Legge regionale n. 22 del 30/05/2025
" Istituzione della rete dei Borghi della Calabria. "

Contenuto essenziale
La presente legge regionale istituisce la Rete dei Borghi della Calabria, con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo turistico sostenibile, valorizzare e tutelare il patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale dei piccoli comuni calabresi, e rafforzare l’immagine della regione attraverso azioni mirate di promozione turistica. L’articolo 1 della suddetta legge , disciplina l’istituzione della rete dei Borghi della Calabria. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della legge, la Giunta regionale adotta, con propria deliberazione, le Linee guida per l’adesione alla Rete “Borghi della Calabria”. Al fine di monitorare l’attuazione della presente legge e valutarne i risultati, la Giunta regionale, trascorsi due anni dall’entrata in vigore della stessa e successivamente con cadenza annuale, presenta una relazione sullo stato di attuazione alla Commissione consiliare competente. I comuni interessati presentano la propria candidatura per l’adesione alla rete “Borghi della Calabria” al Dipartimento competente per materia, secondo le modalità stabilite dalle Linee guida di cui al comma 1. 5. I comuni appartenenti a reti di promozione turistica , come come “Borghi della Calabria”, sono iscritti di diritto, previa presentazione della candidatura.

Destinatari
  • I piccoli comuni calabresi.

Benefici
  • Promozione e valorizzazione dello sviluppo turistico sostenibile, nonché del patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale dei piccoli comuni calabresi e dell’immagine del territorio regionale.

Adempimenti

Norma finanziaria
Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

* La scheda, elaborata a fini meramente informativi, è sprovvista di qualsiasi valenza vincolante o interpretativa.
La stessa lascia invariati il valore e l’efficacia del testo normativo cui si riferisce.
Si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nell’elaborato o che possano derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.