Legge regionale n. 32 del 02/8/2023
" La Varia di Palmi quale patrimonio culturale regionale. "

Contenuto essenziale
La presente legge concorre alla salvaguardia, promozione e valorizzazione della festa della “Varia di Palmi” quale “patrimonio culturale e grande evento regionale calabrese” . La Regione Calabria, nell’ambito delle politiche di cui all’articolo 1, riconosce la Festa della Varia di Palmi - già inserita nella Lista rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale istituita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) con la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale conclusa a Parigi il 17 ottobre 2003. L'articolo 3 comma 4 della suddetta legge indica che sul sito istituzionale della Regione Calabria e del Consiglio regionale della Calabria è istituita una specifica sezione, denominata Festa della Varia di Palmi, dove sono indicate le attività di promozione, valorizzazione e salvaguardia e sono pubblicizzate le iniziative promosse e realizzate ai sensi del presente articolo.

Destinatari
  • I cittadini palmesi.

Benefici
  • La salvaguardia, promozione e valorizzazione della festa della “Varia di Palmi” quale “patrimonio culturale e grande evento regionale calabrese” .

Adempimenti

Norma finanziaria
La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale,

* La scheda, elaborata a fini meramente informativi, è sprovvista di qualsiasi valenza vincolante o interpretativa.
La stessa lascia invariati il valore e l’efficacia del testo normativo cui si riferisce.
Si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nell’elaborato o che possano derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.