Legge regionale n. 29 del 10/7/2024
" Istituzione della riserva naturale regionale Laghi La Vota di Gizzeria. "

Contenuto essenziale
La presente legge istituisce la riserva naturale regionale Laghi La Vota di Gizzeria, localizzata sul litoraneo tirrenico della provincia di Catanzaro, ricadente nel Comune di Gizzeria(CZ) e adotta, attraverso una normazione di dettaglio, strumenti di tutela, misure di recupero, gestione, valorizzazione e promozione di un territorio di particolare rilevanza naturalistica e paesaggistica. L’istituzione della Riserva naturale regionale dei Laghi La Vota di Gizzeria si qualificherebbe come un’opportunità di tutela, di bellezza, risorsa per l'economica locale e per l'offerta turistica, ma anche una scelta in linea con la recente risoluzione dell'Europarlamento sulla “Strategia sulla Biodiversità” per il 2030. Dal punto di vista giuridico, la suddetta legge è stata tracciata nel rispetto del complesso quadro delle competenze costituzionali in materia di ambiente, nonché in conformità alla normativa statale, ed in specie alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e alla recente legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità). Il riparto delle competenze in questa materia non può essere considerato in termini di rigida separazione di funzioni, ma in un’ottica di integrazione e coordinamento dei ruoli e delle funzioni in vista della maggiore adeguatezza dell’intervento, nell’ambito dei principi di differenziazione e coordinamento tra i vari soggetti istituzionali coinvolti. Alla luce di quanto analizzato, dunque, appare evidente che l’impianto normativo della presente legge rispetta i criteri di competenza di matrice costituzionale appena descritti introducendo misure e azioni di “valorizzazione” della zona finalizzate ad incrementare, potenziare e rafforzare le risorse ambientali, turistiche ed economiche intrinseche allo stesso territorio.

Destinatari
  • I cittadini calabresi.

Benefici
  • La valorizzazione e promozione di un territorio di particolare rilevanza naturalistica e paesaggistica, che può rappresentare una risorsa notevole per la Regione Calabria, per gli enti locali e l’intera comunità, anche dal punto di vista turistico ed economico

Adempimenti
  • La presente legge non comporta l’adozione di ulteriori adempimenti.

Norma finanziaria
Gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico dell’ente gestore. La Regione Calabria eroga un contributo all’ente gestore determinato nel limite massimo di 70.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2024-2026.

* La scheda, elaborata a fini meramente informativi, è sprovvista di qualsiasi valenza vincolante o interpretativa.
La stessa lascia invariati il valore e l’efficacia del testo normativo cui si riferisce.
Si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nell’elaborato o che possano derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.