazione
regionale svolge il ruolo di coordinamento del SiSCal,
per il tramite dell’Ufficio di statistica regionale di cui all’articolo 4,
avvalendosi delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.
Art.
3
(Funzioni del SiSCal)
1.
Al SiSCal sono attribuite le seguenti funzioni:
a)
disciplinare le attività di raccolta, gestione, elaborazione, analisi e
diffusione delle informazioni statistiche derivanti dalle rilevazioni svolte
dalla Regione ovvero dagli uffici di statistica degli enti e organismi pubblici
del Sistema medesimo;
b)
garantire la disponibilità delle informazioni necessarie per le rilevazioni di
competenza regionale ricomprese nel Programma statistico nazionale (PSN);
c)
garantire la disponibilità delle informazioni statistiche necessarie al
processo di programmazione nonché a quello di monitoraggio, controllo e
valutazione delle politiche regionali e, in particolare, di quelle funzionali
alla valorizzazione degli indicatori di realizzazione delle operazioni
finanziate con risorse comunitarie;
d)
favorire l’implementazione di attività di studio, ricerca ed elaborazione di
dati in materia statistica da parte degli enti locali;
e)
promuovere, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del d.lgs. 322/1989, lo sviluppo
di uffici di statistica degli enti locali in forma associata o consortile,
definendo i possibili scenari di aggregazione degli uffici medesimi;
f)
promuovere e realizzare rilevazioni, elaborazioni e ricerche statistiche di
particolare interesse per l’amministrazione regionale, anche in collaborazione
con altri enti o istituti universitari;
g)
promuovere l’implementazione, nell’ambito del PSN, delle rilevazioni, tra
quelle di cui alla lettera f), ritenute di interesse nazionale;
h)
implementare forme di costante collaborazione e supporto con l’Istituto nazionale
di statistica (Istat), anche per il tramite dell’Ufficio territoriale dello
stesso Istituto, per garantire la migliore efficacia delle attività del sistema
statistico regionale;
i)
garantire la fruizione dei dati statistici, privilegiandone la disponibilità
nell’ambito del portale Calabria Open Data nel rispetto della normativa vigente
in materia di “apertura dei dati” e delle Linee guida regionali approvate con
D.G.R. n. 86/2022;
j)
garantire la trasmissione, la comunicazione e il trattamento dei dati personali
tra gli Uffici di statistica degli enti e organismi pubblici del SiSCal nei limiti previsti dall’articolo 6-bis del d.lgs.
322/1989 e con le modalità e i criteri stabiliti dalla Direttiva n. 9 del 20
aprile 2004 (Criteri e modalità per la comunicazione dei dati personali
nell'ambito del Sistema statistico nazionale) del Comitato di indirizzo e
coordinamento dell’informazione statistica (Comstat).
Art.
4
(Ufficio di statistica regionale)
1.
L’ Ufficio di statistica regionale svolge le funzioni di cui all’articolo 6 del
d.lgs. 322/1989.
2.
Nell’ambito del SiSCal, l’Ufficio di statistica
regionale, avvalendosi della collaborazione delle strutture organizzative della
Giunta regionale, svolge le funzioni di cui all’articolo 6 del d.lgs. 322/1989.
In particolare, svolge i seguenti compiti:
a)
promuove e realizza la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e
l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione
regionale, nell'ambito del PSN;
b)
coordina lo svolgimento delle rilevazioni di competenza dell’Ente, ricomprese
nel PSN, individuando la struttura amministrativa competente per materia;
c)
fa da tramite tra le strutture amministrative regionali e l’Istat per rendere
disponibili alle strutture medesime strumenti e metodologie per comprendere le
dinamiche sociali ed economiche e, contestualmente, per individuare strumenti
di rilancio dell’economia e della competitività regionale;
d)
promuove, al fine di garantire la migliore qualità delle attività di competenza
regionale in materia statistica, anche in collaborazione con l’Istat, le
attività di formazione e di aggiornamento dei referenti statistici di cui al
comma 3;
e)
svolge, per le finalità istituzionali dell’amministrazione regionale,
rilevazioni non inserite nel PSN, attenendosi ai criteri generali sull'attività
statistica fissati dal Comstat, dandone preventiva
comunicazione all’Istat;
f)
predispone, su proposta dei soggetti facenti parte del SiSCal
e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 13 del d.lgs. 322/1989,
entro il termine di centottanta giorni dalla approvazione della presente legge,
il Programma statistico regionale (PSR);
g)
accerta le violazioni nei confronti di coloro che, a seguito di richiesta di
dati e notizie per le rilevazioni statistiche di interesse regionale, previste
dal PSR e dal PSN, non li forniscono o li forniscono errati, ai fini
dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, secondo la
procedura prevista dall'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 322/1989.
h)
fornisce collaborazione e supporto al Consiglio regionale nell’ambito dell’iter
di formazione e monitoraggio dell’attuazione delle leggi regionali.
3.
Per le finalità di cui al comma 2, l’Ufficio di statistica costituisce la rete
dei referenti statistici individuati dai dipartimenti regionali e dalle
strutture amministrative ad essi equiparate.
4.
A norma della Direttiva n. 1/Comstat del 15 ottobre
1991 (Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico
nazionale, loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione), l’Ufficio di
statistica è tenuto a fornire all’Istat:
a)
gli elementi di competenza per la preparazione del PSN per il triennio che
inizia il 1° gennaio successivo, utilizzando la scheda predisposta allo scopo
dall'Istituto, entro il 28 febbraio di ogni anno;
b)
il rapporto annuale sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi
dell’articolo 6, comma 6, del d.lgs. 322/1989, tenendo separate le rilevazioni
ed elaborazioni di esclusivo interesse dell'amministrazione di appartenenza da
quelle che rientrano nel PSN, entro il 31 marzo di ogni anno.
5. Al personale da
assegnare all’Ufficio di statistica è richiesto, preferibilmente, il possesso
di titolo di studio in materie statistiche, ovvero di avere frequentato corsi
post-laurea o post diploma in materie statistiche.
Art.
5
(Commissione statistica regionale)
1.
La commissione statistica regionale è composta dal responsabile dell’Ufficio di
statistica regionale, che ne promuove la costituzione, la presiede e ne
programma le attività e, previa intesa, dai seguenti componenti:
a)
un rappresentante del Consiglio regionale;
b)
un rappresentante dell’Unione delle Province d’Italia (UPI Calabria);
c)
un rappresentante dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI Calabria);
d)
un rappresentante dell'Unione delle Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura;
e)
un rappresentante delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo della
regione Calabria;
f)
un rappresentante dell’ufficio territoriale dell’Istat;
g)
un docente universitario esperto in statistica per ciascuna Università e
istituto AFAM calabrese di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d);
2.
I componenti della commissione sono designati dai soggetti di cui al comma 1
entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla richiesta del Responsabile
dell’Ufficio di statistica regionale.
3.
La commissione statistica è individuata con delibera della Giunta regionale e
nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale entro il termine di
trenta giorni dalla designazione di cui al comma 2.
4.
La commissione statistica resta in carica per cinque anni decorrenti dall’atto
di nomina di cui al comma 3.
5.
Alle sedute della commissione possono essere invitati a partecipare, senza
diritto di voto, i dirigenti delle strutture amministrative regionali
competenti per materia, nonché rappresentanti di categorie di portatori di
interesse in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
6.
L’Ufficio di statistica regionale predispone il disciplinare delle attività di
competenza della commissione statistica di cui al comma 1, entro il termine di
sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, e ne propone l’adozione
alla commissione medesima.
7.
L'attività di segreteria è espletata dal personale regionale senza maggiori
oneri a carico del bilancio regionale.
8.
Le sedute della commissione statistica si svolgono in modalità web conference.
9.
La partecipazione ai lavori della commissione è a titolo gratuito e non dà
diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, emolumento comunque
denominato, né rimborso spese di qualsiasi genere.
10.
La commissione statistica regionale svolge i seguenti compiti:
a)
condivide il disciplinare di cui al comma 6, vi apporta eventuali modifiche e
lo adotta entro il termine di trenta giorni dalla predisposizione dello stesso;
b)
propone indagini ed elaborazioni statistiche atte a soddisfare le esigenze
informative della Regione e degli enti appartenenti al SiSCal;
c)
collabora alla predisposizione e all’aggiornamento del PSR di cui all’articolo
6, del quale monitora, periodicamente, l’attuazione;
d)
adotta il PSR di cui all’articolo 6 entro il termine di trenta giorni dalla sua
predisposizione;
e)
definisce i criteri e le modalità organizzative per l’interscambio dei dati tra
i soggetti del SiSCal di cui all’articolo 2;
f)
promuove gli indirizzi per l'omogeneizzazione, la razionalizzazione e la
diffusione dei dati relativi alle indagini afferenti al PSR di cui all’articolo
6;
g)
fornisce supporto su ogni altra questione indicata dall’Ufficio di statistica
regionale;
h)
promuove la costituzione delle forme associative o consortili degli Uffici di
statistica comunali, per come stabilito dall’articolo 3, comma 3, del d.lgs.
322/1989;
i) propone, d’intesa con
l’ufficio territoriale Istat, iniziative di diffusione della cultura e della
formazione statistica.
Art.
6
(Programma statistico regionale)
1.
Il Programma statistico regionale (PSR), predisposto dall’Ufficio di statistica
regionale entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
presenta i seguenti caratteri:
a)
ha durata triennale, viene aggiornato annualmente dall’Ufficio di statistica
regionale e i relativi aggiornamenti sono trasmessi all'Istat ai fini
dell'inserimento nel PSN;
b)
prevede le rilevazioni, i progetti e le elaborazioni statistiche di interesse
regionale precisando metodologie e modalità di attuazione;
c)
individua i soggetti, tra quelli appartenenti al SiSCal,
tenuti a collaborare all’implementazione delle attività di cui alla lettera b);
d)
è sottoposto all’esame della commissione statistica regionale di cui
all’articolo 5 e, una volta adottato dalla commissione, è sottoposto
all’approvazione della Giunta regionale;
e) si raccorda con le
metodologie, gli standard e le nomenclature previsti dal PSN di cui
all'articolo 13 del d.lgs. 322/1989.
Art.
7
(Accesso ai dati statistici)
1.
I dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel PSR
sono patrimonio della collettività e vengono distribuiti ai soggetti pubblici o
privati che ne facciano richiesta per fini istituzionali, di studio e di
ricerca, fermi restando i divieti previsti dalle disposizioni in tema di tutela
del segreto statistico di cui all'articolo 9 del d.lgs. 322/1989 e secondo le
modalità stabilite dalla Direttiva n.1/Comstat del 15
ottobre 1991 e dall'Atto di indirizzo n. 3/Comstat
del 27 marzo 2018 (Requisiti per la diffusione da parte degli uffici di
statistica degli Enti appartenenti al Sistema statistico nazionale dei dati di
titolarità Istat, rilevati e inviati all’Istituto nazionale di statistica per
le attività di cui all’art. 6, c.1, lett. a), b) e c) del d.lgs. n. 322/1989,
non ancora validati dall’Istituto).
2.
Gli enti o i soggetti pubblici, persone giuridiche, società, associazioni e
singoli cittadini, possono accedere ai dati di cui al comma 1 facendone
richiesta all'Ufficio di statistica regionale.
3.
L'accesso ai dati di cui al comma 1 e alle informazioni del PSR sono resi
disponibili anche nel portale Calabria Open Data nel rispetto delle
disposizioni in tema di tutela del segreto statistico di cui all'articolo 9 del
d.lgs. 322/1989.
4. L'Ufficio di statistica
regionale trasmette periodicamente ai soggetti facenti parte del SiSCal i dati ufficiali elaborati nell'ambito del sistema
statistico regionale.
Art.
8
(Segreto statistico)
1.
I dati raccolti nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel PSR sono
resi disponibili solo in forma aggregata, secondo modalità che rendono non
identificabili gli interessati, come previsto dal Considerando n. 162 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - GDPR).
2.
In materia di segreto d’ufficio, si applicano agli addetti all’Ufficio di
statistica regionale le disposizioni per la tutela del segreto statistico, di
cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 322/1989.
3. Al personale
dell’Ufficio di statistica regionale e ai referenti statistici dipartimentali
di cui all’articolo 4, comma 3, si applicano, inoltre, le norme in materia di
segreto d’ufficio previste dall’ordinamento regionale e, in particolare,
l’articolo 12, comma 7, del Codice di comportamento dei dipendenti della
Regione Calabria, allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 357 del
21 luglio 2023.
Art.
9
(Obbligo di fornire i dati statistici)
1.
L’obbligo di fornire i dati statistici, per le rilevazioni di interesse
regionale individuate nel PSR o nel PSN, è disciplinato dall’articolo 7 del
d.lgs. n. 322/1989, al quale si rinvia, ferme restando le specificazioni del
Considerando numero 162 del GDPR.
2.
Non sono soggetti all’obbligo di cui al comma 1:
a)
i dati personali delle particolari categorie di cui all'articolo 9 del GDPR;
b)
i dati personali relativi a condanne penali e reati come previsto dall’articolo
10 del GDPR.
3.
L’Ufficio di statistica regionale, una volta venuto a conoscenza della
violazione degli obblighi di cui al comma 1, procede al relativo accertamento
ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
4. L’Ufficio di statistica
regionale redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa
contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui
agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n.689 (Modifiche al sistema
penale), lo trasmette al Prefetto di Catanzaro, che procede ai sensi degli
articoli 18 e seguenti della medesima legge, e invia all’Istat la comunicazione
relativa all’avvio del procedimento sanzionatorio.
Art.
10
(Diffusione della cultura statistica)
1.
Per contribuire alla promozione, alla diffusione e alla valorizzazione della
cultura statistica in ambito regionale è prevista l’implementazione, a cura del
gruppo di lavoro interdipartimentale e senza nuovi oneri a carico del bilancio
regionale, nel portale Calabria Open Data:
a)
della biblioteca statistica regionale, in formato digitale;
b) di una apposita sezione,
nella quale sono illustrate alcune elaborazioni che mostrano come, a partire
dall’analisi del dato grezzo, sia possibile pervenire, anche per integrazione
di diverse fonti informative, alla programmazione, in ambito regionale, delle
attività e delle risorse necessarie per la promozione dello sviluppo economico
e sociale.
Art.
11
(Utilizzo dei dati statistici nella
formazione e nel monitoraggio dell’attuazione delle leggi regionali)
1.
L’Ufficio di statistica regionale rende disponibili i dati statistici utili per
la predisposizione e il monitoraggio dell’attuazione delle leggi regionali.
Art.
12
(Clausola valutativa)
1.
Con cadenza annuale, dalla entrata in vigore della presente legge, l’Ufficio di
statistica regionale di cui all’articolo 4, invia alla commissione consiliare
competente la relazione sull’attuazione della presente legge regionale.
2.
La relazione riguarda:
a)
l’attuazione delle funzioni di cui all’articolo 3;
b)
le attività dell’Ufficio di statistica regionale di cui all’articolo 4;
c)
le attività della commissione statistica regionale di cui all’articolo 5;
d)
il PSR di cui all’articolo 6 e la sua attuazione;
e) la fruizione dei dati
statistici nell’ambito del portale Calabria Open Data.
Art.
13
(Clausola di invarianza finanziaria)
1.
All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione, al fine di offrire un servizio di supporto, e in attesa del
riconoscimento della fibromialgia e della elettrosensibilità
a livello nazionale, promuove l’istituzione di ambulatori dedicati all’attività
gratuita di screening.
2.
La Regione promuove l’istituzione a livello ospedaliero e territoriale di
ambulatori multidisciplinari dedicati unicamente alle patologie in cui è
prevista la collaborazione di figure specialistiche, per il trattamento e la
gestione degli esiti delle malattie.
3. Gli ambulatori
multidisciplinari di cui al comma 2 possono essere coadiuvati da sportelli
delle associazioni di volontariato che si occupano di fibromialgia e di elettrosensibilità sul territorio regionale, le quali, con
proprio personale volontario, possono fornire supporto e contribuire a dare
conforto al paziente affetto da fibromialgia e da elettrosensibilità.
Art.
2
(Centro di coordinamento regionale)
1. La Regione promuove
l’istituzione di un Centro di coordinamento regionale con il fine di creare una
rete di ambulatori dislocati a livello ospedaliero e territoriale e un percorso
diagnostico-terapeutico assistenziale (PDTA), anche per garantire standardizzazione
ed equità di accesso alle prestazioni, con il coinvolgimento di figure
specialistiche, distribuite su tutto il territorio regionale.
Art.
3
(Riconoscimento delle associazioni e delle
attività di volontariato per i pazienti affetti da fibromialgia e da elettrosensibilità)
1. La Regione riconosce il
rilevante apporto delle associazioni e del volontariato che si occupano della
fibromialgia e della elettrosensibilità sul
territorio regionale, valorizzando e diffondendo le loro attività aventi come
obiettivo il perseguimento di finalità di solidarietà, diretta ad aiutare
persone affette da fibromialgia e da elettrosensibilità.
Art.
4
(Istituzione della giornata regionale per la
lotta alla fibromialgia e alla elettrosensibilità)
1.
La Regione istituisce, senza oneri a carico del proprio bilancio, la giornata
regionale per la lotta alla fibromialgia e alla elettrosensibilità,
che si celebra annualmente il 12 maggio, in corrispondenza con la giornata
nazionale.
2. In occasione della
giornata di cui al comma 1, la Regione può concedere il patrocinio morale alle
iniziative, di rilevante interesse regionale, poste in essere dalle pubbliche
amministrazioni o dagli enti del Terzo settore presenti sul territorio calabrese
e finalizzate alla promozione dell’informazione e alla sensibilizzazione degli
operatori del settore e della popolazione sulle caratteristiche delle malattie,
sulla sintomatologia e sulle procedure di prevenzione, sulle complicanze,
nonché alla realizzazione di apposite sessioni di screening.
Art. 5
(Istituzione dei registri regionali per la
fibromialgia e per la elettrosensibilità)
1.
La Regione istituisce un registro regionale per la fibromialgia e un registro
regionale per la elettrosensibilità, al fine di
tracciarne l’incidenza e la prevalenza a livello regionale.
2. I dati riportati nei
registri di cui al comma 1 sono inoltre utilizzati ai fini dell’aggiornamento
delle linee guida riguardanti i trattamenti medico-sanitari più efficaci e per
la realizzazione di studi clinici e farmacologici.
Art.
6
(Disposizioni finanziarie)
1. La presente legge non
comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.
Art.
7
(Clausola valutativa)
1.
Il Consiglio regionale verifica l'attuazione della presente legge e ne valuta
gli esiti in relazione alla programmazione e predisposizione degli interventi
finalizzati alla prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi legati alla
fibromialgia e alla elettrosensibilità. A tal fine,
la Giunta regionale presenta ogni due anni al Consiglio regionale una relazione
che documenta:
a)
le azioni attivate dai soggetti istituzionali competenti in attuazione della
presente legge;
b)
la funzionalità e le criticità dell’operatività e della gestione dei registri
di cui all’articolo 5;
c)
le attività di informazione e formative nonché le campagne di sensibilizzazione
promosse dalle associazioni sul territorio regionale;
d)
le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.
2. La Giunta regionale
rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative
e il Consiglio regionale rende pubblici, sul proprio sito istituzionale, i
documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata
oggetto.
Art.
8
(Entrata in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
Art.
1
(Modifica dell’articolo 1 della l.r. 2/2016)
1.
Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 2016, n. 2
(Istituzione del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria) è
sostituito dal seguente:
“1.
La Regione Calabria, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle
disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia
di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, istituisce il Registro
tumori della popolazione della Regione Calabria, alimentato dai registri tumori
delle Aziende sanitarie provinciali (ASP) di Catanzaro, Cosenza, Crotone,
Reggio Calabria e Vibo Valentia, al fine di assicurare la totale copertura
della registrazione oncologica su tutto il territorio calabrese.”.
2.
Il comma 1-bis dell’articolo 1 della l.r. 2/2016 è
così modificato:
a)
nell’alinea, le parole “di cui agli articoli 85, comma 1, lett. b) e 98, comma
1, lett. c) del Codice in materia di protezione dei dati personali” sono
sostituite dalle seguenti: “previste dal Codice in materia di protezione dei
dati personali”;
b) alla lettera f), la
parola “locali” è sostituita dalla seguente: “provinciali”.
Art.
2
(Modifica dell’articolo 2 della l.r. 2/2016)
1.
L’articolo 2 della l.r. 2/2016 è sostituito dal
seguente:
“Art.
2
(Istituzione del Centro di coordinamento dei
registri tumori)
1.
È istituito il Centro di coordinamento regionale dei registri tumori composto
da:
a)
il dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di
tutela della salute, o un suo delegato, con funzioni di coordinatore del
Centro;
b)
i responsabili dei registri tumori delle ASP di Catanzaro, Cosenza, Crotone,
Reggio Calabria e Vibo Valentia;
c)
il direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente
della Calabria (ARPACAL) o un suo delegato;
d)
un referente scientifico nominato dal dirigente generale del dipartimento
regionale competente in materia di tutela della salute;
e)
un referente scientifico nominato dal dirigente generale del dipartimento
regionale competente in materia di tutela dell’ambiente.
2.
Il Centro di coordinamento regionale dei registri tumori, sentiti i
responsabili dei registri tumori delle ASP, provvede a selezionare e fornire a
ciascun registro tumori le risorse informative di base necessarie per il suo
funzionamento: anagrafe (sanitaria, nazionale, comunale), scheda di dimissione
ospedaliera (SDO), mortalità nominativa ISTAT, accesso ai sistemi
informatizzati di anatomia patologica presenti sul territorio della Regione
Calabria.
3.
Il Centro di coordinamento regionale verifica, con periodicità annuale, la
qualità e la completezza delle attività svolte da ciascuno dei registri tumori
della Regione Calabria. Le attività del Centro di coordinamento regionale e dei
registri tumori delle ASP sono disciplinate dal regolamento regionale di cui
all’articolo 3-bis.
4.
Il Centro di coordinamento regionale monitora e valuta l’operato dei registri
tumori delle ASP, proponendo soluzioni idonee alla risoluzione di eventuali
problematiche e opportuni studi per le valutazioni di merito dell’impatto
dell’ambiente sulla salute dei cittadini. Ha il compito, inoltre, di proporre
azioni finalizzate al miglioramento della prevenzione, della diagnosi e della
terapia della patologia oncologica nel territorio della Regione Calabria, in
sinergia con il Coordinamento regionale della rete oncologica. L’incarico di
componente del Centro di coordinamento dei registri tumori è a titolo gratuito
e senza alcun compenso.
5.
Il Centro di coordinamento regionale ha sede presso il dipartimento regionale
competente in materia di tutela della salute.
6. Il Centro di
coordinamento regionale si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio regionale, di collaborazioni tecnico-scientifiche per attuare gli
scopi della presente legge.”.
Art.
3
(Modifica dell’articolo 3 della l.r. 2/2016)
1.
I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 3 della l.r. 2/2016
sono sostituiti dai seguenti:
“1.
I registri tumori sono allocati presso la direzione strategica delle rispettive
ASP.
2.
Le ASP individuano entro il 30 giugno 2024, tra il personale in servizio con
competenze in materia, i responsabili dei rispettivi registri tumori e il
personale necessario agli adempimenti di legge e alla corretta operatività dei
registri.
3. Il dipartimento
regionale competente in materia di tutela della salute, con propri atti, fissa
e aggiorna i criteri e le procedure per il corretto funzionamento dei registri
tumori provinciali.”.
Art.
4
(Modifica dell’articolo 3-bis della l.r. 2/2016)
1.
Al comma 2 dell’articolo 3-bis della l.r. 2/2016,
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la parola “statale” è sostituita dalla seguente: “vigente”;
b)
le parole: “in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi degli
articoli 20 e 154, comma 1, lett. g), del d.lgs. 196/2003,” sono soppresse;
c)
dopo le parole: “con riferimento al trattamento dei dati”, la parola “sensibili”
è sostituita dalla seguente: “personali”;
d)
dopo le parole: “le tipologie di dati”, la parola “sensibili” è sostituita
dalla seguente: “personali”.
Art. 5
(Inserimento dell’articolo 3-ter nella l.r. 2/2016)
1.
Dopo l’articolo 3-bis della l.r. 2/2016, è inserito
il seguente:
“Art.
3-ter
(Clausola valutativa)
1.
La Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dal
Centro di coordinamento regionale di cui al comma 2 dell’articolo 2, presenta
alla Commissione consiliare competente, entro il 30 giugno di ogni anno, una
relazione sull’attività svolta. In particolare, la relazione contiene i
seguenti dati e informazioni:
a)
livello raggiunto relativamente alla mappatura di tutte le patologie tumorali
nel territorio regionale;
b)
interventi da parte della Giunta regionale nella programmazione sanitaria e
nella rimodulazione dell’offerta sanitaria territoriale e ospedaliera, anche in
termini di campagne di prevenzione specifiche per aree geografiche o tipologia
di screening, che tengano conto delle analisi e delle ricerche elaborate grazie
ai dati raccolti dal Registro tumori della Regione Calabria;
c)
criticità riscontrate nella gestione del Registro tumori della Regione
Calabria, in particolare le anomalie nella corretta e completa ricezione dei
flussi di dati, e interventi posti in essere per ridurre al minimo le eventuali
interruzioni;
d)
proposte idonee alla soluzione di eventuali problematiche e valutazioni di
merito dell’impatto dell’ambiente sulla salute dei cittadini;
e)
criticità verificatesi nella applicazione della presente legge.
2. La relazione di cui al
comma 1 è resa pubblica attraverso i portali istituzionali della Regione
Calabria.”.
Art.
6
(Clausola di invarianza degli oneri
finanziari)
1. Dall’attuazione della presente
legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio
regionale.
Art.
7
(Entrata in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
Art. 1
(Integrazione dell’articolo 2 della l.r. n. 9/2008)
1.
All’articolo 2 della legge regionale 21 aprile 2008, n. 9 (Istituzione del
Parco Marino Regionale “Riviera dei Cedri”) sono apportate le seguenti
modifiche:
a)
al comma 1, dopo la parola: “Diamante” sono aggiunte le seguenti: “, Scalea,
San Nicola Arcella”;
b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2.
In tale tratto di costa sono comprese numerose scogliere che rappresentano i
luoghi naturali fra i più suggestivi della Calabria, in particolare, lo scoglio
della Regina (Acquappesa), le due uniche isole della Calabria, Isola di Cirella
(Diamante) e l’Isola Dino (Praia a Mare), nonché i fondali marini dell'isola di
Cirella - Diamante e Isola di Dino - Capo Scalea, la Baia di Carpino – Ajnella e l’Area della grotta dell’Arcomagno,
che sono i sette siti del Parco Riviera dei Cedri.”;
c)
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
“8-bis.
La Baia di Carpino – Ajnella si caratterizza per la
presenza di prateria di posidonia oceanica, di pinna nobilis
e di una varietà di gorgonie. Si segnala la presenza di numerose grotte che
puntellano il tratto di costa.
8-ter. L’Area della grotta
dell’Arcomagno, classificata come geosito
di interesse nazionale, si caratterizza per la presenza di roccia calcarea di
tipo dolomitico di età triassica. Nello specchio d’acqua antistante, la flora
marina è ricca di posidonia.”.
Art.
2
(Sostituzione della Tavola 1 allegata alla l.r. n. 9/2008)
1. La Tavola 1 allegata
alla l.r. n. 9/2008 ai sensi dell’articolo 4, è integralmente
sostituita dalla Tavola 1, in scala 1: 25.000, allegata alla presente legge,
che costituisce parte integrante della l.r. n.
9/2008. Rimangono confermate le Tavole 2 e 3 allegate alla l.r.
n. 9/2008.
Art.
3
(Clausola di invarianza finanziaria)
1.
Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio regionale.
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge, nel
rispetto delle competenze attribuite dall'articolo 117 della Costituzione e dei
principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale, disciplina la
movimentazione e il pascolo di animali da allevamento nel territorio della Regione
Calabria al fine di prevenire il rischio di diffusione di malattie
trasmissibili, tutelare le proprietà pubbliche e private e preservare il
benessere degli animali.
Art.
2
(Identificazione)
1. Gli animali di cui
all'articolo 1 devono essere identificati con le modalità disciplinate dal
decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 (Disposizioni in materia di sistema
di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali
per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e
p), della legge 22 aprile 2021, n. 53).
Art.
3
(Documentazione di accompagnamento)
1.
Nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 134/2022, gli animali che per
ragioni di pascolo o transumanza sono trasportati con automezzo sono muniti di
documento di accompagnamento, sul quale è riportato anche l'esito favorevole
dell'ultimo controllo sierologico effettuato.
2. Copia del documento di cui
al comma 1 è consegnata al servizio veterinario dell'azienda sanitaria
competente per territorio di destinazione entro quarantotto ore lavorative
dall'arrivo degli animali.
Art.
4
(Delimitazioni di terreni per scopi di
pascolo)
1.
L’esistenza di una recinzione per scopi di pascolo è comunicata al Comune
mediante l’apposito modello di recinzione per pascolo (di seguito “modello
RP”), allegando idoneo titolo di conduzione del terreno.
2.
La realizzazione delle recinzioni avviene previo invio al Comune del modello
RP, allegando idoneo titolo di conduzione del terreno nel rispetto della
normativa vigente.
3.
Sono autorizzate mediante la presente regolamentazione locale le installazioni
di recinzioni a uso pascolo lungo la testa degli argini dei corsi d’acqua ai
sensi della lettera f) dell’articolo 96 del regio decreto 25 luglio 1904, n.
523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche
delle diverse categorie).
4. I conduttori che sono
anche proprietari dei terreni recintati o da recintare per scopi di pascolo
sono esonerati da quanto previsto ai commi 1 e 2.
Art.
5
(Uso di fabbricati per stalla o ricovero
animali)
1. I fabbricati utilizzati
come stalle o ricovero temporaneo di animali devono avere idonea
autorizzazione, concessione o altra formalità prevista dalla legislazione
urbanistica che ne consenta l’uso per tale destinazione.
Art.
6
(Divieti e limiti al pascolo)
1.
Nel territorio boscato della Regione Calabria il pascolo, il transito o
l’immissione sono vietati:
a)
per un periodo di dieci anni agli animali di ogni specie nei boschi distrutti o
gravemente danneggiati dagli incendi;
b)
agli animali di ogni specie nei boschi chiusi al pascolo;
c)
agli animali di ogni specie nei boschi chiusi al pascolo, anche se propri e nei
vivai forestali;
d)
agli animali di ogni specie nelle fustaie disetanee che sono in continua
rinnovazione.
2.
Nei boschi vetusti, troppo radi o degradati e in quelli interessati da
interventi di diradamento di tipo moderato finalizzati esclusivamente alla
rinaturalizzazione del bosco, il dipartimento regionale competente per materia
può consentire il pascolo in forma limitata, indicandone la durata, il carico
massimo del bestiame, la ripartizione in sezione e in turni di riposo.
3.
Nel territorio con soprassuolo pascolivo l’attività al pascolo è vietata sui
terreni deteriorati a causa di un carico di bestiame eccessivo o per motivi di
dissesto idrogeologico in cui predominano le specie a scarso valore pabulare, poliennali con evidenti segni di erosione
superficiale, costipamento e sentieramento. Il
dipartimento regionale competente può consentire il pascolo in forma limitata,
indicandone la durata, il carico massimo del bestiame, la ripartizione in
sezioni e in turni di riposo.
4.
Il pascolo sui terreni del demanio forestale regionale è esercitato a seguito
di apposita concessione rilasciata da Azienda Calabria Verde nei termini e con
le modalità stabilite nel regolamento di cui all’articolo 10.
5. Il carico di bestiame
ammissibile per superficie pascoliva è stabilito in ragione alla produttività
della cotica erbosa e sulla base degli indici di conversione stabiliti nel
regolamento di cui all’articolo 10.
Art.
7
(Controlli)
1.
I controlli finalizzati a verificare il rispetto delle norme contenute dalla
presente legge sono effettuati dai vigili urbani, dagli altri agenti e
dipendenti comunali, dal personale preposto dalle aziende sanitarie, nonché
dalle altre forze dell’ordine competenti, secondo i rispettivi ordinamenti e
nei limiti delle risorse finanziarie dei rispettivi bilanci.
2.
I controlli possono essere eseguiti d’ufficio, su espressa denuncia o anche su
semplice e informale segnalazione.
3. Al fine di acquisire
segnalazione di abusi e violazioni della presente legge, i Comuni e le aziende
sanitarie attivano un indirizzo di posta elettronica destinata a tali
segnalazioni da pubblicare sul sito istituzionale.
Art.
8
(Sanzioni)
1.
L’inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 6 comporta
l'applicazione, nei confronti del trasgressore, della sanzione amministrativa
ai sensi della normativa vigente.
2.
La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 9 comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa da 300,00 a 1.000,00 euro e la
violazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia).
3.
I soggetti incaricati del controllo, ai sensi della normativa vigente,
procedono all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2,
qualora il trasgressore non provveda entro quindici giorni dalla notifica del
verbale di accertamento e contestazione. In caso di reiterazione delle
violazioni l'importo della sanzione è raddoppiato.
4. I proventi delle
sanzioni derivanti dalla violazione degli articoli 4, 5 e 9 sono versati al
Comune nel cui territorio si è verificata la violazione.
Art.
9
(Norme transitorie)
1. Entro sei mesi
dall’entrata in vigore della presente legge, i conduttori di terreni utilizzati
per il pascolo devono adeguarsi alle disposizioni ivi contenute. Trascorso
infruttuosamente tale periodo, sono applicabili le sanzioni di cui all’articolo
8.
Art.
10
(Regolamento di attuazione)
1.
Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale approva il regolamento di attuazione delle disposizioni ivi previste.
2.
Fino all’approvazione del regolamento di cui al comma 1 si applica quanto
previsto nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale (Norme regionali
di salvaguardia - Vincolo idrogeologico e tagli boschivi) redatte dal
dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, foreste e
forestazione e dalla normativa vigente.
Art.
11
(Clausola d’invarianza finanziaria)
1.
Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri
finanziari a carico del bilancio della Regione.
Art. 1
(Integrazioni della l.r.
28/1986)
1.
Il comma 10-bis dell’articolo 1 della legge regionale 11 luglio 1986, n.28
(Ricezione turistica all’aria aperta) è modificato come segue:
a)
dopo la parola “turisti” sono inserite le seguenti: “nonché di loro pertinenze
ed accessori,”;
b) dopo la parola “siano”
sono inserite le seguenti: “mantenute nelle medesime piazzole o”.
Art.
2
(Modifiche della l.r.
29/2001)
1. Dopo l’articolo 10 della
legge regionale 26 novembre 2001, n. 29 (Norme per l’esercizio della pesca
degli osteitti e per la protezione e l’incremento della fauna nelle acque
interne della Regione Calabria), è inserito il seguente:
“Art. 10-bis
(Disciplina della tecnica di pesca denominata
"Carpfishing")
1.
Nelle acque interne della Regione Calabria è possibile l'utilizzo della tecnica
di pesca denominata "Carpfishing".
2. Con regolamento da approvarsi
dalla Giunta regionale entro il 30 aprile 2024 su proposta del competente
assessore, sono determinate le modalità e i limiti territoriali di esercizio,
nel rispetto delle norme generali statali e regionali vigenti in materia,
nonché i divieti e gli adempimenti amministrativi necessari anche ai fini delle
autorizzazioni alla navigazione delle acque interne, l'accesso agli specchi di
acqua e la sosta attraverso le aree circumlacuali.”.
Art.
3
(Modifiche e integrazioni della l.r. 11/2011)
1.
L’articolo 18 della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 (Istituzione del
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la
pubblicazione degli atti) è così modificato:
a)
al comma 1 dopo la parola “Calabria” sono aggiunte le seguenti: “, in quanto
trattasi di attività svolta nell’esercizio delle funzioni di pubblica autorità
per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2,”;
b)
al comma 2, dopo la parola “locali” sono inserite le seguenti: “, degli atti
delle aziende del servizio sanitario regionale, degli atti degli enti e delle
società rientranti nel gruppo di amministrazione pubblica della Regione
Calabria, delle sentenze e ordinanze trasmesse dalla Corte costituzionale”;
c)
il comma 3 è abrogato;
d) il comma 4 è sostituito
dal seguente: “Fatta eccezione per i casi di cui al comma 2, per la
pubblicazione degli atti su richiesta di pubbliche amministrazioni, enti e
altri soggetti pubblici o privati sono dovute le tariffe di inserzione fissate
dalla Giunta regionale, quale contributo (onere istruttorio) per l’esercizio
dell’attività di cui al comma 1.”.
Art.
4
(Integrazione della l.r.
39/2012)
1.
Dopo l’articolo 1 della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39 (Istituzione della
Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI) è inserito il seguente:
“Art.
1-bis
(Funzionamento S.T.V.)
1.
Nei casi in cui la Regione Calabria è individuata quale autorità competente ai
sensi dell’articolo 19, comma 9-quater, del decreto-legge 10 agosto 2023, n.
104 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività
economiche e finanziarie e investimenti strategici), convertito, con
modificazioni, in legge 9 ottobre 2023, n. 136, per lo svolgimento della V.I.A.
o alla verifica di assoggettabilità a V.I.A., i costi di funzionamento della
S.T.V., comprensivi dei compensi per i suoi componenti, sono definiti ai sensi
dell’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale).
2. I compensi di cui al
comma 1 non possono superare la somma di 15.000,00 euro annui per ciascun
componente e sono finanziati, su base annuale, in misura non superiore al 30
per cento delle tariffe di cui all'articolo 33 del d.lgs. n. 152/2006, senza
che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.
Art.
5
(Modifiche e integrazioni della l.r. 9/2023)
1.
L’articolo 16 della legge regionale 24 febbraio 2023, n. 9 (Disciplina del
sistema di protezione civile della Regione Calabria) è modificato come segue:
a)
al comma 2:
1)
alla fine della lettera b) sono aggiunte le seguenti parole: “nel rispetto dei
criteri e delle procedure stabilite dal dipartimento regionale competente in
materia di protezione civile”;
2)
dopo la lettera b) è inserita la seguente:
“b-bis)
il sostegno economico delle spese sostenute dai Comuni in relazione alle
emergenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), limitatamente a quelle
per attività di soccorso e assistenza alla popolazione di cui all’articolo 25,
comma 2, lettera a), del Codice, interventi più urgenti di cui all’articolo 25,
comma 2, lettera b), del Codice, nel rispetto di criteri e procedure stabilite
dal dipartimento regionale competente in materia di protezione civile;”;
b) il comma 3 è abrogato.
Art.
6
(Integrazioni dell’articolo 14 della l.r. 22/2023)
1.
All’articolo 14 della legge regionale 24 maggio 2023, n. 22, dopo il comma 2 è
aggiunto il seguente comma:
“3. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano all’Ente per i Parchi marini regionali
istituito con l’articolo 9 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24
(Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e
consorzi comunque denominati).”.
Art. 7
(Modifiche e integrazioni della l.r. 25/2023)
1.
La legge regionale 28 giugno 2023, n. 25 (Norme per il mercato del lavoro, le
politiche attive e l’apprendimento permanente) è modificata come segue:
a)
le parole: “ANPAL Servizi SpA”, ovunque ricorrenti,
sono sostituite dalle seguenti: “Sviluppo Lavoro Italia S.p.A”;
b)
all’articolo 8:
1)
al comma 4 dopo la parola “parità” sono inserite le seguenti: “, le parti
sociali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro, dei
lavoratori e delle professioni”;
2)
il comma 7 è abrogato;
c) dopo la parola “ANPAL”,
ovunque ricorrente, sono inserite le seguenti: “o suo successore, tale
individuato dalla normativa statale vigente”.
Art.
8
(Modifiche e integrazioni della l.r. 39/2023)
1.
La legge regionale 10 agosto 2023, n. 39 (Disciplina in materia di ordinamento
dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale) è così
modificata e integrata:
a)
al comma 9 dell’articolo 15, le parole: “il 2” sono sostituite dalle seguenti:
“l’uno”;
b)
dopo il comma 4 dell’articolo 24 è inserito il seguente: “4-bis. Al commissario
straordinario di cui al comma 4 è corrisposta, a carico del bilancio del
Consorzio, un’indennità commisurata a quella spettante al presidente del
Consorzio medesimo.”;
c) dopo il comma 6
dell’articolo 36 è inserito il seguente: “6-bis. Relativamente ai rapporti di
lavoro di cui al comma 6, il Consorzio di bonifica della Calabria assume su di
sé i soli oneri per accantonamenti obbligatori connessi alla risoluzione degli
stessi.”.
Art.
9
(Modifiche e integrazioni della l.r. 45/2023)
1.
La legge regionale 3 ottobre 2023, n. 45 (Promozione del benessere degli
animali d’affezione e prevenzione del randagismo) è così modificata:
a)
all’articolo 2, comma 1, lettera f), all’articolo 4, comma 2, lettera c), nella
rubrica e nei commi 1 e 5 dell’articolo 7, all’articolo 9, comma 1,
all’articolo 13, commi 2, 3 e 6, all’articolo 17, comma 4, all’articolo 27,
comma 1, all’articolo 28, commi 5 e 10, all’articolo 38, comma 3, le parole
“associazioni di volontariato” sono sostituite dalla seguente: “associazioni”;
b)
la lettera m) del comma 1 dell’articolo 2, è sostituita dalla seguente: “m)
associazione o ente animalista o protezionista: associazione o ente iscritto
nel Registro unico nazionale del Terzo settore che svolge, in conformità con il
proprio statuto, l'attività di tutela degli animali e prevenzione del
randagismo, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del d.lgs. 117/2017;”;
c)
al comma 3 dell’articolo 4, le parole “per i fini della presente legge” sono
sostituite dalle seguenti: “specializzata sulle tematiche di cui alla presente
legge”;
d)
al comma 5 dell’articolo 6 le parole “le forze dell’ordine e” sono soppresse;
e)
al comma 5 dell’articolo 7:
1) le parole da “emergenza” a: “o di” sono
soppresse;
2) dopo la parola “veterinari” sono inserite
le seguenti: “e, qualora mancanti, il numero di emergenza 112 ove istituito,”;
f)
all’articolo 8:
1) al comma 1:
1.1) la parola “È”
è sostituita dalle seguenti: “Ai fini dello svolgimento delle attività di cui
all’articolo 9, comma 1, lettere d) e h)”;
1.2) le parole da “di:” a “nazionale” sono
sostituite dalle seguenti: “dell’elenco dei soci dal quale risulta l’esistenza
di almeno dieci soci ordinari per le associazioni che dichiarano di svolgere la
propria attività in Comuni con popolazione inferiore o pari a ventimila
abitanti a meno che si tratti di associazioni il cui tesseramento dei soci
avviene su tutto il territorio nazionale”;
2) al comma 2:
2.1)
le parole “La Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti:
“L’articolazione amministrativa competente in materia di Terzo settore”;
2.2)
le parole: “lettere da a) a d),” sono soppresse;
3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis.
I soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 18 della legge regionale 5
maggio 1990, n. 41 (Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e
protezione degli animali) trasmettono all’articolazione amministrativa di cui
al comma 2 istanza di conferma di iscrizione nell’Albo di cui al presente
articolo, entro il termine del 31 maggio 2024, decorso il quale sono cancellati
di diritto.”;
4) al comma 3 le parole “d’ufficio” sono
soppresse;
g)
al comma 2 dell’articolo 9, le parole “le forze di polizia” sono sostituite
dalle seguenti: “i corpi di polizia locale”;
h)
al comma 9 dell’articolo 13 le parole da “un collarino” a “giallo” sono
sostituite dalle seguenti: “apicectomia auricolare”;
i) al comma 1 dell’articolo 18, le parole da
“del regolamento” a “salvo” sono sostituite dalla seguente: “di”;
j)
alla fine del comma 1 dell’articolo 20, dopo le parole “aziende sanitarie competenti,”
sono inserite le seguenti: “e dei corpi di polizia locale,”;
k)
nell’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 37, le parole da “o le” a
“smarrimento” sono sostituite dalle seguenti: “e le forze di polizia competenti
qualora sia stata presentata denuncia di furto o smarrimento”;
l)
nella lettera l) del comma 1 dell’articolo 50:
1) le parole “le forze di polizia,” sono
soppresse;
2) alla fine della medesima lettera, sono aggiunte le seguenti
parole: “, anche aperti alle forze di polizia e agli altri enti interessati
previe intese con le amministrazioni di appartenenza”.
Art.
10
(Integrazioni della l.r.
62/2023)
1.
Alla legge regionale 27 dicembre 2023, n. 62 (Norme in materia di spending
review) sono apportate le seguenti integrazioni:
a)
dopo il comma 2 dell’articolo 1 è inserito il seguente:
“2-bis.
In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 lettera a), la spesa per il
personale dell’Arpacal, al lordo degli oneri riflessi
e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell’anno 2014.”;
b)
dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:
“4-bis.
Dalla data di entrata in vigore del presente articolo sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a)
articoli 17 e 19 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 (Provvedimento
Generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza
regionale per l’anno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale
4 febbraio 2002, n. 8));
b)
articoli 23, 25, 28, 29 e 30 della legge regionale 12 giugno 2009, n.19
(Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2009) - Art. 3, comma
4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8);
c)
articoli 9 e 11 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di
razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale);
d)
articoli 12, 13 e 15 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69
(Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2013));
e)
articoli 3 e 4 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 56 (Provvedimento
generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla
manovra di finanza regionale per l’anno 2014));
f)
articolo 1, comma 4 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 (Misure per il
contenimento della spesa regionale);
g)
articoli 1, 2 e 2-bis della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11
(Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2015));
h) articoli 5 e 6 della
legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43 (Provvedimento generale recante norme di
tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale
per l’anno 2017))”.
Art.
11
(Modifiche della l.r.
15/1992)
1. Al comma 7 dell’articolo
4 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 (Disciplina dei beni in proprietà
della Regione), le parole “dal Servizio Patrimonio” sono sostituite dalle
seguenti: “dalla competente articolazione amministrativa della Giunta regionale”.
Art.
12
(Modifiche e integrazioni della l.r. 9/2018)
1.
Alla legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la
prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione
della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza) sono apportate
le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 dell'articolo 12 è così modificato:
1)
dopo la parola “regionale” sono inserite le seguenti parole: “e iscritte negli
appositi elenchi provinciali, di cui all’articolo 13, comma 2, della l.44/1999
e all’articolo 15, comma 4, della l. 108/1996, depositati presso le
Prefetture.";
2)
dopo la parola "estorsione." è aggiunto il seguente testo: "Il
contributo è commisurato al numero di vittime che le organizzazioni dimostrano
di avere effettivamente assistito.";
b) l'articolo 15 è
sostituito dal seguente:
“Art.
15
(Premialità per le vittime della criminalità
e della violenza di genere)
1.
La Regione Calabria, gli enti e organismi strumentali, le aziende e società
controllate o partecipate per almeno il 5 per cento del capitale sociale,
devono introdurre, nella formulazione di bandi o selezioni per la ricerca di
personale, un requisito di premialità, in favore delle vittime della
criminalità o della violenza di genere, e per i loro familiari, con
l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo, pari al 10 per cento del parametro
numerico finale.”;
c) l'articolo 54 è
sostituito dal seguente:
“Art.
54
(Giornata contro i rischi del gioco d'azzardo)
1.
In attuazione del comma 5 dell'articolo 16, al fine di prevenire e contrastare il
rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, la Regione istituisce
la giornata contro i rischi del gioco d'azzardo, da celebrarsi ogni anno il 28
maggio per aumentare la consapevolezza su tutto il territorio sui fenomeni di
dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché sui
rischi relazionali e per la salute.
2. Gli oneri a carico del
bilancio regionale per l'attuazione del comma 1 del presente articolo sono
inclusi nel PSLA previsto dall'articolo 4.”.
Art.
13
(Modifiche dell’articolo 8 della l.r. 8/2023)
1. Al comma 1 dell’articolo
8 della legge regionale 24 febbraio 2023, n.8 (Modifiche leggi regionali e
disposizioni normative), la parola “intende” è sostituita dalle seguenti:
“interpreta nel senso che è”.
Art.
14
(Modifiche dell’articolo 17 della l.r. 9/1996)
1. Al comma 1 dell’articolo
17 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la
gestione della fauna selvatica e l’organizzazione del territorio ai fini della
disciplina programmata dell’esercizio venatorio), dopo le parole: “oggetto di
esame”, è aggiunto il seguente periodo: “o di un dipendente che abbia svolto le
medesime funzioni per almeno cinque anni”.
Art.
15
(Parcheggio della Cittadella regionale “Jole
Santelli”)
1.
La Regione è autorizzata alla stipula di un Protocollo di Intesa con il Comune
di Catanzaro per il completamento e la gestione dell'area destinata a
parcheggio sud, asservita alla Cittadella regionale "Jole Santelli".
2.
Nell'ambito dei lavori di completamento di cui al comma 1, la Regione si fa
carico della spesa occorrente alla realizzazione di un impianto fotovoltaico
destinato al risparmio energetico della sede della Giunta regionale, nel limite
massimo di 8.000.000,00 euro.
3.
A titolo di partecipazione alle spese di gestione dell'area parcheggio di cui
al comma 1, che contempla anche il servizio di navetta da e per gli uffici
regionali, la Regione eroga al Comune di Catanzaro, a far data dall'anno di
entrata in funzione dell'impianto fotovoltaico di cui al comma 2, la somma di
200.000,00 euro annui.
4. Alla copertura degli
oneri finanziari derivanti dalla presente disposizione, quantificati nella
misura massima di 8.000.000,00 euro per la realizzazione dell'impianto
fotovoltaico si provvede con le risorse della POR FESR 21-27 AZIONE 2.1.1. Le
spese di gestione dell'area parcheggi non comportano nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio e trovano copertura con le risorse derivanti dalla minore
spesa per consumi energetici.
Art.
16
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione delle
norme della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio regionale.
Art.
17
(Entrata in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
Il Consiglio regionale
preso atto che: la sindrome
fibromialgica è una patologia invalidante e cronica
che colpisce un numero significativo di cittadini, è necessario affrontare la
questione con urgenza e impegno.
Tenuto conto che: ad oggi
la fibromialgia non è stata riconosciuta né inclusa nei Livelli Essenziali di
Assistenza (LEA), privando così i pazienti dell'accesso a cure e trattamenti
adeguati.
Visto che: i pazienti fibromialgici, oltre a essere afflitti dalla malattia
stessa, vivono nella costante incertezza e nell'assenza di supporto adeguato da
parte delle Istituzioni.
Considerato che: alla
Camera dei deputati sono state approvate ben sei mozioni per riconoscere la
fibromialgia come patologia invalidante e da inserire nei LEA, dimostrando così
il riconoscimento dell'urgenza e dell'importanza della questione e garantendo
così l'accesso equo e universale alle cure e ai trattamenti necessari
impegna il Presidente
a sostenere in ogni sede -
iniziando dalla Conferenza delle Regioni - la richiesta di inserimento nei Lea
della Sindrome Fibromialgica.
Il Consiglio regionale
premesso che:
la politica energetica
europea ha introdotto, in considerazione dell’attuale contesto geopolitico e
della situazione energetica eccezionale, misure urgenti per accelerare la
diffusione delle fonti energetiche rinnovabili al fine di contribuire in
maniera significativa a mitigare gli effetti della emergenza energetica;
che la transizione
all’energia pulita, già centrale per l’attuazione del Green Deal e per il
conseguimento degli obiettivi climatici, è divenuta peraltro fondamentale per
realizzare l’autosufficienza energetica dell’UE, per contrastare i cambiamenti
climatici, diminuire i prezzi dell’energia, ridurre la dipendenza dai
combustibili fossili e garantire la sicurezza dell’approvvigionamento;
che i suddetti obiettivi
presuppongono la piena attuazione del quadro legislativo nazionale
disciplinanti l’installazione delle energie rinnovabili, comprese le
disposizioni volte a razionalizzare le procedure autorizzative applicabili ai
relativi progetti;
che tra le misure
introdotte assume particolare importanza la disciplina per l’individuazione,
demandata alle Regioni, delle superfici e aree idonee e non idonee
all’installazione di impianti a fonti rinnovabili di cui all’art. 20 del
decreto legislativo n. 199 del 2021;
che l’art. 4 del
decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 coordinato con la legge di conversione2
febbraio 2024, n. 11, dispone un apposito fondo incentivante - nel limite di
200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032 - da
destinare alle regioni per l’adozione di misure di decarbonizzazione, la
promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, l’accelerazione e la
digitalizzazione degli iter autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture
di rete;
che, pur non essendo stati
ad oggi stabiliti, attraverso i decreti ministeriali di cui al comma 1del
citato art. 20, i principi ed i criteri omogenei da adottare per
l’individuazione delle suddette aree, il suddetto art. 4 anticipa le modalità
di riparto del fondo incentivante per l’anno 2024privilegiando difatti le
regioni che abbiano provveduto all’individuazione delle superfici e aree idonee
e non idonee, comunque non oltre il termine del 31 dicembre di questo anno;
che l’attuale accelerazione
della produzione di energia da fonti rinnovabili, richiedendo un forte impegno
territoriale della Calabria interessata da numerosi impianti spesso di grande
dimensione, non può prescindere, sin da ora, da una regolamentazione atta a
garantire una proporzionata localizzazione dei progetti su scala regionale
tutelando adeguatamente i diritti e le legittime aspettative di tutte le parti
interessate laddove l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non
idonee mira non già a rallentare la realizzazione degli impianti, bensì ad
offrire agli operatori un quadro di riferimento e orientamento per la
localizzazione dei progetti, certo e chiaro;
che stante il ruolo
rilevante che assume la Regione Calabria nella definizione degli iter
decisionali ed autorizzativi, l’introduzione delle superfici e aree idonee e
non idonee, così come già avvenuto in altre regioni (p.es. Piemonte, Veneto,
Emilia Romagna, Umbria, Sicilia),oltre a costituire un elemento essenziale per
la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative e
valutative ambientali contestualmente applicabili ai progetti di energia
rinnovabile, introduce l’opportunità di poter compensare sotto il lato
finanziario gli impatti ambientali e territoriali causati dall’installazione
degli impianti rinnovabili;
che, tra l’altro, vista la
crescente accelerazione delle domande autorizzative, al fine di eliminare le
strozzature nelle procedure autorizzative degli impianti di produzione di
energia rinnovabile, è opportuno garantire, nel breve termine, nell’ambito della
procedura di pianificazione, una misurata ponderazione delle scelte
localizzative sul territorio regionale connesse all’impatto ambientale ed agli
usi concorrenti degli spazi;
che in relazione al già
citato perseguimento della transizione energetica del sistema socioeconomico
regionale, diventa improcrastinabile provvedere – auspicabilmente in stretta
correlazione con le misure di promozione delle Comunità energetiche da fonti
rinnovabili introdotte con legge regionale 19 novembre 2020, n. 25 e ss.mm. e
ii. – alla individuazione delle citate superfici e aree idonee e non idonee;
tutto ciò premesso e
considerato
impegna la Giunta regionale
ad
adottare ogni procedura utile, entro il 31 dicembre 2024, alla individuazione
delle superfici, aree idonee e non idonee, per la localizzazione degli impianti
destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione
dell’art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e per il contestuale
conseguimento del fondo incentivante di cui all’art. 4 del decreto-legge
9dicembre 2023, n. 181 coordinato con la legge di conversione 2 febbraio 2024,
n. 11.
Il Consiglio regionale
premesso che:
- da diversi anni, il
Centro Sistema Bibliotecario Vibonese (ente intercomunale associativo costituito
con delibera della Giunta regionale n. 5470 del 13.12.1988, ai sensi della
legge regionale 19.4.1985, n. 17 “Norme in materia di biblioteche di ente
locale e d'interesse locale”) versa in una crisi finanziaria strutturale,
avendo una situazione debitoria al31.12.2023 di € 686.206,11, a fronte di
crediti per € 148.604,20;
- Il CSBV è finanziato da
un contributo di € 0,40 ad abitante dai 21 Comuni ad esso aderenti. Tuttavia,
pochi Comuni sono puntuali nel versamento delle quote annuali, né il CSBV ha le
risorse necessarie per procedere coattivamente a riscuoterle. Inoltre, il
contributo fisso da parte della Regione Calabria di 50mila euro annue è cessato
nel 2008;
- tale situazione mette a
rischio resistenza del CSBV, che ad oggi ha soltanto una dipendente e zero
fondi in cassa a fronte di alcuni atti ingiuntivi e/o esecutivi di rilevante
importo;
- attualmente il CSBV è una
delle più grandi biblioteche pubbliche della Calabria poiché custodisce al suo
interno 90mila volumi e gestisce oltre due milioni di schede bibliografiche on
line. Nei suoi 30 anni di attività è stato il fulcro del Servizio bibliotecario
regionale ed ha posto in collegamento telematico circa 160 biblioteche statali
regionali, comunali, universitarie (comprese la "Magna Graecia"
e la "Mediterranea") nonché il Polo culturale “Mattia Preti” del
Consiglio regionale della Calabria e la biblioteca del Museo archeologico di
Reggio Calabria. Il CSBV è stato inoltre promotore di iniziative di rilevanza
nazionale, come il "Tropea Festival leggere e scrivere”, poi
"Festival leggere e scrivere", ed ha curato, per conto della Regione
Calabria la partecipazione ai Saloni del Libro di Torino e di Napoli. Nella sua
vita, insomma, è stato un Ente al servizio della cultura calabrese e anche
della Regione Calabria;
- di fronte a tali
rilevanti elementi la Regione Calabria deve riconsiderare il ruolo del Sistema
bibliotecario vibonese nel quadro delle sue politiche culturali e fare in modo
che questo non sparisca, travolto da una condizione economica che, oggettivamente,
allo stato, non ne garantisce la sopravvivenza.
- nel passato, anche più
recente, il Consiglio regionale è stato chiamato a soccorrere e salvare dal
collasso, rifondandoli sotto nuova veste giuridico/amministrativa, numerosi
enti strumentali o comunque partecipati dalla Regione. A maggior ragione può essere
soccorso il CSBV, il quale non presenta, allo stato, una massa debitoria
particolarmente grave;
- tra le diverse opzioni
possibili, vi è anche quella di promuovere una Fondazione partecipata dalla
Regione Calabria (socio promotore) ed aperta all'adesione degli Enti locali del
territorio (come soci fondatori) oltre altri Enti pubblici territoriali, quali
la Camera di commercio, le istituzioni scolastiche, la Curia Vescovile, nonché
organismi di rappresentanza delle forze imprenditoriali territoriali ed Enti
del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore. La
Fondazione avrebbe personalità giuridica mista;
ciò premesso, il Consiglio
regionale
impegna la Giunta regionale
a individuare la soluzione
giuridico-amministrativa maggiormente idonea a rifondare il Centro Sistema
Bibliotecario Vibonese, predisponendo gli atti necessari per la sua
trasformazione nella veste giuridica più confacente al rilancio dell'Ente.
Il Consiglio regionale
della Calabria
premesso che:
- il sistema balneare
italiano è in costante evoluzione, ed è un sistema complesso e dalla forte
eterogeneità, composto per lo più da aziende piccole e piccolissime, quasi
sempre a conduzione familiare, che costituiscono il motore vitale della nostra
economia turistica;
- i nostri imprenditori
balneari si sono sempre più impegnati, negli anni, in un’attività di
miglioramento dei servizi per meglio poter competere a livello europeo e
globale con le altre destinazioni turistiche;
- questo è un momento di
grande incertezza per i gestori che sono in attesa di norme chiare in linea con
la corretta applicazione della normativa europea ed italiana;
rilevato che:
- la direttiva n.
2006/123/CE, c.d. Direttiva Bolkestein (o Direttiva servizi), malamente
applicata, ha colpito e danneggiato in maniera incontrovertibile le attività
economiche insistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale operanti
all’interno del nostro territorio;
- a ben vedere la sentenza
della Corte di Giustizia 14 luglio 2016 resa nelle cause riunite C-458/14 (Promoimpresa) e C-67/15 (Melis + altri) al paragrafo n. 41
ha ritenuto che le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali,
“possono quindi essere qualificate come« autorizzazioni», ai sensi delle
disposizioni della direttiva 2006/123, in quanto costituiscono atti formali,
qualunque sia la loro qualificazione nel diritto nazionale, che i prestatori
devono ottenere dalle autorità nazionali al fine di poter esercitare la loro
attività economica” e ferma, in ogni caso, la rilevantissima riserva contenuta
ai successivi paragrafi n. 44 e 45 secondo cui spetta al giudice nazionale
stabilire se tali atti possano costituire concessioni di servizi inquanto “(ne)
risulta che le disposizioni relative ai regimi di autorizzazione della
direttiva 2006/123 non sono applicabili a concessioni di servizi pubblici…”,
dovendosi invece preferire la impostazione che propende per il loro
inquadramento quali concessioni di beni-. “È quindi con questa riserva che la
Corte risponde alle questioni sollevate (cfr. paragrafo n.62)”;
- in ogni caso, il regime
ordinario delle “autorizzazioni” è riportato all’art. 11 della Direttiva,
rubricato “Durata e validità della autorizzazione” e prevede al paragrafo 1:
“L’autorizzazione rilasciata al prestatore non ha durata limitata, ad eccezione
dei casi seguenti: a)l’autorizzazione prevede il rinnovo automatico o è
esclusivamente soggetta al costante rispetto dei requisiti; b) il numero di
autorizzazioni disponibili è limitato da un motivo imperativo di interesse
generale; o c) una durata limitata è giustificata da un motivo imperativo di
interesse generale”, sicché deve ritenersi che il rinnovo automatico è
compatibile con la Direttiva laddove, in ipotesi, l’autorizzazione abbia una
durata limitata nel tempo;
- quale eccezione al regime
ordinario di durata delle autorizzazioni precedentemente riportato, l’art. 12
della Direttiva rubricato “Selezione tra diversi candidati” prevede che
“Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività
sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità
tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione
tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di
trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della
procedura e del suo svolgimento e completamento”;
- il paragrafo n. 2
dell’art. 12 contempla il divieto del rinnovo automatico SOLO ove ricorrano i
presupposti del citato paragrafo 1, ovvero allorquando “il numero di
autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via
della scarsità delle risorse naturali.”
- del tutto coerentemente
la Corte di Giustizia nella causa C-348/22 ha ribadito il divieto di proroghe
automatiche e generalizzate (già contemplato nella sentenza Promoimpresa)
senza il previo accertamento della scarsità della risorsa naturale come
agevolmente può evincersi dalla lettura del paragrafo n. 71 della citata
sentenza del 20 aprile 2023;
- altrettanto
opportunamente la CGUE ha ritenuto inapplicabili le norme della Direttiva ai
rapporti concessori sorti prima della scadenza del termine del suo recepimento
che notoriamente veniva a scadere il 28 dicembre 2009 (cfr. paragrafo n.73).
- in ogni caso ove ritenuta
non scarsa la risorsa naturale non sarebbe applicabile neppure l’art. 49 del
Trattato poiché - come chiarito dalla CGUE sentenza C-348/2022 - non è
necessario applicare direttamente le norme dei Trattati ove una materia sia
disciplinata da norme di armonizzazione. In tal caso, infatti si ricadrebbe
sotto l’egida dell’art. 11 della Direttiva Bolkestein (assenza del limite di
durata, e ove contemplato tale limite, possibilità del rinnovo automatico alla
scadenza) ritenuta dalla CGUE Direttiva di armonizzazione immediatamente
applicabile;
- contestualmente, la CGUE,
rimeditando le conclusioni a cui giunse la sentenza Promoimpresa
ha demandato allo Stato membro ovvero allo Stato Amministrazione e non al
giudice nazionale -sul punto si veda la illuminante sentenza del Tar Puglia,
Lecce Sezione prima, 2 novembre 2023 n. 1223 – Presidente estensore Dott.
Antonio Pasca -l’individuazione dei criteri per la determinazione della
scarsità della risorsa naturale;
- più precisamente la CGUE
ha affermato che “Infatti, alla luce del suo tenore letterale, l'articolo 12,
paragrafo 1, della direttiva2006/123 conferisce agli Stati membri un certo
margine di discrezionalità nella scelta dei criteri applicabili alla valutazione
della scarsità delle risorse naturali. Tale margine di discrezionalità può
condurli a preferire una valutazione generale e astratta, valida per tutto il
territorio nazionale, ma anche, al contrario, a privilegiare un approccio caso
per caso, che ponga l'accento sulla situazione esistente nel territorio
costiero di un comune o dell'autorità amministrativa competente, o addirittura
a combinare tali due approcci” (cfr. paragrafo n. 41).
- la CGUE ha ulteriormente
statuito che “In ogni caso, è necessario che i criteri adottati da uno Stato
membro per valutare la scarsità delle risorse naturali utilizzabili si basino
su criteri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati”;
- invero il legislatore
italiano con la legge 5 agosto 2022 n.118 (e già prima con la legge 30dicembre
2018 n.145) aveva affermato la necessità di eseguire una mappatura dei titoli
concessori. E tale accertamento, quale presupposto applicativo dell’art. 12
della Direttiva, è stato ulteriormente ribadito ed integrato con l’art. 10
quater del D.L n.198/2022 recante la previsione a monte della quale “È
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico con
compiti consultivi e di indirizzo in materia di concessioni demaniali
marittime, lacuali e fluviali (.) Il tavolo tecnico di cui al comma 1,
acquisiti i dati relativi a tutti i rapporti concessori in essere delle aree
demaniali marittime, lacuali e fluviali, elaborati ai sensi all'articolo 2
della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce i criteri tecnici per la
determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale
disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello
disaggregato a livello regionale, e della rilevanza economica
transfrontaliera”;
- con la medesima legge n.
118/2022 veniva recepita la giurisprudenza del Consiglio di Stato resa in
Adunanza Plenaria (sentenza n. 18 del 2021) successivamente cassata dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza del 23.11.2023, n. 32559 ed in base
alla quale la scadenza dei titoli concessori veniva (precipitosamente) fissata
al 31 dicembre 2023, e si precludeva al legislatore finanche di intervenire
normativamente sulla scadenza dei titoli nelle forme già mutuate (per
completezza, la sentenza dell’AP n.17/2021 è sub iudice
e ragionevolmente seguirà la stessa sorte della n.18);
- il parere motivato
elaborato dalla Commissione europea nell’ambito della procedura d’infrazione n.
(2020)4118 indirizzato alla Repubblica italiana il 16.11.2023, basato quasi
integralmente sulla predetta giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria, merita di
essere rimeditato e giustamente contrastato alla luce della corretta
interpretazione della Direttiva offerta dalla CGUE con la pronuncia Comune di
Ginosa, C-348/2022, e della suddetta statuizione delle SSUU, la quale, sebbene
abbia inciso il profilo dell’ammissibilità dell’intervento dei terzi in
giudizio – con assorbimento degli altri motivi -, nondimeno ha integralmente
cassato le statuizioni dell’AP rimuovendola dall’ordinamento giuridico;
- le Sezioni unite nel
rimettere la questione nuovamente al Consiglio di Stato per la decisione, hanno
formulato espresso invito a prendere atto “... delle sopravvenienze
legislative, avendo il Parlamento e il Governo esercitato, successivamente alla
sentenza impugnata, i poteri normativi loro spettanti” - con ciò decretandone,
definitivamente, la piena legittimità contrariamente a quanto ritenuto dall’AP.
Fra le sopravvenienze si
segnala quanto segue:
a) le
concessioni e i rapporti di cui al comma 1, lettere a) e b), che con atto
dell'ente concedente sono individuati come affidati o rinnovati mediante
procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e,
in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo
svolgimento e completamento, continuano ad avere efficacia sino al termine
previsto dal relativo titolo e comunque fino al 31 dicembre 2024 se il termine
previsto è anteriore a tale data (art. 3, comma 2, legge n.118/2022).
Sull’adeguatezza della pubblicità, in tema di procedura selettiva per
l’assegnazione delle concessioni demaniali, specie quando non vi siano state
istanze concorrenti è costante l’indirizzo giurisprudenziale che esclude il
riferimento al codice dei contratti pubblici ma ritiene soddisfatto il
requisito di legge mediante ricorso alla procedura selettiva già prevista nella
legislazione speciale del codice della navigazione (art. 37) e del relativo
regolamento di esecuzione (art. 18) che prevede la pubblicazione delle istanze
all’albo pretorio (c.d. rende noto) come può evincersi, ex multis,
dalla lettura della recentissima lettura della sentenza del Consiglio di Stato,
30 novembre 2023 n. 10378/2023 (la quale richiama sia l’AP che la sentenza
della CGUE C-348/22), nel solco di Consiglio di Stato, sezione V, 9 dicembre
2020,n. 7837; T.A.R. Sicilia Catania, sezione III, sent.
n. 82 del 14 gennaio 2021; Consiglio di Stato, sezione V, 16 febbraio 2017, n.
688; Consiglio di Stato, VI Sezione, 26 giugno 2009, n. 5765; etc.;
b) ove non vi sia stata
adeguata pubblicità dell’avvio della procedura di assegnazione secondo la
procedura del codice della navigazione (ovvero sia mancata la pubblicazione
dell’istanza), i titoli concessori, nelle more del riordino della materia che
tenga contodell’art.11 della Direttiva, continuano ad avere efficacia sino il
31 dicembre 2024 (art.3,comma 1, legge n.118/2022) in base al D.L 198/2023,
dovendosi concordare con le SSUU della Suprema Corte n. 32559/23 che
ricomprendono l’intervento normativo del Governo e del Parlamento, nell’ambito
dei “poteri spettatigli”;
c) tuttavia, in presenza di
ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva
entro il 31 dicembre 2024, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di
un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura
stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di
scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla
conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025. Fino a
tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente
è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della
navigazione (art.3, comma 3, legge n.118/2022);
d) l’art. 10 quater del d.l. 198/2022, come illustrato in precedenza, ha istituito
un Tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni
consultive e di indirizzo per definire “i criteri tecnici per la determinazione
della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile” in linea
con le previsioni dell’art. 12 della Direttiva come meglio interpretate con
carattere vincolante da CGUE C-348/22.
e) il Tavolo tecnico ha
parzialmente svolto il suo compito, mancando allo stato, l’acquisizione
analitica del dato relativo alle concessioni lacuali e fluviali e risultando
occupato il 33% della superficie del demanio marittimo, al netto delle
aviosuperfici, delle aree naturali protette, dei porti commerciali, etc. (cfr.
relazione tecnica del Tavolo Tecnico in data 8.9.2023). Tale dato deve essere
convertito in una norma statale.
Considerato che:
- se Governo e Parlamento,
nel rispetto delle norme eurounitarie, hanno
esercitato nei sensi appena illustrati “i poteri loro spettanti”, come
affermano le Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione adite per eccesso
di potere giurisdizionale, è allora doveroso, nelle more della scadenza legale
dei titoli, attendere quantomeno che il legislatore statale, cui unicamente
compete in base all’art 117 comma 2, lett e) Cost. la
tutela della concorrenza (fra le tante Corte Cost. n.202/2020), fissi il
criterio su base nazionale per la determinazione della scarsità della risorsa
naturale e ridisegni il quadro normativo della materia non essendo consentito
alle Amministrazioni concedenti, a diritto positivo vigente, procedere del
tutto arbitrariamente e in maniera disordinata con l’indizione delle gare e men
che meno interferire con l’esercizio dei poteri spettanti al Governo nella
definizione dei criteri per la determinazione della scarsità della risorsa
naturale come qualche Comune del tutto arbitrariamente ritiene di poter fare;
tutto ciò premesso e
considerato
si impegna il Presidente
della Regione e la Giunta regionale
- a supportare le attività
operanti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale con finalità
turistico-ricreativa, esprimendo nettamente la posizione della Regione nella
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, in conformità alle previsioni di cui agli
articoli 2, comma 1, e 4, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, nonché in
ogni sede istituzionale, nei seguenti termini:
1) richiesta urgente alla
Presidenza del Consiglio dei ministri di ultimazione dei lavori del Tavolo
tecnico istituito ai sensi dell’art. 10 quater del d.l.
198/2022 mediante l’acquisizione del dato, allo stato mancante, relativo ai
titoli concessori rilasciati su laghi e fiumi;
2) traduzione in norma
degli esiti del Tavolo tecnico, in particolare della c.d. mappatura, mediante
la immediata fissazione di un limite oltre il quale la risorsa può ritenersi
scarsa;
3) al fine di evitare
disarmonie di mercato nonché di natura giuridica che la stessa normativa di
riferimento vuole evitare, adozione di un criterio unico nazionale (il criterio
nazionale è fra quelli ritenuti possibili dalla CGUE nella causa C-348/22 la
cui scelta viene rimessa alla discrezionalità del legislatore statale) per la
scarsità della risorsa naturale, anche in ragione della competenza esclusiva
statale in materia di tutela della concorrenza ai sensi dell’art 117Cost.,
comma 2, lett. e), come anche ribadito ripetutamente dalla Consulta (fra le
tante, Corte Cost. n. 202/2020; Corte Cost. n. 1/2019; Corte Cost. n.94/2019;
Corte Cost. n. 221/2018; Corte Cost. 40/2017; Corte Cost. n. 171/2013; Corte
Cost. n.46/2022) che la Regione intende condividere ed affermare;
4) verifica periodica
-ventennale- in seno al Tavolo tecnico permanente istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri sulle concessioni demaniali marittime,
lacuali e fluviali, ex art. 10 quater della legge n.118/2022, dell’eventuale
superamento della scarsità della risorsa naturale;
5) obbligo di indizione
delle evidenze pubbliche da parte delle autorità concedenti, anche su istanza
di parte, solo previa verifica del superamento del limite oltre il quale la
risorsa è ritenuta scarsa secondo i criteri fissati sin da subito dal legislatore
nazionale, in linea con quanto richiesto dall’art. 12 della Direttiva servizi e
dalla sentenza del 20 aprile 2023 della CGUE al paragrafo n. 71;
6) conferma della durata
delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali in essere sino
all’eventuale superamento della scarsità della risorsa naturale da verificarsi
con periodicità ventennale come sopra meglio specificato;
7) conferma della piena
validità dei titoli concessori sorti prima della scadenza del termine di
recepimento della Direttiva n. 2006/123/CE ovvero del 28 dicembre 2009 (cfr.
paragrafo nCGUE in causa C-348/2022; Corte di
Giustizia, Sez. VI, 24.9.1998, Togel, C76/97; Corte
di Giustizia, 5.10.2000, Commissione/Francia, C-337/98; Consiglio di Stato,
sezione VI, 13gennaio 2022 n.229);
8) nelle more dell’adozione
degli atti normativi di cui in precedenza, e del riordino complessivo della materia,
promuovere con funzione di armonizzazione e con ogni possibile sollecitudine,
la diramazione di atti di indirizzo agli enti concedenti in piena osservanza
dell’intervento del Governo e del Parlamento nell’ambito “dei poteri normativi
loro spettanti” (Cass. SS.UU nn.32559/2023, paragrafo n.17) che con il d.l. 198/2022, convertito con modificazioni nella legge
provvedimento n. 14/2024 ha confermato l’efficacia dei titoli esistenti al
31.12.2024 con possibilità di estensione al 2025, esclusa ogni possibilità per
le amministrazioni concedenti di indire evidenze pubbliche con riferimento ai
titoli esistenti in attesa dell’intervento normativo e dei criteri di cui
sopra, e fatte salve le estensioni già rilasciate, anche ai sensi dell’art.
1,commi 682 e ss. della legge n.145/2018, per le istanze pubblicate secondo le
vigenti regole del codice della navigazione (art.37) e del relativo regolamento
di esecuzione (art.18);
9) nel solo caso di
superamento della scarsità della risorsa naturale su base nazionale, prevedere
nella procedura di evidenza pubblica il riconoscimento del valore di mercato
dell’azienda creata dal concessionario uscente, che tenga conto pure di avviamento,
investimenti effettuati, beni materiali ed immateriali, remunerazione del
capitale investito, etc. da porre a carico del concessionario entrante e in
favore di quello uscente (cfr. paragrafo n.44 della sentenza Laezza - Corte di
Giustizia europea, terza sezione, 28 gennaio 2016, C-375/14).
10) Abrogazione o
adeguamento dell’art. 49 del codice della navigazione a quanto espresso al
precedente sub) 9.
Il Consiglio regionale
considerato che:
- l'incidenza del tumore
della mammella è in costante aumento e che le pazienti affette da questa
patologia necessitano di supporto fisioterapico e di tutori per prevenire e
trattare il linfedema dell'arto superiore postchirurgico;
- solo nella Regione
Calabria l'incidenza del tumore della mammella è di circa 1.250 casi stimati, e
che pertanto diventa imperativo adottare misure volte a migliorare la qualità
della vita delle donne affette da questa patologia;
- il linfedema è una
complicanza comune in pazienti sottoposte a interventi chirurgici per il tumore
della mammella e che il trattamento con supporti fisioterapici e tutori a
pressione decrescente può migliorare la qualità di vita delle pazienti affette da
questa condizione.
Ritenuto:
- che il supporto
fisioterapico e i tutori siano fondamentali per prevenire e trattare il
linfedema dell'arto superiore post-chirurgico nelle pazienti affette da tumore
della mammella;
- opportuno che il Servizio
sanitario regionale si adoperi affinché vengano garantiti il supporto
fisioterapico e i tutori a carico del Servizio sanitario regionale per le
pazienti affette da tumore della mammella, al fine di prevenire e trattare il
linfedema dell'arto superiore post-chirurgico.
Constatato che:
- attualmente tali supporti
non sono garantiti a carico del Servizio sanitario regionale.
Ritenuto per tutto quanto
sopra che:
- vi sia la necessità che
il Servizio sanitario nazionale si attivi affinché i supporti fisioterapici e i
tutori a pressione decrescente, utilizzati per il trattamento del linfedema
dell'arto superiore post-chirurgico, siano inseriti nel nomenclatore dei
presidi terapeutici a totale carico del Servizio sanitario nazionale.
Tutto ciò premesso e
considerato
invita la Giunta regionale
per quanto di competenza:
- a adottare tutte le
misure necessarie per garantire che le pazienti affette da tumore della
mammella ricevano il supporto fisioterapico e i tutori necessari per prevenire
e trattare il linfedema dell'arto superiore postchirurgico, a carico del
Servizio sanitario regionale;
- a farsi portavoce presso
le autorità competenti affinché vengano garantiti il supporto fisioterapico e i
tutori a carico del Servizio sanitario regionale per le pazienti affette da
tumore della mammella, al fine di prevenire e trattare il linfedema dell'arto
superiore post-chirurgico;
- ad esprimersi formalmente
nei confronti degli organismi competenti affinché il Servizio sanitario
nazionale si adoperi al fine di inserire i supporti fisioterapici e i tutori a
pressione decrescente, utilizzati per il trattamento del linfedema dell'arto
superiore post-chirurgico, nel nomenclatore dei presidi terapeutici a totale
carico del Servizio sanitario nazionale.
Il Consiglio regionale
premesso che:
- la condizione di disabilità
gravissima è strettamente associata alla non autosufficienza, inquanto un
disabile considerato gravissimo è colui che ha necessità di avere
l’accompagnamento e che non è in grado di deambulare da solo o di compiere gli
atti normali della vita quotidiana senza assistenza continua;
- le suddette condizioni
sono disciplinate dal D.M. 26 settembre 2016, con riferimento in particolare
all’art. 3 (disabilità gravissime) allegati 1 (scale di valutazione della
condizione di disabilità gravissima) e 2 (altre persone in condizione di dipendenza
vitale);
- la legge 27 dicembre
2006, n. 296 ha istituito a livello nazionale il “Fondo per la Non
Autosufficienza” (F.N.A.), al fine di garantire l’attuazione dei livelli
essenziali delle prestazioni assistenziali su tutto il territorio nazionale con
riguardo alle persone non autosufficienti affette da disabilità gravissima;
- la delibera di Giunta
regionale n. 377 dell’11 agosto 2021 recante “D.P.C.M. del 12dicembre 2018 –
Riparto Fondo per la Non Autosufficienza per l’anno 2018 – Approvazione Riparto
Somme F.N.A. 2018”, ha approvato i criteri di riparto delle risorse economiche
a carico della Regione Calabria in relazione all’assegnazione del F.N.A.
annualità 2018, nella quale, per la parte che riguarda le disabilità
gravissime, ha destinato il 50% dei fondi a favore delle Aziende Sanitarie
Provinciali, per la realizzazione di interventi nel campo della disabilità
gravissima;
- con il decreto
dirigenziale del Dipartimento lavoro e welfare della Regione Calabria n.11916
del 07/10/2022 sono state approvate le “Linee guida per l’assegnazione del
Fondo perle Non Autosufficienze (FNA) annualità̀ 2018”;
- con il decreto
dirigenziale del Dipartimento lavoro e welfare della Regione Calabria n.13409
del 02/11/2022 sono state liquidate le somme in favore delle Aziende Sanitarie
Provinciali della Regione Calabria relative al Fondo per le Non
Autosufficienze.
Considerato che:
- dalle graduatorie finali
delle singole ASP risulta che molti soggetti che rispettano i requisiti per
beneficiare dei contributi del fondo e con un ISEE poco superiore ai € 6.000,00
sono rimaste escluse dall’elenco dei beneficiari.
Impegna la Giunta regionale
ad attivarsi per integrare
e implementare con risorse della Regione Calabria la dotazione finanziaria del
“Fondo per la Non Autosufficienza”, al fine di permettere alle persone con
reddito ISEE fino a € 9.000,00 e disabilità gravissime rimaste escluse nelle
graduatorie finali delle relative ASP di poter usufruire dei contributi del
suddetto fondo.
Art. 1
(Modifiche all’articolo 39 della l.r. 47/2011)
1.
L’articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Collegato alla
manovra di finanza regionale per l'anno 2012) è così modificato:
a)
alla lettera a) del comma 1-bis, le parole “30 aprile 2024” sono sostituite
dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;
b)
alla lettera b) del comma 1-bis, le parole “30 aprile 2025” sono sostituite
dalle seguenti: “31 dicembre 2025”;
c)
al comma 4, le parole “30 aprile 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31
dicembre 2024”;
d) al comma 5, le parole
“31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 agosto 2026”.
Art.
2
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione delle
norme della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio regionale.
Art.
3
(Entrata in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.