Contenuto essenziale
La legge introduce modifiche allo Statuto della Regione Calabria, con riferimento alla composizione della Giunta regionale e all’organizzazione della Presidenza.
In particolare, all’articolo 35 dello Statuto è soppresso il limite numerico fisso degli assessori (“non superiore a sette”), prevedendosi che il relativo numero sia determinato entro il limite massimo consentito dalla legislazione statale vigente.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a nominare fino a due Sottosegretari, i quali lo coadiuvano nell’esercizio delle funzioni connesse al mandato.
I Sottosegretari partecipano alle sedute della Giunta senza diritto di voto e sono soggetti alle medesime cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri regionali.
Con legge regionale sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
Destinatari
-
Il Presidente della Giunta regionale.
Benefici
-
Il Presidente della Giunta regionale può nominare fino a due Sottosegretari, che lo coadiuvano nell’esercizio delle funzioni connesse al suo mandato.
Adempimenti
-
L’attuazione della presente legge non richiede l’adozione di provvedimenti attuativi.
Norma finanziaria
Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.