Contenuto essenziale
Le disposizioni della presente legge promuovono e valorizzano l’attività della filiera calabrese in materia di produzione di birra artigianale, in quanto il settore italiano della birra negli ultimi anni ha registrato primati in ogni ambito, produzione, consumo ed esportazioni.
La ratio della suddetta legge regionale è proprio quella di individuare il prodotto "birra calabrese agricola ed artigianale" nella sua specificità ed unicità, attraverso una serie di interventi ed iniziative volte a sostenere e favorire lo sviluppo e l’evoluzione dell’intero settore brassicolo calabrese, con particolare attenzione allo sviluppo di un turismo specifico che tenga conto proprio della varie fasi del processo produttivo, quali attrattori di percorsi regionali unici nel loro genere.
La regione Calabria istituisce il registro dei birrifici artigianali e birrifici agricoli, dei piccoli birrifici indipendenti, aventi stabilimenti di produzione sul territorio regionale, e dei relativi Mastri Birrai; favorisce lo sviluppo e la qualità della coltivazione e della lavorazione dei prodotti agricoli e della qualità delle acque utilizzate per la produzione della birra.
La legge si compone di 7 articoli di seguito elencati.
L'articolo 1 indica le finalità e gli ambiti di applicazione che persegue la Regione Calabria per valorizzare la produzione di birra artigianale e agricola;
l’articolo 2 indica le definizioni proposte dal testo di legge; l’articolo 3 istituisce l’elenco regionale dei microbirrifici artigianali e agricoli, dei piccoli birrifici indipendenti e dei Mastri birrai; l’articolo 4 norma la qualificazione e formazione professionale degli operatori e dei Masti Birrai;
l’articolo 5 determina gli strumenti di programmazione degli interventi previsti;
l’articolo 6 stabilisce la norma finanziaria e l’articolo 7 determina l’entrata in vigore della legge.
Destinatari
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I produttori calabresi di birra artigianale e agricola.
Benefici
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La valorizzazione della produzione sul territorio regionale della birra artigianale e agricola e relative tradizionali metodologie di lavorazione:
Adempimenti
Norma finanziaria
Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio.