Contenuto essenziale
L'obbiettivo della presente legge è di adeguare la precedente normativa regionale al D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, relativamente all’articolo 41, rubricato “Commissione competente alla determinazione dell’indennità definitiva”.
Con legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n.56), la Regione Calabria riassume, nell’ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già trasferite alle Province sulla base della legge regionale n. 34/2002, comprese quindi le funzioni amministrative riguardanti le commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio.
Nello specifico la presente legge è composta da undici articoli.
L’articolo 1 disciplina la composizione della Commissione per le espropriazioni.
L’articolo 2 individua la sede della Commissione presso l'Agenzia delle entrate, sede provinciale.
L’articolo 3 determina la durata in carica dei componenti, mentre l’articolo 4 disciplina la relativa decadenza e sostituzione.
L’articolo 5 disciplina il funzionamento e i compiti della Commissione.
Gli articoli 6 e 7 dispongono, rispettivamente, sul funzionamento della
segreteria della CPE e sulle spese di istruttoria.
L’articolo 8 riguarda le spese di funzionamento della Commissione provinciale per le espropriazioni.
L’articolo 9 disciplina la CPE della Città metropolitana di Reggio Calabria.
L’articolo 10 dispone l’abrogazione della l.r. 17/1988, mentre l’articolo 11, da ultimo, reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall’attuazione della presente legge non deriva alcun onere finanziario a carico della Regione.
Destinatari
-
Le commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio.
Benefici
-
L'adeguamento della precedente normativa regionale al D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, relativamente all’articolo 41, rubricato “Commissione competente alla determinazione dell’indennità definitiva”.
Adempimenti
Norma finanziaria
Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.