Contenuto essenziale
La presente legge modifica il comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 17, al fine di superare le difficoltà interpretative emerse nell’applicazione della norma, che attualmente vieta la presenza di case mobili, prefabbricati e strutture simili nei nuovi campeggi localizzati su aree del demanio marittimo.
Tale disposizione, nella prassi, ha generato criticità, in particolare nella fase di redazione e approvazione dei Piani Comunali di Spiaggia, ostacolando la possibilità di pianificare campeggi sostenibili e aree attrezzate per camper e roulotte, in linea con le esigenze del turismo contemporaneo e della mobilità leggera.
La nuova formulazione del comma 6 opera un rinvio alle disposizioni più aggiornate contenute nella legge regionale 17 aprile 2025, n. 14, assicurando in ogni caso la piena conformità alla normativa nazionale e dell’Unione europea in materia di concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricettivo.
Destinatari
Benefici
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Viene assicurato il rispetto della normativa nazionale e comunitaria relativa alle concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricettivo.
Adempimenti
Norma finanziaria
Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.