Contenuto essenziale
La presente legge modifica l’articolo 9 della legge regionale n. 32/1996, al fine di attualizzare il parametro di riferimento per il calcolo del reddito annuo complessivo del nucleo familiare alla normativa in materia di ISEE, quale documento reddituale principale che garantisce una maggiore chiarezza circa la reale situazione reddituale del partecipante al bando.
La legge, inoltre, prevede l’abrogazione dei commi 3 e 4
dell’articolo 9 della legge regionale n. 32/1996.
Si affida al dipartimento regionale competente in materia di edilizia
residenziale pubblica l’onere di aggiornare annualmente il limite massimo di reddito annuo stabilito dalla presente legge secondo l’aggiornamento ISTAT.
L’articolo 1, modificando l’articolo 7 della legge regionale n. 24/2013,
disciplina, nel caso di nomina di un Commissario straordinario, il compenso spettante per tale figura, che sarà pari a quello previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7.
Si prevede, inoltre, una norma di salvaguardia che esplicita in maniera chiara che il nuovo criterio di determinazione del reddito del nucleo familiare attraverso la produzione del documento ISEE vale solo per quei bandi pubblicati dopo l’entrata in vigore della presente legge e non per le procedure pubbliche in corso di definizione o ancora pendenti.
Destinatari
Benefici
-
La valorizzazione del territorio calabrese.
Adempimenti
Norma finanziaria
L’adeguamento normativo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, attesa la portata meramente ordinamentale delle previsioni.