REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO PRESIDENZA
UNITA’ ORGANIZZATIVA ELETTORALE

Prot. n.851 Catanzaro, 01 marzo 2005

 

Oggetto: Elezioni regionali del 3 – 4 aprile 2005. Nota esplicativa circa il comma 4 dell’articolo unico della Legge regionale 7 febbraio 2005, n.1.

 


A chiarimento della normativa regionale in oggetto, si comunica l’interpretazione letterale data da questa Amministrazione in merito.

 Nell’interpretazione della norma, si deve avere riguardo ai criteri esegetici previsti dall’art. 12 preleggi: “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”.

Il dato letterale è quello prevalente. Occorre, quindi, basarsi all’interpretazione fondata su tale dato. E’ consentito fare ricorso a criteri diversi ed ulteriori solo quando il dato letterale non sia sufficientemente chiaro.

A norma dell'art. 12 delle preleggi, nell'interpretazione delle norme giuridiche si può procedere alla ricerca dell'effettiva mens legis, sul presupposto che il legislatore abbia inteso sancire una norma diversa da quella che è resa manifesta dalla sua dizione letterale, solo nei casi in cui la lettera della legge non sia chiara ed inequivoca.

Nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercè l'esame complessivo del testo, della mens legis, specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma sì come inequivocabilmente espressa dal legislatore.


Soltanto qualora la lettera della norma medesima risulti ambigua (e si appalesi altresì infruttuoso il ricorso al predetto criterio ermeneutico sussidiario), l'elemento letterale e l'intento del legislatore, insufficienti in quanto utilizzati singolarmente, acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, sì che il secondo funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all'equivocità del testo da interpretare, potendo, infine, assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo consentito all'interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma stessa è intesa.
(Cass. civ., Sez.I, 06/04/2001, n.5128; Cass. civ., Sez.lav., 07/07/1998, n.6605; Cass. civ., Sez.lav., 13/04/1996, n.3495; Cass. civ., Sez.I, 27/02/1995, n.2230; Cass. civ., 27/10/1983, n.6363).

Si deve considerare, inoltre, l’art. 14 delle preleggi, per il quale “Le leggi … che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”.

Il co. 4 della l.r. n. 1/2005 introduce una deroga alla norma generale di cui all’art. 9 della l. n. 108/68 si consideri, al riguardo, che il co. 6 della stessa l.r. n. 1/2005 prevede: “Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni di legge si applicano le vigenti norme della legislazione statale”, quindi la l. n. 108/68 si applica alla Regione Calabria nella sua interezza (salve le parti derogate), ed in particolare si applica l’art. 9.

Pur rientrando la l. n. 108/68, ed in particolare l’art. 9, nell’ambito della c.d. normativa statale <<cedevole>> (cioè regressiva di fronte all’esercizio della potestà legislativa regionale nei medesimi punti disciplinati dalla legge statale), si è avuto che con il suddetto richiamo espresso dal co. 6 della l.r. n. 1/2005 la norma statale è direttamente applicabile alle elezioni regionali della Calabria. Quindi, tra l’art. 9 della l. n. 108/68 ed il co. 4 della l.r. n. 1/2005 vi è un vero e proprio rapporto di regola generale (la prima) e deroga (la seconda) in senso tecnico. Nel co. 4, dunque, il termine “deroga” è utilizzato in tale senso tecnico, e non quale espressione atecnica ed impropria afferente al diverso rapporto tra norma statale <<cedevole>> e norma regionale che su di essa intervenga.

Pertanto: l’art. 9 della l. n. 108/68, si applica sul piano generale (del resto, non può negarsi che esso si applica in ogni caso qualora non ci si avvalga dell’esenzione dalla sottoscrizione degli elettori o, comunque, non ne ricorrano i presupposti), mentre il co. 4 della l.r. n. 1/2005 si applica, in deroga all’art. 9 predetto, in via di eccezione alla regola.
Dunque, il co. 4 della l.r. n.1/2005 costituisce norma di natura eccezionale e non può essere applicata in maniera estensiva.

Da quanto esposto è da ritenersi che, se una lista viene presentata come espressione di uno specifico partito rappresentato nel Parlamento italiano, e con un unico contrassegno afferente al partito che presenta la lista, essa è da ritenersi esonerata dalla sottoscrizione degli elettori.

Se, invece, la lista è presentata congiuntamente da più partiti come espressione dei medesimi, per poter fruire della esenzione dalla sottoscrizione degli elettori si ritiene che i partiti che presentano congiuntamente la lista debbano essere tutti rappresentati nel Parlamento italiano.


 Il Coordinatore
                                                                             f.to Francesco Saverio Bonacci