MOZIONE n. 99 del 27/07/2021

Il Consiglio Regionale,

Premesso che:
- la legge regionale n. 40/2009, “Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria”, dispone o - all’articolo 2, comma 2, che le acque termali, appartengono alla categoria delle miniere e costituiscono patrimonio indisponibile della Regione Calabria;
o - all’articolo 4, che la finalità della legge è “a) razionalizzare lo sfruttamento dei giacimenti secondo un piano organico di attività produttiva che consenta il corretto utilizzo della risorsa mineraria regionale nel rispetto del preminente interesse pubblico, al quale l'attività mineraria va subordinata nella scelta delle tecniche di coltivazione e nelle dimensioni quantitative della produzione;
” o - all’art. 9, comma 7, che “su iniziativa del Dipartimento Attività Produttive la concessione può essere sottoposta a decadenza, per accertate inadempienze del titolare nell'esercizio dell'attività mineraria.” - le Terme Luigiane sono la più antica stazione di cura termale della Calabria. Le acque delle Terme Luigiane sorgono nella vallata del fiume Bagni, a pochi chilometri dal mare, nei comuni di Guardia Piemontese ed Acquappesa, in provincia di Cosenza;
- le acque delle Terme Luigiane hanno caratteristiche sulfuree salso bromojodiche ipertermali (42°C e grado solfidrometrico 172, il più alto d’Europa) e sono utilizzate per cure mediche specialistiche relative a patologie reumatiche, respiratorie, ginecologiche, dermatologiche e otorinolaringoiatriche, con le modalità dei bagni in vasca e/o piscina, delle fangature e delle cure inalatorie, erogate in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. Per le loro speciali caratteristiche, le acque delle Terme Luigiane sono classificate al livello qualitativo 1° Super dal Ministero della Salute;
- per oltre ottanta anni, e fino alla stagione termale 2020, la gestione delle Terme Luigiane è avvenuta mediante la concessione delle sorgenti termali ai Comuni di Acquappesa e Guardia Piemontese e la subconcessione all’ente gestore SA.TE.CA. S.p.A. , con la regolare erogazione delle prestazioni sanitarie ed impiegando centinaia di lavoratori;
a tale risultato si è giunti anche mediante la gestione concertata, dal 2016 al 2019, tra Regione Calabria ed enti interessati, di due circostanze intervenute: o - la necessità di determinare la scadenza per la concessione ai comuni, rilasciata originariamente in forma perpetua, poiché il decreto legislativo 152/2006 ha sancito il principio della temporaneità delle concessioni;
o - la scadenza del contratto di subconcessione tra comuni e S.A.TE.CA. S.p.A., avvenuta il 16 aprile 2016, ed il conseguente obbligo per i comuni di individuare il subconcessionario con una procedura di evidenza pubblica per garantire la parità di trattamento ai partecipanti. Con un Protocollo d’intesa del 10 aprile 2016, stipulato tra comuni e SATECA, e con la condivisione della Regione Calabria, si è convenuto che nelle more che i comuni svolgessero la procedura per chiedere alla Regione Calabria la trasformazione della concessione da perpetua in temporanea e che gli stessi comuni svolgessero la procedura di evidenza pubblica per la scelta del subconcessionario, proseguisse la gestione di SATECA, per garantire la continuità delle prestazioni sanitarie ed i livelli occupazionali. Tale modalità di gestione del “periodo transitorio”, che si è protratto per il ritardo con cui i comuni hanno avviato la procedura di trasformazione della concessione, è stato confermato con un Verbale di accordo sottoscritto tra le parti, e condiviso dalla Regione Calabria, l’8 febbraio 2019, dinanzi al Prefetto di Cosenza. In tale ultimo Verbale è stata indicata la scadenza del “periodo transitorio”, di gestione delle terme da parte di SATECA SpA, al 31/12/2020, ma prevedendo che se le procedure di trasformazione della concessione e di nuova selezione del subconcessinario “dovessero eccedere il termine del 31/12/2020, ai fini di evitare soluzione di continuità aziendale, le attività di SATECA SPA proseguiranno fino all’effettivo subentro del nuovo subconcessionario nella gestione del servizio.” - l’obbligo, in capo ai comuni concessionari, di esperire una procedura di evidenza pubblica per la selezione del subconcessionario è stato confermato con il parere espresso dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) mediante la delibera n. 219 del 2 marzo 2016, riferito allo specifico caso delle Terme Luigiane, su richiesta del Prefetto di Cosenza. La delibera ANAC indica espressamente che “secondo un consolidando orientamento giurisprudenziale l’affidamento di concessioni amministrative aventi ad oggetto l’uso di beni pubblici (siano essi del demanio ovvero del patrimonio indisponibile dello Stato, delle Regioni o dei Comuni) resta assoggettato al generale obbligo delle Amministrazioni - derivante dai fondamentali principi di diritto comunitario rinvenibili direttamente nel Trattato CE (libertà di stabilimento, di libera prestazione dei servizi, nonché principi di par condicio, imparzialità e trasparenza) - di esperire procedure ad evidenza pubblica ai fini della individuazione del soggetto contraente (Consiglio di Stato 25 settembre 2009 n. 5765). In particolare è stato precisato che «alle concessioni di beni pubblici di rilevanza economica (…), poiché idonee a fornire una situazione di guadagno a soggetti operanti nel libero mercato, devono applicarsi i principi discendenti dall’art. 81 del Trattato UE e dalle Direttive comunitarie in materia di appalti, quali quelli della loro necessaria attribuzione mediante procedure concorsuali, trasparenti, non discriminatorie, nonché tali da assicurare la parità di trattamento ai partecipanti”. “Nel caso in esame, nella richiesta di parere viene evidenziato come l’uso del bene pubblico “acque termali” si estrinsechi anche nell’erogazione di servizi costituiti da prestazioni sanitarie specialistiche connesse alle virtù terapeutiche delle acque (cure inalatorie, ginecologiche e per patologie reumatiche, anche a carico del servizio sanitario regionale). Dallo stralcio dell’originario atto di affidamento recante l’oggetto della concessione identificato nella «facoltà di utilizzare l’acqua delle sorgenti termo-minerali denominate “Terme Luigiane”», alla luce dei principi sopra esposti, sembra potersi presumere che la concessione de qua abbia precipuamente come oggetto lo sfruttamento delle acque termali e dunque sia configurabile come una concessione di beni pubblici, con il conseguente corollario dell’obbligo di espletamento di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del concessionario.” - la Regione Calabria, con Decreto dirigenziale n. 16199 del 18/12/2019, ha disposto la trasformazione della concessione mineraria delle Terme Luigiane in favore di Comuni di Acquappesa e Guardia Piemontese da perpetua in temporanea, fino al 29 aprile 2036, rinviando ad un successivo provvedimento, l’autorizzazione alla riperimetrazione della concessione mineraria;
- la Regione Calabria ha fissato i canoni di concessione per tutte le acque termali calabresi, mediante delibera di giunta regionale n. 183/2012 che prevede un corrispettivo commisurato alla superficie della concessione ed un corrispettivo commisurato al fatturato derivante dalla gestione dei servizi termali. Considerato che: - i comuni concessionari non hanno finora svolto le procedure concorsuali ad evidenza pubblica, trasparenti, non discriminatorie, nonché tali da assicurare la parità di trattamento ai partecipanti per la individuazione del nuovo subconcessionario, per la gestione delle Terme Luigiane;
i comuni si sono limitati a pubblicare, il 30 aprile 2021 con scadenza al 14 giugno 2021, un “Avviso esplorativo pubblico finalizzato ad individuare soggetti interessati a formulare manifestazione di interessi per la gestione dello Stabilimento Termale “San Francesco” e degli Uffici Amministrativi, unitamente a 40 l/s di risorse minerarie idrotermali, presenti nel Compendio Termale delle “Terme Luigiane”;
a tale avviso non vi è stato alcun seguito;
- i comuni concessionari, nonostante non abbiano individuato il nuovo subconcessionario, considerano cessata la subconcessione a SATECA SpA, dal 31/12/2020, pertanto non intendono dare attuazione al Verbale da esse stesse sottoscritto l’8 febbraio 2019, con la condivisione della Regione Calabria, il quale prevede che qualora le procedure di evidenza pubblica, finalizzate a selezionare il nuovo subconcessionario, “benche regolarmente introdotte, avviate ed in itinere, dovessero eccedere il termine del 31/12/2020, al fine di evitare soluzione di continuità aziendale, le attività di S.A.TE.CA SpA, proseguiranno fino all’effettivo subentro del nuovo concessionario nella gestione del servizio” - per effetto del comportamento dei comuni, gli stabilimenti delle Terme Luigiane sono chiusi pertanto l’erogazione delle prestazioni sanitarie specialistiche, anche in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, è interrotta;
- la chiusura degli stabilimenti termali non consente di garantire i livelli occupazionali per centinaia di lavoratori, storicamente impegnati nella gestione delle terme e che da mesi stanno svolgendo manifestazioni di protesta pubblica, perla perdita del lavoro;
- la chiusura degli stabilimenti termali azzera il fatturato per servizi termali che costituisce uno dei parametri per la determinazione del canone di concessione da pagare alla Regione Calabria, ai sensi della delibera di giunta regionale n. 183/2012, e pertanto, la chiusura degli stabilimenti termali determina una minore entrata per il bilancio regionale;
- i comuni concessionari hanno provveduto a deviare le acque termali dalle condotte di collegamento tra le sorgenti e gli stabilimenti termali, ed a sversarle nel fiume Bagni con il palese spreco di un bene pubblico e potenziali rischi di alterazione ambientale;
- i comuni concessionari hanno provveduto ad approvare un Regolamento per l’utilizzo delle acque delle Terme Luigiane, senza alcun confronto con la Regione Calabria, e che prevede una ripartizione delle acque che non consente il regolare funzionamento di uno dei due stabilimenti termali;
- i comuni concessionari hanno inviato a SATECA S.p.A. due proposte di prosecuzione della subconcessione e gestione delle Terme Luigiane, per gli anni 2021 e seguenti, che non derivano dall’espletamento di una procedura di evidenza pubblica, in palese contrasto con il parere espresso dall’ANAC, e pertanto da considerare irregolari;
- il complesso degli atti dei comuni concessionari provoca il mancato sfruttamento, ed anzi lo spreco, delle risorse termali e può costituire violazione del preminente interesse pubblico per il quale è stata rilasciata la concessione, secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 1 della legge regionale n. 40/2009;
Impegna la Giunta regionale
- a salvaguardare il preminente interesse pubblico, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 40/2009, con l’urgente intervento, nell’ambito delle proprie funzioni di indirizzo e controllo amministrativo, finalizzato alla interruzione dello spreco delle acque delle Terme Luigiane sversate nel fiume Bagni, alla rapida riattivazione delle prestazioni sanitarie specialistiche erogate dagli stabilimenti delle Terme Luigiane, ed al ripristino dei livelli occupazionali già garantiti, fino alla stagione termale 2020;
- a salvaguardare il preminente interesse pubblico, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 40/2009, con l’urgente intervento, nell’ambito delle proprie funzioni di indirizzo e controllo amministrativo, finalizzato a valutare la sussistenza dei motivi di decadenza della concessione nei confronti dei comuni concessionari, ai sensi dell’art. 9 della l.r. 40/2009 e del regolamento regionale n. 3/2011. - ad attivarsi affinché sia svolta, nel minor tempo possibile, la procedura di evidenza pubblica, con le caratteristiche ribadite dall’ANAC nella delibera n. 219/2016, affinché sia selezionato il concessionario, gestore delle Terme Luigiane, per perseguire le finalità sancite dalla legge regionale n. 40/2009.

Allegato:

27/07/2021
P. MOLINARO