Contenuto essenziale
La suddetta legge istituisce il “Mese dei Bronzi di Riace”, da tenersi ogni anno, a decorrere dall’anno dell’entrata in vigore della presente legge, nel periodo compreso tra il 16 luglio e il 16 agosto, allo scopo di sviluppare il turismo, promuovere la conoscenza dei Bronzi di Riace e valorizzare il territorio regionale, ai sensi e nel rispetto della legge regionale 5 aprile 2008, n. 8.
Destinatari
Benefici
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Lo sviluppo del turismo, la conoscenza dei Bronzi di Riace e la valorizzazione del territorio regionale.
Adempimenti
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Art.1, comma 1: la Regione Calabria istituisce il “Mese dei Bronzi di Riace”, da tenersi ogni anno, a decorrere dall’anno dell’entrata in vigore della presente legge, nel periodo compreso tra il 16 luglio e il 16 agosto.
Art.2, comma 1:la Giunta regionale predispone annualmente, entro il mese di febbraio, il programma degli interventi per la celebrazione del Mese dei Bronzi di Riace, di seguito programma.
Norma finanziaria
Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.