Contenuto essenziale
La presente legge reca modifiche alla disciplina del referendum popolare per l’approvazione dello Statuto regionale, in attuazione degli impegni assunti con il Governo secondo il principio di leale collaborazione.
L'articolo 1, chiarisce la definizione di leggi “parziali” nello Statuto, specificando che si tratta di leggi che non intervengono sui principi fondamentali né sulla struttura dello Statuto, ma dettano esclusivamente disposizioni organizzative, di attuazione o di adeguamento a norme statali sopravvenute.
L'articolo 2, modifica l’articolo 8 della legge 45/2025, estendendo il diritto di voto ai cittadini italiani residenti all’estero, sia mediante inserimento nell’elenco dei cittadini residenti all’estero sia attraverso l’anagrafe unica.
L'articolo 3, modifica l’articolo 9 della l.r. 45/2025, trasferendo la competenza precedentemente attribuita al “Segretario Generale” all’Ufficio centrale regionale di cui all’articolo 11, comma 2.
L'articolo 4, stabilisce che non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
All'articolo 5, dispone l'entrata in vigore della legge.
Destinatari
Benefici
Adempimenti
-
L’attuazione della presente legge non richiede l’adozione di provvedimenti attuativi.
Norma finanziaria
Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.