Contenuto essenziale
Con la presente legge la Regione Calabria, riconosce i diritti dei minori come risorse fondamentali della comunità e persegue il loro benessere, garantendo parità di trattamento tra minori italiani e stranieri.
In attuazione del principio di sussidiarietà e in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, commi 4 e 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), la Regione promuove iniziative finalizzate a preservare l’integrità psicofisica dei minori e a prevenire gli abusi sessuali, coinvolgendo famiglie, istituzioni scolastiche, enti locali e le rappresentanze delle categorie sociali.
A tal fine, la Regione favorisce e promuove una cultura della valorizzazione e tutela dei minori mediante l’attuazione delle seguenti azioni: promozione dell’integrità umana e della tutela sociale dei minori; diffusione di informazioni specialistiche sul fenomeno degli abusi sessuali;
sviluppo di modelli di convivenza sociale e culturale orientati al benessere psicofisico dei minori; creazione, previa intesa, di un tavolo di concertazione con rappresentanti di enti pubblici e locali, istituzioni, associazioni, distretti sanitari e socio-assistenziali;
sensibilizzazione dei Comuni e degli enti locali per l’elaborazione di strategie mirate alla protezione dei minori da abusi sessuali, sfruttamento e violenze, mediante l’integrazione delle competenze e del supporto dei servizi sociali professionali;
promozione della consapevolezza sul fenomeno della violenza sessuale contro i minori.
Per il perseguimento di tali obiettivi, la Regione Calabria si avvale della collaborazione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria, istituito con legge regionale 12 novembre 2004, n. 28;
del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, istituito con legge regionale 15 marzo 2023, n. 10;
dell’Osservatorio regionale per i Minori, istituito con legge regionale 1° febbraio 2017, n. 2;
dell’Osservatorio Media e Minori, di cui all’articolo 3-bis della legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 (Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – CORECOM).
La Regione promuove e attua, in collaborazione con i suddetti organismi, azioni quali seminari, campagne informative, consulenze psicologiche per le vittime e progetti educativi, volti alla prevenzione degli abusi e alla diffusione di una cultura della tutela dell’infanzia.
Destinatari
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Minori italiani e stranieri
Benefici
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Preservare l'integrità psicofisica dei minori e prevenire gli abusi sessuali.
Adempimenti
Norma finanziaria
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati nel limite massimo di100.000,00 euro per ciascun esercizio 2025, 2026 e 2027, si provvede con le risorse del PR Calabria 2021-2027, Azione 4.h.1. Per gli esercizi successivi all'anno 2027, la copertura degli oneri di cui al comma 1 è prevista nel limite delle risorse disponibili sulla programmazione nazionale e comunitaria, per come individuata dalla presente legge.