Legge regionale n. 9 del 17/3/2025
" Disposizioni normative in materia di politiche sociali e accreditamenti istituzionali. "

Contenuto essenziale
La legge in esame introduce disposizioni in materia di politiche sociali e sanità. L’articolo 1 proroga il termine per l’adeguamento della disciplina regionale alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 502/1992, posticipando la scadenza per il completamento dei procedimenti di rinnovo degli accreditamenti istituzionali dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025. Tale proroga è finalizzata a consentire il completamento delle verifiche antimafia e l’adozione dei provvedimenti finali. L’articolo 2 riconosce il Banco Alimentare della Calabria ODV come punto di riferimento per gli enti di volontariato, rafforzandone il ruolo nel supporto alle attività sociali. L’articolo 3 modifica la legge regionale n. 23/2003, che disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria, in conformità con la legge n. 328/2000, normativa quadro nazionale in materia di politiche sociali. La modifica è finalizzata ad adeguare e migliorare l’organizzazione e la gestione dei servizi sociali regionali, garantendo una maggiore efficienza nell’attuazione delle politiche sociali a livello locale. L’articolo 4 modifica la legge regionale n. 42/2017, che regola i termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali. Considerato che la procedura di liquidazione della Fondazione regionale in house Calabria Etica è prossima alla conclusione, il termine per il completamento della liquidazione è differito al 30 dicembre 2025. Inoltre, per esigenze di contenimento della spesa, si stabilisce che il commissario liquidatore, per l’espletamento delle ultime attività, non percepirà ulteriori retribuzioni o compensi aggiuntivi. Tale disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. L’articolo 5 contiene la norma finanziaria, mentre l’articolo 6 dispone l’entrata in vigore della legge.

Destinatari
  • I soggetti pubblici e privati coinvolti nella sanità, nei servizi sociali e nella gestione degli enti pubblici in liquidazione.

Benefici
  • Consente il completamento delle verifiche antimafia e l’adozione dei provvedimenti finali.

Adempimenti

Norma finanziaria
Dall’attuazione della disposizione di cui all’articolo 1 della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

* La scheda, elaborata a fini meramente informativi, è sprovvista di qualsiasi valenza vincolante o interpretativa.
La stessa lascia invariati il valore e l’efficacia del testo normativo cui si riferisce.
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