Contenuto essenziale
La presente legge detta disposizioni in materia esercizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea in applicazione alle previsioni normative della legge 15 gennaio 1992 n. 21.
L’impianto della presente legge consta di sedici articoli, di seguito descritti
L’articolo 1 detta le finalità della proposta di legge e l’ambito applicativo delle norme ivi contenute.
L’articolo 2, rubricato “Competenze dei Comuni”, riconosce in capo ai Comuni, nel rispetto di quanto già sancito dall’articolo 1 della legge regionale n.35/2015, le funzioni amministrative attuative in materia di trasporto delle persone mediante autoservizi pubblici non di linea prevedendo che ogni Ente comunale si doti di un apposito regolamento in materia.
L’articolo 3, rubricato “Regolamenti comunali”, fissa i termini entro i
civico è chiamato a redigere ed adottare tale regolamento oltre ad elencare i principi, criteri, requisiti e condizioni di livello generale e particolare che tale atto deve contenere.
L’articolo 4, rubricato “Commissione consultiva regionale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”, prevede l’istituzione, presso l’assessorato regionale competente in materia di trasporti, di una commissione consultiva per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
L’articolo 5, rubricato “Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea”, prevede che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio, gestisca il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti ad autoservizi pubblici non di linea.
L’articolo 6, rubricato “Requisiti per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea”, detta i requisiti necessari per ottenere l’iscrizione al ruolo di cui all’articolo 5.
L’articolo 7, rubricato “Domanda di iscrizione nel ruolo”, disciplina le modalità di presentazione delle domande di iscrizione al ruolo di cui all’articolo 5 ed
elenca i documenti da presentare a corredo della richiesta.
L’articolo 8, rubricato “Modalità di svolgimento dell’esame di idoneità
all’esercizio del voto”, disciplina i tempi e le modalità di svolgimento dell’esame di idoneità all’esercizio del servizio, prevedendo, nell’arco dell’anno, almeno quattro sessioni di esame che, sono gestite su base regionale dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
L’articolo 9, rubricato “Commissione regionale per l’accertamento dei requisiti di idoneità all’iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea”, prevede che l’iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale.
L’articolo 10, rubricato “Bacino di traffico comprensoriale di stazioni per il trasporto pubblico di linea, porti e aeroporti”, detta disposizioni per gli operatori con licenza di taxi e di noleggio con conducente nelle aree rientranti nell’ambito delle stazioni ferroviarie.
L’articolo 11, prevede le sanzioni amministrative per coloro che dotati di licenza di taxi rifiutano la prestazione nell’area per la quale la licenzia è stata rilasciata.
L’articolo 12, rubricato “Atre sanzioni amministrative”, detta diverse disposizioni in materia di illeciti amministrativi disciplinando le eventuali sanzioni nei casi non rientranti nelle previsioni dell’articolo 11. L’articolo 13, rubricato “Norma transitoria”, disciplina i termini entro i quali i Comuni devono adottare i regolamenti comunali ed i termini entro i quali le licenze in essere devono adeguarsi alle nuove disposizioni contenute nella presente proposta di legge.
L’articolo 14, rubricato “Norma di coordinamento”, detta disposizioni di coordinamento con le altre leggi in materia.
L’articolo 15, rubricato “Clausola di invarianza finanziaria”, chiarisce che le disposizioni normative contenute nella presente legge hanno carattere meramente ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
L’articolo 16 fissa nel termine breve l’entrata in vigore della presente legge.
Destinatari
Benefici
-
Il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
Adempimenti
Norma finanziaria
Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.