Contenuto essenziale
La presente legge modifica le disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socioeducative per la prima infanzia, di cui all'articolo 23 della l.r. 15/2013.
L'adeguamento comporta, una serie di modifiche strutturali, nonché misure organizzative complesse, che diverse strutture hanno ancora in corso e non hanno del tutto completate.
Pertanto, si rende necessario fissare un nuovo e ultimo termine in modo che tutti coloro che gestiscono questi servizi possano mettersi in regola ed evitare, in caso di mancato adeguamento, la chiusura e la conseguente interruzione delle attività.
Il testo normativo si compone di tre articoli.
L’articolo 1 introduce la proroga il termine di adeguamento di cui all’articolo 23 della l.r. 15/2013 dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2023.
L’articolo 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria, data la natura ordinamentale dell’intervento di novellazione, mentre l’articolo 3 reca l’entrata in vigore anticipata della legge rispetto all’ordinario termine di quindici giorni
(vacatio legis)
Destinatari
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Le strutture socioeducative per la prima infanzia.
Benefici
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Evitare, in caso di mancato adeguamento, la chiusura e la conseguente interruzione delle attività.
Adempimenti
Norma finanziaria
La presente legge ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.