Contenuto essenziale
La presente legge intende promuovere il “Carnevale di Castrovillari”, riconoscendo lo stesso quale evento a carattere regionale.
Il Carnevale di Castrovillari è da sempre proiettato verso l’internazionalizzazione dell’evento interessando gli ospiti e i turisti sulle tradizioni folkloriche del mondo intero.
La presente legge si compone di quattro articoli, di seguito descritti. L’articolo 1 prevede, quale finalità della legge, volta a promuovere le attività turistiche e culturali del territorio regionale, il riconoscimento, quale evento a carattere regionale, del Carnevale di Castrovillari.
L’articolo 2 prevede la promozione del Carnevale di Castrovillari, da parte di Giunta e Consiglio regionale, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale; inoltre, la Regione, nell’ambito degli strumenti di programmazione delle attività di promozione culturale regionale, nei limiti massimi delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, in osservanza delle disposizioni europee e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà, può prevedere bandi, progetti, misure e iniziative per promuovere il Carnevale di Castrovillari.
L’articolo 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria, mentre l’articolo 4 dispone l’entrata in vigore anticipata della legge rispetto al termine ordinario di quindici giorni (vacatio legis).
Destinatari
-
La città di Castrovillari
Benefici
-
L’internazionalizzazione dell’evento interessando gli ospiti e i turisti sulle tradizioni folkloriche del mondo intero.
Adempimenti
Norma finanziaria
La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.