
REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO PRESIDENZA
UNITA’ ORGANIZZATIVA ELETTORALE
Prot. n.851 Catanzaro, 01
marzo 2005
Oggetto: Elezioni
regionali del 3 – 4 aprile 2005. Nota esplicativa circa il comma 4
dell’articolo unico della Legge regionale 7 febbraio 2005, n.1.
A chiarimento della normativa regionale in oggetto, si comunica
l’interpretazione letterale data da questa Amministrazione in merito.
Nell’interpretazione della norma, si deve avere riguardo ai criteri
esegetici previsti dall’art. 12 preleggi: “Nell’applicare la legge non
si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal
significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla
intenzione del legislatore”.
Il dato letterale è quello prevalente. Occorre, quindi, basarsi
all’interpretazione fondata su tale dato. E’ consentito fare ricorso a
criteri diversi ed ulteriori solo quando il dato letterale non sia
sufficientemente chiaro.
A norma dell'art. 12 delle preleggi, nell'interpretazione delle norme
giuridiche si può procedere alla ricerca dell'effettiva mens legis, sul
presupposto che il legislatore abbia inteso sancire una norma diversa da
quella che è resa manifesta dalla sua dizione letterale, solo nei casi in
cui la lettera della legge non sia chiara ed inequivoca.
Nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge sia
sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo
significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve
ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca,
mercè l'esame complessivo del testo, della mens legis, specie se,
attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di
modificare la volontà della norma sì come inequivocabilmente espressa dal
legislatore.
Soltanto qualora la lettera della norma medesima risulti ambigua (e si
appalesi altresì infruttuoso il ricorso al predetto criterio ermeneutico
sussidiario), l'elemento letterale e l'intento del legislatore,
insufficienti in quanto utilizzati singolarmente, acquistano un ruolo
paritetico in seno al procedimento ermeneutico, sì che il secondo funge da
criterio comprimario e funzionale ad ovviare all'equivocità del testo da
interpretare, potendo, infine, assumere rilievo prevalente rispetto
all'interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui
l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia
incompatibile con il sistema normativo, non essendo consentito
all'interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle
espressioni che la compongono nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto
sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma stessa è
intesa.
(Cass. civ., Sez.I, 06/04/2001, n.5128; Cass. civ., Sez.lav., 07/07/1998,
n.6605; Cass. civ., Sez.lav., 13/04/1996, n.3495; Cass. civ., Sez.I,
27/02/1995, n.2230; Cass. civ., 27/10/1983, n.6363).
Si deve considerare, inoltre, l’art. 14 delle preleggi, per il quale “Le
leggi … che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si
applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”.
Il co. 4 della l.r. n. 1/2005 introduce una deroga alla norma generale di
cui all’art. 9 della l. n. 108/68 si consideri, al riguardo, che il co. 6
della stessa l.r. n. 1/2005 prevede: “Per quanto non previsto dalle
presenti disposizioni di legge si applicano le vigenti norme della
legislazione statale”, quindi la l. n. 108/68 si applica alla Regione
Calabria nella sua interezza (salve le parti derogate), ed in particolare
si applica l’art. 9.
Pur rientrando la l. n. 108/68, ed in particolare l’art. 9, nell’ambito
della c.d. normativa statale <<cedevole>> (cioè regressiva di fronte
all’esercizio della potestà legislativa regionale nei medesimi punti
disciplinati dalla legge statale), si è avuto che con il suddetto richiamo
espresso dal co. 6 della l.r. n. 1/2005 la norma statale è direttamente
applicabile alle elezioni regionali della Calabria. Quindi, tra l’art. 9
della l. n. 108/68 ed il co. 4 della l.r. n. 1/2005 vi è un vero e
proprio rapporto di regola generale (la prima) e deroga (la seconda) in
senso tecnico. Nel co. 4, dunque, il termine “deroga” è utilizzato in
tale senso tecnico, e non quale espressione atecnica ed impropria
afferente al diverso rapporto tra norma statale <<cedevole>> e norma
regionale che su di essa intervenga.
Pertanto: l’art. 9 della l. n. 108/68, si applica sul piano generale (del
resto, non può negarsi che esso si applica in ogni caso qualora non ci si
avvalga dell’esenzione dalla sottoscrizione degli elettori o, comunque,
non ne ricorrano i presupposti), mentre il co. 4 della l.r. n. 1/2005 si
applica, in deroga all’art. 9 predetto, in via di eccezione alla regola.
Dunque, il co. 4 della l.r. n.1/2005 costituisce norma di natura
eccezionale e non può essere applicata in maniera estensiva.
Da quanto esposto è da ritenersi che, se una lista viene presentata
come espressione di uno specifico partito rappresentato nel Parlamento
italiano, e con un unico contrassegno afferente al partito che presenta la
lista, essa è da ritenersi esonerata dalla sottoscrizione degli elettori.
Se, invece, la lista è presentata congiuntamente da più partiti
come espressione dei medesimi, per poter fruire della esenzione dalla
sottoscrizione degli elettori si ritiene che i partiti che presentano
congiuntamente la lista debbano essere tutti rappresentati nel Parlamento
italiano.
Il Coordinatore
f.to
Francesco Saverio Bonacci
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