XII^ LEGISLATURA

 

RESOCONTO INTEGRALE

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N. 38

 

SEDUTA Di MARTEDì 12 MARZO 2024

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FILIPPO MANCUSO

 

Inizio lavori h. 15,35

Fine  lavori h. 19,48

 

Presidenza del presidente Filippo Mancuso

La seduta inizia alle 15.35

PRESIDENTE

Dà avvio ai lavori, invitando il Segretario questore a dare lettura del verbale della seduta precedente.

CIRILLO Salvatore, Segretario questore

Dà lettura del verbale della seduta precedente.

(È approvato senza osservazioni)

Comunicazioni

PRESIDENTE

Dà lettura delle comunicazioni.

(Sono riportate in Allegati)

Sull’ordine dei lavori

PRESIDENTE

Avviamo i lavori. Ha chiesto di intervenire la consigliera Bruni. Ne ha facoltà. 

BRUNI Amalia (Partito Democratico)

Grazie, signor Presidente. Intervengo per chiedere l’inserimento di un ordine del giorno specifico sulla fibromialgia.

Noi oggi andremo ad approvare la proposta legislativa già esaminata in Commissione. È una patologia invalidante, cronica, colpisce milioni di persone, ed è un dovere, sicuramente morale e politico, garantire a coloro che soffrono di questa patologia un supporto adeguato e un riconoscimento. La proposta di legge che noi portiamo all’esame dell’Aula, purtroppo, non ha un sostegno economico e, quindi, questa promozione sociale è ridotta; ovviamente è necessario che ci siano delle azioni concrete e delle misure specifiche. Tuttavia, a livello nazionale, alla Camera dei deputati sono state approvate ben sei mozioni per riconoscere la fibromialgia come patologia invalidante e cronica.

Attraverso questo ordine del giorno che chiedo di votare l'idea è, quindi, quella di spingere il nostro Presidente a sostenere in ogni sede, iniziando dalla Conferenza delle Regioni, la richiesta di inserimento nei LEA della sindrome fibromialgica. Quindi, chiedo che si possa procedere in tal senso. 

PRESIDENTE

Votiamo per l'inserimento dell'ordine del giorno della collega Bruni.

L'ordine del giorno è inserito.

Ha chiesto di intervenire il collega Molinaro. Ne ha facoltà.

MOLINARO Pietro (Lega Salvini)

Grazie, Presidente. Chiedo di inserire all’ordine del giorno la mozione numero 80 del 12 marzo 2024, a mia firma e dei colleghi del gruppo della Lega, al fine di procedere all'individuazione delle superfici e aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, nonché per il conseguimento del Fondo incentivante, per quanto riguarda la Regione, la cui scadenza è prevista il 31 dicembre 2024. Grazie.

PRESIDENTE

Votiamo per l'inserimento della mozione del collega Molinaro. La mozione è inserita all'ordine del giorno.

Ha chiesto di intervenire il collega Lo Schiavo. Ne ha facoltà. 

LO SCHIAVO Antonio Maria (Gruppo Misto)

Grazie, Presidente. Chiedo l'inserimento della mozione numero 81, che reca la mia firma e del consigliere Mammoliti, ma sottoscritta da tutti i gruppi consiliari dell'Aula, relativa al Sistema bibliotecario vibonese. 

PRESIDENTE

Votiamo per l'inserimento della mozione del collega Lo Schiavo. La mozione è inserita.

Ha chiesto di intervenire il consigliere Cirillo. Ne ha facoltà. 

CIRILLO Salvatore (Forza Italia)

Salve, Presidente. Chiedo l'inserimento della mozione numero 79, ex articolo 119 del Regolamento interno del Consiglio regionale, recante: “Misure a sostegno delle attività in regime di concessione demaniale marittima, fluviale e lacuale ad uso turistico-ricreativo”. Grazie. 

PRESIDENTE

Votiamo l'inserimento della mozione del collega Cirillo sulle concessioni demaniali. La mozione è inserita.

Ha chiesto di intervenire la collega Straface. Ne ha facoltà. 

STRAFACE Pasqualina (Forza Italia)

Grazie, Presidente. Chiedo l'inserimento della mozione numero 78, recante: “La salute delle donne affette da tumore alla mammella nella Regione Calabria.” 

PRESIDENTE

Votiamo per l’inserimento all’ordine dei lavori della mozione della collega Straface. La mozione è inserita.

Ha chiesto di intervenire il collega Alecci. ne ha facoltà. 

ALECCI Ernesto Francesco (Partito Democratico)

Grazie, Presidente. Dulcis in fundo, chiedo l'inserimento della mozione numero 77 del 29 febbraio relativa al Fondo per la non autosufficienza. 

PRESIDENTE

Votiamo per l'inserimento della mozione del collega Alecci. La mozione è inserita.

  Proposta di provvedimento amministrativo numero 150/12^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Rendiconto esercizio 2022 dell'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica Calabria (ATERP CALABRIA)

PRESIDENTE

Avviamo i lavori, con la proposta di provvedimento amministrativo numero 150/12^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Rendiconto esercizio 2022 dell'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica Calabria (ATERP CALABRIA)”

Cedo la parola al collega Montuoro per illustrare il provvedimento. Prego. 

MONTUORO Antonio (Fratelli d’Italia), relatore

Grazie, Presidente, buon pomeriggio a tutti.

La proposta di provvedimento, posta oggi all'approvazione di questa Assemblea, è stata licenziata dalla seconda Commissione consiliare nella seduta del 5 marzo scorso.

La proposta è relativa al Rendiconto esercizio 2022 dell'Agenzia Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Regione Calabria.

Alla seduta di Commissione hanno partecipato la Commissaria straordinaria, la quale ha illustrato le misure di intervento finora avviate e ha fornito i chiarimenti richiesti, ed un rappresentante del Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici. Il Dipartimento economia e finanze ha, invece, inviato una nota con la quale ribadisce le raccomandazioni riportate nell'istruttoria di competenza e ritiene che il Rendiconto esercizio 2022 dell'ATERP possa essere sottoposto all'approvazione da parte del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 57, comma 7, della legge regionale 4 febbraio 2002, numero 8.

Il provvedimento si compone della delibera di Giunta regionale, delle relazioni istruttorie del Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici, del Dipartimento economia e finanze e del parere del Revisore unico dei conti dell'Azienda.

Il Revisore unico dei conti non ha rilevato irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente, suscettibili di particolari rilievi. L'Organo di controllo ha verificato il sostanziale rispetto dei limiti di spesa previsti dall'articolo 6 della legge regionale 43/2016 in materia di spese del personale e spese per il funzionamento.

Con verbale numero 13 del 19/09/2023, l’Organo di controllo, con riferimento ai crediti e al Fondo crediti dubbia esigibilità, invita l'Ente alla verifica delle ragioni del mantenimento dei propri crediti, in particolare per quelli risalenti, in base alla loro effettiva esigibilità. Inoltre, il Revisore chiede una relazione con cadenza semestrale, dalla quale si possa evincere l'ammontare complessivo dei crediti, distinti per anno di formazione, l'attività di recupero e di interruzione dei termini prescrizionali dei crediti. Relativamente al contenzioso e all'adeguatezza del Fondo, è emersa l'esistenza di cause legali in corso, ereditate soprattutto dalle ex ATERP provinciali. Dunque, il Revisore ha richiesto dettagliate informazioni che permettano di verificare la corrispondenza del valore del Fondo accantonamento, rispetto alla copertura delle relative potenziali soccombenze e, quindi, passività.

A conclusione del verbale, il Revisore unico dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione ed esprime giudizio positivo per l'approvazione del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2022.

Il Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici, con l'istruttoria di competenza, rileva il sostanziale rispetto dei limiti di spesa previsti dall'articolo 6 della legge regionale numero 43/2016 in materia di spese del personale e spese per il funzionamento.

A conclusione dell'attività istruttoria, il Dipartimento vigilante esprime parere favorevole all'approvazione del Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2022 dell'Agenzia Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Regione Calabria.

Il Dipartimento economia e finanze raccomanda all'Ente, al fine di salvaguardare i propri equilibri di bilancio nonché di evitare l'insorgere di possibili danni di natura erariale, di promuovere le attività necessarie atte a garantire una incisiva azione di recupero delle posizioni di credito, stante il perdurare di alcune difficoltà nella riscossione dei proventi relative ai canoni di locazione.

Appurata la correttezza formale del risultato di amministrazione, il Dipartimento, sulla base delle risultanze contabili di cui al Rendiconto di gestione 2022, evidenzia che l’ATERP Calabria ha recuperato la quota annuale prevista per il ripiano del disavanzo determinato dal riaccertamento straordinario pari euro 2.354.291,27, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale del 2 aprile 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze.

A conclusione dell'istruttoria di competenza, il Dipartimento rileva che:

- sussiste la piena corrispondenza tra il saldo di cassa al 31/12/2022, per come risultante dal conto del bilancio, e il corrispondente valore del conto del tesoriere;

- sussiste la continuità tra i residui finali dell'esercizio 2021 rispetto a quelli iniziali dell'esercizio 2022;

- sussiste la quadratura delle poste contabili iscritte nelle cosiddette “partite di giro”;

- sussiste corrispondenza tra i valori a residuo e quelli riportati nel conto del patrimonio, posto che è stata verificata la piena coincidenza tra residui attivi finali e crediti e tra residui passivi finali e debiti, nonché, con riferimento al conto economico, la corrispondenza tra impegni in conto competenza e costi e tra accertamenti e ricavi, stante quanto attestato dall’ATERP Calabria nella nota integrativa di cui al presente Rendiconto di gestione 2022;

- sussiste la quadratura tra il saldo di tesoreria, in ragione del totale dei pagamenti e degli incassi effettuati nel corso dell'esercizio 2022, e il valore registrato alla voce “Disponibilità liquide” dell'attivo dello Stato patrimoniale;

- risulta formalmente corretta la determinazione del Fondo pluriennale vincolato, del Fondo crediti dubbia esigibilità e del risultato di amministrazione al 31/12/2022.

Il Dipartimento economia e finanze, dunque, ritiene possibile procedere, da parte della Giunta regionale, alla trasmissione del Rendiconto per l'esercizio 2022 dell'ATERP Calabria al Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 57, comma 7, della legge regionale 4 febbraio 2002, numero 8.

Grazie, Presidente. 

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il consigliere Alecci. Ne ha facoltà. 

ALECCI Ernesto Francesco (Partito Democratico)

Grazie, signor Presidente. Purtroppo, i dati sulla gestione degli alloggi di edilizia pubblica riferiti al 2023 non sono buoni.

In una giornata come questa, di forte pioggia, credo che in tutte le province della nostra Regione, all'interno degli edifici residenziali pubblici, ci siano parecchie abitazioni nelle quali all'interno finanche dal soffitto cade acqua.

In questo Consiglio, circa due anni fa, avevo chiesto uno sforzo in più anche da parte degli Assessorati e della Giunta, affinché la nostra Regione, come altre Regioni hanno fatto,  potesse utilizzare le agevolazioni fiscali destinate al Superbonus 110 per poter intervenire sugli alloggi di edilizia pubblica; alloggi per i quali oggi sono pochissime le risorse finanziarie a disposizione della nostra Regione e che, come tutti quanti noi possiamo vedere nelle nostre province, versano in pessime condizioni.

Questa è una partita che altre Regioni, come ad esempio la Lombardia, hanno giocato in maniera puntuale: una importante parte del patrimonio residenziale pubblico è stata messa a nuovo ed efficientata dal punto di vista energetico grazie al Superbonus 110, senza gravare sul bilancio regionale.

La Calabria, purtroppo anche in questo, è maglia nera: sono pochissimi gli interventi che sono stati effettuati nella nostra Regione.

Abbiamo un patrimonio edilizio pubblico che versa in situazioni drammatiche se non pietose.

Da questo punto di vista, bisogna fare uno sforzo in più e cercare di trovare le risorse, quantomeno per mettere in sicurezza gli edifici che ormai non sono più neanche in sicurezza.

Nelle prossime settimane, pertanto, proporrò, all'interno sempre di questo Consesso, una mozione affinché si possa mettere in piedi un gruppo di lavoro che valuti come utilizzare gli sgravi fiscali attualmente disponibili per poter mettere mano al patrimonio edilizio pubblico. Grazie. 

PRESIDENTE

Grazie, collega Alecci. Ha chiesto di intervenire la collega Bruni. Ne ha facoltà. 

BRUNI Amalia (Partito Democratico)

Grazie, Presidente. Preliminarmente, vorrei riscontrare positivamente il protocollo interistituzionale che è stato sottoscritto l'8 marzo tra il Presidente del Consiglio regionale e l'ATERP, oggi guidata dalla commissaria, avvocata Iannini, sul tema della prevenzione e il contrasto al fenomeno della violenza di genere e per la protezione ed emancipazione delle donne attraverso l'autonomia abitativa. La Calabria questa volta si pone in prima linea. Ci piacerebbe che venissero anche avviate le procedure per attivare e dare seguito alle Direzioni generali e che venisse abbandonata la stagione dei commissariamenti.

Oggi noi siamo qui per approvare questo Rendiconto di esercizio che, pur avendo ottenuto il parere favorevole del Revisore a fronte della correttezza delle risultanze contabili, presenta - lo abbiamo sentito - delle criticità, e cioè la costante difficoltà nella riscossione dei canoni di locazione degli immobili, probabilmente anche a causa della crisi economica della pandemia Covid, posto che la percentuale di potenziale inesigibilità degli stessi si attesta al valore del 96,81 per cento, cioè la quasi totalità.

A tal proposito la Procura contabile, in sede di parificazione di bilancio per l'esercizio finanziario, ha rilevato non solo le evidenti inefficienze del sistema di riscossione ma anche una quota importante di residuo attivo (crediti esigibili e non incassati) per 85 milioni di euro, che forse potrebbero anche essere riconducibili alla gravissima scelta operata dal Governo Meloni di cancellare il Fondo sostegno affitti e di morosità incolpevole.

Va, comunque, ricordato in proposito che la mancata interruzione dei termini prescrizionali determina la perdita del diritto all’esazione e l'insorgere di profili di responsabilità erariale. E noi non sappiamo se gli Uffici preposti si siano attivati in tal senso.

Ulteriore criticità è rappresentata, soprattutto, dagli effetti dannosi correlati all'occupazione abusiva e alla detenzione sine titulo degli alloggi che impedisce anche la legittima riassegnazione e penalizza i titolari dell'aspettativa ad essere nuovi assegnatari. Ma la cosa fondamentale che voglio sottolineare oggi è che ci si trovi di fronte - lo sottolineava il collega Alecci - ad una sfida urgente, imperativa che è quella dell'emergenza abitativa, acuita dalla crisi economica che affligge le fasce più deboli della nostra comunità.

Giusto qualche dato: 836 mila alloggi di edilizia popolare per un totale di 2 milioni e mezzo di famiglie, ma 650 mila famiglie hanno fatto domanda e ci sono 90 mila case vuote non assegnate.

È, quindi, un dovere morale e politico garantire a ogni individuo il diritto fondamentale ad un'abitazione dignitosa e sicura. E per farlo, bisogna agire con determinazione, sì, ma anche con compassione.

Il nostro partito ha fatto un piano abitativo e l'ha chiamato “Nuovo Piano Nazionale per il Diritto alla Casa” e il punto di partenza è quello di investire nuovamente sull'edilizia residenziale pubblica e sociale passando dalla scelta della rigenerazione urbana e di un ambiente sostenibile. Dobbiamo certamente assicurarci che le nuove abitazioni siano accessibili, inclusive e rispettose dell’ambiente.

La creazione di nuove abitazioni non è solo una necessità, ma è anche un investimento sul futuro di questa comunità.

La mancanza di alloggi adeguati mina la dignità umana, ma anche perpetua il ciclo della povertà e dell'emarginazione sociale. Questo ciclo va rotto, vanno offerte alle persone l'opportunità di vivere in condizioni dignitose e sicure, in cui poter prosperare e contribuire positivamente alla crescita della nostra società.

La costruzione di nuove abitazioni deve essere progettata in modo da affrontare le diverse esigenze delle fasce più deboli della nostra comunità: anziani, famiglie monoparentali, persone con disabilità, giovani coppie, gli studenti, le persone senza fissa dimora e tutti coloro che vivono in situazioni di precarietà economica. E vi ricordo che in molte parti del mondo si sono attuati cohousing proprio a partire dalle abitazioni di residenza pubblica.

Questo programma deve essere supportato da risorse finanziarie adeguate e da un impegno politico concreto. E ci auguriamo che il Governo vada ben oltre le cifre inadeguate messe di recente.

L'emergenza abitativa è una crisi umanitaria che richiede una risposta urgente e solidale da parte di tutti noi. Dobbiamo unire le nostre forze, lavorare insieme per costruire un futuro in cui ogni individuo abbia un tetto sopra la testa e una speranza nel cuore. Ricordiamoci che il vero progresso di una società si misura sempre dalla capacità di prendersi cura dei più vulnerabili tra di noi. Oggi, più che mai, è giunto il momento di dimostrare il nostro impegno, la nostra solidarietà verso coloro che hanno bisogno di aiuto. È nostro dovere assicurare che il sistema di locazione residenziale pubblica funzioni in modo efficace, equo e trasparente, garantendo nel contempo il diritto fondamentale all'abitazione per tutti i cittadini.

Siamo dunque disponibili ad un discorso serio, non solo numeri e approvazione di bilanci, ma presenza attiva su un tema che riguarda moltissimo la nostra terra di Calabria. 

PRESIDENTE

Grazie, collega Bruni. Ha chiesto di intervenire il collega Mammoliti. Ne ha facoltà. 

MAMMOLITI Raffaele (Partito Democratico)

Grazie, Presidente. Il Rendiconto dell'ATERP del 2022 è stato affrontato e discusso in maniera anche approfondita nella Commissione bilancio, nella quale ho avuto modo di conoscere e di ascoltare con grande interesse e anche con tanta attenzione le indicazioni, anche programmatiche di lavoro e di impegno, che la neo Commissaria, nominata ad ottobre del 2023, ha espresso.

La situazione, purtroppo, rappresenta delle criticità, che conosciamo e che sono state in maniera appropriata, anche, riportate dagli interventi precedenti, per le quali la Regione, a mio avviso, dovrebbe sempre prestare attenzione, con determinazione e con una visione di sistema rispetto alle problematiche che i diversi Enti hanno. Tuttavia, si continuano ad affrontare in maniera settoriale i singoli aspetti, le singole questioni e le problematiche delle criticità storiche che, purtroppo, c'erano, rischiano di restare e – questa è la mia preoccupazione - rischiano anche di aggravarsi.

Mi permetto di fare alcune valutazioni, anche di apprezzamento del lavoro che la Commissaria ha detto di voler fare e che ha, in qualche modo, già incanalato in questi mesi - bisogna darne atto - quando si parla della necessità di mettere in piedi un'azione poderosa per quanto riguarda la capacità di recuperare i crediti, che il Revisore purtroppo definisce abnorme, che credo sia una scelta da condividere, da sostenere e anche da apprezzare.

Così come diceva la collega Bruni, anche io ho apprezzato favorevolmente, in maniera positiva - poi di fatto è stata realizzata - la necessità di favorire l’autonomia abitativa alle donne vittime di violenze e ci sono altri aspetti importanti come l'abusivismo, il coinvolgimento dei Comuni, della Prefettura.

Tuttavia, accanto a questi elementi di dinamicità, di impegno, di lavoro che la neo Commissaria vuole mettere in campo, ci ha anche espresso delle preoccupazioni molto serie che vanno ponderate e valutate con grande attenzione, secondo me, dal versante sia legislativo sia politico. Mi riferisco, ad esempio, alla carenza di risorse umane, elemento importante nella capacità non solo della governance ma anche di realizzare gli obiettivi di missione di questo Ente importante; poi, non sottovaluterei le considerazioni che il Revisore unico fa sia in merito ai crediti, che considera abnormi e per i quali chiede di effettuare una verifica per capire quali siano effettivamente quelli esigibili, sia in merito al problema del contenzioso, relativo anche all'adeguatezza del Fondo.

Attenzione! È vero che si esprime sostanzialmente parere favorevole e si dice che a breve questa criticità non turba gli equilibri di bilancio, ma è anche esplicitato in maniera, secondo me, importante che questa situazione, se procrastinata nel tempo, potrà generare gravi squilibri finanziari.

Credo che qui debbano entrare la politica e l'azione del Governo per affrontare e approcciare questa problematica con una visione disponibile a realizzare non solo un supporto nel merito dei provvedimenti, con attenzione per quanto riguarda un Piano casa che deve rimettere al centro l'edilizia residenziale pubblica, ma anche l'ausilio e l'attenzione per poter implementare le risorse umane e le risorse economiche-finanziarie. Le problematiche che ruotano attorno al Rendiconto del 2022, per quanto riguarda l'ATERP, sono importanti, serie e possono essere ulteriormente aggravate - lo voglio dire come elemento di ulteriore messaggio e di sprone al Governo regionale - il gravissimo e importante contenzioso che si sta aprendo con i Comuni per quanto riguarda il pagamento dell’IMU da parte dell'ATERP.

Quindi, prestiamo l'attenzione necessaria e cerchiamo di approcciare a questo Ente con la disponibilità ad offrire risorse umane ed economico-finanziarie che gli consentano di assolvere al meglio alla sua importante funzione sociale.

Grazie, Presidente. 

PRESIDENTE

Grazie. Pongo in votazione il provvedimento nel suo complesso. Il provvedimento è approvato.

 

(Il Consiglio approva)

(È riportata in Allegati)

Proposta di provvedimento amministrativo numero 151/12^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: "Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti agli obiettivi delle Direttive UE “Economia Circolare” – Adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Sezione Rifiuti Urbani, del Rapporto Ambientale di VAS e relativi allegati e della Sintesi non Tecnica"

PRESIDENTE

Passiamo al punto 2, la proposta di provvedimento amministrativo numero 151/12^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti agli obiettivi delle direttive UE “Economia circolare” - Adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - Sezione Rifiuti Urbani, del Rapporto ambientale di VAS e relativi allegati e della Sintesi non Tecnica”.

Cedo la parola al collega Raso per illustrare il provvedimento. Prego, a lei la parola. 

RASO Pietro (Lega Salvini), relatore

Grazie, Presidente. Il presente provvedimento amministrativo è stato adottato con delibera di Giunta numero 5 del 23 gennaio 2024 ed ha per oggetto l’Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti agli obiettivi della Direttiva UE - Economia Circolare - Adozione del Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani, del Rapporto Ambientale di VAS e relativi allegati e della Sintesi non tecnica.

Il vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti è stato approvato con la deliberazione di Consiglio regionale numero 156 del 19 dicembre 2016, successivamente modificato con la deliberazione del Consiglio regionale numero 474 del 19 dicembre 2019 e, in ultimo, con la deliberazione del Consiglio regionale numero 104 del 29 luglio 2022.

Dal 4 luglio 2018 sono in vigore le quattro direttive del pacchetto “Economia circolare” che modificano sei direttive: su rifiuti, imballaggi, discariche, rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) e veicoli fuori uso e pile.

Il percorso di recepimento delle citate direttive nell'ordinamento nazionale si è concluso nel settembre 2020 con l'emanazione di una serie di decreti legislativi in data 3 settembre 2020.

Con delibera di Giunta regionale, numero 93 del 21 marzo 2022, è stato approvato il “Documento tecnico di indirizzo di Gestione dei rifiuti urbani” per l'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti, contenente gli indirizzi in materia di programmazione della gestione dei rifiuti urbani per l'aggiornamento della pianificazione regionale e adeguamento alla disciplina nazionale di recepimento delle Direttive europee, relative al pacchetto “Economia circolare”.

Si è stabilito che, da un punto di vista procedurale, l'attività di aggiornamento deve rispettare gli obblighi stabiliti dal decreto legislativo 152 del 2006 in tema di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione d’Incidenza Ambientale (VINCA).

Con deliberazione della Giunta regionale numero 181 del 20 aprile 2023: è stata adottata la proposta di “Aggiornamento del Piano regionale di gestione rifiuti agli obiettivi conseguenti al recepimento delle Direttive UE Economia Circolare - Sezione rifiuti urbani”, corredata dalla Sintesi non Tecnica, dal Rapporto Ambientale e dai relativi allegati; sono state avviate la procedura VAS, Valutazione Ambientale Strategica, e la fase di consultazione pubblica.  Con determina dirigenziale numero 19315 del 18/12/2023 del Settore valutazioni autorizzazioni ambientali - Sviluppo sostenibile si è preso atto del parere motivato favorevole ai fini VAS della Struttura tecnica di valutazione nella seduta del 14/12/2023.

Il Piano oggetto di approvazione, denominato “Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani”, è costituito dai seguenti documenti: relazioni di Piano - Sezione rifiuti urbani; Rapporto Ambientale e allegati; Sintesi non Tecnica; parere motivato di VAS; dichiarazione di sintesi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 152/2006.

Si aggiorna e sostituisce la sezione dedicata ai rifiuti urbani degli elaborati del Piano regionale dei rifiuti del 2016, ossia Parte I - Quadro conoscitivo (i capitoli da 1 a 8), la Parte II - la nuova Pianificazione (i capitoli da 9 a 21) unitamente ai relativi allegati.

I criteri localizzativi del capitolo 32 del presente aggiornamento aggiornano e sostituiscono i criteri localizzativi del capitolo 23, paragrafo 23.6 della Parte III - Rifiuti speciali del Piano del 2016. Essi, pertanto, si applicano a tutte le tipologie impiantistiche e a tutte le operazioni di trattamento, ai rifiuti urbani e ai rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi.

Inoltre, nel presente aggiornamento, il programma regionale di previsione del capitolo 29, il programma regionale di prevenzione dei rifiuti dispersi del capitolo 30 e il programma regionale di prevenzione dei rifiuti alimentari del capitolo 31, individuano azioni e attività ascrivibili ai rifiuti urbani e ai rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi.

Oltre al mutato quadro normativo, occorre aggiornare lo scenario di pianificazione prefigurando un nuovo orizzonte temporale per traguardare gli obiettivi al 2025, imposti dalla nuova normativa, con uno scenario di pianificazione proiettato sino al 2030.

Il presente aggiornamento tiene conto anche delle indicazioni del Programma nazionale di gestione dei rifiuti approvato con DM 24 giugno 2022, numero 257 del Ministero della transazione ecologica, ed è coerente con le previsioni ivi riportate.

I punti chiave dell'aggiornamento sono:

- adeguare i contenuti del Piano 2016 al nuovo quadro normativo comunitario di riferimento; - aggiornare il quadro conoscitivo del Piano 2016, risalente al 2014, acquisendo dati di monitoraggio per una rappresentazione dettagliata ed attuale dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti urbani, dalla produzione sino al trattamento finale, con particolare riferimento all'analisi degli indicatori rilevanti e alle ragioni che hanno determinato i ritardi nell'attuazione del Piano 2016;

- migliorare le performance della gestione dei rifiuti in ambito regionale, nel rispetto dell'ordine di priorità comunitaria della gestione dei rifiuti, privilegiando iniziative volte al sostegno dell'allungamento di vita dei beni e alla riduzione della produzione dei rifiuti, contrastando le diverse forme di abbandono (prevenzione);

- migliorare la qualità e quantità della raccolta differenziata sul territorio regionale e incentrare l'adozione di sistemi puntuali per la tariffazione del servizio secondo il principio “paghi per quanto produci”;

- raggiungere i nuovi obiettivi per la preparazione per il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti urbani fissati dalla nuova normativa;

- gestire in modo sostenibile la frazione umida del rifiuto urbano, privilegiando, laddove è possibile l'auto-compostaggio e il compostaggio di comunità;

- realizzare una rete impiantistica a servizio dei flussi della raccolta differenziata per massimizzare il recupero di materia di rifiuto da inviare alle filiere di riciclaggio e in particolare: valorizzare la frazione organica del rifiuto urbano della raccolta differenziata in idonei impianti producendo compost di qualità e energia; realizzare impianti di compostaggio di piccola taglia - impianti di prossimità - laddove, in relazione a particolari contesti territoriali, risulta antieconomico il trasporto negli impianti di taglia industriale di cui al precedente alinea; valorizzare le frazioni secche della raccolta differenziata con recupero spinto di materie di rifiuto per massimizzare i quantitativi da inviare alle filiere di riciclaggio.

- ridurre i rifiuti urbani biodegradabili da conferire in discarica, attraverso la raccolta differenziata delle frazioni biodegradabili del rifiuto urbano e il loro invio alle operazioni di recupero di materia in idonei impianti;

- vietare lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo;

- in accordo con gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile di Agenda 2030 e con i nuovi principi introdotti nella direttiva rifiuti del 2018, introdurre misure per: la riduzione della produzione dei rifiuti; la riduzione dei rifiuti alimentari; il contrasto alla dispersione dei rifiuti in ambiente terrestre e acquatico; l'obbligatorietà della raccolta differenziata dei rifiuti tessili; rafforzare la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti domestici pericolosi.

- adottare le misure necessarie per assicurare che la quantità di rifiuti urbani da collocare in discarica sia ridotta al 10 per cento o a una percentuale inferiore, del totale in peso dei rifiuti prodotti, assicurandosi che sia applicata la gerarchia comunitaria che predilige il recupero energetico allo smaltimento in discarica;

- chiudere il ciclo di gestione dei rifiuti urbani nell’ATO regionale, così come individuato dalla legge regionale di riforme del settore del 20 aprile 2022, numero 20, attraverso il recupero energetico nell'impianto di Gioia Tauro, considerato di interesse strategico regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge regionale 10 del 2022 del rifiuto urbano residuo e dei rifiuti secondari decadenti dal trattamento dei flussi della raccolta differenziata.

Grazie, Presidente. 

PRESIDENTE

Grazie, collega Raso. Ha chiesto di intervenire il collega Tavernise. Ne ha facoltà. 

TAVERNISE Davide (Movimento Cinque Stelle)

Grazie, Presidente. In premessa, le volevo chiedere una cortesia, presidente Mancuso, se fosse possibile, visto che il presidente Occhiuto ha anche la delega all'ambiente, che, al termine della discussione, il Presidente potesse fare un intervento, visto che è un argomento molto importante l’aggiornamento del Piano dei rifiuti regionale, con tutto il rispetto ovviamente della relazione del collega Raso, penso sia necessario da parte del Presidente, che ha anche la delega all'ambiente, spiegare come intende realizzare quello che c'è scritto nel Piano, da qui ai prossimi due-tre anni.

Ho letto attentamente la relazione e ho anche assistito alla discussione nella quarta Commissione presieduta dal consigliere Raso.

Attesa la spiegazione tecnica e meritoria di Bruno Gualtieri che – bisogna essere oggettivi, onesti e sinceri – in questi ultimi mesi ha portato delle migliorie per quanto riguarda la situazione dei rifiuti in Calabria, anche in virtù degli aspetti positivi scaturiti dall’abbassamento della tariffa e dal mancato invio dei rifiuti all'estero, non basta scrivere in un Piano che si vuole raggiungere il 65 per cento di differenziata entro il 2023, il 75 per cento entro il 2025 e l'80 per cento entro il 2027, solo ed esclusivamente utilizzando e modernizzando il termovalorizzatore di Gioia Tauro.

Vorrei sapere qualcosa in più, collega Raso, e, quindi, mi aspetto su questo un intervento del presidente Occhiuto sugli eco-distretti.

Se non riusciamo a far partire gli eco-distretti, nonostante i fondi a disposizione e nonostante ancora in alcune province come Cosenza ci sia un solo impianto di trattamento pubblico, quello di Bucita - nello specifico, l’impianto di Bucita è saturo e non riesce a smaltire i rifiuti che arrivano dai Comuni - e facciamo, quindi, continuo riferimento a discariche addirittura private, si rende conto, presidente Mancuso, che ho bisogno, da consigliare regionale, se non da parte del presidente Occhiuto, ma almeno da parte del Presidente della quarta Commissione, al di là della lettura della relazione, di capire come realmente si vuole agire da qui ai prossimi anni.

La ringrazio di questo e spero che accoglierà la mia richiesta.

PRESIDENTE

Grazie, consigliere Tavernise. Ha chiesto di intervenire il consigliere Muraca. Ne ha facoltà.

MURACA Giovanni (Partito democratico)

Grazie Presidente. Il mio intervento è di natura critica rispetto a questo Piano di gestione, visto che reputiamo difficile la programmazione estremamente ambiziosa di realizzare le infrastrutture entro il 2025; questo indirettamente ci provoca una grossa preoccupazione rispetto alla fase transitoria che prevederà la definizione di una discarica di servizio per portare gli scarti di lavorazione.

Pur essendo favorevoli al forno a griglia e alla realizzazione della seconda linea del termovalorizzatore di Gioia Tauro, ci sembra veramente difficile poter realizzare questa infrastruttura entro i termini previsti da questo Piano e, dunque, carente l'idea sulla fase che precede la realizzazione.

Contestualmente, rileviamo una inadeguata progettualità rispetto alla gestione della frazione umida.

Sembrerebbe ci sia l'idea di indirizzare verso i privati la gestione di questa frazione che incide moltissimo sulla tariffa.

Questo, a nostro avviso è un grosso errore; anzi, riteniamo si debba puntare sulla gestione pubblica, come inizialmente si era fatto su Sambatello, Siderno e su altre infrastrutture che si stavano realizzando.

Ci sembra impossibile poter realizzare entro il 2025 infrastrutture che ancora oggi non vedono nemmeno l'assegnazione del luogo in cui realizzarle.

Noi che conosciamo la macchina amministrativa, sappiamo che ci sono dei tempi da realizzare; perciò, contestualmente, riteniamo sia doveroso incentivare anche una premialità rispetto alle royalties, che è estremamente carente anche in questo Piano di gestione, motivo per cui ci asterremo dal voto.

PRESIDENTE

Grazie, consigliere Muraca. Ha chiesto di intervenire il consigliere Laghi. Ne ha facoltà.

LAGHI Ferdinando (De Magistris Presidente)

Grazie, Presidente. Vorrei dare al mio intervento un taglio un po’ più tecnico rispetto a quello che hanno fatto i colleghi che mi hanno preceduto e con cui non mi trovo completamente d'accordo, per usare una terminologia anglo-sassone.

Pertanto, vorrei focalizzare il mio intervento su tre aspetti fondamentali: smaltimento dei rifiuti solidi urbani – per motivi anche di tempo non potrò trattare anche gli speciali –, l'impatto ambientale e la tutela della salute.

L'aggiornamento odierno, che ha un orizzonte temporale – questo è importante stabilirlo – al 2030, è necessario per poter usufruire dei Fondi comunitari ma, a mio modo di vedere, è anche un’opportunità per rendere concreto il concetto di “Economia circolare” che è richiesto esplicitamente dall’Unione europea.

Purtroppo, si rimane nel solco del Piano di gestione del 2016 della Giunta Oliverio, che pure tante polemiche e resistenze ha sollevato sui territori e che certamente, mi permetto di dire, non ha conseguito buoni risultati.

Bisogna riconoscere che, seppur accompagnata da perplessità, la nascita di ARRICAL ha dato buoni risultati, come è emerso anche nell'audizione in quarta Commissione del Commissario Bruno Gualtieri, una persona estremamente competente e motivata, per la verità.

Due gli aspetti, tra i tanti che il Commissario ha fatto rilevare, che, personalmente, credo siano meritevoli di sottolineatura: la Calabria non esporta più i propri rifiuti al di fuori del perimetro regionale e, addirittura, potrebbe accoglierne altri.

L'altro aspetto importante è che questo contenimento fisico-logistico si è accompagnato a un risparmio in danaro che è passato da una spesa di 120 milioni di euro a 100 milioni di euro, con una riduzione di circa il 17 per cento del carico economico.

Ora, tra le informazioni contenute nelle oltre mille pagine del provvedimento, che è poderoso e ponderoso, vorrei soffermarmi esplicitamente, per i motivi che ho detto, sul problema del raddoppio dell'inceneritore di Gioia Tauro da 120 mila a 240 mila tonnellate.

Vorrei far rilevare come, in realtà, questo inceneritore, pur potenzialmente tarato a 120 mila tonnellate, in realtà ha funzionato, come si legge nel poderoso e ponderoso allegato, incenerendo 60 mila tonnellate annue per motivi tecnici del forno che brucia i rifiuti, e ciò non ha comunque ostacolato i positivi riscontri a cui prima ho fatto cenno, sia per il contenimento logistico sia per il risparmio economico.

Un altro elemento tecnico che è meritevole anch'esso, secondo me, di sottolineatura è il problema degli eco-distretti a cui viene demandato lo smaltimento di diverse frazioni tra cui la frazione umida, i cosiddetti scarti di cucina che si prevede siano smaltiti attraverso una metodica denominata “digestione anaerobica”, che ha tra le sue caratteristiche quella di produrre metano, che poi va ovviamente bruciato e utilizzato, e compost; questa seconda parte, non riesce quasi mai a farla, perché l'aumento e la grandezza degli ambiti di riferimento determinano la produzione non di ammendante agricolo, che ha delle specifiche, ma di una materia che si chiama FOS, frazione organica stabilizzata, che, in realtà, serve unicamente per la copertura degli scarti.

Dunque, il principio o, almeno, uno degli obiettivi cardine di questo Piano assolutamente lodevole è l’eliminazione delle discariche che, comunque, si prevede siano schiacciate e compresse come accoglimento di rifiuti a una percentuale inferiore al 10 per cento.

Personalmente, anche in qualità di rappresentante dell'Associazione internazionale ISDE - Medici per l'ambiente, volevo sottolineare alcuni aspetti della regione che contribuiscono a rendere difficile, se non impossibile, il conseguimento dell’obiettivo di riduzione del ricorso alle discariche.

La Calabria ha una popolazione di circa 1 milione 800 mila abitanti, una densità abitativa di circa – questo è importante nella programmazione – 130 abitanti per chilometro quadrato che abitano in 404 Comuni, l'80 per cento dei quali è al di sotto dei 5 mila abitanti.

Un altro aspetto della Calabria è l'importanza delle pratiche agricole, dell'agricoltura che, tra l'altro, i cambiamenti climatici e i processi di desertificazione hanno messo e stanno mettendo sempre più in crisi.

Un altro aspetto che mi permetto di sottoporre alla vostra attenzione è il fatto che l'Economia circolare, così fortemente raccomandata e supportata dall'Unione europea, ovviamente è antitetica ai processi di incenerimento.

L'incenerimento distrugge le cose, l'Economia circolare le riutilizza.

Infine, da medico, dico che i determinanti ambientali di salute, ovvero l'ambiente in cui viviamo, sono per la nostra salute più importanti – questo lo dice l'OMS (Organizzazione mondiale della sanità), non certo io – dell'accesso ai servizi sanitari; quindi, vivere in un ambiente non inquinato ci consente una prevenzione primaria, cioè ci consente di aumentare la possibilità di non ammalarci, non di ammalarci poco oppure di poter recuperare, ma di non ammalarci in maniera cospicua, più importante, addirittura, del ricorso ai servizi sanitari.

Con queste premesse, a mio parere, il problema dell'inceneritore di Gioia Tauro, che quindi dovrebbe essere raddoppiato ma, in realtà, rispetto a come ha funzionato a 60 mila tonnellate l’anno – dovrebbe essere quadruplicato per arrivare a 240 mila tonnellate – non solo non è necessario, ma è del tutto inutile con un risparmio di spesa importantissima.

Tra l'altro, la presenza di un inceneritore è dicotomica rispetto alla possibilità di annullare le discariche perché il 25/30 per cento di ciò che viene incenerito, ovvero le ceneri degli inceneritori, debbono essere collocati in discariche, tra l'altro particolari, costose e delicate per rifiuti pericolosi e, quindi, è impossibile.

L'incenerimento è il modo migliore per strutturare, all'interno del ciclo di smaltimento dei rifiuti, proprio quelle discariche che si vogliono eliminare.

Una parola, poi, sui processi di combustione con riferimento anche ai cambiamenti climatici, in agricoltura e tutto quanto. I processi di combustione, le combustioni di origine antropica, quindi, gli incenerimenti sono riconosciuti dagli Organismi internazionali come la prima causa dei cambiamenti climatici.

Sto seguendo con grande attenzione il problema delle Comunità energetiche rinnovabili, rispetto a cui l'assessore Varì e il Presidente si stanno tanto spendendo: è quella la strada della produzione energetica del futuro, non le combustioni!

In conclusione, dunque, da un lato sono lieto degli obiettivi raggiunti, anche senza ricorrere all'incenerimento, da ARRICal che dimostra che le idee camminano sulle gambe delle persone, quindi, se si mettono persone capaci e competenti al posto giusto, allora le cose possono funzionare.

Ritengo che il ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani possa prescindere da pratiche di incenerimento a livello degli eco-distretti, ma soprattutto a livello dell'inceneritore e, dato che questo Piano ha un orizzonte temporale che va al 2030, auspico che ci sia una prossima e rapida rivisitazione sulla base delle cose che ho detto, non perché le ho dette io, ma perché sono dei rilievi oggettivi che ci possono dare delle soddisfazioni nelle modalità di smaltimento con delle ricadute positive per i conti pubblici, per la salute e per l'ambiente.

Grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Grazie, consigliere Laghi. Ha chiesto di intervenire il consigliere Raso. Ne ha facoltà.

RASO Pietro (Lega Salvini)

Vorrei soltanto mettere in evidenza a tutti i colleghi ciò che è previsto nel Piano. Praticamente, i risultati di questo Piano si vedranno a fine 2024; infatti, si passerà da una quantità di 229 mila tonnellate di rifiuti che vanno in discarica a una quantità di 185 mila tonnellate.

Questa attività è già stata svolta nell’ambito dei lavori di implementazione e miglioramento degli impianti di trattamento meccanico biologico che si riverseranno anche nelle tasche dei cittadini calabresi che vedranno una diminuzione della TARI.

Per quanto riguarda l'inceneritore, il termovalorizzatore di Gioia Tauro, si tratta di una grande opera per la Calabria; infatti, permetterà che meno del 10 per cento dei rifiuti vadano in discarica, evitando il ciclo del trattamento meccanico biologico.

Ad oggi, i rifiuti per essere portati in discarica devono essere prima trattati; poi, gran parte dei rifiuti non differenziati andrà direttamente nel termovalorizzatore, sempre con un recupero di soldi per la Regione Calabria e per i cittadini calabresi, eliminando le discariche che in Calabria sono il problema principale della crisi dei rifiuti che si verifica nell'estate. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, consigliere Raso. Passiamo all'esame di votazione del provvedimento. Pongo in votazione il provvedimento nel suo complesso. Il provvedimento è approvato.

 

(Il Consiglio approva)

(È riportato in Allegati)

Provvedimento amministrativo numero 157/12^ di iniziativa d'Ufficio recante: “Effettuazione del Referendum consultivo obbligatorio sulla proposta di legge numero 230/12^ di iniziativa dei consiglieri regionali De Nisi, Graziano recante: “Modifiche dei confini territoriali dei Comuni di Filadelfia, Francavilla Angitola e Polia della provincia di Vibo Valentia”

PRESIDENTE

Passiamo al terzo punto all’ordine del giorno, la proposta di provvedimento amministrativo numero 157/12^ di iniziativa d'Ufficio, recante <Effettuazione del Referendum consultivo obbligatorio sulla proposta di legge numero 230/12^ di iniziativa dei consiglieri regionali De Nisi e Graziano, recante: “Modifiche dei confini territoriali dei Comuni di Filadelfia, Francavilla Angitola e Polia della provincia di Vibo Valentia”>.

Cedo la parola al consigliere De Nisi per illustrare il provvedimento. Prego, ne ha facoltà.

DE NISI Francesco (Coraggio Italia), relatore

Grazie, Presidente. Illustro brevemente questa proposta discussa in prima Commissione e che riguarda la modifica dei confini di tre Comuni della provincia di Vibo Valentia: Filadelfia, Francavilla Angitola e Polia.

In breve, si tratta di una piccola modifica tendente a regolarizzare una situazione che, di fatto, questo territorio vive.

Alcune contrade del Comune di Francavilla Angitola, in particolare, la Contrada Fria come le contrade Pianbosco, Pantani e Fellà del Comune di Polia sono, di fatto, conurbate con il Comune di Filadelfia dal quale godono i servizi scolastici, cimiteriali, sociali, sanitari, di rete idrica e pubblica illuminazione, quindi, di fatto, sono cittadini del Comune di Filadelfia e, pertanto, hanno formato un Comitato per chiedere, avendo appreso la possibilità di poter variare i confini, di regolarizzare lo loro posizione.

Tale cambiamento non comporta un grosso spostamento di abitanti, ma per questi cittadini che devono compiere tragitti importanti – 5 chilometri in un caso, 10-12 chilometri nell’altro per raggiungere l'altro centro – rappresenta un miglioramento della condizione di vita, oltre che una diversa condizione sociale, perché diventerebbero cittadini del Centro urbano dove vivono.

Questo è il senso della proposta.

Adesso andrò a leggere la proposta che la prima Commissione sottopone al Consiglio regionale per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 5 aprile 1983, numero 13, della deliberazione per l’effettuazione del Referendum consultivo obbligatorio sulla proposta di legge numero 230/12^, limitato ai soli elettori residenti nelle Contrade Fria del Comune di Francavilla Angitola e ai cittadini residenti nelle contrade Pianbosco, Pantani e Fellà del Comune di Polìa, formulando nei seguenti termini il quesito da sottoporre alla consultazione popolare, con riferimento alla proposta di legge numero 230/12^: “Volete voi cittadini delle Contrade Fria, del Comune di Francavilla Angitola e delle contrade di Pianbosco, Pantani, Fellà del Comune di Polia che sia approvata la proposta di legge 230/12^, la quale prevede l'accorpamento al territorio del Comune di Filadelfia e la conseguente modifica dei confini territoriali, secondo la planimetria allegata alla suddetta proposta di legge 230/12^?” Per poi proseguire l'iter procedurale avviato ai sensi della legge regionale numero 13 del 1983.

Questa è brevemente la proposta di risoluzione che sarà sottoposta al Referendum consultivo da effettuarsi tra i cittadini residenti in queste contrade; per cui, se saranno favorevoli, ritengo che la democrazia sia qualcosa di importante e, quindi, ci vuole prioritariamente il loro consenso, anche se la richiesta è stata effettuata dall'unanimità dei residenti.

Se questo Referendum consultivo sarà approvato, potrà continuare l'iter di variazione dei confini territoriali di questi tre Comuni, per cui propongo l'approvazione di questa proposta di legge.

PRESIDENTE

Grazie, consigliere De Nisi. Ha chiesto di intervenire il consigliere Mammoliti. Ne ha facoltà.

MAMMOLITI Raffaele (Partito Democratico)

Grazie, Presidente. Ho avuto la possibilità di intervenire in Commissione, dove ho espresso delle preoccupazioni soprattutto in merito all'obiettivo che i consiglieri proponenti si prefiggono di realizzare.

Quando si parla di comunità, di identità, di storie, di confini bisogna avere sempre la massima cautela, il massimo rispetto anche di possibili associazioni che potrebbero avanzare legittimamente delle richieste di modifica anche dei propri confini e di far parte di un'altra comunità.

Sarebbe utile, secondo il mio modesto punto di vista, che a governare questi processi fosse più accentuata la possibilità e la capacità di ascolto e confronto anche con le comunità che non condividono lo stesso pensiero e non fanno le stesse valutazioni dei proponenti.

Poi c'è un elemento politico di fondo sul quale mi permetto di ragionare nel pieno rispetto del coinvolgimento democratico e del giudizio finale che questa consultazione democratica realizzerà.

Siamo in una fase nella quale si va verso l'unione dei servizi dei Comuni? Si va verso l'unione dei Comuni, se non addirittura la fusione dei Comuni? Stiamo parlando di strappare delle frazioni, delle contrade a delle comunità.

Per l'amore di Dio, tutto legittimo, ma dovremmo valutare che lo spirito, il contenuto, l'obiettivo strategico di questo provvedimento, probabilmente, non è del tutto in linea con quella che è la situazione attuale e con quelli che sono gli orientamenti anche della stessa politica regionale.

Se prendiamo alcuni provvedimenti di legge che esistono già nelle Commissioni consiliari regionali di fusione di Comuni, di aree urbane di grandissima dimensione abitativa, con questo provvedimento invece…

Ecco, erano queste le perplessità che avevo espresso nel dibattito in Commissione e che mi sembra sinceramente in grande contraddizione rispetto alla fase attuale.

Infine, non è del tutto irrilevante che questo Consiglio regionale tenga anche conto di alcune posizioni espresse da chi legittimamente rappresenta quelle comunità.

Il Sindaco di Francavilla Angitola ha inviato non solo documentazione, ma prese di posizione molto precise nell'esprimere un parere assolutamente contrario, ovviamente a nome di tutto il Consiglio comunale e della cittadinanza.

Sinceramente, insistere su un provvedimento di questa natura, solo perché potrebbe rappresentare un espediente per consentire a quella comunità, che è scesa sotto i 5 mila abitanti, di mantenere quella dimensione demografica… ma per quanto lo risolverà questo problema?

La Calabria, si sta spopolando, i Comuni si stanno spopolando.

Lo risolveremmo per un anno, due anni, ma tra due, tre, quattro anni avremo lo stesso problema.

Consigliere De Nisi, così come lei giustamente ha detto anche in Commissione e ho apprezzato molto la sua disponibilità, parliamo di una fusione di quei Comuni!

Provate ad aprire un'interlocuzione con quella comunità per realizzare una fusione di quei Comuni.

Lei ha detto: “Consigliere Mammoliti, se fa questa proposta io sono il primo a firmarla”, ma io dico “vivaddio!” Invece di sottrarre delle contrade, provate a fare una proposta di legge per cercare di fondere questi Comuni. Forse offriremo alle nostre comunità dei servizi di qualità, dei servizi migliori e potremo dare veramente la garanzia della prospettiva di permanenza dei giovani e dei cittadini.

Per questa ragione, nel merito di questo provvedimento per nulla togliere alle associazioni che hanno avanzato questa indicazione o questa richiesta, a nome del gruppo del Partito democratico, naturalmente, annuncio che ci asterremo.

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il consigliere De Nisi. Ne ha facoltà.

DE NISI Francesco (Coraggio Italia)

Intervengo soltanto per una breve replica. Pur apprezzando l'enfasi del consigliere Mammoliti, mi preme rispondere in modo molto semplice e con il senso che dobbiamo avere delle Istituzioni e del rispetto anche dei territori e delle persone: dei territori interessati non c'è un solo bambino che va a scuola negli altri due Comuni, cioè i bambini che sono di queste contrade vanno tutti a scuola a Filadelfia, hanno la loro vita sociale a Filadelfia. Perché una parte di comunità non può avere gli stessi diritti, la residenza dove di fatto vive? Perché devono avere la residenza in un altro Comune?

Solo questo mi domando. Se ci fosse un solo bambino a frequentare le scuole di Polia o di Francavilla, in quelle contrade, mi guarderei bene dal proporre di strappare un territorio, ma queste persone non incidono neppure sulla questione demografica o sul numero di abitanti, come sta sostenendo lei, consigliere Mammoliti, o come qualcuno vuole strumentalmente dire. Molti di questi abitanti, di questi cittadini già risiedono a Filadelfia; è una questione amministrativa e di regolarizzazione della situazione di queste persone che di fatto vivono a Filadelfia, ma si trovano per una questione meramente geografica e di morfologia del territorio, di confini proprio amministrativi, a risiedere in un altro Comune. Per cui, questi cittadini non possono godere degli stessi diritti. Se non frequentano e non vivono la società e la vita sociale degli altri Comuni, perché devono essere costretti a risiedervi? Pensiamo soltanto ai diritti politici e civili: una persona di questa contrada non si può candidare negli altri paesi perché non vive quella società, solo questo.

Per cui, la richiesta non è stata fatta per una questione politica o per chissà quale motivo. Hanno fatto questa richiesta perché proprio hanno l'esigenza di regolarizzare una posizione. Molti sono già residenti a Filadelfia però vivono in seconde case, utilizzano dei sotterfugi per risiedere nel posto dove di fatto concretamente vivono. Questa, quindi, è una regolarizzazione, non è uno strappare popolazione a un Comune o prevedere chi sa quale cambiamento, perché poi si tratta di poche decine di abitanti, non stiamo parlando di numeri eccezionali, stiamo parlando di poche decine di persone che hanno richiesto questa regolarizzazione.

Poi -  è anche nell'indirizzo di questo Consiglio, come diceva lei - laddove c'è la possibilità di unire e fondere più Comuni per dare maggiori opportunità ai territori, sia in termini sociali sia economici, così come sta avvenendo con la proposta di fusione di importanti Comuni della Regione Calabria, io sono favorevole perché, secondo me, questa è la direzione a cui devono tendere un po’ tutti i Comuni se vogliono avere una gestione politica amministrativa, una vita sociale ed economica migliore rispetto a quella che hanno adesso.

PRESIDENTE

Grazie, collega De Nisi. Passiamo alla votazione. Pongo in votazione il provvedimento nel suo complesso. Il provvedimento è approvato.

 

(Il Consiglio approva)

(È riportata in Allegati)

Proposta di legge numero 266/12^ di iniziativa dei consiglieri F. Mancuso, P. Caputo, recante: “Disciplina del Sistema Statistico Calabria (SiSCal)

PRESIDENTE

Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno, la proposta di legge numero 266/12^ di iniziativa dei consiglieri Mancuso e Caputo, recante: “Disciplina del sistema statistico Calabria (Siscal)”.

Cedo la parola al collega Caputo per illustrare il provvedimento, prego.

CAPUTO Pierluigi (Forza Azzurri), relatore

Grazie, Presidente.

Il 20 ottobre 2010, in occasione della prima Giornata mondiale della statistica, l'Istat lanciò su Twitter, odierno X, il concorso “La statistica è…” con l'obiettivo dichiarato di premiare creatività, passione per la scrittura e capacità di sintesi. Tra i tweet dei partecipanti mi piace ricordarne tre che ci aiutano a capire cosa rappresenti al giorno d'oggi la statistica: “Ci sono cose imprevedibili, per tutto il resto c'è la statistica”; “La statistica è quella scienza che mette i dati in prigione per trovare la conoscenza e liberare l'informazione”; “La statistica è una bussola, dovrebbe orientare le scelte del nostro Paese, o almeno quelle che ci interessano, che interessano famiglie, istituzioni e imprese”.

Andiamo al merito della presente proposta di legge in cui, prendendo spunto dal decreto legislativo numero 322 del 1989, che appunto stabilisce che spetta a ciascuna Regione istituire con propria legge uffici di statistica, si prevede l'opportunità che racchiude l'organizzazione di un sistema statistico regionale negli elementi di innovazione che la proposta di legge si prospetta di conseguire.

Proprio in termini di opportunità, l'organizzazione del sistema statistico regionale garantisce la disponibilità delle informazioni statistiche necessarie al processo di programmazione, nonché a quello di monitoraggio, controllo e valutazione delle politiche regionali, e consente di promuovere e realizzare rilevazioni, elaborazioni e ricerche statistiche di particolare interesse per l'amministrazione regionale, anche in collaborazione con altri enti o istituti universitari.

In particolare, relativamente alla seconda delle opportunità, per come sopra rappresentata, è bene evidenziare come la Regione Calabria non abbia mai immaginato di implementare un proprio programma statistico in grado di rispondere all'esigenza già evidenziata e, dunque, sia soggetto passivo delle rilevazioni inserite nel programma statistico nazionale; tant'è che la proposta di legge opera nel senso di rendere disponibile a tutti gli stakeholder del territorio un'indispensabile patrimonio culturale, trasformando l'informazione in conoscenza, contribuendo sia alla crescita economica delle imprese del settore privato che al miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Un progetto da strutturarsi non in maniera autoreferenziale, ma coinvolgendo nel processo di programmazione delle attività il Consiglio regionale, l'Unione delle province, l'Associazione dei Comuni, l'Unione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Prefetture, l'Istat e il mondo dell'istruzione calabrese, per il tramite di una commissione statistica regionale a tale scopo costituita.

La previsione, poi, contenuta nella proposta di legge, innovativa rispetto a quella delle altre leggi regionali di istituzione degli uffici di statistica, di garantire la fruizione dei dati statistici privilegiandone la disponibilità nell'ambito del portale Calabria Open Data, consente all'amministrazione regionale di promuovere la partecipazione alle attività amministrative e favorire il controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Grazie a questa proposta viene infatti istituzionalizzata la facoltà per il legislatore regionale di disporre della conoscenza dello stato di fatto sia nella fase di formazione della legge sia nella fase in cui si debba valutarne l'efficacia.

La proposta di legge opera, dunque, nel senso di consentire una migliore efficacia della produzione legislativa, attraverso azioni di monitoraggio e di manutenzione normativa che prevedono il coinvolgimento di Consiglio e Giunta regionale, dimostrando come una maggiore sinergia tra le rispettive strutture organizzative possa rappresentare una prassi ordinaria di buona amministrazione della quale si potrà giovare la Calabria intera. Perché, tornando al punto di partenza, alla differenza tra mero adempimento e opportunità, il punto di svolta risiede proprio nel passaggio dalla logica del “si deve fare” a quella del “si vuole fare”.

PRESIDENTE

Grazie, collega Caputo. Ha chiesto di intervenire la collega Bruni. Prego, ne ha facoltà.

BRUNI Amalia (Partito Democratico)

Grazie, Presidente.

È con grande piacere che appoggiamo in maniera totale questa proposta legislativa, perché i dati sono - l'ha detto il consigliere Caputo in maniera abbastanza precisa - indispensabili per qualsiasi attività di natura politica.

È ovvio che la nostra Regione, che è così messa male, ha una grande necessità di sviluppare questo sistema statistico; è un sistema, infatti, non un semplice programma, perché quello che, tra l'altro, traspare all'esterno, cioè una Calabria che non ha dati, che è bianca in qualsiasi tipo di statistica nazionale, avviene perché questo sistema non è mai stato creato. E pensare che la legge nazionale è del 1989, sono passati troppi anni perché si decidesse di metterla in pratica; quindi, rileviamo con grande favore questo aspetto che è estremamente importante.

Credo di essere stata, forse, l'unica consigliera regionale ad essersi avvalsa dell'ingegnere Iorfida, che è il papà di Open Data Calabria, avendolo utilizzato e avendogli chiesto dei dati proprio per la costruzione di una proposta legislativa sulle persone senza fissa dimora e sulla necessità che abbiano il medico di medicina generale.

Ritengo che qualsiasi proposta legislativa possa averne un grandissimo beneficio, proprio perché l'osservazione generale e i dati ci aiutano a costruire, poi, quello che serve alla nostra collettività. Avendone già discusso con i miei colleghi del gruppo del Partito Democratico, per dichiarazione di voto, annuncio che voteremo favorevolmente questa proposta.

PRESIDENTE

Grazie, collega Bruni. Ha chiesto di intervenire il collega Laghi. Ne ha facoltà.

LAGHI Ferdinando (De Magistris Presidente)

Grazie, Presidente. Ho chiesto di intervenire proprio per sottolineare la valenza di questa proposta legislativa, perché uno degli handicap fondamentali che la nostra Regione ha è la carenza nella gestione e nella trasmissione dei dati; fra poco parleremo, per esempio, del registro tumori e uno dei motivi di arretratezza, anche in questo campo, è proprio la mancanza, ancora attualmente, di un sistema informativo che supporti e organizzi i rilievi che vengono fatti. Fra l'altro, mi piace rilevare come questo sistema informativo abbia una universalità di possibili utenti. Anche questo è un dato fondamentale: la trasparenza e la fruibilità dei dati consentiranno a privati e pubblici che facciano domanda per scopi di ricerca, di analisi, di studio e quant'altro di accedere a questi dati.

Sono, quindi, assolutamente favorevole a questo progetto di legge e mi compiaccio che sia stato presentato. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, collega Laghi. Passiamo all'esame e votazione del provvedimento.

Articolo 1

(È approvato)

Articolo 2

(È approvato)

Articolo 3

(È approvato)

All’articolo 4 è stato presentato l'emendamento protocollo numero 5843/A02 a mia firma e del consigliere Caputo a cui cedo la parola per l'illustrazione. Prego.

CAPUTO Pierluigi (Forza Azzurri), relatore

Grazie, Presidente. Nel comma 1 dell'articolo 4 della proposta di legge regionale 266 c’è una sostituzione: le parole da “in” a “Giunta” sono soppresse.

PRESIDENTE

Parere della Giunta?

VARÌ Rosario, Assessore allo sviluppo economico e attrattori culturali

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento. L'emendamento è approvato.

Passiamo all'emendamento protocollo numero 5843/A04, a mia firma e del consigliere Caputo a cui cedo la parola per l'illustrazione. Prego.

CAPUTO Pierluigi (Forza Azzurri)

Anche qui all'articolo 4, comma 2 della proposta di legge, si prevede la soppressione dalle parole “facendo” ad “attuazione”.

PRESIDENTE

Parere della Giunta?

VARÌ Rosario, Assessore allo sviluppo economico e attrattori culturali

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento. L'emendamento è approvato.

Articolo 4

(È approvato per come emendato)

Articolo 5

(È approvato)

Articolo 6

(È approvato)

All’articolo 7 è stato presentato l'emendamento protocollo numero 5843/A06 a mia firma e del consigliere Caputo, a cui cedo la parola per l'illustrazione. Prego.

CAPUTO Pierluigi (Forza Azzurri), relatore

Il comma 3 dell'articolo 7 è soppresso.

PRESIDENTE

Parere della Giunta?

VARÌ Rosario, Assessore allo sviluppo economico e attrattori culturali

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento. L'emendamento è approvato.

Articolo 7

(È approvato per come emendato)

Articolo 8

(È approvato)

All’articolo 9 è stato presentato l'emendamento protocollo numero 5843/A08 a mia firma e del consigliere Caputo, a cui cedo la parola per l'illustrazione, prego.

CAPUTO Pierluigi (Forza Azzurri), relatore

Il comma 3 dell'articolo 9 della proposta di legge è soppresso.

PRESIDENTE

Parere della Giunta?

VARÌ Rosario, Assessore allo sviluppo economico e attrattori culturali

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento. L'emendamento è approvato.

Articolo 9

(È approvato per come emendato)

Articolo 10

(È approvato)

All’articolo 11 è stato presentato l'emendamento protocollo numero 5843/A010 a mia firma e del consigliere Caputo, a cui cedo la parola per l'illustrazione, prego.

CAPUTO Pierluigi (Forza Azzurri), relatore

L'articolo 11 è sostituito dal seguente: “(Utilizzo dati statistici nella formazione e nel monitoraggio e l'attuazione delle leggi regionali) L'ufficio di statistica rende disponibili i dati statistici utili per la predisposizione e il monitoraggio dell'attuazione delle leggi regionali”.

PRESIDENTE

Parere della Giunta?

VARÌ Rosario, Assessore allo sviluppo economico e attrattori culturali

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento. L'emendamento è approvato.

Articolo 11

(È approvato per come emendato)

Articolo 12

(È approvato)

Articolo 13

(È approvato)

Passiamo alla votazione della proposta di legge nel suo complesso, come emendata, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale. La proposta di legge è approvata, come emendata, con autorizzazione al coordinamento formale.

 

(Il Consiglio approva)

(È riportata in Allegati)

 Esame abbinato

Proposta di legge numero 267/12^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: "Istituzione dell'Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l'attrazione di investimenti produttivi"

Proposta di legge numero 224/12^ di iniziativa del consigliere R. Mammoliti, recante: "Istituzione dell'Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l'attrazione di investimenti produttivi"

PRESIDENTE

Passiamo all’esame abbinato delle proposte di legge numero 267/12^, di iniziativa della Giunta regionale, e numero 224/12^, di iniziativa del consigliere Mammoliti, recanti: Istituzione dell'Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l'attrazione di investimenti produttivi”. Cedo la parola alla consigliera De Francesco per illustrare il provvedimento. Prego.

DE FRANCESCO Luciana (Fratelli d’Italia), relatrice

Grazie, signor Presidente, colleghi consiglieri, assessori, signori della stampa, pubblico presente.

Il punto all'ordine del giorno che sto per illustrarvi è inerente all'esame abbinato delle due proposte di legge, rispettivamente 224/12^ e 267/12^, e ha ad oggetto il riordino di un importante strumento operativo per la politica industriale calabrese.

È stato dato avvio alla discussione in prima Commissione consiliare il 14 febbraio scorso e sono state illustrate entrambe le proposte di legge; la Commissione si è determinata scegliendo il progetto di legge 267/12^ quale testo base dell'esame abbinato e, durante la seduta di Commissione del 20 febbraio, si sono svolte le audizioni, dando ampio spazio alle organizzazioni sindacali che ne hanno fatto esplicita richiesta. Non sono stati presentati emendamenti, pertanto è stata disposta la votazione del testo, ricevendo approvazione unanime dalla Commissione.

Infine, la seconda Commissione consiliare, presieduta dal consigliere Antonio Montuoro, in data 5 marzo ha espresso il parere sulla compatibilità finanziaria.

Consentitemi di ringraziare l'assessore regionale Varì e tutti i colleghi che hanno preso parte ai lavori della Commissione e gli uffici del Consiglio regionale per la sempre preziosa assistenza fornita.

Mi avvio all'illustrazione della proposta di legge regionale sull'istituzione dell'Agenzia per lo sviluppo delle aree industriali e l'attrazione di produzioni e investimenti.

La competizione globale sta imponendo un ripensamento dei precedenti modelli di sviluppo economico verso una nuova forma economica, basata sulla promozione dell'eccellenza e sulla sostenibilità sociale ed ambientale. Ciò significa attivare sinergicamente la competitività dei sistemi regionali, migliorando la loro capacità di accogliere, semplificare e sostenere l'attività economica.

Questo modello di sviluppo multisettoriale inclusivo ribalta decisamente l'idea che la sostenibilità sia solo una questione ambientale e conferma una visione che integra i diversi aspetti dello sviluppo.

Il progetto di legge sull'istituzione di un'Agenzia regionale per lo sviluppo delle zone industriali e l'attrazione degli investimenti produttivi mira a promuovere il contesto economico della Regione e a rafforzare le opportunità di insediamento per le imprese che intendono realizzare progetti qualificati e innovativi. In particolare, tiene conto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza predisposto dal Governo italiano in accordo con la Commissione europea, che prevede specifiche misure di investimento finalizzate alla rivoluzione verde e alla trasformazione ecologica delle aree industriali.

La funzione dell'Agenzia, quale organo della Regione Calabria, è quella di: promuovere gli investimenti nel territorio regionale, in linea con gli indirizzi programmatici predisposti dalla Giunta regionale, in particolare attraverso la garanzia di un'implementazione continua relativa alle aree di sviluppo industriale e ai relativi servizi alle imprese e, a tal fine, l'adozione di piani ed impianti ambientali da inserire nell'area; l'adozione di attività industriali e la promozione di attività produttive; esercitare le funzioni amministrative relative all'esproprio dei terreni riservati ai servizi alle imprese.

In particolare, ciò include il sostegno ai servizi di internazionalizzazione di azioni coordinate per fornire incentivi a sostegno del processo di innovazione e di azioni di orientamento e accompagnamento individuale delle imprese per l'attrazione di investimenti produttivi, come centralizzare e controllare la proliferazione di edifici industriali al di fuori delle aree produttive e garantire maggiori servizi e una maggiore e migliore logistica alle imprese ivi insediate; semplificare e stabilire un legame più stretto fra l'Agenzia e le autorità regionali, in particolare con la Regione, attraverso la creazione di una struttura efficace ed efficiente; sostenere l'efficienza energetica, ottimizzando la gestione delle infrastrutture e i servizi esistenti, dando priorità alle aree disegnate come APEA (Aree produttive ecologicamente ben sviluppate).

Le APEA devono: garantire economie di scala, gestione ambientale condivisa e partecipata e riduzione dei costi di approvvigionamento idrico ed energetico, ottime opportunità di insediamento per le imprese; incoraggiare l'insediamento di giovani imprese e startup innovative, attraverso il trasferimento di edifici dismessi e l'applicazione di condizioni di sovvenzione al fine di rinnovare la base produttiva della Regione; promuovere l'internazionalizzazione delle imprese situate nelle regioni industriali e, attraverso le attività territoriali, facilitare la cooperazione fra le istituzioni che sostengono i progetti imprenditoriali e il loro accesso a nuovi mercati, con l'obiettivo di ampliare e promuovere i servizi offerti dalle aree produttive calabresi.

A seguito della liquidazione del CoRAP, la creazione dell'Agenzia è per tutelare anche le funzioni, le operazioni e il personale del CoRAP in liquidazione, in conformità alle normative nazionali e statali vigenti.

L'Agenzia sarà, infatti, responsabile della gestione e della manutenzione delle ex zona industriale CoRAP, dello sviluppo delle sue infrastrutture e dei suoi servizi e, a seconda degli accordi con i Comuni interessati, della gestione di altre aree comunali riservate alle attività produttive.

Secondo la normativa, gli organi dell'Agenzia saranno un direttore generale e un revisore generale. Il primo si occuperà di attrazione per l'insediamento di impianti produttivi da parte di aziende non ancora presenti nella regione, per il reinsediamento nella regione di aziende precedentemente delocalizzate altrove o all'estero e di un ulteriore insediamento da parte di aziende già presenti in Calabria, con l'intento di effettuare nuovi investimenti per diversificare, in modo funzionale, la produzione esistente. Il direttore è responsabile della fidelizzazione delle imprese, è il rappresentante legale ed esercita le funzioni di gestione dell'ente.

Grazie per l'attenzione.

PRESIDENTE

Grazie, collega De Francesco. Ha chiesto di intervenire il collega Mammoliti. Ne ha facoltà.

MAMMOLITI Raffaele (Partito Democratico)

Grazie, Presidente. Con questo provvedimento che la maggioranza si appresta ad approvare di fatto si affievolisce l'azione riformatrice che il Presidente e la sua maggioranza hanno provato ad imprimere nei primi 2 anni, con una serie di provvedimenti che, comunque, al di là dei risultati, contenevano e avevano degli elementi innovativi.

Con questo provvedimento si ripristina un'azione conservatrice e, soprattutto, per quanto mi riguarda, cade la maschera sulla narrazione del Presidente - ha surclassato anche gli organi di stampa quando ospitavano le nostre prese di posizione - nel sostenere che il Partito Democratico in questi anni ha saputo solo dissentire dai provvedimenti e non è stato mai capace, invece, di offrire proposte di riforma utili e coerenti.

La domanda che sorge spontanea è: se voi riproponete un modello che oggi chiamate agenzia nei termini organizzativi, funzionali ed esecutivi che replicano il modello fallimentare dei consorzi industriali e del CoRAP, perché oggi questa agenzia dovrebbe funzionare?

Allora è caduta questa maschera che descriveva un Partito Democratico sempre pronto a dissentire, ad essere bastian contrario rispetto ai provvedimenti e alle grandi riforme che non hanno portato ancora a nessun risultato in questa nostra regione.

E non è così!

Non è così perché i fatti sono incontrovertibili. La storia si può narrare come si vuole, ma i dati di fatto, gli atti, i provvedimenti, le posizioni sono lì a testimoniare e a dimostrare che quella narrazione era sbagliata.

Intanto, non è stato così per i Consorzi di bonifica.

Sui Consorzi di bonifica, il Partito Democratico aveva avanzato un'apposita proposta di riforma, avendo ascoltato e coinvolto le organizzazioni sociali e le categorie produttive.

Quella proposta, incanalata nelle apposite Commissioni, non è stata nemmeno presa in considerazione e non è stato disposto nemmeno l'esame abbinato, addirittura il Presidente ha posto la fiducia.

Parliamo dell'ANPAL, vedo l'assessore al lavoro. Sull’ANPAL c'è stata una positiva interlocuzione, abbiamo ragionato e presentato anche degli emendamenti e, poi, votato a favore perché ci convinceva il merito e; la capacità di interlocuzione e di ascolto che abbiamo realizzato. Anche se, anche qui, un nostro emendamento era stato bocciato e oggi il Governo nazionale vi impone di ripresentarlo e voi l'avete inserito nell'omnibus.

Ecco dov'è la vostra poca inclinazione al confronto democratico.

E poi sul CoRAP, parliamoci chiaramente, Presidente - è vero, ci mancherebbe - rispetto alla legge sui consorzi non è stato disposto nemmeno l'esame abbinato, almeno su questa in Commissione mi avete convocato, la discussione c'è stata; però, parliamoci chiaramente,  non ve la prendete, perché ognuno di noi ha un approccio alla politica e al rispetto delle istituzioni democratiche di questa nostra Regione, però vedo un atteggiamento, un comportamento che non è favorevole al dialogo, che non è favorevole all'approfondimento, che non è favorevole al confronto. Avete ordini di scuderia che vi portano ad approvare i provvedimenti nelle Commissioni senza nemmeno ascoltare le ragioni delle altre proposte. Ma, vivaddio, dopo 50 anni di confronto democratico, di autorevolezza delle istituzioni, provate ogni tanto ad ascoltare anche le ragioni, i contenuti degli altri provvedimenti che vengono avanzati, non pensate e non potete credere che le vostre proposte siano sempre le migliori in assoluto. Ascoltare è anche sintomo di capacità e di intelligenza.

E poi, anche qui, Presidente, è vero: abbiamo fatto la valutazione dell'esame abbinato e c’è stata una mia apertura totale. Avevo detto: “Valutate quali sono i punti di convergenza sui quali possiamo trovare delle soluzioni comuni e mettiamo da parte quelli che sono i contenuti su cui invece ci sono delle divaricazioni sostanziali e magari le approfondiamo e ci ragioniamo”. Voi, invece, non avete avuto nemmeno l'accortezza di proporre formalmente di aspettare di audire le organizzazioni sociali, le categorie produttive per assumere il testo base dopo qualche Commissione. Nella stessa seduta di Commissione, con un ordine di scuderia, avete assunto come testo base quello licenziato dal governo regionale. Ma quale democrazia? Quale confronto? Che cosa contiene questo provvedimento di riforme? Abbiate pazienza! Dov'è la riforma? Ci spiegaste dov'è sta riforma! Non c'è la riforma in questo provvedimento, è lo stesso ente! È lo stesso ente, sostanzialmente, con le medesime funzioni gestorie delle aree industriali che non hanno funzionato né nei rapporti con le imprese insediate né con la Regione. Poi, addirittura, ancora si rimanda a dei generici riferimenti di Piani di investimenti straordinari volti a riqualificare la rotazione infrastrutturale, come è stato pure detto nelle sedute di Commissione e qui riportato, ma non viene allegato nessun Piano. Non l'ho visto! Non l'abbiamo visto!

Nella delibera non c'è questo Piano, non viene descritto e non viene neanche allegato alla proposta di legge. Sempre nella stessa delibera – attenzione! - è riportato che il Dipartimento dello sviluppo economico intende sostenere azioni di sistema volte a rafforzare l'attrattività del sistema regionale, grazie all'utilizzo di parte delle risorse rinvenienti dal Fondo Jeremie Calabria, anche qui, senza specificare in quali termini si sostanzia. Diciamo, quindi, cose evanescenti, senza sostanziare realmente quali sono e quali siano.

Allora, la domanda che ci dobbiamo porre è: dopo due riforme, ha senso riproporre il modello agenzia nei termini organizzativi, funzionali ed esecutivi che replicano il modello fallimentare del CoRAP? Secondo noi, no! Secondo noi, assolutamente no! E poi ancora non c'è la garanzia delle risorse economiche e finanziarie che voi destinate solo per due anni, che servirebbero forse solo per coprire i costi, e non c'è addirittura nemmeno la garanzia occupazionale e ve lo hanno detto anche in Commissione bilancio sia alcune organizzazioni sindacali sia la Federmanager, mi pare.

Vi siete impegnati a presentare degli emendamenti per la garanzia occupazionale?

E allora, per queste ragioni, noi dissentiamo profondamente da questa impostazione che, ripeto, sancisce la fine di una narrazione sbagliata di questa nostra regione.

Siamo di fronte alla transizione energetica e digitale e la Calabria non si occupa del sistema produttivo e delle realtà industriali. Voi indicate il content creator! Assessore, Presidente, vi siete mai recati nella più grande area industriale della Calabria, che è quella di Lamezia Terme? Lì c'è stato l'attentato all’azienda di Pippo Callipo e la videosorveglianza non funziona. Così volete fare le riforme? A tavolino? Con questa metodologia digitale e tecnologica? Penso che su questi aspetti e su questi temi il governo regionale debba scendere dal proprio piedistallo, allontanarsi da questa narrazione sbagliata che ha fatto in questi due anni e misurarsi con i problemi reali. Questo è un provvedimento che non ha nulla di azione riformatrice e di corto respiro e per questa ragione non ci asteniamo, ma votiamo contro perché sancisce, per davvero, la fine di una narrazione sbagliata di questi anni di governo di centrodestra in Calabria. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire il collega Lo Schiavo. Ne ha facoltà.

LO SCHIAVO Antonio Maria (Gruppo Misto)

Grazie, Presidente. Quando ho approfondito il testo di questa proposta di legge ero stato attratto dal titolo della legge stessa che, prevedendo l’istituzione di un'agenzia regionale per lo sviluppo delle aree industriali e soprattutto per l'attrazione degli investimenti produttivi, faceva presagire una riforma importante per questa regione, una riforma che andava nel senso indicato nel testo della legge.

Condivido in pieno l'intervento che mi ha preceduto: davvero la montagna ha partorito il topolino. Si ripete sempre lo stesso copione nella nostra attività istituzionale, quando ci troviamo di fronte a degli enti decotti, che hanno una grande massa debitoria e la strada che prendiamo è quella della scorciatoia: mandiamo in liquidazione coatta amministrativa i precedenti enti, li mandiamo poi a pagare i creditori con le somme che residuano dalla liquidazione e creiamo automaticamente un nuovo ente.

Ora questo meccanismo della bad company e della nuova società può funzionare se il nuovo ente, appunto, riesce a intervenire sulle cause dei precedenti dissesti, se riesce a portare qualcosa di nuovo e di diverso rispetto agli enti che vanno a sostituire. Noi abbiamo avuto AFOR, Calabria verde, i vari Consorzi di bonifica, il Consorzio unico. Ora provvediamo a sostituire il vecchio ente, il CoRAP, con un nuovo ente strumentale per la regione. Ma la novità e il contenuto di questa riforma dove sta? In realtà mi sembra di ritornare e di riportare gli orologi di questa regione agli anni Settanta. L'idea dei consorzi industriali, nata con il testo unico del Mezzogiorno e quindi con l'idea di creare infrastrutture industriali in aree che avevano la necessità in quel momento storico di creare le condizioni per lo sviluppo di aree arretrate, con dei piani regolatori che erano anche sovraordinati a quelli comunali - in quel periodo, alla fine degli anni Settanta, non erano neanche esistenti – se avevano una ragione d'essere alla fine degli anni Settanta, ovviamente non la hanno più nel 2024.

E mi meraviglio molto della scelta del presidente Occhiuto di riprendere anche una forma di idea dirigista dello Stato e della Regione, in questo caso, nell'economia, ma non perché io contesti la presenza e la funzione dello Stato e delle Regioni nel mercato e nell'economia, ma questo deve avvenire nei settori in cui è necessaria e ha funzionato la presenza del pubblico rispetto alle esigenze della collettività.

In questo caso i consorzi industriali hanno fallito la loro missione e, oggi, ricreare un duplicato, rispetto a un modello ormai superato dalla storia, e riapplicarlo e riapprovarlo, significa sostanzialmente rinviare gli stessi problemi di qualche anno.

Sono pronto a sfidare chiunque a dire che per i primi due anni noi avremo la sostenibilità economica grazie allo stanziamento che noi facciamo. Noi stanziamo, nel biennio 2024/2025, 5,6 milioni. Ovvio, noi partiamo con uno stanziamento, ma nei prossimi anni come si sosterrà economicamente la nuova agenzia che andiamo a costituire? Nel momento in cui sarà privata e depurata dai servizi ambientali, in gergo tecnico dalla depurazione, che era il core business dei nuclei industriali, nel momento in cui non ci saranno più queste entrate, come si sosterrà economicamente questa nuova agenzia? Ma voi pensate che possa essere attrattiva di investimenti la partecipazione in un'area in cui c'è una duplicazione di costi per le imprese che non solo devono pagare le imposte e le tasse locali, ma dovranno pagare anche i servizi consortili che molto probabilmente neanche saranno erogati?

Dov'è l'utilità? Dov'è l'attrazione degli investimenti? Con un'impostazione nettamente dirigista, di impostazioni di economia calata dall'alto.

Non voglio riprendere altre idee, che pure nel dibattito industriale erano state avanzate negli ultimi anni anche in questa regione, ma ne ricordo una: i condomini industriali che prevedono di lasciare a enti privati la possibilità di co-gestire, a proprio rischio e con i propri costi, le aree industriali. Non voglio dire che quella idea dei condomini industriali dovesse essere l'unica idea percorribile, ma non possiamo neanche pensare di ricreare un istituto degli anni Settanta e che, fra qualche anno, non sia nuovamente in dissesto economico e di bilancio.

Per non parlare poi della tecnica legislativa. Noi abbiamo inventato una nuova figura in Calabria, l'abbiamo fatto anche per l'agenzia sull'ambiente: abbiamo inventato il Presidente onorifico. Ci siamo inventati una carica che prende, in questo caso, 50 mila euro annui. Lo chiameranno Presidente, gli diranno: “Buongiorno, Presidente!”, però poi, al di là di questo, non avrà alcuna funzione specifica, perché c'è il Direttore generale che ha la legale rappresentanza. Noi abbiamo un Presidente senza legale rappresentanza. È la seconda volta che accade!

Abbiamo il Direttore generale che assolve alle funzioni vere, quelle amministrative, e poi abbiamo la carica onorifica del Presidente. A cosa serve? Che serve nominare un Presidente che non ha alcuna funzione?

Non voglio entrare troppo nella tecnica legislativa, ma anche qui alcune cose vanno sottolineate. L'articolo 11 parla della possibilità dell'Agenzia di riprendere le aree cedute allo stesso prezzo quando l'assegnatario non realizza lo stabilimento nel termine di tre anni, senza possibilità di opposizione degli assegnatari. Che vuol dire questo? Vuol dire che da un punto di vista privatistico, uno che si sente leso di un diritto non può fare opposizione a un giudice o a qualunque autorità giudiziaria. A questo punto ancora potremmo essere dirigisti, ma forse questa cosa dovremmo un attimo ragionarla, perché senza opposizione mi pare che non sia possibile farlo.

Detto questo e concludo, non è un'opposizione strumentale, non c’è la volontà di dire no a tutti i costi. Significa, però, ripercorrere un un'idea industriale che ha già fallito nel tempo, riproporre lo stesso modello che è anacronistico per l'economia moderna, riproporre oggi la possibilità di creare e di inserire un ente pubblico pesante nella gestione, anche nei rapporti con privati, in aree che molto probabilmente hanno già le infrastrutture. Non siamo più negli anni Settanta, nelle paludi, non dobbiamo ricostruire strade. Forse l'economia digitale ha bisogno di un’altra visione e forse davvero il titolo “Attrazione di investimenti produttivi” richiedeva ben altra innovazione.

Grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Grazie. Assessore Varì, contro questo pessimismo, a lei la parola.

VARÌ Rosario, Assessore allo sviluppo economico e attrattori culturali

La ringrazio, Presidente, onorevoli consiglieri, colleghi assessori, signor Presidente della Giunta.

Oggi è oggetto di discussione in quest'Aula l'istituzione di questa Agenzia regionale per lo sviluppo delle aree industriali e per l'attrazione degli investimenti.

Iniziamo a dire qual è la finalità: rafforzare il sistema produttivo calabrese per attrarre nuovi investimenti per la competitività delle imprese.

A questa agenzia affidiamo un duplice compito: il primo è quello della gestione delle aree. Dagli interventi che mi hanno preceduto sembra che questa funzione non serva nelle aree industriali calabresi.

Ritengo che sia esattamente il contrario. Gestione delle aree significa manutenzione delle aree; significa infrastrutturazione delle aree; significa dotare le aree di tutti i servizi necessari affinché le imprese insediate o che si insedieranno possano avere dei vantaggi competitivi da quelle che sono attrezzate. La prima cosa che mi viene in mente di chiedere a chi contrasta l'istituzione di questa Agenzia è se finora questa attività sia stata svolta. Ritenete forse che abbiamo delle aree manutenute? Abbiamo delle aree attrezzate? Abbiamo aree con servizi? Abbiamo aree attrattive? Abbiamo aree che possono davvero convincere nuovi investitori a venire in Calabria a insediarsi?

Sinceramente, ritengo di no!

Mi verrebbe da fare un'altra domanda: vi ha convinto la gestione di queste aree svolta dal CoRAP prima che fosse posto in liquidazione? Sono state spese delle risorse in queste aree per poterle dotare di servizi. A me sinceramente pare di no, però oggi, nel momento in cui c'è l'opportunità di andare a dotare queste aree di infrastrutture e servizi, si dice che non è il caso di prevedere questa nuova governance e di istituire questa nuova agenzia in grado di sfruttare queste opportunità.

Delle due l'una! Se si continua con il CoRAP in liquidazione, in questo momento non possono essere sfruttate le misure incentivanti a disposizione; se si prevede l'istituzione di un'agenzia, queste opportunità possono essere colte.

Abbiamo avuto un esempio di quelle che sono le opportunità che vengono offerte alle aree industriali nel momento in cui, grazie alla presenza del Commissario ZES, in Calabria abbiamo avviato, in sinergia con il Ministero dell'Interno, il progetto per la sicurezza delle aree industriali. Poco fa il consigliere Mammoliti faceva riferimento agli attentati subiti e quindi alla poca sicurezza delle aree. Grazie al progetto per la sicurezza – redatto, realizzato e appaltato – avremo, caro consigliere Mammoliti, delle aree più sicure. Quell'intervento siamo riusciti a realizzarlo perché c'era il Commissario ZES.

Nelle altre aree come sfruttiamo le opportunità se non esiste un'agenzia o un ente che possa svolgere queste funzioni? Come facciamo se non possiamo cedere, vendere, locare le aree? Come facciamo se non possiamo provvedere agli espropri e poi assegnarle? E come facciamo, consigliere Lo Schiavo, a dire che un ente pubblico economico che andiamo a istituire si può mantenere da solo, se non offriamo servizi per i quali poi dobbiamo chiedere corrispettivi?

E allora è fallimentare il modello o è stata fallimentare forse la governance o chi ha governato? Certo, di questo fallimento non ce ne siamo accorti noi, non se n'è accorto il governo Occhiuto, perché noi andiamo oggi a istituire questa Agenzia non in ragione di una nostra norma, ma in ragione, consigliere Mammoliti, di una norma approvata nel 2019, la numero 47, che ha esplicitamente previsto – e chissà perché!? – che in ipotesi in cui ci fosse stata la liquidazione coatta amministrativa del CoRAP, si sarebbe istituita un'Agenzia, che è quella che noi oggi, in ragione di quella norma, stiamo andando a istituire.

Qual è il secondo compito svolto da parte dell’agenzia istituenda? L'attrazione degli investimenti, per il quale è previsto, consigliere Lo Schiavo, un apposito organo denominato Presidente - sì, denominato Presidente - che si andrà a occupare proprio dell'attrazione degli investimenti, con una strategia indicata dalla Giunta regionale, portata avanti da questo organo, grazie al quale tenteremo di attrarre nuovi investimenti, di fare attività di reshoring e, quindi, di riportare in Calabria le imprese che hanno delocalizzato, perché probabilmente le nostre aree non erano attrezzate e servite, e di fare retention e, quindi, di andare a trattenere le imprese che ci sono, con possibilità magari di espansione.

Le risorse. Dicevamo prima e sottolineavo e continuo a evidenziare il fatto che non mi pare che negli anni precedenti siano state destinate e spese risorse per le aree industriali.

Questo governo regionale con il Fondo di sviluppo e coesione, che è l'unico strumento che prevede di intervenire in questo caso, ha stanziato svariate decine di milioni di euro, 45 per la riqualificazione delle aree, per la infrastrutturazione.

Vogliamo agire attraverso queste leve per attrarre investimenti su questo territorio. Ci sarà, naturalmente, accanto al Presidente che avrà la funzione di attrarre investimenti, consigliere Mammoliti, un direttore generale che avrà la rappresentanza legale dell'ente. Abbiamo previsto questa tipologia di governance, questo modello.

Consigliere Mammoliti, però lei non deve rimproverarci perché non abbiamo preso in considerazione la sua proposta di legge.

La sua proposta l'ho letta, l'ho studiata, ne ho discusso con lei in Commissione consiliare e le ho esplicitato quelli che sono i motivi per i quali la sua proposta non solo non mi convince, ma ritengo questa, sì, voglia portare indietro la Calabria di anni. Consigliere Mammoliti, se dobbiamo esaminare congiuntamente queste due proposte, dobbiamo capire che cosa propone la sua, alla quale lei non ha fatto riferimento. Lo faccio io il riferimento! Gli obiettivi, sia chiaro, con onestà intellettuale, consigliere Mammoliti, sono gli stessi: gestione e attrazione! Con una differenza però: lei ritiene che la gestione delle aree industriali possa essere delegata ai Comuni, cioè lei ritiene che a quegli enti che in questo Consiglio regionale, in più occasioni, abbiamo indicato come deboli, meritevoli di supporto, poveri di capacità amministrativa, poveri di risorse umane, poveri di risorse finanziarie, possa essere delegato un altro compito, un'altra funzione importante, ovvero quella di gestione delle aree industriali. Quindi i Comuni andrebbero a occuparsi degli atti ablativi, degli espropri, delle assegnazioni, delle vendite, delle infrastrutturazioni.

Ma come?! Se noi diciamo ogni volta che i Comuni hanno necessità di supporto, adesso sono diventati così bravi da poter avere addirittura in delega le funzioni amministrative in capo alla Regione? Forse, però, nel momento in cui questa norma veniva scritta, lei stesso si rendeva conto che su questo c'era un problema, un difetto. E allora dopo la delega di funzioni, prevedeva la riallocazione delle medesime presso l'Agenzia. E che senso ha? Ha senso andare in ottica semplificatoria e, quindi, avere un'agenzia snella che si occupi delle problematiche presenti nelle aree e che possa attrarre investimenti e supportare le imprese oppure ha senso che la Regione deleghi le proprie funzioni ai comuni che a loro volta le delegano all'Agenzia? È per questo che non siamo d’accordo, perché noi vogliamo un ente snello, che semplifichi, non che appesantisca tutte le procedure necessarie per attrarre investimenti e per creare competitività e supportare così le nostre imprese.

Perché è importante l'opera di attrazione investimenti, i cui obiettivi sono previsti anche nella sua proposta di legge? Perché noi dobbiamo indicare le opportunità che sono presenti sul nostro territorio e vogliamo farlo tramite professionisti del settore. Finora non siamo stati in grado di indicare agli investitori esterni quali sono le opportunità di questo territorio; non siamo stati in grado di indicare le opportunità, ad esempio, nell'ambito della logistica che questo territorio offre, grazie a un porto straordinario che è cresciuto nell'indifferenza e, anzi, nonostante alcune azioni di una vecchia politica.

Dobbiamo, però, cercare adesso di promuoverlo, di promuovere queste opportunità. Perché non dovremmo promuovere le opportunità che l'ecosistema dell'innovazione offre su questo territorio o le opportunità delle zone economiche speciali? Dobbiamo farlo, dobbiamo promuoverle, dobbiamo attrarre investimenti e risorse.

C’è poi tutta la parte, consigliere Mammoliti, relativa al trasferimento del personale, sul quale lei ha inteso accendere una polemica.

Qual è la polemica? La polemica è perché in questa proposta di legge non ci siamo occupati di tutti i dipendenti del CoRAP? Sì? Beh, consigliere Mammoliti, questa è una proposta di legge che istituisce un'Agenzia e lo fa in ragione di una legge regionale che non ho approvato io e che esplicitamente, a volerla leggere e a saperla leggere, dice che nell'agenzia sarà trasferito il personale del CoRAP che svolge funzioni attinenti allo sviluppo delle aree industriali.

Non l'ha letto?

(Voce fuori microfono)

Siccome lei mi dice di non averlo letto, gliela leggo. Articolo 2, comma 8: “Nell’ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa del CoRAP o anche al termine dell'eventuale esercizio provvisorio, compatibilmente con la disciplina di legge di tale procedura di rigore e con le sue finalità, con i vincoli di bilancio e nel rispetto della normativa vigente, ove sostenibile economicamente e coerentemente con il piano economico finanziario di cui al comma 1, le attività del CoRAP e il relativo personale, coerenti con le finalità dell'Agenzia, sono trasferiti”.

Non è questo il momento per occuparsi degli altri dipendenti del CoRAP, che svolgono la funzione che oggi spetta a Sorical: la depurazione.

Consigliere Mammoliti, anche in questo caso il Piano operativo di Sorical, che prevede il trasferimento di funzioni, è stato approvato con decreto del Commissario di ARRICal poco più di un mese e mezzo fa e prevede - le do questa notizia – che, entro il primo semestre del 2024, queste funzioni siano trasferite e con esse anche il personale.

Però, noi dobbiamo fare polemica in questa sede! Non vogliamo andare a vedere quelle che sono le utilità che l'istituzione di questa Agenzia offre a questo territorio, non vogliamo andare a dire che solo grazie all'istituzione di questa legge potremmo andare a sfruttare le opportunità che il PNRR ci offre! Questo non lo diciamo, vero consigliere Mammoliti? Non ci conviene dirlo! Ci conviene strumentalizzare alcune posizioni per innescare delle micce che non hanno ragione di essere e di esistere.

Concludo il mio intervento e vi invito a valutare attentamente e in maniera compiuta quelle che sono le novità dell'istituzione di questa Agenzia e le opportunità che può offrire a questa regione. Ciò, naturalmente, anche in ragione dei finanziamenti che potranno essere sfruttati, alcuni dei quali sono presenti, come dicevo prima, nell'ambito dei Fondi di sviluppo e coesione.

La sostenibilità: si diceva che andiamo a sostenere i primi due anni di questa Agenzia, beh, non potrebbe essere altrimenti. Si tratta di un ente pubblico economico che poi dovrà sostenersi da solo, grazie alla cessione, alla locazione delle aree, ai corrispettivi sui servizi. Certo, chi non è stato abituato e ha visto mal gestire delle aree, sicuramente, non poteva aspettarsi dei corrispettivi, non ci potevano essere! Contrariamente a quella che è la convinzione di alcuni che mi hanno preceduto, sono convinto che, se si inizia a gestire in maniera opportuna, questa Agenzia andrà invece a sostenersi.

Vi invito, pertanto, a votare favorevolmente e a dotare la Regione Calabria di un nuovo ente che possa sostenere il suo sviluppo e la sua crescita. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, assessore Varì. Ha chiesto di intervenire il collega Graziano Ne ha facoltà.

GRAZIANO Giuseppe (Unione di Centro)

Grazie, Presidente, saluto lei e tutti i colleghi, il Presidente della giunta e la Giunta presente in Aula. Ringrazio l'assessore Varì. Ho appena ascoltato una relazione molto attenta, puntuale ed esauriente che poche volte ho ascoltato in quest'Aula. Credo che sia stato chiarito ogni dubbio sollevato dai banchi dell'opposizione. Allo stesso tempo le chiedo, Presidente, se è possibile rinviare il voto di questo provvedimento. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Votiamo per il rinvio della votazione alla prossima seduta di Consiglio. La votazione del punto 5 è rinviata alla prossima seduta di Consiglio regionale.

 

(Il Consiglio rinvia)

Proposta di legge numero 193/12^ di iniziativa dei consiglieri P. Straface, P. Caputo, S. Mannarino, G. Crinò, E. Alecci, recante: "Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale della fibromialgia e della elettrosensibilità e istituzione dei relativi registri regionali"

PRESIDENTE

Passiamo al punto 6, la proposta di legge numero 193/12^ di iniziativa dei consiglieri P. Straface, P. Caputo, S. Mannarino, G. Crinò, E. Alecci, recante: "Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale della fibromialgia e della elettrosensibilità e istituzione dei relativi registri regionali". Cedo la parola consigliera Straface per illustrare il provvedimento. Prego.

STRAFACE Pasqualina (Forza Italia), relatrice

Grazie, Presidente. Ho il dovere, prima di illustrare la proposta di legge, di ringraziare l’intera Commissione sanità per aver voluto dare il proprio contributo nella stesura di questa proposta di legge e ringrazio, in particolar modo, i consiglieri regionali che l’hanno voluta sottoscrivere.

La fibromialgia è una patologia complessa e debilitante che colpisce approssimativamente due milioni di italiani e, nonostante dati statistici allarmanti, non è ad oggi riconosciuta dal Sistema sanitario nazionale e, di conseguenza, non è compresa nei Livelli Essenziali di Assistenza.

Qualcosa tuttavia si sta muovendo. È. Infatti. proprio di questi giorni la notizia dell’approvazione alla unanimità, da parte della Camera dei deputati, di ben sei mozioni sulla sindrome fibromialgica, per il riconoscimento della fibromialgia come malattia “cronica e invalidante” e per l’inserimento all’interno dei LEA.

Un primo passo importantissimo che sottolinea la necessità non solo di maggiore comprensione della patologia, ma anche di azioni e interventi che possano garantire adeguati sostegni alle persone che ne soffrono; passo al quale non potrà che seguire, quanto prima, una iniziativa legislativa per il riconoscimento del diritto alla salute ai pazienti fibromialgici: la Calabria, con la proposta di legge oggi in discussione, ancora una volta si è dimostrata precorritrice.  Questo, alla luce anche dell'ordine del giorno che è stato proposto dalla collega Amalia Bruni

La presente proposta di legge vuole intervenire non solo per il riconoscimento della rilevanza sociale della fibromialgia, ma anche della “elettrosensibilità” (EHS), altrimenti conosciuta come “intolleranza idiopatica ambientale con attribuzione ai campi elettromagnetici”, che è un disturbo patologico neurologico, caratterizzato clinicamente da un quadro sintomatico simile alla fibromialgia, analogamente alla quale non è riconosciuta dal SSN né ricompresa nei LEA.

Intervenire su queste diffuse patologie con una iniziativa legislativa appare cruciale tanto più perché l’alto grado di disabilità e il numero di disfunzioni a esse associato ha un notevole impatto su molteplici aspetti non legati solo e direttamente alla vita dei malati e sulle possibilità di cura, ma anche sui costi del Sistema sanitario: i pazienti, in assenza di un percorso diagnostico terapeutico assistenziale a livello regionale, si sottopongono infatti spesso a esami non necessari, così incrementando anche il carico di lavoro, oltre ai costi, senza la certezza di ricevere un trattamento adeguato alla propria patologia.

Con la presente proposta di legge si vuole fornire un contributo attraverso un percorso che si è reso il più possibile ampio e condiviso grazie al coinvolgimento, in terza Commissione, di associazioni e comitati di volontariato che hanno concorso al confezionamento di un testo il più possibile incisivo nell’affrontare e gestire questa particolare problematica.

Certo, l’approccio diagnostico e la gestione clinica si evolveranno nel tempo e vi sarà certamente la necessità di intervenire ancora sulla materia, ma, nelle more, si è voluto intervenire con un primo progetto di legge mirato:

- ad offrire un servizio di supporto, in attesa del riconoscimento della fibromialgia e della elettrosensibilità a livello nazionale, promuovendo l’istituzione di ambulatori multidisciplinari dedicati alla patologia, con la collaborazione di figure specialistiche;

- a sviluppare, attraverso un Centro di coordinamento regionale, una rete di ambulatori e un percorso diagnostico-terapeutico assistenziale (PDTA), anche per garantire standardizzazione ed equità d’accesso alle prestazioni, con il coinvolgimento di figure specialistiche, distribuite su tutto il territorio regionale;

- a riconoscere la valenza sociale e il rilevante apporto delle associazioni e del volontariato che si occupano della fibromialgia e della elettrosensibilità sul territorio regionale, le quali possono contribuire a coadiuvare gli ambulatori multidisciplinari e valorizzare e diffondere le proprie attività aventi come obiettivo il perseguimento di finalità di solidarietà, diretta ad aiutare persone sofferenti, affette da fibromialgia e da elettrosensibilità.

Per incrementare la sensibilizzazione nei confronti della suddetta patologia, è prevista inoltre, all’articolo 4, l’istituzione, senza oneri a carico del bilancio regionale, della giornata regionale per la lotta alla fibromialgia e alla elettrosensibilità che si celebrerà annualmente, in corrispondenza con la giornata nazionale, il 12 maggio, al fine di sensibilizzare, nonché diffondere le conoscenze in merito, la popolazione in generale e tutti i professionisti della salute.

Per monitorare l'incidenza epidemiologica a livello regionale, è apparso necessario istituire il registro regionale per la fibromialgia e il registro regionale per la elettrosensibilità, i cui preziosi dati saranno finalizzati all’aggiornamento delle linee guida riguardanti i trattamenti medico-sanitari più efficaci e per la realizzazione di studi clinici e farmacologici, come specificato dall'articolo 5 della proposta di legge.

La proposta di legge si compone di 8 articoli e ha neutralità finanziaria.

Alla Regione Calabria, nell’ambito della ripartizione dei contributi di cui al decreto del Ministero della salute 8 luglio 2022, è stato, infatti, assegnato un importo pari a 160.034,00 euro finalizzato:

- all’organizzazione di percorsi terapeutici e riabilitativi di cura e diagnosi per le persone affette da fibromialgia, anche mediante interventi formativi specifici;

- all’attività di studio della stessa patologia;

- all’individuazione di uno o più centri specializzati idonei alla diagnosi e alla cura della fibromialgia e in grado di assicurare una presa in carico multidisciplinare dei pazienti.

Tali risorse, la cui presenza in bilancio è accertata con decreto dirigenziale numero 17278/2022, allo stato attuale non risultano assegnate a favore di alcun beneficiario da parte del Settore competente e potranno essere utilizzate per progetti coerenti con il decreto ministeriale di assegnazione.

Invito all'intero Consiglio a promuovere ed approvare questo progetto di legge molto atteso soprattutto dalle persone che, purtroppo, non hanno avuto punti di riferimento per quanto riguarda il Sistema sanitario calabrese. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie. Ha chiesto di intervenire il collega Laghi. Ne ha facoltà.

LAGHI Ferdinando (De Magistris Presidente)

Grazie, Presidente. Ho sempre votato favorevolmente proposte di legge di natura sanitaria che, ovviamente, non hanno colore. E, personalmente, ho particolare attenzione al problema dei fibromialgici e dei pazienti con elettrosensibilità, perché, fra l'altro, sono collegati alle esposizioni a campi elettromagnetici che sono un mio campo di interesse specifico.

Ho sollevato però, durante la discussione in Commissione, alcune perplessità. Alcune francamente di contorno come, per esempio, l'idea di fare la giornata della fibromialgia regionale concomitante con quella nazionale, mi sembra un doppione, forse, inutile.

Però non è questo, comunque, il principale motivo del contendere.

Il problema di fondo è che i pazienti fibromialgici e che hanno problemi di elettrosensibilità sono pazienti a cui bisogna dare delle risposte. Ora, queste risposte, che sono peraltro anche indicate nella proposta di legge, però, a mio modo di vedere - l’ho detto all'epoca in Commissione - non sono gratuite. Cioè, se si fanno degli ambulatori multidisciplinari o si organizza sostanzialmente un lavoro finalizzato e focalizzato a questa tipologia di pazienti, a mio parere, è difficile pensare che questa cosa sia senza oneri aggiuntivi. Devo dire che, poi, queste perplessità hanno trovato riscontro nella seduta della Commissione bilancio, nel senso che ho letto che c'è stato l'impegno da parte dei proponenti a proporre in Aula, prima dell'approvazione, degli emendamenti volti a superare queste perplessità.

Adesso, il problema che mi pongo e che chiedo proprio di sapere è se quei 160.000 euro siano, in realtà, dedicati alla terapia e al sostegno delle singole persone oppure siano utilizzabili - e in questo caso il mio voto è certamente favorevole - alla strutturazione dei servizi che debbono supportare i pazienti elettrosensibili e fibromialgici, senza i quali, purtroppo, io temo che non si vada da nessuna parte.

Quindi, il rischio - e concludo - è che comunichiamo a questa tipologia di pazienti di essere intervenuti a loro vantaggio, ma che poi, quando andranno a esigere il servizio collegato, non trovino niente perché non si può creare un servizio se non ci sono i fondi. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, collega Laghi. Ha chiesto di intervenire la collega Bruni. Ne ha facoltà.

BRUNI Amalia (Partito Democratico)

Grazie, Presidente, grazie a tutti anche per avere votato questo ordine del giorno. Abbiamo molto discusso in Commissione questa proposta legislativa, perché è una proposta che parte dal quadro del problema sanitario per arrivare poi al sociale. Secondo me, c'erano tutta una serie di problematiche e, del resto, il consigliere Laghi ne ha già sollevate alcune.

Il tema fondamentale di questa patologia, di questa sindrome molto indefinita, molto indistinta e molto difficile da diagnosticare - tant'è che ancora la diagnosi avviene per negativo, non è questo, non è A, non è B, non è C, allora è fibromialgia - è che è complessa; ovviamente, il primum movens è sicuramente un DCA del commissario Occhiuto, che dovrebbe normare - così poi a scendere nelle varie Aziende sanitarie provinciali  - l'esistenza di ambulatori dedicati che noi ci auguriamo possano nascere.

L'altro tema in discussione è l’aspetto economico. Il Ministero, nel 2022, ha dato 5 milioni di euro distribuiti alle varie Regioni, come al solito su quota capitaria, e i soldi assegnati alla Calabria sono 160.000 euro. Nell'ultima seduta di Commissione abbiamo chiesto se questi soldi fossero stati spesi - era stata già condotta una survey da Cittadinanza attiva - e la Regione Calabria non li aveva spesi. Apprendiamo oggi, appunto, che questi fondi sono ancora intonsi, quindi, dal 2022 non sono stati spesi.

Ferma restando l'importanza e il voto positivo che ho già dato in Commissione e che, tutt’oggi, come gruppo del Partito Democratico, confermiamo, però, credo che sia necessario entrare nel merito e mi auguro che questo voto positivo - penso sarà all'unanimità - arrivi a innescare un processo virtuoso per cui i fondi saranno organizzati dal Dipartimento e trasferiti alle varie Aziende sanitarie provinciali che dovranno, ovviamente, ribaltarli poi sull'assistenza.

Resta fuori però la parte sociale, cioè, le associazioni di volontariato che esistono e sono state il motore della nascita di questa proposta legislativa, ma che rischiano di non avere - e non avranno - degli emolumenti per poter sostenere le battaglie sociali. Per cui, potrebbe anche essere utile - mi rivolgo anche alla Presidente della Commissione sanità – discutere, in futuro, relativamente a un sostegno per queste associazioni di volontariato, che si spendono su tutto il territorio regionale in maniera indefessa, attraverso il fondo del welfare, quindi distinto dal fondo del Ministero della salute.

Penso che, comunque, sia un atto importante quello che abbiamo condotto e sviluppato, soprattutto perché creerà, in un modo o nell'altro, una maggiore consapevolezza da un punto di vista medico e – speriamo - una diagnosi precoce per i pazienti.

PRESIDENTE

Grazie, collega Bruni. Ha chiesto di intervenire la collega Straface. Ne ha facoltà.

STRAFACE Pasqualina (Forza Italia), relatrice

Grazie, Presidente. Intanto, ringrazio i colleghi consiglieri che sono intervenuti riconoscendo l'importanza di questa proposta di legge e, in particolar modo, la rilevanza sociale, considerato che, purtroppo, ancora non è riconosciuta dal Sistema sanitario nazionale nei LEA. Andiamo, nel frattempo, a creare le basi per poter strutturare una rete clinico-assistenziale regionale su diversi livelli sia per quanto riguarda la rete ospedaliera sia per quanto riguarda la rete territoriale.

Vorrei rispondere al collega Laghi: ho citato il decreto dirigenziale numero 17278 del 27 dicembre 2022 che attribuisce 160.000 euro alla Calabria, queste risorse sono destinate allo studio, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia. Certo, non sono grandi risorse, ma intanto si parte.

Soprattutto, ripeto, ho il dovere anche di ringraziare tutte le associazioni di volontariato che sono state punto di riferimento per tutte quelle persone che, purtroppo, hanno questa malattia e non sanno a chi rivolgersi.

Questa proposta di legge creerà la struttura necessaria dal punto di vista del servizio territoriale, ospedaliero e - mi auguro - anche in termini di studio e di formazione, perché, ad oggi, i professionisti che si occupano di questa malattia, qui in Calabria, sono veramente pochi, perché la conoscenza è ancora molto limitata.

Vi ringrazio e spero che il mio intervento possa essere stato esaustivo rispetto alle osservazioni fatte sia dal consigliere Laghi sia dalla consigliera Bruni. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, collega Straface. Passiamo all'esame di votazione del provvedimento.

All’articolo 1 è stato presentato l'emendamento protocollo numero 5595 a firma del consigliere Neri, a cui cedo la parola per l'illustrazione, prego.

NERI Giuseppe (Fratelli d’Italia)

Grazie, Presidente. 

Al fine di garantire pari tutela ai malati affetti da elettrosensibilità (EHS), ai malati affetti da sensibilità chimica multipla (MCS) e/o da fibromialgia si rende necessario proporre il presente emendamento.

L'articolo 1, comma 3, è così sostituito: “Gli ambulatori multidisciplinari, di cui al comma 2, possono essere coadiuvati da sportelli delle associazioni di volontariato che si occupano di fibromialgia e di elettrosensibilità sul territorio regionale, le quali, con proprio personale volontario, possono fornire supporto e contribuire a dare conforto al paziente affetto da fibromialgia e da elettrosensibilità”.

PRESIDENTE

Parere della Giunta? Parere del relatore? Pongo in votazione l'emendamento. L'emendamento è approvato.

Articolo 1

(È approvato così come emendato)

Articolo 2

(È approvato)

Articolo 3

(È approvato)

Articolo 4

(È approvato)

Articolo 5

(È approvato)

Articolo 6

(È approvato)

Articolo 7

(È approvato)

Articolo 8

(È approvato)

Passiamo alla votazione della proposta di legge nel suo complesso, come emendata, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale: la proposta di legge è approvata, così come emendata, con autorizzazione al coordinamento formale.

 

(Il Consiglio approva)

(È riportata in Allegati)

Proposta di legge numero 202/12^ di iniziativa dei consiglieri P. Straface, S. Mannarino, P. Raso, F. Laghi, P. Caputo, recante: "Modifica ed integrazione alla legge regionale 12 febbraio 2016, numero 2 (Istituzione del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria)"

PRESIDENTE

Passiamo ora al punto 7, la proposta di legge numero 202/12^ di iniziativa dei consiglieri P. Straface, S. Mannarino, P. Raso, F. Laghi, P. Caputo, recante: "Modifica ed integrazione alla legge regionale 12 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria)". Cedo la parola alla collega Straface per illustrare il provvedimento. Prego.

STRAFACE Pasqualina (Forza Italia), relatrice

Grazie, Presidente. Anche questa proposta di legge è stata discussa in terza Commissione e sottoscritta dai consiglieri colleghi che, naturalmente, ringrazio per il contributo dato.

La proposta di legge oggi in discussione mira a modificare e integrare la legge regionale numero 2 del 2016 con la quale si istituivano i Registri tumori di popolazione della Regione Calabria, al fine di rendere più operativi ed efficaci questi importantissimi strumenti, superando alcune criticità e carenze che hanno limitato e reso incerta nel tempo la piena attuazione della legge in vigore.

I Registri tumori sono infatti uno strumento essenziale, il cui funzionamento deve essere garantito non solo al fine di censire correttamente i tumori e disporre e gestire nel tempo un archivio ricco di informazioni il più possibile corrispondenti alla realtà e di dati statistici validi, ma anche, attraverso lo studio di tali dati, al fine della ricerca, valutazione e progettazione delle più efficaci politiche di prevenzione.

Ciò può essere reso possibile attraverso una riorganizzazione a livello provinciale dei Registri e una registrazione puntuale e con carattere di continuità delle informazioni, superando disomogeneità e disallineamenti della raccolta dati oggi esistente tra i vari Registri territoriali.

Dati che non devono restare circoscritti, ma che, attraverso la migrazione al Ministero, devono poter essere rapportati a quelli nazionali e lavorati dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero stesso, in studi da cui anche la politica possa trarre indirizzo e comprendere come comportarsi rispetto ad alcune statistiche, rendendo possibile, conseguentemente, la valutazione delle azioni da intraprendere e delle politiche da adottare anche in un’ottica di programmazione sanitaria.

Richiamata anche la vigente normativa europea di riferimento in materia di protezione dei dati personali, cui la proposta è allineata, si intendono, dunque, apportare alcune modifiche di natura organizzativa a partire dall’individuazione dei Registri all'interno delle singole ASP, che si rendono in tal modo autonome, ponendo la gestione del sistema in capo al Dipartimento competente, che avrà, tra l’altro, il compito di fissare e aggiornare i criteri e le procedure per il corretto funzionamento dei Registri tumorali provinciali.

La proposta di legge mira a ridurre le carenze della rete oncologica regionale, oltre che in termini di tracciamento dei flussi, anche superando il vulnus legato all’assegnazione originaria, decisamente impropria, all’ASP di Catanzaro delle attività di coordinamento e controllo, che adesso si intende affidare ad un Centro di coordinamento e di controllo regionale dei Registri tumori, vero fulcro della rete oncologica regionale, che avrà la sua più naturale sede presso il Dipartimento regionale competente in materia di tutela della salute.

Il Dipartimento avrà, inoltre, il compito di provvedere a selezionare e fornire a ciascun Registro tumori le risorse informative di base necessarie per il suo funzionamento nonché di monitorare e valutare l’operato di ogni Registro provinciale, anche proponendo soluzioni alle eventuali problematiche e azioni finalizzate al miglioramento della prevenzione, della diagnosi e della terapia della patologia oncologica nella Regione Calabria.

Il Centro di coordinamento, come stabilisce l’articolo 6, dovrà, inoltre, produrre periodicamente una relazione dell’attività che fissi dei piani di azione e definisca in sintesi e al meglio le soluzioni alle eventuali criticità, specificando, in particolare:

a) il livello raggiunto relativo alla mappatura di tutte le patologie tumorali nel territorio regionale, al fine di avere una tracciabilità precisa e puntuale non solo dell’incidenza, ma anche in merito alle tempistiche di estensione degli sviluppi tumorali;

b) gli interventi da parte della Giunta regionale nella programmazione sanitaria e nella rimodulazione dell’offerta sanitaria territoriale e ospedaliera, anche in termini di campagne di prevenzione per aree geografiche o tipologia di screening, che tengano conto delle analisi e delle ricerche elaborate grazie ai dati raccolti dal Registro tumori della Regione Calabria;

c) le criticità riscontrate nella gestione del Registro tumori della Regione Calabria, in particolare le anomalie nella corretta e completa ricezione dei flussi di dati, che non sono meri numeri o elencazioni di casi, ma autentiche cartelle cliniche permanenti di casi specifici di cancro dunque preziosi per la produzione di statistiche e la generazione delle casistiche. In riferimento ai flussi di dati, la relazione dovrà indicare, inoltre, gli interventi posti in essere per ridurre al minimo le eventuali interruzioni nelle trasmissioni di tali informazioni;

d) la relazione dovrà, ancora, indicare delle valutazioni di merito dell’impatto dell’ambiente sulla salute dei cittadini;

e) criticità verificatesi nell’applicazione della presente legge.

Con l’allocazione dei Registri tumori in ciascuna Provincia, comprese Crotone e Vibo Valentia, che cessano in tal modo di essere sub-articolazioni accorpate ad altre, si copre e si riorganizza l’intero territorio regionale, dettando il termine del 30 giugno 2024 affinché ciascuna ASP territorialmente competente si adoperi per rendere efficiente lo strumento del Registro dei tumori, individuandone il responsabile nonché il personale da dedicare e le procedure necessarie per il relativo corretto funzionamento.

La proposta di legge è strutturata in sette articoli e reca la clausola di invarianza finanziaria, giustificata dal fatto che le norme presenti hanno carattere squisitamente ordinamentale.

Con questa proposta di legge, che appare quanto mai urgente poiché vuole riorganizzare e rendere efficiente, efficace e pienamente operativo il sistema regionale dei Registri tumori, aggiungiamo un altro tassello alla riforma complessiva della sanità calabrese, che il presidente Occhiuto e l’intero governo regionale stanno mettendo in atto per superare le criticità legate ai tanti anni di commissariamento, procedendo ancora in avanti nel garantire ai nostri cittadini il diritto alla Salute e una qualità della vita migliore rispetto al passato. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie. Ha chiesto di intervenire la consigliera Bruni. Ne ha facoltà.

BRUNI Amalia (Partito Democratico)

Grazie, Presidente. Credo che questa proposta legislativa, che è modificativa della precedente, sia molto importante perché, intanto, riesce, finalmente, a mettere sotto lo stesso cappello organizzativo, che è quello poi del Dipartimento della salute, tutti i vari Registri delle varie aziende, che sono nati da molti anni, in realtà, ma hanno avuto vicende alterne, perché, anche con la grande preparazione del personale che li ha seguiti, molti Registri si sono anche interrotti quando si sono verificati, poi, i pensionamenti.

Ci sono state problematiche anche di tipologia del Registro da implementare e, quindi, con questa proposta, oggi, si vuole dire: “Ripartiamo, finalmente, in una maniera corretta, tutti allo stesso livello e, soprattutto, rimettiamo gli operatori all'interno di questi gruppi che, azienda per azienda, vanno a incrociare i dati”.

Come giustamente richiamava la presidente Straface, il problema non è quello di mettere il numerino della persona col tumore, ma è l'incrocio tra la diagnosi e l'anatomia patologica, i ricoveri e, quindi, le SDO (Schede di Dimissione Ospedaliera), le caratteristiche biografiche delle persone e i luoghi. La geografia non è indifferente rispetto a queste numerosità, anzi, è importantissima. Perché? Perché quello che la scienza, lo studio e la ricerca ci hanno consegnato in questi anni è che, praticamente, la maggior quota di questi tumori è presente, comunque, in aree in cui esistono delle discariche, spesso e volentieri, di materiali radioattivi.

Vi ricordo che abbiamo votato tutti una mozione relativa al SIN di Crotone, Cassano, Cerchiara, perché i dati che ci ha fornito l'ultimo rapporto Sentieri continuano ad essere gravemente preoccupanti rispetto all’associazione strettissima tra queste aree contaminate di radioattività e altri materiali pesanti e, chiaramente, la presenza di tumori e di tantissime altre patologie anche in fase molto giovanile.

La Regione Calabria, in realtà, ha avuto un passato estremamente glorioso da questo punto di vista, perché ha lavorato negli anni – sto parlando del 2015, 2016 e in seguito – con l'Istituto Superiore di Sanità, monitorando non solo il SIN di Crotone, Cassano, Cerchiara, ma facendo propri degli studi molto più approfonditi su altre aree contaminate che ARPACal stessa aveva censito in un numero di 56 – sto parlando sempre dei dati del 2016 – ben 38 dei quali presentavano, forse, una radioattività.

Ritengo, quindi, che il tema è importante ed è fondamentale e, forse, da questo potremmo anche arrivare a chiedere ad ARPACal di riscrivere il Piano regionale della bonifica dei siti inquinati perché è veramente molto vecchio ed è necessario, sicuramente, un aggiornamento. Ho cercato tra le fonti, non l'ho trovato, per cui penso che, comunque, questo vada assolutamente fatto.

Quindi, camminare insieme – Agenzie regionali come l'ARPACal, l'Istituto Superiore di Sanità, i nostri dati realizzati e sviscerati dai vari Registri tumori con il coordinamento – ci mette nelle condizioni di avere un censimento dei pazienti con malattie neoplastiche per cercare, soprattutto, di capire se è possibile e se lo sarà un domani – noi ci auguriamo che lo sia – contrarre la pericolosità ambientale nei luoghi nei quali si ha la maggiore concentrazione, per ridurre almeno quello che possiamo limitare e cioè i gravi danni che l'ambiente conferisce nel rischio di sviluppo tumorale.

PRESIDENTE

Grazie, consigliera Bruni. Passiamo all'esame e votazione del provvedimento.

Articolo 1

approvato)

Articolo 2.

(È approvato)

All’articolo 3 è stato presentato l'emendamento protocollo numero 5654/A02, a firma della consigliera Straface, alla quale cedo la parola per l'illustrazione. Prego.

STRAFACE Pasqualina (Forza Italia), relatrice

Grazie, Presidente.

Con la presente proposta emendativa si intende modificare il comma 2 dell'articolo 3 (Modifica dell'articolo 3 della legge regionale numero 2/2016) della modificanda proposta di legge regionale numero 202/12^, al fine di indicare un termine temporale ben definito per l'individuazione, da parte delle AA.SS.PP., dei responsabili dei rispettivi Registri tumori.

Al comma 2 del sostituendo articolo 3: 'Articolo 3 (Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 2/2016) della proposta di legge regionale numero 202/12^, le parole: "novanta giorni dall'approvazione della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 giugno 2024"'.

PRESIDENTE

Parere della Giunta favorevole.

Pongo in votazione l'emendamento protocollo numero 5654/A02.

(È approvato)

Pongo in votazione l’articolo 3 per come emendato.

Articolo 3

(È approvato per come emendato)

Dopo l'articolo 3 è stato presentato l'emendamento protocollo numero 5654/A04, sempre a firma della consigliera Straface, alla quale cedo la parola per l'illustrazione. Prego.

STRAFACE Pasqualina (Forza Italia), relatrice

Con la presente proposta emendativa si intende modificare il comma 2 dell'articolo 3-bis (Regolamento regionale) della legge regionale 2/2016, oggetto di modifica ad opera dell'articolo 4 della modificanda proposta di legge regionale numero 202/12^, al fine di sostituire, ove ricorrenti, la parola "sensibili" con la parola "personali", così adeguando la legge regionale al Regolamento Unione Europea sulla protezione dei dati personali.

Al comma 2 dell'articolo 3-bis (Regolamento regionale) della legge regionale 2/2016, dopo le parole: "con riferimento al trattamento dei dati", la parola "sensibili" è sostituita dalla seguente: "personali"; dopo le parole: "le tipologie di dati", la parola "sensibili" è sostituita dalla seguente: "personali".

PRESIDENTE

Parere della Giunta?

PRINCI Giuseppina, Vicepresidente della Giunta

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento protocollo numero 5654/A04. L’emendamento è approvato.

Articolo 4

(È approvato)

Articolo 5

(È approvato)

Articolo 6

(È approvato)

Articolo 7

(È approvato)

Passiamo alla votazione della proposta di legge nel suo complesso così come emendata con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale.

La proposta è approvata così come emendata con autorizzazione al coordinamento formale.

(Il Consiglio approva)

(È riportata in Allegati)

Proposta di legge numero 216/12^ di iniziativa dei consiglieri S. Mannarino, P. Caputo, G. Graziano, P. Molinaro, recante: “Modifiche e integrazioni della legge regionale 21 aprile 2008, n. 9 (Istituzione del Parco Marino Regionale “Riviera dei Cedri”)"

PRESIDENTE

Passiamo al punto otto dell’ordine del giorno relativo alla proposta di legge numero 216/12^ d’iniziativa dei consiglieri Mannarino, Caputo, Graziano e Molinaro recante: “Modifiche e integrazione della legge regionale 21 aprile 2008, numero 9 (Istituzione del Parco Marino regionale “Riviera dei cedri”)”.

Cedo la parola al consigliere Graziano per l’illustrazione del provvedimento.

GRAZIANO Giuseppe (Unione di Centro), relatore

Grazie, Presidente. Questa proposta di legge si pone in continuità con ciò che è stato fatto in questa legislatura, che è molto sensibile alla protezione, alla tutela naturalistica e all'ambiente della Regione Calabria, sia terrestre sia marino.

In questa legislatura sono stati ampliati anche i Parchi marini, portati da cinque a sei, e sono state ampliate anche le Riserve naturali regionali. Come abbiamo visto, c'è anche un programma di tolleranza “zero” avviato sul territorio dal Presidente e dalla Giunta regionale proprio per la protezione della costa e delle acque marine, attraverso una lotta senza quartiere agli inquinamenti che provengono dalle acque reflue non depurate, che ha avuto anche risvolti recenti da parte della Direzione investigativa antimafia, ma anche delle Procure regionali che si occupano di tutela dell'ambiente.

Ora, con questa legge andiamo a intervenire e ad ampliare uno dei sei Parchi marini esistenti in Calabria, che è quello della Riviera dei Cedri, che attualmente protegge: l'isola di Dino, l'isola di Cirella e lo Scoglio della Regina, più l'area marina costiera antistante, le ZSC che costeggiano Diamante e Scalea, dove ci sono vaste praterie di posidonia oceanica, ma ci sono endemismi geologici, vegetazionali e faunistici, anche rari, come per esempio la pteris vittata, che è una specie scomparsa sul territorio nazionale e che è presente, per l'appunto, in questa zona.

Con questa legge, Presidente, – mi avvio a concludere – ampliamo quest'area includendo la Grotta dell'Arcomagno, lo Scoglio dello Scorzone e l’area marino costiera antistante la baia di Carpino-Ainella. andando a inglobare anche la ZSC, ampliando la ZSC dell’isola di Dino a Scalea.

Presidente, la mia relazione è conclusa.

PRESIDENTE

Grazie, consigliere Graziano. Passiamo all'esame e votazione del provvedimento.

Ha chiesto di intervenire il consigliere Laghi. Ne ha facoltà.

LAGHI Ferdinando (De Magistris Presidente)

Intervengo per dichiarazione di voto, nel senso che voterò convintamente favorevole a questa proposta, ma volevo evidenziare un aspetto a cui tengo.

Vincolare l’Arcomagno, che è un elemento assolutamente importante come attrattore turistico, in un Parco marino non significa privare le persone della sua fruibilità, ma significa, invece, garantirlo anche per le prossime generazioni.

Questo è assiomatico: la tutela ambientale si abbina sempre al miglioramento delle condizioni ambientali, quindi anche della salute, ma anche a un durevole sviluppo economico. Ove l'Arcomagno non fosse stato inserito in questo Parco marino, avrebbe potuto, invece, avere una vita media a breve termine e, quindi, alla fine comportare anche un danno economico oltre che ambientale. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, consigliere Laghi.

Torniamo all'esame e votazione del provvedimento.

Articolo 1

(È approvato)

Articolo 2

(È approvato)

Articolo 3

(È approvato)

Prendiamo atto della modifica della relazione illustrativa, di cui alla nota dei consiglieri Straface, Caputo e De Francesco, acquisita al protocollo con il numero 5945.

Passiamo alla votazione della proposta di legge nel suo complesso, unitamente al relativo allegato, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale.

La proposta di legge nel suo complesso, unitamente al relativo allegato, è approvata con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale.

(Il Consiglio approva)

(È riportata in Allegati)

Proposta di legge numero 250/12^ di iniziativa dei consiglieri F. Mancuso, K. Gentile, G. Gallo, recante: "Disciplina per il pascolo e la tutela del territorio"

PRESIDENTE

Passiamo al punto nove dell’ordine del giorno relativo alla proposta di legge numero 250/12^ di iniziativa dei consiglieri Mancuso, Gentile, Gallo, recante: “Disciplina per il pascolo e la tutela del territorio”.

Cedo la parola alla consigliera Gentile per l’illustrazione del provvedimento. Prego.

GENTILE Katia (Forza Italia), relatrice

Grazie, signor Presidente. Intanto, un buon pomeriggio a tutti.

La presente proposta di legge, che è stata trattata, naturalmente, nella Commissione che ho l'onore di presiedere, nasce dall'esigenza di regolamentare, con maggiore puntualità, il settore afferente al pascolo, a causa della sempre maggiore presenza di animali che vagano liberamente nei terreni pubblici e privati, senza alcuna identificazione, tutelare il benessere animale e rafforzare, quindi, la tutela delle proprietà e dei fondi pubblici e privati che, a seguito dello spopolamento dei territori, sono oggetto di continue occupazioni abusive. Inoltre, si pensa a salvaguardare anche l'incolumità delle persone da possibili incontri o scontri spiacevoli con animali vaganti e incustoditi.

Il sopracitato obiettivo viene perseguito regolamentando la delimitazione dei terreni a scopo di pascolo, con una semplice gratuita comunicazione, dichiarazione da parte di chi usa o vorrebbe usare i terreni per pascolo di animali, evitando che questi possano essere abbandonati in modo incontrollato e abusivo.

Nel testo normativo sono fissate, inoltre, disposizioni chiare in materia di trasporti di animali con automezzi e regole per l'installazione o segnalazioni della presenza di un recinto a uso di pascolo.

Il testo si compone di undici articoli e non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Nello specifico:

- l’articolo 1 reca l’oggetto e finalità della proposta di legge regionale;

- l’articolo 2 reca disposizioni in merito all’identificazione degli animali interessati al pascolo;

- l’articolo 3 reca disposizioni in merito alla documentazione di accompagnamento che devono avere i capi trasportati per ragioni di pascolo con gli automezzi;

- l’articolo 4 reca disposizioni in materia di delimitazioni di terreni per scopi di pascolo;

- l’articolo 5 reca disposizioni afferenti all’uso di fabbricati per stalla o ricovero di animali;

- l’articolo 6 fissa i divieti e limiti al pascolo;

- l’articolo 7 reca disposizioni in materia di controlli;

- l’articolo 8 stabilisce le sanzioni per l’inosservanza delle norme contenute nella presente proposta di legge;

-  l’articolo 9 disciplina le norme transitorie;

- l’articolo 10 demanda alla Giunta regionale l’onere di approvazione del Regolamento applicativo nel dettaglio delle norme contenute nella presente proposta di legge;

- l’articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, consigliera Gentile. Passiamo all'esame e votazione del provvedimento.

Ha chiesto di intervenire il consigliere Lo Schiavo. Ne ha facoltà.

LO SCHIAVO Antonio Maria (Gruppo Misto)

Presidente, sarò lapidario perché volevo sottolineare non soltanto il voto favorevole alla proposta di legge, ma anche richiamare, brevemente, l'attenzione sull'articolo 6 che, a mio avviso, è estremamente importante.

L'articolo 6, al comma 1, stabilisce che nel territorio boscato della Regione Calabria il pascolo, il transito o l'immissione sono vietati. Il punto a) è di rilievo, secondo me, perché stabilisce un divieto per dieci anni del pascolo di animali di ogni genere nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi.

Questa, secondo me, è una norma molto importante che va al di là della valenza della legge stessa. Si intreccia con l'esigenza del catasto degli incendi boschivi, perché abbiamo la necessità di avere una legislazione molto stringente su questo fenomeno e, quindi, voglio richiamare l’attenzione dell'Aula proprio sull'importanza di questo articolo e di questa norma. Pertanto, annuncio, ovviamente, il voto favorevole.

PRESIDENTE

Grazie, consigliere Lo Schiavo. Torniamo all'esame e votazione del provvedimento.

Articolo 1

(È approvato)

Articolo 2

(È approvato)

Articolo 3

(È approvato)

Articolo 4

(È approvato)

Articolo 5

(È approvato)

Articolo 6

(È approvato)

All’articolo 7 è stato presentato l’emendamento protocollo numero 5579, a firma del consigliere Molinaro, al quale cedo la parola per l'illustrazione. Prego.

MOLINARO Pietro Santo (Lega)

Grazie, Presidente. Con la presente proposta emendativa si intende modificare l’articolo 7, specificando che l’attività di controllo sarà svolta dagli Enti stessi secondo i relativi ordinamenti e nei limiti delle risorse finanziarie dei rispettivi bilanci.

Il comma 1 dell’articolo 7 è così riformulato: “I controlli finalizzati a verificare il rispetto delle norme contenute dalla presente legge sono effettuati dai vigili urbani, dagli altri agenti e dipendenti comunali, dal personale preposto dalle aziende sanitarie, nonché dalle altre forze dell’ordine competenti, secondo i rispettivi ordinamenti e nei limiti delle risorse finanziarie dei rispettivi bilanci”. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie. Parere della Giunta?

PRINCI Giuseppina, Vicepresidente della Giunta

Favorevole.

PRESIDENTE

Parere del relatore favorevole.

Pongo in votazione l'emendamento protocollo numero 5579. L’emendamento è approvato.

Pongo in votazione l’articolo 7 per come emendato.

Articolo 7

(È approvato per come emendato)

Articolo 8

(È approvato)

Articolo 9

(È approvato)

Articolo 10

(È approvato)

Articolo 11

(È approvato)

Passiamo alla votazione della proposta di legge nel suo complesso, come emendata, unitamente al relativo allegato, con la richiesta di autorizzazione al coordinamento formale.

La proposta di legge, unitamente al relativo allegato, è approvata per come emendata con autorizzazione al coordinamento formale.

 

(Il Consiglio approva)

(È riportata in Allegati)

Proposta di legge n. 264/12^ di iniziativa dei consiglieri Comito, Gelardi, Neri, Crinò, De Nisi, Graziano, recante: 'Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 28/1986, n. 9/1996, n. 29/2001, n. 11/2011, n. 39/2012, n. 48/2019, n. 9/2023, n. 22/2023, n. 25/2023, n. 39/2023, n. 45/2023 e n. 62/2023'

PRESIDENTE

Passiamo ora al punto dieci dell'ordine del giorno relativo alla proposta di legge numero 264/12^, d’iniziativa dei consiglieri regionali Comito, Gelardi, Neri, Crinò, De Nisi e Graziano, recante: Modifiche e integrazioni alla legge regionali 28/1986, 9/1996, 29/2001, 11/2011, 39/2012, 48/2019, 09/2023, 22/2023, 25/2023, 39/2023, 45/2023, 62/2023”

Cedo la parola alla consigliera De Francesco per l’illustrazione del provvedimento. Prego.

DE FRANCESCO Luciana (Fratelli d’Italia), relatrice

Grazie, signor Presidente. La proposta di legge numero 264/12^ è stata assegnata alla prima Commissione consiliare in sede referente per l'esame di merito e licenziata dalla Commissione in data 29 gennaio 2024 ricevendo parere favorevole all'unanimità.

Il presente intervento normativo, al fine di garantire il pieno funzionamento della gestione regionale, tiene conto della sua importanza strategica come servizio di interesse generale, in considerazione delle distorsioni che possono influire negativamente sul rispetto delle disposizioni normative. Pertanto, sono stati individuati e analizzati i principali effetti delle sovrapposizioni e delle incongruenze che regolano i vari settori, nonché il raggiungimento degli obiettivi attraverso l’armonizzazione e l'attuazione di tutte le iniziative.

La proposta risponde anche all'adempimento degli impegni istituzionali assunti dal Presidente della Giunta regionale, di concerto con i Ministri competenti, per l'attuazione del principio di leale collaborazione.

L'articolo 1 modifica la legge regionale numero 28 dell'11 luglio 1986, stabilendo norme volte a chiarire che la custodia dei veicoli e delle strutture ricettive mobili destinati all'accoglienza dei turisti durante la chiusura stagionale delle strutture all'aperto si estende agli accessori e ai completamenti dei suddetti veicoli. Questa disposizione sottolinea anche che i veicoli in questione possono essere conservati all'interno della stessa struttura ricettiva per evitare i disagi causati dalla necessità di spostarsi in altre strutture ricettive specifiche all'interno della stessa struttura.

L'articolo 2 prevede la sostituzione dell'articolo 13, comma 6-bis, della legge regionale del 13 settembre 1996 e prevede l'accesso di diversi rappresentanti all'interno del Consiglio di amministrazione per quanto riguarda gli ATC situati nella Regione Calabria. Il comma 6-bis, per la sua formulazione, esclude di fatto tutte le associazioni venatorie autorizzate dalla partecipazione al Consiglio di gestione, ledendo così il principio di rappresentanza previsto e costituzionalmente garantito dalla legge nazionale numero 157 del 1992, articolo 14, comma 10. Inoltre, l'articolo 14, comma 10, della legge numero 157 del 1992 esprime chiaramente il principio della presenza paritaria dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale, legalmente riconosciute, e delle organizzazioni venatorie, riconosciute a livello nazionale ed esistenti in forma organizzata sul territorio. L'applicazione dell'articolo 6-bis modificherebbe di fatto la corretta ed equilibrata composizione dei consigli di gestione, voluta dal legislatore come elemento essenziale del pluralismo partecipativo.

Infine, come riportato nell’ordinanza del Tribunale Amministrativo di Reggio Calabria, in assenza di un accordo, l'amministrazione è tenuta ad effettuare, per quanto riguarda la rappresentanza espressa delle organizzazioni venatorie operanti nell'area di riferimento della zona, una valutazione di valore e non meramente aritmetica.

Si propone pertanto di modificare l'articolo 13, comma 6, della legge regionale numero 9 del 1996 al fine di evitare eventuali interpretazioni errate di tale norma.

L'articolo 3 aggiunge un'integrazione alla legge regionale 26 novembre del 2001, numero 29 (sulla tutela e l'incremento della pesca e della fauna nell'interno della Calabria). In particolare, regolamenta la pesca della carpa (Carpfishing) nelle acque interne della Calabria.

L'articolo 4 modifica la legge regionale numero 11 del 6 aprile del 2011, il cui scopo è specificare che, poiché l'attività è svolta come esercizio di funzioni in autorità pubblica, il diritto dei cittadini di ottenere informazioni deve essere rispettato e i costi di pubblicazione devono essere sostenuti dalla Regione Calabria. Tenendo conto di quanto sopra, l'emendamento specifica, anche, che la pubblicazione degli atti delle aziende sanitarie locali, delle associazioni e delle società appartenenti al GAP, nonché dei provvedimenti giudiziari emessi dalla Corte costituzionale, è gratuita. Inoltre, stabilisce che, tranne nei casi sopra citati, è previsto il pagamento di una tassa preliminare, ovvero una tassa di inserzione determinata dalla Giunta regionale. Di conseguenza, l'articolo 18, paragrafo 3, è abrogato.

L'articolo 5 prevede modifiche alla legge regionale del 3 settembre 2012, numero 39. In particolare, è abrogato l'articolo 1, comma 2, relativo alle spese per il trattamento accessorio dei componenti del Meccanismo tecnico di valutazione.

L'articolo 6 è modificato dalla legge regionale del 29 novembre 2019, numero 48 (Regolamento di polizia funebre e mortuaria) che prevede la definizione e la regolamentazione delle imprese funebri. Introduce, inoltre, articoli specifici volti a snellire le procedure relative alle condizioni strutturali e operative del settore dei servizi funebri e a prescrivere i requisiti tecnici e strutturali delle imprese funebri.

L'articolo 7 stabilisce le norme di legge che regolano la modifica dell'articolo 16 della legge locale numero 9 del 24 febbraio 2023. In particolare, stabilisce che le spese sostenute dai Comuni in relazione a situazioni di emergenza siano comunque effettuate nel rispetto dei criteri e delle procedure stabilite dalla competente autorità locale di protezione civile. Stabilisce inoltre che le spese sostenute dai Comuni in relazione alle situazioni di emergenza di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), devono essere sostenute senza alcuna variazione di spesa.

L'articolo 8 modifica le disposizioni della legge regionale numero 22 del 24 maggio 2023 chiarendo l'ambito di applicazione ai sensi dell'articolo 14 della suddetta legge regionale.

L'articolo 9 stabilisce le norme di modifica della legge regionale del 28 giugno 2023, numero 25, per adeguare le disposizioni della legge regionale ai cambiamenti organizzativi intervenuti a livello di Legge statale e prevede una partecipazione più attiva e concreta delle parti sociali ai tavoli regionali dei servizi e delle politiche del lavoro.

L'articolo 10 modifica la legge regionale del 10 agosto 2023, numero 39, con l'obiettivo di rendere più agevole l'attuazione delle disposizioni relative alle procedure di selezione degli organi del Consorzio di bonifica della Calabria e di chiarire meglio la distribuzione delle competenze fra gli organi.

L'articolo 11 modifica la legge regionale numero 45 del 3 ottobre 2023 (Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo), principalmente a seguito degli impegni istituzionali assunti dal Presidente della Giunta regionale con i Ministeri competenti in sede di contraddittorio preventivo e che hanno evitato l'impugnazione della legge dinanzi alla Corte costituzionale. Sono state apportate le seguenti ulteriori modifiche: sulla sterilizzazione dei gatti che vivono in colonie feline e allo stato brado, invece di utilizzare il collare giallo fluorescente, deve essere effettuata una apicectomia. Questo perché i precedenti contrassegni di identificazione comportavano il rischio di soffocare i gatti. È probabile che la riforma porti anche a un risparmio sui costi: l'acquisto di collari viene evitato e l’apicectomia è effettuata contemporaneamente alla sterilizzazione.

Per quanto riguarda la normativa sulla registrazione regionale delle organizzazioni per la protezione degli animali, le disposizioni del decreto di registrazione, adottato dalla Giunta regionale, sono state modificate in quanto il decreto nell'amministrazione regionale è di competenza dirigenziale. È stato, inoltre, inserito un regolamento che prevede un periodo di transizione tra il registro tradizionale e il registro istituito dalla legge di modifica.

L'articolo 12 recepisce la legge regionale numero 62 del 22 dicembre 2023 (Regolamento di revisione della spesa), che prevede l'abrogazione di quelle che dovrebbero essere le basi di spesa del personale ARPACal e di disposizioni normative ormai superate.

L'articolo 13 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria della legge. Infatti, essendo le modifiche proposte di natura puramente normativa, il testo integrale non comporterà nuovi o significativi oneri per il bilancio regionale.

L'articolo 14 prevede che la legge entri in vigore prima del normale periodo di 15 giorni (vacatio legis). Questo perché alcune norme contenute nella legge sono impegni assunti nei confronti del Governo e devono entrare in vigore il prima possibile, in conformità al principio di leale collaborazione. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, collega De Francesco.

Passiamo all'esame e votazione del provvedimento. Comunico che è pervenuto un emendamento interamente sostitutivo della proposta di legge, protocollo numero 5944, a firma del consigliere Cirillo, a cui cedo la parola per l'illustrazione. Prego.

CIRILLO Salvatore (Forza Italia)

Grazie, Presidente.

L'articolo 1 detta norme di modifica della legge regionale 11 luglio 1986, numero 28, al fine di chiarire che la custodia dei mezzi mobili di pernottamento e di strutture destinate all'accoglienza dei turisti, durante il periodo di chiusura delle strutture stagionali all'aria aperta, si estende anche alle pertinenze ed accessorie dei mezzi predetti.

L'articolo 2 reca integrazioni alla legge regionale 26 novembre 2001, numero 29.

L'articolo 3 modifica la legge regionale 6 aprile 2011, numero 11.

L'articolo 4 introduce l'articolo 1-bis alla legge regionale 3 settembre 2012, numero 39.

L'articolo 5 detta norme di carattere ordinamentale che prevedono la modifica dell'articolo 16 della legge regionale 24 febbraio 2023, numero 9.

L'articolo 6 definisce l'ambito di applicazione della legge regionale 24 maggio 2023, numero 22.

L'articolo 7 detta norme di modifica della legge regionale 28 giugno 2023, numero 25, al fine di adottare le previsioni di legge regionale alle modifiche organizzative intervenute a livello di legislazione statale.

L'articolo 8 apporta modifiche alla legge regionale 10 agosto 2023, numero 39, tendenti a disciplinare l'ammontare delle indennità spettanti al Commissario straordinario.

L'articolo 9 modifica la legge regionale 3 ottobre 2023, numero 45, in prevalenza per effetto degli impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale con i competenti ministeri.

L'articolo 10 integra la legge regionale 22 dicembre 2023, numero 62 (Norme in materia di spending review).

L'articolo 11 mira a chiarire la portata interpretativa del comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 26 agosto 1992, numero 15.

L'articolo 12 opera un adeguamento della legge regionale numero 9 del 2018 recante: “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità.

L'articolo 13 mira a specificare il significato dell'espressione “intende” nell'ambito del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale numero 8 del 2023.

L'articolo 14 chiarisce i criteri di individuazione del Presidente delle Commissioni di esami e materie per la abilitazione venatoria di cui alla legge regionale numero 9 del 1996.

L'articolo 15 autorizza la stipula di un Protocollo d'intesta tra la Regione e il Comune di Catanzaro per il completamento e la gestione di un parcheggio nell'area sud del terreno ove ha sede la Cittadella regionale “Jole Santelli”.

L'articolo 16 detta la clausola di invarianza finanziaria della presente legge. Tutto l’articolato, infatti, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, poiché le modifiche proposte hanno carattere esclusivamente ordinamentale.

L'articolo 17 dispone l'entrata in vigore anticipata della legge rispetto al termine ordinario di 15 giorni, atteso che alcune delle norme ivi contenute costituiscono impegni assunti con il Governo e, nel rispetto del principio di leale collaborazione, necessitano di entrare in vigore nel più breve tempo possibile. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Grazie, collega Cirillo. Parere della Giunta?

PRINCI Giuseppina, Vicepresidente della Giunta regionale

Parere favorevole.

PRESIDENTE

Parere del relatore?

DE FRANCESCO Luciana (Fratelli d’Italia), relatrice

Parere favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo della proposta di legge 264/12^. L'emendamento è approvato.

Per prassi parlamentare, atteso che l'emendamento interamente sostitutivo è stato accolto, procediamo alla votazione per parti separate, in quanto il testo normativo contiene più disposizioni suscettibili di essere distinte per parte separate avente ciascuna un proprio significato logico e valore normativo.

Passiamo alla votazione.

Articolo 1

(È approvato)

Articolo 2

(È approvato)

Articolo 3

(È approvato)

Articolo 4

(È approvato)

Articolo 5

(È approvato)

Articolo 6

(È approvato)

Articolo 7

(È approvato)

Articolo 8

(È approvato)

Articolo 9

(È approvato)

Articolo 10

(È approvato)

Articolo 11

(È approvato)

Articolo 12

(È approvato)

Articolo 13

(È approvato)

Articolo 14

(È approvato)

Articolo 15

(È approvato)

Articolo 16

(È approvato)

Articolo 17

(È approvato)

Pongo in votazione il provvedimento nel suo complesso, come emendato, con autorizzazione al coordinamento formale.

Il provvedimento è approvato, come emendato, con l'autorizzazione al coordinamento formale.

 

(Il Consiglio approva)

(È riportata in Allegati)

Sull’ordine dei lavori

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il consigliere Caputo. Ne ha facoltà.

CAPUTO Pierluigi (Forza Azzurri)

Grazie, Presidente. Chiedo l’inserimento all’ordine dei lavori - non l'ho chiesto ad inizio seduta - della proposta di legge numero 277/12^, recante: “Modifica della legge regionale 47 del 2011”, in merito alla proroga dei termini afferenti all'edilizia sociale.

PRESIDENTE

Pongo in votazione la richiesta di inserimento della proposta di legge chiesta dal collega Caputo. La proposta di legge è inserita e sarà trattata dopo le mozioni.

Ordine del giorno numero 8 “Sull’inserimento nei LEA della sindrome fibromialgica

PRESIDENTE

Passiamo adesso all'ordine del giorno sull’inserimento nei LEA della sindrome fibromialgica. Cedo la parola alla collega Bruni anche se di fatto ha già relazionato.

BRUNI Amalia (Partito Democratico)

Grazie, Presidente. In estrema sintesi: l’ordine del giorno è finalizzato a dare maggiore forza alla proposta legislativa, poiché, come dicevamo, la patologia non è inserita nei LEA. Considerando che ci sono sei mozioni approvate alla Camera dei deputati, nel momento in cui tale patologia sarà discussa nella Conferenza Stato-Regioni, la nostra idea e la ratio dell’ordine del giorno è quella di impegnare il Presidente della Regione a sostenere in ogni sede, iniziando dalla Conferenza delle Regioni, la richiesta di inserimento nei LEA della sindrome fibromialgica; quindi, tutti noi, come Consiglio regionale, chiediamo al presidente Occhiuto di dare forza a tale inserimento.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'ordine il giorno sull’inserimento nei LEA della sindrome fibromialgica. L'ordine del giorno è approvato.

 

(Il Consiglio approva)

(È riportata in Allegati)

Mozione numero 80/12^ di iniziativa dei consiglieri P. Molinaro, G. Gelardi, F. Mancuso, G. Mattiani, P. Raso recante: Al fine di procedere alla individuazione di superfici e aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili di cui all’art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e per il conseguimento del fondo incentivante di cui all’art. 4 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 coordinato con la legge di conversione 2 febbraio 2024, n. 11”

PRESIDENTE

Passiamo alla mozione numero 80/12^ di iniziativa dei consiglieri Molinaro, Gelardi, Mancuso, Mattiani e Raso, recante: “Al fine di procedere all'individuazione di superfici e aree idonee e non idonee all'installazione di impianti e fonti rinnovabili di cui all'articolo 20. del decreto legislativo 199 del 2021 e per il conseguimento del fondo incentivante di cui all'articolo 4 il decreto-legge 9 dicembre 2023, numero 181, coordinato con la legge di conversione 2 febbraio 24, numero 11”.

Cedo la parola al collega Molinaro per l'illustrazione. Prego.

MOLINARO Pietro Santo (Lega Salvini)

Do lettura della mozione:

“Il Consiglio regionale - premesso che:

la politica energetica europea ha introdotto, in considerazione dell'attuale contesto geopolitico e della situazione energetica eccezionale, misure urgenti per accelerare la diffusione  delle fonti energetiche rinnovabili al fine di contribuire in maniera significativa a mitigare gli effetti della emergenza energetica;

che la transizione all'energia pulita, già centrale per l'attuazione del Green Deal e per il conseguimento degli obiettivi climatici, è divenuta peraltro fondamentale per realizzare l'autosufficienza energetica dell’Unione Europea, per contrastare i cambiamenti climatici, diminuire i prezzi dell'energia, ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento;

che i suddetti obiettivi presuppongono la piena attuazione del quadro legislativo nazionale disciplinanti l'installazione delle energie rinnovabili, comprese le disposizioni volte a razionalizzare le procedure autorizzative applicabili ai relativi progetti;

che tra le misure introdotte assume particolare importanza la disciplina per l'individuazione, demandata alle Regioni, delle superfici idonee e non idonee all’insediamento di impianti a  fonti rinnovabili di cui all'articolo 20 del decreto legislativo  numero 199 del 2021;

che l'articolo 4 del decreto legge numero 9 dicembre 2023, numero 181 coordinato con la legge di conversione 2 febbraio 2024, numero 11, dispone un apposito fondo incentivante nel limite di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032   da destinare alla regioni per l'adozione di misure di decarbonizzazione, la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, l’accelerazione e la  digitalizzazione degli iter autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete;

che l'attuale accelerazione della produzione di energia da fonti rinnovabili richiedendo un forte impegno territoriale della Calabria interessata da numerosi impianti spesso di grandi dimensione, non può prescindere, sin da ora, da una regolamentazione atta a garantire una proporzionata localizzazione dei progetti su scala regionale  tutelando adeguatamente i diritti e le legittime aspettative di tutte le parti interessate laddove l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee mira non già a rallentare la realizzazione  degli impianti, bensì ad offrire agli operatori un quadro di riferimento e orientamento  per la localizzazione dei progetti, certo e chiaro;

che tra l'altro, vista la crescente accelerazione delle domande autorizzative, al fine di eliminare le strozzature nelle procedure autorizzative degli impianti di produzione di energia rinnovabile, è opportuno garantire, nel breve termine, nell'ambito della procedura di pianificazione, una misurata  ponderazione delle scelte localizzative sul territorio regionale connesse all'impatto ambientale e agli usi concernenti degli spazi;

che in relazione al già citato perseguimento  della transizione energetica del sistema socio-economico regionale, diventa improcrastinabile provvedere - auspicabilmente in stretta collaborazione con le misure di promozione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili introdotte con legge regionale 19 novembre 2020, numero 25, e successive modifiche e integrazioni - all'individuazione delle citate superfici e  aree idonee e non idonee.-

impegna la Giunta regionale ad adottare ogni procedura utile, entro il 31 dicembre 2024, alla individuazione delle superfici, aree  idonee e non idonee, per la localizzazione degli impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 20 del citato decreto legislativo numero 199 del 2021 e per il contestuale conseguimento del fondo incentivante di cui all'articolo 4 del citato decreto legge del 2023, numero 181, coordinato con la legge di conversione 2 febbraio 2024, numero 11”.

Ringrazio i colleghi Gelardi, Mancuso, Mattiani, e Raso che hanno sottoscritto la presente mozione. Invito, ovviamente, l'Aula all'approvazione della mozione. Grazie.

PRESIDENTE

Pongo in votazione la mozione del collega Molinaro. La mozione è approvata.

 

(Il Consiglio approva)

(È riportata in Allegati)

Mozione numero 81/12^ di iniziativa dei consiglieri Lo Schiavo, Mammoliti, Graziano, Alecci, Bevacqua, De Nisi, Talerico, Comito, Laghi, Tavernise, recante: “Sul Centro Sistema Bibliotecario Vibonese”

PRESIDENTE

Passiamo adesso alla mozione numero 81/12^ di iniziativa dei consiglieri Lo Schiavo, Mammoliti, Graziano, Alecci, Bevacqua, De Nisi, Talerico, Comito, Laghi, Tavernise, Gelardi, recante: “Sul Centro Sistema Bibliotecario Vibonese”.

Cedo la parola al proponente per l'illustrazione. Prego.

LO SCHIAVO Antonio Maria (Gruppo Misto)

Grazie, Presidente. La mozione è particolarmente importante per noi consiglieri regionali vibonesi e abbiamo pensato, assieme al consigliere Mammoliti, di investire la massima Assemblea legislativa calabrese sulla vicenda del Sistema Bibliotecario Vibonese che è una vicenda che non riguarda solo la città di Vibo, ma che ha una rilevanza regionale. Ringrazio, anche, tutti i consiglieri di maggioranza e di opposizione che hanno sottoscritto la mozione.

Il Sistema Bibliotecario Vibonese, che è stato istituito con una delibera della Giunta regionale ai sensi della legge regionale del 1985, numero 17, è una primaria istituzione nell'ambito vibonese che ha prodotto cultura; un Sistema Bibliotecario che per molti anni è stato un punto di riferimento per la cultura regionale e oggi versa in una crisi finanziaria strutturale molto importante che mina dalle fondamenta il suo stesso funzionamento.

Quando abbiamo pensato a questa mozione abbiamo pensato di portare in quest'Aula la discussione e siamo partiti da un presupposto: dalla considerazione che le biblioteche non sono un mero deposito di libri, ma sono dei luoghi di democrazia, di incontro, di scambio, di attività culturali. Sono i granai dello spirito, qualcuno dice che con la cultura non si mangia, in realtà con la cultura si produce qualcosa di più importante. Si produce l'intelligenza, la competenza, i valori, cosa che in questa regione vi è assolutamente bisogno.

L’abbiamo presentata in quest'Aula con la massima forza possibile perché la vicenda del Sistema Bibliotecario ha anche una valenza simbolica molto grave e devastante e cioè, per molto tempo, la città di Vibo è stata associata a fenomeni negativi di criminalità organizzata,

quando in realtà la stessa città produceva, in quegli stessi anni e in quegli stessi momenti, un'altra idea di Vibo, un'altra città che era quella della cultura, del “Festival leggere e scrivere”, di manifestazioni di rilevanza nazionale, di un sistema bibliotecario importante, forse col patrimonio librario più importante della regione.

Ora ci sono delle difficoltà finanziarie che, ovviamente, non è mio compito affrontare nel merito, ma è compito della politica.

In realtà il Sistema Bibliotecario è stato finanziato con un contributo di 0,40 centesimi ad abitante dai 21 Comuni ad esso aderente. La difficoltà dei Comuni nel versamento, l’impossibilità della Regione di versare il contributo annuo stabilito di 50 mila euro - anche a fronte di contenziosi stessi con il sistema Bibliotecario - tutto questo, in sostanza, ha portato a una paralisi del Sistema stesso.

La cosa che però noi dobbiamo impedire è che queste difficoltà finanziarie facciano venire meno l'importanza dell'istituzione in sé, perché la Regione Calabria è già intervenuta in casi simili, in casi di enti in forte dissesto e non può essere una difficoltà finanziaria, seppur importante, a impedire lo sviluppo e la prosecuzione dell'attività di questa importante Istituzione.

Noi abbiamo lanciato un'idea che è una delle possibili: di fronte alla difficoltà di prosecuzione dei rapporti giuridici attivi e passivi del Sistema si può pensare di mutarne la natura giuridica. Si possono anche individuare strumenti giuridici diversi.

Noi abbiamo lanciato l'idea di una Fondazione paritaria tra pubblico e privato, con la Regione capofila, che abbia il compito di rilanciare lo stesso Sistema Bibliotecario.

Altri soggetti e Sindaci del territorio, invece, chiedono il rifinanziamento del Sistema Bibliotecario sulla base della legge già esistente.

Il nostro compito non è in questo momento entrare nel merito di soluzioni che spettano alla politica. Il mio compito da consigliere regionale del territorio vibonese e da consigliere regionale della Calabria è tentare di impedire la chiusura del più grosso sistema Bibliotecario regionale. Il mio compito è di investire la Giunta regionale ad affrontare di petto subito, senza tentennamenti, questa grave vertenza.

Spetterà al Presidente della Regione individuare qual è la strada concreta da seguire. La cosa più sbagliata, però, è fare cadere nel silenzio la vicenda, pensare che sia una vicenda puramente locale che riguarda solo la città di Vibo e i Comuni della provincia di Vibo. L'errore è pensare che questa vicenda si possa esaurire solo in un rapporto tra debiti e crediti o in problemi gestionali. Qui viene, in realtà, in gioco la qualità di vita dei nostri territori; territori che si stanno spopolando, che stanno perdendo spazi di partecipazione, di socialità, di cultura, di democrazia e che per poche centinaia di migliaia di euro - mi sia consentito - non possono permettersi di perdere un'istituzione così importante.

Quindi, la mozione va in questo senso e chiede un impegno alla Giunta regionale a individuare la soluzione giuridica amministrativa che sia maggiormente idonea a rilanciare il Sistema Bibliotecario, predisponendo atti necessari o per la trasformazione della veste giuridica più adeguata all’ente o, più semplicemente, ripartendo dall'attuazione dalla legge che già esiste e che lo ha istituito.

Grazie, consiglieri, di avere dato la possibilità di discutere di questo argomento, davvero importante per la nostra Comunità in questa Assise regionale.

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire la Vicepresidente Princi. Ne ha facoltà.

PRINCI Giuseppina, Vicepresidente della Giunta regionale

Grazie, Presidente. Buonasera ai consiglieri tutti, al consigliere Lo Schiavo e ai firmatari della mozione in questione.

Condivido quello che lei ha appena detto: l'importanza non solo del Sistema Bibliotecario Vibonese, ma di tutti i Sistemi bibliotecari della nostra regione, istituiti con la legge a cui faceva riferimento lei, la legge numero 17 del 1985. Però, proprio per non alimentare delle aspettative che potrebbero apparire, poi, non concretizzabili, è giusto fare chiarezza in tale contesto. Non è così semplice. Lei dovrebbe sapere - sono disponibile attraverso il Dipartimento che rappresento a fornirle tutta quanta la documentazione di riferimento - che in merito al Sistema Bibliotecario Vibonese ci sono stati dei decreti di revoca e delle ingiunzioni di pagamento. Siamo creditori come Regione Calabria di oltre 150.000 euro e la Regione non è il solo ente creditore in Calabria.

Come lei ben sa, anche rispetto al ruolo professionale che ricopre, la Regione non può intervenire ad erogare nuove risorse perché sarebbero in questo caso pignorate non soltanto dallo Stato ma dai tanti altri creditori del Sistema Bibliotecario Vibonese.

Come tutti quanti voi sapete, noi abbiamo lo scudo della Corte dei conti a cui abbiamo l'obbligo di rendicontare, puntualmente, i finanziamenti erogati e, in questo caso, proprio rispetto il Sistema Bibliotecario Vibonese i bilanci non sono stati rendicontati e, laddove sono stati rendicontati, noi non abbiamo contezza se le risorse sono state utilizzate per i fini preposti.

Non lo sto dicendo io, ma ci sono gli Organi inquirenti che stanno facendo chiarezza. Siamo, però, fiduciosi e speriamo che la situazione possa evolversi positivamente. Certamente, non potremo intervenire prima del momento in cui sarà fatta chiarezza.

Rispetto all’importanza dei Sistemi bibliotecari in generale, non solo di quello Vibonese, tengo a chiarire che la legge alla quale faceva riferimento è definanziata dalla Regione Calabria dal 2008 e, pertanto, sono 16 anni che non è previsto alcun tipo di contributo.

Proprio perché crediamo che la Biblioteca e i Sistemi bibliotecari, che ne rappresentano al meglio l'impulso culturale di riferimento, siano una realtà importante – con la cultura si mangia eccome e la cultura è il volano della crescita sociale ed economica del territorio –insieme al presidente Occhiuto e a tutta la Giunta, abbiamo preventivato 10 milioni di euro nell'ambito delle nuove schede del PSC.

Come ha visto, è andato molto bene il bando di 4.500.000 euro che ha finanziato le Biblioteche e gli Archivi, per cui c'è da parte nostra massima disponibilità a sostenere tutti gli Enti così come abbiamo fatto anche con il Sistema Bibliotecario, riconoscendo l’importante contributo che ha dato non soltanto al territorio vibonese, ma a tutta la Regione.

Infatti, nel 2021 lo abbiamo individuato per coordinare la partecipazione della Calabria al Salone del libro di Torino ed è stato anche determinante per l'individuazione di Vibo quale Capitale del libro, però lei comprende che dobbiamo prima verificare – più che noi gli Organi preposti che lo stanno facendo – ma, non appena avremo questa chiarezza e potremo utilizzare le risorse in maniera trasparente come abbiamo, assolutamente, sempre fatto, il nostro principale obiettivo rimane quello di dare nuova linfa al Sistema Bibliotecario.

Lo faremo insieme e, intanto, la invito a verificare tutta la documentazione amministrativa di riferimento per rendersi conto della grave crisi in cui versa, purtroppo, il Sistema, nonostante la Regione abbia in tutti i modi cercato di supportare quello Vibonese al pari, ovviamente, di tutti quanti gli altri Sistemi bibliotecari.  

Speriamo, comunque, che la situazione si evolva positivamente e saremo disponibili a cercare di sostenerlo, come abbiamo sempre fatto, con una maggiore linfa e con le nuove risorse, perché, come le dicevo, abbiamo stanziato, complessivamente, 40 milioni di euro nel capitolo della cultura.

È la prima volta – ci tengo ad evidenziarlo perché, come tutti quanti sapete, le risorse della cultura non sono coerenti con il PNRR – che, grazie al nuovo governo regionale, abbiamo potuto stanziare queste risorse, preventivandole proprio nel nuovo POC. Grazie.

LO SCHIAVO Antonio Maria (Gruppo Misto)

Proprio per l'importanza delle dichiarazioni fatte dall'assessore, mi siano consentiti pochi secondi di replica perché ho ascoltato con attenzione la posizione della vicepresidente Princi – tra l'altro, era già stata esplicitata – che è, ovviamente, legittima perché fa riferimento ad alcune vicende di crediti e di accertamenti anche giudiziari rispetto alla gestione del Sistema bibliotecario, ma qui stiamo parlando di altro.

Si tratta di capire se vi è la volontà politica di salvare questo Ente che non ha più le risorse neanche per pagare l'energia elettrica e non può permettersi di aspettare i tempi necessari per chiarire i rapporti di dare/avere delle precedenti Amministrazioni.

Premesso che si potrebbe entrare nel merito dei bilanci perché il Presidente del Sistema Bibliotecario sostiene di avere compiuto il suo Rendiconto, ma non è questa la sede, parlo di volontà politica: l’Ente non ha più le risorse per poter proseguire neanche un mese e, quindi, come abbiamo fatto per altri Enti, in altre situazioni e in altri luoghi della regione, bisogna capire se c'è la volontà politica di salvare subito il Sistema bibliotecario Vibonese, senza andare contro la Corte dei conti.

È la volontà politica che serve, perché senza considerare le responsabilità di nessuno, si possono trovare soluzioni alternative come sono state individuate – ripeto – in situazioni ben più gravi e con posizioni debitorie ben più pesanti.

Questo è il senso della mozione poiché sottopongo all’Aula il disagio di un Ente che non ha più le risorse per pagare l'energia elettrica.

Il Sistema, Presidente, è, di fatto, già chiuso.

PRINCI Giuseppina, Vicepresidente della Giunta regionale

Mi pare che la volontà politica ci sia eccome, in quanto sono espressione politica e sto rappresentando il volere della Giunta, però lei comprende che la volontà politica deve andare di pari passo con la fattibilità amministrativa perché, se la Regione si trova in questa situazione, è perché, evidentemente, negli anni, c'è stata una superficialità politica che ne ha, poi, determinato le conseguenze amministrative che tutti conosciamo.

Il Sistema Bibliotecario Vibonese, consigliere Lo Schiavo, ha anche sofferto negli anni perché la legge che lo ha istituito è del 1985 e per ben 16 anni è stata definanziata. Se la politica si fosse mossa prima e avesse avuto l'intenzione di tutelarlo al pari di tutti gli altri Sistemi bibliotecari non ci troveremmo in questa situazione.

Le sto confermando che c'è l'intenzione politica – anche il direttore Signoretta può riferire quante interlocuzioni abbiamo avuto – però, al momento, laddove andassimo a stanziare delle risorse, verrebbero pignorate perché non è soltanto la Regione ad essere il massimo creditore, ma ci sono tantissimi altri Enti creditori per cui le somme verrebbero pignorate o dallo Stato o da questi Enti privati.

Stiamo aspettando che gli Organi inquirenti facciano le dovute indagini, dopodiché troveremo la strada amministrativa, perché – ripeto – c’è l'intenzione politica; sarebbe stato diverso laddove ci fossimo trovati in una situazione più lineare, però, comunque, lo sosterremo.

Il mio intervento è doveroso, perché non voglio alimentare inutili aspettative. La politica deve essere concretezza e legata a fatti che dobbiamo garantire, per cui sia fiducioso perché ci stiamo lavorando, però, in questa fase, occorre aspettare, fare chiarezza e, quindi, intervenire di conseguenza. Grazie.

PRESIDENTE

Passiamo alla votazione della mozione, che è approvata.

(Il Consiglio approva)

(È riportata in Allegati)

Mozione numero 79/12^ di iniziativa del consigliere S. Cirillo recante: “Misure a sostegno delle attività in regime di concessione demaniale marittima, fluviale e lacuale ad uso turistico-ricreativo”

PRESIDENTE

Passiamo adesso alla mozione numero 79/12^ di iniziativa del consigliere Cirillo, recante: “Misure a sostegno delle attività in regime di concessione demaniale marittima, fluviale e lacuale ad uso turistico-ricreativo”. 

Cedo la parola al consigliere Cirillo per l’illustrazione.

CIRILLO Salvatore (Forza Italia)

Grazie, Presidente. Con la presente mozione si impegna il Presidente della Giunta e la Giunta regionale a supportare le attività operanti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale con finalità turistico-ricreativa, esprimendo nettamente la posizione della Regione nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nei seguenti termini:

1) richiesta urgente alla Presidenza del Consiglio dei ministri di ultimazione dei lavori del Tavolo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 10 quater del decreto legislativo numero 198 del 2022;

2) traduzione in norma degli esiti del Tavolo tecnico, in particolare della cosiddetta mappatura, mediante la immediata fissazione di un limite oltre il quale la risorsa può ritenersi scarsa;

3) al fine di evitare disarmonie di mercato, nonché di natura giuridica che la stessa normativa di riferimento vuole evitare, adozione di un criterio unico nazionale;

4) verifica periodica ventennale in senso al Tavolo tecnico permanente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sulle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, ex articolo 10, dell'eventuale superamento della scarsità delle risorse naturali;

5) obbligo di induzione delle evidenze pubbliche, da parte delle Autorità concedenti, anche su istanze di parte, solo previa verifica del superamento del limite, oltre il quale la risorsa è ritenuta scarsa;

6) conferma della durata delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali in essere, sino all'eventuale superamento della scarsità della risorsa naturale da verificarsi con periodicità ventennale, come sopra meglio specificato;

7) conferma della piena validità dei titoli concessori sorti prima della scadenza del termine di recepimento delle direttive numero 2006/123/CE ovvero del 28 dicembre 2009;

8) nelle more dell’adozione degli atti normativi di cui in precedenza e del riordino complessivo della materia, promuovere con funzione di armonizzazione e con ogni possibile sollecitudine, la diramazione di atti di indirizzo agli Enti concedenti in piena osservanza dell’intervento del Governo e del Parlamento nell’ambito “dei poteri normativi loro spettanti”;

9) nel solo caso di superamento della scarsità della risorsa naturale su base nazionale, prevedere, nella procedura di evidenza pubblica, il riconoscimento del valore di mercato dell’azienda creata dal concessionario uscente, che tenga conto pure di avviamento, investimenti effettuati, beni materiali ed immateriali, remunerazione del capitale investito, etc. da porre a carico del concessionario entrante e in favore di quello uscente; 

10) abrogazione o adeguamento dell’articolo 49 del codice della navigazione a quanto espresso al precedente sub 9). Grazie.

PRESIDENTE

Grazie. Pongo in votazione la mozione che è approvata.

 

(Il Consiglio approva)

(È riportata in Allegati)

Mozione numero 78/12^ di iniziativa della consigliera P. Straface recante: “La salute delle donne affette da tumore alla mammella nella Regione Calabria”

PRESIDENTE

Passiamo alla mozione numero 78/12^ di iniziativa della consigliera Straface recante: “La salute della donna affetta da tumore alla mammella nella Regione Calabria”.

Cedo la parola alla consigliera Straface per l’illustrazione e le chiedo di limitare a tre minuti la durata dell’intervento.

STRAFACE Pasqualina (Forza Italia)

Grazie, Presidente. Do lettura della mozione: “Il Consiglio regionale - premesso che:

- l'incidenza del tumore della mammella è in costante aumento e che le pazienti affette da questa patologia necessitano di supporto fisioterapeutico e di tutori per prevenire e trattare il linfedema dell'arto superiore post-chirurgico;

- solo nella Regione Calabria l'incidenza del tumore della mammella è di circa 1250 casi stimati e che, pertanto, diventa imperativo adottare misure volte a migliorare la qualità della vita delle donne affette da questa patologia;

- il linfedema è una complicanza comune i pazienti sottoposte a interventi chirurgici per il tumore della mammella e che il trattamento con supporti fisioterapici e tutori a pressione decrescente può migliorare la qualità di vita delle pazienti affette da questa condizione;

- tali supporti non sono garantiti a carico del Servizio sanitario regionale.

Ritenuto:

- che il supporto fisioterapico e i tutori siano fondamentali per prevenire e trattare il linfedema dell’arto superiore post-chirurgico nelle pazienti affette da tumore della mammella;

- opportuno che il Servizio sanitario regionale si adoperi affinché vengano garantiti il supporto fisioterapico e i tutori a carico del Servizio sanitario regionale per le pazienti affette da tumore della mammella, al fine di prevenire e trattare il linfedema dell'arto superiore post-chirurgico;

-  vi sia la necessità che il Servizio sanitario nazionale si attivi affinché supporti fisioterapici e i tutori a pressione decrescente, utilizzati per il trattamento del linfedema dell’arto superiore post-chirurgico, siano inseriti nel nomenclatore dei presìdi terapeutici a totale carico del Servizio sanitario nazionale. -

impegna la Giunta regionale, per quanto di competenza, ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che le pazienti affette da tumore della mammella ricevano il supporto fisioterapico e i tutori necessari per prevenire e trattare il linfedema dell'arto superiore post-chirurgico a carico del Servizio sanitario regionale;

- a farsi portavoce presso le Autorità competenti affinché vengano garantiti il supporto fisioterapico e i tutori a carico del Servizio sanitario regionale per le pazienti affette da tumore della mammella, al fine di prevenire e trattare il linfedema dell'arto superiore post-chirurgico;

- ad esprimersi formalmente nei confronti degli Organismi competenti affinché il Servizio sanitario nazionale si adoperi al fine di inserire i supporti fisioterapici e i tutori a pressione decrescente, utilizzati per il trattamento del linfedema dell'arto superiore post-chirurgico, nel nomenclatore dei presìdi terapeutici a totale carico del Servizio sanitario nazionale.”

Questa mozione è stata preparata insieme alla Commissione regionale per le pari opportunità, che ringrazio per la predisposizione e, soprattutto, per il valore che può avere per le donne affette dal tumore alla mammella. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, consigliera Straface.

Pongo in votazione la mozione numero 78/12^ che è approvata.

 

(Il Consiglio approva)

(È riportata in Allegati)

Mozione numero 77/12^ di iniziativa del consigliere E. Alecci recante: “Fondo per la non autosufficienza”

PRESIDENTE

Passiamo alla mozione numero 77/12^ di iniziativa del consigliere Alecci, recante: “Fondo per la non autosufficienza”.

Cedo la parola al consigliere Alecci per l'illustrazione. 

ALECCI Ernesto Francesco (Partito Democratico)

Grazie, signor Presidente, sarò anch'io brevissimo.

È, purtroppo, abbastanza grave quello che sta accadendo in queste ultime settimane all'interno del territorio regionale, in seguito alla pubblicazione, nelle Asp provinciali, delle graduatorie per i fondi per le disabilità gravissime in quanto, purtroppo, in tutte le Province rimangono esclusi gli utenti con redditi ISEE anche poco superiori ai 6.000,00 euro.

Se pensiamo che, in questo momento, il Governo ha stabilito, a livello nazionale, come soglia di reddito ISEE, ad esempio, per l'assegno di inclusione, che è una manovra di questo Governo, 9.360,00 euro, per il bonus bollette 9.500,00 euro e per l’assegno unico per i figli a carico 17.000,00 euro, considerando fragili le famiglie sotto questa soglia, immaginiamo cosa significa avere un reddito ISEE di poco superiore ai 6.000,00 euro per chi ha, all'interno del proprio nucleo, familiari con disabilità gravissime, quindi, persone incapaci di assolvere anche alle normali attività quotidiane come lavarsi e alimentarsi. Già è complicato arrivare a fine mese per una famiglia con un reddito di 6, 7 o 8 mila euro, consideriamo – ripeto – cosa questo comporta per chi ha all'interno del proprio nucleo familiare persone con disabilità gravissime.

La richiesta che c'è all'interno della mozione è quella di far sì che la Giunta regionale, ove ci siano le risorse finanziarie – che credo si possano trovare – possa integrarle per consentire l’inclusione nelle graduatorie di famiglie con un reddito ISEE fino ai 9.000,00 euro.

Vorrei ricordare che si tratta di fondi statali che sono trasferiti al Fondo per la non autosufficienza (FNA), che viene utilizzato in parte per materie sanitarie, in parte socioassistenziali. C'è anche da dire, però, che, praticamente, tutte le Regioni italiane hanno integrato questo fondo con risorse proprie, perché è chiaro che quelle trasferire dallo Stato non sono sufficienti.

Non chiedo di arrivare allo scorrimento delle graduatorie fino alla fine, dove ci sono famiglie anche un po’ più abbienti, ma, quantomeno, di riconoscere le Linee guida ministeriali e coinvolgere le famiglie con un reddito ISEE intorno ai 9.000,00 euro. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie. Ha chiesto di intervenire la vicepresidente della Giunta regionale. Ne ha facoltà.

PRINCI Giuseppina, Vicepresidente della Giunta regionale

Voglio rassicurarla, consigliere Alecci, in quanto condividiamo in toto quello che lei ha appena detto. Ci stiamo lavorando nel Tavolo sociosanitario che, come lei sa, è stato istituito nel marzo del 2022 con DCA del presidente Occhiuto, e per la prima volta abbiamo dato seguito in Calabria, in ritardo rispetto a tutte quante le altre Regioni italiani, all'ambito socio sanitario; tant'è che, recentemente, il Dipartimento welfare e politiche sociali è stato incardinato nella sanità, proprio per dare seguito alla materia di riferimento, per cui procederemo ad incrementare questo fondo.

ALECCI Ernesto Francesco (Partito Democratico)

Intervengo brevemente per dire che sono molto soddisfatto dell'intervento della vicepresidente Princi perché dimostra che questa Giunta regionale ha attenzione verso le fasce più deboli della popolazione – parlavamo prima delle abitazioni dell’ATERP, parliamo ora di disabilità gravissime – perché mi sembra che, in questi primi due anni, c'è stato un momento di distrazione.

Mi avrebbe fatto piacere, insomma, che rimanesse in Aula anche l'assessore alle politiche sociali perché i temi sono tra loro collegati – questo è sanitario ma è collegato al sistema sociosanitario – però, aspettiamo fiduciosi che queste graduatorie possano scorrere. Grazie.

PRINCI Giuseppina, Vicepresidente della Giunta regionale

Quanto appena detto lo avevo precedentemente condiviso con l'assessore Staine che è dovuta andare via, però, ovviamente – ripeto – era già stato condiviso con lei.

PRESIDENTE

Pongo in votazione la mozione del consigliere Alecci, che è approvata.

 

(Il Consiglio approva)

(È riportata in Allegati)

Proposta di legge numero 277/12 di iniziativa dei consiglieri F. Mancuso, P. Caputo, F. De Nisi e P. Raso recante: “Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012)”

PRESIDENTE

Passiamo alla proposta di legge numero 277/12^ di iniziativa dei consiglieri F. Mancuso, P. Caputo, F. De Nisi e P. Raso, recante: “Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, numero 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012)”.

Cedo la parola al consigliere De Nisi per l’illustrazione del provvedimento.

DE NISI Francesco (Coraggio Italia), relatore

Grazie, Presidente. Intervengo brevemente per precisare che si tratta di una modifica della legge regionale numero 47 del 2011 e, nello specifico, dell'articolo 39.

La legge è stata modificata, da ultimo, con la legge regionale numero 42 del 2023: era stato fissato il termine del 30 aprile 2024 per gli interventi di edilizia sociale ammessi a finanziamento, per il raggiungimento della percentuale del 35 percento, così come per gli interventi di cui alla lettera b) era stato fissato il termine del 30 aprile 2025.

Ad oggi, abbiamo avuto notizia dagli uffici che non sono riusciti a completare l’iter per l'accertamento delle percentuali raggiunte, per cui proponiamo questa modifica che consente di dare un termine fino al 31 dicembre 2024 per quanto riguarda gli interventi di cui alla lettera a) e fino al 31 dicembre 2025 per gli interventi di cui alla lettera b).

Si tratta di interventi ancora in fase di valutazione sul rendiconto dei lavori realizzati, non per mancanza degli uffici, ma perché sono interventi complessi che necessitano di lunghe istruttorie. La modifica proposta consente di valutare gli interventi con maggiore serenità e di mantenere in vita questi finanziamenti per gli interventi di edilizia sociale, che già sono in atto e in fase di realizzazione, e non incorrere, appunto, nel definanziamento, che costituirebbe un peccato.

PRESIDENTE

Passiamo all'esame e votazione del provvedimento.

Articolo 1

(È approvato)

Articolo 2

(È approvato)

Articolo 3

(È approvato)

Pongo in votazione la proposta di legge nel suo complesso con autorizzazione al coordinamento formale. La proposta è approvata con autorizzazione al coordinamento formale.

 

(Il Consiglio approva)

(È riportata in Allegati)

 

Avendo esaurito, esaurito gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta, grazie.

 

La seduta termina alle 19.48

 

Allegati

Congedi

Hanno chiesto congedo: Mannarino.

(È concesso)

Annunzio di proposte di legge e loro assegnazione a Commissioni

È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale:

“Disposizioni per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni - (Deliberazione G.R. n. 49 del 27.02.2024)” (PL n. 273/12^).

È stata assegnata alla terza Commissione - Sanità, Attività sociali, culturali e formative per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per il parere finanziario.

Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa dei Consiglieri regionali:

Giannetta “Istituzione del Registro regionale dei pazienti diabetici in Calabria (RRDC)” (PL n. 268/12^).

È stata assegnata alla terza Commissione - Sanità, Attività sociali, culturali e formative per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per il parere finanziario.

Molinaro, Gelardi, Mancuso, Mattiani, Raso “Cultura musicale: la Calabria bandistica” (PL n. 269/12^).

È stata assegnata alla terza Commissione - Sanità, Attività sociali, culturali e formative per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per il parere finanziario.

Molinaro, Gelardi, Mancuso, Mattiani, Raso “Politiche giovanili per la Calabria” (PL n. 270/12^).

È stata assegnata alla sesta Commissione - Agricoltura e foreste, Consorzi di bonifica, Turismo, Commercio, Risorse naturali, Sport e Politiche giovanili per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per il parere finanziario.

Alecci “Riconoscimento dell’albergo nautico diffuso. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2018, n. 34 (Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere)” (PL n. 271/12^).

È stata assegnata alla sesta Commissione - Agricoltura e foreste, Consorzi di bonifica, Turismo, Commercio, Risorse naturali, Sport e Politiche giovanili per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per il parere finanziario.

Raso “Integrazione della legge regionale 2 agosto 2023, n. 33 (Norme sul funzionamento della Commissione provinciale per le espropriazioni di cui all’articolo 41 del d.p.r. 327/2001)” (PL n. 272/12^).

È stata assegnata alla quarta Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell’ambiente per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per il parere finanziario.

Molinaro, Gelardi, Mancuso, Mattiani, Raso “Integrazione alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13, per l’introduzione della disciplina delle cooperative di comunità” (PL n. 274/12^).

È stata assegnata alla terza Commissione - Sanità, Attività sociali, culturali e formative per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per il parere finanziario.

Mancuso, De Nisi, Graziano, Lo Schiavo “Agenzia regionale per l’energia della Calabria” (PL n. 275/12^).

È stata assegnata alla sesta Commissione - Agricoltura e foreste, Consorzi di bonifica, Turismo, Commercio, Risorse naturali, Sport e Politiche giovanili per l’esame di merito, alla quarta Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell’ambiente per il parere di cui all’articolo n. 66, comma 2 del Regolamento interno del Consiglio regionale della Calabria e alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per il parere finanziario.

 Mancuso e Cirillo “Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 30 (Provvedimenti tributari in materia addizionale all’IRPEF e di tasse automobilistiche)” (PL n. 276/12^).

È stata assegnata alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per l’esame di merito.

Mancuso, Caputo, De Nisi, Raso “Modifiche all’articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012)” (PL n. 277/12^).

È stata assegnata alla quarta Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell’ambiente per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per il parere finanziario.

Tavernise “Contributi per il pagamento della tassa automobilistica dei veicoli ibridi” (PL n. 278/12^).

È stata assegnata alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per l’esame di merito.

Annunzio di proposte di provvedimento amministrativo e loro assegnazione a Commissioni

È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di provvedimento amministrativo di iniziativa della Giunta regionale:

“Approvazione Programma Regionale ponte per le attività di sviluppo nel settore della Forestazione e per la gestione delle foreste regionali anno 2024 - (Deliberazione G.R. n. 53 del 27.02.2024)” (PPA n. 156/12^).

È stata assegnata alla sesta Commissione - Agricoltura e foreste, Consorzi di bonifica, Turismo, Commercio, Risorse naturali, Sport e Politiche giovanili per l’esame di merito.

È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di provvedimento amministrativo di iniziativa d’Ufficio:

“Effettuazione del referendum consultivo obbligatorio sulla proposta di legge n.230/12^ di iniziativa dei Consiglieri regionali De Nisi e Graziano, recante:

“Modifica dei confini territoriali dei Comuni di Filadelfia, Francavilla Angitola e Polia della provincia di Vibo Valentia”” (PPA n. 157/12^).

Richiesta parere della Commissione consiliare competente

La Giunta regionale ha trasmesso, per il parere della Commissione consiliare competente, la deliberazione n. 83 del 4 marzo 2024, recante:

“Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027. Presa d'atto dell'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Calabria sottoscritto in data 16 febbraio 2024”.

(parere numero 35/12^).

È stata assegnata alla seconda Commissione consiliare permanente.

Parere favorevole su deliberazione della Commissione consiliare competente

La sesta Commissione consiliare, nella Seduta del 21 febbraio 2024, ha espresso parere favorevole alla deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 23 gennaio 2024, recante:

“Adozione Piano Esecutivo Annuale di Promozione Turistica 2024”.

(Parere numero 34/12^).

Sottoscrizione proposte di legge regionale

La proposta di legge n. 244/12^, di iniziativa dei consiglieri regionali Tavernise, Alecci e Gentile, recante:

“Turismo itinerante e norma in materia di aree di sosta per caravan e autocaravan e garden sharing” è stata sottoscritta anche dai Consiglieri regionali Molinaro, Talerico e Cirillo.

La proposta di legge n. 178/12^, di iniziativa del consigliere regionale Alecci, recante:

“Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione del mototurismo” è stata sottoscritta anche dai Consiglieri regionali Tavernise, Gentile e Molinaro.

La proposta di legge n. 185/12^, di iniziativa dei consiglieri regionali Mancuso e Gallo, recante:

“Disciplina dell’agricoltura sociale” è stata sottoscritta anche dal consigliere regionale Gentile.

La proposta di legge n. 186/12^, di iniziativa dei consiglieri regionali Mancuso e Gallo, recante:

“Norme in materia di unione di comuni montani” è stata sottoscritta anche dal Consigliere regionale Talerico.

La proposta di legge n. 202/12^, di iniziativa dei consiglieri regionali Straface, Mannarino, Raso, Laghi, recante:

“Modifica e integrazione della legge regionale 12 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria)” è stata sottoscritta anche dal Consigliere regionale Caputo.

La proposta di legge n. 193/12^, di iniziativa dei Consiglieri regionali Straface, Caputo, Mannarino, Crinò, recante:

“Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale della fibromialgia e istituzione del Registro regionale” è stata sottoscritta anche dal Consigliere regionale Alecci.

Promulgazione di legge regionale

In data 7 febbraio 2024, il Presidente della Giunta regionale ha promulgato la sottoindicata Legge regionale e che la stessa è stata pubblicata telematicamente sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 30 del 7 febbraio 2024:

1) Legge regionale n. 5 del 7 febbraio 2024, recante: “Integrazioni della legge regionale 21 ottobre 2022, n. 37 (Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel sistema sanitario regionale)”.

In data 7 febbraio 2024, il Presidente della Giunta regionale ha promulgato le sottoindicate Leggi regionali e che le stesse sono state pubblicate telematicamente sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 31 dell’8 febbraio 2024:

1) Legge regionale n. 6 del 7 febbraio 2024, recante: “Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare”;

2) Legge regionale n. 7 del 7 febbraio 2024, recante: “Norme in materia di valorizzazione delle aree verdi e delle formazioni vegetali in ambito urbano”.

Risoluzione deliberata da Commissione consiliare

La Prima commissione consiliare ha trasmesso, ai sensi dell’articolo n. 86 del Regolamento interno, la proposta di risoluzione, finalizzata a chiedere al Consiglio regionale l’approvazione della deliberazione di effettuazione del referendum consultivo obbligatorio sulla proposta di legge n. 230/12^ di iniziativa dei consiglieri regionali De Nisi e Graziano, recante:

“Modifica dei confini territoriali dei Comuni di Filadelfia, Francavilla Angitola e Polia della provincia di Vibo Valentia”.

Deliberazione della Giunta regionale

La Giunta regionale ha trasmesso la deliberazione n. 73 del 4 marzo 2024, recante:

“Aggiornamento ai sensi dell'art. 42 del d. lgs 118/2011, del prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto dell'anno 2023, approvato con la legge regionale 27 dicembre 2023, n. 57, concernente bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 - 2026”.

Dichiarazione di illegittimità costituzionale

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 35/2024, nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Calabria 24 aprile 2023, n. 16, recante:

«Autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC)», ha sollevato, disponendone la trattazione innanzi a sé, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 10-bis, comma 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, in riferimento agli artt. 3, 41, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

Dichiarazione infondatezza questione di legittimità costituzionale

La Corte costituzionale, con sentenza n. 36/2024, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge della Regione Calabria 7 agosto 2023, n. 37, recante:

«Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea».

Emanazione di Regolamento regionale

In data 4 marzo 2024, il Presidente della Giunta regionale ha emanato il sottoindicato regolamento regionale e che lo stesso è stato pubblicato telematicamente sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 49 del 4 marzo 2024:

- Regolamento regionale n. 2 del 4 marzo 2024 concernente:

“Modifiche al regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 (Regolamento regionale di attuazione della l.r. 3 settembre 2012, n. 39 recante «Istituzione della struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI».

Trasmissione di deliberazioni

La Giunta regionale ha trasmesso copia delle seguenti deliberazioni di variazione al bilancio di previsione finanziario 2024-2026:

1.)  deliberazioni della Giunta regionale dalla numero 33 alla numero 39 del 6 febbraio 2024

2.)  deliberazione della Giunta regionale n. 46 del 27 febbraio 2024

3.)  deliberazioni della Giunta regionale dalla numero 55 alla numero 62 del 27 febbraio 2024

4.)  deliberazioni della Giunta regionale dalla numero 74 alla numero 79 del 4 marzo 2024

Interrogazioni a risposta scritta

Alecci e Iacucci. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- da recenti notizie di stampa si apprende di continui distacchi di roccia dalla falesia nel Parco archeologico di Capo Colonna;

- le stesse fonti denunciano un ritardo di due anni relativo al progetto con cui la regione Calabria ha finanziato la messa in sicurezza dell’area;

- al largo del promontorio crotonese l’Eni conduce un’attività estrattiva di metano ed è noto che tali prelievi determinano i fenomeni della subsidenza e della microsismicità;

- in particolare, nel periodo invernale, l’azione dei venti e le frequenti mareggiate causano nella zona un preoccupante fenomeno di erosione costiera.

Considerato che: - è necessario tutelare in ogni modo questo sito archeologico, uno dei più importanti della Magna Grecia con resti di luoghi di culto risalenti al VI secolo a.C. . Tutto ciò premesso e considerato interrogano il Presidente della Giunta Regionale

per sapere:

- se quanto riportato dalla stampa corrisponde al vero;

- quali iniziative sono state prese nei confronti di Eni affinché l’area sia preservata dai fenomeni di subsidenza indotti dalle perforazioni per l’estrazione degli idrocarburi;

- qual è lo stato attuale del progetto finanziato dalla Regione per la messa in sicurezza del promontorio di Capo Colonna.

(207; 14/02/2024)

 

Tavernise e Bevacqua. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

la Ferrovia Silana, che collega Cosenza a San Giovanni in Fiore, è una linea ferroviaria a scartamento ridotto di 950mm che attraversa borghi ricchissimi di storia e tradizioni. Si sviluppa nel cuore del Parco Nazionale della Sila e rappresenta uno dei massimi esempi ancora esistenti di ingegneria ferroviaria in Italia. La linea raggiunge il suo picco a San Nicola Silvana Mansio, tetto ferroviario d’Italia, la più alta stazione del nostro Paese in esercizio, con i suoi 1.406 metri di altezza;

la Ferrovia Silana è rimasta interrotta nel 2011 ed è stata riaperta al traffico turistico, anche grazie all’impegno dell’Associazione Ferrovie della Calabria, solo nel 2016 e limitatamente alla tratta da Moccone a San Nicola Silvana Mansio con il “Treno della Sila”, iniziativa turistica di grande successo che circola praticamente tutto l’anno;

il Treno della Sila è composto da una locomotiva a vapore FCL 353, costruita nel 1925 dalla società August Borsig di Berlino e da una serie di carrozze completamente in legno perfettamente restaurate, che fanno parte di un lotto di veicoli costruiti a inizio Novecento dalla società milanese Carminati & Toselli. Nei primi anni del servizio, prima dell'immissione in servizio della locomotiva a vapore FCL 353, è stato utilizzato il locomotore diesel FC LM4, che ha continuato occasionalmente a garantire le corse quando la locomotiva a vapore ha avuto bisogno di manutenzione.

Considerato che: la legge 9 agosto 2017, n. 128 recante: “Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico”, ha classificato, all’articolo 2, comma 2, la linea ferroviaria Cosenza - San Giovanni in Fiore come tratta ferroviaria ad uso turistico, riconoscendone, per tale via, il rilevante pregio culturale, paesaggistico e turistico. Tale classificazione è stata poi ribadita dal Decreto interministeriale del 17 maggio 2022, che, in attuazione della Legge 128/2017, tutela 26 linee ferroviarie locali, e tra queste la Ferrovia Silana, a scopo turistico. Queste tratte ferroviarie potranno tornare in servizio o essere maggiormente utilizzate valorizzando i relativi territori, anche grazie ai fondi del Piano complementare al PNRR. Tenuto conto che: nel 2017 è stato previsto un finanziamento per il ripristino dell’intera ferrovia storica della Sila, attraverso i fondi Por, nell’ottica di un rilancio turistico della Sila;

con delibera n. 148 del 4 aprile 2023, la Giunta regionale, rideterminando le destinazioni nell’ambito della dotazione finanziaria dell’Asse 6 Programma “Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale” ha rimodulato la cifra di 685.000 euro destinata ad iniziative relative al ripristino della funzionalità della Linea Pedace - San Giovanni in Fiore di cui all’Azione 6.8.3 "Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche” del POC 2014/2020, spostandola sul potenziamento della Seggiovia Puntone Scirocco del comprensorio sciistico di Gambarie, su proposta del Comune di Santo Stefano in Aspromonte;

il 20 ottobre 2023 il dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture e lavori pubblici, rispondendo alla interrogazione n. 174 presentata dall’interrogante in data 29 marzo 2023, nella quale si chiedevano chiarimenti sui finanziamenti e sui tempi di ripristino e completamento dell’intera tratta della Ferrovia Silana, da Pedace a San Giovanni in Fiore, specificava che la Giunta regionale il 13 ottobre 2023 “ha deliberato le originarie dotazioni finanziarie, ma ha anche incrementato l’importo, assegnando uno stanziamento complessivo di € 2.545.000,00. La tempistica di esecuzioni dei lavori, attualmente in corso, vede il completamento dell’intervento entro l’anno 2024”;

le ferrovie turistiche e i treni storici rappresentano un’offerta di turismo che permette di immergersi nella storia, una nuova forma di turismo con effetti positivi sull’indotto dei territori da esse attraversate, in termini di promozione dei centri di interesse culturale, naturalistico ed enogastronomico e di opportunità di promozione e vendita di prodotti tipici;

preso atto che: dal 4 febbraio 2024, data di effettuazione dell'ultima corsa, il servizio del Treno della Sila risulta sospeso, senza alcuna specifica sulla motivazione alla base di questo provvedimento;

solo il 13 febbraio Ferrovie della Calabria, in una nota, ha spiegato che la sospensione è temporanea, a causa della manutenzione ordinaria del locomotore a vapore FCL 353. Manutenzione che si è già resa necessaria anche a novembre 2023, senza però che questo abbia comportato la sospensione del servizio, avendo usato come sostituto il locomotore Diesel FC LM4. Tutto ciò premesso e considerato interroga il Presidente della Giunta regionale

per sapere:

1. che iniziative intende assumere la Regione Calabria per riattivare il servizio del Treno della Sila attualmente sospeso;

2. un cronoprogramma dei lavori di ripristino dell’infrastruttura della Ferrovia Silana da Pedace a San Giovanni in Fiore, considerato che la fine degli stessi è prevista dal Dipartimento Infrastrutture e lavori pubblici entro il 2024.

(208; 14/02/2024)

 

Bevacqua e Iacucci. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- nello scorso mese di novembre 2023, il tribunale collegiale di Cosenza, sezione fallimentare, ha rigettato il concordato preventivo proposto dall’Azienda di trasporto pubblico urbano “...” di Cosenza, disponendo l’apertura della liquidazione giudiziale, in ragione della rilevante esposizione debitoria dell’azienda;

- il Comune di Cosenza ha presentato reclamo in Corte d’Appello a firma dell’ex amministratore... ;

per effetto del ricorso, l’udienza fissata per il 5 marzo 2024 nella quale si sarebbe dovuto procedere all’esame dello stato passivo, è stata rinviata al 16 luglio 2024;

- al giudice fallimentare, inoltre, è stata chiesta l’autorizzazione alla proroga dell’esercizio delle attività oltre la scadenza fissata del 31 gennaio 2024, con l’obiettivo di mantenere lo status quo almeno fino alla pronuncia della Corte d’Appello. Considerato che: - la gravissima crisi che attraversa l’azienda municipale... di Cosenza determina gravi disservizi e disagio in tutta la popolazione del capoluogo e dell’hinterland cosentino, ponendo altresì a rischio le capacità reddituali dei dipendenti e delle rispettive famiglie, stanti anche le mancate liquidazioni di diverse spettanze stipendiali. Tutto ciò premesso e considerato interrogano il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore con delega ai Trasporti

per sapere:

se la Regione Calabria abbia intenzione di attivarsi al fine di istituire, con celerità e senza indugio, un tavolo tecnico permanente per l’individuazione di ogni soluzione tecnico finanziaria utile e necessaria a salvaguardare la qualità del servizio lasciando immutati i livelli occupazionali.

(209; 14/02/2024)

 

Alecci. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- l’art. 2 della legge regionale 6 aprile 2017, n.8 recante “Disposizioni per la liquidazione della Fondazione F.I.E.L.D. e il trasferimento delle funzioni ad Azienda Calabria Lavoro” trasferisce le funzioni della Fondazione posta in liquidazione ad Azienda Calabria Lavoro;

- il successivo art. 3 della medesima legge regionale, prevede che il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di lavoro, nomini con decreto il commissario liquidatore, per le funzioni connesse alla liquidazione della Fondazione, individuandolo tra i dipendenti di ruolo della Giunta Regionale inquadrati nella qualifica dirigenziale, ovvero nella categoria D del personale non dirigenziale;

- con D.P.G.R. n. 35 del 12/05/2021, è stato conferito l’incarico di Commissario Liquidatore all’Avvocato... ;

- lo stesso risulta collocato in quiescenza a decorre dal 30 novembre 2022 e che da tale data non risulta essere stato sostituito. Considerato che: - allo stato non risulta conclusa la procedura di liquidazione della Fondazione e che dopo il collocamento in quiescenza dell’avvocato..., ultimo commissario liquidatore nominato, non è stato individuato un nuovo Commissario Liquidatore;

- ad oggi sussiste un cospicuo contenzioso derivante dalle continue azioni legali per il recupero dei crediti esperite dai terzi nei confronti della Fondazione F.I.E.L.D. e della Regione Calabria in qualità di terzo pignorato, che deve essere adeguatamente gestito e che ogni ritardo nella nomina del Commissario Liquidatore può provocare un aggravio di spese a carico del bilancio regionale. Tutto ciò premesso e considerato interroga il Presidente della Regione Calabria e l’Assessore con delega al lavoro

per sapere:

- per quali motivi non si è provveduto alla sostituzione del Commissario Liquidatore avvocato... collocato in quiescenza in data 30 novembre 2022.

(210; 14/02/2024)

 

Bruni. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- nel Rapporto annuale "Mal'Aria di Città", redatto nell'ambito della Clean Cities Campaign da Legambiente è stato evidenziato la totale assenza dei dati relativi al monitoraggio della qualità dell'aria in Calabria nel periodo giugno 2022 - dicembre 2023;

considerato che: - lo scorso anno la stessa Legambiente aveva sottolineato la necessità di garantire da parte di Arpacal notizie circa il funzionamento delle centraline di monitoraggio per come previsto dalla normativa vigente (d.lgs. n. 155/2010, in attuazione della Direttiva 2008/50/Ce);

- tale situazione determina un vulnus grave per la tutela della salute dei cittadini calabresi;

tenuto conto che: - ad oggi risulta che la prevista rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria, per incomprensibili ragioni, non funziona;

preso atto che: - nonostante le diverse sollecitazioni da parte di Legambiente, ad oggi nessun dato aggiornato è stato fornito da Arpacal relativamente al monitoraggio dell'inquinamento atmosferico in Calabria. Tutto ciò premesso e considerato interroga il Presidente della Giunta regionale

per sapere:

quando si intende ripristinare il funzionamento di tutti gli strumenti di analisi e salubrità dell'ambiente anche al fine di tutelare la salute dei cittadini calabresi e di evitare infrazioni comunitarie.

(211; 15/02/2024)

 

Alecci. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- a seguito di segnalazioni da parte di agricoltori e allevatori del crotonese, nella giornata del 15 febbraio u.s. ho effettuato un sopralluogo verificando personalmente il grave rischio di inquinamento ambientale derivante dalla continua perdita di olio industriale dal sistema rotante di varie pale eoliche;

- tale sversamento è visibile non solo sul tronco delle pale eoliche ma anche a molti metri di distanza da esse;

- la zona, è caratterizzata da agricoltura fiorente, pascoli per varie specie animali e presenza di numerose arnie con migliaia di api da miele;

- si sta determinando una situazione molto seria di inquinamento ambientale con evidenti ripercussioni sulla salute di uomini e animali e sull’economia del territorio. Tutto ciò premesso interroga il Presidente della Regione Calabria

per sapere:

se è conoscenza di quanto esposto e quali urgenti iniziative intende adottare per scongiurare il danno grave e irreparabile che si prospetta.

(212; 19/02/2024)

 

Tavernise. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- a settembre 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea (n. 2019-124629) e sulla Gazzetta Ufficiale Italiana (n. 106) l’avviso pubblico per un bando unico finalizzato all’affidamento della progettazione di sei strade di interesse regionale per un valore complessivo di 98 milioni di euro. Tra queste c’è il progetto di collegamento dello svincolo autostradale di Montalto Uffugo alla SS 660 ex SS 106 Jonica per 30 milioni di euro, finanziati nell’ambito dell’Accordo di Programma con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Fondi di sviluppo e Coesione della Calabria e che individua la Regione come soggetto attuatore dell’intervento;

- in data 07 giugno 2022 sul Portale della Regione Calabria Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente è stata pubblicata l’istanza per l’avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell’Art. 19 del D.lgs. 152/2006 e smi relativamente al suddetto progetto: “Collegamento della SS 660 allo svincolo di Montalto Uffugo della A2 Autostrada del Mediterraneo e completamento dei lavori di variante alla SP 177 di collegamento della SS 660 alla ex SS 106 Ionica” nei comuni di Montalto Uffugo, Luzzi e Rose, in provincia di Cosenza. Considerato che: -il Progetto prevede il collegamento tra l’autostrada e la SS 660. L’intervento parte da quest’ultima Strada Statale con una rotatoria, per poi spostarsi mediante un adeguamento della sede stradale esistente sulla SP234. Nell’abitato di Cavoni-Ginestreto nel comune di Luzzi viene sfruttata la rotatoria esistente per allacciarsi alla SP 248. Dopo l’allargamento del ponte sul fiume Crati, sempre mediante una rotatoria ci si appoggia alla SP110 adeguandone la geometria e la sezione. È quindi previsto un allacciamento alla SP 241 che comprende la realizzazione di una cavalcaferrovia della linea Cosenza - Sibari e l’adeguamento del cavalcavia sull’autostrada A2 del Mediterraneo. È inoltre previsto l’adeguamento della sede stradale fino alla SP247. Infine, al fine di ricollegarsi nuovamente alla SP234, viene adeguato anche un tratto della SP247, che comprende anche la demolizione e ricostruzione di un secondo ponte sul fiume sul Crati. Un secondo insieme di proposte progettuali è invece legato al nuovo svincolo dell’autostrada A2 previsto sempre a Montalto Uffugo. Da questo, si prevede di collegare direttamente l’autostrada alla SP234 mediante una strada di nuova realizzazione che prevede l’inserimento di un sottovia ferroviario e di un ponte sul fiume Crati;

-il progetto è inserito Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, allegato alla Delibera CIPE n. 54/2016 e nel successivo addendum, allegato alla delibera CIPE n. 98/2017. Tenuto conto che: - obiettivo di questo di questo progetto è quello di deviare parte del traffico che interessa la SP 247 su strade alternative e che interessano meno i centri abitati. A maggior ragione oggi reso più che mai necessario considerato che l’area è diventata di interesse industriale;

- proprio in località Coretto di Montalto Uffugo con posizione adiacente la strada di collegamento in oggetto, è prossima l’apertura di un centro logistico per lo stoccaggio delle merci per le società del gruppo Pac 2000, la più grande cooperativa di Conad per dimensioni e fatturato che ha scelto Montalto Uffugo per l’installazione di un nuovo grande deposito. Si prevede un grosso afflusso di autoarticolati che in mancanza di adeguate vie di collegamento intaseranno il traffico in tutta la zona;

- uno dei ponti sul fiume Crati per il quale è prevista la demolizione e la realizzazione di nuovo ponte, allo stato attuale presenta evidenti problemi legati alla sicurezza, in quanto subisce una parzializzazione del traffico con percorrenza a senso alternato per motivi legati alla consistenza strutturale dell’opera;

- le strade oggetto di adeguamento nei Comuni di Montalto Uffugo, Luzzi e Rose hanno una sovrastruttura gravemente ammalorata e una disposizione e tipologia di barriere stradali gravemente carente rispetto alle prescrizioni delle norme vigenti. Risultano scarsamente adeguate rispetto al traffico transitante. Preso atto che: - i lavori del progetto di collegamento dello svincolo autostradale di Montalto Uffugo alla SS 660 ex SS 106 Jonica non sono mai iniziati e che l'intervento, nel suo complesso, è in grado di produrre, oltre che un miglioramento funzionale della circolazione, anche un innalzamento del livello di sicurezza. Tutto ciò premesso e considerato interroga il Presidente della Giunta regionale

per sapere:

1. che iniziative intende assumere la Regione Calabria, soggetto attuatore dell’intervento, al fine di garantire l’avvio e il completamento dei lavori della strada di interesse regionale di collegamento dello svincolo autostradale di Montalto Uffugo alla SS 660 nei comuni di Montalto Uffugo, Luzzi e Rose;

2. un cronoprogramma con i tempi di realizzazione del progetto.

(213; 19/02/2024)

 

Bruni, Bevacqua, Alecci, Iacucci, Mammoliti, Muraca. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- ad esito della programmazione 2014-2020, delle leggi di Stabilità 2013 e seguenti, D.E.F. 2014, sono state costituite in Calabria n. 4 Aree per l’attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne (S.N.A.I.);

- nel corso degli anni 2020 e 2021, sono stati sottoscritti gli Accordi di Programma Quadro (A.P.Q.) interessanti le 4 Aree individuate ovvero: Reventino Savuto, Area Grecanica, Versante Jonico – Serre, Presila- Sila Crotone e Cosenza che ricomprendono complessivamente n. 58 Comuni ed una popolazione (dati ISTAT 2020) pari a 93.700 abitanti;

- attraverso le Leggi di Bilancio, alle 4 Aree individuate sono state assegnati oltre 3,7 milioni di euro di finanziamento statale per ciascuna di esse e, successivamente, il cofinanziamento regionale nella misura del doppio delle somme assegnate dallo Stato;

- tra gli obiettivi previsti negli A.P.Q. di n. 3 Aree (esclusa Area Versante Jonio-Serre) risultano la realizzazione di interventi per l’avvio dei servizi di Telemedicina per come di seguito individuati: • Per l’Area Reventino - Savuto: tutti i Comuni dell’Area;

• per l’Area Grecanica: Bova, Bagaladi, Bruzzano, Cardeto, Ferruzzano, Roghudi, San Lorenzo, Montebello Ionico (Frazione Fossato Ionico), Palizzi (Centro Storico), Roccaforte del Greco, Staiti, Brancaleone;

• per l’Area pre-Sila e Sila Crotone e Cosenza: Longobucco, n.1 Comune nell’Alto Crotonese da individuare, Bocchigliero, Caloveto, Campana, Cropalati, Mandatoriciio, Paludi, Scala Coeli, Terravecchia, Caccuri, Carfizzi, Castelsilano, Cerenzia, Pallagorio, San Nicola dell’Alto, Santa Severina, Savelli, Umbriatico, Verzino;

- l’impegno di spesa presunto per la realizzazione degli interventi di accesso ai servizi di Telemedicina nei Comuni delle Aree interessate e per quelli che ne consentono l’avvio, per come previsti dalle relative schede di intervento, è di oltre 2.000.000,00 Euro a valere sui fondi assicurati dalle Leggi di Bilancio dello Stato e sui fondi rinvenienti dal cofinanziamento regionale attraverso gli stanziamenti del F.S.C. • tutti gli interventi sopra descritti dovevano essere già completati per l’Area Grecanica e per l’Area Reventino-Savuto entro il 2023 e che per quanto previsto nell’Area Pre-Sila e Sila Cosenza e Crotone gli interventi devono essere conclusi entro il corrente anno 2024 anche se non risultano essere state avviate, per come previsto dal cronoprogramma apposito, nessuna delle procedure per le attività di realizzazione;

• la Giunta regionale con propria deliberazione n. 662 del 10 dicembre 2022 ha ridefinito la “governance” complessiva riguardante l’attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in Calabria, in adesione alla delibera CIPESS n. 41/2022, ed ha individuato nel Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione “il coordinamento e il presidio per l’attuazione della S.N.A.I:” e dando mandato al Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione a “procedere e ottemperare a tutti gli atti necessari all’attuazione della S.N.A.I. nel suo complesso, nonché a compiere gli atti conseguenti finalizzati, comprese le variazioni da sottoporre al Tavolo dei sottoscrittori degli stessi Accordi”;

• la realizzazione di tali interventi, oltre a determinare un significativo innalzamento dei livelli di assistenza nelle aree interne, nei casi di emergenza/urgenza, concorre ad un significativo avanzamento della spesa, attualmente irrilevante, per l’attuazione della S.N.A.I. nella nostra Regione;

tutto ciò premesso e considerato interroga il Presidente della Giunta regionale

per sapere:

1. quale sia lo stato dell’arte dei lavori volti a realizzare gli interventi in premessa;

2. quali iniziative intenda assumere per pervenire al raggiungimento di tale risultato di grande rilevanza per le aree interne della Calabria e per lo stesso Sistema Sanitario Regionale.

(214; 28/02/2024)

 

Tavernise. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- l'Azienda regionale per la forestazione e le politiche della montagna - Azienda Calabria Verde nasce con la Legge regionale 16 maggio 2013, n. 25, come Ente strumentale della Regione Calabria, munita di personalità giuridica di diritto pubblico non economico, per assolvere in modo unitario a tutti gli interventi sul territorio nel campo della forestazione e della difesa del suolo, compito assolto sino ad allora dall'Azienda Forestale della Regione Calabria (A.Fo.R.) e dalle Comunità Montane soppresse e poste in liquidazione;

- a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 30 novembre 2023, n. 55 (Modifica delle leggi regionali n. 20/1992 e n. 25/2013. Disposizioni in materia di forestazione), è stato trasferito e contrattualizzato presso l’Azienda Calabria Verde, a far data dal 1° dicembre 2023, il personale a tempo indeterminato proveniente dagli undici Consorzi di Bonifica commissariati, ai sensi della Legge regionale 10 agosto 2023, n. 39 (Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale), mantenendo l’inquadramento previdenziale e il trattamento economico fondamentale e accessorio del CCNL Comparto Idraulico-Forestale. È stato anche trasferito e assunto da Azienda Calabria Verde, con contratto di lavoro a tempo determinato e inquadramento nel livello degli operai qualificati ai sensi del CCNL ed integrativo regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, il personale di cui alle leggi regionali 2 agosto 2013, n. 40 (Norme per l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità nel bacino regionale e non ancora utilizzati) e 13 giugno 2008, n. 15 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2008), che non sia stato contrattualizzato o stabilizzato ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 25 giugno 2019, n. 29.

Considerato che: -a più riprese i sindacati e i dipendenti di Azienda Calabria Verde hanno posto e stanno ponendo il problema dell’eccessivo ritardo nell’erogazione del trattamento di fine rapporto per i lavoratori già in pensione, come la definizione della situazione del TFR dei dipendenti trasferiti da un Ente ad un altro. A tal proposito si specifica che i Consorzi di Bonifica hanno l’obbligo di dare attuazione del dettato normativo di cui alla L.R. 55/2023, assicurando i trasferimenti dei TFR maturati ed accantonati di ciascun lavoratore;

- a maggio 2022 un articolo di stampa, rimarcando il forte ritardo del pagamento del TFR per i lavoratori forestali posti in quiescenza nel 2020, ha segnalato un debito accumulato da Azienda Calabria Verde per 25 milioni di euro di arretrati per gli anni 2020 e 2021 sul fondo dedicato;

- a settembre 2022 la Regione Calabria ha stanziato 10 milioni di euro per il pagamento del trattamento di fine rapporto vantato dai lavoratori forestali posti in quiescenza dall’Azienda Calabria Verde, dai Consorzi di bonifica e dal Parco regionale delle Serre. “È una risposta importante per centinaia di lavoratori oggi pensionati ma ancora in attesa del loro TFR non erogato dai loro enti di appartenenza. Riteniamo doveroso contribuire a sanare una grave ingiustizia, a tutela dei loro diritti e rispetto degli impegni assunti con loro e con i sindacati di categoria” è stato il commento dell’Assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo;

- a novembre 2022 la Seconda sezione d’Appello della Corte dei conti ha confermato la condanna nei confronti del commissario liquidatore dell’Afor e del dirigente dell’Ufficio legale. L’accusa ha riguardato la stipula di un contratto di investimento a breve-medio termine con un operatore finanziario di dubbia affidabilità e solidità per la gestione di un’ingente somma, circa un milione e mezzo di euro, prelevata dal fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

Tenuto conto che: in un incontro del 12 febbraio 2024 nella sede della direzione generale di Azienda Calabria Verde a Catanzaro con i rappresentanti delle sigle sindacali Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, il Direttore Generale, dott. _________, rispondendo alla diretta richiesta di chiarimenti da parte delle Organizzazioni sindacali sulle liquidazioni del TFR per gli operai idraulico-forestali di Calabria Verde posti in quiescenza, per il personale transitato dai Consorzi di bonifica e per quello relativo alla L.R. 15/2008, ha informato che l'Ente, con le risorse attualmente disponibili, sta per chiudere il pagamento dei TFR relativi ai lavoratori posti in quiescenza nel 2021.

Preso atto che: l’Azienda Calabria Verde non rientra nel novero della pubblica amministrazione e per l'istituto del TFR vale, quindi, quanto previsto per il settore privato. Trattasi di credito che sorge con la costituzione del rapporto, matura nel corso del suo svolgimento, diventa esigibile alla cessazione e deve essere erogato dalla data di messa in quiescenza, nei tempi tecnici necessari. Questi tempi possono assimilarsi ragionevolmente in tre mesi, considerando che, in caso di assenza di problemi di liquidità, il TFR viene corrisposto in concomitanza con l’ultima busta paga o al massimo entro i successivi 30-45 giorni. Ricordando che per i dipendenti pubblici il termine ordinario per la liquidazione del TFR varia da 90 giorni (per le pensioni di inabilità o per decesso del lavoratore) a 12 mesi (per raggiungimento dei limiti di età e di servizio) e a 24 mesi (per tutti gli altri casi di cessazione, come per esempio le dimissioni e il licenziamento), la tempistica che sta attuando Azienda Calabria Verde risulta in ogni caso inadeguata e rappresenta una violazione del diritto dei lavoratori posti in quiescenza. Tutto ciò premesso e considerato interroga il Presidente della Giunta regionale

per sapere:

quali iniziative si intendono assumere, per quanto di competenza della Regione, per garantire i diritti dei lavoratori idraulici forestali andati in pensione, assicurando che da parte di Azienda Calabria Verde ci sia nei confronti dei medesimi la corresponsione del trattamento di fine rapporto in tempi ragionevoli e giusti, per come la legge prevede.

(215; 28/02/2024)

 

Alecci. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

-l’art.13, c. 1 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 8 (Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Calabria i calabresi nel mondo e le loro comunità) prevede che “Il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dal suo insediamento, costituisce, con decreto, la Consulta, che dura in carica fino alla nomina della nuova Consulta”;

-il presidente Occhiuto si è insediato il 29/10/2021 e, solamente dopo un anno dall’assunzione della carica, con D.P.G.R. n. 93 del 20/10/2022 provvedeva a costituire formalmente la Consulta dei calabresi nel mondo;

-la stessa veniva insediata il 07/02/2023 e, a tutt’oggi, non risultano eletti il Vicepresidente e il Comitato direttivo di cui all’art. 16 della stessa legge;

-lo stanziamento di bilancio per il corrente anno ammonta a € 50.000,00, notevolmente in diminuzione rispetto alla somma già deficitaria di € 300.000,00, originariamente prevista per il finanziamento delle molteplici finalità di cui alla legge. Considerato che: -il rapporto tra la Regione e le centinaia di migliaia di calabresi sparsi per il mondo è sempre stato caratterizzato da luci e ombre, basti pensare all’annosa vicenda della liquidazione della “Fondazione Calabresi nel mondo”;

coinvolta anche in inchieste della magistratura;

-nel corso degli ultimi anni i fondi sono stati spesi male a causa del deficit di visione e dalla mancata operatività della Consulta, organo deputato ad esprimersi, tra l’altro, sul piano annuale degli interventi;

-non sembrano essersi colti risultati rilevanti nemmeno dalla realizzazione del tanto propagandato progetto “Calabria terra dei padri”, conclusosi lo scorso 31 dicembre così come è tangibile lo stallo rispetto al progetto “Turismo delle radici” previsto per l’anno in corso;

- è evidente il distacco creatosi tra l’ente regione e i rappresentanti dei nostri corregionali all’estero con il rischio concreto di perdita della fiducia nell’istituzione. Tutto ciò premesso e considerato interroga il Presidente della Regione Calabria

per sapere:

-le ragioni della mancata attuazione della l.r. n. 8/2018;

-quali iniziative si intendono assumere per programmare una politica organica in un settore che, oltre a rinsaldare i legami tra i calabresi residenti e quelli emigrati, rappresenta un importante volano economico per la nostra regione.

(216; 01/03/2024)

 

Tavernise. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

la sentenza n. 2151 del 27 aprile 2015 del Consiglio di Stato (III Sezione Giurisdizionale) ha annullato il decreto 22 ottobre 2010 n. 18 del Presidente della Giunta regionale della Calabria in qualità di Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, nella parte in cui è stata disposta la riconversione dell’Ospedale Generale di Base “Guido Chidichimo” di Trebisacce in ospedale distrettuale, si è disposta la trasformazione del predetto ospedale in CAPT (Centro di Assistenza Primaria Territoriale) o “casa della salute” e la mancata attribuzione di 50 posti letto, mentre il Pronto soccorso è stato trasformato in PPIr (Punto di Primo Intervento rafforzato) e ne è stata sospesa l’attività di cardiologia;

la successiva sentenza n. 5763 del 18 dicembre 2015 del Consiglio di Stato, preso atto dell’inerzia delle Amministrazioni intimate, e, comunque, del contenuto sostanzialmente elusivo degli atti successivamente adottati, ha dichiarato l’obbligo del Commissario ad acta per il piano di rientro, con l’ausilio eventuale dell’ASP di Cosenza, ciascuno per quanto di propria competenza, di dare esecuzione alla sentenza n. 2151, adottando le consequenziali misure idonee a ripristinare la piena tutela del diritto alla salute degli abitanti del Comune di Trebisacce e del relativo distretto, nel rispetto degli standard sanitari a tutela dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), i quali con riferimento alla tempestività e prossimità dei ricoveri fissano in 60 minuti i tempi di percorrenza per raggiungere il più vicino presidio ospedaliero (Hub, Spoke o Ospedale generale);

la sentenza n. 3277 del 31 maggio 2018 del Consiglio di Stato ha assegnato, stante l’affermata protratta inerzia, al Commissario ad acta per il piano di rientro e all’Azienda Sanitaria Provinciale un termine ultimo e inderogabile per completare il processo inteso a riattivare l’ospedale di Trebisacce secondo uno standard minimo di efficienza che garantisca almeno un accettabile livello dei LEA nel territorio di interesse;

la sentenza n. 87 del 7 gennaio 2020 del Consiglio di Stato, visto che il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano e l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza non avevano dato ancora attuazione ai tre giudicati precedenti, ha nominato un commissario ad acta per dare integrale attuazione ai citati provvedimenti giurisdizionali;

nella relazione del 17 aprile 2019 il Responsabile dell’attuazione della riorganizzazione della struttura di Trebisacce ha elencato le attività già espletate e quelle da espletare per ripristinare la funzionalità del presidio ospedaliero di Trebisacce. Con successivi provvedimenti il Commissario ad acta designato in forza della sentenza n. 87/2020 del Consiglio di Stato ha comunicato al Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari e all’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza gli importi necessari per fare in modo che il presidio ospedaliero di Trebisacce acquisisca tutti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti dalla vigente normativa nazionale e regionale per il conseguimento dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale, tramite interventi riguardanti l'adeguamento statico funzionale architettonico, l’impiantistica e l’acquisizione delle risorse umane e materiali per riattivare l’ospedale, con priorità per quelle destinate a fronteggiare gli interventi sanitari di primo soccorso ed emergenza;

l’ordinanza n. 1369 del 15 febbraio 2021 del Consiglio di Stato, emessa a chiarimenti chiesti dal Commissario ad acta designato in forza della sentenza n. 87/2020 del Consiglio di Stato, ha ribadito che l’Ospedale Guido Chidichimo deve essere urgentemente riattivato e, con riferimento ai poteri del Commissario ad acta, che “egli è investito di tutti i poteri necessari ad assicurare il materiale reperimento delle somme necessarie, anche mediante apposite variazioni nei capitoli del bilancio, ove ritenute coerenti con l'espletamento dell'incarico, ed a provvedere alla adozione di tutti i provvedimenti conseguenti, anche in deroga alle norme che disciplinano la competenza alla loro emanazione”, che “egli deve provvedere sia all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, sia all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, sia al reperimento materiale della somma, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile l’esecuzione” e che “pertanto, in caso di insufficienza della provvista sul pertinente capitolo di bilancio, il Commissario ad acta può prelevare le somme da qualsiasi altro capitolo di spesa regionale o statale, scelto a sua discrezione secondo il criterio di buona amministrazione, anche modificando le priorità di spesa precedentemente stabilite”.

Considerato che: il decreto del Commissario ad acta n. 64 del 5 luglio 2016 “P.O. 2016-2018 - Intervento 2.1.1. - Riorganizzazione delle reti assistenziali - Modifica ed integrazione DCA n. 30 del 3 marzo 2016”, insieme alle successive delibere n. 2 e 3/2021, ha disposto la riapertura dell’ospedale di Trebisacce per dare attuazione alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 2151/2015;

il decreto del Commissario ad acta n. 198 del 12 luglio 2023 “Modifica e integrazione DCA n.64/2016 - Riorganizzazione della Rete ospedaliera, della rete dell'emergenza urgenza e delle reti tempo-dipendenti” ha riconosciuto il diritto alla riapertura dell’ospedale Guido Chidichimo, rimodulando la configurazione definita con il DCA 64/2016 sulla base della deliberazione n.3/2021 del Commissario ad acta e specificando che “il set assistenziale previsto per la parte concorrente ospedaliera (Presidio) è destinato a focalizzarsi su specialità chirurgiche caratterizzate da elevati tassi di mobilità passiva anche attraverso adozione di modelli gestionali innovativi”.

Tenuto conto che: per come emerso dall’ultimo rapporto della Fondazione Gimbe, riferito all’anno 2021, la Calabria ha speso 289 milioni per la mobilità sanitaria, registrando il dato peggiore di tutta Italia assieme alla Campania. Questo dato è confermato dal riparto del fondo sanitario 2023, riferito alle dinamiche registrate nel 2022, che per la nostra regione sottrae risorse per ben 252 milioni di euro quale saldo della mobilità interregionale. I calabresi sono costretti a curarsi al di fuori dei propri confini regionali e questa migrazione continua a pesare come un macigno sui conti sanitari. Una parte consistente delle risorse assegnate alla Calabria con il riparto del fondo sanitario servono a pagare i debiti che la Calabria ha contratto verso ospedali e cliniche private di altre regioni;

il Guido Chidichimo di Trebisacce è un ospedale “di frontiera”, essenziale per dare risposte ai residenti dell’alto Ionio cosentino e fermare l’emorragia di risorse economiche causata dalla mobilità passiva. I calabresi di questa vasta area preferiscono recarsi all’ospedale di Policoro, considerato che il nuovo Ospedale della Sibaritide è ancora lontano dall’apertura e gli ospedali di Corigliano e Rossano hanno gravi carenze di personale. Preso atto che: l’ospedale Guido Chidichimo continua ad avere, tutt’oggi, una persistente situazione di radicale carenza dei servizi di emergenza sanitaria e, pertanto, si protrae una sostanziale e gravissima non attuazione di un giudicato risalente a nove anni orsono, che ha previsto per questo presidio la configurazione di Ospedale generale di base di cui al D.M. 70/2015;

nell’ottica programmatoria regionale, come anche specificato nel DCA 198/2023, il presidio ospedaliero di Trebisacce va considerato come sede privilegiata per fornire prestazioni nell’area delle patologie a più elevata mobilità passiva;

l’inerzia che finora ha caratterizzato gli organi statali e regionali che dovevano agire e non l’hanno fatto, ha creato e continua a creare gravi danni a tutti i calabresi dell’alto Ionio cosentino, privi di punto di riferimento sanitario ed esposti ad un rilevante vulnus dei propri diritti costituzionalmente protetti, nonché all’economia regionale, costretta a pagare il conto salatissimo dell’emigrazione sanitaria. Tutto ciò premesso e considerato interroga il Presidente della Giunta regionale

per sapere:

se e come intende assumere ogni utile e necessaria iniziativa nei riguardi del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria per riaprire definitivamente l’ospedale Guido Chidichimo di Trebisacce con la configurazione di Ospedale Generale di Base e le rispettive collocazioni giuridiche, organizzative e funzionali, in linea con le sentenze e le ordinanze del Consiglio di Stato.

(217; 01/03/2024)

 

Alecci. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- RFI S.p.a. ha indetto una gara di appalto per affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori relativi alla linea ferroviaria Lamezia Terme - Catanzaro Lido. Nello specifico, gli interventi hanno lo scopo di velocizzazione la tratta attraverso una modifica al tracciato tra Lamezia Terme e Settingiano e mediante l’elettrificazione della tratta Lamezia Terme - Catanzaro Lido;

- l’importo complessivo posto a base di gara per la realizzazione dei lavori ferroviari, come da progetto definitivo, ammonta a 165.529.794,73 euro;

- l’appalto è finanziato con i fondi del PNRR a valere sulla Missione 3 “Infrastrutture per una mobilità sostenibile”, Componente 2 “Investimenti sulla rete ferroviaria”, per la quale sono stati stanziati complessivamente 24,77 miliardi di euro;

- sembrerebbe che le condizioni infrastrutturali che verranno definite con la progettazione esecutiva non consentiranno il transito di alcuni treni “performanti”, in quanto la scelta di utilizzare l’attuale tracciato, in particolare le gallerie esistenti sullo stesso, limiterebbe in maniera significativa la circolazione di alcuni convogli ferroviari;

- si tratterebbe di una scelta che avrebbe ricadute macroscopiche sul servizio che verrà erogato, pregiudicando una possibilità di sviluppo della linea Jonica e limitando un’offerta ferroviaria per i cittadini che ricadono nel bacino Crotone/Roccella Jonica;

considerato che: - la Corte dei conti calabrese ha espresso un severo giudizio in merito alla gestione e, soprattutto, sulla verifica dei rapporti costi/ricavi delle grandi opere e la successiva incidenza sul territorio;

- la trasversale Lamezia Terme – Catanzaro Lido riveste un’importanza strategica per i collegamenti con la linea Jonica, attraverso la quale può essere dirottato il traffico merci proveniente da Gioia Tauro, direzione dorsale adriatica;

tutto ciò premesso e considerato interroga il Presidente della Regione Calabria e l’Assessore con delega ai trasporti

per sapere:

- se quanto premesso corrisponde al vero;

- in caso di risposta positiva, se intendono intraprendere ogni iniziativa utile a superare le criticità del progetto.

(218; 06/03/2024)

 

Cirillo. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- il decreto del Ministero dell’agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) del 30 gennaio 2024 (“Misure tecniche per la pesca sportiva e ricreativa con il palangaro”) ha stabilito che:

1. Il numero complessivo degli ami dei palangari presenti a bordo e/o calati da ciascuna unità da diporto non deve essere superiore a 50, qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;

2. È vietato l’uso di verricelli salpa-reti elettrici o collegati a motori termici.

3. A bordo delle unità da diporto, è vietata la detenzione contemporanea di palangari e salpa-reti elettrici o collegati a motori termici.

Premesso altresì che: - la pesca sportiva e ricreativa coinvolge in Italia milioni di persone e migliaia di associazioni dilettantistiche che costituiscono un presidio sociale da tutelare. Ritenuto che: - la drastica riduzione del numero di ami consentiti per la pesca con il palamito (da 200 a 50) e il divieto di utilizzo di verricelli elettrici per salparli rappresentino misure fortemente penalizzanti nei confronti degli appassionati che praticano questo tipo di pesca a livello amatoriale e ricreativo;

- le misure contenute nel Decreto ministeriale in oggetto sottendano un approccio non corretto nei confronti della pesca sportiva e ricreativa, sottovalutandone il valore culturale, sociale ed economico.

Preso atto che: - il Decreto ministeriale in oggetto va a colpire in modo particolare la Calabria, dove la pesca con il palamito rappresenta una tradizione consolidata e molto praticata.

Valutato l’opportunità di: - introdurre, presso le sedi istituzionali competenti e presso i soggetti coinvolti nel processo legislativo, un’incisiva azione finalizzata a salvaguardare la pesca sportiva e ricreativa quale importante risorsa sociale per l’Italia e a scongiurare l’approvazione di norme che ne mettano a rischio l’effettivo esercizio;

Considerato che: - che i palamiti rappresentano attrezzi della cultura e della tradizione italiana e che, pertanto, proibirne l’uso provocherebbe l’abbandono della pesca dilettantistica da parte di un gran numero di pescatori, con significative ricadute sul ciclo economico del movimento della pesca ricreativa;

- la pesca ricreativa con il palamito è di tipo selettivo e poco impattante sul prelievo della risorsa ittica nel nostro mare. Interroga il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente

per sapere:

- quali iniziative di propria competenza intendano porre in essere, in sede di Conferenza delle Regioni e di Conferenza Stato-Regioni, al fine di tutelare la tradizione della pesca con il palamito e le associazioni di pesca sportiva e ricreativa che la promuovono e praticano.

(219; 07/03/2024)

 

Alecci. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

-nel 2021 veniva presentata al MIPAF la domanda di riconoscimento della Indicazione Geografica Protetta (IGP) del bergamotto di Reggio Calabria, che acquisiva il parere favorevole del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria;

-al termine di un lungo iter amministrativo burocratico si era giunti all’ultima tappa del procedimento, quella dell’“audizione pubblica”;

- pare che, recentemente, il Presidente Occhiuto, nel corso di una riunione, abbia comunicato l’intenzione di revocare il parere positivo precedentemente espresso, propendendo per il sostegno all’iter per il riconoscimento della Denominazione di Origine Protetta (DOP) in luogo dell’IGP. Considerato che: - la coltura del bergamotto è tipica della fascia costiera della Città metropolitana di Reggio Calabria e si estende su 1.500 ettari ricadenti in circa 50 comuni da Villa San Giovanni a Monasterace;

- il bergamotto rappresenta un’importante risorsa economica per tutto il territorio e va sostenuto e incentivato. Tutto ciò premesso e considerato interroga il Presidente della Regione Calabria e l’Assessore all’agricoltura

per sapere:

- le ragioni alla base della decisione di interrompere la procedura di riconoscimento del marchio IGP per il bergamotto di Reggio Calabria.

(220; 12/03/2024)

 

Alecci. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- entro il 2023, infatti, Ferrovie dello Stato avrebbe dovuto portare a termine i lavori di elettrificazione delle tratte Sibari-Catanzaro Lido e Catanzaro Lido-Lamezia;

- ad oggi, però, questi lavori sono in grande ritardo e per la loro conclusione verranno utilizzate le ingenti somme del PNRR;

- somme che avrebbero dovuto essere usate, invece, per l’elettrificazione del tratto ionico Catanzaro Lido --Melito Porto Salvo e poi Reggio Calabria, che, dunque, ad oggi è condannato a rimanere privo di elettrificazione.

Considerato che: - questo significherà impossibilità del transito in quel tratto dei treni moderni a lunga percorrenza, estrema difficoltà nella veicolazione delle merci, per esempio da Gioia Tauro, ma soprattutto impossibilità di pianificare un vero e proprio sviluppo turistico di una tra le più attrattive zone della Calabria, caratterizzata da un mare straordinario e da borghi storici di rara bellezza;

- una soluzione temporanea per migliorare la situazione potrebbe essere quella di acquistare dei treni ibridi capaci di percorrere questo tratto di ferrovia con l’utilizzo del combustibile per poi agganciarsi più a nord al tratto elettrificato;

- si tratta certamente di una soluzione tampone che potrebbe ridurre un po’ i disagi durante il processo di trasformazione della linea, ma non certo la soluzione definitiva.

Tutto ciò premesso e considerato interroga il Presidente della Regione Calabria e l’Assessore ai Trasporti

per sapere:

- se hanno preso in considerazione la possibilità di dotarsi di treni ibridi, da destinare alla tratta ferroviaria Catanzaro Lido – Melito Porto Salvo, per attenuare i disagi durante il processo di trasformazione della linea.

(221; 12/03/2024)

 

Mozioni

Il Consiglio regionale, premesso che:

- la condizione di disabilità gravissima è strettamente associata alla non autosufficienza, in quanto un disabile considerato gravissimo è colui che ha necessità di avere l’accompagnamento e che non è in grado di deambulare da solo o di compiere gli atti normali della vita quotidiana senza assistenza continua;

- le suddette condizioni sono disciplinate dal D.M. 26 settembre 2016, con riferimento in particolare all’art. 3 (disabilità gravissime) allegati 1 (scale di valutazione della condizione di disabilità gravissima) e 2 (altre persone in condizione di dipendenza vitale);

- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha istituito a livello nazionale il “Fondo per la Non Autosufficienza” (F.N.A.), al fine di garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti affette da disabilità gravissima;

- la delibera di Giunta Regionale n. 377 dell’11 agosto 2021 recante “D.P.C.M. del 12 dicembre 2018 – Riparto Fondo per la Non Autosufficienza per l’anno 2018 – Approvazione Riparto Somme F.N.A. 2018”, ha approvato i criteri di riparto delle risorse economiche a carico della Regione Calabria in relazione all’assegnazione del F.N.A. annualità 2018, nella quale, per la parte che riguarda le disabilità gravissime, ha destinato il 50% dei fondi a favore delle Aziende Sanitarie Provinciali, per la realizzazione di interventi nel campo della disabilità gravissima;

- con il decreto dirigenziale del Dipartimento lavoro e welfare della Regione Calabria n. 11916 del 07/10/2022 sono state approvate le “Linee guida per l’assegnazione del Fondo per le Non Autosufficienze (FNA) annualità̀ 2018”;

- con il decreto dirigenziale del Dipartimento lavoro e welfare della Regione Calabria n. 13409 del 02/11/2022 sono state liquidate le somme in favore delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Calabria relative al Fondo per le Non Autosufficienze. Considerato che: - dalle graduatorie finali delle singole ASP risulta che molti soggetti che rispettano i requisiti per beneficiare dei contributi del fondo e con un ISEE poco superiore ai € 6.000,00 sono rimaste escluse dall’elenco dei beneficiari.

Impegna la Giunta regionale

ad attivarsi per integrare e implementare con risorse della Regione Calabria la dotazione finanziaria del “Fondo per la Non Autosufficienza”, al fine di permettere alle persone con reddito ISEE fino a € 9.000,00 e disabilità gravissime rimaste escluse nelle graduatorie finali delle relative ASP di poter usufruire dei contributi del suddetto fondo.

(77; 29/02/2024) Alecci

 

Il Consiglio regionale, premesso che:

- l'incidenza del tumore della mammella è in costante aumento e che le pazienti affette da questa patologia necessitano di supporto fisio-terapico e di tutori per prevenire e trattare il linfedema dell'arto superiore post-chirurgico;

- solo nella Regione Calabria l'incidenza del tumore della mammella è di circa 1.250 casi stimati, e che pertanto diventa imperativo adottare misure volte a migliorare la qualità della vita delle donne affette da questa patologia;

- il linfedema è una complicanza comune in pazienti sottoposte a interventi chirurgici per il tumore della mammella e che il trattamento con supporti fisio-terapici e tutori a pressione decrescente può migliorare la qualità di vita delle pazienti affette da questa condizione. Ritenuto: - che il supporto fisio-terapico e i tutori siano fondamentali per prevenire e trattare il linfedema dell'arto superiore post-chirurgico nelle pazienti affette da tumore della mammella;

- opportuno che il Servizio sanitario regionale si adoperi affinché vengano garantiti il supporto fisio-terapico e i tutori a carico del Servizio sanitario regionale per le pazienti affette da tumore della mammella, al fine di prevenire e trattare il linfedema dell'arto superiore post-chirurgico. Constatato che: - attualmente tali supporti non sono garantiti a carico del Servizio sanitario regionale. Ritenuto per tutto quanto sopra che: vi sia la necessità che il Servizio sanitario nazionale si attivi affinché i supporti fisio-terapici e i tutori a pressione decrescente, utilizzati per il trattamento del linfedema dell'arto superiore post-chirurgico, siano inseriti nel nomenclatore dei presidi terapeutici a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

Tutto ciò premesso e considerato,

impegna la Giunta regionale

per quanto di competenza: - ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che le pazienti affette da tumore della mammella ricevano il supporto fisio-terapico e i tutori necessari per prevenire e trattare il linfedema dell'arto superiore post-chirurgico, a carico del Servizio sanitario regionale;

- a farsi portavoce presso le autorità competenti affinché vengano garantiti il supporto fisio-terapico e i tutori a carico del Servizio sanitario regionale per le pazienti affette da tumore della mammella al fine di prevenire e trattare il linfedema dell'arto superiore post-chirurgico;

- ad esprimersi formalmente nei confronti degli organismi competenti affinché il Servizio sanitario nazionale si adoperi al fine di inserire i supporti fisio-terapici e i tutori a pressione decrescente, utilizzati per il trattamento del linfedema dell'arto superiore post-chirurgico, nel nomenclatore dei presidi terapeutici a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

(78; 05/03/2024) Straface

 

Il Consiglio regionale, premesso che:

- il sistema balneare italiano è in costante evoluzione, ed è un sistema complesso e dalla forte eterogeneità, composto per lo più da aziende piccole e piccolissime, quasi sempre a conduzione familiare, che costituiscono il motore vitale della nostra economia turistica;

- i nostri imprenditori balneari si sono sempre più impegnati, negli anni, in un’attività di miglioramento dei servizi per meglio poter competere a livello europeo e globale con le altre destinazioni turistiche;

- questo è un momento di grande incertezza per i gestori che sono in attesa di norme chiare in linea con la corretta applicazione della normativa europea ed italiana;

rilevato che - la direttiva n. 2006/123/CE, c.d. Direttiva Bolkestein (o Direttiva servizi), malamente applicata, ha colpito e danneggiato in maniera incontrovertibile le attività economiche insistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale operanti all’interno del nostro territorio;

- a ben vedere la sentenza della Corte di Giustizia 14 luglio 2016 resa nelle cause riunite C-458/14 (Promoimpresa) e C-67/15 (Melis + altri) al paragrafo n. 41 ha ritenuto che le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, “possono quindi essere qualificate come «autorizzazioni», ai sensi delle disposizioni della direttiva 2006/123, in quanto costituiscono atti formali, qualunque sia la loro qualificazione nel diritto nazionale, che i prestatori devono ottenere dalle autorità nazionali al fine di poter esercitare la loro attività economica” e ferma, in ogni caso, la rilevantissima riserva contenuta ai successivi paragrafi n. 44 e 45 secondo cui spetta al giudice nazionale stabilire se tali atti possano costituire concessioni di servizi in quanto “(ne) risulta che le disposizioni relative ai regimi di autorizzazione della direttiva 2006/123 non sono applicabili a concessioni di servizi pubblici..”, dovendosi invece preferire la impostazione che propende per il loro inquadramento quali concessioni di beni-. “È quindi con questa riserva che la Corte risponde alle questioni sollevate (cfr. paragrafo n.62)”;

- in ogni caso, il regime ordinario delle “autorizzazioni” è riportato all’art. 11 della Direttiva, rubricato “Durata e validità della autorizzazione” e prevede al paragrafo 1: “L’autorizzazione rilasciata al prestatore non ha durata limitata, ad eccezione dei casi seguenti:

a) l’autorizzazione prevede il rinnovo automatico o è esclusivamente soggetta al costante rispetto dei requisiti;

b) il numero di autorizzazioni disponibili è limitato da un motivo imperativo di interesse generale;

c) una durata limitata è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale”, sicché deve ritenersi che il rinnovo automatico è compatibile con la Direttiva laddove, in ipotesi, l’autorizzazione abbia una durata limitata nel tempo;

- quale eccezione al regime ordinario di durata delle autorizzazioni precedentemente riportato, l’art. 12 della Direttiva rubricato “Selezione tra diversi candidati” prevede che “Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento”;

- il paragrafo n. 2 dell’art. 12 contempla il divieto del rinnovo automatico SOLO ove ricorrano i presupposti del citato paragrafo 1, ovvero allorquando “il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali.” - del tutto coerentemente la Corte di Giustizia nella causa C-348/22 ha ribadito il divieto di proroghe automatiche e generalizzate (già contemplato nella sentenza Promoimpresa) senza il previo accertamento della scarsità della risorsa naturale come agevolmente può evincersi dalla lettura del paragrafo n. 71 della citata sentenza del 20 aprile 2023;

- altrettanto opportunamente la CGUE ha ritenuto inapplicabili le norme della Direttiva ai rapporti concessori sorti prima della scadenza del termine del suo recepimento che notoriamente veniva a scadere il 28 dicembre 2009 (cfr. paragrafo n.73). - in ogni caso ove ritenuta non scarsa la risorsa naturale non sarebbe applicabile neppure l’art. 49 del Trattato poiché - come chiarito dalla CGUE sentenza C-348/2022 - non è necessario applicare direttamente le norme dei Trattati ove una materia sia disciplinata da norme di armonizzazione. In tal caso, infatti, si ricadrebbe sotto l’egida dell’art. 11 della Direttiva Bolkestein (assenza del limite di durata, e ove contemplato tale limite, possibilità del rinnovo automatico alla scadenza) ritenuta dalla CGUE Direttiva di armonizzazione immediatamente applicabile;

- contestualmente, la CGUE, rimeditando le conclusioni a cui giunse la sentenza Promoimpresa ha demandato allo Stato membro ovvero allo Stato Amministrazione e non al giudice nazionale -sul punto si veda la illuminante sentenza del Tar Puglia, Lecce Sezione prima, 2 novembre 2023 n. 1223 – Presidente estensore Dott. Antonio Pasca_________- l’individuazione dei criteri per la determinazione della scarsità della risorsa naturale;

- più precisamente la CGUE ha affermato che “Infatti, alla luce del suo tenore letterale, l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2006/123 conferisce agli Stati membri un certo margine di discrezionalità nella scelta dei criteri applicabili alla valutazione della scarsità delle risorse naturali. Tale margine di discrezionalità può condurli a preferire una valutazione generale e astratta, valida per tutto il territorio nazionale, ma anche, al contrario, a privilegiare un approccio caso per caso, che ponga l'accento sulla situazione esistente nel territorio costiero di un comune o dell'autorità amministrativa competente, o addirittura a combinare tali due approcci” (cfr. paragrafo n. 41). - la CGUE ha ulteriormente statuito che “In ogni caso, è necessario che i criteri adottati da uno Stato membro per valutare la scarsità delle risorse naturali utilizzabili si basino su criteri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati”;

- invero il legislatore italiano con la legge 5 agosto 2022 n.118 (e già prima con la legge 30 dicembre 2018 n.145) aveva affermato la necessità di eseguire una mappatura dei titoli concessori. E tale accertamento, quale presupposto applicativo dell’art. 12 della Direttiva, è stato ulteriormente ribadito ed integrato con l’art 10 quater del D.L n.198/2022 recante la previsione a mente della quale “È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali (.) Il tavolo tecnico di cui al comma 1, acquisiti i dati relativi a tutti i rapporti concessori in essere delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali, elaborati ai sensi all'articolo 2 della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale, e della rilevanza economica transfrontaliera”;

- con la medesima legge n. 118/2022 veniva recepita la giurisprudenza del Consiglio di Stato resa in Adunanza Plenaria (sentenza n. 18 del 2021) successivamente cassata dalle Sezioni Unite delle Suprema Corte con sentenza del 23.11.2023, n. 32559 ed in base alla quale la scadenza dei titoli concessori veniva (precipitosamente) fissata al 31 dicembre 2023, e si precludeva al legislatore finanche di intervenire normativamente sulla scadenza dei titoli nelle forme già mutuate (per completezza, la sentenza dell’AP n.17/2021 è sub iudice e ragionevolmente seguirà la stessa sorte della n.18);

- il parere motivato elaborato dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione n. (2020)4118 indirizzato alla Repubblica italiana il 16.11.2023, basato quasi integralmente sulla predetta giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria, merita di essere rimeditato e giustamente contrastato alla luce della corretta interpretazione della Direttiva offerta dalla CGUE con la pronuncia Comune di Ginosa, C-348/2022, e della suddetta statuizione delle SSUU, la quale, sebbene abbia inciso il profilo dell’ammissibilità dell’intervento dei terzi in giudizio –con assorbimento degli altri motivi-, nondimeno ha integralmente cassato le statuizioni dell’AP rimuovendola dall’ordinamento giuridico;

- le Sezioni Unite nel rimettere la questione nuovamente al Consiglio di Stato per la decisione, hanno formulato espresso invito a prendere atto “…delle sopravvenienze legislative, avendo il Parlamento e il Governo esercitato, successivamente alla sentenza impugnata, i poteri normativi loro spettanti” -con ciò decretandone, definitivamente, la piena legittimità contrariamente a quanto ritenuto dall’AP. Fra le sopravvenienze si segnala quanto segue:

a) Le concessioni e i rapporti di cui al comma 1, lettere a) e b), che con atto dell'ente concedente sono individuati come affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque fino al 31 dicembre 2024 se il termine previsto è anteriore a tale data (art. 3, comma 2, legge n.118/2022). Sull’adeguatezza della pubblicità, in tema di procedura selettiva per l’assegnazione delle concessioni demaniali, specie quando non vi siano state istanze concorrenti è costante l’indirizzo giurisprudenziale che esclude il riferimento al codice dei contratti pubblici ma ritiene soddisfatto il requisito di legge mediante ricorso alla procedura selettiva già prevista nella legislazione speciale del codice della navigazione (art. 37) e del relativo regolamento di esecuzione (art. 18) che prevede la pubblicazione delle istanze all’albo pretorio (c.d. rende noto) come può evincersi, ex multis, dalla lettura della recentissima lettura della sentenza del Consiglio di Stato, 30 novembre 2023 n. 10378/2023 (la quale richiama sia l’AP che la sentenza della CGUE C-348/22), nel solco di Consiglio di Stato, sezione V, 9 dicembre 2020, n. 7837; T.A.R. Sicilia Catania, sezione III, sent. n. 82 del 14 gennaio 2021; Consiglio di Stato, sezione V, 16 febbraio 2017, n. 688; Consiglio di Stato, VI Sezione, 26 giugno 2009, n. 5765; etc.;

b) ove non vi sia stata adeguata pubblicità dell’avvio della procedura di assegnazione secondo la procedura del codice della navigazione (ovvero sia mancata la pubblicazione dell’istanza), i titoli concessori, nelle more del riordino della materia che tenga conto dell’art.11 della Direttiva, continuano ad avere efficacia sino il 31 dicembre 2024 (art.3, comma 1, legge n.118/2022) in base al D.L 198/2023, dovendosi concordare con le SSUU della Suprema Corte n. 32559/23 che ricomprendono l’intervento normativo del Governo e del Parlamento, nell’ambito dei “poteri spettatigli”;

c) tuttavia, in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2024, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025 Fino a tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione (art.3, comma 3, legge n.118/2022);

d) l’art. 10 quater del DL 198/2022, come illustrato in precedenza, ha istituito un Tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni consultive e di indirizzo per definire “i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile” in linea con le previsioni dell’art. 12 della Direttiva come meglio interpretate con carattere vincolante da CGUE C-348/22.

e) Il Tavolo tecnico ha parzialmente svolto il suo compito, mancando allo stato, l’acquisizione analitica del dato relativo alle concessioni lacuali e fluviali e risultando occupato il 33% della superficie del demanio marittimo, al netto delle aviosuperfici, delle aree naturali protette, dei porti commerciali, etc. (cfr. relazione tecnica del Tavolo tecnico in data 8.9.2023). Tale dato deve essere convertito in una norma statale.

Considerato che - se Governo e Parlamento, nel rispetto delle norme eurounitarie, hanno esercitato nei sensi appena illustrati “i poteri loro spettanti”, come affermano le Sezioni unite della Suprema Corte di cassazione adite per eccesso di potere giurisdizionale, è allora doveroso, nelle more della scadenza legale dei titoli, attendere quantomeno che il legislatore statale, cui unicamente compete in base all’art 117 comma 2, lett e) Cost. la tutela della concorrenza (fra le tante Corte Cost. n.202/2020), fissi il criterio su base nazionale per la determinazione della scarsità della risorsa naturale e ridisegni il quadro normativo della materia non essendo consentito alle Amministrazioni concedenti, a diritto positivo vigente, procedere del tutto arbitrariamente e in maniera disordinata con l’indizione delle gare e men che meno interferire con l’esercizio dei poteri spettanti al Governo nella definizione dei criteri per la determinazione della scarsità della risorsa naturale come qualche Comune del tutto arbitrariamente ritiene di poter fare;

tutto ciò premesso e considerato

impegna la Giunta regionale

e il Presidente della Regione - a supportare le attività operanti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale con finalità turistico-ricreativa, esprimendo nettamente la posizione della Regione nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in conformità alle previsioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 4, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, nonché in ogni sede istituzionale, nei seguenti termini:

1) richiesta urgente alla Presidenza del Consiglio dei ministri di ultimazione dei lavori del Tavolo tecnico istituito ai sensi dell’art. 10 quater del d.l. 198/2022 mediante l’acquisizione del dato, allo stato mancante, relativo ai titoli concessori rilasciati su laghi e fiumi;

2) traduzione in norma degli esiti del Tavolo tecnico, in particolare della c.d. mappatura, mediante la immediata fissazione di un limite oltre il quale la risorsa può ritenersi scarsa;

3) al fine di evitare disarmonie di mercato nonché di natura giuridica che la stessa normativa di riferimento vuole evitare, adozione di un criterio unico nazionale (il criterio nazionale è fra quelli ritenuti possibili dalla CGUE nella causa C-348/22 la cui scelta viene rimessa alla discrezionalità del legislatore statale) per la scarsità della risorsa naturale, anche in ragione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza ai sensi dell’art 117 Cost., comma 2, lett e), come anche ribadito ripetutamente dalla Consulta (fra le tante, Corte Cost. n. 202/2020; Corte Cost. n. 1/2019; Corte Cost. n.94/2019; Corte Cost. n. 221/2018; Corte Cost. 40/2017; Corte Cost. n. 171/2013; Corte Cost. n.46/2022) che la Regione intende condividere ed affermare;

4) verifica periodica -ventennale- in seno al Tavolo tecnico permanente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sulle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, ex art. 10 quater della legge n.118/2022, dell’eventuale superamento della scarsità della risorsa naturale;

5) obbligo di indizione delle evidenze pubbliche da parte delle autorità concedenti, anche su istanza di parte, solo previa verifica del superamento del limite oltre il quale la risorsa è ritenuta scarsa secondo i criteri fissati sin da subito dal legislatore nazionale, in linea con quanto richiesto dall’art. 12 della Direttiva servizi e dalla sentenza del 20 aprile 2023 della CGUE al paragrafo n. 71;

6) conferma della durata delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali in essere sino all’eventuale superamento della scarsità della risorsa naturale da verificarsi con periodicità ventennale come sopra meglio specificato;

7) conferma della piena validità dei titoli concessori sorti prima della scadenza del termine di recepimento della Direttiva n. 2006/123/CE ovvero del 28 dicembre 2009 (cfr. paragrafo n CGUE in causa C-348/2022; Corte di Giustizia, Sez. VI, 24.9.1998, Togel, C76/97; Corte di Giustizia, 5.10.2000, Commissione/Francia, C-337/98; Consiglio di Stato, sezione VI, 13 gennaio 2022 n.229);

8) nelle more dell’adozione degli atti normativi di cui in precedenza, e del riordino complessivo della materia, promuovere con funzione di armonizzazione e con ogni possibile sollecitudine, la diramazione di atti di indirizzo agli enti concedenti in piena osservanza dell’intervento del Governo e del Parlamento nell’ambito “dei poteri normativi loro spettanti” (Cass. SS.UU nn. 32559/2023, paragrafo n.17) che con il d.l. 198/2022, convertito con modificazioni nella legge provvedimento n. 14/2024 ha confermato l’efficacia dei titoli esistenti al 31.12.2024 con possibilità di estensione al 2025, esclusa ogni possibilità per le amministrazioni concedenti di indire evidenze pubbliche con riferimento ai titoli esistenti in attesa dell’intervento normativo e dei criteri di cui sopra, e fatte salve le estensioni già rilasciate, anche ai sensi dell’art. 1, commi 682 e ss. della legge n.145/2018, per le istanze pubblicate secondo le vigenti regole del codice della navigazione (art.37) e del relativo regolamento di esecuzione (art.18);

9) Nel solo caso di superamento della scarsità della risorsa naturale su base nazionale, prevedere nella procedura di evidenza pubblica il riconoscimento del valore di mercato dell’azienda creata dal concessionario uscente, che tenga conto pure di avviamento, investimenti effettuati, beni materiali ed immateriali, remunerazione del capitale investito, etc. da porre a carico del concessionario entrante e in favore di quello uscente (cfr. paragrafo n. 44 della sentenza Laezza - Corte di Giustizia europea, terza sezione, 28 gennaio 2016, C-375/14). 10) Abrogazione o adeguamento dell’art. 49 del codice della navigazione a quanto espresso al precedente sub) 9.

(79; 06/03/2024) Cirillo

 

Il Consiglio regionale, premesso che:

- la politica energetica europea ha introdotto, in considerazione dell’attuale contesto geopolitico e della situazione energetica eccezionale, misure urgenti per accelerare la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili al fine di contribuire in maniera significativa a mitigare gli effetti della emergenza energetica;

- la transizione all’energia pulita, già centrale per l’attuazione del Green Deal e per il conseguimento degli obiettivi climatici, è divenuta peraltro fondamentale per realizzare l’autosufficienza energetica dell’UE, per contrare i cambiamenti climatici, diminuire i prezzi dell’energia, ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e garantire la sicurezza dell’approvvigionamento;

- i suddetti obiettivi presuppongono la piena attuazione del quadro legislativo nazionale disciplinanti l’installazione delle energie rinnovabili, comprese le disposizioni volte a razionalizzare le procedure autorizzative applicabili ai relativi progetti;

- tra le misure introdotte assume particolare importanza la disciplina per l’individuazione, demandata alle Regioni, delle superfici e aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili di cui all’art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021;

- l’art. 4 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 coordinato con la legge di conversione 2 febbraio 2024, n. 11, dispone un apposito fondo incentivante – nel limite di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032 - da destinare alle regioni per l’adozione di misure di decarbonizzazione, la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, l’accelerazione e la digitalizzazione degli iter autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete;

- pur non essendo stati ad oggi stabiliti, attraverso i decreti ministeriali di cui al comma 1 del citato art. 20, i principi ed i criteri omogenei da adottare per l’individuazione delle suddette aree, il suddetto art. 4 anticipa le modalità di riparto del fondo incentivante per l’anno 2024 privilegiando difatti le regioni che abbiano provveduto all’individuazione delle superfici e aree idonee e non idonee, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre di questo anno;

- l’attuale accelerazione della produzione di energia da fonti rinnovabili richiedendo un forte impegno territoriale della Calabria interessata da numerosi impianti spesso di grande dimensione, non può prescindere, sin da ora, da una regolamentazione atta a garantire una proporzionata localizzazione dei progetti su scala regionale tutelando adeguatamente i diritti e le legittime aspettative di tutte le parte interessate laddove l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee mira non già a rallentare la realizzazione degli impianti, bensì ad offrire agli operatori un quadro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei progetti, certo e chiaro;

- stante il ruolo rilevante che assume la Regione Calabria nella definizione degli iter decisionali ed autorizzativi, l’introduzione delle superfici e aree idonee e non idonee, così come già avvenuto in altre regioni (p.es. Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Sicilia), oltre a costituire un elemento essenziale per la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative e valutative ambientali contestualmente applicabili ai progetti di energia rinnovabile, introduce l’opportunità di poter compensare sotto il lato finanziario gli impatti ambientali e territoriali causati dall’installazione degli impianti rinnovabili;

- tra l’altro, vista la crescente accelerazione delle domande autorizzative, al fine di eliminare le strozzature nelle procedure autorizzative degli impianti di produzione di energia rinnovabile, è opportuno garantire, nel breve termine, nell’ambito della procedura di pianificazione, una misurata ponderazione delle scelte localizzative sul territorio regionale connesse all’impatto ambientale ed agli usi concorrenti degli spazi;

- in relazione al già citato perseguimento della transizione energetica del sistema socioeconomico regionale, diventa improcrastinabile provvedere – auspicabilmente in stretta correlazione con le misure di promozione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili introdotte con legge regionale 19 novembre 2020, n. 25 e ss.mm. e ii. – alla individuazione delle citate superfici e aree idonee e non idonee;

tutto ciò premesso e considerato

impegna la Giunta regionale

- ad adottare ogni procedura utile, entro il 31 dicembre 2024, alla individuazione delle superfici, aree idonee e non idonee, per la localizzazione degli impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e per il contestuale conseguimento del fondo incentivante di cui all’art. 4 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 coordinato con la legge di conversione 2 febbraio 2024, n. 11.

(80; 12/03/2024) Molinaro, Gelardi, Mancuso, Mattiani, Raso

 

Il Consiglio regionale, premesso che:

- da diversi anni, il Centro Sistema Bibliotecario Vibonese (ente intercomunale associativo costituito con delibera della Giunta Regionale n° 5470 del 13.12.1988, ai sensi della legge regionale 19.4.1985, n° 17 "Norme in materia di biblioteche di ente locale e d'interesse locale") versa in una crisi finanziaria strutturale, avendo una situazione debitoria al 31.12.2023 di € 686.206,11, a fronte di crediti per € 148.604,20;

- il CSBV è finanziato da un contributo di € 0,40 ad abitante dai 21 Comuni ad esso aderenti. Tuttavia, pochi Comuni sono puntuali nel versamento delle quote annuali, né il CSBV ha le risorse necessarie per procedere coattivamente a riscuoterle. Inoltre, il contributo fisso da parte della Regione Calabria di 5Omila euro annue è cessato nel 2008;

- tale situazione mette a rischio resistenza del CSBV, che ad oggi ha soltanto una dipendente e zero fondi in cassa a fronte di alcuni atti ingiuntivi e/o esecutivi di rilevante importo;

- attualmente il CSBV è una delle più grandi biblioteche pubbliche della Calabria poiché custodisce al suo interno 90mila volumi e gestisce oltre due milioni di schede bibliografiche on line. Nei suoi 30 anni di attività è stato il fulcro del Servizio bibliotecario regionale ed ha posto in collegamento telematico circa 160 biblioteche statali regionali, comunali, universitarie (comprese la "Magna Grecia" e la "Mediterranea") nonché il Polo culturale Mattia Preti del Consiglio regionale e la biblioteca del Museo archeologico di Reggio Calabria. Il CSBV è stato inoltre promotore di iniziative di rilevanza nazionale, come il "Tropea Festival leggere e scrivere", poi "Festival leggere e scrivere", e ha curato, per conto della Regione Calabria la partecipazione ai Saloni del Libro di Torino e di Napoli. Nella sua vita, insomma, è stato un Ente al servizio della cultura calabrese e anche della Regione Calabria;

- di fronte a tali rilevanti elementi la Regione Calabria deve riconsiderare il ruolo del Sistema bibliotecario vibonese nel quadro delle sue politiche culturali e fare in modo che questo non sparisca, travolto da una condizione economica che, aggettivamente, allo stato, non ne garantisce la sopravvivenza. Nel passato, anche più recente, il Consiglio regionale è stato chiamato a soccorrere e salvare dal collasso, rifondandoli sotto nuova veste giuridico/amministrativa, numerosi enti strumentali o comunque partecipati dalla Regione. A maggior ragione può essere soccorso il CSBV, il quale non presenta, allo stato, una massa debitoria particolarmente grave;

- tra le diverse opzioni possibili, vi è anche quella di promuovere una Fondazione partecipata dalla Regione Calabria (socio promotore) ed aperta all'adesione degli Enti locali del territorio (come soci fondatori) oltre altri Enti pubblici territoriali, quali la Camera di commercio, le istituzioni scolastiche, la Curia Vescovile, nonché organismi di rappresentanza delle forze imprenditoriali territoriali ed Enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore. La Fondazione avrebbe personalità giuridica mista;

ciò premesso, il Consiglio regionale

impegna la Giunta regionale

a individuare la soluzione giuridico-amministrativa maggiormente idonea a rifondare il Centro Sistema Bibliotecario Vibonese, predisponendo gli atti necessari per la sua trasformazione nella veste giuridica più confacente al rilancio dell'Ente.

(81; 12/03/2024) Lo Schiavo, Mammoliti, Graziano, Alecci, Bevacqua, De Nisi, Talerico, Comito, Laghi, Tavernise, Gelardi

Risposta scritta ad interrogazione

È pervenuta risposta scritta alle seguenti interrogazioni:

Tavernise. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

il POR Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014-2020 termina il 31 dicembre 2023. La dotazione complessivamente assegnata, come da ultimo piano finanziario riprogrammato a seguito dell’iniziativa SAFE, approvato dai competenti servizi della Commissione europea con la decisione finale C(2023) 7321 del 23 ottobre 2023, è pari a 2.223.159.324 €, con una dotazione per gli Assi FESR di 1.839.390.414 € e per gli Assi FSE di 383.768.909 €. Si registra, con questa riprogrammazione finale del Programma, una rimodulazione di segno negativo per 37,37 milioni di euro rispetto alla precedente dotazione finanziaria di € 2.260.531.679 (comprendente 1.860,7 mln di euro in favore dei dieci Assi cofinanziati dal FESR e 339,8 mln di euro in favore dei quattro Assi cofinanziati dal FSE);

il decimo Comitato di sorveglianza sullo stato di attuazione del Por Calabria tenuto il 6 luglio 2023, ha fissato la percentuale di completamento ad un complessivo 61,9% della spesa certificata con 1.400.806.086 € spesi rispetto ai 2 miliardi e 260 milioni di euro precedentemente previsti. Il Comitato di sorveglianza ha certificato che nel resto dei mesi mancanti fino al 31 dicembre 2023, per evitare il disimpegno automatico delle risorse, sarebbe stato necessario spendere 397 milioni di euro, al netto del programma Safe sui ristori energetici già contabilizzati e previsti. Considerato che: al 30 settembre 2023 secondo i dati del portale della Commissione Europea Cohesion Data, la Regione Calabria risulta attestarsi ad una percentuale di completamento pari a 71% con 1.596.986.092 € spesi, un dato ampiamente inferiore ad altre regioni italiane come la Puglia che raggiunge il 106% di spesa. Secondo Bruxelles, a tre mesi dalla chiusura del programma, in Calabria rimangono da spendere 626 milioni di euro;

nella risposta del 19 ottobre 2023 della Commissione UE alla interrogazione prioritaria con richiesta di risposta scritta P-002895/2023 formulata dalla europarlamentare Laura Ferrara si riporta che alla data del 2 ottobre 2023, l'importo della spesa certificata del programma operativo regionale POR Calabria 2014-2020, in base alle informazioni fatte pervenite dall'autorità di gestione, ammontava a 1.619,5 milioni di euro. Ciò equivale al 72,8% delle risorse disponibili a valere sul Programma Operativo Regionale. La Commissione sottolinea che non è possibile escludere che le risorse inutilizzate possano essere disimpegnate in sede di chiusura della programmazione;

secondo i dati del Monitoraggio delle Politiche di Coesione, effettuato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, al 31 ottobre 2023 l’impegno di spesa del POR Calabria 2014-2020 risulta essere del 80,76% pari a 1.795,34 milioni di euro. Questo dato risulta essere il peggiore tra le regioni della stessa categoria “meno sviluppate”, ben al di sotto degli impegni di spesa della Puglia, che con uno stato di attuazione del 151,35% occupa il primo posto, della Sicilia con 101,26%, della Campania con 97,42% e della Basilicata con 97,87%. Il dato della Calabria risulta essere il più basso anche considerando le altre regioni del Sud della categoria “in transizione”: Abruzzo (83,77%), Molise (101,47%) e Sardegna (95,47%).

Tenuto conto che: nel Giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Calabria per l’esercizio finanziario 2022, pubblicato dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Calabria, nell’udienza del 14 novembre 2023, si sottolineano i ritardi nella fase di attuazione del POR Calabria 2014-2020, segnalando le criticità in ordine agli interventi ricadenti negli Assi afferenti il FESR, maggiormente per quanto concerne i progetti di investimento, che non permettono il completamento di taluni interventi entro il 31 dicembre 2023 o ne compromettono le possibilità di realizzazione. Nell’Asse 4 (efficienza energetica), ad esempio, a valere sull’azione 4.1.3 (adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica), è stato registrato un significativo ritardo in fase di avvio lavori, per cui 120 interventi, con un costo ammesso di 24 milioni di euro (il 50% del complessivo costo ammesso), molto probabilmente non possono essere stati completati entro la data di eleggibilità del programma. Ancora nell’Asse 4, azioni 4.1.1 e 4.1.2 (realizzazione efficientamento energetico negli edifici), poiché la durata dei lavori è stata prevista entro i 18 mesi dalla stipula delle convenzioni (sottoscritte maggiormente con i comuni rientranti nelle strategie aree interne), la maggior parte delle operazioni sono a rischio chiusura entro il 31 dicembre 2023, in virtù dei ritardi registrati (il costo complessivo ammesso è pari a 21,7 milioni di euro). Nell’asse 5 (prevenzione dei rischi), per gli specifici interventi in tema di difesa del suolo ed erosione costiera, a valere sull’azione 5.1.1 (programma difesa suolo), per 21 operazioni delle 25 ammesse (costo complessivo ammesso di € 76 milioni.), si registrano ritardi di carattere attuativo (secondo i cronoprogrammi trasmessi dal settore competente), per cui l’ultimazione dei lavori è prevista ben al di là del 31.12.2023. Il costo ammesso delle 21 operazioni che non saranno ultimate entro la data prevista è di € 73.000.000,00. In tema di protezione civile, sempre nell’asse 5, a valere su azione 5.1.4 (centro funzionale multirischi 2.0), al ritardo registrato in fase di attuazione del relativo progetto, di rafforzamento del centro funzionale, conseguirà che lo stesso non può essere stato completato entro dicembre 2023 (costo ammesso 11 milioni di euro;spese certificate € 3,3 milioni). Nell’Asse 6 (tutela e valorizzazione patrimonio ambientale e culturale), a valere su azione 6.1.2, in tema di rifiuti, sono state registrate criticità per il piano di azione “interventi per il miglioramento del servizio di raccolta differenziata”. Per l’Avviso pubblico rivolto ai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, sono stati registrati ritardi generalizzati di carattere attuativo in virtù dei quali per 21 operazioni (costo ammesso 21 milioni di euro) è alto il rischio di mancato completamento entro la data di eleggibilità del Programma. Inoltre, 7 operazioni (costo complessivo 5 milioni di euro) non saranno completate entro il 31.12.2023. Anche per l’Avviso pubblico rivolto ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 ab. (152 operazioni complessive ammesse a finanziamento) i ritardi di attuazione potrebbero far slittare i tempi di conclusione al di là della data prevista. In tema di beni culturali e turismo, Asse 6, azioni 6.7.1 e 6.7.2, i ritardi generalizzati, di carattere procedurale, sulle 32 operazioni ammesse (il cui valore è di € 22,9 milioni di euro) potrebbero averne pregiudicato la regolare conclusione entro dicembre 2023: i beneficiari, titolari delle operazioni, non hanno finalizzato la progettazione esecutiva e/o espletato le procedure di gara propedeutiche all'aggiudicazione e alla successiva consegna dei lavori. Per 7 operazioni, considerata la natura e il corrispondente importo, superiore ad 1 milione di euro, è quasi certo che non si possa essere arrivati al completamento entro dicembre 2023. Analoghe problematiche le si rinvengono con riguardo all’Asse 7, all’Asse 9 (inclusione sociale) ed all’Asse 11 (istruzione e formazione). Preso atto che: in data 27 settembre 2023 è stata presentata, a firma dell’interrogante, l’interrogazione a risposta scritta n. 173 “Rischio disimpegno automatico delle risorse UE non utilizzate della Programmazione 2014-2020”. Nella risposta del 31 ottobre 2023 il Dipartimento Programmazione Unitaria ha reso noto che, in riferimento alla spese certificate al 31 agosto 2023, la spesa totale da realizzare per il raggiungimento del target comunitario al 31 dicembre 2023, con il contributo delle spese attese sugli assi SAFE, è di 333.480.962 euro;

i risultati del programma Safe sui ristori energetici sono stati pubblicati il 23 novembre 2023. Le graduatorie riportano agevolazioni per circa 45 milioni di euro a 2.131 imprese calabresi. A settembre 2023 però, il programma è stato lanciato annunciando risorse del POR 2014-2020 per complessivi 60 milioni;

i dati riportati non scongiurano l’eventualità di incorrere nel disimpegno automatico delle risorse eventualmente non utilizzate entro il 31 dicembre 2023. I dati dei diversi portali e delle Commissioni, al contrario, considerando che a causa dei tempi tecnici delle procedure di rendicontazione e controllo vi è quasi sempre uno scarto tra spese certificate e spese effettivamente sostenute, sommati alle criticità segnalate dalla Corte dei conti, confermano la gravità della situazione e mettono a rischio concreto la perdita di risorse importanti per la Calabria. Tutto ciò premesso e considerato interroga il Presidente della Giunta regionale

per sapere:

qual è il dato reale di spesa del POR Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014-2020 al 31 dicembre 2023, a conclusione del programma, con l’indicazione della esatta percentuale di completamento e, nel caso, della quantità di risorse che incorrerà nel disimpegno automatico.

(195; 03/01/2024)

(Risposta)

 

Mammoliti. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

nella serata del 05 gennaio u.s. si è verificata una nuova aggressione, l'ennesima, ai danni di personale sanitario impiegato presso l'ASP di Vibo Valentia. Questa volta ad essere coinvolti sono stati un medico ed un infermiere. Il fatto si è verificato nei locali dell'ex Ospedale San Domenico di Soriano Calabro adibiti a Guardia medica e ulteriori momenti di tensione si sono anche registrati presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. Nelle mie funzioni di Consigliere regionale, ho ripetutamente evidenziato e denunciato le condizioni in cui versa l'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, condizioni caratterizzate da gravissime disfunzioni e carenze sotto molteplici profili, che si traducono, quotidianamente, nell'erogazione di un servizio che, in quanto ad efficienza, risulta essere molto al di sotto del livello minimo necessario a soddisfare le esigenze sanitarie essenziali della Provincia Vibonese. In un siffatto quadro, a dir poco, drammatico, in cui non si riesce a garantire neppure i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), le esplosioni di violenza, ingiustificabili ed assolutamente inaccettabili, si ripetono con sempre maggiore frequenza e denotano l'esistenza di un malessere che pervade in profondità il mondo della sanità vibonese. Non c'è dubbio che per eliminare le precitate disfunzioni e carenze, ormai croniche, il punto di partenza imprescindibile consiste nel predisporre provvedimenti atti a prevenire queste azioni di violenza e garantire l’incolumità e la sicurezza di tutti gli operatori della sanità nei loro luoghi di lavoro;

ritengo inoltre necessario affidare la guida dell'ASP di Vibo Valentia ad una figura che sia messa in condizioni di concentrare tutte le sue attenzioni e tutto il suo sforzo lavorativo unicamente sulla medesima ASP e non anche su altre Aziende Sanitarie. Pertanto, appare oltremodo inopportuna la decisione del Commissario ad acta Dott. Roberto Occhiuto, di affidare l'amministrazione dell'ASP di Vibo Valentia a persona che è già impegnata nell'amministrazione della grande e più complessa Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro. Parimenti, appare discutibile l'eventuale scelta di proseguire l'affidamento dell'ASP di Vibo Valentia ad una amministrazione commissariale, i cui risultati ancora non garantiscono il raggiungimento dei LEA invece di preferire l'affidamento all'amministrazione di un Direttore Generale. Tutto ciò premesso, si interroga il Presidente della Giunta Regionale dott. Roberto Occhiuto, nella sua qualità di Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria,

per sapere:

- lo stato di avanzamento e i prevedibili tempi di conclusione della procedura diretta ad affidare l'amministrazione dell'ASP di Vibo Valentia ad un direttore generale;

- se, qualora si prevedano tempi lunghi per la conclusione dell'anzidetta procedura, sia stata, quanto meno, vagliata l'opportunità di affidare, medio tempore, l'ASP di Vibo Valentia all'amministrazione di un commissario che ivi svolga la sua attività “a tempo pieno” e non “a tempo parziale”.

(197; 09/01/2024)

(Risposta)

 

Bruni, Bevacqua, Alecci, Iacucci, Mammoliti, Muraca. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- a esito della programmazione 2014-2020, delle leggi di stabilità 2013 e seguenti, D.E.F. 2014, sono state costituite in Calabria n. 4 Aree per l’attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne (S.N.A.I.);

- nel corso degli anni 2020 e 2021, sono stati sottoscritti gli Accordi di Programma Quadro (A.P.Q.) interessanti le 4 Aree individuate ovvero: Reventino Savuto, Area Grecanica, Versante Jonico – Serre, Presila- Sila Crotone e Cosenza che ricomprendono complessivamente n. 58 Comuni ed una popolazione (dati ISTAT 2020) pari a 93.700 abitanti;

- attraverso le Leggi di Bilancio, alle 4 Aree individuate sono state assegnati oltre 3,7 milioni di euro di finanziamento statale per ciascuna di esse e, successivamente, il cofinanziamento regionale nella misura del doppio delle somme assegnate dallo Stato;

- tra gli interventi previsti in ogni A.P.Q. delle 4 Aree risulta la realizzazione di n. 17 piattaforme per le attività di emergenza assicurate da elisoccorso nelle aree maggiormente distanti dai presidi ospedalieri;

- nelle 4 aree S.N.A.I. per le attività di elisoccorso risultano individuati i Comuni che seguono per: • l’Area Reventino Savuto : Scigliano, Cicala, Soveria Mannelli. • l’Area Versante Jonico – Serre: Serra San Bruno, Bivongi, Monasterace, Isca sullo Ionio;

• l’Area Grecanica: Cardeto, Montebello Ionico – frazione Fossato Ionio, Bagaladi, San Lorenzo – Frazione Chorio – Roccaforte del Greco, Bova, Palizzi Marina, Ferruzzano;

• l’Area PreSila e Sila Crotone e Cosenza: Bocchigliero, Umbriatico;

- l’impegno di spesa presunto per la realizzazione delle n. 17 piattaforme per l’elisoccorso nelle 4 Aree è di circa 1.100.000,00 euro a valere esclusivamente sui fondi assicurati dalle Leggi di Bilancio dello Stato e che con D.G.R. n. 217/2023 sono state destinate ulteriori somme, pari ad euro 56.000,00, rivenienti dalla delibera CIPESS n. 41/2022, per l’elisoccorso nell’Area Sila-PreSila Cosentina e Crotonese;

- risultano già individuate le aree pubbliche destinate alla realizzazione degli interventi di che trattasi;

considerato che: - tutte le caratteristiche tecniche delle piattaforme/elisuperfici, per come evidenziate negli A.P.Q., aderiscono pienamente alla normativa vigente in materia (normativa I.C.A.O. – adottata da ENAC- , Circolare Ministeriale n. 41/400 anno 1973;

- tutte le piattaforme per l’elisoccorso dovevano essere realizzate entro la fine dell’anno 2023 per come rinvenibile dai cronoprogrammi degli A.P.Q.;

- la Giunta regionale con propria deliberazione n. 662 del 10 dicembre 2022 ha ridefinito la “governance” complessiva riguardante l’attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in Calabria, in adesione alla delibera CIPESS n. 41/2022, ed ha individuato nel Dipartimento agricoltura, risorse agroalimentari e forestazione “il coordinamento e il presidio per l’attuazione della S.N.A.I:” e dando mandato al Direttore Generale del Dipartimento agricoltura, risorse agroalimentari e forestazione a “procedere e ottemperare a tutti gli atti necessari all’attuazione della S.N.A.I. nel suo complesso, nonché a compiere gli atti conseguenti finalizzati, comprese le variazioni da sottoporre al Tavolo dei sottoscrittori degli stessi Accordi”;

- la realizzazione di tale intervento oltre a determinare un significativo innalzamento dei livelli di assistenza nelle aree interne per l’abbattimento, nei casi di emergenza/urgenza, degli attuali tempi di percorrenza ( in alcune Aree S.N.A.I. fino a 45 minuti dalla prima chiamata) verso i presidi ospedalieri più vicini rispetto alla media nazionale (21 minuti dalla chiamata), concorre ad un significativo avanzamento della spesa, attualmente irrilevante, per l’attuazione della S.N.A.I. nella nostra Regione in considerazione anche che sono in corso di definizione gli A.P.Q. delle altre 3 Aree già individuate dall’attuale Governo regionale ed approvate dal “Comitato Tecnico Aree Interne” presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Tutto ciò premesso e considerato interroga il Presidente della Giunta regionale

per sapere:

1. quale sia lo stato dell’arte dei lavori volti a realizzare le piattaforme di cui in premessa;

2. quali iniziative intenda assumere per pervenire al raggiungimento di tale risultato di grande rilevanza per le aree interne della Calabria e per lo stesso Sistema Sanitario Regionale.

(205; 05/02/2024)

(Risposta)

 

Mammoliti. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- la fibrosi polmonare idiopatica (IPF) è una malattia rara polmonare. Una malattia cronica al momento irreversibile, invalidante e con esito talvolta fatale, caratterizzata da un progressivo declino della funzionalità polmonare che costringe, chi ne è affetto, a vivere costantemente attaccato all’ossigeno (anche 24 ore al giorno). Nella speranza che un giorno possa essere trovata una cura o, perlomeno, un farmaco che ne blocchi definitivamente l’evoluzione, oggi l’unica possibilità di sopravvivere è rappresentata dal trapianto polmonare, a cui non tutti, purtroppo, possono o potranno essere sottoposti;

oggi esistono solo due farmaci che hanno lo scopo di rallentare l’evoluzione della malattia, dispensati dal SSN e prescritti solo da Centri Specializzati dislocati negli ospedali ricadenti nei comuni capoluogo di provincia, esclusa Vibo Valentia, oltre che a quelli di Lamezia Terme e Castrovillari. I pazienti al momento sono circa un migliaio in tutta la regione, ma il numero è in continuo aumento;

da quanto sostenuto da un gruppo di pazienti, caregivers e trapiantati che sta tentando di dare vita ad un'associazione specifica, in Calabria risulterebbe evidente l’inadeguatezza dei Centri specializzati sia dal punto di vista organizzativo che strutturale, nonché assai marcata sarebbe l’assenza di una rete pneumologica che possa prendere in carico i pazienti, a partire dalla diagnosi per finire alle cure in caso di esacerbazioni e peggioramenti a cui, purtroppo, le persone colpite sono destinati, a volte in tempi molto brevi;

come assai spesso accade all’interno del nostro sistema sanitario regionale, l’impegno e lo spirito di abnegazione di molti medici e infermieri, se non supportato da una adeguata struttura organizzativa (tanto con riferimento al personale che alla strumentazione necessaria al livello sia diagnostico che di monitoraggio della patologia e di supporto al paziente) e da un valido coordinamento, ben poco possono fare per garantire il buon esito delle cure nel rispetto della dignità dei pazienti e dei loro caregivers;

i pazienti, pertanto, sono costretti a girovagare per i vari Ospedali d’Italia con un enorme aggravio di spese per gli stessi pazienti e i loro familiari che, in molti casi, non possono permettersi viaggi e soggiorni dai costi esorbitanti;

a quanto sopra va, poi, aggiunto il grandissimo stress psico-fisico a cui i pazienti sono sottoposti nei loro viaggi. La patologia, infatti, costringe, spesso, all’ossigenoterapia e le apparecchiature fornite dal SSN sulla base di un protocollo regionale che, per come diremo successivamente, si ritiene non aderente alle necessità di chi quotidianamente combatte la malattia in quanto hanno un’autonomia non in grado di garantire il viaggio in serenità e sicurezza;

evidente risulta, inoltre, l’aggravio dei costi in termini di mobilità passiva che contribuiscono ad assottigliare sempre di più le risorse regionali che potrebbero essere, invece, indirizzate a migliorare il trattamento dei pazienti presso luoghi di cura più prossimi alla propria residenza.

Considerato che: - nel maggio 2023, il gruppo di pazienti, caregivers e trapiantati sopra richiamato, ha scritto, senza che ci fosse un riscontro alla loro richieste, al Garante regionale della Salute chiedendo il suo intervento per far sì che il sistema sanitario regionale si facesse carico, in modo organico, di questa grave patologia (spesso paragonata alle malattie oncologiche) e di chi ne è affetto, organizzando una rete regionale che se ne occupi e che sia realmente di supporto a pazienti e familiari. Nello specifico, nella lettera sopra richiamata, veniva chiesto: - una maggiore attenzione alla prevenzione e la riduzione dei tempi di diagnosi, ritenendo, infatti, fondamentale un’adeguata formazione anche dei medici di base e di pronto soccorso;

- un miglioramento degli aspetti che riguardano le questioni di “gestione amministrativa” della malattia, facilitando l’espletamento delle pratiche burocratiche, come richieste di esenzioni, fornitura di supporti per l’ossigenoterapia, prenotazioni di visite ed esami, esami necessari per la diagnosi ed il controllo dell’evoluzione della malattia e che a volte non vengono effettuati presso gli stessi Centri di cura;

- un miglioramento dei vari aspetti sanitari come la presenza di psicologi, fisioterapisti respiratori, nutrizionisti e, soprattutto, la presa in carico del paziente nella struttura ospedaliera con una impostazione multidisciplinare;

l’ammalato di fibrosi polmonare idiopatica, infatti, spesso sviluppa complicazioni a livello cardiaco o di altra natura, per cui si è costretti, quando tutto va bene, a girovagare per le strutture pubbliche o private regionali e fuori regione, per le indagini e le consulenze del caso;

- la possibilità di poter accedere, anche nella propria Regione, ai programmi di sperimentazione di nuovi medicinali, coinvolgendo le strutture di ricerca e le case farmaceutiche: la Calabria è una delle poche regioni d’Italia dove non si effettuano sperimentazioni di nuovi farmaci, seppur in presenza di un consistente numero di ammalati.

Tenuto conto che: - il Commissario ad Acta per il piano di rientro di rientro dal debito sanitario ha approvato, con DCA n. 28 del 30/01/2024, il “Piano regionale delle malattie rare 2024-2026 e riordino della reta regionale delle malattie rare” che seppur riferito a tutte le malattie rare in applicazione del Piano Nazionale sulle malattie rare, affronta, per ora solo sulla carta, alcune questioni che riguardano anche la Fibrosi Polmonare idiopatica;

nelle more della completa attuazione del piano di cui sopra, si potrebbe porre in essere una gestione multidisciplinare della Fibrosi Polmonare idiopatica, sull’esempio di quanto fatto presso l’Azienda Ospedaliera di Cosenza con l’approvazione di Percorsi Diagnostici Terapeutici ed Assistenziali (PDTA) che, se applicati in maniera puntuale, potrebbero dare risposta alle esigenze di quanti sono colpititi dalla malattia;

nello specifico, il gruppo di pazienti, caregivers e trapiantati di cui sopra, in più occasioni ed a diversi interlocutori non ultimo il Garante regionale della Salute con la citata lettera, stanno sollecitando l’introduzione di percorsi e protocolli che prevedano:

1. una presa in carico totale del paziente sin dal momento della diagnosi, con un rafforzamento dei vari aspetti sanitari con la presenza, oltre che degli specialisti, di psicologi, fisioterapisti respiratori, nutrizionisti, tutti concentrati nella stessa struttura ospedaliera in forma multidisciplinare;

2. la previsione, nell’ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, di un ambulatorio presso ogni Ospedale, hub e spoke, al servizio dei pazienti con fibrosi polmonare idiopatica prevedendo che al suo interno possano essere effettuati i controlli periodici per i pazienti IPF, nonché la prescrizione dei medicinali (si rileva, solo a titolo di esempio, che presso l’Ospedale di Vibo Valentia, non esiste alcuna unità di pneumologia né tantomeno un ambulatorio);

3. una maggiore e costante formazione e coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale ed i Medici di Pronto Soccorso;

4. una semplificazione degli adempimenti burocratici per i malati e i loro caregivers fornendo ai pazienti sin dal momento della diagnosi un vademecum sulle tutele e le prestazioni sanitarie di cui hanno diritto e, utilizzando le moderne tecnologie informatiche e la digitalizzazione, al fine di semplificare le procedure per l’ottenimento di esenzioni, rinnovi piani terapeutici e ritiro farmaci e presidi;

5. l’estensione anche alla Fibrosi polmonare idiopatica della telemedicina e delle convenzioni con i Centri di Eccellenza Nazionali;

6. la verifica della possibilità per i pazienti calabresi di poter essere reclutati per la sperimentazione di nuovi farmaci presso le strutture Ospedaliere Calabresi;

7. la revisione dei criteri di prescrizione delle apparecchiature per l’ossigenoterapia a cui i pazienti sono costretti a sottoporsi anche per 24 ore giornaliere. Le attuali linee guida regionali, a differenza di altre regioni italiane, prevedono la fornitura di ossigeno liquido in bombole da utilizzare a casa e di una bombola più piccola (stroller), del peso di circa 5 kg, da utilizzare per l’esterno. Tale fornitura, preclude la possibilità di poter usufruire per l’esterno di un concentratore di ossigeno a batteria e ricarica elettrica di minor peso (circa 2,5 kg) e con un’autonomia di gran lunga superiore. Questo consentirebbe a chi ne deve fare uso una maggiore serenità e sicurezza nei movimenti, nonché, poter continuare a vivere una, quanto più possibile, normale vita di relazione, dignitosa e più autonoma possibile. Tutto quanto sopra premesso e considerato, il sottoscritto Consigliere regionale interroga il Presidente della Giunta regionale, anche nella sua funzione di Commissario ad acta per il piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario,

per sapere:

- se, nelle more della completa attuazione del “Piano regionale delle malattie rare 2024-2026 e riordino della reta regionale delle malattie rare”, non ritenga urgente dare risposte alle richieste di cui sopra e promuovere presso ogni Unità di Pneumologia degli Ospedali Calabresi, un percorso per come previsto dal PDTA (Percorso Diagnostico, Terapeutico e Assistenziale) dell’Ospedale Annunzia di Cosenza del novembre 2017 - se non ritenga opportuno, al fine di una completa intelligenza della problematica, la convocazione di un tavolo tecnico presso il competente Dipartimento per la Tutela della Salute, allargato al gruppo di pazienti, caregivers e trapiantati più volte richiamato nella presente interrogazione.

(206; 05/02/2024)

(Risposta)

 

Bevacqua e Iacucci. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- nello scorso mese di novembre 2023, il tribunale collegiale di Cosenza, sezione fallimentare, ha rigettato il concordato preventivo proposto dall’Azienda di trasporto pubblico urbano “...” di Cosenza, disponendo l’apertura della liquidazione giudiziale, in ragione della rilevante esposizione debitoria dell’azienda;

- il Comune di Cosenza ha presentato reclamo in Corte d’Appello a firma dell’ex amministratore...;

per effetto del ricorso, l’udienza fissata per il 5 marzo 2024 nella quale si sarebbe dovuto procedere all’esame dello stato passivo, è stata rinviata al 16 luglio 2024;

- al giudice fallimentare, inoltre, è stata chiesta l’autorizzazione alla proroga dell’esercizio delle attività oltre la scadenza fissata del 31 gennaio 2024, con l’obiettivo di mantenere lo status quo almeno fino alla pronuncia della Corte d’Appello. Considerato che: - la gravissima crisi che attraversa l’azienda municipale... di Cosenza determina gravi disservizi e disagio in tutta la popolazione del capoluogo e dell’hinterland cosentino, ponendo altresì a rischio le capacità reddituali dei dipendenti e delle rispettive famiglie, stanti anche le mancate liquidazioni di diverse spettanze stipendiali. Tutto ciò premesso e considerato interrogano il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore con delega ai trasporti

per sapere:

se la Regione Calabria abbia intenzione di attivarsi al fine di istituire, con celerità e senza indugio, un tavolo tecnico permanente per l’individuazione di ogni soluzione tecnico finanziaria utile e necessaria a salvaguardare la qualità del servizio lasciando immutati i livelli occupazionali.

(209; 14/02/2024)

(Risposta)

 

Alecci. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- l’art. 2 della legge regionale 6 aprile 2017, n.8 recante “Disposizioni per la liquidazione della Fondazione F.I.E.L.D. e il trasferimento delle funzioni ad Azienda Calabria Lavoro” trasferisce le funzioni della Fondazione posta in liquidazione ad Azienda Calabria Lavoro;

- il successivo art. 3 della medesima legge regionale, prevede che il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di lavoro, nomini con decreto il commissario liquidatore, per le funzioni connesse alla liquidazione della Fondazione, individuandolo tra i dipendenti di ruolo della Giunta Regionale inquadrati nella qualifica dirigenziale, ovvero nella categoria D del personale non dirigenziale;

- con D.P.G.R. n. 35 del 12/05/2021, è stato conferito l’incarico di Commissario Liquidatore all’Avvocato... ;

- lo stesso risulta collocato in quiescenza a decorre dal 30 novembre 2022 e che da tale data non risulta essere stato sostituito. Considerato che: - allo stato non risulta conclusa la procedura di liquidazione della Fondazione e che dopo il collocamento in quiescenza dell’avvocato ..., ultimo Commissario liquidatore nominato, non è stato individuato un nuovo Commissario liquidatore;

- ad oggi sussiste un cospicuo contenzioso derivante dalle continue azioni legali per il recupero dei crediti esperite dai terzi nei confronti della Fondazione F.I.E.L.D. e della Regione Calabria in qualità di terzo pignorato, che deve essere adeguatamente gestito e che ogni ritardo nella nomina del Commissario Liquidatore può provocare un aggravio di spese a carico del bilancio regionale. Tutto ciò premesso e considerato interroga il Presidente della Regione Calabria e l’Assessore con delega al lavoro

Per sapere:

- per quali motivi non si è provveduto alla sostituzione del Commissario Liquidatore avvocato ..., collocato in quiescenza in data 30 novembre 2022.

(210; 14/0          2/2024).

(Risposta)

Proposta di provvedimento amministrativo n. 150/12^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Rendiconto esercizio 2022 dell'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica Calabria (ATERP CALABRIA)” (deliberazione consiliare n. 268)

Il Consiglio regionale

premesso che:

·         l’articolo 57, comma 7, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria) dispone che i rendiconti degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento “Bilancio e Patrimonio” per la definitiva istruttoria di propria competenza;

·         la Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette i rendiconti al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno;

visti:

·         l’articolo 7 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), che ha istituito l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica regionale, quale ente ausiliario della regione in materia di edilizia residenziale pubblica, con l'accorpamento delle Aziende regionali per edilizia residenziale;

·         la legge regionale n. 8/2002;

·         l'articolo 54, comma 5, lettera b), della legge regionale 19 ottobre 2004, n.25 (Statuto della regione Calabria);

·         il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi);

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 6 del 23 gennaio 2024, recante: “Rendiconto esercizio 2022 dell'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica Calabria (ATERP Calabria). Trasmissione al Consiglio regionale per gli atti di competenza”;

vista la deliberazione n. 347 del 20 settembre 2023, con cui il Commissario straordinario dell’ATERP ha approvato il conto consuntivo dell’Ente per l’esercizio finanziario 2022 dell’Ente, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

tenuto conto che il Revisore unico dei conti dell’ATERP, con verbale n. 13 del 19 settembre 2023, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, sulla base delle verifiche di regolarità amministrativa e contabile effettuate,

·         con riferimento ai crediti e al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, ha invitato l’Ente alla verifica delle ragioni del mantenimento dei propri crediti, in particolare per quelli risalenti, in base ad una loro effettiva esigibilità, chiedendo altresì una dettagliata relazione con cadenza semestrale, dalla quale si possa evincere con estrema chiarezza l’ammontare complessivo dei crediti, distinti per anno di formazione, l’attività di recupero e di interruzione dei termini prescrizionali dei crediti vetusti ed eventuali motivi di rinuncia alla riscossione;

·         relativamente al contenzioso e alla adeguatezza del Fondo, ha richiesto dettagliate informazioni che permettano di verificare la corrispondenza del valore del Fondo accantonamento, rispetto alla copertura delle relative potenziali soccombenze e quindi, passività, in quanto è emersa l’esistenza di numerose cause legali in corso, anche ereditate dalle ex ATERP provinciali;

·         ha attestato la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e ha espresso “giudizio positivo per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2022”;

considerato che il Dipartimento regionale “Infrastrutture e Lavori Pubblici”, che esercita la vigilanza sulle attività dell’Ente, nell’ambito dell’istruttoria di competenza (prot. n. 587984 del 29 dicembre 2023), allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale,

·         ha evidenziato il sostanziale rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 43/2016, in materia di contenimento della spesa del personale e di spese per il funzionamento;

·         prendendo atto delle risultanze dell’analisi condotta dall’Organo di revisione e facendo proprie le osservazioni rimesse dallo stesso, ha espresso “parere favorevole all’approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2022 dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica Regionale”;

tenuto conto che il Dipartimento regionale “Economia e Finanze”, nell’istruttoria di competenza (prot. n. 9980 dell’8 gennaio 2024), allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale,

·         ha rilevato che:

-       sussiste la piena corrispondenza tra il saldo di cassa al 31.12.2022, per come risultante dal conto del bilancio, e il corrispondente valore del conto del tesoriere;

-       sussiste la continuità tra i residui finali dell’esercizio 2021 rispetto a quelli iniziali dell’esercizio 2022;

-       sussiste la quadratura delle poste contabili iscritte nelle cosiddette “partite di giro”;

-       sussiste (a seguito delle scritture di rettifica e di giroconto effettuate dall’Ente) corrispondenza tra i valori a residuo e quelli riportati nel conto del patrimonio, posto che è stata verificata la piena coincidenza tra residui attivi finali e crediti e tra residui passivi finali e debiti, nonché, con riferimento al conto economico, la corrispondenza tra impegni in conto competenza e costi e tra accertamenti e ricavi, stante quanto attestato dall’ATERP Calabria nella nota integrativa allegata al rendiconto 2022;

-       sussiste la quadratura tra il saldo di tesoreria, in ragione del totale dei pagamenti e degli incassi effettuati nel corso dell'esercizio 2022, e il valore registrato alla voce “Disponibilità liquide” dell’attivo dello Stato Patrimoniale;

-       risulta formalmente corretta la determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato, del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità e del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022;

·         evidenziando che anche nel 2022 continua ad emergere la difficoltà, da parte dell’ATERP Calabria, nella riscossione dei canoni di locazione, posto che la percentuale di potenziale inesigibilità degli stessi continua ad assumere valori elevati, ha ribadito che, come già raccomandato in precedenza, è necessario che il Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”, che esercita la vigilanza sulle attività dell’Ente, provveda ad effettuare più stringenti azioni di controllo e monitoraggio in tal senso;

·         ha raccomandato all’Ente, al fine di salvaguardare i propri equilibri di bilancio nonché di evitare l’insorgere di possibili danni di natura erariale, di promuovere le attività necessarie atte a garantire una più incisiva azione di recupero delle posizioni di credito, stante il perdurare di evidenti difficoltà nella riscossione dei proventi relativi ai canoni di locazione;

·         preso atto dei pareri favorevoli del Revisore unico dei conti dell’Azienda e del Dipartimento regionale “Infrastrutture e Lavori Pubblici”, fermi restando i rilievi, le riserve e le raccomandazioni espresse nelle rispettive istruttorie dal dipartimento vigilante e dallo stesso dipartimento “Economia e Finanze”, ha ritenuto “possibile procedere, da parte della Giunta regionale, alla trasmissione del rendiconto per l’esercizio 2022 dell’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica Regionale (ATERP Calabria) al Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 57, comma 7, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8”;

tenuto conto che il Consiglio regionale ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024 dell’ATERP Calabria con deliberazione n. 64 del 13 aprile 2022;

preso atto che la seconda Commissione consiliare, nella seduta del 5 marzo 2024, si è determinata favorevolmente sull’approvazione del rendiconto per l’esercizio 2022 dell'Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica Regionale (ATERP Calabria), con i documenti ad esso allegati;

udito il relatore, consigliere Montuoro, che ha illustrato il provvedimento;

delibera

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

·         di approvare, ai sensi dell’articolo 57, comma 7, della legge regionale n.8/2002, il rendiconto per l’esercizio 2022 dell'Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica Regionale (ATERP Calabria) e i documenti ad esso allegati richiamati in premessa, che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

(Allegati)

Proposta di provvedimento amministrativo n. 151/12^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Aggiornamento del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti agli obiettivi delle Direttive UE “Economia Circolare” - Adozione del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti - Sezione Rifiuti Urbani, del Rapporto Ambientale di VAS e relativi allegati e della Sintesi non Tecnica” (deliberazione consiliare n. 269)

Il Consiglio regionale

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e in particolare l’articolo 196, che attribuisce alle Regioni la competenza relativa alla predisposizione, adozione e aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti, e l’articolo 199, che disciplina il contenuto dei piani regionali di gestione dei rifiuti;

viste le quattro direttive del pacchetto “Economia circolare” in vigore dal 4 luglio 2018 (direttiva (UE) 2018/849/UE, direttiva (UE) 2018/850/UE, direttiva (UE) 2018/851/UE, direttiva (UE) 2018/852/UE), che sono state recepite nell’ordinamento nazionale rispettivamente con i decreti legislativi nn. 118/2020, 119/2020, 121/2020, 116/2020;

viste:

·      la legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria);

·      la legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell’ambiente);

visto il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 156 del 19 dicembre 2016 e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio regionale n. 474 del 19 dicembre 2019 e n. 104 del 29 luglio 2022;

rilevato che è necessario procedere ad un aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti per adeguarlo alle indicazioni delle direttive europee del pacchetto “Economia circolare”, con la finalità della chiusura del ciclo dei rifiuti urbani nel territorio regionale;

tenuto conto che:

·      l’aggiornamento del Piano è accompagnato dal processo di VAS con la finalità di consentire alle amministrazioni preposte alla cura degli interessi ambientali e al pubblico di partecipare attivamente al processo decisionale per modificarne il percorso logico e procedimentale;

·      il Piano è uno strumento fondamentale per la strategia che persegue la Giunta regionale e il suo aggiornamento consentirà di soddisfare le condizioni abilitanti per l’utilizzo dei Fondi comunitari;

considerato che, a seguito della procedura di consultazione prevista dalla normativa vigente, la Giunta regionale ha adottato la deliberazione n. 5 del 23 gennaio 2024, recante: “Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti agli obiettivi delle Direttive UE ‘Economia Circolare’. Adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Sezione Rifiuti Urbani, del Rapporto Ambientale di VAS e relativi allegati e della Sintesi non Tecnica”;

visto il Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani, costituito dalla seguente documentazione, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale:

·      Relazione di Piano – Sezione rifiuti urbani;

·      Rapporto Ambientale e allegati (Allegato 1 “Studio di incidenza ambientale”; Allegato 2 “Contributo dei soggetti competenti in materia ambientale”; Allegato 3 “Quadro ambientale iniziale”; Allegato 4 “Verifica di coerenza esterna”; Allegato 5 “Osservazioni fase di consultazione pubblica”; Allegato 6 “Relazione Tecnica”);

·      Sintesi non Tecnica;

·      Parere motivato di VAS (Allegato al decreto dirigenziale n. 19315 del 18 dicembre 2023);

·      Dichiarazione di sintesi ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n.152/2006;

ritenuto di approvare l’aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Sezione Rifiuti Urbani, costituito dalla documentazione sopra citata, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

preso atto che la Quarta Commissione consiliare, nella seduta del 21 febbraio 2024, si è determinata favorevolmente sull’approvazione dell’aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Sezione Rifiuti Urbani, unitamente ai documenti ad esso allegati;

udito il relatore, consigliere Raso, che ha illustrato il provvedimento;

delibera

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

·         di approvare l’aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Sezione Rifiuti Urbani, unitamente ai relativi allegati richiamati in premessa, che formano parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

(Allegati)

Proposta di provvedimento amministrativo n. 157/12^ di iniziativa d’Ufficio, recante: “Effettuazione del referendum consultivo obbligatorio sulla proposta di legge n.230/12^ di iniziativa dei Consiglieri regionali F. De Nisi e G. Graziano, recante: “Modifica dei confini territoriali dei Comuni di Filadelfia, Francavilla Angitola e Polia della provincia di Vibo Valentia”” (deliberazione consiliare n. 270)

Il Consiglio regionale

vista la proposta di legge n. 230/12^ di iniziativa dei consiglieri regionali F. De Nisi e G. Graziano, recante: "Modifica dei confini territoriali dei Comuni di Filadelfia , Francavilla Angitola e Polia della Provincia di Vibo Valentia" (assegnata con nota del Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali in data 25 settembre 2023), che si compone di quattro articoli: art. 1 (Modifica dei confini territoriali dei Comuni di Filadelfia, Francavilla Angitola e Polia della Provincia di Vibo Valentia), art. 2 (Rapporti conseguenti alla modifica dei confini territoriali dei Comuni di Filadelfia, Francavilla Angitola e Polia), art. 3 (Clausola di invarianza finanziaria), art. 4 (Entrata in vigore della legge);

visto l’Allegato A (Planimetrie di inquadramento generale) alla proposta di legge n. 230/12^, costituito dalle planimetrie e dalla relazione descrittiva della rettifica di confine che individua i fogli di mappa catastali dei Comuni di Francavilla Angitola e Polia da aggregare al territorio del Comune di Filadelfia, allo stato attuale così censiti:

·      Comune di Francavilla Angitola foglio 17 limitatamente alle particelle: 4 – 5 – 10 – 11 – 15 – 18 – 25 – 45 – 52 – 53 – 65 – 66 – 69 – 75 – 81 – 97 – 143 – 144 – 145 – 152 – 153 – 164 – 196 – 240 – 241 – 242 – 257 – 258 – 266 – 312 – 313 – 314 – 315 – 316 – 317 – 318 – 319 – 320 – 321 – 322 – 322 – 323 – 324 – 325 – 326 – 327 – 328 – 415 – 419 – 420 – 421 – 430 – 432 – 433 – 439 – 440 – 455 – 456 – 463 – 464 – 473 – 474 – 482 – 483 – 500 – 532 – 533 – 534 – 535 – 536 – 537 – 541 – 542 – 543 – 544 – 545 – 546 – 547 – 587 – 550 – 551 – 553 – 554 – 555 – 558 – 560 – 561 – 562 – 563 – 564 – 565 – 566 – 567 – 569 – 572 – 573 – 574 – 575 – 576 – 577 – 578;

·      Comune di Polia foglio 11 particelle : 3 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25 – 26 – 28 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 -37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 73 – 74 – 75 – 76 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99 – 100 – 101 – 102 – 103 – 104 – 107 – 108 – 109 – 110 – 111 – 112 – 113 – 114 – 115 – 116 – 117 – 118 – 119 – 120 – 121 – 122 – 123 – 124 – 125 – 126 – 127 – 128 – 130 – 131 – 132 – 133 – 134 – 135 – 136 – 138 – 139 – 140 – 141 – 142 – 144 – 145 – 146 – 147 – 148 – 149 – 150 – 151 – 153 – 154 – 155 – 156 – 157 – 159 – 160 – 163 – 164 – 165 – 166 – 167 – 168 – 169 – 170 – 171 – 172 – 173 – 174 – 175 – 176 – 177 – 178 – 181 – 182 – 183 – 184 – 185 – 186 – 187 – 188 – 189 – 190 –191 – 192 – 193 – 194 – 195 – 196 – 197 – 198 – 199 – 200 – 201 – 202 – 203 – 204 – 205 – 206 – 207 – 213 – 214 – 215 – 216 – 217 – 218 – 219 – 220 – 221 – 222 – 223 – 224 – 225 – 226 – 227 – 228 – 229 – 230 – 231 – 232 – 233 – 242 – 246 – 247 – 248 – 249 – 250 – 251 – 252 – 253 – 254 – 257 – 258 – 259 – 260 – 263 – 264 – 267 – 268 – 270 – 271 – 272 – 273 – 274 – 275 – 276 – 277 – 278 – 279 – 281 – 282 – 283 – 285 – 287 – 288 – 289 – 290 – 291;

·      Comune di Polia foglio 7 particelle : 1 – 3 – 4 – 5 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25 – 26 - 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67 -68 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 78 – 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99 – 100 – 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 – 111 – 114 – 116 – 117 – 118 – 123 – 124 – 125 – 126 – 127 – 128 – 129 – 130 – 131 – 132 – 133 – 134 – 135 – 136 – 137 – 138 – 140 – 141 – 142 – 143 – 144 – 145 – 146 – 147 – 152 – 154 – 155 – 156 – 157 – 159 –160 – 161 – 162 – 165 – 166 – 167 – 168 – 169 – 170 – 171 – 175 – 176 – 178 – 181 - 182 – 183 – 184 – 185 – 186 – 187 – 188 – 189 – 190 – 191 – 192 – 193 – 194 – 195 – 196 – 197 – 206 – 207 – 209 – 210 – 211 – 212 – 214 – 215 – 216 – 217 – 218 – 219 – 220 – 221 – 222 – 223 – 224 – 225 – 227 – 228 – 229 – 230 – 233 – 234 – 235 – 236;

·      Comune di Polia foglio 2 particelle : 1 – 3 – 4 – 5 – 7 – 9 – 10 – 12 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 33 – 37 - 38 – 39 – 40 – 41 – 44 – 46 – 48 – 49 – 56 – 58 – 59 – 60 – 62 – 63 – 64 – 73 – 74 – 75 – 76 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 – 84 – 86 – 87 – 88 – 89 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 – 99 – 100 – 101 – 102 – 104 – 105 – 106 – 108 – 110 – 112 – 113 – 115 – 116 – 118 – 119 – 120 – 124 – 132 – 133 – 134 – 135 – 137 – 138 – 139 – 140 – 143 – 147 – 149 – 151 – 152 – 153 – 154 – 155 – 156 –157 – 158 – 161 – 162 – 163 – 164 – 165 – 166 – 169 – 170 – 171 – 172 – 178 – 179 – 180 – 182 – 183 – 184 – 185 – 187 – 188 – 189 – 190 – 191 – 193 – 194 – 196 – 197 – 199 – 200 – 202 – 203 – 204 – 205 – 206 – 207 – 208 – 209 – 210 – 211 – 214 – 218 – 219 – 222 – 227 – 228 – 229 – 230 – 231 – 232 – 233 – 234 – 235 – 236 – 237 – 241 – 242 – 243 – 244 – 245 – 246 – 247 – 248 – 249 – 250 – 251 – 252 – 253 – 254 – 290 – 291 – 294 – 298 – 299 – 301 – 302 – 303 – 304 – 310 – 313 – 314 – 315 – 316 – 317 – 318 – 319 – 320 – 323 – 324 – 325 – 326 – 327 – 328 – 329 – 330 – 331 – 332 – 333 – 334 – 335 – 336 – 337 – 338 – 339 – 340 – 341 – 342 – 343 – 344 – 345 – 346 – 347 – 348 – 349 – 350 -351 – 352 – 353 – 356 – 357 – 358 – 359 – 360 – 361 -362 – 363 -364 – 367 – 371 – 373 – 374 – 375 – 377 – 378 – 379 – 380 – 381 – 382 – 383 – 384 – 385 – 386 – 387 – 388 - 389 – 390 – 391 – 392 – 393 – 394 – 395 – 396 – 399 – 400 – 401 – 404 – 405 – 406 – 407 – 408 – 409 – 410 – 411 – 412 – 414 – 416 – 418 – 419 – 420 – 421 – 422 – 423 – 424 – 425 – 426 – 427 – 428 – 429 – 430 – 431 – 432 – 433 – 434 – 435 – 436 – 437 – 438 – 440 – 441 – 442 – 443 – 444 – 445 – 446 – 449 – 450 – 451 – 452 – 453 – 454 – 455 – 459 – 460 – 461 – 464 – 465 – 466 – 467 – 468 – 469 – 474 – 476 – 477 – 478 – 479 – 480 – 481 – 482 – 483 – 484 – 485 – 486 – 487 – 488 - 489 – 490 – 491 – 494 – 495 – 498 – 499 – 500 – 501 – 502 – 503 – 504 – 505 – 506 – 507 – 508 – 510 – 511 – 513 – 514 – 515 – 516 – 517 – 519 – 521 – 522 – 523 – 524 – 525 – 526 – 527 – 528 – 529 – 530 – 531 – 532 – 533 – 534 – 535 – 536 – 537 – 538 – 539 – 540 – 541 – 555 – 556 – 557 – 558 – 559 – 560 – 561 – 562 – 563 – 564 – 568 – 569 – 570 – 571 – 572 –574 – 575 – 577 – 578 – 579 – 580 – 581 – 582 -583 – 584 – 585 – 586 – 587 – 588 – 589 – 590 – 593 – 596 – 597 – 600 – 614 – 617 – 618 – 620 – 621 – 624 – 625 – 626 – 627 – 628 – 630 – 632 – 640 – 641 – 644 – 645 – 646 – 647 – 648 – 649 – 651 – 652 – 653 – 654 – 655 – 656 – 657 – 658 – 660 – 661 – 664 – 668 – 671 – 673 – 674 – 676 – 677 – 678 – 684 – 687 – 688 – 689 – 690 – 691 – 692 – 695 – 700 – 702 – 703 – 705 – 706 – 707 – 708 – 710 – 712 – 713 – 714 – 715 – 717 – 718 – 719 – 720 – 721 – 722 – 723 – 724 – 725 – 726 – 727 – 728 – 729 – 732 – 733 – 734 – 735 – 736 – 744 – 745 – 746 – 747 – 748 – 750 – 751 – 752 – 753 – 754 – 755 – 756 – 757 – 758 – 759 – 760 – 761 – 762 – 763 –765 – 766 – 767 – 771 – 772 – 773 – 774 – 775 – 776 -777 – 778 – 781 – 782 – 784 – 787 – 788 – 789 – 805 – 806 – 810 – 811 – 812 – 814 – 815 – 816 – 817 – 818 – 820 – 821 – 822 – 823 – 825 – 826 – 827 – 828 – 830 – 831 – 832 – 833 – 835 – 837 – 841 – 842 – 843 – 844 – 846 – 847 – 848 – 849 – 850 – 851 – 853 – 854 – 855 – 856 – 860 – 861 – 862 – 863 – 864 – 865 – 866 – 867 – 869 – 871 – 873 – 874 – 875 – 877 – 881 – 888 – 889 – 891 – 892 – 893 – 894 – 895 – 896 – 897 – 898 – 899 – 900 – 901 – 902 – 903 – 904 – 905 – 906 – 907 – 908 – 909 – 910 –911 – 912 – 913 – 914 – 915 – 916 – 917 – 919 – 921 – 922 – 923 – 924 – 925 – 926 – 927 – 928 – 929 – 930 – 931 – 932 – 934 – 935 – 936 – 938 – 939 – 940 – 941 – 942 – 943 – 944 – 945 – 947 – 948 – 949 – 950 – 952 – 953 – 954 – 955 – 956 – 957 – 958 – 959 – 960 – 961 – 963 – 982 – 983 – 984 – 985 – 1003 – 1004 – 1005 – 1006 – 1007 – 1008 – 1013 – 1015 – 1017 – 1020 – 1021 – 1022 – 1024;

visto l’articolo 133, comma 2, della Costituzione, che testualmente recita: “La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni”;

vista la legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 (Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum) e, in particolare:

·      l’articolo 32 (Spese per adempimenti dei Comuni o relative alle competenze dei componenti i seggi elettorali), che prevede che “Le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione (…)” e che “La Regione può anticipare, ai Comuni su loro richiesta, un importo pari al 75% dell'ammontare delle spese occorrenti (…)”;

·      l’articolo 40 (Referendum consultivo obbligatorio sulla istituzione di nuovi Comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali), che:

-     al comma 1 prevede che: “Prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio”;

-     al comma 3 statuisce che “La deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge”;

-     al comma 4 dispone che: “Al referendum consultivo sono chiamati: (…); b) nel caso di modificazione della denominazione del comune, tutti gli elettori residenti nel comune interessato; c) nel caso di modificazione delle circoscrizioni comunali, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla modificazione territoriale. Il Consiglio regionale, nella delibera di cui al comma 1, può, con decisione motivata, escludere dalla consultazione referendaria le popolazioni che non presentano un interesse qualificato alla variazione territoriale: per le caratteristiche dei gruppi residenti sul territorio dei Comuni interessati, della dotazione infrastrutturale e delle funzioni territoriali, nonché per i casi di eccentricità dei luoghi rispetto al capoluogo e, quindi, di caratterizzazione distintiva dei relativi gruppi”.

Valutata la dettagliata relazione illustrativa della proposta di legge n. 230/12^ dalla quale si evincono le motivazioni sottese alla proposta, di seguito sinteticamente riportate, e relative al contesto socioeconomico, culturale e urbanistico-orografico:

Il percorso finalizzato a rivedere i confini dei Comuni di Filadelfia, Francavilla Angitola e Polia, viene perseguito nell'ottica di favorire una migliore gestione sia dei servizi offerti ai cittadini residenti, in quanto gli abitanti delle località interessate e ricadenti nel territorio di Polia e Francavilla Angitola, storicamente, hanno visto i loro interessi individuali e collettivi, trovare diretta tutela nei servizi resi dal Comune di Filadelfia; sia per la conformità orografica del territorio, molto più vicino e collegato a quello di Filadelfia e sia per ragioni affettive e di legame con i cittadini dello stesso comune, oltre che per ragioni sociali, culturali e religiose.

Occorre ricordare, in effetti, che la circoscrizione è una unità territoriale nata per svolgere alcune funzioni di governo e per gestire i servizi di base, in modo il più possibile vicino alla gente. In tali porzioni di terreno, di modeste estensioni, sia quelle inerenti al Comune di Polia che quelle di Francavilla Angitola, risultano insediati stabilmente nuclei di famiglie che dimorano a notevole distanza dai Comuni originari e di fatto integrate nel Comune di Filadelfia, usufruiscono, già oggi, dei servizi erogati da parte di quest'ultimo. Inoltre, i residenti hanno maggiore difficoltà a recarsi agli uffici comunali di Polia e Francavilla Angitola, piuttosto che a quelli di Filadelfia. I servizi sanitari si trovano in Filadelfia e gli abitanti di queste zone sono tutti seguiti dai medici di base di Filadelfia e si rivolgono ai servizi dell'unità sociosanitaria – assistenziale dell'ASP, sita in Filadelfia.

Dal punto di vista orografico e urbanistico, il territorio del Comune di Francavilla Angitola, soprattutto, nella località indicata di C. da Fria, si incunea nel centro abitato di Filadelfia, con una striscia di terreno, così come risultante dal foglio di mappa n.17 con le particelle indicate nell’allegato al presente progetto di legge. Tale porzione di terreno è stata oggetto, in questi ultimi anni, di un consistente incremento di insediamenti abitativi, per effetto anche del trasferimento di numerosi cittadini dal comune di Filadelfia; per cui si è creata una comunità sociale che pur dipendendo amministrativamente dal comune di Francavilla Angitola, nello specifico, dal quale dista parecchi chilometri non coperti da servizi pubblici e di trasporto, è socialmente ed economicamente omogenea al tessuto urbano e sociale del comune di Filadelfia.

Le aree interessate dalle modifiche di confine sono conurbate con il territorio di Filadelfia, con un dislivello di 400 metri con il nucleo periferico di Francavilla Angitola, che per essere raggiunta deve essere coperta una distanza di oltre 5 km, percorrendo la strada provinciale o delle stradette minori di campagna.

Le contrade di Piano Bosco, Fellà e Pantani, nel comune di Polia, distano parecchi chilometri da questo ultimo, e per questo motivo usufruiscono della maggior parte dei servizi resi dal Comune di Filadelfia come scuolabus per recarsi agli istituti di Filadelfia; servizio idrico, ecc. I ragazzi/e frequentano le scuole di Filadelfia ed hanno i loro contatti sociali, civili e culturali con le strutture pubbliche e private di questo territorio; frequentano le Chiese e le parrocchie di Filadelfia e tutte le attività ad esse collegate. I residenti in detti territori fruiscono delle attività economiche di Filadelfia ed hanno i loro domicili per motivi di lavoro e di attività economica, sempre nello stesso comune di Filadelfia. Infine, è da evidenziare come nelle aree limitrofe alle residenze interessate dalle variazioni di confini non insistono altri nuclei abitativi”;

valutata altresì, la relazione descrittiva della rettifica di confine, di cui all’Allegato A – Planimetrie di inquadramento generale, dalla quale si evince che la contrada Fria di Francavilla Angitola è distante circa 5 Km dal centro abitato di detto Comune, mentre risulta essere contiguo al centro urbano di Filadelfia. Le contrade Piano Bosco, Pantani e Fella’ distano circa 10 km dal centro di Polia e circa 2 km dal centro di Filadelfia;

rilevato che:

·      la contrada Fria di Francavilla Angitola e le contrade Paino Bosco, Pantani e Fellà del Comune di Polia presentano di fatto una conurbazione con il Comune di Filadelfia per dotazione infrastrutturale e funzioni territoriali;

·      le suddette contrade sono popolate da un gruppo di abitanti che per caratteristiche storico- culturali, di costume e tradizione è integrata con la comunità di Filadelfia, tanto da poterli collocare territorialmente ad una comune appartenenza e in un comune territorio;

considerato che la Corte costituzionale ha affermato che la perimetrazione delle “popolazioni interessate” deve poggiare su “elementi idonei a fondare ragionevolmente una valutazione di sussistenza o insussistenza di un interesse qualificato a essere consultati sulla variazione territoriale” (sent. n. 47 del 2003), con l’avvertenza che tale binomio evoca comunque “un dato variabile, che può prescindere dal diretto coinvolgimento nella modifica, ricomprendendo anche gruppi di residenti interessati ad essa in via mediata e indiretta (sentenze n. 278 del 2011 e n. 334 del 2004)”;

ritenuto, per quanto precedentemente espresso e concordemente con quanto indicato nella relazione illustrativa della proposta di legge n. 230/12^, che la consultazione referendaria possa essere limitata ai soli cittadini residenti nella contrada Fria del Comune di Francavilla Angitola e ai cittadini residenti nelle contrade Piano Bosco, Pantani e Fella’ del Comune di Polia, quali popolazioni interessate dalla modifica dei confini territoriali. I cittadini interessati dovranno esprimere la propria preferenza sull’inclusione della contrada Fria del Comune di Francavilla Angitola e delle contrade Piano Bosco, Pantani e Fella’ del Comune di Polia nel Comune di Filadelfia;

rilevato, infine, che la relazione tecnico-finanziaria della proposta di legge n.230/12^

·      individua gli elettori potenzialmente interessati alla consultazione referendaria così suddivisi: Comune di Francavilla Angitola, 50 elettori e 1 sezione elettorale; Comune di Polia 180 elettori e 1 sezione elettorale;

·      quantifica, inoltre, le spese connesse alla indizione e all’organizzazione del referendum consultivo obbligatorio di cui all’articolo 40 della legge regionale 13/1983 alla quale integralmente si rinvia;

considerato che la prima Commissione consiliare permanente ha esaminato in sede referente la proposta di legge n. 230/12^ e ha adottato la risoluzione n.1 del 14 febbraio 2024, con la quale ha proposto al Consiglio regionale di deliberare per l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio sulla proposta di legge n. 230/12^ limitato ai soli elettori residenti nelle contrade Fria del Comune di Francavilla Angitola e ai cittadini residenti nelle contrade Piano Bosco, Pantani e Fella’ del Comune di Polia, proponendo altresì all’Assemblea di proseguire nell'iter procedurale avviato ai sensi della legge regionale n.13/1983;

ritenuto di accogliere la proposta della prima Commissione consiliare di proseguire nell'iter procedurale e di procedere all'effettuazione del referendum consultivo delle popolazioni interessate;

rilevato, infine, che ai sensi dell’articolo 40, comma 3, della legge regionale n.13/1983 la deliberazione consiliare di effettuazione del referendum consultivo deve indicare, in quanto mero atto di indirizzo, il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge;

vista la deliberazione del Consiglio comunale di Filadelfia n. 10 del 22 maggio 2023, allegata alla proposta di legge n. 230/12^;

visto l’articolo 86 del Regolamento interno;

udito il relatore, consigliere De Nisi, che ha illustrato il provvedimento;

delibera

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

-    di approvare, ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale 5 aprile 1983, n.13, la deliberazione di effettuazione del previsto referendum consultivo obbligatorio sulla proposta di legge n. 230/12^ limitato ai soli elettori residenti nelle contrade Fria del Comune di Francavilla Angitola e ai cittadini residenti nelle contrade Piano Bosco, Pantani e Fella’ del Comune di Polia;

-    di formulare nei seguenti termini il quesito da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento alla proposta di legge n. 230/12^: «Volete voi cittadini delle contrade Fria del Comune di Francavilla Angitola e delle contrade di Piano Bosco, Pantani, Fellà del Comune di Polia che sia approvata la proposta di legge n. 230/12˄ la quale prevede l’accorpamento al territorio del Comune di Filadelfia e la conseguente modifica dei confini territoriali secondo la planimetria allegata alla suddetta proposta di legge 230/12˄?»;

-    di proseguire nell’iter procedurale avviato ai sensi della legge regionale n.13/1983;

-    di dare atto che, ai sensi dell'articolo 133, comma 2 della Costituzione e dell'articolo 40, comma 4, lettere b) e c) della legge regionale n. 13/1983, la consultazione referendaria è limitata ai soli elettori residenti nelle contrade Fria del Comune di Francavilla Angitola e ai cittadini residenti nelle contrade Piano Bosco, Pantani e Fella’ del Comune di Polia;

-    di chiedere ai sindaci dei Comuni interessati di disporre l'anticipazione, ai sensi dell'articolo 32 della l.r. 13/1983, delle spese strettamente occorrenti per lo svolgimento del referendum consultivo, che la Regione provvederà, a consuntivo, a rimborsare dietro presentazione debitamente documentata delle stesse;

-    di trasmettere copia della presente deliberazione al Presidente della Giunta regionale per l’indizione del referendum;

-    di trasmettere, per conoscenza, la presente deliberazione ai sindaci dei Comuni interessati;

-    di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

(Allegato)

Proposta di legge n. 266/12^ di iniziativa dei Consiglieri regionali Mancuso e Caputo, recante: “Disciplina del Sistema Statistico Calabria (SiSCal)” (deliberazione consiliare n. 271)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Nel rispetto dell’articolo 117, comma 2, lettera r), della Costituzione e in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica), la presente legge disciplina le attività di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione e archiviazione dei dati statistici di interesse regionale, per le seguenti finalità:

a) coordinare i processi di produzione statistica nel territorio regionale;

b) realizzare, nell’ambito del territorio regionale, la connessione delle fonti informative, la razionalizzazione dei relativi flussi e la migliore condivisione dei dati finalizzati all’informazione statistica;

c) assicurare la rispondenza delle attività di competenza in materia statistica ai fabbisogni conoscitivi del territorio garantendone l’orientamento alle specificità regionali;

d) individuare gli strumenti di miglioramento della qualità dell’informazione statistica prodotta dalle strutture regionali competenti con particolare riferimento ai profili di pertinenza, accuratezza, tempestività e fruibilità;

e) concorrere alle attività del Sistema statistico nazionale di cui al d.lgs. 322/1989, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee;

f) garantire all’amministrazione regionale la disponibilità delle informazioni statistiche necessarie al processo di programmazione, nonché a quello di monitoraggio e di valutazione delle politiche regionali;

g) promuovere l'informazione statistica;

h) promuovere la fruizione dei dati statistici, privilegiandone la disponibilità nell’ambito del portale Calabria Open Data, nel rispetto della normativa vigente in materia di “apertura dei dati” e delle Linee guida regionali approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 86 del 5 marzo 2022.

Art. 2

(Sistema Statistico Calabria - SiSCal )

1. Lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 1 è demandato al Sistema statistico Calabria (SiSCal), costituito nel modo seguente:

a) dalla struttura organizzativa regionale di cui all’articolo 4, alla quale è demandato il coordinamento dei procedimenti di natura statistica di competenza, e che svolge le funzioni di Ufficio di statistica regionale;

b) dalla commissione statistica regionale di cui all’articolo 5;

c) previa intesa, dagli uffici di statistica facenti parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN), istituiti presso:

1) la Città metropolitana di Reggio Calabria;

2) le amministrazioni provinciali di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia;

3) i Comuni in forma singola o associata o consortile;

4) le Camere di Commercio industria, artigianato, agricoltura;

5) le Prefetture – Uffici territoriali del Governo della regione Calabria;

d) previa intesa, dall’Università della Calabria di Rende (CS), dall’Università Magna Graecia di Catanzaro, dall’Università Mediterranea di Reggio di Calabria e dagli istituti del sistema dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) presenti nel territorio regionale.

2. Per la formalizzazione della richiesta di adesione al SiSCal, il rappresentante legale dei soggetti di cui al comma 1, lettere c) e d), inoltra specifica richiesta alla amministrazione regionale.

3. L’amministrazione regionale svolge il ruolo di coordinamento del SiSCal, per il tramite dell’Ufficio di statistica regionale di cui all’articolo 4, avvalendosi delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Art. 3

(Funzioni del SiSCal)

1. Al SiSCal sono attribuite le seguenti funzioni:

a) disciplinare le attività di raccolta, gestione, elaborazione, analisi e diffusione delle informazioni statistiche derivanti dalle rilevazioni svolte dalla Regione ovvero dagli uffici di statistica degli enti e organismi pubblici del Sistema medesimo;

b) garantire la disponibilità delle informazioni necessarie per le rilevazioni di competenza regionale ricomprese nel Programma statistico nazionale (PSN);

c) garantire la disponibilità delle informazioni statistiche necessarie al processo di programmazione nonché a quello di monitoraggio, controllo e valutazione delle politiche regionali e, in particolare, di quelle funzionali alla valorizzazione degli indicatori di realizzazione delle operazioni finanziate con risorse comunitarie;

d) favorire l’implementazione di attività di studio, ricerca ed elaborazione di dati in materia statistica da parte degli enti locali;

e) promuovere, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del d.lgs. 322/1989, lo sviluppo di uffici di statistica degli enti locali in forma associata o consortile, definendo i possibili scenari di aggregazione degli uffici medesimi;

f) promuovere e realizzare rilevazioni, elaborazioni e ricerche statistiche di particolare interesse per l’amministrazione regionale, anche in collaborazione con altri enti o istituti universitari;

g) promuovere l’implementazione, nell’ambito del PSN, delle rilevazioni, tra quelle di cui alla lettera f), ritenute di interesse nazionale;

h) implementare forme di costante collaborazione e supporto con l’Istituto nazionale di statistica (Istat), anche per il tramite dell’Ufficio territoriale dello stesso Istituto, per garantire la migliore efficacia delle attività del sistema statistico regionale;

i) garantire la fruizione dei dati statistici, privilegiandone la disponibilità nell’ambito del portale Calabria Open Data nel rispetto della normativa vigente in materia di “apertura dei dati” e delle Linee guida regionali approvate con D.G.R. n. 86/2022;

j) garantire la trasmissione, la comunicazione e il trattamento dei dati personali tra gli Uffici di statistica degli enti e organismi pubblici del SiSCal nei limiti previsti dall’articolo 6-bis del d.lgs. 322/1989 e con le modalità e i criteri stabiliti dalla Direttiva n. 9 del 20 aprile 2004 (Criteri e modalità per la comunicazione dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale) del Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica (Comstat).

Art. 4

(Ufficio di statistica regionale)

1. L’ Ufficio di statistica regionale svolge le funzioni di cui all’articolo 6 del d.lgs. 322/1989.

2. Nell’ambito del SiSCal, l’Ufficio di statistica regionale, avvalendosi della collaborazione delle strutture organizzative della Giunta regionale, svolge le funzioni di cui all’articolo 6 del d.lgs. 322/1989. In particolare, svolge i seguenti compiti:

a) promuove e realizza la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione regionale, nell'ambito del PSN;

b) coordina lo svolgimento delle rilevazioni di competenza dell’Ente, ricomprese nel PSN, individuando la struttura amministrativa competente per materia;

c) fa da tramite tra le strutture amministrative regionali e l’Istat per rendere disponibili alle strutture medesime strumenti e metodologie per comprendere le dinamiche sociali ed economiche e, contestualmente, per individuare strumenti di rilancio dell’economia e della competitività regionale;

d) promuove, al fine di garantire la migliore qualità delle attività di competenza regionale in materia statistica, anche in collaborazione con l’Istat, le attività di formazione e di aggiornamento dei referenti statistici di cui al comma 3;

e) svolge, per le finalità istituzionali dell’amministrazione regionale, rilevazioni non inserite nel PSN, attenendosi ai criteri generali sull'attività statistica fissati dal Comstat, dandone preventiva comunicazione all’Istat;

f) predispone, su proposta dei soggetti facenti parte del SiSCal e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 13 del d.lgs. 322/1989, entro il termine di centottanta giorni dalla approvazione della presente legge, il Programma statistico regionale (PSR);

g) accerta le violazioni nei confronti di coloro che, a seguito di richiesta di dati e notizie per le rilevazioni statistiche di interesse regionale, previste dal PSR e dal PSN, non li forniscono o li forniscono errati, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, secondo la procedura prevista dall'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 322/1989.

h) fornisce collaborazione e supporto al Consiglio regionale nell’ambito dell’iter di formazione e monitoraggio dell’attuazione delle leggi regionali.

3. Per le finalità di cui al comma 2, l’Ufficio di statistica costituisce la rete dei referenti statistici individuati dai dipartimenti regionali e dalle strutture amministrative ad essi equiparate.

4. A norma della Direttiva n. 1/Comstat del 15 ottobre 1991 (Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione), l’Ufficio di statistica è tenuto a fornire all’Istat:

a) gli elementi di competenza per la preparazione del PSN per il triennio che inizia il 1° gennaio successivo, utilizzando la scheda predisposta allo scopo dall'Istituto, entro il 28 febbraio di ogni anno;

b) il rapporto annuale sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del d.lgs. 322/1989, tenendo separate le rilevazioni ed elaborazioni di esclusivo interesse dell'amministrazione di appartenenza da quelle che rientrano nel PSN, entro il 31 marzo di ogni anno.

5. Al personale da assegnare all’Ufficio di statistica è richiesto, preferibilmente, il possesso di titolo di studio in materie statistiche, ovvero di avere frequentato corsi post-laurea o post diploma in materie statistiche.

Art. 5

(Commissione statistica regionale)

1. La commissione statistica regionale è composta dal responsabile dell’Ufficio di statistica regionale, che ne promuove la costituzione, la presiede e ne programma le attività e, previa intesa, dai seguenti componenti:

a) un rappresentante del Consiglio regionale;

b) un rappresentante dell’Unione delle Province d’Italia (UPI Calabria);

c) un rappresentante dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI Calabria);

d) un rappresentante dell'Unione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

e) un rappresentante delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo della regione Calabria;

f) un rappresentante dell’ufficio territoriale dell’Istat;

g) un docente universitario esperto in statistica per ciascuna Università e istituto AFAM calabrese di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d);

2. I componenti della commissione sono designati dai soggetti di cui al comma 1 entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla richiesta del Responsabile dell’Ufficio di statistica regionale.

3. La commissione statistica è individuata con delibera della Giunta regionale e nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dalla designazione di cui al comma 2.

4. La commissione statistica resta in carica per cinque anni decorrenti dall’atto di nomina di cui al comma 3.

5. Alle sedute della commissione possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i dirigenti delle strutture amministrative regionali competenti per materia, nonché rappresentanti di categorie di portatori di interesse in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

6. L’Ufficio di statistica regionale predispone il disciplinare delle attività di competenza della commissione statistica di cui al comma 1, entro il termine di sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, e ne propone l’adozione alla commissione medesima.

7. L'attività di segreteria è espletata dal personale regionale senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

8. Le sedute della commissione statistica si svolgono in modalità web conference.

9. La partecipazione ai lavori della commissione è a titolo gratuito e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, emolumento comunque denominato, né rimborso spese di qualsiasi genere.

10. La commissione statistica regionale svolge i seguenti compiti:

a) condivide il disciplinare di cui al comma 6, vi apporta eventuali modifiche e lo adotta entro il termine di trenta giorni dalla predisposizione dello stesso;

b) propone indagini ed elaborazioni statistiche atte a soddisfare le esigenze informative della Regione e degli enti appartenenti al SiSCal;

c) collabora alla predisposizione e all’aggiornamento del PSR di cui all’articolo 6, del quale monitora, periodicamente, l’attuazione;

d) adotta il PSR di cui all’articolo 6 entro il termine di trenta giorni dalla sua predisposizione;

e) definisce i criteri e le modalità organizzative per l’interscambio dei dati tra i soggetti del SiSCal di cui all’articolo 2;

f) promuove gli indirizzi per l'omogeneizzazione, la razionalizzazione e la diffusione dei dati relativi alle indagini afferenti al PSR di cui all’articolo 6;

g) fornisce supporto su ogni altra questione indicata dall’Ufficio di statistica regionale;

h) promuove la costituzione delle forme associative o consortili degli Uffici di statistica comunali, per come stabilito dall’articolo 3, comma 3, del d.lgs. 322/1989;

i) propone, d’intesa con l’ufficio territoriale Istat, iniziative di diffusione della cultura e della formazione statistica.

Art. 6

(Programma statistico regionale)

1. Il Programma statistico regionale (PSR), predisposto dall’Ufficio di statistica regionale entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presenta i seguenti caratteri:

a) ha durata triennale, viene aggiornato annualmente dall’Ufficio di statistica regionale e i relativi aggiornamenti sono trasmessi all'Istat ai fini dell'inserimento nel PSN;

b) prevede le rilevazioni, i progetti e le elaborazioni statistiche di interesse regionale precisando metodologie e modalità di attuazione;

c) individua i soggetti, tra quelli appartenenti al SiSCal, tenuti a collaborare all’implementazione delle attività di cui alla lettera b);

d) è sottoposto all’esame della commissione statistica regionale di cui all’articolo 5 e, una volta adottato dalla commissione, è sottoposto all’approvazione della Giunta regionale;

e) si raccorda con le metodologie, gli standard e le nomenclature previsti dal PSN di cui all'articolo 13 del d.lgs. 322/1989.

Art. 7

(Accesso ai dati statistici)

1. I dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel PSR sono patrimonio della collettività e vengono distribuiti ai soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta per fini istituzionali, di studio e di ricerca, fermi restando i divieti previsti dalle disposizioni in tema di tutela del segreto statistico di cui all'articolo 9 del d.lgs. 322/1989 e secondo le modalità stabilite dalla Direttiva n.1/Comstat del 15 ottobre 1991 e dall'Atto di indirizzo n. 3/Comstat del 27 marzo 2018 (Requisiti per la diffusione da parte degli uffici di statistica degli Enti appartenenti al Sistema statistico nazionale dei dati di titolarità Istat, rilevati e inviati all’Istituto nazionale di statistica per le attività di cui all’art. 6, c.1, lett. a), b) e c) del d.lgs. n. 322/1989, non ancora validati dall’Istituto).

2. Gli enti o i soggetti pubblici, persone giuridiche, società, associazioni e singoli cittadini, possono accedere ai dati di cui al comma 1 facendone richiesta all'Ufficio di statistica regionale.

3. L'accesso ai dati di cui al comma 1 e alle informazioni del PSR sono resi disponibili anche nel portale Calabria Open Data nel rispetto delle disposizioni in tema di tutela del segreto statistico di cui all'articolo 9 del d.lgs. 322/1989.

4. L'Ufficio di statistica regionale trasmette periodicamente ai soggetti facenti parte del SiSCal i dati ufficiali elaborati nell'ambito del sistema statistico regionale.

Art. 8

(Segreto statistico)

1. I dati raccolti nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel PSR sono resi disponibili solo in forma aggregata, secondo modalità che rendono non identificabili gli interessati, come previsto dal Considerando n. 162 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - GDPR).

2. In materia di segreto d’ufficio, si applicano agli addetti all’Ufficio di statistica regionale le disposizioni per la tutela del segreto statistico, di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 322/1989.

3. Al personale dell’Ufficio di statistica regionale e ai referenti statistici dipartimentali di cui all’articolo 4, comma 3, si applicano, inoltre, le norme in materia di segreto d’ufficio previste dall’ordinamento regionale e, in particolare, l’articolo 12, comma 7, del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Calabria, allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 357 del 21 luglio 2023.

Art. 9

(Obbligo di fornire i dati statistici)

1. L’obbligo di fornire i dati statistici, per le rilevazioni di interesse regionale individuate nel PSR o nel PSN, è disciplinato dall’articolo 7 del d.lgs. n. 322/1989, al quale si rinvia, ferme restando le specificazioni del Considerando numero 162 del GDPR.

2. Non sono soggetti all’obbligo di cui al comma 1:

a) i dati personali delle particolari categorie di cui all'articolo 9 del GDPR;

b) i dati personali relativi a condanne penali e reati come previsto dall’articolo 10 del GDPR.

3. L’Ufficio di statistica regionale, una volta venuto a conoscenza della violazione degli obblighi di cui al comma 1, procede al relativo accertamento ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

4. L’Ufficio di statistica regionale redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n.689 (Modifiche al sistema penale), lo trasmette al Prefetto di Catanzaro, che procede ai sensi degli articoli 18 e seguenti della medesima legge, e invia all’Istat la comunicazione relativa all’avvio del procedimento sanzionatorio.

Art. 10

(Diffusione della cultura statistica)

1. Per contribuire alla promozione, alla diffusione e alla valorizzazione della cultura statistica in ambito regionale è prevista l’implementazione, a cura del gruppo di lavoro interdipartimentale e senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale, nel portale Calabria Open Data:

a) della biblioteca statistica regionale, in formato digitale;

b) di una apposita sezione, nella quale sono illustrate alcune elaborazioni che mostrano come, a partire dall’analisi del dato grezzo, sia possibile pervenire, anche per integrazione di diverse fonti informative, alla programmazione, in ambito regionale, delle attività e delle risorse necessarie per la promozione dello sviluppo economico e sociale.

Art. 11

(Utilizzo dei dati statistici nella formazione e nel monitoraggio dell’attuazione delle leggi regionali)

1. L’Ufficio di statistica regionale rende disponibili i dati statistici utili per la predisposizione e il monitoraggio dell’attuazione delle leggi regionali.

Art. 12

(Clausola valutativa)

1. Con cadenza annuale, dalla entrata in vigore della presente legge, l’Ufficio di statistica regionale di cui all’articolo 4, invia alla commissione consiliare competente la relazione sull’attuazione della presente legge regionale.

2. La relazione riguarda:

a) l’attuazione delle funzioni di cui all’articolo 3;

b) le attività dell’Ufficio di statistica regionale di cui all’articolo 4;

c) le attività della commissione statistica regionale di cui all’articolo 5;

d) il PSR di cui all’articolo 6 e la sua attuazione;

e) la fruizione dei dati statistici nell’ambito del portale Calabria Open Data.

Art. 13

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

(Allegato)

Proposta di legge n. 193/12^ di iniziativa dei Consiglieri regionali Straface, Caputo, Mannarino, Crinò, Alecci, recante: “Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale della fibromialgia e istituzione del Registro regionale” (deliberazione consiliare n. 272)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, al fine di offrire un servizio di supporto, e in attesa del riconoscimento della fibromialgia e della elettrosensibilità a livello nazionale, promuove l’istituzione di ambulatori dedicati all’attività gratuita di screening.

2. La Regione promuove l’istituzione a livello ospedaliero e territoriale di ambulatori multidisciplinari dedicati unicamente alle patologie in cui è prevista la collaborazione di figure specialistiche, per il trattamento e la gestione degli esiti delle malattie.

3. Gli ambulatori multidisciplinari di cui al comma 2 possono essere coadiuvati da sportelli delle associazioni di volontariato che si occupano di fibromialgia e di elettrosensibilità sul territorio regionale, le quali, con proprio personale volontario, possono fornire supporto e contribuire a dare conforto al paziente affetto da fibromialgia e da elettrosensibilità.

Art. 2

(Centro di coordinamento regionale)

1. La Regione promuove l’istituzione di un Centro di coordinamento regionale con il fine di creare una rete di ambulatori dislocati a livello ospedaliero e territoriale e un percorso diagnostico-terapeutico assistenziale (PDTA), anche per garantire standardizzazione ed equità di accesso alle prestazioni, con il coinvolgimento di figure specialistiche, distribuite su tutto il territorio regionale.

Art. 3

(Riconoscimento delle associazioni e delle attività di volontariato per i pazienti affetti da fibromialgia e da elettrosensibilità)

1. La Regione riconosce il rilevante apporto delle associazioni e del volontariato che si occupano della fibromialgia e della elettrosensibilità sul territorio regionale, valorizzando e diffondendo le loro attività aventi come obiettivo il perseguimento di finalità di solidarietà, diretta ad aiutare persone affette da fibromialgia e da elettrosensibilità.

Art. 4

(Istituzione della giornata regionale per la lotta alla fibromialgia e alla elettrosensibilità)

1. La Regione istituisce, senza oneri a carico del proprio bilancio, la giornata regionale per la lotta alla fibromialgia e alla elettrosensibilità, che si celebra annualmente il 12 maggio, in corrispondenza con la giornata nazionale.

2. In occasione della giornata di cui al comma 1, la Regione può concedere il patrocinio morale alle iniziative, di rilevante interesse regionale, poste in essere dalle pubbliche amministrazioni o dagli enti del Terzo settore presenti sul territorio calabrese e finalizzate alla promozione dell’informazione e alla sensibilizzazione degli operatori del settore e della popolazione sulle caratteristiche delle malattie, sulla sintomatologia e sulle procedure di prevenzione, sulle complicanze, nonché alla realizzazione di apposite sessioni di screening.

Art. 5

(Istituzione dei registri regionali per la fibromialgia e per la elettrosensibilità)

1. La Regione istituisce un registro regionale per la fibromialgia e un registro regionale per la elettrosensibilità, al fine di tracciarne l’incidenza e la prevalenza a livello regionale.

2. I dati riportati nei registri di cui al comma 1 sono inoltre utilizzati ai fini dell’aggiornamento delle linee guida riguardanti i trattamenti medico-sanitari più efficaci e per la realizzazione di studi clinici e farmacologici.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. La presente legge non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale verifica l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti in relazione alla programmazione e predisposizione degli interventi finalizzati alla prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi legati alla fibromialgia e alla elettrosensibilità. A tal fine, la Giunta regionale presenta ogni due anni al Consiglio regionale una relazione che documenta:

a) le azioni attivate dai soggetti istituzionali competenti in attuazione della presente legge;

b) la funzionalità e le criticità dell’operatività e della gestione dei registri di cui all’articolo 5;

c) le attività di informazione e formative nonché le campagne di sensibilizzazione promosse dalle associazioni sul territorio regionale;

d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.

2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative e il Consiglio regionale rende pubblici, sul proprio sito istituzionale, i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

(Allegato)

Proposta di legge n. 202/12^ di iniziativa dei Consiglieri regionali Straface, Mannarino, Raso, Laghi, Caputo, recante: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria)” (deliberazione consiliare n. 273)

Art. 1

(Modifica dell’articolo 1 della l.r. 2/2016)

1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria) è sostituito dal seguente:

“1. La Regione Calabria, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, istituisce il Registro tumori della popolazione della Regione Calabria, alimentato dai registri tumori delle Aziende sanitarie provinciali (ASP) di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia, al fine di assicurare la totale copertura della registrazione oncologica su tutto il territorio calabrese.”.

2. Il comma 1-bis dell’articolo 1 della l.r. 2/2016 è così modificato:

a) nell’alinea, le parole “di cui agli articoli 85, comma 1, lett. b) e 98, comma 1, lett. c) del Codice in materia di protezione dei dati personali” sono sostituite dalle seguenti: “previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali”;

b) alla lettera f), la parola “locali” è sostituita dalla seguente: “provinciali”.

Art. 2

(Modifica dell’articolo 2 della l.r. 2/2016)

1. L’articolo 2 della l.r. 2/2016 è sostituito dal seguente:

“Art. 2

(Istituzione del Centro di coordinamento dei registri tumori)

1. È istituito il Centro di coordinamento regionale dei registri tumori composto da:

a) il dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di tutela della salute, o un suo delegato, con funzioni di coordinatore del Centro;

b) i responsabili dei registri tumori delle ASP di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia;

c) il direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria (ARPACAL) o un suo delegato;

d) un referente scientifico nominato dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di tutela della salute;

e) un referente scientifico nominato dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di tutela dell’ambiente.

2. Il Centro di coordinamento regionale dei registri tumori, sentiti i responsabili dei registri tumori delle ASP, provvede a selezionare e fornire a ciascun registro tumori le risorse informative di base necessarie per il suo funzionamento: anagrafe (sanitaria, nazionale, comunale), scheda di dimissione ospedaliera (SDO), mortalità nominativa ISTAT, accesso ai sistemi informatizzati di anatomia patologica presenti sul territorio della Regione Calabria.

3. Il Centro di coordinamento regionale verifica, con periodicità annuale, la qualità e la completezza delle attività svolte da ciascuno dei registri tumori della Regione Calabria. Le attività del Centro di coordinamento regionale e dei registri tumori delle ASP sono disciplinate dal regolamento regionale di cui all’articolo 3-bis.

4. Il Centro di coordinamento regionale monitora e valuta l’operato dei registri tumori delle ASP, proponendo soluzioni idonee alla risoluzione di eventuali problematiche e opportuni studi per le valutazioni di merito dell’impatto dell’ambiente sulla salute dei cittadini. Ha il compito, inoltre, di proporre azioni finalizzate al miglioramento della prevenzione, della diagnosi e della terapia della patologia oncologica nel territorio della Regione Calabria, in sinergia con il Coordinamento regionale della rete oncologica. L’incarico di componente del Centro di coordinamento dei registri tumori è a titolo gratuito e senza alcun compenso.

5. Il Centro di coordinamento regionale ha sede presso il dipartimento regionale competente in materia di tutela della salute.

6. Il Centro di coordinamento regionale si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, di collaborazioni tecnico-scientifiche per attuare gli scopi della presente legge.”.

Art. 3

(Modifica dell’articolo 3 della l.r. 2/2016)

1. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 3 della l.r. 2/2016 sono sostituiti dai seguenti:

“1. I registri tumori sono allocati presso la direzione strategica delle rispettive ASP.

2. Le ASP individuano entro il 30 giugno 2024, tra il personale in servizio con competenze in materia, i responsabili dei rispettivi registri tumori e il personale necessario agli adempimenti di legge e alla corretta operatività dei registri.

3. Il dipartimento regionale competente in materia di tutela della salute, con propri atti, fissa e aggiorna i criteri e le procedure per il corretto funzionamento dei registri tumori provinciali.”.

Art. 4

(Modifica dell’articolo 3-bis della l.r. 2/2016)

1. Al comma 2 dell’articolo 3-bis della l.r. 2/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola “statale” è sostituita dalla seguente: “vigente”;

b) le parole: “in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lett. g), del d.lgs. 196/2003,” sono soppresse;

c) dopo le parole: “con riferimento al trattamento dei dati”, la parola “sensibili” è sostituita dalla seguente: “personali”;

d) dopo le parole: “le tipologie di dati”, la parola “sensibili” è sostituita dalla seguente: “personali”.

Art. 5

(Inserimento dell’articolo 3-ter nella l.r. 2/2016)

1. Dopo l’articolo 3-bis della l.r. 2/2016, è inserito il seguente:

“Art. 3-ter

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dal Centro di coordinamento regionale di cui al comma 2 dell’articolo 2, presenta alla Commissione consiliare competente, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull’attività svolta. In particolare, la relazione contiene i seguenti dati e informazioni:

a) livello raggiunto relativamente alla mappatura di tutte le patologie tumorali nel territorio regionale;

b) interventi da parte della Giunta regionale nella programmazione sanitaria e nella rimodulazione dell’offerta sanitaria territoriale e ospedaliera, anche in termini di campagne di prevenzione specifiche per aree geografiche o tipologia di screening, che tengano conto delle analisi e delle ricerche elaborate grazie ai dati raccolti dal Registro tumori della Regione Calabria;

c) criticità riscontrate nella gestione del Registro tumori della Regione Calabria, in particolare le anomalie nella corretta e completa ricezione dei flussi di dati, e interventi posti in essere per ridurre al minimo le eventuali interruzioni;

d) proposte idonee alla soluzione di eventuali problematiche e valutazioni di merito dell’impatto dell’ambiente sulla salute dei cittadini;

e) criticità verificatesi nella applicazione della presente legge.

2. La relazione di cui al comma 1 è resa pubblica attraverso i portali istituzionali della Regione Calabria.”.

Art. 6

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

(Allegato)

Proposta di legge n. 216/12^ di iniziativa dei Consiglieri regionali Mannarino, Caputo, Graziano, Molinaro, recante: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 aprile 2008, n. 9 (Istituzione del Parco Marino Regionale «Riviera dei Cedri»)” (deliberazione consiliare n. 274)

Art. 1

(Integrazione dell’articolo 2 della l.r. n. 9/2008)

1. All’articolo 2 della legge regionale 21 aprile 2008, n. 9 (Istituzione del Parco Marino Regionale “Riviera dei Cedri”) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola: “Diamante” sono aggiunte le seguenti: “, Scalea, San Nicola Arcella”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. In tale tratto di costa sono comprese numerose scogliere che rappresentano i luoghi naturali fra i più suggestivi della Calabria, in particolare, lo scoglio della Regina (Acquappesa), le due uniche isole della Calabria, Isola di Cirella (Diamante) e l’Isola Dino (Praia a Mare), nonché i fondali marini dell'isola di Cirella - Diamante e Isola di Dino - Capo Scalea, la Baia di Carpino – Ajnella e l’Area della grotta dell’Arcomagno, che sono i sette siti del Parco Riviera dei Cedri.”;

c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

“8-bis. La Baia di Carpino – Ajnella si caratterizza per la presenza di prateria di posidonia oceanica, di pinna nobilis e di una varietà di gorgonie. Si segnala la presenza di numerose grotte che puntellano il tratto di costa.

8-ter. L’Area della grotta dell’Arcomagno, classificata come geosito di interesse nazionale, si caratterizza per la presenza di roccia calcarea di tipo dolomitico di età triassica. Nello specchio d’acqua antistante, la flora marina è ricca di posidonia.”.

Art. 2

(Sostituzione della Tavola 1 allegata alla l.r. n. 9/2008)

1. La Tavola 1 allegata alla l.r. n. 9/2008 ai sensi dell’articolo 4, è integralmente sostituita dalla Tavola 1, in scala 1: 25.000, allegata alla presente legge, che costituisce parte integrante della l.r. n. 9/2008. Rimangono confermate le Tavole 2 e 3 allegate alla l.r. n. 9/2008.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

(Allegati)

 

Proposta di legge n. 250/12^ di iniziativa dei Consiglieri regionali Mancuso, Gentile e Gallo, recante: “Disciplina per il pascolo e la tutela del territorio” (deliberazione consiliare n. 275)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, nel rispetto delle competenze attribuite dall'articolo 117 della Costituzione e dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale, disciplina la movimentazione e il pascolo di animali da allevamento nel territorio della Regione Calabria al fine di prevenire il rischio di diffusione di malattie trasmissibili, tutelare le proprietà pubbliche e private e preservare il benessere degli animali.

Art. 2

(Identificazione)

1. Gli animali di cui all'articolo 1 devono essere identificati con le modalità disciplinate dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 (Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53).

Art. 3

(Documentazione di accompagnamento)

1. Nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 134/2022, gli animali che per ragioni di pascolo o transumanza sono trasportati con automezzo sono muniti di documento di accompagnamento, sul quale è riportato anche l'esito favorevole dell'ultimo controllo sierologico effettuato.

2. Copia del documento di cui al comma 1 è consegnata al servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio di destinazione entro quarantotto ore lavorative dall'arrivo degli animali.

Art. 4

(Delimitazioni di terreni per scopi di pascolo)

1. L’esistenza di una recinzione per scopi di pascolo è comunicata al Comune mediante l’apposito modello di recinzione per pascolo (di seguito “modello RP”), allegando idoneo titolo di conduzione del terreno.

2. La realizzazione delle recinzioni avviene previo invio al Comune del modello RP, allegando idoneo titolo di conduzione del terreno nel rispetto della normativa vigente.

3. Sono autorizzate mediante la presente regolamentazione locale le installazioni di recinzioni a uso pascolo lungo la testa degli argini dei corsi d’acqua ai sensi della lettera f) dell’articolo 96 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie).

4. I conduttori che sono anche proprietari dei terreni recintati o da recintare per scopi di pascolo sono esonerati da quanto previsto ai commi 1 e 2.

Art. 5

(Uso di fabbricati per stalla o ricovero animali)

1. I fabbricati utilizzati come stalle o ricovero temporaneo di animali devono avere idonea autorizzazione, concessione o altra formalità prevista dalla legislazione urbanistica che ne consenta l’uso per tale destinazione.

Art. 6

(Divieti e limiti al pascolo)

1. Nel territorio boscato della Regione Calabria il pascolo, il transito o l’immissione sono vietati:

a) per un periodo di dieci anni agli animali di ogni specie nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi;

b) agli animali di ogni specie nei boschi chiusi al pascolo;

c) agli animali di ogni specie nei boschi chiusi al pascolo, anche se propri e nei vivai forestali;

d) agli animali di ogni specie nelle fustaie disetanee che sono in continua rinnovazione.

2. Nei boschi vetusti, troppo radi o degradati e in quelli interessati da interventi di diradamento di tipo moderato finalizzati esclusivamente alla rinaturalizzazione del bosco, il dipartimento regionale competente per materia può consentire il pascolo in forma limitata, indicandone la durata, il carico massimo del bestiame, la ripartizione in sezione e in turni di riposo.

3. Nel territorio con soprassuolo pascolivo l’attività al pascolo è vietata sui terreni deteriorati a causa di un carico di bestiame eccessivo o per motivi di dissesto idrogeologico in cui predominano le specie a scarso valore pabulare, poliennali con evidenti segni di erosione superficiale, costipamento e sentieramento. Il dipartimento regionale competente può consentire il pascolo in forma limitata, indicandone la durata, il carico massimo del bestiame, la ripartizione in sezioni e in turni di riposo.

4. Il pascolo sui terreni del demanio forestale regionale è esercitato a seguito di apposita concessione rilasciata da Azienda Calabria Verde nei termini e con le modalità stabilite nel regolamento di cui all’articolo 10.

5. Il carico di bestiame ammissibile per superficie pascoliva è stabilito in ragione alla produttività della cotica erbosa e sulla base degli indici di conversione stabiliti nel regolamento di cui all’articolo 10.

Art. 7

(Controlli)

1. I controlli finalizzati a verificare il rispetto delle norme contenute dalla presente legge sono effettuati dai vigili urbani, dagli altri agenti e dipendenti comunali, dal personale preposto dalle aziende sanitarie, nonché dalle altre forze dell’ordine competenti, secondo i rispettivi ordinamenti e nei limiti delle risorse finanziarie dei rispettivi bilanci.

2. I controlli possono essere eseguiti d’ufficio, su espressa denuncia o anche su semplice e informale segnalazione.

3. Al fine di acquisire segnalazione di abusi e violazioni della presente legge, i Comuni e le aziende sanitarie attivano un indirizzo di posta elettronica destinata a tali segnalazioni da pubblicare sul sito istituzionale.

Art. 8

(Sanzioni)

1. L’inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 6 comporta l'applicazione, nei confronti del trasgressore, della sanzione amministrativa ai sensi della normativa vigente.

2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 9 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 300,00 a 1.000,00 euro e la violazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

3. I soggetti incaricati del controllo, ai sensi della normativa vigente, procedono all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, qualora il trasgressore non provveda entro quindici giorni dalla notifica del verbale di accertamento e contestazione. In caso di reiterazione delle violazioni l'importo della sanzione è raddoppiato.

4. I proventi delle sanzioni derivanti dalla violazione degli articoli 4, 5 e 9 sono versati al Comune nel cui territorio si è verificata la violazione.

Art. 9

(Norme transitorie)

1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i conduttori di terreni utilizzati per il pascolo devono adeguarsi alle disposizioni ivi contenute. Trascorso infruttuosamente tale periodo, sono applicabili le sanzioni di cui all’articolo 8.

Art. 10

(Regolamento di attuazione)

1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il regolamento di attuazione delle disposizioni ivi previste.

2. Fino all’approvazione del regolamento di cui al comma 1 si applica quanto previsto nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale (Norme regionali di salvaguardia - Vincolo idrogeologico e tagli boschivi) redatte dal dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione e dalla normativa vigente.

Art. 11

(Clausola d’invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione.

(Allegati)

Proposta di legge n. 264/12^ di iniziativa dei Consiglieri regionali Comito, Gelardi, Neri, Crinò, De Nisi, Graziano, recante: “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 28/1986, n. 9/1996, n. 29/2001, n. 11/2011, n. 39/2012, n. 48/2019, n. 9/2023, n. 22/2023, n. 25/2023, n. 39/2023, n. 45/2023 e n. 62/2023” (deliberazione consiliare n. 276)

Art. 1

(Integrazioni della l.r. 28/1986)

1. Il comma 10-bis dell’articolo 1 della legge regionale 11 luglio 1986, n.28 (Ricezione turistica all’aria aperta) è modificato come segue:

a) dopo la parola “turisti” sono inserite le seguenti: “nonché di loro pertinenze ed accessori,”;

b) dopo la parola “siano” sono inserite le seguenti: “mantenute nelle medesime piazzole o”.

Art. 2

(Modifiche della l.r. 29/2001)

1. Dopo l’articolo 10 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 29 (Norme per l’esercizio della pesca degli osteitti e per la protezione e l’incremento della fauna nelle acque interne della Regione Calabria), è inserito il seguente:

“Art. 10-bis

(Disciplina della tecnica di pesca denominata "Carpfishing")

1. Nelle acque interne della Regione Calabria è possibile l'utilizzo della tecnica di pesca denominata "Carpfishing".

2. Con regolamento da approvarsi dalla Giunta regionale entro il 30 aprile 2024 su proposta del competente assessore, sono determinate le modalità e i limiti territoriali di esercizio, nel rispetto delle norme generali statali e regionali vigenti in materia, nonché i divieti e gli adempimenti amministrativi necessari anche ai fini delle autorizzazioni alla navigazione delle acque interne, l'accesso agli specchi di acqua e la sosta attraverso le aree circumlacuali.”.

Art. 3

(Modifiche e integrazioni della l.r. 11/2011)

1. L’articolo 18 della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 (Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti) è così modificato:

a) al comma 1 dopo la parola “Calabria” sono aggiunte le seguenti: “, in quanto trattasi di attività svolta nell’esercizio delle funzioni di pubblica autorità per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2,”;

b) al comma 2, dopo la parola “locali” sono inserite le seguenti: “, degli atti delle aziende del servizio sanitario regionale, degli atti degli enti e delle società rientranti nel gruppo di amministrazione pubblica della Regione Calabria, delle sentenze e ordinanze trasmesse dalla Corte costituzionale”;

c) il comma 3 è abrogato;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: “Fatta eccezione per i casi di cui al comma 2, per la pubblicazione degli atti su richiesta di pubbliche amministrazioni, enti e altri soggetti pubblici o privati sono dovute le tariffe di inserzione fissate dalla Giunta regionale, quale contributo (onere istruttorio) per l’esercizio dell’attività di cui al comma 1.”.

Art. 4

(Integrazione della l.r. 39/2012)

1. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39 (Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI) è inserito il seguente:

“Art. 1-bis

(Funzionamento S.T.V.)

1. Nei casi in cui la Regione Calabria è individuata quale autorità competente ai sensi dell’articolo 19, comma 9-quater, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici), convertito, con modificazioni, in legge 9 ottobre 2023, n. 136, per lo svolgimento della V.I.A. o alla verifica di assoggettabilità a V.I.A., i costi di funzionamento della S.T.V., comprensivi dei compensi per i suoi componenti, sono definiti ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2. I compensi di cui al comma 1 non possono superare la somma di  15.000,00 euro annui per ciascun componente e sono finanziati, su base annuale, in misura non superiore al 30 per cento delle tariffe di cui all'articolo 33 del d.lgs. n. 152/2006, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.

Art. 5

(Modifiche e integrazioni della l.r. 9/2023)

1. L’articolo 16 della legge regionale 24 febbraio 2023, n. 9 (Disciplina del sistema di protezione civile della Regione Calabria) è modificato come segue:

a) al comma 2:

1) alla fine della lettera b) sono aggiunte le seguenti parole: “nel rispetto dei criteri e delle procedure stabilite dal dipartimento regionale competente in materia di protezione civile”;

2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

“b-bis) il sostegno economico delle spese sostenute dai Comuni in relazione alle emergenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), limitatamente a quelle per attività di soccorso e assistenza alla popolazione di cui all’articolo 25, comma 2, lettera a), del Codice, interventi più urgenti di cui all’articolo 25, comma 2, lettera b), del Codice, nel rispetto di criteri e procedure stabilite dal dipartimento regionale competente in materia di protezione civile;”;

b) il comma 3 è abrogato.

Art. 6

(Integrazioni dell’articolo 14 della l.r. 22/2023)

1. All’articolo 14 della legge regionale 24 maggio 2023, n. 22, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano all’Ente per i Parchi marini regionali istituito con l’articolo 9 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati).”.

Art. 7

(Modifiche e integrazioni della l.r. 25/2023)

1. La legge regionale 28 giugno 2023, n. 25 (Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l’apprendimento permanente) è modificata come segue:

a) le parole: “ANPAL Servizi SpA”, ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: “Sviluppo Lavoro Italia S.p.A”;

b) all’articolo 8:

1) al comma 4 dopo la parola “parità” sono inserite le seguenti: “, le parti sociali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle professioni”;

2) il comma 7 è abrogato;

c) dopo la parola “ANPAL”, ovunque ricorrente, sono inserite le seguenti: “o suo successore, tale individuato dalla normativa statale vigente”.

Art. 8

(Modifiche e integrazioni della l.r. 39/2023)

1. La legge regionale 10 agosto 2023, n. 39 (Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale) è così modificata e integrata:

a) al comma 9 dell’articolo 15, le parole: “il 2” sono sostituite dalle seguenti: “l’uno”;

b) dopo il comma 4 dell’articolo 24 è inserito il seguente: “4-bis. Al commissario straordinario di cui al comma 4 è corrisposta, a carico del bilancio del Consorzio, un’indennità commisurata a quella spettante al presidente del Consorzio medesimo.”;

c) dopo il comma 6 dell’articolo 36 è inserito il seguente: “6-bis. Relativamente ai rapporti di lavoro di cui al comma 6, il Consorzio di bonifica della Calabria assume su di sé i soli oneri per accantonamenti obbligatori connessi alla risoluzione degli stessi.”.

Art. 9

(Modifiche e integrazioni della l.r. 45/2023)

1. La legge regionale 3 ottobre 2023, n. 45 (Promozione del benessere degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo) è così modificata:

a) all’articolo 2, comma 1, lettera f), all’articolo 4, comma 2, lettera c), nella rubrica e nei commi 1 e 5 dell’articolo 7, all’articolo 9, comma 1, all’articolo 13, commi 2, 3 e 6, all’articolo 17, comma 4, all’articolo 27, comma 1, all’articolo 28, commi 5 e 10, all’articolo 38, comma 3, le parole “associazioni di volontariato” sono sostituite dalla seguente: “associazioni”;

b) la lettera m) del comma 1 dell’articolo 2, è sostituita dalla seguente: “m) associazione o ente animalista o protezionista: associazione o ente iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore che svolge, in conformità con il proprio statuto, l'attività di tutela degli animali e prevenzione del randagismo, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del d.lgs. 117/2017;”;

c) al comma 3 dell’articolo 4, le parole “per i fini della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “specializzata sulle tematiche di cui alla presente legge”;

d) al comma 5 dell’articolo 6 le parole “le forze dell’ordine e” sono soppresse;

e) al comma 5 dell’articolo 7:

1)      le parole da “emergenza” a: “o di” sono soppresse;

2)      dopo la parola “veterinari” sono inserite le seguenti: “e, qualora mancanti, il numero di emergenza 112 ove istituito,”;

f) all’articolo 8:

1)      al comma 1:

1.1)          la parola “È” è sostituita dalle seguenti: “Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all’articolo 9, comma 1, lettere d) e h)”;

1.2)          le parole da “di:” a “nazionale” sono sostituite dalle seguenti: “dell’elenco dei soci dal quale risulta l’esistenza di almeno dieci soci ordinari per le associazioni che dichiarano di svolgere la propria attività in Comuni con popolazione inferiore o pari a ventimila abitanti a meno che si tratti di associazioni il cui tesseramento dei soci avviene su tutto il territorio nazionale”;

2)      al comma 2:

2.1) le parole “La Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “L’articolazione amministrativa competente in materia di Terzo settore”;

2.2) le parole: “lettere da a) a d),” sono soppresse;

3)      dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. I soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 18 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 (Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali) trasmettono all’articolazione amministrativa di cui al comma 2 istanza di conferma di iscrizione nell’Albo di cui al presente articolo, entro il termine del 31 maggio 2024, decorso il quale sono cancellati di diritto.”;

4)      al comma 3 le parole “d’ufficio” sono soppresse;

g) al comma 2 dell’articolo 9, le parole “le forze di polizia” sono sostituite dalle seguenti: “i corpi di polizia locale”;

h) al comma 9 dell’articolo 13 le parole da “un collarino” a “giallo” sono sostituite dalle seguenti: “apicectomia auricolare”;

 i) al comma 1 dell’articolo 18, le parole da “del regolamento” a “salvo” sono sostituite dalla seguente: “di”;

j) alla fine del comma 1 dell’articolo 20, dopo le parole “aziende sanitarie competenti,” sono inserite le seguenti: “e dei corpi di polizia locale,”;

k) nell’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 37, le parole da “o le” a “smarrimento” sono sostituite dalle seguenti: “e le forze di polizia competenti qualora sia stata presentata denuncia di furto o smarrimento”;

l) nella lettera l) del comma 1 dell’articolo 50:

1)      le parole “le forze di polizia,” sono soppresse;

2)      alla fine della medesima lettera, sono aggiunte le seguenti parole: “, anche aperti alle forze di polizia e agli altri enti interessati previe intese con le amministrazioni di appartenenza”.

Art. 10

(Integrazioni della l.r. 62/2023)

1. Alla legge regionale 27 dicembre 2023, n. 62 (Norme in materia di spending review) sono apportate le seguenti integrazioni:

a) dopo il comma 2 dell’articolo 1 è inserito il seguente:

“2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 lettera a), la spesa per il personale dell’Arpacal, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell’anno 2014.”;

b) dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:

“4-bis. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articoli 17 e 19 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 (Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8));

b) articoli 23, 25, 28, 29 e 30 della legge regionale 12 giugno 2009, n.19 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8);

c) articoli 9 e 11 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale);

d) articoli 12, 13 e 15 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2013));

e) articoli 3 e 4 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 56 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2014));

f) articolo 1, comma 4 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 (Misure per il contenimento della spesa regionale);

g) articoli 1, 2 e 2-bis della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2015));

h) articoli 5 e 6 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2017))”.

Art. 11

(Modifiche della l.r. 15/1992)

1. Al comma 7 dell’articolo 4 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 (Disciplina dei beni in proprietà della Regione), le parole “dal Servizio Patrimonio” sono sostituite dalle seguenti: “dalla competente articolazione amministrativa della Giunta regionale”.

Art. 12

(Modifiche e integrazioni della l.r. 9/2018)

1. Alla legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 12 è così modificato:

1) dopo la parola “regionale” sono inserite le seguenti parole: “e iscritte negli appositi elenchi provinciali, di cui all’articolo 13, comma 2, della l.44/1999 e all’articolo 15, comma 4, della l. 108/1996, depositati presso le Prefetture.";

2) dopo la parola "estorsione." è aggiunto il seguente testo: "Il contributo è commisurato al numero di vittime che le organizzazioni dimostrano di avere effettivamente assistito.";

b) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

“Art. 15

(Premialità per le vittime della criminalità e della violenza di genere)

1. La Regione Calabria, gli enti e organismi strumentali, le aziende e società controllate o partecipate per almeno il 5 per cento del capitale sociale, devono introdurre, nella formulazione di bandi o selezioni per la ricerca di personale, un requisito di premialità, in favore delle vittime della criminalità o della violenza di genere, e per i loro familiari, con l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo, pari al 10 per cento del parametro numerico finale.”;

c) l'articolo 54 è sostituito dal seguente:

“Art. 54

(Giornata contro i rischi del gioco d'azzardo)

1. In attuazione del comma 5 dell'articolo 16, al fine di prevenire e contrastare il rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, la Regione istituisce la giornata contro i rischi del gioco d'azzardo, da celebrarsi ogni anno il 28 maggio per aumentare la consapevolezza su tutto il territorio sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché sui rischi relazionali e per la salute.

2. Gli oneri a carico del bilancio regionale per l'attuazione del comma 1 del presente articolo sono inclusi nel PSLA previsto dall'articolo 4.”.

Art. 13

(Modifiche dell’articolo 8 della l.r. 8/2023)

1. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 24 febbraio 2023, n.8 (Modifiche leggi regionali e disposizioni normative), la parola “intende” è sostituita dalle seguenti: “interpreta nel senso che è”.

Art. 14

(Modifiche dell’articolo 17 della l.r. 9/1996)

1. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l’organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell’esercizio venatorio), dopo le parole: “oggetto di esame”, è aggiunto il seguente periodo: “o di un dipendente che abbia svolto le medesime funzioni per almeno cinque anni”.

Art. 15

(Parcheggio della Cittadella regionale “Jole Santelli”)

1. La Regione è autorizzata alla stipula di un Protocollo di Intesa con il Comune di Catanzaro per il completamento e la gestione dell'area destinata a parcheggio sud, asservita alla Cittadella regionale "Jole Santelli".

2. Nell'ambito dei lavori di completamento di cui al comma 1, la Regione si fa carico della spesa occorrente alla realizzazione di un impianto fotovoltaico destinato al risparmio energetico della sede della Giunta regionale, nel limite massimo di 8.000.000,00 euro.

3. A titolo di partecipazione alle spese di gestione dell'area parcheggio di cui al comma 1, che contempla anche il servizio di navetta da e per gli uffici regionali, la Regione eroga al Comune di Catanzaro, a far data dall'anno di entrata in funzione dell'impianto fotovoltaico di cui al comma 2, la somma di 200.000,00 euro annui.

4. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente disposizione, quantificati nella misura massima di 8.000.000,00 euro per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico si provvede con le risorse della POR FESR 21-27 AZIONE 2.1.1. Le spese di gestione dell'area parcheggi non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio e trovano copertura con le risorse derivanti dalla minore spesa per consumi energetici.

Art. 16

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione delle norme della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

(Allegato)

Ordine del giorno numero 8/12^ di iniziativa dei consiglieri regionali Bruni, Alecci, Bevacqua, Iacucci, Mammoliti, Muraca, recante: “Sull’inserimento nei LEA della fibromialgia”

Il Consiglio regionale

preso atto che: la sindrome fibromialgica è una patologia invalidante e cronica che colpisce un numero significativo di cittadini, è necessario affrontare la questione con urgenza e impegno.

Tenuto conto che: ad oggi la fibromialgia non è stata riconosciuta né inclusa nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), privando così i pazienti dell'accesso a cure e trattamenti adeguati.

Visto che: i pazienti fibromialgici, oltre a essere afflitti dalla malattia stessa, vivono nella costante incertezza e nell'assenza di supporto adeguato da parte delle Istituzioni.

Considerato che: alla Camera dei deputati sono state approvate ben sei mozioni per riconoscere la fibromialgia come patologia invalidante e da inserire nei LEA, dimostrando così il riconoscimento dell'urgenza e dell'importanza della questione e garantendo così l'accesso equo e universale alle cure e ai trattamenti necessari

impegna il Presidente

a sostenere in ogni sede - iniziando dalla Conferenza delle Regioni - la richiesta di inserimento nei Lea della Sindrome Fibromialgica.

(Allegato)

Mozione numero 80/12^ di iniziativa dei Consiglieri regionali Molinaro, Gelardi, Mancuso, Mattiani, Raso, recante: “Al fine di procedere alla individuazione di superfici e aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili di cui all’articolo 20 del Decreto legislativo n. 199/2021 e per il conseguimento del fondo incentivante di cui all’articolo 4 del Decreto Legge del 9 dicembre 2023, n. 181, coordinato con la Legge di conversione 2 febbraio 2024, n. 11”

Il Consiglio regionale

premesso che:

la politica energetica europea ha introdotto, in considerazione dell’attuale contesto geopolitico e della situazione energetica eccezionale, misure urgenti per accelerare la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili al fine di contribuire in maniera significativa a mitigare gli effetti della emergenza energetica;

che la transizione all’energia pulita, già centrale per l’attuazione del Green Deal e per il conseguimento degli obiettivi climatici, è divenuta peraltro fondamentale per realizzare l’autosufficienza energetica dell’UE, per contrastare i cambiamenti climatici, diminuire i prezzi dell’energia, ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e garantire la sicurezza dell’approvvigionamento;

che i suddetti obiettivi presuppongono la piena attuazione del quadro legislativo nazionale disciplinanti l’installazione delle energie rinnovabili, comprese le disposizioni volte a razionalizzare le procedure autorizzative applicabili ai relativi progetti;

che tra le misure introdotte assume particolare importanza la disciplina per l’individuazione, demandata alle Regioni, delle superfici e aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili di cui all’art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021;

che l’art. 4 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 coordinato con la legge di conversione2 febbraio 2024, n. 11, dispone un apposito fondo incentivante - nel limite di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032 - da destinare alle regioni per l’adozione di misure di decarbonizzazione, la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, l’accelerazione e la digitalizzazione degli iter autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete;

che, pur non essendo stati ad oggi stabiliti, attraverso i decreti ministeriali di cui al comma 1del citato art. 20, i principi ed i criteri omogenei da adottare per l’individuazione delle suddette aree, il suddetto art. 4 anticipa le modalità di riparto del fondo incentivante per l’anno 2024privilegiando difatti le regioni che abbiano provveduto all’individuazione delle superfici e aree idonee e non idonee, comunque non oltre il termine del 31 dicembre di questo anno;

che l’attuale accelerazione della produzione di energia da fonti rinnovabili, richiedendo un forte impegno territoriale della Calabria interessata da numerosi impianti spesso di grande dimensione, non può prescindere, sin da ora, da una regolamentazione atta a garantire una proporzionata localizzazione dei progetti su scala regionale tutelando adeguatamente i diritti e le legittime aspettative di tutte le parti interessate laddove l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee mira non già a rallentare la realizzazione degli impianti, bensì ad offrire agli operatori un quadro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei progetti, certo e chiaro;

che stante il ruolo rilevante che assume la Regione Calabria nella definizione degli iter decisionali ed autorizzativi, l’introduzione delle superfici e aree idonee e non idonee, così come già avvenuto in altre regioni (p.es. Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Sicilia),oltre a costituire un elemento essenziale per la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative e valutative ambientali contestualmente applicabili ai progetti di energia rinnovabile, introduce l’opportunità di poter compensare sotto il lato finanziario gli impatti ambientali e territoriali causati dall’installazione degli impianti rinnovabili;

che, tra l’altro, vista la crescente accelerazione delle domande autorizzative, al fine di eliminare le strozzature nelle procedure autorizzative degli impianti di produzione di energia rinnovabile, è opportuno garantire, nel breve termine, nell’ambito della procedura di pianificazione, una misurata ponderazione delle scelte localizzative sul territorio regionale connesse all’impatto ambientale ed agli usi concorrenti degli spazi;

che in relazione al già citato perseguimento della transizione energetica del sistema socioeconomico regionale, diventa improcrastinabile provvedere – auspicabilmente in stretta correlazione con le misure di promozione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili introdotte con legge regionale 19 novembre 2020, n. 25 e ss.mm. e ii. – alla individuazione delle citate superfici e aree idonee e non idonee;

tutto ciò premesso e considerato

impegna la Giunta regionale

ad adottare ogni procedura utile, entro il 31 dicembre 2024, alla individuazione delle superfici, aree idonee e non idonee, per la localizzazione degli impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e per il contestuale conseguimento del fondo incentivante di cui all’art. 4 del decreto-legge 9dicembre 2023, n. 181 coordinato con la legge di conversione 2 febbraio 2024, n. 11.

(Allegato)

Mozione numero 81/12^ di iniziativa dei Consiglieri regionali Lo schiavo, Mammoliti, Graziano, Alecci, Bevacqua, De Nisi, Talerico, Comito, Laghi, Tavernise, Gelardi, recante: “Centro Sistema Bibliotecario Vibonese”

Il Consiglio regionale

premesso che:

- da diversi anni, il Centro Sistema Bibliotecario Vibonese (ente intercomunale associativo costituito con delibera della Giunta regionale n. 5470 del 13.12.1988, ai sensi della legge regionale 19.4.1985, n. 17 “Norme in materia di biblioteche di ente locale e d'interesse locale”) versa in una crisi finanziaria strutturale, avendo una situazione debitoria al31.12.2023 di € 686.206,11, a fronte di crediti per € 148.604,20;

- Il CSBV è finanziato da un contributo di € 0,40 ad abitante dai 21 Comuni ad esso aderenti. Tuttavia, pochi Comuni sono puntuali nel versamento delle quote annuali, né il CSBV ha le risorse necessarie per procedere coattivamente a riscuoterle. Inoltre, il contributo fisso da parte della Regione Calabria di 50mila euro annue è cessato nel 2008;

- tale situazione mette a rischio resistenza del CSBV, che ad oggi ha soltanto una dipendente e zero fondi in cassa a fronte di alcuni atti ingiuntivi e/o esecutivi di rilevante importo;

- attualmente il CSBV è una delle più grandi biblioteche pubbliche della Calabria poiché custodisce al suo interno 90mila volumi e gestisce oltre due milioni di schede bibliografiche on line. Nei suoi 30 anni di attività è stato il fulcro del Servizio bibliotecario regionale ed ha posto in collegamento telematico circa 160 biblioteche statali regionali, comunali, universitarie (comprese la "Magna Graecia" e la "Mediterranea") nonché il Polo culturale “Mattia Preti” del Consiglio regionale della Calabria e la biblioteca del Museo archeologico di Reggio Calabria. Il CSBV è stato inoltre promotore di iniziative di rilevanza nazionale, come il "Tropea Festival leggere e scrivere”, poi "Festival leggere e scrivere", ed ha curato, per conto della Regione Calabria la partecipazione ai Saloni del Libro di Torino e di Napoli. Nella sua vita, insomma, è stato un Ente al servizio della cultura calabrese e anche della Regione Calabria;

- di fronte a tali rilevanti elementi la Regione Calabria deve riconsiderare il ruolo del Sistema bibliotecario vibonese nel quadro delle sue politiche culturali e fare in modo che questo non sparisca, travolto da una condizione economica che, oggettivamente, allo stato, non ne garantisce la sopravvivenza.

- nel passato, anche più recente, il Consiglio regionale è stato chiamato a soccorrere e salvare dal collasso, rifondandoli sotto nuova veste giuridico/amministrativa, numerosi enti strumentali o comunque partecipati dalla Regione. A maggior ragione può essere soccorso il CSBV, il quale non presenta, allo stato, una massa debitoria particolarmente grave;

- tra le diverse opzioni possibili, vi è anche quella di promuovere una Fondazione partecipata dalla Regione Calabria (socio promotore) ed aperta all'adesione degli Enti locali del territorio (come soci fondatori) oltre altri Enti pubblici territoriali, quali la Camera di commercio, le istituzioni scolastiche, la Curia Vescovile, nonché organismi di rappresentanza delle forze imprenditoriali territoriali ed Enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore. La Fondazione avrebbe personalità giuridica mista;

ciò premesso, il Consiglio regionale

impegna la Giunta regionale

a individuare la soluzione giuridico-amministrativa maggiormente idonea a rifondare il Centro Sistema Bibliotecario Vibonese, predisponendo gli atti necessari per la sua trasformazione nella veste giuridica più confacente al rilancio dell'Ente.

(Allegato)

Mozione numero 79/12^ di iniziativa del Consigliere regionale Cirillo, recante: “Misure a sostegno delle attività in regime di concessione demaniale marittima, fluviale e lacuale ad uso turistico- ricreativo”

Il Consiglio regionale della Calabria

premesso che:

- il sistema balneare italiano è in costante evoluzione, ed è un sistema complesso e dalla forte eterogeneità, composto per lo più da aziende piccole e piccolissime, quasi sempre a conduzione familiare, che costituiscono il motore vitale della nostra economia turistica;

- i nostri imprenditori balneari si sono sempre più impegnati, negli anni, in un’attività di miglioramento dei servizi per meglio poter competere a livello europeo e globale con le altre destinazioni turistiche;

- questo è un momento di grande incertezza per i gestori che sono in attesa di norme chiare in linea con la corretta applicazione della normativa europea ed italiana;

rilevato che:

- la direttiva n. 2006/123/CE, c.d. Direttiva Bolkestein (o Direttiva servizi), malamente applicata, ha colpito e danneggiato in maniera incontrovertibile le attività economiche insistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale operanti all’interno del nostro territorio;

- a ben vedere la sentenza della Corte di Giustizia 14 luglio 2016 resa nelle cause riunite C-458/14 (Promoimpresa) e C-67/15 (Melis + altri) al paragrafo n. 41 ha ritenuto che le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, “possono quindi essere qualificate come« autorizzazioni», ai sensi delle disposizioni della direttiva 2006/123, in quanto costituiscono atti formali, qualunque sia la loro qualificazione nel diritto nazionale, che i prestatori devono ottenere dalle autorità nazionali al fine di poter esercitare la loro attività economica” e ferma, in ogni caso, la rilevantissima riserva contenuta ai successivi paragrafi n. 44 e 45 secondo cui spetta al giudice nazionale stabilire se tali atti possano costituire concessioni di servizi inquanto “(ne) risulta che le disposizioni relative ai regimi di autorizzazione della direttiva 2006/123 non sono applicabili a concessioni di servizi pubblici…”, dovendosi invece preferire la impostazione che propende per il loro inquadramento quali concessioni di beni-. “È quindi con questa riserva che la Corte risponde alle questioni sollevate (cfr. paragrafo n.62)”;

- in ogni caso, il regime ordinario delle “autorizzazioni” è riportato all’art. 11 della Direttiva, rubricato “Durata e validità della autorizzazione” e prevede al paragrafo 1: “L’autorizzazione rilasciata al prestatore non ha durata limitata, ad eccezione dei casi seguenti: a)l’autorizzazione prevede il rinnovo automatico o è esclusivamente soggetta al costante rispetto dei requisiti; b) il numero di autorizzazioni disponibili è limitato da un motivo imperativo di interesse generale; o c) una durata limitata è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale”, sicché deve ritenersi che il rinnovo automatico è compatibile con la Direttiva laddove, in ipotesi, l’autorizzazione abbia una durata limitata nel tempo;

- quale eccezione al regime ordinario di durata delle autorizzazioni precedentemente riportato, l’art. 12 della Direttiva rubricato “Selezione tra diversi candidati” prevede che “Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento”;

- il paragrafo n. 2 dell’art. 12 contempla il divieto del rinnovo automatico SOLO ove ricorrano i presupposti del citato paragrafo 1, ovvero allorquando “il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali.”

- del tutto coerentemente la Corte di Giustizia nella causa C-348/22 ha ribadito il divieto di proroghe automatiche e generalizzate (già contemplato nella sentenza Promoimpresa) senza il previo accertamento della scarsità della risorsa naturale come agevolmente può evincersi dalla lettura del paragrafo n. 71 della citata sentenza del 20 aprile 2023;

- altrettanto opportunamente la CGUE ha ritenuto inapplicabili le norme della Direttiva ai rapporti concessori sorti prima della scadenza del termine del suo recepimento che notoriamente veniva a scadere il 28 dicembre 2009 (cfr. paragrafo n.73).

- in ogni caso ove ritenuta non scarsa la risorsa naturale non sarebbe applicabile neppure l’art. 49 del Trattato poiché - come chiarito dalla CGUE sentenza C-348/2022 - non è necessario applicare direttamente le norme dei Trattati ove una materia sia disciplinata da norme di armonizzazione. In tal caso, infatti si ricadrebbe sotto l’egida dell’art. 11 della Direttiva Bolkestein (assenza del limite di durata, e ove contemplato tale limite, possibilità del rinnovo automatico alla scadenza) ritenuta dalla CGUE Direttiva di armonizzazione immediatamente applicabile;

- contestualmente, la CGUE, rimeditando le conclusioni a cui giunse la sentenza Promoimpresa ha demandato allo Stato membro ovvero allo Stato Amministrazione e non al giudice nazionale -sul punto si veda la illuminante sentenza del Tar Puglia, Lecce Sezione prima, 2 novembre 2023 n. 1223 – Presidente estensore Dott. Antonio Pasca -l’individuazione dei criteri per la determinazione della scarsità della risorsa naturale;

- più precisamente la CGUE ha affermato che “Infatti, alla luce del suo tenore letterale, l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva2006/123 conferisce agli Stati membri un certo margine di discrezionalità nella scelta dei criteri applicabili alla valutazione della scarsità delle risorse naturali. Tale margine di discrezionalità può condurli a preferire una valutazione generale e astratta, valida per tutto il territorio nazionale, ma anche, al contrario, a privilegiare un approccio caso per caso, che ponga l'accento sulla situazione esistente nel territorio costiero di un comune o dell'autorità amministrativa competente, o addirittura a combinare tali due approcci” (cfr. paragrafo n. 41).

- la CGUE ha ulteriormente statuito che “In ogni caso, è necessario che i criteri adottati da uno Stato membro per valutare la scarsità delle risorse naturali utilizzabili si basino su criteri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati”;

- invero il legislatore italiano con la legge 5 agosto 2022 n.118 (e già prima con la legge 30dicembre 2018 n.145) aveva affermato la necessità di eseguire una mappatura dei titoli concessori. E tale accertamento, quale presupposto applicativo dell’art. 12 della Direttiva, è stato ulteriormente ribadito ed integrato con l’art. 10 quater del D.L n.198/2022 recante la previsione a monte della quale “È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali (.) Il tavolo tecnico di cui al comma 1, acquisiti i dati relativi a tutti i rapporti concessori in essere delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali, elaborati ai sensi all'articolo 2 della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale, e della rilevanza economica transfrontaliera”;

- con la medesima legge n. 118/2022 veniva recepita la giurisprudenza del Consiglio di Stato resa in Adunanza Plenaria (sentenza n. 18 del 2021) successivamente cassata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza del 23.11.2023, n. 32559 ed in base alla quale la scadenza dei titoli concessori veniva (precipitosamente) fissata al 31 dicembre 2023, e si precludeva al legislatore finanche di intervenire normativamente sulla scadenza dei titoli nelle forme già mutuate (per completezza, la sentenza dell’AP n.17/2021 è sub iudice e ragionevolmente seguirà la stessa sorte della n.18);

- il parere motivato elaborato dalla Commissione europea nell’ambito della procedura d’infrazione n. (2020)4118 indirizzato alla Repubblica italiana il 16.11.2023, basato quasi integralmente sulla predetta giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria, merita di essere rimeditato e giustamente contrastato alla luce della corretta interpretazione della Direttiva offerta dalla CGUE con la pronuncia Comune di Ginosa, C-348/2022, e della suddetta statuizione delle SSUU, la quale, sebbene abbia inciso il profilo dell’ammissibilità dell’intervento dei terzi in giudizio – con assorbimento degli altri motivi -, nondimeno ha integralmente cassato le statuizioni dell’AP rimuovendola dall’ordinamento giuridico;

- le Sezioni unite nel rimettere la questione nuovamente al Consiglio di Stato per la decisione, hanno formulato espresso invito a prendere atto “... delle sopravvenienze legislative, avendo il Parlamento e il Governo esercitato, successivamente alla sentenza impugnata, i poteri normativi loro spettanti” - con ciò decretandone, definitivamente, la piena legittimità contrariamente a quanto ritenuto dall’AP.

Fra le sopravvenienze si segnala quanto segue:

a)  le concessioni e i rapporti di cui al comma 1, lettere a) e b), che con atto dell'ente concedente sono individuati come affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque fino al 31 dicembre 2024 se il termine previsto è anteriore a tale data (art. 3, comma 2, legge n.118/2022). Sull’adeguatezza della pubblicità, in tema di procedura selettiva per l’assegnazione delle concessioni demaniali, specie quando non vi siano state istanze concorrenti è costante l’indirizzo giurisprudenziale che esclude il riferimento al codice dei contratti pubblici ma ritiene soddisfatto il requisito di legge mediante ricorso alla procedura selettiva già prevista nella legislazione speciale del codice della navigazione (art. 37) e del relativo regolamento di esecuzione (art. 18) che prevede la pubblicazione delle istanze all’albo pretorio (c.d. rende noto) come può evincersi, ex multis, dalla lettura della recentissima lettura della sentenza del Consiglio di Stato, 30 novembre 2023 n. 10378/2023 (la quale richiama sia l’AP che la sentenza della CGUE C-348/22), nel solco di Consiglio di Stato, sezione V, 9 dicembre 2020,n. 7837; T.A.R. Sicilia Catania, sezione III, sent. n. 82 del 14 gennaio 2021; Consiglio di Stato, sezione V, 16 febbraio 2017, n. 688; Consiglio di Stato, VI Sezione, 26 giugno 2009, n. 5765; etc.;

b) ove non vi sia stata adeguata pubblicità dell’avvio della procedura di assegnazione secondo la procedura del codice della navigazione (ovvero sia mancata la pubblicazione dell’istanza), i titoli concessori, nelle more del riordino della materia che tenga contodell’art.11 della Direttiva, continuano ad avere efficacia sino il 31 dicembre 2024 (art.3,comma 1, legge n.118/2022) in base al D.L 198/2023, dovendosi concordare con le SSUU della Suprema Corte n. 32559/23 che ricomprendono l’intervento normativo del Governo e del Parlamento, nell’ambito dei “poteri spettatigli”;

c) tuttavia, in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2024, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025. Fino a tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione (art.3, comma 3, legge n.118/2022);

d) l’art. 10 quater del d.l. 198/2022, come illustrato in precedenza, ha istituito un Tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni consultive e di indirizzo per definire “i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile” in linea con le previsioni dell’art. 12 della Direttiva come meglio interpretate con carattere vincolante da CGUE C-348/22.

e) il Tavolo tecnico ha parzialmente svolto il suo compito, mancando allo stato, l’acquisizione analitica del dato relativo alle concessioni lacuali e fluviali e risultando occupato il 33% della superficie del demanio marittimo, al netto delle aviosuperfici, delle aree naturali protette, dei porti commerciali, etc. (cfr. relazione tecnica del Tavolo Tecnico in data 8.9.2023). Tale dato deve essere convertito in una norma statale.

Considerato che:

- se Governo e Parlamento, nel rispetto delle norme eurounitarie, hanno esercitato nei sensi appena illustrati “i poteri loro spettanti”, come affermano le Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione adite per eccesso di potere giurisdizionale, è allora doveroso, nelle more della scadenza legale dei titoli, attendere quantomeno che il legislatore statale, cui unicamente compete in base all’art 117 comma 2, lett e) Cost. la tutela della concorrenza (fra le tante Corte Cost. n.202/2020), fissi il criterio su base nazionale per la determinazione della scarsità della risorsa naturale e ridisegni il quadro normativo della materia non essendo consentito alle Amministrazioni concedenti, a diritto positivo vigente, procedere del tutto arbitrariamente e in maniera disordinata con l’indizione delle gare e men che meno interferire con l’esercizio dei poteri spettanti al Governo nella definizione dei criteri per la determinazione della scarsità della risorsa naturale come qualche Comune del tutto arbitrariamente ritiene di poter fare;

tutto ciò premesso e considerato

si impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale

- a supportare le attività operanti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale con finalità turistico-ricreativa, esprimendo nettamente la posizione della Regione nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in conformità alle previsioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 4, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, nonché in ogni sede istituzionale, nei seguenti termini:

1) richiesta urgente alla Presidenza del Consiglio dei ministri di ultimazione dei lavori del Tavolo tecnico istituito ai sensi dell’art. 10 quater del d.l. 198/2022 mediante l’acquisizione del dato, allo stato mancante, relativo ai titoli concessori rilasciati su laghi e fiumi;

2) traduzione in norma degli esiti del Tavolo tecnico, in particolare della c.d. mappatura, mediante la immediata fissazione di un limite oltre il quale la risorsa può ritenersi scarsa;

3) al fine di evitare disarmonie di mercato nonché di natura giuridica che la stessa normativa di riferimento vuole evitare, adozione di un criterio unico nazionale (il criterio nazionale è fra quelli ritenuti possibili dalla CGUE nella causa C-348/22 la cui scelta viene rimessa alla discrezionalità del legislatore statale) per la scarsità della risorsa naturale, anche in ragione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza ai sensi dell’art 117Cost., comma 2, lett. e), come anche ribadito ripetutamente dalla Consulta (fra le tante, Corte Cost. n. 202/2020; Corte Cost. n. 1/2019; Corte Cost. n.94/2019; Corte Cost. n. 221/2018; Corte Cost. 40/2017; Corte Cost. n. 171/2013; Corte Cost. n.46/2022) che la Regione intende condividere ed affermare;

4) verifica periodica -ventennale- in seno al Tavolo tecnico permanente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sulle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, ex art. 10 quater della legge n.118/2022, dell’eventuale superamento della scarsità della risorsa naturale;

5) obbligo di indizione delle evidenze pubbliche da parte delle autorità concedenti, anche su istanza di parte, solo previa verifica del superamento del limite oltre il quale la risorsa è ritenuta scarsa secondo i criteri fissati sin da subito dal legislatore nazionale, in linea con quanto richiesto dall’art. 12 della Direttiva servizi e dalla sentenza del 20 aprile 2023 della CGUE al paragrafo n. 71;

6) conferma della durata delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali in essere sino all’eventuale superamento della scarsità della risorsa naturale da verificarsi con periodicità ventennale come sopra meglio specificato;

7) conferma della piena validità dei titoli concessori sorti prima della scadenza del termine di recepimento della Direttiva n. 2006/123/CE ovvero del 28 dicembre 2009 (cfr. paragrafo nCGUE in causa C-348/2022; Corte di Giustizia, Sez. VI, 24.9.1998, Togel, C76/97; Corte di Giustizia, 5.10.2000, Commissione/Francia, C-337/98; Consiglio di Stato, sezione VI, 13gennaio 2022 n.229);

8) nelle more dell’adozione degli atti normativi di cui in precedenza, e del riordino complessivo della materia, promuovere con funzione di armonizzazione e con ogni possibile sollecitudine, la diramazione di atti di indirizzo agli enti concedenti in piena osservanza dell’intervento del Governo e del Parlamento nell’ambito “dei poteri normativi loro spettanti” (Cass. SS.UU nn.32559/2023, paragrafo n.17) che con il d.l. 198/2022, convertito con modificazioni nella legge provvedimento n. 14/2024 ha confermato l’efficacia dei titoli esistenti al 31.12.2024 con possibilità di estensione al 2025, esclusa ogni possibilità per le amministrazioni concedenti di indire evidenze pubbliche con riferimento ai titoli esistenti in attesa dell’intervento normativo e dei criteri di cui sopra, e fatte salve le estensioni già rilasciate, anche ai sensi dell’art. 1,commi 682 e ss. della legge n.145/2018, per le istanze pubblicate secondo le vigenti regole del codice della navigazione (art.37) e del relativo regolamento di esecuzione (art.18);

9) nel solo caso di superamento della scarsità della risorsa naturale su base nazionale, prevedere nella procedura di evidenza pubblica il riconoscimento del valore di mercato dell’azienda creata dal concessionario uscente, che tenga conto pure di avviamento, investimenti effettuati, beni materiali ed immateriali, remunerazione del capitale investito, etc. da porre a carico del concessionario entrante e in favore di quello uscente (cfr. paragrafo n.44 della sentenza Laezza - Corte di Giustizia europea, terza sezione, 28 gennaio 2016, C-375/14).

10) Abrogazione o adeguamento dell’art. 49 del codice della navigazione a quanto espresso al precedente sub) 9.

(Allegato)

Mozione numero 78/12^ di iniziativa della Consigliera regionale Straface, recante: “La salute delle donne affette da tumore alla mammella nella Regione Calabria”

Il Consiglio regionale

considerato che:

- l'incidenza del tumore della mammella è in costante aumento e che le pazienti affette da questa patologia necessitano di supporto fisioterapico e di tutori per prevenire e trattare il linfedema dell'arto superiore postchirurgico;

- solo nella Regione Calabria l'incidenza del tumore della mammella è di circa 1.250 casi stimati, e che pertanto diventa imperativo adottare misure volte a migliorare la qualità della vita delle donne affette da questa patologia;

- il linfedema è una complicanza comune in pazienti sottoposte a interventi chirurgici per il tumore della mammella e che il trattamento con supporti fisioterapici e tutori a pressione decrescente può migliorare la qualità di vita delle pazienti affette da questa condizione.

Ritenuto:

- che il supporto fisioterapico e i tutori siano fondamentali per prevenire e trattare il linfedema dell'arto superiore post-chirurgico nelle pazienti affette da tumore della mammella;

- opportuno che il Servizio sanitario regionale si adoperi affinché vengano garantiti il supporto fisioterapico e i tutori a carico del Servizio sanitario regionale per le pazienti affette da tumore della mammella, al fine di prevenire e trattare il linfedema dell'arto superiore post-chirurgico.

Constatato che:

- attualmente tali supporti non sono garantiti a carico del Servizio sanitario regionale.

Ritenuto per tutto quanto sopra che:

- vi sia la necessità che il Servizio sanitario nazionale si attivi affinché i supporti fisioterapici e i tutori a pressione decrescente, utilizzati per il trattamento del linfedema dell'arto superiore post-chirurgico, siano inseriti nel nomenclatore dei presidi terapeutici a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

Tutto ciò premesso e considerato

invita la Giunta regionale

per quanto di competenza:

- a adottare tutte le misure necessarie per garantire che le pazienti affette da tumore della mammella ricevano il supporto fisioterapico e i tutori necessari per prevenire e trattare il linfedema dell'arto superiore postchirurgico, a carico del Servizio sanitario regionale;

- a farsi portavoce presso le autorità competenti affinché vengano garantiti il supporto fisioterapico e i tutori a carico del Servizio sanitario regionale per le pazienti affette da tumore della mammella, al fine di prevenire e trattare il linfedema dell'arto superiore post-chirurgico;

- ad esprimersi formalmente nei confronti degli organismi competenti affinché il Servizio sanitario nazionale si adoperi al fine di inserire i supporti fisioterapici e i tutori a pressione decrescente, utilizzati per il trattamento del linfedema dell'arto superiore post-chirurgico, nel nomenclatore dei presidi terapeutici a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

(Allegato)

Mozione numero 77/12^ di iniziativa del consigliere regionale Alecci, recante: “Fondo per la non autosufficienza”

Il Consiglio regionale

premesso che:

- la condizione di disabilità gravissima è strettamente associata alla non autosufficienza, inquanto un disabile considerato gravissimo è colui che ha necessità di avere l’accompagnamento e che non è in grado di deambulare da solo o di compiere gli atti normali della vita quotidiana senza assistenza continua;

- le suddette condizioni sono disciplinate dal D.M. 26 settembre 2016, con riferimento in particolare all’art. 3 (disabilità gravissime) allegati 1 (scale di valutazione della condizione di disabilità gravissima) e 2 (altre persone in condizione di dipendenza vitale);

- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha istituito a livello nazionale il “Fondo per la Non Autosufficienza” (F.N.A.), al fine di garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti affette da disabilità gravissima;

- la delibera di Giunta regionale n. 377 dell’11 agosto 2021 recante “D.P.C.M. del 12dicembre 2018 – Riparto Fondo per la Non Autosufficienza per l’anno 2018 – Approvazione Riparto Somme F.N.A. 2018”, ha approvato i criteri di riparto delle risorse economiche a carico della Regione Calabria in relazione all’assegnazione del F.N.A. annualità 2018, nella quale, per la parte che riguarda le disabilità gravissime, ha destinato il 50% dei fondi a favore delle Aziende Sanitarie Provinciali, per la realizzazione di interventi nel campo della disabilità gravissima;

- con il decreto dirigenziale del Dipartimento lavoro e welfare della Regione Calabria n.11916 del 07/10/2022 sono state approvate le “Linee guida per l’assegnazione del Fondo perle Non Autosufficienze (FNA) annualità̀ 2018”;

- con il decreto dirigenziale del Dipartimento lavoro e welfare della Regione Calabria n.13409 del 02/11/2022 sono state liquidate le somme in favore delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Calabria relative al Fondo per le Non Autosufficienze.

Considerato che:

- dalle graduatorie finali delle singole ASP risulta che molti soggetti che rispettano i requisiti per beneficiare dei contributi del fondo e con un ISEE poco superiore ai € 6.000,00 sono rimaste escluse dall’elenco dei beneficiari.

Impegna la Giunta regionale

ad attivarsi per integrare e implementare con risorse della Regione Calabria la dotazione finanziaria del “Fondo per la Non Autosufficienza”, al fine di permettere alle persone con reddito ISEE fino a € 9.000,00 e disabilità gravissime rimaste escluse nelle graduatorie finali delle relative ASP di poter usufruire dei contributi del suddetto fondo.

(Allegato)

Proposta di legge n. 277/12^ di iniziativa dei Consiglieri regionali Mancuso, Caputo, Raso, De Nisi, recante: “Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012)” (deliberazione consiliare n. 277)

Art. 1

(Modifiche all’articolo 39 della l.r. 47/2011)

1. L’articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012) è così modificato:

a) alla lettera a) del comma 1-bis, le parole “30 aprile 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;

b) alla lettera b) del comma 1-bis, le parole “30 aprile 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”;

c) al comma 4, le parole “30 aprile 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;

d) al comma 5, le parole “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 agosto 2026”.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione delle norme della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

(Allegato)