PARTE TERZA
LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE
CAPITOLO XII

LE OPERAZIONI PRELIMINARI
ALLA APERTURA DELLA VOTAZIONE

§ 42. - Ricostituzione dell'Ufficio elettorale di sezione la domenica mattina.

Alle ore 8 del giorno di domenica per il quale è indetta la elezione, il presidente ricostituisce l'Ufficio della sezione con le stesse persone del giorno precedente, provvedendo alla sostituzione di eventuali assenti. In proposito si richiama quanto precisato ai §§ 9 e 30 (pagine 13 e 30), avvertendo che l'Ufficio dovrà iniziare le sue operazioni quando siano presenti almeno due componenti del seggio oltre al presidente o al vicepresidente.

Alla stessa ora, il Presidente del seggio speciale costituisce il seggio speciale con le stesse persone del giorno precedente provvedendo alle sostituzioni di eventuali assenti con le modalità indicate ai paragrafi precedenti.

Constatata l'integrità dei mezzi di suggellatura apposti alle aperture ed agli accessi della sala e ricostituito l'Ufficio, il presidente chiama ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti di lista presenti.

§ 43. - Constatazioni dopo l'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

Insediato l'ufficio elettorale, il presidente fa constatare ai componenti del seggio elettorale l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi alla sala e l'integrità dei sigilli che chiudono l'urna, i plichi e la scatola contenente le schede autenticate per le elezioni regionali. Quindi, apre i plichi, la scatola e controlla le schede, accertandosi che il loro numero sia identico a quello delle schede riposte nella scatola stessa la sera precedente.

Le schede avanzate dalla autenticazione, poste nella Busta n. 4 (R.), servono, finché è aperta la votazione, per sostituire quelle autenticate che risultino deteriorate e quelle che sono consegnate ad elettori che, pur avendo diritto di votare nella sezione, non sono iscritti nelle liste o, come può avvenire per gli elettori che votano ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge n. 108, dell'art. 42 del T.U. n. 570 o dell'art. 1, lettera d) del D.L. n. 161, non sono stati tenuti presenti al momento dell'autenticazione.

Subito dopo il presidente fa constatare che l'urna destinata a ricevere le schede votate è vuota, e provvede a togliere i sigilli.

Le operazioni di cui sopra debbono essere compiute con la massima speditezza, per poter iniziare le operazioni di votazione alle ore 8 del mattino della domenica (art. 48, primo comma, del T.U. n. 570 e successive modificazioni).

CAPITOLO XIII
OPERAZIONI DI VOTAZIONE

44. - Consegna al presidente del seggio speciale delle schede occorrenti per la votazione dei degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto.

Prima di dichiarare aperta la votazione, il Presidente procede alla consegna al Presidente del seggio speciale delle schede debitamente autenticate e racchiuse in appositi plichi occorrenti per la votazione dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto; dei detenuti aventi diritto al voto esistenti presso i luoghi di detenzione e di custodia preventiva; e, per le sezioni ospedaliere, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina.

Il Presidente prende nota sui verbali del numero di schede consegnate al Presidente del seggio speciale.

Unitamente alle schede, il Presidente consegna al Presidente del seggio speciale gli appositi verbali, il bollo, le liste aggiunte, le buste, le carte ed il materiale occorrente per la votazione.

§ 45. - Apertura della votazione.

Compiute le operazioni illustrate nei paragrafi precedenti, il presidente enuncia ad alta voce ai presenti le modalità di votazione, astenendosi, però, da qualsiasi esemplificazione.
 

 

In particolare il presidente avverte che, a norma della legge 23 febbraio 1995, n. 43, ciascun elettore può:

a) votare, con un unico voto, per una lista provinciale e per la lista regionale collegata, tracciando, con la matita copiativa, un segno nel rettangolo che contiene il contrassegno della lista provinciale. In tal caso l'elettore esprime un voto valido sia per la lista provinciale sia per la lista regionale collegata (art. 2 della legge n. 43/95);

b) esprimere, altresì, un voto disgiunto, cioè tracciare, con la matita copiativa, un segno nel rettangolo recante una delle liste provinciali ed un altro segno sul simbolo di una lista regionale, non collegata alla lista provinciale prescelta, o sul nome del suo capolista. In tale ipotesi il voto è validamente espresso per la lista provinciale e, rispettivamente, per la lista regionale prescelta e non collegate fra loro (art. 2 della legge n. 43/95);

c) esprimere un unico voto per una delle liste regionali e per il suo capolista tracciando, con la matita copiativa, un segno sul simbolo di una lista regionale o sul nome del capolista, senza segnare, nel contempo, alcun contrassegno di lista provinciale.

In tal caso s'intende validamente votata la lista regionale ed il suo capolista, mentre è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste provinciali collegate (art. 2 della legge n. 43/95).

d) manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere compreso nella lista provinciale, scrivendone il cognome ovvero il nome e il cognome nell'apposita riga tracciata nella destra di ogni contrassegno (art. 2 della legge n. 43/95) e art. 13 legge n. 108/68);

Inoltre, il Presidente precisa che:

1) la preferenza deve essere manifestata, esclusivamente, per un candidato compreso nella lista votata (art. 2 della legge n. 43/95);

2) in caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e il cognome;

3) qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati (articolo 57, quarto comma, del T.U. n. 570);

4) la scheda deve essere restituita debitamente piegata; questa operazione deve essere eseguita dall'elettore prima di uscire dalla cabina (art. 49, secondo comma, del T.U. n. 570). Con la scheda deve essere restituita anche la matita copiativa (art. 49, quarto comma, del T.U. n. 570).

Le istruzioni ed avvertenze anzidette devono essere ripetute nel corso della votazione, in modo che tutti gli elettori ne abbiano conoscenza.

In relazione alle modalità di voto, si richiamano le esemplificazioni sulle modalità di espressione del voto riportate nell'allegato A a pagina 169.

Il presidente, infine, dichiara aperta la votazione; l'ora d'inizio della votazione deve essere indicata nel verbale.

§ 46. - Ammissione degli elettori alla votazione per le elezioni regionali.

I. - Il voto è dato dall'elettore presentandosi di persona all'Ufficio elettorale della sezione nelle cui liste è iscritto.

Gli elettori sono ammessi alla votazione nell'ordine di presentazione, indipendentemente da quello di iscrizione nelle liste (art. 48, quarto comma, del T.U. n. 570).

È tuttavia in facoltà del presidente, quando si verifichi eccessivo affollamento di elettori nella sala, di far procedere all'appello, in qualsiasi momento, da parte di uno scrutatore, in maniera da regolare il loro accesso alle urne (art. 48, quarto comma, del T.U. n. 570). È, peraltro, consigliabile un uso assai prudente di questa facoltà, che può nuocere alla speditezza della votazione: speditezza che è tanto più necessaria quanto maggiore è l'affluenza alle urne da parte degli elettori.

Si lascia, tuttavia, al presidente di consentire - nei limiti del possibile - la precedenza al Sindaco, ai funzionari di P.S. ed a quelli addetti al servizio elettorale ed a quanti, in genere, debbono svolgere il loro compito di istituto nel giorno delle elezioni.

Qualora si verifichino affollamenti agli ingressi di edifici ove sono situate più sezioni, i presidenti di quei seggi che risultino ostacolati dall'irregolare afflusso degli elettori daranno direttive agli agenti della Forza pubblica perché distribuiscano opportunamente gli elettori in colonna, a seconda delle sezioni di appartenenza.

II. - Ai fini della ammissione degli elettori alla votazione deve tenersi presente che il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, ha introdotto, in attuazione di quanto disposto dall'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, la tessera elettorale personale a carattere permanente, valida per diciotto consultazioni, che sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale, precedentemente stampato in occasione di ogni consultazione.

L'esibizione della tessera elettorale personale presso la sezione di votazione è necessaria, unitamente ad un documento d'identità, per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto.

La tessera elettorale personale è contrassegnata da un numero progressivo e riporta, tra l'altro, l'indicazione del comune di rilascio, le generalità dell'elettore, nonché diciotto spazi per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione (paragrafo 48 a pagina 45). Ovviamente, qualora la tessera elettorale riporti il bollo di altra sezione e la data dell'elezione attualmente in svolgimento, sì da comprovare che è già stato esercitato il diritto di voto per la medesima consultazione elettorale, l'elettore non potrà essere ammesso al voto.

III. - Oltre agli elettori iscritti nelle liste della sezione, possono essere ammessi a votare nella sezione anche elettori che non siano compresi nelle relative liste, e precisamente:

1) coloro che si presentino muniti di una sentenza della Corte d'Appello o della Corte di Cassazione che li dichiari elettori del Comune (art. 39, terzo comma, del T.U. n. 570, e art. 45, secondo ed ultimo comma, del T.U. 20 marzo 1967, n. 223): tali elettori sono ammessi a votare, di regola, nella sezione indicata dal Sindaco nel manifesto di convocazione dei comizi; ovvero di un'attestazione del Sindaco (art. 3 della legge n. 40/79);

2) i membri del seggio, i rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione, gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, anche se siano iscritti nelle liste di altre sezioni del Comune, purché muniti della tessera elettorale (art. 40, primo comma, del T.U. n. 570 e art. 14 del D.P.R. n. 299/00). Queste persone possono essere ammesse al voto altresì, ma limitatamente alle elezioni regionali, anche se non siano elettori del Comune, purché però siano elettori di altro Comune della Regione e siano, in tutti i casi, in possesso della relativa tessera elettorale;

3) gli elettori non deambulanti; tali elettori sono ammessi al voto, in qualsiasi sezione del comune, previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, di una attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale attestante l'impedimento (art. 1, primo comma, della legge 15 gennaio 1991, n. 15 e art. 14 del D.P.R. n, 299/00).

Gli elettori di cui ai nn. 2 e 3 vanno aggiunti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione (art. 40, secondo comma, del T. U. n. 570 e art. 1, quarto comma della legge n. 15).

4) i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato nonché, gli appartenenti alle forze di polizia e al corpo nazionale dei vigili del fuoco sempre che gli stessi siano elettori di un Comune della Regione. Essi sono ammessi a votare con precedenza sugli altri elettori, previa esibizione della tessera elettorale (art. 49, primo e secondo comma, del T.U. n. 361 e art. 1, lettera f), del D.L. 3 maggio 1976, n. 161 e art. 14 del D.P.R. n. 299/00).

Si tenga presente che le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana fanno parte di Corpi militarmente organizzati;

5) i naviganti che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 361 e dell'art. 1, lettera f, del D.L. n. 161, sempre che gli stessi siano elettori di un Comune della Regione. Essi sono ammessi a votare esibendo, insieme alla tessera elettorale:

a) il certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel Comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante;

b) il certificato del sindaco del Comune di imbarco attestante l'avvenuta notifica telegrafica, al sindaco del Comune che ha rilasciato la tessera elettorale, della volontà espressa dal navigante di votare nel Comune in cui si trova per motivi di imbarco (art. 50 del T.U. n. 361).

Gli elettori di cui ai numeri 4 e 5 vanno iscritti in una lista aggiunta (art. 49, secondo comma, e art. 50, terzo comma, del T. U. n. 361).

Di tutti gli elettori anzidetti vengono riportate le generalità nel verbale.

Per l'ammissione al voto degli ammalati che abbiano chiesto di votare nel luogo di cura in cui sono ricoverati, nonché dei detenuti aventi diritto al voto, si rinvia agli appositi paragrafi (da 62 a 66 a pagina 57 e seguenti).

§ 47. - Identificazione degli elettori.

L'elettore che si presenta a votare deve essere anzitutto identificato. L'identificazione può avvenire:

1) mediante la presentazione di uno dei seguenti documenti (art. 48, secondo comma, del T.U. n. 570):

a) carta di identità o altro documento di identificazione munito di fotografia, rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, anche se scaduto, sempreché la data di scadenza non risalga ad oltre tre anni prima del giorno della elezione;

b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;

c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

L'identificazione per documento non ammette contestazioni sull'accertamento della identità personale dell'elettore, quando il libretto o la tessera di riconoscimento presentino gli elementi formali di legalità e la fotografia corrisponda all'immagine reale dell'esibitore.

Nell'apposita colonna della lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale saranno indicati gli estremi del documento (art. 48, sesto comma, del T.U. n. 570).

2) per attestazione di uno dei membri dell'Ufficio, a norma dell'art. 48, quarto comma, del T.U. n. 570.

L'attestazione avviene con l'apposizione della firma di colui che identifica nella apposita colonna della lista di sezione.

3) per attestazione di altro elettore del Comune, noto all'Ufficio (art. 48, quinto comma, del T.U. n. 570).

È da considerarsi noto all'Ufficio l'elettore che sia conosciuto personalmente da almeno uno dei membri dell'Ufficio stesso o che sia stato ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione personale.

L'attestazione si opera con l'apposizione della firma di colui che identifica nell'apposita colonna della lista della sezione (art. 48, sesto comma, del T.U. n. 570); ma, prima di compiere ciò, la legge esige che il presidente avverta l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 95 del T. U. n. 570 (art. 48, quinto comma, del T.U. n. 570).

Allo scopo di evitare eventuali irregolarità e per facilitare la individuazione di chi avesse dichiarato il falso, i presidenti di seggio faranno prendere nota anche degli estremi del documento di riconoscimento dell'elettore che effettua l'attestazione. Detta annotazione dovrà essere eseguita accanto alla firma dell'attestante.

I presidenti di seggio, inoltre, procederanno ad accertamenti sulla identità personale dell'elettore non in possesso del documento di riconoscimento, soprattutto mediante opportune interrogazioni circa le generalità.

Se nasce dissenso fra i componenti dell'Ufficio o fra i rappresentanti delle liste dei candidati circa l'accertamento della identità degli elettori, spetta al presidente di decidere, con le modalità di cui all'articolo 54 del Testo unico anzidetto (art. 48, ultimo comma, del T.U. n. 570).

§ 48. - Esibizione della tessera elettorale da parte dell'elettore, oppure dell'attestato sostitutivo della tessera elettorale, ovvero della sentenza o dell'attestazione del sindaco.

Dopo che il presidente ha identificato l'elettore ed ha controllato che sulla tessera elettorale non sia apposto il bollo di altra sezione con la data dell'elezione in svolgimento, uno scrutatore appone sulla tessera elettorale, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, il timbro della sezione e la data, provvedendo, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa sull'apposito registro (art. 12 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Sul medesimo registro (maschile e femminile), inoltre, a fianco del numero della tessera elettorale di ciascun votante, verrà riportato il numero di iscrizione della lista elettorale sezionale del votante stesso; si prenderà nota, infine, attraverso il sistema della «spunta» numerica progressiva, del numero degli elettori che, pur avendo annotato il numero della tessera elettorale, non hanno partecipato per qualsiasi motivo ad una o più consultazioni che si svolgono contemporaneamente presso il seggio.

Tali adempimenti rivestono particolare importanza, sia ai fini dei successivi controlli circa il numero dei votanti (paragrafo 70 a pagina 67) sia per eliminare ogni possibilità di duplicazione di voto.

Per opportuna norma del presidente, si fa presente, altresì, che la tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali del modello riportato alla tabella A allegata al decreto del Ministro dell'Interno 16 novembre 2000 (pagine 167 e 168).

L'elettore che si presenti a votare munito di una sentenza (art. 39, terzo comma, del T.U. n. 570) o dell'attestazione del Sindaco (art. 3 della legge n. 40/79) o dell'attestato del sindaco sostitutivo della tessera elettorale per quella singola consultazione (art. 7 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299) esibisce, in luogo della tessera elettorale, la sentenza, l'attestazione o l'attestato (paragrafo 46 a pagina 41). Su tali documenti viene apposta dal presidente l'annotazione dell'avvenuta manifestazione di voto da parte dell'elettore presso la sezione nonché la propria firma e il bollo dell'Ufficio.

Del nominativo dell'elettore e degli estremi della sentenza o dell'attestazione è presa nota nel verbale, all'apposito paragrafo.

Viceversa, nel suddetto paragrafo del verbale non deve essere presa nota di coloro che vengono ammessi a votare perché muniti, oltre ad un documento di identificazione, dell'attestato sostitutivo della tessera ex art. 7 del D.P.R. n. 299/00.

§ 49. - Consegna della scheda e della matita all'elettore.

Dopo che uno degli scrutatori ha apposto sulla tessera elettorale la data della votazione e il timbro della sezione ed ha annotato il numero della tessera stessa sull'apposito registro, il presidente consegna all'elettore, dopo averne letto ad alta voce il nome ed il numero di iscrizione nella lista di sezione, la matita copiativa per la espressione del voto e la scheda per le elezioni regionali. Il presidente avrà cura di far constatare all'elettore stesso l'avvenuta autenticazione della scheda con la firma di uno scrutatore ed il bollo della sezione (art. 49, primo comma, del T.U. n. 570).

Sarà opportuno che il presidente del seggio consegni la scheda spiegata agli elettori, in modo da poter verificare che nell'interno non contenga tracce di scrittura od altri segni che possono invalidarla.

§ 50. - Espressione del voto da parte dell'elettore all'interno della cabina e riconsegna della scheda e della matita al presidente del seggio.

L'elettore, ricevute la scheda e la matita, si deve recare nella cabina dove, dopo aver espresso il voto, ripiega la scheda, secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura e la restituisce contemporaneamente al presidente del seggio (art. 49, secondo comma, del T.U. n. 570).

Qualora la scheda non fosse piegata, il presidente invita l'elettore a piegarla, facendolo rientrare nella cabina.

Se l'espressione del voto non sia compiuta nella cabina, il presidente deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità. L'elettore non è più ammesso a votare (art. 50 del T.U. n. 570) e del suo nome è presa nota nel verbale.

Il presidente che trascura di far annotare i numeri delle tessere elettorali dei votanti sull'apposito registro o di fare entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto o chiunque altro glielo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno (art. 98 del T.U. n. 570 e art. 14 del D.P.R. n. 299/00).

All'atto della riconsegna della scheda, il presidente verifica se è quella stessa consegnata all'elettore e, dopo avere constatato che sulle parti esterne non vi sono segni o scritture che comunque possano portare al riconoscimento dell'elettore, pone la scheda nell'urna (art. 49, secondo comma, del T.U. n. 570).

Deposta la scheda nell'urna, il presidente ne fa attestare da uno degli scrutatori l'avvenuta riconsegna da parte dell'elettore mediante l'apposizione della firma, accanto al nome dell'elettore medesimo, nella colonna della lista di sezione a ciò destinata (art. 49, terzo comma, del T.U. n. 570).

Insieme alla scheda, l'elettore deve restituire al presidente anche la matita (art. 49, penultimo comma, del T.U. n. 570).

La mancata riconsegna della scheda o della matita è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 309 (art. 99, primo comma, del T.U. n. 570): il presidente fa prendere immediata nota di tali infrazioni nel verbale, per effettuare regolare denunzia appena compiute le operazioni dell'Ufficio.

Infine, il presidente riconsegna all'elettore il documento di identificazione e la tessera elettorale.

CAPITOLO XIV

CASI SPECIALI CHE POSSONO VERIFICARSI
NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

§ 51. -Caso in cui si presenti a votare un elettore fisicamente impedito.

A norma dell'art. 41, secondo comma, del testo unico n. 570, sono da considerarsi elettori fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Detti elettori possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purché l'uno o l'altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica (art. 41, secondo comma, citato, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 5 febbraio 2003, n. 17).

La citata legge 5 febbraio 2003, n. 17, prevede, inoltre, che l'annotazione del diritto al voto assistito possa essere previamente inserita - su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione - a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) (già legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni) (art. 41, ultimo comma, aggiunto dall'art. 1, comma 2, della legge 5 febbraio 2003, n. 17).

Pertanto, qualora l'elettore si presenti al seggio con la tessera elettorale personale nella quale sia apposto il suddetto simbolo o codice, questi dovrà essere senz'altro ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore.

Viceversa, quando non vi sia l'apposizione del suddetto simbolo o codice nella tessera elettorale personale, oppure quando l'impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato medico, che, a mente dell'art. 41, settimo comma, del testo unico n. 570, e successive modificazioni, dev'essere rilasciato immediatamente, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche, dal funzionario medico designato dai competenti organi delle unità sanitarie locali.

Detto certificato deve attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore (citato art. 41, ottavo comma).

Alla luce, pertanto, delle disposizioni introdotte dal citato art. 41, l'elettore che si presenti per esprimere il proprio voto esibendo la certificazione medica dovrà senz' altro essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore, sempre che detta certificazione sia redatta in conformità alla vigente normativa.

Devono, inoltre, essere ammessi al voto assistito coloro che esibiscano il libretto nominativo rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (in precedenza, dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili) a norma dell'ars. 3 della legge 18 dicembre 19/3, n. 854, quando, all'interno del libretto stesso, sia indicata la categoria «ciechi civili» ed è riportato uno dei seguenti codici: 10; 11; 15; 18; 19; 05; 06; 07.

Ognuno dei predetti codici attesta, infatti, la cecità assoluta del titolare del libretto.

In tal caso, il presidente del seggio è dispensato dal compiere ogni accertamento sull'effettiva sussistenza dell'impedimento, mentre dovrà verbalizzare gli estremi del libretto, la categoria, ed il numero di codice che attesta la cecità.

Per quanto concerne, poi, l'esatta interpretazione delle generica espressione contenuta nel suddetto art. 41: «o da altro impedimento di analoga gravità», nel caso in cui non venga prodotta, da parte dell'elettore interessato, l'apposita certificazione medica, si fa presente che il Consiglio di Stato, in numerose decisioni, e, tra le altre, nella sentenza della quinta Sezione n. 505 del 6 giugno 1990, ha affermato che spetta al presidente del seggio valutare di volta in volta l'effettività dell'impedimento, ad esclusione delle tre ipotesi tipiche (cecità, amputazione delle mani, paralisi) che di per sé consentono l'ammissione al voto assistito.

L'impedimento, in ogni caso, dev'essere riconducibile alla capacità visiva dell'elettore oppure al movimento degli arti superiori, non consentendo l'ammissione al voto assistito le infermità che non influiscono su tali capacità ma riguardano la sfera psichica dell'elettore.

La norma - ha affermato il predetto Consesso - impone al presidente del seggio la verbalizzazione soltanto del motivo che impedisce all'elettore di esprimere da solo e personalmente il voto e non anche dell'iter logico seguito nella determinazione di consentire l'aiuto dell'accompagnatore.

In sostanza, per potersi legittimamente ammettere l'elettore al voto assistito fuori dei casi espressamente enunciati di cecità, di amputazione delle mani e di paralisi, si richiede che il presidente del seggio - salvo il caso di apposizione del simbolo o codice sulla tessera elettorale - accerti l'effettiva sussistenza dell'impedimento, per la sua evidenza o per diretta conoscenza o notorietà, e che indichi nel verbale lo specifico motivo dell'ammissione al voto con l'accompagnatore.

Su quanto precede si richiama la particolare attenzione dei presidenti di seggio ai fini di una puntuale ed esatta osservanza.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.

Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale l'elettore di fiducia ha assolto a tale compito (art. 41, terzo comma, del testo unico n. 570 ed art. 11 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299), scrivendo testualmente: «Accompagnatore.........(data)..........(sigla del presidente) ......... », senza apporre il bollo della sezione.

Il presidente, prima di consegnare la scheda, deve:

a) richiedere la tessera elettorale anche all'accompagnatore dell'elettore fisicamente impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore;

b) accertarsi, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.

Del verificarsi di questo caso deve prendersi nota nel verbale, nel quale occorre anche riportare il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore (art. 41, quinto comma, del testo unico n. 570).

Il certificato medico eventualmente esibito deve essere allegato al verbale relativo alle operazioni per l'elezione del consiglio provinciale (art. 41, sesto comma, del testo unico n. 570).

Viceversa, nel caso di apposizione del simbolo o codice sulla tessera elettorale, dovranno riportarsi nel verbale solo il numero della tessera stessa (all'interno della colonna relativa al MOTIVO SPECIFICO per cui l'elettore è stato autorizzato a votare mediante un accompagnatore) nonché i nominativi dell'elettore, con il numero di iscrizione elettorale, e dell'accompagnatore.

§ 51-bis. - Caso in cui si presenti a votare un elettore handicappato.

L'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, detta alcune norme per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori portatori di handicap, sempreché gli stessi siano impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto.

Per le modalità di ammissione al voto si richiamano le istruzioni contenute nel precedente paragrafo 51 (pagina 48).

§ 52. - Caso in cui si presenti un elettore che ha diritto di votare in base a sentenza o ad attestazione.

Il presidente, prima di consegnare la scheda all'elettore che, a norma dell'art. 39, terzo comma, del T.U. n. 570, si presenti a votare munito di una sentenza della Corte d'Appello o della Corte di Cassazione che lo dichiari elettore del Comune, ovvero dell'attestazione del Sindaco deve:

a) prendere visione della sentenza o dell'attestazione anzidette;

b) fare prendere nota, nel relativo paragrafo del verbale, delle generalità dell'elettore, del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità, nonché degli estremi della sentenza o dell'attestazione;

c) apporre sulla sentenza o sull'attestazione l'annotazione «Ha votato» nonché la propria firma, la data e il bollo dell'Ufficio, onde impedire che l'elettore sia ammesso a votare anche in altra sezione dello stesso Comune.

È da avvertire, peraltro, che nel caso in cui l'elettore sia ammesso a votare munito della attestazione del Sindaco, l'elettore stesso potrà esercitare il diritto di voto unicamente presso la sezione indicata nell'attestazione medesima (art. 3 della legge n. 40).

La scheda che il presidente consegna a detto elettore deve essere prelevata da quelle autenticate.

Occorre a questo proposito avvertire che, non risultando l'elettore iscritto nelle liste della sezione, non fu autenticata per lui alcuna scheda.

È necessario pertanto che, ogni qualvolta ad un elettore non iscritto è consegnata una scheda autenticata, il presidente la sostituisca immediatamente con altra prelevata dai pacchi delle schede residue [Buste n. 4 (R.)], la quale viene firmata da uno scrutatore, e, dopo essere stata bollata dal presidente, è da lui introdotta nella scatola destinata a contenere le schede autenticate.

Nessuna scheda in più, viceversa, deve essere autenticata per gli elettori muniti di attestato sostitutivo della tessera elettorale per quella singola consultazione (art. 7 del D.P.R. n. 299/00), perchè per essi, in quanto già iscritti nelle liste agli elettori della sezione, è già stata autenticata una scheda il sabato pomeriggio.

§ 53. - Caso in cui votano nella sezione gli elettori indicati nell'ars. 40 del T.U. n. 570 (presidente del seggio; scrutatori; rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione; ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico).

L'art. 40, primo comma, del T.U. n. 570, stabilisce che i membri del seggio, i rappresentanti delle liste dei candidati presso il seggio medesimo, nonché, gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano previa esibizione della tessera elettorale (art. 14 del D.P.R. n. 299/00) nella sezione presso la quale prestano servizio, anche se siano iscritti nelle liste di altra sezione del Comune.

Queste persone possono essere ammesse al voto per le elezioni regionali, anche se non siano elettori del Comune, purché siano elettori di un altro Comune della Regione.

Per i componenti dell'Ufficio e per i rappresentanti anzidetti non occorre alcuna specifica annotazione relativa alla identificazione, poiché trattasi di elettori già identificati. In ogni caso tutti debbono esibire la tessera, sulla quale vengono apposti il timbro della sezione e la data mentre il numero della tessera stessa viene annotato nell'apposito registro.

Le agevolazioni per l'esercizio del voto previste dall'art. 40 per gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica sono da ritenersi applicabili anche nei confronti dei funzionari di Pubblica Sicurezza e, in genere, degli appartenenti alla Polizia di Stato.

Il presidente, prima di consegnare le schede agli elettori di cui sopra, deve far prendere nota delle loro generalità nell'apposito paragrafo del verbale.

Le schede consegnate ai predetti elettori devono, volta per volta, essere sostituite nei modi indicati al precedente § 52 (pagina 50).

Tali elettori vanno aggiunti in calce alle liste di sezione (art. 40, secondo comma, del T. U. n. 570).

§ 54. -Caso in cui si presentano a votare gli elettori di cui all'art. 49 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361, modificato dalla legge 4 luglio 1981, n. 349 (militari delle Forze armate; appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il sevizio dello Stato; appartenenti alle Forze di polizia; appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco).

A norma dell'art. 1, lettera f, del D.L. 3 maggio 1976, n. 161, i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, sono ammessi a votare per le elezioni regionali nel Comune in cui si trovano per causa di servizio sempre che gli stessi siano elettori di un Comune della Regione.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste e con precedenza, previa esibizione della tessera elettorale rilasciata da un comune della Regione nelle cui liste risultano compresi.

I militari non possono recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali (art. 49, terzo comma, del T.U. n. 361).

A cura del presidente essi sono iscritti in una speciale lista aggiunta e quindi ammessi a votare, previa identificazione personale, sempreché, però, non siano già iscritti nella lista della sezione nella quale si presentano.

Allo scopo di evitare abusi od irregolarità da parte di elementi estranei alle Forze armate, a Corpi militarmente organizzati per servizio dello Stato, alle forze di polizia e al corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono state impartite disposizioni perché i comandanti di reparto predispongano un'apposita dichiarazione da esibire al presidente del seggio, nella quale attestano che il dipendente ............................... presta servizio nel ..................... (reparto), di stanza nel Comune di ............................. apponendovi la propria firma ed il bollo del reparto.

Per i militari eventualmente distaccati in altra sede per esigenze di ordine pubblico, la dichiarazione porterà, inoltre, l'indicazione del Comune ove sono stati comandati a prestare servizio.

I militari in licenza (di convalescenza, ordinaria, ecc.) che si trovassero fuori della sede del Corpo, ma non nel Comune nelle cui liste sono iscritti, potranno essere ammessi a votare nel Comune dove si trovano. In tal caso non occorrerà alcuna dichiarazione, essendo sufficiente, a dimostrare il diritto predetto, il foglio di licenza o documento equivalente già in possesso dei militari di cui trattasi.

Al fine, poi, di agevolare l'identificazione dell'elettore, è stato disposto che i Comandi militari o i Corpi interessati rilascino ai propri dipendenti, sprovvisti di carta di identità o di altro valido documento d'identificazione, e che fossero privi anche del «tesserino» senza fotografia rilasciato dal reparto, un foglio recante le generalità dei dipendenti stessi, controfirmato dal comandante che ha formulato la dichiarazione attestante il luogo in cui il dipendente presta servizio.

Pure le schede che vengono consegnate agli elettori contemplati nel presente paragrafo, non iscritti nelle normali liste della sezione, devono essere sostituite, volta per volta, con la procedura indicata nel § 52 (pagina 50).

§ 54-bis. - Caso in cui votano elettori non deambulanti.

L'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, stabilisce che gli elettori non deambulanti, iscritti nelle liste elettorali di sezioni ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in una qualsiasi sezione elettorale allestita in sede priva di barriere architettoniche.

Il presidente, prima di consegnare la scheda a tali elettori deve:

a) accertarsi che l'elettore sia in possesso, oltre che della tessera elettorale, anche della prescritta certificazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale, anche in precedenza per altri scopi, ed attestante l'impedimento, ovvero di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o l'incapacità gravemente ridotta di deambulazione;

b) fare prendere nota, nel relativo paragrafo del verbale delle generalità dell'elettore, del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità nonché dell'autorità sanitaria che ha rilasciato la certificazione medica.

Il voto è espresso dall'elettore nella cabina o al tavolo appositamente allestiti per consentire l'espressione del voto da parte di tale categoria di elettori.

Le schede consegnate agli elettori di cui trattasi devono essere prelevate e sostituite di volta in volta, nei modi indicati al § 52 (pagina 50).

Le attestazioni mediche devono essere allegate al verbale delle operazioni elettorali (art. 1, quinto comma, della legge n. 15).

Tali elettori vanno aggiunti in calce alle liste di sezione (art. 1, quarto comma, della legge n. 15).

§ 55. -Caso in cui si presentano a votare i naviganti (marittimi ed aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco (art. 50 del T.U. n. 361, come modificato dall'art. 2 della legge 25 maggio 1993, n. 160).

A norma dell'art. 1, lettera f, del D.L. 3 maggio 1976, n. 161, convertito nella legge n. 240/76, i naviganti che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare nel Comune in cui si trovano per motivi di imbarco, sono ammessi a votare per le elezioni regionali in qualsiasi sezione del Comune stesso, sempre che gli stessi siano iscritti nelle liste di un Comune della Regione.

A cura dei presidente sono iscritti nella medesima lista aggiunta in cui viene presa nota dei militari che votano nella sezione.

I naviganti, per essere ammessi al voto, debbono presentare, insieme con la tessera elettorale, i documenti indicati al § 46 (pagina 41).

Le schede occorrenti per gli elettori di cui al presente paragrafo sono sostituite come indicato al § 52 (pagina 50).

§ 56. - Caso in cui l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli dal presidente è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza od ignoranza, la deteriora.

L'elettore che riscontra che la scheda consegnatagli si è deteriorata può chiederne al presidente un'altra contro restituzione di quella deteriorata.

L'elettore non può chiedere ed ottenere, però, la consegna di una terza scheda, quando lui stesso abbia causato il deterioramento.

Il presidente appone sopra la scheda restituita l'indicazione «scheda deteriorata», vi aggiunge la sua firma e la ripone nella Busta n. 5 (R.)/E.

All'elettore che ha restituito la scheda deteriorata il presidente deve consegnarne un'altra prelevata dalla scatola dove sono custodite le schede autenticate, previa annotazione, sulla lista della sezione, accanto al nome dell'elettore, che gli è stata consegnata una seconda scheda.

La scheda deve essere subito sostituita con altra, da prelevarsi da quelle residue [Busta n. 4 (R.)], che viene firmata da uno scrutatore e bollata dal presidente nei modi indicati al § 52.

§ 57. - Caso in cui l'elettore non vota nella cabina.Il caso dell'elettore che non vota nella cabina è  disciplinato dall'art. 50 del T.U. n. 570: la scheda è annullata e inclusa nella Busta n. 5 (R.)/E per essere allegata al verbale.

L'elettore non è più ammesso al voto.

§ 58. - Caso in cui l'elettore indugia artificiosamente nell'espressione del voto.

Il caso dell'elettore che indugia artificiosamente nella espressione del voto è disciplinato dal penultimo comma dell'art. 46 del T.U. n. 570.

La valutazione circa l'intenzionalità dell'indugio va fatta dal presidente, tenendo presente il tempo che occorre per esprimere il voto. Non è ammissibile che tali operazioni si prolunghino più dello stretto necessario, con l'eventuale effetto di ritardare o congestionare le votazioni successive.

La scheda restituita dall'elettore senza alcuna espressione di voto deve essere annullata. In sostituzione di ognuna di esse verrà subito introdotta nella scatola una scheda autenticata, prelevata dal rispettivo pacco di quelle residue.

Accanto al nome dell'elettore sarà fatta apposita annotazione.

L'elettore di cui trattasi non sarà riammesso a votare se non dopo che abbiano votato tutti gli elettori presenti.

Le schede annullate sono incluse nella Busta n. 5 (R.)/E.

Di ciò deve essere dato atto nel verbale (art. 46, ultimo comma, del T.U. n. 570).

§ 59. - Caso in cui l'elettore consegna al presidente una scheda mancante del bollo o della firma dello scrutatore.

La scheda restituita dall'elettore mancante del bollo o della firma dello scrutatore non deve essere posta nell'urna: è, invece, vidimata immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegata al verbale, nel quale è fatta menzione del nome dell'elettore. Si deve prendere nota di ciò anche nella lista sezionale, a fianco del nome dell'elettore, il quale non può più votare, ai fini del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede spogliate (art. 49, ultimo comma, del T.U. n. 570).

Le schede di cui trattasi sono custodite dal presidente nella Busta n. 5 (R.)/e.

§ 60. - Caso in cui l'elettore non restituisce la scheda consegnatagli dal presidente.

Della omessa restituzione della scheda deve farsi speciale menzione nel verbale con l'indicazione del nome dell'elettore (art. 49, ultimo comma, del T.U. n. 570). Analoga annotazione va fatta nella lista sezionale, accanto al nome dell'elettore, onde se ne possa tenere conto all'atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate (art. 53, n. 3, del T.U. n. 570).

§ 61. - Caso in cui l'elettore non riconsegna la matita usata per l'espressione del voto.

Anche della mancata restituzione della matita dovrà farsi speciale menzione nel verbale della sezione, con l'indicazione del nome dell'elettore.

Il presidente avrà cura di denunciare all'Autorità giudiziaria gli elettori di cui al precedente ed al presente paragrafo, agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate dall'art. 99, primo comma, del T. U. n. 570.

CAPITOLO XV

VOTAZIONE DEI RICOVERATI NEI LUOGHI DI CURA

§ 62. - Operazioni di votazione compiute nell'ufficio elettorale di sezione istituito nei luoghi di cura con almeno 200 posti-letto («sezione ospedaliera»), a norma dell'art. 43 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Per lo svolgimento delle operazioni di votazione nelle sezioni istituite nei luoghi di cura vale quanto è stato illustrato nei paragrafi precedenti.

Premesso che i ricoverati nei luoghi di cura votano se sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, si tenga presente che l'elettore, per essere ammesso alla votazione, deve esibire, oltre alla tessera elettorale, l'attestazione di cui all'art. 42, terzo comma, lettera b), del T.U. n. 570, per votare nel luogo di cura. Tale attestazione deve essere allegata dal presidente al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti (art. 10 del D.P.R. n. 299,100).

Si è detto al § 25 (111, a pagina 25) che il Sindaco, per le sezioni ospedaliere, deve consegnare, oltre agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni dell'Ufficio, anche l'elenco degli elettori ammessi a votare nella sezione ai sensi dell'art. 42 dell'anzidetto Testo Unico.

È da tenere presente in proposito che, se dovesse presentarsi, per esercitare il voto, un elettore in possesso della tessera elettorale e della suddetta attestazione, ma non compreso nel predetto elenco, il presidente dovrà senz'altro ammetterlo al voto, non essendo l'elenco stesso prescritto dalla legge ma consigliato dal Ministero dell'Interno per agevolare il compito degli Uffici elettorali di sezione.

Solo nel caso che nel luogo di cura siano state istituite più sezioni, il presidente avrà cura di accertarsi, prima di ammettere l'elettore al voto, che l'elettore stesso non sia compreso nell'elenco di un'altra sezione.

Le schede da consegnare all'elettore di cui trattasi dovranno essere prelevate da quelle già autenticate e dovranno essere sostituite con le modalità indicate al § 52.

Gli elettori che votano nelle sezioni ospedaliere, ai sensi dell'art. 42 del citato Testo Unico sono iscritti, all'atto della votazione, a cura del presidente, nella lista della sezione.

Per la registrazione di detti elettori potranno essere usate delle speciali liste [modelli n. 258-AR/m e n. 258-AR/$.

Per la votazione degli elettori impossibilitati a recarsi nella cabina, provvederà, come si vedrà in seguito, il seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge n. 136.

Il numero delle tessere elettorali dei votanti viene annotato, a cura di uno scrutatore, sull'apposito registro.

§ 63. - Operazioni di votazione nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti-letto - Raccolta del voto degli elettori ivi ricoverati da parte dell'ufficio distaccato della sezione, a norma dell'art. 44 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e dell'art. 9, decimo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.

Come già precedentemente si è detto, il voto degli elettori degenti nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti-letto viene raccolto personalmente dal presidente della sezione nella cui circoscrizione è ubicato il luogo di cura.

A tale scopo, giusta quanto stabilito dall'art. 44 del T.U. n. 570, il presidente della sezione elettorale, nelle ore già preventivamente stabilite con la Direzione sanitaria dell'Istituto di cura, dopo aver costituito l'Ufficio elettorale distaccato - che sarà composto dallo stesso presidente, da uno scrutatore designato dalla sorte e dal segretario del seggio - si recherà presso l'Istituto o gli Istituti di cura medesimi per raccogliere il voto degli elettori ivi degenti.

Poiché, d'altra parte, le operazioni di voto presso la sezione dovranno regolarmente continuare anche durante l'assenza del presidente e del segretario, le funzioni di presidenziali saranno assunte dal vicepresidente, mentre quelle di segretario saranno affidate dal presidente ad un altro scrutatore, all'atto della costituzione dell'Ufficio elettorale distaccato.

I rappresentanti di lista che ne facciano richiesta possono presenziare alla raccolta del voto degli elettori ricoverati.

Le schede autenticate per la votazione - in numero pari a quello degli elettori ricoverati, maggiorato del 10% - saranno recate nella Busta Os/1/R.

Dopo l'espressione del voto, le schede votate saranno invece immesse, debitamente piegate, in altra busta (Busta Os/2/R), per essere riportate nella sezione elettorale ed immesse nell'urna destinata a contenere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato.

Nel caso che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura, le schede autenticate e votate debbono essere poste in buste separate per ogni luogo di cura.

I presidenti, oltre alle schede, recheranno con sé gli elenchi dei degenti ammessi al voto nonché, l'altro materiale occorrente per la votazione, (matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.).

Al presidente verrà consegnato anche un timbro che dovrà essere utilizzato esclusivamente per l'apposizione, sulla tessera elettorale dei votanti, del bollo all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto.

Circa gli elenchi sopra indicati, si richiama quanto è stato fatto presente al paragrafo precedente a proposito degli elenchi degli elettori ammessi al voto nelle sezioni ospedaliere.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione dovranno essere conservate in un apposito plico (per il quale potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente deve prendere nota dell'elettore che vota nell'apposita lista aggiunta (modd. n. 258-AR/m e n. 258-AR/f).

Lo scrutatore annota, nell'apposito registro, il numero delle tessere elettorali dei votanti.

Nel caso che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura, per la registrazione degli elettori che hanno votato dovrà essere usata un'unica lista aggiunta.

Per l'attestazione delle operazioni svolte in più luoghi di cura assegnati alla medesima sezione, saranno, invece, compilati, in duplice copia, distinti verbali.

§ 64. - Operazioni di votazione nei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto - Raccolta del voto degli elettori ivi ricoverati da parte del seggio speciale previsto dall'ars. 9, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.

Come già precedentemente si è detto, il voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto viene raccolto, nelle ore in cui è aperta la votazione, dal seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge n. 136.

A tale scopo, il Presidente del seggio speciale, nelle ore preventivamente stabilite con la direzione sanitaria del luogo di cura, si recherà presso il luogo di cura stesso, accompagnato dallo scrutatore e dal segretario del seggio speciale, nonché, dai rappresentanti dei gruppi dei candidati e dai rappresentanti di lista che anno chiesto di assistere alle relative operazioni.

Le schede autenticate per la votazione - in numero pari a quello degli elettori degenti maggiorato del 10% - saranno recate nella apposita Busta Os/1/R.

Dopo l'espressione del voto, le schede stesse saranno invece immesse, debitamente piegate, in altra busta (Busta Os/2/R) per essere riportate nella sezione ed immesse nella apposita urna previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato.

Nel caso che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, il presidente del seggio speciale dovrà provvedere a porre le schede autenticate e votate in buste separate per ogni luogo di cura.

Il presidente del seggio speciale, oltre alle schede, recherà con sé gli elenchi dei degenti ammessi al voto, nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.). Al presidente verrà consegnato anche un timbro che dovrà essere utilizzato esclusivamente per l'apposizione, sulla tessera elettorale dei votanti, del bollo all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto.

Circa gli elenchi sopra indicati, si richiama quanto è stato fatto presente al paragrafo precedente a proposito degli elenchi degli elettori ammessi al voto nelle sezioni ospedaliere.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione dovranno essere conservate in un apposito plico (per il quale potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente del seggio speciale deve prendere nota dell'elettore che vota nella apposita lista aggiunta [mod. n. 258 (A.R.)/m e mod. n. 258 (A.R.)/f}.

Lo scrutatore annota, nell'apposito registro, il numero delle tessere elettorali dei votanti.

Nel caso che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura avente almeno 100 e fino a 199 posti-letto, per la registrazione degli elettori che hanno votato dovrà essere usata una unica lista aggiunta.

Per l'attestazione delle operazioni svolte in più luoghi di cura assegnati alla medesima sezione, saranno, invece, compilati, in duplice copia, distinti verbali.

A norma dell'art. 9, settimo comma, della legge n. 136, i compiti del seggio speciale sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti nel predetto luogo di cura e cessano non appena le schede votate saranno portate nella sede della sezione elettorale per essere immediatamente introdotte nella urna destinata alla votazione, dopo che sia stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Nessun'altra funzione, pertanto, dovrà essere espletata dal seggio speciale al rientro nella sezione.

Nel verbale della sezione dovrà essere dato atto che i compiti affidati dalla legge al seggio speciale sono esauriti con l'espletamento delle anzidette operazioni.

65. - Operazioni di votazione nei luoghi di cura con almeno 200 posti-letto per la raccolta del voto presso il capezzale degli elettori ivi ricoverati che non possono accedere alla cabina della sezione ospedaliera. - Seggio speciale previsto dall'art. 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.

Come si è accennato in precedenza, il voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 200 posti-letto, i quali a giudizio della direzione sanitaria siano impossibilitati a muoversi e quindi a recarsi presso la sezione, viene raccolto, nelle ore in cui è aperta la votazione, dal seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge n. 136 direttamente al capezzale dei degenti.

A tale scopo, il Presidente del seggio speciale, nelle ore preventivamente stabilite con la direzione sanitaria del luogo di cura, si recherà presso il capezzale dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina, accompagnato dallo scrutatore e dal segretario del seggio speciale, nonché dai rappresentanti delle liste che abbiano chiesto di assistere alle relative operazioni.

Il Presidente del seggio speciale adotterà tutti quegli accorgimenti intesi a garantire l'assoluta libertà e segretezza del voto da parte degli elettori degenti.

Le schede autenticate per la votazione, in numero pari a quello degli elettori impossibilitati ad accedere alla cabina maggiorato del 10%, saranno recate nella Busta Os/1/R.

Dopo l'espressione del voto, le schede stesse saranno invece immesse, debitamente piegate, in altra busta (Busta Os/2/R) per essere riportate alla sezione elettorale ed immesse nella apposita urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti impossibilitati ad accedere alla cabina che hanno votato.

I presidenti, oltre alle schede, recheranno con sé gli elenchi degli elettori impossibilitati ad accedere alla cabina ammessi al voto nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.). Al presidente verrà consegnato anche un timbro, che dovrà essere utilizzato esclusivamente per l'apposizione, sulla tessera elettorale dei votanti, del bollo all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto.

Circa gli elenchi sopra indicati, si richiama quanto è stato fatto presente al § 62 (pagina 57) a proposito degli elenchi degli elettori ammessi al voto nelle sezioni ospedaliere.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione dovranno essere conservate in apposito plico (per il quale potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente deve prendere nota del nome dell'elettore che vota nella apposita lista aggiunta [mod. n. 258 (A.R.)/m e mod. n. 258 (A.R.)/í].

Lo scrutatore annota, nell'apposito registro, il numero delle tessere elettorali dei votanti.

A norma dell'art. 9, settimo comma, della legge n. 136, i compiti del seggio speciale sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei ricoverati nel luogo di cura in cui è istituita la sezione, impossibilitati ad accedere alla cabina e cessano non appena le schede votate saranno portate nella sede della sezione elettorale per essere immediatamente introdotte nell'urna destinata alla votazione, dopo che sia stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Nessun'altra funzione, pertanto, dovrà essere espletata dal seggio speciale al rientro nella sezione.

Nei verbali della sezione dovrà essere dato atto che i compiti affidati dalla legge al seggio speciale sono esauriti con l'espletamento delle anzidette operazioni.

CAPITOLO XVI

VOTAZIONE DEI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO

§ 66. - Votazione dei detenuti.

L'art. 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136, applicabile alle elezioni regionali per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, lettera d, del D.L. n. 161, riconosce ai detenuti che non siano incorsi nella perdita della capacità elettorale il diritto di prendere parte alle votazioni per le elezioni regionali, sempreché gli stessi siano iscritti nelle liste elettorali di una sezione di un Comune della Regione.

L'anzidetta categoria di elettori, per poter esercitare il diritto di voto, con le modalità che saranno illustrate nel paragrafo seguente, deve esibire, olre alla tessera elettorale, l'attestazione di cui al terzo comma, lettera b), dell'anzidetto art. 8. Tale attestazione deve essere allegata dal presidente del seggio speciale al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti (art. 13 del D.P.R. n. 299/00).

§ 67. - Operazioni di votazione nei luoghi di detenzione e di custodia preventiva - Raccolta del voto degli elettori ivi presenti da parte del seggio speciale, a norma degli articoli 8 e 9, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.

Come già accennato, il voto dei detenuti aventi diritto viene raccolto nel luogo di detenzione e di custodia preventiva, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge n. 136.

A tale scopo, il Presidente del seggio speciale, nelle ore già preventivamente stabilite con la direzione del luogo di detenzione, si recherà presso il luogo di detenzione stesso, accompagnato dallo scrutatore e dal segretario del seggio speciale, e dai rappresentanti di lista che hanno chiesto di assistere alle relative operazioni.

Le schede autenticate per la votazione - in numero pari a quello dei detenuti aventi diritto al voto ivi esistenti maggiorato del 10% - saranno recate nella Busta D/l /R.

Dopo l'espressione del voto, le schede stesse saranno invece immesse, debitamente piegate, in altra busta [Busta D/2/R] per essere riportate alla sezione elettorale ed immesse nella rispettiva urna previo riscontro del loro numero con quello degli elettori detenuti che hanno votato.

Nel caso che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di detenzione, il presidente del seggio speciale dovrà provvedere a porre le schede autenticate e votate in buste separate per ogni luogo di detenzione.

Il presidente del seggio speciale, oltre alle schede, recherà con sé gli elenchi dei detenuti ammessi al voto nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.). Al presidente verrà consegnato anche un timbro, che dovrà essere utilizzato esclusivamente per l'apposizione, sulla tessera elettorale dei votanti, del bollo all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto.

Per quanto riguarda gli elenchi dei detenuti ammessi al voto e le attestazioni di cui al terzo comma, lettera b, dell'art. 8 della n. 136/76, si richiama quanto contenuto nel precedente paragrafo 62 per le sezioni ospedaliere (pagina 57).

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione dovranno essere conservate in un apposito plico (per il quale potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente del seggio speciale deve prendere nota dell'elettore che vota nella apposita lista aggiunta {mod. n. 259 (A.R.)/m e mod. n. 259 (A.R.)/f }.

Lo scrutatore annota, nell'apposito registro, il numero delle tessere elettorali dei votanti.

Nel caso che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di detenzione, per la registrazione degli elettori che hanno votato dovrà essere usata una unica lista aggiunta.

Per l'attestazione delle operazioni svolte in più luoghi di detenzione assegnati alla medesima sezione, saranno, invece, compilati, in duplice copia, distinti verbali.

A norma dell'art. 9, settimo comma, della legge n. 136, i compiti del seggio speciale sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei detenuti aventi diritto al voto nel predetto luogo di detenzione e cessano non appena le schede votate saranno portate nella sede della sezione elettorale per essere immediatamente introdotte nell'urna destinata alla votazione, dopo che sia stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Nessun'altra funzione, pertanto, dovrà essere espletata dal seggio speciale al rientro nella sezione.

Nei verbali della sezione dovrà essere dato atto che i compiti affidati dalla legge al seggio speciale sono esauriti con l'espletamento delle anzidette operazioni.

CAPITOLO XVII
CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

68. -Operazioni di votazione sino alle ore 22 della domenica. - Sospensione della votazione e rinvio della medesima alle ore 7 del lunedì.

Le operazioni di votazione proseguono sino alle ore 22 del giorno di domenica (art. 51, primo comma, del testo unico n. 570). Tuttavia, se a tale ora siano ancora presenti nella sala o nelle immediate adiacenze elettori che non hanno votato, il presidente ne fa prendere nota dal segretario e li ammette a votare nell'ordine in cui sono stati annotati (art. 51, secondo comma, del testo unico n. 570).

Qualora, poi, si siano formate fuori dai locali del seggio lunghe «file» di elettori in attesa di poter votare, il presidente disporrà, se necessario, che sia la forza pubblica a regolare l'afflusso degli elettori presentatisi al seggio o sue pertinenze, allo scopo di garantire a tutti i suddetti elettori la possibilità di esercitare il proprio diritto di voto.

Dopo che tali elettori hanno votato, il presidente sigilla l'urna contenente le schede votate e la scatola contenente le schede autenticate, richiude in un unico plico [Busta n. 2 (R)} tutte le carte, gli atti e i documenti riguardanti la votazione, nonché il bollo della sezione e le matite utilizzate per l'espressione del voto, apponendovi la propria firma e facendovi apporre quelle di almeno due scrutatori, degli elettori dei rappresentanti delle liste che ne facciano richiesta.

ATTENZIONE - LA MANCATA SUGGELLAZIONE DELL'URNA E DELLA SCATOLA, LA MANCANZA DELLE FIRME DEL PRESIDENTE E DI ALMENO DUE SCRUTATORI SUI SUGGELLI CHE CHIUDONO L'URNA E LA SCATOLA E LA MANCATA FORMAZIONE DEL PLICO IMPORTANO LA NULLITA' DELLE OPERAZIONI ELETTORALI (ART. 51, QUARTO COMMA, DEL TESTO UNICO N. 570).

Infine, il presidente rinvia la votazione alle ore 7 del giorno successivo, lunedì, e, dopo la firma del verbale, fa sfollare la sala e procede alla chiusura ed alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrare.

In proposito si richiamano le istruzioni del paragrafo 41 (pagina 36).

§ 68-bis. - Riapertura della votazione alle ore 7 del lunedì. - Chiusura della votazione alle ore 15 del lunedì.

Alle ore 7 del lunedì il presidente ricostituisce l'ufficio elettorale di sezione (art. 52, primo comma, del testo unico n. 570).

Constatata l'integrità dei mezzi di suggellatura apposti alle aperture ed agli accessi della sala nonché dei sigilli apposti all'urna contenente le schede votate e alla scatola contenente le schede autenticate ed al plico sigillato contenente gli atti dell'ufficio [Busta n. 2 (R.)), il presidente apre il plico medesimo, la scatola contenente le schede autenticate e la fessura dell'urna contenente le schede votate e fa riprendere le operazioni di votazione.

Le operazioni di votazione devono proseguire fino alle ore 15 dello stesso giorno di lunedì. Tuttavia, se a tale ora siano ancora presenti nella sala o nelle immediate adiacenze elettori che non hanno votato, il presidente ne fa prendere nota e li ammette a votare nell'ordine in cui sono stati annotati (art. 52, secondo comma, del testo unico n. 570).

Quindi, il presidente dichiara chiusa la votazione.

CAPITOLO XVIII

LE OPERAZIONI DI RISCONTRO DOPO LA VOTAZIONE

69. - Premessa.

Dichiarata chiusa la votazione, il presidente provvede alle operazioni di riscontro della votazione stessa, dopo aver sgomberato il tavolo di tutte le carte e degli oggetti non più necessari (art. 53, primo comma del T.U. n. 570).

In particolare si raccomanda ai presidenti di raccogliere tutte le matite copiative che sono servite per la votazione e di custodirle personalmente, dopo averne controllato il numero.

§ 70. - Accertamento del numero di coloro che hanno votato nella sezione per le elezioni regionali.

I - L'Ufficio determina, innanzi tutto, il numero degli elettori che hanno votato per la elezione del Presidente della Giunta regionale e Consiglio regionale (art. 53, primo comma, n. 2 del T.U. n. 570).

A tale scopo, il presidente accerta:

1) il numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione, autenticate dalla Commissione elettorale circondariale, i quali risultino aver votato. Al riguardo occorre tenere presente che nelle liste, accanto al nome di ciascun elettore la cui scheda sia stata deposta nell'urna, si troverà apposta, nella apposita colonna, la firma di uno degli scrutatori (art. 49, terzo comma del T.U. n. 570);

2) il numero degli elettori che hanno votato in base a sentenza (art. 39, terzo comma del T.U. n. 570), o ad attestazione del sindaco di ammissione al voto (art. 3 della legge n. 40) secondo quanto risulta dal verbale delle operazioni elettorali (1);

3) il numero degli elettori non deambulanti che hanno votato nella sezione, risultanti dalle iscrizioni fatte in calce alla lista di sezione (art. 1, quarto comma, della legge n. 15);

(1) Non devono essere compresi in questo numero gli elettori ammessi a votare con attestato del sindaco sostitutivo della tessera elettorale ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella singola consultazione (art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299) in quanto gli elettori medesimi risultano già iscritti nelle liste degli elettori della sezione.

4) il numero dei componenti dell'Ufficio elettorale di sezione, dei rappresentanti delle liste nonché degli ufficiali ed agenti della Forza pubblica, iscritti in altre sezioni del Comune, o di altro Comune della Regione, che hanno votato nella sezione, risultanti dalle iscrizioni fatte in calce alle liste sezionali (art. 40 del T.U. n. 570);

5) il numero degli elettori appartenenti alle Forze armate od a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, ovvero alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, che hanno votato nella sezione in base all'art. 1, lettera f, del D.L. n. 161 e all'art. 49 del T.U. n. 361 e che sono stati iscritti nella speciale lista aggiunta;

6) il numero dei naviganti che hanno votato nella sezione in base all'art. 1, lettera f, del D.L. n. 161 e all'art. 50 del T.U. n. 361 e che sono stati iscritti nella stessa lista di cui al n. 5.

Il numero complessivo dei votanti della sezione sarà dato dal totale dei gruppi sopra indicati: esso sarà distinto in maschi e femmine.

Nelle sezioni ospedaliere, nelle sezioni cui sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti-letto, nelle sezioni cui sono assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, nelle sezioni cui sono assegnati luoghi di detenzione e di custodia preventiva, per l'accertamento del numero dei votanti dovranno naturalmente essere calcolati anche coloro che sono stati ammessi a votare ai sensi dell'art. 42 del T.U. n. 570 e dell'art. 8 della legge n. 136.

Tali elettori risultano dalle iscrizioni fatte dal presidente nella lista della sezione o nelle apposite liste aggiunte.

Accertato in tal modo il numero complessivo dei votanti nella sezione e fattane attestazione nel verbale, si procede a controllare il registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

L'entità complessiva delle tessere elettorali il cui numero è stato annotato nel registro:

a) aumentato del numero degli elettori ammessi a votare in base ad una sentenza o ad attestazione del sindaco ex art. 3 della legge n. 40/79 e che quindi non erano muniti della tessera elettorale; (1)

(1) Invece, gli elettori che siano ammessi a votare nella sezione con attestato rilasciato dal sindaco in sostituzione della tessera elettorale ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella singola consultazione (art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299) risultano già iscritti nelle liste degli elettori della medesima sezione.

b) diminuito del numero degli elettori che, pur avendo avuto annotato il numero della propria tessera elettorale, non hanno votato, ovvero hanno votato solo per un'altra consultazione contestuale (numero riportato nell'apposita tabella del registro contenente i numeri delle tessere elettorali),deve corrispondere al numero complessivo dei votanti per le elezioni regionali risultante dal totale delle suddette categorie.

II. - Qualora presso il seggio si svolgano anche elezioni provinciali e/o elezioni comunali, effettuato l'accertamento del numero di coloro che hanno votato nella sezione per l'elezione del consiglio regionale, l'ufficio procede ad analoghe operazioni nei riguardi dell'elezione del consiglio provinciale e, nel caso, anche dell'elezione del consiglio comunale, come indicato nelle corrispondenti istruzioni.

§ 71. -Formazione e spedizione del plico contenente le liste della votazione e i registri contenenti i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Ultimati gli accertamenti di cui al precedente paragrafo, si procede alla formazione del plico [Busta n. 3 (R.)} contenente le liste per la votazione usate nella sezione ed i registri contenenti i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

In esso vanno compresi:

a) le liste della votazione (maschile e femminile), le liste elettorali aggiunte in cui è stata presa nota dei militari e dei naviganti che hanno votato nella sezione per le elezioni regionali; e, nelle sezioni ospedaliere, in quelle aventi nella circoscrizione luoghi di cura con meno di 100 posti-letto, luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, e luoghi di detenzione, le liste compilate dal presidente del seggio, le quali devono essere state vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori;

tutte le liste suddette devono essere inserite nella Busta n. 3 (R.);

b) i registri (maschile e femminile) contenenti i numeri delle tessere elettorali dei votanti, che è stato chiuso nella Busta n. 3-bis (R.). Nelle sezioni ospedaliere e nelle sezioni alle quali sono stati assegnati luoghi di cura e di detenzione, per gli elettori ammessi a votare ai sensi dell'art. 42 del T.U. n. 570 e dell'art. 8 della legge n. 136, con i suddetti registri deve essere inclusa, nella Busta n. 3-bis (R.), l'attestazione di cui alla lettera b), terzo comma, degli artt. 42 e 8 sopra citati.

Sul plico [Busta n. 3 (R.)] appongono le firme il presidente, almeno due scrutatori e, a loro richiesta, i rappresentanti delle liste, nonché, gli elettori presenti.

Questo plico, sigillato, viene immediatamente inviato a mano, per mezzo di apposito messo, al Tribunale ovvero alla sezione distaccata del Tribunale, che ne rilascia ricevuta (art. 53, primo comma, n. 2, del T.U. n. 570 e art. 244, D.L. n. 51/98).

§ 72. - Controllo delle schede residue - Formazione e spedizione dei relativi plichi.

I. - L'ufficio procede, poi, alla seconda fase delle operazioni di riscontro della votazione: quella riguardante il controllo delle schede autenticate rimaste nella scatola e non utilizzate per la votazione (art. 53, primo comma, n. 3, del T.U. n. 570).

Il numero di queste schede, aumentato di quello delle schede consegnate ad elettori che, dopo averle ricevute, non hanno votato, deve corrispondere al numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione o assegnati alla sezione ai sensi dell'art. 43 e dell'art. 1, lettere d) ed e) del D.L. n. 161, compresi nell'elenco consegnato dal Sindaco al presidente della sezione, che non hanno votato.

Effettuato detto controllo, l'Ufficio procede alla formazione del plico contenente le schede residue [Busta n. 4 (R.) }.

Nel plico vanno incluse, in due distinti pacchetti:

a) le schede autenticate rimaste nella apposita scatola;

b) le schede non autenticate.

II. - Qualora presso il seggio si svolgano anche elezioni provinciali e/o comunali, il presidente esegue il medesimo controllo per le schede residue relative all'elezione del consiglio provinciale e, nel caso, anche dell'elezione del consiglio comunale e procede alla formazione di un plico analogo a quello fatto per le elezioni regionali (vedere le istruzioni per detti tipi di elezioni).

III. - I predetti plichi vengono inviati a mano al tribunale o alla sezione distaccata del tribunale competente (paragrafo 71 a pagina 69).

Le operazioni previste nel paragrafo 70 (accertamento del numero di coloro che hanno votato nella sezione per le elezioni regionali), nel paragrafo 71 (formazione e spedizione del plico contenente le liste della votazione ed i registri) e nel presente paragrafo (formazione e spedizione del plico con le schede non utilizzate per la votazione) devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale (art. 53, ultimo comma, del testo unico n. 570).

IV. - Compiute le operazioni di riscontro dopo la votazione, di cui al presente capitolo, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio per le elezioni regionali (paragrafo 73 a pagina 72 e paragrafo 75 a pagina 74).