Contenuto essenziale
La presente legge disciplina il recupero e la distribuzione gratuita, in favore dei cittadini, di farmaci non utilizzati e ancora validi, nel rispetto della normativa nazionale vigente.
L’iniziativa risponde a una pluralità di obiettivi: tutelare la salute pubblica, promuovere la solidarietà sociale, ridurre la spesa farmaceutica regionale, contrastare gli sprechi, garantire la biosicurezza e contribuire alla protezione dell’ambiente attraverso il riutilizzo responsabile dei medicinali.
La legge promuove la raccolta e la redistribuzione, a fini solidaristici, di medicinali non scaduti, destinati sia all’uso umano sia a quello veterinario.
In particolare, l’articolo 2 individua le categorie di farmaci che possono essere oggetto di riutilizzo, in conformità con la normativa nazionale vigente.
Ai sensi del comma 2, possono essere riutilizzati i medicinali che risultano in corso di validità, correttamente conservati, e che provengano da strutture socio-sanitarie, in particolare da residenze sanitarie assistenziali (RSA), o da nuclei familiari che beneficiano di assistenza domiciliare integrata.
Tali farmaci, qualora non reclamati al momento della dimissione dell’assistito o a seguito del suo decesso, possono essere destinati al riutilizzo all’interno della stessa struttura da cui provengono.
Inoltre, possono essere redistribuiti gratuitamente anche i medicinali donati da soggetti detentori (ad esempio cittadini o enti) ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), purché ne siano verificate le condizioni di conservazione e conformità alle disposizioni previste dalla legge.
Destinatari
Benefici
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Sono: la tutela della salute, la solidarietà sociale, la riduzione della spesa farmaceutica regionale, la lotta agli sprechi, la biosicurezza e la protezione ambientale.
Adempimenti
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La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, con cadenza annuale, una relazione basata sulle note di farmacovigilanza, contenente anche lo stato di attuazione del regolamento attuativo previsto dalla presente legge.
Si evidenzia che, allo stato attuale, il regolamento attuativo previsto dall’articolo 3 della legge regionale n. 40/2025 non risulta ancora adottato.
Norma finanziaria
All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.