LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1 Articolo unico 1. Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica. 2. Il numero dei Consiglieri regionali, in armonia con quanto previsto nello Statuto della Regione, è fissato in cinquanta. Resta salva l’applicazione dell’art. 15, commi 13 e 14, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, così come modificata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43 e dall’art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. 3. Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste provinciali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento, non abbia ottenuto, nell’intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi. 4. In deroga a quanto previsto dall’art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che sono espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano. (Vedi Nota esplicativa)
5. Non è ammessa la presentazione
di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza
ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri
partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità,
congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione
grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici,
le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi
di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al
partito o alla forza politica di riferimento. 6. Al fine di assicurare la parità di accesso alle cariche elettive degli uomini e delle donne, ai sensi degli articoli 51 e 117, comma 7, della Costituzione, le liste elettorali devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi. 7. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni di legge si applicano le vigenti norme della legislazione statale. 8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |