Contenuto essenziale
La presente legge disciplina il recupero e la distribuzione gratuita, in favore dei cittadini, di farmaci non utilizzati e ancora validi, nel rispetto della normativa nazionale vigente.
L’iniziativa risponde a una pluralità di obiettivi: tutelare la salute pubblica, promuovere la solidarietà sociale, ridurre la spesa farmaceutica regionale, contrastare gli sprechi, garantire la biosicurezza e contribuire alla protezione dell’ambiente attraverso il riutilizzo responsabile dei medicinali.
La legge promuove la raccolta e la redistribuzione, a fini solidaristici, di medicinali non scaduti, destinati sia all’uso umano sia a quello veterinario.
In particolare, l’articolo 2 individua le categorie di farmaci che possono essere oggetto di riutilizzo, in conformità con la normativa nazionale vigente.
Ai sensi del comma 2, possono essere riutilizzati i medicinali che risultano in corso di validità, correttamente conservati, e che provengano da strutture socio-sanitarie, in particolare da residenze sanitarie assistenziali (RSA), o da nuclei familiari che beneficiano di assistenza domiciliare integrata.
Tali farmaci, qualora non reclamati al momento della dimissione dell’assistito o a seguito del suo decesso, possono essere destinati al riutilizzo all’interno della stessa struttura da cui provengono.
Inoltre, possono essere redistribuiti gratuitamente anche i medicinali donati da soggetti detentori (ad esempio cittadini o enti) ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), purché ne siano verificate le condizioni di conservazione e conformità alle disposizioni previste dalla legge.
Destinatari
Benefici
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Sono: la tutela della salute, la solidarietà sociale, la riduzione della spesa farmaceutica regionale, la lotta agli sprechi, la biosicurezza e la protezione ambientale.
Adempimenti
Norma finanziaria
All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.