(Testo Vigente)

L. 23 febbraio 1995, n. 43
Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario
(Pubblicata in Gazz. Uff. 24 febbraio 1995, n. 46)

Art.1

1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto personale, eguale, libero e segreto.

2. Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni.

3. Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista regionale è effettuata presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione nei termini di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e successive modificazioni. La presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all'unità superiore. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 9, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n 533. In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni e in sede di prima applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto, per le liste regionali, dal precedente periodo e, per le liste provinciali, dall'articolo 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, è ridotto alla metà.

4. Ai fini di cui al comma 3, in ogni regione ove si svolgono elezioni regionali, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra

5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3.
6. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.
(La Corte costituzionale, con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 422 (Gazz. Uff. 20 settembre 1995, n. 39 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma 6)

7. La lettera d) del comma 2 dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:"da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti."

8. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al comma 5; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta. Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo.

9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.

10. L'articolo 13  della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:"Art.13 (Voto di Preferenza)". - 1. L'elettore può manifestare una sola preferenza

11. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale.

12. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, in sede di prima applicazione della presente legge le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 8 del ventiseiesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

Art.2

1. La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata.

Art.3

1. Al terzo comma lettera a), dell'art 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, dopo le parole " determinata la cifra elettorale di ciascuna lista". sono aggiunte le seguenti: "provinciali , nonché la cifra elettorale  di ciascuna lista regionale". Al medesimo comma , lettera d), sono aggiunte, in fine, le parole :"comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale."

2. Dopo l'undicesimo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1968, .n. 108, sono inseriti i seguenti:

"L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'art. 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali

1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;
2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;
3) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.
Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.
I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.
Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi.
A tal fine effettua le seguenti operazioni:

1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a); individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascuna lista regionale;
2) individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale;
3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, proclama eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria;
4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione;
5) proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale. Qualora alla lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale. I seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;
6) verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali;
7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;
8) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) abbia dato esito positivo, effettua le operazioni di cui al numero 7) sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento.

Nei casi di cui ai numeri 7) e 8) del comma precedente, i seggi assegnati al consiglio ai sensi dell'articolo 2 sono aumentati in misura pari all'ulteriore quota di seggi assegnati ai sensi dei predetti numeri.
Nel caso in cui più gruppi di liste provinciali siano collegate alla lista di cui al numero 2) del tredicesimo comma, l'Ufficio centrale regionale compila altresì la graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati ai sensi del terzo comma dell'articolo 16. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi di liste provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti, disponendoli in una graduatoria decrescente. Tale graduatoria viene utilizzata per le eventuali surroghe di cui al terzo comma dell'articolo 16. "

3. all'art. 16, L. 17 febbraio 1968, n. 108, è aggiunto, in fine, ilseguente comma: "Nel caso in cui si renda necessaria per qualsiasi causa la sostituzione di un consigliere proclamato eletto nella lista regionale, il seggio è attribuito al primo dei candidati non eletti inclusi nella lista regionale e, qualora questa abbia esaurito i propri candidati, al gruppo di liste contrassegnate dallo stesso contrassegno secondo la graduatoria di cui al quindicesimo comma dell'articolo 15. Il seggio spettante al gruppo di liste viene quindi assegnato alla circoscrizione secondo le disposizioni di cui al decimo e all'undicesimo comma del medesimo articolo. Nella circoscrizione il seggio è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo eletto. "

Art.4

1. Le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera del 1995 hanno luogo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182 (9), e successive modificazioni, contestualmente all'elezione per il primo rinnovo dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario successivo all'entrata in vigore della presente legge.
2. - (Abrogato)

Art.5

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a lire 62.265.910 (10/a) incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di lire 10 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari a lire 62.265.910. Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento.
2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ad eccezione del capolista nella lista regionale, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441.
3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste.
4. Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni:

a) articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di lire 5 milioni avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 7 e 8;
b) articolo 8, intendendosi sostituiti ai Presidenti delle Camere i Presidenti dei consigli regionali;
c) articolo 11;
d) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 2; comma 3, intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il Presidente del consiglio regionale; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio centrale circoscrizionale;
e) articolo 13;
f) articolo 14;
g) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il Presidente del consiglio regionale; commi 11 e 12; comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del presente articolo e per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della citata legge 18 novembre 1981, n. 659; comma 19, primo periodo.

5. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni.

Art.6

1. Il contributo di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, è determinato nella misura risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1.200 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire 23 miliardi e 800 milioni per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per lo stesso anno.
2. Il contributo è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita proporzionalmente ai voti ottenuti, tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al consiglio regionale della regione interessata.

Art.7

1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 3 per cento dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento.

Art.8

1. Se nel corso di ventiquattro mesi il rapporto fiduciario tra consiglio e giunta è comunque posto in crisi, il quinquennio di durata in carica del consiglio regionale è ridotto ad un biennio.
2. Con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica dichiara che si è verificato il presupposto previsto dal comma 1 per la riduzione della durata in carica del consiglio regionale.

Art.9

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.