Contenuto essenziale
La presente legge istituisce la riserva naturale regionale Laghi La Vota di Gizzeria, localizzata sul litoraneo tirrenico della provincia di Catanzaro, ricadente nel Comune di Gizzeria(CZ) e adotta, attraverso una normazione di dettaglio, strumenti di tutela, misure di recupero, gestione, valorizzazione e promozione di un territorio di particolare rilevanza naturalistica e paesaggistica.
L’istituzione della Riserva naturale regionale dei Laghi La Vota di Gizzeria si qualificherebbe come un’opportunità di tutela, di bellezza, risorsa per l'economica locale e per l'offerta turistica, ma anche una scelta in linea con la recente risoluzione dell'Europarlamento sulla “Strategia sulla Biodiversità” per il 2030.
Dal punto di vista giuridico, la suddetta legge è stata tracciata nel rispetto del complesso quadro delle competenze costituzionali in materia di ambiente, nonché in conformità alla normativa statale, ed in specie alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e alla recente legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità).
Il riparto delle competenze in questa materia non può essere considerato in termini di rigida separazione di funzioni, ma in un’ottica di integrazione e coordinamento dei ruoli e delle funzioni in vista della maggiore adeguatezza dell’intervento, nell’ambito dei principi di differenziazione e coordinamento tra i vari soggetti istituzionali coinvolti.
Alla luce di quanto analizzato, dunque, appare evidente che l’impianto normativo della presente legge rispetta i criteri di competenza di matrice costituzionale appena descritti introducendo misure e azioni di “valorizzazione” della zona finalizzate ad incrementare, potenziare e rafforzare le risorse ambientali, turistiche ed economiche intrinseche allo stesso territorio.
Destinatari
Benefici
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La valorizzazione e promozione di un territorio di particolare rilevanza naturalistica e paesaggistica, che può rappresentare una risorsa notevole per la Regione Calabria, per gli enti locali e l’intera comunità, anche dal punto di vista turistico ed economico
Adempimenti
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La presente legge non comporta l’adozione di ulteriori adempimenti.
Norma finanziaria
Gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico dell’ente gestore.
La Regione Calabria eroga un contributo all’ente gestore determinato nel limite massimo di 70.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2024-2026.