Legge regionale n. 25 del 30/05/2025
" Unità di pedagogia scolastica per lo sviluppo della comunità educante e per la promozione del diritto all’educazione e all’istruzione nella regione Calabria. "

Contenuto essenziale
La presente legge riconosce il ruolo fondamentale della scuola nello sviluppo e nella formazione integrale della persona e del cittadino, promuove il diritto all'educazione e allo studio, e persegue l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che ne limitano l'effettivo esercizio. A tal fine, è istituita, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, l’Unità di pedagogia scolastica. Questa unità mira a rafforzare il sistema educativo regionale promuovendo un approccio olistico all'apprendimento, favorendo la collaborazione tra tutte le parti interessate e garantendo un equo accesso a un'istruzione di qualità per ogni studente in Calabria. Essa è composta da pedagogisti e educatori socio-pedagogici i quali operano, ai sensi dell’articolo 1, commi 594-601, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, fornendo un supporto essenziale a studenti, famiglie, dirigenti scolastici, personale docente e amministrativo. Il loro lavoro si concentra sullo sviluppo armonioso degli studenti, sulla tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, sul miglioramento della qualità dell'istruzione e della formazione e sulla promozione del "benessere a scuola" (star bene a scuola). La legge sottolinea lo sviluppo della "comunità educativa"," più forte, in cui tutte le persone coinvolte partecipano attivamente al processo educativo con l'obiettivo di rafforzare il sistema educativo regionale e promuovere un ambiente più inclusivo e solidale per tutti gli studenti.

Destinatari
  • Gli studenti calabresi e le loro famiglie.

Benefici
  • L'istituzione nelle scuole di una unità pedagogica scolastica , al fine di garantire la piena attuazione del diritto allo studio e una istruzione di qualità.

Adempimenti

Norma finanziaria
Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

* La scheda, elaborata a fini meramente informativi, è sprovvista di qualsiasi valenza vincolante o interpretativa.
La stessa lascia invariati il valore e l’efficacia del testo normativo cui si riferisce.
Si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nell’elaborato o che possano derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.