Contenuto essenziale
Con la presente legge la Regione Calabria disciplina il sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale ed in particolare disciplina le funzioni ed i compiti della Regione e delle autonomie locali nonché dei soggetti facenti parte del sistema in oggetto, ai sensi della normativa statale e regionale vigente.
A tal fine, viene istituito il sistema regionale dell’istruzione e della formazione professionale, nel rispetto delle competenze statali.
l'articolo 3 indica le finalità, mentre il successivo articolo 4 disciplina i percorsi, le qualifiche ed i diplomi propri del sistema di istruzione e formazione.
I soggetti che fanno parte del sistema sono indicati dall’articolo 5 e devono rispettare i requisiti di accreditamento stabiliti dalla Giunta regionale.
Gli articoli 6 e 7 disciplinano rispettivamente i percorsi triennali a qualifica e i percorsi quadriennali a diploma.
La funzione di programmazione e di organizzazione del sistema regionale dell’istruzione e della formazione spetta alla Regione. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva a tal fine il Piano annuale regionale e provvede ad aggiornare e stabilire gli indirizzi pluriennali ed i criteri per la programmazione territoriale.
Il sistema di certificazione viene disciplinato dall’articolo 9, nel rispetto del sistema europeo e degli standard definiti a livello nazionale.
Tale sistema è sottoposto dalla Regione al controllo attraverso una specifica clausola valutativa di qualità ed efficienza, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 10.
La legge prevede altresì un’azione di supporto in particolare predisponendo interventi volti a sviluppare le competenze di base e professionali e ad agevolare i passaggi tra il sistema dell’istruzione e il sistema dell’istruzione e formazione professionale, con particolare attenzione agli studenti a rischio di abbandono scolastico e formativo.
La valutazione del sistema regionale dell’ istruzione e formazione professionale è previsto dall’articolo 12.
La Regione provvede a distribuire le risorse, quantificandole nel rispetto del principio fondamentale della quota unitaria per studente, secondo quanto previsto dall’articolo 13 .
La Giunta regionale, inoltre, istituisce nell’ambito del sistema informativo regionale, settori specifici e interconnessi dedicati all’istruzione e formazione professionale, all’istruzione, finalizzati a porre in essere azioni specifiche debitamente elencate nell’articolo 14.
Fonti di riferimento normativo
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53)
legge regionale 19 aprile 1985 n. 18 (Ordinamento della formazione professionale in Calabria)
Destinatari
-
Possono fare parte del sistema dell’istruzione e formazione professionale le agenzie formative accreditate e gli istituti professionali con un ruolo integrativo e complementare al sistema in applicazione del regime di sussidiarietà e secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale e in base alla delibera n. 529/2010 della Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 5 della presente legge
Benefici
-
l'articolato sistema di sostegno a favore dei soggetti giuridici che operano nella Regione calabria nell'ambito del sistema di istruzione e formazione e che prevede la disciplina dell'attribuzione delle risorse, degli obiettivi e dele azioni di supporto è normato nella legge in esame.
Adempimenti
-
i soggetti facenti parte del sistema devono rispettae gliobblighi previsti dall'articolo 5 ai fini dell'accreditamento.
Norma finanziaria
1. Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge per l’anno 2013 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio della Regione Calabria.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 13, comma 4, si provvede, per gli anni successivi con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento, nei limiti consentiti dall’effettiva disponibilità di risorse autonome, iscritte nella UPB 4.2.02.01 «Interventi relativi al diritto allo studio per l’istruzione pre-scolastica, dell’obbligo e secondaria superiore» (capitolo 3313101) e secondo le indicazioni stabilite nel piano annuale di cui all’articolo 8.
3. Agli ulteriori oneri derivanti dall’attuazione della presente legge stimati in euro 3.600.000,00 si fa fronte con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento, nei limiti degli importi assegnati per tali finalità dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Fondo Sociale Europeo.
4. La Regione si riserva di finanziare le attività previste nella presente legge, nell’ambito della nuova programmazione 2014-2020, previa approvazione, da parte degli enti cofinanziatori, del Programma regionale redatto ai sensi dei regolamenti comunitari che disciplinano il Fondo sociale europeo, trattandosi di azioni coerenti con l’obiettivo tematico «Investimento nell’istruzione, nelle competenze e nella formazione permanente».
Contenuto essenziale
Con la presente legge la Regione Calabria disciplina il sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale ed in particolare disciplina le funzioni ed i compiti della Regione e delle autonomie locali nonché dei soggetti facenti parte del sistema in oggetto, ai sensi della normativa statale e regionale vigente.
A tal fine, viene istituito il sistema regionale dell’istruzione e della formazione professionale , nel rispetto delle competenze statali.
Le finalità del sistema sono indicate dall’articolo 3, mentre il successivo articolo 4 disciplina i percorsi, le qualifiche ed i diplomi che caratterizzano il sistema in esame.
I soggetti che fanno parte del sistema sono indicati dall’articolo 5 e devono rispettare i requisiti di accreditamento stabiliti dalla Giunta regionale.
Gli articoli 6 e 7 disciplinano rispettivamente i percorsi triennali a qualifica e i percorsi quadriennali a diploma.
La funzione di programmazione e di organizzazione del sistema regionale dell’istruzione e della formazione spetta alla Regione. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva a tal fine il Piano annuale regionale ed provvede ad aggiornare e stabilire gli indirizzi pluriennali ed i criteri per la programmazione territoriale.
Il sistema di certificazione viene disciplinato dall’articolo 9, nel rispetto del sistema europeo e degli standard definiti a livello nazionale.
Il sistema regionale è sottoposto dalla Regione al controllo attraverso una specifica clausola valutativa di qualità ed efficienza, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 10.
La legge prevede altresì un’azione di supporto al sistema regionale in particolare predisponendo interventi volti a sviluppare le competenze di base e professionali e ad agevolare i passaggi tra il sistema dell’istruzione e il sistema dell’istruzione e formazione professionale, con particolare attenzione agli studenti a rischio di abbandono scolastico e formativo.
La valutazione del sistema regionale dell’ istruzione e formazione professionale è previsto dall’articolo 12.
La Regione provvede a distribuire le risorse, quantificandole nel rispetto del principio fondamentale della quota unitaria per studente, secondo quanto previsto dall’articolo 13 .
La Giunta regionale, inoltre, istituisce nell’ambito del sistema informativo regionale, settori specifici e interconnessi dedicati all’istruzione e formazione professionale, all’istruzione, finalizzati a porre in essere azioni specifiche debitamente elencate nell’articolo 14.
Fonti di riferimento normativo
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53)
legge regionale 19 aprile 1985 n. 18 (Ordinamento della formazione professionale in Calabria)
Destinatari
-
Possono fare parte del sistema dell’istruzione e formazione professionale le agenzie formative accreditate e gli istituti professionali con un ruolo integrativo e complementare al sistema in applicazione del regime di sussidiarietà e secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale e in base alla delibera n. 529/2010 della Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 5 della presente legge
Benefici
-
l'articolato sistema di sostegno a favore dei soggetti giuridici che operano nella Regione calabria nell'ambito del sistema di istruzione e formazione e che prevede la disciplina dell'attribuzione delle risorse, degli obiettivi e dele azioni di supporto è normato nella legge in esame.
Adempimenti
-
i soggetti facenti parte del sistema devono rispettae gliobblighi previsti dall'articolo 5 ai fini dell'accreditamento.
Norma finanziaria
1. Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge per l’anno 2013 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio della Regione Calabria.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 13, comma 4, si provvede, per gli anni successivi con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento, nei limiti consentiti dall’effettiva disponibilità di risorse autonome, iscritte nella UPB 4.2.02.01 «Interventi relativi al diritto allo studio per l’istruzione pre-scolastica, dell’obbligo e secondaria superiore» (capitolo 3313101) e secondo le indicazioni stabilite nel piano annuale di cui all’articolo 8.
3. Agli ulteriori oneri derivanti dall’attuazione della presente legge stimati in euro 3.600.000,00 si fa fronte con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento, nei limiti degli importi assegnati per tali finalità dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Fondo Sociale Europeo.
4. La Regione si riserva di finanziare le attività previste nella presente legge, nell’ambito della nuova programmazione 2014-2020, previa approvazione, da parte degli enti cofinanziatori, del Programma regionale redatto ai sensi dei regolamenti comunitari che disciplinano il Fondo sociale europeo, trattandosi di azioni coerenti con l’obiettivo tematico «Investimento nell’istruzione, nelle competenze e nella formazione permanente».