Contenuto essenziale
La presente legge, strutturata in tre articoli, ha l'obiettivo di offrire strumenti di semplificazione e chiarezza relativamente al riparto dei contributi finanziari dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili.
All’articolo 2, comma 1 è previsto che la somma annualmente stanziata in bilancio per la concessione dei contributi alle Associazioni, viene ripartita, con provvedimento della Giunta regionale, tra le cinque sedi provinciali calabresi dell'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro.
Il suddetto provvedimento normativo intende procedere ad una chiara identificazione del peso specifico di ciascun parametro, al fine di uniformare e semplificare la ripartizione dei contributi destinati alle associazioni. In particolare, l'articolo 1 reca modifiche alla l.r. 14/1984 ed interviene per semplificare il comma 1 dell'articolo 2 della legge. L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 3 reca l'urgenza dell'entrata in vigore della legge.
Destinatari
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L'Associazione dei mutilati, invalidi civili e del lavoro.
Benefici
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Offre strumenti di semplificazione e chiarezza per il riparto dei contributi finanziari dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili e del lavoro.
Adempimenti
Norma finanziaria
Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.