Contenuto essenziale
La presente legge concorre alla salvaguardia, promozione e valorizzazione della festa della “Varia di Palmi” quale “patrimonio culturale e grande evento regionale calabrese” .
La Regione Calabria, nell’ambito delle politiche di cui all’articolo 1,
riconosce la Festa della Varia di Palmi - già inserita nella Lista rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale istituita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) con la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale conclusa a Parigi il 17 ottobre 2003.
L'articolo 3 comma 4 della suddetta legge indica che sul sito istituzionale della Regione Calabria e del Consiglio regionale
della Calabria è istituita una specifica sezione, denominata Festa della Varia di Palmi, dove sono indicate le attività di promozione, valorizzazione e salvaguardia e sono pubblicizzate le iniziative promosse e realizzate ai sensi del presente articolo.
Destinatari
Benefici
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La salvaguardia, promozione e valorizzazione della festa della “Varia di Palmi” quale “patrimonio culturale e grande evento regionale calabrese” .
Adempimenti
Norma finanziaria
La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio regionale,