INTERROGAZIONE n. 105 del 11/03/2011
Al Presidente della Giunta regionale -
Premesso che:
la legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni prevede un riconoscimento economico alle seguenti categorie di persone:
soggetti danneggiati a seguito di vaccinazione obbligatoria per legge, per ordinanza di Autorità sanitaria, per motivo di lavoro o di viaggio;
soggetti danneggiati da virus Hiv o da epatiti virale dopo somministrazione di sangue ed emoderivati sia periodica (es. emofiliaci, talassemici, ecc.) che occasionale (es. intervento chirurgico, emodialisi, ecc.);
soggetti che hanno contratto il virus Hiv o epatiti virali in quanto coniugi di persona già indennizzata ai sensi della legge 210/92 o figli dei medesimi contagiati durante la gestazione;
personale sanitario di ogni ordine e grado che abbia contratto esclusivamente il virus dell'Hiv durante il servizio per contagio diretto;
il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento n. 11 "Sanità" del 30 luglio 2003 prot. 488, e n. 10811 del 31 luglio 2003 del registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria;
Per sapere:
quanti cittadini calabresi risultino essere danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
a quanto ammonta la somma finanziaria totale da erogare a titolo dell'indennizzo ex L. 210/92;
a quanti sino ad oggi di questi cittadini calabresi è stato riconosciuto detto indennizzo finanziario.
11/03/2011
F. MORELLI