Contenuto essenziale
Con la presente legge, costituita da sei articoli, si interviene sul testo della legge regionale n. 41 del 14 ottobre 2002, modificando opportunamente l’articolo 5, nonché la rubrica dell’articolo 9 e il comma 4 dell’articolo 6, sostituendo le parole “Collegio Sindacale” con le parole “Organismo di Revisione dei conti”, e, soprattutto, l’articolo 9, il quale, nella nuova versione del comma 1, prevede che l’Organismo di Revisione dei conti è costituito in forma monocratica ed è composto da un membro effettivo e da un membro supplente, nominati dalla Giunta regionale, scelti fra persone estranee al Consorzio iscritte nel registro dei Revisori legali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,istituito con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 144 del 20 giugno 2012, per la durata di anni tre.
Si prevede, inoltre, che il compenso del componente supplente dell’Organismo di Revisione è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del Revisore effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo. La presente legge prevede, infine, che l’indennità annua spettante al membro effettivo dell’Organismo di revisione dei conti è commisurata all’indennità annua spettante al membro effettivo dell’Organismo di revisione dei conti dell’Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA).
Destinatari
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Consorzio del Bergamotto.
Benefici
Adempimenti
Norma finanziaria
Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle risorse autonome del bilancio regionale trattandosi di norme aventi carattere ordinamentale.