Legge regionale n. 34 del 02/8/2023
" Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.. "

Contenuto essenziale
La presente legge mira a salvaguardare e valorizzare la cultura, la storia, le tradizioni, i saperi, la biodiversità delle produzioni dei comuni calabresi che hanno ottenuto la denominazione comunale De.Co. e a contribuire alla promozione delle peculiarità territoriali in una visione regionale identitaria. Nel rispetto della piena tutela delle indicazioni geografiche, come prevista dall'articolo 13 del Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1151/2012 del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dall'articolo 103 del Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013. La presente legge promuove la conoscenza, mediante il Registro regionale di cui all’articolo 3, dei Comuni con prodotti De.Co. istituiti e disciplinati ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). I metodi di comunicazione di tale conoscenza sono strutturati in modo da non interferire negativamente con gli scopi e con l'ambito di applicazione del sistema comunitario di tutela DOP, IGP e STG.

Destinatari
  • I Comuni calabresi con prodotti De.Co..

Benefici
  • La regione assicura alle produzioni De.Co. iscritte nel rispettivo Registro regionale visibilità attraverso un’azione di divulgazione con gli strumenti informativi, anche digitali.

Adempimenti

Norma finanziaria
La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

* La scheda, elaborata a fini meramente informativi, è sprovvista di qualsiasi valenza vincolante o interpretativa.
La stessa lascia invariati il valore e l’efficacia del testo normativo cui si riferisce.
Si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nell’elaborato o che possano derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.