Legge regionale n. 11 del 17/3/2025
" Interpretazione autentica dell’articolo 17, comma 3, della legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell’ambiente). "

Contenuto essenziale
La presente proposta di legge fornisce un’interpretazione autentica dell’articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 10/2022 (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell’ambiente). Tale disposizione stabilisce che l’Autorità subentra nella gestione degli impianti e nei rapporti giuridici, attivi e passivi, delle Comunità d’Ambito istituite ai sensi della legge regionale n. 14/2014, entro sei mesi dalla data indicata al comma 2. Una volta completato l’integrale subentro, le Comunità d’Ambito territoriale ottimale, indipendentemente dalla loro forma giuridica, si intendono sciolte di diritto e i relativi organi decadono automaticamente.

Destinatari
  • Le Autorità subentrante e le Comunità d'Ambito, nonché gli enti e le figure amministrative coinvolte nella gestione dei servizi pubblici locali.

Benefici

Adempimenti

Norma finanziaria
Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

* La scheda, elaborata a fini meramente informativi, è sprovvista di qualsiasi valenza vincolante o interpretativa.
La stessa lascia invariati il valore e l’efficacia del testo normativo cui si riferisce.
Si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nell’elaborato o che possano derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.