Contenuto essenziale
La legge interviene sulla disciplina del diritto allo studio universitario nella Regione Calabria, modificando la normativa regionale vigente (legge regionale n. 34/2001), al fine di migliorare la programmazione, il finanziamento e la gestione delle borse di studio.
L’obiettivo è rafforzare il sistema di finanziamento del diritto allo studio universitario, rendendolo maggiormente programmato e prevedibile, nonché più trasparente e coerente con la normativa statale, con particolare riferimento al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
L'articolo 1 introduce un sistema più strutturato per la gestione delle borse di studio.
L’articolo 2 adegua la normativa regionale al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, attribuendo maggiori funzioni alle Università, al fine di garantire coerenza con la disciplina nazionale e semplificazione organizzativa.
L’articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
L’articolo 4 disciplina l’entrata in vigore della legge.
Destinatari
-
La Regione e le Università calabresi.
Benefici
-
Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale; alla relativa attuazione si provvede con le risorse disponibili, nel rispetto del principio di invarianza finanziaria, con priorità nell’utilizzo delle risorse di provenienza comunitaria.
Adempimenti
-
All’articolo 2, comma 10, la Regione, entro il 30 aprile di ciascun anno, provvede alla rendicontazione e alla pubblicazione dei dati relativi ai tempi di erogazione e all’ammontare delle risorse effettivamente erogate per le borse di studio riferite all’anno accademico in corso. Sulla base dei medesimi dati, la Regione avvia il procedimento funzionale all’assolvimento degli obblighi di cui al comma 8 per l’anno accademico successivo.
Norma finanziaria
Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale; alla stessa si provvede mediante l’utilizzo delle risorse disponibili, nel rispetto del principio di invarianza finanziaria, con priorità per le risorse di provenienza comunitaria.