Contenuto essenziale
La legge in oggetto, ha l’obiettivo di semplificare l'iter amministrativo relativo agli usi civici in Calabria, rispondendo alle problematiche sollevate dai Comuni e dai soggetti privati. Le modifiche proposte mirano a regolamentare più efficacemente il ricorso ai periti/istruttori iscritti nell’elenco regionale, istituito dalla legge regionale 21 agosto 2007, n. 18, in materia di usi civici. Inoltre, interviene sulla gestione dei boschi soggetti ad uso civico, fissando norme precise per l'assegnazione dei lotti di terreno ai privati. L'articolato, composto da tre articoli, non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
Destinatari
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Gli Enti locali, i privati che interagiscono con i terreni sottoposti a usi civici e i professionisti che operano nel campo degli usi civici.
Benefici
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Le modifiche proposte mirano a regolamentare più efficacemente il ricorso ai periti/istruttori iscritti nell’elenco regionale, istituito dalla legge regionale 21 agosto 2007, n. 18, in materia di usi civici.
Adempimenti
Norma finanziaria
La presente legge mira ad integrare e modificare la legge regionale n. 18/2007 in materia di usi civici e trattandosi di interventi di natura ordinamentale, non produce oneri a carico del bilancio della Regione Calabria.