Contenuto essenziale
L'obbiettivo della presente legge è di risolvere il problema della carenza di personale sanitario.L'autonomia in materia, pur sempre guidata dal rispetto dei vincoli derivanti dai principi costituzionali del buon andamento, dell'imparzialità e del coordinamento della finanza pubblica è stata ribadita in varie pronunce della Corte Costituzionale, che ha costantemente affermato come la regolamentazione sull'accesso all'impiego regionale attiene alla potestà regionale di organizzare il proprio personale, ambito in cui non è ipotizzabile il ricorrere di un'esigenza di uniformità sull'intero territorio nazionale.
Tale orientamento è espresso nella recentissima sentenza della Consulta
n.84/2022, che ha affermato come «in via generale, va ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte gli interventi legislativi che incidono sui rapporti lavorativi in essere sono ascrivibili alla materia “ordinamento civile”, dovendosi per converso ricondurre alla materia residuale dell'organizzazione amministrativa regionale quelli che intervengono "a monte", in una fase antecedente all'instaurazione del rapporto, e riguardano profili pubblicistico organizzativi dell'impiego pubblico regionale».
la Corte Costituzionale ha reiteratamente affermato che le disposizioni regionali che disciplinano i termini di utilizzabilità delle graduatorie concorsuali (le quali rappresentano il procedimento conclusivo delle procedure selettive), intervenendo in materia di accesso al pubblico impiego regionale, rientrano nella competenza legislativa residuale regionale relativa all'organizzazione amministrativa del personale (sentenze n. 58 e n. 42 del 2021, n. 273, n. 126 e n. 5 del 2020, n. 241 del 2018).
La legge è composta da 3 articoli di seguito in dettagliati:
L'articolo 1 dispone la proroga delle graduatorie approvate nell'anno 2021 per i profili professionali di OSS ed infermieri.
L'articolo 2 dispone che la proroga ha validità annuale ed è subordinata alla frequenza di un corso di aggiornamento degli iscritti ed al superamento di un colloquio atto ad accertarne la perdurante idoneità.
L'articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie, prevedendo l’invarianza finanziaria delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, essendo le spese sostenute dalle risorse rinvenienti a legislazione vigente nei bilanci degli enti ed aziende del SSR interessate.
L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Destinatari
Benefici
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Assicurare ai cittadini calabresi il fondamentale diritto costituzionale alla salute.
Adempimenti
Norma finanziaria
Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non determinano nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio regionale, trovando copertura finanziaria sulle risorse disponibili a legislazione vigente, nei bilanci degli enti ed aziende del servizio sanitario regionale.