MOZIONE n. 104 del 18/11/2024

Il Consiglio Regionale,

Premesso che:
Premesso che la legge 11 Febbraio 1992, n°157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” dispone all’art. 6 comma 1, che: "Le Regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l’attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso dei preparazioni tassidermiche e trofei”;
al comma 4 che: “Le Regioni provvedono ad emanare, non oltre un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento atto a disciplinare l’attività di tassidermia ed imbalsamazione di cui al comma 1”. Considerato che a distanza di 32 anni tale regolamento non è stato ancora emanato e ciò rappresenta un vuoto normativo che ha comportato l’impossibilità da parte di artigiani regolarmente abilitati all’esercizio della tassidermia, di operare legalmente nel territorio calabrese, costringendo gli stessi ad operare in altre regioni dove detta attività è regolamentata;
al tutto si aggiunga pure che l’auspicata regolamentazione eviterebbe l’esercizio “in nero” e la violazione di nome igienico-sanitarie. Tenuto conto che la mancata emanazione del regolamento regionale di attuazione della legge ha comportato, unitamente ai disagi per la categoria, un mancato introito economico, seppur per un mercato di nicchia, a vantaggio delle altre regioni. Tenuto altresì conto che la sapiente attività della tassidermia consente di riprodurre fedeli ricreazioni naturalistiche dei più importanti ambienti della Calabria, dalla costa fino all’alta montagna, all’interno di esposizioni museali che consentono ai visitatori di osservare da vicino decine di specie animali che popolano gli straordinari ambienti della regione Calabria immersi in un concentrato di natura e biodiversità. E che tale attività museale si presta a visite guidate, attività didattiche e percorsi escursionistici, offrendo una preziosa occasione per conoscere e riscoprire la bellezza e la biodiversità di uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo. Preso atto che lo strumento regolamentare sia necessario per la disciplina organica della materia onde consentire ai tassidermisti abilitati di richiedere ed ottenere regolare autorizzazione all’esercizio della propria impresa artigiana, per la definizione dell’attività di tassidermia, per la disciplina di requisiti per l’esercizio dell’attività, in ordine alle procedure per l’autorizzazione e agli esami di idoneità, nella definizione degli esemplari di cui è consentita la tassidermia e l’imbalsamazione, in ordine agli obblighi di documentazione registrazione e conservazione, in ordine alla segnalazione, alla detenzione, alla disciplina particolare dei musei, alle norme in materia di vigilanza, controlli e in ordine alle sanzioni, e per ogni ulteriore aspetto procedurale utile e necessaria alla regolamentazione dell’attività. Preso inoltre atto che le altre regioni italiane hanno da tempo provveduto a dare esecuzione alla Legge 11 febbraio 1992, n 157 con apposite Delibere di Giunta per l’emanazione del regolamento regionale di cui all’art.6 comma 4 sopra richiamato.
Impegna la Giunta regionale
A provvedere a emanare il “Regolamento dell’attività di tassidermia e di imbalsamazione della detenzione e possesso di preparazioni tassidermiche e di trofei” in attuazione dell’art.6 della legge n. 157 del 1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” nonché dell’art. 4 della Legge regionale 9 Maggio 1996, n° 70 “Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l’organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell’esercizio venatorio”.

Allegato:

18/11/2024
D. GIANNETTA