MOZIONE n. 87 del 20/07/2017

Il Consiglio Regionale,

Premesso che:
alcuni operatori del settore Lattiero caseario calabrese, per il tramite dell'Associazione Culturale Cletarte, hanno manifestato l'opportuna volontà di recuperare l'antica e tradizionale stagionatura dei salumi e dei formaggi nelle cavità naturali o mura domestiche con pareti geologicamente naturali (in fosse) al fine di tramandare questa antica eredità culturale;
Vista la legge regionale n. 5/2004, (Norme per l'individuazione dei prodotti a base di latte ritenuti storici e/o tradizionalmente fabbricati) che, consente di fatto, in seguito a regolare autorizzazione rilasciata dall'Autorità Sanitaria Locale competente per territorio, la produzione e la vendita dei prodotti individuati in deroga, ai sensi delle direttive n. 92/46/CEE e n. 92/47/CEE, recepite dal DPR 54/97;
Rilevato che l'articolo 2 della precitata L. r. 5/2004 testualmente recita: "I prodotti a base di latte individuati e riportati nei trentacinque allegati elenchi che fanno parte integrante della presente legge, sono riconosciuti prodotti storici fabbricati a partire da latte crudo prodotto rigorosamente sul territorio regionale, con attrezzature e metodologie tradizionali, nonché stagionati in locali particolari";
Vista la nota con la quale la stessa Associazione Culturale Cletarte chiedeva al Settore n. 3 Sviluppo rurale del Dipartimento Agricoltura, Foreste, Forestazione se la locuzione "locali particolari" potesse comprendere sia le cavità naturali (grotte), che artificiali di origine storica (grotte, fosse-silos storiche scavate a mano nella roccia di arenaria), nonché in giare di terracotta (dolium);
Vista la nota prot. gen. Regione Calabria n. 0367133/SIAR del 20/11 /2004, in cui il Settore n. 3 Sviluppo rurale del Dipartimento Agricoltura, Foreste, Forestazione, testualmente precisava che "...dalla lettura della norma, il quesito posto risultava coerente con i dettami della l.r. n. 5/2004, art. 2, la quale, senza necessità di alcuna deroga e/o modifica, appariva, ... applicabile al caso in questione";
Vista la nota prot. gen. Regione Calabria 356266/SIAR del 12/11/2004, in cui la Task- Force per le Attività Veterinarie del Dipartimento Tutele della Salute ritiene che «...l'analogia di cui all'articolo 2 ... stagionati in locali particolari... fa riferimento ad ambienti aventi caratteristiche molto differenti a quelli delle "fosse" che si intendono utilizzare nelle quali la stagionatura avviene in ambiente anaerobico;
per cui, per quanto riguarda la su richiamata norma regionale, tale procedura di stagionatura (in fosse) non sia applicabile»;
e contestualmente si impegna a proporre in tempi brevi un DPGR tendente a disciplinare la modalità di stagionatura in fossa richiesta;
Preso atto delle differenti interpretazioni sull'applicazione dell'articolo 2 della L.r. 5/2004 espresse dai Dipartimenti regionali su citati;
Rilevato che a tutt'oggi non è stata data alcuna fattiva risposta al quesito posto dai produttori lattiero caseari;

Considerato che ai sensi dell'articolo 7 del Reg, CE 2074/05 è possibile ottenere deroghe sulle caratteristiche geologiche dei locali da adibire alla stagionatura di formaggi e salumi, che consentirebbero il processo di stagionatura sia presso le cavità naturali (grotte), che artificiali di origine storica (grotte, fosse-silos storiche scavate a mano nella roccia di arenaria), nonché in giare di terracotta (dolium);
Considerato meritevole di sostegno ed apprezzamento il proposito dei produttori lattiero caseari che, non solo potrebbe dar luogo a nuove opportunità di crescita per i piccoli produttori e le PMI della filiera formaggi e salumi, ma consentirebbe, inoltre, di tutelare e valorizzare i prodotti tradizionali e tipici del territorio calabrese i quali rappresentano un patrimonio culturale di indicibile valore;
Rilevata l'opportunità di fornire una risposta tempestiva e concreta agli operatori economici su indicati al fine di dare risolutivo chiarimento alla problematica dagli stessi posta;
tutto ciò premesso e considerato
Impegna la Giunta regionale
il Presidente della Regione Calabria e l'Assessore regionale all'Agricoltura ad adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di agevolare l'uso dei locali di stagionatura tradizionali nella produzione di salumi e formaggi storici applicando le deroghe previste dall'articolo 7 del Reg. CE 2074/05.

Allegato:

20/07/2017
F. SERGIO