Contenuto essenziale
La presente legge ha l’obiettivo di istituire la Riserva naturale regionale denominata “Riserva naturale regionale di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio”, localizzata sul litoraneo Ionico della provincia di Catanzaro, al fine di adottare, attraverso una normazione di dettaglio, strumenti di tutela, misure di recupero, gestione, valorizzazione e promozione di un territorio di particolare rilevanza naturalistica e paesaggistica, che può rappresentare una risorsa notevole per la Regione Calabria.
L’istituzione della Riserva è dunque un’esigenza di tipo conservazionistico per salvare un biotopo sempre più raro, ma è anche un fondamentale strumento per avviare attività di valorizzazione, fruizione sostenibile, rilancio culturale, salvaguardia del paesaggio e recupero ambientale (per quelle parti di territorio compromesse).
Dal punto di vista giuridico, la presente legge rispetta il complesso quadro delle competenze costituzionali in materia di ambiente, nonché in conformità alla normativa statale, e in specie alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e alla recente legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità).
Il riparto delle competenze in questa materia non può essere considerato in termini di rigida separazione di funzioni, ma in un’ottica di integrazione e coordinamento dei ruoli e delle funzioni in vista della maggiore adeguatezza dell’intervento, nell’ambito dei principi di differenziazione e coordinamento tra i vari soggetti istituzionali coinvolti.
In quest’ottica, la sopra riferita trasversalità della materia è da intendersi, altresì, come idoneità del valore ambiente ad essere normato da leggi regionali a garanzia di una maggiore tutela degli interessi ambientali di volta in volta coinvolti e delle specificità dei territori. Alla luce di quanto analizzato, dunque, appare evidente che l’impianto normativo della presente legge rispetta i criteri di competenza di matrice costituzionale appena descritti, introducendo misure e azioni di “valorizzazione” della zona finalizzate ad incrementare, potenziare e rafforzare le risorse ambientali, turistiche ed economiche intrinseche allo stesso territorio.
Destinatari
Benefici
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L’opportunità di tutela, di bellezza, risorsa per l'economica locale e per l'offerta turistica.
Adempimenti
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La presente legge non comporta l’adozione di ulteriori adempimenti.
Norma finanziaria
Alla copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1, si provvede per gli anni 2024, 2025 e 2026 con le risorse di cui all’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2021, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79), destinate alla gestione dei Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionali e allocate alla Missione 09, Programma 05 (U.09.05) dello stato di previsione del bilancio 2024-2026.