Contenuto essenziale
La presente proposta di legge fornisce un’interpretazione autentica dell’articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 10/2022 (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell’ambiente).
Tale disposizione stabilisce che l’Autorità subentra nella gestione degli impianti e nei rapporti giuridici, attivi e passivi, delle Comunità d’Ambito istituite ai sensi della legge regionale n. 14/2014, entro sei mesi dalla data indicata al comma 2. Una volta completato l’integrale subentro, le Comunità d’Ambito territoriale ottimale, indipendentemente dalla loro forma giuridica, si intendono sciolte di diritto e i relativi organi decadono automaticamente.
Destinatari
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Le Autorità subentrante e le Comunità d'Ambito, nonché gli enti e le figure amministrative coinvolte nella gestione dei servizi pubblici locali.
Benefici
Adempimenti
Norma finanziaria
Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.