Contenuto essenziale
L'obbiettivo della presente legge è quello di un intervento normativo
organico nella materia, sulla sistematica disciplina dei servizi di trasporto, che si prevede di adottare entro un anno e si dispone il rilascio in favore della società Ferrovie della Calabria S.r.l. di titoli autorizzatori non cedibili, validi sull’intero territorio regionale.
Ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 della legge 11 agosto 2003,
n. 218, la stessa società è espressamente abilitata all’esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla legge n. 21/1992.
L’articolo 2 della presente legge contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l’articolo 3 dispone l’entrata in vigore.
Destinatari
Benefici
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La disciplina dei servizi di trasporto, adeguandola alle esigenze dell’utenza.
Adempimenti
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Art.1, comma 2: i titoli autorizzatori di cui al comma 1 sono rilasciati nel limite massimo di duecento autovetture, proporzionato alle esigenze dell'utenza, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 della legge n. 21/1992 e nelle more della specifica disciplina normativa, da adottarsi entro un anno dall’entra dall’entrata in vigore della presente legge.
Norma finanziaria
La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non
comportano oneri finanziari per il bilancio regionale.