Contenuto essenziale
La presente legge modifica la legge regionale n. 45 del 2023, in materia di promozione del benessere degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo.
La legge si compone di 4 articoli di seguito elencati.
All'art.1 modifica il comma 3 dell’articolo 47 della legge regionale 3 ottobre 2023, n. 45 (Promozione del benessere degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo) le parole: “tre membri, di cui un Presidente e due componenti” sono sostituite dalle seguenti: “sette membri, di cui un Presidente e sei componenti”.
All'art. 2 stabilisce che in fase di prima applicazione della disposizione di cui all’articolo 1, ove già eletto l’organismo ai sensi dell’articolo 47 della l.r. n. 45/2023, si procede, esclusivamente, all’integrazione dei suoi componenti mantenendo invariati i soggetti già eletti e le cariche già assegnate.
L' art. 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre al'articolo, 4 l'entrata in vigore della legge.
Destinatari
Benefici
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La corretta convivenza tra le persone e gli animali
Adempimenti
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La presente legge non comporta l’adozione di ulteriori adempimenti.
Norma finanziaria
La presente legge non produce alcun impatto finanziario sul bilancio regionale, atteso che trattasi di norma di carattere ordinamentale