Legge regionale n. 31 del 02/8/2023
" Proroga del termine di adeguamento. Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socioeducative per la prima infanzia, di cui all'articolo 23 della l.r. 15/2013. "

Contenuto essenziale
La presente legge modifica le disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socioeducative per la prima infanzia, di cui all'articolo 23 della l.r. 15/2013. L'adeguamento comporta, una serie di modifiche strutturali, nonché misure organizzative complesse, che diverse strutture hanno ancora in corso e non hanno del tutto completate. Pertanto, si rende necessario fissare un nuovo e ultimo termine in modo che tutti coloro che gestiscono questi servizi possano mettersi in regola ed evitare, in caso di mancato adeguamento, la chiusura e la conseguente interruzione delle attività. Il testo normativo si compone di tre articoli. L’articolo 1 introduce la proroga il termine di adeguamento di cui all’articolo 23 della l.r. 15/2013 dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2023. L’articolo 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria, data la natura ordinamentale dell’intervento di novellazione, mentre l’articolo 3 reca l’entrata in vigore anticipata della legge rispetto all’ordinario termine di quindici giorni (vacatio legis)

Destinatari
  • Le strutture socioeducative per la prima infanzia.

Benefici
  • Evitare, in caso di mancato adeguamento, la chiusura e la conseguente interruzione delle attività.

Adempimenti

Norma finanziaria
La presente legge ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

* La scheda, elaborata a fini meramente informativi, è sprovvista di qualsiasi valenza vincolante o interpretativa.
La stessa lascia invariati il valore e l’efficacia del testo normativo cui si riferisce.
Si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nell’elaborato o che possano derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.