Contenuto essenziale
La legge introduce una modifica alla Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Legge urbanistica della Calabria), al fine di rafforzare il livello di decentramento amministrativo in materia paesaggistica e introdurre una deroga sanzionatoria nei casi di vincolo sopravvenuto rispetto all’intervento edilizio.
All'articolo 1, Viene sostituito il comma 3 dell’articolo 61.
L’autorizzazione paesaggistica (art. 146) e la compatibilità paesaggistica (art. 167) previste dal Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) sono delegate alle Province, alla Città Metropolitana e agli enti parco regionali.
È inoltre stabilito che, qualora il vincolo paesaggistico sia imposto successivamente alla realizzazione dell’intervento edilizio, non si applica la sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 167, comma 5, del medesimo decreto legislativo.
All'articolo 2, la legge introduce integrazioni all’articolo 49 della Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, disciplinando interventi edilizi temporanei e schermature esterne, evitando modifiche strutturali permanenti e preservando l’armonia architettonica, con possibilità di integrazione tecnologica come pergole fotovoltaiche e colonnine di ricarica.
All’articolo 3 introduce il nuovo articolo 57‑bis nella Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, definendo le zone equipollenti ai fini del mutamento delle destinazioni d’uso di singole unità immobiliari.
La norma permette flessibilità nel cambio di destinazione d’uso di singole unità immobiliari in zone già urbanizzate o equipollenti, preservando però le aree storiche e di particolare pregio.
All'articolo 4, garantisce la neutralità finanziaria.
All'articolo 5, stabilisce che l’entrata in vigore sia immediata rispetto alla pubblicazione ufficiale.
Destinatari
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Regione Calabria(Comuni, Province/Città Metropolitana e soggetti pubblici e privati operanti in materia urbanistica).
Benefici
Adempimenti
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L’attuazione della presente legge non richiede l’adozione di provvedimenti attuativi.
Norma finanziaria
Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.