Contenuto essenziale
L’obiettivo della legge in esame è apportare modifiche all'articolo 14 della Legge Regionale 26 agosto 1992, n. 15, che disciplina la gestione dei beni in proprietà della Regione, al fine di allineare tale disposizione alla normativa nazionale in materia di concessioni relative all’occupazione o attraversamento di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Regione.
In particolare, con l’art. 1, comma 1, lettera a) della presente proposta di legge, si interviene sulla modifica del comma 5 dell’articolo 14 della Legge Regionale n. 15/1992. La modifica introduce il pagamento di un canone annuale, da determinarsi secondo le tariffe che saranno fissate tramite regolamento regionale, quale sostituzione della "congrua indennità" prevista dalla normativa vigente.
Destinatari
Benefici
Adempimenti
Norma finanziaria
Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.