Legge regionale n. 2 del 1/3/2022
" Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale). "

Contenuto essenziale
La presente legge modifica l'articolo 24 della l.r. 7/1996, sostituendone la rubrica e abrogando il comma 5. L’articolo 24, comma 5 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) statuisce che “A far data dall'entrata in vigore della presente legge la preposizione del dirigente alle stesse funzioni non può superare il termine di anni cinque, fatto salvo diverso provvedimento motivato della Giunta regionale”. Dall'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Destinatari
  • La Giunta regionale

Benefici
  • La rotazione del personale limita il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa della struttura organizzativa della Giunta regionale.

Adempimenti

Norma finanziaria
La legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

* La scheda, elaborata a fini meramente informativi, è sprovvista di qualsiasi valenza vincolante o interpretativa.
La stessa lascia invariati il valore e l’efficacia del testo normativo cui si riferisce.
Si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nell’elaborato o che possano derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.