Al Presidente della Giunta regionale
Premesso che:
- la Fondazione Calabria Film Commission è stata istituita con L. R. n. 1 dell’11 gennaio 2006 allo scopo di supportare lo sviluppo del sistema turistico regionale e del settore Cinematografico - Audiovisivo e Multimedialità e dell’economia cinematografica nella nostra regione. Socio unico è la Regione Calabria;
- la Fondazione Calabria Film Commission è un organismo di diritto pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, co. 1, lett d) del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. La fondazione deve perseguire quelle finalità di pubblico interesse nel comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo di cui all‘art. 2, co. 1, lett. v) della L. 220/2016. Calabria Film Commission, pur formalmente di natura privatistica, rientra nella disciplina prevista per le amministrazioni aggiudicatrici dal D. Lgs. 50/2016 e a queste viene quindi equiparata ai fini della soggezione alle procedure ad evidenza pubblica previste per i contratti pubblici in materia di appalti e concessioni per lavori, servizi e forniture. La totalità delle attività della fondazione, infatti, concerne lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dall‘amministrazione regionale e non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati.
Considerato che:
- tutte le film commission regionali, compresa quella calabrese, sono soggette alla disciplina prevista dalla L. 241/90 in materia di procedimenti amministrativi e di accesso agli atti. Qualora esse rivestano forme privatistiche (come quella della fondazione), nel momento in cui vengono loro attribuite – dallo stesso legislatore regionale – funzioni pubbliche, si può ritenere appieno applicabile la clausola di estensione di cui all‘art. 1, co. 1-bis, della stessa L. 241/90, per cui i “soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi”, di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla stessa L. 241/90, nonché dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti e dai principi dell‘ordinamento comunitario, “con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge”. Come rammentato dalla Corte Costituzionale nella sent. 9 novembre 2011, n. 299 (intervenuta sulle disposizioni relative al personale della film commission marchigiana), tutte le film commission regionali saranno assoggettate, in virtù degli artt. 3 e 97 Cost., anche alla disciplina in materia di procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento del personale (art. 35 e ss. D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).
Tenuto conto che:
- a partire dall’art.11 del D. Lgs. n. 150/2009 e negli anni seguenti, il principio dell’accessibilità totale agli atti, per la trasparenza e la diffusione di informazioni della Pubblica Amministrazione, è stato inserito in numerosi provvedimenti normativi. Il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013 ha completato e riordinato la numerosa e complessa normativa riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, trasmettendo una maggiore chiarezza sul contenuto degli obblighi di pubblicazione. Alla base del provvedimento c’è la considerazione che la trasparenza sia uno strumento per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle PA, così come sanciti dall’art.97 Cost., per favorire il controllo sociale o diffuso sull’azione pubblica, per migliorare la qualità dell’attività amministrativa, per promuovere la cultura della legalità e per prevenire i fenomeni corruttivi. Tra gli altri punti, viene data una definizione del principio generale di trasparenza: accessibilità totale delle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle PA, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo democratico sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubblicazione dei dati sui siti istituzionali. Per consentire un'effettiva conoscenza dell'azione delle PA e per sollecitare e agevolare la partecipazione dei cittadini, dati e documenti pubblici devono essere diffusi e direttamente accessibili sui siti istituzionali. Si disciplina, poi, la qualità delle informazioni diffuse dalle PA attraverso i siti istituzionali. Tutti i dati formati o trattati da una PA devono essere integri, e cioè pubblicati in modalità tali da garantire che il documento venga conservato senza manipolazioni o contraffazioni;
devono inoltre essere aggiornati e completi, di semplice consultazione, devono indicare la provenienza ed essere riutilizzabili;
- il principale strumento attraverso cui il legislatore intende conseguire maggiori livelli di trasparenza rispetto all’azione della Pubblica Amministrazione è, quindi, la pubblicazione sui siti istituzionali e ciò costituisce un vincolo obbligatorio anche per le regioni e gli enti sub-regionali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, come nel caso di Calabria Film Commission, e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione: siamo infatti in presenza di disposizioni relative al livello minimo essenziale delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali. D’altronde a tutte le film commission regionali, compresa quella calabrese, è applicabile il D. Lgs. 33/2013, concernente gli stringenti obblighi di trasparenza e di pubblicazione delle informazioni e dei dati dell‘ente, ivi compresi quelli organizzativi, gli incarichi, nonché i bilanci e il patrimonio.
Preso atto che:
- la Fondazione Calabria Film Commission ha registrato un numero impressionante di atti deliberativi, con oltre 600 deliberazioni solo nel 2023 e 167 già nel primo trimestre del 2024;
- nonostante la produttività della Fondazione, il portale web presenta informazioni scarne e non trasparenti, limitandosi a pubblicare solo i titoli degli atti deliberativi. Questa mancanza di trasparenza riguarda varie tipologie di deliberazioni, incluse liquidazioni per beni e servizi, incarichi a consulenti e project manager, spese di soggiorno, partecipazioni a fiere e premi cinematografici, commissioni valutatrici, incarichi per la comunicazione e finanziamenti di vario genere;
- è necessario, al contrario, assicurare che i cittadini possano accedere a informazioni complete e dettagliate sull'utilizzo delle risorse pubbliche nella Fondazione Calabria Film Commission, in linea con i dettami della trasparenza amministrativa. Bisogna garantire la pubblicazione dettagliata dei contenuti delle deliberazioni e l'identificazione dei consulenti e dei fornitori coinvolti, con particolare riguardo alle informazioni relative agli atti di spesa, per prevenire eventuali irregolarità nella gestione delle risorse pubbliche della Fondazione e assicurare la conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti.
Tutto ciò premesso e considerato
INTERROGA il Presidente della Giunta regionale
Per sapere:
che iniziative urgenti intende adottare la Regione Calabria per garantire una maggiore trasparenza nella gestione della Fondazione Calabria Film Commission.
28/10/2024
D. TAVERNISE