Contenuto essenziale
La presente legge intende rafforzare le disposizioni dell'articolo 39 della Legge Regionale 47/2011, finalizzate al completamento degli interventi di edilizia residenziale sociale, in conformità con la Legge Regionale 36/2008 e il Programma Operativo stabilito dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 347/2012 e n. 452/2014. La Legge Regionale 42/2023, modificando l'art. 39, si propone di consentire ai soggetti attuatori di portare a termine i progetti nonostante l'incremento dei costi. Il legislatore ha inizialmente verificato la disponibilità di ulteriori risorse finanziarie per far fronte all’aumento dei costi, ma, in assenza di tali risorse, ha optato per la compensazione del caro prezzi mediante la riduzione del numero di alloggi da realizzare, mantenendo invariato l’importo del finanziamento originariamente concesso.
L'intervento normativo è finalizzato a incentivare la realizzazione di programmi per la costruzione e il completamento di alloggi destinati a soddisfare i bisogni di edilizia sociale, promuovendo inclusione sociale, sostenibilità abitativa e riqualificazione territoriale, in linea con le direttive e le pianificazioni regionali già stabilite.
In particolare, gli interventi previsti dal punto 3.3 del Programma Operativo, derivante dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 347/2012 e n. 452/2014, rientrano in un programma pilota destinato alla locazione permanente, volto a sostenere modelli abitativi solidali nelle città con popolazione superiore ai 30.000 abitanti. A tal fine, si rende necessario disciplinare la possibilità di convertire gli alloggi destinati all’inclusione sociale (quali microcomunità, residenze collettive per l’autonomia e alberghi sociali) da edilizia sociale a libero mercato, stabilendo l'obbligo di restituzione di eventuali contributi in eccesso ricevuti e determinando il periodo di calcolo giuridico tra l'inizio della gestione e la dichiarazione di volontà di trasformazione in edilizia libera.
Destinatari
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I soggetti attuatori il completamento degli interventi di edilizia residenziale sociale.
Benefici
Adempimenti
Norma finanziaria
La presente legge non genera oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, in quanto si tratta di una norma di carattere ordinamentale che prevede disposizioni finalizzate a favorire il completamento degli interventi per la realizzazione di alloggi sociali di edilizia agevolata, in attuazione della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale) e del punto 3.3 del Programma operativo derivante dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 347/2012 e n. 452/2014.