Legge regionale n. 9 del 03/3/2026
" Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria). "

Contenuto essenziale
La legge introduce modifiche allo Statuto della Regione Calabria, con riferimento alla composizione della Giunta regionale e all’organizzazione della Presidenza. In particolare, all’articolo 35 dello Statuto è soppresso il limite numerico fisso degli assessori (“non superiore a sette”), prevedendosi che il relativo numero sia determinato entro il limite massimo consentito dalla legislazione statale vigente. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a nominare fino a due Sottosegretari, i quali lo coadiuvano nell’esercizio delle funzioni connesse al mandato. I Sottosegretari partecipano alle sedute della Giunta senza diritto di voto e sono soggetti alle medesime cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri regionali. Con legge regionale sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Destinatari
  • Il Presidente della Giunta regionale.

Benefici
  • Il Presidente della Giunta regionale può nominare fino a due Sottosegretari, che lo coadiuvano nell’esercizio delle funzioni connesse al suo mandato.

Adempimenti
  • L’attuazione della presente legge non richiede l’adozione di provvedimenti attuativi.

Norma finanziaria
Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

* La scheda, elaborata a fini meramente informativi, è sprovvista di qualsiasi valenza vincolante o interpretativa.
La stessa lascia invariati il valore e l’efficacia del testo normativo cui si riferisce.
Si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nell’elaborato o che possano derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.