PARTE TERZA
LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE
CAPITOLO XII
LE OPERAZIONI PRELIMINARI
ALLA APERTURA DELLA VOTAZIONE
§ 42. - Ricostituzione dell'Ufficio
elettorale di sezione la domenica mattina.
Alle ore
8 del giorno di domenica per il quale è indetta la elezione, il presidente
ricostituisce l'Ufficio della sezione con le stesse persone del giorno
precedente, provvedendo alla sostituzione di eventuali assenti. In
proposito si richiama quanto precisato ai §§ 9 e 30 (pagine 13 e 30),
avvertendo che l'Ufficio dovrà iniziare le sue operazioni quando siano
presenti almeno due componenti del seggio oltre al presidente o al
vicepresidente.
Alla
stessa ora, il Presidente del seggio speciale costituisce il seggio
speciale con le stesse persone del giorno precedente provvedendo alle
sostituzioni di eventuali assenti con le modalità indicate ai paragrafi
precedenti.
Constatata l'integrità dei mezzi di suggellatura apposti alle aperture ed
agli accessi della sala e ricostituito l'Ufficio, il presidente chiama ad
assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti di lista presenti.
§ 43. - Constatazioni dopo l'insediamento
dell'ufficio elettorale di sezione.
Insediato l'ufficio elettorale, il presidente fa constatare ai componenti
del seggio elettorale l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli
accessi alla sala e l'integrità dei sigilli che chiudono l'urna, i plichi
e la scatola contenente le schede autenticate per le elezioni regionali.
Quindi, apre i plichi, la scatola e controlla le schede, accertandosi che
il loro numero sia identico a quello delle schede riposte nella scatola
stessa la sera precedente.
Le
schede avanzate dalla autenticazione, poste nella Busta n. 4 (R.),
servono, finché è aperta la votazione, per sostituire quelle autenticate
che risultino deteriorate e quelle che sono consegnate ad elettori che,
pur avendo diritto di votare nella sezione, non sono iscritti nelle liste
o, come può avvenire per gli elettori che votano ai sensi dell'art. 12,
secondo comma, della legge n. 108, dell'art. 42 del T.U. n. 570 o
dell'art. 1, lettera d) del D.L. n. 161, non sono stati tenuti presenti al
momento dell'autenticazione.
Subito
dopo il presidente fa constatare che l'urna destinata a ricevere le schede
votate è vuota, e provvede a togliere i sigilli.
Le
operazioni di cui sopra debbono essere compiute con la massima speditezza,
per poter iniziare le operazioni di votazione alle ore 8 del mattino della
domenica (art. 48, primo comma, del T.U. n. 570 e successive
modificazioni).
CAPITOLO XIII
OPERAZIONI DI VOTAZIONE
44. - Consegna al presidente del seggio
speciale delle schede occorrenti per la votazione dei degenti in luoghi di
cura e dei detenuti aventi diritto al voto.
Prima di
dichiarare aperta la votazione, il Presidente procede alla consegna al
Presidente del seggio speciale delle schede debitamente autenticate e
racchiuse in appositi plichi occorrenti per la votazione dei degenti in
luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto; dei detenuti
aventi diritto al voto esistenti presso i luoghi di detenzione e di
custodia preventiva; e, per le sezioni ospedaliere, dei ricoverati
impossibilitati ad accedere alla cabina.
Il
Presidente prende nota sui verbali del numero di schede consegnate al
Presidente del seggio speciale.
Unitamente alle schede, il Presidente consegna al Presidente del seggio
speciale gli appositi verbali, il bollo, le liste aggiunte, le buste, le
carte ed il materiale occorrente per la votazione.
§ 45. - Apertura della votazione.
Compiute
le operazioni illustrate nei paragrafi precedenti, il presidente enuncia
ad alta voce ai presenti le modalità di votazione, astenendosi, però, da
qualsiasi esemplificazione.
In
particolare il presidente avverte che, a norma della legge 23 febbraio
1995, n. 43, ciascun elettore può:
a)
votare, con un unico voto, per una lista provinciale e per la lista
regionale collegata, tracciando, con la matita copiativa, un segno nel
rettangolo che contiene il contrassegno della lista provinciale. In tal
caso l'elettore esprime un voto valido sia per la lista provinciale sia
per la lista regionale collegata
(art. 2 della legge n. 43/95);
b)
esprimere, altresì,
un
voto disgiunto,
cioè tracciare, con la matita copiativa, un segno nel
rettangolo recante una delle liste provinciali ed un altro segno sul
simbolo di una lista regionale, non collegata alla lista provinciale
prescelta, o sul nome del suo capolista. In tale ipotesi il voto è
validamente espresso per la lista provinciale e, rispettivamente, per la
lista regionale prescelta e non collegate fra loro
(art. 2 della legge n. 43/95);
c)
esprimere un unico voto per una delle liste regionali e per il suo
capolista tracciando, con la matita copiativa, un segno sul simbolo di
una lista regionale o sul nome del capolista, senza segnare, nel
contempo, alcun contrassegno di lista provinciale.
In tal
caso s'intende validamente votata la lista regionale ed il suo capolista,
mentre è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste
provinciali collegate (art. 2 della legge n. 43/95).
d)
manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di
consigliere compreso nella lista provinciale, scrivendone il cognome
ovvero il nome e il cognome nell'apposita riga tracciata nella destra di
ogni contrassegno (art. 2 della legge n. 43/95) e
art. 13 legge n. 108/68);
Inoltre,
il Presidente precisa che:
1) la
preferenza deve essere manifestata, esclusivamente, per un candidato
compreso nella lista votata
(art. 2 della legge n. 43/95);
2) in
caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome
e il cognome;
3)
qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la
preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere
entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più
candidati (articolo 57, quarto comma, del T.U. n. 570);
4) la
scheda deve essere restituita debitamente piegata; questa operazione
deve essere eseguita dall'elettore prima di uscire dalla cabina (art.
49, secondo comma, del T.U. n. 570). Con la scheda deve essere
restituita anche la matita copiativa (art. 49, quarto comma, del T.U. n.
570).
Le
istruzioni ed avvertenze anzidette devono essere ripetute nel corso della
votazione, in modo che tutti gli elettori ne abbiano conoscenza.
In
relazione alle modalità di voto, si richiamano le esemplificazioni sulle
modalità di espressione del voto riportate
nell'allegato A a pagina 169.
Il
presidente, infine, dichiara aperta la votazione; l'ora d'inizio della
votazione deve essere indicata nel verbale.
§ 46. - Ammissione degli elettori alla
votazione per le elezioni regionali.
I. - Il
voto è dato dall'elettore presentandosi di persona all'Ufficio elettorale
della sezione nelle cui liste è iscritto.
Gli
elettori sono ammessi alla votazione nell'ordine di presentazione,
indipendentemente da quello di iscrizione nelle liste (art. 48, quarto
comma, del T.U. n. 570).
È
tuttavia in facoltà del presidente, quando si verifichi eccessivo
affollamento di elettori nella sala, di far procedere all'appello, in
qualsiasi momento, da parte di uno scrutatore, in maniera da regolare il
loro accesso alle urne (art. 48, quarto comma, del T.U. n. 570). È,
peraltro, consigliabile un uso assai prudente di questa facoltà, che può
nuocere alla speditezza della votazione: speditezza che è tanto più
necessaria quanto maggiore è l'affluenza alle urne da parte degli
elettori.
Si
lascia, tuttavia, al presidente di consentire - nei limiti del possibile -
la precedenza al Sindaco, ai funzionari di P.S. ed a quelli addetti al
servizio elettorale ed a quanti, in genere, debbono svolgere il loro
compito di istituto nel giorno delle elezioni.
Qualora
si verifichino affollamenti agli ingressi di edifici ove sono situate più
sezioni, i presidenti di quei seggi che risultino ostacolati
dall'irregolare afflusso degli elettori daranno direttive agli agenti
della Forza pubblica perché distribuiscano opportunamente gli elettori in
colonna, a seconda delle sezioni di appartenenza.
II.
- Ai fini della ammissione degli elettori alla votazione deve tenersi
presente che il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, ha introdotto, in
attuazione di quanto disposto dall'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n.
120, la tessera elettorale personale a carattere permanente, valida per
diciotto consultazioni, che sostituisce integralmente e svolge le medesime
funzioni del certificato elettorale, precedentemente stampato in occasione
di ogni consultazione.
L'esibizione della tessera elettorale personale presso la sezione di
votazione è necessaria, unitamente ad un documento d'identità, per
l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto.
La
tessera elettorale personale è contrassegnata da un numero progressivo e
riporta, tra l'altro, l'indicazione del comune di rilascio, le generalità
dell'elettore, nonché diciotto spazi per la certificazione dell'avvenuta
partecipazione alla votazione (paragrafo 48 a pagina 45). Ovviamente,
qualora la tessera elettorale riporti il bollo di altra sezione e la data
dell'elezione attualmente in svolgimento, sì da comprovare che è già stato
esercitato il diritto di voto per la medesima consultazione elettorale,
l'elettore non potrà essere ammesso al voto.
III. - Oltre agli elettori iscritti
nelle liste della sezione, possono essere ammessi a votare nella sezione
anche elettori che non siano compresi nelle relative liste, e
precisamente:
1)
coloro che si presentino muniti di una sentenza della Corte d'Appello o
della Corte di Cassazione che li dichiari elettori del Comune (art. 39,
terzo comma, del T.U. n. 570, e art. 45, secondo ed ultimo comma, del
T.U. 20 marzo 1967, n. 223): tali elettori sono ammessi a votare, di
regola, nella sezione indicata dal Sindaco nel manifesto di convocazione
dei comizi; ovvero di un'attestazione del Sindaco (art. 3 della legge n.
40/79);
2) i
membri del seggio, i rappresentanti delle liste dei candidati presso la
sezione, gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di
ordine pubblico, anche se siano iscritti nelle liste di altre sezioni
del Comune, purché muniti della tessera elettorale (art. 40, primo
comma, del T.U. n. 570 e art. 14 del D.P.R. n. 299/00). Queste persone
possono essere ammesse al voto altresì, ma limitatamente alle elezioni
regionali, anche se non siano elettori del Comune, purché però siano
elettori di altro Comune della Regione e siano, in tutti i casi, in
possesso della relativa tessera elettorale;
3) gli
elettori non deambulanti; tali elettori sono ammessi al voto, in
qualsiasi sezione del comune, previa esibizione, oltre che della tessera
elettorale, di una attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria
locale attestante l'impedimento (art. 1, primo comma, della legge 15
gennaio 1991, n. 15 e art. 14 del D.P.R. n, 299/00).
Gli
elettori di cui ai nn. 2 e 3 vanno aggiunti, a cura del presidente, in
calce alla lista della sezione (art. 40, secondo comma, del T. U. n. 570 e
art. 1, quarto comma della legge n. 15).
4) i
militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati
militarmente per servizio dello Stato nonché, gli appartenenti alle
forze di polizia e al corpo nazionale dei vigili del fuoco sempre che
gli stessi siano elettori di un Comune della Regione. Essi sono ammessi
a votare con precedenza sugli altri elettori, previa esibizione della
tessera elettorale (art. 49, primo e secondo comma, del T.U. n. 361 e
art. 1, lettera f), del D.L. 3 maggio 1976, n. 161 e art. 14 del D.P.R. n. 299/00).
Si tenga
presente che le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana fanno
parte di Corpi militarmente organizzati;
5) i
naviganti che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'art. 50 del T.U.
n. 361 e dell'art. 1, lettera f, del D.L. n. 161, sempre che gli stessi
siano elettori di un Comune della Regione. Essi sono ammessi a votare
esibendo, insieme alla tessera elettorale:
a)
il certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto
attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità
di recarsi a votare nel Comune di residenza per motivi di imbarco;
limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene
considerato autorità certificante;
b)
il certificato del sindaco del Comune di imbarco attestante l'avvenuta
notifica telegrafica, al sindaco del Comune che ha rilasciato la
tessera elettorale, della volontà espressa dal navigante di votare nel
Comune in cui si trova per motivi di imbarco (art. 50 del T.U. n.
361).
Gli
elettori di cui ai numeri 4 e 5 vanno iscritti in una lista aggiunta (art.
49, secondo comma, e art. 50, terzo comma, del T. U. n. 361).
Di tutti
gli elettori anzidetti vengono riportate le generalità nel verbale.
Per
l'ammissione al voto degli ammalati che abbiano chiesto di votare nel
luogo di cura in cui sono ricoverati, nonché dei detenuti aventi diritto
al voto, si rinvia agli appositi paragrafi (da 62 a 66 a pagina 57 e
seguenti).
§ 47. - Identificazione degli elettori.
L'elettore che si presenta a votare deve essere anzitutto identificato.
L'identificazione può avvenire:
1)
mediante la presentazione di uno dei seguenti documenti (art. 48,
secondo comma, del T.U. n. 570):
a)
carta di identità o altro documento di identificazione munito di
fotografia, rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, anche se
scaduto, sempreché la data di scadenza non risalga ad oltre tre anni
prima del giorno della elezione;
b)
tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione Nazionale Ufficiali
in Congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un
Comando militare;
c)
tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale,
purché munita di fotografia.
L'identificazione per documento non ammette contestazioni
sull'accertamento della identità personale dell'elettore, quando il
libretto o la tessera di riconoscimento presentino gli elementi formali di
legalità e la fotografia corrisponda all'immagine reale dell'esibitore.
Nell'apposita colonna della lista autenticata dalla Commissione elettorale
circondariale saranno indicati gli estremi del documento (art. 48, sesto
comma, del T.U. n. 570).
2) per
attestazione di uno dei membri dell'Ufficio, a norma dell'art. 48,
quarto comma, del T.U. n. 570.
L'attestazione avviene con l'apposizione della firma di colui che
identifica nella apposita colonna della lista di sezione.
3) per
attestazione di altro elettore del Comune, noto all'Ufficio (art. 48,
quinto comma, del T.U. n. 570).
È da
considerarsi noto all'Ufficio l'elettore che sia conosciuto personalmente
da almeno uno dei membri dell'Ufficio stesso o che sia stato ammesso a
votare in base ad un regolare documento di identificazione personale.
L'attestazione si opera con l'apposizione della firma di colui che
identifica nell'apposita colonna della lista della sezione (art. 48, sesto
comma, del T.U. n. 570); ma, prima di compiere ciò, la legge esige che
il presidente avverta
l'elettore che,
se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 95 del T.
U. n. 570 (art. 48, quinto comma, del T.U. n. 570).
Allo
scopo di evitare eventuali irregolarità e per facilitare la individuazione
di chi avesse dichiarato il falso, i presidenti di seggio faranno prendere
nota anche degli estremi del documento di riconoscimento dell'elettore che
effettua l'attestazione. Detta annotazione dovrà essere eseguita accanto
alla firma dell'attestante.
I
presidenti di seggio, inoltre, procederanno ad accertamenti sulla identità
personale dell'elettore non in possesso del documento di riconoscimento,
soprattutto mediante opportune interrogazioni circa le generalità.
Se nasce
dissenso fra i componenti dell'Ufficio o fra i rappresentanti delle liste
dei candidati circa l'accertamento della identità degli elettori, spetta
al presidente di decidere, con le modalità di cui all'articolo 54 del
Testo unico anzidetto (art. 48, ultimo comma, del T.U. n. 570).
§ 48. - Esibizione della tessera elettorale
da parte dell'elettore, oppure dell'attestato sostitutivo della tessera
elettorale, ovvero della sentenza o dell'attestazione del sindaco.
Dopo che
il presidente ha identificato l'elettore ed ha controllato che sulla
tessera elettorale non sia apposto il bollo di altra sezione con la data
dell'elezione in svolgimento, uno scrutatore appone sulla tessera
elettorale, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto,
il timbro della sezione e la data, provvedendo, altresì, ad annotare il
numero della tessera stessa sull'apposito registro (art. 12 del D.P.R. 8
settembre 2000, n. 299).
Sul medesimo registro (maschile e femminile), inoltre, a fianco del numero
della tessera elettorale di ciascun votante, verrà riportato il numero di
iscrizione della lista elettorale sezionale del votante stesso;
si
prenderà nota, infine,
attraverso il sistema della «spunta» numerica progressiva, del numero
degli elettori che, pur avendo annotato il numero della tessera
elettorale, non hanno partecipato per qualsiasi motivo ad una o più
consultazioni che si svolgono contemporaneamente presso il seggio.
Tali
adempimenti rivestono particolare importanza, sia ai fini dei successivi
controlli circa il numero dei votanti (paragrafo 70 a pagina 67) sia per
eliminare ogni possibilità di duplicazione di voto.
Per
opportuna norma del presidente, si fa presente, altresì, che la tessera
elettorale ha le caratteristiche essenziali del modello riportato alla
tabella A allegata al decreto del Ministro dell'Interno 16 novembre 2000
(pagine 167 e 168).
L'elettore che si presenti a votare munito di una sentenza (art. 39, terzo
comma, del T.U. n. 570) o dell'attestazione del Sindaco (art. 3 della
legge n. 40/79) o dell'attestato del sindaco sostitutivo della tessera
elettorale per quella singola consultazione (art. 7 del D.P.R. 8 settembre
2000, n. 299) esibisce, in luogo della tessera elettorale, la sentenza,
l'attestazione o l'attestato (paragrafo 46 a pagina 41). Su tali documenti
viene apposta dal presidente l'annotazione dell'avvenuta manifestazione di
voto da parte dell'elettore presso la sezione nonché la propria firma e il
bollo dell'Ufficio.
Del
nominativo dell'elettore e degli estremi della sentenza o
dell'attestazione è presa nota nel verbale, all'apposito paragrafo.
Viceversa, nel suddetto paragrafo del verbale non deve essere presa nota
di coloro che vengono ammessi a votare perché muniti, oltre ad un
documento di identificazione, dell'attestato sostitutivo della tessera ex
art. 7 del D.P.R. n. 299/00.
§ 49. - Consegna della scheda e della
matita all'elettore.
Dopo che
uno degli scrutatori ha apposto sulla tessera elettorale la data della
votazione e il timbro della sezione ed ha annotato il numero della tessera
stessa sull'apposito registro, il presidente consegna all'elettore, dopo
averne letto ad alta voce il nome ed il numero di iscrizione nella lista
di sezione, la matita copiativa per la espressione del voto e la scheda
per le elezioni regionali. Il presidente avrà cura di far constatare
all'elettore stesso l'avvenuta autenticazione della scheda con la firma di
uno scrutatore ed il bollo della sezione (art. 49, primo comma, del T.U.
n. 570).
Sarà
opportuno che il presidente del seggio consegni la scheda spiegata agli
elettori, in modo da poter verificare che nell'interno non contenga tracce
di scrittura od altri segni che possono invalidarla.
§ 50. - Espressione del voto da parte
dell'elettore all'interno della cabina e riconsegna della scheda e della
matita al presidente del seggio.
L'elettore, ricevute la scheda e la matita, si deve recare nella cabina
dove, dopo aver espresso il voto, ripiega la scheda, secondo le linee
lasciate dalla precedente piegatura e la restituisce contemporaneamente al
presidente del seggio (art. 49, secondo comma, del T.U. n. 570).
Qualora
la scheda non fosse piegata, il presidente invita l'elettore a piegarla,
facendolo rientrare nella cabina.
Se
l'espressione del voto non sia compiuta nella cabina, il presidente deve
rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca
nella cabina, deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità. L'elettore
non è più ammesso a votare (art. 50 del T.U. n. 570) e del suo nome è
presa nota nel verbale.
Il
presidente che trascura di far annotare i numeri delle tessere elettorali
dei votanti sull'apposito registro o di fare entrare nella cabina
l'elettore per la espressione del voto o chiunque altro glielo impedisca,
è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno (art. 98 del T.U. n. 570
e art. 14 del D.P.R. n. 299/00).
All'atto
della riconsegna della scheda, il presidente verifica se è quella stessa
consegnata all'elettore e, dopo avere constatato che sulle parti esterne
non vi sono segni o scritture che comunque possano portare al
riconoscimento dell'elettore, pone la scheda nell'urna (art. 49, secondo
comma, del T.U. n. 570).
Deposta
la scheda nell'urna, il presidente ne fa attestare da uno degli scrutatori
l'avvenuta riconsegna da parte dell'elettore mediante l'apposizione della
firma, accanto al nome dell'elettore medesimo, nella colonna della lista
di sezione a ciò destinata (art. 49, terzo comma, del T.U. n. 570).
Insieme
alla scheda, l'elettore deve restituire al presidente anche la matita
(art. 49, penultimo comma, del T.U. n. 570).
La
mancata riconsegna della scheda o della matita è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 309 (art. 99, primo comma,
del T.U. n. 570): il presidente fa prendere immediata nota di tali
infrazioni nel verbale, per effettuare regolare denunzia appena compiute
le operazioni dell'Ufficio.
Infine,
il presidente riconsegna all'elettore il documento di identificazione e la
tessera elettorale.
CAPITOLO XIV
CASI SPECIALI CHE POSSONO VERIFICARSI
NEL CORSO DELLA VOTAZIONE
§ 51. -Caso in cui si presenti a votare un
elettore fisicamente impedito.
A norma
dell'art. 41, secondo comma, del testo unico n. 570, sono da considerarsi
elettori fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli
affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.
Detti
elettori possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore della
propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto,
purché l'uno o l'altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi
Comune della Repubblica (art. 41, secondo comma, citato, come modificato
dall'art. 1, comma 1, della legge 5 febbraio 2003, n. 17).
La
citata legge 5 febbraio 2003, n. 17, prevede, inoltre, che l'annotazione
del diritto al voto assistito possa essere previamente inserita - su
richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione - a
cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un
corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale, nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale
ed, in particolare, del codice in materia di protezione dei dati personali
(decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) (già legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioni) (art. 41, ultimo comma, aggiunto
dall'art. 1, comma 2, della legge 5 febbraio 2003, n. 17).
Pertanto, qualora l'elettore si presenti al seggio con la tessera
elettorale personale nella quale sia apposto il suddetto simbolo o codice,
questi dovrà essere senz'altro ammesso al voto con l'aiuto di un
accompagnatore.
Viceversa,
quando
non vi sia l'apposizione
del
suddetto
simbolo o codice nella tessera elettorale personale, oppure quando
l'impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un
certificato medico, che, a mente dell'art. 41, settimo comma, del testo
unico n. 570, e successive modificazioni, dev'essere rilasciato
immediatamente, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od
applicazione di marche, dal funzionario medico designato dai competenti
organi delle unità sanitarie locali.
Detto
certificato deve attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore
di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore (citato art. 41,
ottavo comma).
Alla
luce, pertanto, delle disposizioni introdotte dal citato art. 41,
l'elettore che si presenti per esprimere il proprio voto esibendo la
certificazione medica dovrà senz' altro essere ammesso al voto con l'aiuto
di un accompagnatore, sempre che detta certificazione sia redatta in
conformità alla vigente normativa.
Devono,
inoltre, essere ammessi al voto assistito coloro che esibiscano il
libretto nominativo rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale (in precedenza, dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei
Servizi Civili) a norma dell'ars. 3 della legge 18 dicembre 19/3, n. 854,
quando, all'interno del libretto stesso, sia indicata la categoria «ciechi
civili» ed è riportato uno dei seguenti codici: 10; 11; 15; 18; 19; 05;
06; 07.
Ognuno
dei predetti codici attesta, infatti, la cecità assoluta del titolare del
libretto.
In tal
caso, il presidente del seggio è dispensato dal compiere ogni accertamento
sull'effettiva sussistenza dell'impedimento, mentre dovrà verbalizzare gli
estremi del libretto, la categoria, ed il numero di codice che attesta la
cecità.
Per
quanto concerne, poi, l'esatta interpretazione delle generica espressione
contenuta nel suddetto art. 41: «o da altro impedimento di analoga
gravità», nel caso in cui non venga prodotta, da parte dell'elettore
interessato, l'apposita certificazione medica, si fa presente che il
Consiglio di Stato, in numerose decisioni, e, tra le altre, nella sentenza
della quinta Sezione n. 505 del 6 giugno 1990, ha affermato che spetta al
presidente del seggio valutare di volta in volta l'effettività
dell'impedimento, ad esclusione delle tre ipotesi tipiche (cecità,
amputazione delle mani, paralisi) che di per sé consentono l'ammissione al
voto assistito.
L'impedimento, in ogni caso, dev'essere riconducibile alla capacità visiva
dell'elettore oppure al movimento degli arti superiori, non consentendo
l'ammissione al voto assistito le infermità che non influiscono su tali
capacità ma riguardano la sfera psichica dell'elettore.
La norma
- ha affermato il predetto Consesso - impone al presidente del seggio la
verbalizzazione soltanto del motivo che impedisce all'elettore di
esprimere da solo e personalmente il voto e non anche dell'iter logico
seguito nella determinazione di consentire l'aiuto dell'accompagnatore.
In
sostanza, per potersi legittimamente ammettere l'elettore al voto
assistito fuori dei casi espressamente enunciati di cecità, di amputazione
delle mani e di paralisi, si richiede che il presidente del seggio - salvo
il caso di apposizione del simbolo o codice sulla tessera elettorale -
accerti l'effettiva sussistenza dell'impedimento, per la sua evidenza o
per diretta conoscenza o notorietà, e che indichi nel verbale lo specifico
motivo dell'ammissione al voto con l'accompagnatore.
Su
quanto precede si richiama la particolare attenzione dei presidenti di
seggio ai fini di una puntuale ed esatta osservanza.
Nessun
elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un
invalido.
Sulla
tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per
la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione dal presidente
del seggio nel quale l'elettore di fiducia ha assolto a tale compito (art.
41, terzo comma, del testo unico n. 570 ed art. 11 del D.P.R. 8 settembre
2000, n. 299), scrivendo testualmente:
«Accompagnatore.........(data)..........(sigla del presidente) .........
», senza apporre il bollo della sezione.
Il
presidente, prima di consegnare la scheda, deve:
a)
richiedere la tessera elettorale anche all'accompagnatore dell'elettore
fisicamente impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non
abbia già svolto la funzione di accompagnatore;
b)
accertarsi, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia
liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.
Del
verificarsi di questo caso deve prendersi nota nel verbale, nel quale
occorre anche riportare il motivo specifico di questa assistenza nella
votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente
accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore (art. 41,
quinto comma, del testo unico n. 570).
Il
certificato medico eventualmente esibito deve essere allegato al verbale
relativo alle operazioni per l'elezione del consiglio provinciale (art.
41, sesto comma, del testo unico n. 570).
Viceversa, nel caso di apposizione del simbolo o codice sulla tessera
elettorale, dovranno riportarsi nel verbale solo il numero della tessera
stessa (all'interno della colonna relativa al
MOTIVO SPECIFICO
per cui l'elettore è
stato autorizzato a votare mediante un accompagnatore) nonché i nominativi
dell'elettore, con il numero di iscrizione elettorale, e
dell'accompagnatore.
§ 51-bis. - Caso in cui si presenti a
votare un elettore handicappato.
L'articolo 29 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, detta alcune norme per rendere più agevole
l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori portatori di
handicap, sempreché gli stessi siano impossibilitati ad esercitare
autonomamente il diritto di voto.
Per le
modalità di ammissione al voto si richiamano le istruzioni contenute nel
precedente paragrafo 51 (pagina 48).
§ 52. - Caso in cui si presenti un elettore
che ha diritto di votare in base a sentenza o ad attestazione.
Il
presidente, prima di consegnare la scheda all'elettore che, a norma
dell'art. 39, terzo comma, del T.U. n. 570, si presenti a votare munito di
una sentenza della Corte d'Appello o della Corte di Cassazione che lo
dichiari elettore del Comune, ovvero dell'attestazione del Sindaco deve:
a)
prendere visione della sentenza o dell'attestazione anzidette;
b)
fare prendere nota, nel relativo paragrafo del verbale, delle generalità
dell'elettore, del numero del documento di riconoscimento e
dell'autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua
identità, nonché degli estremi della sentenza o dell'attestazione;
c)
apporre sulla sentenza o sull'attestazione l'annotazione «Ha votato»
nonché la propria firma, la data e il bollo dell'Ufficio, onde impedire
che l'elettore sia ammesso a votare anche in altra sezione dello stesso
Comune.
È da
avvertire, peraltro, che nel caso in cui l'elettore sia ammesso a votare
munito della attestazione del Sindaco, l'elettore stesso potrà esercitare
il diritto di voto unicamente presso la sezione indicata nell'attestazione
medesima (art. 3 della legge n. 40).
La
scheda che il presidente consegna a detto elettore deve essere prelevata
da quelle autenticate.
Occorre
a questo proposito avvertire che, non risultando l'elettore iscritto nelle
liste della sezione, non fu autenticata per lui alcuna scheda.
È
necessario pertanto che, ogni qualvolta ad un elettore non iscritto è
consegnata una scheda autenticata, il presidente la sostituisca
immediatamente con altra prelevata dai pacchi delle schede residue [Buste
n. 4 (R.)], la quale viene firmata da uno scrutatore, e, dopo essere stata
bollata dal presidente, è da lui introdotta nella scatola destinata a
contenere le schede autenticate.
Nessuna
scheda in più, viceversa, deve essere autenticata per gli elettori muniti
di attestato sostitutivo della tessera elettorale per quella singola
consultazione (art. 7 del D.P.R. n. 299/00), perchè per essi, in quanto
già iscritti nelle liste agli elettori della sezione, è già stata
autenticata una scheda il sabato pomeriggio.
§ 53. - Caso in cui votano nella sezione
gli elettori indicati nell'ars. 40 del T.U. n. 570 (presidente del seggio;
scrutatori; rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione;
ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico).
L'art.
40, primo comma, del T.U. n. 570, stabilisce che i membri del seggio, i
rappresentanti delle liste dei candidati presso il seggio medesimo,
nonché, gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine
pubblico votano previa esibizione della tessera elettorale (art. 14 del
D.P.R. n. 299/00) nella sezione presso la quale prestano servizio, anche
se siano iscritti nelle liste di altra sezione del Comune.
Queste
persone possono essere ammesse al voto per le elezioni regionali, anche se
non siano elettori del Comune, purché siano elettori di un altro Comune
della Regione.
Per i
componenti dell'Ufficio e per i rappresentanti anzidetti non occorre
alcuna specifica annotazione relativa alla identificazione, poiché
trattasi di elettori già identificati. In ogni caso tutti debbono esibire
la tessera, sulla quale vengono apposti il timbro della sezione e la data
mentre il numero della tessera stessa viene annotato nell'apposito
registro.
Le
agevolazioni per l'esercizio del voto previste dall'art. 40 per gli
ufficiali ed agenti della Forza pubblica sono da ritenersi applicabili
anche nei confronti dei funzionari di Pubblica Sicurezza e, in genere,
degli appartenenti alla Polizia di Stato.
Il
presidente, prima di consegnare le schede agli elettori di cui sopra, deve
far prendere nota delle loro generalità nell'apposito paragrafo del
verbale.
Le
schede consegnate ai predetti elettori devono, volta per volta, essere
sostituite nei modi indicati al precedente § 52 (pagina 50).
Tali
elettori vanno aggiunti in calce alle liste di sezione (art. 40, secondo
comma, del T. U. n. 570).
§ 54. -Caso in cui si presentano a votare
gli elettori di cui all'art. 49 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361, modificato
dalla legge 4 luglio 1981, n. 349 (militari delle Forze armate;
appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il sevizio dello Stato;
appartenenti alle Forze di polizia; appartenenti al Corpo nazionale dei
Vigili del Fuoco).
A norma
dell'art. 1, lettera f, del D.L. 3 maggio 1976, n. 161, i militari delle
Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il
servizio dello Stato, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei
Vigili del Fuoco, sono ammessi a votare per le elezioni regionali nel
Comune in cui si trovano per causa di servizio sempre che gli stessi siano
elettori di un Comune della Regione.
Essi
possono esercitare il voto in qualsiasi sezione, in soprannumero agli
elettori iscritti nelle relative liste e con precedenza, previa esibizione
della tessera elettorale rilasciata da un comune della Regione nelle cui
liste risultano compresi.
I
militari non possono recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali
(art. 49, terzo comma, del T.U. n. 361).
A cura
del presidente essi sono iscritti in una speciale lista aggiunta e quindi
ammessi a votare, previa identificazione personale, sempreché, però, non
siano già iscritti nella lista della sezione nella quale si presentano.
Allo
scopo di evitare abusi od irregolarità da parte di elementi estranei alle
Forze armate, a Corpi militarmente organizzati per servizio dello Stato,
alle forze di polizia e al corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono
state impartite disposizioni perché i comandanti di reparto predispongano
un'apposita dichiarazione da esibire al presidente del seggio, nella quale
attestano che il dipendente ............................... presta
servizio nel ..................... (reparto), di stanza nel Comune di
............................. apponendovi la propria firma ed il bollo del
reparto.
Per i
militari eventualmente distaccati in altra sede per esigenze di ordine
pubblico, la dichiarazione porterà, inoltre, l'indicazione del Comune ove
sono stati comandati a prestare servizio.
I
militari in licenza (di convalescenza, ordinaria, ecc.) che si trovassero
fuori della sede del Corpo, ma non nel Comune nelle cui liste sono
iscritti, potranno essere ammessi a votare nel Comune dove si trovano. In
tal caso non occorrerà alcuna dichiarazione, essendo sufficiente, a
dimostrare il diritto predetto, il foglio di licenza o documento
equivalente già in possesso dei militari di cui trattasi.
Al fine,
poi, di agevolare l'identificazione dell'elettore, è stato disposto che i
Comandi militari o i Corpi interessati rilascino ai propri dipendenti,
sprovvisti di carta di identità o di altro valido documento
d'identificazione, e che fossero privi anche del «tesserino» senza
fotografia rilasciato dal reparto, un foglio recante le generalità dei
dipendenti stessi, controfirmato dal comandante che ha formulato la
dichiarazione attestante il luogo in cui il dipendente presta servizio.
Pure le
schede che vengono consegnate agli elettori contemplati nel presente
paragrafo, non iscritti nelle normali liste della sezione, devono essere
sostituite, volta per volta, con la procedura indicata nel § 52 (pagina
50).
§ 54-bis. - Caso in cui votano elettori non
deambulanti.
L'art. 1
della legge 15 gennaio 1991, n. 15, stabilisce che gli elettori non
deambulanti, iscritti nelle liste elettorali di sezioni ubicate in edifici
non accessibili mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di
voto in una qualsiasi sezione elettorale allestita in sede priva di
barriere architettoniche.
Il
presidente, prima di consegnare la scheda a tali elettori deve:
a)
accertarsi che l'elettore sia in possesso, oltre che della tessera
elettorale, anche della prescritta certificazione medica rilasciata
dall'unità sanitaria locale, anche in precedenza per altri scopi, ed
attestante l'impedimento, ovvero di copia autentica della patente di
guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti
l'impossibilità o l'incapacità gravemente ridotta di deambulazione;
b)
fare prendere nota, nel relativo paragrafo del verbale delle generalità
dell'elettore, del numero del documento di riconoscimento e
dell'autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua
identità nonché dell'autorità sanitaria che ha rilasciato la
certificazione medica.
Il voto
è espresso dall'elettore nella cabina o al tavolo appositamente allestiti
per consentire l'espressione del voto da parte di tale categoria di
elettori.
Le
schede consegnate agli elettori di cui trattasi devono essere prelevate e
sostituite di volta in volta, nei modi indicati al § 52 (pagina 50).
Le
attestazioni mediche devono essere allegate al verbale delle operazioni
elettorali (art. 1, quinto comma, della legge n. 15).
Tali
elettori vanno aggiunti in calce alle liste di sezione (art. 1, quarto
comma, della legge n. 15).
§ 55. -Caso in cui si presentano a votare i
naviganti (marittimi ed aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco
(art. 50 del T.U. n. 361, come modificato dall'art. 2 della legge 25
maggio 1993, n. 160).
A norma
dell'art. 1, lettera f, del D.L. 3 maggio 1976, n. 161, convertito nella
legge n. 240/76, i naviganti che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare
nel Comune in cui si trovano per motivi di imbarco, sono ammessi a votare
per le elezioni regionali in qualsiasi sezione del Comune stesso, sempre
che gli stessi siano iscritti nelle liste di un Comune della Regione.
A cura
dei presidente sono iscritti nella medesima lista aggiunta in cui viene
presa nota dei militari che votano nella sezione.
I
naviganti, per essere ammessi al voto, debbono presentare, insieme con la
tessera elettorale, i documenti indicati al § 46 (pagina 41).
Le
schede occorrenti per gli elettori di cui al presente paragrafo sono
sostituite come indicato al § 52 (pagina 50).
§ 56. - Caso in cui l'elettore riscontra
che la scheda consegnatagli dal presidente è deteriorata, ovvero egli
stesso, per negligenza od ignoranza, la deteriora.
L'elettore che riscontra che la scheda consegnatagli si è deteriorata può
chiederne al presidente un'altra contro restituzione di quella
deteriorata.
L'elettore non può chiedere ed ottenere, però, la consegna di una terza
scheda, quando lui stesso abbia causato il deterioramento.
Il
presidente appone sopra la scheda restituita l'indicazione «scheda
deteriorata», vi aggiunge la sua firma e la ripone nella Busta n. 5
(R.)/E.
All'elettore che ha restituito la scheda deteriorata il presidente deve
consegnarne un'altra prelevata dalla scatola dove sono custodite le schede
autenticate, previa annotazione, sulla lista della sezione, accanto al
nome dell'elettore, che gli è stata consegnata una seconda scheda.
La
scheda deve essere subito sostituita con altra, da prelevarsi da quelle
residue [Busta n. 4 (R.)], che viene firmata da uno scrutatore e bollata
dal presidente nei modi indicati al § 52.
§ 57. - Caso in cui l'elettore non vota
nella cabina.Il caso dell'elettore che non vota nella cabina è
disciplinato dall'art. 50 del T.U. n. 570: la scheda è annullata e inclusa
nella Busta n. 5 (R.)/E per essere allegata al verbale.
L'elettore non è più ammesso al voto.
§ 58. - Caso in cui l'elettore indugia
artificiosamente nell'espressione del voto.
Il caso
dell'elettore che indugia artificiosamente nella espressione del voto è
disciplinato dal penultimo comma dell'art. 46 del T.U. n. 570.
La
valutazione circa l'intenzionalità dell'indugio va fatta dal presidente,
tenendo presente il tempo che occorre per esprimere il voto. Non è
ammissibile che tali operazioni si prolunghino più dello stretto
necessario, con l'eventuale effetto di ritardare o congestionare le
votazioni successive.
La
scheda restituita dall'elettore senza alcuna espressione di voto deve
essere annullata. In sostituzione di ognuna di esse verrà subito
introdotta nella scatola una scheda autenticata, prelevata dal rispettivo
pacco di quelle residue.
Accanto
al nome dell'elettore sarà fatta apposita annotazione.
L'elettore di cui trattasi non sarà riammesso a votare se non dopo che
abbiano votato tutti gli elettori presenti.
Le
schede annullate sono incluse nella Busta n. 5 (R.)/E.
Di ciò
deve essere dato atto nel verbale (art. 46, ultimo comma, del T.U. n.
570).
§ 59. - Caso in cui l'elettore consegna al
presidente una scheda mancante del bollo o della firma dello scrutatore.
La
scheda restituita dall'elettore mancante del bollo o della firma dello
scrutatore non deve essere posta nell'urna: è, invece, vidimata
immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegata al
verbale, nel quale è fatta menzione del nome dell'elettore. Si deve
prendere nota di ciò anche nella lista sezionale, a fianco del nome
dell'elettore, il quale non può più votare, ai fini del riscontro del
numero dei votanti con il numero delle schede spogliate (art. 49, ultimo
comma, del T.U. n. 570).
Le
schede di cui trattasi sono custodite dal presidente nella Busta n. 5
(R.)/e.
§ 60. - Caso in cui l'elettore non
restituisce la scheda consegnatagli dal presidente.
Della
omessa restituzione della scheda deve farsi speciale menzione nel verbale
con l'indicazione del nome dell'elettore (art. 49, ultimo comma, del T.U.
n. 570). Analoga annotazione va fatta nella lista sezionale, accanto al
nome dell'elettore, onde se ne possa tenere conto all'atto del riscontro
del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate (art. 53, n.
3, del T.U. n. 570).
§ 61. - Caso in cui l'elettore non
riconsegna la matita usata per l'espressione del voto.
Anche
della mancata restituzione della matita dovrà farsi speciale menzione nel
verbale della sezione, con l'indicazione del nome dell'elettore.
Il
presidente avrà cura di denunciare all'Autorità giudiziaria gli elettori
di cui al precedente ed al presente paragrafo, agli effetti
dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate
dall'art. 99, primo comma, del T. U. n. 570.
CAPITOLO XV
VOTAZIONE DEI RICOVERATI NEI LUOGHI DI CURA
§ 62. - Operazioni di votazione compiute
nell'ufficio elettorale di sezione istituito nei luoghi di cura con almeno
200 posti-letto («sezione ospedaliera»), a norma dell'art. 43 del testo
unico 16 maggio 1960, n. 570.
Per lo
svolgimento delle operazioni di votazione nelle sezioni istituite nei
luoghi di cura vale quanto è stato illustrato nei paragrafi precedenti.
Premesso
che i ricoverati nei luoghi di cura votano se sono iscritti nelle liste
elettorali di un Comune della Regione, si tenga presente che l'elettore,
per essere ammesso alla votazione, deve esibire, oltre alla tessera
elettorale, l'attestazione di cui all'art. 42, terzo comma, lettera b),
del T.U. n. 570, per votare nel luogo di cura. Tale attestazione deve
essere allegata dal presidente al registro contenente i numeri delle
tessere elettorali dei votanti (art. 10 del D.P.R. n. 299,100).
Si è
detto al § 25 (111, a pagina 25) che il Sindaco, per le sezioni
ospedaliere, deve consegnare, oltre agli oggetti e alle carte occorrenti
per le operazioni dell'Ufficio, anche l'elenco degli elettori ammessi a
votare nella sezione ai sensi dell'art. 42 dell'anzidetto Testo Unico.
È da
tenere presente in proposito che, se dovesse presentarsi, per esercitare
il voto, un elettore in possesso della tessera elettorale e della suddetta
attestazione, ma non compreso nel predetto elenco, il presidente dovrà
senz'altro ammetterlo al voto, non essendo l'elenco stesso prescritto
dalla legge ma consigliato dal Ministero dell'Interno per agevolare il
compito degli Uffici elettorali di sezione.
Solo nel
caso che nel luogo di cura siano state istituite più sezioni, il
presidente avrà cura di accertarsi, prima di ammettere l'elettore al voto,
che l'elettore stesso non sia compreso nell'elenco di un'altra sezione.
Le
schede da consegnare all'elettore di cui trattasi dovranno essere
prelevate da quelle già autenticate e dovranno essere sostituite con le
modalità indicate al § 52.
Gli
elettori che votano nelle sezioni ospedaliere, ai sensi dell'art. 42 del
citato Testo Unico sono iscritti, all'atto della votazione, a cura del
presidente, nella lista della sezione.
Per la
registrazione di detti elettori potranno essere usate delle speciali liste
[modelli n. 258-AR/m e n. 258-AR/$.
Per la
votazione degli elettori impossibilitati a recarsi nella cabina,
provvederà, come si vedrà in seguito, il seggio speciale previsto
dall'art. 9 della legge n. 136.
Il
numero delle tessere elettorali dei votanti viene annotato, a cura di uno
scrutatore, sull'apposito registro.
§ 63. - Operazioni di votazione nei luoghi
di cura aventi meno di 100 posti-letto - Raccolta del voto degli elettori
ivi ricoverati da parte dell'ufficio distaccato della sezione, a norma
dell'art. 44 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e dell'art. 9, decimo
comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.
Come già
precedentemente si è detto, il voto degli elettori degenti nei luoghi di
cura aventi meno di 100 posti-letto viene raccolto personalmente dal
presidente della sezione nella cui circoscrizione è ubicato il luogo di
cura.
A tale
scopo, giusta quanto stabilito dall'art. 44 del T.U. n. 570, il presidente
della sezione elettorale, nelle ore già preventivamente stabilite con la
Direzione sanitaria dell'Istituto di cura, dopo aver costituito l'Ufficio
elettorale distaccato - che sarà composto dallo stesso presidente, da uno
scrutatore designato dalla sorte e dal segretario del seggio - si recherà
presso l'Istituto o gli Istituti di cura medesimi per raccogliere il voto
degli elettori ivi degenti.
Poiché,
d'altra parte, le operazioni di voto presso la sezione dovranno
regolarmente continuare anche durante l'assenza del presidente e del
segretario, le funzioni di presidenziali saranno assunte dal
vicepresidente, mentre quelle di segretario saranno affidate dal
presidente ad un altro scrutatore, all'atto della costituzione
dell'Ufficio elettorale distaccato.
I
rappresentanti di lista che ne facciano richiesta possono presenziare alla
raccolta del voto degli elettori ricoverati.
Le
schede autenticate per la votazione - in numero pari a quello degli
elettori ricoverati, maggiorato del 10% - saranno recate nella Busta Os/1/R.
Dopo l'espressione del voto, le schede votate saranno invece immesse,
debitamente piegate, in altra busta (Busta Os/2/R), per essere riportate
nella sezione elettorale ed immesse nell'urna destinata a contenere le
schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori
degenti che hanno votato.
Nel caso
che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura, le schede
autenticate e votate debbono essere poste in buste separate per ogni luogo
di cura.
I
presidenti, oltre alle schede, recheranno con sé gli elenchi dei degenti
ammessi al voto nonché, l'altro materiale occorrente per la votazione,
(matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.).
Al
presidente verrà consegnato anche un timbro che dovrà essere utilizzato
esclusivamente per l'apposizione, sulla tessera elettorale dei votanti,
del bollo all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto.
Circa
gli elenchi sopra indicati, si richiama quanto è stato fatto presente al
paragrafo precedente a proposito degli elenchi degli elettori ammessi al
voto nelle sezioni ospedaliere.
Le
schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi
dalla votazione dovranno essere conservate in un apposito plico (per il
quale potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco di
cancelleria consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe
schede esistenti nella sezione.
Il
presidente deve prendere nota dell'elettore che vota nell'apposita lista
aggiunta (modd. n. 258-AR/m e n. 258-AR/f).
Lo
scrutatore annota, nell'apposito registro, il numero delle tessere
elettorali dei votanti.
Nel caso che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura, per
la
registrazione degli
elettori che hanno votato dovrà essere usata un'unica lista aggiunta.
Per
l'attestazione delle operazioni svolte in più luoghi di cura assegnati
alla medesima sezione, saranno, invece, compilati, in duplice copia,
distinti verbali.
§ 64. - Operazioni di votazione nei luoghi
di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto - Raccolta del voto degli
elettori ivi ricoverati da parte del seggio speciale previsto dall'ars. 9,
primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.
Come già
precedentemente si è detto, il voto degli elettori degenti in ospedali e
case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto viene raccolto, nelle
ore in cui è aperta la votazione, dal seggio speciale previsto dall'art. 9
della legge n. 136.
A tale
scopo, il Presidente del seggio speciale, nelle ore preventivamente
stabilite con la direzione sanitaria del luogo di cura, si recherà presso
il luogo di cura stesso, accompagnato dallo scrutatore e dal segretario
del seggio speciale, nonché, dai rappresentanti dei gruppi dei candidati e
dai rappresentanti di lista che anno chiesto di assistere alle relative
operazioni.
Le
schede autenticate per la votazione - in numero pari a quello degli
elettori degenti maggiorato del 10% - saranno recate nella apposita Busta
Os/1/R.
Dopo
l'espressione del voto, le schede stesse saranno invece immesse,
debitamente piegate, in altra busta (Busta Os/2/R) per essere riportate
nella sezione ed immesse nella apposita urna previo riscontro del loro
numero con quello degli elettori degenti che hanno votato.
Nel
caso che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura con
almeno 100 e fino a 199 posti-letto, il presidente del seggio speciale
dovrà provvedere a porre le schede autenticate e votate in buste separate
per ogni luogo di cura.
Il
presidente del seggio speciale, oltre alle schede, recherà con sé gli
elenchi dei degenti ammessi al voto, nonché l'altro materiale occorrente
per la votazione (matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.). Al
presidente verrà consegnato anche un timbro che dovrà essere utilizzato
esclusivamente per l'apposizione, sulla tessera elettorale dei votanti,
del bollo all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto.
Circa
gli elenchi sopra indicati, si richiama quanto è stato fatto presente al
paragrafo precedente a proposito degli elenchi degli elettori ammessi al
voto nelle sezioni ospedaliere.
Le
schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi
dalla votazione dovranno essere conservate in un apposito plico (per il
quale potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco di
cancelleria consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe
schede esistenti nella sezione.
Il
presidente del seggio speciale deve prendere nota dell'elettore che vota
nella apposita lista aggiunta [mod. n. 258 (A.R.)/m e mod. n. 258 (A.R.)/f}.
Lo
scrutatore annota, nell'apposito registro, il numero delle tessere
elettorali dei votanti.
Nel
caso che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura avente
almeno 100 e fino a 199 posti-letto, per la registrazione degli elettori
che hanno votato dovrà essere usata una unica lista aggiunta.
Per
l'attestazione delle operazioni svolte in più luoghi di cura assegnati
alla medesima sezione, saranno, invece, compilati, in duplice copia,
distinti verbali.
A
norma dell'art. 9, settimo comma, della legge n. 136, i compiti del seggio
speciale sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti
nel predetto luogo di cura e cessano non appena le schede votate saranno
portate nella sede della sezione elettorale per essere immediatamente
introdotte nella urna destinata alla votazione, dopo che sia stato
riscontrato il loro numero con quello degli elettori che sono stati
iscritti nell'apposita lista.
Nessun'altra funzione, pertanto, dovrà essere espletata dal seggio
speciale al rientro nella sezione.
Nel
verbale della sezione dovrà essere dato atto che i compiti affidati dalla
legge al seggio speciale sono esauriti con l'espletamento delle anzidette
operazioni.
65. - Operazioni di
votazione nei luoghi di cura con almeno 200 posti-letto per la raccolta
del voto presso il capezzale degli elettori ivi ricoverati che non possono
accedere alla cabina della sezione ospedaliera. - Seggio speciale previsto
dall'art. 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.
Come
si è accennato in precedenza, il voto degli elettori degenti in ospedali e
case di cura con almeno 200 posti-letto, i quali a giudizio della
direzione sanitaria siano impossibilitati a muoversi e quindi a recarsi
presso la sezione, viene raccolto, nelle ore in cui è aperta la
votazione, dal seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge n. 136
direttamente al capezzale dei degenti.
A tale
scopo, il Presidente del seggio speciale, nelle ore preventivamente
stabilite con la direzione sanitaria del luogo di cura, si recherà presso
il capezzale dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina,
accompagnato dallo scrutatore e dal segretario del seggio speciale, nonché
dai rappresentanti delle liste che abbiano chiesto di assistere alle
relative operazioni.
Il
Presidente del seggio speciale adotterà tutti quegli accorgimenti intesi a
garantire l'assoluta libertà e segretezza del voto da parte degli elettori
degenti.
Le
schede autenticate per la votazione, in numero pari a quello degli
elettori impossibilitati ad accedere alla cabina maggiorato del 10%,
saranno recate nella Busta Os/1/R.
Dopo
l'espressione del voto, le schede stesse saranno invece immesse,
debitamente piegate, in altra busta (Busta Os/2/R) per essere riportate
alla sezione elettorale ed immesse nella apposita urna, previo riscontro
del loro numero con quello degli elettori degenti impossibilitati ad
accedere alla cabina che hanno votato.
I
presidenti, oltre alle schede, recheranno con sé gli elenchi degli
elettori impossibilitati ad accedere alla cabina ammessi al voto nonché
l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali,
liste aggiunte, ecc.). Al presidente verrà consegnato anche un timbro, che
dovrà essere utilizzato esclusivamente per l'apposizione, sulla tessera
elettorale dei votanti, del bollo all'interno di uno degli spazi per la
certificazione del voto.
Circa
gli elenchi sopra indicati, si richiama quanto è stato fatto presente al §
62 (pagina 57) a proposito degli elenchi degli elettori ammessi al voto
nelle sezioni ospedaliere.
Le
schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi
dalla votazione dovranno essere conservate in apposito plico (per il quale
potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria
consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti
nella sezione.
Il presidente deve prendere nota del nome dell'elettore che vota nella
apposita lista aggiunta [mod.
n.
258 (A.R.)/m
e
mod.
n.
258 (A.R.)/í].
Lo
scrutatore annota, nell'apposito registro, il numero delle tessere
elettorali dei votanti.
A
norma dell'art. 9, settimo comma, della legge n. 136, i compiti del seggio
speciale sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei
ricoverati nel luogo di cura in cui è istituita la sezione,
impossibilitati ad accedere alla cabina e cessano non appena le schede
votate saranno portate nella sede della sezione elettorale per essere
immediatamente introdotte nell'urna destinata alla votazione, dopo che sia
stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori che sono stati
iscritti nell'apposita lista.
Nessun'altra funzione, pertanto, dovrà essere espletata dal seggio
speciale al rientro
nella
sezione.
Nei
verbali della sezione dovrà essere dato atto che i compiti affidati dalla
legge al seggio speciale sono esauriti con l'espletamento delle anzidette
operazioni.
CAPITOLO XVI
VOTAZIONE DEI DETENUTI
AVENTI DIRITTO AL VOTO
§ 66. - Votazione dei
detenuti.
L'art. 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136, applicabile alle elezioni
regionali per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, lettera d,
del D.L. n. 161, riconosce ai detenuti che non siano incorsi nella perdita
della capacità elettorale il diritto di prendere parte alle votazioni per
le elezioni regionali, sempreché gli stessi siano iscritti nelle liste
elettorali di una sezione di un Comune della Regione.
L'anzidetta categoria di elettori, per poter esercitare il diritto di
voto, con le modalità che saranno illustrate nel paragrafo seguente, deve
esibire, olre alla tessera elettorale, l'attestazione di cui al terzo
comma, lettera b), dell'anzidetto art. 8. Tale attestazione deve essere
allegata dal presidente del seggio speciale al registro contenente i
numeri delle tessere elettorali dei votanti (art. 13 del D.P.R. n.
299/00).
§ 67. - Operazioni di
votazione nei luoghi di detenzione e di custodia preventiva - Raccolta del
voto degli elettori ivi presenti da parte del seggio speciale, a norma
degli articoli 8 e 9, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.
Come
già accennato, il voto dei detenuti aventi diritto viene raccolto nel
luogo di detenzione e di custodia preventiva, durante le ore in cui è
aperta la votazione, dal seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge
n. 136.
A
tale scopo, il Presidente del seggio speciale, nelle ore già
preventivamente stabilite con la direzione del luogo di detenzione, si
recherà presso il luogo di detenzione stesso, accompagnato dallo
scrutatore e dal segretario del seggio speciale, e dai rappresentanti di
lista che hanno chiesto di assistere alle relative operazioni.
Le schede autenticate per la votazione -
in numero pari a quello dei detenuti aventi diritto al voto ivi esistenti
maggiorato del 10% - saranno recate nella
Busta
D/l /R.
Dopo l'espressione del voto, le schede
stesse saranno invece immesse, debitamente piegate, in altra busta [Busta
D/2/R]
per
essere riportate alla sezione elettorale ed immesse nella rispettiva urna
previo riscontro del loro numero con quello degli elettori detenuti che
hanno votato.
Nel caso
che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di detenzione, il
presidente del seggio speciale dovrà provvedere a porre le schede
autenticate e votate in buste separate per ogni luogo di detenzione.
Il
presidente del seggio speciale, oltre alle schede, recherà con sé gli
elenchi dei detenuti ammessi al voto nonché l'altro materiale occorrente
per la votazione (matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.). Al
presidente verrà consegnato anche un timbro, che dovrà essere utilizzato
esclusivamente per l'apposizione, sulla tessera elettorale dei votanti,
del bollo all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto.
Per
quanto riguarda gli elenchi dei detenuti ammessi al voto e le attestazioni
di cui al terzo comma, lettera b, dell'art. 8 della n. 136/76, si richiama
quanto contenuto nel precedente paragrafo 62 per le sezioni ospedaliere
(pagina 57).
Le
schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi
dalla votazione dovranno essere conservate in un apposito plico (per il
quale potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco di
cancelleria consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe
schede esistenti nella sezione.
Il
presidente del seggio speciale deve prendere nota dell'elettore che vota
nella apposita lista aggiunta {mod. n. 259 (A.R.)/m e mod. n. 259 (A.R.)/f
}.
Lo
scrutatore annota, nell'apposito registro, il numero delle tessere
elettorali dei votanti.
Nel caso
che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di detenzione, per la
registrazione degli elettori che hanno votato dovrà essere usata una unica
lista aggiunta.
Per
l'attestazione delle operazioni svolte in più luoghi di detenzione
assegnati alla medesima sezione, saranno, invece, compilati, in duplice
copia, distinti verbali.
A norma
dell'art. 9, settimo comma, della legge n. 136, i compiti del seggio
speciale sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei detenuti
aventi diritto al voto nel predetto luogo di detenzione e cessano non
appena le schede votate saranno portate nella sede della sezione
elettorale per essere immediatamente introdotte nell'urna destinata alla
votazione, dopo che sia stato riscontrato il loro numero con quello degli
elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.
Nessun'altra
funzione, pertanto, dovrà essere espletata dal seggio speciale al rientro
nella sezione.
Nei
verbali della sezione dovrà essere dato atto che i compiti affidati dalla
legge al seggio speciale sono esauriti con l'espletamento delle anzidette
operazioni.
CAPITOLO XVII
CHIUSURA DELLA VOTAZIONE
68. -Operazioni di votazione sino alle ore
22 della domenica. - Sospensione della votazione e rinvio della medesima
alle ore 7 del lunedì.
Le
operazioni di votazione proseguono sino alle ore 22 del giorno di domenica
(art. 51, primo comma, del testo unico n. 570). Tuttavia, se a tale ora
siano ancora presenti nella sala o nelle immediate adiacenze elettori che
non hanno votato, il presidente ne fa prendere nota dal segretario e li
ammette a votare nell'ordine in cui sono stati annotati (art. 51, secondo
comma, del testo unico n. 570).
Qualora,
poi, si siano formate fuori dai locali del seggio lunghe «file» di
elettori in attesa di poter votare, il presidente disporrà, se necessario,
che sia la forza pubblica a regolare l'afflusso degli elettori
presentatisi al seggio o sue pertinenze, allo scopo di garantire a tutti i
suddetti elettori la possibilità di esercitare il proprio diritto di voto.
Dopo che
tali elettori hanno votato, il presidente sigilla l'urna contenente le
schede votate e la scatola contenente le schede autenticate, richiude in
un unico plico [Busta n. 2 (R)} tutte le carte, gli atti e i documenti
riguardanti la votazione, nonché il bollo della sezione e le matite
utilizzate per l'espressione del voto, apponendovi la propria firma e
facendovi apporre quelle di almeno due scrutatori, degli elettori dei
rappresentanti delle liste che ne facciano richiesta.
ATTENZIONE - LA MANCATA SUGGELLAZIONE DELL'URNA E DELLA SCATOLA, LA
MANCANZA DELLE FIRME DEL PRESIDENTE E DI ALMENO DUE SCRUTATORI SUI
SUGGELLI CHE CHIUDONO L'URNA E LA SCATOLA E LA MANCATA FORMAZIONE DEL
PLICO IMPORTANO LA NULLITA' DELLE OPERAZIONI ELETTORALI (ART. 51, QUARTO
COMMA, DEL TESTO UNICO N. 570).
Infine,
il presidente rinvia la votazione alle ore 7 del giorno successivo,
lunedì, e, dopo la firma del verbale, fa sfollare la sala e procede alla
chiusura ed alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrare.
In
proposito si richiamano le istruzioni del paragrafo 41 (pagina 36).
§ 68-bis. - Riapertura
della votazione alle ore 7 del lunedì. - Chiusura della votazione alle ore
15 del lunedì.
Alle
ore 7 del lunedì il presidente ricostituisce l'ufficio elettorale di
sezione (art. 52, primo comma, del testo unico n. 570).
Constatata l'integrità dei mezzi di suggellatura apposti alle aperture
ed agli accessi della sala nonché dei sigilli apposti all'urna contenente
le schede votate
e
alla scatola contenente le schede
autenticate ed al plico sigillato contenente gli atti dell'ufficio [Busta
n. 2 (R.)), il presidente apre il plico medesimo, la scatola contenente le
schede autenticate e la fessura dell'urna contenente le schede votate e fa
riprendere le operazioni di votazione.
Le
operazioni di votazione devono proseguire fino alle ore 15 dello stesso
giorno di lunedì. Tuttavia, se a tale ora siano ancora presenti nella sala
o nelle immediate adiacenze elettori che non hanno votato, il presidente
ne fa prendere nota e li ammette a votare nell'ordine in cui sono stati
annotati (art. 52, secondo comma, del testo unico n. 570).
Quindi, il presidente dichiara chiusa la votazione.
CAPITOLO XVIII
LE
OPERAZIONI DI RISCONTRO DOPO LA
VOTAZIONE
69. - Premessa.
Dichiarata chiusa la votazione, il presidente provvede alle operazioni di
riscontro della votazione stessa, dopo aver sgomberato il tavolo di tutte
le carte e degli oggetti non più necessari (art. 53, primo comma del T.U.
n. 570).
In
particolare si raccomanda ai presidenti di raccogliere tutte le matite
copiative che
sono
servite per la votazione
e di custodirle
personalmente,
dopo averne controllato
il numero.
§ 70. - Accertamento del
numero di coloro che hanno votato nella sezione per le elezioni regionali.
I - L'Ufficio determina, innanzi tutto, il
numero degli elettori che hanno votato per
la elezione del
Presidente della Giunta regionale e Consiglio regionale
(art. 53, primo
comma, n. 2 del T.U. n. 570).
A
tale scopo, il presidente accerta:
1)
il numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione, autenticate
dalla Commissione elettorale circondariale, i quali risultino aver
votato. Al riguardo occorre tenere presente che nelle liste, accanto al
nome di ciascun elettore la cui scheda sia stata deposta nell'urna, si
troverà apposta, nella apposita colonna, la firma di uno degli
scrutatori (art. 49, terzo comma del T.U. n. 570);
2)
il numero degli elettori che hanno votato in base a sentenza (art. 39,
terzo comma del T.U. n. 570), o ad attestazione del sindaco di
ammissione al voto (art. 3 della legge n. 40) secondo quanto risulta dal
verbale delle operazioni elettorali (1);
3)
il numero degli elettori non deambulanti che hanno votato nella sezione,
risultanti dalle iscrizioni fatte in calce alla lista di sezione (art.
1, quarto comma, della legge n. 15);
(1) Non devono essere
compresi in questo numero gli elettori ammessi a votare con attestato del
sindaco sostitutivo della tessera elettorale ai soli fini dell'esercizio
del diritto di voto per quella singola consultazione (art. 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299) in quanto gli
elettori medesimi risultano già iscritti nelle liste degli elettori della
sezione.
4) il
numero dei componenti dell'Ufficio elettorale di sezione, dei
rappresentanti delle liste nonché degli ufficiali ed agenti della Forza
pubblica, iscritti in altre sezioni del Comune, o di altro Comune della
Regione, che hanno votato nella sezione, risultanti dalle iscrizioni
fatte in calce alle liste sezionali (art. 40 del T.U. n. 570);
5) il
numero degli elettori appartenenti alle Forze armate od a Corpi
militarmente organizzati per il servizio dello Stato, ovvero alle Forze
di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, che hanno votato
nella sezione in base all'art. 1, lettera f, del D.L. n. 161 e all'art.
49 del T.U. n. 361 e che sono stati iscritti nella speciale lista
aggiunta;
6) il
numero dei naviganti che hanno votato nella sezione in base all'art. 1,
lettera f, del D.L. n. 161 e all'art. 50 del T.U. n. 361 e che sono
stati iscritti nella stessa lista di cui al n. 5.
Il
numero complessivo dei votanti della sezione sarà dato dal totale dei
gruppi sopra indicati: esso sarà distinto in maschi e femmine.
Nelle
sezioni ospedaliere, nelle sezioni cui sono assegnati luoghi di cura con
meno di 100 posti-letto, nelle sezioni cui sono assegnati luoghi di cura
con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, nelle sezioni cui sono assegnati
luoghi di detenzione e di custodia preventiva, per l'accertamento del
numero dei votanti dovranno naturalmente essere calcolati anche coloro che
sono stati ammessi a votare ai sensi dell'art. 42 del T.U. n. 570 e
dell'art. 8 della legge n. 136.
Tali
elettori risultano dalle iscrizioni fatte dal presidente nella lista della
sezione o nelle apposite liste aggiunte.
Accertato in tal modo il numero complessivo dei votanti nella sezione e
fattane attestazione nel verbale, si procede a controllare il registro
contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.
L'entità
complessiva delle tessere elettorali il cui numero è stato annotato nel
registro:
a)
aumentato del numero degli elettori ammessi a votare in base ad una
sentenza o ad attestazione del sindaco ex art. 3 della legge n. 40/79 e
che quindi non erano muniti della tessera elettorale; (1)
(1)
Invece, gli elettori che siano ammessi a votare nella sezione con
attestato rilasciato dal sindaco in sostituzione della tessera elettorale
ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella singola
consultazione (art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 2000, n. 299) risultano già iscritti nelle liste degli elettori
della medesima sezione.
b)
diminuito del numero degli elettori che, pur avendo avuto annotato il
numero della propria tessera elettorale, non hanno votato, ovvero hanno
votato solo per un'altra consultazione contestuale (numero riportato
nell'apposita tabella del registro contenente i numeri delle tessere
elettorali),deve corrispondere al numero complessivo dei votanti per le
elezioni regionali risultante dal totale delle suddette categorie.
II.
- Qualora presso il seggio si svolgano anche elezioni provinciali e/o
elezioni comunali, effettuato l'accertamento del numero di coloro che
hanno votato nella sezione per l'elezione del consiglio regionale,
l'ufficio procede ad analoghe operazioni nei riguardi dell'elezione del
consiglio provinciale e, nel caso, anche dell'elezione del consiglio
comunale, come indicato nelle corrispondenti istruzioni.
§ 71. -Formazione e spedizione del plico
contenente le liste della votazione e i registri contenenti i numeri delle
tessere elettorali dei votanti.
Ultimati
gli accertamenti di cui al precedente paragrafo, si procede alla
formazione del plico [Busta n. 3 (R.)} contenente le liste per la
votazione usate nella sezione ed i registri contenenti i numeri delle
tessere elettorali dei votanti.
In esso
vanno compresi:
a) le
liste della votazione (maschile e femminile), le liste elettorali
aggiunte in cui è stata presa nota dei militari e dei naviganti che
hanno votato nella sezione per le elezioni regionali; e, nelle sezioni
ospedaliere, in quelle aventi nella circoscrizione luoghi di cura con
meno di 100 posti-letto, luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199
posti-letto, e luoghi di detenzione, le liste compilate dal presidente
del seggio, le quali devono essere state vidimate in ciascun foglio dal
presidente e da due scrutatori;
tutte le
liste suddette devono essere inserite nella Busta n. 3 (R.);
b) i
registri (maschile e femminile) contenenti i numeri delle tessere
elettorali dei votanti, che è stato chiuso nella Busta n. 3-bis (R.).
Nelle sezioni ospedaliere e nelle sezioni alle quali sono stati
assegnati luoghi di cura e di detenzione, per gli elettori ammessi a
votare ai sensi dell'art. 42 del T.U. n. 570 e dell'art. 8 della legge
n. 136, con i suddetti registri deve essere inclusa, nella Busta n.
3-bis (R.), l'attestazione di cui alla lettera b), terzo comma, degli
artt. 42 e 8 sopra citati.
Sul
plico [Busta n. 3 (R.)] appongono le firme il presidente, almeno due
scrutatori e, a loro richiesta, i rappresentanti delle liste, nonché, gli
elettori presenti.
Questo
plico, sigillato, viene immediatamente inviato a mano, per mezzo di
apposito messo, al Tribunale ovvero alla sezione distaccata del Tribunale,
che ne rilascia ricevuta (art. 53, primo comma, n. 2, del T.U. n. 570 e
art. 244, D.L. n. 51/98).
§ 72. - Controllo delle schede residue -
Formazione e spedizione dei relativi plichi.
I. -
L'ufficio procede, poi, alla seconda fase delle operazioni di riscontro
della votazione: quella riguardante il controllo delle schede autenticate
rimaste nella scatola e non utilizzate per la votazione (art. 53, primo
comma, n. 3, del T.U. n. 570).
Il
numero di queste schede, aumentato di quello delle schede consegnate ad
elettori che, dopo averle ricevute, non hanno votato, deve corrispondere
al numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione o assegnati
alla sezione ai sensi dell'art. 43 e dell'art. 1, lettere d) ed e) del
D.L. n. 161, compresi nell'elenco consegnato dal Sindaco al presidente
della sezione, che non hanno votato.
Effettuato detto controllo, l'Ufficio procede alla formazione del plico
contenente le schede residue [Busta n. 4 (R.) }.
Nel
plico vanno incluse, in due distinti pacchetti:
a) le schede autenticate rimaste nella
apposita scatola;
b) le schede non autenticate.
II.
- Qualora presso il seggio si svolgano anche elezioni provinciali e/o
comunali, il presidente esegue il medesimo controllo per le schede residue
relative all'elezione del consiglio provinciale e, nel caso, anche
dell'elezione del consiglio comunale e procede alla formazione di un plico
analogo a quello fatto per le elezioni regionali (vedere le istruzioni per
detti tipi di elezioni).
III.
- I predetti plichi vengono inviati a mano al tribunale o alla sezione
distaccata del tribunale competente (paragrafo 71 a pagina 69).
Le
operazioni previste nel paragrafo 70 (accertamento del numero di coloro
che hanno votato nella sezione per le elezioni regionali), nel paragrafo
71 (formazione e spedizione del plico contenente le liste della votazione
ed i registri) e nel presente paragrafo (formazione e spedizione del plico
con le schede non utilizzate per la votazione) devono essere eseguite
nell'ordine indicato: del compimento di ciascuna di esse deve farsi
menzione nel verbale (art. 53, ultimo comma, del testo unico n. 570).
IV.
- Compiute le operazioni di riscontro dopo la votazione, di cui al
presente capitolo, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio
per le elezioni regionali (paragrafo 73 a pagina 72 e paragrafo 75 a
pagina 74).