Contenuto essenziale
La presente legge mira a salvaguardare e valorizzare la cultura, la storia, le tradizioni, i saperi, la biodiversità delle produzioni dei comuni calabresi che hanno ottenuto la denominazione comunale De.Co. e a contribuire alla promozione delle peculiarità territoriali in una visione regionale identitaria.
Nel rispetto della piena tutela delle indicazioni geografiche, come
prevista dall'articolo 13 del Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1151/2012 del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dall'articolo 103 del Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013.
La presente legge promuove la conoscenza, mediante il Registro regionale di cui all’articolo 3, dei Comuni con prodotti De.Co. istituiti e disciplinati ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
I metodi di comunicazione di tale conoscenza sono strutturati in modo da non interferire negativamente con gli scopi e con l'ambito di applicazione del sistema comunitario di tutela DOP, IGP e STG.
Destinatari
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I Comuni calabresi con prodotti De.Co..
Benefici
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La regione assicura alle produzioni De.Co. iscritte nel rispettivo Registro regionale visibilità attraverso un’azione di divulgazione con gli strumenti informativi, anche digitali.
Adempimenti
Norma finanziaria
La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.