Legge regionale n. 20 del 04/4/2025
" Strategie di intervento educativo e inclusione scolastica degli alunni con alto potenziale cognitivo e con altri bisogni educativi speciali. "

Contenuto essenziale
La presente legge in attuazione della normativa, della direttiva del 27 dicembre 2012 del MIUR, della legge n. 170/2010 e di altre disposizioni costituzionali e regionali, riconosce i Bisogni Educativi Speciali (BES) come un’area di svantaggio scolastico più ampia rispetto ai soli deficit. In particolare, disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) possono compromettere lo sviluppo dell’individuo e rendere difficoltoso il percorso scolastico. La legge stabilisce interventi educativi mirati e promuove l’inclusione scolastica, favorendo la collaborazione tra Regione, scuole, servizi sanitari, agenzie educative e famiglie. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1. A tal fine, con cadenza annuale, la Giunta regionale, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché dei dati della Banca dati BES e del contributo della Rete BES di cui all’articolo 8, presenta alla competente Commissione consiliare una relazione volta a fornire informazioni elencate nell'art.12, comma 1.

Destinatari
  • Gli alunni con alto potenziale cognitivo e con altri bisogni educativi speciali.

Benefici
  • La realizzazione della persona attraverso l'istruzione e inclusione scolastica.

Adempimenti
  • Art.11, comma 1: la Giunta regionale emana, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida volte ad agevolare l'effettiva inclusione degli studenti con disabilità sia fisica sia psichica, all'interno di percorsi scolastici o formativi. Art.12, comma 1: il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1. La Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare una relazione volta a fornire informazioni su diversi aspetti.

Norma finanziaria
Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

* La scheda, elaborata a fini meramente informativi, è sprovvista di qualsiasi valenza vincolante o interpretativa.
La stessa lascia invariati il valore e l’efficacia del testo normativo cui si riferisce.
Si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nell’elaborato o che possano derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.