Contenuto essenziale
La presente legge dispone l’abrogazione della legge regionale 16 novembre 2009, n. 25, recante “Norme per lo svolgimento delle elezioni primarie per la scelta del candidato alla Presidenza della Giunta regionale”.
La norma oggetto di abrogazione, pur prevedendo un quadro procedurale per lo svolgimento delle primarie, non è mai stata concretamente applicata e ha comportato l’impegno di risorse di bilancio che non sono state utilizzate, generando inefficienze nella gestione dei fondi pubblici.
L’eliminazione della legge regionale n. 25/2009 non preclude ai partiti o movimenti politici la possibilità di organizzare autonomamente, secondo le rispettive regole statutarie o regolamentari, consultazioni interne per la selezione dei candidati alla Presidenza della Giunta regionale.
L’abrogazione della legge consente inoltre di semplificare il quadro normativo in materia elettorale e di liberare risorse regionali, che potranno essere riassegnate a iniziative prioritarie nei settori della legalità, della sicurezza e della coesione sociale.
Destinatari
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I candidati alle selezioni delle elezioni del Presidente della Giunta regionale.
Benefici
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Un evidente risparmio di spesa per il bilancio regionale, con conseguente riprogrammazione delle risorse destinate al finanziamento della legge abrogata, da destinarsi, in sede di approvazione del bilancio, alla realizzazione di presidi di legalità e sicurezza.
Adempimenti
Norma finanziaria
Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.