Legge regionale n. 39 del 24/7/2025
" Disposizioni in materia di iscrizione e trasferimento dei beni immobili delle Aziende del servizio sanitario della Regione Calabria. "

Contenuto essenziale
La presente legge regionale disciplina le modalità di iscrizione e trasferimento dei beni immobili in favore delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale (SSR) della Calabria, al fine di garantire certezza giuridica e contabile sulla titolarità degli stessi, in coerenza con la normativa statale vigente. La legge si compone di tre articoli. L’articolo 1 stabilisce che la proprietà degli immobili si intende trasferita alle Aziende Sanitarie Regionali a decorrere dalla data della loro prima iscrizione nei bilanci aziendali, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e nel decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. È inoltre prevista la verifica delle scritture contabili aziendali. Il secondo comma del medesimo articolo chiarisce che il trasferimento comprende anche i beni immobili di prima dotazione, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 502/1992. L’articolo 2 dispone l’abrogazione degli articoli 44, 45, 46, 47 e 48 della legge regionale 26 novembre 1996, n. 43, al fine di evitare sovrapposizioni e conflitti normativi con la nuova disciplina. Gli effetti contabili delle disposizioni introdotte decorrono dall’esercizio finanziario 2025, garantendo così un’adeguata fase transitoria per l’adeguamento degli atti e delle scritture contabili. L’articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, specificando che dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Destinatari
  • Aziende sanitarie calabresi.

Benefici
  • Chiarezza normativa, omogeneità contabile e certezza giuridica nella gestione patrimoniale delle Aziende Sanitarie calabresi.

Adempimenti

Norma finanziaria
L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

* La scheda, elaborata a fini meramente informativi, è sprovvista di qualsiasi valenza vincolante o interpretativa.
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